Dexia Crediop Spa Bull Brent linked Notes 27.10.2009

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Dexia Crediop Spa Bull Brent linked Notes 27.10.2009
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO STRUTTURATO
“Dexia Crediop S.p.a. Bull Brent linked Notes 27.10.2009”
di nominali massimi EUR 250.000.000
CODICE ISIN IT0003743009 Series: 49°
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI
Emittente: DEXIA CREDIOP SPA
Importo nominale unitario: Euro 1.000,00
Prezzo di emissione: Euro 100,00/100
Taglio dei titoli: unico da una obbligazione.
Pagamento/Godimento: 27 Ottobre 2004
Rimborso: in un'unica soluzione, alla pari, il 27
Ottobre 2009
Regime fiscale: Sugli interessi ed altri proventi e
sulle plusvalenze, si applicano, nei casi e con le
modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle
imposte sui redditi di cui al D.Lgs 1° aprile 1996
n. 239 e dal D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e
successive modificazioni ed integrazioni nella
misura attualmente del 12,50%. Sono inoltre a
carico degli obbligazionisti le imposte e tasse
presenti o future, alle quali dovessero essere
soggette le obbligazioni.
Quotazione: Non prevista quotazione al M.O.T. Il
titolo verrà quotato su Euro TLX®.
Interessi: Si rimanda all’art. 9 del Regolamento.
MODALITÀ E CONDIZIONI Dl COLLOCAMENTO
Le obbligazioni vengono offerte al pubblico al prezzo di 1000 Euro per obbligazione. Le prenotazioni
saranno accettate dal 13 Ottobre al 21 Ottobre 2004, salvo chiusura anticipata e senza preavviso, e saranno
soddisfatte nei limiti del quantitativo di titoli disponibile presso i collocatori. Il pagamento delle obbligazioni
sottoscritte dovrà essere effettuato al prezzo d’emissione il giorno 27 Ottobre 2004.
Le obbligazioni del presente prestito non sono garantite dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
La sottoscrizione di un titolo strutturato del tipo oggetto della presente offerta comporta l'assunzione Rischio
Emittente, Rischio di tasso, Rischio di Variazione del sottostante e Rischio di liquidità.
Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei profili di rischio dei titoli in oggetto si rinvia al
Foglio Informativo disponibile gratuitamente presso il collocatore a norma del Provvedimento Banca
d’Italia del 30 Luglio 1999 in tema di “Raccolta in titoli delle Banche. Trasparenza”
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO STRUTTURATO
“Dexia Crediop S.p.a. Bull Brent linked Notes 27.10.2009”
di nominali massimi EUR 250.000.000
CODICE ISIN IT0003743009 Series: 49°
Art. 1 – Ammontare dell’emissione.
Il prestito obbligazionario denominato “Dexia Crediop Bull Brent linked Notes 27.10.2009” di nominali fino
a Euro 250.000.000 suddiviso in massimo numero 250.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000
ciascuna, accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. del 24
giugno 1998 n. 213.
Art. 2 – Periodo di collocamento.
Dal 13 Ottobre 2004 fino al 21 ottobre 2004, salvo chiusura anticipata senza preavviso.
Art. 3 – Godimento e data di pagamento.
Il prestito ha godimento dal 27 Ottobre 2004 (la “Data di Godimento”) e data di pagamento 27 Ottobre 2004
(la “Data di Pagamento”).
Art. 4 – Prezzo di emissione e rimborso.
Le obbligazioni sono emesse a 100,00/100 e cioè al prezzo di Euro 1000,00 cadauna e saranno rimborsate
alla pari, senza deduzioni per spese e in un’unica soluzione il 27 Ottobre 2009 (la “Data di Scadenza”).
Art. 5 – Commissioni di collocamento. Sono previste commissioni di collocamento pari all’1.5 %.
Art. 6– Durata.
La durata del prestito è di 5 anni, a partire dalla Data di Godimento fino alla Data di Scadenza.
Art. 7 – Modalità di Rimborso
Il rimborso del capitale sarà effettuato in un’unica soluzione il 27 Ottobre 2009.
Art. 8 – Rimborso Anticipato
Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell’emittente.
Art. 9 - Interessi
Nel corso dei cinque anni di vita del prestito saranno corrisposte delle cedole fisse lorde dell’1.50% p.a.,
secondo la convenzione Modified Following (act/act - Unadjusted), nelle seguenti date: 27.10.2005, 27.10.2006,
27.10.2007, 27.10.2008.
Alla Data di Scadenza, sull’importo nominale di ciascuna obbligazione, sarà corrisposta un interesse
secondo la convenzione Modified Following (act/act - Unadjusted) e determinata in base alla seguente formula:
I = 1000 Euro * {Max [(110 % * BrentPerfo rmance );1 .5 % ]
Brent Performance= 100% x Brent Crude Oil Performance
Brent Crude Oil Performance = {Brent Crude Oil Final/Brent Crude Oil Initial – 1}
}
Brent Crude Oil Initial = la media dei prezzi di liquidazione del Contratto Future rilevato a ciascuna Data Iniziale
di Rilevazione, come pubblicato sul Sole24ore (pagina “Materie Prime”, settore “Combustibili”).
Brent Crude Oil Final = la media dei prezzi di liquidazione del Contratto Future rilevato a ciascuna Data Finale di
Rilevazione, come pubblicato sul Sole 24 Ore (pagina “Materie Prime”, settore “Combustibili”).
Contratto Future: è il primo contratto future sul greggio quotato sull’IPE;
IPE: è l’International Petroleum Exchange of London Ltd. e i suoi successori;
Data Iniziale di Rilevazione: ciascuna delle seguenti date: 13.10.2004, 14.10.2004, 15.10.2004, 18.10.2004,
19.10.2004, 20.10.2004 e 21.10.2004;
Data Finale di Rilevazione: ciascuna delle seguenti date: 19.10.2009, 20.10.2009, 21.10.2009, 22.10.2009 e
23.10.2009 (congiuntamente con la Data Iniziale di Rilevazione le “Date di Rilevazione”).
Se una delle Date di Rilevazione dovesse cadere in un giorno non lavorativo in cui il prezzo di pagamento
del Contratto Future non viene pubblicato, la rilevazione viene effettuata, secondo la convenzione Modified
Following Business Day Convention (la “Modified Following”), il primo giorno in cui sia disponibile il
prezzo di pagamento del Contratto Future, se tale giorno appartiene allo stesso mese; altrimenti la rilevazione
viene effettuata l’ultimo giorno del mese utile della rispetto alla data prevista per la rilevazione.
Art. 10 - Sconvolgimenti di mercato
Qualora, a giudizio dell’Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Turbativa del Mercato (come di seguito
definito) in una Data di Rilevazione, tale Data di Rilevazione sarà posticipata al primo giorno lavorativo
utile, in cui non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato in relazione a Contratto Future, in
conformità con la convenzione di calcolo Modified Following.
Nell’ipotesi di ultima Data di Rilevazione tale data non potrà essere successiva al 23 ottobre 2009.
Qualora, in corrispondenza di una Data di Rilevazione, un Evento di Turbativa del Mercato si protragga per
un periodo pari a cinque (5) giorni lavorativi, l’Agente di Calcolo nel quinto giorno provvederà, comunque, a
determinare il prezzo di pagamento del Contratto Future, nonostante la persistenza dell’Evento di Turbativa
del Mercato utilizzando l’equo valore di mercato del Contratto Future oggetto di tale sconvolgimento,
tenendo presente che nell’ipotesi di ultima Data di Rilevazione tale determinazione non potrà in ogni caso
essere successiva al 23 ottobre 2009.
“Evento di turbativa del Mercato” indica, con riferimento al Contratto Future, il verificarsi di ciascuno dei
seguenti eventi in corrispondenza di una Data di Rilevazione a giudizio dell’Agente di Calcolo:
-
mancata pubblicazione o annuncio del prezzo di pagamento del Contratto Future (o di qualsiasi altra
informazione funzionale alla determinazione di tale valore) da parte di IPE o la temporanea o
permanente discontinuità o indisponibilità del prezzo di pagamento del Contratto Future (“Price
Sourse Disruption”);
-
sospensione significativa nella negoziazione nel Contratti di Futuro presso l’IPE di Londra (“Trading
Suspension”);
-
il mancato inizio o la permanente discontinuità nella negoziazione del Contratto di Future presso
l’IPE (“Disappearence of Commodity Reference Price”);
-
modifica significativa nella formula di calcolo del prezzo di pagamento del Contratto Future
successivamente alla Data di Godimento (“Material Change in Formula”);
-
modifica significativa nella contenuto, composizione o costituzione del Contratto Future
successivamente alla Data di Godimento (“Material Change in Content”);
-
modifica successivamente alla Data di Godimento nella normativa fiscale applicabile al Contratto di
Future tale da influenzare al rialzo o al ribasso il valore del Contratto Future (Tax Disruption”);
-
limitazione significativa nella negoziazione nel Contratti di Futuro presso l’IPE (“Trading
Limitation”).
Art. 11 - Correzione del prezzo
Qualora, prima di 23 ottobre 2009, il prezzo di liquidazione del Contratto di Future venisse corretto, per
qualsiasi motivo indipendente dalla volontà dell’Agente di Calcolo, e le correzioni siano pubblicate da IPE o
da un suo sostituto entro 30 giorni di calendario dalla pubblicazione originale del prezzo medesimo, l’Agente
per il Calcolo assumerà per il calcolo dell’interesse il valore corretto del prezzo di liquidazione del Contratto
di Future.
Art. 12 - Rendimento nominale annuo lordo.
Il rendimento nominale annuo lordo è variabile in relazione all’andamento dell’Indice di Riferimento durante
la vita del titolo, con un minimo equivalente pari all’1.5% nominale per anno.
Art. 13 - Pagamenti.
Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento della cedola a scadenza verrà effettuato per il tramite della
Monte Titoli S.p.A.
Qualora la Data di Scadenza del titolo coincida con un giorno non lavorativo bancario, l’obbligazionista
riceverà il relativo pagamento nel primo giorno lavorativo bancario successivo utile, salvo che si oltrepassi il
mese in corso nel qual caso si procederà a ritroso, senza che ciò comporti lo spostamento delle scadenze
successive ovvero la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti (Modified Following). Per
giorno lavorativo si intende un giorno in cui il sistema TARGET (Trans-european Automated Real time
Gross settlement Express Transfer) è operativo.
Art. 14 - Termini di prescrizione.
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono per gli interessi decorsi cinque anni dalla data di scadenza della
cedola e per il capitale decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.
Art. 15 - Comunicazioni.
Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti sono validamente effettuate, salvo diversa disposizione di legge,
mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale o sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 16 - Garanzia.
Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Art. 17- Clausole limitative della trasferibilità.
Non sono previste clausole limitative della trasferibilità e della circolazione dei titoli.
Art. 18 - Clausole di subordinazione.
Non sussistono clausole di subordinazione dei diritti inerenti le obbligazioni.
Art. 19- Eventuali altri oneri.
Le obbligazioni non sono assoggettate a oneri e gravami di qualsiasi natura che non siano previsti dalla
Legge vigente.
Art. 20 - Quotazione.
Entro 6 mesi dalla Data di Godimento l'obbligazione sarà negoziabile sul Sistema di Scambio Organizzato
EuroTLX®.
Art. 21 - Regime fiscale.
Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei
modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni,
tenuto anche conto dell’ art. 13 del D. Lgs. 461/1997- l’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura del 12.50%.
Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese
commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 81 del T.U.I.R.
come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 461/97), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con l’aliquota del 12.50%.
Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall’art. 82 del T.U.I.R. come
modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 461/97 e secondo il regime ordinario di cui all’art. 5 (regime della
dichiarazione) e dei regimi opzionali di cui agli art. 6 (risparmio amministrato) e art. 7 (risparmio gestito) del
medesimo Decreto Legislativo.
Art. 22 - Agente per il Calcolo
L’Agente per il Calcolo per il presente prestito obbligazionario è UniCredit Banca Mobiliare S.p.A..
Art. 23 - Soggetti Incaricati
L’offerta delle obbligazioni avviene con un’offerta pubblica di sottoscrizione attraverso un consorzio di collocamento
diretto da Unicredit Banca Mobiliare S.p.A.
Art. 24- Varie.
Non ci sono soggetti terzi incaricati dei servizi connessi con l’emissione. Non sono previsti premi di
rimborso o ulteriori elementi che concorrano alla determinazione del rendimento dei titoli.
Tutte le eventuali comunicazioni dell’Emittente e dell’Agente di Calcolo agli obbligazionisti sono
validamente effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e/o su un quotidiano a diffusione nazionale
Art. 25 – Legge regolatrice e Foro competente.
Al presente prestito si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il
presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento sarà competente, in via esclusiva,
il foro di Roma, senza pregiudizio di quanto previsto dall’art. 1469 bis c.c..
Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente
regolamento.
Reg UBM 27-07-2004/documents/psm