R.ETE. Imprese Italia Emendamenti AS 1428
Transcript
R.ETE. Imprese Italia Emendamenti AS 1428
Camera dei Deputati AC 2679-bis Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) EMENDAMENTI INDICE 1. Sostegno ricerca e innovazione piccole imprese (art. 7-bis) 2. Riduzione Accise energia elettrica (Ecobonus e ristrutturazioni) (art. 7-bis) 3. Estensione alle manutenzioni ordinarie dell’agevolazione relativa alle ristrutturazioni edilizie (art. 8-bis) 4. Estensione agli interventi di bonifica dell’amianto negli edifici strumentali dell’agevolazione relativa alle ristrutturazioni edilizie (art. 8-bis) 5. Obbligo audit energetici (art. 8-bis) 6. Riduzione accise energia elettrica (art. 8-bis) 7. Risorse agli ammortizzatori in deroga ai contratti di solidarietà (art. 11) 8. Pagamenti con carte di debito (art. 19) 9. Fondo di garanzia per le PMI (art. 19-bis) 10.Registro di carico e scarico dei rifiuti (art. 19-bis)Classificazione dei rifiuti (art. 19-bis) 11.TARI (art. 19-bis) 12.Semplificazione delle procedure di rimborso o compensazione in presenza di operazioni in reverse charge e split payment (art.44) 13. Estensione della possibilità di compensare i crediti scaturenti dalle dichiarazioni integrative (art. 44) 14. Riduzione delle sanzioni in caso di tardiva presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2015 (art. 44) 15. Collegamento della nuova compliance ai risultati degli studi di settore (art. 44) 16.Interpretazione autentica in materia di trasfertismo (art. 44) AC 2679-bis "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” Emendamento Dopo l’articolo 7 inserire il seguente: Art. 7bis (interventi di sostegno alla ricerca e all’innovazione nelle piccole imprese) 1. Il presente articolo ha lo scopo di favorire la diffusione di nuove forme di collaborazione tra gli organismi che effettuano a qualunque titolo attività di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale, in particolare per quello rappresentato dalla micro e piccola impresa, nonché di favorire la razionalizzazione dell'intervento pubblico per la ricerca scientifica, di base, applicata, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento tecnologico favorendo l'integrazione tra azioni a livello nazionale, regionale e locale, lo sviluppo di reti e la collaborazione con il settore privato nonché la dimensione europea e internazionale della ricerca italiana. 2. Nell’ambito della potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni in materia di innovazione, il presente articolo ha lo scopo di integrare i principi generali stabiliti a livello di legislazione nazionale al fine di: a) realizzare una più ampia collaborazione tra centri di ricerca pubblici e privati e mondo delle imprese attraverso la garanzia di strumenti di finanziamento aggiuntivi per i progetti e le attività che determinano una stretta collaborazione tra gli organismi di ricerca e i raggruppamenti di imprese; 3. 4. 5. 6. b) prevedere, nelle norme regionali e nei bandi di finanziamento dei progetti di innovazione, che anche i costi relativi al titolare della azienda, nonché quelli relativi alla realizzazione dei campionari, possono essere contabilizzati tra i costi della ricerca e sviluppo ai fini normativi e fiscali. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, è istituito il Fondo per il brokeraggio tecnologico con la finalità di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di innovazione tecnologica e per la diffusione di nuove forme di collaborazione tra gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale rappresentato dalle micro e piccole imprese. Il Fondo ha una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, destinato alla copertura dei costi del personale degli enti di ricerca o delle associazioni nazionali di categoria a supporto dei progetti e delle attività finalizzate al trasferimento tecnologico all’interno delle piccole e medie imprese italiane, nonché per il rilascio di voucher individuali per l’innovazione. Le attività, oggetto del finanziamento del Fondo, dovranno essere dirette ai seguenti obiettivi: a) distacco funzionale del personale degli Organismi di Ricerca presso le micro e piccole imprese per lo sviluppo di progetti per il trasferimento tecnologico; b) promozione di attività e progetti da parte delle associazioni di rappresentanza delle imprese artigiane e delle piccole imprese con lo scopo di individuare competenze specializzate di supporto ai processi di innovazione delle micro e piccole imprese. Il contributo a carico del suddetto Fondo è previsto nella misura del 10% per ciascuna attività progettuale svolta presso singole imprese e nella misura del 50 % per le attività progettuali svolte per conto di aggregazioni di impresa riconosciute giuridicamente e comunque costituite in forma di contratto di rete di imprese, ATI, ATS, consorzi e società consortili, distretti territoriali, GEIE. Motivazione Al fine di rendere il