ipes riduzione canoni di affitto

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I. 2013
Prot. N.
Consigliere provinciale
MAURO MINNITI
Piazza S. Magnago, 1 - 39100 BOLZANO
Tel. 0471946257
[email protected]
[email protected]
DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE
IPES
RIDUZIONE CANONI DI AFFITTO
Provvedimenti urgenti contro la crisi
Modifiche alla legge provinciale n. 13/98
- Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata -
Presentato dal Consigliere provinciale
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DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE
IPES - RIDUZIONE CANONI DI AFFITTO
Provvedimenti urgenti contro la crisi
Modifiche alla legge provinciale n. 13/98
- Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata RELAZIONE
Da molti anni ormai si è convinti della necessità di modificare le modalità di accertamento della
cosiddetta "capacità economica" degli inquilini IPES, capacità sulla quale viene contabilizzato il canone
di affitto da richiedere. L'attuale sistema, infatti, appare assolutamente iniquo in quanto non tende a
fotografare la reale possibilità economica appunto del cittadino. Per il comma 3 dell'art. 112 della
Legge provinciale n. 13/1998 "per capacità economica del nucleo familiare si intendono tutti i redditi di
tutte le persone conviventi con il locatario", di seguito determinati dall'art. 7 del regolamento di
esecuzione nel quale vengono indicate anche le quote esenti per familiari a carico.
Più volte si è sostenuta la convinzione di corrispondere il calcolo della capacità economica del
richiedente in base al reddito netto del nucleo stesso, più attinente alle reali "possibilità" godute.
Questa soluzione trova peraltro già applicazione nei criteri per la determinazione della tariffa
agevolata indicati dal DPGP n. 30 del 2000 (Regolamento relativo agli interventi di assistenza
economica sociale anche conosciuto come "Piano di armonizzazione"), criteri atti ad accertare il
cosiddetto valore della situazione economica (VSE) del nucleo familiare in ambito dei servizi sociali.
Importare questo impianto nel settore dell'edilizia sociale tenderebbe ad uniformare ed equiparare le
modalità volte ad accertare le possibilità economiche delle famiglie soprattutto a riguardo di
provvedimenti da assumere in relazione a tematiche sociali. Peraltro non si comprende nemmeno
quali possano essere i motivi in base ai quali la prassi adottata in una circostanza per stabilire una
potenzialità analoga ad altra circostanza, non debba essere presa in esame anche per quest'ultima
evenienza. In definitiva per determinare la stessa informazione, ovvero il valore della situazione
economica (VSE) del nucleo familiare previsto dal DPGP n, 30/2000 e definito altresì "capacità
economica" dalla L.P. 13/98 riteniamo che si dovrebbe adottare anche un unico principio, ancor più se
si considera che il valore della situazione economica risultante viene poi "depurato":
• dell'importo dell'intera IRPEF (anche addizionale regionale e comunale),
• delle spese sanitarie (quelle deducibili anche fiscalmente),
• dei contributi assistenziali e previdenziali versati,
• delle spese per tasse universitarie,
• delle spese per il pagamento di altre tariffe di altri servizi sociali, dell'assegno di mantenimento
versato eventualmente a favore di altro nucleo familiare.
In questo Disegno di Legge si è voluto però soprassedere questa soluzione, ritenuta dalla Provincia
Autonoma di Bolzano sempre erroneamente inapplicabile al campo della edilizia sociale, cercando
soluzioni alternative che potessero portare comunque un beneficio all'inquilino IPES, per lo meno per
un periodo di tempo di 24 mesi, durante il quale applicare una delle soluzioni prospettate e
permettere così all'affittuario dell'Istituto sociale di affrontare la crisi in maniera più soffice.
La tre alternative prospettate riguardano:
1. Aumento della detrazione prevista per il calcolo della capacità economica innalzando la stessa
dal 25% AL 35%;
2. Valutazione del Reddito Minimo di Inserimento piuttosto che del Minimo Vitale nella
detrazione prevista per il calcolo della capacità economica della famiglia;
3. Introduzione di scaglioni relativi al reddito filiare per il calcolo della capacità economica della
famiglia;
Le tre soluzioni sopra prospettate possono essere fra loro intercambiabili o assunte assieme; tutte
comunque porterebbero ad una riduzione del canone di affitto IPES da un minimo di 230 € all'anno ad
un massimo di quasi 1.000€ l'anno.
