Federalismo fiscale e decreti - Dipartimento di Scienze Politiche
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Federalismo fiscale e decreti - Dipartimento di Scienze Politiche
Federalismo Fiscale Finalità La legge cost. 3/2001 ha riformato il Tit. V Cost. ridefinendo le relazioni tra Stato, Regioni ed enti locali anche in materia tributaria e in ordine al settore della finanza pubblica. Per cui, la finalità della legge delega è quella di dare attuazione all’art. 119 Cost., il quale sancisce autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Provincie, Città metropolitane e Regioni nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale, con l’obiettivo di sostituire gradualmente il criterio della spesa storica con quello del costo standard, in modo da garantire il buon andamento dell’amministrazione attraverso il perseguimento di criteri di efficienza e di efficacia. Nello specifico, si intende: * Dettare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; * Disciplinare l’istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, l’uso delle risorse aggiuntive, l’effettuazione degli interventi speciali, l’attribuzione del patrimonio a comuni, province e città metropolitane e regioni e dettare norme transitorie, anche finanziarie, sull’ordinamento di Roma Capitale. Trattandosi di una legge delega il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti a realizzare il dettato dell’articolo 119 della Costituzione e nello specifico dispone, a partire dalla sua entrata in vigore, i seguenti tempi di realizzazione: * Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo deve varare uno o più decreti legislativi attuativi; * Almeno un decreto deve essere adottato entro un anno 1; * Entro i successivi due anni potranno essere varati interventi integrativi e correttivi; * Un altro periodo transitorio di cinque anni è previsto per il passaggio dalla spesa storica a quella standard; tuttavia, tale termine può prolungarsi di altri cinque anni in casi straordinari di significativa e giustificata insostenibilità per qualche regione; * È istituita una Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale 2 che sarà sciolta al termine della fase transitoria; * Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, è istituita, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, una Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale 3 al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei decreti legislativi; * I decreti legislativi4 dovranno prevedere l’istituzione, nell’ambito della Conferenza Unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica 5 come organismo stabile di 1 La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale composta da 15 senatori e 15 deputati che ha il compito di esprimere il parere sugli schemi dei decreti legislativi e verificare lo stato di attuazione della legge. 2 La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, costituita presso la Conferenza unificata, a cui sono attribuiti vasti compiti che si avvale per le attività istruttorie anche della Commissione tecnica paritetica. 3 E’ composta da trenta membri, di cui metà rappresentanti tecnici dello Stato e metà da rappresentanti tecnici degli Enti territoriali e da un rappresentante tecnico della Camera, uno del Senato e uno delle assemblee legislative regionali e provinciali. Ha il compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi. 4 Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti. La Camera ha, inoltre, introdotto il criterio del doppio parere del Parlamento: qualora il Governo non intenda conformarsi al primo parere parlamentare delle Commissioni competenti può rinviare i testi alle Camere per l’espressione di un nuovo parere. Se ancora non intende conformarsi al secondo parere, il Governo lo può disattendere previa relazione motivata. Ciascun decreto dovrà coordinamento della finanza pubblica, di cui faranno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali. Come si approvano i decreti attuativi del federalismo fiscale essere poi corredato da relazione tecnica che evidenzi i suoi effetti sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico. Principi del Federalismo fiscale 1. Territorialità: l'attribuzione di risorse agli enti deve consentire di coprire integralmente l'esercizio delle funzioni di loro competenza; 2. Superamento criterio spesa storica a favore della definizione del fabbisogno e del costo standard; Costo storico: indica quanto storicamente si è speso per un determinato servizio. In passato si è seguito il criterio del costo storico: quanto veniva trasferito alle varie Regioni sotto forma di trasferimenti dipendeva da quanto una Regione aveva speso nell’anno precendente. Costo standard: indica il costo di un determinato servizio, che avvenga nelle migliori condizioni di efficienza e appropriatezza, garantendo i livelli essenziali di prestazione. Secondo quanto sancito nella legge 42/2009 il costo standard è definito prendendo a riferimento la Regione più “virtuosa”, vale a dire quella Regione che presta i servizi ai costi “più efficienti”. In sostanza, per il finanziamento degli enti territoriali, la determinazione dei costi dovrà essere adeguata a una gestione efficiente ed efficace di Pubblica Amministrazione, tenendo anche conto del rapporto tra il numero dei dipendenti dell’ente territoriale ed il numero dei residenti. I costi standard rappresentano il nuovo modello economico di riferimento sul quale fondare il finanziamento integrale dell’attività pubblica afferente l’erogazione ai cittadini dei principali diritti sociali (sanità, assistenza sociale e istruzione, nonché trasporto pubblico locale). 