lavoro - consulentidellavoro.it

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lavoro - consulentidellavoro.it
CdL COR
7-02-2005
09:55
Pagina 1
Gennaio
2005
Anno
VI
Numero
Spedizione in abbonamento postale 45% - Art.2 comma 20/b legge 662/96 - filiale di Roma
1
TELEMATICA
& FORMAZIONE
un
un importante
importante accordo
accordo
con
con l’Università
l’Università “Marconi”
“Marconi”
COMUNICARE
MEGLIO E DI PIÙ
obiettivo
obiettivo per
per ilil 2005
2005
PRESTITO
D’ONORE
per agevolare i neo-iscritti
LE REGIONI
SECONDO I CDL
questo mese
la Puglia
V CONGRESSO
NAZIONALE
DI CATEGORIA
Dossier
Il part-time prima parte
Pubblicazione mensile
dell’Ordine e dell’Ente di Previdenza
dei Consulenti del Lavoro
CNO
Consiglio Nazionale dell’Ordine
Viale Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/54.12.025 - Fax 06/54.08.282 - e-mail: [email protected]
dei Consulenti del Lavoro
I 103 Consigli
Provinciali
Caserta
Consiglio
Nazionale
2002-2005
Presidente
Alfio Catalano
(Bergamo)
Vice Presidente
Salvatore Ugliano
(Milano)
Segretario
Anna Maria Granata
(Napoli)
Tesoriere
Antonio Orsi
(Pistoia)
Consiglieri
Elio Bellangero
(Asti)
Adalberto Capurso
(Roma)
Giuseppe D’Angelo
(Viterbo)
Rosario De Luca
(Reggio Calabria)
Giuliana Della Bianca
(Udine)
Paolo Losi
(Parma)
Attilio Miotto
(Padova)
Bruno Montanaro
(Brindisi)
Nunzio Scribano
(Ragusa)
Luigi Serra
(Pescara)
Alfonso Sorrentino
(Avellino)
Revisori
dei Conti
Collegio Revisori
Graziella Montagner
(Treviso)
Franco Marchetti
(Modena)
Danilo Notarnicola
(Torino)
Agrigento
Pres. Giovanni Cumbo
Vicolo De Stefani 11
92019 Sciacca (AG)
Tel. e Fax 0925/85805
Alessandria
Pres. Lorenzo Lombardi
Via Legnano 23
15100 Alessandria
Tel. e Fax 0131/265298
Ancona
Pres. Gianni Giacobelli
Via Degli Orefici 2
60121 Ancona
Tel. e Fax 071/2075014
Aosta
Pres. Leontino Gal
Casella Postale 11
c/o Studio Gal
11013 Courmayeur
Tel. 0165/842410
Fax 0165/845689
Arezzo
Pres. Marco Polci
Via Cavour 17
52100 Arezzo
Tel. e Fax 0575/354740
Ascoli Piceno
Pres. Mario Mariani
Via Cino Del Duca 26
63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736/252246
Fax 0736/243119
Asti
Pres. Giovanni Cordoni
c/o Ordini e Collegi Prof.li
Via Bigatti 14
14100 Asti
Tel. e Fax 0141/530307
Avellino
Pres. Francesco Santoro
Via Annarumma 49
83100 Avellino
Tel. e Fax 0825/37953
Bari
Pres. Vincenzo Leggiadro
Via De Bellis 37
70126 Bari
Tel. 080/5562044
Fax 080/5475604
Belluno
Pres. Flora Da Rolt
Via Mezzaterra 16/B - C.P. 3
32100 Belluno
Tel. e Fax 0437/942966
Benevento
Pres. Giovanni Montefusco
Via S. Gaetano, 10
82100 Benevento
Tel. 0824/21485
Fax 0824/24681
Bergamo
Pres. Loredana Nicoli
Viale Vittorio Emanuele II 44
24121 Bergamo
Tel. 035/217400
Fax 035/217016
Biella
Pres. Ilario Bortolan
Via Vialardi di Verrone 14
13900 Biella
Tel. 015/8486350
Fax 015/8486360
Bologna
Pres. Sergio Stelitano
Via Amendola 6
40121 Bologna
Tel. 051/255768
Fax 051/244711
Bolzano
Pres. Anton Steiner
Via Lancia 8/A
39100 Bolzano
Tel. 0471/518520
Fax 0471/272905
Brescia
Pres. Alberto Pelizzari
Via Salgari 43/B
25125 Brescia
Tel. 030/2427788
Fax 030/2428157
Brindisi
Pres. Dario Montanaro
Via Dalmazia 21/A
72100 Brindisi
Tel. 0831/518686
Fax 0831/720874
Cagliari
Pres. Vittorio De Riso
Via Sonnino 37
09125 Cagliari
Tel. 070/665773
Fax 070/665804
Caltanissetta
Pres. Rosalia Lo Brutto
Via Enrico Medi 1
93100 Caltanisetta
Tel. e Fax 0934/552055
Campobasso
Pres. Davide Siravo
Via Tiberio 92/A
86100 Campobasso
Tel. 0874/493402
Fax 0874/62238
Pres. Stefano Scialdone
Via Ferrarecce 13
81100 Caserta
Tel. 0823/329211
Fax 0823/456791
Catania
Pres. Antonino Tringali
Viale Ionio 30
95129 Catania
Tel. 095/536977
Fax 095/530363
Catanzaro
Pres. Marziale Mirarchi
Viale Isonzo 162
88060 S. Maria Di Catanzaro
Tel. 0961/789369
Fax 0961/787210
Chieti
Pres. Giuseppe Cardellicchio
Via G. S. Pianell 4
66100 Chieti
Tel. e Fax 0871/411569
Como
Pres. Maria Grazia Rossini
Via Giulini 10
22100 Como
Tel. 031/270384
Fax 031/261013
Cosenza
Pres. Giovanni Genise
Via Felice Migliori 1
C.P. 266
87100 Cosenza
Tel. 0984/72554
Fax 0984/794777
Cremona
Pres. Battista Centenari
Via Palestro 66
c/o Ass. Professionisti
26100 Cremona
Tel. 0372/535411
Fax 0372/457934
Crotone
Pres. Francesco Garzieri
Via Torino 63
88900 Crotone
Tel. e Fax 0962/901690
Cuneo
Pres. Michele Rossa
Via Roma 14
12100 Cuneo
Tel. 0171/66685
Fax 0171/488500
Enna
Pres. Vincenzo Messina
Via dell'Unità d'Italia 1
94100 Enna
Tel. 0935/531493
Fax 1782245986
Ferrara
Pres. Stefano Tonegutti
Via del Turco 29
44100 Ferrara
Tel. e Fax 0532/247066
Firenze
Pres. Stefano Ammannati
Via Ricasoli 32
Piano 2°
50121 Firenze
Tel. 055/281786
Fax 055/281787
Foggia
Pres. Angelo Colangelo
Via Vincenzo Della Rocca 38
71100 Foggia
Tel. e Fax 0881/709662
Forlì - Cesena
Pres. Claudio Rigoni
Via Torelli 2
47100 Forli
Tel. e Fax 0543/31201
Frosinone
Pres. Carlo Martufi
Via Maria 261 - Piano I°
03100 Frosinone
Tel. 0775/871855
Fax 0775/822081
Genova
Pres. Vittorio Vianello
Via Ilva 4/3
16128 Genova
Tel. e Fax 010/562389
Gorizia
Pres. Sandro Benigni
Via Carlo De Morelli 19/A
34170 Gorizia
Tel. 0481/30325
Fax 0481/548255
Grosseto
Pres. Angiolo Mainardi
C.so Carducci 90
58100 Grosseto
Tel. e Fax 0564/25786
Imperia
Pres. Luciana Traversi
Via XXV Aprile 67
18100 Imperia
Tel. e Fax 0183/710269
Isernia
Pres. Giorgio Trotta
Via Kennedy 96 - C.P. 153
86170 Isernia
Tel. 0865/414000
Fax 0865/416307
L’Aquila
Pres. Marcello De Carolis
Viale De Gasperi 60
67100 L'Aquila
Tel. e Fax 0862/412307
La Spezia
Pres. Sergio Cardellini
P.le Kennedy 27
Piano 2° G 10/11
19124 La Spezia
Tel. 0187/770889
Fax 0187/516443
Latina
Pres. Claudio Giachi
Via Eroi Del Lavoro 12
04100 Latina
Tel. 0773/484354
Fax 0773/414254
Lecce
Pres. Antonio Coluccia
V. Cicolella, 3
Cond. Palazzo di Vetro
73100 Lecce
Tel. 0832/343765
Lecco
Pres. Giulio Corno
Via Col di Lana 4
23900 Lecco
Tel. 0341/282904
Fax 0341/283442
Livorno
Pres. Gloria Cappagli
Piazza Attias 37
57121 Livorno
Tel. 0586/892358
Fax 0586/894482
Lodi
Pres. Teodoro Cito
Via Bernardinelli 20
26841 Casalpusterlengo (LO)
Tel. 0371/432350
Fax 0371/432296
Lucca
Pres. Luciana Conti
Corte Portici 12
55100 Lucca
Tel. 0583/582220
Fax 0583/319081
Macerata
Pres. Carlo Carelli
Via Valadier 30/2
62100 Macerata
Tel. e Fax 0733/35040
Mantova
Pres. Luca De Compadri
Via Carlo Poma 22
46100 Mantova
Tel. 0376/362625
Fax 0376/379695
Massa Carrara
Pres. Marco Iovino
Via 7 Luglio 16/bis
54033 Carrara (MS)
Tel. e Fax 0585/777082
Matera
Pres. Antonio Galtieri
Viale Nazioni Unite 41
75100 Matera
Tel. 0835/386156
Fax 0835/335241
Messina
Pres. Elio Monsellato
Via Romagnosi 3
98122 Messina
Tel. 090/47094
Fax 091/5731323
Milano
Pres. Giovanni Zingales
Via Aurispa 7
20122 Milano
Tel. 02/58308188
Fax 02/58310605
Modena
Pres. Paolo Pignatti
Via Campanella 23
41100 Modena
Tel. 059/222844
Fax 059/223666
Napoli
Pres. Edmondo Duraccio
Via Alcide De Gasperi 55
80133 Napoli
Tel. 081/5518566
Fax 081/5524076
Novara
Pres. Ugo Barberis
Viale Roma 12
28100 Novara
Tel. 0321/611805
Fax 0321/394584
Nuoro
Pres. Francesco Paolo Mura
Via Dessany 154
08100 Nuoro
Tel e Fax 0784/203393
Oristano
Pres. Antonio Porcu
Via Vittorio Emanuele 22
09170 Oristano
Tel e Fax 0783/73285
Padova
Pres. Gino Fior
Via degli Zabarella 95
35121 Padova
Tel. 049/663660
Fax 049/660524
Palermo
Pres. Vincenzo Silvestri
Via Redipuglia 6
90144 Palermo
Tel. 091/346433
Fax 091/347031
Parma
Pres. Enrico Ferrari
Viale dei Mille 140
43100 Parma
Tel. 0521/941428
Fax 0521/952721
Pavia
Pres. Stelvio Lanati
Via Bernardino da Feltre 4
27100 Pavia
Tel. e Fax 0382/28286
Perugia
Pres. Stefano Ansideri
Via Sicilia 27-Scala F
06128 Perugia
Tel. 075/5004566
Fax 075/5055338
Pesaro e Urbino
Pres. Sergio Giorgini
Via Toschi Mosca 15
C.P. 108
61100 Pesaro
Tel. 0721/33638
Fax 0721/377112
Pescara
Pres. Laura D'angelo
Via Chieti 5
65121 Pescara
Tel. 085/4216911
Fax 085/4213347
Piacenza
Pres. Alessandro Lupi
Corso Vittorio Emanuele 243
29100 Piacenza
Tel. e Fax 0523/334160
Pisa
Pres. Fulvio Morelli
P.zza Vittorio Emanuele II 2
56125 Pisa
Tel. e Fax 050/500420
Pistoia
Pres. Vincenzo Germinara
Via Panciatichi 11
51100 Pistoia
Tel. e Fax 0573/367010
Pordenone
Pres. Pierluigi Giol
Largo S. Giorgio 7
Cond. Elena
33170 Pordenone
Tel. e Fax 0434/524266
Potenza
Pres. Teodoro Lateana
Vico Luigi Settembrini 16
85100 Potenza
Tel. e Fax 0971/34554
Prato
Pres. Massimo Mancini
Via Bovio 4
59100 Prato
Tel. 0574/30489
Fax 0574/401928
Ragusa
Pres. Giovanni Dipasquale
Via A. Ponchielli 7
97100 Ragusa
Tel. 0932/624324
Fax 0932/683912
Ravenna
Pres. Luciano Tancini
Via Antica Zecca 6
48100 Ravenna
Tel. e Fax 0544/31330
Reggio Calabria
Pres. Paolo Chirico
Via Del Salvatore 1/B
89128 Reggio Calabria
Tel. e Fax 0965/894866
Reggio Emilia
Pres. Domenico Renna
C.so Garibaldi 11
42100 Reggio Emilia
Tel. 0522/453765
Fax 0522/408107
Rieti
Pres. Gigliardo Farina
Via Nuova 21
02100 Rieti
Tel. 0746/498501
Fax 0746/274796
Rimini
Pres. Carlo Dall'Ara
Via Angherà 29
47900 Rimini
Tel. 0541/50500
Fax 0541/28451
Roma
Pres. Oreste Bertucci
Via C. Colombo 456
00145 Roma
Tel. 06/5408664
Fax 06/5412035
Rovigo
Pres. Giancarlo Micheletti
Corso Del Popolo 161
45100 Rovigo
Tel. e Fax 0425/29404
Salerno
Pres. Alberico Capaldo
Via S. Alfonso Maria de Liguori 2
84135 Salerno
Tel. 089/481003
Fax 089/481068
Sassari
Pres. Gian Luigi Patorno
Via Milano 7
07100 Sassari
Tel. 079/276790
Fax 079/278745
Savona
Pres. Giovanni Gherzi
Via Vegerio 2/1-c/o studio Gherzi
17100 Savona
Tel. 019/814927
Fax 019/8488565
Siena
Pres. Paola Ciriaca Sabatini
Viale Curtatone 12
53100 Siena
Tel. 0577/49439
Fax 0577/205497
Siracusa
Pres. Angelo Cristaudo
Viale S. Panagia 218
96100 Siracusa
Tel. 0931/494100
Fax 0931/490365
Sondrio
Pres. Giovanni Besio
Via Mazzini 9
23100 Sondrio
Tel. 0342/214354
Fax 0342/519687
Taranto
Pres. Pietro Panzetta
Viale Magna Grecia 100
74100 Taranto
Tel. 099/7304897
Fax 099/7360162
Teramo
Pres. Bruno Santori
Via Trento e Trieste 24
64100 Teramo
Tel. e Fax 0861/247777
Terni
Pres. Carlo Zafferani
Corso Del Popolo 63 - C.P. 211
05100 Terni
Tel. 0744/427283
Fax 0744/436498
Torino
Pres. Pier Paolo Zuliani
Via Cavour 19
10123 Torino
Tel. 011/539714
Fax 011/544286
Trapani
Pres. Leonardo Giacalone
Via Libica 2
91100 Trapani
Tel. e Fax 0923/21120
Trento
Pres. Mauro Dallapiccola
Via Maccani 211
38100 Trento
Tel. 0461/825890
Fax 0461/429147
Treviso
Pres. Anna Maria Giacomin
Viale Orleans 22
31100 Treviso
Tel. 0422/582345
Fax 0422/410521
Trieste
Pres. Massimo Iesu
Via Roma 17
34132 Trieste
Tel. e Fax 040/366804
Udine
Pres. Stefano Sassara
Via Calzolai 4
33100 Udine
Tel. e Fax 0432/295892
Varese
Pres. Gilberto Bezzegato
Via Bernascone 14
21100 Varese
Tel. 0332/239360
Fax 0332/238479
Venezia
Pres. Antonio Vegna
Galleria Matteotti 6/2
30174 Mestre
Tel. 041/5041677
Fax 041/2394467
Verbano C. O.
Pres. Giulio Perin
Lungolago Buozzi 22
28887 Omegna (VB)
Tel. e Fax 0323/643386
Vercelli
Pres. Francesco Natalini
Corso Magenta 1
13100 Vercelli
Tel. 0161/256256
Fax 0161/256156
Verona
Pres. Alessandro Visparelli
Corso Porta Nuova 107 - Piano 3°
37122 Verona
Tel. 045/8005065
Fax 045/8068960
Vibo Valentia
Pres. Rosario Rubino
Via Giovanni XIII, 62
Pal. Cortese
c/o studio Rubino
89900 Vibo Valentia
Tel. e Fax 0963/93524
Vicenza
Pres. Elvira D'alessandro
Via Torino 26
36100 Vicenza
Tel. 0444/322028
Fax 0444/323682
Viterbo
Pres. Mario Carnassale
Via Genova 17
01100 Viterbo
Tel. 0761/226960
Fax 0761/322168
28•29•30
V CONGRESSO NAZIONALE
Sheraton
Rom
a
Hotel
Via del Pattinaggio, 100 - 00144 - ROMA
Aprile 2005
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
SEGRETERIA SCIENTIFICA:
BC CONGRESSI SRL
Via XX Settembre 14/4 16121 GENOVA
TEL 010 5957060 - FAX 010 5958548
Email: [email protected]
CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 456 00185 ROMA
TEL 06 5412025 - FAX 06 5408282
Email: [email protected]
Responsabilità sociale
delle imprese ed etica
nel lavoro. La centralità
del Consulente del Lavoro
nel nuovo modello sociale.
Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale
dell’Ordine
Gennaio
2005
Anno
VI
Numero
1
SOMMARIO
SOMMARIO
Hanno collaborato a questo numero:
(in ordine di apparizione)
Alfio Catalano, CdL in Bergamo, Presidente CNO
Vincenzo Miceli, CdL in Trapani, Presidente ENPACL
Giovanni Cirmi, CdL in Ferrara, VicePresidente ENPACL
Marina Acconci
Roberto De Lorenzis, CdL in Genova, Presidente ANCL
Giuseppe Mastrototaro, CdL in Bari,
Raffaele Fitto, Presidente regione Puglia
Valfrido Paoli, Cdl in Foligno
Fabio Faretra
Elio Bellangero, CdL in Asti, Consigliere CNO
Salvatore Ugliano, CdL in Milano, VicePresidente CNO
Paolo Losi, CdL in Parma, Consigliere CNO
Edmondo Duraccio, CdL in Napoli
Laura Bellini, CdL in Parma
Alessandro Bacchini, CdL in Parma, delegato ENPACL
Alberico Capaldo, Cdl in Salerno, Presidente CP
Filippo Carrozzo, CdL in Torino, delegato ENPACL
Giovanni Leone, CdL in Siracusa, delegato ENPACL
Vicenzo Treppiedi, CdL in Frosinone, delegato ENPACL
Antonio Porcu, CdL in Oristano, Presidente CP
Paolo Meneghetti, CdL in Mantova
Luca Caramaschi
Simona Pagani
Enrico Vetrano, CdL in Menfi (AG)
Giuseppe Maccarone, CdL in Roma
Silvia Bradaschia, CdL in Udine
Giuliana Della Bianca, CdL in Udine, Consigliere CNO
Responsabilità sociale e Consulenti del Lavoro:
protagonisti del Congresso nazionale di aprile
Alfio Catalano
Comunicare meglio e di più obiettivo per il 2005
Vincenzo Miceli
Prestito d’onore per agevolare i neo-iscritti
Giovanni Cirmi
Il lavoro minorile e le convenzioni internazionali
Marina Acconci
La Riforma del Testo Unico della sicurezza sul lavoro
Roberto De Lorenzis
Le Regioni secondo i CDL: la Puglia
Consulta Reg. dell’Ordine
Telematica & formazione
un importante accordo con l’Università “Marconi”
Elio Bellangero
Dossier: il part-time
A cura della Fondazione Studi
Approvato il bilancio tecnico per il triennio 2004 - 2006 Fabio Faretra
CNO notizie brevi
Salvatore Ugliano
La Categoria e l’INPS proficuità di una collaborazione
Paolo Losi e Edmondo Duraccio
Fiera di Modena IX Salone dell’Igiene
e Sicurezza in ambiente di lavoro
Laura Bellini
Intervista veloce
I problemi relativi al versamento
degli acconti in trasparenza
Paolo Meneghetti
Studi di settore: le indicazioni da seguire
nella fase del contraddittorio o nei casi di accertamento
Luca Caramaschi
Trattamento fiscale dei contributi previdenziali
versati alle casse sanitarie
Simona Pagani
L’assunzione come dipendenti dei soci di cooperative
non fa perdere lo sgravio della legge 407/90
Enrico Vetrano
CUD 2005 cosa c’è di nuovo
Giuseppe Maccarone
Job on call per una maggiore flessibilità
della prestazione di lavoro
Silvia Bradaschia
Due Quiz professionali
Il Consulente del Lavoro
Anno VI
n°1 Gennaio 2005
Pubblicazione mensile
Direttore responsabile
Alfio Catalano
C.N.O DEI CONSULENTI
DEL LAVORO
Direzione, redazione,
amministrazione:
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
Tel. 06.54.12.025
Fax 06.54.08.282
e-mail: [email protected]
Coordinatori redazionali
Giuliana Della Bianca
Giovanni Cirmi
Coordinatore editoriale
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Segretaria di redazione
Rosalba Berlingeri
Condirettore responsabile
Vincenzo Miceli
Comitato di redazione
Giuseppe Buscema
Elvira D’Alessandro
Giuseppe D’Angelo
Giuliana Della Bianca
Rosario De Luca
Fabio Faretra
Anna Maria Granata
Francesco Natalini
Nazzario Scano
Gestione editoriale e
concessionaria esclusiva
della pubblicità
Fondazione Studi
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00145 Roma
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Progetto grafico
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Professionisti di
Comunicazione Associati
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Fax 06.57171226
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Impaginazione
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Disegni/Illustrazioni
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(www.valeriagasparrini.it)
Gianluca Grisanti
Stampa
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Registrazione del Tribunale di Roma - n.00448/99 del 4/10/1999 - Spedizione in abbonamento postale 45% - Art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - filiale di Roma
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Alfio CATALANO
Presidente Ordine Consulenti del Lavoro
EDITORIALE
Responsabilità sociale
e Consulenti del Lavoro
protagonisti del Congresso
nazionale di aprile
iamo appena entrati in questo
nuovo anno e già si sta pensando al quinto Congresso di
Categoria, che si svolgerà a Roma
alla fine di aprile. La macchina organizzativa messa a punto dal
Consiglio Nazionale è in piena attività, vista anche l’estrema attualità e
l’importanza, per la nostra professione, dell’argomento che costituirà il cardine delle discussioni:
"Responsabilità sociale delle imprese
ed etica nel lavoro: la centralità del
Consulente del Lavoro nel nuovo
modello sociale". Per la preparazione
S
dei diversi temi da presentare è all’opera un comitato scientifico recentemente costituito e coordinato dal
Professor Gianpaolo Prandstraller,
mentre gli aspetti di tipo organizzativo, di comunicazione e d’immagine
sono seguiti da alcune società appositamente incaricate. Riteniamo tutti
4
che questo Congresso sia un appuntamento particolarmente significativo: dovrà infatti rappresentare un
momento d’incontro e di riflessione
per tutti i Consulenti del Lavoro, da
cui trarre le indicazioni e le strategie
per affrontare i futuri scenari nazionali ed internazionali, in una fase di
grandi cambiamenti per la società in
generale e, specificamente, per il
mondo libero-professionale e per la
nostra Categoria.
arà certamente l’occasione per
dare visibilità ad una professione dinamica e moderna, impegnata non solo in ambiti tecnici ma
anche nel vasto campo del sociale.
Con tale veste, ci dovremo presentare ad un grande bacino di auditori e
di fruitori: alle istituzioni, al mondo
politico, al mondo dell’istruzione e
della cultura, alle sfere imprenditoriali e sindacali, al nuovo mercato del
lavoro. Il “tema” del Congresso,
riportato in apertura, rappresenta
infatti il naturale sviluppo della politica e dell’impegno che la Categoria
ha perseguito negli ultimi anni, con
una tensione costante a rafforzare il
proprio ruolo di terzietà e di promozione della legalità, nei rapporti lavoristici così come in ogni altra sfera
d’intervento professionale. E nella
consapevolezza che, per vincere la
S
sfida del cambiamento e del rilancio
economico, occorrono interventi
integrati fra mondo imprenditoriale,
mondo professionale, istituzioni e
parti sociali. Una sinergia strategica e
improrogabile, perché non si può più
vedere ed interpretare un’impresa
secondo l’esclusivo concetto contabile e cioè come un “punto” a sé
stante, dalla gestione unica e definita
nel tempo e nello spazio, ma piuttosto come un “sistema”, in cui finisco-
“
L'IMPRESA COME
UN "SISTEMA" IN CUI
OPERANO INTERESSI
VARIEGATI, SPESSO
CONTRASTANTI
”
no per interagire interessi diversi,
obiettivi sociali ed ambientali,
responsabilità interne ed esterne,
eventuali conflittualità. Compito prioritario del professionista che opera in
azienda sarà dunque sempre più
quello di mediare tra i tanti interessi
talora contrapposti, rispettando le
esigenze di sviluppo e di competitività dell’impresa e armonizzandole con
quelle del tessuto che la comprende.
Compito prezioso, se si considera
che la sempre maggiore complessità
dei sistemi economici di mercato e
delle strutture operative indispensabili per competere nei nuovi scenari
globali - scenari contrassegnati
anche dall’esplosiva e capillare
espansione di nuove tecnologie e
dalla velocità dei cambiamenti - ha
fortemente rilanciato la centralità
della dimensione umana e sociale
quale componente essenziale per la
tenuta delle maglie organizzative
aziendali, per lo sviluppo del patrimonio di conoscenze e per la vitalità
creativa delle imprese. Il tema della
responsabilità sociale, intorno al
quale ruoterà il nostro quinto
Congresso, costituisce già uno dei
punti fondamentali sul quale ultimamente si stanno sviluppando nel
nostro Paese riflessioni politiche ed
economiche.
i guarda ormai all’impresa
come ad un soggetto in grado
di accrescere il generale livello
del benessere sociale, attraverso l’attivazione dei rapporti con tutto il
sistema dei soggetti che hanno un
interesse in gioco rispetto all’attività
imprenditoriale svolta e che possono
quindi, con la loro azione, influenzarne lo sviluppo: ancora una volta, possiamo citare come attori su questo
variegato palcoscenico gli azionisti, i
lavoratori, i clienti, i fornitori, le istituzioni pubbliche, le comunità locali, i
gruppi di pressione, i mezzi di comunicazione di massa, le strutture scolastiche. La consapevolezza che il
profitto non possa essere disgiunto
dai risultati sociali e che, anzi, debba
essere perseguito garantendo nello
stesso tempo la sostenibilità delle
dimensioni economica, ambientale e
sociale, ha portato alla progressiva
emersione di una nuova logica manageriale ed istituzionale che considera
la “Corporate social responsibility”
(CSR) un fattore determinante di crescita e di sviluppo. Tale consapevolezza si è tradotta, da parte delle
imprese italiane, in una crescita dell’attenzione verso l’impatto sociale
S
prodotto dalle attività economiche,
attenzione che inizia ad essere evidente a diversi livelli e a produrre frutti concreti. Emblematica è stata, a tal
proposito, la progressiva tendenza
imprenditoriale a dotarsi di una serie
di strumenti per “certificare” la propria affidabilità sociale: dagli standard di certificazione più accreditati
al bilancio sociale e così via. Una corretta gestione aziendale, in termini di
condivisione sociale e di eticità, ha
implicazioni che riguardano vari
aspetti: i rapporti con la società civile, le politiche di prodotto e le politiche di gestione del capitale umano
(con interventi diversificati e mirati,
rivolti alle fasce deboli, ai minori, ai
diversamente abili e così via). Tutti
temi che saranno trattati nel corso
del Congresso attraverso appositi
work shop, ognuno dedicato a un
diverso ambito, con il contributo
scientifico di colleghi e studiosi del
settore. Il Governo, nel corso del
semestre di Presidenza italiana
dell’Unione Europea, ha predisposto
uno specifico progetto (denominato
“CSR-SC”) volto a promuovere la cultura della responsabilità sociale all’interno del sistema industriale e ad
accrescere il grado di consapevolezza
delle imprese sulle tematiche sociali,
ambientali e della sostenibilità.
ale progetto è stato notevolmente apprezzato in sede
comunitaria e costituisce un
contributo essenziale al dibattito
allargato che si sta svolgendo a livello europeo. Dibattito a cui, peraltro, la
nostra Categoria sta contribuendo in
maniera fattiva: ha avuto infatti grande risalto il protocollo d’intesa firmato tra il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali Roberto Maroni e
l’ANCL, nella persona del suo
Segretario Generale Nazionale, per
favorire la promozione della responsabilità sociale fra le imprese e la diffusione del progetto ministeriale. Ciò
contribuisce a far emergere un impegno ormai consolidato dei Consulenti
del Lavoro nel mondo dell’occupazione e delle relazioni sociali, impe-
T
gno che ha portato la Categoria ad
essere protagonista nell’ambito della
riforma del mercato del lavoro, attraverso le varie e delicate funzioni ad
essa attribuite. In tale contesto evolu-
“
AFFRONTIAMO LE SFIDE
DEL FUTURO ALL'INSEGNA
DEL NOSTRO TRADIZIONALE
SENSO ETICO
E DELLE NOSTRE
CONOSCENZE
PROFESSIONALI
”
tivo vogliamo affrontare tutte le
nuove sfide attraverso il nostro patrimonio di conoscenze e di esperienze
oltre che, ovviamente, forti del nostro
tradizionale atteggiamento ispirato al
senso dell’etica. Il Congresso che ci
accingiamo a celebrare sarà, quindi,
l’occasione per suggellare e rinvigorire l’impegno dei Consulenti del
Lavoro in tale direzione: per questo si
auspica di poter assistere ad un
coinvolgimento reale e ad una massiccia partecipazione, non solo formale ma anche sostanziale, affinché
ogni collega si senta protagonista di
quanto si va ad evidenziare e non un
mero spettatore di quanto accade.
Sicuramente l’occasione è propizia
per far accrescere, in tutti, la consapevolezza che occorre un’efficace
capacità di assumere nuovi modelli
culturali e mentali, modelli in grado di
costruire quel sistema di valori che
caratterizza l’approccio innovativo
dell’”etica negli affari”. Con un obiettivo su tutti: riconsiderare e riaffermare la
“centralità dell’uomo”, il valore della
persona, la sua capacità di sviluppo e
di realizzazione come base da cui partire per far crescere il nostro Paese
anche dal punto di vista economico.
Un obiettivo sociale che da sempre
appartiene alla nostra etica professionale ma che dobbiamo far crescere anche e soprattutto nei nuovi
ruoli affidatici dall’ultima, significativa e lungimirante, riforma del mercato del lavoro.
5
Vincenzo MICELI
Presidente Enpacl
EDITORIALE
Comunicare meglio e di più
obiettivo del 2005
hi si trova, come me, ad
incontrare frequentemente i
Colleghi sul territorio in
occasione di incontri, convegni e
dibattiti che abbiano come tema
definito o predominante la previdenza di Categoria, sa quanto a
cuore stia a ciascun Consulente del
Lavoro il proprio ‘destino’ pensionistico. Certamente interessano le
sorti dell’ENPACL, la sua stabilità e
il suo equilibrio attuariale. Per questo abbiamo voluto dare, e diamo
tuttora, diffusione anche attraverso
discusso e approvato a larghissima
maggioranza il Bilancio tecnico
2004-2007. Lo stesso organismo si
troverà a vagliare l’opportunità e
l’efficacia attesa, derivanti dalle
integrazioni all’attuale sistema previdenziale che il Consiglio di
Amministrazione conta di elaborare
nel corso dell’anno 2005, con l’ausilio e l’apporto professionale di studiosi ed esperti del settore, per
garantire – oggi che le buone condizioni lo consentono – ancora maggiore solidità all’ENPACL.
la stampa specializzata delle risultanze del recente elaborato attuariale, che proietta sino a quaranta
anni le prospettive future della
nostra Cassa. Pubblichiamo su
queste pagine ampi e significativi
stralci di tale complesso documento. Infatti l’Assemblea dei Delegati,
come noto, a novembre 2004 ha
iò non ci distrae dal mantenere alta l’attenzione riguardo le prospettive di previdenza complementare per la
Categoria, oggi ancor più concrete
del passato in virtù dell’avvenuta
estensione alle Casse dei liberi professionisti della gestione di fondi
appositamente costituiti. Restiamo
dell’opinione che ragioni di economia di scala privilegino soluzioni
sinergiche tra le Casse e in tal
senso, già a gennaio prossimo,
l’AdEPP proseguirà nel progetto di
una previdenza complementare
comune tra le Casse aderenti. Tutti i
Colleghi devono sentirsi coinvolti
nel progetto di innovazione e integrazione che promuoviamo: ognuno
è certamente portatore di spunti e
C
C
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idee utili per il futuro pensionistico
della Categoria, a partire dal
Consiglio dell’Ordine e dai sindacati. Troviamo però soprattutto, da
parte dei Colleghi, una naturale e
“
DA PARTE DEI COLLEGHI
UNA NATURALE
ATTENZIONE
AL MIGLIORAMENTO
DEI TRATTAMENTI
PENSIONISTICI
”
comprensibile attenzione alla ‘propria’ pensione, a quanto percepiranno al momento del pensionamento e a come fare per migliorare
la misura della prestazione. Si tratta
di un tema importante, apparentemente in contraddizione con la
ricerca di maggiore stabilità della
Cassa. Studi effettuati dimostrano
che il tasso di sostituzione
dell’Ente, ossia in che percentuale
la prima pensione riesce a sostituirsi all’ultimo reddito prodotto in attività, è di poco superiore al 20%.
Occorrerà introdurre nuove opportunità che consentano, a chi volontariamente lo decidesse, di costruirsi una pensione su misura. In que-
sta stessa direzione si muovono i
provvedimenti assunti da questo
Consiglio di Amministrazione in
ordine all’introduzione della facoltà
di riscatto del servizio militare, del
corso legale di studi, delle annualità
contributive ridotte e del praticantato le quali, assieme alla contribuzione volontaria, garantiscono la definizione di posizioni contributive più
solide. Siamo ben felici di annotare
nel 2004, primo anno di applicazione di tali novità statutarie e regolamentari, oltre mille domande.
Accanto all’attenzione verso i
Colleghi nel pieno dell’attività,
devono esserci quella per coloro
che entrano ora nel mondo della
professione e per coloro che ne
sono già usciti o sono prossimi al
pensionamento. Precursore della
possibilità offerta di recente dalla
legge delega previdenziale, già nel
2001 – un poco sfidando l’opinione
dei ministeri vigilanti – l’Ente ha stipulato una polizza di assistenza
sanitaria integrativa in favore della
Categoria. Di recente abbiamo
voluto perfezionare i rischi coperti
con moduli che andassero ancor
più incontro alle reali esigenze dei
Colleghi. Sarà interessante ora fare
un ulteriore passo in avanti e approfondire, sia sotto l’aspetto delle
regole che dei costi, una formula
long term care che aiuti nel tempo
coloro che – sfortunati – non abbiano più la possibilità di essere completamente sufficienti e perciò bisognosi di assistenza. In un mondo
che pare costringerci ad una sfrenata corsa verso l’individualismo, i
Consulenti del Lavoro, anche attraverso il loro Ente di previdenza,
possono essere portatori di un
messaggio etico di solidarietà e
mutualità che certamente qualifica
ancor di più la nostra professione.
Aspettative di crescita anche numerica degli iscritti, tanto necessaria in
un sistema a ripartizione come il
nostro, hanno ispirato la formula dei
prestiti agevolati, recentemente
introdotti in favore dei neo iscritti.
“
UN PRESTITO UTILE
AI PROFESSIONISTI
CHE VOGLIONO
AVVIARE L’ATTIVITÀ
”
ali prestiti saranno certamente utili per chi, avvicinatosi
alla professione da meno di
due anni e non ancora quarantacinquenne, vuole avviare lo studio professionale dotandolo – ad esempio
- di tutte quelle attrezzature tecnologiche oggi divenute imprescindibili. E’ utile tuttavia che questa
opportunità sia segnalata anche a
chi, già abilitato, resta indeciso di
fronte alle difficoltà economiche di
avvio di uno studio professionale.
Ruolo determinante svolgeranno in
tal senso i Consigli provinciali, ai
quali va il nostro appello alla massima diffusione di tale opportunità.
Siamo consapevoli, d'altronde, dell’importanza che ha assunto la
comunicazione
nella
società
moderna e per questo abbiamo
intensificato la nostra presenza
sulla stampa e in video. E’ giusto
che i Colleghi siano correttamente e
costantemente informati della loro
previdenza. Non vi può essere reale
partecipazione senza conoscenza
minuziosa e tempestiva. È utile inoltre che la nostra professione sia
presentata e fatta conoscere anche
per il contesto previdenziale che –
in oltre trenta anni - è riuscita a
creare in favore degli Associati nonché per i benefici che da questa se
T
ne possono trarre. Ci pare un buon
biglietto di presentazione che può
concorrere a delineare quegli scenari sempre più ambiziosi per i
Consulenti del Lavoro che tutti
auspichiamo.
’anno 2005 servirà allora per
indirizzare gli sforzi verso il
miglioramento dei due principali canali di comunicazione a disposizione della previdenza di
Categoria: il sito web e la presente
Rivista, così da rendere i loro messaggi sempre più efficaci. In particolare già oggi abbiamo dato impulso all’utilizzo del web con l’implementazione dei Servizi on-line
dell’ENPACL, ora arricchiti con
nuovi dati e già utilizzabili per rendere la periodica dichiarazione del
volume d’affari. Siamo convinti che
l’impiego dei sistemi telematici
semplifichi e ottimizzi i rapporti tra
L
“
L’ENPACL VERSO
L’ADOZIONE
DI UN MODELLO
EVOLUTO DI SERVIZI
ALL’UTENZA
”
gli Associati e l’Ente, grazie ai controlli in linea dei dati trasmessi. Per
questo abbiamo stabilito che quella
on-line è l’unica modalità di presentazione della domanda dei prestiti
agevolati e per lo stesso motivo
abbiamo fatto predisporre dalla
struttura un apposito progetto che
proietti l’ENPACL verso un modello
evoluto di servizi all’utenza. L’anno
che si apre si presenta colmo di
impegni: assicuriamo di onorarli
come si deve e, con l’aiuto di tutti,
di assolverli nell’interesse della
Categoria.
