documento basilare provvisorio per una futura costituzione
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DOCUMENTO BASILARE PROVVISORIO PER UNA FUTURA COSTITUZIONE PARTECIPATIVA DELLA REPUBBLICA DELLA CATALOGNA PREAMBOLO Uno degli usi più antichi (XVesimo secolo) che dieddero luogo all’ultima compilazione delle Costituzioni e altri Diritti della Catalogna realizzata nel 1701 ci ricorda: “ogni nazione sceglie la sua propria legge”. In adempimento di quel mandato dei nostri antenati, il popolo catalano, pienamente cosciente che tutti i poteri della nazione emanano dalla volontà libera e sovrana dei cittadini, ha deciso di promulgare questa Costituzione allo scopo di garantire l’eguaglianza davanti alla legge, di proteggere la dignità umana, di assicurare la separazione dei poteri, di fomentare la democrazia partecipativa e di rispettare i valori fondamentali raccolti nella Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite del 1948, nel Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici del 1955, nel Patto Internazionale sui Diritti Economici e Sociali del 1977, nei Trattati dell’Unione Europea e nella Carta della Terra ammessa il 14 marzo del 2000 nella sede dell’Unesco di Parigi. Attuando con piena libertà, consapevoli che la nostra storia cosí lo chiede da quando, nel 1714, sono stati aboliti le nostre Costituzioni e i Diritti vigenti dal 1481, rivendicando il nostro passato con fermezza e fierezza, i catalani affermiamo l’esistenza attuale dell’identità nazionale catalana e, consci che il potere di una nazione emana solo e unicamente dal suo popolo, promulghiamo questa Costituzione e dichiariamo in modo solenne che siamo fratelli di tutti i popoli, che cerchiamo la fraternità, l’amicizia e il rispetto di tutti quanti e che, con la forza della nostra sincera volontà, offriamo la piena cooperazione per lo sviluppo e per la garanzia dei diritti fondamentali e delle libertà per tutti e dappertutto nel mondo. TITOLO I Disposizioni generali (articoli 1-5) Articolo 1 La sovranità 1. La Catalogna si costituisce in Stato sovrano, democratico e sociale di Diritto. 2. La sovranità appartiene al popolo della Catalogna (che la esercita dai suoi rappresentanti e attravverso il referendum, nella forma e nei limiti della Costituzione). Articolo 2 Lo Stato catalano 1. La forma politica e giuridica di organizzazione dello Stato è la Repubblica Parlamentaria unicamerale e non presidenzialista. 2. Allo scopo di lottare contro l’ingiustizia sociale, la povertà, i conflitti violenti, le diseguaglianze economiche, la degradazione dell’ambiente e la corruzione, i principi che regolano l’ordinamento giudiziario dello Stato catalano sono: la libertà, la giustizia, l’eguaglianza dei diritti e dei doveri, la cultura, la solidarietà, i Diritti Umani, la diversità e la pace. Articolo 3 I simboli nazionali 1. La bandiera della Catalogna continuera a essere la storica con le quattro sbarre rosse su sfondo giallo. 2. L’inno ufficiale della Catalogna è “Els Segadors”. 3. La festa nazionale è l’11 settembre. Articolo 4 La lingua 1. La lingua ufficiale e propria della Catalogna è il catalano e, quindi, essa sarà usata in modo preferente da tutte le Amministrazioni pubbliche nei loro ambiti corrispettivi. 2. Vista la composizione demografica e sociale attuale della Catalogna, e con la chiara volontà di vegliare alla migliore convivenza fra tutti i catalani qualsiasi siano i loro origini, lo spagnolo gode dello statuto di lingua co-ufficiale, e potrà essere usato, sia oralmente che per scritto, da tutti i cittadini che lo vogliano cosí. 3. L’aranese è la lingua ufficiale e propria della Val d’Aran, in regime di piena co-ufficialità col catalano 4. Tutti i Poteri Pubblici veglieranno in modo che non si produca forma alcuna di discriminazione per ragione della lingua, giacchè tutte meritano lo stesso rispetto e che tutte fanno parte della scelta personale e libera di ciascuno. 5. Dichiariamo che la lingua e la cultura favoriscono la coesione interna, la prosperità comune, l’attechimento sociale e la diversità della nazione. Articolo 5 La capitalità 1. La capitale della Catalogna è la città di Barcellona. 2. Barcellona è la sede del Governo della Repubblica, del Parlamento e della Corte Suprema, poteri esecutivo, legislativo e giudiziario. 3. L’Amministrazione dello Stato si caratterizza dai principi di prossimità e di decentramento; conseguentemente, il Consiglio dei Ministri si riunirà, in seduta pienaria, con una periodicità minima annuale nelle città di Girona, Lleida e Tarragona. TITOLO II Diritti e doveri (articoli 6-34) Articolo 6 I Diritti Umani 1. L’ordinamento giudiziario della Repubblica Catalana sarà sempre interpretato in conformità dei principi ispiratori della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, del Patto Internazionale sui Diritti Sociali, Economici e Culturali e del Patto Europeo sui Diritti Umani. Articolo 7 L’eguaglianza 1. Nessuno può essere discriminato per ragione di sesso, etnia, origine, credenze religiose o politiche, opinioni, disabilità fisica o psichica, lingua, orientamento sessuale o qualsiasi altra circonstanza personale, sociale o culturale. 2. L’istituzione giuridica dei “privilegiati” (giudicabili da tribunale speciale) è ritenuta un vantaggio inammissibile in uno Stato democratico di Diritto e, quindi, si dichiara che tutte le persone sono uguali davanti alla legge, senza nessuna differenza. 3. L’uomo e la donna hanno diritto a uno stipendio uguale per un lavoro equivalente. 4. Lo Stato garantisce il principio fondamentale dell’eguaglianza di opportunità tra uomini e donne, con particolare insistenza nell’ambito dell’educazione, del lavoro e dell’accesso agli impieghi di responsabilità pubblica. Articolo 8 La dignità e l’integrità umana 1. La vita è inviolabile. Non è ammessa la pena di morte. 2. Nessuno può essere sottomesso a torture o a modi degradanti che disprezzino la sua dignità di essere umano. 3. Tutti hanno diritto alla libertà personale, all’integrità fisica e psichica e alla scelta del luogo di residenza. 4. Lo Stato provvede a che tutte le persone in situazione di necessità o di rischio di esclusione sociale godano di una rendita minima garantita che gli permetta una vita dignitosa. Articolo 9 Protezione dell’ambito privato 1. Tutti hanno diritto a che sia rispettata la loro vita personale e familiare, senza alcuna ingerenza pubblica ne privata, ciò che include l’inviolabilità del proprio domicilio, la segretezza della corrispondenza postale, telematica e elettronica. 