malattia - Scuola di Formazione Ipsoa

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MALATTIA
04/06/2014
Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro
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SOSPENSIONE RAPPORTO DI LAVORO
RICONDUCIBILE AL LAVORATORE
MALATTIA
INFORTUNIO
MATERNITA’
PERMESSI
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ASSENZA PER MALATTIA



La sospensione dell’attività lavorativa a causa di malattia è
p
, oltre che da disposizioni
p
normative e contrattuali,, anche
disciplinata,
da norme di rango costituzionale e da direttive comunitarie.
L’art. 38 della Costituzione, infatti, dispone che “ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno
diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria. … Ai compiti previsti in questo articolo
provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.”
Anche la Comunità europea pone particolare attenzione alla tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzando ad essa anche
interventi che potrebbero apparirvi estranei, quali l’organizzazione
dell’orario di lavoro e l’obbligo del riposo feriale.
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DEFINIZIONE GIUSLAVORISTICA
DI “MALATTIA”


Alterazione dello stato di salute, che
determina un’incapacità lavorativa
temporanea
ovvero una condizione che, pur non
determinando inidoneità al lavoro,
richiede terapie non compatibili con la
prosecuzione dell’attività lavorativa
Quindi, il concetto di malattia “giuridicamente rilevante”
non equivale alla nozione di malattia elaborata dalla scienza medica
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DEFINIZIONE MALATTIA
L’art. 2,, c. 1,, del DL n° 663/1979 definisce la malattia:
“un’infermità comportante incapacità lavorativa”
Pretura di Parma, sentenza 22.07.1995:
“Affinché l'assenza del lavoratore per malattia sia giustificata
non basta che venga accertata l'esistenza di un’infermità,
ma occorre che questa sia di natura ed entità tali da determinare
un'incapacità
'i
ità lavorativa
l
ti in
i relazione
l i
alle
ll specifiche
ifi h mansioni
i id
dell llavoratore.”
t
”
Tale pronuncia di primo grado è stata poi confermata dal Tribunale di Parma (7 novembre 1996)
in funzione di giudice d’appello, nonché dalla Corte di Cassazione (5 maggio 2000, n° 5622)
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DEFINIZIONE MALATTIA




Conseguentemente la malattia, intesa come infermità
comportante incapacità lavorativa
lavorativa, è evento che rileva
solo a determinate condizioni:
l’incapacità lavorativa deve essere concreta, cioè deve
essere valutata raffrontando il quadro patologico
manifestato con il tipo di prestazione richiesta;
deve essere attuale;
la malattia può avere un’incidenza indiretta (ad es. il
provvedimento amministrativo che disponga l’isolamento
di portatori sani di malattie infettive).
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MALATTIA





Rientrano nel concetto di “malattia” tutti gli stati morbosi dei lavoratori
aventi le caratteristiche menzionate, che non rientrano nella previsione
delle norme in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali.
Si evidenzia che eventuali infortuni sul lavoro a danno di lavoratori non
soggetti all’obbligo assicurativo Inail ricadono, agli effetti che qui ci
interessano, nell’ambito della malattia.
Parimenti sono considerate tutte le conseguenze di infortuni extra
lavorativi.
Non rientrano, invece, nel concetto di malattia come qui intesa, tutti i
casi di malattia professionale, in quanto coperti dall’assicurazione Inail.
Non vi rientrano nemmeno le assenze per visite mediche.
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MALATTIA
Altre ipotesi assimilate:
Aborto – E’ equiparata alla malattia l’interruzione, spontanea o
terapeutica, della gravidanza avvenuta entro il 180° giorno (escluso)
dall’inizio della gestazione (INPS, msg. n° 9042 del 18.4.2011)
Chirurgia estetica - I periodi di incapacità lavorativa collegati
all'effettuazione di interventi di chirurgia estetica necessari a
rimuovere vizi funzionali connessi ad un difetto estetico sono
considerati periodi di malattia. Il lavoratore è tenuto a dimostrare
l’esistenza di tale correlazione funzionale (INPS circ. n° 63 del 7.3.1991)
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EFFETTI DELLA MALATTIA SUL
RAPPORTO DI LAVORO

L assenza per malattia determina una serie di
L’assenza
conseguenze sul rapporto di lavoro, i cui effetti sono
regolati dagli artt. 2110 e 2120 del codice civile:
-
-
-
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conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo
(periodo di comporto) stabilito dalla contrattazione collettiva;
diritto a una retribuzione o un’indennità “nella misura e per il
tempo determinati dalle leggi speciali”;
maturazione dell’anzianità di servizio;
maturazione del trattamento di fine rapporto;
maturazione delle ferie.
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LA GIUSTIFICAZIONE
Occorre distinguere l’obbligo di
1) immediata comunicazione al datore di lavoro,
dalla procedura di
2) consegna del certificato medico
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COMUNICAZIONE AL DATORE
CCNL METALMECCANICA - Industria



In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo
giorno di assenza ed inviare alla medesima entro due giorni
dall’inizio dell’assenza il certificato medico attestante la malattia.
L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve
essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il
lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere
attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve
inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del
periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente
precedente.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso
di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata
ingiustificata.
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COMUNICAZIONE AL DATORE
CCNL COMMERCIO


Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi
restando gli obblighi di cui al precedente art. 172 il lavoratore ha
l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di
lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno
dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata
ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 222 e 225 del
presente contratto.
Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di
giustificato
g
ust cato e co
comprovato
p o ato impedimento,
ped e to, il lavoratore
a o ato e ha
a l'obbligo
obb go d
di
dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui
dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno
dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata
ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 222 e 225 del
presente contratto.
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CERTIFICAZIONE
PROCEDURA
- Va predisposto un certificato in duplice copia su apposito modulo, da
spedire
p
al datore di lavoro ed all’INPS entro 2 g
giorni dal rilascio (art. 2,,
commi 1 e 2, D.L. 30 dicembre 1979, n° 663). Senza tale documento
l’assenza è da considerare ingiustificata, ed il lavoratore decade dal
diritto al trattamento economico
E’ ammesso un certificato rilasciato su modulo diverso, a condizione
che contenga le informazioni minime necessarie (Circ. Inps 99/1996):
nominativo del lavoratore, diagnosi e prognosi, intestazione, data
del rilascio, timbro e firma del medico, nonché l'abituale domicilio
del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito.
Ove uno di questi dati manchi, è compito del lavoratore chiedere a chi
ha rilasciato il certificato la regolarizzazione, senza che possa supplirvi
il medico curante (Inps, circ. 13/5/1996 n° 99 – circ. 25/7/2003 n° 136 – msg.
7/11/2003 n° 968).
Il certificato va conservato per 10 anni
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TRASMISSIONE CERTIFICATO
(art. 1, c. 149, L. 311/2004)

Il lavoratore è tenuto a:
- recapitare o trasmettere (raccomandata a.r.), entro 2 gg.
dal rilascio, al datore di lavoro l’attestato di malattia, anche
in caso di assenza per malattia di un solo giorno;
- recapitare o trasmettere (raccomandata a.r.), entro 2 gg.
dal rilascio, il certificato di malattia all’Inps territorialmente
competente in base alla residenza del lavoratore. (ved. slide
seguente)

Tenuto conto anche dei riflessi che possono porsi nell’eventualità di
continuazioni o ricadute, l’obbligo di inoltro permane anche per le
assenze per malattia che si esauriscono nel periodo di carenza, ed
anche per quelle di durata di un solo giorno (Circolare Inps 6/9/2006, n°
95bis; Cass. 22/8/2007, n° 17898).
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TRASMISSIONE CERTIFICATO
Già la Finanziaria 2005 aveva previsto che l’invio del certificato all’Inps
dovesse avvenire telematicamente a cura del medico che l’ha rilasciato. Tale
previsione è divenuta operativa dal 3 aprile 2010 (circ. Inps n°60/2010).
Comunque, il “Collegato lavoro 2010” (L. n° 183/2010) ha confermato che,
anche in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro
privati, a far data dal 1° gennaio 2010 i medici inviano i relativi certificati
all’Inps in via telematica.


