documento basilare provvisorio per una futura costituzione

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documento basilare provvisorio per una futura costituzione
DOCUMENTO BASILARE PROVVISORIO PER UNA
FUTURA COSTITUZIONE PARTECIPATIVA DELLA
REPUBBLICA DELLA CATALOGNA
PREAMBOLO
Uno degli usi più antichi (XVesimo secolo) che dieddero luogo all’ultima
compilazione delle Costituzioni e altri Diritti della Catalogna realizzata nel
1701 ci ricorda: “ogni nazione sceglie la sua propria legge”.
In adempimento di quel mandato dei nostri antenati, il popolo catalano,
pienamente cosciente che tutti i poteri della nazione emanano dalla volontà
libera e sovrana dei cittadini, ha deciso di promulgare questa Costituzione allo
scopo di garantire l’eguaglianza davanti alla legge, di proteggere la dignità
umana, di assicurare la separazione dei poteri, di fomentare la democrazia
partecipativa e di rispettare i valori fondamentali raccolti nella Dichiarazione
Universale delle Nazioni Unite del 1948, nel Patto Internazionale dei Diritti
Civili e Politici del 1955, nel Patto Internazionale sui Diritti Economici e
Sociali del 1977, nei Trattati dell’Unione Europea e nella Carta della Terra
ammessa il 14 marzo del 2000 nella sede dell’Unesco di Parigi.
Attuando con piena libertà, consapevoli che la nostra storia cosí lo chiede da
quando, nel 1714, sono stati aboliti le nostre Costituzioni e i Diritti vigenti dal
1481, rivendicando il nostro passato con fermezza e fierezza, i catalani
affermiamo l’esistenza attuale dell’identità nazionale catalana e, consci che il
potere di una nazione emana solo e unicamente dal suo popolo,
promulghiamo questa Costituzione e dichiariamo in modo solenne che siamo
fratelli di tutti i popoli, che cerchiamo la fraternità, l’amicizia e il rispetto di
tutti quanti e che, con la forza della nostra sincera volontà, offriamo la piena
cooperazione per lo sviluppo e per la garanzia dei diritti fondamentali e delle
libertà per tutti e dappertutto nel mondo.
TITOLO I
Disposizioni generali (articoli 1-5)
Articolo 1
La sovranità
1. La Catalogna si costituisce in Stato sovrano, democratico e
sociale di Diritto.
2. La sovranità appartiene al popolo della Catalogna (che la
esercita dai suoi rappresentanti e attravverso il referendum, nella
forma e nei limiti della Costituzione).
Articolo 2
Lo Stato catalano
1. La forma politica e giuridica di organizzazione dello Stato è la
Repubblica Parlamentaria unicamerale e non presidenzialista.
2. Allo scopo di lottare contro l’ingiustizia sociale, la povertà, i
conflitti violenti, le diseguaglianze economiche, la
degradazione dell’ambiente e la corruzione, i principi che
regolano l’ordinamento giudiziario dello Stato catalano sono:
la libertà, la giustizia, l’eguaglianza dei diritti e dei doveri, la
cultura, la solidarietà, i Diritti Umani, la diversità e la pace.
Articolo 3
I simboli nazionali
1. La bandiera della Catalogna continuera a essere la storica con
le quattro sbarre rosse su sfondo giallo.
2. L’inno ufficiale della Catalogna è “Els Segadors”.
3. La festa nazionale è l’11 settembre.
Articolo 4
La lingua
1. La lingua ufficiale e propria della Catalogna è il catalano e,
quindi, essa sarà usata in modo preferente da tutte le
Amministrazioni pubbliche nei loro ambiti corrispettivi.
2. Vista la composizione demografica e sociale attuale della
Catalogna, e con la chiara volontà di vegliare alla migliore
convivenza fra tutti i catalani qualsiasi siano i loro origini, lo
spagnolo gode dello statuto di lingua co-ufficiale, e potrà
essere usato, sia oralmente che per scritto, da tutti i cittadini
che lo vogliano cosí.
3. L’aranese è la lingua ufficiale e propria della Val d’Aran, in
regime di piena co-ufficialità col catalano
4. Tutti i Poteri Pubblici veglieranno in modo che non si produca
forma alcuna di discriminazione per ragione della lingua,
giacchè tutte meritano lo stesso rispetto e che tutte fanno
parte della scelta personale e libera di ciascuno.
5. Dichiariamo che la lingua e la cultura favoriscono la coesione
interna, la prosperità comune, l’attechimento sociale e la
diversità della nazione.
Articolo 5
La capitalità
1. La capitale della Catalogna è la città di Barcellona.
2. Barcellona è la sede del Governo della Repubblica, del
Parlamento e della Corte Suprema, poteri esecutivo, legislativo
e giudiziario.
3. L’Amministrazione dello Stato si caratterizza dai principi di
prossimità e di decentramento; conseguentemente, il Consiglio
dei Ministri si riunirà, in seduta pienaria, con una periodicità
minima annuale nelle città di Girona, Lleida e Tarragona.
TITOLO II
Diritti e doveri (articoli 6-34)
Articolo 6
I Diritti Umani
1. L’ordinamento giudiziario della Repubblica Catalana sarà
sempre interpretato in conformità dei principi ispiratori della
Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani, del Patto Internazionale sui Diritti Civili e
Politici, del Patto Internazionale sui Diritti Sociali, Economici
e Culturali e del Patto Europeo sui Diritti Umani.
Articolo 7
L’eguaglianza
1. Nessuno può essere discriminato per ragione di sesso, etnia,
origine, credenze religiose o politiche, opinioni, disabilità fisica
o psichica, lingua, orientamento sessuale o qualsiasi altra
circonstanza personale, sociale o culturale.
2. L’istituzione giuridica dei “privilegiati” (giudicabili da tribunale
speciale) è ritenuta un vantaggio inammissibile in uno Stato
democratico di Diritto e, quindi, si dichiara che tutte le
persone sono uguali davanti alla legge, senza nessuna
differenza.
3. L’uomo e la donna hanno diritto a uno stipendio uguale per un
lavoro equivalente.
4. Lo Stato garantisce il principio fondamentale dell’eguaglianza
di opportunità tra uomini e donne, con particolare insistenza
nell’ambito dell’educazione, del lavoro e dell’accesso agli
impieghi di responsabilità pubblica.
Articolo 8
La dignità e l’integrità umana
1. La vita è inviolabile. Non è ammessa la pena di morte.
2. Nessuno può essere sottomesso a torture o a modi degradanti
che disprezzino la sua dignità di essere umano.
