S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441

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COP PROFESSIONISTI SANITARIA:Layout 1 19/07/12 13:22 Pagina 1
EDIZIONE FEBBRAIO 2012
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI
DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
FORMULA
www.lloyditalico.it
MOD. S06L - 115 - ED. 02/12 RIST. 05/12 - SAP 10314344
PROFESSIONISTI
AREA MEDICO SANITARIA
Il presente Fascicolo Informativo contenente
a) Nota Informativa e Glossario
b) Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
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FORMULA
PROFESSIONISTI
AREA MEDICO SANITARIA
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nel presente documento
sono aggiornati al 31 maggio 2012
Nota Informativa formula professionisti
area medico sanitaria
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Nota Informativa
Contratto di Assicurazione
formula professionisti - area medico sanitaria
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), ma il suo contenuto non
è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
1) INFORMAZIONI GENERALI
a) Alleanza Toro S.p.A. (di seguito “Società”) è una Società per Azioni appartenente al
Gruppo Generali iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il numero 026.
b) La sede legale è in via Mazzini, 53 - 10123 Torino - Italia
Sede di Genova: via Fieschi, 9 - 16121 Genova - Italia - Tel. 010 53801.
c) Telefono: 011.0029.111
Indirizzo telematico: www.alleanzatoro.it
E-mail: [email protected]
d) La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2703
dell’11/06/2009 ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00172.
Si rinvia al sito internet www.lloyditalico.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti
al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Il patrimonio netto di Alleanza Toro S.p.A. riferito all’ultimo bilancio approvato ammonta
ad Euro 6.170.711.565 di cui Euro 300.000.000 di capitale sociale interamente versato ed
Euro 5.870.711.565 di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.
L’indice di solvibilità della gestione danni è pari a 195%: tale indice rappresenta il rapporto
tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile - pari ad Euro 580.633 migliaia - e
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente - pari ad Euro
297.730 migliaia.
B. Informazioni sul contratto
Avvertenza:
In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della
scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno e così successivamente.
Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’assicurazione è stipulata
per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto.
In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
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3) COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il prodotto formula professionisti - area medico sanitaria si rivolge alle figure di
professionisti dell’area stessa ed è indirizzato a chi voglia garantire la propria attività con una
copertura di Responsabilità Civile.
I professionisti dell’area medico - sanitaria si suddividono in due categorie professionali:
- Medici
- Operatori sanitari.
All’interno di queste due categorie vengono elencate nel dettaglio le figure professionali dei
medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un
codice di identificazione, definito come “codice attività”.
Esempi: Allergologia e immunologia clinica - codice attività 001
Assistente sanitario - codice attività 501.
Il prodotto offre inoltre la copertura “Tutela Legale” per la copertura delle spese giudiziali e
stragiudiziali in caso di procedimento penale a carico del professionista per delitto colposo o
doloso e per le spese legate a richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.
Sono considerati “terzi” tutte le persone fisiche o giuridiche che non sono previste nell’elenco dell’Art. 2.5 “Persone non considerate terzi” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
S’intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza; l’assicurazione è prestata per il massimale indicato sul modulo di polizza.
Il prodotto formula professionisti - area medico sanitaria offre al professionista dell’area medico-sanitaria una serie di condizioni aggiuntive, che di seguito vengono riportate:
A) Esclusione attività intramuraria ed extramuraria
B) Danni derivanti da implantologia osteointegrata
C) Danni estetici e fisionomici causati da chirurghi non esercenti la chirurgia estetica
D) Danni estetici e fisionomici causati da chirurghi esercenti la chirurgia estetica e medici
dermatologi
E) Estensione all’attività di primario (Dirigente di I° livello)
F) Attività di medico specializzando
G) Studi o Società di odontotecnici
H) Dipendenti di Enti ospedalieri pubblici (secondo rischio)
K) Estensione di garanzia alle perdite patrimoniali, per medici legali, medici del lavoro e delle
assicurazioni
L) Veterinari - animali in custodia
M) Estensione agli atti invasivi per le classi di tariffa A/B/C
N) Professionisti che non sono mai stati assicurati (claims made in senso stretto)
O) Dipendenti ospedalieri pubblici in caso di rinuncia alla rivalsa da parte dell’Ente ospedaliero o dei suoi assicuratori in caso di colpa grave
P) Pregressa 5 anni
Q) Attività di tirocinante presso Strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Avvertenza:
I rischi esclusi dall’assicurazione sono elencati dall’Art. 2.6 delle Condizioni Generali di
Assicurazione.
I limiti di risarcimento sono indicati all’Art. 2.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenza:
Le Condizioni Aggiuntive possono contenere limiti di risarcimento e scoperti dettagliatamente indicati per ogni singola condizione (si rimanda quindi ad un’attenta lettura delle stesse nella sezione “Condizioni Aggiuntive” all’interno delle Condizioni Generali di
Assicurazione).
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L’assicurazione è stipulata sulla base delle configurazioni di rischio scelte in prima facciata del
Modulo di polizza e delle informazioni fornite dal Contraente tramite questionario, qualora
richiesto, che forma parte integrante dell’assicurazione stessa.
Esempio di scoperto:
condizione aggiuntiva “danni estetici e fisionomici causati da chirurghi esercenti la chirurgia
estetica e medici dermatologi” - tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% dell’importo di ogni sinistro col minimo di Euro 2.500,00 e
comunque con esclusione dalla garanzia delle eventuali pretese per mancata rispondenza dell’intervento all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato.
Danno Euro 20.000,00, scoperto 10% minimo 2.500,00, al terzo verrà risarcito l’intero
importo del danno con successiva azione di regresso nei confronti dell’Assicurato per il recupero del minimo pari a Euro 2.500,00.
4) DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO NULLITÀ
Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del
Codice Civile) (Art. 1 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale).
Avvertenza: sono presenti cause di nullità.
Esempio: il contratto è nullo se l’Assicurato dichiara di aver conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio della professione, ma questa circostanza non si è mai verificata.
5) AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile) (Art. 5 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale).
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive (Art. 6 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale).
Esempio di aggravamento del rischio:
l’Assicurato, con una copertura di RC professionale per attività di medico specializzando,
qualora non corrisponda l’intero premio della tariffa vigente entro 30 giorni dal conseguimento della specializzazione, incorre nella possibilità che eventuali risarcimenti relativi a
comportamenti colposi posti in essere successivamente al conseguimento della specializzazione, possano essere proporzionalmente ridotti.
6) PREMI
Il premio viene determinato su base annuale.
Sono ammessi i seguenti frazionamenti di premio: annuale o semestrale (per questa seconda
ipotesi è richiesto un aumento del 3% sul premio semestrale).
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Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:
- assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile; intestato all'impresa o all’intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento
elettronico (ove presente presso l'intermediario);
- denaro contante per importi fino ad Euro 750,00, limite annuo per contratto.
(*) In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e
buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Per quanto riguarda la copertura di RC Professionale, le Condizioni aggiuntive prevedono
l’applicazione di sconti o aumenti di premio in presenza di determinate condizioni, indicate
nella tariffa di prodotto e in allegati specifici.
7) RIVALSE
Avvertenza:
La rivalsa è un diritto dell’assicuratore in base al quale il medesimo è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità che ha pagato, nei diritti dell’assicurato verso i terzi
responsabili.
8) DIRITTO DI RECESSO
Avvertenza:
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o
dal rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone
comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso
da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
Nel solo caso di recesso da parte della Società, questa entro 30 giorni dalla data di efficacia
del recesso medesimo, rimborsa la parte del premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo
di rischio non corso.
La riscossione dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società a valersi della
facoltà di recesso (Art. 7 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale).
9) PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in
cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile.
Il contratto di assicurazione può essere in regime di:
a) loss occurence:
è il regime nel quale l’oggetto della garanzia di responsabilità civile verso terzi è individuato
nel fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza e
pertanto le relative garanzie operano per le richieste conseguenti a fatti verificatisi nel periodo di durata della polizza.
b) claims made:
è il regime nel quale l’oggetto della garanzia di responsabilità civile verso terzi è individuato nella
richiesta di risarcimento del terzo danneggiato e pertanto le relative garanzie operano per le
richieste pervenute all’Assicurato nel periodo di durata della polizza, anche se conseguenti a fatti
antecedenti, verificatisi nel periodo considerato rilevante secondo le condizioni contrattuali.
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10) LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni Generali di Assicurazione, valgono le norme di legge (Art. 11 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale). Al
contratto si applica la legge italiana.
11) REGIME FISCALE
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n.
1216 e successive modifiche ed integrazioni.
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12) SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenza:
la disciplina relativa alla denuncia e liquidazione dei sinistri è contenuta nell’Art. 3 della Parte
I delle Condizioni Generali di Assicurazione del prodotto formula professionisti - area
medico sanitaria - obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro (Art. 3.1); gestione delle vertenze - spese di resistenza (Art. 3.2).
