R.ETE. Imprese Italia Emendamenti AS 1428

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R.ETE. Imprese Italia Emendamenti AS 1428
Camera dei Deputati
AC 2679-bis
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2015)
EMENDAMENTI
INDICE
1. Sostegno ricerca e innovazione piccole imprese (art. 7-bis)
2. Riduzione Accise energia elettrica (Ecobonus e ristrutturazioni) (art. 7-bis)
3. Estensione alle manutenzioni ordinarie dell’agevolazione relativa alle
ristrutturazioni edilizie (art. 8-bis)
4. Estensione agli interventi di bonifica dell’amianto negli edifici strumentali
dell’agevolazione relativa alle ristrutturazioni edilizie (art. 8-bis)
5. Obbligo audit energetici (art. 8-bis)
6. Riduzione accise energia elettrica (art. 8-bis)
7. Risorse agli ammortizzatori in deroga ai contratti di solidarietà (art. 11)
8. Pagamenti con carte di debito (art. 19)
9. Fondo di garanzia per le PMI (art. 19-bis)
10.Registro di carico e scarico dei rifiuti (art. 19-bis)Classificazione dei rifiuti (art.
19-bis)
11.TARI (art. 19-bis)
12.Semplificazione delle procedure di rimborso o compensazione in presenza di
operazioni in reverse charge e split payment (art.44)
13. Estensione della possibilità di compensare i crediti scaturenti dalle
dichiarazioni integrative (art. 44)
14. Riduzione delle sanzioni in caso di tardiva presentazione della dichiarazione
annuale IVA relativa all’anno 2015 (art. 44)
15. Collegamento della nuova compliance ai risultati degli studi di settore (art. 44)
16.Interpretazione autentica in materia di trasfertismo (art. 44)
AC 2679-bis
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”
Emendamento
Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7bis
(interventi di sostegno alla ricerca
e all’innovazione nelle piccole imprese)
1. Il presente articolo ha lo scopo di favorire la diffusione di nuove forme di
collaborazione tra gli organismi che effettuano a qualunque titolo attività di
ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale, in
particolare per quello rappresentato dalla micro e piccola impresa, nonché di
favorire la razionalizzazione dell'intervento pubblico per la ricerca scientifica,
di base, applicata, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento tecnologico
favorendo l'integrazione tra azioni a livello nazionale, regionale e locale, lo
sviluppo di reti e la collaborazione con il settore privato nonché la dimensione
europea e internazionale della ricerca italiana.
2. Nell’ambito della potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni in
materia di innovazione, il presente articolo ha lo scopo di integrare i principi
generali stabiliti a livello di legislazione nazionale al fine di:
a) realizzare una più ampia collaborazione tra centri di ricerca pubblici e
privati e mondo delle imprese attraverso la garanzia di strumenti di
finanziamento aggiuntivi per i progetti e le attività che determinano una
stretta collaborazione tra gli organismi di ricerca e i raggruppamenti di
imprese;
3.
4.
5.
6.
b) prevedere, nelle norme regionali e nei bandi di finanziamento dei progetti di
innovazione, che anche i costi relativi al titolare della azienda, nonché
quelli relativi alla realizzazione dei campionari, possono essere
contabilizzati tra i costi della ricerca e sviluppo ai fini normativi e fiscali.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, è istituito il Fondo per il brokeraggio
tecnologico con la finalità di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di
innovazione tecnologica e per la diffusione di nuove forme di collaborazione
tra gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo
imprenditoriale rappresentato dalle micro e piccole imprese.
Il Fondo ha una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2015, 2016 e 2017, destinato alla copertura dei costi del personale degli enti di
ricerca o delle associazioni nazionali di categoria a supporto dei progetti e delle
attività finalizzate al trasferimento tecnologico all’interno delle piccole e medie
imprese italiane, nonché per il rilascio di voucher individuali per
l’innovazione.
Le attività, oggetto del finanziamento del Fondo, dovranno essere dirette ai
seguenti obiettivi:
a) distacco funzionale del personale degli Organismi di Ricerca presso le
micro e piccole imprese per lo sviluppo di progetti per il trasferimento
tecnologico;
b) promozione di attività e progetti da parte delle associazioni di
rappresentanza delle imprese artigiane e delle piccole imprese con lo scopo
di individuare competenze specializzate di supporto ai processi di
innovazione delle micro e piccole imprese.
Il contributo a carico del suddetto Fondo è previsto nella misura del 10% per
ciascuna attività progettuale svolta presso singole imprese e nella misura del 50
% per le attività progettuali svolte per conto di aggregazioni di impresa
riconosciute giuridicamente e comunque costituite in forma di contratto di rete
di imprese, ATI, ATS, consorzi e società consortili, distretti territoriali, GEIE.