3. Tutti hanno diritto alla libertà personale, all’integrità fisica e
psichica e alla scelta del luogo di residenza.
4. Lo Stato provvede a che tutte le persone in situazione di
necessità o di rischio di esclusione sociale godano di una
rendita minima garantita che gli permetta una vita dignitosa.
Articolo 9
Protezione dell’ambito privato
1. Tutti hanno diritto a che sia rispettata la loro vita personale e
familiare, senza alcuna ingerenza pubblica ne privata, ciò che
include l’inviolabilità del proprio domicilio, la segretezza della
corrispondenza postale, telematica e elettronica.
2. Non è ammessa forma alcuna di ispezione o perquisizione
senza consenso esplicito del titolare o autorizzazione
giudiziaria motivata, se non in situazioni di urgenza per reati
flagranti.
Articolo 10
Protezione della famiglia
1. La famiglia sarà oggetto di protezione speciale, con
indipendenza del fatto che le persone riguardate abbiano
deciso di vivere in un rapporto eterosessuale, omosessuale,
monoparentale o di qualsiasi altra natura.
2. La bigamia e la poligamia restano proibite dall’ordinamento
giudiziario, giacché attentano contro la dignità della persona.
3. I poteri pubblici favoriranno la conciliazione tra la vita
familiare e quella professionale, con politiche che mirino a
proteggere il livello delle retribuzioni quando vi siano figli
minori.
4. Lo Stato favorirà la distribuzione pari dei compiti domestici tra
tutti i membri, con indipendenza del genere.
Articolo 11
Diritti dei minori
1. I minori e, specialmente, i bambini, godono della protezione
speciale che i trattati internazionali ed europei conferiscono
loro.
2. Lo Stato garantirà il normale sviluppo della loro personalità
integrale, finché essi raggiungano la maggiore età.
3. I diritti fondamentali all’educazione, alla formazione fisica e
culturale, e allo sport meritano un’attenzione speciale e
avvranno priorità nell’assegno budgetario della pubblica spesa.
Articolo 12
La nazionalità
1. In conformità di quello che stabilisce la legge, la nazionalità
catalana si acquista per nascita, matrimonio, residenza,
adozione o per accordo di reciprocità con un altro Stato.
2. Tutti i citadini della Catalogna che, entro un anno dalla
promulgazione di questa Costituzione, cosí lo scelgano
liberamente, potranno sfruttare la doppia nazionalità, catalana
e spagnola, purché la Spagna riconosca loro il diritto a
conservarla.
3. I catalani continueranno ad essere cittadini europei con tutti i
diritti e i doveri di cui godono nel momento che si costituisca
la Repubblica Catalana.
Articolo 13
La libertà religiosa
1. La libertà religiosa e di culto è garantita. Tutti hanno diritto di
scegliere liberamente la loro religione e le convinzioni
filosofiche, e a praticarle in modo pacifico.
2. Lo Stato si dichiara aconfessionale e, conseguentemente,
nessuna religione non potrà venire sovvenzionata da capitale
pubblico.
3. Le pratiche di uso del velo integrale, che nasconda il volto
negli ambiti pubblici sotto appiglio della religione, non
meritano la protezione della legge.
Articolo 14
La libertà personale
1. Nessuno può essere privato della sua libertà, libera
circolazione e residenza, fatti salvi i casi esplicitamente già
raccolti dalla legge.
2. Tutta personna che venga privata di questo diritto
fondamentale o a cui sia restrinto in modo preventivo deve
essere immediatamente informata dei motivi. Essa rimarrà
sotto protezione e custodia della polizia, goderà di assistenza
giuridica, e avrà diritto di essere trasferita davanti al giudice
predeterminato dalla legge, entro un massimo di 24 ore.
3. Qualunque persona a cui venga imputato un reato gode del
diritto di essere sottoposta a giudizio entro una scadenza
ragionevole.
Articolo 15
Libertà per quanto riguarda alla propria imagine pubblica
1. Qualunque cittadino ha diritto a che vengano rispettati la sua
imagine, la sua intimità e il suo onore.
2. Tutti hanno il dovere di poter essere identificati dall’autorità
legitima, se si trovano in luogo aperto al pubblico. Nessuno
potrà avere il volto interamente nascosto allo scopo di evitare
l’impunità.
Articolo 16
La libertà di opinione e di espressione
1. Tutti hanno diritto di manifestare e di diffondere in piena
libertà le proprie opinioni per mezzo della parola, per scritto o
per qualsiasi altro modo.
2. Tutti hanno diritto di ricevere informazione libera e verace per
mezzo dei media pubblici e privati. La libertà di stampa è
garantita, ed è dovere di tutti i poteri pubblici favorirla per
mezzo della stampa, la radio, la televisione o qualsiasi altro
mezzo di diffusione.
3. L’esercizio di questi diritti non può essere restrinto da nessuna
sorta di censura previa.
4. Si riconosce il diritto di mantenere il segreto professionale, per
quanto riguarda alla fonte di provinenza di una informazione,
a tutte le persone che lavorino in qualsiasi mezzo di
comunicazione, il che non è ostacolo per assumere le
responsabilità civili o penali in cui si possa incorrere nel caso
di diffamazione.
5. Questi diritti possono venire restrinti soltanto dalla legitima
protezione dei minori, dal diritto all’onore, all’imagine e
all’intimità delle persone.
Articolo 17
Diritto di associazione e di riunione
1. Il diritto di creazione di associazioni e di enti è libero. La legge
ne regolerà le pratiche e le formalità di iscrizione nelle apposite
registrazioni pubbliche. I loro statuti devono avere scopi
democratici e legittimi.
2. Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente. Questo diritto
potrà venire restrinto soltanto quando la riunione si faccia in
luogo pubblico e per comprovati motivi in garanzia della pace
cittadina.
Articolo 18
Diritto alla libertà sindacale e di sciopero
1. I lavoratori e gli imprenditori godono del diritto di creare
organismi che diffendano i loro rispettivi interessi legitimi.
2. Tutti potranno decidere liberamente se vogliono o meno
appartenere ad un sindacato e partecipare alle sue attività.
3. I conflitti inerenti ai rapporti di lavoro tra aziende e lavoratori
si risolveranno per mezzo della negoziazione e, se necessario,
per la mediazione e l’arbitrato.
4. La legge regolerà l’esercizio del diritto di sciopero, senza
alcuna altra limitazione che la sua pratica in modo pacifico.
Articolo 19
Diritto all’educazione
1. L’insegnamento primario è gratuito e sarà d’obbligo per i
minori di sedici anni.
2. La scuola pubblica goderà delle risorse umane, materiali e
finanziarie necessarie allo scopo di garantire il massimo livello
di qualità.
