Progetto di Governo Societario del Gruppo Bancario
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Progetto di Governo Societario del Gruppo Bancario
Progetto di Governo Societario del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato (Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. in data 27 gennaio 2015) 1 1. Definizioni ................................................................................................ 4 2. Premessa ................................................................................................. 5 3. La storia della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. ................................. 6 4. Il Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato .................................... 6 4.1 Modello di amministrazione e controllo.................................................... 9 4.2 Assetto di Governo Societario .............................................................. 12 4.3 Assemblea degli Azionisti .................................................................... 13 4.4 Consiglio di Amministrazione ............................................................... 14 4.4.1. Linee guida per la composizione del Consiglio di Amministrazione ....... 14 4.4.2. Criteri adottati per la scelta operata in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione e modalità di nomina degli Amministratori ............ 15 4.4.3. Poteri e deleghe ........................................................................... 17 4.5 Comitato Esecutivo ..................................................................................... 17 4.6 Presidente del Consiglio di Amministrazione ................................................... 18 4.7 Amministratore Delegato ............................................................................. 18 4.8 Direttore Generale ...................................................................................... 19 4.9 Vice Direttore Generale ............................................................................... 19 4.10 Collegio Sindacale ..................................................................................... 19 4.10.1 Linee guida per la composizione del Collegio Sindacale ...................... 20 4.10.2 Criteri adottati per la scelta operata dalla Banca in tema di composizione del Collegio Sindacale ................................................................................. 20 4.10.3 Compiti e poteri ........................................................................... 21 4.11 Comitati endo-consiliari ...................................................................... 22 4.12 Organismo di Vigilanza ....................................................................... 23 4.13 Altri Comitati non di natura endo-consiliare ........................................... 23 5. 4.13.1 Comitato di Direzione .................................................................... 23 4.13.2 Comitato Crediti ........................................................................... 24 4.13.3 Comitato Finanza ......................................................................... 24 4.13.4 Comitato nuovi prodotti ................................................................. 24 Funzioni di Controllo ................................................................................ 25 5.1 Direzione Audit .......................................................................................... 25 5.2 Direzione Controlli ..................................................................................... 26 2 5.3 Servizio antiriciclaggio ................................................................................ 27 6. Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 .......................... 27 7. Revisore Legale dei conti ......................................................................... 28 8. Politiche di remunerazione ed incentivazione .............................................. 28 9. Flussi informativi inerenti il sistema dei controlli interni ............................... 29 10. Struttura finanziaria - Assetti Proprietari .................................................... 29 10.1 Diritti degli Azionisti ........................................................................... 31 10.2 Rapporti con gli Azionisti ..................................................................... 31 10.3 Accordi tra gli Azionisti ....................................................................... 31 11. Modello di prevenzione dei reati e “market abuse” ...................................... 32 11.1 Trattamento delle informazioni riservate ...................................................... 32 11.2 Disciplina del “market abuse” ..................................................................... 32 11.3 Disciplina dell’internal dealing .................................................................... 32 11.4 MIFID...................................................................................................... 32 11.5 Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati .................................. 33 11.6 Obbligazioni degli Esponenti bancari ........................................................... 34 11.7 Modalità di gestione dei conflitti di interesse ................................................ 34 12. Modalità di raccordo tra gli organi e le funzioni aziendali delle diverse componenti del Gruppo..................................................................................... 35 13. Modalità di aggiornamento del Progetto di Governo Societario ...................... 39 14. Modalità di diffusione al pubblico ............................................................... 39 15. Allegati .................................................................................................. 39 3 1. Definizioni “Banca d’Italia”: Banca centrale della Repubblica italiana; “Consob”: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; “Disposizioni di Vigilanza”: Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni di regolamentazione, indirizzate alle banche e ai gruppi bancari; "Gruppo" o "Gruppo Bancario": Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato (Gruppo Carismi); "Capogruppo","Cassa",“Banca” o “Carismi”: Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.; "Società del Gruppo": Fiducia S.p.A.; San Genesio Immobiliare S.p.A.; “Progetto di Governo Societario” o “Relazione”: il presente documento redatto dalla Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, che prevedono l’obbligo per le banche di redigere un progetto che rappresenti le motivazioni alla base della scelta del modello di amministrazione e controllo ed illustri gli assetti statutari e di organizzazione interna della stessa Banca; “Regolamento Emittenti”: il Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; “Statuto Sociale” o “Statuto”: lo Statuto Sociale vigente della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., in ultimo modificato con delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2014; “T.U.F.”: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (Testo Unico della Finanza); “T.U.B.”: il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). “Regolamento Consob”: il Regolamento sulle operazioni con Parti Correlate, adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, tenendo conto delle Comunicazioni Consob DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e n. 10094530 del 15 novembre 2010. “Circolare Banca d’Italia”: la Circolare n. 263 del 12 dicembre 2011, Titolo V, Cap. 5 emanata dall’Autorità in tema di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati". 4 “Circolare Banca d’Italia sul Governo Societario”: la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Titolo IV in tema di “Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi” il cui Capitolo 1 è relativo al “Governo societario”. 2. Premessa La Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., quale Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato, ha predisposto fin dal 30 giugno 2009 il Progetto di Governo Societario (Relazione) in aderenza a quanto stabilito dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche, emanate dalla Banca d’Italia il 4 marzo 2008 in attuazione del Decreto del Ministro dell’Economia del 5 agosto 2004 (pubblicato in G.U. n. 200 del 26 agosto 2004). Detto documento è stato aggiornato nelle sedute del 29 novembre 2013 e del 7 agosto 2014. Il presente Progetto di Governo Societario è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nella seduta del 27 gennaio 2015 tenendo conto, tra l’altro, delle modifiche ed integrazioni apportate alla normativa di Vigilanza, in ultimo, con Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 tra l’altro in materia di governo societario Titolo IV, Capitolo 1°, aggiornamento del 6 maggio 2014. Con le suddette Disposizioni di Vigilanza, la Banca d’Italia indica le caratteristiche essenziali che il governo societario deve presentare ai fini di una sana e prudente gestione dell’impresa Bancaria. L’intervento normativo trae origine dalle novità introdotte dalla riforma del diritto societario e dal relativo coordinamento del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), con particolare riguardo alla possibilità riconosciuta alle banche di adottare sistemi di amministrazione e controllo diversi da quello tradizionale, anche alla luce delle esperienze applicative maturate nel settore Bancario. Esso tiene conto delle evoluzioni del quadro normativo in materia di corporate governance e assetti organizzativi, riconducibili all’attuazione della legge per la tutela del risparmio e al recepimento della disciplina prudenziale per le banche, nonché dei principi e delle linee guida elaborate in materia a livello nazionale ed internazionale. Nel caso del Gruppo Bancario, il Progetto di Governo Societario redatto dalla Capogruppo deve illustrare le scelte compiute per assicurare, anche a livello consolidato, sistemi di gestione e controllo efficaci ed efficienti, dando conto degli assetti organizzativi a tal fine adottati dalle controllate. La presente Relazione è, quindi, finalizzata ad illustrare il modello di governo societario adottato dalla Banca ed a fornire una descrizione delle concrete modalità di attuazione del modello di governance prescelto. Tale modello tiene anche conto della funzione che svolge la Banca quale Capogruppo del Gruppo Bancario. 