Per quanto riguarda la sezione Tutela Legale, la disciplina relativa all’insorgenza, alla denuncia e alla gestione del sinistro è contenuta negli Artt. 5, 6 e 7 della sezione stessa.
13) RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a: Alleanza Toro S.p.A. - Reclami Lloyd Italico - via Mazzini, 53 - 10123
Torino; telefax: 011.0029.893; e-mail: [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP (Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) - Servizio Tutela degli
Utenti - via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione
relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo conterrà i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni
documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’Isvap o attivare
il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/internal market/finservices-retail/finnet/index en.htm).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14) ARBITRATO
Per la Tutela Legale: in caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo o comunque più favorevole all’Assicurato, di un giudizio o di un
ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti
dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal
Presidente del Tribunale competente, ai sensi di legge.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 8 della Tutela Legale.
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Glossario
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
È il contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a
rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (articolo 1882 del Codice Civile).
Beneficiario
Gli eredi dell’Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte.
Contraente
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
Cose
Sia gli oggetti materiali che gli animali.
Danni
Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose.
Dipendenti
Le persone che hanno con l’Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche soltanto in
via temporanea, compresi gli apprendisti.
Franchigia
L’importo prestabilito che, in caso di sinistro, l’Assicurato tiene a suo carico e che, per ciascun sinistro, viene detratto dall’indennizzo.
Massimale
La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di sinistro.
Perdite patrimoniali
Il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, non conseguente a morte, lesioni
personali, distruzione o deterioramento di cose.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per la prestazione della
garanzia.
Regime claims made
È il regime nel quale l’oggetto della garanzia di responsabilità civile verso terzi è individuato
nella richiesta di risarcimento del terzo danneggiato e pertanto le relative garanzie operano
per le richieste pervenute all’Assicurato nel periodo di durata della polizza, anche se conseguenti a fatti antecedenti, verificatisi nel periodo considerato rilevante secondo le condizioni contrattuali.
Regime loss occurence
È il regime nel quale l’oggetto della garanzia di responsabilità civile verso terzi è individuato
nel fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza e
pertanto le relative garanzie operano per le richieste conseguenti a fatti verificatisi nel periodo di durata della polizza.
Implantologia osteointegrata
Si applica con l’utilizzo d’impianti endossei a vite rigorosamente in titanio.
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Interventi chirurgici
Interventi terapeutici o diagnostici mediante uso di strumenti chirurgici effettuati in sala
operatoria.
Atti invasivi sia diagnostici che terapeutici
L’insieme delle indagini diagnostiche e manovre terapeutiche consistenti nell’inserimento
nell’organismo del paziente di sonde, cateteri e quant’altro utilizzato dalle diverse specializzazioni mediche. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: coronarografie, angioplastiche,
prelievi bioptici, inserimenti di pace-maker.
Piccoli interventi chirurgici ambulatoriali/domiciliari
Tutte le operazioni eseguite a domicilio o in ambulatorio senza accesso alla sala operatoria.
Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Scoperto
La quota di perdita patrimoniale liquidata a termini di polizza, espressa in percentuale sull’ammontare della perdita patrimoniale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro/caso assicurativo (per la Sezione Tutela Legale)
La richiesta di risarcimento per perdite patrimoniali o danni per morte, lesioni personali e
distruzione o deterioramento di cose. Relativamente alla Sezione Tutela Legale, il verificarsi
del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società
La Compagnia di assicurazioni Alleanza Toro S.p.A. - Sede Legale: via Mazzini, 53 - 10123
Torino - Sede di Genova: via Fieschi, 9 - 16121 Genova.
Valore in lite
Il valore del contendere.
Alleanza Toro S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Alleanza Toro S.p.A.
Amministratore Delegato
Dott. Andrea Mencattini
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PROFESSIONISTI
AREA MEDICO SANITARIA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
I dati contenuti nel presente documento
sono aggiornati al 31 maggio 2012
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Indice
• Premessa
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• Norme che regolano l’assicurazione in generale
(valide per tutte le parti)
Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2. Altre assicurazioni
Art. 3. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 4. Modifiche dell’assicurazione
Art. 5. Aggravamento del rischio
Art. 6. Diminuzione del rischio
Art. 7. Recesso in caso di sinistro
Art. 8. Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
Art. 9. Oneri fiscali
Art. 10. Foro competente
Art. 11. Rinvio alle norme di legge
Art. 12. Questionario
Art. 13. Forma delle comunicazioni
• Parte I - Responsabilità civile professionale Condizioni Generali
Art. 1. Oggetto dell’assicurazione
1.1. Responsabilità civile professionale nei confronti di terzi
1.2. Condizioni di validità dell’assicurazione
1.3. Stato di necessità
Art. 2. Delimitazioni dell’assicurazione
2.1. Inizio della garanzia
2.2. Termine della garanzia
2.3. Prosieguo copertura per cessazione dell’attività
2.4. Delimitazione territoriale
2.5. Persone non considerate terzi
2.6. Rischi esclusi dall’assicurazione
2.7. Limiti di risarcimento
Art. 3. Denuncia e liquidazione dei sinistri
3.1. Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
3.2. Gestione delle vertenze - Spese di resistenza
• Condizioni aggiuntive
Valide se richiamate sul modulo di polizza apponendo una croce alla Configurazione
di rischio prescelta
A) Esclusione attività intramuraria ed extramuraria
B) Danni derivanti da implantologia osteointegrata
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formula professionisti Condizioni di Assicurazione
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C) Danni estetici e fisionomici causati da chirurghi non esercenti la chirurgia estetica
D) Danni estetici e fisionomici causati da chirurghi esercenti la chirurgia estetica
e medici dermatologici
E) Estensione all’attività di primario (Dirigente di I° livello)
F) Attività di medico specializzando
G) Odontotecnici
H) Dipendenti di Enti Ospedalieri Pubblici (secondo rischio)
K) Estensione di garanzia alle perdite patrimoniali per Medici Legali,
Medici del Lavoro e delle Assicurazioni
L) Veterinari - Animali in custodia
M) Estensione a copertura concernente gli atti invasivi per le classi di tariffa A-B-C
N) Professionisti che non sono mai stati assicurati: applicazione del regime
di claims made limitato alle richieste pervenute per comportamenti colposi
in corso di validità del contratto
O) Dipendenti di Enti Ospedalieri Pubblici (secondo rischio)
ed in caso di rinuncia alla rivalsa da parte dell’ Ente ospedaliero
o dei suoi assicuratori in caso di colpa grave
P) Pregressa estesa fino a 5 anni
Q) Attività di tirocinante in medicina presso strutture ospedaliere
pubbliche o convenzionate
• Classificazione attività sanitarie
Codice attività - categorie professionali - medici
Codice attività - categorie professionali - Operatori Sanitari
• Parte II - Responsabilità Civile
SEZIONE A - Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
Art. 4 Oggetto dell’assicurazione
4.1 Rischi assicurati
4.2 Rischi compresi nell’assicurazione e soggetti a particolari limitazioni
Art. 5 Delimitazioni dell’assicurazione
5.1 Soggetti non considerati terzi
5.2 Delimitazione territoriale
5.3 Pluralità di assicurati
Art. 6 Esclusioni
SEZIONE B - Responsabilità Civile verso dipendenti
Art. 7 Oggetto dell’assicurazione
7.1 Prestatori di lavoro dipendente o parasubordinato
soggetti all’obbligo di Assicurazione INAIL (R.C.O.)
7.2 Prestatori di lavoro dipendente non soggetti all’obbligo di Assicurazione
INAIL (R.C.I.)
7.3 Prestatori di lavoro temporaneo soggetti alla legge 24 giugno 1997 n. 196
7.4 Esclusioni
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• Tutela legale - condizioni di assicurazione
Premessa
Art.1
Oggetto dell’assicurazione
Art. 2 Ambito dell’assicurazione
Art. 3 Persone assicurate
Art. 4 Estensione territoriale
Art. 5 Esclusioni
Art. 6 Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia
Art. 7 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale
Art. 8 Gestione del sinistro
Art. 9 Disaccordo sulla gestione del sinistro
Art. 10 Recupero somme
Art. 11 Recesso in caso di sinistro
Art. 12 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 13 Forma delle comunicazioni
Art. 14 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 15 Altre assicurazioni
Art. 16 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
Art. 17 Oneri a carico del Contraente
Art. 18 Rinvio alle norme di legge
Art. 19 Foro competente
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Premessa
Le Condizioni di polizza riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante
della polizza formula professionisti - area medico sanitaria.
Resta pertanto inteso che:
• si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul
modulo di polizza;
• l'assicurazione è prestata per il massimale indicato sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie e gli scoperti eventualmente previsti nelle Condizioni
Generali e nelle Condizioni Aggiuntive stipulate, e fermo il disposto degli articoli 1892,
1893, 1894 e 1898 del Codice Civile;
• l'assicurazione è stipulata sulla base delle configurazioni di rischio scelte in prima facciata
del Modulo di polizza e delle informazioni fornite dal Contraente tramite questionario,
qualora richiesto, che forma parte integrante dell’assicurazione stessa.