3. La libertà di cattedra rimane garantita in tutti gli ambiti, senza
nessun’altra restrizione che lo stretto rispetto ai diritti umani.
Articolo 20
Diritto alla ricerca scientifica ed artistica
1. La cultura è la chiave di volta dell’evoluzione umana, della
convivenza e del rispetto alla diversità.
2. La ricerca scientifica, culturale ed artistica merita speziale
protezione da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni.
Articolo 21
Diritto all’ambiente
1. Tutte le personne hanno diritto di vivere in un ambiente
sostenibile ed in una società rispettosa con le risorse naturali.
2. Consci che siamo cittadini di un unico mondo, i poteri publici
provvederanno alla preservazione della biosfera, alla
conservazione dei sistemi ecologici, alla regenerazione
dell’acqua, dell’aria, della terra, della fauna e della flora della
Catalogna.
3. Allo scopo di lasciare un pianeta più pulito e salutare per le
generazioni future, la lotta contro l’inquinamento sarà una
priorità di tutti i progetti pubblici di sviluppo economico e di
azioni sul territorio.
4. Il diritto di possedere le risorse naturali e di sfruttarle
comporta il dovere di prevenire i danni ambientali e, se
necessario, di occuparsi della loro riparazione.
Articolo 22
Diritto di partecipare agli affari pubblici
1. Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare agli affari pubblici
per mezzo dell’istituzione democratica del voto nelle elezioni,
che si terranno con una periodicità massima di tutti i 5 anni.
2. La convocazione di elezioni e di referendum, che saranno liberi e
universali, è competenza esclusiva del Parlamento.
3. Tutte le personne che non siano state prive dei loro diritti civili
e politici godono del diritto di suffragio attivo e passivo.
4. Tutte le persone, associazioni e fondazioni possono
promuovere iniziative legislative popolari. La legge ne
determinerà i requisiti e i quorum necessari.
5. Tutti i cittadini hanno diritto inalienabile di accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza di
opportunità.
Articolo 23
Diritto alla democrazia partecipativa e alla trasparenza
1. La Catalogna è una democrazia partecipativa ove tutti e
ciascuno
dei
cittadini
possono
prendere
parte
all’amministrazione della cosa pubblica e del bene comune.
2. L’Amministrazione dello Stato viene obbligata a mettere alla
disposizione degli elettori tutti i particolari rilevanti per quanto
riguarda alla spesa pubblica, persino nell’ambito municipale, ed
a favorire la partecipazione collettiva -previo dibattito- alle
decisioni relative alle priorità che devono raccogliere i
pressuposti.
3. La rimunerazione delle cariche elettive sarà pubblica. Il loro
stipendio sarà fissato tutti gli anni dal Parlamento e,
comunque, non potrà superare 10 volte la rendita basilare di
vita dignitosa.
Articolo 24
Diritto alla revoca delle cariche elettive
1. I mandati elettorali avranno una scadenza di due legislature. Le
cariche elettive non potranno presentarsi di nuovo finché sia
trascorso un periodo minimo di 10 anni.
2. Gli elettori potranno chiedere ai Tribunali competenti la
celebrazione di referendum revocatorii dei sindachi, consiglieri
communali e deputati che non adempiscano sistematicamente
il loro programma elettorale.
3. La preparazione dell’azione giuridica dovrà venire avallata dalle
firme di almeno un 25% degli elettori della lista votata.
Articolo 25
Tutela presso l’Amministrazione
1. I cittadini hanno diritto di rivolgere petizioni e di presentare
querele presso il Difensore civico o del Difensore locale, che
dovranno essere trattate entro un massimo di 30 giorni.
2. I comuni di più di 10000 abitanti dovranno avere l’apposito
Difensore civico, che provveda ai diritti dei cittadini residenti
presso l’Amministrazione del comune.
Articolo 26
Garanzie e diritti basilari
1. Le libertà e i diritti riconosciuti in questa Costituzione
riguardano e legano tutti i poteri pubblici.
2. Nessuno potrà essere estradato o espulso in un paese ove sia
ammessa la pena di morte, la tortura o i trattamenti degradanti.
Articolo 27
Presunzione d’innocenza e ricorso giurisdizionale
1. Qualsiasi cittadino può presentare ricorso in reclamo di ricorso
giurisdizionale effettivo presso la Camera delle Garanzie
Costituzionali della Corte Suprema, esaurite le strutture
ordinarie del sistema giuridico.
2. Tutti hanno diritto alla presunzione d’innocenza, ad un giudice
ordinario predeterminato dalla legge, alla diffesa e all’assistenza
giuridica di un avocato, di essere informato dell’accusa elevata
a suo carico, di non dichiarare contro se stesso, ad un processo
pubblico entro una scadenza ragionevole e di propporre le
apposite prove allo scopo della propria diffesa.
Articolo 28
Diritto alla proprietà privata ed a un alloggio dignitoso
1. È riconosciuto il diritto alla proprietà privata, il che non
impedisce di esigere al suo legitimo titolare l’adempimento dei
doveri inerenti all’inseparabile funzione sociale.
2. Nel caso d’interesse pubblico, le Amministrazioni potranno
espropriare o restringere il diritto di proprietà o di uso, il che
non impedisce la corrispondente indemnizzazione economica.
3. Tutti hanno diritto a un alloggio dignitoso. Tutti i poteri
pubblici sono costretti di mettere a disposizione dei cittadini in
situazione di povertà o di rischio di esclusione soziale una
percentuale minima di alloggi in regime di affitto sociale
equivalente al 10% del parco costruito in ciascuno dei
communi.
Articolo 29
Diritto al lavoro
1. Tutti hanno diritto di lavorare in condizioni dignitose, diritto
di che vengano adottate apposite misure di sicurezza allo
scopo di prevedere i rischi di incidenti, e diritto di ricevere uno
stipendio equo.
2. Le organizzazioni sindacali veglieranno sull’adepimento dei
diritti garantiti nei patti collettivi, e goderanno di
leggitimazione per presentare le apposite reclamazioni presso
la giurisdizione del lavoro.
Articolo 30
Diritto di protezione per malattia e di Sicurezza Sociale
1. Tutte le persone hanno diritto di assistenza sanitaria gratuita in
caso di urgenza, indipendentemente della loro situazione
amministrativa o di lavoro.
2. Gli assegni della Sicurezza Sociale verranno garantite, in
regime di proporzionalità equa, per tutti i cittadini che lungo
la loro vita abbiano contribuito al sostegno del sistema
pubblico. La legge ne stabilirà le quantità economiche minima
e massima per anno, che non potranno mai essere inferiori
alla rendita basilare di vita dignitosa.