Motivazione
Al fine di rendere il sistema produttivo, l’artigianato e le PMI competitive nel
mercato globale ed innalzare il livello di ricchezza e di benessere del Paese, è
necessario promuovere azioni ed eventi significativi sui temi della società della
conoscenza, dell’innovazione e della qualità anche a favore di quel sistema
produttivo fatto di tante micro e piccole imprese disseminate sul territorio che
possono competere, grazie alle tecnologie della comunicazione, in tutti i mercati del
mondo a patto che dimostrino la capacità di sviluppare e commercializzare nuovi
prodotti.
Riteniamo in particolare opportuno stimolare la collaborazione tra imprese e tra
queste ed i diversi soggetti operanti sul territorio, ad esempio, attraverso la creazione
di forme di collaborazione tra le imprese e gli organismi di ricerca. Quando si
attivano delle partnership tra le imprese ed i centri di ricerca, infatti, le imprese hanno
la possibilità di acquisire know how specialistico condividendolo con altri soggetti
senza impiegare tempo e risorse a costruirlo ex novo da sole. Nell’epoca della
specializzazione, infatti, vi sono sempre più nicchie produttive e vi è una convenienza
a lavorare in rete. In tal modo sarà sempre più facile ridisegnare le filiere ed i settori.
L’obiettivo del sistema dovrebbe essere quello di facilitare l’incontro tra domanda e
offerta di innovazione attraverso la collaborazione con il sistema nazionale della
ricerca per l’individuazione, la valorizzazione e la diffusione di nuove conoscenze,
tecnologie e brevetti. In questa era di cambiamenti epocali le imprese debbono
rafforzare l’impegno finanziario e tecnico per innovare prodotti e processi, elevare la
competitività e aumentare la presenza sui mercati internazionali.
Un ulteriore importante misura è quella del voucher per le imprese che può favorire
lo sviluppo di azioni di incentivazione preliminare dei progetti permettendo di
eliminare le criticità degli stessi.
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"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”
Emendamento
All’articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a. Alla lettera a) n° 1), sostituire le parole 2015 con le parole “2017”;
b. Alla lettera a) n° 2), sostituire le parole 2015 con le parole “2017”;
c. Alla lettera b) n° 1), sostituire le parole 2015 con le parole “2017”.
Motivazione
In edilizia, il mercato del recupero e del rinnovo ha rappresentato, negli anni della
crisi, l’unico sbocco per le imprese del settore: gli incentivi per le ristrutturazioni e la
riqualificazione energetica, stimolando gli investimenti, hanno rappresentato una
fonte di respiro per le imprese del settore e per l’occupazione.
Per tali ragioni risulta certamente positivamente la misura di proroga per un anno di
tali detrazioni, prevista all’articolo 8 della legge di stabilità.
Appare, tuttavia, una proroga di breve raggio di applicazione e non rispecchia quanto
invece annunciato dal Governo rispetto ad una proroga triennale.
L’emendamento propone, quindi, di mantenere le percentuali attuali almeno per un
triennio sia per la riqualificazione che per le ristrutturazioni.
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Emendamento
All’articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
“1-bis. All’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: “b), c) e
d)” sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c) e d)”
Motivazione
L’emendamento è finalizzato ad estendere, anche alle manutenzioni ordinarie nelle
singole unità immobiliari residenziali, la detrazione fiscale finora riconosciuta ai
medesimi interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici residenziali, oltre che a
quelli di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e riqualificazione
energetica, effettuati sia nelle singole unità abitative che sulle parti comuni degli
edifici.
Ci si riferisce, in particolare, a tutti quegli interventi ricompresi nell’articolo 3,
comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 380/2001, consistenti nelle “opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. Si tratta, a
titolo esemplificativo, dei lavori di tinteggiatura, lamatura e lucidatura dei pavimenti,
riparazioni idrauliche od elettriche agli impianti già esistenti nelle singole unità
abitative.
Il riconoscimento della detrazione fiscale anche per le spese di manutenzioni
ordinarie eseguite sulle singole unità immobiliari avrebbe il pregio di creare un
contrasto di interessi favorendo l’emersione e scoraggiando il ricorso ad imprese
totalmente sconosciute al Fisco. Peraltro, l’emersione potrebbe essere favorita
dall’insieme di norme, contenute nell’art. 9 del D.D.L. in esame, che riformano i
regimi forfetari prevedendo adempimenti estremamente semplificati ed un ridotto
carico fiscale.
L’emendamento necessita di copertura finanziaria, non stimabile con i dati in
nostro possesso.
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Emendamento
All’articolo 8, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
“1-bis In attuazione dell’articolo 15, comma 1-bis, del decreto legge 4 giugno 2013 n.
