rapido 7065+ - Nuove Direzioni
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Post vendita autocaravan RAPIDO 7065+ Il secondo caso di post vendita riguarda un’autocaravan modello Rapido 7065 +, acquistata dal signor Mario Rossi il 18 gennaio 2009 presso il concessionario Campo Base di Madonna dell’Acqua (PI). Anche la vicenda del signor Rossi, come quella della Signora Grandi passa attraverso mesi di attesa, raccomandate senza risposta, interventi non risolutivi. LE TAPPE FONDAMENTALI % 30 giugno 2009: la prima denuncia dei difetti di conformità alcuni dei quali riguardanti in particolare la carrozzeria del veicolo. % 14 dicembre 2009 – 25 febbraio 2010: l’autocaravan è trasferita in Francia presso la sede della Rapido che tuttavia provvede solo in parte ai denunciati difetti, trascurando peraltro quelli più gravi riguardanti la carrozzeria. % Marzo 2010: il signor Rossi deluso del trattamento riservatogli dal concessionario e dall’allestitore, stanco delle risposte ricevute e di quelle non ricevute, investe della pratica l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. % Luglio 2010: il concessionario si dichiara disponibile a intervenire in parte presso la propria officina, mentre per taluni difetti prospetta un nuovo trasferimento del veicolo in Francia. Il signor Rossi non accetta la proposta. Il suo rifiuto era ben motivato dal fatto che il veicolo era stato già condotto in Francia per le stesse problematiche non risolte. Non solo. Il veicolo era stato riconsegnato in pessime condizioni di manutenzione. Si richiede allora la somma di Euro 1.800 a titolo di riduzione del prezzo e risarcimento del danno. Trascorsa la stagione estiva, il concessionario comunica di aver preso in esame la proposta transattiva. % Gennaio 2011: la controversia si risolve in via conciliativa. La richiesta del signor Rossi trova integrale accoglimento seppure dopo mesi d’istanze, sollecitazioni, diffide. Problematiche affrontate in relazione al caso Rapido 7065+ Tra le questioni di rilevanza tecnico-giuridica affrontate in occasione della pratica Rossi: il rispetto della gerarchia dei rimedi previsti dall’art. 130 del codice del consumo. La norma appena richiamata stabilisce che “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione [...] ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto [...]”. Così disponendo il legislatore ha inteso organizzare i rimedi della riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto secondo un ordine gerarchico. Da ciò deriva - in linea di estrema sintesi - che non può chiedersi la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto se il difetto è eliminabile attraverso una riparazione o sostituzione. Tuttavia la gerarchia dei rimedi salta in presenza di alcune condizioni. Il comma 7 dello stesso art. 130 stabilisce a tal riguardo che “il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”. Tornando al caso del signor Rossi, l’intervento effettuato presso la Rapido in Francia non aveva risolto i difetti alla verniciatura. Ciò posto e dinanzi alla proposta del concessionario di inviare nuovamente il veicolo in Francia per le stesse problematiche, si replicava chiedendo la riduzione del prezzo in ragione dell’art. 130 del codice del consumo. Come già anticipato, la pratica si chiudeva nel gennaio 2011. 6]W^MLQZMbQWVQn. 2 marzo-aprile 2011 190