2. Non è ammessa forma alcuna di ispezione o perquisizione senza consenso esplicito del titolare o autorizzazione giudiziaria motivata, se non in situazioni di urgenza per reati flagranti. Articolo 10 Protezione della famiglia 1. La famiglia sarà oggetto di protezione speciale, con indipendenza del fatto che le persone riguardate abbiano deciso di vivere in un rapporto eterosessuale, omosessuale, monoparentale o di qualsiasi altra natura. 2. La bigamia e la poligamia restano proibite dall’ordinamento giudiziario, giacché attentano contro la dignità della persona. 3. I poteri pubblici favoriranno la conciliazione tra la vita familiare e quella professionale, con politiche che mirino a proteggere il livello delle retribuzioni quando vi siano figli minori. 4. Lo Stato favorirà la distribuzione pari dei compiti domestici tra tutti i membri, con indipendenza del genere. Articolo 11 Diritti dei minori 1. I minori e, specialmente, i bambini, godono della protezione speciale che i trattati internazionali ed europei conferiscono loro. 2. Lo Stato garantirà il normale sviluppo della loro personalità integrale, finché essi raggiungano la maggiore età. 3. I diritti fondamentali all’educazione, alla formazione fisica e culturale, e allo sport meritano un’attenzione speciale e avvranno priorità nell’assegno budgetario della pubblica spesa. Articolo 12 La nazionalità 1. In conformità di quello che stabilisce la legge, la nazionalità catalana si acquista per nascita, matrimonio, residenza, adozione o per accordo di reciprocità con un altro Stato. 2. Tutti i citadini della Catalogna che, entro un anno dalla promulgazione di questa Costituzione, cosí lo scelgano liberamente, potranno sfruttare la doppia nazionalità, catalana e spagnola, purché la Spagna riconosca loro il diritto a conservarla. 3. I catalani continueranno ad essere cittadini europei con tutti i diritti e i doveri di cui godono nel momento che si costituisca la Repubblica Catalana. Articolo 13 La libertà religiosa 1. La libertà religiosa e di culto è garantita. Tutti hanno diritto di scegliere liberamente la loro religione e le convinzioni filosofiche, e a praticarle in modo pacifico. 2. Lo Stato si dichiara aconfessionale e, conseguentemente, nessuna religione non potrà venire sovvenzionata da capitale pubblico. 3. Le pratiche di uso del velo integrale, che nasconda il volto negli ambiti pubblici sotto appiglio della religione, non meritano la protezione della legge. Articolo 14 La libertà personale 1. Nessuno può essere privato della sua libertà, libera circolazione e residenza, fatti salvi i casi esplicitamente già raccolti dalla legge. 2. Tutta personna che venga privata di questo diritto fondamentale o a cui sia restrinto in modo preventivo deve essere immediatamente informata dei motivi. Essa rimarrà sotto protezione e custodia della polizia, goderà di assistenza giuridica, e avrà diritto di essere trasferita davanti al giudice predeterminato dalla legge, entro un massimo di 24 ore. 3. Qualunque persona a cui venga imputato un reato gode del diritto di essere sottoposta a giudizio entro una scadenza ragionevole. Articolo 15 Libertà per quanto riguarda alla propria imagine pubblica 1. Qualunque cittadino ha diritto a che vengano rispettati la sua imagine, la sua intimità e il suo onore. 2. Tutti hanno il dovere di poter essere identificati dall’autorità legitima, se si trovano in luogo aperto al pubblico. Nessuno potrà avere il volto interamente nascosto allo scopo di evitare l’impunità. Articolo 16 La libertà di opinione e di espressione 1. Tutti hanno diritto di manifestare e di diffondere in piena libertà le proprie opinioni per mezzo della parola, per scritto o per qualsiasi altro modo. 2. Tutti hanno diritto di ricevere informazione libera e verace per mezzo dei media pubblici e privati. La libertà di stampa è garantita, ed è dovere di tutti i poteri pubblici favorirla per mezzo della stampa, la radio, la televisione o qualsiasi altro mezzo di diffusione. 3. L’esercizio di questi diritti non può essere restrinto da nessuna sorta di censura previa. 4. Si riconosce il diritto di mantenere il segreto professionale, per quanto riguarda alla fonte di provinenza di una informazione, a tutte le persone che lavorino in qualsiasi mezzo di comunicazione, il che non è ostacolo per assumere le responsabilità civili o penali in cui si possa incorrere nel caso di diffamazione. 5. Questi diritti possono venire restrinti soltanto dalla legitima protezione dei minori, dal diritto all’onore, all’imagine e all’intimità delle persone. Articolo 17 Diritto di associazione e di riunione 1. Il diritto di creazione di associazioni e di enti è libero. La legge ne regolerà le pratiche e le formalità di iscrizione nelle apposite registrazioni pubbliche. I loro statuti devono avere scopi democratici e legittimi. 2. Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente. Questo diritto potrà venire restrinto soltanto quando la riunione si faccia in luogo pubblico e per comprovati motivi in garanzia della pace cittadina. Articolo 18 Diritto alla libertà sindacale e di sciopero 1. I lavoratori e gli imprenditori godono del diritto di creare organismi che diffendano i loro rispettivi interessi legitimi. 2. Tutti potranno decidere liberamente se vogliono o meno appartenere ad un sindacato e partecipare alle sue attività. 3. I conflitti inerenti ai rapporti di lavoro tra aziende e lavoratori si risolveranno per mezzo della negoziazione e, se necessario, per la mediazione e l’arbitrato. 4. La legge regolerà l’esercizio del diritto di sciopero, senza alcuna altra limitazione che la sua pratica in modo pacifico. Articolo 19 Diritto all’educazione 1. L’insegnamento primario è gratuito e sarà d’obbligo per i minori di sedici anni. 2. La scuola pubblica goderà delle risorse umane, materiali e finanziarie necessarie allo scopo di garantire il massimo livello di qualità. 3. La libertà di cattedra rimane garantita in tutti gli ambiti, senza nessun’altra restrizione che lo stretto rispetto ai diritti umani. Articolo 20 Diritto alla ricerca scientifica ed artistica 1. La cultura è la chiave di volta dell’evoluzione umana, della convivenza e del rispetto alla diversità. 