Agreement Dealer DEF versione stampa

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ACCORDO QUADRO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
Tra
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited, con sede secondaria in Roma alla Via
Umberto Saba 11 in persona del legale rappresentante pro tempore, Massimo Perazzini (di seguito, in
forma abbreviata, ANDIE)
nonché
Toyota Insurance Management Ltd , con sede secondaria in Roma, Via Kiichiro Toyoda 2, in
persona del legale rappresentante pro tempore, Massimo Perazzini (di seguito, in forma abbreviata,
TIM)
e
la Concessionaria............................................, P.IVA …………………..……………………. in persona
del Suo legale rappresentante…………………...………..…………… con sede in ……...........................
alla via......................................................., cap………….. (di seguito, anche “Concessionario”)
Premesso
a) che ANDIE quale compagnia di assicurazione fornitrice di servizi assicurativi per il Gruppo
Toyota ha conferito incarico a TIM di individuare le modalità operative più efficaci per la
riparazione ed il ripristino di veicoli danneggiati di proprietà dei propri assicurati, attraverso la
rete dei Concessionari/CAA Toyota e Lexus in Italia;
b) che TIM, in tale ottica, ha proposto al Concessionario/CAA di aderire a questo accordo;
c) che il Concessionario ha accettato tale proposta;
tanto premesso, le parti convengono quanto segue
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
1) ANDIE si impegna a indirizzare tutti i clienti assicurati con polizza Toyota presso la rete dei
concessionari/CAA Toyota e Lexus;
2) Il Concessionario, a fronte del corrispettivo pattuito per ogni singola riparazione effettuata, si
impegna, su richiesta di TIM e ANDIE e nel rispetto di tutti i livelli di servizio di cui al
successivo art. 2 e di quant’altro previsto nel presente accordo, ad eseguire le riparazioni di
veicoli danneggiati attraverso la propria organizzazione di mezzi e di persone, a proprio rischio
e sotto la propria responsabilità nei centri di riparazione indicati nell’Allegato 1.
3) Il Concessionario nello svolgimento della succitata attività si impegna ad utilizzare vernici
componentistica e ricambi originali Toyota e Lexus.
ART. 2 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario si impegna:
a) ad eseguire le prestazioni ad esso facenti carico “a regola d’arte” nel pieno rispetto dei livelli di
servizio e degli impegni assunti, come previsti dal presente accordo e dall’Allegato 1, che
firmato dalle parti ne costituisce parte integrante e sostanziale;
b) ad avvalersi di personale tecnico per quantità e qualità idoneo a consentirgli di adempiere alle
proprie obbligazioni;
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c) a fornire, a propria cura e spese, adeguata e costante formazione del personale amministrativo
e tecnico in modo da garantire il rispetto dei livelli di servizio pattuiti e quanto eventualmente
richiesto da TIM e ANDIE, dai suoi mandatari e dalle compagnie di assicurazione;
d) a rispettare le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro, curando gli adempimenti ivi previsti e dandone, se richiesto, idonea prova a TIM e
ANDIE;
e) a rispettare ogni altra normativa vigente, con particolare riguardo al rispetto delle norme di
legge in materia di assunzione dei prestatori di lavoro e di obblighi assicurativi, contributivi ed
previdenziali;
f) a dotarsi di adeguate attrezzature, strumenti tecnici, impianti e locali in modo da rispettare gli
impegni assunti in linea con gli standard contrattuali Toyota e Lexus;
g) a dotarsi di adeguati sistemi informatici in modo da garantire un continuo ed efficace
collegamento con TIM e ANDIE con i suoi mandatari;
h) a rispettare gli impegni assunti di giorni 7(sette) per la ricezione ed accettazione dei veicoli
danneggiati presso la propria struttura ricettiva , avendo particolare ma non esclusivo riguardo
ai tempi di riconsegna del veicolo danneggiato;
i) a prestare le garanzie di legge in ordine alla riparazione del veicolo con obbligo a carico del
Concessionario, in caso di denuncia di vizi o difetti dell’opera e delle riparazioni a qualsiasi
titolo svolte, di garantire a proprie spese la corretta riparazione del veicolo e comunque man
levando TIM e ANDIE da ogni spesa, onere o indennizzo a tale titolo fosse obbligata verso il
cliente;
j) a non subappaltare a terzi, senza autorizzazione scritta di TIM e ANDIE, dei suoi mandatari , le
prestazioni ad esso facenti carico oggetto del presente contratto;
k) ad accettare modifiche del presente accordo e dei rispettivi allegati, su richiesta di TIM e/o
ANDIE, con preavviso di giorni 30 a mezzo lettera raccomandata A/R, Fax o E-Mail, le cui
finalità indichino variazioni di procedure relative a : Modulistica cartacea / elettronica, da
utilizzare nei processi, metodi e tempistiche per la gestione operativa, adeguamenti tariffari,
gestione flussi informatici e quant’altro sia ritenuto migliorativo, secondo TIM o ANDIE ai fini
del seguente accordo
2. Il Concessionario prende atto ed accetta che la violazione anche di un solo obbligo sopra indicato
consente a TIM e ANDIE di risolvere il contratto per inadempimento, fermo il diritto della stessa al
risarcimento dei danni.
