malattia - Scuola di Formazione Ipsoa
Transcript
malattia - Scuola di Formazione Ipsoa
MALATTIA 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 1 SOSPENSIONE RAPPORTO DI LAVORO RICONDUCIBILE AL LAVORATORE MALATTIA INFORTUNIO MATERNITA’ PERMESSI 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 2 1 ASSENZA PER MALATTIA La sospensione dell’attività lavorativa a causa di malattia è p , oltre che da disposizioni p normative e contrattuali,, anche disciplinata, da norme di rango costituzionale e da direttive comunitarie. L’art. 38 della Costituzione, infatti, dispone che “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. … Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.” Anche la Comunità europea pone particolare attenzione alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzando ad essa anche interventi che potrebbero apparirvi estranei, quali l’organizzazione dell’orario di lavoro e l’obbligo del riposo feriale. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 3 DEFINIZIONE GIUSLAVORISTICA DI “MALATTIA” Alterazione dello stato di salute, che determina un’incapacità lavorativa temporanea ovvero una condizione che, pur non determinando inidoneità al lavoro, richiede terapie non compatibili con la prosecuzione dell’attività lavorativa Quindi, il concetto di malattia “giuridicamente rilevante” non equivale alla nozione di malattia elaborata dalla scienza medica 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 4 2 DEFINIZIONE MALATTIA L’art. 2,, c. 1,, del DL n° 663/1979 definisce la malattia: “un’infermità comportante incapacità lavorativa” Pretura di Parma, sentenza 22.07.1995: “Affinché l'assenza del lavoratore per malattia sia giustificata non basta che venga accertata l'esistenza di un’infermità, ma occorre che questa sia di natura ed entità tali da determinare un'incapacità 'i ità lavorativa l ti in i relazione l i alle ll specifiche ifi h mansioni i id dell llavoratore.” t ” Tale pronuncia di primo grado è stata poi confermata dal Tribunale di Parma (7 novembre 1996) in funzione di giudice d’appello, nonché dalla Corte di Cassazione (5 maggio 2000, n° 5622) 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 5 DEFINIZIONE MALATTIA Conseguentemente la malattia, intesa come infermità comportante incapacità lavorativa lavorativa, è evento che rileva solo a determinate condizioni: l’incapacità lavorativa deve essere concreta, cioè deve essere valutata raffrontando il quadro patologico manifestato con il tipo di prestazione richiesta; deve essere attuale; la malattia può avere un’incidenza indiretta (ad es. il provvedimento amministrativo che disponga l’isolamento di portatori sani di malattie infettive). 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 6 3 MALATTIA Rientrano nel concetto di “malattia” tutti gli stati morbosi dei lavoratori aventi le caratteristiche menzionate, che non rientrano nella previsione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali. Si evidenzia che eventuali infortuni sul lavoro a danno di lavoratori non soggetti all’obbligo assicurativo Inail ricadono, agli effetti che qui ci interessano, nell’ambito della malattia. Parimenti sono considerate tutte le conseguenze di infortuni extra lavorativi. Non rientrano, invece, nel concetto di malattia come qui intesa, tutti i casi di malattia professionale, in quanto coperti dall’assicurazione Inail. Non vi rientrano nemmeno le assenze per visite mediche. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 7 MALATTIA Altre ipotesi assimilate: Aborto – E’ equiparata alla malattia l’interruzione, spontanea o terapeutica, della gravidanza avvenuta entro il 180° giorno (escluso) dall’inizio della gestazione (INPS, msg. n° 9042 del 18.4.2011) Chirurgia estetica - I periodi di incapacità lavorativa collegati all'effettuazione di interventi di chirurgia estetica necessari a rimuovere vizi funzionali connessi ad un difetto estetico sono considerati periodi di malattia. Il lavoratore è tenuto a dimostrare l’esistenza di tale correlazione funzionale (INPS circ. n° 63 del 7.3.1991) 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 8 4 EFFETTI DELLA MALATTIA SUL RAPPORTO DI LAVORO L assenza per malattia determina una serie di L’assenza conseguenze sul rapporto di lavoro, i cui effetti sono regolati dagli artt. 2110 e 2120 del codice civile: - - - 04/06/2014 conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo (periodo di comporto) stabilito dalla contrattazione collettiva; diritto a una retribuzione o un’indennità “nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali”; maturazione dell’anzianità di servizio; maturazione del trattamento di fine rapporto; maturazione delle ferie. Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 9 LA GIUSTIFICAZIONE Occorre distinguere l’obbligo di 1) immediata comunicazione al datore di lavoro, dalla procedura di 2) consegna del certificato medico 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 10 5 COMUNICAZIONE AL DATORE CCNL METALMECCANICA - Industria In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza ed inviare alla medesima entro due giorni dall’inizio dell’assenza il certificato medico attestante la malattia. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente precedente. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 11 COMUNICAZIONE AL DATORE CCNL COMMERCIO Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 172 il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 222 e 225 del presente contratto. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato g ust cato e co comprovato p o ato impedimento, ped e to, il lavoratore a o ato e ha a l'obbligo obb go d di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 222 e 225 del presente contratto. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 12 6 CERTIFICAZIONE PROCEDURA - Va predisposto un certificato in duplice copia su apposito modulo, da spedire p al datore di lavoro ed all’INPS entro 2 g giorni dal rilascio (art. 2,, commi 1 e 2, D.L. 30 dicembre 1979, n° 663). Senza tale documento l’assenza è da considerare ingiustificata, ed il lavoratore decade dal diritto al trattamento economico E’ ammesso un certificato rilasciato su modulo diverso, a condizione che contenga le informazioni minime necessarie (Circ. Inps 99/1996): nominativo del lavoratore, diagnosi e prognosi, intestazione, data del rilascio, timbro e firma del medico, nonché l'abituale domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito. Ove uno di questi dati manchi, è compito del lavoratore chiedere a chi ha rilasciato il certificato la regolarizzazione, senza che possa supplirvi il medico curante (Inps, circ. 13/5/1996 n° 99 – circ. 25/7/2003 n° 136 – msg. 7/11/2003 n° 968). Il certificato va conservato per 10 anni 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 13 TRASMISSIONE CERTIFICATO (art. 1, c. 149, L. 311/2004) Il lavoratore è tenuto a: - recapitare o trasmettere (raccomandata a.r.), entro 2 gg. dal rilascio, al datore di lavoro l’attestato di malattia, anche in caso di assenza per malattia di un solo giorno; - recapitare o trasmettere (raccomandata a.r.), entro 2 gg. dal rilascio, il certificato di malattia all’Inps territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore. (ved. slide seguente) Tenuto conto anche dei riflessi che possono porsi nell’eventualità di continuazioni o ricadute, l’obbligo di inoltro permane anche per le assenze per malattia che si esauriscono nel periodo di carenza, ed anche per quelle di durata di un solo giorno (Circolare Inps 6/9/2006, n° 95bis; Cass. 22/8/2007, n° 17898). 