circ_42d - pdf - Agenzia delle Dogane

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circ_42d - pdf - Agenzia delle Dogane
Circolare n. 42/D
Roma, 17 giugno 2002
Protocollo:
Rif.:
2355
Alle Direzioni Regionali
dell’Agenzia delle Dogane
LORO SEDI
Vs.
Alle Direzioni Circoscrizionali
dell’Agenzia delle Dogane
LORO SEDI
Allegati:
Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI
Agli Uffici delle dogane
di BIELLA VERCELLI – SASSARI
REGGIO EMILIA - AREZZO
e, per conoscenza:
Al Dipartimento delle Politiche
Fiscali
V.le Europa, 242
00144 ROMA
Al Comando Generale della
Guardia di Finanza –
Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile, 51
00162 ROMA
Al Servizio Consultivo Ispettivo
Tributario – SE.C.I.T.
00100 ROMA
All’Area Personale,
Organizzazione e Informatica
SEDE
All’Area Affari Giuridici e
Contenzioso
SEDE
All’Area Verifiche e Controlli
Tributi Doganali e Accise,
Laboratori Chimici - SEDE
AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI
Ufficio Regimi Doganali e Fiscali
00143 Roma, Via Mario Carucci 71 – Telefono +390650241 – Fax +39065001037 - e-mail: [email protected]
Agli Uffici di Diretta
Collaborazione del Direttore
SEDE
Al Servizio Autonomo Interventi
nel Settore Agricolo
SEDE
Alla Camera di Commercio
Internazionale - Sezione Italiana
Via XX Settembre, 5
00187 - ROMA
Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
Viale dell'Astronomia, 30
00144 - ROMA
Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura
C.so Vittorio Emanuele, 101
00186 - ROMA
Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio, del
Turismo e dei Servizi
P.zza G. Belli, 2
00153 - ROMA
All'Unione Italiana Camere di
Commercio, Industria ed
Artigianato
P.zza Sallustio, 21
00187 - ROMA
Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
00187 - ROMA
Alla Federazione Nazionale
Spedizionieri Italiani
Via Postumia, 3
00198 - ROMA
Alla Confederazione Generale
Traffico e Trasporti
Via Panama, 62
00198 - ROMA
2
All'E.N.I.
P.zza Enrico Mattei, 1
00144 - ROMA
All'Unione Petrolifera
Via Giorgione, 129
00147 - ROMA
All'Associazione Nazionale
Commercio Estero (A.N.C.E.)
Corso Venezia, 47/49
20121 - MILANO
OGGETTO:
Procedure di domiciliazione. Articolo 12 del Decreto 7.12.2000.
Chiarimenti applicativi.
Da parte della Confindustria è stato sottoposto a questa Area Centrale un
quesito concernente l’adeguamento delle autorizzazioni, rilasciate anteriormente al
16.2.2001, data di entrata in vigore del Decreto 7.12.2000, alle nuove modalità di
rilascio e utilizzo del beneficio delle procedure di domiciliazione di cui al citato
Decreto 7.12.2000 ed alla Circolare 11/D prot. 1176/VII/SD del 14.2.2001, la cui
scadenza per l’adeguamento è stata prevista al 30 giugno 2002 dall’art.12 del
ripetuto decreto.
Al fine di contemperare le esigenze dell’Agenzia con gli interessi degli utenti e
per assicurare la continuità operativa dei soggetti beneficiari delle anzidette
autorizzazioni si forniscono i seguenti opportuni chiarimenti.
CAPITOLO I
PROCEDURA DI ADEGUAMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 12 del citato Decreto 7.12.2000, i
soggetti, già in possesso di autorizzazione alla procedura di domiciliazione ed
interessati a mantenere tale beneficio, debbono presentare l’apposita istanza, di cui
al modello C allegato al suddetto Decreto, entro e non oltre la data del 30 giugno
2002.
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L’istanza di adeguamento deve essere trasmessa, tramite la Direzione
circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane ove è ubicata la sede legale
dell’impresa, alla relativa Direzione Regionale e, per conoscenza, ad ogni
Direzione circoscrizionale interessata in relazione al/ai luogo/luoghi prescelto/i per
l’arrivo e la partenza delle merci, secondo le modalità stabilite dall’articolo 3,
comma 2, del citato Decreto 7.12.2000.