La presente normativa contrattuale viene integrata a tutti gli effetti dal Glossario presente in
Nota Informativa.
Le definizioni riportate nel Glossario hanno valore convenzionale.
In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate o evidenziate rispondono ai criteri di
evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle assicurazioni.
Condizioni di Assicurazione formula professionisti
premessa area medico sanitaria
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Norme che regolano
l’assicurazione in generale
(valide per tutte le parti)
DICHIARAZIONI
RELATIVE ALLE
CIRCOSTANZE
DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del
Codice Civile).
ALTRE
ART. 2 ASSICURAZIONI
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato
deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo
1910 del Codice Civile).
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
ART. 1
PAGAMENTO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima
DEL PREMIO
rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamenE DECORRENZA
ART. 3 DELLA GARANZIA to. I premi devono essere pagati presso l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure pres-
so la Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento
dei premi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile. Resta espressamente inteso che
l’eventuale incasso da parte della Società di tali premi, comunque dovuti, non costituisce in
alcun modo manifestazione della volontà di rinunciare alla sospensione di garanzia rispetto
ad eventuali sinistri, noti o non noti, accaduti durante il periodo di sospensione stessa.
MODIFICHE DELART. 4 L’ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
AGGRAVAMENTO Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravaART. 5 DEL RISCHIO
mento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile).
DIMINUZIONE
ART. 6 DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (articolo 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
RECESSO
IN CASO
ART. 7 DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o
dal rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone
comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
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Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso
da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
Nel solo caso di recesso da parte della Società, questa, entro 30 giorni dalla data di efficacia
del recesso medesimo, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo
di rischio non corso.
La riscossione dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società a valersi della
facoltà di recesso.
In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
della scadenza, quest’ultima è prorogata per un anno e così successivamente.
E PERIODO DI
Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’assicurazione è stipulata
ASSICURAZIONE ART. 8
per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto.
In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi all’assicurazione, sono a carico del Contraente.
ONERI FISCALI ART. 9
Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza
o sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede la Società o dove ha sede l’Agenzia
cui è assegnata la polizza.
FORO
COMPETENTE ART. 10
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
RINVIO ALLE
NORME DI LEGGE ART. 11
L’assicurazione è stipulata sulla base delle informazioni fornite dal Contraente tramite QUESTIONARIO ART. 12
Proposta di Polizza/Questionario, qualora richiesto, che forma parte integrante dell’assicurazione stessa, anche ai fini degli articoli 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.
FORMA DELLE
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e l’Assicurato sono tenuti, devono essere
ART. 13
COMUNICAZIONI
fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all’Agenzia alla
quale è assegnato il contratto.
Si intenderanno altresì efficaci anche per D.A.S. S.p.A. le comunicazioni inviate presso
Alleanza Toro S.p.A.
Condizioni di Assicurazione formula professionisti
norme che regolano l’assicurazione in generale area medico sanitaria
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Parte I - responsabilità civile
professionale Condizioni Generali
ART. 1
1.1
OGGETTO
DELL’ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ
CIVILE
PROFESSIONALE
NEI CONFRONTI
DI TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese)
di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i pazienti, per morte, lesioni personali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività
professionale indicata in polizza.
L’assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto,
anche doloso, dei suoi dipendenti.
La garanzia comprende a titolo esemplificativo ma non limitativo la responsabilità civile
derivante:
a) dall’impiego di apparecchi a raggi X e dall’uso di apparecchiature per terapia radiante limitatamente ai medici radiologi/tecnico sanitario di radiologia - e dall’impiego di altre
tecniche d’immagine per scopi diagnostici, quali a titolo esemplificativo la magnetoterapia, ionoforesi, per tutte le altre categorie professionali;
b) dall’uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia;
c) dall’effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la professione dichiarata non preveda l’esercizio della chirurgia;
d) dallo svolgimento da parte dell’Assicurato medico dell’attività di medico competente,
prevista e disciplinata dal D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di sicurezza, purché
in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa;
e) dalla inosservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in
materia dei dati personali) e successive modifiche, alle seguenti condizioni:
• completo adempimento, da parte del Titolare e/o Responsabile, delle misure di sicurezza disposte dalla legge o dagli atti normativi ad essa connessi;
• attività di trattamento dei dati limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell’attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi dalla garanzia i
trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
• limitazione della copertura alle perdite patrimoniali rimanendo quindi esclusi dal
risarcimento i danni, come definiti in polizza.
La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza di un importo pari a 1/3 del massimale
indicato in polizza, per ogni sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto
del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 2.500,00;
f ) dalla mancata acquisizione ove prevista, del consenso informato o dalla insufficiente, inesatta, incompleta informazione. L’assicurazione è prestata con applicazione dello scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di
Euro 2.500,00 e con un massimo risarcimento pari a Euro 50.000,00;
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g) dall’attività di guardia medica, dall’attività svolta per conto di associazioni di volontariato, dall’attività di pronta emergenza territoriale 118 (restando comunque esclusa l’attività a bordo di ambulanze da parte di medici rianimatori);
h) dalla pratica di mesoterapia i cui campi di applicazione sono a titolo esemplificativo e
non esaustivo: reumatologia, traumatologia sportiva, arteriopatie, flebolinfopatie, terapia
del dolore, dermatologia.
Resta comunque escluso il campo di applicazione relativo alla medicina estetica.
Resta tra le Parti convenuto che l’assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo di ciascun sinistro, con il minimo di Euro 2.500,00 e con
un massimo risarcimento pari a Euro 50.000,00;
i) dallo svolgimento di attività di perizia, di arbitrato, consulenza e certificazione. Tale
garanzia si intende prestata nell’ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di
1/3 del massimale;
j) dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore e
supporti informatici da qualunque causa determinati. Limitatamente al costo di rifacimento degli stessi, la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del 20% del massimale di polizza.
L’assicurazione è valida a condizione che l’attività professionale sia svolta in conformità alle CONDIZIONI DI
VALIDITÀ DELleggi che regolano e sempreché l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’Albo Professionale
L’ASSICURAZIONE 1.2
del relativo Ordine e sia in possesso dei titoli e delle abilitazioni previste dalla legge per l’esercizio della specializzazione indicata in polizza.
La radiazione o sospensione, per qualsiasi motivo, dall’ordine professionale determinano la
cessazione, con pari data, dall’assicurazione.
L’assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi anche quando l’opera professionale prestata dall’Assicurato non rientra nell’ambito della specifica attività dichiarata in polizza, purché si tratti di azione compiuta in stato di comprovata necessità allo scopo
di salvare dal pericolo di un danno grave la persona.
STATO
DI NECESSITÀ
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
a) Professionisti che non sono mai stati assicurati
La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima
volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere
dall’Assicurato non oltre tre anni prima della data di effetto dell’assicurazione, non
noti all’Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza.
I comportamenti colposi posti in essere prima della data di effetto della polizza sono
assicurati unicamente se le relative richieste di risarcimento sono presentate
all’Assicurato dopo centottanta giorni dalla data stessa.
Per tali casi, in deroga all’Art. 2.7 (Limiti di risarcimento), il massimo esborso della
Società, per una o più richieste di risarcimento, in qualunque momento presentate durante la vigenza della polizza, non potrà superare l’ammontare pari al massimale della presente polizza mentre per le cause indicate all’Art. 2.7 a) e b) esso sarà il minore tra il massimale indicato sul modulo di polizza e quello corrispondente a Euro 500.000,00.
La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile sulla
base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che
possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.
INIZIO DELLA
GARANZIA
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1.3
ART. 2
2.1
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b) Professionisti che sono stati assicurati con altro assicuratore, per il medesimo rischio
1) con polizza che copriva le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di
efficacia della stessa (passaggio da regime di claims made con altra Compagnia a
regime di claims made con Alleanza Toro S.p.A.).
La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la
prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti
in essere dall’Assicurato non oltre tre anni prima della data di effetto dell’assicurazione, non noti all’Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza.
Resta comunque inteso che, per i comportamenti colposi posti in essere prima della
data di effetto della polizza, in deroga all’Art. 2.7 (Limiti di risarcimento), il massimo esborso della Società, per una o più richieste di risarcimento, in qualunque
momento presentate durante la vigenza della polizza, non potrà superare l’ammontare pari al massimale della presente polizza mentre per le cause indicate all’Art. 2.7
a) e b) esso sarà il minore tra il massimale indicato sul modulo di polizza e quello
corrispondente a Euro 500.000,00.
La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile sulla
base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti
che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza;
2) con polizza che copriva i comportamenti colposi posti in essere durante il periodo
di efficacia della stessa (passaggio da regime di loss occurence con altra Compagnia
a regime di claims made con Alleanza Toro S.p.A.).
La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la
prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti
in essere dall’Assicurato durante il periodo di validità della presente polizza.
I sinistri dovuti a comportamenti colposi posti in essere precedentemente all’effetto
della presente assicurazione non sono risarcibili dalla stessa.
c) Professionisti che sono stati assicurati con altra polizza emessa dalla Società
1) con polizza che copriva le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di
efficacia della stessa (passaggio da regime di claims made con Alleanza Toro S.p.A.
a regime di claims made con Alleanza Toro S.p.A.).
