circ_42d - pdf - Agenzia delle Dogane
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Circolare n. 42/D Roma, 17 giugno 2002 Protocollo: Rif.: 2355 Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Dogane LORO SEDI Vs. Alle Direzioni Circoscrizionali dell’Agenzia delle Dogane LORO SEDI Allegati: Agli Uffici Tecnici di Finanza LORO SEDI Agli Uffici delle dogane di BIELLA VERCELLI – SASSARI REGGIO EMILIA - AREZZO e, per conoscenza: Al Dipartimento delle Politiche Fiscali V.le Europa, 242 00144 ROMA Al Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio Operazioni Viale XXI Aprile, 51 00162 ROMA Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario – SE.C.I.T. 00100 ROMA All’Area Personale, Organizzazione e Informatica SEDE All’Area Affari Giuridici e Contenzioso SEDE All’Area Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise, Laboratori Chimici - SEDE AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI Ufficio Regimi Doganali e Fiscali 00143 Roma, Via Mario Carucci 71 – Telefono +390650241 – Fax +39065001037 - e-mail: [email protected] Agli Uffici di Diretta Collaborazione del Direttore SEDE Al Servizio Autonomo Interventi nel Settore Agricolo SEDE Alla Camera di Commercio Internazionale - Sezione Italiana Via XX Settembre, 5 00187 - ROMA Alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana Viale dell'Astronomia, 30 00144 - ROMA Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura C.so Vittorio Emanuele, 101 00186 - ROMA Alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi P.zza G. Belli, 2 00153 - ROMA All'Unione Italiana Camere di Commercio, Industria ed Artigianato P.zza Sallustio, 21 00187 - ROMA Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Via XX Settembre, 3 00187 - ROMA Alla Federazione Nazionale Spedizionieri Italiani Via Postumia, 3 00198 - ROMA Alla Confederazione Generale Traffico e Trasporti Via Panama, 62 00198 - ROMA 2 All'E.N.I. P.zza Enrico Mattei, 1 00144 - ROMA All'Unione Petrolifera Via Giorgione, 129 00147 - ROMA All'Associazione Nazionale Commercio Estero (A.N.C.E.) Corso Venezia, 47/49 20121 - MILANO OGGETTO: Procedure di domiciliazione. Articolo 12 del Decreto 7.12.2000. Chiarimenti applicativi. Da parte della Confindustria è stato sottoposto a questa Area Centrale un quesito concernente l’adeguamento delle autorizzazioni, rilasciate anteriormente al 16.2.2001, data di entrata in vigore del Decreto 7.12.2000, alle nuove modalità di rilascio e utilizzo del beneficio delle procedure di domiciliazione di cui al citato Decreto 7.12.2000 ed alla Circolare 11/D prot. 1176/VII/SD del 14.2.2001, la cui scadenza per l’adeguamento è stata prevista al 30 giugno 2002 dall’art.12 del ripetuto decreto. Al fine di contemperare le esigenze dell’Agenzia con gli interessi degli utenti e per assicurare la continuità operativa dei soggetti beneficiari delle anzidette autorizzazioni si forniscono i seguenti opportuni chiarimenti. CAPITOLO I PROCEDURA DI ADEGUAMENTO Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 12 del citato Decreto 7.12.2000, i soggetti, già in possesso di autorizzazione alla procedura di domiciliazione ed interessati a mantenere tale beneficio, debbono presentare l’apposita istanza, di cui al modello C allegato al suddetto Decreto, entro e non oltre la data del 30 giugno 2002. 3 L’istanza di adeguamento deve essere trasmessa, tramite la Direzione circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane ove è ubicata la sede legale dell’impresa, alla relativa Direzione Regionale e, per conoscenza, ad ogni Direzione circoscrizionale interessata in relazione al/ai luogo/luoghi prescelto/i per l’arrivo e la partenza delle merci, secondo le modalità stabilite dall’articolo 3, comma 2, del citato Decreto 7.12.2000. Ai fini del previsto adeguamento la Direzione circoscrizionale interessata provvederà ad accertarsi che l’istanza relativa sia stata compilata in ogni sua parte ed avrà particolare cura ad accertare ogni variazione intervenuta circa: a) Lo status di legale