1) Aumento della detrazione prevista
Si ritiene che la detrazione del solo 25% attualmente prevista nel calcolo della capacità economica,
detrazione da apportare alla sommatoria dei redditi dei coniugi (eventuali figli) e a questi sottratto il
minimo vitale, sia largamente insufficiente e non rispecchi in rappresenti in realtà il vero obiettivo. In
passato, infatti, si è detto che la mancata adozione del calcolo della capacità economica familiare sul
reddito netto veniva sopperita proprio da una tale detrazione. E' noto però che ormai ben oltre il 25%
del reddito delle famiglie italiane va allo Stato, per cui si ritiene che l'innalzamento di tale detrazione
sarebbe dovuto proprio per riequilibrare il gettito fiscale. Una cifra attestata al 35% (piuttosto che al
25%) creerebbe una maggiore equità e permetterebbe anche un risparmio in termini di pagamento
canone di affitto.
L'adozione di tale sistema porterebbe un risparmio per l'inquilino IPES nel pagamento del
canone di affitto di circa 372 € all'anno, ovvero è come se venissero pagati 10 mesi e mezzo di
affitto anzichè 12.
2) Valutazione Reddito Minimo di Inserimento
Si è più volte fatto riferimento alla "capacità economica" della famiglia inquilina IPES in base alla quale
viene stabilito il canone di affitto IPES. Essa viene determinata sulla base anche di un altro fattore non
secondario: la detrazione, peraltro insufficiente per i motivi che di seguito indicheremo, coincidente
con il "minimo vitale". A questo riguardo si ritiene sia necessario intervenire per rendere quanto più
armonico, razionale e corretto l'intero principio volto a rivedere la valutazione della possibilità
economica del nucleo familiare al quale si assegna un alloggio IPES, chiamato quindi a sostenere il
pagamento di un canone sulla base proprio di tale valore.
Nel caso del "minimo vitale" la valutazione dell'importo da detrarre è stata oggetto di opinioni diverse.
Considerare infatti una quota di questo genere pari a circa 5.800 € all'anno per ogni singolo cittadino,
quasi 7.700 € per nuclei familiari formati da due persone - intese come coniugi - quale limite
necessario per vivere è sempre stato ritenuto assai basso e non rispondente alle reali necessità.
Nel settore sociale (ad esempio le Comunità comprensoriali) viene adottato infatti un altro indice
definito reddito minimo di inserimento che stabilisce per l'anno 2012 una somma pari a 9.377,76 €
l'anno per due persone ovvero 7.167,72 € per nucleo familiare monoparentale. Si tratta di una quota
del reddito netto complessivo del nucleo familiare, che non è considerata ai fini del calcolo della tariffa
sociale (retta asili nido etc.) a carico dell'utente, in quanto ritenuta necessaria a far fronte alle esigenze
personali del nucleo familiare stesso.
Si tratta, in entrambi i casi, di cifre superiori al "minimo vitale" previsto dalla normativa riguardante
l'edilizia sociale in misura pari a 1.691,04 € euro per nucleo di due persone e pari a 1.292,52 € per
nucleo monoparentale.
Poiché nello specifico stiamo parlando di single, separati, vedovi o comunque giovani coppie o anziani,
ovvero categorie definite "deboli", si ritiene che le disposizioni adottate dalla normativa sull'edilizia
sociale in merito alla detrazione del minimo vitale siano largamente insufficienti ed estremamente
penalizzanti per l'inquilino IPES. E ci si domanda: perché da una parte la Provincia riconosce una
soglia limite sociale al di sotto della quale non si può vivere mentre dall'altra rinnega questo
limite, abbassandolo ulteriormente ovvero creando una "soglia politica" inferiore a quella
"sociale" a seconda delle convenienze provinciali?
In sostanza le famiglie monoparentali e biparentali sono svantaggiate a riguardo delle agevolazioni
IPES per quanto riguarda le valutazioni del reddito, quindi il calcolo dell'affitto. E considerando che
questa tipologia familiare rappresenta un enorme fetta della popolazione altoatesina si può pensare
che sia effettivamente necessario ed improcrastinabile riconoscere un reale valore a questi nuclei
composti non solo da giovani ma anche di moltissimi anziani.