2. La ricerca scientifica, culturale ed artistica merita speziale protezione da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni. Articolo 21 Diritto all’ambiente 1. Tutte le personne hanno diritto di vivere in un ambiente sostenibile ed in una società rispettosa con le risorse naturali. 2. Consci che siamo cittadini di un unico mondo, i poteri publici provvederanno alla preservazione della biosfera, alla conservazione dei sistemi ecologici, alla regenerazione dell’acqua, dell’aria, della terra, della fauna e della flora della Catalogna. 3. Allo scopo di lasciare un pianeta più pulito e salutare per le generazioni future, la lotta contro l’inquinamento sarà una priorità di tutti i progetti pubblici di sviluppo economico e di azioni sul territorio. 4. Il diritto di possedere le risorse naturali e di sfruttarle comporta il dovere di prevenire i danni ambientali e, se necessario, di occuparsi della loro riparazione. Articolo 22 Diritto di partecipare agli affari pubblici 1. Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare agli affari pubblici per mezzo dell’istituzione democratica del voto nelle elezioni, che si terranno con una periodicità massima di tutti i 5 anni. 2. La convocazione di elezioni e di referendum, che saranno liberi e universali, è competenza esclusiva del Parlamento. 3. Tutte le personne che non siano state prive dei loro diritti civili e politici godono del diritto di suffragio attivo e passivo. 4. Tutte le persone, associazioni e fondazioni possono promuovere iniziative legislative popolari. La legge ne determinerà i requisiti e i quorum necessari. 5. Tutti i cittadini hanno diritto inalienabile di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza di opportunità. Articolo 23 Diritto alla democrazia partecipativa e alla trasparenza 1. La Catalogna è una democrazia partecipativa ove tutti e ciascuno dei cittadini possono prendere parte all’amministrazione della cosa pubblica e del bene comune. 2. L’Amministrazione dello Stato viene obbligata a mettere alla disposizione degli elettori tutti i particolari rilevanti per quanto riguarda alla spesa pubblica, persino nell’ambito municipale, ed a favorire la partecipazione collettiva -previo dibattito- alle decisioni relative alle priorità che devono raccogliere i pressuposti. 3. La rimunerazione delle cariche elettive sarà pubblica. Il loro stipendio sarà fissato tutti gli anni dal Parlamento e, comunque, non potrà superare 10 volte la rendita basilare di vita dignitosa. Articolo 24 Diritto alla revoca delle cariche elettive 1. I mandati elettorali avranno una scadenza di due legislature. Le cariche elettive non potranno presentarsi di nuovo finché sia trascorso un periodo minimo di 10 anni. 2. Gli elettori potranno chiedere ai Tribunali competenti la celebrazione di referendum revocatorii dei sindachi, consiglieri communali e deputati che non adempiscano sistematicamente il loro programma elettorale. 3. La preparazione dell’azione giuridica dovrà venire avallata dalle firme di almeno un 25% degli elettori della lista votata. Articolo 25 Tutela presso l’Amministrazione 1. I cittadini hanno diritto di rivolgere petizioni e di presentare querele presso il Difensore civico o del Difensore locale, che dovranno essere trattate entro un massimo di 30 giorni. 2. I comuni di più di 10000 abitanti dovranno avere l’apposito Difensore civico, che provveda ai diritti dei cittadini residenti presso l’Amministrazione del comune. Articolo 26 Garanzie e diritti basilari 1. Le libertà e i diritti riconosciuti in questa Costituzione riguardano e legano tutti i poteri pubblici. 2. Nessuno potrà essere estradato o espulso in un paese ove sia ammessa la pena di morte, la tortura o i trattamenti degradanti. Articolo 27 Presunzione d’innocenza e ricorso giurisdizionale 1. Qualsiasi cittadino può presentare ricorso in reclamo di ricorso giurisdizionale effettivo presso la Camera delle Garanzie Costituzionali della Corte Suprema, esaurite le strutture ordinarie del sistema giuridico. 2. Tutti hanno diritto alla presunzione d’innocenza, ad un giudice ordinario predeterminato dalla legge, alla diffesa e all’assistenza giuridica di un avocato, di essere informato dell’accusa elevata a suo carico, di non dichiarare contro se stesso, ad un processo pubblico entro una scadenza ragionevole e di propporre le apposite prove allo scopo della propria diffesa. Articolo 28 Diritto alla proprietà privata ed a un alloggio dignitoso 1. È riconosciuto il diritto alla proprietà privata, il che non impedisce di esigere al suo legitimo titolare l’adempimento dei doveri inerenti all’inseparabile funzione sociale. 2. Nel caso d’interesse pubblico, le Amministrazioni potranno espropriare o restringere il diritto di proprietà o di uso, il che non impedisce la corrispondente indemnizzazione economica. 3. Tutti hanno diritto a un alloggio dignitoso. Tutti i poteri pubblici sono costretti di mettere a disposizione dei cittadini in situazione di povertà o di rischio di esclusione soziale una percentuale minima di alloggi in regime di affitto sociale equivalente al 10% del parco costruito in ciascuno dei communi. Articolo 29 Diritto al lavoro 1. Tutti hanno diritto di lavorare in condizioni dignitose, diritto di che vengano adottate apposite misure di sicurezza allo scopo di prevedere i rischi di incidenti, e diritto di ricevere uno stipendio equo. 2. Le organizzazioni sindacali veglieranno sull’adepimento dei diritti garantiti nei patti collettivi, e goderanno di leggitimazione per presentare le apposite reclamazioni presso la giurisdizione del lavoro. Articolo 30 Diritto di protezione per malattia e di Sicurezza Sociale 1. Tutte le persone hanno diritto di assistenza sanitaria gratuita in caso di urgenza, indipendentemente della loro situazione amministrativa o di lavoro. 