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CdL COR 7-02-2005 09:55 Pagina 1 Gennaio 2005 Anno VI Numero Spedizione in abbonamento postale 45% - Art.2 comma 20/b legge 662/96 - filiale di Roma 1 TELEMATICA & FORMAZIONE un un importante importante accordo accordo con con l’Università l’Università “Marconi” “Marconi” COMUNICARE MEGLIO E DI PIÙ obiettivo obiettivo per per ilil 2005 2005 PRESTITO D’ONORE per agevolare i neo-iscritti LE REGIONI SECONDO I CDL questo mese la Puglia V CONGRESSO NAZIONALE DI CATEGORIA Dossier Il part-time prima parte Pubblicazione mensile dell’Ordine e dell’Ente di Previdenza dei Consulenti del Lavoro CNO Consiglio Nazionale dell’Ordine Viale Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma Tel. 06/54.12.025 - Fax 06/54.08.282 - e-mail: [email protected] dei Consulenti del Lavoro I 103 Consigli Provinciali Caserta Consiglio Nazionale 2002-2005 Presidente Alfio Catalano (Bergamo) Vice Presidente Salvatore Ugliano (Milano) Segretario Anna Maria Granata (Napoli) Tesoriere Antonio Orsi (Pistoia) Consiglieri Elio Bellangero (Asti) Adalberto Capurso (Roma) Giuseppe D’Angelo (Viterbo) Rosario De Luca (Reggio Calabria) Giuliana Della Bianca (Udine) Paolo Losi (Parma) Attilio Miotto (Padova) Bruno Montanaro (Brindisi) Nunzio Scribano (Ragusa) Luigi Serra (Pescara) Alfonso Sorrentino (Avellino) Revisori dei Conti Collegio Revisori Graziella Montagner (Treviso) Franco Marchetti (Modena) Danilo Notarnicola (Torino) Agrigento Pres. Giovanni Cumbo Vicolo De Stefani 11 92019 Sciacca (AG) Tel. e Fax 0925/85805 Alessandria Pres. Lorenzo Lombardi Via Legnano 23 15100 Alessandria Tel. e Fax 0131/265298 Ancona Pres. Gianni Giacobelli Via Degli Orefici 2 60121 Ancona Tel. e Fax 071/2075014 Aosta Pres. Leontino Gal Casella Postale 11 c/o Studio Gal 11013 Courmayeur Tel. 0165/842410 Fax 0165/845689 Arezzo Pres. Marco Polci Via Cavour 17 52100 Arezzo Tel. e Fax 0575/354740 Ascoli Piceno Pres. Mario Mariani Via Cino Del Duca 26 63100 Ascoli Piceno Tel. 0736/252246 Fax 0736/243119 Asti Pres. Giovanni Cordoni c/o Ordini e Collegi Prof.li Via Bigatti 14 14100 Asti Tel. e Fax 0141/530307 Avellino Pres. Francesco Santoro Via Annarumma 49 83100 Avellino Tel. e Fax 0825/37953 Bari Pres. Vincenzo Leggiadro Via De Bellis 37 70126 Bari Tel. 080/5562044 Fax 080/5475604 Belluno Pres. Flora Da Rolt Via Mezzaterra 16/B - C.P. 3 32100 Belluno Tel. e Fax 0437/942966 Benevento Pres. Giovanni Montefusco Via S. Gaetano, 10 82100 Benevento Tel. 0824/21485 Fax 0824/24681 Bergamo Pres. Loredana Nicoli Viale Vittorio Emanuele II 44 24121 Bergamo Tel. 035/217400 Fax 035/217016 Biella Pres. Ilario Bortolan Via Vialardi di Verrone 14 13900 Biella Tel. 015/8486350 Fax 015/8486360 Bologna Pres. Sergio Stelitano Via Amendola 6 40121 Bologna Tel. 051/255768 Fax 051/244711 Bolzano Pres. Anton Steiner Via Lancia 8/A 39100 Bolzano Tel. 0471/518520 Fax 0471/272905 Brescia Pres. Alberto Pelizzari Via Salgari 43/B 25125 Brescia Tel. 030/2427788 Fax 030/2428157 Brindisi Pres. Dario Montanaro Via Dalmazia 21/A 72100 Brindisi Tel. 0831/518686 Fax 0831/720874 Cagliari Pres. Vittorio De Riso Via Sonnino 37 09125 Cagliari Tel. 070/665773 Fax 070/665804 Caltanissetta Pres. Rosalia Lo Brutto Via Enrico Medi 1 93100 Caltanisetta Tel. e Fax 0934/552055 Campobasso Pres. Davide Siravo Via Tiberio 92/A 86100 Campobasso Tel. 0874/493402 Fax 0874/62238 Pres. Stefano Scialdone Via Ferrarecce 13 81100 Caserta Tel. 0823/329211 Fax 0823/456791 Catania Pres. Antonino Tringali Viale Ionio 30 95129 Catania Tel. 095/536977 Fax 095/530363 Catanzaro Pres. Marziale Mirarchi Viale Isonzo 162 88060 S. Maria Di Catanzaro Tel. 0961/789369 Fax 0961/787210 Chieti Pres. Giuseppe Cardellicchio Via G. S. Pianell 4 66100 Chieti Tel. e Fax 0871/411569 Como Pres. Maria Grazia Rossini Via Giulini 10 22100 Como Tel. 031/270384 Fax 031/261013 Cosenza Pres. Giovanni Genise Via Felice Migliori 1 C.P. 266 87100 Cosenza Tel. 0984/72554 Fax 0984/794777 Cremona Pres. Battista Centenari Via Palestro 66 c/o Ass. Professionisti 26100 Cremona Tel. 0372/535411 Fax 0372/457934 Crotone Pres. Francesco Garzieri Via Torino 63 88900 Crotone Tel. e Fax 0962/901690 Cuneo Pres. Michele Rossa Via Roma 14 12100 Cuneo Tel. 0171/66685 Fax 0171/488500 Enna Pres. Vincenzo Messina Via dell'Unità d'Italia 1 94100 Enna Tel. 0935/531493 Fax 1782245986 Ferrara Pres. Stefano Tonegutti Via del Turco 29 44100 Ferrara Tel. e Fax 0532/247066 Firenze Pres. Stefano Ammannati Via Ricasoli 32 Piano 2° 50121 Firenze Tel. 055/281786 Fax 055/281787 Foggia Pres. Angelo Colangelo Via Vincenzo Della Rocca 38 71100 Foggia Tel. e Fax 0881/709662 Forlì - Cesena Pres. Claudio Rigoni Via Torelli 2 47100 Forli Tel. e Fax 0543/31201 Frosinone Pres. Carlo Martufi Via Maria 261 - Piano I° 03100 Frosinone Tel. 0775/871855 Fax 0775/822081 Genova Pres. Vittorio Vianello Via Ilva 4/3 16128 Genova Tel. e Fax 010/562389 Gorizia Pres. Sandro Benigni Via Carlo De Morelli 19/A 34170 Gorizia Tel. 0481/30325 Fax 0481/548255 Grosseto Pres. Angiolo Mainardi C.so Carducci 90 58100 Grosseto Tel. e Fax 0564/25786 Imperia Pres. Luciana Traversi Via XXV Aprile 67 18100 Imperia Tel. e Fax 0183/710269 Isernia Pres. Giorgio Trotta Via Kennedy 96 - C.P. 153 86170 Isernia Tel. 0865/414000 Fax 0865/416307 L’Aquila Pres. Marcello De Carolis Viale De Gasperi 60 67100 L'Aquila Tel. e Fax 0862/412307 La Spezia Pres. Sergio Cardellini P.le Kennedy 27 Piano 2° G 10/11 19124 La Spezia Tel. 0187/770889 Fax 0187/516443 Latina Pres. Claudio Giachi Via Eroi Del Lavoro 12 04100 Latina Tel. 0773/484354 Fax 0773/414254 Lecce Pres. Antonio Coluccia V. Cicolella, 3 Cond. Palazzo di Vetro 73100 Lecce Tel. 0832/343765 Lecco Pres. Giulio Corno Via Col di Lana 4 23900 Lecco Tel. 0341/282904 Fax 0341/283442 Livorno Pres. Gloria Cappagli Piazza Attias 37 57121 Livorno Tel. 0586/892358 Fax 0586/894482 Lodi Pres. Teodoro Cito Via Bernardinelli 20 26841 Casalpusterlengo (LO) Tel. 0371/432350 Fax 0371/432296 Lucca Pres. Luciana Conti Corte Portici 12 55100 Lucca Tel. 0583/582220 Fax 0583/319081 Macerata Pres. Carlo Carelli Via Valadier 30/2 62100 Macerata Tel. e Fax 0733/35040 Mantova Pres. Luca De Compadri Via Carlo Poma 22 46100 Mantova Tel. 0376/362625 Fax 0376/379695 Massa Carrara Pres. Marco Iovino Via 7 Luglio 16/bis 54033 Carrara (MS) Tel. e Fax 0585/777082 Matera Pres. Antonio Galtieri Viale Nazioni Unite 41 75100 Matera Tel. 0835/386156 Fax 0835/335241 Messina Pres. Elio Monsellato Via Romagnosi 3 98122 Messina Tel. 090/47094 Fax 091/5731323 Milano Pres. Giovanni Zingales Via Aurispa 7 20122 Milano Tel. 02/58308188 Fax 02/58310605 Modena Pres. Paolo Pignatti Via Campanella 23 41100 Modena Tel. 059/222844 Fax 059/223666 Napoli Pres. Edmondo Duraccio Via Alcide De Gasperi 55 80133 Napoli Tel. 081/5518566 Fax 081/5524076 Novara Pres. Ugo Barberis Viale Roma 12 28100 Novara Tel. 0321/611805 Fax 0321/394584 Nuoro Pres. Francesco Paolo Mura Via Dessany 154 08100 Nuoro Tel e Fax 0784/203393 Oristano Pres. Antonio Porcu Via Vittorio Emanuele 22 09170 Oristano Tel e Fax 0783/73285 Padova Pres. Gino Fior Via degli Zabarella 95 35121 Padova Tel. 049/663660 Fax 049/660524 Palermo Pres. Vincenzo Silvestri Via Redipuglia 6 90144 Palermo Tel. 091/346433 Fax 091/347031 Parma Pres. Enrico Ferrari Viale dei Mille 140 43100 Parma Tel. 0521/941428 Fax 0521/952721 Pavia Pres. Stelvio Lanati Via Bernardino da Feltre 4 27100 Pavia Tel. e Fax 0382/28286 Perugia Pres. Stefano Ansideri Via Sicilia 27-Scala F 06128 Perugia Tel. 075/5004566 Fax 075/5055338 Pesaro e Urbino Pres. Sergio Giorgini Via Toschi Mosca 15 C.P. 108 61100 Pesaro Tel. 0721/33638 Fax 0721/377112 Pescara Pres. Laura D'angelo Via Chieti 5 65121 Pescara Tel. 085/4216911 Fax 085/4213347 Piacenza Pres. Alessandro Lupi Corso Vittorio Emanuele 243 29100 Piacenza Tel. e Fax 0523/334160 Pisa Pres. Fulvio Morelli P.zza Vittorio Emanuele II 2 56125 Pisa Tel. e Fax 050/500420 Pistoia Pres. Vincenzo Germinara Via Panciatichi 11 51100 Pistoia Tel. e Fax 0573/367010 Pordenone Pres. Pierluigi Giol Largo S. Giorgio 7 Cond. Elena 33170 Pordenone Tel. e Fax 0434/524266 Potenza Pres. Teodoro Lateana Vico Luigi Settembrini 16 85100 Potenza Tel. e Fax 0971/34554 Prato Pres. Massimo Mancini Via Bovio 4 59100 Prato Tel. 0574/30489 Fax 0574/401928 Ragusa Pres. Giovanni Dipasquale Via A. Ponchielli 7 97100 Ragusa Tel. 0932/624324 Fax 0932/683912 Ravenna Pres. Luciano Tancini Via Antica Zecca 6 48100 Ravenna Tel. e Fax 0544/31330 Reggio Calabria Pres. Paolo Chirico Via Del Salvatore 1/B 89128 Reggio Calabria Tel. e Fax 0965/894866 Reggio Emilia Pres. Domenico Renna C.so Garibaldi 11 42100 Reggio Emilia Tel. 0522/453765 Fax 0522/408107 Rieti Pres. Gigliardo Farina Via Nuova 21 02100 Rieti Tel. 0746/498501 Fax 0746/274796 Rimini Pres. Carlo Dall'Ara Via Angherà 29 47900 Rimini Tel. 0541/50500 Fax 0541/28451 Roma Pres. Oreste Bertucci Via C. Colombo 456 00145 Roma Tel. 06/5408664 Fax 06/5412035 Rovigo Pres. Giancarlo Micheletti Corso Del Popolo 161 45100 Rovigo Tel. e Fax 0425/29404 Salerno Pres. Alberico Capaldo Via S. Alfonso Maria de Liguori 2 84135 Salerno Tel. 089/481003 Fax 089/481068 Sassari Pres. Gian Luigi Patorno Via Milano 7 07100 Sassari Tel. 079/276790 Fax 079/278745 Savona Pres. Giovanni Gherzi Via Vegerio 2/1-c/o studio Gherzi 17100 Savona Tel. 019/814927 Fax 019/8488565 Siena Pres. Paola Ciriaca Sabatini Viale Curtatone 12 53100 Siena Tel. 0577/49439 Fax 0577/205497 Siracusa Pres. Angelo Cristaudo Viale S. Panagia 218 96100 Siracusa Tel. 0931/494100 Fax 0931/490365 Sondrio Pres. Giovanni Besio Via Mazzini 9 23100 Sondrio Tel. 0342/214354 Fax 0342/519687 Taranto Pres. Pietro Panzetta Viale Magna Grecia 100 74100 Taranto Tel. 099/7304897 Fax 099/7360162 Teramo Pres. Bruno Santori Via Trento e Trieste 24 64100 Teramo Tel. e Fax 0861/247777 Terni Pres. Carlo Zafferani Corso Del Popolo 63 - C.P. 211 05100 Terni Tel. 0744/427283 Fax 0744/436498 Torino Pres. Pier Paolo Zuliani Via Cavour 19 10123 Torino Tel. 011/539714 Fax 011/544286 Trapani Pres. Leonardo Giacalone Via Libica 2 91100 Trapani Tel. e Fax 0923/21120 Trento Pres. Mauro Dallapiccola Via Maccani 211 38100 Trento Tel. 0461/825890 Fax 0461/429147 Treviso Pres. Anna Maria Giacomin Viale Orleans 22 31100 Treviso Tel. 0422/582345 Fax 0422/410521 Trieste Pres. Massimo Iesu Via Roma 17 34132 Trieste Tel. e Fax 040/366804 Udine Pres. Stefano Sassara Via Calzolai 4 33100 Udine Tel. e Fax 0432/295892 Varese Pres. Gilberto Bezzegato Via Bernascone 14 21100 Varese Tel. 0332/239360 Fax 0332/238479 Venezia Pres. Antonio Vegna Galleria Matteotti 6/2 30174 Mestre Tel. 041/5041677 Fax 041/2394467 Verbano C. O. Pres. Giulio Perin Lungolago Buozzi 22 28887 Omegna (VB) Tel. e Fax 0323/643386 Vercelli Pres. Francesco Natalini Corso Magenta 1 13100 Vercelli Tel. 0161/256256 Fax 0161/256156 Verona Pres. Alessandro Visparelli Corso Porta Nuova 107 - Piano 3° 37122 Verona Tel. 045/8005065 Fax 045/8068960 Vibo Valentia Pres. Rosario Rubino Via Giovanni XIII, 62 Pal. Cortese c/o studio Rubino 89900 Vibo Valentia Tel. e Fax 0963/93524 Vicenza Pres. Elvira D'alessandro Via Torino 26 36100 Vicenza Tel. 0444/322028 Fax 0444/323682 Viterbo Pres. Mario Carnassale Via Genova 17 01100 Viterbo Tel. 0761/226960 Fax 0761/322168 28•29•30 V CONGRESSO NAZIONALE Sheraton Rom a Hotel Via del Pattinaggio, 100 - 00144 - ROMA Aprile 2005 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA SCIENTIFICA: BC CONGRESSI SRL Via XX Settembre 14/4 16121 GENOVA TEL 010 5957060 - FAX 010 5958548 Email: [email protected] CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO VIA CRISTOFORO COLOMBO, 456 00185 ROMA TEL 06 5412025 - FAX 06 5408282 Email: [email protected] Responsabilità sociale delle imprese ed etica nel lavoro. La centralità del Consulente del Lavoro nel nuovo modello sociale. Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale dell’Ordine Gennaio 2005 Anno VI Numero 1 SOMMARIO SOMMARIO Hanno collaborato a questo numero: (in ordine di apparizione) Alfio Catalano, CdL in Bergamo, Presidente CNO Vincenzo Miceli, CdL in Trapani, Presidente ENPACL Giovanni Cirmi, CdL in Ferrara, VicePresidente ENPACL Marina Acconci Roberto De Lorenzis, CdL in Genova, Presidente ANCL Giuseppe Mastrototaro, CdL in Bari, Raffaele Fitto, Presidente regione Puglia Valfrido Paoli, Cdl in Foligno Fabio Faretra Elio Bellangero, CdL in Asti, Consigliere CNO Salvatore Ugliano, CdL in Milano, VicePresidente CNO Paolo Losi, CdL in Parma, Consigliere CNO Edmondo Duraccio, CdL in Napoli Laura Bellini, CdL in Parma Alessandro Bacchini, CdL in Parma, delegato ENPACL Alberico Capaldo, Cdl in Salerno, Presidente CP Filippo Carrozzo, CdL in Torino, delegato ENPACL Giovanni Leone, CdL in Siracusa, delegato ENPACL Vicenzo Treppiedi, CdL in Frosinone, delegato ENPACL Antonio Porcu, CdL in Oristano, Presidente CP Paolo Meneghetti, CdL in Mantova Luca Caramaschi Simona Pagani Enrico Vetrano, CdL in Menfi (AG) Giuseppe Maccarone, CdL in Roma Silvia Bradaschia, CdL in Udine Giuliana Della Bianca, CdL in Udine, Consigliere CNO Responsabilità sociale e Consulenti del Lavoro: protagonisti del Congresso nazionale di aprile Alfio Catalano Comunicare meglio e di più obiettivo per il 2005 Vincenzo Miceli Prestito d’onore per agevolare i neo-iscritti Giovanni Cirmi Il lavoro minorile e le convenzioni internazionali Marina Acconci La Riforma del Testo Unico della sicurezza sul lavoro Roberto De Lorenzis Le Regioni secondo i CDL: la Puglia Consulta Reg. dell’Ordine Telematica & formazione un importante accordo con l’Università “Marconi” Elio Bellangero Dossier: il part-time A cura della Fondazione Studi Approvato il bilancio tecnico per il triennio 2004 - 2006 Fabio Faretra CNO notizie brevi Salvatore Ugliano La Categoria e l’INPS proficuità di una collaborazione Paolo Losi e Edmondo Duraccio Fiera di Modena IX Salone dell’Igiene e Sicurezza in ambiente di lavoro Laura Bellini Intervista veloce I problemi relativi al versamento degli acconti in trasparenza Paolo Meneghetti Studi di settore: le indicazioni da seguire nella fase del contraddittorio o nei casi di accertamento Luca Caramaschi Trattamento fiscale dei contributi previdenziali versati alle casse sanitarie Simona Pagani L’assunzione come dipendenti dei soci di cooperative non fa perdere lo sgravio della legge 407/90 Enrico Vetrano CUD 2005 cosa c’è di nuovo Giuseppe Maccarone Job on call per una maggiore flessibilità della prestazione di lavoro Silvia Bradaschia Due Quiz professionali Il Consulente del Lavoro Anno VI n°1 Gennaio 2005 Pubblicazione mensile Direttore responsabile Alfio Catalano C.N.O DEI CONSULENTI DEL LAVORO Direzione, redazione, amministrazione: Via Cristoforo Colombo, 456 00145 Roma Tel. 06.54.12.025 Fax 06.54.08.282 e-mail: [email protected] Coordinatori redazionali Giuliana Della Bianca Giovanni Cirmi Coordinatore editoriale Antonio Carlo Scacco Segretaria di redazione Rosalba Berlingeri Condirettore responsabile Vincenzo Miceli Comitato di redazione Giuseppe Buscema Elvira D’Alessandro Giuseppe D’Angelo Giuliana Della Bianca Rosario De Luca Fabio Faretra Anna Maria Granata Francesco Natalini Nazzario Scano Gestione editoriale e concessionaria esclusiva della pubblicità Fondazione Studi Via C. Colombo, 456 00145 Roma Tel./Fax 06.5417260 e-mail: [email protected] Progetto grafico FreeLands Professionisti di Comunicazione Associati V.le Marco Polo, 59 00154 Roma Tel. 06.57171231 Fax 06.57171226 e-mail: [email protected] Impaginazione Annaluisa Lorenzon Disegni/Illustrazioni Valeria Gasparrini (www.valeriagasparrini.it) Gianluca Grisanti Stampa SO.GRA.RO. Via Ignazio Pettinengo, 39 00159 Roma Registrazione del Tribunale di Roma - n.00448/99 del 4/10/1999 - Spedizione in abbonamento postale 45% - Art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - filiale di Roma 4 6 8 10 12 14 20 21 29 32 34 36 38 40 41 42 43 44 46 48 Alfio CATALANO Presidente Ordine Consulenti del Lavoro EDITORIALE Responsabilità sociale e Consulenti del Lavoro protagonisti del Congresso nazionale di aprile iamo appena entrati in questo nuovo anno e già si sta pensando al quinto Congresso di Categoria, che si svolgerà a Roma alla fine di aprile. La macchina organizzativa messa a punto dal Consiglio Nazionale è in piena attività, vista anche l’estrema attualità e l’importanza, per la nostra professione, dell’argomento che costituirà il cardine delle discussioni: "Responsabilità sociale delle imprese ed etica nel lavoro: la centralità del Consulente del Lavoro nel nuovo modello sociale". Per la preparazione S dei diversi temi da presentare è all’opera un comitato scientifico recentemente costituito e coordinato dal Professor Gianpaolo Prandstraller, mentre gli aspetti di tipo organizzativo, di comunicazione e d’immagine sono seguiti da alcune società appositamente incaricate. Riteniamo tutti 4 che questo Congresso sia un appuntamento particolarmente significativo: dovrà infatti rappresentare un momento d’incontro e di riflessione per tutti i Consulenti del Lavoro, da cui trarre le indicazioni e le strategie per affrontare i futuri scenari nazionali ed internazionali, in una fase di grandi cambiamenti per la società in generale e, specificamente, per il mondo libero-professionale e per la nostra Categoria. arà certamente l’occasione per dare visibilità ad una professione dinamica e moderna, impegnata non solo in ambiti tecnici ma anche nel vasto campo del sociale. Con tale veste, ci dovremo presentare ad un grande bacino di auditori e di fruitori: alle istituzioni, al mondo politico, al mondo dell’istruzione e della cultura, alle sfere imprenditoriali e sindacali, al nuovo mercato del lavoro. Il “tema” del Congresso, riportato in apertura, rappresenta infatti il naturale sviluppo della politica e dell’impegno che la Categoria ha perseguito negli ultimi anni, con una tensione costante a rafforzare il proprio ruolo di terzietà e di promozione della legalità, nei rapporti lavoristici così come in ogni altra sfera d’intervento professionale. E nella consapevolezza che, per vincere la S sfida del cambiamento e del rilancio economico, occorrono interventi integrati fra mondo imprenditoriale, mondo professionale, istituzioni e parti sociali. Una sinergia strategica e improrogabile, perché non si può più vedere ed interpretare un’impresa secondo l’esclusivo concetto contabile e cioè come un “punto” a sé stante, dalla gestione unica e definita nel tempo e nello spazio, ma piuttosto come un “sistema”, in cui finisco- “ L'IMPRESA COME UN "SISTEMA" IN CUI OPERANO INTERESSI VARIEGATI, SPESSO CONTRASTANTI ” no per interagire interessi diversi, obiettivi sociali ed ambientali, responsabilità interne ed esterne, eventuali conflittualità. Compito prioritario del professionista che opera in azienda sarà dunque sempre più quello di mediare tra i tanti interessi talora contrapposti, rispettando le esigenze di sviluppo e di competitività dell’impresa e armonizzandole con quelle del tessuto che la comprende. Compito prezioso, se si considera che la sempre maggiore complessità dei sistemi economici di mercato e delle strutture operative indispensabili per competere nei nuovi scenari globali - scenari contrassegnati anche dall’esplosiva e capillare espansione di nuove tecnologie e dalla velocità dei cambiamenti - ha fortemente rilanciato la centralità della dimensione umana e sociale quale componente essenziale per la tenuta delle maglie organizzative aziendali, per lo sviluppo del patrimonio di conoscenze e per la vitalità creativa delle imprese. Il tema della responsabilità sociale, intorno al quale ruoterà il nostro quinto Congresso, costituisce già uno dei punti fondamentali sul quale ultimamente si stanno sviluppando nel nostro Paese riflessioni politiche ed economiche. i guarda ormai all’impresa come ad un soggetto in grado di accrescere il generale livello del benessere sociale, attraverso l’attivazione dei rapporti con tutto il sistema dei soggetti che hanno un interesse in gioco rispetto all’attività imprenditoriale svolta e che possono quindi, con la loro azione, influenzarne lo sviluppo: ancora una volta, possiamo citare come attori su questo variegato palcoscenico gli azionisti, i lavoratori, i clienti, i fornitori, le istituzioni pubbliche, le comunità locali, i gruppi di pressione, i mezzi di comunicazione di massa, le strutture scolastiche. La consapevolezza che il profitto non possa essere disgiunto dai risultati sociali e che, anzi, debba essere perseguito garantendo nello stesso tempo la sostenibilità delle dimensioni economica, ambientale e sociale, ha portato alla progressiva emersione di una nuova logica manageriale ed istituzionale che considera la “Corporate social responsibility” (CSR) un fattore determinante di crescita e di sviluppo. Tale consapevolezza si è tradotta, da parte delle imprese italiane, in una crescita dell’attenzione verso l’impatto sociale S prodotto dalle attività economiche, attenzione che inizia ad essere evidente a diversi livelli e a produrre frutti concreti. Emblematica è stata, a tal proposito, la progressiva tendenza imprenditoriale a dotarsi di una serie di strumenti per “certificare” la propria affidabilità sociale: dagli standard di certificazione più accreditati al bilancio sociale e così via. Una corretta gestione aziendale, in termini di condivisione sociale e di eticità, ha implicazioni che riguardano vari aspetti: i rapporti con la società civile, le politiche di prodotto e le politiche di gestione del capitale umano (con interventi diversificati e mirati, rivolti alle fasce deboli, ai minori, ai diversamente abili e così via). Tutti temi che saranno trattati nel corso del Congresso attraverso appositi work shop, ognuno dedicato a un diverso ambito, con il contributo scientifico di colleghi e studiosi del settore. Il Governo, nel corso del semestre di Presidenza italiana dell’Unione Europea, ha predisposto uno specifico progetto (denominato “CSR-SC”) volto a promuovere la cultura della responsabilità sociale all’interno del sistema industriale e ad accrescere il grado di consapevolezza delle imprese sulle tematiche sociali, ambientali e della sostenibilità. ale progetto è stato notevolmente apprezzato in sede comunitaria e costituisce un contributo essenziale al dibattito allargato che si sta svolgendo a livello europeo. Dibattito a cui, peraltro, la nostra Categoria sta contribuendo in maniera fattiva: ha avuto infatti grande risalto il protocollo d’intesa firmato tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Roberto Maroni e l’ANCL, nella persona del suo Segretario Generale Nazionale, per favorire la promozione della responsabilità sociale fra le imprese e la diffusione del progetto ministeriale. Ciò contribuisce a far emergere un impegno ormai consolidato dei Consulenti del Lavoro nel mondo dell’occupazione e delle relazioni sociali, impe- T gno che ha portato la Categoria ad essere protagonista nell’ambito della riforma del mercato del lavoro, attraverso le varie e delicate funzioni ad essa attribuite. In tale contesto evolu- “ AFFRONTIAMO LE SFIDE DEL FUTURO ALL'INSEGNA DEL NOSTRO TRADIZIONALE SENSO ETICO E DELLE NOSTRE CONOSCENZE PROFESSIONALI ” tivo vogliamo affrontare tutte le nuove sfide attraverso il nostro patrimonio di conoscenze e di esperienze oltre che, ovviamente, forti del nostro tradizionale atteggiamento ispirato al senso dell’etica. Il Congresso che ci accingiamo a celebrare sarà, quindi, l’occasione per suggellare e rinvigorire l’impegno dei Consulenti del Lavoro in tale direzione: per questo si auspica di poter assistere ad un coinvolgimento reale e ad una massiccia partecipazione, non solo formale ma anche sostanziale, affinché ogni collega si senta protagonista di quanto si va ad evidenziare e non un mero spettatore di quanto accade. Sicuramente l’occasione è propizia per far accrescere, in tutti, la consapevolezza che occorre un’efficace capacità di assumere nuovi modelli culturali e mentali, modelli in grado di costruire quel sistema di valori che caratterizza l’approccio innovativo dell’”etica negli affari”. Con un obiettivo su tutti: riconsiderare e riaffermare la “centralità dell’uomo”, il valore della persona, la sua capacità di sviluppo e di realizzazione come base da cui partire per far crescere il nostro Paese anche dal punto di vista economico. Un obiettivo sociale che da sempre appartiene alla nostra etica professionale ma che dobbiamo far crescere anche e soprattutto nei nuovi ruoli affidatici dall’ultima, significativa e lungimirante, riforma del mercato del lavoro. 