Intervento a cura del relatore

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Intervento a cura del relatore
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Il Welfare Aziendale Pratico e la Tutela Patrimoniale
Il welfare aziendale nella fiscalità
e nella previdenza
Loris Beretta
17 Novembre 2015 - Sede Azimut Milano
S.A.F.
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La fiscalità del Welfare
Tipologia di benefits e vantaggi
Benefits
Si
tratta di beni e servizi a carattere
Previdenziale/assicurativo
Sociale/ricreativo/sanitario
Educativo/formativo
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Convenienza
Retribuzione aggiuntiva di 1000
euro
Costo per il datore di lavoro 1400
Lordo per il lavoratore 1000
Netto per il lavoratore 770
Benefit del costo di 1000 euro
Costo per il datore di lavoro 1100
Lordo per il lavoratore 1000
Netto per il lavoratore 1000
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Principi generali
1)Il beneficio NON DEVE ESSERE erogato in cambio di una prestazione lavorativa (in
caso contrario ricade sotto la previsione generale prevista dall’art 51 TUIR per cui
tutto ciò che viene erogato dal datore di lavoro al lavoratore anche in natura e anche
da terzi costituisce retribuzione e quindi è assoggettato a tassazione e contribuzione
e nello stesso tempo costituendo costo per l’azienda integralmente deducibile dal
reddito d’impresa;
2)Il beneficio analogamente NON PUO ESSERE costruito con la parte variabile della
retribuzione comunemente definita PREMIO;
3)Il beneficio deve essere LIBERAMENTE EROGATO DA PARTE DEL DATORE DI
LAVORO, qualora esso costituisca un obbligo contrattuale o legale non gode di alcun
esenzione;
4)Il beneficio deve essere OFFERTO ALLA GENERALITA’ dei DIPENDENTI OVVERO A
SPECIFICHE CATEGORIE DI ESSI e non ad personam. Possono tuttavia essere
individuate particolari categorie di dipendenti ad es: QUADRI, DIRIGENTI, OPERAI
ovvero anche GENITORI CON FIGLI A CARICO (ai fini dell’imponibilità non rileva il
fatto che alcuni lavoratori pur potendo accedere al vantaggio di fatto non ne
usufruiscano;
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Principi generali
5) Occorre rispettare strettamente quanto previsto in tema di RIMBORSO DELLE
SPESE ovvero di PAGAMENTO DIRETTO DEL GESTORE DEL SERVIZIO reso al
dipendente. In entrambi i casi la conservazione a cura del dipendente o dell’azienda
dei giustificativi di spesa è fondamentale
6) Il beneficio NON E’ ESTENSIBILE AI COLLABORATORI DEL DATORE DI LAVORO
NON DIPENDENTI
7) I familiari cui si riferisce la disposizione, non debbono necessariamente essere a
carico fiscalmente del dipendente; il richiamo della norma regolatrice all’art. 12 del
TUIR e quello indiretto all’articolo 433 c.c., consentono di considerare, anche se non
rientranti nel nucleo familiare, il coniuge e i figli (naturali, riconosciuti, adottivi,
affidati), nonché ogni altro soggetto che con lui conviva (fratelli, sorelle, genitori che
rientrino nel nucleo).
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Le regole fiscali per lavoratori e aziende
Due sono gli articoli che regolano la fiscalità dei
benefits in capo ai percettori – i lavoratori – e in
capo alle aziende – datori di lavoro –
rispettivamente sono l’art. 51 e il comma 1
dell’art. 100 del T.U.I.R.
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L’art. 51
L’articolo 51 del TUIR regolamenta la determinazione del
reddito di lavoro dipendente.
Il comma 1 sancisce i principi di omnicomprensività e “cassa
allargata”:
«Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e
i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione
al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai
datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del
periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.»
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L’art. 51
Il comma 2 prevede delle deroghe al principio di onnicomprensività
della retribuzione indicando gli elementi che non concorrono a formare
il reddito:
a) i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente
fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento
aziendale nei limiti di €3.615,20;
c) le somministrazioni in mense aziendali e le c.d. indennità e prestazioni
sostitutive fino all’importo giornaliero di €5,29 o €7,00 se in formato elettronico;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di
dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’articolo
100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’articolo 12;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla
generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e
di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’art. 12, nonché per borse
di studio a favore dei medesimi familiari.”