5 3. La storia della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. La Cassa di Risparmio di San Miniato venne fondata nel 1830 da Monsignor Torello Pierazzi, segretario dell'Accademia degli Euteleti, a seguito dell’approvazione, da parte del Granduca di Toscana Leopoldo II, della sua richiesta di istituire in San Miniato una Cassa di Risparmio da affiliarsi a quella di Firenze. Nel contesto del complessivo riassetto legislativo delle Casse di Risparmio e per effetto del menzionato D. Lgs. 20 novembre 1990 n. 356, nel corso del 1992 la Cassa mutò la propria denominazione in “Ente Cassa di Risparmio di San Miniato” e conferì l’intera azienda bancaria in una società per azioni di nuova costituzione, denominata “Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.”, della quale divenne unico azionista. Al 31 dicembre 1998, la Cassa era partecipata per il 62,83% dalla Finanziaria CRSM S.p.A. e, per il residuo 37,17%, dall’Ente Cassa di Risparmio di San Miniato. In data 22 settembre 1999, l’Ente cedette il 25% del capitale sociale della Cassa alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., continuando a detenere una quota pari al 12, 17%. del capitale sociale della Cassa. In data 15 maggio 2000, l’Ente Cassa di Risparmio di San Miniato mutò nuovamente la propria denominazione in “Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato”. A decorrere dal 1° giugno 2002, il Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato venne iscritto nell’Albo dei Gruppi Bancari previsto dall’articolo 64 del T.U.B.. Nel maggio del 2004, la Cassa acquisì una partecipazione complessivamente pari al 20% del capitale sociale della “Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.”. Nel 2006, essendosi verificate le condizioni previste dall’art. 2 bis del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, la Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. assunse la qualità di "Emittente strumenti finanziari diffusi" nonché di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, ex art. 2325-bis del Codice Civile; pertanto con effetto dal 1/1/2006 la Cassa è assoggettata agli obblighi di legge previsti dal Codice Civile, dall’art. 116 del D. Lgs. 58/98 e dal regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Il Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato Il Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato è fortemente radicato nel territorio toscano e garantisce un servizio distintivo alla propria clientela, perseguendo 6 le opportunità che il mercato propone in un contesto di rigore gestionale e creando valore per i propri Stakeholders (azionisti, dipendenti, clienti). Il legame geografico con il territorio di appartenenza, unito alla capacità di offrire soluzioni in linea con lo stile e le aspettative della clientela e di adeguarsi all’evoluzione del settore finanziario, permette alla Banca, assieme alle Società del Gruppo, di operare in un’ottica di comune equilibrio, secondo criteri di sana e prudente gestione, nel rispetto delle leggi vigenti, delle istruzioni emanate dai competenti Organi di vigilanza e di controllo, nonché del Codice Etico (All.to 1), delle disposizioni statutarie e della normativa interna. Il Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato si articola nelle seguenti “macro componenti”: a) La Capogruppo (Carismi) esercita l’attività bancaria e svolge altresì funzioni di indirizzo strategico e di governo del Gruppo. In qualità di Capogruppo, Carismi è infatti chiamata ad esercitare nei confronti delle società del Gruppo attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile svolgendo in particolare i seguenti ruoli e attività: coordinamento e controllo strategico, costituito dalla definizione di linee guida strategiche aziendali e dallo svolgimento di attività di indirizzo per le diverse società; coordinamento gestionale, da intendersi come coordinamento delle attività di funzionamento e di business poste in essere dalle diverse società; tale ruolo si estrinseca anche attraverso l’espressione di pareri vincolanti e/o interventi a supporto di specifiche aree di business in cui il Gruppo opera; coordinamento e controllo operativo, rappresentato dall’emanazione di linee guida operative per la realizzazione delle attività nonché dall’accentramento presso la Capogruppo di parte delle attività effettuate dalle Società controllate. Si precisa che Carismi esercita l’attività di direzione e coordinamento del Gruppo anche ai sensi dell’art. 61, quarto comma, del D. Lgs. n.385 del 1 settembre 1993 e successive modificazioni (Testo Unico Bancario) nonché dell’articolo 1 dello Statuto e che la stessa, nell’esercizio di tale attività, provvede ad emanare disposizioni alle componenti del medesimo Gruppo Bancario e ciò anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell’interesse della stabilità del Gruppo Bancario. b) Le Società di Servizio (Fiducia S.p.A. e San Genesio Immobiliare S.p.A.) presso le quali sono accentrate alcune attività di supporto con l’obiettivo di conseguire economie di scala/scopo e di massimizzarne l’efficienza. 7 In particolare: Fiducia S.p.A. è la fiduciaria del Gruppo, esegue la gestione fiduciaria statica di patrimoni, prevalentemente per la clientela qualificata della Banca, agevolando, peraltro, il conseguimento di maggiori volumi di raccolta diretta ed indiretta. San Genesio Immobiliare S.p.A. è Società strumentale che opera nel settore del trading immobiliare, funzionale al sostegno del Gruppo. Effettua, altresì, la gestione e la manutenzione degli immobili di proprietà della Cassa e di quelli condotti in locazione. Svolge le attività delegate ex D. Lgs 81/08. Di seguito si riporta la rappresentazione grafica della struttura del Gruppo: Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato 12,675% Società Cattolica di Assicurazioni S.c.r.l. 25,118% Grifoni CRSM S.p.A. 42,098% Altri (soci privati e in portafoglio) 20,109% Cassa di Risparmio di San Miniato San Genesio Immobiliare Fiducia S.p.A. 100,000% S.p.A. 98,50% Su tali basi si è proceduto all’adozione di un sistema di governo societario che da un lato garantisse l’efficienza della gestione nonché l’efficacia dei controlli e dall’altro fosse rispettoso dei principi enucleati nelle Disposizioni di Vigilanza e consentisse la chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità, l’appropriato bilanciamento dei poteri, l’equilibrata composizione degli organi, l’efficacia dei controlli, il presidio di tutti i rischi aziendali, l’adeguatezza dei flussi informativi. Ne è discesa la formalizzazione di una articolazione organizzativa della Cassa, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2014 ed integrata in data 27 gennaio 2015, compiutamente definita nel “Regolamento Generale del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato” (che, costituendo parte integrante del Progetto di Governo Societario, viene allegato al presente documento in versione integrale - All.to 2), schematicamente rappresentato come segue: 8 COMITATO RISCHI ORGANISMO DI VIGILANZA CDA COMITATO DI DIREZIONE DIREZIONE AUDIT AMMINISTRATORE DELEGATO COMITATO CREDITI COMITATO FINANZA COMITATO NUOVI PRODOTTI DIREZIONE CONTROLLI ANTIRICLAGGIO Segretario del Consiglio RISK MANAGEMENT DIREZIONE AFFARI SOCIETARI E LEGALI VICE DIRETTORE GENERALE STAFF PIANIFICAZIONE E CDG COMPLIANCE SEGRETERIA SOCIETARIA AREA AFFARI LEGALE DIREZIONE FINANZA SERVIZI FINANZIARI TESORERIA E FINANZA DI PROPRIETA’ DIREZIONE MONITORAGGIO E CREDITI PROBLEMATICI AREA AMMINISTRATIVA DIREZIONE CONCESSIONE CREDITI DIREZIONE BILANCIO MONITORAGGIO CREDITI GRANDI CLIENTI PRIVATE GESTIONE INCAGLI E PAST DUE CLIENTELA CORPORATE COMMERCIALE CORPORATE /ESTERO CLIENTELA SMALL E RETAIL COMMERCIALE SMALL E RETAIL GESTIONE CREDITI RISTRUTTURATI E SOFFERENZE MUTUI E CREDITI SPECIALI DIREZIONE ORGANIZZAZIONE DIREZIONE PERSONALE GEST. RISORSE E RELAZIONI SINDACALI BILANCIO ORGANIZZAZIONE E I.C.T FISCALE E PARTECIPAZIONI ACQUISTI FORMAZIONE BACK OFFICE AMMINISTRAZIONE PERSONALE BANCA DINAMICA RETE 4.1 Modello di amministrazione e controllo Il modello di governo societario adottato dalla Banca per l’amministrazione ed il controllo è il c.d. “sistema tradizionale”, secondo quanto dettato dai paragrafi 2, 3 e 4 della Sezione VI-bis del Cod. civ. (artt. 2380 e seguenti). Tale modello di governo societario è adottato anche dalle altre società facenti parte del Gruppo Bancario. In linea generale, il sistema tradizionale di amministrazione e controllo prevede: a) un organo amministrativo; b) un organo di controllo; c) un revisore esterno per la revisione legale dei conti. Il sistema tradizionale contempla che l’organo amministrativo possa avere una struttura pluripersonale (Consiglio di Amministrazione) oppure unipersonale (Amministratore unico). Sia nella Cassa che nelle Società del Gruppo Bancario è presente l’organo pluripersonale che ha, appunto, il compito di curare la gestione dell’impresa sociale, nei limiti dell’oggetto sociale. Poiché lo Statuto della Cassa 9 consente che il Consiglio di Amministrazione possa delegare propri poteri, l’Organo di supervisione strategica ha delegato proprie delegabili attribuzioni all’Amministratore Delegato, che agisce nei limiti e con le modalità determinate dalle specifiche Deleghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione medesimo. Allo stesso modo, il sistema tradizionale conferisce al Collegio Sindacale il compito di effettuare un controllo continuo – nell’accezione più ampia del termine – sulla gestione della società. In particolare, al Collegio Sindacale spetta dunque a) il controllo di legalità, che verte sulla conformità di atti e deliberazioni degli organi sociali allo Statuto ed alla legge; b) il controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) il controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Infine, è previsto dal sistema tradizionale che il controllo contabile dei conti sulla società possa essere affidato ad un revisore legale esterno, iscritto nell’apposito registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Cassa - quale società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio ed in quanto società tenuta alla redazione del bilancio consolidato - deve affidare il controllo contabile ad un revisore legale esterno, iscritto nell’apposito registro istituito presso il Ministero dell’Economia e della Finanze. Compiti del revisore legale sono anche quelli di verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e di redigere una relazione sul bilancio d’esercizio. Anche le Società del Gruppo Bancario hanno affidato il controllo contabile ad un revisore esterno. La Banca, analizzate le proprie caratteristiche aziendali, al fine di raggiungere i propri obiettivi, ha valutato l’idoneità del proprio assetto di governance, mediante un’articolata attività di autodiagnosi. In base alla stessa - tenuto conto della mission, delle dimensioni, della storia e delle attuali e prospettiche esigenze ed obiettivi della Cassa – è emerso che il modello di organizzazione e controllo tradizionale che la Banca si è dato è quello più idoneo ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione, in quanto consente una chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli organi sociali, un appropriato bilanciamento dei poteri, una equilibrata composizione degli organi medesimi, garantendo inoltre, l’efficacia dei controlli, il presidio dei rischi aziendali e l’adeguatezza dei flussi informativi. Inoltre il modello tradizionale di governo societario, per la Banca, così come per tutte le Casse di Risparmio, si è rivelato particolarmente significativo e convincente anche per aver consentito ed efficacemente accompagnato la trasformazione da Enti a Società per Azioni. Il Modello adottato consente, infatti, il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 10 snellezza operativa, garantita dalla presenza dell’Amministratore Delegato che sovrintende alla struttura organizzativa della Banca ed è destinatario di deleghe concernenti la gestione degli affari correnti; incisività del sistema dei controlli nei confronti di tutte le funzioni aziendali, nel rispetto del principio della prudenza; costante azione di pianificazione e supervisione strategica del Consiglio di Amministrazione nei confronti di tutti gli aspetti della conduzione aziendale, nonché continua azione di sorveglianza, in particolare nei confronti dell'adeguatezza del sistema dei controlli; scambio di informazioni tempestivo e adeguatamente documentato fra tutti gli Organi apicali della Banca ed in particolare verso quelli facenti parte del sistema dei controlli; rappresentanza delle minoranze. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì promosso una ricognizione presso le società controllate Fiducia S.p.A. e San Genesio Immobiliare S.p.A., che si sono espresse sul proprio assetto di organizzazione e controllo, in termini di funzionalità ed adeguatezza dei modelli di governo societario adottati. Per quanto sopra esposto le scelte di governance sono state e sono correlate alle note caratteristiche strategico-gestionali di specializzazione della Banca e del Gruppo aventi i seguenti tratti salienti: Il Gruppo opera nel retail banking, nel private banking, nel corporate banking e, seppur marginalmente, nell’investment banking. Il retail banking, area di tradizionale vocazione della banca, si rivolge a privati e piccole e medie imprese con una offerta completa di prodotti di raccolta, impiego, carte di debito/credito, sistemi di pagamento online, servizi di home banking/remote banking, prestazione di servizi di investimento; la banca si pone comunque un obiettivo di rafforzamento del proprio network distributivo; qualità elevata dei servizi e prudente assunzione di rischi tanto per le operazioni di proprietà quanto per quelle effettuate per conto della clientela; stabilità dell’assetto proprietario, trasparenza nei rapporti con il Mercato e con gli Azionisti nonché mantenimento di adeguati livelli di patrimonializzazione; 11 organizzazione e sistemi dei controlli adeguati alle peculiari esigenze della Banca e del Gruppo, la cui evoluzione ha tenuto e tiene conto delle modifiche del contesto tecnico-normativo. In questo ambito le scelte hanno mirato e mirano a disporre dei presidi tecnico – professionali di risorse, esperte ed oggetto di formazione adeguata e continua, con ricorso all’outsourcing per funzioni strumentali, tra cui anzitutto quelle attinenti ai sistemi informativi. Discendono da tale scelta i risvolti attinenti compiti, poteri e composizione degli organi aziendali, sistema delle deleghe, regime di controllo legale, sistemi di incentivazione e remunerazione, gestione dei flussi informativi, nonché diritti degli Azionisti e modalità di gestione dei conflitti di interesse. Per quanto concerne l’implementazione concretamente attuata delle modalità di raccordo tra gli organi ed il ruolo delle componenti del Gruppo, la Banca prevede una netta distinzione tra le competenze tipicamente attribuite alla Capogruppo e quanto invece rimane di pertinenza delle componenti del Gruppo medesimo. Allo scopo, vengono definiti e specificati il ruolo della Capogruppo e le modalità attraverso le quali la medesima Capogruppo gestisce il modello organizzativo della Banca e, nel senso più generale del termine, dell’intero Gruppo. 4.2 Assetto di Governo Societario Con riferimento alla governance precisiamo che gli organi della Banca, così come attualmente previsti nello Statuto (art. 7 e seguenti), sono: − l’Assemblea degli Azionisti; − il Consiglio di Amministrazione; − il Comitato Esecutivo (se nominato); − il Presidente; − il Vice Presidente; − l’Amministratore Delegato, ove non sia nominato un Direttore Generale; − il Direttore Generale, ove non sia nominato l’Amministratore Delegato; − il Vice Direttore Generale; 12 − il Collegio Sindacale. Sulla base della normativa in vigore per le banche intermedie, la Cassa ha altresì attivato un Comitato Rischi, organo di natura endo – consiliare deputato a svolgere attività di supporto al Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie e consultive in materia di rischi e sistema di controlli interni; svolge altresì funzioni di supporto in materia di nomine, remunerazioni, parti correlate e soggetti collegati. Consapevole che un efficace governo societario rappresenta un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali, la Cassa periodicamente valuta aggiornamenti del proprio assetto di governance. Il Consiglio di Amministrazione, anche in recepimento della “Circolare Banca d’Italia sul Governo Societario”, nella seduta del 22 luglio 2014, ha approvato, pertanto, proposte di modifica del vigente Statuto sociale inviate all’Organo di Vigilanza per la necessaria autorizzazione, pervenuta dall’Autorità in data 5 novembre 2014 (provvedimento N. 1090423/14 del 4 novembre 2014). Dette modifiche dovranno essere sottoposte ad una convocanda Assemblea degli azionisti chiamata a deliberare in sede straordinaria. Ad avvenuto completamento del relativo iter, sulla base delle conseguenti determinazioni assembleari, si potrà rendere necessario procedere ad un ulteriore aggiornamento del presente Progetto di Governo Societario. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato l’Organismo di Vigilanza ex d. lgs. 231/2001. 4.3 Assemblea degli Azionisti L’Assemblea degli Azionisti, legalmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le regole di funzionamento dell’Assemblea degli Azionisti sono disciplinate dallo Statuto Sociale (All.to 3) e dallo specifico Regolamento Assembleare (All.to 4), quest’ultimo approvato con delibera dell’Assemblea dell’ 8 febbraio 2011. Costituendo parte integrante del Progetto di Governo Societario, lo Statuto Sociale ed il Regolamento Assembleare attualmente vigenti vengono allegati al presente documento in versione integrale. In particolare, gli artt. 7, 8 e 9 dello Statuto, in linea con le disposizioni del Codice Civile in materia di Assemblea degli Azionisti, disciplinano: le modalità di convocazione; la determinazione dei quorum; le materie di competenza 13 dell’Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria; il diritto d’intervento; il regolamento assembleare; la rappresentanza; la presidenza dell’Assemblea; le modalità di verbalizzazione. Lo Statuto prevede meccanismi che agevolano la più ampia partecipazione dei soci all’Assemblea. Lo Statuto disciplina, altresì, le modalità con le quali l’Organo di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la documentazione assembleare, nonché le modalità con le quali gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione, nella menzionata seduta del 22 luglio 2014, ha altresì deliberato proposte di modifica anche al nuovo testo del Regolamento Assembleare. 4.4 Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o in conformità allo statuto è espressamente riservato all’Assemblea. Nel sistema di governo societario adottato dal Gruppo ed alla luce della normativa vigente il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete la funzione di supervisione strategica, preposto a determinare gli indirizzi e gli obiettivi aziendali strategici ed a verificarne l’attuazione. Parimenti il Consiglio medesimo è anche organo con funzioni di gestione; al momento, peraltro, l’Organo di supervisione strategica ha delegato all’Amministratore Delegato importanti compiti di gestione, determinandone limiti, modalità di esercizio e periodicità di rendicontazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera dunque gli indirizzi di carattere strategico della Banca e del Gruppo e ne verifica l'attuazione nel tempo; definisce altresì le politiche di gestione e controllo dei rischi e vigila sul loro corretto funzionamento per garantire un governo efficace, unitario e coerente dei rischi stessi. 4.4.1. Linee guida per la composizione del Consiglio di Amministrazione La composizione del Consiglio di Amministrazione assume rilievo centrale per l’assolvimento dei compiti che la legge, la normativa anche regolamentare e lo Statuto affidano a detto organo. 14 In ottemperanza alle "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" del 4 Marzo 2008, come successivamente integrate, in ultimo, con Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013- titolo IV, capitolo 1, sezione VI - aggiornamento del 6 maggio 2014 – il Consiglio di Amministrazione medesimo effettua la propria autovalutazione periodica; tale adempimento deve essere realizzato con cadenza annuale. Nell’effettuazione di tale valutazione vengono principalmente in rilievo le numerose raccomandazioni, indicazioni, precisazioni contenute nella richiamata normativa di Vigilanza. In occasione della nomina degli Amministratori, e nel continuo, devono anche essere accertati e valutati il numero di incarichi di amministrazione e controllo; al riguardo i limiti al cumulo degli incarichi sono oggetto di specifica previsione statutaria e di apposito Regolamento interno. Il “Regolamento sul cumulo degli incarichi”, che costituisce parte integrante del Progetto di Governo Societario, viene allegato al presente documento in versione integrale (All.to 5). 