Cumulabilità tra indennità di mobilità e reddito da lavoro autonomo
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Cumulabilità tra indennità di mobilità e reddito da lavoro autonomo
26-04-2011 Cumulabilità tra indennità di mobilità e reddito da lavoro autonomo e Co.Co.Pro. INPS, Circolare 14 aprile 2011 n. 67 a cura di SIMONE LAURIA L’INPS, con la Circolare in oggetto, modifica una precedente impostazione restrittiva relativa alla possibilità di cumulare indennità di mobilità e reddito dal lavoro autonomo e da collaborazione. Questo cambiamento di impostazione è stato originato da diverse sentenze che avevano definito “impropria” l’interpretazione restrittiva dell’INPS. Nella scheda vengono definiti limiti di reddito e modalità che definiscono le nuove regole ora “approvate” dal Ministero e dall’Istituto. Con circolare n. 67 del 14/4/2011, l’Inps fornisce un’importante indicazione relativa alla possibilità di cumulare, entro un certo limite, l’indennità di mobilità e un eventuale reddito derivante da attività di lavoro autonomo, comprese le collaborazioni a progetto e quelle occasionali. Come è noto, sulla questione l’Inps ha sempre tenuto un atteggiamento restrittivo: in assenza di una specifica disposizione in merito da parte della legge 223/91, istitutiva della mobilità, l’Istituto considerava lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo come motivo di decadenza dalla prestazione. Si tenga conto, infatti, che la legge 223/91, all’art. 7 comma 5, prevede espressamente la sola corresponsione anticipata dell’indennità in caso di avvio di lavoro autonomo, anche in forma di cooperativa; a seguito di alcuni pronunciamenti favorevoli della magistratura e, in accordo con il Ministero del Lavoro, l’Inps ha fornito un’interpretazione della norma più estensiva. In particolare, viene stabilito che: 1) l’attività di lavoro autonomo (comprese le collaborazioni occasionali) è compatibile con l’indennità di mobilità quando i redditi che ne derivino siano tali da non superare 4.800 euro nell’anno solare; la collaborazione a progetto è compatibile con l’indennità qualora non superi 8.000 euro nell’anno solare; 2) nei casi di compatibilità, di cui al punto 1, il reddito derivante da tali attività potrà cumularsi con l’indennità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della collocazione in mobilità; 3) il lavoratore in mobilità è tenuto a dichiarare all’Inps il reddito presunto, nel corso dell’anno solare, derivante dall’attività di lavoro autonomo; al termine dell’anno solare e comunque non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il lavoratore dovrà comprovare il reddito effettivamente conseguito per consentire all’Istituto le eventuali operazioni di conguaglio; 4) il lavoratore collocato in mobilità che intende svolgere attività di lavoro autonomo deve comunicarlo all’Istituto entro 5 giorni dall’avvio dell’attività stessa, pena la decadenza dal trattamento, a decorrere dall’avvio dell’attività. Segnaliamo anche la scheda pubblicata su questo stesso numero di “Al Quadrato” relativa ad altre fattispecie contrattuali sulla stessa materia dal titolo “Mobilità: cosa accade quando si viene assunti con contratto a termine o ci si associa in cooperativa”. www.cgil.milano.it