OGGETTO: Osservazioni D.P.R. 151 e lettera circolare 6.10.2011. Spe
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OGGETTO: Osservazioni D.P.R. 151 e lettera circolare 6.10.2011. Spe
COMITATO INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI 20121 MILANO - CORSO VENEZIA, 16 - TEL (02) 76004789 Spett. MINISTERO DELL’INTERNO Milano, 8 novembre 2011 rif. 820038.285 K:\Ufficio\07 Documenti\Cipi\820038 Comitato interpr. prevenzione incendi\820038 corrispondenza dal 2010\820038.285 151 Ministero.doc alla c.a. del Capo del C.N.VV.F. ing. Alfio Pini P.zza del Viminale, 1 - 00100 ROMA e mail alla c.a. del Direttore Centrale per la Prevenzione Incendi e la Sicurezza tecnica ing. Fabio Dattilo Largo S. Barbara, 2 - 00178 ROMA e mail OGGETTO: Osservazioni D.P.R. 151 e lettera circolare 6.10.2011. __________________________________________________________ Esponiamo in queste annotazioni i dubbi e le incertezze che una lettura del testo in oggetto ha fatto nascere nelle molteplici riunioni che sia in ambito di questo Comitato che delle Commissioni antincendio degli Ordine e Collegi che vi partecipano sono state tenute sull’argomento. Per avere un confronto anche con i colleghi esterni a questi gruppi di lavoro sono stati svolti anche incontri a livello informale ed il risultato cui siamo giunti è riportato nel seguito. Una analisi fruttuosa del lavoro raccolto in questi appunti potrebbe scaturire da un confronto ed un colloquio personale a cui già sin da ora diamo la più ampia disponibilità anche per incontri in sede ministeriale. Uniamo i nostri commenti seguendo l’ordine dell’articolato del D.P.R. 151 ed evidenziando unicamente gli articoli ed i commi per cui segnaliamo i dubbi e le incertezze. ____________________________________________________________________________________ MEMBRI DEL COMITATO Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano Ordine degli architetti dalla Provincia di Milano Ordine interprovinciale dei chimici della Lombardia Collegio dei geometri della Provincia di Milano Collegio dei periti industriali della Provincia di Milano Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Milano Collegio dei periti agrari della provincia di Milano Federgeometri Milano COMITATO INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI D.P.R. 1.8.2011 n. 151 all’art.3 Valutazione dei progetti. comma 3 – Il Comando può chiedere integrazione entro 30 gg e si esprime entro 60 gg dalla presentazione della documentazione completa. Dubbi: • quante volte può essere chiesta l’integrazione? • entro quanto tempo questa deve essere prodotta? • nell’integrazione vengono superati i pareri condizionati che se da un lato agevolano il professionista da un altro possono costituire elementi di incertezza? • cosa accade se il Comando non si esprime? • la risposta negativa del Comando impedisce la realizzazione del progetto? • in caso di risposta di negativa occorre ripresentare il progetto? • la risposta può essere oggetto di un confronto con un Ente paritetico di confronto (C.T.R. ad es.) che rappresenti sia il Comando che il professionista ? • la risposta positiva deve essere senza condizioni? all’art.4 Controlli di prevenzione incendi - pag. 2 di 10 820038.285 151 Ministero.doc COMITATO INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI comma 1 – Per le attività soggette A, B e C l’esercizio può iniziare solo dopo inoltro ai VVF di SCIA e di accertamento completezza formale con rilascio ricevuta da parte Autorità ricevente (SUAP, Comando VVF). Dubbi: • entro quanto tempo avviene l’accertamento della completezza formale? • la presentazione , via posta, telematica , a mano dovrebbe essere equipollente e, salvo comunicazione di non completezza formale, produce all’atto stesso dell’inoltro gli effetti giuridici del CPI . • quale documento rilascia l’Autorità ricevente? • l’attività iniziata a seguito inoltro SCIA, che successivamente viene dichiarata