Procedura:
- il medico compila via internet il certificato
- il sito SAC (Sistema di Accoglienza Centrale) assegna il protocollo Inps
- il medico stampa copia per il lavoratore
- l’Inps rende disponibile l’attestazione al datore:
. con accesso diretto
. oppure con invio alla casella pec dell’azienda
- [il lavoratore consegna entro due giorni l’attestazione al datore (si tratta di un onere
di natura contrattuale, che permane fino a quando la contrattazione collettiva
rivedrà le disposizioni contrattuali in materia)].
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TRASMISSIONE CERTIFICATO



Il lavoratore, sia pubblico che privato, può ricevere (su
richiesta) tramite Pec la propria attestazione di malattia
inviata all’Inps dal medico curante, comprensiva di
diagnosi e di codice nosologico se indicati dal medico,
nonché lo storico di tutti i certificati a suo carico.
Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Inps che,
nella circ. n° 164 del 28 dicembre 2010, ne ha indicato le
istruzioni operative
operative.
Per l’attivazione del servizio, però, l’Inps riconosce
validità soltanto agli indirizzi di Pec attivati tramite il sito
governativo www.postacertificata.gov.it
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TRASMISSIONE CERTIFICATO
ALL’INPS
Procedura in caso di mancato invio telematico:
- E’ necessario l’invio dell’originale della
certificazione
- La trasmissione via fax può essere considerata
valida ai soli fini del rispetto del termine di invio;
serve comunque l’originale (INPS circ. n° 136, del
25.7.2003)
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TRASMISSIONE CERTIFICATO
ALL’INPS
PERDITA INDENNITA
INDENNITA’ INPS:

In caso di ritardo, la sanzione consiste nella perdita
dell’indennità a carico dell’Inps per i giorni di ritardo,
intendendo per tali quelli cadenti fra l’ultimo giorno
(escluso) utile per l’invio della documentazione ed il
giorno
i
((compreso)) di effettivo
ff tti adempimento
d
i
t (Cassazione,
sent. 6 febbraio 1985, n° 2869; Inps, circ. 8 agosto 1985, n° 179).
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CERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONE MALATTIA ALL’ESTERO:
ALL ESTERO:
1.
Lavoratori operanti in Italia
Al lavoratore italiano operante in Italia, che si ammali
durante un temporaneo soggiorno all’estero (ad es.
trasferta, ferie, ecc.) si applica la normativa generale,
pertanto egli deve comunicare tempestivamente,
anche in modo informale,
informale al datore di lavoro lo stato di
malattia e deve giustificarlo con valida certificazione
medica, differente in funzione dello Stato in cui si trova
(ved. successivamente).
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CERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONE MALATTIA ALL’ESTERO
2.

Lavoratori comunitari
I lavoratori comunitari sono soggetti alle stesse normative e godono
degli stessi benefici dei lavoratori dipendenti nazionali (Messaggio Inps
n° 28978 del 03 dicembre 2007).

Per quanto riguarda la certificazione medica da esibire all'INPS in
caso di incapacità temporanea al lavoro, essi non hanno l'onere di
farla pervenire in lingua italiana
italiana, ma possono presentarla
presentarla, sempre nei
termini dovuti, in lingua originaria, non essendo esigibile dagli stessi la
traduzione della certificazione legittimamente ottenuta nei rispettivi
Paesi. Conseguentemente, l’onere di traduzione grava in capo alle
Sedi dell'Istituto stesso.
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CERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONE MALATTIA ALL’ESTERO:
ALL ESTERO:
3.
Lavoratori non operanti in Italia
Al lavoratore italiano non operante in Italia, che si ammali durante il suo
normale soggiorno all’estero si applica la normativa generale,
pertanto egli deve comunicare tempestivamente, anche in modo
informale, al datore di lavoro lo stato di malattia e deve
giustificarlo con valida certificazione medica, differente in funzione
d ll St
dello
Stato
t iin cuii sii ttrova (ved.
( d successivamente)
i
t ). Per
P quanto
t
riguarda l’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps, essa
verrà liquidata in base alla retribuzione convenzionale.
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CERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONE MALATTIA ALL’ESTERO


P
Paesi
i UE e Paesi
P
i con cuii esistono
i t
convenzioni
i i bilaterali:
bil t
li
La certificazione sanitaria è sostituita da appositi formulari (mod. E/115
per il datore di lavoro e mod. E/116 per l’Inps) predisposti dall’istituzione
estera.
Paesi non UE e Paesi con cui non esistono convenzioni bilaterali:
La certificazione sanitaria da inviare al datore di lavoro ed all’Inps è
costituita dalla certificazione originale, legalizzata entro 5 gg. dalla
locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
In mancanza di legalizzazione l’Inps non corrisponde l’indennità
economica (Circ. Inps n° 156/1988, n° 182/1990 e n° 136/2003).
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Decorrenza e durata della malattia



La malattia decorre:
- dalla data in cui viene rilasciata la certificazione;
- dalla data dichiarata dal lavoratore che al
massimo può risalire al giorno antecedente la visita.
Il termine è da considerarsi coincidente con il
giorno di scadenza della prognosi indicato sul
certificato
certificato.
Il lavoratore che intende anticipare la guarigione
dovrebbe farsi rilasciare una certificazione
attestante la possibilità di riprendere il lavoro.
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CONTINUAZIONE


Se al termine della prognosi contenuta nel certificato il
lavoratore non è guarito
guarito, è necessario che produca
un’ulteriore certificazione attestante la continuazione
della malattia stessa.
Successivi periodi di malattia, anche se intervallati da
domenica, si considerano un unico evento morboso.
E
Esempio
i
Certificazione medica scadente il venerdì, seguita da certificato di continuazione
rilasciato il lunedì: può essere considerata coperta anche la domenica,
ma non il sabato. Per tale giornata l’Inps non corrisponde l’indennità, pur
continuando a considerare l’evento un’unica malattia.
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RICADUTA

La ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale,
debitamente certificata dal medico
medico, intervenuta entro 30
giorni dalla conclusione della precedente, è considerata
a tutti gli effetti continuazione della stessa, quindi:
-
-
-
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l’indennità deve essere corrisposta sin dal primo giorno della
nuova assenza, senza escludere i tre giorni di carenza;
i giorni della nuova malattia si sommano a quelli della precedente
ai fini del raggiungimento del ventesimo giorno dopo il quale si
modifica la misura dell’indennità (50%
66,66%);
la retribuzione da prendere a base per il calcolo dell’indennità
giornaliera è la stessa presa a base per il calcolo dell’indennità
corrisposta per il precedente periodo di malattia.
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CICLI DI CURA RICORRENTI
I lavoratori che si sottopongono periodicamente, per lunghi periodi, a
terapie ambulatoriali comportanti incapacità al lavoro
lavoro, possono
trasmettere un’unica certificazione del medico curante attestante
tale situazione e che qualifichi i singoli trattamenti l’uno ricaduta
dell’altro.
 Tale certificazione dovrà essere fatta pervenire prima dell’inizio della
terapia, fornendo anche l’indicazione dei giorni previsti per
l’esecuzione.
 L’interessato
te essato do
dovrà
àa
altresì
t es far
a segu
seguire
ed
dichiarazioni
c a a o pe
periodiche
od c e de
della
a
struttura sanitaria riportanti il calendario delle prestazioni
effettivamente eseguite.
(Circ. Inps n° 136/2003)

