Dispensa modulo "Normativa"
Transcript
Dispensa modulo "Normativa"
Polizia Nautica Provinciale Navigazione da diporto Inquadramento normativo Evoluzione legislativa A cura del Responsabile Comm. C. Lucio Semenzato 1 DIZIONARIO DI CAPITAN TRINCHETTO TERMINI MARINARESCHI • Abbrivio: Velocità iniziale o residua di una nave, in altre parole, movimento di una nave rispetto al fondo marino, qualunque ne sia la causa. • Accostare: Movimento angolare di una nave per mutar rotta, • Alare: significa fare forza su un cavo per tesarlo e sollevare un peso. • Ammainare: Sostituisce, nel linguaggio di bordo quasi tutti i verbi contenenti l'idea di " portare dall'alto in basso", si ammainano le vele, la bandiera, etc. • Arare: dicesi della nave o della sua ancora quando, per forza di vento, l'ancora striscia sul fondo e non riesce a trattenere la nave. • Arenarsi: incagliarsi sul fondo sabbioso • Attraccare: l'avvicinarsi di una nave ad una banchina o ad altra nave. • Bagnasciuga: la zona della superficie esterna della nave che per le variazioni di immersione si trova alternativamente sopra e sotto il pelo dell'acqua. • Barra: leva applicata alla testa del timone per effettuare la manovra. • Beccheggio: il movimento d'oscillazione della nave nel senso longitudinale. • Bitta: bassa colonna metallica solidamente fissata sulla nave, sulle banchine per dar volta a cavi e catene d'ormeggio. 2 Gavitello: piccolo galleggiante, generalmente formato da due coni uniti per la base; si fila in mare ad indicare la posizione della propria ancora. Gavone: spazio ricavato alle estremità della nave. Mascone: ciascuna delle due parti laterali, o guance della prora. Murata: è la fiancata della nave sopra la linea di galleggiamento. Risacca: il ritorno di un'onda che ha urtato contro un ostacolo naturale o in porto. Rollio: è movimento d'oscillazione di una nave intorno al proprio asse longitudinale. Sagola: cima di canapa a treccia, di piccolo diametro. Sassola: grosso cucchiaio che serve per svuotare le imbarcazioni. Scalmo: supporto per il remo Tuga: genericamente, ogni sovrastruttura che, sui ponti superiori forma passaggi coperti o casotti. Virare - viramento: è la manovra che fa ogni veliero quando stringendo il vento da un lato, gira per stringerlo dall'altra parte. 3 OBBLIGHI E DOVERI DEL COMANDANTE Il "Capitano" è responsabile della sicurezza dell'equipaggio e dello scafo. Il "Capitano" ha l'obbligo di prestare assistenza alle altre imbarcazioni e di tentare il salvataggio delle persone in pericolo, a meno che non ci sia grave rischio per la propria incolumità. Il "Capitano" ha il dovere di conoscere e Mettere in pratica tutte le Norme da rispettare prima di partire e sapere come comportarsi in caso di evento straordinario (uomo a mare, incendio, falla, salvataggio, SOS, collisione, abbandono dello scafo). Il "Capitano" in ogni situazione di pericolo deve evitare il panico e infondere a tutti la massima fiducia per il buon esito. Il "Capitano" in caso di evento straordinario, ha il dovere di presentare una denuncia di ciò che è successo all’Autorità Portuale o alla Polizia. Il comandante dell'imbarcazione assume le responsabilità di cui al codice della navigazione, mantenendo comunque inalterata l'ordinaria catena di controllo e comando per l'attuazione degli interventi di soccorso 4 Art. 593 Codice Penale- Omissione di soccorso Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata. 5 Art. 489 Codice della Navigazione- Obbligo di assistenza 1. L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell'articolo 485, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone. 2. Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla. 6 Art. 490 Codice della NavigazioneObbligo di salvataggio 1.Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo. 2. E' del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi. 7 Articolo 54 Codice Penale- Stato di necessità. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a ommetterlo 8 La responsabilità del comando (Art. 265 e seguenti Codice della Navigazione) Riflessione 1 In mare come nelle acque interne le conseguenze degli errori commessi si pagano penalmente e civilmente. Sicuramente nella nautica, con un poco di buonsenso, è facile prevenire, perché il tempo a disposizione per decidere è generalmente sufficiente a ragionare. Basta non essere disattenti, tenere sotto controllo tutte le acque attorno e non farsi mai prendere dal panico. E a tale scopo sulle navi si organizza, appunto, un servizio di guardia, suddividendo i vari compiti di comando, pilotaggio, controllo della strumentazione di navigazione e avvistamento tra diverse persone. Invece, su un natante, tutto confluisce in genere su un'unica persona. Normalmente la persona al timone di un natante oltre che della conduzione della barca è responsabile anche del comando dell'unità; su imbarcazioni più grandi, invece, diventano più importanti la corretta suddivisione dei compiti e la perfetta collaborazione di tutto l'equipaggio impegnato nelle manovre, ma soprattutto sono fondamentali la coordinazione e la sorveglianza del Comandante. 9 Riflessione 2 La responsabilità del comando comporta diritti, come l'obbedienza delle persone a bordo agli ordini impartiti, e doveri, come dover rispondere penalmente e civilmente di eventuali errori o mancanze, non solo suoi ma anche delle altre persone a bordo. Al Comandante spetta sempre l'ultima parola, ma è anche l'ultimo ad abbandonare la nave in caso di emergenza, è colui che deve coordinare tutte le operazioni a bordo e garantire la sicurezza. Richiamiamo l'attenzione sul fatto che, oltre i danni che derivano da collisioni, si deve rispondere anche dei danni provocati semplicemente dal moto ondoso causato dalla barca in navigazione, è bene ricordarsi di ciò quando si naviga a più di 3 nodi in porto o si passa a grande velocità a ridosso di altri scafi in mare aperto. 10 Atti correlati precedenti e necessari Legge 15 Marzo 1997 n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle alle Regioni ed enti Locali per la Riforma della P.A. e per la semplificazione semplificazione Amministrativa. D.L.gs. 31 Marzo 1998 n. 112 Nuovo modello delle Autonomie Locali 11 DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n.171 Codice della Nautica da Diporto DECRETO 29 luglio 2008, n. 146 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. O.p.g.r. 3 luglio 1997 - n. 58600 Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde Regolamento Regionale 26 settembre 2002 n. 9 Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna Convenzione fra la Svizzera e l’ l’Italia per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano Legge Regionale 14 Luglio 2009 n. 11 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Trasporti Modificata con Legge regionale 6 Novembre 2009 n. 24 Regolamento Regione Piemonte n. 5 R del 22 Giugno 2009 12 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Codice Nav. Dip. Dip. - Finalità Finalità e ambito di applicazione Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla alla navigazione da diporto. 2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza senza fine di lucro. 13 Art. 3 Codice nav. Dip. Unità da diporto 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto; c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b); d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla 14 lettera b). Art. 15 Codice Nav. Dip. Dip. Registri di iscrizione 1.Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il modello dei registri é approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Il proprietario di un’ un’imbarcazione da diporto può chiedere l’iscrizione provvisoria dell’ dell’unità unità, presentando apposita domanda. 15 Art. 19. Regolamento Cod. Nav. Nav. Dip. Dip. Sigle di individuazione 1. Per le unità unità iscritte presso gli uffici marittimi di cui all'articolo 15 del codice, la sigla di individuazione è composta dalla sigla dell'ufficio di iscrizione seguita dal numero di immatricolazione e dalla lettera lettera D, nel caso di imbarcazioni, ovvero ND, ND, nel caso di navi da diporto. 2. Per le imbarcazioni iscritte presso gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti trasporti terrestri e i trasporti intermodali di cui all'articolo 15 del codice, codice, la sigla di individuazione è composta dalla lettera N seguita dal numero di immatricolazione e dalla sigla della provincia di iscrizione. Uffici Marittimi Esempio Savona SV 0000 D SV 0000 ND imbarcazione diporto Dipartimento Trasporti terrestri Esempio Milano N O0000 MI nave diporto 16 Art. 27 Codice Nav. Dip. Dip. Natanti da diporto 1. I natanti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nei registri di cui all’articolo 15, della licenza di navigazione di cui all’articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all’articolo 26. 