Ai fini del previsto adeguamento la Direzione circoscrizionale interessata
provvederà ad accertarsi che l’istanza relativa sia stata compilata in ogni sua parte
ed avrà particolare cura ad accertare ogni variazione intervenuta circa:
a)
Lo status di legale rappresentante.
In caso di variazione dei legali rappresentanti la Circoscrizione doganale dovrà
provvedere alla verifica “a tappeto” delle autocertificazioni concernenti i requisiti
soggettivi dichiarati dai nuovi rappresentanti legali, secondo quanto disposto dalla
Circolare 172/D prot. 5596/II/AGP del 27.9.2000. In particolare, dovranno essere
presi in esame i requisiti e le condizioni stabiliti dall’articolo 2 del Decreto
7.12.2000.
Nel caso di assenza di modifiche, ai fini di controllo e di tutela degli interessi
dell’Agenzia, per i requisiti soggettivi continueranno a trovare applicazione, in via
generale, le verifiche “a campione”, come previsto dalla Circolare della Funzione
Pubblica n. 8 del 22.10.1999 per tutti i casi di utilizzo di autocertificazione.
All’atto della presentazione dell’istanza di adeguamento i certificati o le relative
autocertificazioni dovranno essere trasmessi “ex novo” se quelli già in possesso
degli Uffici risultano di data anteriore a sei mesi.
b)
Requisito di cui alla legge 31.5.1965, n. 575 (nulla osta ai fini antimafia).
Nel caso in cui siano intervenute le variazioni di cui al punto a) o variazioni
relative alla ragione sociale della società il possesso del requisito deve risultare dal
certificato camerale munito della relativa attestazione o dal certificato rilasciato
dalla competente Prefettura.
c)
Inesistenza di procedure esecutive e/o concorsuali.
Tale requisito deve essere attestato in caso di cambio di ragione o
denominazione sociale e/o variazione dell’assetto societario della Ditta istante
tramite esibizione del certificato camerale con relativa attestazione o del certificato
del Tribunale. Il suddetto requisito può essere anche autocertificato dal legale
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rappresentante ed in tal caso si richiama quanto previsto al precedente punto a) in
materia di controlli.
d)
Istruttoria.
L’istruttoria relativa al rilascio delle autorizzazioni deve concludersi entro 90
giorni (cfr. Regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della Legge 7.8.1990, n. 241
approvato con D.M. 19.10.1994, n. 678), dalla presentazione dell’istanza che,
ripetesi, deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2002. Dal successivo
1° luglio le Ditte che non hanno presentato l’ istanza entro il predetto termine non
potranno più usufruire delle relative autorizzazioni, che pertanto debbono
intendersi automaticamente decadute.
Le competenti Direzioni circoscrizionali
avranno cura di segnalare
tempestivamente i nominativi dei soggetti che non hanno presentato istanza di
adeguamento all’Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti – Ufficio Regimi
Doganali e Fiscali.
E’ appena il caso di precisare che i soggetti, che non abbiano presentato la
ripetuta
istanza
nei
prescritti
termini,
potranno
richiedere
“ex
novo”
l’autorizzazione alla procedura di domiciliazione, con le modalità di cui al decreto
7.12.2000.
Nel caso in cui la Ditta beneficiaria presenti istanza di adeguamento entro il
termine stabilito, l’istruttoria da parte della Direzione circoscrizionale competente
ha inizio dal giorno in cui è presentata l’istanza ed ha termine con l’emanazione da
parte
della
competente
Direzione
Regionale
del
nuovo
provvedimento
autorizzatorio o con l’eventuale provvedimento di diniego.
Si richiama l’attenzione
di codeste Direzioni Regionali su quanto previsto
dall’articolo 2, comma 3 del citato Decreto 7.12.2000 in materia di sospensione
della procedura autorizzatoria .
CAPITOLO II
PERIODO TRANSITORIO
Procedura autorizzatoria – data di rilascio delle nuove autorizzazioni
Nel caso in cui le istruttorie, relative alle istanze presentate entro il 30 giugno,
non siano terminate entro tale data con l’emissione del relativo provvedimento di
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autorizzazione,
i
soggetti
richiedenti
sono
autorizzati
ad
avvalersi
dell’autorizzazione precedentemente rilasciata e ad utilizzare l’eventuale relativo
timbro speciale di cui all’allegato 62 del Reg. (CEE) 2454/93.