4.4.2. Criteri adottati per la scelta operata in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione e modalità di nomina degli Amministratori Il Consiglio di Amministrazione, interrogandosi su tali aspetti, ha valutato: - composizione quantitativa, - bilanciamento tra amministratori esecutivi, non esecutivi ed indipendenti, - composizione qualitativa, attraverso un processo formalizzato di analisi, condotto in aderenza alla normativa di Vigilanza in tema, appunto, di autovalutazione. Nella seduta consiliare del 13 marzo 2014 è stata quindi deliberata la composizione quali-quantitativa considerata ottimale, anche in vista dell’imminente totale rinnovo di tale organo. Si reputa opportuno richiamare i principali risultati emersi da detta analisi. E’ stata confermata la composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione (11 componenti) ed il bilanciamento tra Amministratori esecutivi, non esecutivi ed indipendenti (5 indipendenti). Nel considerare la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla vigente normativa, il Consiglio di Amministrazione ha altresì tenuto conto dell’esigenza che i profili teorici dei candidati trovino riferimento nell’ambito dei seguenti criteri (composizione qualitativa): 15 conoscenza dei territori di riferimento, non solo quelli core o consolidati, ma anche quelli oggetto di importanti piani di penetrazione e sviluppo; - competenze diffuse e diversificate sotto i seguenti profili: o business bancario, o dinamiche del sistema economico finanziario, o regolamentazione della finanza, o gestione e controllo dei rischi, o ambito giuridico, contabile e tributario, esperienze significative e consolidate di Imprese e/o di Banca e/o di Pubblica Amministrazione, - presenza dei generi, e questo in aggiunta alle competenze possedute dall’executive della Banca presente in Consiglio di Amministrazione (Amministratore Delegato). Tutti questi aspetti sono stati portati a conoscenza degli Azionisti mediante la pubblicazione, a far data dal 28 marzo 2014, sul sito www.carismi.it del documento sulla composizione quali – quantitativa del Consiglio di Amministrazione. L’assemblea degli Azionisti tenutasi il 28 aprile 2014 ha proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Come prescritto, ad avvenuto svolgimento dell’Assemblea, l’insediato Organo Consiliare, nella seduta del 28 maggio 2014, ha provveduto a verificare la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina, pervenendo alla conclusione che il profilo professionale dei Consiglieri nominati risponde appieno ai requisiti fissati nel documento "Analisi preventiva sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e sul profilo teorico dei candidati alla carica di Consigliere" della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., altresì verificando che nella nuova composizione dell’Organo di supervisione strategica è stata garantita la presenza di un maggior numero di Amministratori indipendenti nonché del genere meno rappresentato, che risultano incrementati rispetto al precedente Consiglio (passano infatti da cinque a sei i componenti indipendenti e da uno a due i componenti di genere femminile). Tale deliberazione, come prescritto, è stata portata a conoscenza della Banca d’Italia con lettera del 12 giugno 2014. Il Consiglio di Amministrazione approva, tempo per tempo, i programmi di formazione utili ad accrescere gli skills dei propri componenti. 16 4.4.3. Poteri e deleghe Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle previsioni statutarie ed alla luce della normativa di Vigilanza, può delegare parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo o all’Amministratore Delegato, determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio delle deleghe conferite. Il complesso dei poteri delegati si sviluppa come segue: Poteri di firma e rappresentanza sociale: titolare di detto potere è il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale può delegare la rappresentanza della società, di volta in volta e per singoli atti. Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare la rappresentanza della Banca, in via continuativa ed anche per categorie di atti, all’Amministratore Delegato, a componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, nonché, anche su proposta di quest’ultimo, a dirigenti, quadri direttivi ed altri dipendenti. Con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 24.06.2014 il Presidente ha delegato all’Amministratore Delegato la rappresentanza della Banca, in via continuativa, per determinate categorie di atti analiticamente individuati. Le fonti che disciplinano l’esercizio del potere di firma e rappresentanza sono: a) lo Statuto della Banca, che, definendo la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli conferisce la rappresentanza legale della Banca di fronte a terzi ed in giudizio, nonché l’uso della firma sociale; b) la procura generale ai rogiti Notaio Roberto Rosselli del 2 aprile 2003, registrata a San Miniato il 4 aprile 2003 al n. 274, serie 1 (repertorio n. 25006, raccolta n. 831). Poteri e deleghe in materia di funzioni di gestione: il Consiglio di Amministrazione, proceduto alla nomina di un Amministratore Delegato con delibera del 30 aprile 2014, ha attribuito allo stesso parte dei propri delegabili poteri afferenti la funzione di gestione, con deliberazioni assunte in data 30 aprile e 24 giugno 2014. Ha altresì conferito deleghe anche a strutture e figure della Direzione Generale in materia creditizia, di rischi finanziari, spese ed acquisti, tassi e condizioni, in materia di personale, controversie giudiziali attive e passive, transazioni su posizioni creditizie e controversie legali passive, oltre a poteri in materia di partecipazioni. 4.5 Comitato Esecutivo In recepimento delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche emanate con la “Circolare sul governo societario” - preso atto che la contemporanea presenza di un Comitato 17 Esecutivo e di un Amministratore Delegato trova giustificazione solo nelle banche di maggiori dimensioni - il Consiglio di Amministrazione, avendo provveduto nel corso della seduta del 30.04.2014 alla nomina dell’Amministratore Delegato, ha deliberato, nel corso della medesima seduta, di non procedere alla costituzione del Comitato Esecutivo. 4.6 Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Presidente è nominato, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, dall’Assemblea degli Azionisti o, se questa non vi provvede, dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell’art. 2380 bis cod. civ.. In aderenza al dettato statutario ed alla luce della normativa di Vigilanza in vigore il Presidente ha la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, il Comitato Esecutivo. Il Presidente promuove l’effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l’equilibrio dei poteri rispetto agli Amministratori esecutivi, all’Amministratore Delegato, se nominato, e al Direttore Generale; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni. Il Presidente non ha un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali, fermo il potere di assumere delibere d’urgenza. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente (nominato dall’Assemblea del 28 aprile 2014) o, in sua assenza, dall’Amministratore Delegato e, in mancanza anche di quest’ultimo, dal Consigliere anziano. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo. 4.7 Amministratore Delegato Il Consiglio di Amministrazione, come detto, ha delegato all’Amministratore Delegato importanti compiti di gestione, determinando in maniera analitica il contenuto ed i limiti della delega, nonché le modalità del suo esercizio e la periodicità di rendicontazione. Quanto sopra consente all’organo collegiale la verifica del corretto adempimento delle deleghe conferite fermo restando l’esercizio dei propri poteri di direttiva e avocazione. 18 L’Amministratore Delegato esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni, nonché delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. 4.8 Direttore Generale L’attuale Statuto, anche in recepimento della normativa all’epoca in vigore, stabilisce che il Consiglio di Amministrazione ove non abbia proceduto alla nomina di un Amministratore Delegato, nomina un Direttore Generale comunque titolare dei poteri di cui all’art. 19 dell’attuale testo statutario. Tenuto conto delle richiamate deliberazioni (punto 4.4.4) al momento non esiste la figura del Direttore Generale i cui poteri sono stati assorbiti dall’Amministratore Delegato. 4.9 Vice Direttore Generale Il Vice Direttore Generale svolge le funzioni ed esercita i poteri e le deleghe determinate dall’Organo di supervisione strategica su proposta dell’Amministratore Delegato. Sostituisce l’Amministratore Delegato medesimo, in caso di sua assenza o impedimento, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Al momento le competenze del Vice Direttore Generale sono focalizzate sulla gestione ordinaria della banca. Al Vice Direttore Generale è attribuito il coordinamento delle Aree e delle Direzioni Centrali tempo per tempo individuate che lo supportano nel governo delle attività di competenza. Il Vice Direttore Generale realizza altresì le indicazioni dell’Amministratore Delegato relativamente allo sviluppo territoriale, elaborando le strategie e pianificando azioni di sviluppo allo scopo di massimizzare l’efficacia commerciale della Banca. Il tutto come da delibere consiliari del 21 dicembre 2012, 29 novembre 2013, 29 luglio 2014, 10 dicembre 2014 e 27 gennaio 2015. 4.10 Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale è l’organo con funzione di controllo preposto a vigilare sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, nonché sul corretto esercizio dell’attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo. 19 4.10.1 Linee guida Sindacale per la composizione del Collegio I componenti dell’Organo devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della Banca, fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge, e dedicare tempo e risorse idonei per l’assolvimento dell’incarico. In occasione della nomina dei Sindaci, e nel continuo, devono essere accertati e valutati il numero di incarichi di amministrazione e controllo; lo Statuto prevede che i componenti dell’organo di controllo non possono, pena ineleggibilità o decadenza, essere legati alla Banca da un rapporto continuativo di prestazione d’opera o di lavoro subordinato oppure da un qualsiasi rapporto di fornitura diretta o indiretta di beni e/o servizi, nonché essere componenti di Organi amministrativi di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Banca o l’essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d’opera o di lavoro subordinato, salvo si tratti di enti centrali di categoria o di società appartenenti al Gruppo. Inoltre, i Sindaci non possono assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa vigente. I componenti del Collegio Sindacale, sempre a norma di Statuto, non possono comunque assumere cariche in Organi diversi da quelli di controllo presso altre società appartenenti al Gruppo o al conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. I componenti del Collegio Sindacale, al fine di accrescere i propri skills, partecipano ai programmi di formazione tempo per tempo deliberati dal Consiglio di Amministrazione. 