63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui
all’articolo 16, comma 1, del citato decreto legge, si applica alle spese documentate
relative agli interventi di bonifica dell’amianto di cui all’articolo 16-bis, comma 1,
lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e
successive modificazioni, ancorché eseguiti negli edifici strumentali all’esercizio
dell’attività d’impresa, arte o professione.”
Motivazione
L’emendamento è finalizzato a riconoscere, anche alle spese sostenute per la
sostituzione delle coperture di amianto negli edifici strumentali all’attività d’impresa,
arti e professioni, la detrazione fiscale finora riconosciuta ai medesimi interventi
eseguiti negli edifici residenziali.
Al riguardo, l’articolo 15, comma 1-bis, decreto legge n. 63/2013, individua gli
interventi per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici tra quelli
meritevoli di agevolazione e di tutela, per i quali è prevista l’ulteriore proroga della
detrazione fiscale per ristrutturazione ed efficienza energetica, in attesa di misure ed
incentivi di carattere strutturali.
La proposta, in coerenza con la volontà manifestata dal legislatore nel citato decreto
legge del 2013, ha l’obiettivo di agevolare gli interventi di bonifica dall’amianto negli
immobili strumentali all’esercizio dell’attività, oggi esclusi dal beneficio in quanto
limitato ai soli immobili residenziali, ivi comprese le parti comuni.
L’emendamento necessita di copertura finanziaria.
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Emendamento
Dopo l’articolo 8 inserire il seguente
Art. 8-bis
Al decreto legislativo 102/2014 dopo il comma 1 dell’articolo 8 è inserito il seguente
comma:
1-bis. Per i gruppi aziendali con più siti produttivi che svolgono analoga attività su
almeno 3 diverse regioni, l’obbligo di cui al comma 1, s’intende ottemperato anche
qualora siano state svolte diagnosi energetiche a campione con costruzione di profili
di carico tipo su base regionale. Analogamente, i sistemi di gestione conformi EMAS
e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001 possono essere realizzati sulla base dello
stesso principio. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 1 i siti di grandi aziende
con consumo annuale inferiore a 1 milione di KWh.”
Motivazione
La normativa che impone l’obbligo di effettuare una diagnosi energetica in tutti i siti
delle grandi aziende rischia di introdurre delle penalizzazioni per quei gruppi
aziendali organizzati ad esempio in filiali o con uffici e siti di ridotte dimensioni sul
piano energetico. L’emendamento è finalizzato ad evitare che siano fatte diagnosi
energetiche su siti di modesti consumi e, parallelamente, si prevede, essendo l’attività
svolta la medesima, la possibilità di realizzare audit su campione rappresentativi.
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Emendamento
Dopo l’articolo 8 inserire il seguente
Art.8-bis
1. A partire dal 1° gennaio 2015 le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica
sono le seguenti:




0,011 per i consumi mensili inferiori a 50.000 kWh;
0,010 per i consumi mensili compresi tra 50.000 e 200.000 kWh;
0,0070 per i consumi mensili compresi tra 200.000 e 1.200.000 KWh;
0,001 per i consumi mensili maggiori di 1.200.000 kWh.
2. Dalla medesima data è abrogata la lettera e) del comma 3 dell’articolo 52 del
D.Lgs 504/1995.
Motivazione
L’emendamento prevede una riduzione delle accise sull’energia elettrica per le PMI
con consumi mensili inferiori a 200.000 kWh senza intaccare il gettito complessivo
per l’erario in quanto la riduzione sarebbe compensata dall’abrogazione dell’attuale
esenzione vigente per i consumatori domestici i cui criteri applicativi risalgono al
provvedimento CIP 15/1993 che prevede un meccanismo di esenzioni per scaglioni
non collegato con la capacità reddituale del consumatore domestico.
La proposta prevede nel dettaglio l’introduzione di 4 scaglioni mensili in luogo dei
tre attuali e si basa sulla possibilità di ridurre le aliquote suo primi due scaglioni
utilizzando circa 600 milioni di extra gettito derivanti dall’abrogazione delle
esenzioni per scaglioni vigenti per le abitazioni ad uso domestico. L’impatto per una
famiglia con consumo annuo di 3.200 KWh è di 4 euro.
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Emendamento
All’articolo 11 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
“1-bis. Per l’anno 2015 nella dotazione individuata nel precedente comma 1 è
compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge
28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di
solidarietà di cui all’articolo 5, della legge n. 236/1993.
1-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 è altresì compresa la quota destinata
al finanziamento strutturale dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi
della legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 3, commi 14 e ss.”
Motivazione
In materia di risorse destinate agli ammortizzatori sociali, occorre prevedere che nello
stanziamento previsto per l’attuazione delle misure contenute nel Job Act (riforma
degli ammortizzatori, riordino rapporti di lavoro, attività ispettiva, conciliazione,
contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti) siano contenute ed evidenziate
anche risorse specificamente dedicate agli ammortizzatori in deroga e risorse
specifiche destinate ai contratti di solidarietà, ivi compresi quelli ex lege n. 236/1993,
rivolte alle imprese prive di sistemi di integrazione salariale che non usufruiscono
degli ordinari ammortizzatori sociali.