3. Semplificazione sistema tributario, trasparenza nel prelievo ed efficienza nell’amministrazione dei tributi Federalismo Municipale 4. Individuazione dei principi dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, definendo criteri predefiniti e uniformi 5. Trasparenza nell’informazione contabile e dei risultati economici finanziari: obbligo per Comuni, Province, Regioni e Città metropolitane di pubblicare sui siti internet i bilanci. 6. Solidarietà e coesione sociale (sussidiarietà verticale):fondo perequativo istituito dallo Stato finalizzato ai territori con “minore capacità fiscale per abitante”. Decreti attuativi pubblicati in G.U. * Federalismo demaniale (d. lgs. n. 85/2010); * Ordinamento transitorio di Roma Capitale (d. lgs. n. 156/20010 - d. lgs. 61/2012); * Determinazione dei Costi e fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (d. lgs. n. 216/2010); * Federalismo fiscale municipale (d. lgs. n. 23/2011); * Autonomia di entrata di regioni a statuto ordinario e province nonché determinazione di costi e fabbisogni standard nel settore sanitario (d. lgs. n. 68/2011); * Risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici, attuativo dell’art.16 della legge n. 42/09 (d. lgs. n. 88/2011); * Il decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi. * Il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 149 in materia di Premi e Sanzioni e meccanismi di Governance. Federalismo Demaniale: D. lgs. 85/2010 Costituisce il primo provvedimento di attuazione, in ordine temporale, del federalismo fiscale disciplinato dalla legge delega n. 42/2009 che all’art. 19, stabilisce i principi e i criteri direttivi per l’individuazione e l’attribuzione a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, secondo criteri di: * Sussidiarietà, adeguatezza, territorialità: i beni, considerando il loro radicamento sul territorio sono attribuiti in prima istanza ai comuni, salvo che, considerate l’entità e/o la tipologia del bene o del gruppo di beni, nonché le esigenze di carattere unitario, si giudichi che siano i livelli superiori quelli che possono meglio garantire le loro esigenze di tutela, gestione e valorizzazione. * Semplificazione: la norma dispone la possibilità per le regioni e gli enti territoriali di inserire tali beni in processi di alienazione e dismissione. * Capacità finanziaria: si intende come l’idoneità finanziaria adeguata a poter soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene. * Correlazione con competenze e funzioni: deve essere intesa come la connessione tra le competenze in possesso dell’ente e le funzioni effettivamente svolte o esercitate dall’ente in questione. * Valorizzazione ambientale: è volto alla valorizzazione del bene prendendo in considerazione le caratteristiche fisiche, morfologiche ambientali, paesaggistiche e sociali del bene con la doppia finalità di assicurare sia lo sviluppo del territorio che i valori ambientali. Nella versione finale del decreto è stato introdotto il comma 2 il quale dispone che gli enti locali che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del TUEL non possano alienare i beni loro attribuiti, ma possano utilizzarli solo per le finalità di carattere istituzionale fino al perdurare di tale stato finanziario. L’individuazione dei beni avviene attraverso il loro inserimento in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del consiglio che devono essere adottati entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e previa intesa in sede di Conferenza unificata. Gli elenchi contengono adeguati elementi informativi anche relativamente allo:stato giuridico del bene, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai costi di gestione. Per cui gli enti territoriali che intendono acquisirli presentano apposita domanda all’Agenzia del demanio e, a seguito dell’attribuzione, potranno disporre del bene nell’interesse della collettività rappresentata, favorendone la massima valorizzazione funzionale. Ciascun ente assicura l’informazione circa il processo di valorizzazione anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale Nel caso in cui il bene trasferito non venga utilizzato dall’ente territoriale nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione allegata alla domanda di attribuzione, il Governo esercita il potere sostitutivo al fine di garantire la migliore utilizzazione del bene e il suo conferimento al patrimonio. Ordinamento transitorio di Roma Capitale (d. lgs. n. 156/20010 - d. lgs. 61/2012) Il decreto legislativo 156/2010 disciplina le disposizioni fondamentali