ART. 3 – CORRISPETTIVO
1. A fronte di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, rese dal Concessionario in esecuzione del
presente accordo le compagnie di assicurazione riconosceranno il corrispettivo pattuito ed indicato
nell’Allegato 1.
2. Il Concessionario per ogni riparazione effettuata emetterà regolare fattura e ne invierà copia
aANDIE , contestualmente alla riconsegna del veicolo al cliente.
3. Il Concessionario emetterà regolare fattura dei servizi erogati avendo cura di controllare
preventivamente la correttezza del documento.
4. I tempi e le modalità di pagamento delle fatture emesse dal Concessionario sono indicati
nell’Allegato 1
ART. 4 – GARANZIE
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1. Il Concessionario si obbliga a manlevare TIM e ANDIE da ogni pregiudizio dovesse derivarle da
fatto o condotta imputabile a qualsiasi titolo al Concessionario ed avvenuto nell’ambito della
prestazione resa in suo favore, quali, a titolo esemplificativo, danni a terzi, sanzioni amministrative,
sanzioni tributarie, inadempimenti contrattuali con terzi ed eventuali vizi di riparazione effettuate da
strutture esterne incaricate dal concessionario a qualsiasi titolo.
2. A tal fine il Concessionario si obbliga a stipulare e produrre una polizza assicurativa che contempli
tutti i rischi, patrimoniali e non, connessi all’attività esercitata e agli impegni assunti col presente
accordo.
ART. 5 – ACCETTAZIONE E RICONSEGNA DEL VEICOLO
1. Ricevuto l’incarico della riparazione (come specificato nel seguente art. 6.2), il Concessionario, dal
momento della consegna del veicolo da parte del cliente, in uno dei centri di ricezione/accettazione
indicati nell’Allegato 1 e fino alla sua riconsegna al cliente, è esclusivo responsabile degli eventuali
danni cagionati a qualsiasi titolo al veicolo stesso, manlevando TIM e ANDIE da ogni addebito al
riguardo.
2. Al momento della presa in carico e della riconsegna del veicolo il Concessionario provvede a
compilare in ogni parte rispettivamente i documenti di ingresso (Ordine di lavoro) e di uscita del
veicolo (Fattura/Ricevuta fiscale e Cerificato di Garanzia) in linea con gli standard Toyota e Lexus;
3. Il Concessionario, al momento della consegna, procede alla compilazione ed alla firma dell’Ordine
di lavoro, in presenza del cliente, avendo cura in particolare di raccogliere il consenso alla riparazione
e di descrivere sommariamente i danni al veicolo e le riparazioni necessarie, sottoscrivendolo e
facendolo sottoscrivere al cliente nella parte di rispettiva competenza.
4. Agli effetti del presente accordo la conferma dell’avvenuta sottoscrizione dell’Ordine di lavoro
costituisce l’inizio della prestazione effettuata dal Concessionario,con riserva da parte di TIM, ANDIE
o dei loro mandatari, di indicare le parti oggetto di riparazione effettivamente coperte da garanzia
assicurativa e le relative somme liquidabili.
5. Alla riconsegna del veicolo il Concessionario procede alla compilazione della Fattura o della
Ricevuta fiscale, completa in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente.
6. Agli effetti del presente accordo la conferma dell’avvenuta sottoscrizione del documento di cui al
punto 5, costituisce il termine della prestazione effettuata dal Concessionario.
