REGOLAMENTO DELLE CONSULTE TERRITORIALI
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REGOLAMENTO DELLE CONSULTE TERRITORIALI
REGOLAMENTO DELLE CONSULTE TERRITORIALI DISPOSIZIONI GENERALI Partecipazione Art. 1- Lapa r t e c i pa z i onede l l apopol a z i onea l l ’ a t t i vi t àa mmi ni s t r a t i vade l Comune ,pr e vi s t ada l l enor mes t a t ut a r i e ,s ir e a l i z z ac onl ’ i s t i t uz i onede l l e Consulte Territoriali presso il capoluogo e presso ciascuno dei centri esterni denominati: Parrutta, Piano dei Peri, Maurino, Bolago Art. 2 - Il Consiglio comunale determina territorialmente le consulte, e provvede alle successive modifiche che si rendessero necessarie. Finalità Art. 3 - La Consulta Territoriale ha le seguenti finalità: organizzare momenti di partecipazione, di incontro e riunioni con la popolazione della zona di riferimento per discutere problemi comuni, oppure per raccogliere pareri su questioni particolari; proporre studi e ricerche per la conoscenza della zona di riferimento e la più efficace soluzione dei suoi problemi; s ot t opor r ea l l ’ Ammi ni s t r a z i onec omuna l epr opos t edii nt e r ve nt o pe r migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi esistenti nella zona di riferimento; e s pr i me r epa r e r ir i c hi e s t ida l l ’ Ammi ni s t r a z i onec omuna l e ; elaborare ogni anno una relazione delle necessità e degli obiettivi principali da attuare nella zona di riferimento e da inviare al Sindaco entro il 30 settembre, affinché venga tenuta in considerazione nella fase di formazione del bilancio di previsione annuale e triennale; convocare assemblee per la pubblica informazione e discussione dei problemi inerenti la zona di riferimento, di cui la Consulta Territoriale dovr àf a r s e nepor t a voc epr e s s ol ’ Ammi ni s t r a z i onec omuna l e . Rappor t ic onl ’ Ammi ni s t r az i onec omunal e Art. 4 - Il principio che deve animare i rapporti tra la Consulta Territoriale el ’ Ammi ni s t r a z i onec omuna l eèque l l ode l l ar e c i pr oc ac ol l a bor a z i one . I nt a l ec ont e s t ol ’ Ammi ni s t r a z i onec omuna l e ,pe ri lt r a mi t ede l l ’ uf f i c i o comunale di Segreteria comunica alla Consulta Territoriale, nella persona del suo Presidente, in merito a: l edi ve r s ea t t i vi t àe dope r ec hel ’ Ammi ni s t r a z i onec omuna l ei nt e nde realizzare nella zona di riferimento; il bilancio di previsione annuale e pluriennale, e il rendiconto consuntivo annuale; gli strumenti urbanistici ed edilizi, che riguardano la zona di riferimento; Ordinamento Art. 5 - Sono organi di decentramento: a) la Consulta Territoriale; b) il Presidente della Consulta Territoriale; Sono soggetti di partecipazione: a )l ’ As s e mbl e ade ir e s i de nt ine l l az onadir i f e r i me nt o; b) il Coordinamento delle Consulte. CONSULTA TERRITORIALE Composizione e durata Art. 6 - Al fine di garantire un proficuo lavoro le consulte sono composte da non meno di 5 membri. Al di sotto di tale numero la Consulta decade. Ogni Consulta si compone al massimo di 11 membri. Art. 7 - Le Consulte Territoriali durano in carica per la durata del mandato elettorale degli organi istituzionali del Comune. Esse possono esercitare la l or oa t t i vi t às i no a4 ( qua t t r o)me s idopo l ’ i ns e di a me nt o de l l anuova Amministrazione se questa non provvede al loro anticipato scioglimento. Art. 8 –Possono ricoprire la carica di membro della Consulta i cittadini che autocertificano di essere residenti o domiciliati nella zona di r i f e r i me nt o,c hes onoi npos s e s s ode ir e qui s i t ipe rl ’ e l e z i onea l l ac a r i c adi consigliere comunale e che si propongono con una comunicazione i ndi r i z z a t aa lSi nda c oei nol t r a t at r a mi t el ’ uf f i c i oPr ot oc ol l oope rvi af a x entro il termine, che verrà comunicato con manifesto pubblico. Al Consiglio comunale, perché possa procedere alla costituzione di ogni Consulta Territoriale, devono pervenire almeno 5 (cinque) proposte. Qualora, non pervengano un numero sufficiente di proposte, non si provvederà alla nomina della Consulta Territoriale. Qualora pervengano un numero di proposte superiore a 11 (undici), il Sindaco convoca l' Assemblea Territoriale per l'elezione della Consulta. Per l'elezione, l'Ufficio comunale di Segreteria predisporrà un congruo quantitativo di schede con i nominativi dei candidati in ordine alfabetico. L'elezione è valida quando partecipano almeno venti elettori della zona di riferimento. Ogni elettore non potrà esprimere più di tre preferenze. Saranno proclamati eletti i primi 11 candidati che hanno ottenuto più voti. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età. Essi potranno rimanere in carica anche in caso di trasferimento del domicilio. Non possono far parte della Consulta i cittadini che ricoprono la carica di assessore o consigliere comunale, provinciale e regionale; i parlamentari; i soggetti che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi in qualità di presidente, vice presidente, tesoriere o segretario in sedi di partiti o movimenti politici nazionali o locali comunque riconosciuti; i componenti, designati dall'Amministrazione comunale, di enti e società pubbliche controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali. Chi intenda candidarsi alle elezioni deve rassegnare immediatamente le dimissioni dalla Consulta Territoriale. Art. 9 - L’ uf f i c i oc omuna l ediSe gr e t e r i a ,ve r i f i c a t iir e qui s i t ir i c hi e s t i , predispone per ciascuna Consulta un elenco dei componenti in ordine alfabetico e ne trasmette copia al Sindaco e al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio, dopo l'eventuale elezione, riunisce il Consiglio comunale per la nomina dei componenti delle costituende Consulte Territoriali. Dimissioni –Surroga-Revoca Art. 10 – Le dimissioni devono essere presentate al Sindaco e al Presidente della Consulta, e comunicate per conoscenza al Presidente del Consiglio comunale. La surroga, per volontarie dimissioni o per decadenza da parte di uno dei membri della Consulta di Quartiere, si effettua nominando il primo dei non e l e t t ipr e s e nt ene l l ’ e l e nc os ot t opos t oas uot e mpoa l l avot a z i onedapa r t e dell'Assemblea Territoriale. Il Consiglio comunale delibera: la revoca dei membri della Consulta Territoriale quando dal verbale risulta che questi non abbiano partecipato senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive della Consulta; l ar e voc ade l l ’ i nt e r aCons ul t a ,qua ndonona de mpi ei nmodor i pe t ut oa i suoi doveri statutari o non rispetta gravemente il regolamento. Prima seduta Art. 11 - La Consulta Territoriale tiene la sua prima seduta entro il ve nt e s i mogi or noda l l ’ e s e c ut i vi t àde l l ade l i be r a z i onedinomi nade is uoi membri. Art. 12 - La convocazione della prima seduta è disposta e presieduta dal Si nda c ooda l l ’ a s s e s s or edal uide l e ga t o.Dur a nt el apr i mas e dut as idovr à eleggere il Presidente della Consulta così come previsto al successivo punto 19 del presente regolamento. Convocazione Art. 13 - La convocazione della Consulta Territoriale è fatta dal Presidente me di a nt ea vvi s os c r i t t o,c ont e ne nt el ’ or di nede lgi or node gl ia r gome nt ida trattare, e da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione (nei tre gi or nièc ompr e s os i ai lgi or node l l ’ i nvi oc heque l l ode l l ar i uni one). I nc a s od’ ur ge nz al ac onvoc a z i onepuòe s s e r et e l e f oni c a .I nt a l ee ve ni e nz a a l l ’ i ni z i ode l l ar i uni onel aCons ul t ar a t i f i c al ava l i di t àde l l ac onvoc a z i one . Sedute Art. 14 - La Consulta Territoriale si riunisce a seguito: determinazione del Presidente; richiesta scritta di 1/3 dei suoi membri; richiesta scritta di almeno 20 (venti) elettori della zona di riferimento; richiesta del Sindaco o Assessore delegato. Art. 15 - Le sedute della Consulta Territoriale sono pubbliche. Quando la trattazione dell’ a r gome nt or i gua r daqua l i t àec ompor t a me nt idi persone il Presidente dispone che la seduta sia segreta. Alla popolazione deve essere data notizia della seduta mediante affissione de l l ’ a vvi s odic onvoc a z i onea l l ’ a l bopos t oa l l ’ e s t e r node l l as e dede l l az ona di riferimento. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Sindaco, o un assessore suo delegato, e il Presidente del Consiglio, o un consigliere suo delegato, possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto. Il Presidente può concedere la parola ai cittadini ove ne facciano esplicita richiesta. Il verbale della seduta è redatto dal segretario, che lo deve sottoscrivere unitamente al Presidente. Votazioni Art. 16 - Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice con voto pa l e s e .I nc a s odipa r i t àdivot il apr opos t anonèa ppr ova t a .L’ a r gome nt o pos t oa l l ’ or di nede lgi or novi e ner i nvi a t oa l l as e dut as uc c e s s i va . Art. 17 - Nelle votazioni deve essere verbalizzato il numero dei voti favorevoli, dei contrari, degli astenuti, precisando il nome di chi li ha formulati. Indennità Art. 18 - Ai membri delle Consulte Territoriali non compete alcuna indennità o compenso. Il rimborso delle spese sostenute dal Presidente e dai membri della Consulta per l ’ a de mpi me nt odii nc a r i c hiès ubor di na t oa l l apr e ve nt i va autorizzazione della Giunta comunale. IL PRESIDENTE Elezione Art. 19 - La Consulta Territoriale, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente con votazione in forma segreta, a maggioranza assoluta dei membri assegnati. Il Presidente dura in carica un anno. Nomina del Segretario Art. 20 - I lPr e s i de nt e ,s ubi t odopol ’ e l e z i one ,nomi nauns e gr e t a r i o, scelto tra i membri della Consulta Territoriale. Qua l or aa l l ’ i nt e r node l l aConsulta nessuno accetti tale incarico, il verbale verrà redatto a turno dai membri della Consulta Territoriale su incarico del Presidente. Attribuzioni del Presidente Art. 21 - Il Presidente rappresenta la Consulta Territoriale e: convoca e presiede le r i uni oni ,pr e di s ponel ’ or di nede lgi or no,f i r mai verbali; dà attuazione a quanto stabilito nelle sedute di Consulta avvalendosi della collaborazione del Segretario; invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio copia delle convocazioni ede l l ’ or di nede lgiorno delle sedute della Consulta Territoriale, nonché copia dei relativi verbali; convoca e presiede le assemblee promosse dalla Consulta Territoriale. comunica al Consiglio comunale il caso in cui si configuri la decadenza di uno dei suoi membri, perché assuma i provvedimenti di competenza. Art. 22 - In caso di forzata assenza il Presidente può delegare un altro membro della Consulta Territoriale a sostituirlo temporaneamente. La delega deve essere data in forma scritta e motivata. Art. 23 - Il President e ,pe rl ’ e s pl e t a me nt o de ic ompi t ia t t r i bui t ia l l a Cons ul t aTe r r i t or i a l e ,hadi r i t t oa l l ’ i nf or ma z i onepr e vi s t ape ric ons i gl i e r i comunali, limitatamente alle problematiche della zona di riferimento. Art. 24 - Il Presidente della Consulta Territoriale riceve dal Presidente del Cons i gl i ol ’ a vvi s odic onvoc a z i onede lCons i gl i oc omuna l euni t a me nt e a l l ’ or di nede lgi or no.Lat r a s mi s s i onepuòa vve ni r ea nc hevi af a xope r posta elettronica. ASSEMBLEA TERRITORIALE Finalità Art. 25 - L’ As s e mbl e aTe r r i t or i a l eha lo scopo di: a ampliare e rendere attiva ed effettiva la partecipazione della popol a z i onede l l az onadir i f e r i me nt oa l l ’ a t t i vi t àa mmi ni s t r a t i vade l Comune, sia come singole persone che come gruppi e organismi sociali presenti sul territorio; b consentire alla Consulta Territoriale di recepire più direttamente la volontà degli abitanti in ordine alla situazione e alle proposte sulla vita della zona di appartenenza. Composizione Art. 26 - L’ As s e mbl e aTe r r i t or i a l eèf or ma t adat ut t iir e s i de nt ide l l az ona di riferimento, ed è presieduta dal Presidente della Consulta Territoriale. L’ As s e mbl e aèva l i da me nt ec os t i t ui t aqua ndopa r t e c i pa noa l me nove nt i elettori della zona di riferimento. At t r i buz i onide l l ’ As s e mbl e a Art. 27 - Compe t ea l l ’ As s e mbl e a di s c ut e r ee d approvare proposte, pr ogr a mmie da l t r ede t e r mi na z i onir i s ul t a nt ia l l ’ or di nede lgi or node l l a convocazione. Le decisioni assembleari per essere oggetto di esecutività da parte della Consulta Territoriale devono essere assunte a maggioranza del numero dei presenti al momento della votazione. Convocazione Art. 28 - La convocazione è disposta dal Presidente della Consulta almeno unavol t aa l l ’ a nnos ude t e r mi na z i onede l l aCons ul t aTe r r i t or i a l eoppur e : su richiesta di tre membri della Consulta Territoriale; su richiesta sottoscritta da almeno venti elettori; Su richiesta del Sindaco o Assessore delegato. Art. 29 - L’ a s s e mbl e aèc onvoc a t at r a mi t ema ni f e s t ie s pos t ia l l ’ a l boe affissi in luoghi pubblici almeno cinque giorni prima della data della riunione e con l ’ i ndi c a z i onede l l ’ or di nede lgi or no,de l l ada t a ,de l l ’ or ae del luogo della riunione. Coordinamento delle Consulte Art. 30 - Per armonizzare l'attività delle Consulte e promuovere la collaborazione tra le stesse, è istituito il Coordinamento delle Consulte. Composizione Art. 31 - Il Coordinamento delle Consulte è composto dal Sindaco o suo delegato, in qualità di presidente, e dai Presidenti delle Consulte Territoriali. Convocazione Art. 32 - Il Coordinamento delle Consulte è convocato dal Sindaco o suo delegato autonomamente oppure su richiesta concordata dei Presidenti. Compiti Art. 33 - Il Coordinamento delle Consulte: a) pone allo studio l'acquisizione di strumenti sempre più idonei per una corretta realizzazione della partecipazione; b) assiste e sostiene l'attività delle Consulte Territoriali; c) istruisce e riferisce al Consiglio Comunale, tramite il Sindaco o suo delegato, sull'attività delle Consulte Territoriali; d) mette in atto quant'altro ritiene opportuno ai fini del coordinamento tra le Consulte. Sede, mezzi, e albo della Consulta Art. 34 - Il Comune mette a disposizione delle Consulte Territoriali le sedi e dime z z idic a nc e l l e r i a ,nonc héqua nt ’ a l t r os t r e t t a me nt ei ndi s pe ns a bi l ea l f unz i ona me nt ode l l ’ or ga ni s mo. Art. 35 - Le spese per funzionamento e le attività della Consulta Te r r i t or i a l e ,i vic ompr e s el ’ i nf or ma z i one ,l a pubbl i c i z z a z i one ,s ono a c a r i c ode l l ’ Ammi ni s t r a z i onec omuna l e , c hepr ovve de r àc ona ppos i t ia t t i . In sede di approvazione del Bilancio di previsione, il Consiglio comunale a s s e gnas ua ppos i t oc a pi t ol oif ondine c e s s a r ipe rl ’ a t t i vi t àde l l eCons ul t e Te r r i t or i a l i .Al l ’ i nt e r nodit a l ec a pi t ol ovi e nes pe c i f i c a t al as ommapr e vi s t a per ciascuna Consulta. Art. 36 - L’ Ammi ni s t r a z i onec omuna l epr ovve dea di ns t a l l a r eunalbo esposto al pubblico, ove la Consulta Territoriale affigge gli avvisi di c onvoc a z i onede l l aCons ul t aede l l ’ As s e mbl e aTe r r i t or i a l eeive r ba l i contenenti le decisioni della stessa e ogni altra comunicazione che intende rivolgere alla popolazione. Norme transitorie finali Art. 37 - I lr e gol a me nt o,dopo i lf a vor e vol ee s a me de l l ’ or ga no di c ont r ol l o,ve r r àpubbl i c a t oa l l ’ a l bopr e t or i ope rqui ndi c igi or nic ons e c ut i vi ed entrerà in vigore, terminata la ripubblicazione, il giorno successivo. Art. 38 - In prima applicazione il Sindaco provvede alla convocazione de l l ’ As s e mbl e adic uia l l ’ a r t .25es e gue nt ie nt r o90gi or nida l l ’ e nt r a t ai n vigore del presente regolamento. Art. 39 - Le Consulte Territoriali nominate antecedentemente alle future elezioni amministrative, restano in carica sino al termine del mandato del Consiglio comunale. Art. 40 - Le Consulte Territoriali hanno il potere di autoregolamentarsi.