5 Vincenzo MICELI Presidente Enpacl EDITORIALE Comunicare meglio e di più obiettivo del 2005 hi si trova, come me, ad incontrare frequentemente i Colleghi sul territorio in occasione di incontri, convegni e dibattiti che abbiano come tema definito o predominante la previdenza di Categoria, sa quanto a cuore stia a ciascun Consulente del Lavoro il proprio ‘destino’ pensionistico. Certamente interessano le sorti dell’ENPACL, la sua stabilità e il suo equilibrio attuariale. Per questo abbiamo voluto dare, e diamo tuttora, diffusione anche attraverso discusso e approvato a larghissima maggioranza il Bilancio tecnico 2004-2007. Lo stesso organismo si troverà a vagliare l’opportunità e l’efficacia attesa, derivanti dalle integrazioni all’attuale sistema previdenziale che il Consiglio di Amministrazione conta di elaborare nel corso dell’anno 2005, con l’ausilio e l’apporto professionale di studiosi ed esperti del settore, per garantire – oggi che le buone condizioni lo consentono – ancora maggiore solidità all’ENPACL. la stampa specializzata delle risultanze del recente elaborato attuariale, che proietta sino a quaranta anni le prospettive future della nostra Cassa. Pubblichiamo su queste pagine ampi e significativi stralci di tale complesso documento. Infatti l’Assemblea dei Delegati, come noto, a novembre 2004 ha iò non ci distrae dal mantenere alta l’attenzione riguardo le prospettive di previdenza complementare per la Categoria, oggi ancor più concrete del passato in virtù dell’avvenuta estensione alle Casse dei liberi professionisti della gestione di fondi appositamente costituiti. Restiamo dell’opinione che ragioni di economia di scala privilegino soluzioni sinergiche tra le Casse e in tal senso, già a gennaio prossimo, l’AdEPP proseguirà nel progetto di una previdenza complementare comune tra le Casse aderenti. Tutti i Colleghi devono sentirsi coinvolti nel progetto di innovazione e integrazione che promuoviamo: ognuno è certamente portatore di spunti e C C 6 idee utili per il futuro pensionistico della Categoria, a partire dal Consiglio dell’Ordine e dai sindacati. Troviamo però soprattutto, da parte dei Colleghi, una naturale e “ DA PARTE DEI COLLEGHI UNA NATURALE ATTENZIONE AL MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI ” comprensibile attenzione alla ‘propria’ pensione, a quanto percepiranno al momento del pensionamento e a come fare per migliorare la misura della prestazione. Si tratta di un tema importante, apparentemente in contraddizione con la ricerca di maggiore stabilità della Cassa. Studi effettuati dimostrano che il tasso di sostituzione dell’Ente, ossia in che percentuale la prima pensione riesce a sostituirsi all’ultimo reddito prodotto in attività, è di poco superiore al 20%. Occorrerà introdurre nuove opportunità che consentano, a chi volontariamente lo decidesse, di costruirsi una pensione su misura. In que- sta stessa direzione si muovono i provvedimenti assunti da questo Consiglio di Amministrazione in ordine all’introduzione della facoltà di riscatto del servizio militare, del corso legale di studi, delle annualità contributive ridotte e del praticantato le quali, assieme alla contribuzione volontaria, garantiscono la definizione di posizioni contributive più solide. Siamo ben felici di annotare nel 2004, primo anno di applicazione di tali novità statutarie e regolamentari, oltre mille domande. Accanto all’attenzione verso i Colleghi nel pieno dell’attività, devono esserci quella per coloro che entrano ora nel mondo della professione e per coloro che ne sono già usciti o sono prossimi al pensionamento. Precursore della possibilità offerta di recente dalla legge delega previdenziale, già nel 2001 – un poco sfidando l’opinione dei ministeri vigilanti – l’Ente ha stipulato una polizza di assistenza sanitaria integrativa in favore della Categoria. Di recente abbiamo voluto perfezionare i rischi coperti con moduli che andassero ancor più incontro alle reali esigenze dei Colleghi. Sarà interessante ora fare un ulteriore passo in avanti e approfondire, sia sotto l’aspetto delle regole che dei costi, una formula long term care che aiuti nel tempo coloro che – sfortunati – non abbiano più la possibilità di essere completamente sufficienti e perciò bisognosi di assistenza. In un mondo che pare costringerci ad una sfrenata corsa verso l’individualismo, i Consulenti del Lavoro, anche attraverso il loro Ente di previdenza, possono essere portatori di un messaggio etico di solidarietà e mutualità che certamente qualifica ancor di più la nostra professione. Aspettative di crescita anche numerica degli iscritti, tanto necessaria in un sistema a ripartizione come il nostro, hanno ispirato la formula dei prestiti agevolati, recentemente introdotti in favore dei neo iscritti. “ UN PRESTITO UTILE AI PROFESSIONISTI CHE VOGLIONO AVVIARE L’ATTIVITÀ ” ali prestiti saranno certamente utili per chi, avvicinatosi alla professione da meno di due anni e non ancora quarantacinquenne, vuole avviare lo studio professionale dotandolo – ad esempio - di tutte quelle attrezzature tecnologiche oggi divenute imprescindibili. E’ utile tuttavia che questa opportunità sia segnalata anche a chi, già abilitato, resta indeciso di fronte alle difficoltà economiche di avvio di uno studio professionale. Ruolo determinante svolgeranno in tal senso i Consigli provinciali, ai quali va il nostro appello alla massima diffusione di tale opportunità. Siamo consapevoli, d'altronde, dell’importanza che ha assunto la comunicazione nella società moderna e per questo abbiamo intensificato la nostra presenza sulla stampa e in video. E’ giusto che i Colleghi siano correttamente e costantemente informati della loro previdenza. Non vi può essere reale partecipazione senza conoscenza minuziosa e tempestiva. È utile inoltre che la nostra professione sia presentata e fatta conoscere anche per il contesto previdenziale che – in oltre trenta anni - è riuscita a creare in favore degli Associati nonché per i benefici che da questa se T ne possono trarre. Ci pare un buon biglietto di presentazione che può concorrere a delineare quegli scenari sempre più ambiziosi per i Consulenti del Lavoro che tutti auspichiamo. ’anno 2005 servirà allora per indirizzare gli sforzi verso il miglioramento dei due principali canali di comunicazione a disposizione della previdenza di Categoria: il sito web e la presente Rivista, così da rendere i loro messaggi sempre più efficaci. In particolare già oggi abbiamo dato impulso all’utilizzo del web con l’implementazione dei Servizi on-line dell’ENPACL, ora arricchiti con nuovi dati e già utilizzabili per rendere la periodica dichiarazione del volume d’affari. Siamo convinti che l’impiego dei sistemi telematici semplifichi e ottimizzi i rapporti tra L “ L’ENPACL VERSO L’ADOZIONE DI UN MODELLO EVOLUTO DI SERVIZI ALL’UTENZA ” gli Associati e l’Ente, grazie ai controlli in linea dei dati trasmessi. Per questo abbiamo stabilito che quella on-line è l’unica modalità di presentazione della domanda dei prestiti agevolati e per lo stesso motivo abbiamo fatto predisporre dalla struttura un apposito progetto che proietti l’ENPACL verso un modello evoluto di servizi all’utenza. L’anno che si apre si presenta colmo di impegni: assicuriamo di onorarli come si deve e, con l’aiuto di tutti, di assolverli nell’interesse della Categoria. 7 Giovanni CIRMI Vicepresidente Enpacl FILO DIRETTO CON L’ENTE Prestito d’onore per agevolare i neo-iscritti Care Colleghe e cari Colleghi, più volte questa Rivista si è occupata delle difficoltà che incontrano i giovani ed anche i meno giovani, abilitati alla professione di Consulente del Lavoro, ad iscriversi all’Albo e conseguentemente anche all’Ente. Più volte è stato ricordato che un’apposita Commissione istituita dall’ENPACL ha lavorato per comprendere i motivi che inducono i praticanti abilitati a non iscriversi all’Albo e all’Ente: uno di questi è la mancanza di fondi per iniziare l’attività. La Commissione propose al Consiglio di Amministrazione che sarebbe stato opportuno concedere un finanziamento ai neo iscritti ad un tasso agevolato per l’acquisto delle attrezzature mobili e degli arredi. Orbene, ho il piacere di informarvi che i delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, riuniti in assemblea in data 26 novembre 2004, hanno deliberato di concedere per il tramite della Banca Popolare di Sondrio un “PRESTITO D’ONORE” ai neo iscritti. E’ stato chiamato “PRESTITO D’ONORE” perché non è prevista nessuna garanzia fideiussoria né firma dei genitori, né il possesso di beni immobili o quant’altro. Si chiede semplicemente l’impegno a restituire l’importo ricevuto in prestito onorando le scadenze previste per il rimborso. Chi ha diritto al “prestito d’onore” Cosa bisogna fare? A cosa serve il prestito? Hanno diritto ad usufruire del prestito d’onore tutti i neo iscritti all’ENPACL purchè non abbiano superato il 45° anno di età. Pertanto tutti coloro che si iscrivono all’Albo dei Consulenti del Lavoro e optano per l’iscrizione ad un altro Ente di Previdenza diverso dall’ENPACL (Commercialisti, Ragionieri, Avvocati ec.), non hanno diritto al prestito d’onore. Per ottenere il prestito, gli aventi diritto che si iscrivono all’Albo per la prima volta devono presentare regolare domanda all’Ente entro e non oltre due anni dalla data della delibera di iscrizione dell’Ordine. In via transitoria possono presentare la domanda anche quei Consulenti che si sono iscritti per la prima volta nei due anni precedenti l’entrata in vigore della presente convenzione. La convenzione entra in vigore dalla data di delibera dell’Assemblea dei delegati e cioè dal 26 novembre 2004. Il prestito serve per l’acquisto di attrezzature, strumenti e/o arredi necessari allo svolgimento dell'attività professionale, con esclusione degli acquisti di beni usati, di veicoli e cellulari. Quali sono i requisiti per ottenere il prestito? Sono i seguenti: - avviare l’attività professionale in modo individuale; - non far parte di studi associati; - non essere dipendenti o collaboratori o titolari d’imprese individuali o amministratori di società di qualsiasi tipo; - possedere numero di partita IVA; - non essere in situazione di morosità con l’Albo e l’Ente di previdenza; - aver attivato il servizio telematico ENPACL on line; 8 A quanto ammonta il prestito? L’importo massimo erogabile è pari al 100% del costo sostenuto per l’acquisto dei beni di cui sopra con un massimo di euro 16.000,00 (sedicimila/00) A quato ammonta il tasso? Quale documentazione occorre presentare? L’interessato dovrà far pervenire alla Banca Popolare di Sondrio, ad integrazione della domanda di finanziamento, copia dei documenti di spesa quietanzati o con clausola di pagamento a 30 gg. data fattura. La concessione del prestito sarà subordinata alla verifica positiva dei requisiti in capo al richiedente da parte dell’Ente ed alle valutazioni di merito creditizio da parte della Banca. Il tasso è variabile ed è pari alla media ponderata della quotazione media mensile dell’Euribor- Euro Interbank Offered Rate a tre mesi, così come determinato dal decreto del Ministero del Tesoro del 23/12/1998, riferita al mese di luglio, agosto e settembre del precedente anno per la rata in scadenza il 31 gennaio; al mese di ottobre, novembre e dicembre del precedente anno per la rata in scadenza il 30 aprile; al mese di gennaio, febbraio e marzo dello stesso anno per la rata in scadenza il 31 luglio; al mese di aprile, maggio e giugno dello stesso anno per la rata in scadenza il 31 ottobre. Qual è la durata del prestito? Il prestito ha la durata di 5 anni, oltre all'eventuale periodo di preammortamento intercorrente tra la data di erogazione e la prima scadenza di rata e dovrà essere restituito mediante il versamento di n°. 20 rate trimestrali posticipate, consecutive e, soprattutto, senza soluzione di continuità, comprensive di capitale e interesse, scadenti il 31/1, 30/4, 31/7 e il 31/10 di ogni anno. Altre condizioni. Le spese di istruttoria della pratica di finanziamento sono gratuite; le spese di incasso sono pari ad e 3,00 per ciascuna rata; l’estinzione anticipata, infine, è possibile in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata trimestrale, contro versamento di una commissione dell'1% conteggiata sul debito anticipatamente rimborsato. Procedura da seguire per il finanziamento. L'erogazione dei finanziamenti avverrà invierà alla Banca: a) la domanda di finanziamento; b) il modello R.I.D.; c) le fotocopie del documento di identità e del codice fiscale; d) eventualmente, il contratto per l’apertura del conto corrente on-line. Controllata la documentazione ed effettuate le verifiche alle banche dati esterne disponibili, la Banca procederà a erogare il finanziamento a suo insindacabile giudizio, nelle forme tecniche e alle condizioni indicate all'art. 2; dandone comunicazione all’Ente. Nel caso di esito negativo, la Banca lo comunicherà al richiedente tramite posta elettronica. Questo in sintesi quanto previsto per l’erogazione del “PRESTITO D’ONORE”. secondo il seguente procedimento: - l’iscritto all’Ente deve compilare, all’interno del servizio telematico ENPACL ON LINE, il modulo di richiesta del prestito, al fine anche di integrare i dati anagrafici del professionista (già in possesso della Banca) con quelli necessari per effettuare le valutazioni di merito creditizio. L’Ente provvede alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi all'ottenimento del prestito; - se l’analisi del merito creditizio ha esito positivo, la Banca invia al domicilio del richiedente la domanda di finanziamento, l’autorizzazione permanente di addebito in conto (modello R.I.D.) e l’eventuale richiesta di apertura del conto corrente on-line. L’esito sopra accennato è comunque subordinato all’ulteriore verifica della documentazione inviata successivamente dal professionista; - il cliente dovrà recarsi presso la propria banca per far sottoscrivere (con timbro e firma dell’azienda di credito), nell’apposito spazio, l’autorizzazione permanente di addebito in conto (modello R.I.D.), indispensabile quale mezzo di identificazione del cliente nel rispetto di quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio e in particolare quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 197/91. Successivamente Resta inteso che sia la struttura dell’Ente che il sottoscritto sono a disposizione di tutti i Colleghi interessati per tutti i chiarimenti del caso. Un cordiale saluto. Potete rivolgere le Vostre note a: “Filo diretto con l’Ente...” Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma Fax 06/51054432 E-mail: [email protected] Consulenti minuto per minuto al 30 novembre 2004 Iscritti all'Ordine Iscritti al 31/10/2004 Iscritti di novembre Cessazione delle sospensioni Cancellati di novembre Radiazioni di novembre Sospensioni novembre Iscritti al 30/11/2004 n. 20.857 n. 49 n. 2 n. 26 n. 0 n. 4 n. 20.878 Dati provenienti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, riferiti ai movimenti inseriti nel mese di novembre 2004 Pensionati Enpacl Pensionati al 31/10/2004 Nuovi pensionati Prestazioni Riattivate (*) Pensionati deceduti Prestazioni sospese (*) Totale pensionati al 30/11/2004 n. 5.280 n. 64 n. 3 n. 19 n. 18 n. 5.310 Dati provenienti dall’Ufficio gestione pensioni ENPACL N.B.: Le voci “Prestazioni riattivate” e “Prestazioni sospese” si riferiscono, rispettivamente, ai titolari di trattamento pensionistico di reversibilità che si trovano nelle seguenti posizioni: a) iniziano/proseguono un corso legale di studi; b) non hanno presentato la documentazione/concludono un corso legale di studi. 9 Marina ACCONCI FONDAZIONE Il lavoro minorile e le convenzioni internazionali Il tema del prossimo Congresso nazionale di Categoria verterà su questioni inerenti l’etica sociale delle imprese e, in relazione a ciò, al nostro contributo derivante dallo svolgimento della professione di Consulente del Lavoro, particolarmente quale attore in regime di terzietà nei rapporti tra imprese, pubblica Amministrazione e lavoratori. La responsabilità sociale delle imprese deve essere maggiormente rafforzata quale risposta alle esigenze socio-economiche di una società in continua evoluzione, anche per effetto della globalizzazione dei mercati e del conseguente adattamento della legislazione dei Governi europei. Inoltre, la riforma del mercato del lavoro affida alla nostra Categoria nuove funzioni e competenze, alla luce delle quali il nostro profilo professionale necessita, oltre che un percorso formativo universitario da tempo auspicato, una rafforzata e rinnovata visione dell’etica professionale, quale supporto necessario a tracciare quelle linee guida necessarie ad accompagnare le aziende, nella fase di transizione, verso una nuova visione imprenditoriale. Il Consulente del Lavoro dovrà favorire l’applicazione di nuove strategie di responsabilità sociale, atte a garantire e favorire le aziende nel dialogo ed interazione con i vari interlocutori interni ed esterni ad essa. La Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell’Ordine affronta un tema di indiscussa pertinenza in merito alla responsabilità sociale delle imprese, curata dall’avvocato Marina Acconci di Genova: “Il lavoro minorile e le convenzioni internazionali”. Giuseppe D’Angelo Presidente Vicario Fondazione Studi Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro a prima convenzione che tratta il tema del lavoro dei bambini e degli adolescenti risale al 1920, è firmata a Genova, disciplina l’ammissione del fanciullo al lavoro marittimo prevedendo che sulle navi, non possano essere impiegati al lavoro ragazzi di età inferiore ai 14 anni. Le successive convenzioni internazionali, tra gli anni ’20 ed ’80, individuano e confermano nel criterio dell’età minima di ammissione al lavoro la garanzia idonea a tutelare i minori dallo sfruttamento, sul presupposto che la tutela della salute fisica rappresenti l’unico bene da proteggere. Così nel giugno 1959, la convenzione che disciplina il lavoro dei minori a bordo delle navi da pesca, prevede che non possano essere impiegati a bordo ragazzi di età inferiore a 15 anni, nel 1965 altra convenzione fissa in 16 anni l’età minima per l’ammissione ai lavori sotterranei L 10 nelle miniere. Soltanto nel 1989 con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, i diritti del minore trovano un più ampio ed articolato riconoscimento che fissa il criterio dell’età minima, per ogni tipologia di “ CON LA CONVEZIONE DI NEW YORK DEL 1989 UN PRIMO E DETTAGLIATO RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEL MINORE ” lavoro ed integra tale criterio, idoneo solo a garantire una prima soglia di tutela limitata alla salute fisica, con altre previsioni che portano verso il riconoscimento del minore ad essere ad ogni effetto un soggetto di diritto a pieno titolo. Non si può però dimenticare che già nel 1959 la Dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo, aveva affermato il diritto alla sua speciale protezione sul presupposto, assolutamente innovativo, che “l’umanità deve dare al fanciullo il meglio di sé stessa”. La Dichiarazione prevede il diritto all’istruzione, alla sicurezza morale e materiale, alle cure speciali in caso di handicap, al gioco, alla protezione dalla negligenza, dalla crudeltà e dallo sfruttamento. Il principio IX dedicato al lavoro specifica che il fanciullo non deve essere inserito nell’attività produttiva prima di aver raggiunto un’età minima adatta, e afferma altresì che in nessun caso esso deve essere costretto od autorizzato ad assumere un’occupazione che nuoccia alla sua salute o che ostacoli il suo sviluppo fisico, mentale o morale. Già nel 1959, dunque, l’assemblea dell’ONU aveva enunciato i principi base sui quali costruire un sistema di garanzie per il minore ulteriori rispetto alla tutela del mero diritto alla salute fisica. ali affermazioni sono rimaste lettera morta per trenta anni, sino al 1989. Con la Convenzione di New York, ratificata nel 1991 dallo stato italiano, i principi, di cui alla dichiarazione sopra indicata, vengono riaffermati e ulteriormente specificati ed integrati, divenendo, con la ratifica, legge nazionale. La Convenzione di New York riconosce al fanciullo il diritto di essere soggetto di diritti quali, la piena libertà d’espressione, di pensiero e di religione, nonché il diritto di godere del miglior stato di salute possibile, di beneficiare della sicurezza sociale e di ricevere un’adeguata educazione ed istruzione, T “ VIETATO OGNI LAVORO CHE COMPORTI RISCHI PER LA SALUTE O COMPROMETTA IL PROCESSO EDUCATIVO DEL MINORE ” ribadendo ogni divieto contro l’attività lavorativa che comporti rischi per la sua salute, per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale od interrompa il suo processo educativo. La stessa Carta Sociale Europea di Strasburgo del 3 maggio 1996 ripropone all’articolo 7 la tutela dei bambini e degli adolescenti fissando il principio che i bambini non svolgano attività lavorativa sino a 15 anni, che ricevano l’istruzione, che la paga sia equa, che la formazione sia parte integrante dell’orario di lavoro, e che le ferie abbiano durata non inferiore alle 4 settimane. Con queste premesse, e con la consapevolezza che la piaga del lavoro minorile aveva assunto forme e numeri gravissimi ed inaccettabili e particolarmente nelle aree geografiche maggiormente depresse economicamente, nel 1999 l’OIL disciplina l’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile. Con queste premesse possiamo oggi ricondurre il fenomeno del lavoro minorile a tre fenomeni principali: a) “le peggiori forme di lavoro minorile”, per le quali l’OIL ha previsto misure urgenti ed immediate di repressione ed eliminazione. Si noti che a questi fini sono considerati minori tutte le persone di età inferiore a 18 anni. Sono definite come forme peggiori tutte le forme di schiavitù, la tratta e la vendita, il lavoro forzato e obbligatorio, il reclutamento dei bambini per i conflitti armati; l’impiego di minori per la prostituzione e per la produzione di materiale pornografico; per attività illegali; il traffico di stupefacenti; qualunque lavoro che metta a rischio la salute, la sicurezza o la moralità dei minori, esponendoli ad abusi fisici, psicologici o sessuali, a condizioni ambientali difficili, ad orari prolungati o notturni, all’uso di tecnologie, di macchine e di sostanze pericolose. Il tema di riduzione in schiavitù dev’essere analizzato in parallelo a quello del traffico dei minori, poiché molti dei minori sfruttati sono vittime del reclutamento, trasferimento e custodia attuati tramite l’uso di minacce e di forza, cosiddetta tratta dei minori. Le stime OIL indicano in 8 milioni e 400 mila i bambini nel mondo in stato di schiavitù; di essi 1 milione e 200 mila sarebbe vittima del traffico di minori. b) Il “child labour”, ossia lo sfruttamento del lavoro minorile, con l’occupazione a tempo pieno del bambino in età inferiore a 15 anni, ne impedisce l’istruzione, ne pregiudica lo sviluppo fisico e psichico ed è ricompensata con paghe inadeguate. Per contrastare queste forme di sfruttamento l’OIL ha creato il programma internazione per l’eliminazione del lavoro infantile (IPEC), che promuove lo sviluppo di interventi mirati a sostegni educativi, alla diffusione dell’istruzione ed alla promozione di interventi economici presso le famiglie, anche con iniziative di micro credito. c) Il “child work” ossia l’attività lavorativa fatta a tempo parziale compatibile con la frequentazione scolastica, che non contrasti con lo sviluppo psico-fisico del minore e compatibile con adeguato tempo di svago e riposo. Questo tipo di impegno lavorativo può essere tollerato ed in alcuni casi addirittura sostenuto laddove divenga una forma di integrazione dell’istruzione scolastica e si inserisca in un percorso formativo del minore. er comprendere poi la reale dimensione del fenomeno si ricordi che secondo i dati forniti dall’OIL, nel mondo 246 milioni di bambini di età compresa tra i 5 e i 14 anni sono vittime di sfruttamento, 120 milioni di questi bambini lavorerebbero a tempo pieno. Le stime raccolte indicano che l’Asia è la regione con la percentuale più alta di bambini lavoratori (60%, seguita dall’Africa 29% e dall’America Latina 10%), i paesi industrializzati impiegherebbero ”soltanto” l’1% di manodopera minorile, dato, comunque, corrispondente a 2,5 milioni di bambini sfruttati. In Europa si stima vi siano 5 milioni di bambini illecitamente impiegati in attività lavorative. In Italia, secondo i dati dell’ISTAT, lavorerebbero ca. 145.000 bambini, 300.000 secondo la CGIL. I dati sul lavoro minorile devono essere letti in correlazione con gli indici di istruzione della medesima fascia di popolazione, giacché l’incidenza del fenomeno è maggiore nei paesi in cui minore è l’accesso all’istruzione. L’istruzione scolastica è incompatibile con le attività svolte considerato che il lavoro del bambino comporta un impiego medio di ca. 50 ore settimanali. Il fenomeno non ha possibilità di risoluzione in assenza di una istruzione individuabile nella scolarizzazione sino all’età di 14 anni. P on si può dunque che concordare con la dichiarazione di Juan Sommavia, direttore generale dell’OIL, quando afferma “non esiste sviluppo economico senza sviluppo sociale e non esiste sviluppo sociale senza equità”. N 11 Roberto DE LORENZIS [email protected] LAVORO La Riforma del Testo Unico della sicurezza sul lavoro e premesse della recente Riforma erano già in nuce nel “libro bianco” dell’ottobre 2001, nel quale si evidenziava la necessità di elaborare un Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro che ponesse ordine all’eccesso di regolamentazione legislativa. Al vecchio impianto normativo si sono sovrapposte disposizioni di legge ed amministrative che, anziché chiarire la disciplina, hanno spesso generato dubbi e confusione negli addetti ai lavori, anche perché sovente ispirate a finalità ed obiettivi contrastanti. Lo stesso “libro bianco” stigmatizzava ulteriormente la mancanza di criteri di prevenzione specificamente utilizzabili da piccole e medie imprese e dalle aziende del settore agricolo, nonché la totale assenza di normative a tutela dei lavoratori che non fossero subordinati, a tempo pieno ed indeterminato. La legge 