7. Il Concessionario si impegna a conservare i documenti di ingresso (Ordine di lavoro) e di uscita del
veicolo (Fattura/Ricevuta fiscale e Cerificato di Garanzia) per 10 anni ed a rilasciarne copia su
richiesta di TIM e ANDIE in ogni momento e senza addebito di costi.
ART. 6 – PREVENTIVAZIONE E RIPARAZIONE DEL DANNO
1. Il Concessionario, compilato l’Ordine di lavoro come indicato all’art. 5, si impegna a mettere a
disposizione il mezzo al fine di consentire il corretto svolgimento delle operazioni peritali,
preventivandone i costi di riparazione entro i tempi indicati nell’Allegato 1 e dando tempestiva
comunicazione a TIM o ANDIE ai loro mandatari in ordine a qualsiasi variazione logistica riguardante
la messa a disposizione del veicolo danneggiato per le operazioni di rito.
2. Il preventivo contenente anche l’elenco delle parti di ricambio, delle ore di manodopera, dei
materiali necessari alla riparazione e la documentazione fotografica di tipologia e qualità adeguata a
comprendere con chiarezza l’entità del danno, deve essere realizzato e trasmesso a TIM o a ANDIE
ed alla società eventualmente da quest’ultime incaricate per la gestione dei sinistri attraverso i sistemi
di comunicazione di cui all’allegato 1, al fine di ottenere con la stessa modalità di trasmissione
l’autorizzazione alla riparazione
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3. Il Concessionario si impegna a:
a) non eseguire la riparazione in assenza di specifica autorizzazione e successivamente
utilizzare per la riparazione solo parti di ricambio originali Toyota e Lexus;
b) comunicare immediatamente alla ANDIE o suoi mandatari, ogni fatto o evento che modifichi il
preventivo, ovvero le eventuali parti in sostituzione o le riparazioni da effettuare. Le
operazioni riparative potrebbero subire delle sospensioni in attesa di ricevere l’autorizzazione
alla loro prosecuzione;
c) comunicare immediatamente a ANDIE, ai suoi mandatari ed al Cliente/Assicurato ogni fatto o
evento sopraggiunto che possa pregiudicare o ritardare la riparazione del veicolo o il
compimento della prestazione.
ART. 7 PROCEDURA LIQUIDATIVA
1. Documentazione necessaria al corretto svolgimento della procedura liquidativa
a. denuncia di sinistro per verifica della compatibilità dei danni indicati (per i danni da
Kasko/collisione anche eventualmente il modello CAI per eventuale rivalsa)
b. denuncia resa alle Autorità in caso di furto, incendio o atto vandalico
c. eventuale verbale di ritrovamento e restituzione del veicolo
d. preventivo in forma analitica
e. fotografie dettagliate del danno in particolare nelle varie fasi (prima, durante e dopo le
riparazioni); nel caso di sostituzioni devono essere presentate foto del veicolo identificabile con
ricambio sostituito al fianco e con ricambio nuovo montato;
f. fattura di riparazione.
2. La trasmissione e la relativa acquisizione di quanto necessario consentirà l'autorizzazione
all'inizio delle riparazioni e l'inizio alle attività per la liquidazione del sinistro (Allegato 1 e Allegato 2
- protocollo descrittivo delle operazioni fotografiche da eseguire).
3. Le autorizzazioni alle riparazioni verranno consentite con flussi conformi
tecnicamente più brevi
nei tempi
4. Una volta ottenuta l'autorizzazione all'inizio delle riparazioni, ogni variazione apportata a quanto
preventivamente autorizzato deve essere concordata e può essere oggetto di successiva
autorizzazione.
La trasmissione e relativa acquisizione di quanto necessario consentirà l’autorizzazione all’inizio
delle riparazioni.
L’inizio del’ attività di autorizzazione liquidativa da parte di Tim avverrà al completamento delle
operazioni peritali /authority.
Tali attività verranno completate a riparazioni ultimate (verifica fotografica e fiscale del veicolo
riparato per importi fino a €3000,00).
5. Per i danni da € 3.000,00 a € 5.000,00 sarà obbligatoria la perizia on site che si svolgerà prima
di consegnare il veicolo con protocolli predeterminati sulla documentazione probatoria. Il Dealer
dovrà comunicare la data prevista per la riconsegna del veicolo e i tempi di approvvigionamento
dei ricambi.