Articolo 31
Dovere di contribuire alle pubbliche spese
1. Tutte le persone fisiche e giuridiche hanno il dovere di
contribuire al sostegno della pubblica spesa nel marco di un
sistema tributario giusto e proporzionale
2. L’Agenzia Tributaria della Catalogna garantirà il principio
d’eguaglianza fiscale nei gravami indiretti, e quello di
proporzionalità in quei diretti.
Articolo 32
Il principio di legalità
1. La Costituzione, la legge e il resto dell’ordinamento giuridico
diventano d’imperativo adempimento per tutti i cittadini, con
indipendenza della loro nazionalità, residenza o condizione
sociale.
2. Nessuno potrà essere sancito o condannato per azioni oppure
omissioni che non siano esplicita e tassativamente previste
nella legge anteriormente alla data della loro esecuzione.
3. Le pene privative di libertà e le misure di sicurezza che
seguono i reati mireranno sempre alla reinserzione sociale
dell’individuo, senza pergiudizio della corrispondente
componente afflittiva.
Articolo 33
Divieto di discriminazione della populazione reclusa
1. I lavori forzati di qualsiasi persona priva di libertà non sono
ammessi.
2. Nel caso di svolgere voluntariamente un’attività produttiva
durante l’adempimento della pena in un centro penitenziario, il
/ la carcerato /-a avrà diritto di ricevere uno stipendio non
inferiore al minimo interprofessionale.
3. I condannati alla pena di prigione avranno gli stessi diritti
basilari e le stesse garanzie costituzionali delle persone libere,
tranne quelli di cui siano stati privi in modo temporale e di
forma esplicita da risoluzione ferma del tribunale.
Articolo 34
Diritto alla libertà di matrimonio
1. L’uomo e la donna hanno diritto di sposarsi con piena
eguaglianza giuridica, indipendentemente dell’orientazione
sessuale della persona scelta liberamente.
2. I rapporti giuridici delle coppie che coabitano hanno gli stessi
diritti civili e sociali delle famiglie legate dal matrimonio
3. La separazione matrimoniale e il divorzio sono esplicitamente
riconosciuti e protetti dalla legge, che ne determinerà i requisiti
del procedimento.
TITOLO III
Organizzazione del territorio e dell’amministrazione pubblica
(articoli 35 – 84)
CAPITOLO I Il territorio
Articolo 35
Limiti geografici e politici
1. La Catalogna, che confina a nord con la Francia, a sud e ad
ovest con la Spagna, s’impegna a conservare gli attuali confini
territoriali, benché favorisca i legami speciali con i territori di
lingua catalana sotto la sovranità di altri stati.
2. La politica esteriore e diplomatica veglierà sul rispetto ai diritti
di autodeterminazione dei popoli, esercitati d’accordo con i
principi democratici e di legalità internazionale.
Articolo 36
Organizzazione del territorio e dell’amministrazione
1. La divisione amministrativa basilare è la comarca.
2. Allo scopo di garantire la massima efficacità dei servizi
pubblici, lo Stato catalano verrà composto da 7 vegueries. La
legge ne determinerà l’estensione e le competenze specifiche.
3. Le comarche si dividono in comuni, che liberamente potranno
unirsi allo scopo di rendere migliori servizi alla comunità.
Articolo 37
Diritti dei cittadini
1. L’ordinamento giuridico riconosce come un valore
democratico il diritto dei cittadini a prendere parte agli affari
pubblici del loro luogo di residenza, d’accordo col principio di
prossimità.
2. L’esercizio delle competenze proprie degli enti locali potrà
essere sorvegliato dal Difensore Civico Locale, che veglierà
sulla diffesa dei diritti degli amministrati presso il Comune, e
proporrà le apposite raccomandazioni.
Articolo 38
L’eguaglianza e la mediazione nei conflitti vicinali
1. Nel caso di conflitto di convivenza, la volontà di conciliazione
e di mediazione tra le persone che abitano nel comune, sarà la
chiave di volta del modo di agire dei Difensori Locali.
2. Nel’esercizio della loro funzione, i Difensori goderanno di
piena indipendenza per quanto riguarda gli altri poteri
pubblici, specialmente quelli del Comune.
3. Lungo il periodo di mandato, i Difensori non potranno
assumere contemporaneamente alcun altro incarico politico,
specialmente di direzione dei partiti in cui militino.
4. La durata minima del mandato sarà di 3 anni, e quella massima
di 5 anni, senza che si possanno presentare nuovamente alla
rielezione.
5. L’incarico non verrà retribuito, benché la Corporazione Locale
sia costretta a provvedere l’apposito uffizio con i mezzi umani
e materiali necessarii, ed ad asumere le spese inerenti alla sua
funzione.
CAPITOLO II
I poteri pubblici e le istituzioni
SEZIONE I Il potere legislativo
Articolo 39
Il Parlamento
1. Il Parlamento è l’unico titolare della rappresentazione sovrana
del popolo della Catalogna.
2. È composto di una unica Camera, con 105 deputati, eletti a
suffragio libero ed universale, secondo i requisiti stabiliti dalla
legge elettorale.
3. Tutti i cinque anni sarà integramente rinovato. Nessun
deputato potrà presentarsi più di due legislature consecutive.
4. I deputati godono di piena immunità parlamentaria e, quindi,
non possono incorrere in alcuna responsabilità giuridica per gli
atti o per le expressioni che svolgino nell’esercizio delle loro
funzioni.
Articolo 40
Funzioni
1. Il Parlamento esercita la potestà legislativa, approva i bilanci e
il rendiconto dello Stato, favorisce e controlla l’azione politica
del governo.
2. Il Parlamento gode di piena autonomia organizzativa,
finanziaria e disciplinaria.
3. Elabora ed approva il proprio Regolamento interno, il proprio
bilancio e lo statuto degli impiegati amministrativi.
Articolo 41
Regime elettorale
1. La circonscrizione elettorale è la comarca.
2. La Legge Elettorale determina il numero dei deputati, secondo
criterii di proporcionalità e di rappresentazione del territorio e
della populazione.
3. Ogni comarca avrà tanti collegi elettorali quanti deputati gli
assegni la Legge Elettorale vigente.
4. La legge regolerà i criteri specifici di proporzionalità, allo
scopo di evitare che un unico elenco o partito possa
raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi.
5. Gli elenchi elettorali saranno aperti e gli elettori potranno
votare qualsiasi dei candidati fino al numero massimo
predeterminato dalla legge.
Articolo 42
Diritti e doveri dei deputati
1. I membri del Parlamento sono indipendenti e rispondono
soltanto davanti agli elettori della loro circonscrizione.