dell’ordinamento di Roma capitale in relazione agli organi di governo – l’Assemblea capitolina, il Sindaco e la Giunta capitolina – all’autonomia statutaria, e allo status degli amministratori. Tale ordinamento è volto a “garantire il migliore assetto delle peculiari funzioni che la Capitale è chiamata a svolgere quale sede di organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri” Il successivo decreto 61/2012 disciplina il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative rientranti nella competenza dello Stato – in particolare, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, lo sviluppo economico e sociale di Roma capitale e la protezione civile. Determinazione dei Costi e fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (d. lgs. n. 216/2010) La legge n. 42 ha come scopo principale, da realizzarsi nell’arco di un quinquennio, l’abbandono del sistema di finanza derivata e il superamento del criterio della spesa storica in favore dei costi standard per il finanziamento delle funzioni fondamentali di Regioni ed enti locali, al fine di realizzare un modello finanziario improntato al principio di responsabilità dei singoli livelli istituzionali e a una maggiore autonomia di entrata e di spesa, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale. Pertanto, il nuovo sistema di ripartizione delle risorse nei confronti degli enti territoriali dovrà essere basato sull’individuazione dei fabbisogni standard necessari a garantire, sull’intero territorio nazionale, il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali. Il fabbisogno standard “valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica” e costituisce il livello ottimale di un servizio valutato a costi standard. Secondo le norme transitorie dettate dall’articolo 21 delle legge delega 42/2009, il superamento del criterio della spesa storica in favore del finanziamento dei fabbisogni standard dovrà realizzarsi in un periodo di cinque anni, a partire dal termine che verrà fissato dai decreti legislativi delegati. Nel frattempo, e fino all’entrata in vigore delle norme di legge che provvederanno alla individuazione delle funzioni fondamentali, il finanziamento del fabbisogno degli enti locali verrà effettuato considerando l’80% delle spese come fondamentali e il restante 20% di esse come non fondamentali. Sempre nell’art. 21 sono individuate le funzioni fondamentali provvisorie dei Comuni: 1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42; 2) le funzioni di polizia locale; 3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica; 4) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti ; 5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato ; 6) le funzioni del settore sociale. La spesa relativa a queste funzioni sarà garantita attraverso tributi propri, compartecipazioni ed addizionali a tributi statali e regionali e la perequazione, che sostituisco integralmente i trasferimenti statali. La ripartizione del FONDO PEREQUATIVO per le spese relative alle funzioni fondamentali ha luogo in base: • alla differenza tra la spesa corrente standard al netto degli interessi e il gettito standard dei tributi e delle entrate proprie di applicazione generale; • al fabbisogno di infrastrutture per il finanziamento della spesa in conto capitale; • alla spesa corrente standardizzata calcolata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all’ampiezza demografica e alle caratteristiche territoriali, sociali e produttive dei diversi enti, utilizzando i dati di spesa storica degli stessi e sulla base di tributi propri valutati ad aliquota standard. La ripartizione del fondo perequativo per le spese diverse da quelle relative alle funzioni fondamentali ha luogo in base alla differenza tra le capacità fiscali, tenendo conto del fattore della dimensione demografica e della partecipazione degli enti locali a forme associative. Le regioni possono adattare la perequazione statale per gli enti locali del proprio territorio, d’intesa con essi, secondo accordi sanciti in sede di Conferenza Unificata. È’ previsto un meccanismo sostitutivo dello Stato in caso di ritardo delle regioni nell’assegnazione dei fondi. La formula principale del federalismo fiscale: LEP x CS = FS – GS = P La SOSE S.p.a. : ha il compito di predisporre le metodologie necessarie per l’individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei Comuni e delle Province, in maniera conforme a quanto previsto dalla legge delega. Utilizza, a tal fine, i dati di spesa storica, tenendo conto dei gruppi omogenei nonché della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione ai specifici fattori, espressamente indicati, quali: • l’ampiezza demografica, • le caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio e alla presenza di zone montane, • le caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, • il personale impiegato, • l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione degli utenti. Provvede al monitoraggio della fase applicativa e all’aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard. Predispone appositi questionari indirizzati agli enti