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L’art. 51
g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo
non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di
lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla
percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è
assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle
condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in
conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte
delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli
importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal
datore di lavoro. 1
1 Circ. Agenzia Entrate n. 326/E del 1997 e n. 188/E del 1998
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L’art. 51
Il criterio principale di valutazione dei fringe benefit: il valore
normale
Comma 3: «Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma
1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge
del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da
terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore
normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei
generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in
misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni
al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei
servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d'imposta a lire 500.000 (€258,23); se il predetto valore è superiore al
citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito» 2
2 Ris. Agenzia Entrate n. 26/E del 2010
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L’art. 51
Deroga al valore normale: I prestiti ai dipendenti
Comma 4 lettera b): «In caso di concessione di prestiti si assume il 50 per
cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso
ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli
interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per
quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi
aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o
in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usura ai sensi
della L. 7 marzo 1996 n. 108…»3
3 Ris. Agenzia Entrate 28 Maggio 2010, N. 46/E – Prestiti Concessi Al Personale Dipendente
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L’art. 100 TUIR
Opere e servizi che non concorrono alla formazione del reddito
Le opere ed i servizi di cui al comma 2, lettera f dell’art.51 sono quelli:
«…utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti
volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione,
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto…»
Requisiti essenziali per la non imponibilità
Spesa volontaria da parte del datore di lavoro e non stabilita da
alcun contratto;
Strutture e prestazioni a disposizione di tutti i dipendenti o di
alcune categorie;
specifiche finalità di educazione,
assistenza sociale e sanitaria o culto.
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istruzione,
ricreazione,
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Limitata deducibilità per le imprese
Per le imprese, gli oneri di utilità sociale sono
“deducibili per un ammontare complessivo non
superiore al 5 per mille dell’ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro dipendente
risultante dalla dichiarazione dei redditi”.
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Il combinato disposto degli Art. 51, c.2, lett.
f) e Art. 100, c.1
Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente
«l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1
dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati
nell'articolo 12».
Art. 51, c.2, lett. f-bis) -> Non concorrono a formare il reddito
da lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie
di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie
climatiche da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonché
per borse di studio a favore dei medesimi familiari.3 Queste
erogazioni sono integralmente deducibili per l’azienda (Art. 95,
c.1, T.U.I.R.).
3 Ris. Agenzia Entrate n.378/2007
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Modalità di erogazione dei benefits
BENEFIT DI UTILITA’ SOCIALE CHE DEVONO ESSERE P AGATE
DIRETTAMENTE DALL ’AZIENDA ALL’ENTE GESTORE DEL SERVIZIO
Descrizione
Descrizione
All’interno dell’area RICREAZIONE, SOLIDARIETA’ e UTILITA’ SOCIALE rientrano le attività:
Educazione Istruzione
•Scuole private e pubbliche di
ogni grado;
• Università e specializzazione;
• Master;
• Campus;
•Etc.
•
Ricreative:
‒circoli sportivi e palestre;
•
Culturali:
–abbonamento cinema,
teatro;
–Corsi di lingue ecc diversi
da quelli inerenti le
attività aziendali
•
Modalità Operative
•
Sociali:
–
centri di recupero;
–
centri di assistenza
psicologica;
–
centri di
riabilitazione;
–
centri di assistenza
parasanitaria e case
di cura.
La
normativa
prevede
che
le
prestazioni
ricevute
dal dipendente
debbano
consistere
esclusivamente
nella somministrazione di servizi (non
somme di denaro o voucher) da riceversi direttamente dal datore di lavoro e/o
tramite l’ausilio di terzi. Il dipendente che usufruisce dei servizi non deve in
nessun modo intervenire nel rapporto tra il datore di lavoro ed il terzo erogatore
del servizio.
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Il disegno di legge di stabilità 2016
Grandissima è la novità prevista nella prima bozza della legge di
stabilità. Con l’art. 12 della Legge di stabilità 2016 la
contrattazione anche a livello aziendale, assumerà un ruolo di
maggior rilievo nell’ambito della definizione dei piani di welfare
aziendale. Infatti l’art. 12, comma 8, lett. a, numero 1, della
Legge di Stabilità elimina il vincolo della “volontarietà” per
le opere e i servizi di cui all’art. 100 del TUIR del quale vengono
ora richiamate solo le finalità, ovvero «educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto». Questo
significa che finalmente in modo più democratico, anche i corpi
intermedi potranno essere coinvolti nella formazione dei piani di
welfare aziendali, senza che questo ne infici la non imponibilità
in capo al lavoratore. Il welfare aziendale unilaterale invece
resta invariato.
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Il comma 8 interviene ampliando la portata della lett. f-bis dell’art.
51, c. 2, del TUIR: non viene più fatto riferimento ad «asili nido e colonie
climatiche», ma a «servizi di educazione e istruzione anche in età
prescolare, compresi i servizi integrativi di mensa ad esse connessi,
nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali»,
mentre continuano ad esservi comprese le borse di studio. Inoltre viene
aggiunta la lett. f-ter che regola le somme e le prestazioni erogate
per la fruizione dei «servizi di assistenza ai familiari anziani o non
autosufficienti» ossia servizi di «assistenza sociale» di cui all’art. 100 del
TUIR. Infine, viene aggiunto il comma 3-bis) con il quale il Legislatore
specifica che per quel che riguarda la fruizione dei servizi di cui al comma 2 e
3 dell’art. 51 del TUIR, il datore di lavoro potrà usufruire di «documenti di
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore
nominale», avvicinando in questo modo il nostro ordinamento a quello di altri
paesi europei che vedono il c.d. “buono sociale” come strumento
privilegiato per accedere ai servizi di welfare. Previsione, quest’ultima, che
unitamente all’aggiramento del requisito della “volontarietà” ai fini del
mantenimento del beneficio fiscale per certi servizi sembrerebbe
definitivamente aprire il mercato alle società attive nel settore dei servizi di
welfare aziendale e dei c.d. “voucher”.
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Con la Legge di stabilità riparte la «detassazione dei premi di
produttività» trascinando anche ogni incentivo di welfare. Viene
ampliato il limite massimo di reddito di lavoro dipendente per fruire
del beneficio fiscale che viene fissato a 50.000 euro portando il limite
dell’importo dello sgravio è di 2.000 euro, che possono diventare
2.500 se il contratto integrativo prevede commissioni paritetiche che
coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (Enti bilaterali).
Prevista l’applicazione delle disposizioni di cui sopra anche se le
somme e i valori vengono erogati a seguito della firma di contratti
aziendali o territoriali. Resta tuttavia impregiudicata la libertà del
datore di lavoro di non coinvolgere i sindacati e realizzare piani di
welfare unilateralmente come in passato.
Viene estesa l’agevolazione fiscale sulle quote di salario di produttività,
anche alle forme di partecipazione agli utili dei lavoratori. Tali
erogazioni verranno assoggettate a imposizione mediante
l’applicazione di una aliquota ridotta del 10%,
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Dovrebbero, infine, essere inserite nel testo delle norme di disciplina
del c.d. “lavoro agile”, meglio noto come “smart working”.
L’intenzione è quella di dare una definizione di questa forma di lavoro
che si colloca a metà strada tra il telelavoro e l’attività tradizionale,
chiarendo che rientrano in tale fattispecie le prestazioni rese solo in
parte all’interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario
massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, anche
mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. Per queste forme di lavoro,
il testo dovrebbe chiarire l’inapplicabilità delle norme e dei contratti
collettivi relativi al telelavoro, così semplificando i numerosi
adempimenti applicativi previsti dalla normativa vigente in materia. Al
riguardo dovrebbe essere inoltre adeguata la normativa sugli infortuni,
stabilendo che quelli occorsi mentre il lavoratore presta la propria
attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali e in un ambiente da lui
scelto sono tutelati se causati da un rischio connesso con la
prestazione lavorativa.
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L’Irap
Dal periodo d’imposta 2015 entra in vigore la disposizione di cui
all’art. 11 comma 4-octies, che si aggiunge a quelle già in
vigore. La nuova agevolazione consiste nella possibilità di
dedurre, dalla base imponibile Irap, la differenza tra
le deduzioni spettanti precedentemente esaminate e il costo
sostenuto dal datore di lavoro con riferimento ai contratti di
lavoro a tempo indeterminato.
Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate
n.22/2015 le quote di Tfr maturate a partire dal 1 gennaio
2015 e le rivalutazioni del fondo Tfr rientrano a pieno titolo tra i
costi per personale dipendente da prendere in considerazione ai
fini del calcolo della deduzione.
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Le norme previdenziali
La determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini
contributivi (l’imponibile contributivo o imponibile previdenziale o
imponibile Inps indicato nelle buste paga nella parte bassa del
cedolino) è contenuta nell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 314
del 1997. Tale articolo sostituisce “gli articoli 1 e 2 del decretolegge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del
testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, come sostituiti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
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La parificazione con le norme fiscali
L’articolo 6 del D.Lgs. N. 314/1997 contiene un
principio che mira alla definizione di una base
imponibile in massima parte comune tra la previdenza
ed il fisco. Ossia, sussiste una determinazione similare
dell’imponibile previdenziale e dell’imponibile fiscale sul
quale si paga l’Irpef. Ovviamente l’imponibile fiscale è
al netto dei contributi versati a carico del lavoratore.
Tali
contributi
sono
calcolati
sull’imponibile
previdenziale in busta paga e, per la maggior parte dei
lavoratori, sono calcolati applicando un’aliquota
contributiva del 9,19%.
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Definizione di reddito di lavoro dipendente
L’art. 6 al comma 1 fornisce la nozione di reddito di lavoro
dipendente: “Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini
contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1 (ora art. 49),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
maturati nel periodo di riferimento”.
Il comma 2 dell’art. 6 individua il criterio di determinazione della
base imponibile ai fini contributivi: “Per il calcolo dei contributi di
previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 48 (ora art. 51) del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato
nei seguenti commi”.
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Alcune differenze rispetto alle norme fiscali
Sempre l’art. 6, al comma 3 fornisce ulteriori elementi di inclusione nella base
imponibile previdenziale: “Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo
48 (ora 51) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al
lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma
2, lettera h), dello stesso articolo 48 (ora 51)”. Detta lettera h) è una delle
lettere in un elenco di esclusioni dall’imponibile fiscale previsti dal TUIR, ma
che in materia previdenziale si computano e rientrano nell’imponibile: “h) le
somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 (oneri
deducibili) e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal
datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti
aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1,
lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere
attestate dal datore di lavoro”. Quindi rientrano nell’imponibile previdenziale
gli oneri deducibili dal reddito imponibile ai fini Irpef.
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Somme escluse da contribuzione
Il comma 4 dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 314 del 1997 elenca gli
elementi retribuiti esclusi dalla base imponibile previdenziale e sui quali sono
dovuti i contributi. Per quel che riguarda il welfare, sono esclusi dalla base
imponibile previdenziale:
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie
per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di
cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4;
i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di
terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di
secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la
cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione
di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti
come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
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Somme escluse da contribuzione
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o
accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni
previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine
di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del
lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione.
I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al
TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo
n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore
di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i
lavoratori.
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Richiamo all’art. 51 comma 2 TUIR
L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa. L’elencazione
prosegue richiamando gli elementi indicati dall’art. 51 comma 2 del TUIR, D.P.R. n.
917 del 1986, che sono esclusi in tutto o in parte dall’imponibile previdenziale, come:
• i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore
in ottemperanza a disposizioni di legge;
• somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e le indennità sostitutive;
• servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente e le prestazioni di
servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti
• l'utilizzazione delle opere e dei servizi di utilità sociale;
• erogazioni a fini di educazione ed istruzione a favore dei dipendenti (frequenza
degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di
studio a favore dei medesimi familiari);
• il valore delle azioni ai dipendenti e piani di stock option. Dal 28 giugno 2008 c’è
una specifica disciplina ai fini contributivi;
• I fringe benefit, beni e servizi offerti ai dipendenti: generi in natura, veicoli in uso
promiscuo, prestiti, locazioni di immobili, polizze assicurative.
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Esempi di benefits
Servizi Socio Sanitari
• Cassa/Fondo Assistenza Sanitaria
• Rimborso Spese Mediche
• Medicina Preventiva
• Check-up medici
• Rimorsi Spese Visite/Cure specialistiche
• Pacchetto Maternità
• Assistenza malati terminali
• Medicina di genere
• Terapie e Riabilitazione
• Profilassi antinfluenzale
• Cure Termali
• Cura dell’alimentazione
Servizi a portatori di Handicap/Disagi
• Strutture Assistenziali
• Supporto all’integrazione
Servizi per Anziani
• Assistenza domiciliare
• Centri di aggregazione
Servizi di Assistenza Sociale
• Centri di recupero
• Assistenza Psicologica
Servizi per bambini/adolescenti
• Asili Nido
• Baby Sitting
• Baby Parking
• Colonie / Soggiorni Climatici
• Centri estivi
• Corsi di Lingue
• Stage sportivi
Servizi per attività scolastica/istruzione
• Borse / Assegni studio
• Sostegno spese testi scolastici
• Corsi di formazione / Istruzione
• Sostegno Psicopedagogico
• Iniziative di indirizzo scolastico
• Formazione extra-scolastica
Servizi ricreativi / ludico / sportivi
• Palestre / Centri sportivi
• Attività Culturali
• Biblioteche / Libri a prestito
• Attività Ricreative
• Iniziative Formative
• Iniziative Ludiche
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Servizi di Mobilità Collettiva Casa-Lavoro
• Servizi di trasporto Casa-Lavoro-Casa
(navetta)
• Biglietti servizi di trasporto
• Abbonamenti servizi di trasporto
Mensa – somministrazioni di vitto
• Mense organizzate direttamente
• Mense gestite da terzi
• Prestazioni sostitutive “ticket restaurant”
Altro
• Beni generici ceduti
• Servizi generici prestati
• Beni di sostegno/consumo
• Beni in natura prodotti dall’azienda
• Opere e Servizi con finalità di Culto
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