REGOLAMENTO DELLE CONSULTE TERRITORIALI

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REGOLAMENTO DELLE CONSULTE TERRITORIALI
REGOLAMENTO
DELLE CONSULTE
TERRITORIALI
DISPOSIZIONI GENERALI
Partecipazione
Art. 1- Lapa
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Consulte Territoriali presso il capoluogo e presso ciascuno dei centri
esterni denominati: Parrutta, Piano dei Peri, Maurino, Bolago
Art. 2 - Il Consiglio comunale determina territorialmente le consulte, e
provvede alle successive modifiche che si rendessero necessarie.
Finalità
Art. 3 - La Consulta Territoriale ha le seguenti finalità:
 organizzare momenti di partecipazione, di incontro e riunioni con la
popolazione della zona di riferimento per discutere problemi comuni,
oppure per raccogliere pareri su questioni particolari;
 proporre studi e ricerche per la conoscenza della zona di riferimento e la
più efficace soluzione dei suoi problemi;
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 elaborare ogni anno una relazione delle necessità e degli obiettivi
principali da attuare nella zona di riferimento e da inviare al Sindaco
entro il 30 settembre, affinché venga tenuta in considerazione nella fase
di formazione del bilancio di previsione annuale e triennale;
 convocare assemblee per la pubblica informazione e discussione dei
problemi inerenti la zona di riferimento, di cui la Consulta Territoriale
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Art. 4 - Il principio che deve animare i rapporti tra la Consulta Territoriale
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del suo Presidente, in merito a:
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realizzare nella zona di riferimento;
 il bilancio di previsione annuale e pluriennale, e il rendiconto
consuntivo annuale;
 gli strumenti urbanistici ed edilizi, che riguardano la zona di
riferimento;
Ordinamento
Art. 5 - Sono organi di decentramento:
a) la Consulta Territoriale;
b) il Presidente della Consulta Territoriale;
Sono soggetti di partecipazione:
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b) il Coordinamento delle Consulte.
CONSULTA TERRITORIALE
Composizione e durata
Art. 6 - Al fine di garantire un proficuo lavoro le consulte sono composte
da non meno di 5 membri.
Al di sotto di tale numero la Consulta decade.
Ogni Consulta si compone al massimo di 11 membri.
Art. 7 - Le Consulte Territoriali durano in carica per la durata del mandato
elettorale degli organi istituzionali del Comune. Esse possono esercitare la
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Amministrazione se questa non provvede al loro anticipato scioglimento.
Art. 8 –Possono ricoprire la carica di membro della Consulta i cittadini
che autocertificano di essere residenti o domiciliati nella zona di
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consigliere comunale e che si propongono con una comunicazione
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entro il termine, che verrà comunicato con manifesto pubblico.
Al Consiglio comunale, perché possa procedere alla costituzione di ogni
Consulta Territoriale, devono pervenire almeno 5 (cinque) proposte.
Qualora, non pervengano un numero sufficiente di proposte, non si
provvederà alla nomina della Consulta Territoriale.
Qualora pervengano un numero di proposte superiore a 11 (undici), il
Sindaco convoca l' Assemblea Territoriale per l'elezione della Consulta.
Per l'elezione, l'Ufficio comunale di Segreteria predisporrà un congruo
quantitativo di schede con i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.
L'elezione è valida quando partecipano almeno venti elettori della zona di
riferimento.
Ogni elettore non potrà esprimere più di tre preferenze.
Saranno proclamati eletti i primi 11 candidati che hanno ottenuto più voti.
A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età. Essi potranno rimanere
in carica anche in caso di trasferimento del domicilio.
Non possono far parte della Consulta i cittadini che ricoprono la carica di
assessore o consigliere comunale, provinciale e regionale; i parlamentari; i
soggetti che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi in qualità di
presidente, vice presidente, tesoriere o segretario in sedi di partiti o
movimenti politici nazionali o locali comunque riconosciuti; i componenti,
designati dall'Amministrazione comunale, di enti e società pubbliche
controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali.
Chi intenda candidarsi alle elezioni deve rassegnare immediatamente le
dimissioni dalla Consulta Territoriale.
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predispone per ciascuna Consulta un elenco dei componenti in ordine
alfabetico e ne trasmette copia al Sindaco e al Presidente del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio, dopo l'eventuale elezione, riunisce il Consiglio
comunale per la nomina dei componenti delle costituende Consulte
Territoriali.
Dimissioni –Surroga-Revoca
Art. 10 – Le dimissioni devono essere presentate al Sindaco e al
Presidente della Consulta, e comunicate per conoscenza al Presidente del
Consiglio comunale.
La surroga, per volontarie dimissioni o per decadenza da parte di uno dei
membri della Consulta di Quartiere, si effettua nominando il primo dei non
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Il Consiglio comunale delibera:
 la revoca dei membri della Consulta Territoriale quando dal verbale
risulta che questi non abbiano partecipato senza giustificato motivo, a
tre riunioni consecutive della Consulta;
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suoi doveri statutari o non rispetta gravemente il regolamento.
Prima seduta
Art. 11 - La Consulta Territoriale tiene la sua prima seduta entro il
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Art. 12 - La convocazione della prima seduta è disposta e presieduta dal
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eleggere il Presidente della Consulta così come previsto al successivo
punto 19 del presente regolamento.