incompleta, come va intesa? • come e quando si può colmare la completezza formale? comma 1 – la circolare 6.10.11 in ordine a questo comma recita: “La stessa SCIA è corredata dalla asseverazione.. “ Dubbi: • il testo del D.P.R. non menziona l’ASSEVERAZIONE come documento richiesto, come mai si prevede un documento di questa portata? • nella ASSEVERAZIONE l’Asseverante garantisce anche sulla veridicità di documenti di terzi ? - pag. 3 di 10 820038.285 151 Ministero.doc COMITATO INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI • diversamente è sufficiente una certificazione in cui il professionista dichiara quanto da Lui personalmente verificato ed allegando certificazioni di terzi di cui gli estensori restano responsabili? comma 2 – Per le attività A e B il Comando esegue entro 60 gg. visite “anche” (nella circolare “anche” è scomparso) a campione ed in caso di esito positivo rilascia verbale oppure divieto esercizio attività od a conformarsi entro 45 gg – Dubbi: • come è possibile venga richiesto un pagamento in base ad ore di esame per una prestazione da parte del Comando che potrebbe anche non essere effettuata? • il termine di 45 gg è perentorio o può, dietro istanza esser prolungato? • sino a quando è consentito il prolungamento dei tempi? • nel periodo concesso per rimettere l’attività in regola questa può, sotto opportune cautele, proseguire nell’esercizio? • la definizione delle cautele può essere oggetto di un confronto per una ottimizzazione delle risorse disponibili? - pag. 4 di 10 820038.285 151 Ministero.doc COMITATO INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI • non è opportuno, in questi casi, avvalersi di un organo paritetico di confronto come già precedentemente ipotizzato dal nostro commento per l’art. 3? • al termine del periodo concesso il titolare dovrà comunicare l’avvenuta adempimento ? • seguirà ulteriore visita da parte del Comando VVF ? • e se questa dovesse risultare non positiva? • seguirà nuovo pagamento? • non esiste più C.P.I. per le categorie A e B ma solo o SCIA o dopo questa un verbale positivo di conformità antincendio! • ai sensi del D.M. 37/08 alcune attività inserite nell’allegato I lettera g di questo decreto potranno avere impianti «non progettati »; sono quegli impianti antincendio con idranti inferiori a 4 e rilevatori inferiori a 10, in attività non soggette a CPI (attività A e B) ! comma 3 – Per le attività C il Comando esegue entro 60 gg. visite ed in caso di esito positivo rilascia CPI entro 15 gg.: oppure divieto attività od a conformarsi entro 45 gg. Dubbi – valgono quelli già espressi per il comma precedente. Dubbi intrepretativi in ordine a tutto l’articolo 4: • per le attività A e B, in assenza di una visita da parte dei VVF (anche possibile) il “vecchio“ CPI è costituito/sostituito dalla dichiarazione secondo mod. PIN 2.1-2011? • il responsabile è dunque solo il PROFESSIONISTA? - pag. 5 di 10 820038.285 151 Ministero.doc COMITATO INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI • ma quale professionista, il progettista, il direttore dei lavori, il collaudatore od altri? • non è richiesta una competenza specifica nel campo antincendio e/o per la complessità dell’opera per la quale si dichiara la conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui ai progetti? all’art.5 Rinnovo periodico di conformità antincendio. Dubbi intrepretativi in ordine a tutto l’articolo 5: • per attività che comprendono più categorie ( A, B e/o C) vi possono essere conformità antincendio o C.P.I. con date di scadenze diverse? • è possibile il riallineamento temporale ad una stessa data con una richiesta di rinnovo anticipato? • nell’ipotesi dunque di più attività con differenti scadenze e quindi con esercizi che sono iniziati con tempistiche differenti come si concilia la tutela delle interferenze di cui giustamente si preoccupa la lettera circolare del 6 ottobre? • in altri termini ogni