29.07.2003, n. 229, all’art. 3, aveva conferito al Governo la delega ad adottare, entro un anno dalla entrata in vigore (pertanto entro il 9.9.2004 – scadenza prorogata successivamente di 6 mesi), uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, sulla base di precisi ed articolati criteri direttivi che di seguito riassumiamo: a) riordino delle disposizioni vigenti conformemente alle normative comunitarie ed alle convenzioni internazionali in materia; L 12 b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese, con particolare attenzione alle imprese artigiane ed alle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche. Avuto riguardo al settore dell’agricoltura è opportuno rile- “ IL SETTORE AGRICOLO CARATTERIZZATO DA ASSOLUTA SPECIFICITÀ ” varne la assoluta specificità, motivata dalla circostanza che in tale contesto socio-economico i tempi di lavoro sovente coincidono con quelli di relazione e spesso, oltre al pericolo derivante dall’utilizzo di macchine ed attrezzature, incombono sui lavoratori ulteriori fattori ad elevato rischio (si pensi, ad esempio, al diffuso utilizzo di fitofarmaci ed anticrittogramici). Si osserva, inoltre, come il fenomeno infortunistico sia particolarmente diffuso proprio nelle piccole e medie Imprese: secondo dati INAIL negli anni 93/98 gli infortuni mortali sono aumentati del 31.5% per i lavoratori dipendenti dell’industria e ben del 71.5% nelle piccole aziende; si consideri inoltre che su 1.100.000 imprese operanti in Italia (rapporto annuale INAIL 2000) le piccole e medie aziende che occupano fino a 49 addetti rappresentano il 98% del totale (l’87% tra queste occupa meno di 10 dipendenti), e danno lavoro al 53% degli occupati. alla lettura di tali semplici dati, si deduce lo scarso successo riscontrato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 626/1994 all’interno delle piccole e medie imprese, anche in considerazione degli elevati costi richiesti dal recepimento puntuale ed organico delle norme in materia di sicurezza ed infortuni sul lavoro; c) riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti omologazione, certificazione e autocertificazione. d) riformulazione dell’apparato sanzionatorio con particolare riferimento alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti ed alla previsione di sanzioni amministrative per l’inosservanza di adempimenti formali di carattere documentale. Quindi revisione del regime di responsabilità in funzione della posizione gerarchica occupata dal soggetto attivo delll’illecito o del reato all’interno dell’impresa e conseguente rimodulazione delle sanzioni a carico dei preposti, in passato erroneamente quasi equi- D parate a quelle a carico di datori di lavoro e dirigenti; e) previsione di linee guida che si traducano in concreto aiuto alle imprese anche sotto il profilo organizzativo-gestionale, in modo da impedire che, come avviene attualmente, la prevenzione sia affrontata in funzione della singola disposizione e, quindi, orientata più al soddisfacimento di aspetti formali che sostanziali, con lo scopo di favorire il passaggio da una gestione della sicurezza per regole ad una per obiettivi; f) promozione dell’informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all’attività dell’impresa in generale e delle proprie mansioni in particolare, con riguardo alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi; g) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, a prescindere dal tipo di contratto in essere con il datore di lavoro o con il committente. La previsione è indicativa dell’intenzione di estendere la tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutte le varie e differenti tipologie di lavoratori, ad oggi non rientrati ancora nel campo di applicazione delle norme; h) adeguamento del sistema pensionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali. Questo processo muove dalla considerazione del fatto che l’attuale quadro normativa ha spesso determinato scarsa propensione ad uscire dal “sommerso” per la mole ed il costo degli adempimenti; i) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino comportamenti dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati; j) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intenti, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale. l) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell’attività di prevenzione. Si tratta, in sostanza, di raccogliere e far circolare tutte le informazioni rilevanti per l’elaborazione e l’attuazione delle misure di sicurezza in modo da creare un sistema di riferimento (“Bench marking”) cui concorrano Regioni, Parti Sociali, INAIL, ISPESL e Ministero del Lavoro, sistema che “ CREARE UN SISTEMA DI “BENCH MARKING” PER INDIVIDUARE PARAMETRI CERTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNISTICA ” consenta di individuare parametri certi ed accettati da tutti i soggetti interessati all’attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro; m) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie. n) conferma del principio per cui il lavoratore è escluso da qualsiasi onere finanziario in relazione alla adozione delle misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla tutela della salute dei lavoratori. n sostanza, la riconduzione e la razionalizzazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro in un “Testo Unico”, ha come principale obiettivo l’innalzamento della qualità del lavoro, anche attraverso il perseguimento di una “cultura” della prevenzione incentrata su obiettivi sostanziali e non soltanto su regole formali. La riforma si propone di valorizzare I la bilateralità quale fattore di controllo sociale e le norme premiali quale fattore incentivante per perseguire comportamenti socialmente responsabili, allo scopo di mantenere elevati standard di tutela alleggerendo al contempo i vincoli meramente formali e burocratici. Sotto il primo profilo, si segnala la opportunità per gli Enti bilaterali, limitatamente alle aziende che occupano fino a cento dipendenti e su richiesta del datore di lavoro, di rilasciare la dichiarazione di conformità a seguito della positiva verifica della applicazione delle norme di prevenzione e sicurezza all’interno dell’azienda. Come si ricorderà la materia della “tutela e sicurezza del lavoro”, dopo la riforma dell’art. 117 della Costituzione, è riservata alla legislazione concorrente fra Stato e Regioni. ella redazione della bozza di Testo Unico si è identificato un nucleo di norme “intangibili”, individuato nelle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza, per riportare il sistema normativo italiano ad una più stretta adesione allo spirito ed alla lettera della normativa comunitaria (nel proemio, all’articolo 1, si legge chiaramente che il decreto “riordina, armonizza e semplifica le norme vigenti e le adegua a quelle comunitarie, mantenendo immutati i livelli di prevenzione e di sicurezza garantiti dalle direttive europee”). N l Testo Unico mira a dettare una disciplina fondamentale relativa ai diritti ed agli obblighi che si costituiscono nei rapporti di lavoro: principi a livelli “essenziali” e non eventuali, ulteriori, modulazioni di tutela, riversabili alla legislazione concorrente delle Regioni, sempre che questa si traduca in deroghe migliorative, senza intaccare le garanzie di base nella totale salvaguardia di beni costituzionalmente tutelati come salute e sicurezza del lavoro. I 13 Regioni pagine a cura della Consulta Regionale degli Ordini coordinate da Valfrido Paoli PUGLIA 1 Bari Consulenti Uomini 445 - Donne 170 3 Foggia 1 Bari 2 2 Brindisi Brindisi 5 Consulenti Uomini 86 - Donne 54 4 Taranto Lecce 3 Foggia Consulenti Uomini 175 - Donne 75 4 5 Lecce Taranto Consulenti Consulenti Uomini 226 - Donne 116 Uomini 152 - Donne 78 Totale Consulenti 1517 (Uomini 1084 - Donne 493) Superficie regionale kmq 18.204 Popolazione regionale 3930547 14 (1 cdl ogni 12 kmq) (1 cdl ogni 2591 ab) Terra di Puglia: madre, amica, amante Giuseppe Mastrototaro Gelosa conservatrice delle proprie tradizioni, parca di ospitalità, più la visiti più la scopri più la ami. Ogni filo d’erba, in Puglia, è intriso di rugiada e madido di sudore, ogni angolo di paesaggio rifulge di tenerezza e mormora fatica. Qui la natura sembra toccata da Dio. Ma è anche una natura maledetta dal cielo. L’uomo un po’ l’ha goduta, un po’ l’ha subita, un po’ l’ha plasmata per le sue necessità. Così l’affascinante romanzo di questa natura è anche la storia di un rapporto millenario con l’uomo. L’uomo che è cresciuto circondato da struggenti bellezze ma anche oppresso da arcigne difficoltà su una terra madre e matrigna. L’uomo che si è spaccato le mani sulle pietre e ne ha fatto giardini. L’uomo che un po’ naviga sulle onde dell’avventura e un po’ si rinserra fra i muretti a secco della campagna. E coste selvagge e spiagge esotiche. E grotte di santi e di corsari, girotondi di trulli e profili di imponenti masserie e di duomi, di cattedrali e castelli e di evidenti segni di cultura romanica, normanna, barocca. E dolmen neolitici e casali medievali. E il sacro ulivo, simbolo di una regione mediterranea. Terra di pietra e di colori. Percorriamo questa terra, per poter capire la disperata lotta dell’uomo contro la natura, spesso infida, e quanto e come il lavoro sia stato il giacimento inesauribile su cui questa terra ha contato. Un lavoro su cui il popolo di questa terra dovrà ricominciare a contare, in uguale misura e quantità, per rivitalizzare un’economia che, nel tempo e subendo il processo industriale, ha perso di vista la vera ric- chezza del territorio ed il vero tesoro nascosto. I colori, dicevo. La Puglia bianca. Le case di calce, il sale, il mandorlo, il bianco accecante, purissimo, il colore di Dio. Il colore dei paesi di Puglia, incastonati su di una collina come davanzali sul mare o solitari nelle campagne, da nord a sud. Un bianco che sembra discendere direttamente dal cielo, tanto folgorante da non poterne sostenere la vista e che altro non è che una rappresentazione della semplicità della civiltà contadina, ispirata alla pulizia ed all’igiene. Sono soprattutto le donne ad occuparsene per, come dire, “tenere pulita la casa”. Si racconta che in ogni casa non manca un pennello ed un secchio con calce liquida per imbiancare volte, muri e gradini, e scale esterne così da dare l’impressione di usci quasi sospesi su tanto candore. Da Mattinata, bianca come puro abito da sposa a Montesant’Angelo, abbagliante come il suo santo protettore San Michele Arcangelo, vendicatore della fede e dimorante in una grotta sotto la chiesa in suo onore e memoria edificata. E Ostuni, città che sembra quasi sospesa nel vuoto e Cisternino, Locorotondo, bianca atturn atturn, intorno intorno, e con i tetti appuntiti (per la raccolta delle acque), e Martina Franca, nella Valle D’Itria, risuonante di musiche barocche nelle fresche sere d’estate. Il bianco, oltre che per una scelta igienica funge da disinfettante, un colore dell’anima, l’anima buona della popolazione, che riflette semplicità, onestà, simbolo di amore verso la terra, verso Dio e verso tutti gli esseri viventi. E poi, a primavera, il mandorlo con la sua precoce e delicata fioritura, che rischia di perdere i petali nel vento e nelle gelate mattutine, pur di annunciare per primo la fine dell’inverno. E Margherita di Savoia con le sue bianchissime colline di sale, una produzione di quasi trecento quintali al giorno. La Puglia rossa. Il colore del fuoco e della passione. Il colore del pomodoro. Se potessimo volare nel cielo pugliese, nel periodo del solleone, vedremmo terrazze rosse di pomodori “sdraiati su telai di legno”, messi ad essiccare che prendono tanto sole finchè avvizziscono come le rughe sul volto bruciato del contadino. Tanto ne prendono, ed altrettanto ne liberano quando finiscono su friselline di pane con olio e sale, dopo un medio letargo in olio extravergine d’oliva. Tanto avvizziscono, dicevo, e tanta salute donano, come energia, nei piatti della dieta mediterranea per il loro riconosciuto potere di rivitalizzare le cellule, cioè di ridare la vita. E peperoncino e fragole, e pesca e anguria. Ma quanta altra Puglia rossa. Terra rossa, calcari tormentati il cui disfacimento riveste di ruggine i minerali. L’uva ed il vino; la Puglia a causa loro soffre tanto di benessere e tanto di malessere. Le fragole, il fico d’india. E poi le rosse ciliegie, da gustare “ad una ad una”, come un frutto proibito, ricco di passione tanto da meritarsi l’appellativo di oro rosso di Puglia, che fa il paio con l’oro giallo. Si, l’oro giallo ricavato da una terra, la Murgia, pietraia su cui ancora si spaccano le mani dei contadini per bonificarla ed adibirla a coltivazione del grano, della soia, del girasole, dell’uva. Altro che ricerca dell’oro tra le montagne o letti di fiume. Il Tavoliere delle Puglie. Una dirompente distesa di luce, di colore e di calore. Una luce di religiosità e fertilità. Qui, sotto quel sole cocente che “batte inferocito sulle schiene”, la civiltà del grano ha scritto pagine di storia, di sudore e sfruttamenti, di battaglie e di riscatti e di silenziosi eroismi. Lo è stata finchè milioni di pecore e di vacche non l’hanno calpestata e devastata. Lo è stata finchè le fruttuose tasse sui pascoli hanno impedito al grano di inondarla d’oro. Il suolo è così fertile da 15 poter divenire il granaio d’Italia, perché l’uomo ricominciò a far spuntare piccoli e preziosi chicchi fino ad una resurrezione come quella che annunciano d’avanti agli altari delle chiese durante la Settimana Santa. E il verde, la Puglia verde. Vaste pinete, rigogliosa macchia tipicamente mediterranea, pini d’Aleppo che si affacciano a strapiombo sul mare, e l’imponente quercia. E poi lui, il grande vecchio, il patriarca, il maestoso, l’indistruttibile, il glorioso secolare ulivo, e la storia che potrebbe raccontarci. Possenti sculture modellate dall’esperienza dei secoli, dal dolore, dall’amore. Laudato sia l’ulivo del mattino: così si legge nei versi di Gabriele D’Annunzio, ma nel mattino del creato. Ritrovamenti fossili, infatti, dimostrano che l’ulivo è nato quasi all’inizio di tutto. Nei libri di Omero, ad esempio, si racconta che i morti, prima delle esequie, venissero “spalmati di oli profumati”… La mirra, che i Re Magi donarono a Gesù Bambino, cos’era se non olio aromatizzato…; insomma è grande la storia di questo piccolo frutto. avventurieri, di pescatori e di tonni e di spugne, di processioni e di preghiere. Ci racconterà di ragazze belle come il sole e di marinai con un solco lungo il viso e di consulenti del lavoro sempre presenti nel territorio, al fianco dell’imprenditore e “dell’Impresa”….. E il blu, la Puglia blu del mare, lunga circa ottocento chilometri. Sul mare “tremulo e fiammante” (cantava D’Annunzio) tanti inesauribili Ulisse hanno cercato e mai trovato il segreto della vita vera. Così è la gente di Puglia come gabbiani sempre in volo. La Puglia blu guarda sempre oltre l’orizzonte. Il pugliese in mare è come una traccia di remi che svanisce. Noi passeremo, lui resterà li a raccontarci con il suo brontolio la sua storia infinita di eroi e di santi, di normanni e saraceni, di crociati e di Dal mitico Diomede agli altrettanto mitici colleghi Biagio Mastria, da Lecce a Vincenzo Quattromini, da Altamura a Carlo Fabozzi, da Foggia ed a tutti quelli che, come loro, in questo momento colpevolmente dimentico. La Puglia, la terra nostra, la casa prima del paese, il paese prima della provincia, la provincia prima della regione. La madre prima dell’amica, l’amica prima dell’amante, l’amante… Ci parla il Presidente della Regione di Raffaele Fitto Il ruolo dei Consulenti del Lavoro è divenuto sempre più importante e cruciale in questi ultimi tempi. E’ un dato che emerge con evidenza per la stessa complessità di una legislazione che deve inseguire il veloce modificarsi dei rapporti e delle relazioni. Sia che si debbano affrontare fasi di espansione economica, sia che si presenti la necessità di intervenire nei punti di crisi, la sapiente duttilità dei Consulenti del Lavoro è una risorsa stessa per lo sviluppo. Le tante difficoltà nell’applicazione di nuove norme, nell’utilizzo di tante misure trovano in questa branca professionale un sostegno insostituibile. Nello scenario italiano e meridionale in particolare il ruolo dei Consulenti del Lavoro appare tanto 16 importante quanto complesso. Tassi di occupazione bassi in generale e ancor più per i lavoratori anziani, lavoro “nero” diffuso e forti, se non fortissimi squilibri territoriali del mercato del lavoro. E’ anche su questo terreno che la Legge Biagi ha dovuto muovere i primi passi. Comunque la si voglia valutare, oggi, a distanza di un anno dalla sua promulgazione, quella legge sta cambiando i modi di essere dei rapporti di lavoro e le stesse culture del lavoro. E’ un problema che investe la domanda e l’offerta, ne incrimina le antiche certezze, mette in discussione luoghi comuni e abitudini consolidate. Per certi versi si tratta di un mare aperto e per nulla tranquillo, esposto ai venti di una crisi europea che fatica a metabolizzare l’euro forte e la concorrenza dei paesi emergenti, in una parola, la globalizzazione dell’economia a fronte della, per così dire, localizzazione della politica, quella tendenza, a mio avviso negativa, a richiudere nel proprio particolare. E’ opportuno e urgente che economia e politica, mondo del lavoro e istituzioni trovino tutte quelle connessioni e sinergie adatte a promuovere lo sviluppo. Ciascuno per la sua parte e con le proprie prerogative e nel rispetto dei propri e degli altrui ruoli. Nelle fasi di questo percorso tutto quanto attiene al lavoro assume un’importanza di grande rilievo che trova nella vostra professione un sostegno e un contributo di idee prezioso. Il rapporto con i Consulenti all’insegna del dialogo e della collaborazione di Valfrido Paoli Abbiamo intervistato il Dr. Salvatore Di Giugno, Direttore Regionale della Puglia dell’Agenzia delle Entrate, per fare un po’ il punto dei rapporti tra gli Uffici pugliesi ed i Consulenti del Lavoro. Dialogo e collaborazione - ha detto il dott. Di Giugno- sono le parole chiavi per gestire in positivo il rapporto con i professionisti che fungono da intermediari dell’Amministrazione Finanziaria con i contribuenti. Con i Consulenti del Lavoro della Puglia tale dialogo è stato subito avviato – e non poteva essere diversamente stante la verve e la determinazione dei presidenti Mastrototaro (dell’Ordine di Bari e della Consulta regionale degli ordini prov.li), e Baldari e Pascazio (rispettivamente dell’ANCL regionale, e dell’unione provinciale di Bari); in particolare, si sono svolti incontri tecnici ogni qualvolta è emersa una criticità. Una importante collaborazione l’abbiamo realizzata con le verifiche connesse all’utilizzo del credito d’imposta soprattutto per l’art. 7 della legge 388. Le organizzazioni provinciali dei Consulenti del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate, infatti, hanno collaborato alla diffusione delle indicazioni di massima sulla documentazione che sarebbe stata chiesta in verifica e con gli stessi sono stati affrontati alcuni dei problemi più delicati. Quali prospettive? L’Agenzia delle Entrate ha messo in campo numerosi strumenti: dalla prenotazione, agli appuntamenti, alla web mail ai call center, di cui contiamo di aprirne uno a Bari nei prossimi mesi, al cassetto fiscale: tutte modalità per un dialogo moderno ed avanzato con il Fisco per prevenire con l’informazione più adeguata ed i mezzi informatici che consentano una riduzione dei tempi di contatto. Sempre più informatica... e il rapporto umano? L’informatica è certamente necessaria ed utile, basti ricordare che ci sta aiutando ad eliminare il materiale cartaceo ed il suo progredire anche come perfezionamento dei dati trat- tati può evitare lunghe e faticose file agli sportelli degli Uffici. A breve perverranno le “comunicazioni” con la richiesta di fornire informazioni e chiarimenti sulle dichiarazioni dei redditi. Sarà importante la collaborazione dei Consulenti del Lavoro per la loro attività di consulenza ed in specifico per l’attività di gestione dei modelli dei sostituti d’imposta. Abbiamo letto della Carta dei Servizi che l’Agenzia delle Entrate ha diffuso. E’ stata avviata una prima iniziativa generale che a breve ci vedrà impegnati ad individuare linee dell’impegno per gli Uffici locali della Puglia. Vorremmo che accanto alla cortese disponibilità del personale, potessimo garantire adeguatezza nelle risposte: ciò sarà possibile solo con un’intensa collaborazione sul fronte del confronto anche sulle novità normative, per cui auspichiamo l’apertura di “tavoli” d’incontro regionali e provinciali. Intervista ad Angelo Giambalvo Direttore Regionale INAIL Puglia di Valfrido Paoli Come vengono disciplinati i rapporti con i Consulenti del Lavoro? Le relazioni con i Consulenti sono regolati dai protocolli di intesa, che sono sottoscritti a livello centrale tra l’Istituto e l’Ordine Nazionale e a livello locale tra le Sedi e l’Ordine Provinciale di competenza, poiché si ravvisa una reciproca convenienza a creare una corsia privilegiata nei confronti di tali Grandi Utenti, lasciando spazio a specifiche richieste per situazioni particolari che vengono trattate previo appuntamento particolare con il Consulente interessato. Si può fare qualche esempio di collaborazione? Vengono svolte riunioni periodiche che servono a verificare lo stato della collaborazione e ad evidenziare particolari criticità. Sono sempre più diffusi a vari livelli (regionali e provinciali) incontri divulgativi in prossimità di adempimenti massivi o novità legislative, come prima della scadenza dell’autoliquidazione o dei condoni; comunque i Consulenti vengono tempestivamente contattati per comunicare le variazioni procedurali e organizzative interne all’Istituto che si riflettono sull’utenza esterna. Quali sono le novità di natura informatica proposte dall’Istituto? In generale l’INAIL invita ad eliminare la “carta” e a sfruttare la tecnologia informatica, pertanto i Consulenti del Lavoro sono stati coinvolti nell’adozione della trasmissione on-line degli adempimenti previsti, da ultimo la denuncia di infortunio o la denuncia d’esercizio. Proprio in Puglia sono stati prescelti quattro studi professionali che stanno svolgendo l’esperienza pilota dell’invio delle denunce d’esercizio on line. E’ ormai patrimonio acquisito dai professionisti la possibilità di trasmettere le DNA attraverso i canali 17 telematici o il numero verde 803.888. Per l’Autoliquidazione l’INAIL mette a disposizione la procedura ALPI, che consente il calcolo dei premi e le denunce contributive ed in particolare la consultazione delle basi di calcolo, garantendo l’esattezza del calcolo del premio, ed è quindi uno strumento utile alla corretta gestione del rapporto assicurativo. In quali settori si esplica l’intesa tra l’Istituto e l’Ordine? La collaborazione spazia dagli aspetti tipici del rapporto assicurativo (denunce, pagamenti, acquisizione di documentazione, ecc.) fino alla diffusione della cultura della sicurezza, con le informative dirette ai Consulenti, circa le iniziative dei finanziamenti alle imprese per i progetti previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 38/2000, inerenti i miglioramenti della sicurezza e della prevenzione e non solo. Voglio dire che, a prescindere dalle intese c.d. “ufficiali”, i rapporti tra Istituto ed Ordine si caratterizzano e si consolidano grazie alla disponibilità dei presidenti provinciali ed in particolare dal dinamico presidente del consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari che ultimamente li rappresenta tutti quale coordinatore della Consulta Regionale. Quali sono i vantaggi dell’uso dei mezzi informatici? Numerosi sono i vantaggi: innanzitutto la rapidità della trasmissione dei dati in tempo reale e la pronta acquisizione della ricevuta, in qualsiasi momento, senza bisogno di accedere agli sportelli delle Sedi, poi la possibilità di controllare l’esattezza dei dati immessi e quindi evitare sanzioni per adempimenti tardivi. Non bisogna dimenticare che con l’accesso al sito INAIL tutti gli utenti abilitati possono visualizzare una serie di ulteriori informazioni di carattere generale, statistico o normativo. In definitiva le abilitazioni informatiche (il rilascio di un PIN di accesso ai professionisti che documentano l’iscrizione all’Ordine attraverso l’esibizione del proprio tesserino) mira a scoraggiare il ricorso a figure non abilitate e a combattere l’abusivismo. Incontro con Mario Corato Direttore Regionale INPS Puglia di Valfrido Paoli In Puglia i rapporti tra l’Inps e i Consulenti del Lavoro sono stati da sempre improntati alla massima e fattiva collaborazione, come ci hanno confermato il dott. Mario Di Corato, direttore regionale dell’Inps, ed il signor Giuseppe Mastrototaro, Presidente dell’Albo dei Consulenti del Lavoro della provincia di Bari, nonché presidente della consulta regionale degli Ordini. Una collaborazione che si è ulteriormente consolidata in seguito alla sottoscrizione del protocollo d’intesa concordato tra l’Istituto e il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. Come si caratterizza la collaborazione tra INPS regionale e Consulenti del Lavoro? 