rappresentante. In caso di variazione dei legali rappresentanti la Circoscrizione doganale dovrà provvedere alla verifica “a tappeto” delle autocertificazioni concernenti i requisiti soggettivi dichiarati dai nuovi rappresentanti legali, secondo quanto disposto dalla Circolare 172/D prot. 5596/II/AGP del 27.9.2000. In particolare, dovranno essere presi in esame i requisiti e le condizioni stabiliti dall’articolo 2 del Decreto 7.12.2000. Nel caso di assenza di modifiche, ai fini di controllo e di tutela degli interessi dell’Agenzia, per i requisiti soggettivi continueranno a trovare applicazione, in via generale, le verifiche “a campione”, come previsto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 8 del 22.10.1999 per tutti i casi di utilizzo di autocertificazione. All’atto della presentazione dell’istanza di adeguamento i certificati o le relative autocertificazioni dovranno essere trasmessi “ex novo” se quelli già in possesso degli Uffici risultano di data anteriore a sei mesi. b) Requisito di cui alla legge 31.5.1965, n. 575 (nulla osta ai fini antimafia). Nel caso in cui siano intervenute le variazioni di cui al punto a) o variazioni relative alla ragione sociale della società il possesso del requisito deve risultare dal certificato camerale munito della relativa attestazione o dal certificato rilasciato dalla competente Prefettura. c) Inesistenza di procedure esecutive e/o concorsuali. Tale requisito deve essere attestato in caso di cambio di ragione o denominazione sociale e/o variazione dell’assetto societario della Ditta istante tramite esibizione del certificato camerale con relativa attestazione o del certificato del Tribunale. Il suddetto requisito può essere anche autocertificato dal legale 4 rappresentante ed in tal caso si richiama quanto previsto al precedente punto a) in materia di controlli. d) Istruttoria. L’istruttoria relativa al rilascio delle autorizzazioni deve concludersi entro 90 giorni (cfr. Regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 approvato con D.M. 19.10.1994, n. 678), dalla presentazione dell’istanza che, ripetesi, deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2002. Dal successivo 1° luglio le Ditte che non hanno presentato l’ istanza entro il predetto termine non potranno più usufruire delle relative autorizzazioni, che pertanto debbono intendersi automaticamente decadute. Le competenti Direzioni circoscrizionali avranno cura di segnalare tempestivamente i nominativi dei soggetti che non hanno presentato istanza di adeguamento all’Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti – Ufficio Regimi Doganali e Fiscali. E’ appena il caso di precisare che i soggetti, che non abbiano presentato la ripetuta istanza nei prescritti termini, potranno richiedere “ex novo” l’autorizzazione alla procedura di domiciliazione, con le modalità di cui al decreto 7.12.2000. Nel caso in cui la Ditta beneficiaria presenti istanza di adeguamento entro il termine stabilito, l’istruttoria da parte della Direzione circoscrizionale competente ha inizio dal giorno in cui è presentata l’istanza ed ha termine con l’emanazione da parte della competente Direzione Regionale del nuovo provvedimento autorizzatorio o con l’eventuale provvedimento di diniego. Si richiama l’attenzione di codeste Direzioni Regionali su quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del citato Decreto 7.12.2000 in materia di sospensione della procedura autorizzatoria . CAPITOLO II PERIODO TRANSITORIO Procedura autorizzatoria – data di rilascio delle nuove autorizzazioni Nel caso in cui le istruttorie, relative alle istanze presentate entro il 30 giugno, non siano terminate entro tale data con l’emissione del relativo provvedimento di 5 autorizzazione, i soggetti richiedenti sono autorizzati ad avvalersi dell’autorizzazione precedentemente rilasciata e ad utilizzare l’eventuale relativo timbro speciale di cui all’allegato 62 del Reg. (CEE) 2454/93. A decorrere dalla data del rilascio della nuova autorizzazione da parte