7
Giovanni CIRMI
Vicepresidente Enpacl
FILO
DIRETTO
CON L’ENTE
Prestito d’onore
per agevolare i neo-iscritti
Care Colleghe e cari Colleghi,
più volte questa Rivista si è occupata delle difficoltà che incontrano i giovani ed anche i meno giovani, abilitati alla professione di
Consulente del Lavoro, ad iscriversi all’Albo e conseguentemente anche all’Ente. Più volte è stato ricordato che un’apposita Commissione
istituita dall’ENPACL ha lavorato per comprendere i motivi che inducono i praticanti abilitati a non iscriversi all’Albo e all’Ente: uno di questi è la mancanza di fondi per iniziare l’attività. La Commissione propose al Consiglio di Amministrazione che sarebbe stato opportuno
concedere un finanziamento ai neo iscritti ad un tasso agevolato per l’acquisto delle attrezzature mobili e degli arredi. Orbene, ho il piacere di informarvi che i delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, riuniti in assemblea in data 26 novembre 2004,
hanno deliberato di concedere per il tramite della Banca Popolare di Sondrio un “PRESTITO D’ONORE” ai neo iscritti. E’ stato chiamato
“PRESTITO D’ONORE” perché non è prevista nessuna garanzia fideiussoria né firma dei genitori, né il possesso di beni immobili o quant’altro. Si chiede semplicemente l’impegno a restituire l’importo ricevuto in prestito onorando le scadenze previste per il rimborso.
Chi ha diritto al “prestito d’onore”
Cosa bisogna fare?
A cosa serve il prestito?
Hanno diritto ad usufruire del prestito
d’onore tutti i neo iscritti all’ENPACL purchè non abbiano superato il 45° anno di
età. Pertanto tutti coloro che si iscrivono
all’Albo dei Consulenti del Lavoro e optano per l’iscrizione ad un altro Ente di
Previdenza
diverso
dall’ENPACL
(Commercialisti, Ragionieri, Avvocati ec.),
non hanno diritto al prestito d’onore.
Per ottenere il prestito, gli aventi diritto
che si iscrivono all’Albo per la prima volta
devono presentare regolare domanda
all’Ente entro e non oltre due anni dalla
data della delibera di iscrizione
dell’Ordine. In via transitoria possono
presentare la domanda anche quei
Consulenti che si sono iscritti per la
prima volta nei due anni precedenti l’entrata in vigore della presente convenzione. La convenzione entra in vigore dalla
data di delibera dell’Assemblea dei delegati e cioè dal 26 novembre 2004.
Il prestito serve per l’acquisto di attrezzature, strumenti e/o arredi necessari allo
svolgimento dell'attività professionale,
con esclusione degli acquisti di beni
usati, di veicoli e cellulari.
Quali sono i requisiti per ottenere il
prestito?
Sono i seguenti:
- avviare l’attività professionale in modo
individuale;
- non far parte di studi associati;
- non essere dipendenti o collaboratori o
titolari d’imprese individuali o amministratori di società di qualsiasi tipo;
- possedere numero di partita IVA;
- non essere in situazione di morosità con
l’Albo e l’Ente di previdenza;
- aver attivato il servizio telematico
ENPACL on line;
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A quanto ammonta il prestito?
L’importo massimo erogabile è pari al
100% del costo sostenuto per l’acquisto
dei beni di cui sopra con un massimo di
euro 16.000,00 (sedicimila/00)
A quato ammonta il tasso?
Quale documentazione occorre presentare?
L’interessato dovrà far pervenire alla
Banca Popolare di Sondrio, ad integrazione della domanda di finanziamento,
copia dei documenti di spesa quietanzati o con clausola di pagamento a 30 gg.
data fattura. La concessione del prestito
sarà subordinata alla verifica positiva dei
requisiti in capo al richiedente da parte
dell’Ente ed alle valutazioni di merito creditizio da parte della Banca.
Il tasso è variabile ed è pari alla media
ponderata della quotazione media mensile dell’Euribor- Euro Interbank Offered
Rate a tre mesi, così come determinato
dal decreto del Ministero del Tesoro del
23/12/1998, riferita al mese di luglio,
agosto e settembre del precedente anno
per la rata in scadenza il 31 gennaio; al
mese di ottobre, novembre e dicembre
del precedente anno per la rata in scadenza il 30 aprile; al mese di gennaio,
febbraio e marzo dello stesso anno per la
rata in scadenza il 31 luglio; al mese di
aprile, maggio e giugno dello stesso
anno per la rata in scadenza il 31 ottobre.
Qual è la durata del prestito?
Il prestito ha la durata di 5 anni, oltre
all'eventuale periodo di preammortamento intercorrente tra la data di erogazione
e la prima scadenza di rata e dovrà essere restituito mediante il versamento di n°.
20 rate trimestrali posticipate, consecutive e, soprattutto, senza soluzione di continuità, comprensive di capitale e interesse, scadenti il 31/1, 30/4, 31/7 e il 31/10
di ogni anno.
Altre condizioni.
Le spese di istruttoria della pratica di
finanziamento sono gratuite; le spese di
incasso sono pari ad e 3,00 per ciascuna rata; l’estinzione anticipata, infine, è
possibile in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata trimestrale, contro
versamento di una commissione dell'1%
conteggiata sul debito anticipatamente
rimborsato.
Procedura da seguire per il finanziamento.
L'erogazione dei finanziamenti avverrà
invierà alla Banca:
a) la domanda di finanziamento;
b) il modello R.I.D.;
c) le fotocopie del documento di identità
e del codice fiscale;
d) eventualmente, il contratto per l’apertura del conto corrente on-line.
Controllata la documentazione ed effettuate le verifiche alle banche dati esterne
disponibili, la Banca procederà a erogare
il finanziamento a suo insindacabile giudizio, nelle forme tecniche e alle condizioni indicate all'art. 2; dandone comunicazione all’Ente.
Nel caso di esito negativo, la Banca lo
comunicherà al richiedente tramite posta
elettronica.
Questo in sintesi quanto previsto per l’erogazione del “PRESTITO D’ONORE”.
secondo il seguente procedimento:
- l’iscritto all’Ente deve compilare, all’interno del servizio telematico ENPACL ON
LINE, il modulo di richiesta del prestito, al
fine anche di integrare i dati anagrafici del
professionista (già in possesso della
Banca) con quelli necessari per effettuare le valutazioni di merito creditizio.
L’Ente provvede alla verifica dei requisiti
oggettivi e soggettivi all'ottenimento del
prestito;
- se l’analisi del merito creditizio ha esito
positivo, la Banca invia al domicilio del
richiedente la domanda di finanziamento,
l’autorizzazione permanente di addebito
in conto (modello R.I.D.) e l’eventuale
richiesta di apertura del conto corrente
on-line.
L’esito sopra accennato è comunque
subordinato all’ulteriore verifica della
documentazione inviata successivamente dal professionista;
- il cliente dovrà recarsi presso la propria
banca per far sottoscrivere (con timbro e
firma dell’azienda di credito), nell’apposito spazio, l’autorizzazione permanente di
addebito in conto (modello R.I.D.), indispensabile quale mezzo di identificazione
del cliente nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa antiriciclaggio e in particolare quanto previsto dall'articolo 2
della Legge 197/91. Successivamente
Resta inteso che sia la struttura dell’Ente
che il sottoscritto sono a disposizione di
tutti i Colleghi interessati per tutti i chiarimenti del caso.
Un cordiale saluto.
Potete rivolgere le Vostre note a:
“Filo diretto con l’Ente...”
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Fax 06/51054432
E-mail: [email protected]
Consulenti minuto per minuto al 30 novembre 2004
Iscritti all'Ordine
Iscritti al
31/10/2004
Iscritti di
novembre
Cessazione delle
sospensioni
Cancellati di
novembre
Radiazioni di
novembre
Sospensioni
novembre
Iscritti al
30/11/2004
n. 20.857
n. 49
n. 2
n. 26
n. 0
n. 4
n. 20.878
Dati provenienti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, riferiti ai movimenti inseriti nel mese di novembre 2004
Pensionati Enpacl
Pensionati al
31/10/2004
Nuovi pensionati
Prestazioni
Riattivate (*)
Pensionati
deceduti
Prestazioni
sospese (*)
Totale pensionati
al 30/11/2004
n. 5.280
n. 64
n. 3
n. 19
n. 18
n. 5.310
Dati provenienti dall’Ufficio gestione pensioni ENPACL
N.B.: Le voci “Prestazioni riattivate” e “Prestazioni sospese” si riferiscono, rispettivamente, ai titolari di trattamento pensionistico di reversibilità che si trovano nelle seguenti posizioni: a) iniziano/proseguono un corso legale di studi; b) non hanno
presentato la documentazione/concludono un corso legale di studi.
9
Marina ACCONCI
FONDAZIONE
Il lavoro minorile
e le convenzioni internazionali
Il tema del prossimo Congresso nazionale di Categoria verterà su questioni inerenti l’etica sociale delle imprese e, in relazione a ciò,
al nostro contributo derivante dallo svolgimento della professione di Consulente del Lavoro, particolarmente quale attore in regime
di terzietà nei rapporti tra imprese, pubblica Amministrazione e lavoratori. La responsabilità sociale delle imprese deve essere maggiormente rafforzata quale risposta alle esigenze socio-economiche di una società in continua evoluzione, anche per effetto della globalizzazione dei mercati e del conseguente adattamento della legislazione dei Governi europei. Inoltre, la riforma del mercato del
lavoro affida alla nostra Categoria nuove funzioni e competenze, alla luce delle quali il nostro profilo professionale necessita, oltre che
un percorso formativo universitario da tempo auspicato, una rafforzata e rinnovata visione dell’etica professionale, quale supporto
necessario a tracciare quelle linee guida necessarie ad accompagnare le aziende, nella fase di transizione, verso una nuova visione
imprenditoriale. Il Consulente del Lavoro dovrà favorire l’applicazione di nuove strategie di responsabilità sociale, atte a garantire e
favorire le aziende nel dialogo ed interazione con i vari interlocutori interni ed esterni ad essa.
La Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell’Ordine affronta un tema di indiscussa pertinenza in merito alla responsabilità sociale delle imprese, curata dall’avvocato Marina Acconci di Genova: “Il lavoro minorile e le convenzioni internazionali”.
Giuseppe D’Angelo
Presidente Vicario Fondazione Studi
Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro
a prima convenzione che tratta
il tema del lavoro dei bambini e
degli adolescenti risale al 1920,
è firmata a Genova, disciplina l’ammissione del fanciullo al lavoro
marittimo prevedendo che sulle navi,
non possano essere impiegati al
lavoro ragazzi di età inferiore ai 14
anni. Le successive convenzioni
internazionali, tra gli anni ’20 ed ’80,
individuano e confermano nel criterio dell’età minima di ammissione al
lavoro la garanzia idonea a tutelare i
minori dallo sfruttamento, sul presupposto che la tutela della salute
fisica rappresenti l’unico bene da
proteggere.
Così nel giugno 1959, la convenzione che disciplina il lavoro dei minori
a bordo delle navi da pesca, prevede che non possano essere impiegati a bordo ragazzi di età inferiore a
15 anni, nel 1965 altra convenzione
fissa in 16 anni l’età minima per
l’ammissione ai lavori sotterranei
L
10
nelle miniere. Soltanto nel 1989 con
la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, i diritti del minore trovano un più ampio ed articolato riconoscimento che fissa il criterio dell’età minima, per ogni tipologia di
“
CON LA CONVEZIONE
DI NEW YORK DEL 1989
UN PRIMO E DETTAGLIATO
RICONOSCIMENTO
DEI DIRITTI DEL MINORE
”
lavoro ed integra tale criterio, idoneo
solo a garantire una prima soglia di
tutela limitata alla salute fisica, con
altre previsioni che portano verso il
riconoscimento del minore ad essere ad ogni effetto un soggetto di
diritto a pieno titolo.
Non si può però dimenticare che già
nel 1959 la Dichiarazione ONU dei
diritti del fanciullo, aveva affermato il
diritto alla sua speciale protezione
sul presupposto, assolutamente
innovativo, che “l’umanità deve dare
al fanciullo il meglio di sé stessa”.
La Dichiarazione prevede il diritto
all’istruzione, alla sicurezza morale e
materiale, alle cure speciali in caso
di handicap, al gioco, alla protezione
dalla negligenza, dalla crudeltà e
dallo sfruttamento. Il principio IX
dedicato al lavoro specifica che il
fanciullo non deve essere inserito
nell’attività produttiva prima di aver
raggiunto un’età minima adatta, e
afferma altresì che in nessun caso
esso deve essere costretto od autorizzato ad assumere un’occupazione
che nuoccia alla sua salute o che
ostacoli il suo sviluppo fisico, mentale o morale.
Già nel 1959, dunque, l’assemblea
dell’ONU aveva enunciato i principi
base sui quali costruire un sistema di
garanzie per il minore ulteriori rispetto alla tutela del mero diritto alla
salute fisica.
ali affermazioni sono rimaste
lettera morta per trenta anni,
sino al 1989.
Con la Convenzione di New York,
ratificata nel 1991 dallo stato italiano, i principi, di cui alla dichiarazione
sopra indicata, vengono riaffermati e
ulteriormente specificati ed integrati,
divenendo, con la ratifica, legge
nazionale. La Convenzione di New
York riconosce al fanciullo il diritto di
essere soggetto di diritti quali, la
piena libertà d’espressione, di pensiero e di religione, nonché il diritto
di godere del miglior stato di salute
possibile, di beneficiare della sicurezza sociale e di ricevere un’adeguata educazione ed istruzione,
T
“
VIETATO OGNI LAVORO
CHE COMPORTI RISCHI
PER LA SALUTE
O COMPROMETTA
IL PROCESSO EDUCATIVO
DEL MINORE
”
ribadendo ogni divieto contro l’attività lavorativa che comporti rischi per
la sua salute, per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e
sociale od interrompa il suo processo educativo.
La stessa Carta Sociale Europea di
Strasburgo del 3 maggio 1996 ripropone all’articolo 7 la tutela dei bambini e degli adolescenti fissando il
principio che i bambini non svolgano
attività lavorativa sino a 15 anni, che
ricevano l’istruzione, che la paga sia
equa, che la formazione sia parte
integrante dell’orario di lavoro, e che
le ferie abbiano durata non inferiore
alle 4 settimane. Con queste premesse, e con la consapevolezza che
la piaga del lavoro minorile aveva
assunto forme e numeri gravissimi
ed inaccettabili e particolarmente
nelle aree geografiche maggiormente
depresse economicamente, nel 1999
l’OIL disciplina l’eliminazione delle
forme peggiori di lavoro minorile.
Con queste premesse possiamo
oggi ricondurre il fenomeno del lavoro minorile a tre fenomeni principali:
a) “le peggiori forme di lavoro minorile”, per le quali l’OIL ha previsto
misure urgenti ed immediate di
repressione ed eliminazione. Si noti
che a questi fini sono considerati
minori tutte le persone di età inferiore a 18 anni. Sono definite come
forme peggiori tutte le forme di
schiavitù, la tratta e la vendita, il lavoro forzato e obbligatorio, il reclutamento dei bambini per i conflitti
armati; l’impiego di minori per la prostituzione e per la produzione di
materiale pornografico; per attività
illegali; il traffico di stupefacenti; qualunque lavoro che metta a rischio la
salute, la sicurezza o la moralità dei
minori, esponendoli ad abusi fisici,
psicologici o sessuali, a condizioni
ambientali difficili, ad orari prolungati
o notturni, all’uso di tecnologie, di
macchine e di sostanze pericolose.
Il tema di riduzione in schiavitù
dev’essere analizzato in parallelo a
quello del traffico dei minori, poiché
molti dei minori sfruttati sono vittime
del reclutamento, trasferimento e
custodia attuati tramite l’uso di
minacce e di forza, cosiddetta tratta
dei minori. Le stime OIL indicano in 8
milioni e 400 mila i bambini nel
mondo in stato di schiavitù; di essi 1
milione e 200 mila sarebbe vittima
del traffico di minori.
b) Il “child labour”, ossia lo sfruttamento del lavoro minorile, con l’occupazione a tempo pieno del bambino in età inferiore a 15 anni, ne impedisce l’istruzione, ne pregiudica lo
sviluppo fisico e psichico ed è ricompensata con paghe inadeguate.
Per contrastare queste forme di
sfruttamento l’OIL ha creato il programma internazione per l’eliminazione del lavoro infantile (IPEC), che
promuove lo sviluppo di interventi
mirati a sostegni educativi, alla diffusione dell’istruzione ed alla promozione di interventi economici presso
le famiglie, anche con iniziative di
micro credito.
c) Il “child work” ossia l’attività lavorativa fatta a tempo parziale compatibile con la frequentazione scolastica, che non contrasti con lo sviluppo
psico-fisico del minore e compatibile
con adeguato tempo di svago e riposo. Questo tipo di impegno lavorativo
può essere tollerato ed in alcuni casi
addirittura sostenuto laddove divenga una forma di integrazione dell’istruzione scolastica e si inserisca in
un percorso formativo del minore.
er comprendere poi la reale
dimensione del fenomeno si
ricordi che secondo i dati forniti dall’OIL, nel mondo 246 milioni di
bambini di età compresa tra i 5 e i 14
anni sono vittime di sfruttamento,
120 milioni di questi bambini lavorerebbero a tempo pieno. Le stime
raccolte indicano che l’Asia è la
regione con la percentuale più alta di
bambini lavoratori (60%, seguita
dall’Africa 29% e dall’America Latina
10%), i paesi industrializzati impiegherebbero ”soltanto” l’1% di manodopera minorile, dato, comunque,
corrispondente a 2,5 milioni di bambini sfruttati. In Europa si stima vi
siano 5 milioni di bambini illecitamente impiegati in attività lavorative.
In Italia, secondo i dati dell’ISTAT,
lavorerebbero ca. 145.000 bambini,
300.000 secondo la CGIL. I dati sul
lavoro minorile devono essere letti in
correlazione con gli indici di istruzione della medesima fascia di popolazione, giacché l’incidenza del fenomeno è maggiore nei paesi in cui
minore è l’accesso all’istruzione.
L’istruzione scolastica è incompatibile con le attività svolte considerato
che il lavoro del bambino comporta
un impiego medio di ca. 50 ore settimanali. Il fenomeno non ha possibilità di risoluzione in assenza di una
istruzione individuabile nella scolarizzazione sino all’età di 14 anni.
P
on si può dunque che concordare con la dichiarazione di
Juan Sommavia, direttore
generale dell’OIL, quando afferma
“non esiste sviluppo economico
senza sviluppo sociale e non esiste
sviluppo sociale senza equità”.
N
11
Roberto DE LORENZIS
[email protected]
LAVORO
La Riforma del Testo Unico
della sicurezza sul lavoro
e premesse della recente
Riforma erano già in nuce nel
“libro bianco” dell’ottobre
2001, nel quale si evidenziava la
necessità di elaborare un Testo
Unico in materia di sicurezza sul
lavoro che ponesse ordine all’eccesso di regolamentazione legislativa.