sistema produttivo, l’artigianato e le PMI competitive nel mercato globale ed innalzare il livello di ricchezza e di benessere del Paese, è necessario promuovere azioni ed eventi significativi sui temi della società della conoscenza, dell’innovazione e della qualità anche a favore di quel sistema produttivo fatto di tante micro e piccole imprese disseminate sul territorio che possono competere, grazie alle tecnologie della comunicazione, in tutti i mercati del mondo a patto che dimostrino la capacità di sviluppare e commercializzare nuovi prodotti. Riteniamo in particolare opportuno stimolare la collaborazione tra imprese e tra queste ed i diversi soggetti operanti sul territorio, ad esempio, attraverso la creazione di forme di collaborazione tra le imprese e gli organismi di ricerca. Quando si attivano delle partnership tra le imprese ed i centri di ricerca, infatti, le imprese hanno la possibilità di acquisire know how specialistico condividendolo con altri soggetti senza impiegare tempo e risorse a costruirlo ex novo da sole. Nell’epoca della specializzazione, infatti, vi sono sempre più nicchie produttive e vi è una convenienza a lavorare in rete. In tal modo sarà sempre più facile ridisegnare le filiere ed i settori. L’obiettivo del sistema dovrebbe essere quello di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di innovazione attraverso la collaborazione con il sistema nazionale della ricerca per l’individuazione, la valorizzazione e la diffusione di nuove conoscenze, tecnologie e brevetti. In questa era di cambiamenti epocali le imprese debbono rafforzare l’impegno finanziario e tecnico per innovare prodotti e processi, elevare la competitività e aumentare la presenza sui mercati internazionali. Un ulteriore importante misura è quella del voucher per le imprese che può favorire lo sviluppo di azioni di incentivazione preliminare dei progetti permettendo di eliminare le criticità degli stessi. AC 2679-bis "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” Emendamento All’articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modifiche: a. Alla lettera a) n° 1), sostituire le parole 2015 con le parole “2017”; b. Alla lettera a) n° 2), sostituire le parole 2015 con le parole “2017”; c. Alla lettera b) n° 1), sostituire le parole 2015 con le parole “2017”. Motivazione In edilizia, il mercato del recupero e del rinnovo ha rappresentato, negli anni della crisi, l’unico sbocco per le imprese del settore: gli incentivi per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica, stimolando gli investimenti, hanno rappresentato una fonte di respiro per le imprese del settore e per l’occupazione. Per tali ragioni risulta certamente positivamente la misura di proroga per un anno di tali detrazioni, prevista all’articolo 8 della legge di stabilità. Appare, tuttavia, una proroga di breve raggio di applicazione e non rispecchia quanto invece annunciato dal Governo rispetto ad una proroga triennale. L’emendamento propone, quindi, di mantenere le percentuali attuali almeno per un triennio sia per la riqualificazione che per le ristrutturazioni. AC 2679-bis "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” Emendamento All’articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “1-bis. All’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: “b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c) e d)” Motivazione L’emendamento è finalizzato ad estendere, anche alle manutenzioni ordinarie nelle singole unità immobiliari residenziali, la detrazione fiscale finora riconosciuta ai medesimi interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici residenziali, oltre che a quelli di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, effettuati sia nelle singole unità abitative che sulle parti comuni degli edifici. Ci si riferisce, in particolare, a tutti quegli interventi ricompresi nell’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 380/2001, consistenti nelle “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. Si tratta, a titolo esemplificativo, dei lavori di tinteggiatura, lamatura e lucidatura dei pavimenti, riparazioni idrauliche od elettriche agli impianti già esistenti nelle singole unità abitative. Il riconoscimento della detrazione fiscale anche per le spese di manutenzioni ordinarie eseguite sulle singole unità immobiliari avrebbe il pregio di creare un contrasto di interessi favorendo l’emersione e scoraggiando il ricorso ad imprese totalmente sconosciute al Fisco. Peraltro, l’emersione potrebbe essere favorita dall’insieme di norme, contenute nell’art. 9 del D.D.L. in esame, che riformano i regimi forfetari prevedendo adempimenti estremamente semplificati ed un ridotto carico fiscale. L’emendamento necessita di copertura finanziaria, non stimabile con i dati in nostro possesso. AC 2679-bis "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” Emendamento All’articolo 8, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: “1-bis In attuazione dell’articolo 15, comma 1-bis, del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all’articolo 16, comma 1, del citato decreto legge, si applica alle spese documentate relative agli interventi di bonifica dell’amianto di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, ancorché eseguiti negli edifici strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione.” Motivazione L’emendamento è finalizzato a riconoscere, anche alle spese sostenute per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici strumentali all’attività d’impresa, arti e professioni, la detrazione fiscale finora riconosciuta ai medesimi interventi eseguiti negli edifici residenziali. Al riguardo, l’articolo 15, comma 1-bis, decreto legge n. 63/2013, individua gli interventi per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici tra quelli meritevoli di agevolazione e di tutela, per i quali è prevista l’ulteriore proroga della detrazione fiscale per ristrutturazione ed efficienza energetica, in attesa di misure ed incentivi di carattere strutturali. La proposta, in coerenza con la volontà manifestata dal legislatore nel citato decreto legge del 2013, ha l’obiettivo di agevolare gli interventi di bonifica dall’amianto negli immobili strumentali all’esercizio dell’attività, oggi esclusi dal beneficio in quanto limitato ai soli immobili residenziali, ivi comprese le parti comuni. L’emendamento necessita di copertura finanziaria. AC 2679-bis "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” Emendamento Dopo l’articolo 8 inserire il seguente Art. 8-bis Al decreto legislativo 102/2014 dopo il comma 1 dell’articolo 8 è inserito il seguente comma: 1-bis. Per i gruppi aziendali con più siti produttivi che svolgono analoga attività su almeno 3 diverse regioni, l’obbligo di cui al comma 1, s’intende ottemperato anche qualora siano state svolte diagnosi energetiche a campione con costruzione di profili di carico tipo su base regionale. Analogamente, i sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001 possono essere realizzati sulla base dello stesso principio. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 1 i siti di grandi aziende con consumo annuale inferiore a 1 milione di KWh.” Motivazione La normativa che impone l’obbligo di effettuare una diagnosi energetica in tutti i siti delle grandi aziende rischia di introdurre delle penalizzazioni per quei gruppi aziendali organizzati ad esempio in filiali o con uffici e siti di ridotte dimensioni sul piano energetico. L’emendamento è finalizzato ad evitare che siano fatte diagnosi energetiche su siti di modesti consumi e, parallelamente, si prevede, essendo l’attività svolta la medesima, la possibilità di realizzare audit su campione rappresentativi. AC 2679-bis "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” Emendamento Dopo l’articolo 8 inserire il seguente Art.8-bis 1. A partire dal 1° gennaio 2015 le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica sono le seguenti: 0,011 per i consumi mensili inferiori a 50.000 kWh; 0,010 per i consumi mensili compresi tra 50.000 e 200.000 kWh; 0,0070 per i consumi mensili compresi tra 200.000 e 1.200.000 KWh; 0,001 per i consumi mensili maggiori di 1.200.000 kWh. 2. Dalla medesima data è abrogata la lettera e) del comma 3 dell’articolo 52 del D.Lgs 504/1995. Motivazione L’emendamento prevede una riduzione delle accise sull’energia elettrica per le PMI con consumi mensili inferiori a 200.000 kWh senza intaccare il gettito complessivo per l’erario in quanto la riduzione sarebbe compensata dall’abrogazione dell’attuale esenzione vigente per i consumatori domestici i cui criteri applicativi risalgono al provvedimento CIP 15/1993 che prevede un meccanismo di esenzioni per scaglioni non collegato con la capacità reddituale del consumatore domestico. La proposta prevede nel dettaglio l’introduzione di 4 scaglioni mensili in luogo dei tre attuali e si basa sulla possibilità di ridurre le aliquote suo primi due scaglioni utilizzando circa 600 milioni di extra gettito derivanti dall’abrogazione delle esenzioni per scaglioni vigenti per le abitazioni ad uso domestico. L’impatto per una famiglia con consumo annuo di 3.200 KWh è di 4 euro. AC 2679-bis "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” Emendamento All’articolo 11 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: “1-bis. Per l’anno 2015 nella dotazione individuata nel precedente comma 1 è compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all’articolo 5, della legge n. 236/1993. 