la morte nel diritto civile
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www.personaedanno.it LA MORTE NEL DIRITTO CIVILE: DEFINIZIONI, PRESUPPOSTI E QUANTIFICAZIONE – Gino M.D. Arnone Con varie etichette, la morte compare nel diritto (giurisprudenziale) civile: danno tanatologico, biologico terminale, da morte immediata, danno da perdita del diritto alla vita , danno da lucida agonia, danno catastrofale, da perdita del rapporto parentale e così via discorrendo. Nel dedalo delle nomenclature e dei loro sinonimi (in giurisprudenza si rintracciano sino a 12 etichette, di seguito esaminate), due sono le questioni da affrontare: una di natura classificatoria e l’altra quantificatoria. Se da un lato, infatti, tali voci non sempre vengono impiegate nella corretta maniera e spesso si confondono i piani del danno biologico, del danno morale e di quello esistenziale, dall’altro lato non minori incertezze si rintracciano nella scelta di un criterio risarcitorio. Facendo quindi riferimento a come la morte emerge nei precedenti giurisprudenziali possiamo distinguere tre distinte sfere. 1. SFERA DEL DANNO BIOLOGICO. Danno tanatologico – Danno da perdita della vita – Danno da morte immediata – Danno biologico terminale tipo I – Danno biologico terminale tipo II – Danno da lucida agonia – Danno da cosciente attesa della morte. 2. SFERA DEL DANNO MORALE. Danno catastrofale – Danno catastrofico. 3. SFERA DEL DANNO ESISTENZIALE. Danno da lesione del rapporto parentale – Danno da perdita del rapporto parentale – Danno da lesione alla serenità famigliare. 1. SFERA DEL DANNO BIOLOGICO Danno tanatologico – Danno da perdita della vita – Danno da morte immediata – Danno biologico terminale tipo I – Danno biologico terminale tipo II – Danno da lucida agonia – Danno da cosciente attesa della morte. 1) DANNO “TANATOLOGICO”: è un danno BIOLOGICO (al momento) non risarcibile. Sinonimi: "danno da perdita del diritto alla vita", “da morte immediata”. Si tratta di un danno che si verifica quando tra la lesione e la morte non intercorre un apprezzabile lasso di tempo. Al momento non riceve tutela da parte dell’ordinamento per le (criticabili) ragioni che si tralasciano in questa sede, salvo ad evidenziare riferimenti normativi che ne legittimerebbero il riconoscimento in capo agli eredi (a cui spetterebbe l’importo corrispondete al 100% di danno biologico), primo fra tutti l’art. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (che tutela espressamente la vita e non solo la salute) che ha efficacia nel nostro ordinamento a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Si ricorda inoltre l’esistenza di pronunce che, ancorché isolate, hanno riconosciuto tale voce risarcitoria. È un danno del de cuius che si trasmette iure ereditario ai superstiti. 2) DANNO “DA PERDITA DEL DIRITTO ALLA VITA": vedi danno tanatologico. 3) DANNO “DA MORTE IMMEDIATA”: vedi danno tanatologico. 1 4) DANNO “BIOLOGICO TERMINALE,” TIPO I (temporaneo): è un danno BIOLOGICO risarcibile. Sinonimi: “danno da lucida agonia”, “danno da cosciente attesa della morte”. Si tratta del danno alla persona subito nell'intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte conseguente a tale lesione. Più in particolare rientra nel danno da inabilità temporanea, la cui quantificazione equitativa va operata tenendo conto delle caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, consistenti nel fatto che si tratta di un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità; in quanto danno da inabilità permanente il danno biologico terminale si verifica sempre quando uno spazio temporale intercorra fra lesione e morte a causa di essa. In questa prospettiva l'apprezzabilità dello spazio intertemporale consiste nel requisito di una netta separazione temporale fra i due eventi che valga a distinguere la loro verificazione nel tempo. Verificatosi questo requisito il danno biologico terminale è sempre esistente per effetto della percezione anche della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita. È un danno del de cuius che si trasmette iure ereditario ai superstiti. PRESUPPOSTI E PROVA: serve la prova della sussistenza di uno stato vitale della persona (anche non pienamente cosciente, magari lo stato di coscienza e azzerato dai sedativi) nell’intervallo tra il sinistro e la morte, diversamente la lesione non è risarcibile. QUANTIFICAZIONE: si tratta, in estrema sintesi, di liquidare una macro invalidità temporanea in base alla durata e lucidità dell’agonia. Per i metodi di calcolo si invitano gli interessati a corrispondere con lo scrivente ([email protected]). 