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POTERE DI CONTROLLO

Sono vietati gli accertamenti diretti da parte
del datore di lavoro (art. 5, legge n° 300/1970)

La regolamentazione delle visite di controllo è
contenuta nel DM 18/4/96
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OBBLIGO DI REPERIBILITA’


Lo stato di malattia può essere controllato, su richiesta
del datore o dell’INPS
dell INPS, solo dalle strutture competenti:
- i servizi medico-legali delle ASL;
- il personale medico dell’INPS.
Il lavoratore malato ha l’obbligo di essere reperibile dalle
10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, comprese
domeniche e giorni festivi.
Le fasce di reperibilità devono essere rispettate
anche dai lavoratori non destinatari
dell’indennità economica Inps
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ASSENZA DEL LAVORATORE
PER ASSENZA SI INTENDE:
 allontanamento fisico del lavoratore durante le
fasce orarie di reperibilità
 rifiuto volontario di sottoporsi alla visita
 il rientro in abitazione prima dell’allontanamento
del medico (circ. Inps n° 136/2003)
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ASSENZA DEL LAVORATORE
LA GIURISPRUDENZA CONSIDERA ASSENZA:
 Non
N aver udito
dit il campanello
ll (Cass. 3512/90)
 La mancanza del nominativo sul citofono (Trib.
Milano 1990)

Assenza per consegnare il certificato all’azienda
(Cass. 814/90)

La visita presso il medico curante senza l’urgenza
l urgenza
(Cass. 8897/96)

L’omessa o incompleta indicazione dell’indirizzo del
lavoratore sulla certificazione (Cass. 9677/94)
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ASSENZA DEL LAVORATORE
LA GIURISPRUDENZA HA CONSIDERATO
GIUSTIFICATA L’ASSENZA DOVUTA A:
 Ricovero ospedaliero
 Iniezioni dal vicino di casa (Cass. 7098/91)
 Attività di volontariato (Cass. 2604/90)
 La visita presso il medico curante su invito di
quest’ultimo (Cass. 1593/98)
 Cicli di cure termali ordinati dal medico (Cass.
8544/2001)
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INDIRIZZO MANCANTE O ERRATO

Secondo quanto affermato dalla costante
giurisprudenza della Corte di Cassazione,
Cassazione
l'indicazione dell'esatto indirizzo di reperibilità è un
requisito essenziale della certificazione di malattia
in quanto strumentale alla regolare effettuazione di
eventuali visite di controllo. Pertanto, la mancanza o
la inesattezza o incompletezza dell'indirizzo (purché
tale da impedire il reperimento del lavoratore)
comporta
p
la p
perdita della p
prestazione p
previdenziale
per l'intero evento di malattia o comunque per tutte
quelle giornate di malattia attestate da una
certificazione priva del requisito in questione.
(Msg. Inps n° 22747 del 9 ottobre 2009)
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ASSENZA NELLE FASCE ORARIE
-
-
-
Sanzioni Inps:
Assenza alla prima visita di controllo:
trattenuta dell’intera indennità per i primi 10 giorni
a partire dall’inizio della malattia
Assenza alla seconda visita di controllo:
oltre a quanto sopra, trattenuta del 50%
dell’indennità per i giorni successivi al 10°
Assenza alla terza visita di controllo:
sospensione erogazione dell’intera indennità
Comunque, tali giornate anche se non indennizzate concorrono al
raggiungimento del periodo massimo indennizzabile.
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ASSENZA NELLE FASCE ORARIE


Sanzioni disciplinari datore di lavoro:
L’assenza
L
assenza ingiustificata durante le fasce orarie di
reperibilità si configura quale inadempimento
dell’obbligo di collaborazione inteso in senso ampio, per
la cui sanzionabilità non è necessaria una specifica
previsione nel codice disciplinare, essendo sufficiente il
mero riferimento alla violazione degli obblighi derivanti dal
rapporto di lavoro stabiliti dalla legge (Cass. n° 7691/2004).
L’assenza ingiustificata costituisce inadempimento in
quanto
t sussiste
i t l’interesse
l’i t
d
dell d
datore
t
a ricevere
i
regolarmente la prestazione lavorativa e perciò a
controllare l’effettiva sussistenza della causa che
impedisce tale prestazione (Cass. 21 maggio 1998, n° 5090).
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ASSENZA NELLE FASCE ORARIE

Sulla scorta delle clausole collettive che sanzionano le
brevi assenze ingiustificate,
g
, di regola
g
si sostiene la
congruità delle sole sanzioni conservative (Cass. N° 1481/2000;
Cass. n° 7691/2004)
tuttavia

“((…)) la violazione da parte del lavoratore dell’obbligo
dell obbligo di
rendersi disponibile per l’espletamento della visita
domiciliare di controllo entro tali fasce assume rilevanza di
per sé, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di
malattia e può anche costituire giusta causa di
licenziamento”. (Cass. 11 febbraio 2008, n° 3226).
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ATTIVITA’ DURANTE LA MALATTIA


Normalmente è ammessa, purché non dimostri una
f d l t simulazione
fraudolenta
i l i
e, comunque, non pregiudichi
i di hi
il recupero fisico. In caso contrario il datore di lavoro
potrà recedere per violazione dei doveri generali di
correttezza e buona fede oltre agli obblighi di diligenza
e fedeltà (Cass. n° 17128/2002, n° 10706/2008, n° 9474/2009).
La Cassazione (sent. n° 23444 del 5/11/2009) ha comunque
stabilito che il dipendente che, durante il periodo di
assenza dal
d l llavoro per malattia,
l tti svolge
l attività
tti ità
lavorativa subordinata a favore di terzi, può essere
legittimamente licenziato.
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ATTIVITA’ DURANTE LA MALATTIA


L’assenza dal domicilio per lo svolgimento di attività lavorativa o di
qualsiasi altro g
q
genere del dipendente
p
assente p
per malattia p
può
giustificare il recesso del datore di lavoro in relazione alla violazione dei
doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi
contrattuali di diligenza e fedeltà, secondo una valutazione da compiere
ex ante, non solo allorché tale attività esterna sia di per sé sufficiente a
far presumere l’inesistenza della malattia, ma anche nell’ipotesi in cui la
medesima attività possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il
rientro in servizio.
La valutazione sulla natura pregiudizievole di tale attività costituisce
giudizio di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in sede di
legittimità unicamente nel caso in cui dall’esame del ragionamento del
giudice del merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di
punti decisivi della controversia, oppure un insanabile contrasto tra le
argomentazioni addotte. (Cass., sentenza 4559 del 22/2/2013).
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MALATTIA DURANTE LE FERIE
LA MALATTIA INTERROMPE LE FERIE SOLO
SE LEDE IL RECUPERO DELLE ENERGIE
PSICO-FISICHE
(CASS. SS.UU. n° 1947/98)
Decorre dalla comunicazione del lavoratore
e il datore, per i lavoratori destinatari dell’indennità, deve
comunicarla tempestivamente all’Inps (circ. 109/1999).
Quanto sopra, anche ai fini della determinazione
dell’indennità giornaliera a carico dell’Inps.
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38
19
FERIE E MALATTIA
Malattia insorta prima
delle ferie
Malattia insorta
durante le ferie
Se lo stato di malattia
si protrae anche nel
periodo di ferie si
considera malattia
Sospende il periodo
di ferie se lo stato di
malattia pregiudica la
finalità delle ferie
stesse (Corte Cost.
616/87 - Cass. S.U.
1947/98)
In caso contrario, da
provare a cura del
d l
datore di lavoro
attraverso i controlli
sanitari (INPS o ASL),
la sospensione delle
ferie non interviene
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L'effetto
L
effetto sospensivo
delle ferie decorre dalla
data di ricevimento del
certificato medico
La data del ricevimento
del certificato deve
essere, dal datore di
lavoro,
tempestivamente
comunicata all'INPS
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39
INDENNITA’ ECONOMICA