Al vecchio impianto normativo si
sono sovrapposte disposizioni di
legge ed amministrative che, anziché chiarire la disciplina, hanno
spesso generato dubbi e confusione
negli addetti ai lavori, anche perché
sovente ispirate a finalità ed obiettivi
contrastanti. Lo stesso “libro bianco” stigmatizzava ulteriormente la
mancanza di criteri di prevenzione
specificamente utilizzabili da piccole
e medie imprese e dalle aziende del
settore agricolo, nonché la totale
assenza di normative a tutela dei
lavoratori che non fossero subordinati, a tempo pieno ed indeterminato. La legge 29.07.2003, n. 229,
all’art. 3, aveva conferito al Governo
la delega ad adottare, entro un anno
dalla entrata in vigore (pertanto entro
il 9.9.2004 – scadenza prorogata
successivamente di 6 mesi), uno o
più decreti legislativi per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia
di sicurezza e tutela della salute dei
lavoratori, sulla base di precisi ed
articolati criteri direttivi che di seguito riassumiamo:
a) riordino delle disposizioni vigenti
conformemente alle normative
comunitarie ed alle convenzioni
internazionali in materia;
L
12
b) determinazione di misure tecniche
ed amministrative di prevenzione
compatibili con le caratteristiche
gestionali ed organizzative delle
imprese, con particolare attenzione
alle imprese artigiane ed alle piccole
imprese, anche agricole, forestali e
zootecniche. Avuto riguardo al settore dell’agricoltura è opportuno rile-
“
IL SETTORE AGRICOLO
CARATTERIZZATO DA
ASSOLUTA SPECIFICITÀ
”
varne la assoluta specificità, motivata dalla circostanza che in tale contesto socio-economico i tempi di
lavoro sovente coincidono con quelli di relazione e spesso, oltre al pericolo derivante dall’utilizzo di macchine ed attrezzature, incombono
sui lavoratori ulteriori fattori ad elevato rischio (si pensi, ad esempio, al
diffuso utilizzo di fitofarmaci ed anticrittogramici).
Si osserva, inoltre, come il fenomeno
infortunistico sia particolarmente diffuso proprio nelle piccole e medie
Imprese: secondo dati INAIL negli
anni 93/98 gli infortuni mortali sono
aumentati del 31.5% per i lavoratori
dipendenti dell’industria e ben del
71.5% nelle piccole aziende; si consideri inoltre che su 1.100.000
imprese operanti in Italia (rapporto
annuale INAIL 2000) le piccole e
medie aziende che occupano fino a
49 addetti rappresentano il 98% del
totale (l’87% tra queste occupa
meno di 10 dipendenti), e danno
lavoro al 53% degli occupati.
alla lettura di tali semplici dati,
si deduce lo scarso successo
riscontrato dalle disposizioni
contenute nel decreto legislativo n.
626/1994 all’interno delle piccole e
medie imprese, anche in considerazione degli elevati costi richiesti dal
recepimento puntuale ed organico
delle norme in materia di sicurezza
ed infortuni sul lavoro;
c) riordino delle norme tecniche di
sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti omologazione, certificazione e autocertificazione.
d) riformulazione dell’apparato sanzionatorio con particolare riferimento
alle fattispecie contravvenzionali a
carico dei preposti ed alla previsione
di sanzioni amministrative per l’inosservanza di adempimenti formali di
carattere documentale. Quindi revisione del regime di responsabilità in
funzione della posizione gerarchica
occupata dal soggetto attivo delll’illecito o del reato all’interno dell’impresa e conseguente rimodulazione
delle sanzioni a carico dei preposti,
in passato erroneamente quasi equi-
D
parate a quelle a carico di datori di
lavoro e dirigenti;
e) previsione di linee guida che si
traducano in concreto aiuto alle
imprese anche sotto il profilo organizzativo-gestionale, in modo da
impedire che, come avviene attualmente, la prevenzione sia affrontata
in funzione della singola disposizione e, quindi, orientata più al soddisfacimento di aspetti formali che
sostanziali, con lo scopo di favorire il
passaggio da una gestione della
sicurezza per regole ad una per
obiettivi;
f) promozione dell’informazione e
della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all’attività dell’impresa in generale
e delle proprie mansioni in particolare, con riguardo alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai
rischi;
g) assicurazione della tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro in
tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, a prescindere dal tipo di contratto in essere
con il datore di lavoro o con il committente. La previsione è indicativa
dell’intenzione di estendere la tutela
in materia di salute e sicurezza sul
lavoro a tutte le varie e differenti
tipologie di lavoratori, ad oggi non
rientrati ancora nel campo di applicazione delle norme;
h) adeguamento del sistema pensionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e
tipologie contrattuali. Questo processo muove dalla considerazione
del fatto che l’attuale quadro normativa ha spesso determinato scarsa
propensione ad uscire dal “sommerso” per la mole ed il costo degli
adempimenti;
i) promozione di codici di condotta e
diffusione di buone prassi che orientino comportamenti dei datori di
lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;
j) riordino e razionalizzazione delle
competenze istituzionali al fine di
evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intenti, garantendo indirizzi
generali uniformi su tutto il territorio
nazionale.
l) realizzazione delle condizioni per
una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell’attività di prevenzione. Si tratta, in
sostanza, di raccogliere e far circolare tutte le informazioni rilevanti per
l’elaborazione e l’attuazione delle
misure di sicurezza in modo da creare un sistema di riferimento (“Bench
marking”) cui concorrano Regioni,
Parti Sociali, INAIL, ISPESL e
Ministero del Lavoro, sistema che
“
CREARE UN SISTEMA
DI “BENCH MARKING”
PER INDIVIDUARE
PARAMETRI CERTI
IN MATERIA
DI PREVENZIONE
INFORTUNISTICA
”
consenta di individuare parametri
certi ed accettati da tutti i soggetti
interessati all’attività di prevenzione
degli infortuni sul lavoro;
m) modifica o integrazione delle
discipline vigenti per i singoli settori
interessati, per evitare disarmonie.
n) conferma del principio per cui il
lavoratore è escluso da qualsiasi
onere finanziario in relazione alla
adozione delle misure relative alla
sicurezza, all’igiene e alla tutela della
salute dei lavoratori.
n sostanza, la riconduzione e la
razionalizzazione delle norme
vigenti in materia di sicurezza e
prevenzione degli infortuni sul lavoro
in un “Testo Unico”, ha come principale obiettivo l’innalzamento della
qualità del lavoro, anche attraverso il
perseguimento di una “cultura” della
prevenzione incentrata su obiettivi
sostanziali e non soltanto su regole
formali.
La riforma si propone di valorizzare
I
la bilateralità quale fattore di controllo sociale e le norme premiali quale
fattore incentivante per perseguire
comportamenti socialmente responsabili, allo scopo di mantenere elevati standard di tutela alleggerendo
al contempo i vincoli meramente formali e burocratici. Sotto il primo
profilo, si segnala la opportunità per
gli Enti bilaterali, limitatamente alle
aziende che occupano fino a cento
dipendenti e su richiesta del datore
di lavoro, di rilasciare la dichiarazione di conformità a seguito della
positiva verifica della applicazione
delle norme di prevenzione e sicurezza all’interno dell’azienda.
Come si ricorderà la materia della
“tutela e sicurezza del lavoro”, dopo
la riforma dell’art. 117 della
Costituzione, è riservata alla legislazione concorrente fra Stato e
Regioni.
ella redazione della bozza di
Testo Unico si è identificato
un nucleo di norme “intangibili”, individuato nelle disposizioni
contenute nelle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza,
per riportare il sistema normativo
italiano ad una più stretta adesione
allo spirito ed alla lettera della normativa comunitaria (nel proemio,
all’articolo 1, si legge chiaramente
che il decreto “riordina, armonizza e
semplifica le norme vigenti e le adegua a quelle comunitarie, mantenendo immutati i livelli di prevenzione e di sicurezza garantiti dalle
direttive europee”).
N
l Testo Unico mira a dettare una
disciplina fondamentale relativa ai
diritti ed agli obblighi che si costituiscono nei rapporti di lavoro: principi a livelli “essenziali” e non eventuali, ulteriori, modulazioni di tutela,
riversabili alla legislazione concorrente delle Regioni, sempre che questa si traduca in deroghe migliorative, senza intaccare le garanzie di
base nella totale salvaguardia di beni
costituzionalmente tutelati come
salute e sicurezza del lavoro.
I
13
Regioni
pagine a cura della Consulta Regionale degli Ordini
coordinate da Valfrido Paoli
PUGLIA
1
Bari
Consulenti
Uomini 445 - Donne 170
3
Foggia
1
Bari
2
2
Brindisi
Brindisi
5
Consulenti
Uomini 86 - Donne 54
4
Taranto
Lecce
3
Foggia
Consulenti
Uomini 175 - Donne 75
4
5
Lecce
Taranto
Consulenti
Consulenti
Uomini 226 - Donne 116
Uomini 152 - Donne 78
Totale Consulenti 1517 (Uomini 1084 - Donne 493)
Superficie regionale kmq 18.204
Popolazione regionale 3930547
14
(1 cdl ogni 12 kmq)
(1 cdl ogni 2591 ab)
Terra di Puglia:
madre, amica, amante
Giuseppe Mastrototaro
Gelosa conservatrice delle proprie
tradizioni, parca di ospitalità, più la
visiti più la scopri più la ami.
Ogni filo d’erba, in Puglia, è intriso di
rugiada e madido di sudore, ogni
angolo di paesaggio rifulge di tenerezza e mormora fatica. Qui la natura sembra toccata da Dio. Ma è
anche una natura maledetta dal
cielo. L’uomo un po’ l’ha goduta, un
po’ l’ha subita, un po’ l’ha plasmata
per le sue necessità. Così l’affascinante romanzo di questa natura è
anche la storia di un rapporto millenario con l’uomo. L’uomo che è cresciuto circondato da struggenti bellezze ma anche oppresso da arcigne
difficoltà su una terra madre e matrigna. L’uomo che si è spaccato le
mani sulle pietre e ne ha fatto giardini. L’uomo che un po’ naviga sulle
onde dell’avventura e un po’ si rinserra fra i muretti a secco della campagna. E coste selvagge e spiagge
esotiche. E grotte di santi e di corsari, girotondi di trulli e profili di imponenti masserie e di duomi, di cattedrali e castelli e di evidenti segni di
cultura romanica, normanna, barocca. E dolmen neolitici e casali medievali. E il sacro ulivo, simbolo di una
regione mediterranea. Terra di pietra
e di colori.
Percorriamo questa terra, per poter
capire la disperata lotta dell’uomo
contro la natura, spesso infida, e
quanto e come il lavoro sia stato il
giacimento inesauribile su cui questa
terra ha contato.
Un lavoro su cui il popolo di questa
terra dovrà ricominciare a contare,
in uguale misura e quantità, per rivitalizzare un’economia che, nel
tempo e subendo il processo industriale, ha perso di vista la vera ric-
chezza del territorio ed il vero tesoro nascosto. I colori, dicevo.
La Puglia bianca. Le case di calce, il
sale, il mandorlo, il bianco accecante, purissimo, il colore di Dio. Il colore dei paesi di Puglia, incastonati su
di una collina come davanzali sul
mare o solitari nelle campagne, da
nord a sud. Un bianco che sembra
discendere direttamente dal cielo,
tanto folgorante da non poterne
sostenere la vista e che altro non è
che una rappresentazione della
semplicità della civiltà contadina,
ispirata alla pulizia ed all’igiene.
Sono soprattutto le donne ad occuparsene per, come dire, “tenere
pulita la casa”. Si racconta che in
ogni casa non manca un pennello
ed un secchio con calce liquida per
imbiancare volte, muri e gradini, e
scale esterne così da dare l’impressione di usci quasi sospesi su tanto
candore. Da Mattinata, bianca
come puro abito da sposa a
Montesant’Angelo,
abbagliante
come il suo santo protettore San
Michele Arcangelo, vendicatore
della fede e dimorante in una grotta
sotto la chiesa in suo onore e
memoria edificata. E Ostuni, città
che sembra quasi sospesa nel
vuoto e Cisternino, Locorotondo,
bianca atturn atturn, intorno intorno,
e con i tetti appuntiti (per la raccolta
delle acque), e Martina Franca, nella
Valle D’Itria, risuonante di musiche
barocche nelle fresche sere d’estate. Il bianco, oltre che per una scelta igienica funge da disinfettante, un
colore dell’anima, l’anima buona
della popolazione, che riflette semplicità, onestà, simbolo di amore
verso la terra, verso Dio e verso tutti
gli esseri viventi. E poi, a primavera,
il mandorlo con la sua precoce e
delicata fioritura, che rischia di perdere i petali nel vento e nelle gelate
mattutine, pur di annunciare per
primo la fine dell’inverno. E
Margherita di Savoia con le sue
bianchissime colline di sale, una
produzione di quasi trecento quintali al giorno.
La Puglia rossa. Il colore del fuoco e
della passione.
Il colore del pomodoro. Se potessimo volare nel cielo pugliese, nel
periodo del solleone, vedremmo terrazze rosse di pomodori “sdraiati su
telai di legno”, messi ad essiccare
che
prendono tanto sole finchè
avvizziscono come le rughe sul volto
bruciato del contadino. Tanto ne
prendono, ed altrettanto ne liberano
quando finiscono su friselline di
pane con olio e sale, dopo un medio
letargo in olio extravergine d’oliva.
Tanto avvizziscono, dicevo, e tanta
salute donano, come energia, nei
piatti della dieta mediterranea per il
loro riconosciuto potere di rivitalizzare le cellule, cioè di ridare la vita. E
peperoncino e fragole, e pesca e
anguria.
Ma quanta altra Puglia rossa. Terra
rossa, calcari tormentati il cui disfacimento riveste di ruggine i minerali.
L’uva ed il vino; la Puglia a causa
loro soffre tanto di benessere e tanto
di malessere. Le fragole, il fico d’india. E poi le rosse ciliegie, da gustare “ad una ad una”, come un frutto
proibito, ricco di passione tanto da
meritarsi l’appellativo di oro rosso di
Puglia, che fa il paio con l’oro giallo.
Si, l’oro giallo ricavato da una terra,
la Murgia, pietraia su cui ancora si
spaccano le mani dei contadini per
bonificarla ed adibirla a coltivazione
del grano, della soia, del girasole,
dell’uva. Altro che ricerca dell’oro tra
le montagne o letti di fiume.
Il Tavoliere delle Puglie. Una dirompente distesa di luce, di colore e di
calore. Una luce di religiosità e fertilità. Qui, sotto quel sole cocente che
“batte inferocito sulle schiene”, la
civiltà del grano ha scritto pagine di
storia, di sudore e sfruttamenti, di
battaglie e di riscatti e di silenziosi
eroismi. Lo è stata finchè milioni di
pecore e di vacche non l’hanno calpestata e devastata. Lo è stata finchè le fruttuose tasse sui pascoli
hanno impedito al grano di inondarla d’oro. Il suolo è così fertile da
15
poter divenire il granaio d’Italia, perché l’uomo ricominciò a far spuntare
piccoli e preziosi chicchi fino ad una
resurrezione come quella che
annunciano d’avanti agli altari delle
chiese durante la Settimana Santa.
E il verde, la Puglia verde. Vaste
pinete, rigogliosa macchia tipicamente mediterranea, pini d’Aleppo
che si affacciano a strapiombo sul
mare, e l’imponente quercia.
E poi lui, il grande vecchio, il patriarca, il maestoso, l’indistruttibile, il
glorioso secolare ulivo, e la storia
che potrebbe raccontarci. Possenti
sculture modellate dall’esperienza
dei secoli, dal dolore, dall’amore.
Laudato sia l’ulivo del mattino: così
si legge nei versi di Gabriele
D’Annunzio, ma nel mattino del
creato. Ritrovamenti fossili, infatti,
dimostrano che l’ulivo è nato quasi
all’inizio di tutto. Nei libri di Omero,
ad esempio, si racconta che i morti,
prima delle esequie, venissero “spalmati di oli profumati”… La mirra, che
i Re Magi donarono a Gesù
Bambino, cos’era se non olio aromatizzato…; insomma è grande la storia di questo piccolo frutto.
avventurieri, di pescatori e di tonni e
di spugne, di processioni e di preghiere. Ci racconterà di ragazze
belle come il sole e di marinai con un
solco lungo il viso e di consulenti del
lavoro sempre presenti nel territorio,
al fianco dell’imprenditore e
“dell’Impresa”…..
E il blu, la Puglia blu del mare, lunga
circa ottocento chilometri. Sul mare
“tremulo e fiammante” (cantava
D’Annunzio) tanti inesauribili Ulisse
hanno cercato e mai trovato il segreto della vita vera. Così è la gente di
Puglia come gabbiani sempre in
volo. La Puglia blu guarda sempre
oltre l’orizzonte. Il pugliese in mare è
come una traccia di remi che svanisce. Noi passeremo, lui resterà li a
raccontarci con il suo brontolio la
sua storia infinita di eroi e di santi, di
normanni e saraceni, di crociati e di
Dal mitico Diomede agli altrettanto
mitici colleghi Biagio Mastria, da
Lecce a Vincenzo Quattromini, da
Altamura a Carlo Fabozzi, da Foggia
ed a tutti quelli che, come loro, in
questo momento colpevolmente
dimentico.
La Puglia, la terra nostra, la casa
prima del paese, il paese prima della
provincia, la provincia prima della
regione. La madre prima dell’amica,
l’amica prima dell’amante, l’amante…
Ci parla il Presidente della Regione
di Raffaele Fitto
Il ruolo dei Consulenti del Lavoro è
divenuto sempre più importante e
cruciale in questi ultimi tempi.
E’ un dato che emerge con evidenza
per la stessa complessità di una
legislazione che deve inseguire il
veloce modificarsi dei rapporti e
delle relazioni.
Sia che si debbano affrontare fasi di
espansione economica, sia che si
presenti la necessità di intervenire
nei punti di crisi, la sapiente duttilità
dei Consulenti del Lavoro è una
risorsa stessa per lo sviluppo.
Le tante difficoltà nell’applicazione
di nuove norme, nell’utilizzo di tante
misure trovano in questa branca
professionale un sostegno insostituibile.
Nello scenario italiano e meridionale in particolare il ruolo dei
Consulenti del Lavoro appare tanto
16
importante quanto complesso.
Tassi di occupazione bassi in generale e ancor più per i lavoratori
anziani, lavoro “nero” diffuso e forti,
se non fortissimi squilibri territoriali
del mercato del lavoro.
E’ anche su questo terreno che la
Legge Biagi ha dovuto muovere i
primi passi.
Comunque la si voglia valutare,
oggi, a distanza di un anno dalla sua
promulgazione, quella legge sta
cambiando i modi di essere dei rapporti di lavoro e le stesse culture del
lavoro.
E’ un problema che investe la
domanda e l’offerta, ne incrimina le
antiche certezze, mette in discussione luoghi comuni e abitudini consolidate.
Per certi versi si tratta di un mare
aperto e per nulla tranquillo, esposto ai venti di una crisi europea che
fatica a metabolizzare l’euro forte e
la concorrenza dei paesi emergenti,
in una parola, la globalizzazione dell’economia a fronte della, per così
dire, localizzazione della politica,
quella tendenza, a mio avviso negativa, a richiudere nel proprio particolare.