Qualora la presente polizza sostituisca senza soluzione di continuità altra polizza, precedentemente stipulata con la Società per il medesimo rischio, che copriva le richieste di risarcimento presentate durante la sua validità, le Parti convengono che, relativamente alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel
corso del periodo di efficacia della presente polizza, i reciproci rapporti saranno
regolati esclusivamente dalla presente polizza e rinunciano ad ogni diritto derivante dalla polizza sostituita. La presente assicurazione è stipulata in base alla dichiarazione dell’Assicurato di non essere a conoscenza di comportamenti colposi posti in
essere durante il periodo di validità della polizza sostituita, che comportino richieste
di risarcimento in base alla presente polizza.
In caso di dichiarazione inesatta, e purché l’Assicurato non abbia agito con dolo, si
applicheranno le condizioni tutte della polizza sostituita;
2) con polizza che copriva i comportamenti colposi posti in essere durante il periodo
di efficacia della stessa (passaggio da regime di loss occurence con Alleanza Toro
S.p.A. a regime di claims made con Alleanza Toro S.p.A.).
Qualora la presente assicurazione sostituisca senza soluzione di continuità altra assicurazione precedentemente stipulata con la Società per il medesimo rischio che copriva i comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della stessa,
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la presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima
volta all’Assicurato durante il periodo di efficacia della stessa, relative a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo.
I sinistri dovuti a comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita saranno regolati dalle norme contenute nella stessa.
Sono escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato successivamente alla cessazione della presente assicurazione per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante o prima del periodo di validità della stessa.
Qualora il Contraente sia uno studio professionale, l’uscita dallo studio stesso di uno o più
professionisti, per motivi diversi dalla cessazione dell’attività, determina l’esclusione dalla
garanzia delle richieste di risarcimento pervenute successivamente alla data di uscita dallo
studio stesso, per comportamenti colposi di tale o tali professionisti anche se essi sono stati
posti in essere durante o prima del periodo in cui il professionista o i professionisti ha o
hanno fatto parte dello studio.
La Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, corrispondente
al periodo di assicurazione non corso relativo al professionista uscente.
Al professionista uscente che stipuli una polizza con la Società si applicano le norme contenute ai punti c)1) o c)2) dell’Art. 2.1.
Resta inteso che l’eventuale parte di responsabilità in capo ad Assicurati non uscenti dallo
studio per sinistri di cui sono responsabili anche professionisti usciti dallo studio stesso, continua ad essere assicurata dalla presente polizza alle condizioni da essa previste.
TERMINE DELLA
GARANZIA 2.2
In deroga all’Art. 2.2 in caso di cessazione dell’attività, debitamente documentata, per ragPROSIEGUO
giunti limiti di età, cessazione dell’esercizio della professione (esclusa radiazione o sospen- COPERTURA PER
CESSAZIONE
sione), malattia infortunio o morte, l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento perDELL’ATTIVITÀ 2.3
venute alla Società entro un periodo di tempo pari a quello in cui è rimasto in corso un rapporto assicurativo continuativo con la Società, con il massimo di cinque anni, dalla scadenza
anniversaria di polizza, successiva alla cessazione dell’attività. Restano fermi gli obblighi stabiliti dalle Condizioni generali di assicurazione in ordine ai termini ed alle modalità della
denuncia dei sinistri.
Per i sinistri indennizzabili ai sensi della presente estensione di garanzia il massimale previsto in polizza costituirà anche la massima esposizione della Società per l’intero periodo di
copertura a partire dalla scadenza anniversaria di polizza, successiva alla cessazione dell’attività, fermi gli altri limiti di risarcimento previsti dalle Condizioni generali.
L’operatività di questa estensione è subordinata alle seguenti condizioni:
1) che vi sia specifica richiesta dell’Assicurato o dei suoi eredi entro 60 giorni dalla scadenza anniversaria di polizza, successiva alla cessazione dell’attività;
2) che l’Assicurato o i suoi eredi si impegnino a non stipulare con altre Compagnie, assicurazioni per le medesime garanzie, sotto pena di decadenza della presente estensione di
garanzia;
3) che l’Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893
e 1894 del Codice Civile di non essere a conoscenza di fatti o atti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.
Qualora ricorrano le citate condizioni, l’Assicurato o i suoi eredi, per rendere operativa la
presente estensione di garanzia, dovranno versare un premio pari all’ultimo premio annuo
corrisposto in caso di prosieguo copertura di durata fino a due anni e pari al doppio dell’ultimo premio annuo corrisposto in caso di prosieguo copertura di durata superiore a due anni
e fino a cinque anni.
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Qualora non ricorrano le citate condizioni la Società si riserva di valutare la richiesta e, nel caso
di accettazione, di declinare le condizioni di premio che l’Assicurato o i suoi eredi dovranno
versare per rendere operativa la presente estensione di garanzia. Al termine di tale prolungamento, su richiesta dell’Assicurato o dei suoi eredi, la Società si riserva di valutare la richiesta
di prolungare ulteriormente la garanzia e, nel caso di accettazione, di declinare le condizioni
di premio che l’Assicurato o i suoi eredi dovranno versare per tale prolungamento.
L’estensione di garanzia avverrà mediante emissione di una nuova polizza, con Allegato riportante le condizioni di copertura, avente effetto dalla scadenza anniversaria successiva alla cessazione dell’esercizio dell’attività professionale e durata corrispondente a quella applicabile in
base alle norme suindicate.
DELIMITAZIONE
2.4 TERRITORIALE
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti
in essere nel territorio dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San
Marino, in Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia,
Gibilterra, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Malta, Moldavia,
Norvegia, Polonia, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica Ceca,
Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Serbia - Montenegro, Slovenia, Svizzera, Turchia,
Ucraina e Ungheria.
PERSONE NON
CONSIDERATE
2.5 TERZI
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui
convivente;
b) i dipendenti dell’Assicurato e le persone di cui l’Assicurato stesso deve rispondere che
subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
c) le società ed in genere le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate
alla lettera a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore
o ne esercitino il controllo.
RISCHI ESCLUSI
DALL’ASSICURA2.6 ZIONE
L'assicurazione non vale per i danni per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o per le perdite patrimoniali:
a) di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici o derivanti dalla
medicina estetica;
b) conseguenti ad implantologia osteointegrata;
c) derivanti dalla prescrizione o applicazione di metodi aventi finalità anticoncezionali salvo
il caso di morte e lesioni personali;
d) derivanti da pratiche di procreazione assistita salvo il caso di morte e lesioni personali;
e) dovuti ad uso di apparecchiature per terapia radiante salvo che siano usate da medici
radiologi;
f ) derivanti dalla proprietà e/o conduzione dello studio professionale;
g) causati con comportamenti dolosi da parte dell’Assicurato;
h) derivanti da circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di responsabilità civile, per i quali, conformemente alle norme previste dalla normativa vigente sia obbligatoria l’assicurazione;
i) derivanti dalla proprietà ed uso di unità naviganti a vela con motore ausiliario e a motore o di aeromobili;
j) derivanti da furto, rapina e incendio di cose;
k) cagionati a cose detenute a qualsiasi titolo dall’Assicurato;
l) dovuti ad inquinamento, infiltrazione, contaminazione di aria, acqua, suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimen-
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to di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m) dovuti a detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione
di particelle atomiche. Sono inoltre esclusi i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si
siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o
con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
n) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o
qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software,
hardware in ordine alla corretta identificazione e gestione delle date;
o) derivanti da rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all’Assicurato a titolo di
compenso professionale;
p) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivantegli
dalla legge;
q) derivanti dall’esercizio dell’attività di primario ospedaliero;
r) derivanti dallo svolgimento delle attività previste e disciplinate dal D.Lgs n. 81 del 9
aprile 2008 e successive integrazioni e modifiche, salvo quanto previsto all’Art. 1.1,
punto d);
s) derivanti dallo svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione per la quale è prestata l’assicurazione;
t) causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti
ed allucinogeni;
u) derivanti dallo svolgimento delle attività di biotecnologia, di manipolazione e/o ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine
umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
v) conseguenti ad agopuntura, medicina estetica e/o all’uso di apparecchi di roentgenterapia;
w) derivanti da atti invasivi praticati da medici appartenenti alle classi di tariffa “A” – “B” –
“C”, tranne per quelle figure professionali delle classi sopramenzionate per le quali è già
prevista la copertura concernente i medesimi;
x) danni derivanti da attività di ricerca e di sperimentazione clinica non autorizzata dalle
Autorità competenti;
y) derivanti da responsabilità conseguenti alle funzioni amministrative, organizzative e
gestionali del Direttore Sanitario, nonché di quelle di dirigente responsabile di reparti o
di altre unità nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche e private, ferma restando l’operatività della garanzia per la responsabilità professionale dell’Assicurato;
z) per qualsiasi attività connessa alla pratica dell’eutanasia;
aa) derivanti dall’esercizio dell’attività di Direttore Generale, sanitario o amministrativo in
qualsiasi struttura veterinaria.