2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico. 3. I natanti senza marcatura CE possono navigare: a) entro sei miglia dalla costa; b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell’articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l’attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo; c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari. NOTA: oltre 300 m dalla costa/riva obbligo dotazioni previste. 17 Art. 22 Codice Nav. Dip. Dip. Documenti di navigazione e tipi di navigazione 1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dall’ dall’ufficio che detiene il relativo registro all’ all’atto dell’ dell’iscrizione, sono: a) la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite; b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilit à. navigabilità 2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati rilasciati dall’ dall’ufficio che detiene il relativo registro all’ all’atto dell’ dell’iscrizione, sono: a) la licenza di navigazione che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell’ dell’unità unità, indicate nella dichiarazione di conformità conformità, rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel nel territorio dell’ dell’Unione europea, ovvero da attestazione di idoneità idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell’ dell’articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità navigabilità. 18 Art. 25 Codice Nav. Dip. Dip. Bandiera nazionale e sigle di individuazione 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla sigla dell’ dell’ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione. Dopo Dopo il numero di iscrizione é apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto. 2. Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unità unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Il proprietario ha facoltà facoltà di contraddistinguere l’l’imbarcazione o la nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro già già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione. 4. Il proprietario che trasferisca o venda all’ all’estero l’l’unità unità da diporto é tenuto a chiedere preventivamente il nulla osta alla dismissione della bandiera. 19 Art. 28 Codice nav. Dip. Potenza dei motori 1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665. 2. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell’Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo. 20 Art. 34 Codice nav. Dip. Numero Massimo della persone trasportabili sulle unità da diporto 1 (omissis) 2 (omissis) 3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili é documentato come segue: a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell’allegato II; b) per le unità non munite di marcatura CE: 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore; 2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all’articolo 65. 21 Art. 60. Regolamento Cod. Nav. Dip. Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati 1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi della marcatura CE e' determinato come segue: a) tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50; b) quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50; c) cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00; d) sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50; e) sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50; f) nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50. 2. omissis. 3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero numero delle persone trasportabili e' ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato. 22 Il miglio marino Il miglio marino o, più precisamente, il miglio nautico internazionale (abbreviato con il simbolo nmi, dall'inglese nautical mile) è una unità di misura di lunghezza equivalente a 1852 metri. Il miglio marino è pari alla lunghezza dell'arco di meridiano sotteso da un angolo di 1' sul parallelo medio di 44° 13'. Infatti sapendo che la circonferenza della terra all'equatore o di un circolo massimo (meridiano e antimeridiano) è di circa 40.000 km e che ogni circonferenza è composta di 360 gradi e in ogni grado ci sono 60 primi possiamo dedurre che dividendo i 40.000 km nei 21.600 primi (360x60) otteniamo la misura di 1851,85 arrotondati per convenzione a 1852 metri. Ma la misura di 1852 metri per il miglio nautico è una media tra le misurazioni a latitudini diverse. Perché la terra, a causa della rotazione attorno al proprio asse, non è una sfera perfetta ma è schiacciata ai poli. 23 Art. 39 Codice Nav. Dip. Dip. Patente nautica 1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri é obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta: a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d’acqua b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell’unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv. 24 2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto. 3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali é installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), é richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente: a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni; b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti; c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa. 25 6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie ed abilita al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto indicate per le rispettive categorie: a) Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto; b) Categoria B: comando di navi da diporto; c) Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto. 26 Art. 25 Regolamento Cod. Nav. Dip. Patenti di categoria A 1. Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione: a) entro dodici miglia dalla costa; b) senza alcun limite dalla costa. 2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unita' a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista. 27 Art. 26 Regolamento Cod. Nav. Dip. Patenti di categoria B 1. Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto. 2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista. 28 Art. 27 Regolamento Cod. Nav. Dip. Patenti di categoria C 1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unità sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori. 2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2. 3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A. 29 Codice delle assicurazioni private Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Art. 123 Natanti 1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico. 2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. 3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale e' di volta in volta collocato il motore. 4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. 30 D.M. 1 aprile 2008, n. 86 Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. Art. 4 Natanti 1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi di cui all'articolo 123 del Codice tutte le unità da diporto, i natanti ed i motori amovibili, così come rispettivamente previsti dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, posti in navigazione in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate. 2. Ai fini di cui al comma 1: a) sono considerati in navigazione anche i natanti ormeggiati in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate; b) sono equiparate alle acque di uso pubblico, ancorché di uso privato, tutte le acque aperte alla navigazione del pubblico. 31 Sanzioni Art. 53 Codice nav. Dip. Violazioni commesse con unità da diporto 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione é raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. PMR € 2754,33 PMR Nave € 5508,67 Art. 123, Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 Art. 193 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Navigare, ormeggiare in luogo aperto al pubblico senza copertura assicurativa: Sanzione PMR € 787,00 32 NAVIGAZIONE SUI LAGHI 33 Art. 87 LR 14 Regione Lombardia - LUGLIO- 09 (Disciplina della circolazione nautica) 1. La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, del codice della navigazione e della presente legge, disciplina, con propri regolamenti, la circolazione sulle vie navigabili attraverso: a) la definizione di regole di circolazione sia generali che specifiche per ogni via navigabile; b) la delimitazione delle zone per le quali sono previsti limiti alla circolazione nautica e limiti di velocità per l'unità di navigazione nella fascia costiera e al di fuori di essa; c) la definizione di standard ottimali per la circolazione delle unità di navigazione pubblica; d) la classificazione delle vie navigabili con l'indicazione delle limitazioni da rispettare per gli attraversamenti stradali, ferroviari o di altro tipo; e) la disciplina delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di nuove infrastrutture o per la modifica di opere esistenti, qualora le stesse possano comportare limitazioni alla navigazione; f) la predisposizione e la conservazione del registro delle vie navigabili e delle zone portuali. 