In sostanza nella nostra provincia a coloro che chiedono agevolazioni IPES si continuerà a considerare
un minimo vitale annuale di circa 1.292€ inferiore a quello considerato dal piano di armonizzazione e
successivi regolamenti che viene applicato per esempio per la determinazione delle rette degli asili
nido, dei servizi per gli anziani e per i portatori di handicap etc. Lo spirito di questo Disegno di Legge è
insomma anche di voler riconoscere un'analoga soglia sociale al di sotto della quale non si può vivere,
ovvero eliminare la soglia "politica" adottata nelle normative sull'edilizia sociale poichè è
incomprensibile che per la Provincia l'inquilino IPES possa vivere con soli 5.875,20€ qualora
sia single nonostante un'altra disposizione provinciale ritenga indispensabili per lo stessa
tipologia di famiglia circa 7.167 €.
Così i single (anziani, giovani, vedovi etc.) continueranno ad essere penalizzati confronto ad altri
soggetti che presentano medesime condizioni economiche.
L'adozione di tale sistema porterebbe un risparmio per l'inquilino IPES nel pagamento del
canone di affitto di 228€ ovvero è come se venissero pagati 11 mesi di affitto, piuttosto che 12.
3) Introduzione di scaglioni relativi al reddito filiare
Per quanto riguarda altresì la valutazione del reddito dei figli ai fini della determinazione della
capacità economica del nucleo familiare, si è sempre criticata l'impostazione adottata dalla Provincia
in merito poiché l'inquilinato IPES viene chiamato a pagare un canone di affitto sproporzionato
confronto alla propria capacità economica anche perché valutato pure sul reddito (pari al 60%) di
eventuali discendenti conviventi, reddito di cui, magari, non si gode se non in piccolissima parte. E' a
fronte di questa considerazione che in passato si è proposto fosse necessario eliminare l'incidenza del
reddito dei figli dal calcolo della capacità economica della famiglia. Con il presente Disegno di legge
però si prevede altresì una minima partecipazione degli stessi alle spese familiari. In quest'ottica si
propone l'introduzione di una franchigia - pari a 15 mila euro netti - sotto la quale non considerare il
reddito filiare, calcolandone una percentuale solo sull'eccedenza.
Anche su questo aspetto, con tale Disegno di Legge si propone di introdurre un criterio analogo ad una
normativa esistente e relativa alle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31-12-2002- Suppl.
Ordinario n.240) in relazione a quanto previsto dall' art. 2 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche), prevedendo cioè aliquote diverse per scaglioni di reddito, ma a differenza di essa
introducendo una "no tax area" fino a 15 mila euro appunto.
Si tratta di uniformare - per quanto possibile ed ottimale - il sistema provinciale a quello introdotto
nell'intero Paese, un sistema volto a non imporre oneri sempre crescenti alle famiglie alzando di fatto
la soglia di povertà e, nel contempo, mantenendo intatte le capacità di entrata da parte dello Stato, dal
quale è indubbio che la Provincia dovrebbe prendere esempio, almeno in materia di bilanci pubblici e
di politica sociale.
L'adozione di tale sistema porterebbe un risparmio per l'inquilino IPES nel pagamento del
canone di affitto di oltre 588 € all'anno, ovvero è come se venissero pagati 9 mesi e mezzo di
affitto anziché 12.
Le tre soluzioni sopra prospettate possono essere fra loro intercambiabili o assunte assieme; come si è
visto tutte comunque porterebbero ad una riduzione del canone di affitto IPES almeno di circa 230 €
all'anno.