In ordine ai Fondi di Solidarietà Bilaterali, invece, l’emendamento proposto ha la
finalità di provvedere al rifinanziamento del comma 17 dell’art. 3 della legge n.
92/2012.
Nella revisione del sistema degli ammortizzatori sociali vanno, infatti, salvaguardate
le vigenti esperienze settoriali, come quella del settore artigiano, che garantiscono il
sostegno al reddito dei lavoratori in caso di crisi aziendali attraverso il sistema della
bilateralità, ivi compresi i Fondi di Solidarietà Bilaterali, come quello costituito
dell’artigianato, per il sostegno al reddito dei lavoratori in caso di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa.
In tal senso, va quindi affrontato il problema del rifinanziamento del comma 17
dell’art. 3 della legge n. 92/2012, il quale prevede che ai lavoratori sospesi per crisi
aziendali o occupazionali sia erogata l’indennità Aspi subordinatamente ad un
intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa, a carico
dei fondi bilaterali. Per ciascuna delle annualità 2013, 2014, e 2015 questo limite è
attualmente fissato a 20 milioni di euro.
Occorre quindi eliminare il limite temporale del 2015 rendendo strutturale ed
incrementare lo stanziamento finanziario previsto dalla legge.
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Emendamento
All’articolo 19 inserire il seguente comma:
“11-bis. All’obbligo derivante dall’art. 15, commi 4 e 5, del decreto legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano
commissioni onnicomprensive della gestione e dell’utilizzo delle carte di debito nella
misura massima pari allo 0,2% del valore delle transazioni con esse effettuate. Al
medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso
le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e
dell’utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,1% del valore delle
transazioni con esse effettuate.”
Motivazioni
L’art. 15, commi 4 e 5, del decreto legge n. 179/2012, convertito in legge n.
221/2012, ha previsto, a decorrere dal 30 giugno 2014, l’obbligo, per i soggetti che
effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.
Detto obbligo era originariamente previsto come decorrente dal 1° gennaio 2014,
ma, al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi
di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), il D.L. 30 dicembre
2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha
differito il termine alla predetta data del 30 giugno 2014.
E’ noto come per l’uso del POS e l’accettazione dei pagamenti mediante carte di
debito il sistema bancario pretenda il pagamento di commissioni particolarmente
onerose, specie se si considera che per determinate categorie di imprenditori (si pensi
ai rivenditori di tabacchi o ai gestori di impianti di distribuzione carburanti) i ricavi
consistono in aggi o comunque in un “delta” differenziale (margine) tra prezzo di
acquisto e prezzo di vendita al dettaglio del prodotto di importo talmente ridotto che
gli operatori, a seguito dell’applicazione delle predette commissioni bancarie, vedono
i profitti drasticamente ridursi, fino quasi ad annullarsi.
La presente proposta si fa carico di ricondurre la norma ad un’applicazione
“sostenibile”, tenuto anche conto dei princìpi cui si ispira l’emananda legislazione
comunitaria in materia.
Si ritiene opportuno, in sostanza, porre un limite alla previsione degli importi
relativi alle commissioni bancarie sull’utilizzo delle carte di debito, in particolare con
riferimento alle menzionate categorie imprenditoriali.
Basti ricordare, ad esempio, con riferimento alla distribuzione dei carburanti, che il
costo delle commissioni imposte ai gestori italiani è complessivamente superiore
all’1,5%, a fronte di un margine lordo inferiore al 2% del prezzo finale che, come
noto, per il resto viene intascato dallo Stato, in forma di accise ed IVA, e dalle
compagnie petrolifere.
AC 2679-bis
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e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”
Emendamento
Dopo l’articolo 19 inserire il seguente
Art. 19-bis
L’art. 1, al comma 48, la lettera a) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è sostituita
con la seguente:
a) Sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il
Consiglio generale ed il Consiglio di gestione.
Il Consiglio generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese,
banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale
stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le
operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni
operative del Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, esprime pareri su
iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione ed
esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto
dal Consiglio di gestione.
I membri del Consiglio generale sono nominati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico in base alle seguenti designazioni: tre, di cui uno assume
le funzioni di Presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice
presidente, due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ,uno dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, uno dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, un
rappresentante delle banche, uno per ciascuna delle organizzazioni
rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali,
commerciali, artigiane e cooperative, un rappresentante dei confidi.
La partecipazione al Consiglio generale del Fondo è a titolo gratuito.
L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è
affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del
Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da
un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di
vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo
pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione
istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e
successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al
gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è
istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993,
affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del
provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo.