2. Gli assegni della Sicurezza Sociale verranno garantite, in regime di proporzionalità equa, per tutti i cittadini che lungo la loro vita abbiano contribuito al sostegno del sistema pubblico. La legge ne stabilirà le quantità economiche minima e massima per anno, che non potranno mai essere inferiori alla rendita basilare di vita dignitosa. Articolo 31 Dovere di contribuire alle pubbliche spese 1. Tutte le persone fisiche e giuridiche hanno il dovere di contribuire al sostegno della pubblica spesa nel marco di un sistema tributario giusto e proporzionale 2. L’Agenzia Tributaria della Catalogna garantirà il principio d’eguaglianza fiscale nei gravami indiretti, e quello di proporzionalità in quei diretti. Articolo 32 Il principio di legalità 1. La Costituzione, la legge e il resto dell’ordinamento giuridico diventano d’imperativo adempimento per tutti i cittadini, con indipendenza della loro nazionalità, residenza o condizione sociale. 2. Nessuno potrà essere sancito o condannato per azioni oppure omissioni che non siano esplicita e tassativamente previste nella legge anteriormente alla data della loro esecuzione. 3. Le pene privative di libertà e le misure di sicurezza che seguono i reati mireranno sempre alla reinserzione sociale dell’individuo, senza pergiudizio della corrispondente componente afflittiva. Articolo 33 Divieto di discriminazione della populazione reclusa 1. I lavori forzati di qualsiasi persona priva di libertà non sono ammessi. 2. Nel caso di svolgere voluntariamente un’attività produttiva durante l’adempimento della pena in un centro penitenziario, il / la carcerato /-a avrà diritto di ricevere uno stipendio non inferiore al minimo interprofessionale. 3. I condannati alla pena di prigione avranno gli stessi diritti basilari e le stesse garanzie costituzionali delle persone libere, tranne quelli di cui siano stati privi in modo temporale e di forma esplicita da risoluzione ferma del tribunale. Articolo 34 Diritto alla libertà di matrimonio 1. L’uomo e la donna hanno diritto di sposarsi con piena eguaglianza giuridica, indipendentemente dell’orientazione sessuale della persona scelta liberamente. 2. I rapporti giuridici delle coppie che coabitano hanno gli stessi diritti civili e sociali delle famiglie legate dal matrimonio 3. La separazione matrimoniale e il divorzio sono esplicitamente riconosciuti e protetti dalla legge, che ne determinerà i requisiti del procedimento. TITOLO III Organizzazione del territorio e dell’amministrazione pubblica (articoli 35 – 84) CAPITOLO I Il territorio Articolo 35 Limiti geografici e politici 1. La Catalogna, che confina a nord con la Francia, a sud e ad ovest con la Spagna, s’impegna a conservare gli attuali confini territoriali, benché favorisca i legami speciali con i territori di lingua catalana sotto la sovranità di altri stati. 2. La politica esteriore e diplomatica veglierà sul rispetto ai diritti di autodeterminazione dei popoli, esercitati d’accordo con i principi democratici e di legalità internazionale. Articolo 36 Organizzazione del territorio e dell’amministrazione 1. La divisione amministrativa basilare è la comarca. 2. Allo scopo di garantire la massima efficacità dei servizi pubblici, lo Stato catalano verrà composto da 7 vegueries. La legge ne determinerà l’estensione e le competenze specifiche. 3. Le comarche si dividono in comuni, che liberamente potranno unirsi allo scopo di rendere migliori servizi alla comunità. Articolo 37 Diritti dei cittadini 1. L’ordinamento giuridico riconosce come un valore democratico il diritto dei cittadini a prendere parte agli affari pubblici del loro luogo di residenza, d’accordo col principio di prossimità. 2. L’esercizio delle competenze proprie degli enti locali potrà essere sorvegliato dal Difensore Civico Locale, che veglierà sulla diffesa dei diritti degli amministrati presso il Comune, e proporrà le apposite raccomandazioni. Articolo 38 L’eguaglianza e la mediazione nei conflitti vicinali 1. Nel caso di conflitto di convivenza, la volontà di conciliazione e di mediazione tra le persone che abitano nel comune, sarà la chiave di volta del modo di agire dei Difensori Locali. 2. Nel’esercizio della loro funzione, i Difensori goderanno di piena indipendenza per quanto riguarda gli altri poteri pubblici, specialmente quelli del Comune. 3. Lungo il periodo di mandato, i Difensori non potranno assumere contemporaneamente alcun altro incarico politico, specialmente di direzione dei partiti in cui militino. 4. La durata minima del mandato sarà di 3 anni, e quella massima di 5 anni, senza che si possanno presentare nuovamente alla rielezione. 5. L’incarico non verrà retribuito, benché la Corporazione Locale sia costretta a provvedere l’apposito uffizio con i mezzi umani e materiali necessarii, ed ad asumere le spese inerenti alla sua funzione. CAPITOLO II I poteri pubblici e le istituzioni SEZIONE I Il potere legislativo Articolo 39 Il Parlamento 1. Il Parlamento è l’unico titolare della rappresentazione sovrana del popolo della Catalogna. 2. È composto di una unica Camera, con 105 deputati, eletti a suffragio libero ed universale, secondo i requisiti stabiliti dalla legge elettorale. 3. Tutti i cinque anni sarà integramente rinovato. Nessun deputato potrà presentarsi più di due legislature consecutive. 4. I deputati godono di piena immunità parlamentaria e, quindi, non possono incorrere in alcuna responsabilità giuridica per gli atti o per le expressioni che svolgino nell’esercizio delle loro funzioni. Articolo 40 Funzioni 1. Il Parlamento esercita la potestà legislativa, approva i bilanci e il rendiconto dello Stato, favorisce e controlla l’azione politica del governo. 2. Il Parlamento gode di piena autonomia organizzativa, finanziaria e disciplinaria. 3. Elabora ed approva il proprio Regolamento interno, il proprio bilancio e lo statuto degli impiegati amministrativi. Articolo 41 Regime elettorale 1. La circonscrizione elettorale è la comarca. 2. La Legge Elettorale determina il numero dei deputati, secondo criterii di proporcionalità e di rappresentazione del territorio e della populazione. 3. Ogni comarca avrà tanti collegi elettorali quanti deputati gli assegni la Legge Elettorale vigente. 4. La legge regolerà i criteri specifici di proporzionalità, allo scopo di evitare che un unico elenco o partito possa raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi. 5. Gli elenchi elettorali saranno aperti e gli elettori potranno votare qualsiasi dei candidati fino al numero massimo predeterminato dalla legge. Articolo 42 Diritti e doveri dei deputati 1. I membri del Parlamento sono indipendenti e rispondono soltanto davanti agli elettori della loro circonscrizione. 