E’ opportuno e urgente che economia e politica, mondo del lavoro e
istituzioni trovino tutte quelle connessioni e sinergie adatte a promuovere lo sviluppo. Ciascuno per la
sua parte e con le proprie prerogative e nel rispetto dei propri e degli
altrui ruoli.
Nelle fasi di questo percorso tutto
quanto attiene al lavoro assume
un’importanza di grande rilievo che
trova nella vostra professione un
sostegno e un contributo di idee
prezioso.
Il rapporto con i Consulenti
all’insegna del dialogo e della collaborazione
di Valfrido Paoli
Abbiamo intervistato il Dr. Salvatore
Di Giugno, Direttore Regionale della
Puglia dell’Agenzia delle Entrate, per
fare un po’ il punto dei rapporti tra gli
Uffici pugliesi ed i Consulenti del
Lavoro.
Dialogo e collaborazione - ha detto il
dott. Di Giugno- sono le parole chiavi per gestire in positivo il rapporto
con i professionisti che fungono da
intermediari dell’Amministrazione
Finanziaria con i contribuenti. Con i
Consulenti del Lavoro della Puglia
tale dialogo è stato subito avviato –
e non poteva essere diversamente
stante la verve e la determinazione
dei
presidenti
Mastrototaro
(dell’Ordine di Bari e della Consulta
regionale degli ordini prov.li), e
Baldari e Pascazio (rispettivamente
dell’ANCL regionale, e dell’unione
provinciale di Bari); in particolare, si
sono svolti incontri tecnici ogni qualvolta è emersa una criticità. Una
importante collaborazione l’abbiamo
realizzata con le verifiche connesse
all’utilizzo del credito d’imposta
soprattutto per l’art. 7 della legge
388. Le organizzazioni provinciali dei
Consulenti del Lavoro e dell’Agenzia
delle Entrate, infatti, hanno collaborato alla diffusione delle indicazioni
di massima sulla documentazione
che sarebbe stata chiesta in verifica
e con gli stessi sono stati affrontati
alcuni dei problemi più delicati.
Quali prospettive?
L’Agenzia delle Entrate ha messo in
campo numerosi strumenti: dalla
prenotazione, agli appuntamenti, alla
web mail ai call center, di cui contiamo di aprirne uno a Bari nei prossimi
mesi, al cassetto fiscale: tutte modalità per un dialogo moderno ed avanzato con il Fisco per prevenire con
l’informazione più adeguata ed i
mezzi informatici che consentano
una riduzione dei tempi di contatto.
Sempre più informatica...
e il rapporto umano?
L’informatica è certamente necessaria ed utile, basti ricordare che ci sta
aiutando ad eliminare il materiale
cartaceo ed il suo progredire anche
come perfezionamento dei dati trat-
tati può evitare lunghe e faticose file
agli sportelli degli Uffici. A breve perverranno le “comunicazioni” con la
richiesta di fornire informazioni e
chiarimenti sulle dichiarazioni dei
redditi. Sarà importante la collaborazione dei Consulenti del Lavoro per
la loro attività di consulenza ed in
specifico per l’attività di gestione dei
modelli dei sostituti d’imposta.
Abbiamo letto della Carta dei Servizi
che l’Agenzia delle Entrate ha diffuso. E’ stata avviata una prima iniziativa generale che a breve ci vedrà
impegnati ad individuare linee dell’impegno per gli Uffici locali della
Puglia. Vorremmo che accanto alla
cortese disponibilità del personale,
potessimo garantire adeguatezza
nelle risposte: ciò sarà possibile solo
con un’intensa collaborazione sul
fronte del confronto anche sulle
novità normative, per cui auspichiamo l’apertura di “tavoli” d’incontro
regionali e provinciali.
Intervista ad Angelo Giambalvo
Direttore Regionale INAIL Puglia
di Valfrido Paoli
Come vengono disciplinati
i rapporti con i Consulenti
del Lavoro?
Le relazioni con i Consulenti sono
regolati dai protocolli di intesa, che
sono sottoscritti a livello centrale
tra l’Istituto e l’Ordine Nazionale e a
livello locale tra le Sedi e l’Ordine
Provinciale di competenza, poiché
si ravvisa una reciproca convenienza a creare una corsia privilegiata
nei confronti di tali Grandi Utenti,
lasciando spazio a specifiche
richieste per situazioni particolari
che vengono trattate previo appuntamento
particolare
con
il
Consulente interessato.
Si può fare qualche esempio
di collaborazione?
Vengono svolte riunioni periodiche
che servono a verificare lo stato
della collaborazione e ad evidenziare particolari criticità. Sono sempre
più diffusi a vari livelli (regionali e
provinciali) incontri divulgativi in
prossimità di adempimenti massivi o
novità legislative, come prima della
scadenza dell’autoliquidazione o dei
condoni; comunque i Consulenti
vengono tempestivamente contattati per comunicare le variazioni procedurali e organizzative interne
all’Istituto che si riflettono sull’utenza esterna.
Quali sono le novità di natura
informatica proposte dall’Istituto?
In generale l’INAIL invita ad eliminare la “carta” e a sfruttare la tecnologia informatica, pertanto i Consulenti
del Lavoro sono stati coinvolti nell’adozione della trasmissione on-line
degli adempimenti previsti, da ultimo
la denuncia di infortunio o la denuncia d’esercizio. Proprio in Puglia
sono stati prescelti quattro studi professionali che stanno svolgendo l’esperienza pilota dell’invio delle
denunce d’esercizio on line.
E’ ormai patrimonio acquisito dai
professionisti la possibilità di trasmettere le DNA attraverso i canali
17
telematici o il numero verde
803.888.
Per l’Autoliquidazione l’INAIL mette
a disposizione la procedura ALPI,
che consente il calcolo dei premi e
le denunce contributive ed in particolare la consultazione delle basi di
calcolo, garantendo l’esattezza del
calcolo del premio, ed è quindi uno
strumento utile alla corretta gestione
del rapporto assicurativo.
In quali settori si esplica l’intesa
tra l’Istituto e l’Ordine?
La collaborazione spazia dagli
aspetti tipici del rapporto assicurativo (denunce, pagamenti, acquisizione di documentazione, ecc.) fino alla
diffusione della cultura della sicurezza, con le informative dirette ai
Consulenti, circa le iniziative dei
finanziamenti alle imprese per i progetti previsti dall’art. 23 del D.Lgs.
38/2000, inerenti i miglioramenti
della sicurezza e della prevenzione e
non solo. Voglio dire che, a prescindere dalle intese c.d. “ufficiali”, i rapporti tra Istituto ed Ordine si caratterizzano e si consolidano grazie alla
disponibilità dei presidenti provinciali ed in particolare dal dinamico
presidente del consiglio dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro di Bari che
ultimamente li rappresenta tutti
quale coordinatore della Consulta
Regionale.
Quali sono i vantaggi dell’uso dei
mezzi informatici?
Numerosi sono i vantaggi: innanzitutto la rapidità della trasmissione
dei dati in tempo reale e la pronta
acquisizione della ricevuta, in qualsiasi momento, senza bisogno di
accedere agli sportelli delle Sedi, poi
la possibilità di controllare l’esattezza dei dati immessi e quindi evitare
sanzioni per adempimenti tardivi.
Non bisogna dimenticare che con
l’accesso al sito INAIL tutti gli utenti
abilitati possono visualizzare una
serie di ulteriori informazioni di
carattere generale, statistico o normativo.
In definitiva le abilitazioni informatiche (il rilascio di un PIN di accesso
ai professionisti che documentano
l’iscrizione all’Ordine attraverso l’esibizione del proprio tesserino)
mira a scoraggiare il ricorso a figure non abilitate e a combattere l’abusivismo.
Incontro con Mario Corato
Direttore Regionale INPS Puglia
di Valfrido Paoli
In Puglia i rapporti tra l’Inps e i
Consulenti del Lavoro sono stati
da sempre improntati alla massima e fattiva collaborazione,
come ci hanno confermato il
dott. Mario Di Corato, direttore
regionale dell’Inps, ed il signor
Giuseppe Mastrototaro, Presidente dell’Albo dei Consulenti del
Lavoro della provincia di Bari,
nonché presidente della consulta
regionale degli Ordini. Una collaborazione che si è ulteriormente
consolidata in seguito alla sottoscrizione del protocollo d’intesa
concordato tra l’Istituto e il
Consiglio Nazionale dei Consulenti
del Lavoro.
Come si caratterizza la collaborazione tra INPS regionale e
Consulenti del Lavoro?
18
Con un protocollo d’intesa che,
nei suoi contenuti, riflette, sia le
rilevanti modifiche intervenute in
sede legislativa (legge n. 241/90;
DPCM 12/12/1995; leggi n.
675/1996 e n. 676/1996), sia nell’organizzazione dell’INPS.
Come si concretizza ?
La riorganizzazione delle strutture operative dell’Ente non solo ha
comportato un notevole decentramento territoriale dei servizi
ma ha dato soprattutto nuovo e
notevole impulso all’informatizzazione proiettata all’esterno
delle proprie strutture: in particolare sono stati ulteriormente sviluppati i servizi da rendere agli
utenti per via telematica e che
sono rivolti soprattutto alle aziende, coinvolgendo di conseguen-
za i Consulenti del Lavoro, considerato che la riscossione dei
contributi, la lotta al lavoro nero e
all’abusivismo sono ormai da
annoverare tra gli impegni primari dell’INPS.
Ed i rapporti umani?
Quale ex dirigente della sede
INPS di Andria (BA) non ho avuto
nessun problema a trasferire a
livello regionale, pari pari, le
esperienze ed i rapporti già esistenti con i Consulenti del
Lavoro, tra l’altro, rappresentati
dal presidente Mastrototaro, che
opera prevalentemente nella
zona citata, e che rappresenta i
Consulenti del Lavoro sia a livello
provinciale, sia a livello regionale.
Intervista a Camillo Tancorre
Direttore Regionale del Lavoro per la Puglia
di Valfrido Paoli
Sviluppare la collaborazione istituzionale tra Direzioni del Lavoro e gli
Albi Professionali dei Consulenti
del Lavoro, alla luce della razionalizzazione dei servizi ispettivi e
della riforma Biagi.
Una più stretta collaborazione si
impone, considerato l’ottimo stato
di salute dei rapporti di collaborazione istituzionale già esistenti tra
gli Albi Provinciali dei Consulenti
del Lavoro e la Direzione Regionale
del Lavoro, diretta dal dott. Camillo
Tancorre. Trattasi di una realtà
ormai consolidata, sempre più sviluppata negli anni, a cominciare da
quando lo stesso ha assunto incarichi, sempre più prestigiosi, di
Capo
dell’ex
Ispettorato
Provinciale del Lavoro di Bari e
Regionale per la Puglia, nonché di
Presidente della Commissione
degli Esami di Stato per
l’Abilitazione all’Esercizio della
Professione di Consulente del
Lavoro, funzioni svolte con grande
equilibrio e con il pieno coinvolgimento sia degli Albi Provinciali che
degli altri Enti interessati.
Ciò premesso si chiede al
Direttore Regionale quali potrebbero essere le prospettive di sviluppo della collaborazione in
atto, alla luce della razionalizzazione dei servizi ispettivi e della
riforma Biagi.
Le prospettive di collaborazione
possono ancora più essere sviluppate, in quanto nell’ordinamento
sono stati introdotti sia una organica riforma dei servizi di vigilanza in
materia di lavoro e legislazione
sociale, delineando le modalità di
coordinamento dell'attività svolta
dai diversi organi ispettivi competenti, nonché di quelli comunque
impegnati sul territorio in azioni di
contrasto al lavoro sommerso e
irregolare, per profili diversi da
quelli di ordine e sicurezza pubblica. Nonché prevedendo nuove
competenze delle Direzioni del
Lavoro da realizzare attraverso l'at-
tività del personale ispettivo, che
ha ora a disposizione nuovi strumenti (diffida a regolarizzare, diffida
accertativa, tentativo di conciliazione, ecc.) Pertanto, in ambito regionale, analogamente a quanto
avviene in ambito nazionale, ritengo utile, come Direttore Regionale,
coordinare l'attività dei numerosi
organi impegnati in ambito territoriale nell'azione di contrasto del
lavoro irregolare, con funzioni a
volte similari ed a volte diverse, con
l’obiettivo di razionalizzare l’azione
ispettiva, evitando inopportune
duplicazioni.
Quali sono le innovazioni più
significative introdotte nelle
competenze delle Direzioni del
Lavoro?
Tra le nuove competenze rientrano
quelle di svolgere attività di prevenzione e promozione finalizzata al
rispetto della normativa lavoristica
e previdenziale, su questioni di rilevanza generale, nonché sulle novità legislative e interpretative. Tali
iniziative potranno essere organizzate dalla Direzioni Regionale e
Provinciali, anche in concorso con i
CLES e con le Commissioni
Regionali e Provinciali, che ne stabiliscono le modalità di svolgimento. Fermo restando che le problematiche trattate nel corso di tali
attività non possono riguardare singoli casi concreti o problemi particolari di interesse aziendale,
essendo questi prerogativa tipica
dei Consulenti del Lavoro e delle
altre figure professionali, di cui alla
legge n. 12/1979.
Un ulteriore spazio di collaborazione potrà vedere partecipi le
Direzioni del Lavoro, attraverso una
apposita convenzione, il cui schema sarà definito da un successivo
Decreto Ministeriale, ancora da
emanarsi. Sarà così possibile svolgere attività di informazione ed
aggiornamento
nei
confronti
di Enti, Datori di lavoro ed As-
sociazioni, a cura e spese degli
stessi, secondo quanto stabilirà il
predetto Decreto.
Una sempre più efficace interazione ritengo possa realizzarsi tra la
Direzione Regionale, da me diretta,
e gli Albi dei Consulenti del Lavoro
per quanto riguarda l’attività informativa delle procedure, interpretazioni, e direttive operative sulle
vecchie e nuove normative, con
particolare riferimento alle modifiche previste dalla Riforma Biagi,
anche al fine di ridurre il contenzioso conseguente alle interpretazioni
“in buona fede” da parte delle
aziende e dei professionisti che le
assistono. Non vi è dubbio che
prevenire è meglio che punire.
Anche rispetto alle nuove procedure di ricorso amministrativo, fermi i
rispettivi ruoli, utili spazi di confronto possono essere percorsi, considerato che avverso l'ordinanzaingiunzione emessa dalla Direzione
Provinciale del Lavoro è ammesso
ricorso, davanti al Direttore della
Direzione Regionale del lavoro,
mentre nei casi in cui sia controversa la sussistenza o la qualificazione
del rapporto di lavoro è prevista la
competenza a decidere il ricorso
da parte del Comitato Regionale
per i rapporti di lavoro, istituito
presso la
stessa Direzione
Regionale.
Il predetto Comitato è stato individuato quale destinatario di tutti i
ricorsi che abbiano ad oggetto la
sussistenza di un rapporto di
lavoro ovvero la diversa qualificazione dello stesso, per cui deciderà in merito alle contestazioni o
notificazioni di illecito amministrativo delle Direzioni Provinciali del
lavoro, alle ordinanze-ingiunzione
delle stesse Direzioni ed ai verbali di accertamento di INPS, INAIL
e di altri Enti previdenziali per i
quali sussiste la contribuzione
obbligatoria.
19
Elio BELLANGERO
[email protected]
CNO
Telematica & formazione
un importante accordo
con l’Università “Marconi”
’ ormai in piena funzione l’accordo siglato il 29 settembre scorso, con cui l’ANCL, il Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro e la Fondazione Studi del
CNO hanno avviato un’importante
convenzione relativa al corso di laurea
in Scienze Giuridiche, curriculum
Consulente del Lavoro, tenuto presso
l’Università Telematica “G. Marconi” di
Roma. Ricordiamo che l’Università
Marconi è il primo Ateneo “telematico”
italiano istituito e accreditato per
decreto del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca. Tale decretazione, avviata nel 2003 e perfezionata
nella primavera del 2004, autorizza la
“Marconi” al rilascio di titoli di studio
aventi valore legale e la proietta sul
panorama internazionale della formazione telematica: anche se giovane,
infatti, tale Ateneo riveste già il ruolo di
importante punto di riferimento (non
solo in Italia, ma anche in Europa,
tanto da aver recentemente organizzato ed ospitato un convegno internazionale sull’e-learning universitaria) per la
formazione di alto livello tramite le più
attuali tecnologie di comunicazione,
che permettono di attivare processi di
apprendimento continui, senza vincoli
spazio-temporali e con modalità innovative nella documentazione e nel
tutoraggio. La convenzione presenta
aspetti pratici e culturali decisamente
interessanti.
Ad
esempio:
ai
Consulenti del Lavoro che si iscriveranno al suddetto corso di laurea triennale verranno riconosciuti ben 78 cre-
E
20
diti formativi su 180, con iscrizione
diretta al secondo anno di corso; ulteriori crediti formativi individuali, valutati
sulla base del curriculum personale,
potranno essere riconosciuti a fronte di
precedenti esperienze professionali
(come pubblicazioni, docenze, attività
di revisore contabile) o per la partecipazione ad eventi formativi organizzati
in accordo tra gli enti firmatari della
convenzione. La partecipazione alle
lezioni potrà avvenire sia in aula, pres-
“
LA FORMAZIONE
A DISTANZA SARÀ
INTEGRATA DA LEZIONI
IN AULA, PRESSO
L’UNIVERSITÀ O PRESSO
LE SEDI DEI CONSIGLI
PROVINCIALI
”
so l’Università in Roma, sia in specifiche sedi locali appositamente organizzate, come ad esempio le stesse sedi
provinciali dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro, laddove si concretizzasse
un buon numero di colleghi del territorio iscritti al corso di laurea. Le tasse
universitarie per i Consulenti del
Lavoro e per i loro praticanti saranno
ridotte del 10% annuo rispetto a quelle
degli altri studenti. Sotto il profilo dei
contenuti didattici, la convenzione apre
la strada all’istituzione di percorsi formativi concordati tra le parti e tendenti ad una sempre maggior aderenza
alle caratteristiche di quella formazione giuridico-economica che sta diventando il cuore della nostra professione.
Potranno, con il tempo, essere anche
definiti indirizzi specifici e calibrati: per
l’accesso alla Professione, per l’aggiornamento dei già iscritti, per il percorso di revisore contabile, per la
Pubblica Amministrazione, ecc.
Infine, Consulenti del Lavoro adeguatamente esperti e in possesso di idonei
requisiti potranno essere inseriti in
un ruolo di docenza nell’ambito
dell’attività formativa organizzata
dall’Università, con i suoi vari aspetti
didattici e seminariali. In definitiva, un
passo certamente in avanti per quanto
attiene al consolidamento di un elevato livello culturale per la Categoria e un
esplicito riconoscimento della validità
di quel percorso che, operando nella
sfera legislativa per centrare l’obiettivo
dell’innalzamento del titolo di studio
richiesto per l’accesso alla Professione, si accompagna da sempre
all’impegno di tessere una rete sempre
più fitta di rapporti con la sfera accademica. Ricordiamo che il testo integrale della convenzione e della
relativa modulistica per le iscrizioni
sarà consultabile, oltrechè sul sito
dell’Università (www.unimarconi.it),
anche sui siti dell’ANCL e del CNO.