18 Con un protocollo d’intesa che, nei suoi contenuti, riflette, sia le rilevanti modifiche intervenute in sede legislativa (legge n. 241/90; DPCM 12/12/1995; leggi n. 675/1996 e n. 676/1996), sia nell’organizzazione dell’INPS. Come si concretizza ? La riorganizzazione delle strutture operative dell’Ente non solo ha comportato un notevole decentramento territoriale dei servizi ma ha dato soprattutto nuovo e notevole impulso all’informatizzazione proiettata all’esterno delle proprie strutture: in particolare sono stati ulteriormente sviluppati i servizi da rendere agli utenti per via telematica e che sono rivolti soprattutto alle aziende, coinvolgendo di conseguen- za i Consulenti del Lavoro, considerato che la riscossione dei contributi, la lotta al lavoro nero e all’abusivismo sono ormai da annoverare tra gli impegni primari dell’INPS. Ed i rapporti umani? Quale ex dirigente della sede INPS di Andria (BA) non ho avuto nessun problema a trasferire a livello regionale, pari pari, le esperienze ed i rapporti già esistenti con i Consulenti del Lavoro, tra l’altro, rappresentati dal presidente Mastrototaro, che opera prevalentemente nella zona citata, e che rappresenta i Consulenti del Lavoro sia a livello provinciale, sia a livello regionale. Intervista a Camillo Tancorre Direttore Regionale del Lavoro per la Puglia di Valfrido Paoli Sviluppare la collaborazione istituzionale tra Direzioni del Lavoro e gli Albi Professionali dei Consulenti del Lavoro, alla luce della razionalizzazione dei servizi ispettivi e della riforma Biagi. Una più stretta collaborazione si impone, considerato l’ottimo stato di salute dei rapporti di collaborazione istituzionale già esistenti tra gli Albi Provinciali dei Consulenti del Lavoro e la Direzione Regionale del Lavoro, diretta dal dott. Camillo Tancorre. Trattasi di una realtà ormai consolidata, sempre più sviluppata negli anni, a cominciare da quando lo stesso ha assunto incarichi, sempre più prestigiosi, di Capo dell’ex Ispettorato Provinciale del Lavoro di Bari e Regionale per la Puglia, nonché di Presidente della Commissione degli Esami di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Professione di Consulente del Lavoro, funzioni svolte con grande equilibrio e con il pieno coinvolgimento sia degli Albi Provinciali che degli altri Enti interessati. Ciò premesso si chiede al Direttore Regionale quali potrebbero essere le prospettive di sviluppo della collaborazione in atto, alla luce della razionalizzazione dei servizi ispettivi e della riforma Biagi. Le prospettive di collaborazione possono ancora più essere sviluppate, in quanto nell’ordinamento sono stati introdotti sia una organica riforma dei servizi di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, delineando le modalità di coordinamento dell'attività svolta dai diversi organi ispettivi competenti, nonché di quelli comunque impegnati sul territorio in azioni di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, per profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica. Nonché prevedendo nuove competenze delle Direzioni del Lavoro da realizzare attraverso l'at- tività del personale ispettivo, che ha ora a disposizione nuovi strumenti (diffida a regolarizzare, diffida accertativa, tentativo di conciliazione, ecc.) Pertanto, in ambito regionale, analogamente a quanto avviene in ambito nazionale, ritengo utile, come Direttore Regionale, coordinare l'attività dei numerosi organi impegnati in ambito territoriale nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, con funzioni a volte similari ed a volte diverse, con l’obiettivo di razionalizzare l’azione ispettiva, evitando inopportune duplicazioni. Quali sono le innovazioni più significative introdotte nelle competenze delle Direzioni del Lavoro? Tra le nuove competenze rientrano quelle di svolgere attività di prevenzione e promozione finalizzata al rispetto della normativa lavoristica e previdenziale, su questioni di rilevanza generale, nonché sulle novità legislative e interpretative. Tali iniziative potranno essere organizzate dalla Direzioni Regionale e Provinciali, anche in concorso con i CLES e con le Commissioni Regionali e Provinciali, che ne stabiliscono le modalità di svolgimento. Fermo restando che le problematiche trattate nel corso di tali attività non possono riguardare singoli casi concreti o problemi particolari di interesse aziendale, essendo questi prerogativa tipica dei Consulenti del Lavoro e delle altre figure professionali, di cui alla legge n. 12/1979. Un ulteriore spazio di collaborazione potrà vedere partecipi le Direzioni del Lavoro, attraverso una apposita convenzione, il cui schema sarà definito da un successivo Decreto Ministeriale, ancora da emanarsi. Sarà così possibile svolgere attività di informazione ed aggiornamento nei confronti di Enti, Datori di lavoro ed As- sociazioni, a cura e spese degli stessi, secondo quanto stabilirà il predetto Decreto. Una sempre più efficace interazione ritengo possa realizzarsi tra la Direzione Regionale, da me diretta, e gli Albi dei Consulenti del Lavoro per quanto riguarda l’attività informativa delle procedure, interpretazioni, e direttive operative sulle vecchie e nuove normative, con particolare riferimento alle modifiche previste dalla Riforma Biagi, anche al fine di ridurre il contenzioso conseguente alle interpretazioni “in buona fede” da parte delle aziende e dei professionisti che le assistono. Non vi è dubbio che prevenire è meglio che punire. Anche rispetto alle nuove procedure di ricorso amministrativo, fermi i rispettivi ruoli, utili spazi di confronto possono essere percorsi, considerato che avverso l'ordinanzaingiunzione emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro è ammesso ricorso, davanti al Direttore della Direzione Regionale del lavoro, mentre nei casi in cui sia controversa la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro è prevista la competenza a decidere il ricorso da parte del Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, istituito presso la stessa Direzione Regionale. Il predetto Comitato è stato individuato quale destinatario di tutti i ricorsi che abbiano ad oggetto la sussistenza di un rapporto di lavoro ovvero la diversa qualificazione dello stesso, per cui deciderà in merito alle contestazioni o notificazioni di illecito amministrativo delle Direzioni Provinciali del lavoro, alle ordinanze-ingiunzione delle stesse Direzioni ed ai verbali di accertamento di INPS, INAIL e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria. 19 Elio BELLANGERO [email protected] CNO Telematica & formazione un importante accordo con l’Università “Marconi” ’ ormai in piena funzione l’accordo siglato il 29 settembre scorso, con cui l’ANCL, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e la Fondazione Studi del CNO hanno avviato un’importante convenzione relativa al corso di laurea in Scienze Giuridiche, curriculum Consulente del Lavoro, tenuto presso l’Università Telematica “G. Marconi” di Roma. Ricordiamo che l’Università Marconi è il primo Ateneo “telematico” italiano istituito e accreditato per decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Tale decretazione, avviata nel 2003 e perfezionata nella primavera del 2004, autorizza la “Marconi” al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e la proietta sul panorama internazionale della formazione telematica: anche se giovane, infatti, tale Ateneo riveste già il ruolo di importante punto di riferimento (non solo in Italia, ma anche in Europa, tanto da aver recentemente organizzato ed ospitato un convegno internazionale sull’e-learning universitaria) per la formazione di alto livello tramite le più attuali tecnologie di comunicazione, che permettono di attivare processi di apprendimento continui, senza vincoli spazio-temporali e con modalità innovative nella documentazione e nel tutoraggio. La convenzione presenta aspetti pratici e culturali decisamente interessanti. Ad esempio: ai Consulenti del Lavoro che si iscriveranno al suddetto corso di laurea triennale verranno riconosciuti ben 78 cre- E 20 diti formativi su 180, con iscrizione diretta al secondo anno di corso; ulteriori crediti formativi individuali, valutati sulla base del curriculum personale, potranno essere riconosciuti a fronte di precedenti esperienze professionali (come pubblicazioni, docenze, attività di revisore contabile) o per la partecipazione ad eventi formativi organizzati in accordo tra gli enti firmatari della convenzione. La partecipazione alle lezioni potrà avvenire sia in aula, pres- “ LA FORMAZIONE A DISTANZA SARÀ INTEGRATA DA LEZIONI IN AULA, PRESSO L’UNIVERSITÀ O PRESSO LE SEDI DEI CONSIGLI PROVINCIALI ” so l’Università in Roma, sia in specifiche sedi locali appositamente organizzate, come ad esempio le stesse sedi provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, laddove si concretizzasse un buon numero di colleghi del territorio iscritti al corso di laurea. Le tasse universitarie per i Consulenti del Lavoro e per i loro praticanti saranno ridotte del 10% annuo rispetto a quelle degli altri studenti. Sotto il profilo dei contenuti didattici, la convenzione apre la strada all’istituzione di percorsi formativi concordati tra le parti e tendenti ad una sempre maggior aderenza alle caratteristiche di quella formazione giuridico-economica che sta diventando il cuore della nostra professione. Potranno, con il tempo, essere anche definiti indirizzi specifici e calibrati: per l’accesso alla Professione, per l’aggiornamento dei già iscritti, per il percorso di revisore contabile, per la Pubblica Amministrazione, ecc. Infine, Consulenti del Lavoro adeguatamente esperti e in possesso di idonei requisiti potranno essere inseriti in un ruolo di docenza nell’ambito dell’attività formativa organizzata dall’Università, con i suoi vari aspetti didattici e seminariali. In definitiva, un passo certamente in avanti per quanto attiene al consolidamento di un elevato livello culturale per la Categoria e un esplicito riconoscimento della validità di quel percorso che, operando nella sfera legislativa per centrare l’obiettivo dell’innalzamento del titolo di studio richiesto per l’accesso alla Professione, si accompagna da sempre all’impegno di tessere una rete sempre più fitta di rapporti con la sfera accademica. Ricordiamo che il testo integrale della convenzione e della relativa modulistica per le iscrizioni sarà consultabile, oltrechè sul sito dell’Università (www.unimarconi.it), anche sui siti dell’ANCL e del CNO. Non rimane che augurare “Buona Laurea” al maggior numero possibile di Colleghi! Gennaio 2005 Anno VI Numero 1 IL PART-TIME prima parte Commissione dei principi interpretativi delle leggi in materia di lavoro Principio n° 3 “Il lavoro a tempo parziale” 1. Premessa L’art. 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in seguito decreto) è intervenuto sulla materia del lavoro a tempo parziale, modificando diversi profili della disciplina vigente prevista dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 (come novellato dal successivo D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100). Il legislatore delegato – in conformità a quanto stabilito dalla legge delega n. 30 del 2003 – non ha quindi riscritto interamente la disciplina del lavoro parttime, optando invece per una soluzione più “leggera” conservando l’impianto complessivo della normativa in vigore. In particolare, le modifiche apportate alla normativa del 2000 sono volte ad attenuare alcuni dei vincoli che la stessa presentava, valorizzando nella regolamentazione di alcuni istituti, l’autonomia contrattuale delle parti. Si segnala che la regolamentazione del rapporto di lavoro parttime nel pubblico impiego non è oggetto di trattazione in questa sede. 2 2. Definizioni La disciplina legale del part-time contenuta nel novellato D.Lgs. n. 61/2000 contiene l’indicazione di una serie di definizioni, relative ai seguenti concetti: il tempo pieno; il tempo parziale; il tempo parziale di tipo orizzontale; il tempo parziale di tipo verticale; il tempo parziale di tipo misto; il lavoro supplementare (art. 1, comma 2). La prima fondamentale definizione è quella del “tempo pieno”, inteso come “l’orario normale di lavoro di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, o l’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati” (art. 1, comma 2, lett. a). L’orario normale di lavoro di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 è stabilito su base settimanale ed è pari a 40 ore. Non può, tuttavia, essere escluso che con specifico riferimento ai rapporti a tempo parziale i contratti collettivi fissino un orario normale giornaliero. Questa seconda possibi- lità è contemplata anche nelle altre definizioni dettate dalla legge. Infatti, per part-time orizzontale si intende “quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro”. Per part-time verticale si intende “quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno”. E’ quindi previsto che vi possano essere periodi infrasettimanali (“nel corso della settimana”) in cui l’attività è svolta “a tempo pieno”, il che si verifica – ad esempio – quando il tempo pieno non è su base settimanale (40 ore, salvo riduzioni), ma appunto su base giornaliera fissata dal contratto collettivo applicato. In altri termini, per “tempo pieno” il D.Lgs. n. 61/2000 intende sia il limite dell’orario normale settimanale di 40 ore fissato dal D.Lgs. n. 66/2003, sia – se sussi- stente – il limite settimanale inferiore stabilito dal contratto collettivo applicato (sia l’eventualmente limite dell’orario normale giornaliero fissato dal contratto collettivo applicato per i rapporti a tempo parziale). Di conseguenza, se il tempo pieno è fissato solo su base settimanale il part-time orizzontale si configura ogni qualvolta l’orario di lavoro è inferiore alle 40 ore (o inferiore al limite contrattuale), a prescindere dal numero di ore di lavoro svolte durante le singole giornate. A sua volta, il parttime verticale si configura quando il dipendente lavora a tempo pieno, cioè esaurendo le 40 ore (o esaurendo il numero di ore stabilite dal contratto collettivo), ma non tutte le settimane dell’anno. Infine, il part-time misto si verifica quando il numero di ore lavorate in alcune settimane è pari al limite settimanale legale o contrattuale mentre in altre settimane è inferiore a tale limite. Qualora invece il tempo pieno venga fissato dal contratto collettivo su base giornaliera nulla cambia rispetto al passato; ciò vale a dire che il part-time orizzontale si configura ogni qualvolta l’orario di lavoro è inferiore al limite del tempo pieno giornaliero; il parttime verticale si configura quando il dipendente lavora a tempo pieno, cioè esaurendo le ore della giornata, ma non in tutte le giornate della settimana del mese o dell’anno; il part-time misto si verifica quando il numero di ore lavorate in alcune giornate è pari al limite del tempo pieno giornaliero mentre in altre giornate è inferiore a tale limite. Inoltre, la sussistenza di un tempo pieno settimanale o giornaliero incide anche sulle regole del lavoro supplementare e del lavoro straordinario (a questo riguardo si rinvia al paragrafo 6 e seguenti per approfondimenti). 3. Il ruolo della contrattazione collettiva Nella maggior parte dei contratti collettivi la disciplina del part-time non è stata ancora adeguata alle novità legislative introdotte dal decreto. Tuttavia, secondo i principi generali che regolano i rapporti tra le fonti, ed in mancanza di indicazione contraria da parte del D.Lgs. n. 61/2000, la vigente disciplina collettiva si deve considerare tuttora applicabile laddove siano previste disposizioni non incompatibili con la legge (e comunque di favore per i lavoratori). E’ infatti lo stesso D.Lgs. n. 61/2000 (art. 1, comma 3) a stabilire che i contratti collettivi nazionali (o territoriali) stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale “possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro part-time”. Analoga possibilità è rimessa anche i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 dello Statuto dei lavoratori o dalle rappresentanze sindacali unitarie. Come si evince chiaramente dalla lettera della norma si tratta dei contratti collettivi sia precedenti che successivi alla emanazione della nuova regolamentazione legale in materia. Per quanto riguarda l’aspetto specifico del lavoro supplementare, è venuto meno il regime transitorio previsto inizialmente dal D.Lgs. n. 61/2000, secondo il quale la contrattazione collettiva previgente rimaneva applicabile per un solo anno (poi più volte prorogato). Si deve, quindi, ritenere che in attesa dell’adeguamento alla nuova disciplina legale, anche la disciplina contrattuale collettiva del lavoro supplementare sia applicabile, se compatibile, con le previsioni legali. 4. Costituzione del rapporto a tempo parziale Il rapporto di lavoro a tempo parziale può costituirsi o per assunzione diretta o per la trasformazione di un rap- porto a tempo pieno; in entrambi i casi si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 61/2000. L’accordo deve essere in forma scritta nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1 e articolo 5, comma 1 del predetto provvedimento. In caso di assunzione diretta di un lavoratore a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione ai competenti servizi per l’impiego entro 5 giorni dall’instaurazione del rapporto. Per effetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 297/2002, la comunicazione dovrà essere inoltrata contestualmente all’assunzione a decorrere dalla data stabilita da un apposito decreto ministeriale di prossima emanazione che introdurrà, tra l’altro, un modello unificato da valere ai fini Inps, Inail e DPL. L’art. 85, comma 2 del decreto prevede la soppressione - all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2000- delle parole da “Il datore di lavoro” fino a “dello stesso”. In conseguenza a tale modifica il datore di lavoro non è più tenuto a dare comunicazione dell'assunzione diretta di un lavoratore a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio mediante l’invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Il testo di riforma, tuttavia, non abroga la corrispondente sanzione contenuta nell’art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 61/2000 secondo cui “La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”. Ciononostante, si ritiene che la citata sanzione a partire dal 24 ottobre 2003 non sia più applicabile (a questo riguardo si rinvia al paragrafo 13 per approfondimenti). Nel caso di trasformazione di un rapporto da tempo pieno a tempo parziale la legge prevede espressamente il consenso delle parti. L’eventuale rifiuto da parte del lavoratore di trasformare il rapporto non può costituire di per sé giustificato motivo di licenziamento (art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 61/2000). La trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale può essere concordata dalle parti anche per un periodo limitato di tempo, al termine del quale il rapporto si trasforma nuovamente da tempo parziale a tempo pieno. I contratti collettivi possono stabilire, comunque, specifici obblighi per i datori di lavoro nel caso di trasformazione del rapporto da tempo 3 pieno a tempo parziale o viceversa. Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 61/2000 “su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale”. Ne consegue che in mancanza di convalida il lavoratore potrà in ogni caso richiedere al datore di lavoro sia il ripristino del rapporto a tempo pieno sia, previa messa in mora dello stesso datore di lavoro con offerta della prestazione, le retribuzioni corrispondenti al rapporto fulltime. Per effetto delle modifiche apportate dal decreto, a partire dal 24 ottobre 2003 è stata eliminata la possibilità da parte del lavoratore di farsi assistere da un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva. Va, inoltre, osservato che l’atto di convalida non sana i vizi della trasformazione, con la conseguenza che il suo rilascio non pregiudica la facoltà per il lavoratore di impugnare l’accordo, ovviamente previa rigorosa dimostrazione delle cause di una eventuale invalidità dell’accordo stesso. Il datore di lavoro in tutti i casi di trasformazione di un rapporto da tempo pieno a tempo parziale 4 non dovrà inoltrare alcuna comunicazione ai centri per l’impiego. Al contrario, la predetta comunicazione sarà necessaria in tutti i casi di trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno. Particolari vincoli nella trasformazione del rapporto di lavoro sono stabiliti per legge (art. 12-bis del D.Lgs. n. 61/2000) per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente (a questo riguardo si rinvia al paragrafo 9 per approfondimenti). 4.1 La forma del contratto L’art. 2, comma 1, primo periodo del D.Lgs. n. 61/2000 stabilisce che “Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1”. Il richiamato articolo 8, comma 1 prevede inoltre che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova”. Dalla lettura combinata delle due disposizioni rimane confermato che nel rapporto a tempo parziale la forma scritta è richiesta solo ad probationem con la conseguenza che qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all'articolo 2725 del codice civile. Ciò vale a dire che la prova della sussistenza di un rapporto a tempo parziale in luogo di un rapporto a tempo pieno, può esser fornita anche per testimoni solo “quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova” (art. 2724, punto 3 del codice civile). In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore, potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata (art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 61/2000). L’art. 2, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 61/2000 stabilisce espressamente che “Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare”. Sulla scorta di questa disposizione, in assenza delle rappresentanze sindacali aziendali il datore di lavoro non è tenuto ad alcun obbligo di informativa. Al contrario, invece, in caso di inadempienza del datore di lavoro agli obblighi in esame, si configura l’ipotesi di condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 delle legge n. 300/1970. La locuzione legislativa “Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3” deve intendersi riferita alla possibilità che i contratti richiamati possano stabilire un termine più ampio rispetto a quello annuale in cui il datore di lavoro è tenuto a fornire le informazioni previste. L’art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 61/2000 stabilisce che “nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”. Tale indicazione è tassativa e può essere derogata solo nel caso di modifica con ulteriore atto scritto, oppure, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stabilito l’adozione di clausole flessibili ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 61/2000. 5. Tutele e incentivazioni del rapporto a tempo parziale L’articolo 46, lett. o) del decreto sostituisce integralmente l’art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000 apportando significative novità in tema di tutele e incentivazioni del rapporto a tempo parziale. In particolare, il novellato comma 2 del citato articolo 5 stabilisce che “il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione”. Le novità rispetto al passato risiede nel fatto che il diritto di precedenza non è più garantito per legge, bensì sussiste soltanto se pattuito nel contratto individuale. Inoltre, l’ambito di esercizio del diritto viene ristretto al territorio comunale mentre prima la legge lo riferiva a tutte le assunzioni effettuate entro 50 km dall’unità produttiva di appartenenza. Sul punto si ritiene che la limitazione territoriale riferita al comune in cui risiede l’unità produttiva rispetto al quale, se previsto dalla parti, è possibile esercitare il diritto in questione può essere derogato nel contratto individuale nel senso più favorevole al dipendente. Al contrario, il dettato letterale porta a ritenere che le parti non potran- no prevedere una ambito territoriale inferiore a quello comunale previsto dalla legge. In caso di assunzione di personale a tempo parziale, l’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 61/2000 dispone che il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. L’innovazione consiste nella soppressione dell’obbligo a carico del datore di lavoro di motivare il rifiuto della richiesta di trasformazione. Il datore di lavoro, quindi, ha maggiore discrezionalità nella scelta di preferire le nuove assunzioni rispetto alla trasformazione dei rapporti già in essere. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione. Rispetto alla legge delega n. 30/2003 il decreto non ha attuato la previsione (art. 3, comma 1, lett. d) relativa alla introduzione di norme per agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte di lavoratori anziani al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile. 6. La definizione di lavoro supplementare Il lavoro supplementare nel contratto a tempo parziale è, in base alla definizione contenuta nell’art. 1, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 61/2000, “ il lavoro corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario concordato fra le parti ed entro il limite del tempo pieno” . Come in precedenza detto, il tempo pieno a sua volta è “l’orario normale di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 66/2003“; vale a dire 40 ore settimanali o l’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati (a questo riguardo si rinvia al paragrafo 2 per approfondimenti). Questo significa che, per i contratti che stabiliscono l’orario normale e quindi il tempo pieno, con riferimento alla settimana, devono essere considerate supplementari tutte le ore lavorate nella settimana comprese tra l’orario concordato tra le parti e l’orario normale settimanale come sopra individuato, indipendentemente dal numero di ore lavorate dal dipendente part-time nella singola giornata (sempre nel limite massimo di 13 ore). Esempio Al riguardo valga il seguente esempio: si ipotizzi un contratto collettivo che fissa l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali. Le parti hanno concordato una prestazione a tempo parziale pari a 25 ore settimanali da svolgersi 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì. Si ipotizzi ancora che il lavoratore svolga oltre alla prestazione stabilita le seguenti ore aggiuntive: 6 ore il lunedì, 5 ore il giovedì, 1 ora il venerdì; queste ultime saranno tutte considerate di lavoro supplementare dal momento che vengono svolte nel limite del tempo pieno settimanale fissato in 40 ore (e ciò a prescindere dalla distribuzione giornaliera delle stesse ore supplementari). Descrizione Descrizione Lunedì Lunedì Martedì Martedì Mercoledì Mercoledì Giovedì Giovedì Venerdì Venerdì Totale Totale Ore ordinarie 5 5 5 5 5 25 Ore supplementari 6 -- -- 5 1 12 Prestazione effettiva 11 5 5 10 6 37 Prestazione massima giornaliera consentita 13 13 13 13 13 -- 5 Se, invece, il contratto collettivo fissasse l’orario normale con riferimento anche alla giornata lavorativa e quindi individuasse un “tempo pieno giornaliero”, come nel passato, la prestazione supplementare verrebbe qualificata nei limiti del tempo pieno giornaliero. 6.1 Limiti delle prestazioni supplementari Secondo la disposizione contenuta nell’art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000 il datore di lavoro ha facoltà di chiedere lavoro supplementare “nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale”. La possibilità di richiedere prestazioni supplementari si deve considerare estesa anche al contratto di tipo misto nelle giornate in cui la prestazione non è a tempo pieno. Tale possibilità non è compatibile, invece, nei contratti di tipo verticale, dal momento che in questo caso è previsto lo svolgimento dell’orario a “tempo pieno”. Eventuali prestazioni nelle giornate o nelle settimane nelle quali non è stata concordata alcuna attività, possono essere richieste attraverso clausole elastiche o mediante un esplicito consenso del lavoratore che dovrà essere fornito a ciascuna richiesta di prestazione aggiuntiva. Per espressa previsione del decreto è stato rimosso qualsiasi limite alla effettuazione di lavoro supplementare 6 per i contratti part-time a tempo determinato. 6.2 La regolamentazione contrattuale L’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 61/2000, sempre con riferimento al contratto di tipo orizzontale, prevede che i contratti collettivi (di qualsiasi livello) stabiliscono: - il numero massimo di ore supplementari effettuabili; - le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare; - le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementari consentite dai contratti collettivi. Nel caso in cui il contratto collettivo applicabile non regolamenti le prestazioni supplementari, la disciplina può essere direttamente concordata nel contratto individuale oppure, mutuando la disciplina contenuta in un diverso contratto collettivo. Vale la pena evidenziare che un ricorso costante e privo dei caratteri della eccezionalità al lavoro supplementare potrebbe configurare un uso elusivo della tipologia contrattuale in commento . 6.3 Il consenso del lavoratore della tipologia contrattuale in commento . L’art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 61/2000 subordina la richiesta di lavoro supplementare al consenso da parte del lavoratore “ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo”. Questo vuol dire che se il contratto collettivo prevede e regolamenta le modalità di effettuazione di prestazioni supplementari, il datore di lavoro non deve richiedere un esplicito consenso al lavoratore il quale viceversa è obbligato alla prestazione aggiuntiva. In questo nuovo quadro giuridico le modifiche apportate dal decreto hanno altresì eliminato la previsione presente in passato secondo cui il rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni supplementari non integra gli estremi per l’adozione di provvedimenti disciplinari. Ne consegue, la possibilità da parte del datore di lavoro di sanzionare disciplinarmente il lavoratore in caso di rifiuto ingiustificato, fermo restando il divieto di licenziamento. Alcuni dubbi permangono sulla legittimità di sanzione disciplinare in caso di rifiuto da parte del lavoratore motivato dalla esigenza di svolgere una prestazione lavorativa presso un altro datore di lavoro. È questo tenendo conto della pronuncia della Corte Costituzionale con sentenza n. 210/1992 secondo cui il rapporto di lavoro a tempo parziale "si distingue da quello a tempo pieno per il fatto che, in dipendenza della riduzione quantitativa della prestazione lavorativa (e, correlativamente, della retribuzione), lascia al prestatore d'opera un largo spazio per altre eventuali attività, la cui programmabilità, da parte dello stesso prestatore d'opera, deve essere salvaguardata, anche all'ovvio fine di consentirgli di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una retribuzione complessiva che sia sufficiente (art. 36, primo comma, della Costituzione) a realizzare un'esistenza libera e dignitosa”. Nessuna disposizione è prevista dalla norma circa le modalità attraverso cui è possibile esprimere il consenso, ove il contratto non regolamenti la prestazione supplementare. Fermo restando l’opportunità di provvedere a questo riguardo con atto scritto, il consenso si può evincere anche da fatti concludenti. 6.4 La retribuzione del lavoro supplementare Le ore supplementari sotto il profilo retributivo sono equiparate alle ore normali di lavoro anche se eccedenti quelle contrattualmente concordate. In applicazione del principio di non discriminazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000 e considerato che le ore normali, per un lavoratore a tempo pieno, concorrono a determinare tutte le retribuzioni indirette e differite (mensilità aggiuntive compenso per ferie, trattamento di fine rapporto e così via), gli stessi effetti devono avere le ore supplemen- tari per il lavoratore part-time. A tal fine l’art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 61/2000 stabilisce che i contratti collettivi, in alternativa al citato articolo 4, possono anche stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l’applicazione di una maggiorazione forfetaria sulla retribuzione dovuta per le singole ore di lavoro supplementare. Pertanto l’incidenza delle ore supplementari sulle retribuzioni indirette e differite può essere predeterminata attraverso una maggiorazione forfetaria sulla stessa ora oppure, in alternativa, le stesse retribuzioni differite devono essere determinate tenendo conto anche delle prestazioni supplementari. Il medesimo art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 61/2000 stabilisce che i contratti collettivi possono prevedere un percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto dovuta in relazione al lavoro supplementare. Questa maggiorazione, se decisa dai contratti collettivi, ha una funzione diversa da quella precedente, perché è finalizzata a compensare in misura maggiore la prestazione. Conseguentemente, la stessa non potrà essere considerata utile ai fini del calcolo delle retribuzioni indirette e differite. 7. Il lavoro straordinario L’art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 61/2000 stabilisce che alle prestazioni lavorative straordinarie svolte nel rapporto a tempo parziale “si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno”. L’art. 1 del D.Lgs. n. 66/2003 definisce il lavoro straordinario quello “prestato oltre l’orario normale di lavoro come definito dall’articolo 3”. Dalla lettura combinata delle disposizioni sopra richiamate devono, pertanto, essere considerate straordinarie solo le ore lavorate oltre la 40a settimanale o oltre il minor valore stabilito dai contratti collettivi indipendentemente dal numero di ore effettuate giornalmente. Il richiamato art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 61/2000 prevede che “ nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie”. L’interpretazione letterale della disposizione porta a concludere che le prestazioni straordinarie non sono ammesse in presenza di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale. Nei confronti delle prestazioni straordinarie si applicano le normali disposizioni previste dalla legge e dai contrat- ti collettivi in particolare per quanto riguarda: - le maggiorazioni retributive; - le compensazioni fissate dai contratti collettivi; - i limiti annui che si ritiene debbano tuttavia essere riproporzionati alla minore durata complessiva della prestazione. 8. La variazione della prestazione part-time L’art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dall’articolo 46 del decreto, prevede che le parti possono, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Nei rapporti di tipo verticale e misto possono anche essere stabilite clausole elastiche in aumento della durata della prestazione lavorativa. E’ consentito alle parti di concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili anche in un periodo successivo alla stipula del contratto di lavoro. Al riguardo il datore di lavoro dovrà rispettare le condizioni e le modalità stabilite dai contratti collettivi in relazione alle quali si potrà modificare la collocazione della prestazione lavorativa. In mancanza di una regolamentazione contenuta nel contratto collettivo applicato le parti potranno recepire le previsioni di altri contratti collettivi o concordarla direttamente nel contratto individuale (art. 8, comma 2 ter del D.Lgs. n. 61/2000). 8.1 Clausole flessibili Gli accordi tra le parti per inserire le clausole di flessibilità sono possibili in tutte le tipologie di contratti a tempo parziale (orizzontale, verticale e misto). L’accordo consente al datore di lavoro di modificare unilateralmente la collocazione della prestazione lavorativa puntualmente concordata nel contratto individuale. In ogni caso resta fermo: - l’obbligo del preavviso che non potrà essere inferiore a due giorni, salvo diverse intese tra le parti; - l’obbligo di una compensazione che, tenuto conto di quanto prevede la legge delega deve necessariamente essere di tipo economico. L’eliminazione del diritto di “ripensamento“ previsto nella precedente versione del decreto legislativo, porta a concludere che il lavoratore, una volta sottoscritto l’accordo è tenuto al suo rispetto per tutta la durata del contratto, salvo diversa intesa tra le parti stesse. 8.2 Clausole elastiche Le clausole elastiche prevedono la possibilità per il datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa. Tale possibilità per espressa previsione di legge è prevista solo per il part-time di tipo verticale o misto (art. 3 , comma 7 del D.Lgs. n. 61/2000). Per i contratti part-time 7 verticali, la variazione in aumento delle ore di lavoro può essere richiesta solo nei giorni, nelle settimane o nei mesi in cui non è prevista alcuna prestazione lavorativa dal momento che nei periodi in cui essa è prevista è per definizione a tempo pieno. Nel caso invece di part-time misto, la clausola di elasticità potrà essere utilizzata nelle giornate in cui la prestazione non è a tempo pieno (si rinvia al punto 6.1). Alle clausole elastiche si applicano le stesse disposizioni già segnalate per le clausole flessibili con l’unica aggiunta che i contratti collettivi possono stabilire, oltre alle condizioni ed alle modalità per l’esercizio della clausola anche i limiti massimi di variabilità in aumento. 9. Diritti di lavoratori affetti da patologie L’art. 46, lettera t) del decreto introduce una nuova disciplina a favore dei prestatori di lavoro affetti da patologie oncologiche, aggiungendo un nuovo articolo (art.12bis) al D.Lgs. n. 61/2000. Le nuove disposizioni prevedono il diritto dei “lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita” alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno a lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Inoltre, il rapporto di lavoro a tempo parziale 8 “deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore”. La norma inoltre, fa salve le disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro. La ridotta capacità lavorativa deve essere accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente la quale deve rilasciare idonea certificazione che lo stesso lavoratore dovrà produrre al datore di lavoro all’atto della richiesta. Si ritiene che la condizione patologica debba essere accertata ogni qual volta venga presentata da parte del lavoratore la richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno in contratto a tempo parziale. L’accertamento non è previsto in caso di trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno. Dal tenore letterale dalla norma il lavoratore in questione ha diritto alla trasformazione del contratto di lavoro senza limiti di riduzione dell’orario. 10. Computo dei lavoratori part-time L’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 61/2000 nello stabilire i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale, prevede che “In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno”. Il comma 2 del citato articolo 6 stabiliva inoltre un’eccezione alla regola generale. Era previsto, infatti, che ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale venissero computati come unità intere, qualunque fosse stata la durata della loro prestazione lavorativa. La lettera p), comma 1, dell’art.46 del decreto ha soppresso tale ultima disposizione con la conseguente generica applicazione del criterio di computo previsto dal predetto articolo 6, comma 1. Ai fini dell’accertamento dell’organico, quindi, i lavoratori part-time “si computano in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno” con arrotondamento all’unità superiore della sola frazione eccedente la somma come precedentemente individuata e superiore alla metà dell’orario a tempo pieno. Tenuto conto che la norma fa riferimento “all’orario svolto” dal lavoratore, si ritiene debbano essere computati nel calcolo sia il lavoro supplementare sia eventuali ore di lavoro svolte per effetto di clausole elastiche. Relativamente agli effetti che in passato la norma soppressa ha prodotto in materia di attività sindacale, si ritiene che le RSA costituite in unità produttive che hanno raggiunto il requisito dimensionale richiesto dall’art. 35 della legge 300/70 attraverso il computo pieno dei lavoratori part-timer perdano immediatamente la qualità di RSA ex art. 19 della stessa legge ed i relativi diritti previsti dal titolo terzo. La seconda ed ultima parte del dossier verrà pubblicata sul prossimo numero Fabio FARETRA [email protected] ENPACL Approvato il bilancio tecnico per il triennio 2004 - 2006 l 26 novembre 2004 l’Assemblea dei Delegati ha discusso e approvato il Bilancio tecnico dell’Ente. La vigente normativa, infatti, vincola tutte le Casse di previdenza dei liberi professionisti a valutare, con cadenza almeno triennale e in termini attuariali, l’evoluzione delle rispettive principali componenti economico-patrimoniali. L’elaborato, frutto del lavoro dello Studio Orrù, è valido per il triennio 2004-2006, prende a riferimento una proiezione a 15 anni, come prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, nonché una a 40 anni, voluta dal Consiglio di Amministrazione dell’ENPACL. I Le valutazioni finali dimostrano il miglioramento dello ‘stato di salute’ dell’ENPACL rispetto a quello, già incoraggiante, che derivava dal precedente Bilancio tecnico elaborato nel 2001: il saldo previdenziale risultava positivo sino al 2011, ora sino al 2015; il saldo corrente sino al 2013, ora al 2017; il rapporto tra il patrimonio e le pensioni si annullava nel 2026, ora nel 2036. Proviamo a vedere in dettaglio il contenuto del recente documento attuariale, a partire dall’analisi della collettività assicurata, ossia dal numero e dalla composizione dei Consulenti del Lavoro. Al 31 dicembre 2003 risultano iscritti all’Ente 18.769 Consulenti in attività, con una età media di 45,7 anni e un’anzianità contributiva totale di 15,8 anni. A questi si sommano gli iscritti in qualità di pensionati contribuenti, pari a 1.087 unità, con una età media di 68,6 anni e un’anzianità contributiva media successiva al pensionamento di 2,2 anni, per un complesso di 19.856 contribuenti. Riguardo costoro è stato possibile rilevare i dati dei volumi di affari ai fini IVA, dichiarati per l’anno 2002 ed elaborare così le caratteristiche medie anagrafiche ed economiche dei contribuenti all’Ente. Le tabelle seguenti sintetizzano tali risultati. Iscritti in attività al 31 dicembre 2003 Classi di età Numero Età in anni Anzianità contributiva in anni Volume IVA 2002 in euro 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 e più Totale 52 1.039 2.230 2.935 2.511 2.619 2.738 2.368 1.830 321 40 25 11 18.764 23,6 27,5 32,2 37,0 41,8 47,0 52,0 56,8 61,9 66,1 71,4 76,1 82,4 45,7 1,2 2,6 4,7 7,9 11,1 18,2 22,8 25,8 27,5 24,9 23,7 22,5 24,2 15,8 4.324 16.670 27.944 45.564 61.527 74.289 82.251 86.871 88.664 62.724 28.680 43.123 51.060 62.921 29 Pensionati contribuenti al 31 dicembre 2003 Classi di età Numero Età in anni Anzianità contributiva in anni (*) Volume IVA 2002 in euro Pensione base al 31.12.2003 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 Totale 3 7 19 28 54 62 438 256 154 55 11 1.087 38,7 42,1 46,7 52,0 56,9 62,0 67,0 71,8 76,8 81,2 86,4 68,6 3,4 2,6 3,5 3,8 3,2 3,3 1,7 1,8 2,5 3,2 4,1 2,2 15.233 82.153 66.581 84.431 107.897 75.906 126.463 101.499 101.516 94.669 100.108 108.646 4.739 4.662 4.896 5.019 6.365 6.162 7.276 7.359 6.688 6.563 6.655 6.938 (*) Anzianità contributiva dall’ultimo supplemento, per vecchiaia e anzianità. Dal pensionamento, per invalidità. I pensionati dell’Ente, alla data di elaborazione del Bilancio tecnico, erano 3.945, con una età media di 73,3 anni, una anzianità media contributiva di 22,8 anni e una pensione media annua di 5.839 euro. La tabella sottostante fornisce alcuni dati in dettaglio al riguardo. Pensionati al 31 dicembre 2003 Tipo di pensione Numero Età in anni Anzianità in anni Pensione base Pensione aggiuntiva Supplemento Vecchiaia Anzianità Invalidità Superstiti di attivo Superstiti di pensionato Totale/Media 1.757 61 208 76,6 62,7 66,4 26,0 37,2 19,7 6.468 9.571 5.760 193 972 118 479 - 975 67,2 16,6 4.553 170 - 944 3.945 75,7 73,3 23,0 22,8 4.038 5.424 58 163 161 252 nfine, per completare il quadro demografico, sono stati rilevati 5.745 ‘differiti’ (ossia non più iscritti all’Ente che però non hanno richiesto la prestazione) e 537 ‘optanti’. Costoro, denominati ‘silenti’, dimostrano un’età media di 55,5 anni e un’anzianità contributiva di 10,5 anni. L’elaborato tecnico ha preso in esame anche la situazione finanziaria della gestione dell’ENPACL. Al riguardo il Bilancio consuntivo 2003 evidenzia un patri- I 30 monio netto a fine anno di 346,1 milioni di euro, con un avanzo economico di esercizio pari a 32,4 milioni di euro. Le entrate contributive sono state, per il 2003, pari a 74,9 milioni di euro (40,9 da contributi soggettivi, 26,1 da quelli integrativi, 3,2 per trasferimenti e 1,8 da contributi per maternità) mentre le prestazioni previdenziali e assistenziali hanno comportato uscite per 36,2 milioni di euro. Il patrimonio dell’Ente, costituito principalmente da titoli (175,7 milioni di euro) e immobili (106,5 milioni di euro) ha garantito nell’ultimo quinquennio un tasso di rendimento annuo medio, al lordo delle spese e delle imposte, pari al 2,81%. Il risultato è condizionato dalla negativa situazione, soprattutto nell’ultimo triennio, dei mercati finanziari nazionali e internazionali. Sulla scorta di tali elementi demo- grafici ed economici, gli attuari hanno potuto effettuare delle valutazioni, con il sistema tecnicofinanziario della ripartizione, estese agli anni 2004-2043. L’evoluzione della collettività degli attivi è stata prudenzialmente considerata aperta, numericamente crescente nei primi due anni di osservazione e successivamente resa costante al valore di 20.345 unità. Circa la composizione per sesso dei nuovi ingressi, è stata ipotizzata stabile l’attuale incidenza delle donne sul totale degli iscritti in attività, pari quasi al 40%. Le probabilità di eliminazione degli attivi per morte, in base all’esperienza degli ultimi cinque anni della collettività dei Consulenti del Lavoro, sono state ricavate più favorevolmente ridu- cendo del 45% le probabilità indicate dalle tavole Istat 2000, riferite alla generalità della popolazione italiana. iguardo l’andamento prevedibile dei volumi di affari IVA, anche qui prudenzialmente, è stato applicato un quadro ‘statico’, con un incremento medio in relazione all’aumento degli anni di attività professionale, senza tener conto nemmeno degli aumenti legati all’inflazione. Le ipotesi evolutive economichefinanziarie adottate riportano un tasso di inflazione monetaria atteso pari al 2% per l’intero periodo di valutazione. Lo stesso tasso è stato applicato quale incremento annuale del contributo soggettivo e delle pensioni. Il tasso di rendi- R mento del patrimonio è stato considerato costante al 3% annuo. Un’annotazione a parte merita la totalizzazione, ossia la facoltà di cumulare i periodi di iscrizione a tutte le forme pensionistiche al fine di conseguire il diritto al pensionamento, come disciplinata dall’articolo 71 della legge n. 388 del 2000. Lo studio attuariale non ha ritenuto di considerare le future uscite riguardanti la totalizzazione, in quanto al momento non correttamente valutabili. Occorre d’altronde precisare che lo stesso istituto ha subito importanti modifiche e integrazioni con la recente legge delega previdenziale n. 243 del 2004. I risultati previsivi vengono riportati nella tabella successiva, aggregati ogni cinque anni per esigenze di spazio. Bilancio previsivo 2004 – 2043 Anno Numero iscritti Numero pensionati Contributi (*) Prestazioni (*) Patrimonio (*) 2005 2010 2015 2017 2020 2025 2030 2035 2036 2040 2043 21.300 21.574 21.724 21.804 21.912 21.702 21.686 21.914 21.964 22.099 22.105 5.333 6.694 8.380 9.062 9.969 10.154 10.570 11.652 11.784 12.114 12.281 76.031 89.884 102.316 107.618 116.196 130.899 143.912 158.265 161.628 175.685 185.989 43.101 65.323 98.511 114.396 138.625 161.409 196.405 239.217 248.166 279.296 302.804 420.298 595.636 713.977 730.293 711.391 627.662 441.452 73.814 - 24.350 - 493.537 - 936.890 (*) in migliaia di euro correnti e conclusioni cui giungono gli attuari, riferiscono di un Ente che non evidenzia problemi di instabilità nel brevemedio periodo e suggeriscono di monitorare nel tempo la situazione dell’Ente e procedere nel medio L periodo a introdurre opportuni correttivi, finalizzati a garantire indefinitivamente la stabilità della gestione. Lo stesso monitoraggio dovrà interessare, come evidente, la validità delle basi demografiche, economiche e finanziarie adottate. In tal senso giova ricordare che il Consiglio di Amministrazione, fin dall’avvio dell’attuale legislatura, ha stabilito di procedere alla verifica attuariale con cadenza annuale anziché triennale. 31 Salvatore UGLIANO Vicepresidente Consiglio Nazionale dell’Ordine [email protected] CONSIGLIO NAZIONALE CNO notizie brevi 1) ASSISTENZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO E’ continuato il “pressing” su parlamentari ed uomini di governo affinchè si pervenga, al più presto, all’attuazione della legge delega in materia di contenzioso tributario. Vi sono stati contatti, in tal senso, unitamente al Collega De Lorenzis, Segretario generale nazionale dell’ANCL sindacato unitario, con i Sottosegretari Vegas, Magri e Letta, nonché con il Presidente della Commissione Giustizia dell’UE Gargani i quali hanno, tutti, assicurato il loro interessamento. Inoltre, la II Commissione permanente giustizia della Camera dei Deputati presieduta dal Presidente on. Gaetano Pecorella, nella riunione del 3 novembre u.s. ha approvato all’unanimità la risoluzione n. 700436 presentata, su impulso dell’on. Duilio, dai parlamentari Fanfani, Duilio, Lettieri, Pinza, Santagata, Pistone e Benvenuto (v. notizie n. 6/04 sul numero 5/2004 di questa rivista), con la quale “si chiede al Governo di provvedere ad emanare le disposizioni ministeriali che consentano, sin da ora, ai consulenti del lavoro di esercitare l’assistenza tecnica generale nel processo tributario”. Il Sottosegretario Molgora, ritenuto che “l’estensione ai consulenti del lavoro dell’abilitazione all’assistenza tecnica generale possa essere realizzata anche al di fuori di una revisione complessiva del contenzioso tributario”, assicura che, “per quanto di competenza, farà tutto il possibile per realizzare quanto prima” la previsione 32 normativa di nostro interesse. In data 6 dicembre u.s. dal Servizio per il Controllo Parlamentare della Camera dei Deputati è stata inviata al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia Castelli una lettera con la quale si sollecita la predisposizione “della nota ministeriale di attuazione riferita al predetto atto”. 