locali, finalizzati a raccogliere dati contabili e strutturali che, qualora inviati, le Province ed i Comuni sono tenuti a restituire in via telematica, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico, entro 60 giorni dal ricevimento. La mancata restituzione nel termine prescritto del questionario integralmente compilato è sanzionata con la sospensione dei trasferimenti a qualunque titolo spettanti agli enti, fino al regolare adempimento dell’obbligo di invio. Federalismo fiscale municipale (d. lgs. n. 23/2011) La riforma del sistema fiscale municipale, coordinandosi con il regime fiscale regionale, disciplina un processo di graduale passaggio dalla finanza derivata a quella autonoma con la soppressione degli attuali trasferimenti statali di natura permanente e generale e l’istituzione di forme di entrata proprie dei Comuni. Tale autonomia finanziaria deve comunque essere esercitata in modo compatibile con gli impegni finanziari assunti dai Comuni con il patto di stabilità e crescita. La prima fase, quella transitoria, prevede la devoluzione ai comuni del gettito di alcuni tributi vigenti connessi con la fiscalità immobiliare, in sostituzione della maggior parte dei trasferimenti erariali, nonché a decorrere dal 2012, della quota del gettito derivante dalla cedolare secca sugli affitti (lettera g). Quest’ultima è disciplinata dall’art. 3 . È un’ imposta facoltativa, ovvero i proprietari di immobili o di diritto reale di godimento, già dal 2011, relativamente alla locazione di immobili ad uso abitativo (al di fuori dell’attività di impresa o di lavoro autonomo la cui disciplina resta invariata) potranno scegliere di tassare i canoni con un’imposta sostitutiva pari al 21%, che scende al 19%, per i contratti a canone concordato (ovvero relativi ad immobili localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE). Tale imposta è sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali, nonché dell’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione, sulla sua risoluzione, ovvero sulla proroga del contratto stesso. Dato che le quote e le aliquote dei tributi assegnati ai comuni non sono rinviate ad atti successivi ma vengono definite già dal decreto in oggetto, viene, di conseguenza, introdotto un meccanismo di verifica sui dati di consuntivo per i primi due esercizi di applicazione. Il gettito attribuito ai comuni non viene assegnato direttamente, ma confluisce in un apposito fondo sperimentale di riequilibrio di durata triennale e che, comunque, verrà meno con l’attivazione del fondo perequativo previsto all’art. 13 della legge 42/2009. In tale fondo confluiscono una serie di gettiti destinati a sostituire i trasferimenti di tipo permanente e generale delle regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda la ripartizione del fondo, essa tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, e assicura che una quota pari al 30% sia assegnata ai Comuni sulla base del numero degli abitanti. Sulla restante somma, viene calcolata una fetta del 20% per essere destinata ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali nonché per isole mono Comune, per i quali sono previste modalità di riparto differenziate, forfetizzate e semplificate. Per gli anni 2013 e 2014 viene soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio e viene istituito il “fondo di solidarietà comunale” alimentato con una quota dell’IMU di spettanza dei Comuni definita con apposito DPCM da emanare entro il 30 aprile 2013 per l’anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l’anno 2014. Inoltre, viene destinata ai Comuni una compartecipazione Iva, il cui importo complessivo è pari al 2% della compartecipazione Irpef, e la cui percentuale sarà fissata con apposito D.p.c.m. Le risorse sono assegnate ai singoli Comuni sulla base del territorio su cui è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo; in sede di prima applicazione e in attesa della determinazione del gettito iva per ogni Comune, la distribuzione avviene sulla base del gettito Iva per provincia, ripartito per il numero degli abitanti di ciascun Comune. Dal 2012 inoltre è soppressa anche l’applicazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica a favore dei Comuni, con contestuale incremento in misura corrispondente dell’accisa erariale. Quindi un decreto del ministero dell’Interno di concerto con l’Economia, si farà carico di ridurre i trasferimenti dallo Stato in misura corrispondente al gettito che confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio e a quello devoluto ai comuni, alla compartecipazione Iva, al netto del gettito dell’addizionale sull’energia elettrica. Il decreto concede inoltre ai Comuni la possibilità di agire immediatamente su altre entrate: * L’imposta di soggiorno: i Comuni capoluogo di provincia, i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte e le Unioni di Comuni possono istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da 0,5 a 5 euro per notte di soggiorno. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali ,nonché dei relativi servizi pubblici locali. * L’addizionale comunale all’Irpef: Con regolamento si provvederà a consentire un graduale sblocco dell’addizionale comunale IRPEF, e comunque si produrrà lo sblocco condizione che: non si superi l’aliquota dello 0,4% (ossia la media nazionale attuale) e non si incrementi in misura superiore allo 0,2%6. * L’imposta di scopo: Entro il 31 ottobre un apposito regolamento rivede la disciplina dell’imposta di scopo (di cui all’articolo 1, comma 145 della legge n. 296/2006) da destinare alla realizzazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle già previste, che possono essere finanziate per l’interno ammontare della spesa dal gettito dell’imposta in un periodo di dieci anni (rispetto agli attuali cinque). Rimane in piedi l’obbligo di restituire le somme in caso di mancato inizio dell’opera entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo. * Le entrate derivanti dalla partecipazione all’attività di contrasto all’evasione fiscale. Dal 2011 entrano in azione le misure di incentivazione del ruolo dei Comuni nell’attività di contrasto all’evasione fiscale: è innalzata la quota (dal 33%) al 50% del maggior gettito derivante dall’attività di accertamento attribuita all’ente locale (art.1, comma 1, Dl n. 203/2005) anche in via provvisoria, sulle somme riscosse, salvo recupero. Inoltre, i comuni potranno beneficiare del maggior gettito derivante dall’accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto e del 75% delle sanzioni amministrative previste per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici dell’Agenzia del territorio, che dal 1 aprile 2011 sono quadruplicate. La seconda fase, a regime, decorre dal 1° gennaio 2014 e prevede un sistema parzialmente basato su imposte sul possesso e sul trasferimento di immobili, sulla cedolare sulle locazioni e da una compartecipazione all'Irpef. Viene inoltre introdotta un’imposta municipale propria, legata al possesso e al trasferimento degli immobili, destinata a sostituire vari tributi relativi al patrimonio immobiliare. Per cui, a decorrere dal 2014, la finanza comunale potrà contare: sulla compartecipazione al gettito dei tributi sul trasferimento immobiliare pari al 30% e sull’introduzione dell’imposta municipale propria (Imup) e dell’imposta municipale secondaria (Imus). L’imposta municipale propria sostituirà per la componente immobiliare l’Irpef e le relative addizionali nonché l’Ici; si applica, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, sul valore dell’immobile determinato ai fini Ici ad un’aliquota base del 7,6 per mille (ridotta alla metà per gli immobili locati), che i Comuni potranno modificare in aumento o in diminuzione sino a 3 punti ovvero 2 punti in caso di immobili locati. IMU anticipata al 2012 con legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13 La stessa legge con l’art. 14 introduce, a partire dal 2013, un nuovo tributo, ossia la TARES, volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. L’art. 1 , c.639 della L. 147/2013(Legge di Stabilità per il 2014), ha istituito la IUC. Essa si basa su due presupposti impositivi: 6 Tale norma è stata poi soppressa dal d.l. 138/2011. • • Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Si compone: • Dell’IMU; • Della TASI:si paga per sostenere le spese dei comuni per i servizi cosiddetti “indivisibili”, quei servizi, cioè, che per il fatto di essere usufruiti da tutti i residenti del comune, non possono essere fatti pagare direttamente al fruitore. Sostituisce cosi la componente Tares sui servizi. • Della TARI: è la nuova tassa sui rifiuti Sostituisce la componente Tares atta alla copertura dei costi del servizio reso. L’imposta municipale secondaria, invece, prevista per il 2014 e derogata, dovrebbe sostituisce, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari. Infine, dal 2014, è previsto un fondo perequativo per il finanziamento delle spese dei Comuni e delle Province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e alle altre, con previsione del vincolo a tenere conto della determinazione dei fabbisogni standard per quanto riguarda le funzioni fondamentali. Per i Comuni il fondo è alimentato sia dalle quote del gettito dei tributi devoluti, sia dalla compartecipazione al gettito dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare. In ultima analisi si può dire che la maggior preoccupazione da parte degli enti , soprattutto nella fase transitoria, è nella possibilità di conoscere e governare le risorse del proprio bilancio in tempo utile per assicurare gli equilibri e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio vengono infatti assegnate anno per anno, mentre la spesa degli enti locali è molto rigida e le eventuali riduzioni sono difficili da realizzare nel breve periodo. Tab. 35: Quadro riassuntivo delle Entrate Comunali Entrate a regime, dal 2014, cosi come previste dal Decreto Entrate 2014 Entrate dei comuni 2010 Entrate nel periodo transitorio 2011/2013 Addizionale Irpef Addizionale Irpef Addizionale Irpef Addizionale Irpef Addizionale energia elettrica Ici (esclusa prima casa) IMP IMU, TASI e TARI Ici (esclusa prima casa) Tosap o Cosap, Pubblicità e Affissioni