Non rimane che augurare “Buona
Laurea” al maggior numero possibile
di Colleghi!
Gennaio 2005 Anno VI Numero 1
IL PART-TIME
prima parte
Commissione
dei principi interpretativi
delle leggi in materia di lavoro
Principio n° 3 “Il lavoro a tempo parziale”
1. Premessa
L’art. 46 del decreto
legislativo 10 settembre
2003, n. 276 (in seguito
decreto) è intervenuto
sulla materia del lavoro a
tempo parziale, modificando diversi profili della
disciplina vigente prevista dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 (come
novellato dal successivo
D.Lgs. 26 febbraio 2001,
n. 100). Il legislatore
delegato – in conformità
a quanto stabilito dalla
legge delega n. 30 del
2003 – non ha quindi
riscritto interamente la
disciplina del lavoro parttime, optando invece per
una soluzione più “leggera” conservando l’impianto complessivo della
normativa in vigore.
In particolare, le modifiche apportate alla normativa del 2000 sono
volte ad attenuare alcuni
dei vincoli che la stessa
presentava, valorizzando
nella regolamentazione
di alcuni istituti, l’autonomia contrattuale delle
parti. Si segnala che la
regolamentazione
del
rapporto di lavoro parttime nel pubblico impiego non è oggetto di trattazione in questa sede.
2
2. Definizioni
La disciplina legale del
part-time contenuta nel
novellato
D.Lgs.
n.
61/2000 contiene l’indicazione di una serie di
definizioni, relative ai
seguenti concetti: il
tempo pieno; il tempo
parziale; il tempo parziale di tipo orizzontale; il
tempo parziale di tipo
verticale; il tempo parziale di tipo misto; il lavoro
supplementare (art. 1,
comma 2).
La prima fondamentale
definizione è quella del
“tempo pieno”, inteso
come “l’orario normale di
lavoro di cui all’art. 3,
comma 1, del D.Lgs. n.
66/2003, o l’eventuale
minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati” (art. 1,
comma 2, lett. a).
L’orario normale di lavoro di cui all’art. 3, comma
1, del D.Lgs. n. 66/2003
è stabilito su base settimanale ed è pari a 40
ore. Non può, tuttavia,
essere escluso che con
specifico riferimento ai
rapporti a tempo parziale
i contratti collettivi fissino
un orario normale giornaliero.
Questa seconda possibi-
lità è contemplata anche
nelle altre definizioni dettate dalla legge. Infatti,
per part-time orizzontale
si intende “quello in cui
la riduzione di orario
rispetto al tempo pieno è
prevista in relazione
all’orario normale giornaliero di lavoro”.
Per part-time verticale si
intende “quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo
pieno, ma limitatamente
a periodi predeterminati
nel corso della settimana, del mese o dell’anno”. E’ quindi previsto
che vi possano essere
periodi infrasettimanali
(“nel corso della settimana”) in cui l’attività è
svolta “a tempo pieno”, il
che si verifica – ad esempio – quando il tempo
pieno non è su base settimanale (40 ore, salvo
riduzioni), ma appunto su
base giornaliera fissata
dal contratto collettivo
applicato.
In altri termini, per
“tempo pieno” il D.Lgs.
n. 61/2000 intende sia il
limite dell’orario normale
settimanale di 40 ore fissato dal D.Lgs. n.
66/2003, sia – se sussi-
stente – il limite settimanale inferiore stabilito dal
contratto collettivo applicato (sia l’eventualmente
limite dell’orario normale
giornaliero fissato dal
contratto collettivo applicato per i rapporti a
tempo parziale).
Di conseguenza, se il
tempo pieno è fissato
solo su base settimanale
il part-time orizzontale si
configura ogni qualvolta
l’orario di lavoro è inferiore alle 40 ore (o inferiore al limite contrattuale),
a prescindere dal numero di ore di lavoro svolte
durante le singole giornate. A sua volta, il parttime verticale si configura quando il dipendente
lavora a tempo pieno,
cioè esaurendo le 40 ore
(o esaurendo il numero di
ore stabilite dal contratto
collettivo), ma non tutte
le settimane dell’anno.
Infine, il part-time misto
si verifica quando il
numero di ore lavorate in
alcune settimane è pari
al limite settimanale
legale o contrattuale
mentre in altre settimane
è inferiore a tale limite.
Qualora invece il tempo
pieno venga fissato dal
contratto collettivo su
base giornaliera nulla
cambia rispetto al passato; ciò vale a dire che il
part-time orizzontale si
configura ogni qualvolta
l’orario di lavoro è inferiore al limite del tempo
pieno giornaliero; il parttime verticale si configura quando il dipendente
lavora a tempo pieno,
cioè esaurendo le ore
della giornata, ma non in
tutte le giornate della
settimana del mese o
dell’anno; il part-time
misto si verifica quando il
numero di ore lavorate in
alcune giornate è pari al
limite del tempo pieno
giornaliero mentre in
altre giornate è inferiore
a tale limite. Inoltre, la
sussistenza di un tempo
pieno settimanale o giornaliero incide anche sulle
regole del lavoro supplementare e del lavoro
straordinario (a questo
riguardo si rinvia al paragrafo 6 e seguenti per
approfondimenti).
3. Il ruolo della contrattazione collettiva
Nella maggior parte dei
contratti collettivi la
disciplina del part-time
non è stata ancora adeguata alle novità legislative introdotte dal decreto. Tuttavia, secondo i
principi generali che
regolano i rapporti tra le
fonti, ed in mancanza di
indicazione contraria da
parte del D.Lgs. n.
61/2000, la vigente disciplina collettiva si deve
considerare
tuttora
applicabile
laddove
siano previste disposizioni non incompatibili
con la legge (e comunque di favore per i lavoratori). E’ infatti lo stesso
D.Lgs. n. 61/2000 (art. 1,
comma 3) a stabilire che
i contratti collettivi nazionali (o territoriali) stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale
“possono
determinare condizioni e
modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro part-time”.
Analoga possibilità è
rimessa anche i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali di cui
all’art. 19 dello Statuto
dei lavoratori o dalle rappresentanze sindacali
unitarie. Come si evince
chiaramente dalla lettera
della norma si tratta dei
contratti collettivi sia precedenti che successivi
alla emanazione della
nuova regolamentazione
legale in materia.
Per quanto riguarda l’aspetto specifico del lavoro supplementare, è
venuto meno il regime
transitorio previsto inizialmente dal D.Lgs. n.
61/2000, secondo il
quale la contrattazione
collettiva
previgente
rimaneva applicabile per
un solo anno (poi più
volte prorogato). Si deve,
quindi, ritenere che in
attesa dell’adeguamento
alla nuova disciplina
legale, anche la disciplina contrattuale collettiva
del lavoro supplementare sia applicabile, se
compatibile, con le previsioni legali.
4. Costituzione del rapporto a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a
tempo parziale può
costituirsi o per assunzione diretta o per la trasformazione di un rap-
porto a tempo pieno; in
entrambi i casi si applica
la disciplina prevista dal
D.Lgs. n. 61/2000.
L’accordo deve essere in
forma scritta nel rispetto
delle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 1 e
articolo 5, comma 1 del
predetto provvedimento.
In caso di assunzione
diretta di un lavoratore a
tempo parziale, il datore
di lavoro è tenuto a
darne comunicazione ai
competenti servizi per
l’impiego entro 5 giorni
dall’instaurazione
del
rapporto. Per effetto
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
297/2002, la comunicazione dovrà essere inoltrata contestualmente
all’assunzione a decorrere dalla data stabilita da
un apposito decreto
ministeriale di prossima
emanazione che introdurrà, tra l’altro, un
modello unificato da
valere ai fini Inps, Inail e
DPL.
L’art. 85, comma 2 del
decreto prevede la soppressione - all’art. 2,
comma 1, del D.Lgs. n.
61/2000- delle parole da
“Il datore di lavoro” fino a
“dello stesso”.
In conseguenza a tale
modifica il datore di lavoro non è più tenuto a
dare comunicazione dell'assunzione diretta di un
lavoratore a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio
mediante l’invio di copia
del contratto entro trenta
giorni dalla stipulazione
dello stesso.
Il testo di riforma, tuttavia, non abroga la corrispondente
sanzione
contenuta nell’art. 8
comma 4 del D.Lgs. n.
61/2000 secondo cui “La
mancata comunicazione
alla direzione provinciale
del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, comporta
l'applicazione di una
sanzione amministrativa
di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di
ritardo. I corrispondenti
importi sono versati a
favore della gestione
contro la disoccupazione
dell'Istituto
nazionale
della previdenza sociale
(INPS)”. Ciononostante,
si ritiene che la citata
sanzione a partire dal 24
ottobre 2003 non sia più
applicabile (a questo
riguardo si rinvia al paragrafo 13 per approfondimenti).
Nel caso di trasformazione di un rapporto da
tempo pieno a tempo
parziale la legge prevede
espressamente il consenso
delle
parti.
L’eventuale rifiuto da
parte del lavoratore di
trasformare il rapporto
non può costituire di per
sé giustificato motivo di
licenziamento (art. 5,
comma 1 del D.Lgs. n.
61/2000).
La trasformazione del
contratto da tempo
pieno a tempo parziale
può essere concordata
dalle parti anche per un
periodo
limitato
di
tempo, al termine del
quale il rapporto si trasforma nuovamente da
tempo parziale a tempo
pieno.
I contratti collettivi possono stabilire, comunque, specifici obblighi
per i datori di lavoro nel
caso di trasformazione
del rapporto da tempo
3
pieno a tempo parziale o
viceversa.
Ai sensi dell’art. 5,
comma 1 del D.Lgs.
61/2000 “su accordo
delle parti risultante da
atto scritto, convalidato
dalla direzione provinciale del lavoro competente
per territorio, è ammessa
la trasformazione del
rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto
a tempo parziale”.
Ne consegue che in
mancanza di convalida il
lavoratore potrà in ogni
caso richiedere al datore
di lavoro sia il ripristino
del rapporto a tempo
pieno sia, previa messa
in mora dello stesso
datore di lavoro con
offerta della prestazione,
le retribuzioni corrispondenti al rapporto fulltime. Per effetto delle
modifiche apportate dal
decreto, a partire dal 24
ottobre 2003 è stata eliminata la possibilità da
parte del lavoratore di
farsi assistere da un
componente della rappresentanza sindacale
aziendale indicato dal
lavoratore medesimo o,
in mancanza di rappresentanza
sindacale
aziendale nell'unità produttiva.
Va,
inoltre,
osservato che l’atto di
convalida non sana i vizi
della trasformazione, con
la conseguenza che il
suo rilascio non pregiudica la facoltà per il lavoratore di impugnare l’accordo, ovviamente previa
rigorosa dimostrazione
delle cause di una eventuale invalidità dell’accordo stesso.
Il datore di lavoro in tutti i
casi di trasformazione di
un rapporto da tempo
pieno a tempo parziale
4
non dovrà inoltrare alcuna comunicazione ai
centri per l’impiego.
Al contrario, la predetta
comunicazione
sarà
necessaria in tutti i casi
di trasformazione del
rapporto da tempo parziale a tempo pieno.
Particolari vincoli nella
trasformazione del rapporto di lavoro sono stabiliti per legge (art. 12-bis
del D.Lgs. n. 61/2000)
per i lavoratori affetti da
patologie oncologiche,
per i quali residui una
ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli
effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata
da una commissione
medica istituita presso
l’azienda unità sanitaria
locale territorialmente
competente (a questo
riguardo si rinvia al paragrafo 9 per approfondimenti).
4.1 La forma del contratto
L’art. 2, comma 1, primo
periodo del D.Lgs. n.
61/2000 stabilisce che “Il
contratto di lavoro a
tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e
per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1”.
Il richiamato articolo 8,
comma 1 prevede inoltre
che “Nel contratto di
lavoro a tempo parziale
la forma scritta è richiesta a fini di prova”.
Dalla lettura combinata
delle due disposizioni
rimane confermato che
nel rapporto a tempo
parziale la forma scritta è
richiesta solo ad probationem con la conseguenza che qualora la
scrittura risulti mancante, è ammessa la prova
per testimoni nei limiti di
cui all'articolo 2725 del
codice civile.
Ciò vale a dire che la
prova della sussistenza
di un rapporto a tempo
parziale in luogo di un
rapporto a tempo pieno,
può esser fornita anche
per
testimoni
solo
“quando il contraente ha
senza sua colpa perduto
il documento che gli forniva la prova” (art. 2724,
punto 3 del codice civile).
In difetto di prova in ordine alla stipulazione a
tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore, potrà
essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un
rapporto di lavoro a
tempo pieno a partire
dalla data in cui la mancanza della scrittura sia
giudizialmente accertata
(art. 8 comma 1 del
D.Lgs. n. 61/2000).
L’art. 2, comma 1,
secondo periodo del
D.Lgs. n. 61/2000 stabilisce espressamente che
“Fatte salve eventuali più
favorevoli previsioni dei
contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3, il
datore di lavoro è altresì
tenuto ad informare le
rappresentanze sindacali
aziendali, ove esistenti,
con cadenza annuale,
sull'andamento
delle
assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia
ed il ricorso al lavoro
supplementare”.
Sulla scorta di questa
disposizione, in assenza
delle rappresentanze sindacali aziendali il datore
di lavoro non è tenuto ad
alcun obbligo di informativa.
Al contrario, invece, in
caso di inadempienza
del datore di lavoro agli
obblighi in esame, si
configura l’ipotesi di
condotta antisindacale ai
sensi dell’art. 28 delle
legge n. 300/1970.
La locuzione legislativa
“Fatte salve eventuali più
favorevoli previsioni dei
contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3”
deve intendersi riferita
alla possibilità che i contratti richiamati possano
stabilire un termine più
ampio rispetto a quello
annuale in cui il datore di
lavoro è tenuto a fornire
le informazioni previste.
L’art. 2, comma 2 del
D.Lgs. n. 61/2000 stabilisce che “nel contratto di
lavoro a tempo parziale è
contenuta puntuale indicazione della durata
della prestazione lavorativa e della collocazione
temporale dell'orario con
riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e
all'anno”.
Tale indicazione è tassativa e può essere derogata solo nel caso di
modifica con ulteriore
atto scritto, oppure, nell’ipotesi in cui le parti
abbiano stabilito l’adozione di clausole flessibili ai sensi dell’art. 3,
comma 7 del D.Lgs. n.
61/2000.
5. Tutele e incentivazioni del rapporto a tempo
parziale
L’articolo 46, lett. o) del
decreto sostituisce integralmente l’art. 5 del
D.Lgs. n. 61/2000 apportando significative novità
in tema di tutele e incentivazioni del rapporto a
tempo parziale.
In particolare, il novellato
comma 2 del citato articolo 5 stabilisce che “il
contratto individuale può
prevedere, in caso di
assunzione di personale
a tempo pieno, un diritto
di precedenza in favore
dei lavoratori assunti a
tempo parziale in attività
presso unità produttive
site nello stesso ambito
comunale, adibiti alle
stesse mansioni od a
mansioni
equivalenti
rispetto a quelle con
riguardo alle quali è prevista l'assunzione”.
Le novità rispetto al passato risiede nel fatto che
il diritto di precedenza
non è più garantito per
legge, bensì sussiste
soltanto se pattuito nel
contratto individuale.
Inoltre, l’ambito di esercizio del diritto viene
ristretto al territorio
comunale mentre prima
la legge lo riferiva a tutte
le assunzioni effettuate
entro 50 km dall’unità
produttiva di appartenenza.
Sul punto si ritiene che la
limitazione territoriale
riferita al comune in cui
risiede l’unità produttiva
rispetto al quale, se previsto dalla parti, è possibile esercitare il diritto in
questione può essere
derogato nel contratto
individuale nel senso più
favorevole al dipendente.
Al contrario, il dettato
letterale porta a ritenere
che le parti non potran-
no prevedere una ambito
territoriale inferiore a
quello comunale previsto dalla legge.
In caso di assunzione di
personale a tempo parziale, l’art. 5 comma 3
del D.Lgs. 61/2000 dispone che il datore di
lavoro è tenuto a darne
tempestiva informazione
al personale già dipendente con rapporto a
tempo pieno occupato in
unità produttive site
nello stesso ambito
comunale,
anche
mediante comunicazione scritta in luogo
accessibile a tutti nei
locali dell'impresa, ed a
prendere in considerazione
le
eventuali
domande di trasformazione a tempo parziale
del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
L’innovazione consiste
nella soppressione dell’obbligo a carico del
datore di lavoro di motivare il rifiuto della richiesta di trasformazione. Il
datore di lavoro, quindi,
ha maggiore discrezionalità nella scelta di preferire le nuove assunzioni rispetto alla trasformazione dei rapporti già in
essere.
I contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3,
possono provvedere ad
individuare criteri applicativi con riguardo a tale
disposizione.
Rispetto alla legge delega n. 30/2003 il decreto
non ha attuato la previsione (art. 3, comma 1,
lett. d) relativa alla introduzione di norme per
agevolare l'utilizzo di
contratti a tempo parziale da parte di lavoratori
anziani al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile.
6. La definizione di
lavoro supplementare
Il lavoro supplementare
nel contratto a tempo
parziale è, in base alla
definizione
contenuta
nell’art. 1, comma 2, lettera e) del D.Lgs.
61/2000, “ il lavoro corrispondente alle prestazioni lavorative svolte
oltre l’orario concordato
fra le parti ed entro il limite del tempo pieno” .
Come in precedenza
detto, il tempo pieno a
sua volta è “l’orario normale di cui all’articolo 3,
comma 1 del decreto
legislativo 66/2003“; vale
a dire 40 ore settimanali
o l’eventuale minor orario normale fissato dai
contratti collettivi applicati (a questo riguardo si
rinvia al paragrafo 2 per
approfondimenti).
Questo significa che, per
i contratti che stabiliscono l’orario normale e
quindi il tempo pieno,
con riferimento alla settimana, devono essere
considerate supplementari tutte le ore lavorate
nella settimana comprese tra l’orario concordato tra le parti e l’orario
normale
settimanale
come sopra individuato,
indipendentemente dal
numero di ore lavorate
dal dipendente part-time
nella singola giornata
(sempre nel limite massimo di 13 ore).
Esempio
Al riguardo valga il
seguente esempio: si
ipotizzi un contratto collettivo che fissa l’orario
normale di lavoro in 40
ore settimanali. Le parti
hanno concordato una
prestazione a tempo
parziale pari a 25 ore
settimanali da svolgersi
5 ore al giorno dal lunedì
al venerdì. Si ipotizzi
ancora che il lavoratore
svolga oltre alla prestazione stabilita le seguenti ore aggiuntive: 6 ore il
lunedì, 5 ore il giovedì, 1
ora il venerdì; queste ultime saranno tutte considerate di lavoro supplementare dal momento
che vengono svolte nel
limite del tempo pieno
settimanale fissato in 40
ore (e ciò a prescindere
dalla distribuzione giornaliera delle stesse ore
supplementari).
Descrizione
Descrizione
Lunedì
Lunedì
Martedì
Martedì
Mercoledì
Mercoledì
Giovedì
Giovedì
Venerdì
Venerdì
Totale
Totale
Ore ordinarie
5
5
5
5
5
25
Ore supplementari
6
--
--
5
1
12
Prestazione effettiva
11
5
5
10
6
37
Prestazione massima
giornaliera consentita
13
13
13
13
13
--
5
Se, invece, il contratto
collettivo fissasse l’orario normale con riferimento anche alla giornata lavorativa e quindi
individuasse un “tempo
pieno giornaliero”, come
nel passato, la prestazione
supplementare
verrebbe qualificata nei
limiti del tempo pieno
giornaliero.
6.1 Limiti delle prestazioni supplementari
Secondo la disposizione
contenuta nell’art. 3 del
D.Lgs. n. 61/2000 il
datore di lavoro ha facoltà di chiedere lavoro
supplementare
“nelle
ipotesi di lavoro a tempo
parziale di tipo orizzontale”.
La possibilità di richiedere prestazioni supplementari si deve considerare estesa anche al
contratto di tipo misto
nelle giornate in cui la
prestazione non è a
tempo pieno. Tale possibilità non è compatibile,
invece, nei contratti di
tipo
verticale,
dal
momento che in questo
caso è previsto lo svolgimento
dell’orario
a
“tempo
pieno”.
Eventuali
prestazioni
nelle giornate o nelle
settimane nelle quali non
è stata concordata alcuna attività, possono
essere richieste attraverso clausole elastiche o
mediante un esplicito
consenso del lavoratore
che dovrà essere fornito
a ciascuna richiesta di
prestazione aggiuntiva.
Per espressa previsione
del decreto è stato
rimosso qualsiasi limite
alla effettuazione di
lavoro supplementare
6
per i contratti part-time
a tempo determinato.
6.2 La regolamentazione contrattuale
L’art. 3, comma 2 del
D.Lgs. n. 61/2000, sempre con riferimento al
contratto di tipo orizzontale, prevede che i contratti collettivi (di qualsiasi livello) stabiliscono:
- il numero massimo di
ore supplementari effettuabili;
- le relative causali in
relazione alle quali si
consente di richiedere
ad un lavoratore a
tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare;
- le conseguenze del
superamento delle ore
di lavoro supplementari
consentite dai contratti
collettivi.
Nel caso in cui il contratto collettivo applicabile
non regolamenti le prestazioni supplementari,
la disciplina può essere
direttamente concordata nel contratto individuale oppure, mutuando
la disciplina contenuta in
un diverso contratto collettivo. Vale la pena evidenziare che un ricorso
costante e privo dei
caratteri della eccezionalità al lavoro supplementare potrebbe configurare un uso elusivo
della tipologia contrattuale in commento .
6.3 Il consenso del
lavoratore
della tipologia contrattuale in commento .
L’art. 3, comma 3 del
D.Lgs. n. 61/2000 subordina la richiesta di
lavoro supplementare al
consenso da parte del
lavoratore “ove non prevista e regolamentata
dal contratto collettivo”.
Questo vuol dire che se il
contratto collettivo prevede e regolamenta le
modalità di effettuazione
di prestazioni supplementari, il datore di lavoro non deve richiedere
un esplicito consenso al
lavoratore il quale viceversa è obbligato alla
prestazione aggiuntiva.
In questo nuovo quadro
giuridico le modifiche
apportate dal decreto
hanno altresì eliminato la
previsione presente in
passato secondo cui il
rifiuto del lavoratore ad
effettuare
prestazioni
supplementari non integra gli estremi per l’adozione di provvedimenti
disciplinari. Ne consegue, la possibilità da
parte del datore di lavoro
di sanzionare disciplinarmente il lavoratore in
caso di rifiuto ingiustificato, fermo restando il
divieto di licenziamento.
Alcuni dubbi permangono sulla legittimità di
sanzione disciplinare in
caso di rifiuto da parte
del lavoratore motivato
dalla esigenza di svolgere una prestazione lavorativa presso un altro
datore di lavoro. È questo tenendo conto della
pronuncia della Corte
Costituzionale con sentenza
n.
210/1992
secondo cui il rapporto
di lavoro a tempo parziale "si distingue da quello
a tempo pieno per il fatto
che, in dipendenza della
riduzione quantitativa
della prestazione lavorativa (e, correlativamente,
della retribuzione), lascia
al prestatore d'opera un
largo spazio per altre
eventuali attività, la cui
programmabilità,
da
parte dello stesso prestatore d'opera, deve
essere salvaguardata,
anche all'ovvio fine di
consentirgli di percepire,
con più rapporti a tempo
parziale, una retribuzione complessiva che sia
sufficiente (art. 36, primo
comma,
della
Costituzione) a realizzare
un'esistenza libera e
dignitosa”.
Nessuna disposizione è
prevista dalla norma
circa le modalità attraverso cui è possibile
esprimere il consenso,
ove il contratto non
regolamenti la prestazione
supplementare.
Fermo restando l’opportunità di provvedere a
questo riguardo con atto
scritto, il consenso si
può evincere anche da
fatti concludenti.
6.4 La retribuzione del
lavoro supplementare
Le ore supplementari
sotto il profilo retributivo
sono equiparate alle ore
normali di lavoro anche
se eccedenti quelle
contrattualmente concordate.
In applicazione del principio di non discriminazione di cui all’art. 4 del
D.Lgs. n. 61/2000 e
considerato che le ore
normali, per un lavoratore a tempo pieno,
concorrono a determinare tutte le retribuzioni
indirette
e
differite
(mensilità
aggiuntive
compenso per ferie,
trattamento di fine rapporto e così via), gli
stessi effetti
devono
avere le ore supplemen-
tari per il lavoratore
part-time. A tal fine l’art.
3, comma 4 del D.Lgs.
n. 61/2000 stabilisce
che i contratti collettivi,
in alternativa al citato
articolo 4, possono
anche stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia
determinata convenzionalmente mediante l’applicazione di una maggiorazione
forfetaria
sulla retribuzione dovuta
per le singole ore di
lavoro supplementare.
Pertanto
l’incidenza
delle ore supplementari
sulle retribuzioni indirette e differite può essere
predeterminata attraverso una maggiorazione
forfetaria sulla stessa
ora oppure, in alternativa, le stesse retribuzioni
differite devono essere
determinate
tenendo
conto anche delle prestazioni supplementari.
Il medesimo art. 3,
comma 4 del D.Lgs. n.
61/2000 stabilisce che i
contratti collettivi possono prevedere un percentuale di maggiorazione sull’importo della
retribuzione oraria globale di fatto dovuta in
relazione al lavoro supplementare.
Questa
maggiorazione, se decisa dai contratti collettivi,
ha una funzione diversa
da quella precedente,
perché è finalizzata a
compensare in misura
maggiore la prestazione. Conseguentemente,
la stessa non potrà
essere considerata utile
ai fini del calcolo delle
retribuzioni indirette e
differite.
7. Il lavoro straordinario
L’art. 3, comma 5 del
D.Lgs. n. 61/2000 stabilisce che alle prestazioni
lavorative straordinarie
svolte nel rapporto a
tempo parziale “si applica la disciplina legale e
contrattuale vigente ed
eventuali
successive
modifiche ed integrazioni in materia di lavoro
straordinario nei rapporti
a tempo pieno”.
L’art. 1 del D.Lgs. n.
66/2003 definisce il lavoro straordinario quello
“prestato oltre l’orario
normale di lavoro come
definito dall’articolo 3”.
Dalla lettura combinata
delle disposizioni sopra
richiamate devono, pertanto, essere considerate straordinarie solo le
ore lavorate oltre la 40a
settimanale o oltre il
minor valore stabilito dai
contratti collettivi indipendentemente
dal
numero di ore effettuate
giornalmente.
Il richiamato art. 3,
comma 5 del D.Lgs. n.
61/2000 prevede che “
nel rapporto di lavoro a
tempo parziale verticale
o misto, anche a tempo
determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni
lavorative
straordinarie”.
L’interpretazione letterale della disposizione
porta a concludere che
le prestazioni straordinarie non sono ammesse
in presenza di lavoro a
tempo parziale di tipo
orizzontale.
Nei confronti delle prestazioni straordinarie si
applicano
le normali
disposizioni
previste
dalla legge e dai contrat-
ti collettivi in particolare
per quanto riguarda:
- le maggiorazioni retributive;
- le compensazioni fissate dai contratti collettivi;
- i limiti annui che si ritiene debbano tuttavia
essere riproporzionati
alla minore durata complessiva della prestazione.
8. La variazione della
prestazione part-time
L’art. 3, comma 7 del
D.Lgs. n. 61/2000, come
modificato dall’articolo
46 del decreto, prevede
che le parti possono, nel
rispetto di quanto previsto
dall’articolo
2,
comma 2, concordare
clausole flessibili relative
alla variazione della collocazione
temporale
della prestazione. Nei
rapporti di tipo verticale
e misto possono anche
essere stabilite clausole
elastiche in aumento
della durata della prestazione lavorativa.
E’ consentito alle parti di
concordare per iscritto
clausole elastiche o flessibili anche in un periodo
successivo alla stipula
del contratto di lavoro.
Al riguardo il datore di
lavoro dovrà rispettare le
condizioni e le modalità
stabilite dai contratti collettivi in relazione alle
quali si potrà modificare
la collocazione della prestazione lavorativa.
In mancanza di una
regolamentazione contenuta nel contratto collettivo applicato le parti
potranno recepire le previsioni di altri contratti
collettivi o concordarla
direttamente nel contratto individuale (art. 8,
comma 2 ter del D.Lgs.
n. 61/2000).
8.1 Clausole flessibili
Gli accordi tra le parti per
inserire le clausole di
flessibilità sono possibili
in tutte le tipologie di
contratti a tempo parziale (orizzontale, verticale e
misto).
L’accordo consente al
datore di lavoro di modificare unilateralmente la
collocazione della prestazione lavorativa puntualmente concordata
nel contratto individuale.
In ogni caso resta fermo:
- l’obbligo del preavviso
che non potrà essere
inferiore a due giorni,
salvo diverse intese tra le
parti;
- l’obbligo di una compensazione che, tenuto
conto di quanto prevede
la legge delega deve
necessariamente essere
di tipo economico.
L’eliminazione del diritto
di “ripensamento“ previsto nella precedente versione del decreto legislativo, porta a concludere
che il lavoratore, una
volta sottoscritto l’accordo è tenuto al suo rispetto per tutta la durata del
contratto, salvo diversa
intesa tra le parti stesse.
8.2 Clausole elastiche
Le clausole elastiche
prevedono la possibilità
per il datore di lavoro di
variare in aumento la
durata della prestazione
lavorativa. Tale possibilità per espressa previsione di legge è prevista
solo per il part-time di
tipo verticale o misto (art.
3 , comma 7 del D.Lgs.
n. 61/2000).
Per i contratti part-time
7
verticali, la variazione in
aumento delle ore di
lavoro può essere richiesta solo nei giorni, nelle
settimane o nei mesi in
cui non è prevista alcuna
prestazione lavorativa
dal momento che nei
periodi in cui essa è prevista è per definizione a
tempo pieno. Nel caso
invece
di
part-time
misto, la clausola di elasticità potrà essere utilizzata nelle giornate in cui
la prestazione non è a
tempo pieno (si rinvia al
punto 6.1).
Alle clausole elastiche si
applicano le stesse disposizioni già segnalate
per le clausole flessibili
con l’unica aggiunta che
i contratti collettivi possono stabilire, oltre alle
condizioni ed alle modalità per l’esercizio della
clausola anche i limiti
massimi di variabilità in
aumento.
9. Diritti di lavoratori
affetti da patologie
L’art. 46, lettera t) del
decreto introduce una
nuova disciplina a favore
dei prestatori di lavoro
affetti da patologie oncologiche, aggiungendo un
nuovo articolo (art.12bis) al D.Lgs. n. 61/2000.
Le nuove disposizioni
prevedono il diritto dei
“lavoratori affetti da
patologie oncologiche,
per i quali residui una
ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli
effetti invalidanti di terapie salvavita” alla trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo pieno a
lavoro a tempo parziale
verticale od orizzontale.
Inoltre, il rapporto di
lavoro a tempo parziale
8
“deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo
pieno a richiesta del
lavoratore”. La norma
inoltre, fa salve le disposizioni più favorevoli per
il prestatore di lavoro.
La ridotta capacità lavorativa
deve
essere
accertata da una commissione medica istituita
presso l’Azienda unità
sanitaria locale territorialmente competente la
quale deve rilasciare idonea certificazione che lo
stesso lavoratore dovrà
produrre al datore di
lavoro
all’atto
della
richiesta.
Si ritiene che la condizione patologica debba
essere accertata ogni
qual volta venga presentata da parte del lavoratore la richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da tempo
pieno in contratto a
tempo
parziale.
L’accertamento non è
previsto in caso di trasformazione del contratto da tempo parziale a
tempo pieno.
Dal tenore letterale dalla
norma il lavoratore in
questione ha diritto alla
trasformazione del contratto di lavoro senza
limiti di riduzione dell’orario.
10. Computo dei lavoratori part-time
L’art. 6, comma 1 del
D.Lgs. n. 61/2000 nello
stabilire i criteri di computo dei lavoratori a
tempo parziale, prevede
che “In tutte le ipotesi in
cui, per disposizione di
legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della
consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo
parziale sono computati
nel
complesso
del
numero dei lavoratori
dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno”.
Il comma 2 del citato
articolo 6 stabiliva inoltre
un’eccezione alla regola
generale. Era previsto,
infatti, che ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III
della legge 20 maggio
1970, n. 300 e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale
venissero
computati
come unità intere, qualunque fosse stata la
durata della loro prestazione lavorativa.
La lettera p), comma 1,
dell’art.46 del decreto ha
soppresso tale ultima
disposizione con la conseguente generica applicazione del criterio di
computo previsto dal
predetto articolo 6,
comma 1.
Ai fini dell’accertamento
dell’organico, quindi, i
lavoratori part-time “si
computano in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno”
con
arrotondamento
all’unità superiore della
sola frazione eccedente
la somma come precedentemente individuata
e superiore alla metà
dell’orario
a
tempo
pieno. Tenuto conto che
la norma fa riferimento
“all’orario svolto” dal
lavoratore, si ritiene debbano essere computati
nel calcolo sia il lavoro
supplementare sia eventuali ore di lavoro svolte
per effetto di clausole
elastiche.
Relativamente agli effetti
che in passato la norma
soppressa ha prodotto in
materia di attività sindacale, si ritiene che le RSA
costituite in unità produttive che hanno raggiunto
il requisito dimensionale
richiesto dall’art. 35 della
legge 300/70 attraverso
il computo pieno dei
lavoratori part-timer perdano immediatamente la
qualità di RSA ex art. 19
della stessa legge ed i
relativi diritti previsti dal
titolo terzo.
La seconda ed ultima
parte del dossier verrà
pubblicata sul prossimo
numero
Fabio FARETRA
[email protected]
ENPACL
Approvato il bilancio tecnico
per il triennio 2004 - 2006
l 26 novembre 2004 l’Assemblea
dei Delegati ha discusso e
approvato il Bilancio tecnico
dell’Ente. La vigente normativa,
infatti, vincola tutte le Casse di
previdenza dei liberi professionisti
a valutare, con cadenza almeno
triennale e in termini attuariali, l’evoluzione delle rispettive principali
componenti economico-patrimoniali. L’elaborato, frutto del lavoro
dello Studio Orrù, è valido per il
triennio 2004-2006, prende a riferimento una proiezione a 15 anni,
come prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, nonché
una a 40 anni, voluta dal Consiglio
di Amministrazione dell’ENPACL.
I
Le valutazioni finali dimostrano il
miglioramento dello ‘stato di salute’ dell’ENPACL rispetto a quello,
già incoraggiante, che derivava dal
precedente Bilancio tecnico elaborato nel 2001: il saldo previdenziale risultava positivo sino al 2011,
ora sino al 2015; il saldo corrente
sino al 2013, ora al 2017; il rapporto tra il patrimonio e le pensioni si
annullava nel 2026, ora nel 2036.
Proviamo a vedere in dettaglio il
contenuto del recente documento
attuariale, a partire dall’analisi della
collettività assicurata, ossia dal
numero e dalla composizione dei
Consulenti del Lavoro. Al 31
dicembre 2003 risultano iscritti
all’Ente 18.769 Consulenti in attività, con una età media di 45,7 anni
e un’anzianità contributiva totale di
15,8 anni. A questi si sommano gli
iscritti in qualità di pensionati contribuenti, pari a 1.087 unità, con
una età media di 68,6 anni e un’anzianità contributiva media successiva al pensionamento di 2,2 anni,
per un complesso di 19.856 contribuenti. Riguardo costoro è stato
possibile rilevare i dati dei volumi
di affari ai fini IVA, dichiarati per
l’anno 2002 ed elaborare così le
caratteristiche medie anagrafiche
ed economiche dei contribuenti
all’Ente. Le tabelle seguenti sintetizzano tali risultati.
Iscritti in attività al 31 dicembre 2003
Classi di età
Numero
Età in anni
Anzianità contributiva in anni
Volume IVA 2002 in euro
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 e più
Totale
52
1.039
2.230
2.935
2.511
2.619
2.738
2.368
1.830
321
40
25
11
18.764
23,6
27,5
32,2
37,0
41,8
47,0
52,0
56,8
61,9
66,1
71,4
76,1
82,4
45,7
1,2
2,6
4,7
7,9
11,1
18,2
22,8
25,8
27,5
24,9
23,7
22,5
24,2
15,8
4.324
16.670
27.944
45.564
61.527
74.289
82.251
86.871
88.664
62.724
28.680
43.123
51.060
62.921
29
Pensionati contribuenti al 31 dicembre 2003
Classi di età
Numero
Età in anni
Anzianità
contributiva
in anni (*)
Volume IVA 2002
in euro
Pensione base
al 31.12.2003
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
Totale
3
7
19
28
54
62
438
256
154
55
11
1.087
38,7
42,1
46,7
52,0
56,9
62,0
67,0
71,8
76,8
81,2
86,4
68,6
3,4
2,6
3,5
3,8
3,2
3,3
1,7
1,8
2,5
3,2
4,1
2,2
15.233
82.153
66.581
84.431
107.897
75.906
126.463
101.499
101.516
94.669
100.108
108.646
4.739
4.662
4.896
5.019
6.365
6.162
7.276
7.359
6.688
6.563
6.655
6.938
(*) Anzianità contributiva dall’ultimo supplemento, per vecchiaia e anzianità. Dal pensionamento, per invalidità.
I pensionati dell’Ente, alla data di elaborazione del Bilancio tecnico, erano 3.945, con una età media di 73,3 anni, una
anzianità media contributiva di 22,8 anni e una pensione media annua di 5.839 euro.
La tabella sottostante fornisce alcuni dati in dettaglio al riguardo.