L’assicurazione non vale inoltre per i danni derivanti dalla permanenza dello stato di gravidanza a seguito dell’esecuzione di tecniche di interruzione volontaria di gravidanza.
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun
sinistro. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno
stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di
tutte le richieste, anche se presentate successivamente.
In deroga a quanto sopra, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, direttamente o indirettamente attribuibili:
LIMITI DI
RISARCIMENTO 2.7
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a) all’HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all’HIV
incluso l’AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati);
b) al virus C e al virus DELTA;
l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di metà del massimale indicato in polizza per
ciascun sinistro fermo restando che più richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate unico sinistro. Resta inteso, comunque, che il massimo risarcimento per uno stesso periodo assicurativo annuo non potrà superare complessivamente per sinistri di cui ai punti a) e b) suindicati, l’importo di Euro 750.000,00.
Resta inoltre inteso che, per i sinistri derivanti dall’inosservanza della Legge n. 675 del 31
dicembre 1996, il massimo risarcimento per uno stesso periodo assicurativo annuo non
potrà superare complessivamente l’importo pari ad 1/3 del massimale e che per ciascuno di
tali sinistri sarà applicata una franchigia di Euro 2.500,00. In ogni caso i limiti di risarcimento rappresentano il massimo esborso a carico della Società anche nel caso in cui un sinistro determini la responsabilità di più professionisti assicurati con la presente polizza.
DENUNCIA E
LIQUIDAZIONE
ART. 3 DEI SINISTRI
3.1
OBBLIGHI
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la
DELL’ASSICURATO polizza oppure alla Società, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (articolo
IN CASO
1913 del Codice Civile).
DI SINISTRO
Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza,
nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).
GESTIONE DELLE La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede straVERTENZE giudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorSPESE
ra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
3.2 DI RESISTENZA
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle
suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione
promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite
fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano
da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all’Assicurato, né delle spese
di giustizia penale.
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formula professionisti Condizioni di Assicurazione
area medico sanitaria parte I - responsabilità civile professionale - condizioni generali
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Condizioni aggiuntive
(valide se richiamate sul modulo di polizza
apponendo una croce alla Configurazione di rischio prescelta)
ESCLUSIONE
L’assicurazione è prestata in secondo rischio ed in base alla dichiarazione dell’Assicurato di
ATTIVITÀ
svolgere la propria attività a “tempo pieno” presso un Ente Ospedaliero Pubblico con scelta
INTRAMURARIA
da parte del medico di non svolgere alcuna attività libero professionale.
ED
L’assicurazione s’intende prestata a primo rischio in caso di rivalsa dell’Ente Ospedaliero EXTRAMURARIA
Pubblico.
DANNI
In deroga dell’Art. 2.6, punto b) delle Condizioni Generali, l’assicurazione vale anche per i
DERIVANTI
DA
danni conseguenti ad interventi di implantologia osteointegrata.
IMPLANTOLOGIA
Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% del- OSTEOINTEGRATA
l’importo di ogni sinistro col minimo di Euro 1.000,00 e comunque con esclusione dalla
garanzia delle eventuali pretese per mancata rispondenza dell’intervento all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato.
A)
B)
DANNI ESTETICI
Premesso che l’Assicurato dichiara di non esercitare la chirurgia estetica, a parziale deroga E FISIONOMICI
CAUSATI DA
dell’Art. 2.6, punto a) delle Condizioni Generali, l’assicurazione vale anche per i danni di
CHIRURGHI
natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici di altro tipo, compresi NON ESERCENTI
quelli di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali, infortunistiche o quelli di chirurgia
LA CHIRURGIA
ESTETICA
restauratrice di cicatrici post-operatorie.
C)
Premesso che l’Assicurato dichiara di esercitare la chirurgia estetica o di svolgere l’attività di
medico dermatologo, a parziale deroga dell’Art. 2.6, punto a) delle Condizioni Generali,
l’assicurazione vale anche per i danni di natura estetica e fisionomica purché determinati dall’errore tecnico dell’intervento o della cura.
Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% dell’importo di ogni sinistro col minimo di Euro 2.500,00 e comunque con esclusione dalla
garanzia delle eventuali pretese per mancata rispondenza dell’intervento all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato.
DANNI ESTETICI
E FISIONOMICI
CAUSATI DA
CHIRURGHI
ESERCENTI
LA CHIRURGIA
ESTETICA
E MEDICI
DERMATOLOGI
D)
A parziale deroga dell’Art. 2.6, punto q) delle Condizioni Generali, l’assicurazione comprende i danni cagionati a terzi, limitatamente alla morte, lesioni personali, distruzione e
deterioramento di cose, derivanti dall’esercizio dell’attività di primario ospedaliero del
Reparto/Divisione corrispondente alla specializzazione indicata in polizza alla voce “Codice
attività”.
ESTENSIONE
ALL’ATTIVITÀ
DI PRIMARIO
(DIRIGENTE
DI I° LIVELLO)
E)
L’Assicurato s’impegna a corrispondere il premio intero della tariffa vigente in quel momenATTIVITÀ
DI
MEDICO
to entro 30 giorni dal conseguimento della specializzazione. In caso contrario gli eventuali
SPECIALIZZANDO
risarcimenti relativi a comportamenti colposi posti in essere successivamente al conseguimento della specializzazione saranno proporzionalmente ridotti.
ODONTOTECNICI
Per quanto riguarda la professione di odontotecnico:
a) il seguente testo sostituisce integralmente l’Art. 1.1 di polizza. La Società si obbliga a
tenere indenne l’Assicurato di quanto questi, nella sua qualità di odontotecnico, sia tenuCondizioni di Assicurazione formula professionisti
condizioni aggiuntive area medico sanitaria
F)
G)
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to a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di
cose involontariamente cagionati a terzi, compresi gli utilizzatori finali (pazienti), a seguito dell’installazione di apparecchi e protesi dentarie realizzati su misura dall’Assicurato e
risultati difettosi in conseguenza di errori di lavorazione, costruzione e/o assemblaggio,
accidentalmente commessi dall’Assicurato stesso nell’esercizio dell’attività di fabbricazione di dispositivi odontoprotesici “su misura” così come definiti e regolati dal D.Lgs. n.
95 del 25 febbraio 1998 e dal D.Lgs n. 37 del 25 gennaio 2010 e successive modifiche
e integrazioni.
L’assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto,
anche doloso, dei suoi dipendenti.
La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile per le perdite patrimoniali derivanti
dall’inosservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia dei dati personali) e successive modifiche alle seguenti condizioni:
• completo adempimento, da parte del Titolare e/o Responsabile, delle misure di sicurezza disposte dalla legge o dagli atti normativi ad essa connessi;
• attività di trattamento dei dati limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell’attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi dalla garanzia i
trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
• limitazione della copertura alle perdite patrimoniali rimanendo quindi esclusi dal
risarcimento i danni, come definiti in polizza
La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza di un importo pari a 1/3 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di
uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 2.500,00.
b) Ferme tutte le altre esclusioni previste dall’Art. 2.6 di polizza, l’assicurazione non vale
inoltre per i danni:
1) derivanti da difetti di fabbricazione riconducibili ad errori od omissioni, relativi a calchi, modelli, progetti e prescrizioni fornite dal medico odontoiatra;
2) derivanti dalla mancata rispondenza od inidoneità dei dispositivi odontoprotesici
all’uso, alle prestazioni o alle finalità cui sono destinati;
3) ai dispositivi odontoprotesici fabbricati e/o preesistenti, nonché le spese per le relative sostituzioni o riparazioni.
c) Resta inteso che, nel caso in cui il Contraente sia uno studio o una società di odontotecnici, il Contraente prende atto, anche ai fini degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice
Civile, che l’assicurazione è prestata in base al numero degli odontotecnici dichiarato, con
le relative generalità, alla data della stipulazione della polizza, che siano in possesso di
regolare abilitazione all’esercizio della professione e che rivestano la posizione di professionisti, di soci e/o dipendenti della società di odontotecnici.
Il Contraente si obbliga a comunicare ogni variazione nel numero e/o identità degli
odontotecnici professionisti, soci e/o dipendenti nel termine di trenta giorni dalla data
della variazione stessa.
La mancata comunicazione di un numero di Assicurati superiore a quello previsto nel
modulo di polizza comporta la proporzionale riduzione degli eventuali risarcimenti.
H)
Qualora esista polizza di responsabilità stipulata da un ente ospedaliero pubblico, riconosciuto tale a norma di legge, la presente assicurazione si intende prestata “a secondo rischio”
DIPENDENTI DI
ENTI OSPEDALIERI e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta polizza, e fino alla concorrenza della
PUBBLICI
somma assicurata con la presente polizza, per l’attività svolta, durante l’orario di lavoro,
(SECONDO
come dipendente di tale ente ospedaliero pubblico.
