rapido 7065+ - Nuove Direzioni

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Post vendita autocaravan
RAPIDO 7065+
Il secondo caso di post vendita riguarda un’autocaravan modello Rapido 7065 +, acquistata dal
signor Mario Rossi il 18 gennaio 2009 presso il
concessionario Campo Base di Madonna dell’Acqua (PI). Anche la vicenda del signor Rossi, come
quella della Signora Grandi passa attraverso mesi
di attesa, raccomandate senza risposta, interventi
non risolutivi.
LE TAPPE FONDAMENTALI
% 30 giugno 2009: la prima denuncia dei difetti di conformità alcuni dei quali riguardanti in
particolare la carrozzeria del veicolo.
% 14 dicembre 2009 – 25 febbraio 2010: l’autocaravan è trasferita in Francia presso la sede
della Rapido che tuttavia provvede solo in parte
ai denunciati difetti, trascurando peraltro quelli
più gravi riguardanti la carrozzeria.
% Marzo 2010: il signor Rossi deluso del trattamento riservatogli dal concessionario e
dall’allestitore, stanco delle risposte ricevute
e di quelle non ricevute, investe della pratica
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.
% Luglio 2010: il concessionario si dichiara disponibile a intervenire in parte presso la propria
officina, mentre per taluni difetti prospetta un
nuovo trasferimento del veicolo in Francia. Il
signor Rossi non accetta la proposta. Il suo rifiuto era ben motivato dal fatto che il veicolo
era stato già condotto in Francia per le stesse
problematiche non risolte.
Non solo. Il veicolo era stato riconsegnato in
pessime condizioni di manutenzione.
Si richiede allora la somma di Euro 1.800 a titolo di riduzione del prezzo e risarcimento del
danno. Trascorsa la stagione estiva, il concessionario comunica di aver preso in esame la
proposta transattiva.
% Gennaio 2011: la controversia si risolve in via
conciliativa. La richiesta del signor Rossi trova
integrale accoglimento seppure dopo mesi d’istanze, sollecitazioni, diffide.
Problematiche affrontate
in relazione al caso Rapido 7065+
Tra le questioni di rilevanza tecnico-giuridica affrontate in occasione della pratica Rossi: il rispetto
della gerarchia dei rimedi previsti dall’art. 130 del
codice del consumo.
La norma appena richiamata stabilisce che “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore
per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di
conformità, il consumatore ha diritto al ripristino,
senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione [...] ovvero a una riduzione
adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto
[...]”.
Così disponendo il legislatore ha inteso organizzare i rimedi della riparazione, sostituzione, riduzione
del prezzo e risoluzione del contratto secondo un
ordine gerarchico.
Da ciò deriva - in linea di estrema sintesi - che non
può chiedersi la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto se il difetto è eliminabile attraverso una riparazione o sostituzione.
Tuttavia la gerarchia dei rimedi salta in presenza di
alcune condizioni.
Il comma 7 dello stesso art. 130 stabilisce a tal riguardo che “il consumatore può richiedere, a sua
scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti
situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono
impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore
non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma
5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al
consumatore”.
Tornando al caso del signor Rossi, l’intervento effettuato presso la Rapido in Francia non aveva risolto
i difetti alla verniciatura. Ciò posto e dinanzi alla
proposta del concessionario di inviare nuovamente
il veicolo in Francia per le stesse problematiche, si
replicava chiedendo la riduzione del prezzo in ragione dell’art. 130 del codice del consumo.
Come già anticipato, la pratica si chiudeva nel gennaio 2011.
6]W^MLQZMbQWVQŒn. 2 marzo-aprile 2011
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