Motivazione
Con il comma 48 lettera a) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è stato istituito il
Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI che ha sostituito il Comitato
di amministrazione istituito dalla legge 7 agosto 1997, n. 266.
La scelta legislativa è stata dettata dal condiviso intento di istituire un organo meno
numeroso e più funzionale alle esigenze di amministrazione del Fondo.
Tale scelta ha però evidenziato un insufficiente raccordo rispetto all’esigenza di
garantire una effettiva ed articolata presenza di rappresentanti di imprese, banche e
confidi, ossia dei soggetti verso i quali è finalizzata l’attività del Fondo.
Nell’ambito del nuovo Comitato di gestione, infatti, la riduzione a due esperti del
numero dei componenti di riferimento delle Associazioni delle Piccole e Medie
Imprese risulta del tutto inidonea a garantire il permanere della preesistente
valorizzazione del ruolo associativo nella funzionalità del Fondo e determina – nei
lavori del Consiglio – il venir meno dell’articolato contributo proprio della specifica
esperienza dei rappresentanti dei diversi e distinti Sistemi Associativi dei beneficiari
dell’attività del Fondo.
In tale prospettiva, si propone di affiancare al Comitato di gestione del Fondo,istituito
dal comma 48 lettera a) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e a cui rimane affidata
la amministrazione del Fondo, un Consiglio generale di cui, oltre a rappresentati delle
pubbliche amministrazioni in numero maggioritario, fanno parte anche rappresentanti
dei sistemi associativi di imprese, banche e confidi.
E’ stabilito che la partecipazione al Consiglio generale del Fondo avvenga a titolo
gratuito.
Compiti del Consiglio generale sono: la raccolta ed il coordinamento delle istanze di
imprese, banche e confidi, l’indicazione, in osservanza con i criteri di carattere
generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, delle direttive da osservare
per le operazioni che il Fondo può compiere, la proposta delle modifiche alle
disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, nonché la
formulazione di pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal
Consiglio di gestione edi parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo
predisposto dal Consiglio di gestione.
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"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”
Emendamento
Dopo l’articolo 19 inserire il seguente
Art. 19-bis
“All’articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
apportare le seguenti modifiche:
a) Sostituire le parole “I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui
al comma 1, lettera a)” con le seguenti: “I produttori iniziali di rifiuti speciali
di cui al comma 1, lettera a)”;
b) dopo le parole «non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi»
aggiungere le seguenti: «e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi»”.
MOTIVAZIONE
L’emendamento mira, in primo luogo, a “sanare” una situazione di vuoto normativo
venutasi a creare con l’introduzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI: la
possibilità di adempiere all’obbligo di tenere i registri di carico e scarico – per i rifiuti
pericolosi entro le 4 tonnellate all’anno - presso le Associazioni imprenditoriali era
infatti prevista prima dell’introduzione del SISTRI ma è attualmente formalizzata per
i soli rifiuti non pericolosi; tuttavia, alla luce dell’esclusione dal SISTRI per i
produttori di rifiuti speciali pericolosi con meno di dieci dipendenti, è necessario
colmare la lacuna normativa e ritornare alla formulazione “ante SISTRI” poiché
numerose imprese beneficiano attualmente della tenuta dei registri – anche di quelli
inerenti ai rifiuti pericolosi - presso le Associazioni imprenditoriali.
AC 2679-bis
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”
Emendamento
Dopo l’articolo 19 inserire il seguente
Art. 19-bis
“La lettera b-bis) dell’articolo 13 comma 5 del DL 91 del 2014, convertito in legge
n. 116 del 2014 è abrogata.”
MOTIVAZIONE
La procedura di classificazione dei rifiuti prevista, rappresenta una pesante ed
onerosa complicazione rispetto a quanto già disciplinato, in coerenza con le
disposizioni comunitarie, dal d.lgs 152/2006 e in particolare all’allegato D della parte
IV.
L’emendamento pertanto propone la soppressione di questo pesante ed inutile
aggravio per le imprese.
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e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”
Emendamento
Dopo l’articolo 19 inserire il seguente
Art. 19-bis
“Tariffa rifiuti”
Alla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
Il comma 651 è sostituito dal seguente:
“651. A partire dal 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene
conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi
dall’entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.
Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:
a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del
Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare
sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in
relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard)
determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale
determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità
analitica, per centri di costo.
b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della
produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando
coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività
di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione
complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come
prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per
numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso
in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata
per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato
della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata
dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).
c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza,
domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di
rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne
specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la
percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza,
domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto
di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti
di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.
d) Il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni
tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di:
abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti
(es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura
dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella
modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto
prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la
raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto
differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal
comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli
obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia
di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse
sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle
aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o
agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti
presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero.”