RISCHIO)
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formula professionisti Condizioni di Assicurazione
area medico sanitaria condizioni aggiuntive
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La presente assicurazione è operante comunque “a primo rischio” in caso di:
- rivalsa esercitata dall’ente ospedaliero pubblico o dai suoi assicuratori per l’attività svolta come dipendente, durante l’orario di lavoro;
- attività libero professionale extramuraria;
- inoperatività della polizza dell’ente ospedaliero pubblico, datore di lavoro.
L’Assicurato si impegna a comunicare alla Società, appena ne viene a conoscenza, ogni circostanza che possa chiamare in causa la propria responsabilità anche se per importi inferiori al
massimale previsto dalla polizza stipulata dal suddetto ente ospedaliero pubblico.
Oltre a quanto previsto dall’Art. 1.1 delle Condizioni Generali la Società si obbliga a teneESTENSIONE
DI
GARANZIA
re indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile,
ALLE
PERDITE
a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di perdite patrimoniali involontariamenPATRIMONIALI,
te cagionate a terzi, compresi i clienti, arrecate nell’esercizio dell’attività professionale di
PER MEDICI
Medico Legale, Medico del Lavoro e delle Assicurazioni.
LEGALI, MEDICI
DEL LAVORO
L’assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto,
E DELLE
anche doloso, dei suoi dipendenti.
ASSICURAZIONI
Ferme tutte le altre esclusioni previste dall’Art. 2.6 la garanzia non è inoltre operante per le
perdite patrimoniali conseguenti alla comminazione di multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali.
L’assicurazione è prestata con uno scoperto pari al 10% di ciascun sinistro, con il minimo di
Euro 1.000,00. La Società non risponderà, per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, per un importo superiore a Euro
50.000,00.
K)
A parziale deroga dell’Art. 2.6, punti j) e k) delle Condizioni Generali, l’assicurazione vale
per i danni per morte o lesioni subite dagli animali in consegna o custodia dell’Assicurato
che svolga la professione di medico veterinario, nonché i danni arrecati dagli animali di proprietà di terzi in consegna o custodia all’Assicurato e quelli subiti dai medesimi esclusi
comunque i danni da furto, rapina o smarrimento.
L)
A parziale deroga dell’articolo 2.6 Rischi esclusi dall’assicurazione - lettera w) delle
Condizioni Generali, l’assicurazione comprende i danni cagionati a terzi a seguito di atti
invasivi da parte di medici appartenenti alle classi di tariffa A - B - C, tranne per quelle figure professionali delle classi sopramenzionate per le quali è già prevista la copertura inerenti i
medesimi.
VETERINARI ANIMALI IN
CUSTODIA
ESTENSIONE
A COPERTURA
CONCERNENTE
GLI ATTI INVASIVI
PER LE CLASSI
DI TARIFFA
“A” - “B” - “C” M)
PROFESSIONISTI
CHE
NON SONO
(No estensione per i tre anni precedenti l’effetto della polizza)
MAI STAI
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente/
ASSICURATI:
Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione, purché relative a comportaAPPLICAZIONE
DEL REGIME
menti colposi posti in essere dalla data di effetto dell’assicurazione e non noti al Contraente/
DI
CLAIMS
MADE
Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza.
LIMITATO
La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del Codice Civile sulla base ALLE RICHIESTE
delle dichiarazioni rese dal Contraente Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti PERVENUTE PER
COMPORTAMENTI
che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.
COLPOSI IN
Restano escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del
CORSO
contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere
DI VALIDITÀ
durante il periodo di validità della polizza.
DEL CONTRATTO
Condizioni di Assicurazione formula professionisti
condizioni aggiuntive area medico sanitaria
N)
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O)
DIPENDENTI
DI ENTI
OSPEDALIERI
PUBBLICI
(SECONDO
RISCHIO)
ED IN CASO
DI RINUNCIA
ALLA RIVALSA
DA PARTE
DELL’ENTE
OSPEDALIERO
O DEI SUOI
ASSICURATORI
IN CASO
DI COLPA GRAVE
P)
PREGRESSA
ESTESA FINO
A 5 ANNI
Q)
ATTIVITÀ
DI TIROCINANTE
PRESSO ENTE
L’assicurazione viene prestata esclusivamente nel caso in cui lo studente in medicina e chiOSPEDALIERO
rurgia svolga attività di tirocinante presso una struttura ospedaliera pubblica ed è valida fino
PUBBLICO O
CONVENZIONATO al termine del periodo di tirocinio.
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Qualora esista polizza di responsabilità stipulata da un ente ospedaliero pubblico, riconosciuto tale a norma di legge, la presente assicurazione s’intende prestata “a secondo rischio”
e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta polizza, e fino alla concorrenza della
somma assicurata con la presente polizza, per l’attività svolta, durante l’orario di lavoro,
come dipendente di tale Ente Ospedaliero Pubblico.
La presente assicurazione è operante comunque “a primo rischio” in caso di:
- attività libero professionale extramuraria;
- inoperatività della polizza dell’Ente Ospedaliero Pubblico, datore di lavoro.
L’Assicurato si impegna a comunicare alla Società, appena ne viene a conoscenza, ogni circostanza che possa chiamare in causa la propria responsabilità anche se per importi inferiori al massimale previsto dalla polizza stipulata dal suddetto Ente Ospedaliero Pubblico.
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 2 punto 2.1 lettera a) e punto 2.1 lettera b)
delle Condizioni Generali, la presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione
stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in
essere dall’Assicurato non oltre cinque anni prima della data di effetto dell’assicurazione, non
noti all’Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza.
formula professionisti Condizioni di Assicurazione
area medico sanitaria condizioni aggiuntive
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Classificazione
attività sanitarie
CODICE
ATTIVITÀ
CATEGORIE PROFESSIONALI - MEDICI
001
005
011
Allergologia e immunologia clinica
Anatomia patologica
Anestesiologia e rianimazione
012
Angiologia medica (esclusa chirurgia)
021
Audiologia
031
032
Biochimica
escluse analisi genetiche
comprese analisi genetiche
033
034
Biologia
escluse analisi di laboratorio
comprese analisi di laboratorio
042
Cardiologia
esclusi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici
esclusi interventi chirurgici, ma comprensivi atti invasivi sia diagnostici
che terapeutici
compresi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici
051
052
Chimica clinica e microbiologica
escluse analisi genetiche
comprese analisi genetiche
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
Chirurgia
Dell’apparato digerente (comprese endoscopie digestive)
Cardiaca/Cardiochirurgia
D’urgenza
Estetica (compresi danni estetici), plastica e ricostruttiva
Generale
Maxillo facciale (esclusi danni estetici)
Ortopedica e traumatologica
Pediatrica
Pronto soccorso
Toracica
Vascolare
041
043
Condizioni di Assicurazione formula professionisti
classificazione attività sanitarie area medico sanitaria
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CODICE
ATTIVITÀ
081
082
Dentisti/Odontoiatri/Specialisti in Ortognatodonzia
esclusa implantologia osteointegrata
compresa implantologia osteointegrata
091
092
Dermatologia e venerologia
esclusa medicina estetica e danni estetici
compresa medicina estetica e danni estetici
093
Diabetologia
101
102
Ematologia
esclusi atti invasivi, diagnostici e terapeutici
compresi atti invasivi, diagnostici e terapeutici
111
121
131
Endocrinologia e malattie del ricambio
Farmacologia
Foniatria
142
Gastroenterologia
esclusi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici
esclusi interventi chirurgici, ma comprensivi di atti invasivi sia
diagnostici che terapeutici
compresi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici
151
Geriatria
160
161
Ginecologia/Ostetricia
solo attività ambulatoriale
compresa assistenza al parto ed interventi chirurgici
171
173
Igiene e Medicina preventiva
Malattie dell’apparato respiratorio - Pneumologia
175
Malattie Infettive
181
191
193
195
197
201
211
Medicina Generale / Medico generico
Medicina del Lavoro, Medicina Legale e delle Assicurazioni
(escluse perdite patrimoniali)
Medicina fisica e riabilitativa / Fisiatria
Medicina nucleare
Medicina tropicale
Medicina dello Sport
Medicina d’urgenza e di Pronto Soccorso (eseguita in via continuativa)
221
222
Medicina Interna
esclusi atti invasivi sia diagnostici che terapeutici
compresi atti invasivi sia diagnostici che terapeutici
141
143
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CATEGORIE PROFESSIONALI - MEDICI
formula professionisti Condizioni di Assicurazione
area medico sanitaria classificazione attività sanitarie
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CODICE
ATTIVITÀ
CATEGORIE PROFESSIONALI - MEDICI
225
226
Microbiologia e virologia
escluse analisi genetiche
comprese analisi genetiche
231
232
Nefrologia
esclusa dialisi
compresa dialisi
241
243
251
261
262
Neonatologia
Neurochirurgia
Neurologia
Neuropsichiatria
Neuropsichiatria infantile
271
272
Oftalmologia - Oculistica
esclusi interventi chirurgici ed uso laser
compresi interventi chirurgici ed uso laser
281
Oncologia
esclusi interventi chirurgici, ma comprensivi di atti invasivi sia
diagnostici che terapeutici
compresi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici
291
066
Ortopedia/Traumatologia
esclusi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici
compresi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici
301
302
Otorinolaringoiatria
esclusi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici
compresi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici
305
Patologia clinica
280
311
241
Pediatria
esclusa neonatologia e rianimazione neonatale, patologia neonatale,
chirurgia pediatrica
compresa neonatologia e rianimazione neonatale, patologia neonatale,
chirurgia pediatrica
321
322
Psichiatria
Psicologia
331
332
Radiologia
esclusa radiologia interventistica
compresa radiologia interventistica
Condizioni di Assicurazione formula professionisti
classificazione attività sanitarie area medico sanitaria
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CODICE
ATTIVITÀ
341
351
CATEGORIE PROFESSIONALI - MEDICI
Reumatologia
Scienza dell’alimentazione e dietologia
362
Urologia
esclusi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici
esclusi interventi chirurgici, ma comprensivi di atti invasivi sia
diagnostici che terapeutici
compresi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici
371
372
Veterinaria
esclusa attività di vigilanza ed ispezione sanitaria
compresa attività di vigilanza ed ispezione sanitaria
361
363
Qualora l’attività svolta non rientri tra le categorie professionali indicate nell’elenco, la relativa descrizione deve risultare nell’apposito Allegato Descrizione Attività Professionale. In tal
caso sul modulo di polizza la categoria professionale sarà individuata con il codice:
379 Altre categorie non previste dall’elenco A quando sono esclusi interventi chirurgici, atti
invasivi sia diagnostici che terapeutici.