Premesso quanto già anticipato relativamente alle
previsioni contenute nell’art
nell art. 32 della Costituzione (che
tutela il diritto alla salute) e nell’art. 2110 del Codice Civile
(che regola gli effetti sul rapporto di lavoro degli eventi di
infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), è comunque
utile ricordare che l’Inps (circ. 21 giugno 1982, n° 139) ha
chiarito che per aver diritto all’indennità di malattia
“occorre
occorre che il lavoratore non sia soltanto malato,
malato ma
anche incapace al lavoro a causa della malattia da cui
è affetto”.
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20
INDENNITA’ ECONOMICA

Mentre la tutela della malattia spetta,
spetta per legge
legge, a tutti i
lavoratori dipendenti indipendentemente dalla natura del
contratto, l’indennità di malattia a carico dell’Inps spetta
solo ad alcune categorie di lavoratori:

Operai ed assimilati dei settori Industria, Artigianato e Agricoltura;
Operai, impiegati e categorie assimilate del settore Terziario;
Salariati del Credito,, Assicurazioni e Servizi tributari appaltati;
pp
;
Dall’1.1.2007, agli assunti con contratto di apprendistato.



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41
INDENNITA’ ECONOMICA


L’indennità giornaliera di malattia è riconosciuta in misura
percentuale della retribuzione media globale giornaliera
(R.M.G.) percepita dal lavoratore.
Per retribuzione si intende quella imponibile, cioè tutto ciò
che il lavoratore riceve dal datore, in denaro o in natura, al
lordo di qualsiasi ritenuta, quale compenso per l’opera
prestata ivi compresa la quota degli emolumenti a
carattere ricorrente ma non frazionati e
e, quindi
quindi, non
corrisposti nel normale periodo di paga.
PROMEMORIA: dal calcolo della R.M.G. vanno esclusi gli importi previsti dal ccnl
relativi agli incrementi di produttività, in quanto non soggetti a contribuzione
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21
MISURA DELL’INDENNITÀ
Operai (di
qualsiasi settore
- compresi
agricoli),
i li) e
impiegati
Commercio
Dipendenti di
pubblici esercizi
e laboratori di
pasticceria
ti
i non
artigiani
Dipendenti delle
imprese dello
spettacolo
Primi 3 giorni
(carenza)
non dovuta
non dovuta
non dovuta
Dal 4° al 20°
giorno
50,00%
80,00%
60,00%
Dal 21° al
180° giorno
66,66%
80,00%
80,00%
Periodo
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Retribuzione media giornaliera
Impiegati:

Retribuzione lorda soggetta a contributi
del mese precedente : 30
più

Rateo lordo di (13a e/o 14a / 12) : 30
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22
Retribuzione media giornaliera
Operai mensilizzati:

Retribuzione lorda soggetta a contributi
del mese precedente : 26
più

Rateo lordo di (13a e/o 14a / 12) : 25
04/06/2014
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45
Retribuzione media giornaliera
Operai con paga oraria:

Retribuzione lorda soggetta a contributi
del mese precedente / (n° giornate
retribuite + incidenza 6^ giornata)
[Calcolo sesta giornata in caso di settimana corta = gg. retribuite x 0,20]
più

Rateo lordo di (13a e/o 14a / 12) : 25
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23
R.M.G. per lavoratori part time



Al lavoratore part time viene garantita parità di trattamento rispetto
ai lavoratori a tempo pieno
pieno. Ciò avviene con il riproporzionamento
delle retribuzioni e delle indennità.
Nel part time di tipo orizzontale il riproporzionamento del trattamento
economico è già di per sé rapportato all’effettiva entità della
retribuzione percepita in misura ridotta.
Nel part time di tipo verticale o misto, invece, non si fa riferimento
alla retribuzione del mese precedente, ma a quella globale dei 12
mesi
es p
precedenti
ecede t l’inizio
o de
dell’assenza.
asse a La
a r.m.g.
g viene
e e po
poi otte
ottenuta
uta
dividendo tale somma per il numero delle giornate indennizzabili in
via convenzionale nell’anno (360 per gli impiegati e 312 per gli
operai).
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R.M.G. e aumenti retributivi


Il sistema di quantificazione della retribuzione media giornaliera,
basato sulla retribuzione maturata dal lavoratore nel mese
precedente quello di inizio della malattia, rende assolutamente
ininfluenti eventuali aumenti retributivi decorrenti dal mese di inizio
della malattia stessa.
Gli arretrati retributivi dovuti in forza di rinnovi contrattuali, invece,
hanno riflessi anche sulle prestazioni economiche di malattia
erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi stessi.
Detti emolumenti non devono essere presi in considerazione nel
periodo di paga in cui sono stati effettivamente corrisposti, ma
suddivisi pro quota - tenendo conto di quanto effettivamente dovuto
per il mese considerato - per i mesi ai quali si riferiscono.
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24
GIORNATE INDENNIZZABILI



Agli operai, compresi gli agricoli, l’indennità spetta
per le giornate feriali comprese nel periodo di
malattia, con esclusione, quindi, delle domeniche e
delle festività infrasettimanali
Agli impiegati l’ indennità spetta per tutte le giornate
comprese nel periodo di malattia, con esclusione
delle sole festività cadenti in domenica
La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui
ha sede l’azienda
l azienda non deve essere indennizzata
qualora l’azienda sia tenuta, per legge o per
contratto, ad erogare la normale retribuzione per la
medesima giornata
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INDENNITA’ ECONOMICA
Casi particolari



Giorni di ricovero: durante il ricovero ospedaliero ai lavoratori non aventi
familiari a carico l’indennità giornaliera spetta in misura pari ai 2/5 della
misura normale. Per “familiari a carico” si intendono quelli il cui reddito non
è superiore
i
a quello
ll previsto
i t per l’l’erogazione
i
d
deglili assegnii ffamiliari
ili i di
base (per il 2012, € 676,75 se coniuge, figlio o genitore e € 1184,31 per i due
genitori – circ. Inps 22/2/2012, n° 25).
Day hospital: le giornate in cui si effettua la prestazione in regime di day
hospital vanno considerate giornate di ricovero a tutti gli effetti a
prescindere dalla durata della presenza nel luogo di cura, in quanto
l’incapacità al lavoro è comunque riconosciuta per l’intera giornata di
effettuazione della prestazione riportato nella certificazione medica (circ.
Inps n° 136 del 25/7/2003).
Donazione d’organo: con riguardo agli assicurati che si ricoverano per
sottoporsi a donazione d’organo si ritiene che possa procedersi
all’erogazione dell’indennità di malattia secondo le regole comuni, per tutte
le giornate di degenza e, se necessario, anche per quelle di
convalescenza adeguatamente documentate dalla struttura presso la
quale è avvenuto l’intervento.
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25
GIORNATE INDENNIZZABILI

Per i lavoratori part time la RMG si determina secondo le modalità
descritte e la corresponsione dell'indennità
dell indennità è limitata ai giorni lavorativi
indicati nel contratto di lavoro o di fatto osservati (circ. 21.12.82 n.
134397)

Pertanto, per i part time verticali l’indennità compete per i soli giorni di
assenza coincidenti in tutto o in parte con quelli di attività lavorativa
previsti dal contratto part-time, con le seguenti specificazioni:
- la malattia insorta durante il periodo di lavoro è indennizzabile anche
se si protrae nel periodo di sospensione;
- le malattie che iniziano nel periodo di sospensione, entro 60 giorni
dall’ultimo
dall
ultimo lavorato,
lavorato sono indennizzabili;
- le malattie che iniziano nel periodo di sospensione, decorsi 60 giorni
dall’ultimo lavorato, sono indennizzabili per le sole giornate che
andranno a cadere nel successivo previsto periodo lavorativo.
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ESCLUSIONE DALL’INDENNITA’

