Trib. Palermo 6 febbraio 2014 - Diritto Civile Contemporaneo

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Trib. Palermo 6 febbraio 2014 - Diritto Civile Contemporaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 50239/11 del Ruolo Generale degli Affari civili
contenziosi vertente
TRA
C. G., D. G., C. F. e C. F., in proprio e n.q. di eredi di C.F., elettivamente
domiciliati a Palermo, viale della Libertà n. 112, presso lo studio dell’avv.
Filippo Alosi, che li rappresenta e difende per procura in calce all’atto di
citazione
ATTORI
E
V., elettivamente domiciliata a Palermo, via M. Stabile n. 241, presso lo
studio dell’avv. Lillo Fiorello, che la rappresenta e difende, unitamente e
disgiuntamente all’avv. Giangabriele Agrifoglio, per procura in calce alla
comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
V. G., elettivamente domiciliato a Terrasini, via Perez n. 65, presso lo
studio dell’avv. Salvatore Palazzolo, che lo rappresento e difende per
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con chiamata
di terzo
CONVENUTA
E
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco
Trapani del foro di Marsala per procura in calce alla copia notificata
dell’atto di citazione per chiamata di terzo ed elettivamente domiciliata a
Palermo, via Gen. Arimondi n. 2/Q, presso lo studio dell’avv. Lucia Ponzo
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI DEGLI ATTORI:
“1) Accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione della morte di C. F., condannare i
convenuti a risarcire, in via solidale, agli attori, in proprio e quali eredi di F. C., i danni tutti
biologico, tanatologico, morale, patrimoniale e quant’altro, nulla escluso agli stessi derivati per i
fatti di cui è causa, danni da liquidarsi in non meno di € 1.000.000,00 o in quella diversa somma
che risulterà dovuta o di Giustizia, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione
dall’evento al saldo.
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del […] procuratore che ai
sensi della legge professionale dichiara di avere anticipato le prime e di non avere percepito alcun
compenso.”
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA V. L.:
“- preliminarmente estromettere la Dott.ssa V. dal presente giudizio;
- in subordine, disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del 118 e dell’Ospedale
di Partinico;
- nel merito, rigettare le domande alle quali si resiste perché infondate in fatto e in diritto;
- in estremo subordine voler ridurre la richiesta risarcitoria in considerazione del concorso
colposo del danneggiato nell’evento lesivo.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.”
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO V. G.:
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Terza Sezione Civile
“Nel merito:
1) Rigettare tutte le domande proposte dagli attori nei confronti di V. G. perché infondate in
fatto ed in diritto;
2) In subordine, nell’ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande degli attori, ritenere
e dichiarare che il convenuto V. G. deve essere tenuto indenne e manlevato dalla compagnia di
Assicurazione Cattolica in persona del suo rappresentante legale pro tempore.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
CONCLUSIONI
DELLA
TERZA
CHIAMATA
SOCIETÀ
CATTOLICA
DI
ASSICURAZIONE COOP. A R.L.:
“Voglia l’On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, rigettare le
avverse domande, condannando gli attori al pagamento delle spese, competenze ed onorari del
presente giudizio.
In assoluto subordine,
voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che il decesso del sig. C. F. è comunque da ascrivere in
via preponderante – ed in ulteriore subordine parimenti concorrente –,al medesimo e soltanto
marginalmente agli odierni convenuti.
Per l’effetto, graduare e ridurre proporzionalmente l’entità del risarcimento da porsi a carico dei
convenuti medesimi – e, di converso, dell’odierna deducente –.
Voglia altresì in tal caso il Tribunale adito contenere l’ammontare delle pretese risarcitorie
avanzate dagli attori nei limiti della corretta, minore, misura che sarà dagli stessi adeguatamente
provata e che risulterà per l’effetto dovuta all’esito dell’espletanda istruttoria, escludendo comunque
il preteso risarcimento “jure hereditatis” del “danno biologico”, del “danno morale” e del
“danno tanatologico” asseritamente sofferti dal Sig. C. F. (ed in subordine, rapportandoli e
contenendoli nei limiti dell’inabilità temporanea da lui patita nei sette giorni compresi fra la data
dell’evento lesivo e quello della morte e tenendo conto altresì che nella quasi integralità di detto
lasso temporale il medesimo si è trovato in stato di coma) ed escludendo inoltre il preteso
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risarcimento jure proprio del “danno patrimoniale”, del “danno biologico”, del “danno
tanatologico” e del “danno esistenziale” asseritamente subito dagli odierni attori.
