GIUSEPPE SENA ESCLUSIVA BREVETTUALE E LICENZA
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GIUSEPPE SENA ESCLUSIVA BREVETTUALE E LICENZA
GIUSEPPE SENA ESCLUSIVA BREVETTUALE E LICENZA OBBLIGATORIA Prenderò in esame la licenza obbligatoria per “invenzioni dipendenti”. Gli artt. 71 ss. c.p.i. riproducono, con riferimento alle invenzioni dipendenti, i previgenti artt. 54 ss. l.inv., ma l’art. 72.3 c.p.i., dopo avere confermata la regola secondo cui la licenza obbligatoria non può essere concessa al contraffattore del brevetto, aggiunge la frase: “a meno che non dimostri la sua buona fede”. Si tratta di una modifica che indubbiamente estende la applicazione dell’istituto della licenza obbligatoria in materia di invenzioni dipendenti, consentendo di superare un rilevante ostacolo alla sua concreta applicazione (Ostacolo del resto assente nelle leggi di altri paesi: UK Patents Act, section 48; Deutsches Patentgesetz, § 24; Code de la Proprièté Intellectuelle, art. L. 613-15; cfr. pure la normativa di cui all’accordo Trips, artt. 30 e 31, in particolare art. 31.l.). E poichè a me pare che in questa fattispecie la licenza obbligatoria costituisca un fondamentale strumento per contemperare l’interesse del titolare del brevetto, e quindi l’interesse generale alla promozione della ricerca, con l’altrettanto generale interesse al progresso tecnico, consentendo in particolare la brevettazione di scoperte e invenzioni di base, senza precludere lo sviluppo delle applicazioni che ne derivano, ritengo che tale innovazione debba essere sicuramente approvata (SENA, La brevettazione delle scoperte e delle invenzioni fondamentali, in Riv. dir. ind. 1990, I, 328 ss.). 1 D’altra parte, sembra evidente che il pericolo di un eventuale abuso di tale istituto possa essere escluso da una rigorosa applicazione della regola (art. 71.1 c.p.i.) per la quale la licenza obbligatoria può essere concessa solo per le invenzioni dipendenti che costituiscono un importante progresso tecnico, di considerevole rilevanza economica, rispetto all’oggetto del precedente brevetto. Quanto alla interpretazione del concetto di “buona fede”, richiesta dalla vigente normativa, deve osservarsi come essa non debba essere ricercata nella ignoranza del brevetto anteriore, ma piuttosto in un ragionevole margine di dubbio circa la validità e l’ambito di protezione di quest’ultimo (CARTELLA, Osservazioni alle disposizioni del codice della proprietà industriale. Alcuni profili relativi alle invenzioni, in Quaderni Aida n. 11, Milano 2004, pag. 31). Per ragioni sistematiche, desumibili dalla ratio della normativa considerata, è poi necessario precisare che la contraffazione, per essere tale (se compiuta in buona fede) da non escludere la concessione della licenza obbligatoria, deve comunque consistere nella realizzazione della invenzione dipendente e non esclusivamente di quella coperta dal brevetto anteriore; deve, in altre parole, essere qualificata dalla esigenza di attuare la successiva invenzione per utilizzarne l’importante progresso tecnico e la considerevole rilevanza economica. La possibilità di ottenere la licenza obbligatoria da parte del contraffattore (in buona fede) del brevetto anteriore, consente la applicazione di questa normativa anche in pendenza del giudizio di contraffazione; sarà anzi proprio questa l’ipotesi più frequente, quando, per esempio in seguito all’espletamento di una c.t.u., gli aspettii tecnici della controversia saranno stati compiutamente evidenziati. 2 E poiché la contraffazione non esclude più la concessione della licenza obbligatoria, così come la concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l’esercizio (in via principale o in via riconvenzionale) dell’azione circa la validità del brevetto anteriore e l’estensione dei diritti che ne derivano (art. 72.6 c.p.i.), il procedimento amministrativo (art. 199 c.p.i.) si svolgerà parallelamente al giudizio ordinario e subordinatamente all’esito di quest’ultimo. Se il giudizio dovesse concludersi con l’accertamento della validità e della contraffazione del brevetto anteriore, la licenza eventualmente concessa avrà pieno vigore; se al contrario venisse dichiarata la nullità o comunque esclusa la contraffazione di quest’ultimo, la licenza sarebbe inutiliter data e verrebbe meno, essendosi verificata la condizione risolutiva alla quale la concessione era subordinata. Nel primo caso non potrà essere disposta l’inibitoria, ma potrà aversi la condanna al risarcimento del danno per il periodo anteriore alla concessione della licenza, danno che potrà anche coincidere con le royalties (Cfr. art. 125 c.p.i. e l’art. 13.1b della Direttiva 2004/48/CE) dovute al titolare sulla base della stessa licenza, che avrebbe così, di fatto, efficacia retroattiva. 3