2. Ogni deputato gode di piena libertà nel momento di emettere il suo voto e, conseguentemente, non viene costretto a seguire alcuna disciplina di partito. 3. Nel caso di deputati contro di cui si dia corso ad una istruzione di processo criminale, avrà le competenze il / la giudice predeterminato / a dalla legge, previa autorizzazione della Camera Penale della Corte Suprema della Repubblica, unico organo con competenza per togliere l’immunità parlamentare nel caso di reato. Articolo 43 Organi del Parlamento 1. Il Parlamento si compone di un / una Presidente e di un Uffizio di Presidenza eletto dai membri. 2. Le sue funzioni -processo di elezione e funzionamento delle Commissioni- verranno regolate dall’Ordinamento della Camera. 3. Questo Ordinamento regola anche i diritti e i doveri individuali e collettivi dei deputati, i modi d’intervenzione nell’esercizio delle loro funzioni, le attribuzioni dei portavoci dei partiti e le sanzioni disciplinarie in cui essi pottrebbero incorrere. Articolo 44 Pubblicità e transparenza 1. Il Parlamento si riunisce in sedute comuni con una periodicità minima mensuale, a cui devono assistere tutti e deputati, tranne causa di forza maggiore. 2. Le sedute del Pieno sono pubbliche, tranne i supposti stabiliti dalla legge. 3. Il Consiglio Permanente veglierà sulla continuità dei poteri del Parlamento nei periodi tra le sedute e quando abbia finito il mandato elettorale fino alla costituzione della nuova camera. Articolo 45 Trattati internazionali 1. La Catalogna mantiene rapporti di amicizia con tutti gli Stati democratici e sociali di Diritto. Allo scopo di garantirle, il Parlamento firmerà gli accordi e i trattati internazionali e bilaterali necessari. 2. Dopo dichè sono stati ratificati e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, questi accordi e trattati fanno parte dell’ordinamento giuridico interno. 3. Tutti i trattati firmati dallo stato spagnolo rimangono vigenti, fuorché ci sia alcuna decisione contraria da una maggioranza qualificata di 3/5 parti del Parlamento 4. La Catalogna assume tutti i diritti e i doveri derivati dai detti trattati ed accordi. Articolo 46 Regime di adozione di risoluzioni parlamentare 1. Per poter adottare risoluzioni, il Parlamento deve riunirsi con assistenza presenziale della maggioranza assoluta dei deputati 2. Per essere adottate le risoluzioni richiedono il voto favorevole della maggioranza semplice dei deputati presenti. 3. È richiesta una maggioranza qualificata, previamente stabilita dalla legge, per poter adottare norme concernienti ai diritti fondamentali. Articolo 47 Transparenza parlamentare 1. Il Parlamento può creare comissioni di ricerca su qualsiasi affare di pubblica importanza e, particolarmente, allo scopo di depurare eventuali responsabilità politiche negli affari di presunta corruzione. 2. I deputati vengono obbligati a rendere pubblico il loro patrimonio prima che attendano il seggio. Questo rapporto verrà aggiornato alla fine della legislatura oppure se il deputato cessa le sue fonzioni prima del tempo stabilito. Articolo 48 Partecipazione democratica nell’ambito parlamentare 1. Il Regolamento del Parlamento deve controllare le norme di procedimento per dar corso alle richieste individuali o collettive. 2. Perchè sia dato corso loro, le iniziative legislative popolari richiedono l’avallo di un minimo di 50000 firme di persone con diritto di voto. Articolo 49 Iniziativa legislativa 1. L’iniziativa legislativa corrisponde ai deputati, al Governo ed ai cittadini tramite l’iniziativa legislativa popolare. 2. Il Parlamento può delegare nelle comissioni legislative permanenti l’inoltro ed adozione di proposte di legge, salvo nei casi di leggi di riforma costituzionale. Articolo 50 Legislazione di urgenza 1. Il Parlamento può delegare nel Governo la potestà di dettare norme con carattere di decreto legge se concorrono ragioni di urgenza. 2. Il Parlamento deve validare specificamente i decreti legge in una scadenza improrogabile di 60 giorni dopo la loro promulgazione. SEZIONE II Il potere esecutivo Articolo 51 Il /La Presidente 1. È il Capo dello Stato e la massima Autorità della Catalogna. 2. È eletto a suffragio universale diretto, libero e segreto dei cittadini aventi diritto di voto. 3. Lui o Lei avrà una limitazione di due mandati di 5 anni ognuno. Articolo 52 Regime statutario e fine di mandato 1. Lo statuto personale del Presidente verrà regolato da una legge del Parlamento. 2. Nel caso di demissione o di cesazione per approvazione di una mozione di censura, diniego di una questione di fiducia, decesso o incapacità permanente, sia fisica che mentale, provvisoriamente avrà l’incarico delle sue funzioni il /la Presidente del Parlamento fino alla nuova elezione dal popolo a suffragio universale. Articolo 53 Competenze della Presidenza 1. Il/La Presidente nominerà il Primo Ministro della Repubblica, che avrà l’incarico per una scadenza massima di due legislature. 2. Il/La Presidente gode del diritto di veto sulle leggi adottate dal Parlamento, salvo su quelle che abbiano ottenuto una maggioranza qualificata. 3. Corrisponde al/alla Presidente promulgare le leggi ed i decretilegge e commandarne la pubblicazione, firmare Trattati Internazionali in rappresentanza della Catalogna, accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici stranieri, indire elezioni e referendum. Articolo 54 Il primo Ministro / La Prima Ministra 1. Deve formare Governo entro trenta giorni naturali dopo le elezioni. 2. La composizione del Consiglio dei Ministri è competenza esclusiva del Capo del Governo. 3. Sostituisce il /la Presidente della Repubblica nei casi di sua assenza all’estero o di malattia temporale. Articolo 55 Il Governo 1. È l’organo collegiale che dirige ed esegue l’azione politica dello Stato. 2. È composto dal Primo Ministro (Capo del Governo) e dai Ministri di ciascuno degli ambiti. Le sue funzioni e competenze verranno regolate da una legge specifica. 3. Il Consiglio dei Ministri in pieno cessa quando lo fa il Capo del Governo. 4. Tutte le norme giuridiche dettate dal Governo verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Articolo 56 L’Amministrazione dello Stato 1. L’Amministrazione dello Stato è l’ente pubblico incaricato di eseguire le funzioni esecutive attribuite al Governo da questa Costituzione. 