Incompatibilità fra impiego pubblico e lavoro privato Il Consiglio di
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Incompatibilità fra impiego pubblico e lavoro privato Il Consiglio di
Anno XIV - n. 2 del 23/01/2014 Direttore Responsabile: Antonio Panti Redazione: Monica Marongiu Oggi accadde a Firenze 23 gennaio 1497: concorso per dare un titolo al nuovo giornale che nascerà dalle ceneri del "La Nazione del popolo" Incompatibilità fra impiego pubblico e lavoro privato Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5690 del 28/11/2013 pronunciata dalla terza sezione, ha ricordato un importante principio relativo all’incompatibilità per il medico dipendente del SSN di esercitare la professione presso strutture sanitarie private accreditate. Il supremo consesso amministrativo ricorda che le norme che regolano l’incompatibilità del personale medico del SSN contenute nella Legge n. 412/91 sono poste a tutela della esclusività del rapporto lavorativo in funzione della valorizzazione e della migliore utilizzazione del servizio dei medici: da qui l'assoluto divieto, per il medico del servizio pubblico, di instaurare rapporti ulteriori o detenere la titolarità o la compartecipazione di quote di imprese in potenziale conflitto di interesse, divieto sanzionato disciplinarmente dalla normativa sull'impiego del personale del SSN. Tale disciplina, nell'ambito della diversa fattispecie disciplinante le condizioni di accreditamento di cui all'art. 1 comma 19 della Legge n. 662/1996 preclude alle istituzioni sanitarie private l'impiego di medici dipendenti del SSN per la erogazione delle proprie prestazioni assistenziali: la disposizione in questione viene ad assumere una portata specifica e circoscritta riferita alla struttura privata erogante la prestazione sanitaria imponendo, nel primo periodo, che la struttura privata debba "documentare la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime", nel secondo periodo, strutturalmente collegato, stabilendo che l'esistenza di situazioni d'incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali.