OGGETTO: Osservazioni D.P.R. 151 e lettera circolare 6.10.2011. Spe

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OGGETTO: Osservazioni D.P.R. 151 e lettera circolare 6.10.2011. Spe
COMITATO INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI
20121 MILANO - CORSO VENEZIA, 16 - TEL (02) 76004789
Spett.
MINISTERO DELL’INTERNO
Milano, 8 novembre 2011
rif. 820038.285
K:\Ufficio\07 Documenti\Cipi\820038 Comitato interpr.
prevenzione incendi\820038 corrispondenza dal
2010\820038.285 151 Ministero.doc
alla c.a. del Capo del C.N.VV.F.
ing. Alfio Pini
P.zza del Viminale, 1 - 00100 ROMA
e mail
alla c.a. del Direttore Centrale per la
Prevenzione Incendi e la Sicurezza
tecnica
ing. Fabio Dattilo
Largo S. Barbara, 2 - 00178 ROMA
e mail
OGGETTO: Osservazioni D.P.R. 151 e lettera circolare 6.10.2011.
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Esponiamo in queste annotazioni i dubbi e le incertezze che una lettura del
testo in oggetto ha fatto nascere nelle molteplici riunioni che sia in ambito di questo Comitato
che delle Commissioni antincendio degli Ordine e Collegi che vi partecipano sono state
tenute sull’argomento.
Per avere un confronto anche con i colleghi esterni a questi gruppi di lavoro
sono stati svolti anche incontri a livello informale ed il risultato cui siamo giunti è riportato nel
seguito.
Una analisi fruttuosa del lavoro raccolto in questi appunti potrebbe scaturire
da un confronto ed un colloquio personale a cui già sin da ora diamo la più ampia
disponibilità anche per incontri in sede ministeriale.
Uniamo i nostri commenti seguendo l’ordine dell’articolato del D.P.R. 151 ed
evidenziando unicamente gli articoli ed i commi per cui segnaliamo i dubbi e le incertezze.
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MEMBRI DEL COMITATO
Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano
Ordine degli architetti dalla Provincia di Milano
Ordine interprovinciale dei chimici della Lombardia
Collegio dei geometri della Provincia di Milano
Collegio dei periti industriali della Provincia di Milano
Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Milano
Collegio dei periti agrari della provincia di Milano
Federgeometri Milano
COMITATO INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI
D.P.R. 1.8.2011 n. 151
all’art.3 Valutazione dei progetti.
comma 3 – Il Comando può chiedere integrazione entro 30 gg e si esprime
entro 60 gg dalla presentazione della documentazione completa.
Dubbi:
• quante volte può essere chiesta l’integrazione?
• entro quanto tempo questa deve essere prodotta?
• nell’integrazione vengono superati i pareri condizionati
che se da un lato agevolano il professionista da un
altro possono costituire elementi di incertezza?
• cosa accade se il Comando non si esprime?
• la risposta negativa del Comando impedisce la
realizzazione del progetto?
• in caso di risposta di negativa occorre ripresentare il
progetto?
• la risposta può essere oggetto di un confronto con un
Ente paritetico di confronto (C.T.R. ad es.) che
rappresenti sia il Comando che il professionista ?
• la risposta positiva deve essere senza condizioni?
all’art.4 Controlli di prevenzione incendi
- pag. 2 di 10 820038.285 151 Ministero.doc
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comma 1 – Per le attività soggette A, B e C l’esercizio può iniziare solo dopo
inoltro ai VVF di SCIA e di accertamento completezza formale
con rilascio ricevuta da parte Autorità ricevente (SUAP,
Comando VVF).
Dubbi:
• entro quanto tempo avviene l’accertamento della
completezza formale?
• la presentazione , via posta, telematica , a mano
dovrebbe essere equipollente e, salvo comunicazione
di non completezza formale, produce all’atto stesso
dell’inoltro gli effetti giuridici del CPI .
• quale documento rilascia l’Autorità ricevente?
• l’attività iniziata a seguito inoltro SCIA, che
successivamente viene dichiarata incompleta, come va
intesa?