2. Si regge dai principi di obiettività, di difesa degli interessi generali, di sottomissione alla legge e di servizio pubblico. 3. D’accordo con il principio di transparenza, deve rendere pubblica, con periodicità minima annuale, l’informazione necessaria in modo che i cittadini possano valutare l’efficacia della sua pratica. Articolo 57 Sviluppo del territorio 1. Le Amministrazioni pubbliche eseguono le loro funzioni nel territorio d’accordo con i principi di deconcentrazione, decentramento, sussidiarietà e prossimità. 2. Lo statuto giuridico degli impiegati nel servizio dell’Amministrazione pubblica fisserà il regime di incompatibilità, la garanzia della formazione tecnica continuata cosí come le formalità di accesso. Articolo 58 Il Difensore Civico 1. Il / La Difensore deve proteggere e diffendere i diritti dei cittadini presso l’Amministrazione. 2. Ha l’incarico istituzionale di sorvegliare l’attività di tutte le Amministrazioni pubbliche dello Stato, senza perdere le competenze esclusive assegnate ai Difensori. 3. Ricevrà le querele e richieste di qualsiasi cittadino e viene obbligato a risponderle entro un massimo di 30 giorni. Articolo 59 Sistema di elezione dei Difensori 1. I Difensori dello Stato e quelli Regionali sono persone fisiche non adscrite a nessun partito politico durante il loro mandato. 2. Saranno eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un periodo non prorogabile de dieci anni, tra i cittadini dei loro rispettivi territori. Articolo 60 Competenze dei Difensori Civici 1. Il Parlamento deve fornire al Difensore Civico e i Comuni ai Difensori Civici Locali la struttura materiale e le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle loro funzioni. 2. Il governo della Catalogna ha l'obbligo di cooperare con il Difensore Civico. In caso di ripetuti fallimenti, il Difensore può imporre le sanzioni previste dalla legge. 3. I Difensori esercitano le loro funzioni con piena indipendenza e obiettività, sono immutabili e possono essere rimossi o sospesi per le ragioni in precedenza stabilite dalla legge solo. Articolo 61 Corte dei Conti 1. È l'organismo di ordinamento esterno per i conti pubblici dell'amministrazione dello Stato e degli altri enti locali. 2. È composto di dieci amministratori nominati dal Parlamento, con un accordo che richiede maggioranza qualificata. 3. Svolge il suo ruolo collegialmente e ha un mandato di 5 anni, rinnovabile per altri cinque. 4. Attua con piena autonomia organizzativa, funzionale e di bilancio, secondo la legge. 5. Devono essere regolate mediante legge lo statuto personale, le incompatibilità, le ragioni per la cessazione, l'organizzazione e il funzionamento della Corte dei conti. Articolo 62 Pubblicità e trasparenza degli informi della Corte 1. La Corte dei Conti pubblica una relazione annuale con l’esposizione dei deficit e delle deviazioni economiche rilevate. 2. I partiti politici hanno il dovere ineludibile di consegnare alla Corte il bilancio di ogni anno, con i dettagli delle spese volte a campagne elettorali. 3. Le conclusioni e le raccomandazioni della Corte saranno date al Parlamento e al Governo dello Stato. Articolo 63 Autorità nazionale anticorruzione 1. Il Parlamento della Catalogna nomina il direttore dell'Autorità nazionale anticorruzione con mandato nel corso di una legislatura, e lui assegna la dotazione di bilancio adeguata per adempire i suoi compiti in modo efficiente. 2. L’Autorità ha competenza esclusiva nelle indagini su tutti i casi di presunta corruzione politica e/o amministrativa. Non appena rilevata su un ragionevole sospetto di reato, consegnerà una relazione al Procuratore Generale della Catalogna. 3. Ha piena indipendenza e agisce con assoluta imparzialità. Nessuno dei suoi posti direttivi può appartenere a partiti politici. Articolo 64 I governi locali 1. La struttura territoriale basica della Catalogna è basata su i comuni. 2. Le comarche sono costituite da uno o più comuni, secondo la sua popolazione e l’estensione geografica. 3. I Comuni possono firmare accordi tra di loro per formare entità sovra comunale, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei servizi pubblici comuni. Articolo 65 Competenze dei comuni 1. I Comuni hanno competenza esclusiva in tutte le materie che gli assegna la Legge di Regime Locale. 2. Le sue funzioni sono governate dal principio di sussidiarietà, secondo le disposizioni della Carta europea dell'autonomia locale, e dal principio di capacità finanziaria. 3. La pianificazione e gestione del territorio, l’urbanismo e la gestione dell'assistenza sociale è di esclusiva competenza dei comuni. 4. La pianificazione urbana e la riqualificazione del territorio devono essere approvate e autorizzate dal competente Ministero dello Stato. Articolo 66 Le vegueries 1. Il governo e l'amministrazione autonoma delle comarche corrisponde alla rispettiva vegueria, ente formato per un/a presidente e un Consiglio composto di dieci membri. 2. Le funzioni delle vegueries e lo statuto dei suoi membri saranno stabilite da una legge del Parlamento, secondo criteri di rappresentanza proporzionale. 3. Data la sua demografia, la vegueria di Barcellona ha un sistema speciale stabilito da una legge del Parlamento. Articolo 67 La Val d'Aran 1. La Val d'Aran ha uno speciale regime giuridico stabilito dalla legge del Parlamento. 2. La sua organizzazione istituzionale e amministrativa è di esclusiva competenza del Conselh Generau, se non quella che raccoglie questa Costituzione. 3. La lingua ufficiale è l’aranese, in regime di co-ufficialità con il catalano. Articolo 68 Istituzioni fondamentali della Val d'Aran 1. Il governo della Val di Aran sta nel Conselh Generau, formato dal Síndic major, il Plen dei Conselhèrs/ères e la Commissione di Auditori dei conti. 2. Il/La Síndic/a è il più alto rappresentante dello Stato catalano nella Val d'Aran. Articolo 69 Sistema elettorale 1. Il governo della Val d'Aran è eletto dal voto universale diretto, libero e segreto, come prescritto dalla legge elettorale della Catalogna. 2. Il Conselh Generau partecipa alla preparazione di tutte le iniziative legislative che riguardano il suo territorio. SEZIONE III - Il potere giudiziario Articolo 70 La giustizia 1. La giustizia si amministra in nome del popolo, dai giudici e magistrati membri del Potere Giudiziario. 