A decorrere dalla data del rilascio della nuova autorizzazione da parte della
Direzione Regionale competente le autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione
Centrale cesseranno definitivamente di avere efficacia e, pertanto, l’eventuale
timbro speciale di cui all’allegato 62, del Reg. (CEE) n. 2454/92, non potrà più
essere utilizzato e dovrà essere restituito alla dogana, per il successivo inoltro
all’Istituto Poligrafico dello Stato per la deformazione.
Nelle more del rilascio al soggetto beneficiario del suddetto timbro speciale
relativo alla nuova autorizzazione, l’esemplare n. 3 del D.A.U. potrà essere
preautenticato mediante preventiva apposizione nella casella “A” dell’impronta del
timbro dell’ufficio doganale competente e della firma di un funzionario di detto
ufficio ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 2, lettera a) del Reg. (CEE) 2454/93.
In alternativa, per aderire a numerose richieste di operatori che hanno
evidenziato le difficoltà di ordine operativo connesse con l’apposizione del
suddetto timbro doganale sui formulari predisposti per la compilazione
meccanografica, potrà essere consentito, su richiesta scritta dell’interessato, con
possibilità di contestuale indicazione nella stessa istanza di adeguamento, che
l’attivazione dell’autorizzazione, rilasciata ai sensi del Decreto 7.11.2000, decorra
solo a partire dalla data di consegna del nuovo timbro speciale da parte dell’Istituto
Poligrafico dello Stato. Gli Uffici operativi vigileranno con la massima cura al fine
di escludere che contemporaneamente possa essere utilizzata la precedente e la
nuova autorizzazione.
Di quanto sopra le Direzioni Regionali dovranno fare apposita menzione nel
corpo della lettera con cui vengono inviate agli uffici interessati le autorizzazioni
rilasciate a seguito di adeguamento.
Ad evitare l’insorgenza di irregolarità con le difformità tra l’impronta del
timbro speciale ed il “cliché” utilizzato per la preautenticazione dei formulari, si
rammenta che il prestampaggio del timbro speciale di cui al più volte citato
allegato 62 del Reg. (CEE) 2454/93 da parte delle tipografie autorizzate può essere
consentito solo dopo l’effettivo rilascio del suddetto timbro da parte dell’Istituto
Poligrafico dello Stato.
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Tipografie autorizzate
Restano confermati, senza necessità di ulteriori richieste di parte e qualora
beninteso ne sussistano le condizioni, i provvedimenti con i quali sono state
rilasciate ai soggetti beneficiari le autorizzazioni ad avvalersi del prestampaggio
del timbro speciale di cui al più volte citato allegato 62 presso tipografie già
riconosciute.
Numerazione delle autorizzazioni
Si richiama l’attenzione delle Direzioni Regionali sulla necessaria attribuzione a
tutte le autorizzazioni rilasciate di un numero progressivo indipendentemente dalla
sigla IM o SR.
Requisiti oggettivi relativi ai luoghi di arrivo e/o partenza delle merci.
Nel caso in cui nell’istanza di adeguamento il beneficiario richieda
contestualmente nuovi luoghi di arrivo e partenza delle merci, questi può attestarne
la disponibilità anche mediante una dichiarazione sostitutiva come previsto dalla
citata circolare 11/D, punto 2, lettera e), ferma restando l’acquisizione da parte del
competente ufficio doganale preposto al controllo, in occasione del rituale
sopralluogo, della documentazione a relativa comprova della disponibilità stessa.
La disponibilità dell’area attrezzata indicata nell’istanza potrà giuridicamente
derivare anche per effetto di norme legge (cfr. ad es. nota prot. 1064/IV/AGT del
27.6.2001 concernente le procedure di domiciliazione per l’importazione di gas
metano di origine naturale in applicazione del D.lvo 164/2000).
Con l’occasione si ritiene utile suggerire che tale dichiarazione venga richiesta
anche per i luoghi precedentemente autorizzati e per i quali l’Amministrazione non
sia in possesso di alcun titolo giuridico comprovante la disponibilità dell’area
attrezzata.
In proposito si richiama quanto già riportato al punto a) relativamente al
controllo delle dichiarazioni.
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Elenco delle merci.
Per le imprese industriali, commerciali ed agricole le Direzioni Regionali che
rilasciano
le
nuove
autorizzazioni
o
provvedono
ad
adeguare
quelle
precedentemente rilasciate dalla Direzione Centrale, dovranno sempre indicare
nell’autorizzazione l’elenco delle merci ammesse al beneficio. Tale elenco, che
può anche figurare su un foglio a parte, è finalizzato ad individuare il tipo di merci
oggetto dell’autorizzazione ed a consentire all’Ufficio doganale una maggiore
facilità e speditezza nella effettuazione dei controlli.
E’ appena il caso di precisare che l’elenco delle merci escluse, indicato
nell’articolo 4, comma 2, del decreto 7.12.2000 deve essere riferito sia ai soggetti
intermediari che alle imprese industriali, commerciali ed agricole, come indicato
nella risoluzione n.2/D prot. 2117/IV/AGT del.23.05.2002.
CAPITOLO III
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE
GESTIONE ORDINARIA
Codeste Direzioni Regionali,
autorizzazione
nel trasmettere
i
nuovi provvedimenti di
all’Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti – Ufficio
Regimi Doganali e Fiscali -, vorranno comunicare il/i nominativo/i del/i legale/i
rappresentanti delle Società ammesse alla procedura di domiciliazione nonché il
numero della Partita Iva dei beneficiari, onde consentire l’aggiornamento della
banca dati relativa ai soggetti autorizzati.
Nell’ipotesi di rilascio dell’ autorizzazione alla procedura di domiciliazione per
il regime del deposito dovranno esserne indicati, nel corpo della stessa, gli estremi
del relativo provvedimento autorizzatorio .
Si precisa che i soggetti beneficiari debbono comunicare agli uffici doganali
competenti
ogni
modifica
intervenuta
nell’ambito
della
gestione
dell’autorizzazione, compresa la variazione dei legali rappresentanti. In caso di
mancata comunicazione, la Direzione circoscrizionale provvederà ad emettere
formale richiamo al beneficiario.
In particolare, nell’ipotesi di trasferimento della sede legale del beneficiario in
ambito regionale diverso da quello precedente, con conseguente attribuzione della
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competenza della gestione dell’autorizzazione ad altra Direzione Regionale, si
forniscono, le seguenti precisazioni sulla procedura da adottare.
La Società beneficiaria dovrà effettuare comunicazione del trasferimento della
propria sede legale alla Direzione Regionale che ha rilasciato l’autorizzazione e per
conoscenza a tutte le Direzioni circoscrizionali interessate.
Per rendere più rapido l’iter amministrativo
del trasferimento, la predetta
Direzione Regionale invierà d’ufficio alla consorella, competente per la nuova sede
legale, il carteggio completo relativo all’autorizzazione precedentemente emessa;
quest’ultima provvederà, ferma restando la validità dell’istruttoria precedentemente
esperita e semprechè non siano intervenute ulteriori variazioni, ad attribuire alla
stessa, con la massima tempestività, una nuova numerazione, secondo le modalità
previste dalla citata circolare n. 11/D del 14.2.2001.
Resta inteso che il beneficiario dovrà necessariamente richiedere un nuovo
timbro speciale all’Istituto Poligrafico dello Stato recante la numerazione attribuita
in sede di aggiornamento.
Nelle more
della concessione della nuova autorizzazione sarà seguita la
medesima procedura già prevista per le autorizzazioni rilasciate a seguito di istanza
di adeguamento come indicato nel precedente Capitolo II.
Per una corretta gestione delle autorizzazioni al beneficio delle procedure di
domiciliazione codeste Direzioni vorranno, infine, provvedere ad impartire le
opportune disposizioni ai dipendenti Uffici, al fine di pubblicizzare al massimo la
data di scadenza del 30.06.2002 per l’adeguamento delle autorizzazioni di che
trattasi, non mancando di evidenziare quanto riportato al punto d), in ordine alle
conseguenze connesse alla mancata presentazione dell’istanza entro la predetta
data.
Ogni inconveniente sarà immediatamente portato a conoscenza di questa Area.
Il Direttore dell’Area Centrale
Dr. A Tarascio
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