2. La Giunta regionale promuove e sottoscrive convenzioni con lo Stato, le regioni e altri organismi pubblici e privati al fine di garantire un adeguato servizio di vigilanza, intervento e 34 soccorso sulle vie navigabili lombarde. Titolo I O.p.g.r. 3 luglio 1997 - n. 58600 Lombardia Norme generali ( Regolamento Piemonte) Fascia costiera 1. Nella fascia costiera dei laghi di Como, Lugano, Maggiore, Iseo ( «laghi Maggiori») sino ad una distanza di 50 metri dalla riva(150 m in Piemonte) (ferma restando la specifica normativa vigente per il lago di Garda), la navigazione è consentita ai natanti a vela, a remi, a pedale e alle tavole a vela, nonché ai natanti muniti di motore elettrico con potenza non superiore a 3HP (2,208 Kw), ad una velocità inferiore a 5 nodi. In tale fascia (da 0 a 50 metri ) è vietata la navigazione a motore (motore a scoppio) se non per la partenza, l’approdo e l’attraversamento, purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente. 2. Nella fascia costiera da 50 a 150 metri (ferma restando la specifica normativa vigente per il lago di Garda), la navigazione a motore è consentita ad una velocità non superiore a 10 nodi. La velocità al di fuori della fascia costiera di 150 metri dalla riva non può superare il limite massimo di 27 nodi (25 nodi in Piemonte), nelle ore diurne; (omissis). Nelle ore notturne le unità inferiori ai sette metri con la sola luce bianca di segnalazione a 360º non devono superare i sette nodi, le altre unità di navigazione non devono superare i dieci nodi. (E’ vietata la navigazione di notte senza luci di individuazione) 35 Allegato V Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 DOTAZIONI DI BORDO MINIME: • estintore per tutti i natanti muniti di motore nota: i natanti a motore marcati CE hanno l’estintore in dotazione come da manuale del proprietario anche se non rientra nelle dotazioni prescritte dall’allegato V del Regolamento della Navigazione da Diporto. • un salvagente anulare con cima • giubbini di salvataggio per tutte le persone a bordo 100N (EN ISO12402-4) o superiore • una pompa o altro mezzo d'esaurimento (sassola). Tutte le unità devo o essere munite di avvisatore acustico da poter utilizzare in caso d'emergenza. DOTAZIONI DI BORDO OLTRE UN MIGLIO DALLA RIVA Nelle zone del Lago Maggiore indicate in rosso, nella mappa, la distanza dalla riva supera il miglio, pertanto alle dotazioni citate si devono aggiungere le seguenti: • boetta fumogena • fanali regolamentari • 2 fuochi a mano a luce rossa 36 Legge Regionale 14 Luglio 2009 n. 11 Testo unico delle Leggi Regionali in materia di trasporti Modificato con Legge Regionale 6 Novembre 2009 n. 24 37 Art. 83 (Deposito di beni mobili sul demanio e ormeggi abusivi) 1. È vietato abbandonare e depositare unità di navigazione e altri beni mobili e rifiuti sul demanio lacuale e fluviale. Le unità di navigazione e gli altri beni mobili collocati su tali aree demaniali al di fuori degli spazi di ormeggio assegnati o senza concessione sono rimossi, previa semplice constatazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza, a cura degli enti delegati o degli enti affidatari, con esecuzione in danno del proprietario, ove conosciuto. 2 In caso di violazione del disposto di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione e ripristino oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 60 euro a 600 euro PMR € 120. 38 Art. 84 (Disposizioni contro l'inquinamento delle acque) 1. In tutte le acque interne nonché sulle banchine, moli, pontili, rive e altre pertinenze è vietato: a) lo svuotamento delle acque di sentina oleose; b) il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di acque di sentina; c) lo scarico dei residui di combustione di oli lubrificanti, di acqua di lavaggio o di ogni altra sostanza pericolosa o inquinante dall'unità di navigazione. 2 Le unità di navigazione nuove devono essere attrezzate per garantire che gli scarichi avvengano secondo le norme comunitarie e nazionali vigenti. 3 I comuni rivieraschi e i titolari di porti e approdi devono realizzare e assicurare l'installazione e il funzionamento di adeguate strutture per lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti originati dalle attività di navigazione. Gli investimenti necessari per le strutture pubbliche sono finanziati con il programma previsto dall'articolo 13. naturale, senza possibilità di ulteriori rinnovi. 