2. Ogni deputato gode di piena libertà nel momento di emettere
il suo voto e, conseguentemente, non viene costretto a seguire
alcuna disciplina di partito.
3. Nel caso di deputati contro di cui si dia corso ad una
istruzione di processo criminale, avrà le competenze il / la
giudice predeterminato / a dalla legge, previa autorizzazione
della Camera Penale della Corte Suprema della Repubblica,
unico organo con competenza per togliere l’immunità
parlamentare nel caso di reato.
Articolo 43
Organi del Parlamento
1. Il Parlamento si compone di un / una Presidente e di un
Uffizio di Presidenza eletto dai membri.
2. Le sue funzioni -processo di elezione e funzionamento delle
Commissioni- verranno regolate dall’Ordinamento della
Camera.
3. Questo Ordinamento regola anche i diritti e i doveri
individuali e collettivi dei deputati, i modi d’intervenzione
nell’esercizio delle loro funzioni, le attribuzioni dei portavoci
dei partiti e le sanzioni disciplinarie in cui essi pottrebbero
incorrere.
Articolo 44
Pubblicità e transparenza
1. Il Parlamento si riunisce in sedute comuni con una periodicità
minima mensuale, a cui devono assistere tutti e deputati,
tranne causa di forza maggiore.
2. Le sedute del Pieno sono pubbliche, tranne i supposti stabiliti
dalla legge.
3. Il Consiglio Permanente veglierà sulla continuità dei poteri del
Parlamento nei periodi tra le sedute e quando abbia finito il
mandato elettorale fino alla costituzione della nuova camera.
Articolo 45
Trattati internazionali
1. La Catalogna mantiene rapporti di amicizia con tutti gli Stati
democratici e sociali di Diritto. Allo scopo di garantirle, il
Parlamento firmerà gli accordi e i trattati internazionali e
bilaterali necessari.
2. Dopo dichè sono stati ratificati e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dello Stato, questi accordi e trattati fanno parte
dell’ordinamento giuridico interno.
3. Tutti i trattati firmati dallo stato spagnolo rimangono vigenti,
fuorché ci sia alcuna decisione contraria da una maggioranza
qualificata di 3/5 parti del Parlamento
4. La Catalogna assume tutti i diritti e i doveri derivati dai detti
trattati ed accordi.
Articolo 46
Regime di adozione di risoluzioni parlamentare
1. Per poter adottare risoluzioni, il Parlamento deve riunirsi con
assistenza presenziale della maggioranza assoluta dei deputati
2. Per essere adottate le risoluzioni richiedono il voto favorevole
della maggioranza semplice dei deputati presenti.
3. È richiesta una maggioranza qualificata, previamente stabilita
dalla legge, per poter adottare norme concernienti ai diritti
fondamentali.
Articolo 47
Transparenza parlamentare
1. Il Parlamento può creare comissioni di ricerca su qualsiasi affare di
pubblica importanza e, particolarmente, allo scopo di depurare
eventuali responsabilità politiche negli affari di presunta corruzione.
2. I deputati vengono obbligati a rendere pubblico il loro patrimonio
prima che attendano il seggio. Questo rapporto verrà aggiornato alla
fine della legislatura oppure se il deputato cessa le sue fonzioni
prima del tempo stabilito.
Articolo 48
Partecipazione democratica nell’ambito parlamentare
1. Il Regolamento del Parlamento deve controllare le norme di
procedimento per dar corso alle richieste individuali o
collettive.
2. Perchè sia dato corso loro, le iniziative legislative popolari
richiedono l’avallo di un minimo di 50000 firme di persone
con diritto di voto.
Articolo 49
Iniziativa legislativa
1. L’iniziativa legislativa corrisponde ai deputati, al Governo ed ai
cittadini tramite l’iniziativa legislativa popolare.
2. Il Parlamento può delegare nelle comissioni legislative
permanenti l’inoltro ed adozione di proposte di legge, salvo
nei casi di leggi di riforma costituzionale.
Articolo 50
Legislazione di urgenza
1. Il Parlamento può delegare nel Governo la potestà di dettare
norme con carattere di decreto legge se concorrono ragioni di
urgenza.
2. Il Parlamento deve validare specificamente i decreti legge in
una scadenza improrogabile di 60 giorni dopo la loro
promulgazione.
SEZIONE II Il potere esecutivo
Articolo 51
Il /La Presidente
1. È il Capo dello Stato e la massima Autorità della Catalogna.
2. È eletto a suffragio universale diretto, libero e segreto dei
cittadini aventi diritto di voto.
3. Lui o Lei avrà una limitazione di due mandati di 5 anni
ognuno.
Articolo 52
Regime statutario e fine di mandato
1. Lo statuto personale del Presidente verrà regolato da una legge
del Parlamento.
2. Nel caso di demissione o di cesazione per approvazione di una
mozione di censura, diniego di una questione di fiducia,
decesso o incapacità permanente, sia fisica che mentale,
provvisoriamente avrà l’incarico delle sue funzioni il /la
Presidente del Parlamento fino alla nuova elezione dal popolo
a suffragio universale.
Articolo 53
Competenze della Presidenza
1. Il/La Presidente nominerà il Primo Ministro della Repubblica,
che avrà l’incarico per una scadenza massima di due
legislature.
2. Il/La Presidente gode del diritto di veto sulle leggi adottate dal
Parlamento, salvo su quelle che abbiano ottenuto una
maggioranza qualificata.
3. Corrisponde al/alla Presidente promulgare le leggi ed i decretilegge e commandarne la pubblicazione, firmare Trattati
Internazionali in rappresentanza della Catalogna, accreditare e
ricevere i rappresentanti diplomatici stranieri, indire elezioni e
referendum.
Articolo 54
Il primo Ministro / La Prima Ministra
1. Deve formare Governo entro trenta giorni naturali dopo le
elezioni.
2. La composizione del Consiglio dei Ministri è competenza
esclusiva del Capo del Governo.
3. Sostituisce il /la Presidente della Repubblica nei casi di sua
assenza all’estero o di malattia temporale.
Articolo 55
Il Governo
1. È l’organo collegiale che dirige ed esegue l’azione politica dello
Stato.
2. È composto dal Primo Ministro (Capo del Governo) e dai
Ministri di ciascuno degli ambiti. Le sue funzioni e
competenze verranno regolate da una legge specifica.
3. Il Consiglio dei Ministri in pieno cessa quando lo fa il Capo del
Governo.