Il comma 653 è sostituito dal seguente:
“653. A partire dal 2015, nella determinazione dei costi del servizio, il comune deve
avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard.
Il comma 658 è sostituito dal seguente:
“658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta
differenziata riferibile alle utenze domestiche e non domestiche.
Motivazione
La struttura della TARI riflette quasi pedissequamente la precedente formulazione
della TARES (e, quindi, della vecchia TIA), in quanto sono state riproposte tariffe
determinate sulla base di coefficienti di produzione potenziali e non sui reali
quantitativi di rifiuti prodotti. Permangono quindi, ancora oggi, tutte le criticità e i
limiti che i precedenti regimi di prelievo hanno mostrato e che più volte abbiamo
denunciato.
Anche la nuova TARI mira ad assicurare la piena copertura dei costi di gestione e di
investimento del servizio RSU. Manca, però, ancora una volta, la volontà di
instaurare un legame diretto tra produzione di rifiuto e spesa, secondo il principio
comunitario secondo cui “chi inquina paga”. Al contrario vengono mantenuti i vecchi
criteri di produzione “presuntiva” che rischiano di tradursi in condizioni di costo
estremamente diversificate sul territorio a parità di attività economica.
L'emendamento proposto mira a rivedere, a partire dal 2015, la struttura del sistema
di prelievo affinché, in conformità con il principio comunitario del “chi inquina
paga”, vada a riflettere in modo puntuale la reale produzione dei rifiuti da parte delle
utenze domestiche e non domestiche.
Nel riscontrare la carenza di criteri oggettivi per la definizione dei costi del servizio e
per l’allocazione tra parte fissa e parte variabile, tra componente domestica e non
domestica, e di misure capaci di tenere in debito conto anche aspetti riguardanti la
stagionalità delle attività ricettive e commerciali, con la proposta emendativa
vengono delineati principi che dovranno essere posti alla base del futuro regolamento
anche in relazione alla ripartizione dei costi.
L’elemento che maggiormente preoccupa - dato il peso che riveste nel determinare il
carico tariffario complessivo ricadente sulle imprese – è proprio il costo del servizio
contenuto nei Piani Finanziari dei vari comuni, sia in relazione al suo peso
complessivo, sia a causa della sua estrema variabilità.
Situazione ancor più critica e ingiustificata se si considera che tale disomogeneità si
registra all’interno di comuni appartenenti non solo alla stessa Regione ma alla stessa
provincia e che, pertanto, hanno parametri riferibili a popolazione, tessuto
imprenditoriale, densità abitativa e condizioni territoriali quantomeno similari. In
realtà estremamente omogene sia a livello territoriale che a livello di strutturazione
del servizio, si registra una differenza del costo pro/capite sostanziale e ingiustificata.
Per far fronte a questa criticità, un’ulteriore proposta emendativa mira a rendere più
coercitivo il riferimento ai “costi standard” per eliminare l’incomprensibile disparità
sul territorio e le inefficienze del servizio.
AC 2679-bis
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”
Emendamento
All’art. 44, dopo il comma 8, inserire il seguente:
“8-bis Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, sono stabilite modalità semplificate di rimborso e di compensazione
del credito IVA qualora il medesimo scaturisca, per almeno i due terzi del suo
ammontare, dall’applicazione dell’articolo 17, commi 5 e 6 e 17-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.”
Motivazione
Il rafforzamento dell’utilizzo del reverse charge, previsto nell’articolo 44 del disegno
di legge in esame nel settore dell’edilizia, dei servizi di pulizia oltre che in quello
energetico come pure l’introduzione dello split payment per le operazioni effettuate
con enti pubblici, pur rappresentando concrete modalità operative per ridurre
l’evasione, possono comportare l’insorgere di ingenti crediti IVA derivanti
dall’impossibilità di compensare l’IVA a credito maturata sugli acquisti.
L’ampliamento dell’utilizzo dello strumento dell’inversione contabile, in particolare,
riguarda le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, installazione di impianti e
completamento relativi ad edifici, con la particolarità che il sistema dell’inversione
contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni
siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti
dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti
di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.
Dal canto suo lo split payment, dopo l’autorizzazione UE, riguarderà tutte le
prestazioni effettuate dalle imprese con gli enti pubblici nella più ampia accezione.
In considerazione dell’ampliamento del numero dei soggetti e prestazioni nei cui
confronti opera l’inversione contabile ovvero dell’introduzione dello split payment, è
necessario trovare una soluzione affinché i crediti IVA, scaturenti dall’applicazione
della normativa in esame, possano essere velocemente recuperati tramite
compensazione o rimborso scontando ridotti adempimenti di ordine burocratico.
Non si ritiene sufficiente la tutela, già prevista ai sensi dell’articolo 30, secondo
comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972.