4.10.2 Criteri adottati per la scelta operata dalla Banca in tema di composizione del Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale si compone di 3 membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti. In particolare, lo Statuto prevede che i membri del Collegio Sindacale, nel numero sopra ricordato, siano eletti dall’Assemblea degli Azionisti, con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge nonché con le specifiche disciplinate dai regolamenti interni della Banca. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica. 20 4.10.3 Compiti e poteri Lo Statuto della Banca assegna all’organo di controllo i relativi compiti e poteri. L’organo di controllo della Banca provvede a dar conto ed a verificare anche l’attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Banca – nella sua qualità di Capogruppo - sulle controllate. Da questo punto di vista, è possibile distinguere il ruolo del Collegio Sindacale della Capogruppo da quello svolto dagli organi di controllo all’interno di ogni singola componente del Gruppo. Ruolo del Collegio Sindacale della Capogruppo: l’organo di controllo della Capogruppo svolge controlli a distanza, sulla base delle informazioni fornite da ogni Collegio Sindacale presente nelle componenti del Gruppo. In tale ottica, il Collegio Sindacale verifica: a) la conformità normativa ed operativa nonché l’adeguatezza del proprio processo e del processo del Consiglio di Amministrazione e dell’Alta Direzione nonché del processo dell’attività di revisione interna, del processo organizzativo e del processo di controllo di conformità della Capogruppo; b) la conformità normativa ed operativa nonché l’adeguatezza del processo del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell’Alta Direzione, del processo dell’attività di revisione interna, del processo organizzativo e del processo di controllo di conformità delle componenti del Gruppo, sulla base delle informazioni al riguardo fornite dal Collegio Sindacale delle stesse componenti; c) la conformità normativa ed operativa nonché l’adeguatezza dei singoli sistemi e dei relativi processi della Capogruppo direttamente o sulla base delle informazioni al riguardo fornite dall’unità di conformità e dalla funzione di revisione interna; d) conformità normativa ed operativa nonché adeguatezza dei singoli sistemi e dei relativi processi delle componenti del Gruppo direttamente o sulla base delle informazioni al riguardo fornite dal Collegio Sindacale delle componenti del Gruppo. In tale contesto il Collegio Sindacale verifica gli interventi assunti e precedentemente programmati dalle unità della Capogruppo e delle componenti del Gruppo, propone le azioni correttive da adottare - tenendo presente quelle proposte dal Collegio Sindacale delle componenti del Gruppo -, sottopone i risultati delle verifiche svolte e degli interventi da assumere al Consiglio di Amministrazione e trasferisce le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale delle componenti del Gruppo. Ruolo del Collegio Sindacale delle componenti del Gruppo: i singoli organi di controllo in ciascuna società facente parte del Gruppo svolgono funzioni di controllo in un’ottica di coordinamento con l’organo di controllo della Capogruppo; in particolare, svolgono controlli a distanza sulla base delle informazioni fornite dalla funzione di revisione interna e dalla funzione di conformità o presso la singola unità. 21 Il Collegio Sindacale verifica gli interventi assunti e precedentemente programmati, propone le azioni correttive da adottare – tenendo presente quelle proposte dalla funzione di revisione interna e dalla funzione di conformità - ,sottopone i risultati delle verifiche svolte e degli interventi da assumere al Consiglio di Amministrazione e trasferisce le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale della Capogruppo. Il Collegio Sindacale, infine, propone all’Assemblea dei soci la scelta della società di revisione iscritta all’albo speciale delle società di revisione di cui all’art. 161 T.U.F., a cui affidare la revisione legale dei conti, valutandone accuratamente la professionalità e l’esperienza, affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa della Banca. L’Organo di controllo conserva comunque compiti connessi con la valutazione dell’adeguatezza e della funzionalità dell’assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. Il Collegio Sindacale procede ad incontri periodici con la società di revisione per esaminare eventuali criticità o problematiche emerse nel corso delle verifiche svolte dal revisore esterno, mantenendo il collegamento con l’unità deputata alla revisione interna e richiedendo alla società di revisione scelta tutti i dati e le informazioni utili per il controllo di propria competenza, con particolare riferimento a quelli relativi all’adeguatezza ed all’affidabilità del sistema amministrativo-contabile. Come il Collegio Sindacale, anche la società incaricata della revisione è tenuta a comunicare senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell’incarico che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività Bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Ciò ai sensi dell’articolo 52, comma 2, T.U.B.. 4.11 Comitati endo-consiliari Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della intervenuta classificazione della Cassa tra le banche “intermedie” prevista dalla normativa di Vigilanza, con deliberazione del 28 maggio 2014 ha istituito un Comitato Rischi, disciplinandone funzioni, poteri, attribuzioni e durata con apposito Regolamento (che, costituendo parte integrante del Progetto di Governo Societario, viene allegato al presente documento in versione integrale quale all.to 6). Detto Regolamento ha puntualmente recepito le prescrizioni al riguardo contenute nella “Circolare Banca d’Italia sul Governo Societario”. 22 Il Comitato Rischi ha, pertanto, il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento. Gli sono altresì attribuiti compiti e funzioni di supporto in materia di nomine, remunerazioni, operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati. 4.12 Organismo di Vigilanza Il Consiglio di Amministrazione ha altresì costituito un ulteriore Organismo, cui partecipa, tra gli altri, un proprio componente, e precisamente: - l’Organismo di Vigilanza ex d. lgs. 231/01 è nominato, con delibera del Consiglio di Amministrazione. E’ composto da tre membri, ovvero da due componenti esterni, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un Consigliere indipendente. A tale Comitato, la cui attività è disciplinata da specifico Regolamento (All.to 7), è attribuito - secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 231 dell’ 8 giugno 2001 - il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato dalla Banca e di curarne l'aggiornamento. Presso le società controllate Fiducia S.p.A. e San Genesio Immobiliare S.p.A., nel corso del mese di settembre 2014, le funzioni dell’Organismo di Vigilanza sono confluite nei rispettivi Collegi Sindacali. 4.13 Altri Comitati non di natura endo-consiliare Sono stati altresì istituiti, presso la Cassa, gli ulteriori Comitati in appresso elencati: 4.13.1 Comitato di Direzione Il Comitato di Direzione è un organismo di supporto all’Amministratore Delegato nell’esercizio dei poteri e delle attribuzioni allo stesso conferite. Si riunisce su convocazione dell’Amministratore Delegato o di chi ne fa le veci. 23 Ne fanno parte, oltre all’Amministratore Delegato che lo presiede, il Segretario del Consiglio di Amministrazione, il Vice Direttore Generale, la figura in staff al predetto ed i responsabili delle Aree e delle Direzioni Centrali. In relazione all’argomento trattato, l’Amministratore Delegato (o chi lo sostituisce) può chiamare a partecipare alle riunioni anche altri dipendenti della Banca e può, su tematiche specifiche, chiamare a coordinare i lavori il Vice Direttore Generale. E’ costituito presso la Capogruppo anche al fine di supportare il governo di Gruppo. 4.13.2 Comitato Crediti Il Comitato Crediti è un organo collegiale che esercita i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in materia di gestione del credito con apposita deliberazione. La composizione e le relative competenze deliberative e consultive sono definite dal Regolamento del Comitato Crediti, dal Documento delle Facoltà Delegate e da apposite delibere consiliari. 4.13.3 Comitato Finanza Il Comitato Finanza è un organo collegiale interno, consultivo, che formula i principi e gli indirizzi strategici in materia di Finanza di Proprietà, Servizi di Investimento e Liquidità della Banca. La composizione e le relative competenze consultive sono definite dal relativo Regolamento. 4.13.4 Comitato nuovi prodotti E’ un organo collegiale che ha il compito di presidiare il processo di realizzazione di nuovi prodotti e la manutenzione del profilo di rischio di quelli già esistenti, assicurando che ne siano vagliati gli aspetti legali e fiscali, di rischio e di business e che la proposta sia coerente con le strategie aziendali e le politiche di brand. Il Comitato Nuovi Prodotti valuta la sostenibilità economica del progetto ed il rapporto costi/benefici. 24 La composizione e le relative competenze consultive sono definite dal relativo Regolamento. 5. Funzioni di Controllo La Banca ha predisposto un sistema di controlli interni normato da uno specifico Regolamento nel cui ambito sono inserite le seguenti funzioni di controllo: − Direzione Audit; − Direzione Controlli; − Servizio Antiriciclaggio. Si riepilogano di seguito i principali aspetti afferenti dette Direzioni. 5.1 Direzione Audit La Direzione Audit conduce un’attività di individuazione di violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché la valutazione periodica della completezza, adeguatezza, funzionalità (in termini di efficienza e efficacia), affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo (ICT Audit) con cadenza prefissata in relazione alla natura e all’intensità dei rischi. La funzione di revisione interna controlla, in un’ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l’evoluzione dei rischi, e valuta completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Sulla base dei risultati dei propri controlli formula raccomandazioni agli organi aziendali. Il responsabile della Direzione Audit informa i responsabili delle altre funzioni aziendali di controllo per le eventuali inefficienze, punti di debolezza o irregolarità emerse nel corso delle attività di verifica di propria competenza e riguardanti specifiche aree o materie di competenza di queste ultime. Sono infatti previsti reciproci flussi informativi tra le funzioni aziendali di controllo. Fornisce i relativi report di Audit al Presidente, al Comitato Rischi, al Collegio Sindacale e all’Amministratore Delegato oltre che alle strutture auditate e/o interessate nel processo auditato. 