singola attività, anche se con interferenze con altre, può essere gestita in modo indipendente? • non è più in essere la consuetudine (vecchio CPI) di un unico documento per il complesso delle attività esercitate? - pag. 6 di 10 820038.285 151 Ministero.doc COMITATO INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI all’art.8 Nulla osta fattibilità comma 1 – i titolari delle attività soggette colonne B e C possono, per particolari complessità, richiedere al Comando nulla osta di fattibilità. La circolare definisce in 30 giorni il compimento della procedura. Dubbi: • se il Comando non esprime nei tempi previsti? • il parere rilasciato dal Comando è inappellabile? • il parere deve essere citato nello sviluppo dei progetti e costituirà punto fermo acquisito? all’art.9 Verifiche in corso d’opera comma 1 – i titolari delle attività soggette colonne A, B e C possono richiedere al Comando visite in corso d’opera. Sempre la circolare definisce in 30 giorni il completamento della procedura. Dubbi: • se il Comando non esprime nei tempi previsti? • il parere rilasciato dal Comando è inappellabile? • il parere deve essere citato nelle successive dichiarazioni e costituirà punto fermo acquisito? all’art.10 Raccordo con SUAP comma 1 –per le attività produttive si applica la SUAP. - pag. 7 di 10 820038.285 151 Ministero.doc COMITATO INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI Dubbi: • visto che in forza del DPR 160/2010 tutte i procedimenti debbano fare capo al SUAP, non è più possibile l’inoltro al Comando od altri soggetti? • sempre il DPR 160/2010 prevede solo l’invio telematico, come ci si comporta se questo non è attuabile? • sempre secondo DPR 160/2010 capo IV i tempi per il provvedimento conclusivo sono 30 gg? • trascorso tale tempo il parere, anche se carente, risulta positivamente acquisito? • in forza del DPR 160/2010 la dichiarazione di fine lavori e conformità dell’opera deve avvenire con SCIA tramite SUAP? • si tratta della documentazione richiesta anche per le categorie B e C, quindi tutte le categorie di attività A, B e C se produttive debbono passare dal SUAP? all’art.11 Disposizioni transitorie comma 4 – i titolari delle nuove attività introdotte nell’Allegato I debbono adeguarsi entro 1 anno (7.10.2012). Dubbi: • come è attuabile un periodo così breve di tempo, un anno, per impostare tutto l’iter sia progettuale che realizzativo ?? - pag. 8 di 10 820038.285 151 Ministero.doc COMITATO INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI Circolare 6.10.2011 Alla luce delle indicazioni della circolare risultano dal 7 ottobre 2011 proposti dal Ministero, ma senza obbligatorietà al loro uso, e momentaneamente utilizzabili i seguenti modelli: VALUTAZIONE PROGETTI e NOF mod. PIN 1-2011 mod. PIN 1 bis-2011 CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI e VCO mod. PIN 2-2011 mod. PIN 2 bis-2011 mod. PIN 2.1-2011 RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ mod. PIN 3-2011 mod. PIN 3.1-2011 DOCUMENTAZIONE per controlli di prevenzione incendi mod. CERT IMP – 2008 mod. CERT REI – 2008 mod. DICH.IMP – 2008 mod. DICH.PROD. - 2008 In merito a questi modelli ci si riserva di espremere i propri giudizi non appena verrà disponibile una versione definitiva o ritenuta tale, considerando che da quando è uscita la circolare di cui trattasi alcuni modelli hanno registrato anche significative variazioni. - pag. 9 di 10 820038.285 151 Ministero.doc COMITATO INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI Si confida che quanto proposto sia di facile interpretazione. Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento Vi potesse occorrere nello spirito di collaborazione che da sempre auspichiamo prenda maggior piede nell’interesse reciproco. Sperando di aver fornito un utile contributo inviamo distinti saluti. il Segretario p.i. Roberto Ponzini ll Presidente ing. Franco Luraschi - pag. 10 di 10 820038.285 151 Ministero.doc