1-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 è altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 3, commi 14 e ss.” Motivazione In materia di risorse destinate agli ammortizzatori sociali, occorre prevedere che nello stanziamento previsto per l’attuazione delle misure contenute nel Job Act (riforma degli ammortizzatori, riordino rapporti di lavoro, attività ispettiva, conciliazione, contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti) siano contenute ed evidenziate anche risorse specificamente dedicate agli ammortizzatori in deroga e risorse specifiche destinate ai contratti di solidarietà, ivi compresi quelli ex lege n. 236/1993, rivolte alle imprese prive di sistemi di integrazione salariale che non usufruiscono degli ordinari ammortizzatori sociali. In ordine ai Fondi di Solidarietà Bilaterali, invece, l’emendamento proposto ha la finalità di provvedere al rifinanziamento del comma 17 dell’art. 3 della legge n. 92/2012. Nella revisione del sistema degli ammortizzatori sociali vanno, infatti, salvaguardate le vigenti esperienze settoriali, come quella del settore artigiano, che garantiscono il sostegno al reddito dei lavoratori in caso di crisi aziendali attraverso il sistema della bilateralità, ivi compresi i Fondi di Solidarietà Bilaterali, come quello costituito dell’artigianato, per il sostegno al reddito dei lavoratori in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In tal senso, va quindi affrontato il problema del rifinanziamento del comma 17 dell’art. 3 della legge n. 92/2012, il quale prevede che ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali sia erogata l’indennità Aspi subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa, a carico dei fondi bilaterali. Per ciascuna delle annualità 2013, 2014, e 2015 questo limite è attualmente fissato a 20 milioni di euro. Occorre quindi eliminare il limite temporale del 2015 rendendo strutturale ed incrementare lo stanziamento finanziario previsto dalla legge. AC 2679-bis "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” Emendamento All’articolo 19 inserire il seguente comma: “11-bis. All’obbligo derivante dall’art. 15, commi 4 e 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell’utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2% del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell’utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,1% del valore delle transazioni con esse effettuate.” Motivazioni L’art. 15, commi 4 e 5, del decreto legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, ha previsto, a decorrere dal 30 giugno 2014, l’obbligo, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Detto obbligo era originariamente previsto come decorrente dal 1° gennaio 2014, ma, al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha differito il termine alla predetta data del 30 giugno 2014. E’ noto come per l’uso del POS e l’accettazione dei pagamenti mediante carte di debito il sistema bancario pretenda il pagamento di commissioni particolarmente onerose, specie se si considera che per determinate categorie di imprenditori (si pensi ai rivenditori di tabacchi o ai gestori di impianti di distribuzione carburanti) i ricavi consistono in aggi o comunque in un “delta” differenziale (margine) tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita al dettaglio del prodotto di importo talmente ridotto che gli operatori, a seguito dell’applicazione delle predette commissioni bancarie, vedono i profitti drasticamente ridursi, fino quasi ad annullarsi. La presente proposta si fa carico di ricondurre la norma ad un’applicazione “sostenibile”, tenuto anche conto dei princìpi cui si ispira l’emananda legislazione comunitaria in materia. Si ritiene opportuno, in sostanza, porre un limite alla previsione degli importi relativi alle commissioni bancarie sull’utilizzo delle carte di debito, in particolare con riferimento alle menzionate categorie imprenditoriali. Basti ricordare, ad esempio, con riferimento alla distribuzione dei carburanti, che il costo delle commissioni imposte ai gestori italiani è complessivamente superiore all’1,5%, a fronte di un margine lordo inferiore al 2% del prezzo finale che, come noto, per il resto viene intascato dallo Stato, in forma di accise ed IVA, e dalle compagnie petrolifere. AC 2679-bis "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” Emendamento Dopo l’articolo 19 inserire il seguente Art. 19-bis L’art. 1, al comma 48, la lettera a) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è sostituita con la seguente: a) Sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il Consiglio generale ed il Consiglio di gestione. Il Consiglio generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di gestione. I membri del Consiglio generale sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in base alle seguenti designazioni: tre, di cui uno assume le funzioni di Presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ,uno dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, uno dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, un rappresentante delle banche, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane e cooperative, un rappresentante dei confidi. La partecipazione al Consiglio generale del Fondo è a titolo