Voglia in tutti i casi l’adito Decidente contenere ogni e qualsivoglia obbligo di manleva e (o di
pagamento che si ritenesse di dover porre a carico della comparente Società Cattolica di
Assicurazione nei limiti del sopra evidenziato importo di euro 500.000,00, costituente il massimale
di polizza.
Voglia inoltre, ove ne ricorressero in concreto i relativi presupposti, fare applicazione del
disposto di cui all’art. 1910 c.c.
Vinte o in subordine compensate, in siffatta ipotesi gradata, le spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con atto di citazione notificato
mediante consegna all’ufficiale giudiziario in data 9 marzo 2011 – C.G.,
D.G., C.F. e C.Fa., agendo in proprio e n.q. di eredi di C. Fr. (figlio dei primi
due e fratello degli altri due), hanno chiesto la condanna solidale di V. L. e
V. G., ambedue titolari di farmacia nel paese di C., al pagamento di una
somma non inferiore ad € 1.000.000,00 a titolo di risarcimento – iure proprio
e iure hereditatis – dei danni non patrimoniali conseguenti alla morte di C.
F., deceduto in data 20 ottobre 2009 (all’età di 20 anni) dopo aver assunto, il
precedente 13 ottobre, tre flaconi del farmaco Gutron, uno dei quali
acquistato presso la farmacia V. e due dei quali acquistati presso la
farmacia Ve..
Nel costituirsi, entrambi i convenuti hanno invocato il rigetto della
domanda degli attori in quanto infondata. V. ha poi dedotto di avere
stipulato una polizza per la responsabilità civile verso terzi con la Società
Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. e ha, pertanto, richiesto (ed ottenuto)
l’autorizzazione a chiamare in garanzia la predetta compagnia, la quale si è
parimenti costituita.
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Ciò posto, si osserva che la domanda risarcitoria avanzata dagli attori è
infondata.
In punto di fatto è sostanzialmente pacifico che C. F.:
•
in data 13 ottobre 2009, alle ore 12:48, acquistava un flacone di
Gutron (un farmaco vasocostrittore) presso la farmacia della dott.ssa
V. sita in via xxx a C.;
•
alle ore 13:11 dello stesso giorno, otteneva due flaconi dello stesso
medicinale dalla farmacia del dott. V. ubicata in xxx a C.;
•
a questo punto, si recava alla guida della propria auto in una zona di
compagna del paese e qui, in assenza di altre persone, assumeva
contestualmente l’intero contenuto dei flaconi appena acquistati;
•
immediatamente colto da grave malessere, telefonava alla madre
chiedendole di sollecitare l’intervento di un’ambulanza;
•
veniva portato dai soccorritori all’Ospedale di Partinico, ove gli
venivano diagnosticate emorragia cerebrale ed ipertensione per
avvelenamento da Gutron;
•
alle ore 21:00, quando già versava in stato di come, era trasferito
all’Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo, struttura in cui
decedeva dopo sette giorni di ricovero.
Controversa invece è la circostanza – allegata da parte attrice e
recisamente contestata dai convenuti (e dalla terza chiamata) – secondo cui
il farmaco sarebbe stato consegnato a C. F. senza previa esibizione della
ricetta medica obbligatoria.
Ora, deve rilevarsi che “in presenza di un fatto storico qualificabile come
illecito civile ai sensi dell’art. 2043 c.c., la parte danneggiata ha l’onere della prova
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degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e
della imputabilità soggettiva” (Cass. civ. n. 390/2008).
Con specifico riferimento al nesso eziologico, la Corte di Cassazione ha
precisato: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio
di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un
altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal
criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della
serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano (ad una
valutazione ex ante) del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del
regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi:
nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola
della preponderanza dell’evidenza o del "più probabile che non", mentre nel
processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"” (Cass. civ.
n. 15709/2011; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 10741/2009).