IMS Tosap o Cosap, Pubblicità e Affissioni Compartecipazione fiscalità immobiliare, compresa cedolare secca (Fondo sperimentale di riequilibrio) Fondo perequativo Trasferimenti statali Compartecipazione Iva su base provinciale Compartecipazione Iva su base provinciale Imposta di soggiorno Imposta di soggiorno Imposta di scopo Imposta di scopo Tosap o Cosap, Pubblicità e Affissioni Compartecipazione fiscalità immobiliare, compresa cedolare secca (Fondo sperimentale di riequilibrio) Imposta di soggiorno Imposta di scopo Risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici, attuativo dell’art.16 della legge n. 42/09 (d. lgs. n. 88/2011); Definisce le norme e le procedure relative alla destinazione e utilizzazione delle risorse aggiuntive che lo Stato intende trasferire a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e la determinazione degli interventi speciali volti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali. Nel decreto sono definiti i principi e i criteri che guidano le politiche di coesione economica e sociale. Le risorse impegnate negli interventi di rimozione degli squilibri economici e sociali derivano da finanziamenti dell’Unione europea, da cofinanziamenti nazionali, e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione con carattere pluriennale. La dotazione e la programmazione finanziaria è stabilita dalla legge di stabilità, mentre la programmazione strategica è affidata al Documento di indirizzo strategico. Comunque l’85% delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione è destinato alle Regioni del Mezzogiorno e il restante 15% alle Regioni del Centro-Nord. Il decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi. Si articola in tre distinti Titoli. Il Titolo I, relativo ai principi contabili generali ed applicati per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, e i loro enti strumentali (esclusi gli enti sanitari), definisce la struttura degli strumenti contabili al fine di assicurare la tutela dell’unità economica della Repubblica. In particolare, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto i diversi profili finanziario, economico e patrimoniale, il decreto promuove il ricorso ad un sistema omogeneo di contabilità economico-patrimoniale. I principi contabili generali al cui rispetto sono tenuti le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali sono sinteticamente enunciati nell’Allegato 1 al decreto, che costituisce parte integrante del provvedimento. Altri principi contabili applicati saranno introdotti successivamente, alla fine del periodo della sperimentazione biennale. La programmazione, la previsione e la rendicontazione contabile sono demandate al sistema di bilancio, che deve essere volto a sostenere la trasparenza e un raffronto semplificato dei dati di bilancio. Le disposizioni del Titolo I si applicano dal 2014 Il Titolo II del d.lgs. 118/2011 attiene ai principi contabili per il settore sanitario. Le disposizioni del Titolo II si applicano dal 2012. Il Titolo III regolamenta le disposizioni finali e transitorie ed in particolare definisce le misure relative alla sperimentazione biennale che verrà avviata a decorrere dal 2012 presso alcune amministrazioni rappresentative, al fine di valutare la rispondenza dell’assetto contabile disciplinato dal Titolo I del decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica. In base all’esito della sperimentazione e alle criticità emerse nel biennio, saranno emanati decreti integrativi per rendere più efficace il processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti strumentali Le principali novità introdotte dalla riforma sono: Il Principio della Competenza finanziaria potenziata: Principio di competenza finanziaria = criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità: Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l’intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.). Fondo pluriennale vincolato : E’ costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego delle risorse. Se alla fine dell’esercizio in cui l’entrata è stata accertata, non si è ancora provveduto all’impegno delle spese correlate al fondo pluriennale vincolato, si dà luogo alla formazione di una quota vincolata dell’avanzo di amministrazione. Al consuntivo è allegato un prospetto che evidenzia la corrispondenza tra l’importo definitivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale e gli impegni assunti con imputazione agli esercizi successivi. Potenziamento del bilancio di cassa (obbligo di prevedere oltre alle previsioni di competenza anche quelle di cassa) Riclassificazione della spesa in Missioni, Programmi e Macroaggregati La classificazione dell’entrata in Titoli, Tipologie e Categorie Sperimentazione: Dal 1° gennaio 2012, gli enti in sperimentazione applicano le disposizioni del d.lgs. n. 118/2011 e del DPCM 28.12.2011, anche in deroga alle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2011 (TUEL per gli enti locali, D.Lgs. 76/2000 per le regioni, il regolamento di contabilità dell’ente in sperimentazione, ecc.). Non si adotta un doppio sistema contabile (uno