gratuito. L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo. Motivazione Con il comma 48 lettera a) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è stato istituito il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI che ha sostituito il Comitato di amministrazione istituito dalla legge 7 agosto 1997, n. 266. La scelta legislativa è stata dettata dal condiviso intento di istituire un organo meno numeroso e più funzionale alle esigenze di amministrazione del Fondo. Tale scelta ha però evidenziato un insufficiente raccordo rispetto all’esigenza di garantire una effettiva ed articolata presenza di rappresentanti di imprese, banche e confidi, ossia dei soggetti verso i quali è finalizzata l’attività del Fondo. Nell’ambito del nuovo Comitato di gestione, infatti, la riduzione a due esperti del numero dei componenti di riferimento delle Associazioni delle Piccole e Medie Imprese risulta del tutto inidonea a garantire il permanere della preesistente valorizzazione del ruolo associativo nella funzionalità del Fondo e determina – nei lavori del Consiglio – il venir meno dell’articolato contributo proprio della specifica esperienza dei rappresentanti dei diversi e distinti Sistemi Associativi dei beneficiari dell’attività del Fondo. In tale prospettiva, si propone di affiancare al Comitato di gestione del Fondo,istituito dal comma 48 lettera a) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e a cui rimane affidata la amministrazione del Fondo, un Consiglio generale di cui, oltre a rappresentati delle pubbliche amministrazioni in numero maggioritario, fanno parte anche rappresentanti dei sistemi associativi di imprese, banche e confidi. E’ stabilito che la partecipazione al Consiglio generale del Fondo avvenga a titolo gratuito. Compiti del Consiglio generale sono: la raccolta ed il coordinamento delle istanze di imprese, banche e confidi, l’indicazione, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, delle direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, la proposta delle modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, nonché la formulazione di pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione edi parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di gestione. AC 2679-bis "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” Emendamento Dopo l’articolo 19 inserire il seguente Art. 19-bis “All’articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modifiche: a) Sostituire le parole “I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a)” con le seguenti: “I produttori iniziali di rifiuti speciali di cui al comma 1, lettera a)”; b) dopo le parole «non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi» aggiungere le seguenti: «e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi»”. MOTIVAZIONE L’emendamento mira, in primo luogo, a “sanare” una situazione di vuoto normativo venutasi a creare con l’introduzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI: la possibilità di adempiere all’obbligo di tenere i registri di carico e scarico – per i rifiuti pericolosi entro le 4 tonnellate all’anno - presso le Associazioni imprenditoriali era infatti prevista prima dell’introduzione del SISTRI ma è attualmente formalizzata per i soli rifiuti non pericolosi; tuttavia, alla luce dell’esclusione dal SISTRI per i produttori di rifiuti speciali pericolosi con meno di dieci dipendenti, è necessario colmare la lacuna normativa e ritornare alla formulazione “ante SISTRI” poiché numerose imprese beneficiano attualmente della tenuta dei registri – anche di quelli inerenti ai rifiuti pericolosi - presso le Associazioni imprenditoriali. AC 2679-bis "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” Emendamento Dopo l’articolo 19 inserire il seguente Art. 19-bis “La lettera b-bis) dell’articolo 13 comma 5 del DL 91 del 2014, convertito in legge n. 116 del 2014 è abrogata.” MOTIVAZIONE La procedura di classificazione dei rifiuti prevista, rappresenta una pesante ed onerosa complicazione rispetto a quanto già disciplinato, in coerenza con le disposizioni comunitarie, dal d.lgs 152/2006 e in particolare all’allegato D della parte IV. L’emendamento pertanto propone la soppressione di questo pesante ed inutile aggravio per le imprese. AC 2679-bis "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” Emendamento Dopo l’articolo 19 inserire il seguente Art. 19-bis “Tariffa rifiuti” Alla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche: Il comma 651 è sostituito dal seguente: “651. A partire dal 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi: a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo. b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata). c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo. d) Il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero.” Il comma 653 è sostituito dal seguente: “653. A partire dal 2015, nella determinazione dei costi del