39 Titolo II O.p.g.r. 3 luglio 1997 - n. 58600 Sci nautico e altri sports al traino Punto 1. Sci nautico libero. Nell’esercizio dello sci nautico libero si osservano le seguenti norme: a) è consentito dalle ore 08.00 alle ore 20.00 in presenza di luce, buone condizioni meteorologiche e lago calmo nelle acque distanti almeno 300 metri dalla riva per tutti i bacini lacuali; (omissis) ( In piemonte: 150 m dalle 8:00 al tramonto) 40 Titolo III O.p.g.r. 3 luglio 1997 - n. 58600 Moto d’acqua e mezzi similari Punto 1. La navigazione, l’alaggio ed il varo delle moto d’acqua e di altri mezzi motorizzati similari possono avvenire alle seguenti condizioni: a) sono normalmente permessi solo dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 oltre i 150 metri di distanza dalla riva (fermo restando la specifica normativa vigente per il lago di Garda); (stesso in Piemonte) b) sono vietati lungo le rotte dei battelli di linea; c) sono ammessi nello specchio d’acqua compreso tra la riva e i 150 metri (stesso in Piemonte) esclusivamente per l’attraversamento di detta fascia per approdare o partire, purché detta manovra avvenga solo in modo perpendicolare, a velocità non superiore a 5 nodi e comunque tale da evitare che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall’acqua; Omissis e) durante la navigazione dovrà obbligatoriamente essere indossato un regolare giubbotto di salvataggio e/o idonea muta di salvataggio; Omissis Punto 3. E’ facoltà dei sindaci dei comuni rivieraschi di un ambito lacuale omogeneo assumere, d’intesa, provvedimenti a contenuto identico atti a vietare l’uso delle moto d’acqua e altri mezzi similari. 41 ATTIVITA’ SUBACQUEE Art. 91 Reg. Cod. Dip. Segnalazione 1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri. 3. In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. 4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo. 42 Art. 90 Regolamento Cod. Dip. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza 1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari: a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica; b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera c), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione; 43 c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467; d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta; e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta. 2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo. 44 Titolo IV O.p.g.r. 3 luglio 1997 - n. 58600 Natanti minori a remi e a pedali Punto 4. L’utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolini, pattini) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche. Su tali natanti possono essere trasportate un numero massimo di persone stabilite dal costruttore e le dotazioni di bordo devono essere quelle della normativa vigente. L’impiego di piccoli natanti a remi o a pedali è vietato sulle rotte delle unità in servizio di linea, nelle aree delimitate per specifici usi (sci nautico, moto d’acqua) e nei corridoi di uscita per le unità a motore; alle unità che sono propulse esclusivamente a vela è consentita solo l’entrata e l’uscita dai porti. (oltre 300 metri dalla riva queste unità devono essere equipaggiate con le dotazioni previste dall’Allegato V Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 ) 45 Ai sensi del combinato disposto Art. 1 Legge N°19 del 20/01/97 (Convenzione Italo-Elvetica) e art 43 Regolamento internazionale per la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano: 1 I natanti la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 2,5 m, come pure qualsiasi mezzo da spiaggia, i canotti gonfiabili ed ogni sorta di altri piccoli mezzi da svago e da gioco debbono navigare esclusivamente in prossimità della riva ed all’interno di una fascia di 150 m dalla riva stessa; in nessun caso essi possono essere forniti di motore. 2 Non sono sottoposti a questa disposizione i natanti a remi da competizioni, le canoe, i caiacchi, i sandolini, le tavole a vela e simili purché sprovvisti di motore. 46 Art. 85 Legge Regionale 14 Luglio 2009 n. 11 (Vigilanza sul demanio e in materia di navigazione interna) 4 Coloro che violano le norme di disciplina della navigazione interna o del demanio lacuale e fluviale incorrono in una sanzione amministrativa da un minimo di 60 euro a un massimo di 600 euro, ove non diversamente previsto ai sensi della l.r. 90/1983. Per l'applicazione di tali sanzioni si osservano le norme di cui alla l.r. 90/1983.(40) 5 Gli avvisi conseguenti ai processi verbali di accertamento di violazione emessi dai soggetti abilitati devono indicare il canone, le sanzioni e il termine di sessanta giorni per il pagamento. 