2) RIUNIONE COMMISSARI ESAMI ABILITAZIONE Il giorno 27 ottobre u.s. presso la sede del Consiglio Nazionale si è svolta la riunione dei Commissari designati a far parte delle Commissioni di esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del lavoro. Nel corso dell’incontro sono stati forniti agli intervenuti opportuni suggerimenti circa i comportamenti da tenere nelle predette Commissioni, sintetizzati in un utile vademecum che è stato consegnato ai presenti (e successivamente inviato per conoscenza ai Consigli provinciali), al fine di uniformare metodologie e giudizi ed attenuare, nel limite del possibile, le riscontrate notevoli divergenze circa il numero degli abilitati. 3) CONVENZIONI CON UNIVERSITA’ Con la circolare n. 831 del 7 ottobre 2004 è stata data notizia della stipula di due convenzioni per l’attivazione di corsi di laurea destinati alla formazione universitaria nell’area della Consulenza del lavoro. La prima, con l’Università telematica “Guglielmo Marconi” di Roma, prevede nell’ ambito della laurea in Scienze giuridiche, un “iter” specifico per i Consulenti del lavoro già iscritti all’Ordine ed un altro per i praticanti, nonché il riconoscimento di ben 78 crediti universitari (su complessivi 180) per i Colleghi regolarmente iscritti. La seconda, con l’Università del Molise con sede in Campobasso, prevede l’istituzione di una Cattedra in “Consulenza e gestione del rapporto di lavoro” nell’ambito del corso di laurea in Operatore d’impresa (Scienze dei Servizi Giuridici) e l’attribuzione di ben 86 crediti universitari ai Consulenti in regola con l’iscrizione. 4) TITOLO DI STUDIO E MIUR I Consulenti del Lavoro sono stati inclusi nel tavolo tecnico per la revisione delle “Scienze sociali e gestionali”, istituito presso il Ministero dell’Università, cui è stato affidato il compito di riconsiderare le classi di laurea che attualmente rientrano nell’area economicogiuridica al fine di definire i percorsi di studio che consentiranno l’accesso alla libera professione. Di tutto rilievo l’inserimento della nostra Categoria nel gruppo di esperti che affiancheranno, in tale compito, gli esperti ministeriali. E’ un ambìto riconoscimento che, oltre tutto, fa bene sperare in una positiva conclusione dell’iter per l’innalzamento del titolo di studio richiesto per accedere alla nostra professione con il recepimento delle proposte avanzate da questo Consiglio Nazionale circa le classi ritenute necessarie e valide per l’iscrizione all’Ordine. 5) CONGRESSO NAZIONALE DI CATEGORIA Nei giorni 28 – 29 – 30 aprile 2005 si svolgerà in Roma il V Congresso Nazionale dei Consulenti del lavoro, la cui tematica (“Il ruolo del Consulente del lavoro nella responsabilità sociale delle imprese”, in sigla CSR: Corporate Social Responsibility) fa parte degli obiettivi strategici perseguiti dalla Commissione UE, nella convinzione che rappresenti “uno strumento per rendere l’Europa più competitiva e socialmente coesa e per modernizzare e rafforzare il modello sociale ed economico europeo”. Da segnalare l’iniziativa dell’ANCL Sindacato Unitario che, nella persona del Segretario Generale Nazionale Roberto De Lorenzis, ha firmato il 14 novembre u.s. a S. Margherita Ligure, unitamente al Ministro del Ministero del Welfare Maroni ed alla presenza dei massimi vertici della Categoria e di Enti vari, un protocollo d’intesa che riconosce la nostra Categoria quale “partner” culturalmente e professionalmente capace di affiancare il Governo italiano nello sforzo di “agevolare la diffusione della cultura della CSR e delle buone pratiche ad essa connesse”. Intanto fervono i preparativi di tale Congresso che dovrebbe vedere la Categoria massicciamente presente. 6) INCONTRI INFORMATIVI FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO Sono continuati gli incontri informativi che il Presidente Catalano, unitamente a tecnici della Fondazione Consulenti per il lavoro e di Italia Lavoro – Agenzia tecnica del Ministero del Welfare cui è affidata la realizzazione della Borsa Continua Nazionale del lavoro – sta tenendo su tutto il territorio nazionale per illustrare le nuove funzioni di intermediazione, ricerca, selezione e ricollocazione delle risorse umane assegnateci dalla legge 23 febbraio 2003. Detti incontri si sono tenuti: Il 19.11.04 a Vibo Valentia per la Calabria; Il 22.11.04 a Torino per il Piemonte e la Valle d’Aosta; Il 23.11.04 a Venezia per il Veneto; Il 29.11.04 a Milano e Brescia per la Lombardia; 1l 2.12.04 a Cagliari per la Sardegna; Il 7.12.04 a Napoli per la Campania; Il 13.12.04 ad Ancona per le Marche; Il 16.12.04 a Latina. 7) INDICAZIONE DEL PROFESSIONISTA SUI VERBALI ISPETTIVI Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sollecitato in tal senso dallo scrivente Consiglio, ha emanato la lettera circolare prot. N. 45 del 25 novembre u.s. con la quale invita le Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dopo aver ricordato che il “codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro impone agli stessi di verificare l’abilitazione dei professionisti che curano gli adempimenti in materia di lavoro”, a “dare disposizioni affinchè nei verbali ispettivi sia sempre riportato il nominativo del consulente nonché il numero di iscrizione al relativo albo professionale”. Nella lettera si legge, inoltre, che “ anche mediante tale adempimento … si realizza una azione di contrasto nei confronti del fenomeno dell’abusivismo nell’esercizio dell’attività di consulenza del lavoro”. Quanto sopra in attesa del modello unificato del verbale ispettivo che sta predisponendo il predetto Ministero. 8) SANZIONI PER TARDIVO INVIO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI Il Consiglio Nazionale è intervenuto presso il Ministero dell’ Economia e delle Finanze per rappresentare lo stato di disagio che coinvolge la Categoria in relazione all’irrogazione delle sanzioni agli intermediari fiscali per il tardivo invio delle dichiarazioni fiscali. In particolare è stata fatta presente l’eccessiva onerosità prevista dalla normativa vigente secondo cui la tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli intermediari comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 516,45 Euro ad un massimo di 5.164,56 Euro. Tenuto conto che, nella generalità dei casi , l’intermediario invia telematicamente più dichiarazioni in un medesimo file, è stato chiesto un intervento correttivo della norma che prevede irrogazione di tale sanzione per ciascuna dichiarazione inviata in ritardo, ma contenuta, insieme ad altre, in un unico file. 9) RIORDINO ARCHIVI DEI CONSIGLI PROVINCIALI A seguito di richieste di chiarimenti pervenute da alcuni Consigli provinciali riguardanti il riordino e la conservazione degli archivi cartacei, l’Archivio Centrale dello Stato presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha comunicato che la relativa competenza è delle Soprintendenze Archivistiche delle diverse regioni, presso le quali possono essere attinte le necessarie informazioni. 10) RIUNIONE CLUB EUROPEO DELLE PROFESSIONI LAVORISTICHE Il giorno 10 dicembre u.s. si è svolta in Roma presso la sede del Consiglio Nazionale una riunione dei componenti del Club Europeo delle libere professioni lavoristiche. Presenti le delegazioni della Macedonia, della Russia, della Spagna e, come osservatrice, della Francia (assente la delegazione polacca per impegni governativi del Presidente Andrej Kalvas, Ministro della Giustizia). Da segnalare i punti all’ordine del giorno: il programma delle attività da svolgere, il riconoscimento della personalità giuridica del Club, la scelta della lingua ufficiale, l’estensione del Club ad altre professioni lavoristiche di altri Paesi europei. Dai lavori, svoltisi in un’atmosfera cordiale e costruttiva, è emersa la necessità di interscambiare le diverse normative lavoristiche al fine di promuovere, a livello legislativo, un quadro omogeneo e coerente, maggiormente funzionale alle esigenze del mondo del lavoro nella sua più ampia accezione. 33 Paolo LOSI e Edmondo DURACCIO CNO La Categoria e l’INPS proficuità di una collaborazione on capita spesso la possibilità di rendicontare i colleghi sulle attività delle varie Commissioni Consiliari,fra cui quella Enti Esterni coordinata dallo scrivente, tante sono le novità che la nostra Rivista deve affrontare alla luce di una precisa scelta editoriale di categoria. Eppure, possiamo dire con grande soddisfazione, che la nostra Commissione è riuscita, fin dal primo incontro con la Direzione Generale dell’INPS alla presenza del Presidente Catalano, ad impostare la “bilateralità”nell’accezione più ampia del termine: pari dignità, comunanza dei ruoli e delle finalità, così come emerso nella nuova versione del Protocollo d’intesa sottoscritto nel mese di Luglio scorso dal nostro Presidente e dal Direttore Generale Dr. Crecco. N anti i problemi affrontati nell’ultimo scorcio di operatività la cui mera elencazione offenderebbe, di certo, l’abnegazione, la dedizione e la competenza della Commissione tutta donde la necessità, ancorchè con la sintesi di un articolo di stampo informativo, di spendere qualche parolina in più. T 34 n primis, ed in ciò superando vecchie barriere e concezioni, abbiamo affermato la pari dignità dei ruoli, la collaborazione intesa in senso lato e per entrambe le istituzioni senza I “ PER LA CATEGORIA UN RUOLO SUPER PARTES, QUALE PROMOTRICIE DI UNA NUOVA CULTURA DELLA LEGALITÀ ” alcuna prevaricazione, l’affermazione del ruolo super partes della Categoria quale nuova promotrice di una cultura della legalità, l’interesse comune affinchè le prestazioni siano rese con celerità nell’interesse degli assicurati e dei datori di lavoro contribuenti dando una prima dimostrazione di collaborazione nell’invio telematico dei Modelli DM10-statistica alla mano circa l’80% risulta trasmesso tramite i CdL - quando ciò non era ancora prescritto da una norma di diritto positivo. Con questo spirito che, a memoria d’uomo non ricordavamo, abbiamo affrontato con disponibilità, ma anche con precisa determinazione, un’altra serie di problematiche. er le “note di rettifica”, atavico problema,abbiamo dapprima sperimentato in alcune province la prospettazione on-line e, dal prossimo anno, l’avremo in tutto il territorio nazionale: preavviso con e.mail, apposito link di prospettazione della nota, possibilità di contestazione entro i successivi 30 giorni ed archiviazione laddove viene riconosciuta la validità del nostro rilievo.In tutto questo, la nota di rettifica è un documento che conosciamo solo noi e non i nostri datori clienti con grande sollievo per l’immagine categoriale e… per le finanze pubbliche. Sul “diritto di interpello” (art.9 del decreto legislativo 124/2004 sulla Razionalizzazione della funzione Ispettiva) abbiamo raggiunto una intesa sulla costituzione di una tavolo tecnico (con la nostra presenza) per la istruttoria delle istanze da trasmettere,poi,alla Direzione Generale delle Ispezioni presso il Ministero del Lavoro. E non è roba da poco atteso che, per P previsione legislativa, l’interpello può essere fatto unicamente dagli Ordini Professionali e da Associazioni di Categoria. Per l’altro istituto della “prescrizio- Generale inviato alle sedi regionali promotrici del contestato “esperimento”. Non meno tempo ed energie (anche nervose) sono stati dedicati al pro- “ NUMEROSE LE PROBLEMATICHE AFFRONTATE E RISOLTE: LA PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA, LA GESTIONE SEPARATA DEI COMMERCIANTI, IL PROTOCOLLO INFORMATICO UNICO … ” ne obbligatoria” abbiamo fatto sì che la nuova apposita circolare dell’INPS venisse corredata dall’indicazione e da una precisa elencazione degli illeciti amministrativi sanabili. Di tutto rilievo, per il nuovo clima creatosi nei rapporti bilaterali, è stata, poi, la circolare sulle Ispezioni previdenziali dalla quale emerge, in tutta chiarezza,la necessità del “contraddittorio” fra l’ispettore di vigilanza ed il Consulente del Lavoro prima della redazione del verbale e precise indicazioni circa le modalità di redazione del verbale stesso. bbiamo, poi, affermato in materia di “iscrizione nella gestione separata commercianti” l’irritualità di una presentazione, a corredo dell’istanza,del contratto contenente il progetto e, men che meno, quella di una disamina preventiva, previa espressione di un accoglimento o diniego, del progetto. Da queste nostre considerazioni è scaturito un messaggio della Direzione A blema del “protocollo informatico unico”. Abbiamo, purtroppo, dovuto evidenziare la diversità di comportamento delle varie sedi provinciali e periferiche con tempi di attesa notevolmente superiori alla “media” con l’aggravante che il proto- “ COSTITUZIONE DI UN FRONT-OFFICE E SISTEMI DI SCANNER PER ASSICURARE L’IDONEITÀ PROBATORIA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO ” collo medesimo non presenta caratteri probatori in relazione agli allegati in special modo per quelle fattispecie che hanno rilevanza presso altri Istituti(si pensi,ad es. agli adempimenti per gli agricoli). Pur non entrando nel merito dei sistemi di organizzazione delle varie sedi, abbiamo rappresentato la necessità, accolta, di una costituzione di un front-office e l’adozione di sistemi di scanner celeri affinchè anche ciascun allegato alla documentazione principale possa essere munito di distinta e specifica protocollazione. Su tale aspetto, addirittura, abbiamo convenuto che in sede periferica si tengano delle riunioni con i nostri rappresentanti allo scopo, poi, di rappresentare con apposita verbalizzazione le risultanze alla Direzione Generale (frontoffice, modalità di protocollazione,tempi medi di attesa ecc.) per avere un monitoraggio completo del problema. ondimeno gravoso è stato il nostro impegno, all’interno del tavolo tecnico appositamente costituito, per lo studio dei “dati retributivi mensili” da inoltrare dal prossimo mese di Marzo in ossequio ad una precisa disposizione di legge augurandoci, solo, che non si verifichino gli inconvenienti del modello 770 telematico che ha costretto, purtroppo,parecchi colleghi ad una repetita degli adempimenti. Stiamo, infine, lavorando sul “DURC” all’insegna della massima semplificazione sperando di dare ai colleghi un buon risultato, ancorché necessiti raccordare le esigenze di Inps, Inail, Cassa Edile. N a sintesi finisce qui con i non rituali ringraziamenti a tutti i componenti della Commissione (Barberis, Duraccio, Montanaro, Malavolti, Sette), dandovi appuntamento ad una prossima rassegna delle cose realizzate. L 35 Laura BELLINI PROFESSIONE Fiera di Modena IX Salone dell’Igiene e Sicurezza in ambiente di lavoro Consulenti del Lavoro hanno da sempre cercato di ampliare il loro orizzonte professionale e l’attuale momento economico se da un lato offre motivi di preoccupazione dall’altro ci sprona più che mai ad essere interlocutori privilegiati delle forze del mercato del lavoro. In questa ottica, il nostro ruolo di esperti nella gestione delle risorse umane, nell’interpretazione e applicazione delle norme ( mai semplici tenutari o elaboratori di dati), ci ha incoraggiato a partecipare in modo fattivo alla IX edizione di AMBIENTE LAVORO - Salone dell’Igiene e Sicurezza in ambiente di lavoro - tenutosi presso le Fiere di Modena dal 13 al 16 ottobre 2004. E’ questa una manifestazione unica nel suo genere in Italia, ben conosciuta dai tecnici in quanto attraverso più di 300 espositori suddivisi nei settori – Sicurezza – Igiene – ConfortConsulenza – Servizi, offre una risposta completa agli adempimenti connessi al Dlgs 626/94 . L’edizione 2004 e’ stata particolarmente importante in quanto con giornate di studio, incontri e convegni si volevano celebrare i 10 anni della “626”. Per i consulenti dell’Emilia Romagna l’imperativo categorico era quello di non mancare. L’opportunità di allestire uno stand oltre ad offrire visibilità alla Categoria (ed i passaggi sono stati veramente tanti), ci colloca- I 36 va anche logisticamente vicini agli stand dell’ISPELS – dell’INAIL nonché di CISL , CGIL e UIL: rappresentando ulteriormente, in tal modo, la nostra presenza accanto alle forze istituzionali e sociali. Dal giorno dell’inaugurazione un gruppo di colleghi delle Unioni Provinciali “ PRESSO LO STAND, LA PRESENZA DEI CONSULENTI COSTANTEMENTE ASSICURATA DA UN GRUPPO DI COLLEGHI EMILIANI ” ANCL di MODENA, PARMA e REGGIO EMILIA, si è quotidianamente e costantemente avvicendato allo stand ricevendo spesso richieste specifiche di informazioni sul ruolo del Consulente del Lavoro nella gestione della sicurezza da parte di un pubblico di visitatori a volte curioso a volte interessato. ossiamo senza tema di smentite affermare che comunque la nostra presenza non è passata inosservata. Abbiamo avuto il piacere P di salutare presso il “nostro” stand i vari ispettori ASL - servizio SPASL che si sono mostrati piacevolmente sorpresi di vederci “in trincea”, pur conoscendo il nostro impegno come UP nell’organizzazione di corsi di formazione per RSPP. Una visita gradita e degna di menzione è stata quella del Responsabile del dipartimento libere professioni – prevenzione e sicurezza sul lavoro di Forza Italia. Molti gli imprenditori che più volte ci hanno chiesto di spiegare loro il nostro compito e l’esatta collocazione del Consulente del Lavoro nella “filiera” della sicurezza, con i quali volentieri ci siamo soffermati a dialogare ben felici di poter consegnar loro gli elenchi degli iscritti ed i riferimenti degli Ordini Provinciali che tenevamo in vista proprio di tale eventualità; molte sono state le richieste di informazione circa gli interventi dei Consulenti del lavoro nell’ambito della formazione sia individualmente, come propria attività professionale, sia attraverso corsi e convegni organizzati dagli Ordini o dalle UP ANCL. arlare di queste iniziative se da un lato è stato un momento gratificante per le province che hanno promosso varie attività sul tema sicurezza e che quindi avevano argomenti e proposte da riferire, dovrebbe nel contempo offrire lo spunto ad un P momento di riflessione per quelle che non hanno preso in considerazione questo tipo di servizio reso ai propri assistiti. Buon risalto alla manifestazione ed ai partecipanti è stato dato dalla stampa: il quotidiano “Il Resto del Carlino” dedica un articolo il giorno 13 ottobre : “AMBIENTE LAVORO APRE COL BOTTO” dove si legge tra l’altro che “l’interesse per la manifestazione è stato così vivo che tutti i posti sono andati esauriti” e titola il 14 ottobre 2004 nella pagina dedicata a Modena “MEDICINA DEL LAVORO, IN CITTA’ UN CONGRESSO MONDIALE” parlando del congresso dell’International Commission on Occupational Health (ICOH), manifestazione collaterale patrocinata dall’università di Modena e Reggio. n questo scenario si colloca il convegno regionale dei Consulenti del Lavoro “SICUREZZA E QUALITA’ DELLA VITA”, tenutosi il giorno 15 ottobre presso la Sala Michelangelo del complesso fieristico. Una sfida per i Consulenti del Lavoro a 10 anni dalla “626” che ha sicuramente destato molto interesse anche tra i visitatori della fiera visto il riscontro al banco delle registrazioni delle presenze di professionisti iscritti ad altri ordini ed in particolare di molti medici specialisti in medicina del lavoro. Introdotto dal Presidente ANCL Emilia Romagna Luca Piscaglia davanti un folto pubblico di colleghi e di visitatori interessati, l’incontro è proseguito con la relazione tecnica del Dr. Giorgio Discetti, medico del lavoro, che ha analizzato la “626” a dieci anni dall’entrata in vigore, producendo dati e statistiche sull’andamento infortunistico e sulle malattie professionali, sulla sensibilizzazione delle aziende e dei lavoratori, sui progressi, gli obiettivi raggiunti e le questioni rimaste irrisolte; ha preso quindi la parola la dottoressa Patrizia Bodo, anch’essa medico del lavoro, che ha evidenziato come la dismissione dell’amianto rappresenti ancora un grosso problema per le aziende del settore delle costruzioni. I Ultimo ed altamente significativo è stato l’intervento del Prof. Avv. Gian Paolo Prandstraller docente di sociologia autore di numerose ricerche e “ I KNOWLEDGE WORKERS AL CENTRO DELLA FUTURA COMPETITIVITÀ ECONOMICA DEI PAESI INDUSTRIALI ” saggi dedicati alle professioni intellettuali che, quasi ricollegandosi al congresso di Rimini del Maggio 2003, ha trattato il tema: “La professione del Consulente del Lavoro come promotrice della qualità della vita nel lavoro”. Sintetizzando il suo intervento appare evidente che la nuova società sarà una “società della conoscenza” ed il nuovo lavoro avrà un carattere diverso da quello che segnava il lavoro nella società industriale. Ecco quindi l’esigenza di preparare un gruppo trainante che il Prof. Prandstraller chiama “knowledge workers” (lavoratori della conoscenza), che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla propria conoscenza e rappresentano una condicio sine qua non della futura competitività economica dei paesi industriali. Per la natura stessa della nostra professione noi Consulenti del Lavoro siamo “knowledge workers” e dobbiamo esserne profondamente convinti, la nostra esperienza nasce prima di tutto dalla dottrina, dallo studio, dall’interpretazione, dal confronto piuttosto che dalla semplice applicazione della norma. utto questo ci è parso assolutamente in linea con l’evoluzione in atto della nostra Categoria e con gli obiettivi che ci siamo posti nei T recenti congressi e ribaditi dal Presidente dell’Ordine anche nel suo articolo apparso sulla nostra Rivista del mese di Ottobre, gli stessi obiettivi che hanno visto nascere le ultime iniziative: La Fondazione Studi, gli accordi con le università e gli strumenti studiati per la nostra crescita professionale. Ci è piaciuto definirci “lavoratori della conoscenza” perché con questo spirito ci proponiamo al mondo del lavoro: ecco quindi la nostra presenza alla Fiera giustificata dal bisogno di pubblicizzare questo concetto: il Consulente del Lavoro non è un operatore, né vuole sostituirsi ai tecnici della sicurezza. Il Consulente è il promotore di una corretta gestione del rapporto di lavoro e conseguentemente la sua “conoscenza” non può prescindere dalla qualità del rapporto di lavoro, dall’ igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro, dal controllo della responsabilità sociale delle imprese. così i confini dei nostri studi si aprono a nuove esperienze che a loro volta creano nuovi spazi alla nostra professionalità e andranno a formare sempre di più una grande linea di confine tra il professionista ed il CED o i “cedolinifici”; questi ultimi potranno anche crescere, sferrare attacchi alla nostra Categoria ma non potranno mai proporsi che in modo banalmente esecutivo. Il bilancio consuntivo è quello di un’ esperienza forte che ha visto una folta partecipazione di colleghi anche delle regioni limitrofe, che ha richiesto un notevole impegno a organizzatori e “standisti”. Una presenza che ha evidenziato alcune carenze, qualche “peccato veniale” dovuto all’inesperienza ma se è vero che per raggiungere un obiettivo occorre prepararsi con tenacia e volerlo con tutte le proprie forze, questa partecipazione è stata comunque un grande banco di prova per l’organizzazione dei prossimi eventi ai quali non mancheremo. E 37 Che ne pensate? INTERVISTA VELOCE Rosalba BERLINGERI - Segretaria di redazione [email protected] “Il Consiglio Nazionale dell’Ordine, l’Ancl e la Fondazione Studi hanno di recente stipulato una convenzione con l’Università Guglielmo Marconi di Roma, primo ateneo “telematico” d’Italia, per l’attivazione di corsi di laurea nell’area della consulenza del lavoro. A tuo giudizio questa iniziativa, unitamente ad altre similari, può rappresentare una reale opportunità di crescita professionale per la Categoria, avuto anche riguardo all’importanza assunta dalla formazione continua (divenuta ormai un obbligo generalizzato) nel bagaglio culturale e professionale del Consulente del Lavoro?” Alessandro Bacchini Delegato ENPACL di Parma n un momento di mercato come quello attuale, ove l’impresa necessita di un’assistenza professionale di prima qualità in materia di lavoro, reputo fondamentale che i Consulenti del Lavoro, unici e veri referenti in tale ambito, debbano accrescere ed implementare le loro conoscenze professionali seguendo degli iter formativi ben delineati da una politica di Categoria tendente alla qualità del servizio. E’ in tale direzione che i corsi di laurea telematici possono rappresentare una forma di crescita professionale per i nuovi e vecchi Consulenti del Lavoro, al pari dei corsi di aggiornamento individuale e agli incontri formativi organizzati dai singoli Ordini Provinciali, il tutto indirizzato ad ottenere un bagaglio tecnico-normativo sempre aggiornato e capiente, a prescindere dal numero di crediti utili all’ottenimento della certificazione annuale di formazione continua. L’iniziativa delle Organizzazioni apicali della Categoria mirate alla stipula della convenzione con l’Università G. Marconi di Roma, lascia chiaramente trasparire l’intento di “spingere” la figura del Consulente moderno verso un opera professionale di qualità, scoraggiando il libero mercato degli