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 14 7 TRASMISSIONE CERTIFICATO Già la Finanziaria 2005 aveva previsto che l’invio del certificato all’Inps dovesse avvenire telematicamente a cura del medico che l’ha rilasciato. Tale previsione è divenuta operativa dal 3 aprile 2010 (circ. Inps n°60/2010). Comunque, il “Collegato lavoro 2010” (L. n° 183/2010) ha confermato che, anche in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, a far data dal 1° gennaio 2010 i medici inviano i relativi certificati all’Inps in via telematica. Procedura: - il medico compila via internet il certificato - il sito SAC (Sistema di Accoglienza Centrale) assegna il protocollo Inps - il medico stampa copia per il lavoratore - l’Inps rende disponibile l’attestazione al datore: . con accesso diretto . oppure con invio alla casella pec dell’azienda - [il lavoratore consegna entro due giorni l’attestazione al datore (si tratta di un onere di natura contrattuale, che permane fino a quando la contrattazione collettiva rivedrà le disposizioni contrattuali in materia)]. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 15 TRASMISSIONE CERTIFICATO Il lavoratore, sia pubblico che privato, può ricevere (su richiesta) tramite Pec la propria attestazione di malattia inviata all’Inps dal medico curante, comprensiva di diagnosi e di codice nosologico se indicati dal medico, nonché lo storico di tutti i certificati a suo carico. Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Inps che, nella circ. n° 164 del 28 dicembre 2010, ne ha indicato le istruzioni operative operative. Per l’attivazione del servizio, però, l’Inps riconosce validità soltanto agli indirizzi di Pec attivati tramite il sito governativo www.postacertificata.gov.it 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 16 8 TRASMISSIONE CERTIFICATO ALL’INPS Procedura in caso di mancato invio telematico: - E’ necessario l’invio dell’originale della certificazione - La trasmissione via fax può essere considerata valida ai soli fini del rispetto del termine di invio; serve comunque l’originale (INPS circ. n° 136, del 25.7.2003) 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 17 TRASMISSIONE CERTIFICATO ALL’INPS PERDITA INDENNITA INDENNITA’ INPS: In caso di ritardo, la sanzione consiste nella perdita dell’indennità a carico dell’Inps per i giorni di ritardo, intendendo per tali quelli cadenti fra l’ultimo giorno (escluso) utile per l’invio della documentazione ed il giorno i ((compreso)) di effettivo ff tti adempimento d i t (Cassazione, sent. 6 febbraio 1985, n° 2869; Inps, circ. 8 agosto 1985, n° 179). 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 18 9 CERTIFICAZIONE CERTIFICAZIONE MALATTIA ALL’ESTERO: ALL ESTERO: 1. Lavoratori operanti in Italia Al lavoratore italiano operante in Italia, che si ammali durante un temporaneo soggiorno all’estero (ad es. trasferta, ferie, ecc.) si applica la normativa generale, pertanto egli deve comunicare tempestivamente, anche in modo informale, informale al datore di lavoro lo stato di malattia e deve giustificarlo con valida certificazione medica, differente in funzione dello Stato in cui si trova (ved. successivamente). 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 19 CERTIFICAZIONE CERTIFICAZIONE MALATTIA ALL’ESTERO 2. Lavoratori comunitari I lavoratori comunitari sono soggetti alle stesse normative e godono degli stessi benefici dei lavoratori dipendenti nazionali (Messaggio Inps n° 28978 del 03 dicembre 2007). Per quanto riguarda la certificazione medica da esibire all'INPS in caso di incapacità temporanea al lavoro, essi non hanno l'onere di farla pervenire in lingua italiana italiana, ma possono presentarla presentarla, sempre nei termini dovuti, in lingua originaria, non essendo esigibile dagli stessi la traduzione della certificazione legittimamente ottenuta nei rispettivi Paesi. Conseguentemente, l’onere di traduzione grava in capo alle Sedi dell'Istituto stesso. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 20 10 CERTIFICAZIONE CERTIFICAZIONE MALATTIA ALL’ESTERO: ALL ESTERO: 3. Lavoratori non operanti in Italia Al lavoratore italiano non operante in Italia, che si ammali durante il suo normale soggiorno all’estero si applica la normativa generale, pertanto egli deve comunicare tempestivamente, anche in modo informale, al datore di lavoro lo stato di malattia e deve giustificarlo con valida certificazione medica, differente in funzione d ll St dello Stato t iin cuii sii ttrova (ved. ( d successivamente) i t ). Per P quanto t riguarda l’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps, essa verrà liquidata in base alla retribuzione convenzionale. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 21 CERTIFICAZIONE CERTIFICAZIONE MALATTIA ALL’ESTERO P Paesi i UE e Paesi P i con cuii esistono i t convenzioni i i bilaterali: bil t li La certificazione sanitaria è sostituita da appositi formulari (mod. E/115 per il datore di lavoro e mod. E/116 per l’Inps) predisposti dall’istituzione estera. Paesi non UE e Paesi con cui non esistono convenzioni bilaterali: La certificazione sanitaria da inviare al datore di lavoro ed all’Inps è costituita dalla certificazione originale, legalizzata entro 5 gg. dalla locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In mancanza di legalizzazione l’Inps non corrisponde l’indennità economica (Circ. Inps n° 156/1988, n° 182/1990 e n° 136/2003). 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 22 11 Decorrenza e durata della malattia La malattia decorre: - dalla data in cui viene rilasciata la certificazione; - dalla data dichiarata dal lavoratore che al massimo può risalire al giorno antecedente la visita. Il termine è da considerarsi coincidente con il giorno di scadenza della prognosi indicato sul certificato certificato. Il lavoratore che intende anticipare la guarigione dovrebbe farsi rilasciare una certificazione attestante la possibilità di riprendere il lavoro. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 23 CONTINUAZIONE Se al termine della prognosi contenuta nel certificato il lavoratore non è guarito guarito, è necessario che produca un’ulteriore certificazione attestante la continuazione della malattia stessa. Successivi periodi di malattia, anche se intervallati da domenica, si considerano un unico evento morboso. E Esempio i Certificazione medica scadente il venerdì, seguita da certificato di continuazione rilasciato il lunedì: può essere considerata coperta anche la domenica, ma non il sabato. Per tale giornata l’Inps non corrisponde l’indennità, pur continuando a considerare l’evento un’unica malattia. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 24 12 RICADUTA La ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale, debitamente certificata dal medico medico, intervenuta entro 30 giorni dalla conclusione della precedente, è considerata a tutti gli effetti continuazione della stessa, quindi: - - - 04/06/2014 l’indennità deve essere corrisposta sin dal primo giorno della nuova assenza, senza escludere i tre giorni di carenza; i giorni della nuova malattia si sommano a quelli della precedente ai fini del raggiungimento del ventesimo giorno dopo il quale si modifica la misura dell’indennità (50% 66,66%); la retribuzione da prendere a base per il calcolo dell’indennità giornaliera è la stessa presa a base per il calcolo dell’indennità corrisposta per il precedente periodo di malattia. Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 25 CICLI DI CURA RICORRENTI I lavoratori che si sottopongono periodicamente, per lunghi periodi, a terapie ambulatoriali comportanti incapacità al lavoro lavoro, possono trasmettere un’unica certificazione del medico curante attestante tale situazione e che qualifichi i singoli trattamenti l’uno ricaduta dell’altro. Tale certificazione dovrà essere fatta pervenire prima dell’inizio della terapia, fornendo anche l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione. L’interessato te essato do dovrà àa altresì t es far a segu seguire ed dichiarazioni c a a o pe periodiche od c e de della a struttura sanitaria riportanti il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite. (Circ. Inps n° 136/2003) 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 26 13 POTERE DI CONTROLLO Sono vietati gli accertamenti diretti da parte del datore di lavoro (art. 5, legge n° 300/1970) La regolamentazione delle visite di controllo è contenuta nel DM 18/4/96 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 27 OBBLIGO DI REPERIBILITA’ Lo stato di malattia può essere controllato, su richiesta del datore o dell’INPS dell INPS, solo dalle strutture competenti: - i servizi medico-legali delle ASL; - il personale medico dell’INPS. Il lavoratore malato ha l’obbligo di essere reperibile dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, comprese domeniche e giorni festivi. Le fasce di reperibilità devono essere rispettate anche dai lavoratori non destinatari dell’indennità economica Inps 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 28 14 ASSENZA DEL LAVORATORE PER ASSENZA SI INTENDE: allontanamento fisico del lavoratore durante le fasce orarie di reperibilità rifiuto volontario di sottoporsi alla visita il rientro in abitazione prima dell’allontanamento del medico (circ. Inps n° 136/2003) 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 29 ASSENZA DEL LAVORATORE LA GIURISPRUDENZA CONSIDERA ASSENZA: Non N aver udito dit il campanello ll (Cass. 3512/90) La mancanza del nominativo sul citofono (Trib. Milano 1990) Assenza per consegnare il certificato all’azienda (Cass. 814/90) La visita presso il medico curante senza l’urgenza l urgenza (Cass. 8897/96) L’omessa o incompleta indicazione dell’indirizzo del lavoratore sulla certificazione (Cass. 9677/94) 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 30 15 ASSENZA DEL LAVORATORE LA GIURISPRUDENZA HA CONSIDERATO GIUSTIFICATA L’ASSENZA DOVUTA A: Ricovero ospedaliero Iniezioni dal vicino di casa (Cass. 7098/91) Attività di volontariato (Cass. 2604/90) La visita presso il medico curante su invito di quest’ultimo (Cass. 1593/98) Cicli di cure termali ordinati dal medico (Cass. 8544/2001) 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 31 INDIRIZZO MANCANTE O ERRATO Secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, Cassazione l'indicazione dell'esatto indirizzo di reperibilità è un requisito essenziale della certificazione di malattia in quanto strumentale alla regolare effettuazione di eventuali visite di controllo. Pertanto, la mancanza o la inesattezza o incompletezza dell'indirizzo (purché tale da impedire il reperimento del lavoratore) comporta p la p perdita della p prestazione p previdenziale per l'intero evento di malattia o comunque per tutte quelle giornate di malattia attestate da una certificazione priva del requisito in questione. (Msg. Inps n° 22747 del 9 ottobre 2009) 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 32 16 ASSENZA NELLE FASCE ORARIE - - - Sanzioni Inps: Assenza alla prima visita di controllo: trattenuta dell’intera indennità per i primi 10 giorni a partire dall’inizio della malattia Assenza alla seconda visita di controllo: oltre a quanto sopra, trattenuta del 50% dell’indennità per i giorni successivi al 10° Assenza alla terza visita di controllo: sospensione erogazione dell’intera indennità Comunque, tali giornate anche se non indennizzate concorrono al raggiungimento del periodo massimo indennizzabile. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 33 ASSENZA NELLE FASCE ORARIE Sanzioni disciplinari datore di lavoro: L’assenza L assenza ingiustificata durante le fasce orarie di reperibilità si configura quale inadempimento dell’obbligo di collaborazione inteso in senso ampio, per la cui sanzionabilità non è necessaria una specifica previsione nel codice disciplinare, essendo sufficiente il mero riferimento alla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro stabiliti dalla legge (Cass. n° 7691/2004). L’assenza ingiustificata costituisce inadempimento in quanto t sussiste i t l’interesse l’i t d dell d datore t a ricevere i regolarmente la prestazione lavorativa e perciò a controllare l’effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione (Cass. 21 maggio 1998, n° 5090). 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 34 17 ASSENZA NELLE FASCE ORARIE Sulla scorta delle clausole collettive che sanzionano le brevi assenze ingiustificate, g , di regola g si sostiene la congruità delle sole sanzioni conservative (Cass. N° 1481/2000; Cass. n° 7691/2004) tuttavia “((…)) la violazione da parte del lavoratore dell’obbligo dell obbligo di rendersi disponibile per l’espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce assume rilevanza di per sé, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia e può anche costituire giusta causa di licenziamento”. (Cass. 11 febbraio 2008, n° 3226). 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 35 ATTIVITA’ DURANTE LA MALATTIA Normalmente è ammessa, purché non dimostri una f d l t simulazione fraudolenta i l i e, comunque, non pregiudichi i di hi il recupero fisico. In caso contrario il datore di lavoro potrà recedere per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede oltre agli obblighi di diligenza e fedeltà (Cass. n° 17128/2002, n° 10706/2008, n° 9474/2009). La Cassazione (sent. n° 23444 del 5/11/2009) ha comunque stabilito che il dipendente che, durante il periodo di assenza dal d l llavoro per malattia, l tti svolge l attività tti ità lavorativa subordinata a favore di terzi, può essere legittimamente licenziato. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 36 18 ATTIVITA’ DURANTE LA MALATTIA L’assenza dal domicilio per lo svolgimento di attività lavorativa o di qualsiasi altro g q genere del dipendente p assente p per malattia p può giustificare il recesso del datore di lavoro in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, secondo una valutazione da compiere ex ante, non solo allorché tale attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, ma anche nell’ipotesi in cui la medesima attività possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio. La valutazione sulla natura pregiudizievole di tale attività costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità unicamente nel caso in cui dall’esame del ragionamento del giudice del merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, oppure un insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte. (Cass., sentenza 4559 del 22/2/2013). 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 37 MALATTIA DURANTE LE FERIE LA MALATTIA INTERROMPE LE FERIE SOLO SE LEDE IL RECUPERO DELLE ENERGIE PSICO-FISICHE (CASS. SS.UU. n° 1947/98) Decorre dalla comunicazione del lavoratore e il datore, per i lavoratori destinatari dell’indennità, deve comunicarla tempestivamente all’Inps (circ. 109/1999). Quanto sopra, anche ai fini della determinazione dell’indennità giornaliera a carico dell’Inps. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 38 19 FERIE E MALATTIA Malattia insorta prima delle ferie Malattia insorta durante le ferie Se lo stato di malattia si protrae anche nel periodo di ferie si considera malattia Sospende il periodo di ferie se lo stato di malattia pregiudica la finalità delle ferie stesse (Corte Cost. 616/87 - Cass. S.U. 1947/98) In caso contrario, da provare a cura del d l datore di lavoro attraverso i controlli sanitari (INPS o ASL), la sospensione delle ferie non interviene 04/06/2014 L'effetto L effetto sospensivo delle ferie decorre dalla data di ricevimento del certificato medico La data del ricevimento del certificato deve essere, dal datore di lavoro, tempestivamente comunicata all'INPS Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 39 INDENNITA’ ECONOMICA Premesso quanto già anticipato relativamente alle previsioni contenute nell’art nell art. 32 della Costituzione (che tutela il diritto alla salute) e nell’art. 2110 del Codice Civile (che regola gli effetti sul rapporto di lavoro degli eventi di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), è comunque utile ricordare che l’Inps (circ. 21 giugno 1982, n° 139) ha chiarito che per aver diritto all’indennità di malattia “occorre occorre che il lavoratore non sia soltanto malato, malato ma anche incapace al lavoro a causa della malattia da cui è affetto”. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 40 20 INDENNITA’ ECONOMICA Mentre la tutela della malattia spetta, spetta per legge legge, a tutti i lavoratori dipendenti indipendentemente dalla natura del contratto, l’indennità di malattia a carico dell’Inps spetta solo ad alcune categorie di lavoratori: Operai ed assimilati dei settori Industria, Artigianato e Agricoltura; Operai, impiegati e categorie assimilate del settore Terziario; Salariati del Credito,, Assicurazioni e Servizi tributari appaltati; pp ; Dall’1.1.2007, agli assunti con contratto di apprendistato. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 41 INDENNITA’ ECONOMICA L’indennità giornaliera di malattia è riconosciuta in misura percentuale della retribuzione media globale giornaliera (R.M.G.) percepita dal lavoratore. Per retribuzione si intende quella imponibile, cioè tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, quale compenso per l’opera prestata ivi compresa la quota degli emolumenti a carattere ricorrente ma non frazionati e e, quindi quindi, non corrisposti nel normale periodo di paga. PROMEMORIA: dal calcolo della R.M.G. vanno esclusi gli importi previsti dal ccnl relativi agli incrementi di produttività, in quanto non soggetti a contribuzione 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 42 21 MISURA DELL’INDENNITÀ Operai (di qualsiasi settore - compresi agricoli), i li) e impiegati Commercio Dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria ti i non artigiani Dipendenti delle imprese dello spettacolo Primi 3 giorni (carenza) non dovuta non dovuta non dovuta Dal 4° al 20° giorno 50,00% 80,00% 60,00% Dal 21° al 180° giorno 66,66% 80,00% 80,00% Periodo 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 43 Retribuzione media giornaliera Impiegati: Retribuzione lorda soggetta a contributi del mese precedente : 30 più Rateo lordo di (13a e/o 14a / 12) : 30 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 44 22 Retribuzione media giornaliera Operai mensilizzati: Retribuzione lorda soggetta a contributi del mese precedente : 26 più Rateo lordo di (13a e/o 14a / 12) : 25 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 45 Retribuzione media giornaliera Operai con paga oraria: Retribuzione lorda soggetta a contributi del mese precedente / (n° giornate retribuite + incidenza 6^ giornata) [Calcolo sesta giornata in caso di settimana corta = gg. retribuite x 0,20] più Rateo lordo di (13a e/o 14a / 12) : 25 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 46 23 R.M.G. per lavoratori part time Al lavoratore part time viene garantita parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo pieno pieno. Ciò avviene con il riproporzionamento delle retribuzioni e delle indennità. Nel part time di tipo orizzontale il riproporzionamento del trattamento economico è già di per sé rapportato all’effettiva entità della retribuzione percepita in misura ridotta. Nel part time di tipo verticale o misto, invece, non si fa riferimento alla retribuzione del mese precedente, ma a quella globale dei 12 mesi es p precedenti ecede t l’inizio o de dell’assenza. asse a La a r.m.g. g viene e e po poi otte ottenuta uta dividendo tale somma per il numero delle giornate indennizzabili in via convenzionale nell’anno (360 per gli impiegati e 312 per gli operai). 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 47 R.M.G. e aumenti retributivi Il sistema di quantificazione della retribuzione media giornaliera, basato sulla retribuzione maturata dal lavoratore nel mese precedente quello di inizio della malattia, rende assolutamente ininfluenti eventuali aumenti retributivi decorrenti dal mese di inizio della malattia stessa. Gli arretrati retributivi dovuti in forza di rinnovi contrattuali, invece, hanno riflessi anche sulle prestazioni economiche di malattia erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi stessi. Detti emolumenti non devono essere presi in considerazione nel periodo di paga in cui sono stati effettivamente corrisposti, ma suddivisi pro quota - tenendo conto di quanto effettivamente dovuto per il mese considerato - per i mesi ai quali si riferiscono. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 48 24 GIORNATE INDENNIZZABILI Agli operai, compresi gli agricoli, l’indennità spetta per le giornate feriali comprese nel periodo di malattia, con esclusione, quindi, delle domeniche e delle festività infrasettimanali Agli impiegati l’ indennità spetta per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia, con esclusione delle sole festività cadenti in domenica La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui ha sede l’azienda l azienda non deve essere indennizzata qualora l’azienda sia tenuta, per legge o per contratto, ad erogare la normale retribuzione per la medesima giornata 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 49 INDENNITA’ ECONOMICA Casi particolari Giorni di ricovero: durante il ricovero ospedaliero ai lavoratori non aventi familiari a carico l’indennità giornaliera spetta in misura pari ai 2/5 della misura normale. Per “familiari a carico” si intendono quelli il cui reddito non è superiore i a quello ll previsto i t per l’l’erogazione i d deglili assegnii ffamiliari ili i di base (per il 2012, € 676,75 se coniuge, figlio o genitore e € 1184,31 per i due genitori – circ. Inps 22/2/2012, n° 25). Day hospital: le giornate in cui si effettua la prestazione in regime di day hospital vanno considerate giornate di ricovero a tutti gli effetti a prescindere dalla durata della presenza nel luogo di cura, in quanto l’incapacità al lavoro è comunque riconosciuta per l’intera giornata di effettuazione della prestazione riportato nella certificazione medica (circ. Inps n° 136 del 25/7/2003). Donazione d’organo: con riguardo agli assicurati che si ricoverano per sottoporsi a donazione d’organo si ritiene che possa procedersi all’erogazione dell’indennità di malattia secondo le regole comuni, per tutte le giornate di degenza e, se necessario, anche per quelle di convalescenza adeguatamente documentate dalla struttura presso la quale è avvenuto l’intervento. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 50 25 GIORNATE INDENNIZZABILI Per i lavoratori part time la RMG si determina secondo le modalità descritte e la corresponsione dell'indennità dell indennità è limitata ai giorni lavorativi indicati nel contratto di lavoro o di fatto osservati (circ. 21.12.82 n. 134397) Pertanto, per i part time verticali l’indennità compete per i soli giorni di assenza coincidenti in tutto o in parte con quelli di attività lavorativa previsti dal contratto part-time, con le seguenti specificazioni: - la malattia insorta durante il periodo di lavoro è indennizzabile anche se si protrae nel periodo di sospensione; - le malattie che iniziano nel periodo di sospensione, entro 60 giorni dall’ultimo dall ultimo lavorato, lavorato sono indennizzabili; - le malattie che iniziano nel periodo di sospensione, decorsi 60 giorni dall’ultimo lavorato, sono indennizzabili per le sole giornate che andranno a cadere nel successivo previsto periodo lavorativo. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 51 ESCLUSIONE DALL’INDENNITA’ L’indennità giornaliera di malattia non è dovuta: - per tutto il periodo i d iin cuii il llavoratore ffruisca, i per llegge o per contratto, di un trattamento economico per malattia a carico del datore di lavoro, in misura pari o superiore a quello dovuto dall’Inps; - per le malattie provocate da fatti dolosi accertati e documentati, nonché nei casi di procurato aborto nel caso sussista i t iipotesi t i di reato; t - durante il periodo di cure termali, salvo il caso in cui sussista un’effettiva incapacità lavorativa non incompatibile con le cure. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 52 26 SOSPENSIONE DELL’INDENNITA’ Il trattamento economico giornaliero di malattia è sospeso nei casi in cui il lavoratore: - si dedichi, durante la malattia, ad attività retribuite; - non consenta, senza giustificato motivo, l’effettuazione della visita medica di controllo; - alteri o falsifichi certificati medici; - sia in stato di detenzione durante la malattia; - non osservi, senza giustificato motivo, il divieto di uscire di casa prescritto dal medico curante, o compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia. I provvedimenti di sospensione sono adottati dalla competente sede dell’Inps e sono notificati agli interessati a mezzo raccomandata. I datori di lavoro che venissero a conoscenza di circostanze che comportano la sospensione dell’indennità devono informarne l’Inps. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 53 PERIODO MAX. INDENNIZZABILITA’ Lavoratori assunti a tempo indeterminato: 180 gg. in un anno solare l (si computano sommando tutte le giornate di malattia dal 01/01 al 31/12 comprese quelle per le quali non è stata corrisposta l’indennità, quali carenza, mancata o tardata certificazione, festività, ecc.). Devono essere esclusi dal computo del periodo massimo indennizzabile: - i periodi di astensione dal lavoro per maternità; - i periodi di malattia causata da infortunio sul lavoro; - i periodi di malattia professionale; - i periodi di malattia tubercolare; - i periodi di malattia causata da fatto di terzi per i quali l’Inps abbia esperito con esito positivo, anche se parziale, l’azione di surrogazione. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 54 27 PERIODO MAX. INDENNIZZABILITA’ Lavoratori assunti a tempo determinato: fermo restando il limite massimo di 180 gg./anno: - l’indennità è corrisposta per un periodo non superiore a quello dell’attività lavorativa svolta nei 12 mesi precedenti; - in qualsiasi caso, per almeno 30 giorni. Comunque, il datore di lavoro non può corrisponderla per un numero di giornate superiori a quelle effettuate dal lavoratore a t.d. alle proprie dipendenze. L’indennità relativa alle giornate ulteriormente spettanti verrà corrisposta direttamente dall’Inps previa segnalazione dei dati da parte del datore di lavoro. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 55 MALATTIA A CAVALIERE DI DUE ANNI In caso di evento morboso insorto in un anno e protrattosi senza interruzione nell’anno nell anno successivo, le giornate di malattia sono attribuite ai rispettivi anni solari. Le giornate della malattia a cavaliere cadenti nell’anno successivo a quello d’insorgenza devono essere indennizzate secondo le norme comuni, considerando la malattia a cavaliere come un unico evento morboso. Ciò significa che le giornate di carenza ed il 20° 20 giorno di malattia devono essere computati a partire dall’inizio della malattia, tenendo conto di tutte le giornate cadenti nell’anno di insorgenza anche se non indennizzate. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 56 28 MALATTIA A CAVALIERE DI DUE ANNI L Inps (circ. 28/6/93 nn° 145) ha precisato che nel L’Inps caso di malattia iniziata in un anno e protrattasi ininterrottamente nell’anno seguente, il diritto alle prestazioni è riconosciuto solo nell’anno immediatamente successivo a quello di inizio; pertanto ll’erogazione erogazione dell’indennità dell indennità negli anni seguenti è subordinata alla ripresa dell’attività lavorativa. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 57 MALATTIA A CAVALIERE DI DUE ANNI Per l’indennizzabilità nel 2° anno della malattia a cavaliere va ricordato che: - quando nell’anno di insorgenza dell’evento non è stato raggiunto il massimo assistibile annuo, la malattia in corso al 31/12 è autonomamente indennizzabile a partire dall’1/1, per un massimo di 180 giorni; - quando nell’anno di insorgenza il massimo assistibile è stato raggiunto prima del 31/12 31/12, il ripristino dell’indennità dall’1/1 per un massimo di 180 giorni è subordinato alla permanenza del rapporto ed alla non interruzione di trasmissione delle certificazioni mediche. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 58 29 PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ L’indennità di malattia è anticipata dal datore di lavoro, per conto dell’Inps, all’atto dell’erogazione della retribuzione. Il datore si rivale successivamente nei confronti dell dell’Istituto, Istituto, conguagliando tale importo con le somme dovute per contributi, mediante esposizione nel mod. Uniemens. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 59 PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ L’Inps (msg. n° 28997 del 18/11/2010) ha fornito chiarimenti in merito ad un’eventuale mancata anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro. In proposito, ha individuato i casi in cui, essendo comprovata la mancata anticipazione, viene previsto il pagamento diretto da parte dell’Inps stesso, previa richiesta dell’interessato: - datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale; - aziende per le quali l’Inps stia effettuando il pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione; - aziende per le quali la DPL, accertato l’inadempimento del datore, abbia disposto il pagamento diretto da parte dell’Inps; - casi in cui l’omessa anticipazione riguardi eventi indennizzabili insorti nel corso dell’attività di azienda successivamente cessata; - aziende tuttora attive che, però, rifiutino espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto (salva, comunque, l’applicazione di sanzione pari a € 125,00 per ciascun dipendente). 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 60 30 INTEGRAZIONE DELL’INDENNITA’ Generalmente i ccnl stabiliscono l’erogazione di un’integrazione dell’indennità Inps, a carico del datore. Poiché l’indennità Inps non è soggetta a contributi, per evitare che la retribuzione netta risulti superiore a quella normalmente spettante, si utilizza il sistema della “lordizzazione”: in sostanza l’indennità Inps viene aumentata figurativamente in funzione dell’incidenza dell incidenza della contribuzione e l’integrazione a carico del datore viene calcolata per differenza tra la normale retribuzione lorda e l’indennità lordizzata. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 61 LORDIZZAZIONE Esempio: Aliquota 9,19% a carico del dipendente, il coefficiente di lordizzazione si ottiene (anche) nel modo seguente: 100 – 9,19 9 19 = 90 90,81 81 100 : 90,81 = 1,1012 (coeff. di lordizzazione) 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 62 31 PAGAMENTO DIRETTO Sono indennizzati direttamente dall’INPS: Operai agricoli Assunti per attività stagionali Lavoratori a tempo determ., per i giorni in eccedenza rispetto a quelli di presenza in azienda nei 12 mesi precedenti l’evento l evento Lavoratori disoccupati o sospesi senza Cig o in caso di fallimento dell’impresa 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 63 CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Ai fini della contribuzione previdenziale, per i casi di malattia tempestivamente accertata viene riconosciuta la p figurativa g ((non utile ai fini della pensione p di anzianità)). copertura In particolare, sono validi i periodi di malattia non inferiori a 7 giorni. Per ottenere l’accredito l’assicurato deve aver versato almeno un contributo settimanale da lavoro nel periodo che precede la malattia. I contributi figurativi sono riconosciuti, con un sistema piuttosto complesso, p p , ai lavoratori dipendenti p p per un p periodo massimo di 104 settimane nell’arco della vita lavorativa. Diversamente dai periodi di malattia per i quali non sussiste il diritto ad alcuna retribuzione, i periodi retribuiti in misura ridotta sono utili anche ai fini del diritto alla pensione di anzianità, trattandosi comunque di periodi retribuiti. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 64 32 APPRENDISTI A partire dal 1° gennaio 2007 la tutela economica per eventiti di malattia l tti comprende d anche h i llavoratori t i di cui all’art. 47 e segg. del D.Lgs. 276/2003, secondo la disciplina generale in vigore per la generalità dei lavoratori destinatari dell’indennità. L’Inps (circ. n° 43/2007) ha chiarito che destinatari della gli apprendisti, pp , operanti p in q qualsiasi norma sono tutti g settore di attività (quindi, ad es., anche gli apprendisti impiegati nel settore industria). 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 65 APPRENDISTI Misura, durata e limiti Considerato che dottrina e giurisprudenza propendono per configurare il rapporto di apprendistato come un contratto a tempo indeterminato, con facoltà di recesso al termine del periodo di apprendimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 2118 c.c., ai fini della misura, della durata, della contribuzione figurativa e dei limiti erogativi della prestazione di malattia trova integrale applicazione la disciplina vigente per i lavoratori subordinati nel rispetto del limite massimo subordinati, indennizzabile di 180 gg. per anno solare previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti (Inps, circ. 21/02/2007, n° 43; msg. n° 8615/2007). 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 66 33 PERIODO DI COMPORTO L’art. 2110 c.c. prevede che in caso di malattia il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto, contratto a norma dell’art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità. Come leggi speciali esiste solo il R.D.L. n° 1825/1924 che, per i soli impiegati del settore privato, prevede la conservazione del posto per tre mesi in caso di anzianità fino a dieci anni e di sei mesi se superiore superiore. Per il resto nel settore privato tale periodo è normalmente fissato dai contratti collettivi. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 67 PERIODO DI COMPORTO Riguardo le modalità di computo, il periodo di comporto può essere: SECCO DURATA DI UN’ASSENZA CONTINUATIVA PER SOMMATORIA SOMMATORIA DI TUTTI I GIORNI DI ASSENZA NELL’ARCO DI UN PERIODO PREFISSATO 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 68 34 PERIODO DI COMPORTO Esempio: E i CCNL COMMERCIO Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare (anno solare = periodo di 365 giorni decorrenti dal primo giorno di malattia), trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere d all lilicenziamento. i t 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 69 PERIODO DI COMPORTO Esempio: CCNL IND. METALMECCANICA In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio non sul lavoro lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di: - 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti; - 9 mesi per anzianità di servizio > 3 anni e fino a 6; - 12 mesi per anzianità di servizio > 6 anni. Nel caso di più malattie, i suddetti periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo episodio morboso. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 70 35 PERIODO DI COMPORTO segue CCNL IND. METALMECCANICA Nell’ipotesi in cui il superamento di tali periodi di conservazione del posto fosse determinato da un evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti precedentemente, pari alla metà dei periodi i di stessi, t i definito d fi it comporto t lungo. l Di conseguenza esso sarà pari a 9 mesi (6 + 3), 13,5 mesi (9 + 4,5) o 18 mesi (12 + 6). 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 71 PERIODO DI COMPORTO Nel calcolo del p periodo di comporto p p per sommatoria si debbono contare anche le seguenti giornate, se comprese in un periodo di assenza per malattia: - Giorni festivi - Giorni non lavorativi - Giorni di sciopero La Cassazione ha p previsto l’obbligo g p per il datore di lavoro di acconsentire alla trasformazione da assenza per malattia ad assenza per ferie nel caso in cui essa sia stata richiesta dal lavoratore al fine di evitare il superamento del periodo di comporto. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 72 36 Superamento del periodo di comporto Allorché il comporto sia superato, si può procedere al licenziamento con preavviso Il licenziamento in questione viene considerato rientrante nel giustificato motivo oggettivo. Dovranno, quindi, essere seguite le normali procedure: forma scritta ed indicazione della motivazione (con onere della prova) (ved. sentenza Cassazione n° 23920 del 25 novembre 2010). Il recesso per superamento del comporto va esercitato con una certa tempestività, potendo, in caso contrario, ritenersi acquiescente il comportamento del datore che dopo l’avvenuto l avvenuto superamento ha mantenuto in essere il rapporto per un periodo apprezzabile. Il licenziamento intimato “ora per poi”, cioè prima del compimento del periodo di comporto, è nullo in quanto in contrasto con la norma imperativa di cui al c. 2 dell’art. 2110 del c.c. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 73 FERIE E ASPETTATIVA DURANTE IL COMPORTO Le ferie, su richiesta del lavoratore, possono interrompere il periodo di comporto p p e il datore p può non accogliere g la richiesta solo nel caso in cui l’accettazione della richiesta stessa ostacoli il suo interesse (Cass. n° 1774/2000). E’ il caso di segnalare, però, anche che la Cassazione (sent. n° 5824/2002) ha precisato che non sussiste una regola di automatico prolungamento del periodo di comporto per malattia. La contrattazione collettiva ha facoltà di prevedere in capo al lavoratore il diritto di richiedere il godimento di un periodo di aspettativa non retribuita allo scadere del periodo di comporto, continuando a documentare lo stato di malattia, per evitare il licenziamento. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 74 37 Licenziamento durante la malattia Il licenziamento ce a e to intimato t ato nel e co corso so de del periodo di comporto, per motivi diversi dalla malattia, è consentito solo per: Giusta causa Impossibilità sopravvenuta della prestazione C Cessazione i attività tti ità aziendale i d l 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 75 Licenziamento durante la malattia La l. n° 68/1999 (art. 4, c. 4), in merito ai g inabili allo lavoratori che divengono svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia prevede che tale fatto non costituisca giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero in mancanza ovvero, mancanza, a mansioni inferiori inferiori. In tale ultimo caso essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 76 38 Licenziamento durante la malattia In merito al licenziamento intimato durante il periodo di malattia per cause diverse dalla malattia stessa, esistono i t d due diff differenti ti orientamenti i t ti giurisprudenziali: i i d i li 1) il licenziamento del lavoratore in periodo di malattia ha decorrenza dalla data della guarigione (Cass. n° 4643 del 16/7/1980), quindi viene ritenuto provvisoriamente inefficace 2) il licenziamento deve essere ripetuto al termine della malattia o al superamento del periodo di comporto (Cass. n° 12031 del 26/10/1999), quindi viene ritenuto nullo 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 77 MALATTIA IN PERIODO DI PROVA Il periodo di prova, per la sua funzione, si intende di lavoro effettivo, per cui non si computano eventuali sospensioni del rapporto di lavoro. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 78 39 MALATTIA DURANTE IL PREAVVISO La malattia sospende il decorso del preavviso lavorato, perché in tal caso è impedita la funzione del preavviso nei confronti del lavoratore, consistente nel concedere un periodo al fine della ricerca di altra p occupazione. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 79 MALATTIA E CIGS In caso di sospensione dell’attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria assorbe la malattia (art. 3 L. n° 464/1972) 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 80 40 MALATTIA E CIGO Recependo il costante pronunciamento della Corte di Cassazione riguardo alla sostanziale equiparazione della Cigo e della Cigs, l’Inps (circ. n° 82 del 16/6/2009) ha fornito le seguenti indicazioni, da ritenersi valide sia in caso di Cigo che di Cigs: 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 81 MALATTIA E CIGO/CIGS 1. 2. Malattia insorta durante un periodo di Cig: il trattamento di integrazione salariale sostituisce il trattamento di malattia (quindi il lavoratore non sarà nemmeno tenuto alla consegna del certificato). Lavoratore già ammalato all’avvio della Cig: A) se la sospensione interessa l’intera unità produttiva (reparto, ufficio, squadra, ecc.) anche il lavoratore può essere collocato in Cig fin dall’inizio del periodo di sospensione B) se la sospensione non interessa l’intera unità produttiva, al lavoratore spetta il trattamento di malattia. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 82 41 MALATTIA E T.F.R. Ai sensi dell’art. 2120, comma 3, Cod. Civ., in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale (sia ordinaria che straordinaria), deve essere computato nella retribuzione utile per il calcolo del Tfr l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. T l di Tale disposizione i i non sembra b d derogabile bil ((quantomeno t iin senso sfavorevole al lavoratore) attraverso la contrattazione collettiva. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 83 CURE TERMALI L’art. 16, c. 5, L. n° 412/91, ha stabilito che le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori lavoratori, sia pubblici che privati privati, previa presentazione all’ASL di residenza della relativa proposta del medico curante entro 5 gg. dal rilascio, normalmente durante i periodi di ferie, ovvero anche al di fuori dei periodi di ferie ma esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relativa a situazioni per la cui risoluzione sia giudicato determinante un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell’Asl. Tale medico specialista p indica nella p prescrizione il termine massimo (non superiore a 30 giorni) entro cui la cura termale deve iniziare. Tra i periodi di cura ed un periodo di ferie deve intercorrere un intervallo di almeno 15 giorni. In caso contrario scatta la perdita dell’indennità (Inps, circ. 27/3/1991, n° 85). 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 84 42 CURE TERMALI I permessi per fruire delle prestazioni non possono superare i 15 giorni l’anno l anno (L. (L n° n 638/83, 638/83 n° n 13). 13) Nell’arco di detto periodo massimo di 15 giorni, sono da ritenersi indennizzabili solo le giornate in cui la cura è stata effettivamente praticata, rilevabili dalla documentazione rilasciata dalla casa di cura (normalmente 12 giorni = 2 settimane, cad. di 6 gg. di cure), con esclusione dei primi tre giorni (periodo di carenza) (a meno che la malattia fosse già in atto al momento iniziale delle cure). Le cure possono essere concesse solo per forme morbose broncocatarrali o reumoartropatiche reumoartropatiche. Sono escluse malattie che riguardano altri apparati. Il lavoratore deve poter vantare almeno cinque anni di anzianità assicurativa e almeno 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la domanda. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 85 CURE TERMALI Nei confronti dei lavoratori assenti dal lavoro per cure idrotermali – al di fuori del periodo di ferie – sono erogabili le prestazioni economiche di malattia, data la sostanziale equiparazione dell’assenza per cure a quella per malattia comune. Ai fini dell’erogazione dell’indennità economica è necessaria, oltre alla documentazione prevista (prescrizione dello specialista e richiesta del medico curante), anche una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore non può essere collocato in ferie nel periodo indicato per le cure, perché non consentito dal contratto ovvero per mancanza di residui giorni di ferie (non rientra nella condizione di impossibilità la preventiva programmazione individuale delle ferie). Le prestazioni termali di natura preventiva erogate dall’Inps non danno titolo all’indennità economica di malattia. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 86 43 CURE TERMALI Casi di esclusione dall’indennità: Le cure per le quali non sia attestata dall’ASL la sussistenza dei requisiti previsti, i i iivii comprese lle cure meramente preventive; i Le cure effettuate in periodi nei quali il datore di lavoro abbia attestato la possibilità di fruire di ferie o congedi ordinari da parte del lavoratore; I periodi di cura eccedenti i 15 gg. per anno solare; Le cure effettuate senza l’osservanza di un periodo di intervallo di almeno quindici giorni con un periodo di fruizione delle ferie; Le cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche (sabbiature) e similari; Le cure iniziate oltre 30 gg gg. dalla richiesta del medico; I periodi di cura comunque retribuiti; Le cure concesse dai medici Inail; Le cure per le quali l’Inps assuma a proprio carico le spese per le prestazioni alberghiero-termali e le spese di viaggio. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 87 TRATTAMENTO EMODIALITICO Il lavoratore sottoposto a trattamento di emodialisi ha diritto all’indennità di malattia per le giornate di assenza dal lavoro coincidenti con l’effettuazione l effettuazione del trattamento. L’erogazione dell’indennità è regolata dalle norme comuni, ma con le seguenti particolarità: le giornata di assenza dal lavoro per l’effettuazione del trattamento di emodialisi devono essere considerate un unico evento morboso continuativo; la carenza e la diversificazione della misura dell’indennità (50% o 66,66%) devono, quindi, essere applicate per anno solare; ai fini del calcolo dell’indennità spettante per le giornate di trattamento cadenti presi in considerazione g gli emolumenti in ciascun mese devono essere p corrisposti nel mese precedente; l’indennità non spetta qualora il lavoratore nella stessa giornata del trattamento abbia anche prestato attività lavorativa seppure per un numero limitato di ore; ai fini dell’erogazione dell’indennità, il lavoratore è tenuto a documentare l’effettuazione del trattamento. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 88 44 TRATTAMENTO EMODIALITICO Qualora il lavoratore venga a trovarsi in stato di incapacità lavorativa per il sopraggiungere di una malattia diversa da quella per la quale è praticato ti t il trattamento t tt t emodialitico, di liti lla malattia l tti sopravvenuta t d deve considerarsi autonoma e prevalente. Pertanto, ne consegue che: l’indennità deve essere corrisposta per le giornate di malattia sopravvenuta tenendo sospeso, per tutta la durata di questa, l’indennizzo della malattia per la quale viene effettuata l’emodialisi; la malattia sopravvenuta deve essere indennizzata secondo le norme comuni (carenza primi 20 gg (carenza, gg. al 50% 50%, ulteriore periodo al 66 66,66%, 66% ecc ecc.)) una volta terminata la malattia sopravvenuta, l’indennità per le successive giornate di trattamento emodialitico deve essere nuovamente corrisposta senza tener conto della citata malattia sopravvenuta. Ai fini del periodo massimo di malattia indennizzabile (180 gg.) le giornate di trattamento emodialitico devono essere sommate a quelle delle eventuali malattie sopravvenute (Circ. 14/1981) 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 89 TUBERCOLOSI I datori di lavoro con più di 15 dipendenti hanno l’obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da tbc, per il periodo di assenza fino a 6 mesi d ll d dalla data t di di dimissione i i d dall lluogo di cura per guarigione, i i assegnando d loro mansioni ed orario adeguati alle residue capacità lavorative. I lavoratori hanno diritto alle seguenti prestazioni Inps, mediante anticipazione del datore di lavoro: Indennità giornaliera durante il periodo di ricovero o di cura ambulatoriale (art. 1, L. n° 1088/1970); Indennità post-sanatoriale per il periodo di 24 mesi successivi alla dimissione dal luogo di cura (art. (art 2 2, L L. n° n 1088/1970); Assegno di cura o sostentamento per un ulteriore periodo in presenza di particolari condizioni (art. 5, L. n° 419/1975). Le indennità di cui sopra sono corrisposte dal datore di lavoro a seguito di specifica comunicazione da parte dell’Inps, contenente le relative istruzioni operative (Circ. 13/1989) 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 90 45 MORBO DI COOLEY I lavoratori affetti da Morbo di Cooley (talassemia major) e da drepanocitosi hanno diritto ad un’indennità un indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, qualora abbiano raggiunto un’anzianità contributiva uguale o superiore a dieci anni ed abbiano almeno trentacinque anni di età anagrafica (art. 39, commi 1 e 2, L. n° 448/2001). L’indennità L indennità, posta a carico dello Stato, Stato è concessa ed erogata dall’Inps con cadenza mensile per tredici mensilità, su richiesta dell’interessato da presentare alla sede territoriale del luogo di residenza. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 91 Il problema della visita medica preassuntiva In generale, il datore può chiedere, in fase preassuntiva, ll’effettuazione effettuazione di visite mediche preventive finalizzate alla valutazione dell’idoneità allo svolgimento delle future mansioni. Tali visite sono, però, sempre vietate se finalizzate ad accertare lo stato di gravidanza (art. 41, D.Lgs. n° 81/2008). Inoltre, non si possono svolgere indagini volte ad accertare nel candidato l’esistenza di uno stato di sieropositività (art. 6, L. n° 135/90) (salvo il caso di mansioni che presentano il rischio di trasmissione dell’infezione de e o e – Co Corte te Cost Costituz., tu , sentenza se te a n° 218/1994 8/ 99 ) o d di abuso d di alcool e droghe. E’, invece, obbligatoria la visita per svolgimento di mansioni che comportino un elevato rischio di infortuni o per la incolumità e sicurezza di terzi (L. n° 125/2001) 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 92 46 Il problema della visita medica preassuntiva L platea La l d deii soggettii che h possono effettuare ff glili accertamenti sanitari preassuntivi è stata ampliata dal D.Lgs. n° 106/2009. In particolare, in base alla normativa attualmente vigente, possono effettuare questi accertamenti il medico competente ed i dipartimenti delle Asl per la prevenzione e la l sicurezza i neglili ambienti bi ti di llavoro. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 93 Iscritti alla GESTIONE SEPARATA INPS Norme generali La malattia sospende p il contratto di lavoro,, senza che ciò comporti la proroga della durata dello stesso (questo si estinguerà, quindi, alla scadenza convenuta). Il committente può, comunque, recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore p a trenta g giorni p per i contratti a durata determinabile. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 94 47 Iscritti alla gestione separata INPS Dal 1/1/ 2007 (L. n° 296/2006) anche tali lavoratori, se non titolari tit l i di pensione i e non iscritti i itti ad d altre lt fforme previdenziali obbligatorie, hanno diritto all’indennità di malattia, con pagamento diretto da parte dell’Inps L’indennità giornaliera è riconosciuta solo per eventi superiori p a3g giorni Requisiti: sia per degenza ospedaliera che malattia 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 95 Iscritti alla gestione separata INPS L’indennità di malattia spetta solo se: - nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditati almeno 3 mesi mesi, anche non continuativi continuativi, di contribuzione nella Gestione Separata. Il contributo mensile utile si ottiene applicando l’aliquota contributiva (attualmente pari al 28,72%) sul minimale di reddito previsto dall’Inps per la Gest. dei lavoratori autonomi (per l’intero anno 2014 pari a € 15.516,00). - nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito assoggettato a contribuzione non sia stato superiore al 70% del massimale contributivo (che per il 2014 è pari a 100.123,00 €, mentre per il 2013 era pari a € 99.034,00). 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 96 48 Iscritti alla gestione separata INPS Indennità in caso di degenza ospedaliera (Inps – Circ. n° 147/2001) L’indennità va calcolata - con percentuali diverse a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi p precedenti il ricovero - sull’importo p che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento. In particolare l’indennità giornaliera sarà pari: all’8% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione; al 12% del suddetto importo, se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità; al 16% del suddetto importo, risultano accreditate da 9 a 12 mensilità. Conseguentemente, per l’anno 2013, l’indennità sarà calcolata su € 274,31 (100 123 00 diviso per 365) e corrisponderà (100.123,00 corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile (max. 180 gg. nell’anno solare), a: € 21,94 in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi; € 32,92 in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi; € 43,89 in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 97 Iscritti alla gestione separata INPS Indennità giornaliera di malattia (Art. 1, c. 788, L. n° 296/2006) La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera. Pertanto per il 2014, per ogni gg. indennizzabile, é pari a: € 10,97 se accreditate da 3 a 4 mensilità nei 12 mesi precedenti; € 16,46 se accreditate da 5 a 8 mensilità; € 21,94 se accreditate da 9 a 12 mensilità. L’evento L evento è indennizzato per un massimo di giornate pari ad 1/6 delle giornate retribuite nei 12 mesi precedenti; comunque, per almeno 20 e massimo 61 giorni (1/6 di 365 gg.). Non viene accreditata contribuzione figurativa. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 98 49 Iscritti alla gestione separata INPS Per fruire dell’indennità è quindi necessario presentare all’Inps ll’I ed d all committente, i entro 2 gg. dal rilascio, il certificato e l’attestato compilato dal medico curante. In caso contrario troverà applicazione la sanzione della perdita dell’indennità per le giornate di ritardo sal ritardo, salvo o gi giustificato stificato impedimento impedimento. Anche a questi lavoratori si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità per il controllo dello stato di malattia. 04/06/2014 Studio B. Bravi - Consulenza del lavoro 99 50