2. I suoi membri sono soggetti soltanto alla Legge, sono indipendenti e hanno immunità nell'esercizio delle loro funzioni, oltre le responsabilità penali e/o disciplinari in cui possano incorrere. Articolo 71 La Giuria 1. Sarà il dovere dei cittadini di partecipare all’amministrazione della giustizia attraverso l'istituzione della Giuria Popolare. La legge determina gli affari esclusivi di questa istituzione. Articolo 72 La Magistratura 1. I giudici ottengono il loro posto per concorso pubblico secondo i modi stabiliti dalla legge. 2. Non possono essere sospesi, trasferiti o rimossi dall'esercizio della sua giurisdizione se non per una delle cause espressamente indicate nella legge organica in questione. Articolo 73 Incompatibilità 1. I membri del potere giudiziario non possono appartenere a partiti politici o sindacati, tranne le associazioni professionali corrispondenti. 2. La legge stabilisce le incompatibilità tassate che riguardano i membri della magistratura durante il loro incarico. In nessun caso sarà proibito il loro diritto alla libertà di espressione, di opinione e di creazione intellettuale. Articolo 74 Procedimenti giudiziari 1. I procedimenti giudiziari saranno pubblici, salvo circostanze eccezionali, in precedenza previsti dalla legge al fine di garantire l'inviolabilità delle vittime. 2. Tutte le questioni saranno istruite preferibilmente in modo orale, nonostante la digitalizzazione degli atti giudiziari. 3. Le sentenze e ordinanze sono pubbliche e devono avere adeguata motivazione in conformità con le regolazioni costituzionali, saranno redatte per iscritto e comunicate a tutte le parti comparite nel processo. Articolo 75 Cooperazione del Potere Esecutivo 1. Le sentenze e le altre risoluzioni finali dei giudici e dei tribunali devono essere adempite. In caso d’inadempimento volontario da parte della persona fisica o giuridica, saranno eseguite per mezzo di costrizione forzata. 2. La giustizia è gratuita per tutti quegli individui che non hanno adeguate risorse finanziarie, in conformità dei parametri stabiliti dalla legge in materia. Articolo 76 Finanziamento della giustizia 1. Le spese processuali saranno determinate in base alla capacità economica del contendente. 2. Lo Stato veglierà perchè le risorse finanziarie, umane e tecnologiche siano garantite in virtù del principio di sufficienza e di ottimizzazione allo scopo che la giustizia possa svolgere i propri compiti. Articolo 77 Responsabilità patrimoniale dello Stato 1. Lo Stato è responsabile per danni occasionati per errori giudiziari e/o per il funzionamento anormale dell’Amministrazione della giustizia. 2. Ogni anno sarà fornito alla Corte Suprema della Repubblica un fondo di bilancio specifico al fine di risarcire le vittime di crimini violenti, se il colpevole è stato dichiarato insolvente, fatto salvo il diritto di ripetizione se migliorasse fortuna. Articolo 78 Il Consiglio Superiore della Magistratura in Catalogna 1. Il Consiglio Superiore è l'organo di governo dei giudici, dei magistrati e pubblici ministeri; sarà composto di dieci membri e un presidente/a. 2. Lo statuto organico e l'incompatibilità dei suoi membri e le sue funzioni saranno stabiliti dalla normativa in materia. 3. Le nomine, le ispezioni, la promozione e sistema disciplinare verranno regolati da rigorosi criteri di capacità, merito e anzianità. 4. Il bilancio annuale è approvato dal Parlamento e sarà soggetto a criteri di trasparenza ed efficienza. 5. Ogni cinque anni sarà rinnovato interamente. Articolo 79 La Corte Suprema 1. La Corte è competente su tutto il territorio della Catalogna, è il più alto organo giudiziario in tutti i settori e sarà composta di cinque camere, ognuna con competenza esclusiva: Diritto Penale; Diritto Civile; Diritto del Lavoro; Diritto Amministrativo e Diritto Costituzionale. 2. Ogni camera della Corte Suprema è composta di cinque membri eletti dal Consiglio Superiore della Magistratura. I candidati devono essere giudici o avvocati di riconosciuto prestigio. 3. Il suo ruolo consisterà in unificare dottrina e stabilire giurisprudenza consolidata. Articolo 80 La Camera di Garanzie Costituzionali 1. È composta di cinque giudici con competenza esclusiva per risolvere le controversie in ultima analisi, in materia di diritti fondamentali. 2. La sua composizione è regolata da una legge specifica in conformità dei seguenti criteri: uno sarà eletto a suffragio universale; uno dalla magistratura; uno dal Parlamento con una maggioranza di 3/5 dei deputati; uno dal Consiglio di Ordini di Avvocati e Procuratori della Catalogna; e l'ultimo dai Difensori locali. Articolo 81 Poteri della Camera di Garanzie Costituzionali 1. È responsabile della risoluzione dei ricorsi d’incostituzionalità e dei ricorsi giurisdizionali. 2. Le sue decisioni sono definitive, nonostante le risorse che il diritto internazionale preveda presso la Corte europea dei diritti dell'uomo e presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. 3. Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dello Stato e contro di loro non si può interporre alcuna impugnazione, ordinaria o straordinaria. 4. Il ricorso giurisdizionale può essere presentato da qualsiasi cittadino o persona giuridica che richiami un diritto fondamentale per difendere interessi legittimi. Articolo 82 Rinnovamento dei membri 1. La Camera di Garanzie Costituzionali sarà completamente rinnovata ogni cinque anni. 2. I suoi membri non possono appartenere a partiti politici o sindacati, o impegnarsi in qualsiasi ufficio pubblico o di altra attività professionale o commerciale. Articolo 83 Il Pubblico Ministero 1. Appartiene alla Magistratura e si propone di promuovere l'azione della giustizia in difesa della legalità, dei diritti dei cittadini e dell'interesse pubblico. 2. Il suo intervento può essere avviato d’ufficio o a richiesta di parte legittimata. 3. La legge regolerà lo statuto organico del Pubblico Ministero in base al principio di gerarchia interna ed autonomia delle altre collettività pubbliche. Articolo 84 Il Procuratore Generale della Catalogna 1. Il Procuratore Generale dello Stato sarà proposto da parte del Consiglio Superiore della Magistratura e la sua nomina sarà ratificata dal Parlamento. 