servizio, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard. Il comma 658 è sostituito dal seguente: “658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non domestiche. Motivazione La struttura della TARI riflette quasi pedissequamente la precedente formulazione della TARES (e, quindi, della vecchia TIA), in quanto sono state riproposte tariffe determinate sulla base di coefficienti di produzione potenziali e non sui reali quantitativi di rifiuti prodotti. Permangono quindi, ancora oggi, tutte le criticità e i limiti che i precedenti regimi di prelievo hanno mostrato e che più volte abbiamo denunciato. Anche la nuova TARI mira ad assicurare la piena copertura dei costi di gestione e di investimento del servizio RSU. Manca, però, ancora una volta, la volontà di instaurare un legame diretto tra produzione di rifiuto e spesa, secondo il principio comunitario secondo cui “chi inquina paga”. Al contrario vengono mantenuti i vecchi criteri di produzione “presuntiva” che rischiano di tradursi in condizioni di costo estremamente diversificate sul territorio a parità di attività economica. L'emendamento proposto mira a rivedere, a partire dal 2015, la struttura del sistema di prelievo affinché, in conformità con il principio comunitario del “chi inquina paga”, vada a riflettere in modo puntuale la reale produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche. Nel riscontrare la carenza di criteri oggettivi per la definizione dei costi del servizio e per l’allocazione tra parte fissa e parte variabile, tra componente domestica e non domestica, e di misure capaci di tenere in debito conto anche aspetti riguardanti la stagionalità delle attività ricettive e commerciali, con la proposta emendativa vengono delineati principi che dovranno essere posti alla base del futuro regolamento anche in relazione alla ripartizione dei costi. L’elemento che maggiormente preoccupa - dato il peso che riveste nel determinare il carico tariffario complessivo ricadente sulle imprese – è proprio il costo del servizio contenuto nei Piani Finanziari dei vari comuni, sia in relazione al suo peso complessivo, sia a causa della sua estrema variabilità. Situazione ancor più critica e ingiustificata se si considera che tale disomogeneità si registra all’interno di comuni appartenenti non solo alla stessa Regione ma alla stessa provincia e che, pertanto, hanno parametri riferibili a popolazione, tessuto imprenditoriale, densità abitativa e condizioni territoriali quantomeno similari. In realtà estremamente omogene sia a livello territoriale che a livello di strutturazione del servizio, si registra una differenza del costo pro/capite sostanziale e ingiustificata. Per far fronte a questa criticità, un’ulteriore proposta emendativa mira a rendere più coercitivo il riferimento ai “costi standard” per eliminare l’incomprensibile disparità sul territorio e le inefficienze del servizio. AC 2679-bis "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” Emendamento All’art. 44, dopo il comma 8, inserire il seguente: “8-bis Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite modalità semplificate di rimborso e di compensazione del credito IVA qualora il medesimo scaturisca, per almeno i due terzi del suo ammontare, dall’applicazione dell’articolo 17, commi 5 e 6 e 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.” Motivazione Il rafforzamento dell’utilizzo del reverse charge, previsto nell’articolo 44 del disegno di legge in esame nel settore dell’edilizia, dei servizi di pulizia oltre che in quello energetico come pure l’introduzione dello split payment per le operazioni effettuate con enti pubblici, pur rappresentando concrete modalità operative per ridurre l’evasione, possono comportare l’insorgere di ingenti crediti IVA derivanti dall’impossibilità di compensare l’IVA a credito maturata sugli acquisti. L’ampliamento dell’utilizzo dello strumento dell’inversione contabile, in particolare, riguarda le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici, con la particolarità che il sistema dell’inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. Dal canto suo lo split payment, dopo l’autorizzazione UE, riguarderà tutte le prestazioni effettuate dalle imprese con gli enti pubblici nella più ampia accezione. In considerazione dell’ampliamento del numero dei soggetti e prestazioni nei cui confronti opera l’inversione contabile ovvero dell’introduzione dello split payment, è necessario trovare una soluzione affinché i crediti IVA, scaturenti dall’applicazione della normativa in esame, possano essere velocemente recuperati tramite compensazione o rimborso scontando ridotti adempimenti di ordine burocratico. Non si ritiene sufficiente la tutela, già prevista ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972. L’emendamento proposto prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisca le modalità con cui rimborsi e compensazioni del credito IVA possano essere effettuati, in deroga ai limiti e condizioni vigenti, qualora derivino, per almeno i due terzi, dall’applicazione del reverse charge. L’emendamento non necessita di copertura. AC 2679-bis "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” Emendamento All’articolo 44, comma 14, dopo la lettera a), inserire la seguente: “a-bis) all’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: “non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.”