4. Tutte le norme giuridiche dettate dal Governo verranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Articolo 56
L’Amministrazione dello Stato
1. L’Amministrazione dello Stato è l’ente pubblico incaricato di
eseguire le funzioni esecutive attribuite al Governo da questa
Costituzione.
2. Si regge dai principi di obiettività, di difesa degli interessi
generali, di sottomissione alla legge e di servizio pubblico.
3. D’accordo con il principio di transparenza, deve rendere
pubblica, con periodicità minima annuale, l’informazione
necessaria in modo che i cittadini possano valutare l’efficacia
della sua pratica.
Articolo 57
Sviluppo del territorio
1. Le Amministrazioni pubbliche eseguono le loro funzioni nel
territorio d’accordo con i principi di deconcentrazione,
decentramento, sussidiarietà e prossimità.
2. Lo statuto giuridico degli impiegati nel servizio
dell’Amministrazione pubblica fisserà il regime di
incompatibilità, la garanzia della formazione tecnica continuata
cosí come le formalità di accesso.
Articolo 58
Il Difensore Civico
1. Il / La Difensore deve proteggere e diffendere i diritti dei
cittadini presso l’Amministrazione.
2. Ha l’incarico istituzionale di sorvegliare l’attività di tutte le
Amministrazioni pubbliche dello Stato, senza perdere le
competenze esclusive assegnate ai Difensori.
3. Ricevrà le querele e richieste di qualsiasi cittadino e viene
obbligato a risponderle entro un massimo di 30 giorni.
Articolo 59
Sistema di elezione dei Difensori
1. I Difensori dello Stato e quelli Regionali sono persone fisiche
non adscrite a nessun partito politico durante il loro mandato.
2. Saranno eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto,
per un periodo non prorogabile de dieci anni, tra i cittadini dei
loro rispettivi territori.
Articolo 60
Competenze dei Difensori Civici
1. Il Parlamento deve fornire al Difensore Civico e i Comuni ai Difensori
Civici Locali la struttura materiale e le risorse umane e finanziarie necessarie
allo svolgimento delle loro funzioni.
2. Il governo della Catalogna ha l'obbligo di cooperare con il Difensore
Civico. In caso di ripetuti fallimenti, il Difensore può imporre le sanzioni
previste dalla legge.
3. I Difensori esercitano le loro funzioni con piena indipendenza e obiettività,
sono immutabili e possono essere rimossi o sospesi per le ragioni in
precedenza stabilite dalla legge solo.
Articolo 61
Corte dei Conti
1. È l'organismo di ordinamento esterno per i conti pubblici
dell'amministrazione dello Stato e degli altri enti locali.
2. È composto di dieci amministratori nominati dal Parlamento, con un
accordo che richiede maggioranza qualificata.
3. Svolge il suo ruolo collegialmente e ha un mandato di 5 anni, rinnovabile
per altri cinque.
4. Attua con piena autonomia organizzativa, funzionale e di bilancio, secondo
la legge.
5. Devono essere regolate mediante legge lo statuto personale, le
incompatibilità, le ragioni per la cessazione, l'organizzazione e il
funzionamento della Corte dei conti.
Articolo 62
Pubblicità e trasparenza degli informi della Corte
1. La Corte dei Conti pubblica una relazione annuale con l’esposizione dei
deficit e delle deviazioni economiche rilevate.
2. I partiti politici hanno il dovere ineludibile di consegnare alla Corte il
bilancio di ogni anno, con i dettagli delle spese volte a campagne elettorali.
3. Le conclusioni e le raccomandazioni della Corte saranno date al Parlamento
e al Governo dello Stato.
Articolo 63
Autorità nazionale anticorruzione
1. Il Parlamento della Catalogna nomina il direttore dell'Autorità nazionale
anticorruzione con mandato nel corso di una legislatura, e lui assegna la
dotazione di bilancio adeguata per adempire i suoi compiti in modo efficiente.
2. L’Autorità ha competenza esclusiva nelle indagini su tutti i casi di presunta
corruzione politica e/o amministrativa. Non appena rilevata su un ragionevole
sospetto di reato, consegnerà una relazione al Procuratore Generale della
Catalogna.
3. Ha piena indipendenza e agisce con assoluta imparzialità. Nessuno dei suoi
posti direttivi può appartenere a partiti politici.
Articolo 64
I governi locali
1. La struttura territoriale basica della Catalogna è basata su i comuni.
2. Le comarche sono costituite da uno o più comuni, secondo la sua
popolazione e l’estensione geografica.
3. I Comuni possono firmare accordi tra di loro per formare entità sovra
comunale, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei servizi pubblici comuni.
Articolo 65
Competenze dei comuni
1. I Comuni hanno competenza esclusiva in tutte le materie che gli assegna la
Legge di Regime Locale.
2. Le sue funzioni sono governate dal principio di sussidiarietà, secondo le
disposizioni della Carta europea dell'autonomia locale, e dal principio di
capacità finanziaria.
3. La pianificazione e gestione del territorio, l’urbanismo e la gestione
dell'assistenza sociale è di esclusiva competenza dei comuni.
4. La pianificazione urbana e la riqualificazione del territorio devono essere
approvate e autorizzate dal competente Ministero dello Stato.
Articolo 66
Le vegueries
1. Il governo e l'amministrazione autonoma delle comarche corrisponde alla
rispettiva vegueria, ente formato per un/a presidente e un Consiglio composto
di dieci membri.
2. Le funzioni delle vegueries e lo statuto dei suoi membri saranno stabilite da
una legge del Parlamento, secondo criteri di rappresentanza proporzionale.
3. Data la sua demografia, la vegueria di Barcellona ha un sistema speciale
stabilito da una legge del Parlamento.
Articolo 67
La Val d'Aran
1. La Val d'Aran ha uno speciale regime giuridico stabilito dalla legge del
Parlamento.
2. La sua organizzazione istituzionale e amministrativa è di esclusiva
competenza del Conselh Generau, se non quella che raccoglie questa
Costituzione.
3. La lingua ufficiale è l’aranese, in regime di co-ufficialità con il catalano.
Articolo 68
Istituzioni fondamentali della Val d'Aran
1. Il governo della Val di Aran sta nel Conselh Generau, formato dal Síndic
major, il Plen dei Conselhèrs/ères e la Commissione di Auditori dei conti.
2. Il/La Síndic/a è il più alto rappresentante dello Stato catalano nella Val
d'Aran.
Articolo 69
Sistema elettorale
1. Il governo della Val d'Aran è eletto dal voto universale diretto, libero e
segreto, come prescritto dalla legge elettorale della Catalogna.
2. Il Conselh Generau partecipa alla preparazione di tutte le iniziative
legislative che riguardano il suo territorio.