2. I procuratori non possono appartenere a partiti politici o sindacati nell'esercizio della loro funzione, salvo le associazioni professionali. La legge ne stabilirà il regime d'incompatibilità. TITOLO QUARTO Relazioni con l'estero (articoli 85-90) Articolo 85 La Catalogna, nazione di pace 1. La Catalogna è esente da forze dell'esercito ed armate, tranne la polizia propria (Mossos d'Esquadra), responsabile della pubblica sicurezza. 2. I valori supremi che lo Stato repubblicano intende trasmettere agli altri popoli del mondo sono la giustizia sociale, la cultura, la pace, la lotta contro la povertà, la tutela dell'ambiente, la solidarietà, la cooperazione internazionale, lo sviluppo sostenibile e la parità di diritti e doveri di tutti gli esseri umani. Articolo 86 Nuovo sistema sociale ed economico 1. La Repubblica Catalana considera prioritario che tutte le politiche internazionali ed europee nell’ambito sociale ed economico si sviluppino in modo conforme ai principi fondamentali delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea. 2. Per raggiungerli, è necessario che valori quali la competitività, lo sforzo, la libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali, si basino sull’assioma inequivocabile di non vulnerare mai i diritti fondamentali delle persone e dei popoli. 3. A questo proposito, l'economia di mercato rimarrà sempre soggetta a criteri di regolazione equitativa approvati dai legittimi rappresentanti dei titolari della sovranità popolare. Articolo 87 Relazioni di buon vicinato con la Spagna 1. La Catalogna è consapevolea dei legami multipli che nel corso della storia ha avuto con il popolo spagnolo e desidera fermamente mantenerli e migliorarli in termini di bilateralità. 2. La Repubblica garantisce i diritti di tutti quei catalani che, per qualsiasi motivo, vogliono mantenere liberamente e democraticamente i loro personali e collettivi rapporti con i nostri fratelli nella Penisola Iberica. Articolo 88 Fomento dei rapporti giuridici e politici 1. Nel marco di Europa, lo Stato Catalano promuoverà i rapporti di ogni genere con la Spagna, con particolare cura delle questioni in cui l’interesse generale sia comune. 2. Tutti i trattati firmati dalla Spagna sono assunti dalla Repubblica della Catalogna in conformità del dovere di successione, nonostante la sua futura rinegoziazione con le entità sovranazionali interessate. Articolo 89 La moneta e la Banca Centrale della Catalogna 1. L'euro ha corso legale in tutto lo stato catalano. 2. L'emissione di moneta e biglietti sarà di competenza esclusiva della Banca Centrale della Repubblica, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla Banca Centrale Europea. 3. Barcellona sarà la sede permanente dal BCC. Articolo 90 Relazioni internazionali 1. La Catalogna dichiara la sua volontà di aderire alle Nazioni Unite come membro a pieno titolo. 2. La Catalogna vuole continuare a far parte dell'Unione Europea, e diventare il più presto possibile il suo stato numero 29. 3. Di conseguenza, il Parlamento e il Governo eseguiranno tutti i passi necessari per raggiungere il nostro mantenimento all'interno di tali organismi, o se del caso, la nostra appartenenza nel più breve tempo consentito del diritto internazionale. Titolo QUINTO (articoli 91-97) Articolo 91 La riforma costituzionale 1. Poiché la Costituzione deve sempre adattarsi alla realtà sociale e politica del paese, si sono stabiliti i seguenti meccanismi per riformarne il suo testo, in tutto o in parte. 2. Nel corso della sua riforma rimarrà garantita la continuità del funzionamento di tutte le istituzioni del paese. Articolo 92 Competenza e quorum per la riforma costituzionale 1. L'iniziativa legislativa per riformare la Costituzione deve essere adottata da almeno 3/5 dei membri del Parlamento. 2. Se il proietto di riforma riguarda i diritti fondamentali del primo titolo, si richiede la maggioranza qualificata dei due terzi dei deputati. 3. Se si presenta un'iniziativa legislativa sulla riforma costituzionale, dovrà essere avallata con un minimo garantito del 25% di voti dell'elettorato. Articolo 93 Referendum popolare 1. Se la riforma costituzionale è completa e comprende alcuni degli articoli che garantiscono i diritti fondamentali, deve essere sottoposta a un referendum entro 30 giorni una volta approvata dal Parlamento. 2. Il referendum sarà vincolante e richiederà per la sua approvazione la partecipazione di una maggioranza semplice dei votanti e dei voti validamente espressi. Articolo 94 Collegamento al diritto internazionale 1. In nessun caso, la riforma costituzionale può portare a decisioni che violino il diritto internazionale relativo ai diritti fondamentali sanciti dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Articolo 95 Controllo giudiziario 1. La Camera di Garanzie Costituzionali non è competente a rivedere d'ufficio o ex parte il testo della riforma una volta approvato dal referendum popolare. 2. Nessun partito politico, istituzione pubblica o di diritto privato ha legittimità per presentare ricorso d’incostituzionalità di fronte a una parziale riforma della Costituzione, una volta approvata dal popolo in un referendum. Articolo 96 Pubblicazione 1. Il testo riformato degli articoli sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato entro cinque giorni, dopo i quali entrerà in vigore. Articolo 97 Garanzia di stabilità 1. Deve trascorrere un minimo di due anni tra una proposta d’emendamento costituzionale ed un’altra, sia stata adottata o no nel parlamento o in referendum. • Disposizioni transitorie Prima 1. Al momento della dichiarazione d’indipendenza e fino a quando non sia pubblicata questa Costituzione, il Presidente della Generalitat continuerà ad agire come capo di stato in carica. 2. I suoi compiti saranno: presiedere l'Assemblea Costituente, convocare il referendum per l'approvazione di questa Costituzione e rappresentare la Catalogna di fronte alla comunità internazionale. 3. Convocare elezioni legislative e presidenziali. Seconda La situazione provvisoria durerà un massimo di un anno. • Disposizione in deroga La pubblicazione di questa Costituzione abroga, nel territorio della Catalogna, la Costituzione del Regno di Spagna approvata il 6 dicembre 1978. • Disposizione finale Questa Costituzione entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della Catalogna. Montserrat Gallart i Sanfeliu Doctora en Filologia