5) DANNO “BIOLOGICO TERMINALE”, TIPO II (permanente): è un danno BIOLOGICO risarcibile. Sinonimi: “danno da lucida agonia”, “danno da cosciente attesa della morte”. Costituisce una variante della figura appena descritta. In caso di lesione dell'integrità fisica che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, è configurabile anche un danno biologico di natura psichica a carico dalla vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte, la cui entità dipende non già dalla durata dell'intervallo tra la lesione e la morte bensì dall'intensità della sofferenza provata; il diritto al risarcimento di tale danno è trasmissibile agli eredi. Si tratta di danno psichico totale per la presenza di una sofferenza e di una disperazione di intensità tale da determinare, nella percezione dell'infortunato una situazione di attesa lucida e disperata estinzione della vita. E’ una sofferenza a tal punto grave che sfonda in confini del danno morale per tramutarsi in vera e propria patologia psichica. È un danno del de cuius che si trasmette iure ereditario ai superstiti. PRESUPPOSTI E PROVA: serve la prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nell’intervallo tra il sinistro e la morte e della sua intensità, diversamente la lesione non è risarcibile. QUANTIFICAZIONE: si fa riferimento alle tabelle del tribunale di Milano (Cass. 12408/2011) e si tratta, in estrema sintesi, di liquidare il 100% del danno biologico, per ulteriori informazioni sui metodi di calcolo si invitano gli interessati a corrispondere con lo scrivente ([email protected]). 6) DANNO “DA LUCIDA AGONIA”: vedi danno biologico terminale, tipo I/II. 7) DANNO “DA COSCIENTE ATTESA DELLA MORTE”: vedi danno biologico terminale, tipo I/II. 2 2.SFERA DEL DANNO MORALE Danno catastrofale – Danno catastrofico. 8) DANNO “CATASTROFALE”: è un danno MORALE risarcibile. Sinonimi: “danno catastrofico”. Si tratta del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita e che viene trasmesso agli eredi. È un danno del de cuius che si trasmette iure ereditario ai superstiti. PRESUPPOSTI E PROVA: serve la prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, diversamente la lesione non è risarcibile. Diversamente rispetto al danno biologico terminale, l’entità del danno dipende non solo dalla durata dell'intervallo tra la lesione e la morte ma anche (o soltanto) dall'intensità della sofferenza provata. QUANTIFICAZIONE: si fa riferimento alle tabelle del tribunale di Milano (Cass. 12408/2011) e si tratta, in estrema sintesi, di liquidare un macro danno morale, per ulteriori informazioni sui metodi di calcolo si invitano gli interessati a corrispondere con lo scrivente ([email protected]). 9) DANNO “CATASTROFICO”: vedi “danno catastrofale”. 3. SFERA DEL DANNO ESISTENZIALE Danno da lesione del rapporto parentale – Danno da perdita del rapporto parentale – Danno da lesione alla serenità famigliare. 10) DANNO “DA LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE”: è un danno ESISTENZIALE risarcibile. Sinonimi: “danno ad perdita del rapporto parentale”, danno da “lesione delle serenità famigliare”. Si tratta della violazione di un diritto di rango costituzionale differente rispetto al diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost. Consiste nella privazione di un valore non economico, non reddituale, ma personale, che non si configura cioè nel solo dolore che la perdita del congiunto naturalmente provoca, quanto piuttosto nella irreparabile cessazione delle relazioni interpersonali che normalmente si realizzano nell’ambito famigliare E’ un danno iure proprio dei superstiti della vittima. PRESUPPOSTI E PROVA: serve la prova del rapporto di parentela e dell’intensità dello stesso. QUANTIFICAZIONE: si fa riferimento alle tabelle del tribunale di Milano (Cass. 12408/2011) che prevedono a seconda del grado di parentale importi risarcitori oscillanti tra un minimo ed un massimo in base alle circostanze del caso concreto. Si invitano gli interessati a corrispondere con lo scrivente per l’indicazione degli elementi maggiormente impiegati dalla giurisprudenza nelle liquidazione del massimo tabellare ([email protected]). 11) DANNO “DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE”: vedi “danno da lesione del rapporto parentale”. 12) DANNO “DA LESIONE DELLA SERENITA’ FAMIGLIARE”: vedi “danno da lesione del rapporto parentale”. 3