della Direzione Regionale competente le autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione Centrale cesseranno definitivamente di avere efficacia e, pertanto, l’eventuale timbro speciale di cui all’allegato 62, del Reg. (CEE) n. 2454/92, non potrà più essere utilizzato e dovrà essere restituito alla dogana, per il successivo inoltro all’Istituto Poligrafico dello Stato per la deformazione. Nelle more del rilascio al soggetto beneficiario del suddetto timbro speciale relativo alla nuova autorizzazione, l’esemplare n. 3 del D.A.U. potrà essere preautenticato mediante preventiva apposizione nella casella “A” dell’impronta del timbro dell’ufficio doganale competente e della firma di un funzionario di detto ufficio ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 2, lettera a) del Reg. (CEE) 2454/93. In alternativa, per aderire a numerose richieste di operatori che hanno evidenziato le difficoltà di ordine operativo connesse con l’apposizione del suddetto timbro doganale sui formulari predisposti per la compilazione meccanografica, potrà essere consentito, su richiesta scritta dell’interessato, con possibilità di contestuale indicazione nella stessa istanza di adeguamento, che l’attivazione dell’autorizzazione, rilasciata ai sensi del Decreto 7.11.2000, decorra solo a partire dalla data di consegna del nuovo timbro speciale da parte dell’Istituto Poligrafico dello Stato. Gli Uffici operativi vigileranno con la massima cura al fine di escludere che contemporaneamente possa essere utilizzata la precedente e la nuova autorizzazione. Di quanto sopra le Direzioni Regionali dovranno fare apposita menzione nel corpo della lettera con cui vengono inviate agli uffici interessati le autorizzazioni rilasciate a seguito di adeguamento. Ad evitare l’insorgenza di irregolarità con le difformità tra l’impronta del timbro speciale ed il “cliché” utilizzato per la preautenticazione dei formulari, si rammenta che il prestampaggio del timbro speciale di cui al più volte citato allegato 62 del Reg. (CEE) 2454/93 da parte delle tipografie autorizzate può essere consentito solo dopo l’effettivo rilascio del suddetto timbro da parte dell’Istituto Poligrafico dello Stato. 6 Tipografie autorizzate Restano confermati, senza necessità di ulteriori richieste di parte e qualora beninteso ne sussistano le condizioni, i provvedimenti con i quali sono state rilasciate ai soggetti beneficiari le autorizzazioni ad avvalersi del prestampaggio del timbro speciale di cui al più volte citato allegato 62 presso tipografie già riconosciute. Numerazione delle autorizzazioni Si richiama l’attenzione delle Direzioni Regionali sulla necessaria attribuzione a tutte le autorizzazioni rilasciate di un numero progressivo indipendentemente dalla sigla IM o SR. Requisiti oggettivi relativi ai luoghi di arrivo e/o partenza delle merci. Nel caso in cui nell’istanza di adeguamento il beneficiario richieda contestualmente nuovi luoghi di arrivo e partenza delle merci, questi può attestarne la disponibilità anche mediante una dichiarazione sostitutiva come previsto dalla citata circolare 11/D, punto 2, lettera e), ferma restando l’acquisizione da parte del competente ufficio doganale preposto al controllo, in occasione del rituale sopralluogo, della documentazione a relativa comprova della disponibilità stessa. La disponibilità dell’area attrezzata indicata nell’istanza potrà giuridicamente derivare anche per effetto di norme legge (cfr. ad es. nota prot. 1064/IV/AGT del 27.6.2001 concernente le procedure di domiciliazione per l’importazione di gas metano di origine naturale in applicazione del D.lvo 164/2000). Con l’occasione si ritiene utile suggerire che tale dichiarazione venga richiesta anche per i luoghi precedentemente autorizzati e per i quali l’Amministrazione non sia in possesso di alcun titolo giuridico comprovante la disponibilità dell’area attrezzata. In proposito si richiama quanto già riportato al punto a) relativamente al controllo delle dichiarazioni. 7 Elenco delle merci. Per le imprese industriali, commerciali ed agricole le Direzioni Regionali che rilasciano le nuove autorizzazioni o provvedono ad adeguare quelle precedentemente rilasciate dalla Direzione Centrale, dovranno sempre indicare nell’autorizzazione l’elenco delle merci ammesse al beneficio. Tale elenco, che può anche figurare su un foglio a parte, è finalizzato ad individuare il tipo di merci oggetto dell’autorizzazione ed a consentire all’Ufficio doganale una maggiore facilità e speditezza nella effettuazione dei controlli. E’ appena il caso di precisare che l’elenco delle merci escluse, indicato nell’articolo 4, comma 2, del decreto 7.12.2000 deve essere riferito sia ai soggetti intermediari che alle imprese industriali, commerciali ed agricole, come indicato nella risoluzione n.2/D prot. 2117/IV/AGT del.23.05.2002. CAPITOLO III DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE GESTIONE ORDINARIA Codeste Direzioni Regionali, autorizzazione nel trasmettere i nuovi provvedimenti di all’Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti – Ufficio Regimi Doganali e Fiscali -, vorranno comunicare il/i nominativo/i del/i legale/i rappresentanti delle Società ammesse alla procedura di domiciliazione nonché il numero della Partita Iva dei beneficiari, onde consentire l’aggiornamento della banca dati relativa ai soggetti autorizzati. Nell’ipotesi di rilascio dell’ autorizzazione alla procedura di domiciliazione per il regime del deposito dovranno esserne indicati, nel corpo della stessa, gli estremi del relativo provvedimento autorizzatorio . Si precisa che i soggetti beneficiari debbono comunicare agli uffici doganali competenti ogni modifica intervenuta nell’ambito della gestione dell’autorizzazione, compresa la variazione dei legali rappresentanti. In caso di mancata comunicazione, la Direzione circoscrizionale provvederà ad emettere formale richiamo al beneficiario. In particolare, nell’ipotesi di trasferimento della sede legale del beneficiario in ambito regionale diverso da quello precedente, con conseguente attribuzione della 8 competenza della gestione dell’autorizzazione ad altra Direzione Regionale, si forniscono, le seguenti precisazioni sulla procedura da adottare. La Società beneficiaria dovrà effettuare comunicazione del trasferimento della propria sede legale alla Direzione Regionale che ha rilasciato l’autorizzazione e per conoscenza a tutte le Direzioni circoscrizionali interessate. Per rendere più rapido l’iter amministrativo del trasferimento, la predetta Direzione Regionale invierà d’ufficio alla consorella, competente per la nuova sede legale, il carteggio completo relativo all’autorizzazione precedentemente emessa; quest’ultima provvederà, ferma restando la validità dell’istruttoria precedentemente esperita e semprechè non siano intervenute ulteriori variazioni, ad attribuire alla stessa, con la massima tempestività, una nuova numerazione, secondo le modalità previste dalla citata circolare n. 11/D del 14.2.2001. Resta inteso che il beneficiario dovrà necessariamente richiedere un nuovo timbro speciale all’Istituto Poligrafico dello Stato recante la numerazione attribuita in sede di aggiornamento. Nelle more della concessione della nuova autorizzazione sarà seguita la medesima procedura già prevista per le autorizzazioni rilasciate a seguito di istanza di adeguamento come indicato nel precedente Capitolo II. Per una corretta gestione delle autorizzazioni al beneficio delle procedure di domiciliazione codeste Direzioni vorranno, infine, provvedere ad impartire le opportune disposizioni ai dipendenti Uffici, al fine di pubblicizzare al massimo la data di scadenza del 30.06.2002 per l’adeguamento delle autorizzazioni di che trattasi, non mancando di evidenziare quanto riportato al punto d), in ordine alle conseguenze connesse alla mancata presentazione dell’istanza entro la predetta data. Ogni inconveniente sarà immediatamente portato a conoscenza di questa Area. Il Direttore dell’Area Centrale Dr. A Tarascio 9