In altri termini, “esistono due momenti diversi del giudizio civile, costituito il
primo dalla ricostruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità, per il quale la
problematica causale, detta della causalità materiale o di fatto, è analoga a quella
penale di cui agli art. 40 e 41 c.p. ed il danno rileva solo come evento lesivo, ed il
secondo, al quale va riferita la regola dell’art. 1223 c.c., che riguarda la
determinazione dell’intero danno cagionato oggetto dell’obbligazione risarcitoria,
attribuendosi rilievo, all’interno delle serie causali così individuate, a quelle che,
nel momento in cui si produce l’evento, non appaiono del tutto inverosimili, come
richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale,
fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici” (Cass. civ. n. 26042/2010).
In quest’ottica, “se la condotta della vittima si inserisce in una serie causale
avviata da altri, concorrendo alla produzione dell’evento dannoso, il suo apporto
non vale ad interrompere quella serie in quanto non è possibile distinguere fra
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cause mediate o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve
riconoscere a tutte la medesima efficacia; l’interruzione si verifica, invece, se la
condotta della vittima, pur inserendosi nella serie causale già intrapresa, ponga in
essere un’altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da
sola a produrre l’evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie
causale e la riduce al ruolo di semplice occasione” (Cass. civ. n. 8096/2006).
Nella fattispecie, quand’anche si accedesse alla prospettazione secondo
cui gli odierni convenuti avrebbero fornito il Gutron in assenza di ricetta, il
comportamento tenuto da C. F. – consistente nel recarsi, in un brevissimo
lasso di tempo, presso due differenti farmacie ad acquistare tre flaconi di
un farmaco vasocostrittore, per poi portarsi in un luogo appartato ed ivi
assumere deliberatamente l’intero quantitativo acquistato in un’unica
soluzione – costituisce senz’altro un comportamento del tutto eccezionale
ed inverosimile rispetto alla (eventuale) condotta colposa tenuta dai
farmacisti, tale da spezzare il nesso causale tra quest’ultima e l’eventomorte.
Del resto, la Suprema Corte ha ritenuto che “il suicidio non può essere
considerato un evento idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra fatto illecito
e morte del soggetto leso nel caso in cui in quest’ultimo, a causa del fatto illecito, si
siano determinati gravi processi di infermità psichica, concretizzantisi in psicosi
depressive o in altre gravi forme di alterazione dell’umore e del sistema nervoso e di
autocontrollo, rispetto alle quali il suicidio non si configuri quale evento
straordinario o atipico” (Cass. civ. n. 2037/2000). Tale ipotesi non ricorre nel
caso in esame, atteso che la mera consegna del farmaco non può, in tutta
evidenza, essere considerata un fatto che, di per sé, abbia potuto alterare in
alcun modo l’equilibrio psichico di C. F.
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Per altro verso, i giudici di legittimità hanno recentemente puntualizzato
che “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso
danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a
rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto
ed evento dannoso” (Cass. civ. n. 11946/2013).
Ebbene, anche ad ammettere che C. F. non fosse animato da un
proposito suicida (volendo soltanto compiere un gesto simbolico per
richiamare l’attenzione della donna amata), una semplice lettura del foglio
illustrativo del farmaco gli avrebbe consentito di percepire le conseguenze
funeste che avrebbe arrecato la contestuale assunzione di tre flaconi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di
risarcimento proposta dagli attori non può che essere rigettata, stante la
carenza di nesso causale tra la condotta imputata ai convenuti ed il decesso
di C. F.
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Il mancato accoglimento delle richieste risarcitorie di parte attrice
determina – evidentemente – l’assorbimento della domanda di garanzia
formulata da V. nei confronti della Società Cattolica di Assicurazione coop.
a r.l.
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Tenuto conto della delicatezza e della complessità della vicenda,
delle ragioni in base alle quali si è addivenuti alla decisione di rigetto e,
infine, del ritenuto assorbimento della domanda di garanzia, si reputano
sussistenti i presupposti di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c. per
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disporre l’integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra tutte
le parti processuali.
P.Q.M.
definitivamente
pronunciando,
disattesa
ogni
diversa
domanda,
eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria proposta, nell’ambito del presente
giudizio, da C.G., D.G., C.Fe. e C.Fa., in proprio e n.q. di eredi di
C.F., nei confronti di Vi. e Ve.;
2) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra tutte le parti
processuali.
Palermo, 29 gennaio 2013
IL GIUDICE
Giuseppe Rini
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