abusivi e degli “elaboratori”, tendente ad impoverire i tratti somatici maggiormente evidenti della nostra professione, quali l’etica e la deontologia professionale. I 38 Concludo il mio intervento incitando a gran voce i Colleghi a crescere professionalmente, tenendo ben presenti le iniziative della categoria ed in primis svolgendo un’opera di formazione interna agli Studi che coinvolga le varie componenti operative, responsabilizzando praticanti e lavoratori subordinati ad un’attività atta a creare strutture professionali efficienti e competitive. Alberico Capaldo Presidente del C.P. di Salerno ’azione intrapresa dal Consiglio Nazionale, unitamente all’ANCL ed alla Fondazione Studi, concretizzatasi nella stipula di una convenzione con la università G.Marconi di Roma per corsi di laurea nell’area della consulenza del lavoro, rappresenta sicuramente una valida opportunità, anche per la gestione telematica dei corsi, per coloro i quali intendono operare un percorso di alta qualificazione e di immediata operatività e rappresenta l’imprimatur istituzionale ad una strada già intrapresa con proficuità da molti consigli provinciali. Il consiglio di Salerno ha infatti stipulato valide convenzioni con l’Università degli studi del Sannio di Benevento e con l’Università degli studi L.U.M. J. Monnet di Casamassima (BA), per il riconoscimento in crediti formativi della professionalità acquisita con l’iscrizione all’Albo L dei Consulenti del Lavoro, nonchè una convenzione con l’Università degli studi di Salerno per la creazione di percorsi di tirocinio di formazione ed orientamento dei laureandi in scienze giuridiche. Le sinergiche e fattive collaborazioni con gli atenei sono imprescindibili per il riconoscimento della elevata funzione che il Consulente del Lavoro svolge nel panorama giuslavoristico, la cui naturale conseguenza non può che esplicitarsi in una nuova e più qualificata preparazione di base, che dovrà quanto prima diventare requisito obbligatorio per l’esercizio della professione. E’ comunque opportuno considerare che tali percorsi di studio non possono sostituire i necessari momenti di formazione costituiti dai convegni e dalle giornate di studio periodicamente organizzati, in quanto la didattica universitaria non può che essere complementare agli approfondimenti specifici e più direttamente legati alle attualità operative. Filippo Carrozzo Delegato ENPACL di Torino a risposta alla domanda non può che essere positiva. I motivi di compiacimento sono molteplici e tutti riferiti alla constatazione della migliorata evidenza nel tessuto sociale dei Consulenti del Lavoro. Rilevo, inoltre, L Che ne pensate? con piacere l’accostamento della nostra professione al corso di laurea in Scienze Giuridiche. Molto interessante il riconoscimento di 78 crediti e l’iscrizione diretta al secondo anno del corso di laurea per tutti i Consulenti del Lavoro regolarmente iscritti all’Ordine, nonché il riconoscimento di eventuali altri crediti formativi individuali riconosciuti sulla base di un curriculum professionale, e, di ulteriori crediti formativi che potranno essere riconosciuti per la partecipazione a corsi, seminari o esperienze formative specificamente organizzati di concerto tra i soggetti firmatari della convenzione. Altro aspetto positivo della convenzione è che la partecipazione alle lezioni potrà avvenire sia nelle aule dell’Università , sia presso sedi appositamente organizzate per iniziative territoriali di e-learning. Questa opportunità dovrebbe essere di stimolo ai Consigli Provinciali dell’Ordine e alle Unioni Provinciali ANCL, meglio se congiuntamente, per allestire sedi in grado di garantire iniziative di e-learning. Manca ancora l’innalzamento del titolo di studio per l’accesso alla nostra professione ma non ho dubbi che questa convenzione si inserisca in tale contesto, e che un’ azione concorde dei nostri vertici istituzionali e sindacali, Consiglio Nazionale dell’Ordine, ANCL ed ENPACL, ci darà il risultato sperato come naturale proseguimento dei positivi risultati raggiunti in questo ultimo periodo. Giovanni Leone Delegato ENPACL Siracusa a convenzione con l’Università Guglielmo Marconi di Roma, primo ateneo “telematico” d’Italia riempie di orgoglio e soddisfazione ogni Consulente del lavoro, ma questo non basta. Il Consulente del lavoro sarà, secondo la mia modesta opinione, il professionista del futuro, a condizione che ognuno di noi abbia consapevolezza della funzione che può svolgere all’interno della vita economica e sociale delle imprese sia grandi che piccole e creda nella preparazione, formazione e aggiornamento professionale. Non è più il tempo del professionista circoscritto solamente alla sfera dell’attività “lavoristica”; è tempo del professionista che L vive la vita delle aziende nelle varie sfaccettature, per cui ognuno di noi deve saper leggere l’eventuale sviluppo delle imprese, seguirne la vita. E’ evidente che il professionista moderno ha necessità di crescere in un clima nuovo, altamente qualificante, quindi i collegamenti con i centri che possano agevolare la preparazione del futuro professionista consulente sono fondamentali: e chi meglio dei corsi collegati agli studi universitari possono permettere il raggiungimento di una preparazione adeguata ai tempi? Ben vengano le convenzioni con l’Università telematica Guglielmo Marconi, ma non poniamo limiti ad altre convenzioni con altre Università di altre Regioni, per rendere più agevole i rapporti tra i centri universitari e le categorie professionali, solo così i futuri colleghi e perché no anche i colleghi, possono avere la possibilità di elevarsi professionalmente, aggiornandosi e confrontandosi. Non dimentichiamoci della riforma che prima o dopo obbligherà i Consulenti del Lavoro almeno al possesso della laurea breve per potere iscriversi all’albo. sentito ai propri iscritti di utilizzare prontamente tale opportunità; l'iniziativa dei vertici nazionali di riprendere la convenzione sottoscritta nel periodo estivo da quasi 30 Consigli Provinciali è meritoria, perchè ha fatto risaltare a livello nazionale un'attività partita dalla base . Detta ammirevole iniziativa, si aggiunge a quella altrettanto rilevante dell’istituzione dal 2001 della formazione continua obbligatoria che impone l’approfondimento e l’aggiornamento su materie specifiche dell’oggetto dell’attività professionale della nostra categoria. Essa infatti migliora e ampia le competenze tecniche del consulente del lavoro, è il presupposto per il miglioramento della qualità ed il prestigio della prestazione professionale ed è garanzia e tutela per il cliente che si avvale di tale prestazione. Antonio Porcu Presidente del C.P. di Oristano n merito al quesito circa la Convenzione per l’attivazione dei corsi di laurea in Consulenza del Lavoro, a mio modesto parere ritengo l’iniziativa utile ed indispensabile, anche in considerazione che in molte province, come la mia, non esiste un corso universitario in materia di Consulenza del Lavoro. Inoltre mi sembra molto utile al fine di favorire l’innalzamento del titolo di studio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro e anche il riconoscimento di ulteriori crediti formativi. Credo che per i giovani sia d’incentivo per la frequentazione dei corsi universitari. I Vincenzo Treppiedi Delegato ENPACL di Frosinone Penso che la convenzione stipulata il 29 settembre con l’Università Guglielmo Marconi di Roma è una iniziativa molto importante per la categoria. Essa rappresenta una concreta opportunità di crescita ed è un tentativo di colmare il ritardo con cui la nostra categoria sta affrontando il problema del titolo di studio per l’ingresso alla professione. Infatti, l’incremento del numero degli iscritti laureati, e questa convenzione facilita moltissimo il raggiungimento di tale traguardo con il riconoscimento di numerosi crediti formativi e con l’approccio facilitato allo studio, ci consentirà di confrontarci in maniera paritetica con le altre categorie cugine che da un lato hanno la laurea come titolo di studio di ingresso alla professione e dall’altro hanno istituito da tempo la laurea breve. Tra l’altro è doveroso precisare che l’Ordine Provinciale di Frosinone, con la convenzione siglata il 16 settembre u.s.con la medesima Università Marconi, è stato uno dei primi ordini che ha con- P 39 Paolo MENEGHETTI [email protected] FISCO I problemi relativi al versamento degli acconti in trasparenza a pubblicazione della Circ. 49/E del 22.11.04 in materia di regime di trasparenza ha contribuito a chiarire alcuni dubbi che permanevano e che rendevano maggiormente incerta la scelta del regime che, come è noto, dovrà essere eseguita entro il 31.12.2004 per il triennio 2004/2006. Alcuni chiarimenti riguardano la materia degli acconti d’imposta, e risultano interessanti anche dopo la scadenza del 30 novembre 2004 poiché sono incentrati sulle ricadute in capo ai soci partecipanti dei versamenti eseguti dalla società partecipata. Importanti sono anche alcuni passaggi in materia di piccola trasparenza da articolo 116 del Tuir. Vediamo nel dettaglio questi chiarimenti. L La conversione dell’acconto IRES in acconto IRE Un problema che era stato sollevato da alcuni commentatori (e segnalato anche su queste pagine) riguardava la possibilità che l’acconto IRES versato dalla società partecipata potesse poi effettivamente essere convertito in acconto IRE a favore dei soci. La diversa tipologia dell’imposta sembrava, per alcuni, un ostacolo non facilmente superabile, mentre chi scrive ha sempre ritenuto che il principio d’imputazione di crediti d’imposta ritenute ed acconti ai soci pro-quota non potesse essere bloccato dalla semplice circostanza che si era di fronte a due codici tributo. Sul punto la circolare assume una diversa e condivisibile posizione. Partendo dal presupposto che il principio generale 40 (imputazione pro- quota dell’acconto ai soci) deve prevalere sul problema tecnico della discrasia tra tipologie di imposte, si afferma, par. 3.14, che “...gli acconti IRES versati dalla partecipata potranno essere pro-quota scomputati dai soci in relazione all’IRPEF (o futura IRE) dovuta...”. Si tratterà di capire le modalità pratiche di questa conversione tra IRES ed IRE, cioè se sia necessario qualche adempimento, o se semplicemente a fronte di versamento IRE si potrà indicare nel quadro RN di Unico PF il versamento “figurativo” attribuibile al socio. Acconti ed interruzione del regime In caso di interruzione del regime di trasparenza la partecipata ed i soci partecipanti devono integrare l’acconto dovuto, calcolandolo come se la trasparenza non fosse stata applicata. Il versamento e’ solo eventuale poiché se ad esempio la società partecipata aveva generato un utile i soci non dovranno operare alcun versamento aggiuntivo, anzi essi avranno versato un acconto superiore a quello che sarebbe stato dovuto senza la trasparenza. Proprio per questo l’articolo 9, comma 3 del D.M.23.4.04 statuisce la possibilità di “assegnare” quota parte degli acconti alla società partecipata, in modo che quest’ultima non debba operare alcun versamento aggiuntivo. Tale procedura avviene in base all’articolo 43 ter DPR 602/73, cessione dei crediti fiscali tra soggetti IRES, con esposizione in Unico SC. Al riguardo la Circolare 49 (par 3.14) afferma l’appli- cabilità di detta procedura anche ai soci persone fisiche. Al riguardo, tuttavia, non è chiaro se si potrà semplicemente segnalare la cessione avvenuta su Unico PF (come avviene per le società) oppure si dovrà esperire la procedura della cessione tramite atto pubblico, come stabilisce per le persone fisiche l’articolo 43 bis del DPR 602/73. Resta fermo che se l’acconto ha riguardato anche redditi diversi da quelli imputati per trasparenza si rende necessario ridurre l’acconto cedibile, determinandolo tramite una proporzione che vede al numeratore il reddito imputato per trasparenza ed al denominatore il reddito complessivo. Il possesso di partecipazioni esenti L’articolo 116 del Tuir inibisce la scelta del regime di trasparenza se la società partecipata detiene nell’attivo patrimoniale partecipazioni che presentano le caratteristiche dell’exemption. Questa disposizione, comprensibile e condivisibile a fronte di partecipazioni oggetto di intenti speculativi, diviene assurda di fronte a partecipazioni assunte o per obbligo di legge o per mera convenienza. Ora per le prime il decreto attuativo 23.4.04 (articolo 14) ha risolto il problema eliminando l’ostacolo alla scelta della trasparenza (es. partecipazioni al Conai etc.), ma per le seconde (es. partecipazioni a cooperative di garanzia collettiva) la questione restava quantomai aperta. In questo senso la Circ. 49 non risolve del tutto il problema limitandosi ad affermare che la scelta del regime in oggetto non e’ vietata se la partecipazione e’ per sta- tuto intrasferibile, il che non risolve, ovviamente, la situazione delle partecipazioni non speculative ma cedibili. Sul punto sarà necessaria attendere l’approvazione del decreto correttivo IRES che stabilirà il libero accesso al regime di trasparenza anche in presenza della detenzione di qualunque partecipazione, ma la conseguenza sarà l’imponibilità al 40% dei proventi da essa derivanti. I ricavi soglia per la piccola trasparenza Il regime di trasparenza per le SRL ex articolo 116 del Tuir è optabile se i ricavi prodotti non superano la soglia di e 5.164.569. Su questo argomento si poneva il dubbio se tali ricavi dovesse ricomprendere solo quelli derivanti dalle scritture contabili ovvero dalla dichiarazione, ovvero da riprese accertative. La scelta condivisibile assunta dalla Circ. 49/E va nella direzione di assumere il dato dichiarativo quale parametro per misurare se si rientra o meno nel tetto di cui sopra. Questa scelta significa che eventuale adeguamenti eseguiti in materia di parametri o studi di settore saranno rilevanti ma altrettanto si può affermare che eventuali maggiori ricavi deri- vanti da accertamenti non avranno incidenza sulla applicabilità del regime. Peraltro vale la pena sottolineare che le SRL neocostituite potranno, almeno per il primo esercizio, scegliere la trasparenza a prescindere dall’entità dei ricavi prodotti. Infatti dato che lo splafonamento comporta la perdita del regime a far data dall’esercizio successivo a quello in cui esso splafonamento si e’ verificato, si puo affermare che nel primo esercizio la trasparenza e’ sempre possibile. La conclusione, peraltro e’ confermata dalla Circ. 49/E. Luca CARAMASCHI - Studio MENEGHETTI [email protected] Studi di settore le indicazioni da seguire nella fase del contraddittorio e nei casi di accertamento ulla base di quanto previsto dall’art. 62-sexies c. 3 della Legge n. 427/1993, lo scostamento dei ricavi e dei compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili al contribuente sulla base dello studio di settore, costituisce una presunzione su cui può essere legittimamente fondato un accertamento ai sensi dell’art. 39 c. 1 lett. d) del DPR n. 600/1973. Proprio in quanto si determina una inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, spetterà allo stesso dare prova della inattendibilità dello studio di settore, superandone in tal modo le risultanze. Con la CM n. 21/E del 7.6.2004 l’Agenzia delle Entrate, nel dettare le direttive per l’espletamento dell’attività di accertamento sulla base degli studi di settore per il periodo d’imposta 2000, ha precisato che “nel procedimento di controllo in argomento assume, quindi, rilevanza la fase del contraddittorio con il contribuente, che deve consentire agli uffici di S approfondire le specifiche caratteristiche dell’attività esercitata e di adeguare il risultato dell’applicazione degli studi alla particolare situazione dell’impresa. Gli uffici dovranno attentamente valutare i fatti e le circostanze acquisti nella fase di contraddittorio...”. In relazione alle motivazioni espresse dagli uffici sia nel caso di atto di adesione perfezionato a seguito di contraddittorio, sia nel caso di emissione di un avviso di accertamento, la citata CM 21/E, richiamando una precedente CM n. 65/E del 27.06.2001, afferma che nella motivazione degli atti l’ufficio dovrà “puntualmente” indicare sia gli elementi di valutazione addotti dal contribuente ed i relativi documenti prodotti, sia i percorsi logico-giuridici che hanno condotto alla revisione della pretesa originaria, sia, infine, i criteri adottati nella rideterminazione della base imponibile. E’ quindi nella fase preliminare del contraddittorio (ma le considerazioni svolte mantengono la loro validità anche in riferimento ad un successivo contenzioso) con l’Amministrazione finanziaria che il contribuente, al fine di giustificare gli scostamenti di ricavi rispetto alle risultanze degli studi di settore, può utilizzare a proprio favore le cosiddette “attenuanti”. Esse rappresentano delle potenziali anomalie riscontrabili nella elaborazione dello studio di settore che possono influire sulla congruità dei ricavi e/o sulla coerenza di alcuni indici. Le principali attenuanti riferite alle diverse annualità sono state individuate dalla stessa Agenzia delle entrate in diverse circolari, e in particolare in: - CM 110/E del 21/05/1999 periodo d’imposta 1998; - CM 121/E del 08/06/2000 periodo d’imposta 1999; - CM 54/E del 13/06/2001 periodo d’imposta 2000; - CM 58/E del v27/06/2002 periodo d’imposta 2001; - CM 39/E del 17/07/2003 periodo d’imposta 2002; - CM 27/E del 18/06/2004 periodo d’imposta 2003. In particolare, non sempre una variabile quale il luogo di svolgimento dell’attività, che pur costituisce un elemento di estrema rilevanza, è stata tenuta in considerazione; è quindi evidente che un tale elemen- 41 to potrà costituire una valida attenuante in sede di applicazione degli studi per quei soggetti che dovessero operare in ambiti territoriali più piccoli. In altri casi lo studio di settore è stato elaborato senza tenere conto della componente relativa alla anzianità professionale (il riferimento è contenuto nella CM 58/E sopra richiamata) che certamente costituisce una variabile che, soprattutto nell’ambito delle professioni, rappresenta un indice dal quale non si può prescindere. Uno dei primi passi in sede difensiva, quindi, è quello di verificare in relazione al singolo studio di settore applicato, quelle variabili che non sono state considerate e che possono costituire un legittimo presupposto di inattendibilità dei risultati reddituali, cui l’applicazione generalizzata del meccanismo presuntivo conduce (in tal senso di è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2891 del 27.02.2002). Simona PAGANI - Studio MENEGHETTI [email protected] Trattamento fiscale dei contributi previdenziali versati alle casse sanitarie l trattamento fiscale dei contributi previdenziali versati alle casse sanitarie è diverso a seconda che si tratti di un versamento operato dal dipendente in servizio piuttosto che da un dipendente in pensione. In questa prima parte affrontiamo il problema dei contributi versati dal dipendente in servizio. L’articolo 51 del D.p.r.917/86 comma 2 statuisce una serie di elementi reddituali che sono esclusi da tassazione per il lavoratore dipendente. Tra questi vi sono i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal dipendente ad Enti o Casse aventi finalità esclusivamente assistenziali in conformità a disposizioni contrattuali, di accordo o di regolamento aziendale, per un importo massimo che la norma citata fisserebbe, per il 2003, a 3098,74 Euro, ma che in forza dell’articolo 3, comma 118 della L. 350/03 e’ stato riportato per gli anni 2003 e 2004 a 3615,20. Quindi le somme trattenute al dipendente ed i versamenti effettuati a carico del datore non costituiscono elementi tassabili quali reddito da lavoro dipendente. Al momento del sostenimento della spesa sanitaria, la Cassa rimborsa al contribuente una quota del costo sostenuto e cio’ genera conseguenze sulla detraibilità della spesa sanitaria quale onere del- I 42 l’articolo 115, lett.c) del Tuir. Infatti l’ultimo periodo della norma da ultimo citata dispone che sono considerate a carico del contribuente anche talune tipologie di spese sanitarie rimborsate, ma solo se il contributo, per effetto del quale e’ avvenuto il rimborso, ha concorso a formare il reddito, nel senso che non e’ stato dedotto (se versato dal dipendente), oppure e’ stato inserito nell’imponibile quale benefit ( se versato dal datore di lavoro). In questi casi l’intera spesa sanitaria sostenuta e’ detraibile anche se essa e’ stata parzialmente rimborsata. Diversamente nel caso del dipendente, dal cui imponibile sono stati defalcati i contributi, la spesa sanitaria detraibile sara’ solo quella effettivamente rimasta a carico, cioè quella al netto del rimborso percepito dalla Cassa. E’ evidente che in alcune situazione si avrebbe convenienza a forzare il dato letterale dell’articolo 51 del Tuir, inserendo nel reddito imponibile da lavoro dipendente i contributi versati alla Cassa, per una certa somma, al fine di ottenere la detraibilita’ totale della spesa sanitaria sostenuta per una somma sensibilmente maggiore, cioe’ al lordo della quota rimborsata dalla Cassa. Questa procedura, tuttavia, non e’ possibile e la conferma della sua illiceità e’ rappresentata dalla Circ. 54/E del 18.06.2002, punto 7, che ha affermato : “la disposizione in esame subordina la possibilità di detrarre le spese sanitarie rimborsate, alla circostanza che per i contributi e premi di assicu- razione versati dal contribuente competa o meno la detraibilità o deducibilità. Non appare pertanto rilevante la circostanza che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso per i contributi in parola delle agevolazioni fiscali spettanti”. In altra parole il contribuente non puo’ decidere di forzare la norma dell’articolo 51 a suo danno per poi fruire di un vantaggio in base all’articolo 15. Un’altra ipotesi riguarda i versamenti operati dal dipendente/contribuente, mentre la spesa sanitaria e’ stata sostenuta dal familiare non a carico fiscalmente e, soprattutto, a quest’ultimo rimborsata dalla Cassa. Il caso tipico e’ il contributo versato dal marito, mentre la spesa sanitaria e’ sostenuta dalla moglie beneficiando del rimborso della Cassa nella quale è iscritto il marito. La risposta a questa ipotesi perviene dalla C.M. 50/E del 2002, la quale si pronuncia affermando che i contributi versati in favore dei familiari del dipendente, ancorché non a carico, non concorrono a formare il reddito del dipendente. Al contempo le spese sanitarie sostenute, oggetto di rimborso, non possono essere detratte dall’imposta ex art.13-bis, c.1, lett.c) del Tuir. Pertanto il contribuente iscritto deduce i contributi versati alla Cassa senza distinguere se sono versati a suo vantaggio o a vantaggio dei familiari, mentre questi detraggono la spesa sanitaria solo per la quota effettivamente rimasta a carico. Enrico VETRANO LAVORO L’assunzione come dipendenti dei soci di cooperative non fa perdere lo sgravio della legge 407/90 seguito di un controllo ispettivo del 3 luglio 1997 da parte dell’INPS gli ispettori avrebbero riscontrato delle irregolarità in materia di indebite agevolazioni contributive ai sensi dell’art. 8 comma 9 della legge 407/90 per i dipendenti che rivestono lo status di socio. In data 23 Dicembre 1997 si presentava ricorso verso l’INPS eccependo che il legislatore, nel prevedere l’applicazione specifica di alcuni istituti posti a tutela del lavoratore subordinato anche ai soci di società cooperative che svolgono attività nei confronti delle stesse, avrebbe chiaramente esplicitato un orientamento di fondo tendente a garantire a tutti i lavoratori subordinati il medesimo trattamento. Ora se è vero che tra il socio e la cooperativa può esistere un rapporto di lavoro subordinato e se si considera che la cooperativa si propone, statutariamente, lo svolgimento di attività finalizzate all’occupazione dei soci, appare davvero singolare come l’agevolazione oggi negata, non possa essere estesa al socio lavoratore che, nel caso specifico, trova occupazione non presso un comune datore di lavoro, ma presso un sodalizio preposto a perseguire l’obiettivo occupazionale. In tale direzione si è orientata la più recente giurisprudenza, mirando ad assicurare ai soci di cooperative un trattamento equiparato a quello previsto per i lavoratori dipendenti anche sul piano della protezione e degli incentivi. Purtroppo questo ricorso con questa motivazione in data 16/02/2000 è stato respinto dall’INPS. Successivamente l’INPS ha emesso A regolare cartella esattoriale dal che si è fatto ricorso al Giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo il quale ha emesso la seguente sentenza (Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro - Sentenza 28 gennaio 2004 – 17 marzo 2004 n° 2350) motivandola come segue: “… le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da essi assunti…”. Cosi come è stato previsto dal regolamento per l’assicurazione di invalidità e vecchiaia, emanato con il R.D. 1422/24. Un’altra considerazione presa a base è stata la sentenza della Corte di Cassazione n°638/97 nella quale viene affermato che “…per una generale fictio iuris propria in materia previdenziale, la società cooperativa ( ai fini previdenziali ) è considerata datrice di lavoro dei propri soci. “ Quindi tenuto conto del tenore autentico della disposizione contenuta nel comma 9 dell’art 8, L. 407/90 “…se, cioè, ai fini previdenziali la società cooperativa è considerata nel nostro ordinamento alla stregua di un comune datore di lavoro e la posizione del socio lavoratore è equiparata a quella del prestatore di lavoro subordinato, con la conseguenza di essere tenuta all’adempimento degli obblighi contributivi, non si vede perché essa, in mancanza di espressa previsione legislativa contraria, non debba beneficiare delle agevolazioni contributive previste per la generalità dei datori di lavoro…” Le cooperative attraverso l’attività lavorativa resa dai soci lavoratori incentiva l’occupazione e raggiunge gli obiettivi previsti nella legge 407/90. Uno dei primi benefici contributivi pre- visti per le cooperative è stato lo sgravio generale e aggiuntivo istituito con la legge 1089/68, al quale si è cumulato lo sgravio di fedeltà previsto dall’art 3 bis della legge 463/72. Con decorrenza 1 gennaio 1988 e per effetto delle legge 29 Febbraio 1988 n 48, gli sgravi sono stati concessi ai soci delle cooperative di lavoro ex D.P.R. 602/70. Il beneficio è stato esteso ai soci, sebbene non sia dovuto il contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione, e non nei confronti delle cooperative. Ciò per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 12/6/1991. A seguito di queste considerazioni il Giudice ha ritenuto: “… accertata la sussistenza del requisito soggettivo ed in assenza di contestazioni in ordine al criterio della territorialità, va pertanto riconosciuto il diritto della cooperativa opponente a godere delle agevolazioni previste dall’art. 8, comma 9, della L. n. 407/90.