25 Effettua trimestralmente, previa preventiva illustrazione al Comitato Rischi, il rendiconto dell’attività svolta al Consiglio di Amministrazione. Effettua riunioni periodiche con il Collegio Sindacale. Presenta annualmente agli organi aziendali un piano di audit che indica le attività di controllo pianificate, tenuto conto dei rischi delle varie attività e strutture aziendali. Presenta altresì il piano di audit pluriennale contenente l’attività programmata da effettuare nel triennio. 5.2 Direzione Controlli Nell’ambito delle funzioni aziendali di controllo di II livello ed in coerenza con il principio di proporzionalità, le funzioni di controllo dei rischi e di conformità alle norme sono affidate ad un’unica Direzione e sono sottoposte a periodica verifica da parte della funzione di revisione interna. Il responsabile delle suddette funzioni ha accesso diretto all’Organo con Funzione di Supervisione Strategica e all’Organo con Funzione di Controllo, nonchè la possibilità di comunicare con essi senza restrizioni od intermediazioni. Informa altresì il responsabile della funzione di revisione interna delle eventuali criticità rilevate nelle proprie attività di controllo. La Direzione collabora alla definizione e all’attuazione del Risk Appetite Framework, da sottoporre all’approvazione dell’Organo con Funzione di Supervisione Strategica che contiene, coerentemente con il massimo rischio assumibile, con il modello di business e con il piano strategico, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio e le politiche di governo dei rischi del Gruppo. In tale ambito, è chiamato a verificare nel tempo l’adeguatezza del Risk Appetite Framework con particolare riguardo al processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi in esso contenuti. Analizza inoltre i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall’ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato. La Direzione fornisce pareri preventivi sulla coerenza con il Risk Appetite Framework delle operazioni di maggior rilievo, così come definite in una specifica policy aziendale. Nell’ambito dell’attività di monitoraggio del credito, la Direzione verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, con particolare riguardo a quelle deteriorate, e la valutazione della coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell’adeguatezza del processo di recupero. Assicura il rispetto dell’operatività aziendale alle disposizioni di legge, alle normative istituzionali ed alle norme di autoregolamentazione, valutandone l’impatto sui processi e sulle procedure aziendali. A tal fine definisce le metodologie di valutazione dei rischi di non conformità e verifica nel continuo l’aderenza delle procedure aziendali alla prevenzione del rischio di non conformità. 26 5.3 Servizio antiriciclaggio La funzione di antiriciclaggio di gruppo, con delibera del 10.12.2104, è stata scorporata dalla Direzione Controlli e collocata alle dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato. Al responsabile di detta funzione è attribuita anche la delega per la valutazione e la segnalazione delle operazioni sospette per il Gruppo. 6. Modello di 231/2001 Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. Con riferimento all’applicazione del decreto lgs. 231/2001, si precisa che, in conformità alle disposizioni di legge, il “modello 231” adottato dalla Cassa è finalizzato a: - garantire la correttezza dei comportamenti, della Banca stessa e delle persone che la rappresentano, nel completo rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari; - rafforzare i meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati; - riconfermare le scelte in materia di compliance, di etica, di trasparenza, di correttezza e probità perseguite dalla Banca; - rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per l'azienda. Nell’ambito dell’adozione del Modello di Organizzazione e di gestione ex Decreto Lgs. 231/2001, è stato predisposto uno specifico documento contenente i principi e le norme di riferimento per la prevenzione dei reati ai sensi del citato decreto. L’Organismo di Vigilanza sovrintende all’applicazione del “Modello Organizzativo 231/2001”, vigila sul relativo funzionamento e sulla sua osservanza e ne cura altresì l'aggiornamento e la revisione, disponendo a tal fine di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. 27 7. Revisore Legale dei conti L’Assemblea degli Azionisti del 30.04.2010 ha deliberato di conferire l’incarico di revisore legale dei conti, ai sensi degli artt. 14 e 16 D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, alla Società KPMG S.p.A.. Tale incarico giungerà a scadenza all’approvazione del bilancio di esercizio 2018. Alla Società di revisione compete di verificare, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Alla stessa spetta, inoltre, di verificare se il bilancio di esercizio e la relazione degli Amministratori corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano. 8. Politiche di remunerazione ed incentivazione In conformità con le Disposizioni di Vigilanza del 4 Marzo 2008, come successivamente modificate ed integrate con il Provvedimento emanato da Banca d’Italia in data 30 marzo 2011, lo Statuto ha stabilito che la Banca debba indicare, in un apposito documento, i criteri e le linee applicative adottate nella predisposizione e nella realizzazione dei sistemi di remunerazione ed incentivazione. Il “Documento sulle politiche di remunerazione”, redatto in un’ottica di Gruppo, deve dunque essere annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione ed deve essere altresì sottoposto – per espressa previsione statutaria - alla successiva approvazione dell’Assemblea degli Azionisti. Il “Documento sulle politiche di remunerazione” è stato approvato, in ultimo, dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nella seduta del 20 marzo 2014, ed è stato altresì sottoposto alla approvazione dell’Assemblea degli Azionisti del successivo 28 aprile; costituendo parte integrante del Progetto di Governo Societario, detto documento viene allegato in versione integrale (All.to 8). Il “Documento sulle politiche di remunerazione” sottoposto alla valutazione della prossima convocanda Assemblea terrà conto della normativa recentemente emanata dalla Banca d’Italia (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, 7° aggiornamento del 18.11.2014 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”). 28 9. Flussi informativi inerenti il sistema dei controlli interni Efficaci flussi informativi interni costituiscono un elemento fondamentale dell'organizzazione e del governo societario della Banca, non soltanto perché consentono un corretto adempimento di obblighi imposti dalla normativa vigente, ma anche al fine di una funzionale attività degli Organi Sociali, di un efficiente raccordo tra gli stessi nonché per realizzare gli obiettivi di efficienza della gestione e l’efficacia dei controlli. La circolazione delle informazioni è stata definita attraverso la formalizzazione del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato, in ultimo, dal Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2015; detto Regolamento descrive l’assetto del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo Cassa di Risparmio di San Miniato, raccordando e razionalizzando le indicazioni e le disposizioni contenute nella normativa aziendale. Il documento rappresenta le caratteristiche della struttura e dell’assetto organizzativo di Gruppo, il sistema di governo di Gruppo, i ruoli e le responsabilità relativi agli Organi e alle Funzioni di controllo, dando evidenza delle relazioni tra gli stessi. Nel regolamento sono normati i flussi informativi prodotti dalle Funzioni di Controllo e gli elementi-chiave del sistema di controllo formalizzati nei rispettivi regolamenti delle funzioni Risk, Compliance, Audit e Antiriciclaggio. La gestione dei flussi di informazioni, di cui si avvalgono tutti gli organi sociali sulla base delle informazioni provenienti dalle funzioni e dalle strutture di controllo interno, avviene dunque secondo la procedura delineata nella regolamentazione interna della Banca. Il “Regolamento del sistema dei controlli interni ed il relativo schema dei flussi informativi redatto in un’ottica di Gruppo, costituendo parte integrante del progetto di governo societario, viene allegato in versione integrale (All.to 9). 10. Struttura finanziaria - Assetti Proprietari La Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. è dotata di capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari a € 177.215.392,00 suddiviso in 22.151.924 azioni ordinarie del valore nominale di € 8,00 (€ otto/00) ciascuna. La Cassa è un emittente strumenti finanziari (azioni) diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti). 29 La compagine sociale, attualmente, è costituita da GRIFONI CRSM S.p.A., SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, ed altri, come risulta dallo schema di seguito riportato: Azionista Azioni ordinarie GRIFONI CRSM S.p.A. 9.325.515 Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa 5.564.136 Fondazione Cassa di Risparmio di 2.807.817 San Miniato Altri e azioni proprie 4.454.456 % di possesso 42,0980 25,1181 12,6753 20,1086 Lo schema sopra riportato è aggiornato all’operazione di aumento di capitale sociale e di rafforzamento patrimoniale deliberata dall’Assemblea degli azionisti in data 28 aprile 2014; detta operazione si è conclusa in data 15 settembre 2014 con l’intera sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni, offerte in opzione ed in prelazione. Ai sensi dello Statuto le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione, sono indivisibili e nominative e conferiscono ai possessori titolari uguali diritti. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Non esistono azioni che danno diritti particolari a soci o a categorie di soci. Il controllo sull’Emittente è esercitato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, tramite la partecipazione detenuta direttamente (n. 2.807.817 azioni, pari al 12,6753% del capitale sociale dell’Emittente) e la partecipazione detenuta dalla società interamente posseduta Grifoni CRSM S.p.A. (n. 9.325.515 azioni, pari al 42,0980% del capitale sociale dell’Emittente). Il controllo di diritto è esercitato ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c. e dell’art. 93 del T.U.F. dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato; pur in tale contesto la Banca non è soggetta a poteri di indirizzo e coordinamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. In base alla tabella di cui sopra e alle evidenze del Libro Soci, e in mancanza di ulteriori segnalazioni, attualmente non vi è alcun soggetto, oltre agli azionisti sopra precisati che possiede, direttamente o indirettamente, azioni dell’Emittente in misura superiore al 2% del capitale sociale. 