Convocazione
Art. 13 - La convocazione della Consulta Territoriale è fatta dal Presidente
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Sedute
Art. 14 - La Consulta Territoriale si riunisce a seguito:
 determinazione del Presidente;
 richiesta scritta di 1/3 dei suoi membri;
 richiesta scritta di almeno 20 (venti) elettori della zona di riferimento;
 richiesta del Sindaco o Assessore delegato.
Art. 15 - Le sedute della Consulta Territoriale sono pubbliche.
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Alla popolazione deve essere data notizia della seduta mediante affissione
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Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei
membri in carica.
Il Sindaco, o un assessore suo delegato, e il Presidente del Consiglio, o un
consigliere suo delegato, possono intervenire alle riunioni senza diritto di
voto.
Il Presidente può concedere la parola ai cittadini ove ne facciano esplicita
richiesta.
Il verbale della seduta è redatto dal segretario, che lo deve sottoscrivere
unitamente al Presidente.
Votazioni
Art. 16 - Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice con voto
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Art. 17 - Nelle votazioni deve essere verbalizzato il numero dei voti
favorevoli, dei contrari, degli astenuti, precisando il nome di chi li ha
formulati.
Indennità
Art. 18 - Ai membri delle Consulte Territoriali non compete alcuna
indennità o compenso.
Il rimborso delle spese sostenute dal Presidente e dai membri della
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autorizzazione della Giunta comunale.
IL PRESIDENTE
Elezione
Art. 19 - La Consulta Territoriale, nella sua prima riunione, elegge al
proprio interno il Presidente con votazione in forma segreta, a
maggioranza assoluta dei membri assegnati.
Il Presidente dura in carica un anno.
Nomina del Segretario
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verrà redatto a turno dai membri della Consulta Territoriale su incarico del
Presidente.
Attribuzioni del Presidente
Art. 21 - Il Presidente rappresenta la Consulta Territoriale e:
 convoca e presiede le r
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 dà attuazione a quanto stabilito nelle sedute di Consulta avvalendosi
della collaborazione del Segretario;
 invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio copia delle convocazioni
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copia dei relativi verbali;
 convoca e presiede le assemblee promosse dalla Consulta Territoriale.
 comunica al Consiglio comunale il caso in cui si configuri la decadenza
di uno dei suoi membri, perché assuma i provvedimenti di competenza.
Art. 22 - In caso di forzata assenza il Presidente può delegare un altro
membro della Consulta Territoriale a sostituirlo temporaneamente. La
delega deve essere data in forma scritta e motivata.
Art. 23 - Il President
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Art. 24 - Il Presidente della Consulta Territoriale riceve dal Presidente del
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ASSEMBLEA TERRITORIALE
Finalità
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Comune, sia come singole persone che come gruppi e organismi
sociali presenti sul territorio;
b consentire alla Consulta Territoriale di recepire più direttamente la
volontà degli abitanti in ordine alla situazione e alle proposte sulla
vita della zona di appartenenza.
Composizione
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convocazione.
Le decisioni assembleari per essere oggetto di esecutività da parte della
Consulta Territoriale devono essere assunte a maggioranza del numero dei
presenti al momento della votazione.
Convocazione
Art. 28 - La convocazione è disposta dal Presidente della Consulta almeno
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 su richiesta di tre membri della Consulta Territoriale;
 su richiesta sottoscritta da almeno venti elettori;
 Su richiesta del Sindaco o Assessore delegato.
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Coordinamento delle Consulte
Art. 30 - Per armonizzare l'attività delle Consulte e promuovere la
collaborazione tra le stesse, è istituito il Coordinamento delle Consulte.
Composizione
Art. 31 - Il Coordinamento delle Consulte è composto dal Sindaco o suo
delegato, in qualità di presidente, e dai Presidenti delle Consulte
Territoriali.
Convocazione
Art. 32 - Il Coordinamento delle Consulte è convocato dal Sindaco o suo
delegato autonomamente oppure su richiesta concordata dei Presidenti.
Compiti
Art. 33 - Il Coordinamento delle Consulte:
a) pone allo studio l'acquisizione di strumenti sempre più idonei per una
corretta realizzazione della partecipazione;
b) assiste e sostiene l'attività delle Consulte Territoriali;
c) istruisce e riferisce al Consiglio Comunale, tramite il Sindaco o suo
delegato, sull'attività delle Consulte Territoriali;
d) mette in atto quant'altro ritiene opportuno ai fini del coordinamento tra
le Consulte.
Sede, mezzi, e albo della Consulta
Art. 34 - Il Comune mette a disposizione delle Consulte Territoriali le sedi
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Art. 35 - Le spese per funzionamento e le attività della Consulta
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In sede di approvazione del Bilancio di previsione, il Consiglio comunale
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per ciascuna Consulta.
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contenenti le decisioni della stessa e ogni altra comunicazione che intende
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ed entrerà in vigore, terminata la ripubblicazione, il giorno successivo.
Art. 38 - In prima applicazione il Sindaco provvede alla convocazione
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vigore del presente regolamento.
Art. 39 - Le Consulte Territoriali nominate antecedentemente alle future
elezioni amministrative, restano in carica sino al termine del mandato del
Consiglio comunale.
Art. 40 - Le Consulte Territoriali hanno il potere di autoregolamentarsi.