• come e quando si può colmare la completezza
formale?
comma 1 – la circolare 6.10.11 in ordine a questo comma recita: “La stessa
SCIA è corredata dalla asseverazione.. “
Dubbi:
• il testo del D.P.R. non menziona l’ASSEVERAZIONE
come documento richiesto, come mai si prevede un
documento di questa portata?
• nella ASSEVERAZIONE l’Asseverante garantisce anche
sulla veridicità di documenti di terzi ?
- pag. 3 di 10 820038.285 151 Ministero.doc
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• diversamente è sufficiente una certificazione in cui il
professionista dichiara quanto da Lui personalmente
verificato ed allegando certificazioni di terzi di cui gli
estensori restano responsabili?
comma 2 – Per le attività A e B il Comando esegue entro 60 gg. visite
“anche” (nella circolare “anche” è scomparso) a campione ed
in caso di esito positivo rilascia verbale oppure divieto esercizio
attività od a conformarsi entro 45 gg –
Dubbi:
• come è possibile venga richiesto un pagamento in
base ad ore di esame per una prestazione da parte del
Comando che potrebbe anche non essere effettuata?
• il termine di 45 gg è perentorio o può, dietro istanza
esser prolungato?
• sino a quando è consentito il prolungamento dei
tempi?
• nel periodo concesso per rimettere l’attività in regola
questa può, sotto opportune cautele, proseguire
nell’esercizio?
• la definizione delle cautele può essere oggetto di un
confronto per una ottimizzazione delle risorse
disponibili?
- pag. 4 di 10 820038.285 151 Ministero.doc
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• non è opportuno, in questi casi, avvalersi di un organo
paritetico di confronto come già precedentemente
ipotizzato dal nostro commento per l’art. 3?
• al termine del periodo concesso il titolare dovrà
comunicare l’avvenuta adempimento ?
• seguirà ulteriore visita da parte del Comando VVF ?
• e se questa dovesse risultare non positiva?
• seguirà nuovo pagamento?
• non esiste più C.P.I. per le categorie A e B ma solo o
SCIA o dopo questa un verbale positivo di conformità
antincendio!
• ai sensi del D.M. 37/08 alcune attività inserite
nell’allegato I lettera g di questo decreto potranno
avere impianti «non progettati »; sono quegli impianti
antincendio con idranti inferiori a 4 e rilevatori inferiori
a 10, in attività non soggette a CPI (attività A e B) !
comma 3 – Per le attività C il Comando esegue entro 60 gg. visite ed in caso
di esito positivo rilascia CPI entro 15 gg.: oppure divieto attività
od a conformarsi entro 45 gg.
Dubbi – valgono quelli già espressi per il comma precedente.
Dubbi intrepretativi in ordine a tutto l’articolo 4:
• per le attività A e B, in assenza di una visita da parte
dei VVF (anche possibile) il “vecchio“ CPI è
costituito/sostituito dalla dichiarazione secondo mod.
PIN 2.1-2011?
• il responsabile è dunque solo il PROFESSIONISTA?
- pag. 5 di 10 820038.285 151 Ministero.doc
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• ma quale professionista, il progettista, il direttore dei
lavori, il collaudatore od altri?
• non è richiesta una competenza specifica nel campo
antincendio e/o per la complessità dell’opera per la
quale si dichiara la conformità delle opere alle
prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio di cui ai progetti?
all’art.5 Rinnovo periodico di conformità antincendio.
Dubbi intrepretativi in ordine a tutto l’articolo 5:
• per attività che comprendono più categorie ( A, B e/o C)
vi possono essere conformità antincendio o C.P.I. con
date di scadenze diverse?
• è possibile il riallineamento temporale ad una stessa
data con una richiesta di rinnovo anticipato?
• nell’ipotesi dunque di più attività con differenti
scadenze e quindi con esercizi che sono iniziati con
tempistiche differenti come si concilia la tutela delle
interferenze di cui giustamente si preoccupa la lettera
circolare del 6 ottobre?
• in altri termini ogni singola attività, anche se con
interferenze con altre, può essere gestita in modo
indipendente?