sperimentale ed uno ufficiale) se non limitatamente ai bilanci. In merito agli schemi di bilancio è attuata una “gestione parallela”: • nel 2012, i nuovi schemi di bilancio hanno solo una funzione conoscitiva e affiancano quelli previgenti che conservano valore autorizzatorio. • nel 2013 i nuovi schemi di bilancio assumono valore giuridico, affiancati ai vecchi schemi, che assicurano invece solo la funzione conoscitiva. Successivamente, l’ art. 9 comma 1 del D.L. 102/2013 ha prorogato da due a tre anni il periodo di sperimentazione e conseguentemente l’applicazione a regime dal 2015 anziché dal 2014. Riaccertamento straordinario dei residui: Si configura come processo di verifica, cancellazione e reimputazione dei crediti e debiti ereditati dagli esercizi precedenti all’adozione del nuovo principio della competenza potenziata. Al termine del riaccertamento i residui corrisponderanno solo ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili e i crediti e i debiti risulteranno registrati negli esercizi in cui sono esigibili. Adozione di un Piano dei Conti Integrato: Al fine di dare attuazione alla riforma gli enti locali devono adeguare il proprio sistema informativo contabile ai principi della riforma, con particolare riferimento alle scritture di contabilità finanziaria, alla classificazione del bilancio, l’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale attraverso l’adozione di un piano dei conti integrato . Il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 149 in materia di Premi e Sanzioni e meccanismi di Governance. Il decreto è strutturato in tre Capi recanti rispettivamente: disciplina dei meccanismi sanzionatori (artt. 1-7), meccanismi premiali (artt. 8-12) e disposizioni finali (artt. 13-16). I punti qualificanti sono: la previsione dell’obbligo per i Presidenti delle regioni, i Presidenti delle province e i Sindaci di redigere una relazione finale sulle spese effettuate e sulle attività amministrative e normative attuate nel corso del mandato; l’istituto della responsabilità politica degli amministratori locali giudicati responsabili di aver causato il grave dissesto finanziario dell’ente, con conseguente sanzione politica dell’incandidabilità alle cariche elettive locali, statali e dell’Unione europea e dell’interdizione dalle cariche di governo locali, nazionali ed europee per un periodo di dieci anni; i meccanismi premiali per incentivare gli enti locali alla gestione equilibrata dei bilanci e alla lotta all’evasione e all’elusione fiscale. Il decreto si propone di dare effettività ai principi di responsabilità e di autonomia di entrata e spesa degli enti locali attraverso la previsione, da un lato, di meccanismi premiali per gli enti virtuosi che assicurino saldi finanziari positivi e offrano servizi di qualità e, dall’altro, di un apparato sanzionatorio che colpisca gli amministratori che non rispettano gli obiettivi di finanza pubblica. Le disposizioni ivi contenute hanno carattere ordinamentale, perché non incidono sui saldi di finanza Le norme contenute nel decreto introducono novità significative che si propongono di modificare, migliorandolo, il rapporto tra amministratore ed elettore, nella direzione di una responsabilizzazione del primo e di una maggiore capacità di controllo democratico del secondo. Particolare rilevanza nei meccanismi per ciò che concerne i meccanismi sanzionatori attiene all’ art. 7, il quale disciplina le conseguenze del mancato rispetto del Patto di Stabilità Interno da parte delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali nell’anno successivo a quello dell’inadempienza e si applicano a decorrere dall’anno 2014. Taglio del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 5 % delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo. Gli enti che hanno sforato il Patto sono assoggettati al limite alle spese correnti, che non potranno superare il valore minimo dei corrispondenti impegni assunti nell’ultimo triennio. Non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; Divieto di ricorrere a mutui e prestiti per il finanziamento degli investimenti. Taglio del 30%, rispetto al valore risultante alla data del 30 giugno 2010, delle indennità di funzione di sindaci (o presidenti di provincia) e assessori e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali (o provinciali). Il Capo II del decreto disciplina i meccanismi premiali e, nello specifico, l’art. 8 dà la possibilità agli enti virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità interno, nell'anno successivo a quello di riferimento, di ridurre l’obiettivo del patto stesso di un importo determinato con decreto del MEF, sentita la Conferenza permanete per il coordinamento della finanza pubblica. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto a insiemi di indicatori economico-strutturali fissati nello stesso articolo. Tali indicatori possono essere modificati dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Inoltre, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, si prevede il coinvolgimento delle Regioni e delle Province nell'accertamento fiscale e contributivo