SEZIONE III - Il potere giudiziario
Articolo 70
La giustizia
1. La giustizia si amministra in nome del popolo, dai giudici e magistrati
membri del Potere Giudiziario.
2. I suoi membri sono soggetti soltanto alla Legge, sono indipendenti e hanno
immunità nell'esercizio delle loro funzioni, oltre le responsabilità penali e/o
disciplinari in cui possano incorrere.
Articolo 71
La Giuria
1. Sarà il dovere dei cittadini di partecipare all’amministrazione della giustizia
attraverso l'istituzione della Giuria Popolare. La legge determina gli affari
esclusivi di questa istituzione.
Articolo 72
La Magistratura
1. I giudici ottengono il loro posto per concorso pubblico secondo i modi
stabiliti dalla legge.
2. Non possono essere sospesi, trasferiti o rimossi dall'esercizio della sua
giurisdizione se non per una delle cause espressamente indicate nella legge
organica in questione.
Articolo 73
Incompatibilità
1. I membri del potere giudiziario non possono appartenere a partiti politici o
sindacati, tranne le associazioni professionali corrispondenti.
2. La legge stabilisce le incompatibilità tassate che riguardano i membri della
magistratura durante il loro incarico. In nessun caso sarà proibito il loro diritto
alla libertà di espressione, di opinione e di creazione intellettuale.
Articolo 74
Procedimenti giudiziari
1. I procedimenti giudiziari saranno pubblici, salvo circostanze eccezionali, in
precedenza previsti dalla legge al fine di garantire l'inviolabilità delle vittime.
2. Tutte le questioni saranno istruite preferibilmente in modo orale,
nonostante la digitalizzazione degli atti giudiziari.
3. Le sentenze e ordinanze sono pubbliche e devono avere adeguata
motivazione in conformità con le regolazioni costituzionali, saranno redatte
per iscritto e comunicate a tutte le parti comparite nel processo.
Articolo 75
Cooperazione del Potere Esecutivo
1. Le sentenze e le altre risoluzioni finali dei giudici e dei tribunali devono
essere adempite. In caso d’inadempimento volontario da parte della persona
fisica o giuridica, saranno eseguite per mezzo di costrizione forzata.
2. La giustizia è gratuita per tutti quegli individui che non hanno adeguate
risorse finanziarie, in conformità dei parametri stabiliti dalla legge in materia.
Articolo 76
Finanziamento della giustizia
1. Le spese processuali saranno determinate in base alla capacità economica
del contendente.
2. Lo Stato veglierà perchè le risorse finanziarie, umane e tecnologiche siano
garantite in virtù del principio di sufficienza e di ottimizzazione allo scopo che
la giustizia possa svolgere i propri compiti.
Articolo 77
Responsabilità patrimoniale dello Stato
1. Lo Stato è responsabile per danni occasionati per errori giudiziari e/o per il
funzionamento anormale dell’Amministrazione della giustizia.
2. Ogni anno sarà fornito alla Corte Suprema della Repubblica un fondo di
bilancio specifico al fine di risarcire le vittime di crimini violenti, se il
colpevole è stato dichiarato insolvente, fatto salvo il diritto di ripetizione se
migliorasse fortuna.
Articolo 78
Il Consiglio Superiore della Magistratura in Catalogna
1. Il Consiglio Superiore è l'organo di governo dei giudici, dei magistrati e
pubblici ministeri; sarà composto di dieci membri e un presidente/a.
2. Lo statuto organico e l'incompatibilità dei suoi membri e le sue funzioni
saranno stabiliti dalla normativa in materia.
3. Le nomine, le ispezioni, la promozione e sistema disciplinare verranno
regolati da rigorosi criteri di capacità, merito e anzianità.
4. Il bilancio annuale è approvato dal Parlamento e sarà soggetto a criteri di
trasparenza ed efficienza.
5. Ogni cinque anni sarà rinnovato interamente.
Articolo 79
La Corte Suprema
1. La Corte è competente su tutto il territorio della Catalogna, è il più alto
organo giudiziario in tutti i settori e sarà composta di cinque camere, ognuna
con competenza esclusiva: Diritto Penale; Diritto Civile; Diritto del Lavoro;
Diritto Amministrativo e Diritto Costituzionale.
2. Ogni camera della Corte Suprema è composta di cinque membri eletti dal
Consiglio Superiore della Magistratura. I candidati devono essere giudici o
avvocati di riconosciuto prestigio.
3. Il suo ruolo consisterà in unificare dottrina e stabilire giurisprudenza
consolidata.
Articolo 80
La Camera di Garanzie Costituzionali
1. È composta di cinque giudici con competenza esclusiva per risolvere le
controversie in ultima analisi, in materia di diritti fondamentali.
2. La sua composizione è regolata da una legge specifica in conformità dei
seguenti criteri: uno sarà eletto a suffragio universale; uno dalla magistratura;
uno dal Parlamento con una maggioranza di 3/5 dei deputati; uno dal
Consiglio di Ordini di Avvocati e Procuratori della Catalogna; e l'ultimo dai
Difensori locali.
Articolo 81
Poteri della Camera di Garanzie Costituzionali
1. È responsabile della risoluzione dei ricorsi d’incostituzionalità e dei ricorsi
giurisdizionali.
2. Le sue decisioni sono definitive, nonostante le risorse che il diritto
internazionale preveda presso la Corte europea dei diritti dell'uomo e presso la
Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dello Stato e contro di
loro non si può interporre alcuna impugnazione, ordinaria o straordinaria.
4. Il ricorso giurisdizionale può essere presentato da qualsiasi cittadino o
persona giuridica che richiami un diritto fondamentale per difendere interessi
legittimi.
Articolo 82
Rinnovamento dei membri
1. La Camera di Garanzie Costituzionali sarà completamente rinnovata ogni
cinque anni.
2. I suoi membri non possono appartenere a partiti politici o sindacati, o
impegnarsi in qualsiasi ufficio pubblico o di altra attività professionale o
commerciale.
Articolo 83
Il Pubblico Ministero
1. Appartiene alla Magistratura e si propone di promuovere l'azione della
giustizia in difesa della legalità, dei diritti dei cittadini e dell'interesse pubblico.
2. Il suo intervento può essere avviato d’ufficio o a richiesta di parte
legittimata.
3. La legge regolerà lo statuto organico del Pubblico Ministero in base al
principio di gerarchia interna ed autonomia delle altre collettività pubbliche.
Articolo 84
Il Procuratore Generale della Catalogna
1. Il Procuratore Generale dello Stato sarà proposto da parte del Consiglio
Superiore della Magistratura e la sua nomina sarà ratificata dal Parlamento.