…”. Successivamente altre due norme hanno previsto lo sgravio alle società cooperative, relativamente ai nuovi soci lavoratori, con i quali venga instaurato un rapporto lavorativo assimilabile a quello di lavoratore dipendente: sono state l’art. 3 commi 5 e 6 della legge 448/98 e l’art. 44 della legge 448/01. Constatata l’assenza totale di agevolazioni contributive e auspicabile che il legislatore estenda ai soci di cooperativa i benefici di cui alla L. 407/90, sostenendo le cooperative operanti nel Mezzogiorno con conseguenti ricadute positive, favorendo i fattori di produzione e di ricchezza del territorio. 43 Giuseppe MACCARONE LAVORO CUD 2005 cosa c’è di nuovo ’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 15/11/2004, firmato del direttore dell’Agenzia delle Entrate (pubblicato nel S.O. n. 171 alla G.U. n. 280 del 29/11/2004) ha reso disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it, le immagini e le istruzioni del modello CUD 2005. La certificazione deve essere utilizzata dai datori di lavoro, dagli Enti pensionistici o da altri sostituti di imposta, per certificare i redditi di lavoro dipendente validi ai fini fiscali e/o contributivi, erogati nel corso dell’anno 2004. L’attuale edizione del CUD non ha subito grandi stravolgimenti. Sia la parte grafica, sia le istruzioni hanno subito lievi modifiche. La prima parte del CUD, che contiene i dati del sostituto, del percipiente e i dati fiscali, è invariata rispetto allo scorso anno: le caselle sono le stesse così come le descrizioni che le contraddistinguono. Qualche modifica è stata apportata alla struttura grafica del modello, nella parte destinata a contenere i dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST. Nella parte dell’INPS compare la nuova casella contraddistinta dal numero 55 e dalla descrizione “Bonus L. 243/2004”. Anche quest’anno con il modello CUD si certificano i compensi corrisposti ai lavoratori iscritti all’IPOST. Ricordiamo che l’IPOST, entrato nel CUD lo scorso anno, gestisce forme obbligatorie di previdenza e assistenza al personale dipendente di Poste italiane S.p.A.e di società collegate. Gli assistiti dell'Istituto sono tutti i dipendenti dell'ex Ente Poste Italiane oggi Poste S.p.A. e delle Società collegate, con esclusione del personale dipendente del Ministero delle Comunicazioni. L 44 Rispetto all’anno passato è stata soppressa la casella “ENTE” ritenuta superflua in quanto andava valorizzata ai fini INPDAP sempre con il codice 01. Anche se, va rilevato, una casella analoga (la numero 107) è stata posta al termine del tracciato grafico; ma le istruzioni precisano che dovrà contenere solo il codice 02 e che ha come scopo esclusivo quello di identificare l’IPOST. Fanno la loro comparsa 3 nuove caselle la 103, 104 e 105. Le istruzioni per la compilazione che accompagnano il modello, sono suddivise in diversi allegati. Nell’allegato 1, nel quale sono indicate le informazioni per il contribuente, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la clausola di salvaguardia è estesa anche all’anno 2004. Si tratta della possibilità di calcolare l’imposta afferente il 2004, applicando le regole in vigore sino al 31/12/2002. Se da tale calcolo emerge un’imposta minore, il contribuente è autorizzato a versarla in luogo di quella calcolata con le attuali regole. La verifica va effettuata direttamente dal percipiente e non coinvolge il sostituto di imposta. L’allegato 2 contiene l’insieme delle istruzioni fiscali. Novità di compilazione della casella 1 Il “rientro dei cervelli dall’estero” coinvolge anche il modello CUD. Si tratta delle regole che sono state adottate per facilitare il rientro in Italia dei ricercatori non occasionalmente residenti all’estero. Tali contribuenti sono ammessi, nel rispetto delle condizioni contenute nel D.L. 269/2003, a un regime fiscale agevolato. Per questo, le istruzioni precisano che i redditi di lavoro dipendente, corrisposti ai sog- getti che presentano tali caratteristiche, devono essere indicati nella casella 1, in misura pari al solo 10 % dell’intero reddito corrisposto. Altra novità per la compilazione della casella 1 riguarda il “superbonus” previdenziale. Si tratta della possibilità di optare per il differimento del pensionamento, percependo sulla busta paga un bonus pari all’ammontare dei contributi dovuti (dall’azienda e dal lavoratore) all’Istituto previdenziale. Il “superbonus” è esente da imposte e contributi e, pertanto, i compensi erogati ai soggetti optanti vanno inseriti nella casella 1 al netto del superbonus. Un dettaglio di tale importo va dato in una nuova annotazione. Novità relative alla casella 31 Nella casella 31 va indicato l’imponibile fiscale. Va lasciata in bianco se vengono erogati redditi agli eredi o compensi per lavori socialmente utili (LSU) in regime agevolato. Tuttavia, le istruzioni precisano che - coesistendo redditi da LSU in regime agevolato e altri redditi (di lavoro dipendente o assimilato) - una possibile quadratura contabile della casella (in assenza di somme erogate agli eredi nelle caselle 1 e/o 2) è data da: casella 1 + (più) casella 2 – (meno) casella 24 – (meno) la quota imponibile dei redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato presente nelle annotazioni (dato da indicare obbligatoriamente nelle annotazioni in caso di conguaglio di redditi per compensi LSU in regime agevolato e altri redditi di lavoro dipendente o assimilato). Da questa precisazione ne deriva che l’imposta lorda indicata nella successiva casella 32 è solo quella riferita ai redditi di lavoro dipendente e assimilato. Volendo, quindi, effettuare la quadratura della casella 12 si deve, allora, applicare la seguente formula: casella 12 = casella 32 – (meno) casella 36 + (più) imposta sui compensi per LSU (agevolati) indicata nelle annotazioni. Annotazioni Le annotazioni sono state tutte raggruppate in un’unica tabella e contraddistinte da un codice. Il codice dovrebbe servire solo per identificare le descrizioni delle annotazioni il cui utilizzo (nella rigidità della formulazione) appare categorico. Le annotazioni sono numerate da 1 a 25; ne esiste una codificata con il codice 99 e la descrizione “altre annotazioni obbligatorie”; dovrebbe trattarsi di quelle previdenziali. Un dubbio sorge in relazione all’annotazione numero 10 la cui descrizione è: “Importo delle erogazioni liberali in occasione di festività e ricorrenze e dei compensi in natura compreso nei punti 1 e 2 (…)”. La prima notazione riguarda il fatto che le due fattispecie sono raggruppate come se si trattasse di un elemento che subisce il medesimo trattamento fiscale e previdenziale. Invero la sola univocità è rappresentata dall’individuazione del limite di fascia per la relativa esenzione: 258,23 euro. Si deve, tuttavia, tenere presente che il meccanismo di assoggettamento varia e anche di molto. Infatti, nel caso si ecceda il suddetto limite, le retribuzioni in natura sono tutte soggette a imposizione previdenziale e fiscale mentre le erogazioni liberali vanno assoggettate solo per la parte eccedente. Da qui la necessita di un’annotazione singola per ognuna delle due voci richiamate. Altra e forse più importante perplessità sorge con riferimento alla descrizione dell’annotazione. Si afferma che gli importi da indicare sono quelli compresi nelle caselle 1 e 2. Si dovrebbe, quindi, trattare della sola parte imponibile. In realtà, se così fosse, si vanificherebbe il senso dell’annotazione. Infatti l’esigenza di evidenziare separatamente gli importi erogati a titolo di liberalità o di compensi in natura, assume rilevanza in caso di conguaglio complessivo. L’evidenziazione nelle annotazioni permette, all’ultimo sostituto di imposta che esegue il conguaglio tenendo conto anche di altri redditi erogati da altri soggetti, di verificare il puntuale assoggettamento di detti importi. Per meglio puntualizzare il concetto si ipotizzi quanto segue. Il lavoratore Rossi intrattiene, nel 2004, 2 rapporti di lavoro. Nel primo di essi, il datore di lavoro (A) eroga al lavoratore una retribuzione in natura pari a 200 euro non assoggettandola in quanto inferiore a 258,23 euro. Nel corso del secondo rapporto, l’altro datore di lavoro eroga, al lavoratore, allo stesso titolo, altri 200 euro non assoggettandoli in quanto ignaro del comportamento tenuto dal precedente datore di lavoro. Alla fine dell’anno il lavoratore consegna il CUD all’ultimo datore di lavoro e chiede l’effettuazione del conguaglio fiscale complessivo. Nel CUD rilasciato dal precedente datore di lavoro deve essere indicato, nelle annotazioni, l’intero ammontare dei compensi in natura (200 euro). Poiché le retribuzioni in natura sono esenti sino a 258,23 euro ma superando tale limite, divengono interamente imponibili, il secondo datore di lavoro, avvalendosi dell’annotazione, è in grado di recuperare a tassazione l’intero importo erogato (400 euro). Se, invece, al contrario il datore di lavoro (A) si attiene alla descrizione dell’annotazione in esame, non indica nulla nelle annotazioni e di conseguenza il secondo datore non è in grado di comprendere che il limite previsto per l’esenzione è stato superato. Forse la descrizione dell’annotazione non è esatta considerando, peraltro, che non coincide con le istruzioni che al contrario affermano: “Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. 10, tabella B) deve essere, inoltre, indicato l’importo delle eventuali erogazioni liberali in occasione delle festività e ricorrenze, nonché il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto”. Tra le numerose annotazioni presenti nella tabella, molte delle quali confermano quelle dello scorso anno, ne compare una nuova, esattamente la numero 7; si riferisce ai lavoratori optanti per il superbonus previdenziale e deve contenere l’importo erogato al lavoratore suddiviso tra contributi a carico del datore di lavoro e a carico del lavoratore. Per i redditi prodotti all’estero nell’annotazione numero 12 è ora richiesta anche l’imposta netta italiana. Per quanto riguarda la no tax area indicata nella casella 24, non è più richiesto di dettagliare la deduzione. Resta, tuttavia, l’obbligo di annotare il ragguaglio della deduzione di base alla durata del rapporto di lavoro, se inferiore all’anno e avvisare il sostituito che può recuperare la spettante parte della deduzione in sede di dichiarazione dei redditi. Sul punto va rilevato che sebbene dalla lettura delle istruzioni il ragguaglio ad anno della deduzione di base, ad opera del sostituto di imposta, per rapporti di durata inferiore all’anno, appare come obbligatorio (…il sostituto deve…), in realtà la norma non prevede questo. La modalità operativa è contenuta, oltre che nelle presenti istruzioni, in una circolare dell’Agenzia dell’Entrate (circ. n° 15/2003). Va, quindi, precisato che il termine “deve” potrebbe apparire ridondante. La realtà è diversa. Non vi è un obbligo imposto dalla norma; l’Agenzia delle Entrate, in via interpretativa, ritiene si debba ragguagliare alla durata del rapporto, anche la deduzione di base al solo fine di evitare che il lavoratore – che intrattiene più rapporti di lavoro nell’anno – si veda poi costretto a restituirla in sede di conguaglio fiscale o di dichiarazione dei redditi. In questo senso non va dimenticata la facoltà del lavoratore, in presenza di un rapporto di durata inferiore all’anno, di richiedere – comunque - al proprio datore di lavoro l’applicazione della deduzione “base” per intero. Andrebbe valutata la cogenza della disposizione che si origina da una fonte gerarchicamente sottordinata rispetto alla legge. Sezione C – Dati previdenziali INPS Inserita nella tabella qualifica la lettera A che contraddistingue la contribuzione atipica ex Inpdai. Sono stati eliminati i codici L,N,R, relativi ai rapporti part time agevolati in quanto terminati il 31/12/2003. Tra i contratti a tempo determinato da identificare con la lettera D (nel punto 3 della casella qualifica) compaiono i contratti di inserimento. Per l’INPS i lavoratori che hanno optato per il superbonus vanno identificati mediante il tipo contribuzione 80 da inserire nella casella 20. Inoltre, sempre per la compilazione della casella 20, sono stati introdotti i nuovi codici per i contratti di inserimento. Nella nuova casella 55, per i soggetti che hanno optato per il superbonus previdenziale, deve essere indicato l’ammontare complessivo dei contributi validi ai fini pensionistici maturati nell’anno di riferimento della denuncia. 45 Silvia BRADASCHIA LAVORO Job on call per una maggiore flessibilità della prestazione di lavoro ’introduzione nel nostro ordinamento del lavoro intermittente, realizzata con il dlgs n.276/04, attuativo della legge Biagi, risponde alla necessità dei datori di lavoro di sopperire all’incremento lavorativo che potrebbe verificarsi in determinati settori e/o periodi dell’anno e dovrebbe soddisfare le esigenze di un’assunzione stabile pur consentendo un impegno occasionale. Il lavoratore si mette a disposizione del datore per attività di carattere discontinuo, a fronte di un’indennità mensile di disponibilità. Se non viene pattuito l’obbligo di rispondere alla chiamata, al lavoratore non spetta l’indennità. L IPOTESI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE Le ipotesi soggettive di conclusione del contratto a chiamata (in via sperimentale fino al 24.4.05) riguardano i soggetti disoccupati con meno di 25 anni e gli over 45 espulsi dal ciclo produttivo, o iscritti alle liste di mobilità (per essi sono già previsti sgravi contributivi ai sensi della l. n.223/91 presumibilmente estensibili anche al job on call) o a quelle di collocamento (la disposizione appare illogica in quanto le liste di collocamento sono state abolite nel 2002, ma si ritiene riferita alla disponibilità a rioccuparsi resa dal lavoratore ai centri per l’impiego). Tra le ipotesi oggettive la norma 46 lascia ai CCNL maggiormente rappresentativi la definizione delle esigenze di ricorso alla chiamata, ma solo con il dm del 23.10.04 si completa il quadro delle attività cicliche che ne consentono la stipula. Il decreto fa riferimento alle 46 ipotesi contenute nel RDL n.2657/23 (elenco occupazioni discontinue). “ DUBBI SULL’ELENCO DELLE CD. PROFESSIONI DISCONTINUE PER LE QUALI È PREVISTA LA APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO ” Permangono alcuni dubbi sulla reale portata dell’elenco in quanto molte attività sono limitate da ordinanze del prefetto, dal numero di abitanti delle città dove viene svolto il lavoro o da riconoscimenti dell’Ispettorato. Si ritiene che il riferimento alla “tipologia di attività” escluda ogni limitazione successiva contenuta nell’elenco del vecchio testo. Altre ipotesi oggettive sono le prestazioni nei periodi di ferie estive, vacanze natalizie e pasquali e nei fine settimana, ma pur essendo intuibili, mancano date certe che delimitino tali intervalli di tempo. INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’ L’indennità di disponibilità spetta solo per i periodi nei quali il lavoratore garantisce la presenza alla chiamata ed è stata determinata con dm del 10.3.04 nel 20% della retribuzione del ccnl applicato. Per retribuzione si intende ogni elemento che la compone quale minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR, ratei di mensilità aggiuntive. L’indennità è divisibile in quote orarie utilizzando come coefficiente il divisore orario applicato dal ccnl di riferimento (168, 170, 172, ecc.). I contributi su tali importi possono essere versati in deroga alle regole sul rispetto del minimale contributivo. Il lavoratore potrà versare la differenza contributiva mediante contribuzione volontaria per assicurarsi la piena copertura assicurativa pensionistica. Ai lavoratori che prestano opera nel fine settimana, nei periodi di ferie estive, natalizie o pasquali, l’indennità di disponibilità spetta solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore. Tale espressa previsione non risulta congrua con il trattamento fissato per gli altri tipi di chiamata. Potrebbe verificarsi il caso in cui il lavoratore garantisca la sua disponibilità ed attenda invano la chiamata del datore: il lavoratore non percepisce l’indennità di disponibilità, pur essendo stato a disposizione del datore come da contratto. In caso di malattia o di altri eventi che rendano temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il datore specificando la durata dell’impedimento (se non specificato nel contratto individuale si ritiene possibile far riferimento alle modalità previste dal ccnl per eventi analoghi). In tale periodo non matura il diritto all’indennità. Ove il lavoratore non provveda a rendere tale informazione, perde il diritto all’indennità per un periodo di giorni 15 (o diversa previsione sul contratto individuale). Il rifiuto ingiustificato del lavoratore di rispondere alla chiamata (a seguito dell’impegno preso) comporta: - risoluzione senza preavviso; - restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto; - congruo risarcimento del danno al datore (stabilita dal contratto collettivo o da quello individuale). La previsione della restituzione della quota di indennità di disponibilità fa pensare che essa vada erogata al lavoratore in anticipo, ma non è chiaro se la sanzione consista nel recupero dell’indennità già corrisposta o se si tratterà, invece, di non erogare l’indennità fino alla chiamata successiva. Il parere n.32340/C2 del 28.10 dell’Agenzia delle Entrate conferma che l’indennità di disponibilità ha natura retributiva, quindi riconducibile al concetto di reddito di lavoro dipendente. Il trattamento fiscale, quindi, è analogo a quello degli altri lavoratori, con dubbi sulla maturazione anche per i periodi di inattività della deduzione. PRECISAZIONI ED INCERTEZZE In assenza di disposizioni specifiche, si ritiene che la comunicazione di assunzione vada effettuata una sola volta, con un’unica registrazione sul libro matricola in quanto il lavoratore rimane occupato presso il datore dalla data di ingresso. La comunicazione all’Inail con DNA va inviata quando ha inizio l’attività lavorativa (potrebbe avvenire in data diversa da quella di assunzione), ma non ogni volta che inizia o termina la chiamata al lavoro. Il libro paga e il cedolino andranno compilati e consegnati in ogni caso alla fine di ogni mese, potrebbero contenere gli importi della retribuzione per la prestazione effettiva e/o l’indennità di disponibilità pattuita, oppure potrebbero riferirsi ad un periodo in cui il lavoratore non ha “ PER IL LAVORATORE INTERMITTENTE UN CEDOLINO PAGA AD HOC ” diritto ad alcun compenso, ma risulta comunque in forza. Il periodo di prova si ritiene che debba essere calcolato sulla base dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa (tranne i casi regolati diversamente dal CCNL). Il periodo di preavviso potrebbe non essere interamente lavorato perché sopraggiunge il periodo di inattività. In questo caso, trattandosi di un periodo “di calendario” si dovrebbe terminare il rapporto quando termina il lavoro effettivo e pagare in forma ridotta il restante periodo (quello di attesa). Stesso dicasi per le dimissioni. In assenza di specifiche esclusioni da parte della norma, il datore di lavoro che instauri job on call dovrebbe essere autorizzato ad applicare gli sgravi contributivi previsti dalle specifiche norme, in presenza dei requisiti richiesti. Presumibilmente la durata delle agevolazioni decorrerà dal momento dell’instaurazione del rapporto intermittente e comprenderà anche i periodi di inattività (con disponibilità o senza). Il pre- statore di lavoro intermittente è computato nell’organico in proporzione all’orario di lavoro svolto nell’arco di ciascun semestre. Calcolando il numero di ore effettivamente prestate dal lavoratore intermittente rispetto ad uno a tempo pieno nel semestre precedente alla data di determinazione si definisce la frazione di unità da computare nell’organico. Per espressa previsione ed in analogia con il contratto part-time, il trattamento economico, normativo e previdenziale va riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita. La quantificazione delle retribuzioni indirette e differite (ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive) lascia dei dubbi. La prevalenza dei ccnl, infatti, stabiliscono che i ratei maturino solo per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Si tratta di riproporzionare la maturazione dei ratei a ore o a giorni, questo al fine di garantire una reale equità. Da marzo 2005 diverrà obbligatorio l’invio telematico dei dati mensili relativi alla contribuzione Inps, ma mancano le disposizioni specifiche da parte dell’Istituto relative all’esposizione dei codici per il periodo in cui il lavoratore diventa percettore dell’indennità di disponibilità. Si ritiene che durante il periodo di inattività le parti siano libere di recedere da job on call, (a tempo determinato o indeterminato), in qualunque momento in quanto il lavoratore non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai subordinati. La sospensione in periodo di inattività va riferita indistintamente sia alle prestazioni, sia al rapporto di lavoro. La norma non prevede un regime sanzionatorio per “job on call” instaurati senza la forma scritta o al di fuori delle ipotesi lecite stabilite. Il rischio potrebbe essere la conversione in un normale lavoro subordinato in mancanza di elementi caratterizzanti diversi, di attestazioni o di documentazioni diverse. 47 JUST FOR FUN Due quiz professionali Acrosticodellavoro V E OOOOOOOOOO 2 RS P V V V V V V V PBVVVVVVVVVV 3 T V V V V V V V V V D I I I I I I I I I I I 4 T I I M I 5 V V A S LS I I 6 V L I I I 7 V L B B 1 1) Può avvenire fino a 1/5 della retribuzione 2)Madri 2+3 ovvero 1+4 (2 parole) 3)Qualche lavoratore ci guadagna bene a farle 4)Sono affisse in luogo accessibile a tutti (2 parole) 5)Un patronato 6)E’ rimasto per pochi (2 parole) 7) Preferiamo dire “Ordine” L’amico Renato, consulente alquanto sbadato. L’amico Renato, consulente alquanto sbadato, non ricorda più dove trovare, sul n. 8 di questa Rivista, l’interessante articolo di una collega circa un nuovo modello di contrattazione collettiva. Lo vuoi aiutare? Sì, lo voglio aiutare! L’articolo è a pag. _____ Cortese collega, una volta risolti i due quiz, fotocopia questa pagina e faxala entro e non oltre il 15 marzo 2005 al numero 06/51054432. Tra coloro che avranno correttamente risposto sarà sorteggiato quale premio un fine settimana (viaggio e soggiorno per due persone) presso una grande città europea. NOME _________________________________________ COGNOME ___________________________________________ VIA ____________________________________________ CITTÀ ____________________ CAP ________ PROV ________ TEL __________________FAX _____________________ E-MAIL ______________________________________________ 50 48 ENPACL Ente Nazionale Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma Tel. 06/51.05.41 - Fax 06/51.05.43.20 - E-mail: [email protected] di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro Consiglio di Amministrazione 2003-2007 Presidente Vincenzo Miceli (Trapani) Vice Presidente Giovanni Cirmi (Ferrara) Consiglieri Adalberto Bertucci (Roma) Elvira D’Alessandro (Vicenza) Luciano Malavolti I 133 delegati: TURCHETTI Mario (RM) BALDARI Crocifisso (BR) DI SACCO Andrea (RM) ROBUSTELLI Matteo (FG) STERN Paolo (RM) LEZZI Antonio (LE) SCACCO Antonio Carlo (RM) PAIANO Mario (LE) BASILI Alfredo (RM) FABRIZIO Giorgio (TA) ABRUZZO PANICALI Massimiliano (RM) PILONE Raffaello (AQ) CRETA Massimiliano (VT) GALIZIA Osvaldo (PE) Dl SIMONE Gabriele (TE) BASILICATA SARDEGNA SARAIS Maria Bonaria (CA) SCANNELLA Franco (CH) LIGURIA MARTINI L. 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