L’emendamento proposto prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze che stabilisca le modalità con cui rimborsi e
compensazioni del credito IVA possano essere effettuati, in deroga ai limiti e
condizioni vigenti, qualora derivino, per almeno i due terzi, dall’applicazione del
reverse charge.
L’emendamento non necessita di copertura.
AC 2679-bis
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”
Emendamento
All’articolo 44, comma 14, dopo la lettera a), inserire la seguente:
“a-bis) all’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: “non oltre il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.” sono
sostituite dalle seguenti: “non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.”.
Motivazione
L’emendamento è finalizzato a consentire la presentazione della dichiarazione
integrativa a favore del contribuente anche oltre il termine di un anno, affinché il
relativo credito possa essere utilizzato in compensazione.
In tal modo il contribuente evita di presentare istanza di rimborso, qualora si accorga
dell’errore, a suo danno, successivamente al termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, termine oggi previsto
dall’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998.
L’emendamento non necessita di copertura.
AC 2679-bis
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”
Emendamento
All’articolo 44, dopo il comma 18, è inserito il seguente:
“18-bis Limitatamente alla dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore
aggiunto dovuta per il 2015, la sanzione applicabile nei casi di presentazione con
ritardo non superiore a novanta giorni è ridotta alla metà.”
Motivazione
In considerazione dell’anticipazione del termine di presentazione della dichiarazione
annuale IVA, prevista dall’articolo 44, comma 18, disegno di legge in esame, si
propone, per il solo primo anno di applicazione, di consentire al contribuente che
presenta tardivamente la dichiarazione IVA di fruire di una ulteriore riduzione delle
sanzioni rispetto a quelle previste in caso di ravvedimento operoso.
In particolare, a decorrere dalla dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto
dovuta per il 2015, il comma 18 dell’articolo 44 del disegno di legge in commento
anticipa al mese di febbraio il termine di presentazione della dichiarazione IVA e
sopprime, nel contempo, l’obbligo di dichiarazione unificata, scadente nel mese di
settembre. La fissazione del nuovo termine nel mese di febbraio, con una
anticipazione di 7mesi, nel primo anno di applicazione, genera, senz’altro, difficoltà
nell’esecuzione dell’adempimento entro il nuovo e più ravvicinato termine.
L’emendamento è, pertanto, finalizzato, per la sola annualità 2015, con effetto sulla
dichiarazione IVA 2016, di consentire al contribuente che non presenta la
dichiarazione entro il mese di febbraio 2016, di poter beneficiare di una sanzione
ulteriormente ridotta nei casi di presentazione entro novanta giorni dalla scadenza.
L’emendamento non necessita di copertura.
AC 2679-bis
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”
Emendamento
All’articolo 44, comma 12 dopo le parole: “anche in relazione ai beni acquisiti o
posseduti”, inserire le seguenti: “, tenendo conto dell’applicazione degli studi di
settore ed, in particolare, degli effetti del regime premiale di cui all’articolo 10,
comma da 9 a 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”
Motivazione
L’emendamento intende rendere coerenti le ricostruzioni, effettuate dall’Agenzia
delle entrate, dei ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione
sulla base dei dati acquisiti e che saranno trasmessi ai contribuenti, con quanto
emerge dall’applicazione degli studi di settore, qualora fossero prese in
considerazioni le medesime informazioni. Si ritiene, infatti, che la ricostruzione dei
ricavi/compensi effettuata dall’Agenzia non possa prescindere dai risultati scaturenti
dall’applicazione degli studi di settore. In questo modo contribuenti e
Amministrazione finanziaria continueranno ad avere un comune presupposto di
riferimento per il ravvedimento operoso prima dell’emissione dell’avviso di
accertamento come pure, successivamente, per sviluppare un reale contraddittorio.
L’emendamento non necessita di copertura.
AC 2679-bis
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”
Emendamento
All’articolo 44, dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
40-bis. Il comma 6 dell’art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella
disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti
condizioni:
1.
la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di
lavoro;
2.
lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del
dipendente;
3.
la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività
lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di
retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è
effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.”
Motivazione
L’emendamento introduce una norma di interpretazione autentica in materia di
trasfertismo con il duplice obiettivo di chiarire dal punto di vista normativo i criteri
applicati ormai da anni sul piano amministrativo dalle Amministrazioni, e di dare
certezza alle aziende che hanno posto in essere comportamenti proprio in
ottemperanza ai suddetti criteri.
A tal proposito si ricorda che le indennità e i rimborsi spese erogate ai dipendenti in
trasferta di lavoro, fuori dal territorio del Comune in cui si trova la sede di lavoro,
sono escluse dalla formazione del reddito imponibile fino a concorrenza di
determinate soglie (art.51, comma 5 del TUIR).