30 10.1 Diritti degli Azionisti Le norme che regolano i diritti degli Azionisti della Cassa sono contenute nello Statuto Sociale. Lo Statuto disciplina, tra l’altro, le modalità di esercizio del diritto di recesso in capo agli Azionisti. Secondo lo Statuto, il diritto di recesso dalla Società compete agli Azionisti nei casi inderogabili stabiliti dalla legge. È espressamente escluso il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, 2° comma, c.c.. I termini e le modalità di recesso sono disciplinati dall'art. 2437 bis c.c.. Per quanto non previsto dalla Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile, nonché le ulteriori disposizioni di legge in materia. 10.2 Rapporti con gli Azionisti Sul sito internet della Cassa (www.carismi.it) sono presenti informazioni che rivestono rilievo per la stessa. E’ altresì attiva una sezione per i soci recante informazioni sulle iniziative loro dedicate. Agli Azionisti sono inoltre inviate, a cura del Presidente, comunicazioni relative all’andamento della Società. 10.3 Accordi tra gli Azionisti Risultano in essere tra i soci della Capogruppo - Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Grifoni CRSM S.p.A. e Società Cattolica di Assicurazione, patti parasociali, sottoscritti nel mese di novembre 2012, finalizzati a regolare gli assetti proprietari e di governo della Banca. Con la stipula di tali “Patti” i sottoscrittori hanno inteso mantenere e rafforzare ulteriormente i proficui rapporti di collaborazione, al fine di favorire il consolidamento ed il rafforzamento della presenza della Cassa nel territorio di operatività e di garantire l’autonomia giuridica e gestionale della stessa. Tra i soci delle società del Gruppo non risultano in essere patti parasociali. 31 11. Modello di prevenzione dei reati e “market abuse” 11.1 Trattamento delle informazioni riservate Il Consiglio di Amministrazione ha statuito che, di norma, tutte le informazioni price sensitive sono emanate solo previa autorizzazione del Consiglio stesso. La divulgazione dell'informativa al pubblico - effettuata esclusivamente per il tramite della competente struttura preposta - deve essere comunque autorizzata dal Presidente o dall'Amministratore Delegato. 11.2 Disciplina del “market abuse” Con riferimento alla normativa sul “market abuse” – inerente la manipolazione del mercato e l’abuso di informazioni privilegiate – il Consiglio di Amministrazione ha recepito gli obblighi, a carico dei soggetti abilitati di rilevare e segnalare alla Consob le operazioni sospette, mediante la predisposizione di una apposita Policy sul Market Abuse. 11.3 Disciplina dell’internal dealing Il Consiglio di Amministrazione, identificati i “Soggetti Rilevanti”, ne ha regolamentato i conflitti di interesse. I criteri di gestione delle operazioni personali dagli stessi effettuate - per una più agevole trasparenza di alcune operazioni di particolare rilevanza dagli stessi compiute nell’ambito della struttura Bancaria - sono individuate in un apposito documento denominato “Politica di Gestione delle operazioni Personali”. 11.4 MIFID Il Consiglio di Amministrazione ha recepito quanto disposto dalla direttiva europea MIFID e dal regolamento congiunto Bankitalia e Consob del 30.10.2007 ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis del T.U.F. e Regolamenti Consob 16190 (Intermediari) e 16191 (Mercati) e successive comunicazioni. 32 11.5 Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati La Cassa, in quanto Società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, ha l’obbligo di adottare, ai sensi dell’articolo 2391 bis del Codice Civile e secondo i principi generali dettati dalla Consob, regole dirette ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha dunque approvato, fin dal 22 dicembre 2005, il “Codice di comportamento” per le operazioni poste in essere con “parti correlate”, redatto ai sensi dell’art. 2391 bis del Codice Civile; i principi ivi enunciati, per espressa previsione normativa, debbono essere applicati sia alle operazioni realizzate direttamente dalla Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. che a quelle concluse per il tramite di società del Gruppo o controllate. Il “Codice di comportamento”, successivamente novellato in data 28/07/2006, 30/06/2009 e 26/11/2010 al fine di recepire le modifiche normative tempo per tempo intervenute, nel definire la normativa interna di riferimento stabilita dalla Cassa secondo le regole generali dettate dalla Consob, tiene altresì conto delle ulteriori vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento alle norme relative agli amministratori in conflitto di interessi dettate dagli artt. 2391 e 2629 bis del Codice Civile ed alle disposizioni in tema di “obbligazioni degli esponenti bancari” dettate dall’art. 136 del decreto legislativo n. 385/1993, come modificato dall'art 8 della Legge 262/2005, dal comma 8 dell’art. 1 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, nonché dell’art. 24-ter della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, con le relative istruzioni di vigilanza impartite dalla Banca d'Italia (Titolo II cap. 3). In data 12 dicembre 2011, in un contesto normativo in continua evoluzione, l'Autorità di Vigilanza ha emanato - nell'ambito della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (9°Aggiornamento), dettami normativi in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati" (Titolo V, Capitolo 5) - una nuova regolamentazione relativa ai soggetti collegati che è entrata in vigore, per quanto attiene le procedure deliberative, con decorrenza 30 giugno 2012, e, per quanto attiene la gestione e la regolamentazione delle operazioni con tali soggetti, a far data dal 31 dicembre 2012. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2012, previo unanime parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno - quale organo composto da Amministratori indipendenti nominati in seno al Consiglio di Amministrazione -, ha dunque approvato il "Regolamento della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. per le Operazioni con Soggetti Collegati” valido per tutte le società del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato, adottato ai sensi della richiamata normativa emanata da Banca d'Italia. In data 10 dicembre 2012, il Consiglio di Amministrazione, previo unanime parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno, ha approvato il "Regolamento della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. per le Operazioni con Parti Correlate e 33 Soggetti Collegati” valido per tutte le società del Gruppo Bancario, che ha recepito in un’unica normativa interna la regolamentazione dettata dalle delibere Consob n. 17221 del 12.03.2010 e n. 17389 del 23.06.2010 in tema di “Operazioni con Parti Correlate” nonché la normativa introdotta dall'Autorità di Vigilanza in data 12 dicembre 2011 in tema di “Operazioni con Soggetti Collegati” nell'ambito della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (9° Aggiornamento). Un aggiornamento di tale “Regolamento”, è stato deliberato, previo unanime parere favorevole degli Amministratori Indipendenti e dell’Organo di controllo, dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 gennaio 2015. Costituendo parte integrante del progetto di governo societario, tale "Regolamento” viene allegato in versione integrale (All.to 10). Al fine di garantire la correttezza formale e sostanziale delle “operazioni con parti correlate” e con “soggetti collegati” il Consiglio di Amministrazione della Cassa, nella seduta del 4 maggio 2012, aveva altresì deliberato l’attribuzione al Comitato per il Controllo Interno, quale organo composto da tre Amministratori indipendenti, di ogni competenza relativa alle materie de quibus; detta competenza, con delibera assunta in data 28.05.2014, è stata attribuita al Comitato Rischi. 11.6 Obbligazioni degli Esponenti bancari L’art. 136 del Testo Unico Bancario prevede il divieto per chi svolge amministrazione, direzione e controllo (Amministratori, Sindaci - anche Direttori Generali) presso una banca di “contrarre obbligazioni di qualsiasi compiere atti di compravendita direttamente o indirettamente con la amministra, dirige o controlla”. funzioni di supplenti natura o di banca che Poiché tale divieto è superabile previa delibera del Consiglio di Amministrazione, presa all’unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, le operazioni con gli Esponenti bancari della Cassa sono autorizzate in via esclusiva dal Consiglio di Amministrazione della stessa. Nonostante che il novellato art. 136 del T.U.B., nel testo integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, consenta al Consiglio di Amministrazione di poter delegare questo tipo di operazioni, l’Organo di supervisione strategica ha mantenuto la propria competenza esclusiva in tema di obbligazioni degli Esponenti bancari. 11.7 Modalità di gestione dei conflitti di interesse Per quanto riguarda le modalità di gestione dei conflitti di interesse, la Banca ha adottato vari regolamenti interni e delibere, in particolare si rammenta: 34 il “Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate, con Soggetti Collegati ed Esponenti bancari” che detta le regole in materia di operazioni concluse dalla Banca, direttamente o tramite sue controllate, con Parti Correlate, ossia con gli Esponenti aziendali e le società sulle quali la Banca esercita un’influenza dominante o notevole, vale a dire i soggetti rientranti nel Gruppo societario della Banca o soggetti collegati; la “Policy di gestione delle Operazioni Personali dei Soggetti Rilevanti” in tema di conflitto d’interesse in materia di strumenti finanziari; la “Politica di gestione dei conflitti d’interesse” nell’ambito della gestione dei servizi di investimento per la clientela amministrata, in recepimento della c.d. Direttiva MIFID. 