. Motivazione L’emendamento è finalizzato a consentire la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente anche oltre il termine di un anno, affinché il relativo credito possa essere utilizzato in compensazione. In tal modo il contribuente evita di presentare istanza di rimborso, qualora si accorga dell’errore, a suo danno, successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, termine oggi previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998. L’emendamento non necessita di copertura. AC 2679-bis "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” Emendamento All’articolo 44, dopo il comma 18, è inserito il seguente: “18-bis Limitatamente alla dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015, la sanzione applicabile nei casi di presentazione con ritardo non superiore a novanta giorni è ridotta alla metà.” Motivazione In considerazione dell’anticipazione del termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, prevista dall’articolo 44, comma 18, disegno di legge in esame, si propone, per il solo primo anno di applicazione, di consentire al contribuente che presenta tardivamente la dichiarazione IVA di fruire di una ulteriore riduzione delle sanzioni rispetto a quelle previste in caso di ravvedimento operoso. In particolare, a decorrere dalla dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015, il comma 18 dell’articolo 44 del disegno di legge in commento anticipa al mese di febbraio il termine di presentazione della dichiarazione IVA e sopprime, nel contempo, l’obbligo di dichiarazione unificata, scadente nel mese di settembre. La fissazione del nuovo termine nel mese di febbraio, con una anticipazione di 7mesi, nel primo anno di applicazione, genera, senz’altro, difficoltà nell’esecuzione dell’adempimento entro il nuovo e più ravvicinato termine. L’emendamento è, pertanto, finalizzato, per la sola annualità 2015, con effetto sulla dichiarazione IVA 2016, di consentire al contribuente che non presenta la dichiarazione entro il mese di febbraio 2016, di poter beneficiare di una sanzione ulteriormente ridotta nei casi di presentazione entro novanta giorni dalla scadenza. L’emendamento non necessita di copertura. AC 2679-bis "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” Emendamento All’articolo 44, comma 12 dopo le parole: “anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti”, inserire le seguenti: “, tenendo conto dell’applicazione degli studi di settore ed, in particolare, degli effetti del regime premiale di cui all’articolo 10, comma da 9 a 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” Motivazione L’emendamento intende rendere coerenti le ricostruzioni, effettuate dall’Agenzia delle entrate, dei ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione sulla base dei dati acquisiti e che saranno trasmessi ai contribuenti, con quanto emerge dall’applicazione degli studi di settore, qualora fossero prese in considerazioni le medesime informazioni. Si ritiene, infatti, che la ricostruzione dei ricavi/compensi effettuata dall’Agenzia non possa prescindere dai risultati scaturenti dall’applicazione degli studi di settore. In questo modo contribuenti e Amministrazione finanziaria continueranno ad avere un comune presupposto di riferimento per il ravvedimento operoso prima dell’emissione dell’avviso di accertamento come pure, successivamente, per sviluppare un reale contraddittorio. L’emendamento non necessita di copertura. AC 2679-bis "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” Emendamento All’articolo 44, dopo il comma 40 aggiungere il seguente: 40-bis. Il comma 6 dell’art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni: 1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro; 2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; 3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.” Motivazione L’emendamento introduce una norma di interpretazione autentica in materia di trasfertismo con il duplice obiettivo di chiarire dal punto di vista normativo i criteri applicati ormai da anni sul piano amministrativo dalle Amministrazioni, e di dare certezza alle aziende che hanno posto in essere comportamenti proprio in ottemperanza ai suddetti criteri. A tal proposito si ricorda che le indennità e i rimborsi spese erogate ai dipendenti in trasferta di lavoro, fuori dal territorio del Comune in cui si trova la sede di lavoro, sono escluse dalla formazione del reddito imponibile fino a concorrenza di determinate soglie (art.51, comma 5 del TUIR). Al contrario le indennità e le maggiorazioni di retribuzione erogate ai trasfertisti, tenuti a svolgere la loro prestazione lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, sono assoggettate ad una tassazione ed imposizione contributiva nella misura del 50% del loro ammontare (art. 51, comma 6 del TUIR). Tale seconda disposizione prevedeva anche l’emanazione di un provvedimento del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, che doveva individuare in modo chiaro le categorie di lavoratori inquadrabili come “trasfertisti” e le relative disposizioni applicative. Tale decreto non è stato emanato, e il conseguente vuoto normativo è stato colmato dalla prassi ministeriale, che ha cercato di stabilire dei criteri distintivi tra le due categorie di lavoratori utilizzabili dalle imprese in qualità di sostituti di imposta. Di seguito i vari provvedimenti amministrativi che sono intervenuti sul tema: In primo luogo l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, ha chiarito che si qualificano come trasfertisti “…tutti quei soggetti ai quali viene attribuita una indennità, chiamata o meno di trasferta, ovvero una maggiorazione di retribuzione, che in realtà non è precisamente legata alla trasferta poiché è attribuita, per contratto, per tutti i giorni retribuiti, senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta..” Di conseguenza in tutti i casi in cui l’indennità o la maggiorazione di retribuzione è attribuita con carattere continuativo, senza alcun controllo circa l’effettuazione o meno di prestazioni in trasferta o del luogo di trasferta, si deve applicare la disciplina fiscale(e quindi contributiva) dei ”trasfertisti”. Successivamente tale chiarimento è stato confermato nella risoluzione n. 56/2000, relativa al trattamento fiscale delle indennità corrisposte agli autotrasportatori di merci, in base alla quale gli autotrasportatori non possono essere considerati trasfertisti, perché: -il loro contratto prevede una sede di lavoro e -le indennità spettano solo per i giorni in cui è effettivamente effettuata una trasferta fuori dalla sede contrattuale (es. le indennità non spettavano nei giorni di assenza, di ferie, di permesso, malattia, infortunio). Successivamente il Ministero del Lavoro, con la nota del 20 giugno 2008, allineandosi alle predette interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate, ha stabilito che il regime contributivo dei trasfertisti si applica nei casi in cui il contratto non preveda una sede di lavoro predeterminata ed il soggetto abbia diritto ad una particolare maggiorazione contributiva, indipendentemente dal fatto che si sia recato in trasferta e dove si sia svolta. Devono essere invece qualificate come indennità di trasferta le somme erogate a carattere occasionale/temporaneo ai lavoratori in funzione di singole trasferte di lavoro ai sensi dell’art. 51, comma 5 del TUIR, ove sussista un luogo di svolgimento dell’attività lavorativa risultante dal contratto individuale e dalla dichiarazione di assunzione consegnata al lavoratore. L’INPS, infine, con il messaggio n. 27271 del 5 dicembre 2008, ha recepito tali chiarimenti ministeriali, invitando gli uffici periferici di controllo a qualificare ai fini contributivi come trasfertisti solo i lavoratori che non avevano per contratto una sede di lavoro prestabilita e che, contemporaneamente, ricevevano una indennità di trasferta continuativa a prescindere dall’effettività della trasferta e dal luogo di svolgimento. In attuazione di tali indicazioni i ricorsi amministrativi presentati da diverse aziende, contro verbali ispettivi dell’INPS che contestavano l’applicabilità della trasferta, sono stati accolti all’unanimità dal competente Comitato dell’INPS. Sulla materia del trasfertismo è intervenuta recentemente la Cassazione che , con la sentenza n. 396/2012, seguita nel 2012 e nel 2013 da altre dello stesso tenore, ha invece ribaltato i chiarimenti ministeriali qualificando come trasfertisti gli operai specializzati inviati per contratto a prestare la loro attività in cantieri variabili e diversi, a prescindere dal fatto che fosse indicata nel contratto collettivo una sede di lavoro e dal fatto che percepissero una indennità di trasferta in relazione ai periodi di effettiva trasferta fuori dalla sede stessa. Si propone pertanto di intervenire sul piano normativo chiarendo quali siano i criteri da adottare in materia di trasfertismo, al fine di evitare che le sentenze suddette possano avere ripercussioni soprattutto sulle posizioni assunte dall’INPS con riferimento a quelle figure di lavoratori del settore dell’industria metalmeccanica (impiantistica, edile, commerciale, estrattiva), che hanno una sede di lavoro ma che svolgono prevalentemente la loro attività in luoghi diversi e variabili, attività finora pacificamente considerate nell’alveo della trasferta e non del trasfertismo.