Se le tre soluzioni venissero adottate assieme, però, il risparmio per l'inquilino IPES con un
reddito di 41.000 € (coniugi + figlio) sarebbe di oltre 996€ l'anno, ovvero è come se si pagasse
il canone di affitto per sette mesi anziché gli attuali 12 in quanto il canone annuo da 2.500€
scenderebbe a 1.512€ (risparmio del 42% circa)
In conclusione; proprio al fine di creare le condizioni per proporre un equilibrio sociale oggi assente,
con questo Disegno di legge "La Destra" intende promuovere queste importanti modifiche a vantaggio
dell'inquilino IPES per un lasso di tempo (pari ad almeno 24 mesi) sufficiente per affrontare una crisi
economica e sociale che sembra non avere fine anche sul nostro territorio, restituendo cosi potere di
acquisto alle famiglie e, di conseguenza, il movimento dei mercati.
A questo scopo, di conseguenza, si propongono le seguenti variazioni all'art. 112 della Legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell' edilizia abitativa agevolata come
successivamente indicato, al fine di:
1. Aumentare la detrazione prevista per il calcolo della capacità economica innalzando la stessa
dal 25% al 35%;
2. Valutare il Reddito Minimo di Inserimento piuttosto che del Minimo Vitale nella detrazione
prevista per il calcolo della capacità economica della famiglia;
3. Introdurre gli scaglioni relativi al reddito filiare per il calcolo della capacità economica della
famiglia.
Questo ultimo aspetto, peraltro, favorirebbe un maggiore futuro alle nuove generazioni le quali, se
costrette in qualche modo a contribuire consistentemente alle spese familiari in questione,
difficilmente potranno aspirare all'acquisto di una propria abitazione quando andranno a formare un
nucleo familiare nuovo, sia per mantenere una valida politica di sostegno per le famiglie.
DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE
IPES - RIDUZIONE CANONI DI AFFITTO
Provvedimenti urgenti contro la crisi
Modifiche alla legge provinciale n. 13/98
- Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata NOTE AGLI ARTICOLI
L'art. 1 modifica il Comma 2 dell'art 112. (Disciplina del canone) della Legge provinciale n. 13 del 17
dicembre 1998 -Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata prevedendo che il canone di locazione
dovuto dal singolo assegnatario ai sensi della presente legge viene determinato nel 35 per cento della
capacità economica del nucleo familiare e non deve comunque superare il canone risultante
dall'applicazione del comma 1.
L'art. 2 del presente Disegno di legge prevede che il comma 3 dell'art 112. (Disciplina del canone) della
Legge provinciale n. 13 del 17 dicembre 1998 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata venga
modificato considerando che per il definitivo accertamento della capacità economica del nucleo
familiare si debba provvede a detrarre:
• l'importo dell'intera IRPEF (anche addizionale regionale e comunale),
• le spese sanitarie (quelle deducibili anche fiscalmente),
• i contributi assistenziali e previdenziali versati,
• le spese per tasse universitarie,
• le spese per il pagamento di altre tariffe di altri servizi sociali, dell'assegno di mantenimento versato
eventualmente a favore di altro nucleo familiare."
Al fine di dare un'esatta interpretazione all'applicazione del minimo vitale, nella Legge Provinciale n.
13/1998 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata dall'art. 3 del presente Disegno di legge viene
introdotto l'articolo 150bis secondo il quale il minimo vitale cui si fa riferimento nei precedenti articoli
deve intendersi quale reddito minimo di inserimento così come previsto dalle norme applicate dalle
Comunità comprensoriali relativamente agli interventi di assistenza economica sociale.
Infine l'art. 4 modifica il primo periodo del comma 3 bis dell'art 112. (Disciplina del canone) della
Legge provinciale n. 13 del 17 dicembre 1998 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata secondo
il quale ai fini della determinazione della capacità economica del nucleo familiare i redditi dei
discendenti conviventi con il locatario, fiscalmente non a carico, non sono considerati fino alla misura
pari a 15.000 euro lordi all'anno.
Qualora il reddito in questione risulti superiore a questa somma si provvede a stabilire un'aliquota
diversa per scaglioni di reddito così come di seguito indicato:
fino a 15.000 euro, non si considera alcun reddito
oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, il 23 per cento
oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, il 29 per cento
oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, il 39 per cento
oltre 70.000 euro, il 45 per cento
Infine l'art. 5 introduce il nuovo articolo 152 (Norma transitoria)in base al quale le disposizioni di cui
alla presente Legge si applicano per un massimo di 24 mesi dall'approvazione della medesima, salvo
nuova disposizione.