2. I procuratori non possono appartenere a partiti politici o sindacati
nell'esercizio della loro funzione, salvo le associazioni professionali. La legge
ne stabilirà il regime d'incompatibilità.
TITOLO QUARTO
Relazioni con l'estero (articoli 85-90)
Articolo 85
La Catalogna, nazione di pace
1. La Catalogna è esente da forze dell'esercito ed armate, tranne la polizia
propria (Mossos d'Esquadra), responsabile della pubblica sicurezza.
2. I valori supremi che lo Stato repubblicano intende trasmettere agli altri
popoli del mondo sono la giustizia sociale, la cultura, la pace, la lotta contro la
povertà, la tutela dell'ambiente, la solidarietà, la cooperazione internazionale,
lo sviluppo sostenibile e la parità di diritti e doveri di tutti gli esseri umani.
Articolo 86
Nuovo sistema sociale ed economico
1. La Repubblica Catalana considera prioritario che tutte le politiche
internazionali ed europee nell’ambito sociale ed economico si sviluppino in
modo conforme ai principi fondamentali delle Nazioni Unite e dell'Unione
Europea.
2. Per raggiungerli, è necessario che valori quali la competitività, lo sforzo, la
libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali, si basino
sull’assioma inequivocabile di non vulnerare mai i diritti fondamentali delle
persone e dei popoli.
3. A questo proposito, l'economia di mercato rimarrà sempre soggetta a criteri
di regolazione equitativa approvati dai legittimi rappresentanti dei titolari della
sovranità popolare.
Articolo 87
Relazioni di buon vicinato con la Spagna
1. La Catalogna è consapevolea dei legami multipli che nel corso della storia
ha avuto con il popolo spagnolo e desidera fermamente mantenerli e
migliorarli in termini di bilateralità.
2. La Repubblica garantisce i diritti di tutti quei catalani che, per qualsiasi
motivo, vogliono mantenere liberamente e democraticamente i loro personali
e collettivi rapporti con i nostri fratelli nella Penisola Iberica.
Articolo 88
Fomento dei rapporti giuridici e politici
1. Nel marco di Europa, lo Stato Catalano promuoverà i rapporti di ogni
genere con la Spagna, con particolare cura delle questioni in cui l’interesse
generale sia comune.
2. Tutti i trattati firmati dalla Spagna sono assunti dalla Repubblica della
Catalogna in conformità del dovere di successione, nonostante la sua futura
rinegoziazione con le entità sovranazionali interessate.
Articolo 89
La moneta e la Banca Centrale della Catalogna
1. L'euro ha corso legale in tutto lo stato catalano.
2. L'emissione di moneta e biglietti sarà di competenza esclusiva della Banca
Centrale della Repubblica, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla Banca
Centrale Europea.
3. Barcellona sarà la sede permanente dal BCC.
Articolo 90
Relazioni internazionali
1. La Catalogna dichiara la sua volontà di aderire alle Nazioni Unite come
membro a pieno titolo.
2. La Catalogna vuole continuare a far parte dell'Unione Europea, e diventare
il più presto possibile il suo stato numero 29.
3. Di conseguenza, il Parlamento e il Governo eseguiranno tutti i passi
necessari per raggiungere il nostro mantenimento all'interno di tali organismi,
o se del caso, la nostra appartenenza nel più breve tempo consentito del
diritto internazionale.
Titolo QUINTO (articoli 91-97)
Articolo 91
La riforma costituzionale
1. Poiché la Costituzione deve sempre adattarsi alla realtà sociale e politica del
paese, si sono stabiliti i seguenti meccanismi per riformarne il suo testo, in
tutto o in parte.
2. Nel corso della sua riforma rimarrà garantita la continuità del
funzionamento di tutte le istituzioni del paese.
Articolo 92
Competenza e quorum per la riforma costituzionale
1. L'iniziativa legislativa per riformare la Costituzione deve essere adottata da
almeno 3/5 dei membri del Parlamento.
2. Se il proietto di riforma riguarda i diritti fondamentali del primo titolo, si
richiede la maggioranza qualificata dei due terzi dei deputati.
3. Se si presenta un'iniziativa legislativa sulla riforma costituzionale, dovrà
essere avallata con un minimo garantito del 25% di voti dell'elettorato.
Articolo 93
Referendum popolare
1. Se la riforma costituzionale è completa e comprende alcuni degli articoli che
garantiscono i diritti fondamentali, deve essere sottoposta a un referendum entro
30 giorni una volta approvata dal Parlamento.
2. Il referendum sarà vincolante e richiederà per la sua approvazione la
partecipazione di una maggioranza semplice dei votanti e dei voti validamente
espressi.
Articolo 94
Collegamento al diritto internazionale
1. In nessun caso, la riforma costituzionale può portare a decisioni che violino
il diritto internazionale relativo ai diritti fondamentali sanciti dal Patto
Internazionale sui Diritti Civili e Politici e dalla Convenzione Europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Articolo 95
Controllo giudiziario
1. La Camera di Garanzie Costituzionali non è competente a rivedere d'ufficio
o ex parte il testo della riforma una volta approvato dal referendum popolare.
2. Nessun partito politico, istituzione pubblica o di diritto privato ha
legittimità per presentare ricorso d’incostituzionalità di fronte a una parziale
riforma della Costituzione, una volta approvata dal popolo in un referendum.
Articolo 96
Pubblicazione
1. Il testo riformato degli articoli sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello
Stato entro cinque giorni, dopo i quali entrerà in vigore.
Articolo 97
Garanzia di stabilità
1. Deve trascorrere un minimo di due anni tra una proposta d’emendamento
costituzionale ed un’altra, sia stata adottata o no nel parlamento o in referendum.
• Disposizioni transitorie
Prima
1. Al momento della dichiarazione d’indipendenza e fino a quando non sia
pubblicata questa Costituzione, il Presidente della Generalitat continuerà ad
agire come capo di stato in carica.
2. I suoi compiti saranno: presiedere l'Assemblea Costituente, convocare il
referendum per l'approvazione di questa Costituzione e rappresentare la
Catalogna di fronte alla comunità internazionale.
3. Convocare elezioni legislative e presidenziali.
Seconda
La situazione provvisoria durerà un massimo di un anno.
• Disposizione in deroga
La pubblicazione di questa Costituzione abroga, nel territorio della Catalogna,
la Costituzione del Regno di Spagna approvata il 6 dicembre 1978.
• Disposizione finale
Questa Costituzione entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della Catalogna.
Montserrat Gallart i Sanfeliu
Doctora en Filologia