6 Gli avvisi di accertamento sono notificati al trasgressore, a pena di decadenza, a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata accertata la violazione. Nel caso di somme versate ma non dovute può essere richiesto il rimborso entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. 7 Per la riscossione coattiva delle entrate di cui ai commi 1,2,3, 4, 5, 6, si procede secondo le modalità previste dal d. Igs. 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337). 47 8 Nei casi di violazione delle disposizioni prescritte in materia di navigazione e di demanio, è ammesso il pagamento di una somma ridotta nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 16 della L. 689/1981. 9 Gli stranieri o i cittadini italiani residenti all'estero effettuano il pagamento, previsto per la violazione contestata, in misura ridotta allo stesso agente accertatore che consegna copia del verbale con dichiarazione di quietanza. Se il trasgressore non provvede al pagamento immediato, l'unità di navigazione viene sottoposta a sequestro e restituita a chi ne ha titolo a pagamento effettuato. 10 Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta di cui ai commi 8 e 9, il rapporto di cui all'articolo comma 1, della legge 689/1981 è trasmesso al comune del luogo dove la violazione è stata consumata. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al comune scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di essere sentiti, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo comma 1, della legge 689/1981. Qualora ritenga fondato l'accertamento, il comune determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento con la procedura e gli effetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 689/1981. 48 SEGNALI SONORI PRINCIPALI DELLE UNITÀ NAUTICHE 49 Segnali per attirare l’attenzione Se necessario, per attirare l’attenzione di un’altra unità, una nave può emettere dei segnali luminosi o sonori che non possano essere scambiati per qualche segnale autorizzato 50 Precedenze in funzione di rotta e vento 51 52 Scala Beaufort La velocità del vento viene indicata in km/h (chilometri all'ora). La media riporta la velocità mediata degli ultimi dieci minuti, la punta la raffica più elevata misurata nell'ora trascorsa. La scala Beaufort si riferisce alla velocità media del vento. 53 54 "MARE SICURO"- C.I.R.M. Assistenza Radio Medica Il Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) offre assistenza medica gratuita a distanza alle imbarcazioni in navigazione senza medico a bordo, in stretto coordinamento con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto per le operazioni di soccorso. Il servizio è stato esteso anche al mondo della vela e del diporto. Durante la navigazione, ma anche prima di partire, si può contattare il C.I.R.M. per eventuali problemi medici per ridurre i rischi e le difficoltà di un’emergenza in mare. Puoi contattare il C.I.R.M. attraverso le stazioni costiere italiane e via: Telefono: 06-5923331/2 E-Mail: [email protected] Telefax: 06-54223045 Cellulare: 348-3984229 Web: www.cirm.it 55 Lago di Varese Limiti potenza motori Comune di Azzate 6 Hp (5,9 CV) Comune di Bardello 7,5 KW (10 CV) Comune di Biandronno 7,5 KW (10 CV) Comune di Bodio Lomnago 7,5 KW (10 CV) Comune di Buguggiate 6 Hp (5,9 CV) Comune di Cazzago Brabbia 7,5 KW (10 CV) Comune di Galliate Lombardo 25 CV Comune di Gavirate 7,5 KW (10 CV) Comune di Varese 7,5 KW (10 CV) DOCUMENTI PRESCRITTI ASSICURAZIONE CERTIFICATO D'USO DEL MOTORE, 56 Lago di Varese DOTAZIONI DI SICUREZZA cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo); salvagente anulare con cima di 30 m galleggiante; pompa o altro mezzo di esaurimento per vuotare lo scafo dall’acqua entro 300 metri dalla riva non sono previste le citate dotazioni; un estintore per i natanti equipaggiati con motore a scoppio Luci Luce bianca visibile a 360° (per navigazione notturna) Velocità da mantenere Da 0 a 50 m dalla riva: La navigazione è vietata ai natanti con motore non elettrico. I natanti equipaggiati con motore elettrico di potenza massima di 3 hp possono navigare paralleli rispetto alla riva, alla velocità massima consentita di 5 nodi. Da 50 a 100 m dalla riva: la velocità massima consentita è di 10 nodi Oltre i 100 m dalla riva: la velocità massima consentita è di 15 nodi. 57 Valori approssimativi della velocità del vento Kts (Kmh) 58 MOTTO: I nostri laghi, le onde ed il vento non chiedono la patente nautica ma rispetto Polizia Provinciale Squadra Nautica 59