L’indennità giornaliera di malattia non è dovuta:
- per tutto il periodo
i d iin cuii il llavoratore ffruisca,
i
per llegge o
per contratto, di un trattamento economico per malattia a
carico del datore di lavoro, in misura pari o superiore a
quello dovuto dall’Inps;
- per le malattie provocate da fatti dolosi accertati e
documentati, nonché nei casi di procurato aborto nel caso
sussista
i t iipotesi
t i di reato;
t
- durante il periodo di cure termali, salvo il caso in cui
sussista un’effettiva incapacità lavorativa non
incompatibile con le cure.
04/06/2014
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26
SOSPENSIONE DELL’INDENNITA’



Il trattamento economico giornaliero di malattia è sospeso nei casi in
cui il lavoratore:
- si dedichi, durante la malattia, ad attività retribuite;
- non consenta, senza giustificato motivo, l’effettuazione della visita
medica di controllo;
- alteri o falsifichi certificati medici;
- sia in stato di detenzione durante la malattia;
- non osservi, senza giustificato motivo, il divieto di uscire di casa
prescritto dal medico curante, o compia atti che possono
pregiudicare il decorso della malattia.
I provvedimenti di sospensione sono adottati dalla competente sede
dell’Inps e sono notificati agli interessati a mezzo raccomandata.
I datori di lavoro che venissero a conoscenza di circostanze che
comportano la sospensione dell’indennità devono informarne l’Inps.
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PERIODO MAX. INDENNIZZABILITA’

Lavoratori assunti a tempo indeterminato: 180 gg. in un
anno solare
l
(si computano sommando tutte le giornate di malattia dal
01/01 al 31/12 comprese quelle per le quali non è stata corrisposta l’indennità,
quali carenza, mancata o tardata certificazione, festività, ecc.).
Devono essere esclusi dal computo del periodo massimo
indennizzabile:
- i periodi di astensione dal lavoro per maternità;
- i periodi di malattia causata da infortunio sul lavoro;
- i periodi di malattia professionale;
- i periodi di malattia tubercolare;
- i periodi di malattia causata da fatto di terzi per i quali l’Inps abbia
esperito con esito positivo, anche se parziale, l’azione di
surrogazione.
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27
PERIODO MAX. INDENNIZZABILITA’
Lavoratori assunti a tempo determinato:
fermo restando il limite massimo di 180 gg./anno:
- l’indennità è corrisposta per un periodo non superiore
a quello dell’attività lavorativa svolta nei 12 mesi
precedenti;
- in qualsiasi caso, per almeno 30 giorni.
 Comunque, il datore di lavoro non può corrisponderla
per un numero di giornate superiori a quelle effettuate
dal lavoratore a t.d. alle proprie dipendenze.
L’indennità relativa alle giornate ulteriormente spettanti
verrà corrisposta direttamente dall’Inps previa
segnalazione dei dati da parte del datore di lavoro.

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MALATTIA A CAVALIERE DI DUE ANNI



In caso di evento morboso insorto in un anno e
protrattosi senza interruzione nell’anno
nell anno successivo, le
giornate di malattia sono attribuite ai rispettivi anni
solari.
Le giornate della malattia a cavaliere cadenti nell’anno
successivo a quello d’insorgenza devono essere
indennizzate secondo le norme comuni, considerando
la malattia a cavaliere come un unico evento morboso.
Ciò significa che le giornate di carenza ed il 20°
20 giorno
di malattia devono essere computati a partire
dall’inizio della malattia, tenendo conto di tutte le
giornate cadenti nell’anno di insorgenza anche se non
indennizzate.
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28
MALATTIA A CAVALIERE DI DUE ANNI

L Inps (circ. 28/6/93 nn° 145) ha precisato che nel
L’Inps
caso di malattia iniziata in un anno e
protrattasi ininterrottamente nell’anno
seguente, il diritto alle prestazioni è
riconosciuto solo nell’anno immediatamente
successivo a quello di inizio; pertanto
ll’erogazione
erogazione dell’indennità
dell indennità negli anni seguenti
è subordinata alla ripresa dell’attività
lavorativa.
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MALATTIA A CAVALIERE DI DUE ANNI

Per l’indennizzabilità nel 2° anno della malattia a
cavaliere va ricordato che:
- quando nell’anno di insorgenza dell’evento non è
stato raggiunto il massimo assistibile annuo, la
malattia in corso al 31/12 è autonomamente
indennizzabile a partire dall’1/1, per un massimo di
180 giorni;
- quando nell’anno di insorgenza il massimo
assistibile è stato raggiunto prima del 31/12
31/12, il
ripristino dell’indennità dall’1/1 per un massimo di
180 giorni è subordinato alla permanenza del
rapporto ed alla non interruzione di trasmissione
delle certificazioni mediche.
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29
PAGAMENTO DELL’INDENNITA’


L’indennità di malattia è anticipata dal datore
di lavoro, per conto dell’Inps, all’atto
dell’erogazione della retribuzione.
Il datore si rivale successivamente nei
confronti dell
dell’Istituto,
Istituto, conguagliando tale
importo con le somme dovute per contributi,
mediante esposizione nel mod. Uniemens.
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PAGAMENTO DELL’INDENNITA’


L’Inps (msg. n° 28997 del 18/11/2010) ha fornito chiarimenti in merito ad
un’eventuale mancata anticipazione dell’indennità da parte del datore
di lavoro.
In proposito, ha individuato i casi in cui, essendo comprovata la
mancata anticipazione, viene previsto il pagamento diretto da parte
dell’Inps stesso, previa richiesta dell’interessato:
- datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale;
- aziende per le quali l’Inps stia effettuando il pagamento diretto del
trattamento di cassa integrazione;
- aziende per le quali la DPL, accertato l’inadempimento del datore,
abbia disposto il pagamento diretto da parte dell’Inps;
- casi in cui l’omessa anticipazione riguardi eventi indennizzabili insorti
nel corso dell’attività di azienda successivamente cessata;
- aziende tuttora attive che, però, rifiutino espressamente di anticipare
le indennità agli aventi diritto (salva, comunque, l’applicazione di sanzione pari a
€ 125,00 per ciascun dipendente).
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30
INTEGRAZIONE DELL’INDENNITA’

Generalmente i ccnl stabiliscono l’erogazione di
un’integrazione dell’indennità Inps, a carico del datore.

Poiché l’indennità Inps non è soggetta a contributi, per
evitare che la retribuzione netta risulti superiore a quella
normalmente spettante, si utilizza il sistema della
“lordizzazione”: in sostanza l’indennità Inps viene
aumentata figurativamente in funzione dell’incidenza
dell incidenza
della contribuzione e l’integrazione a carico del datore
viene calcolata per differenza tra la normale retribuzione
lorda e l’indennità lordizzata.
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LORDIZZAZIONE
Esempio:
 Aliquota 9,19% a carico del dipendente, il
coefficiente di lordizzazione si ottiene (anche)
nel modo seguente:
100 – 9,19
9 19 = 90
90,81
81
100 : 90,81 = 1,1012 (coeff. di lordizzazione)
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31
PAGAMENTO DIRETTO
Sono indennizzati direttamente dall’INPS:
 Operai agricoli
 Assunti per attività stagionali
 Lavoratori a tempo determ., per i giorni in
eccedenza rispetto a quelli di presenza in
azienda nei 12 mesi precedenti l’evento
l evento
 Lavoratori disoccupati o sospesi senza Cig o
in caso di fallimento dell’impresa
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CONTRIBUZIONE FIGURATIVA





Ai fini della contribuzione previdenziale, per i casi di
malattia tempestivamente accertata viene riconosciuta la
p
figurativa
g
((non utile ai fini della pensione
p
di anzianità)).
copertura
In particolare, sono validi i periodi di malattia non inferiori a
7 giorni.
Per ottenere l’accredito l’assicurato deve aver versato
almeno un contributo settimanale da lavoro nel periodo che
precede la malattia.
I contributi figurativi sono riconosciuti, con un sistema
piuttosto complesso,
p
p
, ai lavoratori dipendenti
p
p
per un p
periodo
massimo di 104 settimane nell’arco della vita lavorativa.
Diversamente dai periodi di malattia per i quali non sussiste
il diritto ad alcuna retribuzione, i periodi retribuiti in misura
ridotta sono utili anche ai fini del diritto alla pensione di
anzianità, trattandosi comunque di periodi retribuiti.
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APPRENDISTI


A partire dal 1° gennaio 2007 la tutela economica
per eventiti di malattia
l tti comprende
d anche
h i llavoratori
t i
di cui all’art. 47 e segg. del D.Lgs. 276/2003,
secondo la disciplina generale in vigore per la
generalità dei lavoratori destinatari dell’indennità.
L’Inps (circ. n° 43/2007) ha chiarito che destinatari della
gli apprendisti,
pp
, operanti
p
in q
qualsiasi
norma sono tutti g
settore di attività (quindi, ad es., anche gli
apprendisti impiegati nel settore industria).
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APPRENDISTI
Misura, durata e limiti

Considerato che dottrina e giurisprudenza propendono
per configurare il rapporto di apprendistato come un
contratto a tempo indeterminato, con facoltà di recesso
al termine del periodo di apprendimento ai sensi di
quanto previsto dall’art. 2118 c.c., ai fini della misura,
della durata, della contribuzione figurativa e dei limiti
erogativi della prestazione di malattia trova integrale
applicazione la disciplina vigente per i lavoratori
subordinati nel rispetto del limite massimo
subordinati,
indennizzabile di 180 gg. per anno solare previsto per la
generalità dei lavoratori dipendenti (Inps, circ. 21/02/2007, n°
43; msg. n° 8615/2007).
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33
PERIODO DI COMPORTO



L’art. 2110 c.c. prevede che in caso di malattia il datore
di lavoro ha diritto di recedere dal contratto,
contratto a norma
dell’art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge,
dagli usi o secondo equità.
Come leggi speciali esiste solo il R.D.L. n° 1825/1924
che, per i soli impiegati del settore privato, prevede la
conservazione del posto per tre mesi in caso di anzianità
fino a dieci anni e di sei mesi se superiore
superiore.
Per il resto nel settore privato tale periodo è normalmente
fissato dai contratti collettivi.
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PERIODO DI COMPORTO
Riguardo le modalità di computo, il periodo di comporto può essere:
SECCO
DURATA DI
UN’ASSENZA
CONTINUATIVA
PER
SOMMATORIA
SOMMATORIA DI
TUTTI I GIORNI
DI ASSENZA
NELL’ARCO DI
UN PERIODO
PREFISSATO
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34
PERIODO DI COMPORTO
Esempio:
E
i CCNL COMMERCIO
Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di
180 giorni in un anno solare (anno solare = periodo di 365
giorni decorrenti dal primo giorno di malattia), trascorso il quale,
perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà
procedere
d
all lilicenziamento.
i
t
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PERIODO DI COMPORTO
Esempio: CCNL IND. METALMECCANICA
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od
infortunio non sul lavoro
lavoro, il lavoratore non in prova ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo,
definito comporto breve, di:
- 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
- 9 mesi per anzianità di servizio > 3 anni e fino a 6;
- 12 mesi per anzianità di servizio > 6 anni.
Nel caso di più malattie, i suddetti periodi di
conservazione del posto si intendono riferiti alle
assenze complessivamente verificatesi nei tre anni
precedenti ogni nuovo episodio morboso.
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35
PERIODO DI COMPORTO
segue CCNL IND. METALMECCANICA
Nell’ipotesi in cui il superamento di tali periodi di
conservazione del posto fosse determinato da un evento
morboso continuativo con assenza ininterrotta o
interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo
non superiore a due mesi, il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre
quelli previsti precedentemente, pari alla metà dei
periodi
i di stessi,
t
i definito
d fi it comporto
t lungo.
l
Di conseguenza
esso sarà pari a 9 mesi (6 + 3), 13,5 mesi (9 + 4,5) o 18
mesi (12 + 6).

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PERIODO DI COMPORTO


Nel calcolo del p
periodo di comporto
p
p
per sommatoria si
debbono contare anche le seguenti giornate, se comprese
in un periodo di assenza per malattia:
- Giorni festivi
- Giorni non lavorativi
- Giorni di sciopero
La Cassazione ha p
previsto l’obbligo
g p
per il datore di lavoro
di acconsentire alla trasformazione da assenza per
malattia ad assenza per ferie nel caso in cui essa sia stata
richiesta dal lavoratore al fine di evitare il superamento del
periodo di comporto.
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Superamento del periodo di
comporto





Allorché il comporto sia superato, si può procedere al
licenziamento con preavviso
Il licenziamento in questione viene considerato rientrante nel
giustificato motivo oggettivo.
Dovranno, quindi, essere seguite le normali procedure: forma
scritta ed indicazione della motivazione (con onere della prova)
(ved. sentenza Cassazione n° 23920 del 25 novembre 2010).
Il recesso per superamento del comporto va esercitato con una
certa tempestività, potendo, in caso contrario, ritenersi acquiescente
il comportamento del datore che dopo l’avvenuto
l avvenuto superamento ha
mantenuto in essere il rapporto per un periodo apprezzabile.
Il licenziamento intimato “ora per poi”, cioè prima del compimento
del periodo di comporto, è nullo in quanto in contrasto con la
norma imperativa di cui al c. 2 dell’art. 2110 del c.c.
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FERIE E ASPETTATIVA
DURANTE IL COMPORTO


Le ferie, su richiesta del lavoratore, possono interrompere il
periodo di comporto
p
p
e il datore p
può non accogliere
g
la
richiesta solo nel caso in cui l’accettazione della richiesta
stessa ostacoli il suo interesse (Cass. n° 1774/2000). E’ il caso
di segnalare, però, anche che la Cassazione (sent. n°
5824/2002) ha precisato che non sussiste una regola di
automatico prolungamento del periodo di comporto per
malattia.
La contrattazione collettiva ha facoltà di prevedere in capo
al lavoratore il diritto di richiedere il godimento di un periodo
di aspettativa non retribuita allo scadere del periodo di
comporto, continuando a documentare lo stato di malattia,
per evitare il licenziamento.
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37
Licenziamento durante la malattia
Il licenziamento
ce a e to intimato
t ato nel
e co
corso
so de
del
periodo di comporto, per motivi diversi
dalla malattia, è consentito solo per:



Giusta causa
Impossibilità sopravvenuta della prestazione
C
Cessazione
i
attività
tti ità aziendale
i d l
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Licenziamento durante la malattia

La l. n° 68/1999 (art. 4, c. 4), in merito ai
g
inabili allo
lavoratori che divengono
svolgimento delle proprie mansioni in
conseguenza di infortunio o malattia prevede
che tale fatto non costituisca giustificato
motivo di licenziamento nel caso in cui essi
possano essere adibiti a mansioni equivalenti
ovvero in mancanza
ovvero,
mancanza, a mansioni inferiori
inferiori. In
tale ultimo caso essi hanno diritto alla
conservazione del più favorevole trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza.
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38
Licenziamento durante la malattia
In merito al licenziamento intimato durante il periodo di
malattia per cause diverse dalla malattia stessa,
esistono
i t
d
due diff
differenti
ti orientamenti
i t
ti giurisprudenziali:
i i
d
i li
1) il licenziamento del lavoratore in periodo di malattia ha
decorrenza dalla data della guarigione (Cass. n° 4643 del
16/7/1980), quindi viene ritenuto provvisoriamente
inefficace
2) il licenziamento deve essere ripetuto al termine della
malattia o al superamento del periodo di comporto
(Cass. n° 12031 del 26/10/1999), quindi viene ritenuto nullo
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MALATTIA IN PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova, per la sua funzione, si
intende di lavoro effettivo, per cui non si
computano eventuali sospensioni del
rapporto di lavoro.
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MALATTIA DURANTE IL PREAVVISO