380 Altre categorie non previste dall’elenco B quando sono esclusi interventi chirurgici, atti
invasivi sia diagnostici che terapeutici.
381 Altre categorie non previste dall’elenco C quando sono esclusi interventi chirurgici, atti
invasivi sia diagnostici che terapeutici.
382 Altre categorie non previste dall’elenco C1 quando sono esclusi interventi chirurgici,
ma compresi atti invasivi sia diagnostici che terapeutici.
391 Altre categorie non previste dall’elenco D quando sono compresi interventi chirurgici,
atti invasivi sia diagnostici che terapeutici.
392 Altre categorie non previste dall’elenco E quando sono compresi interventi chirurgici,
atti invasivi sia diagnostici che terapeutici.
393 Altre categorie non previste dall’elenco F quando sono compresi interventi chirurgici,
atti invasivi sia diagnostici che terapeutici.
394 Altre categorie non previste dall’elenco G quando sono compresi interventi chirurgici,
atti invasivi sia diagnostici che terapeutici.
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formula professionisti Condizioni di Assicurazione
area medico sanitaria classificazione attività sanitarie
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CODICE
ATTIVITÀ
501
511
521
531
541
542
551
552
561
571
581
591
601
611
621
631
641
642
651
652
661
671
681
691
CATEGORIE PROFESSIONALI - OPERATORI SANITARI
Assistente sanitario
Audioprotesista
Dietista
Ernista
Fisioterapista
Massofisioterapista
Infermiere Professionale e Professionale Specializzato
Infermiere/a Capo Sala
Igienista Dentale
Logopedista
Odontotecnico
Optometrista
Ortottista - Assistente di Oftalmologia
Ostetrico/a
Ottico
Podologo
Puericultrice
Psicomotricista
Tecnico di Angiochirurgia Perfusionistica
Tecnico Audiometrista
Tecnico Sanitario di Radiologia
Tecnico di Neurofisiopatologia
Terapista della Riabilitazione
Vigilatrice d’Infanzia
Qualora l’attività svolta non rientri tra le categorie professionali indicate nell’elenco, la relativa descrizione deve risultare nell’apposito Allegato Descrizione Attività Professionale. In tal
caso sul modulo di polizza la categoria professionale sarà individuata con il codice:
701
711
721
741
731
Altre categorie non previste dall’elenco A
Altre categorie non previste dall’elenco B
Altre categorie non previste dall’elenco C
Altre categorie non previste dall’elenco C1
Altre categorie non previste dall’elenco D
Condizioni di Assicurazione formula professionisti
classificazione attività sanitarie area medico sanitaria
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Parte II - responsabilità civile
Sezione A) - responsabilità civile verso terzi (r.c.t.)
Il massimale indicato sul modulo di polizza relativo alla Parte II deve intendersi per sinistro
anche se vengono contemporaneamente coinvolte le Sezioni A) e B)
OGGETTO DELART. 4 L’ASSICURAZIONE
4.1
RISCHI
ASSICURATI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di
danni involontariamente cagionati a terzi per:
• morte e lesioni personali;
• distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti:
a) dalla gestione dell’ufficio o studio professionale indicato in polizza, con esclusione della
responsabilità derivante dall’attività professionale. Sono compresi i danni da fuoriuscita
d’acqua non causati da rottura accidentale/occlusione/gelo di condutture, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento;
b) dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato in cui è ubicato il rischio ed aree ad esso pertinenti.
Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per danni di cui il condomino debba rispondere in proprio,
quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior
onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità che possa derivare all’Assicurato da sinistro
indennizzabile a termini di polizza dovuto a:
• fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
RISCHI COMPRESI L’assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all’Assicurato relativa a:
NELL’ASSICURA- a) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali commerciali, artigianali,
ZIONE E
agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
SOGGETTI
La garanzia è prestata, con un limite di risarcimento per ogni sinistro di Euro 30.000,00;
A PARTICOLARI
4.2 LIMITAZIONI
verrà inoltre applicata una franchigia di Euro 500,00;
b) proprietà ed uso di:
- velocipedi e unità naviganti senza motore;
- veicoli a motore per danni riconducibili a rischi di responsabilità civile per i quali, a
norma di legge, non sia obbligatoria l’assicurazione;
c) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque ubicati.
Sono esclusi i danni alle cose o beni sui quali tali enti sono installati;
d) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mercati, mostre, compreso il rischio derivante
dall’allestimento, montaggio e smontaggio degli stand;
e) dall’organizzazione, nell’ufficio o studio professionale indicato, di visite, corsi di aggiornamento, convegni, seminari ed attività similari;
f ) dalla gestione di mense e bar aziendali, compreso il rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei locali ove esse sono ubicate e delle attrezzature e strumenti ad esse pertinenti.
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g)
h)
i)
l)
La garanzia comprende anche la gestione di macchine distributrici di cibi e bevande e vale
per i danni, compresi quelli da intossicazione alimentare, subiti dai prestatori di lavoro e
da terzi, compresi i visitatori, ammessi ad usufruire dei servizi stessi;
dalla gestione dei servizi:
- di vigilanza, svolto con guardiani, anche armati, purché regolarmente autorizzati a
norma di legge, e/o con cani;
- di pulizia, per danni involontariamente cagionati a terzi dal personale addetto all’espletamento di tale attività, anche se non alle regolari e dirette dipendenze dell’Assicurato;
- anti-incendio, svolto con personale preposto e adeguatamente istruito;
dalla committenza, ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, per danni provocati a terzi,
dai prestatori di lavoro in relazione alla guida, nel territorio dello Stato Italiano, della Città
del Vaticano e della Repubblica di San Marino, di autovetture, ciclomotori, motocicli,
purché i medesimi non siano in proprietà o usufrutto dell’Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
dalla committenza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per danni verificatisi durante l’esecuzione di lavori nei cantieri pertinenti ai rischi per i quali è prestata l’assicurazione. La garanzia opera a condizione che:
- l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per
la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D.Lgs.;
- l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal precitato D.Lgs. ed in particolare abbia regolarmente predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
- dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali;
azioni di rivalsa INPS: tutte le garanzie previste dal presente Art. 4, qualora rese operative, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 144 della legge
12 giugno 1984 n. 222.
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:
SOGGETTI NON
CONSIDERATI
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui
TERZI
convivente; relativamente alla responsabilità derivante dalla proprietà dell’ufficio o studio
professionale sono considerati terzi il coniuge, i parenti e gli affini dell’Assicurato purché
con lui non conviventi;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui
alla lettera a);
c) i prestatori di lavoro dipendente, parasubordinato o temporaneo di cui si avvale
l’Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
L’assicurazione è valida in tutta Europa.