• non è più in essere la consuetudine (vecchio CPI) di
un unico documento per il complesso delle attività
esercitate?
- pag. 6 di 10 820038.285 151 Ministero.doc
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all’art.8 Nulla osta fattibilità
comma 1 – i titolari delle attività soggette colonne B e C possono, per
particolari complessità, richiedere al Comando nulla osta di
fattibilità. La circolare definisce in 30 giorni il compimento della
procedura.
Dubbi:
• se il Comando non esprime nei tempi previsti?
• il parere rilasciato dal Comando è inappellabile?
• il parere deve essere citato nello sviluppo dei progetti e
costituirà punto fermo acquisito?
all’art.9 Verifiche in corso d’opera
comma 1 – i titolari delle attività soggette colonne A, B e C possono
richiedere al Comando visite in corso d’opera. Sempre la
circolare definisce in 30 giorni il completamento della procedura.
Dubbi:
• se il Comando non esprime nei tempi previsti?
• il parere rilasciato dal Comando è inappellabile?
• il parere deve essere citato nelle successive
dichiarazioni e costituirà punto fermo acquisito?
all’art.10 Raccordo con SUAP
comma 1 –per le attività produttive si applica la SUAP.
- pag. 7 di 10 820038.285 151 Ministero.doc
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Dubbi:
• visto che in forza del DPR 160/2010 tutte i procedimenti
debbano fare capo al SUAP, non è più possibile
l’inoltro al Comando od altri soggetti?
• sempre il DPR 160/2010 prevede solo l’invio telematico,
come ci si comporta se questo non è attuabile?
• sempre secondo DPR 160/2010 capo IV i tempi per il
provvedimento conclusivo sono 30 gg?
• trascorso tale tempo il parere, anche se carente, risulta
positivamente acquisito?
• in forza del DPR 160/2010 la dichiarazione di fine lavori
e conformità dell’opera deve avvenire con SCIA tramite
SUAP?
• si tratta della documentazione richiesta anche per le
categorie B e C, quindi tutte le categorie di attività A, B
e C se produttive debbono passare dal SUAP?
all’art.11 Disposizioni transitorie
comma 4 – i titolari delle nuove attività introdotte nell’Allegato I debbono
adeguarsi entro 1 anno (7.10.2012).
Dubbi:
• come è attuabile un periodo così breve di tempo, un
anno, per impostare tutto l’iter sia progettuale che
realizzativo ??
- pag. 8 di 10 820038.285 151 Ministero.doc
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Circolare 6.10.2011
Alla luce delle indicazioni della circolare risultano dal 7 ottobre 2011
proposti dal Ministero, ma senza obbligatorietà al loro uso, e
momentaneamente utilizzabili i seguenti modelli:
VALUTAZIONE PROGETTI e NOF
mod. PIN 1-2011
mod. PIN 1 bis-2011
CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI e VCO
mod. PIN 2-2011
mod. PIN 2 bis-2011
mod. PIN 2.1-2011
RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’
mod. PIN 3-2011
mod. PIN 3.1-2011
DOCUMENTAZIONE per controlli di prevenzione incendi
mod. CERT IMP – 2008
mod. CERT REI – 2008
mod. DICH.IMP – 2008
mod. DICH.PROD. - 2008
In merito a questi modelli ci si riserva di espremere i propri giudizi non
appena verrà disponibile una versione definitiva o ritenuta tale, considerando che da quando è
uscita la circolare di cui trattasi alcuni modelli hanno registrato anche significative variazioni.
- pag. 9 di 10 820038.285 151 Ministero.doc
COMITATO INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI
Si confida che quanto proposto sia di facile interpretazione. Restiamo a Vostra
disposizione per qualsiasi chiarimento Vi potesse occorrere nello spirito di collaborazione che da
sempre auspichiamo prenda maggior piede nell’interesse reciproco.
Sperando di aver fornito un utile contributo inviamo distinti saluti.
il Segretario
p.i. Roberto Ponzini
ll Presidente
ing. Franco Luraschi
- pag. 10 di 10 820038.285 151 Ministero.doc