12. Modalità di raccordo tra gli organi e le funzioni aziendali delle diverse componenti del Gruppo Le modalità di raccordo tra gli organi e le funzioni aziendali sono gestite e sviluppate secondo le normative interne tempo per tempo adottate dalla Banca. In considerazione del disegno strategico unitario - al fine di ottimizzare le sinergie determinate dall'appartenenza al Gruppo, valorizzando al contempo le caratteristiche delle diverse entità in un'ottica di coerenza complessiva dell'assetto di governo del Gruppo - la Capogruppo ha adottato un Regolamento (cfr. All.to 2) nel quale sono disciplinate le modalità di funzionamento, i meccanismi istituzionali del Gruppo e le regole fondamentali del modello di direzione e coordinamento delle società controllate. Tutte le società del Gruppo, mediante apposite delibere adottate da parte dei propri Organi sociali competenti, recepiscono detto Regolamento unitamente al Codice Etico, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 231/2001 ed alle altre regolamentazioni interne adottate in tema di conflitti di interesse nonché tutti gli altri regolamenti adottati anche in attuazione del presente Progetto di Governo Societario. La Capogruppo, coordinamento: in particolare, nell’esercizio delle prerogative di direzione e verifica, in ottica di Gruppo, la coerenza dei comportamenti gestionali ed operativi rispetto alle strategie ed agli obiettivi definiti, nonché la regolarità degli stessi rispetto alla normativa; contribuisce al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione, dei processi di controllo, delle politiche e dei processi di gestione dei rischi; 35 assicura una adeguata informativa ai preposti Organi delle Società del Gruppo (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Direzione Generale, ecc.) in merito all’attività svolta ed ai risultati conseguiti; garantisce il coordinamento delle comunicazioni e dei rapporti con gli Organi di Vigilanza su tematiche attinenti le attività di controllo; esegue gli interventi di controllo al fine della valutazione di adeguatezza e conformità del Sistema dei Controlli Interni. Con riferimento alle Società Controllate, gli interventi sono finalizzati, in particolare, a verificare: l'attuazione degli indirizzi strategici emanati dalla Capogruppo; l'efficacia e l’efficienza delle soluzioni adottate nei controlli interni, con riferimento allo loro aderenza alle direttive ed ai criteri indicati dalla Capogruppo per il presidio dei rischi in tutte le configurazioni ipotizzabili; l'affidabilità dei flussi informativi e delle segnalazioni alla Capogruppo. La Capogruppo, attraverso le proprie competenti strutture: valuta la funzionalità e l'affidabilità del complessivo Sistema dei Controlli Interni a livello di Gruppo; segnala all'Alta Direzione ed al Consiglio di Amministrazione i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti per la loro misurazione ed ai processi aziendali nell'ambito complessivo del Gruppo; esamina e coordina la pianificazione periodica delle attività (audit plan) delle singole Società, richiedendo, se del caso, modifiche ed integrazioni; tiene contatti con i Collegi Sindacali di tutte le Società del Gruppo e presta la propria collaborazione - ove richiesta - in assistenza a tali organismi; coordina le comunicazioni ed i rapporti con gli Organi di Vigilanza su tematiche attinenti alle attività di controllo. Gli Amministratori e l’Alta Direzione delle componenti del Gruppo hanno l’obbligo di fornire alla Capogruppo ogni dato ed informazione per consentire alla stessa di emanare disposizioni, di esprimere pareri e di rilasciare autorizzazioni, nonché a fornire la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme di vigilanza consolidata. Da questo punto di vista, alcune operazioni ed iniziative assunte dalle componenti del Gruppo devono essere portate preventivamente all’approvazione della Capogruppo; a titolo esemplificativo e non esaustivo, tale approvazione deve essere chiesta nel caso in cui le componenti del Gruppo intendano apportare modifiche ai propri statuti, dare corso ad un aumento di capitale o ad operazioni di fusione/scissione, acquisto e/o cessione di aziende, rami d’azienda o a dismissione e conferimento di partecipazioni. 36 Nel sottoporre alla valutazione della Capogruppo le operazioni suddette, le altre Società del Gruppo devono indicare le loro considerazioni circa le motivazioni dell’investimento, del disinvestimento o del conferimento nonché l’impatto delle operazioni sulla loro situazione patrimoniale, economica, finanziaria e dei rischi attuale e prospettica - e sui coefficienti patrimoniali di solvibilità, ove previsti. Nel caso degli investimenti esse selezionano le iniziative meritevoli sulla base dei complessivi vantaggi economici e patrimoniali, al netto dei rischi, avendo presente tra l’altro l’esigenza di evitare che tali investimenti comportino un eccessivo grado di immobilizzo dell’attivo. Funzione di queste informative è di consentire alla Capogruppo di formulare valutazioni di opportunità e di merito con riferimento agli obiettivi strategici del Gruppo ed all'impatto che le operazioni in esame possono avere sui parametri prudenziali consolidati nonché a porla in grado di assolvere gli obblighi verso i propri Organi Societari (che devono rilasciare il benestare all'operazione), la Banca d'Italia e le altre Autorità di controllo, fatti salvi unicamente gli obblighi cui ciascuna Società del Gruppo sia tenuta in proprio ai sensi della normativa di riferimento. É compito della Capogruppo rilasciare un “parere di procedibilità” all’esecuzione delle operazioni di importo di rilievo. La Capogruppo, nell’ambito del proprio ruolo e della propria attività, può sottoscrivere, per l’intero Gruppo e/o nel suo interesse, accordi parasociali, aventi ad oggetto Società partecipate. Tali accordi vanno comunicati alle altre Società del Gruppo, le quali adotteranno ogni utile accorgimento per consentire alla Capogruppo di rispettare gli impegni assunti con le controparti. Oltre a tutto quanto sopra riportato, le componenti del Gruppo devono: 1. sottoporre alla Capogruppo il progetto di destinazione degli utili, al fine di consentire alla stessa Capogruppo di assumere le proprie decisioni alle quali devono attenersi le medesime componenti; 2. informare la Capogruppo nel caso di accertamenti ispettivi da parte delle Autorità; 3. trasmettere alla Capogruppo, al fine di consentire alla stessa di predisporre le pertinenti informative e segnalazioni su base consolidata, le informazioni e i dati necessari per assolvere gli obblighi che possono essere individuati – a titolo meramente esemplificativo – come civilistici, segnaletici in materia di patrimonio di vigilanza e di coefficienti prudenziali trimestrali e semestrali, informativi in materia di misurazione dei rischi di “secondo pilastro” e segnaletici di tipo statistico; 4. devono comunicare alle Unità organizzative competenti della Capogruppo, con sufficiente anticipo rispetto alle sedute degli organi sociali, la data delle Assemblee o delle sedute del Consiglio di Amministrazione, nonché il relativo ordine del giorno contenente, in dettaglio, gli argomenti esaminandi, corredato delle note informative 37 necessarie a chiarire compiutamente le proposte. Inoltre, le anzidette Società devono inviare con tempestività, alle Unità organizzative competenti della Capogruppo, il verbale delle riunioni che, pur nel rispetto delle necessarie esigenze di sintesi, deve essere redatto secondo criteri di chiarezza e completezza; 5. verificare i requisiti di onorabilità, di professionalità e indipendenza necessari per lo svolgimento dei compiti assegnati agli esponenti aziendali (Amministratori, Sindaci e Direttore Generale). Al riguardo, la verifica dei requisiti in parola deve essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione delle componenti anzidette per ciascuno degli interessati, con la rispettiva astensione; 6. verificare con la Capogruppo la misura dei compensi erogati agli Organi sociali, per consentire alla stessa Capogruppo di disporre di una visione d’assieme della materia e di definire un’unitaria “politica dei compensi” a livello di Gruppo che sia coerente con i principi di prudente gestione dei rischi e con le strategie di lungo periodo ed eviti il prodursi di incentivi in conflitto con gli interessi del Gruppo stesso, sempre in un’ottica di lungo periodo; 7. attenersi, per assicurare la necessaria uniformità nella valutazione delle diverse prestazioni e per consentire di ottimizzare i costi, agli indirizzi riportati in maniera più specifica nella regolamentazione interna per quanto concerne l’assegnazione o il rinnovo dei vari incarichi professionali conferiti - data la complessità che spesso caratterizza le tematiche societarie - ai consulenti esterni in possesso dei necessari requisiti di professionalità e di competenza; 8. trasmettere alla Capogruppo i dati e le informazioni (ivi inclusi quelli sulle operazioni con Parti Correlate/Soggetti Collegati) dei quali la vigente normativa dettata dal T.U.F., dai Regolamenti della Consob e dalle Disposizioni di Vigilanza dispone, per le società quotate o costituenti emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico, l’onere di adempiere a specifici obblighi di informazione societaria; 9. indicare, con comunicazione all’Unità organizzativa competente della Capogruppo, i nominativi degli esponenti individuati per la carica di Consigliere di Amministrazione o Sindaco delle stesse Società e/o delle Partecipate; 10.infine, per quanto concerne i contratti, questi, di qualsiasi tipo si tratti e qualora abbiano durata pluriennale con impatto strategico ed economico di rilievo, devono essere sottoposti al parere di procedibilità della Capogruppo. Da ultimo, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo provvede a identificare le 38 “Parti Correlate” ed i “Soggetti Collegati” ed a definire la procedura di Gruppo per la delibera delle operazioni svolte con le stesse, finalizzata a stabilire competenze e responsabilità, nonché ad indicare gli adempimenti informativi secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 13. Modalità di aggiornamento del Progetto di Governo Societario In ottemperanza alle "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate dall’Autorità con provvedimento del 4 marzo 2008, come successivamente aggiornato, in ultimo, con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, il "Progetto di Governo Societario" viene aggiornato ogni qual volta intervengano modifiche organizzative di rilievo, sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e trasmesso alla Banca d’Italia. 14. Modalità di diffusione al pubblico Il "Progetto di Governo Societario" è consultabile all'indirizzo www.carismi.it. 15. Allegati 1. Codice Etico; 2. Regolamento generale del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato; 3. Statuto Sociale; 4. Regolamento Assembleare; 5. Regolamento sul cumulo degli incarichi; 6. Regolamento del Comitato Rischi; 7. Regolamento dell’Organismo di Vigilanza; 8. Documento sulle politiche di remunerazione; 9. Regolamento del Sistema dei Controlli Interni ed il relativo schema dei flussi informativi; 10. Regolamento per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate, Soggetti Collegati ed Esponenti bancari. 39