ART. 5
5.1
DELIMITAZIONE
TERRITORIALE 5.2
Condizioni di Assicurazione formula
formulaprofessionisti
professionisti
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PLURALITÀ
5.3 DI ASSICURATI
ART. 6 ESCLUSIONI
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Qualora la garanzia sia prestata a favore di una pluralità di assicurati e qualora non sia diversamente pattuito, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di
risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
La garanzia non comprende i danni:
1. da circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di responsabilità civile, per i quali,
conformemente alle norme previste dalla legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e dal relativo regolamento di esecuzione, sia obbligatoria l’assicurazione; resta salvo quanto previsto
dall’Art. 4 punto 4.2 lettera h) committenza, ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile;
2. a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
3. provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro dipendente, parasubordinato o temporaneo di cui si avvale l’Assicurato, salvo quanto previsto all’Art. 4 punto 4.2 lettera g) dalla gestione dei servizi;
4. derivanti:
a) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o qualsiasi
impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in
ordine alla corretta identificazione e gestione delle date;
b) da furto;
c) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione
salvo quanto previsto all’Art. 4 punto 4.2 lettera i) committenza, ai sensi del D.Lgs. 12
agosto 1996 n. 494;
d) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
e) da fuoriuscita d’acqua a seguito di occlusione o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento; sono parimenti esclusi i danni da rigurgiti di fogna, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
5. comunque determinati dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto.
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Sezione B) - responsabilità civile verso dipendenti
Con riferimento alla Sezione A - Responsabilità Civile verso Terzi ed alle condizioni tutte OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
per la stessa previste sono operanti le seguenti estensioni di garanzia:
ART. 7
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del siniPRESTATORI DI
LAVORO
stro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capiDIPENDENTE
O
tale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
PARASUBORDINAa) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti
TO SOGGETTI
da prestatori di lavoro da lui dipendenti o parasubordinati preposti alle attività per le ALL’OBBLIGO DI
ASSICURAZIONE
quali è prestata l’assicurazione;
INAIL (R.C.O.) 7.1
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai
prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da
infortunio dalle quali sia derivato un danno biologico non inferiore al 6% calcolato sulla
base della “tabella delle menomazioni” ai sensi di legge.
Qualora l’Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell’assicurazione
obbligatoria INAIL relativamente al prestatore di lavoro dipendente o parasubordinato
infortunato, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia, a condizione che l’irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
PRESTATORI
DI LAVORO
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l’asDIPENDENTE
sicurazione R.C.O., di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai
NON SOGGETTI
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da ALL’OBBLIGO DI
prestatori di lavoro non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno ASSICURAZIONE
INAIL (R.C.I.) 7.2
1965 n. 1124.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l’asPRESTATORI
DI LAVORO
sicurazione R.C.O./R.C.I., di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsaTEMPORANEO
bile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofSOGGETTI ALLA
ferti da prestatori di lavoro temporaneo, di cui si avvale, ai sensi della legge 24 giugno 1997
LEGGE 24
n. 196, nell’esercizio delle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
GIUGNO 1997
N. 196 7.3
La garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente garanzia
siano forniti e utilizzati nel pieno rispetto delle norme della legge 196/1997 sia da parte
dell’Assicurato sia da parte dell’Impresa fornitrice.
La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124, esperite direttamente dall’INAIL o dall’Impresa fornitrice.
La garanzia non comprende:
- le malattie professionali;
- i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- i danni comunque determinati dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto.
ESCLUSIONI 7.4
Condizioni di Assicurazione formula professionisti
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Tutela legale condizioni di assicurazione
Premessa
a
i
e
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI,
Capo II, Art. 163 e Art. 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela
Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede a Verona, Via Enrico Fermi 9/B,
Tel. 045 8378901 - Fax 045 8351023, in seguito detta D.A.S.
A quest’ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.
ART. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, sino ad un massimo di Euro 10.000,00 per sinistro, il rischio delle spese
di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato
assunti in garanzia e più precisamente:
gli oneri per l’intervento di un legale;
gli oneri per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio;
gli oneri per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
ART. 2 AMBITO DELL’ASSICURAZIONE
Le garanzie riguardano le spese che l’Assicurato affronti allorché nell’ambito dell’esercizio
dell’attività professionale indicata in polizza, sia come dipendente che come libero professionista:
venga sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione,
compresi anche i procedimenti penali derivanti dalle violazioni delle disposizioni previste dal
Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifi che in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
venga sottoposto a procedimento penale per delitto doloso ivi compresi i procedimenti penali derivanti dalle violazioni delle disposizioni del D.lgs del 30 giugno 2003 n. 196
(codice in materia dei dati personali), purché venga pronunciata nei suoi confronti sentenza irrevocabile di proscioglimento che non sia dovuto ad una causa di estinzione del reato.
In tal caso la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in
giudicato;
debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni avanzate da
terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale
garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto dalla polizza di Responsabilità
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Civile di Alleanza Toro e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta
assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’articolo 1917 del Codice
Civile.
Oltre al Contraente/Assicurato, i suoi familiari collaboratori e i suoi dipendenti iscritti a
libro unico del lavoro.
PERSONE ART. 3
ASSICURATE
Le garanzie riguardano i sinistri che insorgono e debbano essere processualmente trattati ed
eseguiti:
in tutti gli Stati d’Europa, in caso di procedimento penale;
in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nelle restanti ipotesi.
ESTENSIONE
TERRITORIALE ART. 4
La garanzia è esclusa per:
eventi connessi alla proprietà o all’uso di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
materia fiscale ed amministrativa, fatta eccezione per le imputazioni penali che derivino da violazioni di legge in tale materia.
ESCLUSIONI ART. 5
Il sinistro s’intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controINSORGENZA
DEL
SINISTRO parte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
OPERATIVITÀ
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
DELLA GARANZIA ART. 6
dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, in caso di procedimento penale;
trascorsi 90 giorni dalla stipulazione dell’assicurazione, nelle restanti ipotesi.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o
connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.
In caso di imputazioni a carico di più Assicurati e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo
tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società
la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e,
comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso
assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare
alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale
ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la
pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di Euro
3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.
DENUNCIA
DEL SINISTRO E
LIBERA SCELTA
DEL LEGALE ART. 7
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera
a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni pos-
GESTIONE ART. 8
DEL SINISTRO
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sibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la
difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 7.
Per ogni stato della vertenza e grado del giudizio, gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a
quella già autorizzata, anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli
stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.
L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società. Fanno eccezione i casi di comprovata
urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare
- i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e
congruità dell’operazione.
La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro la
DISACCORDO
SULLA GESTIONE questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere
ART. 9 DEL SINISTRO
demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del
Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo
conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società
stessa, in linea di fatto o di diritto.
RECUPERO
ART. 10 SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva
spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stesso
Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
RECESSO
IN CASO
ART. 11 DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o
dal rifiuto della garanzia, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso
da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
Nel solo caso di recesso da parte della Società, questa, entro 30 giorni dalla data di efficacia
del recesso medesimo, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo
di assicurazione non corso. Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del
sinistro ed il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia
della Società a valersi della facoltà di recesso.
La garanzia prestata dalla Società è autonoma rispetto alle garanzie prestate dalla Alleanza
Toro S.p.A.
Resta tuttavia convenuto che il recesso per sinistro da parte della Alleanza Toro S.p.A., relativamente alle garanzie di questa, si intenderà efficace anche per la Società in relazione alla
propria garanzia.
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Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla copertura nonché alla stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli
articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la
perdita totale o parziale della copertura, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile).
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo
diritto di recesso.
DICHIARAZIONI
RELATIVE ALLE
CIRCOSTANZE
DEL RISCHIO ART. 12
FORMA DELLE
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e l’Assicurato sono tenuti, devono essere
COMUNICAZIONI
ART. 13
fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all’Agenzia alla
quale è assegnato il contratto.
Si intenderanno altresì efficaci anche per D.A.S. S.p.A. tutte le comunicazioni inviate presso Alleanza Toro S.p.A.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima
rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati presso l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure presso la Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle
ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società
al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
Resta espressamente inteso che l’eventuale incasso da parte della Società di tali premi,
comunque dovuti, non costituisce in alcun modo manifestazione della volontà di rinunciare alla sospensione di garanzia rispetto ad eventuali sinistri, noti o non noti, accaduti durante il periodo di sospensione stessa.
PAGAMENTO
DEL PREMIO
E DECORRENZA
DELLA
GARANZIA ART. 14
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione per iscritto alla Società delll’esistenza
e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il
Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il
nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto alla copertura.
ALTRE
ASSICURAZIONI ART. 15
In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni PROROGA DELprima della scadenza, l’Assicurazione, se di durata non inferiore all’anno, è rinnovata per una L’ASSICURAZIONE
E PERIODO DI
durata pari ad un anno, e così successivamente.
ASSICURAZIONE ART. 16
La garanzia prestata dalla Società è autonoma rispetto alle garanzie prestate da Alleanza Toro
S.p.A.
Resta tuttavia convenuto che la disdetta inviata presso Alleanza Toro S.p.A. relativamente
alle garanzie di questa, si intenderà effi cace anche per la D.A.S. S.p.A. in relazione alla propria garanzia.
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ONERI
A CARICO DEL
ART. 17 CONTRAENTE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi all’assicurazione, sono a carico del Contraente.
RINVIO ALLE
ART. 18 NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
FORO
ART. 19 COMPETENTE
32 di 32
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede la Alleanza Toro S.p.A. o
l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
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Il presente Fascicolo Informativo contenente
a) Nota Informativa e Glossario
b) Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa