REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ FILOLOGICA FRIULANA

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REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ FILOLOGICA FRIULANA
REGOLAMENTO
DELLA SOCIETÀ FILOLOGICA FRIULANA
Approvato dal Comitato Direttivo nella seduta del 23 gennaio 2004
ART. 1 – Il presente regolamento ha lo scopo e la finalità di coordinare l'attività degli organi
sociali in ossequio alle norme statutarie.
Assemblea Generale dei Soci
ART. 2 – L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente della società filologica friulana.
All’Assemblea dei soci possono partecipare con diritto di voto tutti i soci in regola con il
versamento della quota sociale. A discrezione dell'organo convocante possono essere invitate a
presenziare all'assemblea altri soggetti, anche non soci; costoro avranno possibilità di
intervento ad esclusiva discrezione del presidente dell'assemblea ed in nessun caso potranno
partecipare ad eventuali operazioni di voto.
Nell'Assemblea ogni socio può delegare un altro socio a votare per suo conto. Sono ammesse
due deleghe scritte per ogni socio.
Prima dell'inizio dell'adunanza il presidente nomina la commissione di verifica poteri composta
da un minimo di tre ad un massimo di cinque soggetti, necessariamente soci della società;
detta commissione ha lo scopo di effettuare la verifica dell'effettiva sussistenza del diritto di
partecipazione e di voto in capo ai presenti. In caso di votazioni a scrutinio segreto la
commissione verifica poteri fungerà anche da commissione elettorale svolgendo le operazioni
di scrutinio e quant'altro necessario. Nel proprio seno la commissione elegge un proprio
presidente.
Consiglio Generale
ART. 3 – Il Consiglio Generale è presieduto dal presidente della società filologica friulana
assistito da un segretario individuabile nella persona del segretario della Società Filologica
Friulana ovvero in altro soggetto nominato dal presidente.
Per l'elezione dei componenti , il Comitato Direttivo proporrà 70 nominativi che, possibilmente,
rappresentino ogni zona del Friuli e a cura della Presidenza sarà predisposta una lista
alfabetica dei nomi indicati.
Se gruppi di almeno 50 soci presenteranno altri candidati fino a un massimo di settanta nomi,
questi verranno aggiunti, sempre in ordine alfabetico, ai primi settanta formando una lista
unica.
Le liste presentate e sottoscritte dai soci dovranno essere depositate negli uffici della Sede
della Società almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale.
Le modalità di elezione saranno indicate nella scheda elettorale distribuita a cura della Società.
Le schede che conterranno più di settanta nomi votati saranno annullate.
Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti viene
eletto il più anziano di età. In caso di rinuncia subentra il primo dei non eletti.
La presente disposizione non pregiudica l'elettorato passivo degli altri soci non inseriti in alcuna
lista.
Allorché il consiglio generale assuma delibere a scrutinio segreto, dovrà provvedersi alla
nomina di una commissione elettorale con funzioni di scrutinio, composta da tra membri scelti
fra i componenti del consiglio medesimo, i quali nomineranno al proprio interno un presidente.
La commissione effettuerà tute le operazioni di scrutinio e comunque quanto necessario.
Comitato Direttivo
ART. 4 – Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente della società Filologica Friulana
L'elezione dei componenti il Comitato Direttivo avviene su presentazione della lista dei membri
del Consiglio generale fatta a cura della Presidenza. Ciascun consigliere potrà votare fino a un
massimo di ventiquattro nomi.
Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il
più anziano di età. In caso di rinuncia subentra il primo fra i non eletti.
Le sedute del Comitato direttivo sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi
componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Allorché il comitato direttivo assuma delibere a scrutinio segreto, dovrà provvedersi alla
nomina di una commissione elettorale con funzioni di scrutinio, composta da tra membri scelti
fra i componenti del consiglio medesimo, i quali nomineranno al proprio interno un presidente.
La commissione effettuerà tute le operazioni di scrutinio e comunque quanto necessario.
Ufficio di Presidenza
ART. 5 – L’ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente il quale lo convoca con avviso
scritto, da inviare anche per via telematica o con qualsiasi mezzo idoneo, ai componenti
almeno otto giorni prima, o tre giorni prima in caso di urgenza.
Collegio dei revisori dei conti
ART. 6 – L'elezione del Collegio dei Revisori dei conti avviene con le stesse modalità di cui
all'art. 3 del presente Regolamento. Le liste presentate devono essere sottoscritte da almeno
cinque soci. Ciascuna lista non potrà contenere più di tre membri effettivi e due supplenti.
Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il
più anziano di età. In caso di rinuncia subentra il primo dei non eletti.
Collegio dei probiviri
ART. 7 – L'elezione del Collegio dei Probiviri avviene con le stesse modalità di cui all'art. 3 del
presente Regolamento. Le liste presentate devono essere sottoscritte da almeno cinque soci.
Ciascuna lista non potrà contenere più di cinque nomi. Risultano eletti coloro che hanno
ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. In caso di
rinuncia subentra il primo dei non eletti.
Commissioni
ART. 8 – I componenti della commissione devono riunirsi entro trenta giorni dalla loro elezione
per eleggere tra i propri componenti il Presidente, il quale deve necessariamente essere un
membro del Consiglio Generale.
Il Presidente ha il compito di coordinare i lavori della commissione, riferendo ogni qualvolta ne
venga richiesto, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato Direttivo e al Consiglio Generale, circa le
attività che la Commissione ha svolto e intende svolgere. Tutte le predette cariche hanno la
durata massima di tre anni e sono comunque revocabili dall'organo designante in ogni
momento.
Della discussione negli organi assembleari e collegiali
ART. 9 – Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Il Presidente dirige e modera la discussione, fa osservare il presente Regolamento, concede la
facoltà di parlare secondo l'ordine con cui è stata domandata la parola. Di regola ciascun socio
non potrà aver la parola sullo stesso argomento più di due volte.
Ottenuta la parola, il socio deve parlare unicamente sulla proposta in esame, usando di una
conveniente brevità, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di fissare un limite di tempo per i vari
interventi.
Quando nessun socio chiede di parlare sull'argomento in esame, il Presidente dichiara chiusa la
discussione generale. Dopo di che non può essere concessa la parola che per semplici
dichiarazioni di voto. Il tempo necessario per questa dichiarazione non potrà superare i tre
minuti.
Delle votazioni
ART. 10 – Le votazioni possono essere palesi o segrete. La votazione palese avviene
solitamente per alzata di mano. La votazione per appello nominale viene fatta dietro espressa
richiesta. Per la votazione per appello nominale è necessaria la richiesta di almeno un terzo dei
soci presenti. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se vi è chi la richieda prima
della proclamazione. La votazione segreta avviene per schede e si effettua quando si tratta di
elezione di persone a cariche o per questioni di natura personale.