Potranno essere previsti, qualora lo si ritenga necessario, accessi multipli ai fini dell'accertamento
tecnico sul veicolo e sulle varie fase di riparazione.
Per i danni >di €5000,00 la perizia sarà obbligatoria prima di qualsiasi intervento di smontaggio o
riparazione. Si seguiranno poi le procedure sopra descritte.
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6. Il Dealer dovrà mantenere tutti i ricambi sostituiti sino all’autorizzazione liquidativa/firma accordo
conservativo
Potrà essere prevista la possibilità di marcare i ricambi danneggiati e sostituiti anche allo scopo di
renderli inutilizzabili.
7. Se la tipologia dei danni, la dinamica descritta nella documentazione prodotta dovesse renderlo
necessario ai fini di una gestione tecnicamente corretta del sinistro, potrebbe essere disposta
perizia prima dell'inizio delle riparazioni per ogni tipologia ed importo di danno.
ART. 8 – MANDATO ALL’INCASSO
1. Le compagnie di assicurazione conferiscono incarico al Concessionario di incassare le somme a
carico del cliente a titolo di franchigia, scoperto, deprezzamento delle parti sostituite o IVA fiscalmente
detraibile, indicate nell’Ordine di lavoro e da questi sottoscritto quale specifica impegnativa in tal
senso.
2. L’attività sopra indicata è ricompresa nel corrispettivo di cui all’art. 3 senza che il Concessionario
abbia diritto ad ulteriori rimborsi o spettanze a vario titolo
3. Il Concessionario avrà cura di verificare che detti pagamenti siano effettuati nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge, fermo restando che gli eventuali titoli di credito devono essere intestati al
Concessionario stesso.
4. Il Concessionario si impegna a comunicare a ANDIE, ai suoi mandatari ogni fatto ostativo alla
riscossione degli importi sopra indicati (quali, a titolo esemplificativo, insolvenza del cliente,
contestazione sulle somme) e, previa autorizzazione di ANDIE , esercita il diritto di ritenzione sul
veicolo ai sensi dell’art. 1460 c.c.
5. Il Concessionario manleva TIM, i suoi mandatari e ANDIE da ogni responsabilità relativamente alla
ritenzione del veicolo a causa del mancato pagamento di somme dovute dal cliente per riparazioni
dallo stesso richieste, non attinenti ai danni indennizzabili dalle compagnia di assicurazione e quindi
non inerenti a prestazioni autorizzate .
ART. 9 – RECESSO
1. Le parti possono recedere dal presente Accordo mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso
di 3 mesi.
ART. 10 – OBBLIGHI IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO
1. In caso di cessazione del presente Accordo, da qualunque causa dovuta, il Concessionario si
obbliga ad eseguire le riparazioni già autorizzate e le attività connesse in adempimento agli impegni
assunti.
ART. 11 – RISERVATEZZA
1. Il Concessionario si obbliga ad utilizzare tutti i documenti, dati ed informazioni ricevute dai clienti,
nonchè da TIM e ANDIE o dai loro mandatari, o acquisite a vario titolo al solo ed esclusivo scopo di
svolgere l’incarico oggetto del presente Accordo, con espressa esclusione di ogni altra finalità,
adottando tutte le misure necessarie ad assicurare un’adeguata tutela delle stesse ed in particolare a
non cedere, comunicare, rendere disponibili o divulgare in alcun modo a terzi il contenuto dei
documenti, dati ed informazioni comunque avuti a vantaggio proprio o di terzi.
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2. L’obbligo di riservatezza resterà efficace anche in epoca successiva alla cessazione del presente
Accordo.
ART. 12 – PRIVACY
1. Le Parti si impegnano ad espletare il trattamento dei dati in modo lecito e secondo correttezza,
esclusivamente per le finalità di cui al presente Accordo e nel pieno rispetto della normativa in materia
di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche
ed integrazioni, anche per quanto riguarda le misure di sicurezza.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 23
del predetto Decreto.
ART. 13 – DURATA DELL’ACCORDO
1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione e avrà durata a tempo
indeterminato (salvo quanto disposto art. 8).
ART. 14 – FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia dovesse sorgere in ordine al presente Accordo è competente esclusivamente
il Foro di Roma.
Data,____________________
Aioi Nissay Dowa Insurance
Company of Europe Limited
Il Concessionario
Il legale rappresentante
Il legale rappresentante
_______________________
Toyota Insurance Management
Il legale rappresentante
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