Al contrario le indennità e le maggiorazioni di retribuzione erogate ai trasfertisti,
tenuti a svolgere la loro prestazione lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi,
anche se corrisposte con carattere di continuità, sono assoggettate ad una tassazione
ed imposizione contributiva nella misura del 50% del loro ammontare (art. 51,
comma 6 del TUIR).
Tale seconda disposizione prevedeva anche l’emanazione di un provvedimento del
Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale,
che doveva individuare in modo chiaro le categorie di lavoratori inquadrabili come
“trasfertisti” e le relative disposizioni applicative.
Tale decreto non è stato emanato, e il conseguente vuoto normativo è stato colmato
dalla prassi ministeriale, che ha cercato di stabilire dei criteri distintivi tra le due
categorie di lavoratori utilizzabili dalle imprese in qualità di sostituti di imposta.
Di seguito i vari provvedimenti amministrativi che sono intervenuti sul tema:
 In primo luogo l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 326 del 23 dicembre
1997, ha chiarito che si qualificano come trasfertisti “…tutti quei soggetti ai
quali viene attribuita una indennità, chiamata o meno di trasferta, ovvero una
maggiorazione di retribuzione, che in realtà non è precisamente legata alla
trasferta poiché è attribuita, per contratto, per tutti i giorni retribuiti, senza
distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è
svolta la trasferta..” Di conseguenza in tutti i casi in cui l’indennità o la
maggiorazione di retribuzione è attribuita con carattere continuativo, senza
alcun controllo circa l’effettuazione o meno di prestazioni in trasferta o del
luogo di trasferta, si deve applicare la disciplina fiscale(e quindi contributiva)
dei ”trasfertisti”.
 Successivamente tale chiarimento è stato confermato nella risoluzione n.
56/2000, relativa al trattamento fiscale delle indennità corrisposte agli
autotrasportatori di merci, in base alla quale gli autotrasportatori non possono
essere considerati trasfertisti, perché:
-il loro contratto prevede una sede di lavoro e
-le indennità spettano solo per i giorni in cui è effettivamente
effettuata una trasferta fuori dalla sede contrattuale (es. le indennità
non spettavano nei giorni di assenza, di ferie, di permesso, malattia,
infortunio).
 Successivamente il Ministero del Lavoro, con la nota del 20 giugno 2008,
allineandosi alle predette interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate, ha stabilito
che il regime contributivo dei trasfertisti si applica nei casi in cui il contratto
non preveda una sede di lavoro predeterminata ed il soggetto abbia diritto ad
una particolare maggiorazione contributiva, indipendentemente dal fatto che si
sia recato in trasferta e dove si sia svolta. Devono essere invece qualificate
come indennità di trasferta le somme erogate a carattere
occasionale/temporaneo ai lavoratori in funzione di singole trasferte di lavoro
ai sensi dell’art. 51, comma 5 del TUIR, ove sussista un luogo di svolgimento
dell’attività lavorativa risultante dal contratto individuale e dalla dichiarazione
di assunzione consegnata al lavoratore.
 L’INPS, infine, con il messaggio n. 27271 del 5 dicembre 2008, ha recepito tali
chiarimenti ministeriali, invitando gli uffici periferici di controllo a qualificare
ai fini contributivi come trasfertisti solo i lavoratori che non avevano per
contratto una sede di lavoro prestabilita e che, contemporaneamente,
ricevevano una indennità di trasferta continuativa a prescindere dall’effettività
della trasferta e dal luogo di svolgimento. In attuazione di tali indicazioni i
ricorsi amministrativi presentati da diverse aziende, contro verbali ispettivi
dell’INPS che contestavano l’applicabilità della trasferta, sono stati accolti
all’unanimità dal competente Comitato dell’INPS.
Sulla materia del trasfertismo è intervenuta recentemente la Cassazione che , con la
sentenza n. 396/2012, seguita nel 2012 e nel 2013 da altre dello stesso tenore, ha
invece ribaltato i chiarimenti ministeriali qualificando come trasfertisti gli operai
specializzati inviati per contratto a prestare la loro attività in cantieri variabili e
diversi, a prescindere dal fatto che fosse indicata nel contratto collettivo una sede di
lavoro e dal fatto che percepissero una indennità di trasferta in relazione ai periodi di
effettiva trasferta fuori dalla sede stessa.
Si propone pertanto di intervenire sul piano normativo chiarendo quali siano i criteri
da adottare in materia di trasfertismo, al fine di evitare che le sentenze suddette
possano avere ripercussioni soprattutto sulle posizioni assunte dall’INPS con
riferimento a quelle figure di lavoratori del settore dell’industria metalmeccanica
(impiantistica, edile, commerciale, estrattiva), che hanno una sede di lavoro ma che
svolgono prevalentemente la loro attività in luoghi diversi e variabili, attività finora
pacificamente considerate nell’alveo della trasferta e non del trasfertismo.