La malattia sospende il decorso del preavviso
lavorato, perché in tal caso è impedita la
funzione del preavviso nei confronti del
lavoratore, consistente nel concedere un
periodo al fine della ricerca di altra
p
occupazione.
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MALATTIA E CIGS

In caso di sospensione dell’attività, il
trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria assorbe la malattia
(art. 3 L. n° 464/1972)
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40
MALATTIA E CIGO

Recependo il costante pronunciamento della
Corte di Cassazione riguardo alla sostanziale
equiparazione della Cigo e della Cigs, l’Inps
(circ. n° 82 del 16/6/2009) ha fornito le seguenti
indicazioni, da ritenersi valide sia in caso di
Cigo che di Cigs:
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MALATTIA E CIGO/CIGS
1.
2.
Malattia insorta durante un periodo di Cig:
il trattamento di integrazione salariale sostituisce il
trattamento di malattia (quindi il lavoratore non sarà
nemmeno tenuto alla consegna del certificato).
Lavoratore già ammalato all’avvio della Cig:
A) se la sospensione interessa l’intera unità produttiva
(reparto, ufficio, squadra, ecc.) anche il lavoratore può
essere collocato in Cig fin dall’inizio del periodo di
sospensione
B) se la sospensione non interessa l’intera unità
produttiva, al lavoratore spetta il trattamento di
malattia.
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MALATTIA E T.F.R.


Ai sensi dell’art. 2120, comma 3, Cod. Civ., in caso di sospensione
della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di
cui all’art. 2110 (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) nonché
in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista
l’integrazione salariale (sia ordinaria che straordinaria), deve essere
computato nella retribuzione utile per il calcolo del Tfr l’equivalente
della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in
caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
T l di
Tale
disposizione
i i
non sembra
b d
derogabile
bil ((quantomeno
t
iin senso
sfavorevole al lavoratore) attraverso la contrattazione collettiva.
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CURE TERMALI



L’art. 16, c. 5, L. n° 412/91, ha stabilito che le prestazioni idrotermali
possono essere fruite dai lavoratori
lavoratori, sia pubblici che privati
privati, previa
presentazione all’ASL di residenza della relativa proposta del medico
curante entro 5 gg. dal rilascio, normalmente durante i periodi di ferie,
ovvero anche al di fuori dei periodi di ferie ma esclusivamente per la
terapia o la riabilitazione relativa a situazioni per la cui risoluzione sia
giudicato determinante un tempestivo trattamento termale
motivatamente prescritto da un medico specialista dell’Asl.
Tale medico specialista
p
indica nella p
prescrizione il termine massimo
(non superiore a 30 giorni) entro cui la cura termale deve iniziare.
Tra i periodi di cura ed un periodo di ferie deve intercorrere un intervallo
di almeno 15 giorni. In caso contrario scatta la perdita dell’indennità
(Inps, circ. 27/3/1991, n° 85).
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CURE TERMALI




I permessi per fruire delle prestazioni non possono superare i 15
giorni l’anno
l anno (L.
(L n°
n 638/83,
638/83 n°
n 13).
13)
Nell’arco di detto periodo massimo di 15 giorni, sono da ritenersi
indennizzabili solo le giornate in cui la cura è stata effettivamente
praticata, rilevabili dalla documentazione rilasciata dalla casa di cura
(normalmente 12 giorni = 2 settimane, cad. di 6 gg. di cure), con
esclusione dei primi tre giorni (periodo di carenza) (a meno che la
malattia fosse già in atto al momento iniziale delle cure).
Le cure possono essere concesse solo per forme morbose broncocatarrali o reumoartropatiche
reumoartropatiche. Sono escluse malattie che riguardano
altri apparati.
Il lavoratore deve poter vantare almeno cinque anni di anzianità
assicurativa e almeno 156 contributi settimanali nel quinquennio
precedente la domanda.
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CURE TERMALI


Nei confronti dei lavoratori assenti dal lavoro per cure idrotermali – al
di fuori del periodo di ferie – sono erogabili le prestazioni economiche
di malattia, data la sostanziale equiparazione dell’assenza per cure a
quella per malattia comune.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità economica è necessaria, oltre alla
documentazione prevista (prescrizione dello specialista e richiesta del
medico curante), anche una dichiarazione del datore di lavoro da cui
risulti che il lavoratore non può essere collocato in ferie nel periodo
indicato per le cure, perché non consentito dal contratto ovvero per
mancanza di residui giorni di ferie (non rientra nella condizione di impossibilità
la preventiva programmazione individuale delle ferie).

Le prestazioni termali di natura preventiva erogate dall’Inps non
danno titolo all’indennità economica di malattia.
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CURE TERMALI

Casi di esclusione dall’indennità:

Le cure per le quali non sia attestata dall’ASL la sussistenza dei requisiti
previsti,
i i iivii comprese lle cure meramente preventive;
i
Le cure effettuate in periodi nei quali il datore di lavoro abbia attestato la
possibilità di fruire di ferie o congedi ordinari da parte del lavoratore;
I periodi di cura eccedenti i 15 gg. per anno solare;
Le cure effettuate senza l’osservanza di un periodo di intervallo di almeno
quindici giorni con un periodo di fruizione delle ferie;
Le cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche (sabbiature) e similari;
Le cure iniziate oltre 30 gg
gg. dalla richiesta del medico;
I periodi di cura comunque retribuiti;
Le cure concesse dai medici Inail;
Le cure per le quali l’Inps assuma a proprio carico le spese per le prestazioni
alberghiero-termali e le spese di viaggio.








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TRATTAMENTO EMODIALITICO







Il lavoratore sottoposto a trattamento di emodialisi ha diritto
all’indennità di malattia per le giornate di assenza dal lavoro coincidenti
con l’effettuazione
l effettuazione del trattamento.
L’erogazione dell’indennità è regolata dalle norme comuni, ma con le
seguenti particolarità:
le giornata di assenza dal lavoro per l’effettuazione del trattamento di
emodialisi devono essere considerate un unico evento morboso continuativo;
la carenza e la diversificazione della misura dell’indennità (50% o 66,66%)
devono, quindi, essere applicate per anno solare;
ai fini del calcolo dell’indennità spettante per le giornate di trattamento cadenti
presi in considerazione g
gli emolumenti
in ciascun mese devono essere p
corrisposti nel mese precedente;
l’indennità non spetta qualora il lavoratore nella stessa giornata del trattamento
abbia anche prestato attività lavorativa seppure per un numero limitato di ore;
ai fini dell’erogazione dell’indennità, il lavoratore è tenuto a documentare
l’effettuazione del trattamento.
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TRATTAMENTO EMODIALITICO
Qualora il lavoratore venga a trovarsi in stato di incapacità lavorativa
per il sopraggiungere di una malattia diversa da quella per la quale è
praticato
ti t il trattamento
t tt
t emodialitico,
di liti
lla malattia
l tti sopravvenuta
t d
deve
considerarsi autonoma e prevalente.
Pertanto, ne consegue che:


l’indennità deve essere corrisposta per le giornate di malattia sopravvenuta
tenendo sospeso, per tutta la durata di questa, l’indennizzo della malattia per la
quale viene effettuata l’emodialisi;
la malattia sopravvenuta deve essere indennizzata secondo le norme comuni
(carenza primi 20 gg
(carenza,
gg. al 50%
50%, ulteriore periodo al 66
66,66%,
66% ecc
ecc.))
una volta terminata la malattia sopravvenuta, l’indennità per le successive
giornate di trattamento emodialitico deve essere nuovamente corrisposta senza
tener conto della citata malattia sopravvenuta.



Ai fini del periodo massimo di malattia indennizzabile (180 gg.) le giornate di trattamento
emodialitico devono essere sommate a quelle delle eventuali malattie sopravvenute (Circ. 14/1981)
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TUBERCOLOSI





I datori di lavoro con più di 15 dipendenti hanno l’obbligo di conservare
il posto ai lavoratori affetti da tbc, per il periodo di assenza fino a 6 mesi
d ll d
dalla
data
t di di
dimissione
i i
d
dall lluogo di cura per guarigione,
i i
assegnando
d
loro mansioni ed orario adeguati alle residue capacità lavorative.
I lavoratori hanno diritto alle seguenti prestazioni Inps, mediante
anticipazione del datore di lavoro:
Indennità giornaliera durante il periodo di ricovero o di cura ambulatoriale (art.
1, L. n° 1088/1970);
Indennità post-sanatoriale per il periodo di 24 mesi successivi alla dimissione
dal luogo di cura (art.
(art 2
2, L
L. n°
n 1088/1970);
Assegno di cura o sostentamento per un ulteriore periodo in presenza di
particolari condizioni (art. 5, L. n° 419/1975).
Le indennità di cui sopra sono corrisposte dal datore di lavoro a seguito di specifica
comunicazione da parte dell’Inps, contenente le relative istruzioni operative (Circ. 13/1989)
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Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro
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45
MORBO DI COOLEY

I lavoratori affetti da Morbo di Cooley (talassemia major)
e da drepanocitosi hanno diritto ad un’indennità
un indennità annuale
di importo pari a quello del trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, qualora abbiano raggiunto un’anzianità
contributiva uguale o superiore a dieci anni ed abbiano
almeno trentacinque anni di età anagrafica (art. 39, commi
1 e 2, L. n° 448/2001).

L’indennità
L
indennità, posta a carico dello Stato,
Stato è concessa ed
erogata dall’Inps con cadenza mensile per tredici
mensilità, su richiesta dell’interessato da presentare alla
sede territoriale del luogo di residenza.
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Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro
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Il problema della
visita medica preassuntiva




In generale, il datore può chiedere, in fase preassuntiva,
ll’effettuazione
effettuazione di visite mediche preventive finalizzate alla valutazione
dell’idoneità allo svolgimento delle future mansioni.
Tali visite sono, però, sempre vietate se finalizzate ad accertare lo
stato di gravidanza (art. 41, D.Lgs. n° 81/2008).
Inoltre, non si possono svolgere indagini volte ad accertare nel
candidato l’esistenza di uno stato di sieropositività (art. 6, L. n° 135/90)
(salvo il caso di mansioni che presentano il rischio di trasmissione
dell’infezione
de
e o e – Co
Corte
te Cost
Costituz.,
tu , sentenza
se te a n° 218/1994
8/ 99 ) o d
di abuso d
di
alcool e droghe.
E’, invece, obbligatoria la visita per svolgimento di mansioni che
comportino un elevato rischio di infortuni o per la incolumità e
sicurezza di terzi (L. n° 125/2001)
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Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro
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46
Il problema della
visita medica preassuntiva


L platea
La
l
d
deii soggettii che
h possono effettuare
ff
glili
accertamenti sanitari preassuntivi è stata ampliata dal
D.Lgs. n° 106/2009.
In particolare, in base alla normativa attualmente
vigente, possono effettuare questi accertamenti il medico
competente ed i dipartimenti delle Asl per la prevenzione
e la
l sicurezza
i
neglili ambienti
bi ti di llavoro.
04/06/2014
Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro
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Iscritti alla GESTIONE SEPARATA INPS
Norme generali


La malattia sospende
p
il contratto di lavoro,, senza che ciò
comporti la proroga della durata dello stesso (questo si
estinguerà, quindi, alla scadenza convenuta).
Il committente può, comunque, recedere dal contratto se
la sospensione si protrae per un periodo superiore a un
sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia
determinata, ovvero superiore
p
a trenta g
giorni p
per i
contratti a durata determinabile.
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47
Iscritti alla gestione separata INPS

Dal 1/1/ 2007 (L. n° 296/2006) anche tali lavoratori, se
non titolari
tit l i di pensione
i
e non iscritti
i itti ad
d altre
lt fforme
previdenziali obbligatorie, hanno diritto all’indennità di
malattia, con pagamento diretto da parte dell’Inps

L’indennità giornaliera è riconosciuta solo per eventi
superiori
p
a3g
giorni

Requisiti: sia per degenza ospedaliera che malattia
04/06/2014
Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro
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Iscritti alla gestione separata INPS

L’indennità di malattia spetta solo se:
- nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditati
almeno 3 mesi
mesi, anche non continuativi
continuativi, di contribuzione
nella Gestione Separata. Il contributo mensile utile si ottiene
applicando l’aliquota contributiva (attualmente pari al 28,72%) sul
minimale di reddito previsto dall’Inps per la Gest. dei
lavoratori autonomi (per l’intero anno 2014 pari a € 15.516,00).
- nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato
l’evento, il reddito assoggettato a contribuzione non sia stato
superiore al 70% del massimale contributivo (che per il 2014 è
pari a 100.123,00 €, mentre per il 2013 era pari a € 99.034,00).
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48
Iscritti alla gestione separata INPS
Indennità in caso di degenza ospedaliera (Inps – Circ. n° 147/2001)
L’indennità va calcolata - con percentuali diverse a seconda della
contribuzione attribuita nei dodici mesi p
precedenti il ricovero - sull’importo
p
che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l’anno
nel quale ha avuto inizio l’evento.
In particolare l’indennità giornaliera sarà pari:
all’8% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti risultano
accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
al 12% del suddetto importo, se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità;
al 16% del suddetto importo, risultano accreditate da 9 a 12 mensilità.
Conseguentemente, per l’anno 2013, l’indennità sarà calcolata su € 274,31
(100 123 00 diviso per 365) e corrisponderà
(100.123,00
corrisponderà, per ogni giornata
indennizzabile (max. 180 gg. nell’anno solare), a:
€ 21,94 in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
€ 32,92 in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
€ 43,89 in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.









04/06/2014
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Iscritti alla gestione separata INPS
Indennità giornaliera di malattia (Art. 1, c. 788, L. n° 296/2006)







La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a
titolo di indennità per degenza ospedaliera.
Pertanto per il 2014, per ogni gg. indennizzabile, é pari a:
€ 10,97 se accreditate da 3 a 4 mensilità nei 12 mesi precedenti;
€ 16,46 se accreditate da 5 a 8 mensilità;
€ 21,94 se accreditate da 9 a 12 mensilità.
L’evento
L
evento è indennizzato per un massimo di giornate pari ad 1/6 delle
giornate retribuite nei 12 mesi precedenti; comunque, per almeno 20
e massimo 61 giorni (1/6 di 365 gg.).
Non viene accreditata contribuzione figurativa.
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Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro
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49
Iscritti alla gestione separata INPS


Per fruire dell’indennità è quindi necessario
presentare all’Inps
ll’I
ed
d all committente,
i
entro 2 gg.
dal rilascio, il certificato e l’attestato compilato dal
medico curante.
In caso contrario troverà applicazione la sanzione
della perdita dell’indennità per le giornate di
ritardo sal
ritardo,
salvo
o gi
giustificato
stificato impedimento
impedimento.
Anche a questi lavoratori si applicano le disposizioni in materia
di fasce orarie di reperibilità per il controllo dello stato di malattia.
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50