Pensionati al 31 dicembre 2003
Tipo
di pensione
Numero
Età
in anni
Anzianità
in anni
Pensione
base
Pensione
aggiuntiva
Supplemento
Vecchiaia
Anzianità
Invalidità
Superstiti
di attivo
Superstiti
di pensionato
Totale/Media
1.757
61
208
76,6
62,7
66,4
26,0
37,2
19,7
6.468
9.571
5.760
193
972
118
479
-
975
67,2
16,6
4.553
170
-
944
3.945
75,7
73,3
23,0
22,8
4.038
5.424
58
163
161
252
nfine, per completare il quadro
demografico, sono stati rilevati
5.745 ‘differiti’ (ossia non più
iscritti all’Ente che però non hanno
richiesto la prestazione) e 537
‘optanti’. Costoro, denominati
‘silenti’, dimostrano un’età media
di 55,5 anni e un’anzianità contributiva di 10,5 anni. L’elaborato tecnico ha preso in esame anche la
situazione finanziaria della gestione
dell’ENPACL. Al riguardo il Bilancio
consuntivo 2003 evidenzia un patri-
I
30
monio netto a fine anno di 346,1
milioni di euro, con un avanzo economico di esercizio pari a 32,4
milioni di euro.
Le entrate contributive sono state,
per il 2003, pari a 74,9 milioni di
euro (40,9 da contributi soggettivi,
26,1 da quelli integrativi, 3,2 per
trasferimenti e 1,8 da contributi
per maternità) mentre le prestazioni previdenziali e assistenziali
hanno comportato uscite per 36,2
milioni di euro.
Il patrimonio dell’Ente, costituito
principalmente da titoli (175,7
milioni di euro) e immobili (106,5
milioni di euro) ha garantito nell’ultimo quinquennio un tasso di
rendimento annuo medio, al lordo
delle spese e delle imposte, pari
al 2,81%. Il risultato è condizionato dalla negativa situazione,
soprattutto nell’ultimo triennio,
dei mercati finanziari nazionali e
internazionali.
Sulla scorta di tali elementi demo-
grafici ed economici, gli attuari
hanno potuto effettuare delle valutazioni, con il sistema tecnicofinanziario della ripartizione, estese
agli anni 2004-2043.
L’evoluzione della collettività degli
attivi è stata prudenzialmente considerata aperta, numericamente
crescente nei primi due anni di
osservazione e successivamente
resa costante al valore di 20.345
unità. Circa la composizione per
sesso dei nuovi ingressi, è stata
ipotizzata stabile l’attuale incidenza delle donne sul totale degli
iscritti in attività, pari quasi al
40%. Le probabilità di eliminazione degli attivi per morte, in base
all’esperienza degli ultimi cinque
anni
della
collettività
dei
Consulenti del Lavoro, sono state
ricavate più favorevolmente ridu-
cendo del 45% le probabilità indicate dalle tavole Istat 2000, riferite alla generalità della popolazione italiana.
iguardo l’andamento prevedibile dei volumi di affari
IVA, anche qui prudenzialmente, è stato applicato un quadro ‘statico’, con un incremento
medio in relazione all’aumento
degli anni di attività professionale,
senza tener conto nemmeno degli
aumenti legati all’inflazione. Le
ipotesi evolutive economichefinanziarie adottate riportano un
tasso di inflazione monetaria atteso pari al 2% per l’intero periodo
di valutazione. Lo stesso tasso è
stato applicato quale incremento
annuale del contributo soggettivo
e delle pensioni. Il tasso di rendi-
R
mento del patrimonio è stato considerato costante al 3% annuo.
Un’annotazione a parte merita la
totalizzazione, ossia la facoltà di
cumulare i periodi di iscrizione a
tutte le forme pensionistiche al
fine di conseguire il diritto al pensionamento, come disciplinata
dall’articolo 71 della legge n. 388
del 2000. Lo studio attuariale non
ha ritenuto di considerare le future
uscite riguardanti la totalizzazione, in quanto al momento non correttamente valutabili. Occorre
d’altronde precisare che lo stesso
istituto ha subito importanti modifiche e integrazioni con la recente
legge delega previdenziale n. 243
del 2004. I risultati previsivi vengono riportati nella tabella successiva, aggregati ogni cinque
anni per esigenze di spazio.
Bilancio previsivo 2004 – 2043
Anno
Numero
iscritti
Numero
pensionati
Contributi (*)
Prestazioni (*)
Patrimonio (*)
2005
2010
2015
2017
2020
2025
2030
2035
2036
2040
2043
21.300
21.574
21.724
21.804
21.912
21.702
21.686
21.914
21.964
22.099
22.105
5.333
6.694
8.380
9.062
9.969
10.154
10.570
11.652
11.784
12.114
12.281
76.031
89.884
102.316
107.618
116.196
130.899
143.912
158.265
161.628
175.685
185.989
43.101
65.323
98.511
114.396
138.625
161.409
196.405
239.217
248.166
279.296
302.804
420.298
595.636
713.977
730.293
711.391
627.662
441.452
73.814
- 24.350
- 493.537
- 936.890
(*) in migliaia di euro correnti
e conclusioni cui giungono
gli attuari, riferiscono di un
Ente che non evidenzia problemi di instabilità nel brevemedio periodo e suggeriscono di
monitorare nel tempo la situazione
dell’Ente e procedere nel medio
L
periodo a introdurre opportuni
correttivi, finalizzati a garantire
indefinitivamente la stabilità della
gestione. Lo stesso monitoraggio
dovrà interessare, come evidente,
la validità delle basi demografiche, economiche e finanziarie
adottate. In tal senso giova ricordare che il Consiglio di
Amministrazione, fin dall’avvio
dell’attuale legislatura, ha stabilito di procedere alla verifica attuariale con cadenza annuale anziché triennale.
31
Salvatore UGLIANO
Vicepresidente Consiglio Nazionale dell’Ordine
[email protected]
CONSIGLIO
NAZIONALE
CNO notizie brevi
1) ASSISTENZA
NEL PROCESSO TRIBUTARIO
E’ continuato il “pressing” su parlamentari ed uomini di governo affinchè
si pervenga, al più presto, all’attuazione della legge delega in materia di
contenzioso tributario.
Vi sono stati contatti, in tal senso, unitamente al Collega De Lorenzis,
Segretario
generale
nazionale
dell’ANCL sindacato unitario, con i
Sottosegretari Vegas, Magri e Letta,
nonché con il Presidente della
Commissione Giustizia dell’UE
Gargani i quali hanno, tutti, assicurato il loro interessamento.
Inoltre, la II Commissione permanente giustizia della Camera dei Deputati
presieduta dal Presidente on.
Gaetano Pecorella, nella riunione del
3 novembre u.s. ha approvato all’unanimità la risoluzione n. 700436 presentata, su impulso dell’on. Duilio, dai
parlamentari Fanfani, Duilio, Lettieri,
Pinza,
Santagata,
Pistone
e
Benvenuto (v. notizie n. 6/04 sul
numero 5/2004 di questa rivista), con
la quale “si chiede al Governo di provvedere ad emanare le disposizioni
ministeriali che consentano, sin da
ora, ai consulenti del lavoro di esercitare l’assistenza tecnica generale nel
processo tributario”.
Il Sottosegretario Molgora, ritenuto
che “l’estensione ai consulenti del
lavoro dell’abilitazione all’assistenza
tecnica generale possa essere realizzata anche al di fuori di una revisione
complessiva del contenzioso tributario”, assicura che, “per quanto di
competenza, farà tutto il possibile per
realizzare quanto prima” la previsione
32
normativa di nostro interesse. In data
6 dicembre u.s. dal Servizio per il
Controllo Parlamentare della Camera
dei Deputati è stata inviata al Capo di
Gabinetto del Ministro della Giustizia
Castelli una lettera con la quale si sollecita la predisposizione “della nota
ministeriale di attuazione riferita al
predetto atto”.
2) RIUNIONE COMMISSARI
ESAMI ABILITAZIONE
Il giorno 27 ottobre u.s. presso la
sede del Consiglio Nazionale si è
svolta la riunione dei Commissari
designati a far parte delle
Commissioni di esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente
del lavoro. Nel corso dell’incontro
sono stati forniti agli intervenuti
opportuni suggerimenti circa i comportamenti da tenere nelle predette
Commissioni, sintetizzati in un utile
vademecum che è stato consegnato
ai presenti (e successivamente inviato per conoscenza ai Consigli provinciali), al fine di uniformare metodologie e giudizi ed attenuare, nel
limite del possibile, le riscontrate
notevoli divergenze circa il numero
degli abilitati.
3) CONVENZIONI
CON UNIVERSITA’
Con la circolare n. 831 del 7 ottobre
2004 è stata data notizia della stipula di due convenzioni per l’attivazione di corsi di laurea destinati alla formazione universitaria nell’area della
Consulenza del lavoro.
La prima, con l’Università telematica
“Guglielmo Marconi” di Roma, prevede nell’ ambito della laurea in
Scienze giuridiche, un “iter” specifico per i Consulenti del lavoro già
iscritti all’Ordine ed un altro per i
praticanti, nonché il riconoscimento
di ben 78 crediti universitari (su complessivi 180) per i Colleghi regolarmente iscritti. La seconda, con
l’Università del Molise con sede in
Campobasso, prevede l’istituzione di
una Cattedra in “Consulenza e
gestione del rapporto di lavoro” nell’ambito del corso di laurea in
Operatore d’impresa (Scienze dei
Servizi Giuridici) e l’attribuzione di
ben 86 crediti universitari ai
Consulenti in regola con l’iscrizione.
4) TITOLO DI STUDIO E MIUR
I Consulenti del Lavoro sono stati inclusi nel tavolo tecnico per la revisione
delle “Scienze sociali e gestionali”, istituito presso il Ministero dell’Università,
cui è stato affidato il compito di riconsiderare le classi di laurea che attualmente rientrano nell’area economicogiuridica al fine di definire i percorsi di
studio che consentiranno l’accesso
alla libera professione. Di tutto rilievo
l’inserimento della nostra Categoria nel
gruppo di esperti che affiancheranno,
in tale compito, gli esperti ministeriali.
E’ un ambìto riconoscimento che, oltre
tutto, fa bene sperare in una positiva
conclusione dell’iter per l’innalzamento
del titolo di studio richiesto per accedere alla nostra professione con il recepimento delle proposte avanzate da
questo Consiglio Nazionale circa le
classi ritenute necessarie e valide per
l’iscrizione all’Ordine.
5) CONGRESSO NAZIONALE
DI CATEGORIA
Nei giorni 28 – 29 – 30 aprile 2005 si
svolgerà in Roma il V Congresso
Nazionale dei Consulenti del lavoro, la
cui tematica (“Il ruolo del Consulente
del lavoro nella responsabilità sociale
delle imprese”, in sigla CSR: Corporate
Social Responsibility) fa parte degli
obiettivi strategici perseguiti dalla
Commissione UE, nella convinzione
che rappresenti “uno strumento per
rendere l’Europa più competitiva e
socialmente coesa e per modernizzare
e rafforzare il modello sociale ed economico europeo”.
Da segnalare l’iniziativa dell’ANCL
Sindacato Unitario che, nella persona
del Segretario Generale Nazionale
Roberto De Lorenzis, ha firmato il 14
novembre u.s. a S. Margherita Ligure,
unitamente al Ministro del Ministero
del Welfare Maroni ed alla presenza dei
massimi vertici della Categoria e di
Enti vari, un protocollo d’intesa che
riconosce la nostra Categoria quale
“partner” culturalmente e professionalmente capace di affiancare il Governo
italiano nello sforzo di “agevolare la
diffusione della cultura della CSR e
delle buone pratiche ad essa connesse”. Intanto fervono i preparativi di tale
Congresso che dovrebbe vedere la
Categoria massicciamente presente.
6) INCONTRI INFORMATIVI
FONDAZIONE CONSULENTI
PER IL LAVORO
Sono continuati gli incontri informativi
che il Presidente Catalano, unitamente
a tecnici della Fondazione Consulenti
per il lavoro e di Italia Lavoro – Agenzia
tecnica del Ministero del Welfare cui è
affidata la realizzazione della Borsa
Continua Nazionale del lavoro – sta
tenendo su tutto il territorio nazionale
per illustrare le nuove funzioni di intermediazione, ricerca, selezione e ricollocazione delle risorse umane assegnateci dalla legge 23 febbraio 2003.
Detti incontri si sono tenuti:
Il 19.11.04 a Vibo Valentia per la
Calabria;
Il 22.11.04 a Torino per il Piemonte e la
Valle d’Aosta;
Il 23.11.04 a Venezia per il Veneto;
Il 29.11.04 a Milano e Brescia per la
Lombardia;
1l 2.12.04 a Cagliari per la Sardegna;
Il 7.12.04 a Napoli per la Campania;
Il 13.12.04 ad Ancona per le Marche;
Il 16.12.04 a Latina.
7) INDICAZIONE
DEL PROFESSIONISTA
SUI VERBALI ISPETTIVI
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, sollecitato in tal senso dallo
scrivente Consiglio, ha emanato la lettera circolare prot. N. 45 del 25
novembre u.s. con la quale invita le
Direzioni regionali e provinciali del
lavoro, dopo aver ricordato che il
“codice di comportamento ad uso
degli ispettori del lavoro impone agli
stessi di verificare l’abilitazione dei
professionisti che curano gli adempimenti in materia di lavoro”, a “dare
disposizioni affinchè nei verbali ispettivi sia sempre riportato il nominativo
del consulente nonché il numero di
iscrizione al relativo albo professionale”. Nella lettera si legge, inoltre, che “
anche mediante tale adempimento …
si realizza una azione di contrasto nei
confronti del fenomeno dell’abusivismo nell’esercizio dell’attività di consulenza del lavoro”.
Quanto sopra in attesa del modello
unificato del verbale ispettivo che sta
predisponendo il predetto Ministero.
8) SANZIONI PER TARDIVO
INVIO DELLE DICHIARAZIONI
FISCALI
Il Consiglio Nazionale è intervenuto
presso il Ministero dell’ Economia e
delle Finanze per rappresentare lo
stato di disagio che coinvolge la
Categoria in relazione all’irrogazione
delle sanzioni agli intermediari fiscali
per il tardivo invio delle dichiarazioni
fiscali.
In particolare è stata fatta presente
l’eccessiva onerosità prevista dalla
normativa vigente secondo cui la tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli
intermediari comporta l’irrogazione di
una sanzione amministrativa che va da
un minimo di 516,45 Euro ad un massimo di 5.164,56 Euro.
Tenuto conto che, nella generalità dei
casi , l’intermediario invia telematicamente più dichiarazioni in un medesimo file, è stato chiesto un intervento
correttivo della norma che prevede
irrogazione di tale sanzione per ciascuna dichiarazione inviata in ritardo,
ma contenuta, insieme ad altre, in un
unico file.
9) RIORDINO ARCHIVI
DEI CONSIGLI PROVINCIALI
A seguito di richieste di chiarimenti
pervenute da alcuni Consigli provinciali riguardanti il riordino e la conservazione degli archivi cartacei,
l’Archivio Centrale dello Stato presso
il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali ha comunicato che la relativa
competenza è delle Soprintendenze
Archivistiche delle diverse regioni,
presso le quali possono essere attinte
le necessarie informazioni.
10) RIUNIONE CLUB
EUROPEO DELLE
PROFESSIONI LAVORISTICHE
Il giorno 10 dicembre u.s. si è svolta in Roma presso la sede del
Consiglio Nazionale una riunione
dei componenti del Club Europeo
delle libere professioni lavoristiche.
Presenti le delegazioni della
Macedonia, della Russia, della
Spagna e, come osservatrice, della
Francia (assente la delegazione
polacca per impegni governativi
del Presidente Andrej Kalvas,
Ministro della Giustizia). Da segnalare i punti all’ordine del giorno: il
programma delle attività da svolgere, il riconoscimento della personalità giuridica del Club, la scelta della lingua ufficiale, l’estensione del Club ad altre professioni
lavoristiche di altri Paesi europei.
Dai lavori, svoltisi in un’atmosfera
cordiale e costruttiva, è emersa la
necessità di interscambiare le
diverse normative lavoristiche al
fine di promuovere, a livello legislativo, un quadro omogeneo e
coerente, maggiormente funzionale
alle esigenze del mondo del lavoro
nella sua più ampia accezione.
33
Paolo LOSI e Edmondo DURACCIO
CNO
La Categoria e l’INPS
proficuità di una collaborazione
on capita spesso la possibilità di rendicontare i
colleghi sulle attività delle
varie Commissioni Consiliari,fra
cui quella Enti Esterni coordinata dallo scrivente, tante sono le
novità che la nostra Rivista
deve affrontare alla luce di una
precisa scelta editoriale di categoria. Eppure, possiamo dire
con grande soddisfazione, che
la nostra Commissione è riuscita, fin dal primo incontro con la
Direzione Generale dell’INPS
alla presenza del Presidente
Catalano, ad impostare la “bilateralità”nell’accezione più ampia
del termine: pari dignità, comunanza dei ruoli e delle finalità,
così come emerso nella nuova
versione del Protocollo d’intesa
sottoscritto nel mese di Luglio
scorso dal nostro Presidente e
dal Direttore Generale Dr.
Crecco.
N
anti i problemi affrontati
nell’ultimo scorcio di operatività la cui mera elencazione offenderebbe, di certo,
l’abnegazione, la dedizione
e la competenza della Commissione tutta donde la necessità, ancorchè con la sintesi di
un articolo di stampo informativo, di spendere qualche parolina in più.
T
34
n primis, ed in ciò superando
vecchie barriere e concezioni, abbiamo affermato la pari
dignità dei ruoli, la collaborazione intesa in senso lato e per
entrambe le istituzioni senza
I
“
PER LA CATEGORIA
UN RUOLO SUPER PARTES,
QUALE PROMOTRICIE
DI UNA NUOVA CULTURA
DELLA LEGALITÀ
”
alcuna prevaricazione, l’affermazione del ruolo super partes
della Categoria quale nuova
promotrice di una cultura della
legalità, l’interesse comune
affinchè le prestazioni siano
rese con celerità nell’interesse
degli assicurati e dei datori di
lavoro contribuenti dando una
prima dimostrazione di collaborazione nell’invio telematico dei
Modelli DM10-statistica alla
mano circa l’80% risulta trasmesso tramite i CdL - quando
ciò non era ancora prescritto da
una norma di diritto positivo.
Con questo spirito che, a
memoria d’uomo non ricordavamo, abbiamo affrontato con
disponibilità, ma anche con
precisa determinazione, un’altra serie di problematiche.
er le “note di rettifica”,
atavico problema,abbiamo dapprima sperimentato in alcune province la prospettazione on-line e, dal prossimo anno, l’avremo in tutto il
territorio nazionale: preavviso
con e.mail, apposito link di prospettazione della nota, possibilità di contestazione entro i successivi 30 giorni ed archiviazione laddove viene riconosciuta
la validità del nostro rilievo.In
tutto questo, la nota di rettifica
è un documento che conosciamo solo noi e non i nostri datori clienti con grande sollievo per
l’immagine categoriale e… per
le finanze pubbliche. Sul “diritto
di interpello” (art.9 del decreto
legislativo 124/2004 sulla
Razionalizzazione della funzione Ispettiva) abbiamo raggiunto
una intesa sulla costituzione di
una tavolo tecnico (con la
nostra presenza) per la istruttoria delle istanze da trasmettere,poi,alla Direzione Generale
delle Ispezioni presso il
Ministero del Lavoro. E non è
roba da poco atteso che, per
P
previsione legislativa, l’interpello può essere fatto unicamente
dagli Ordini Professionali e da
Associazioni di Categoria. Per
l’altro istituto della “prescrizio-
Generale inviato alle sedi regionali promotrici del contestato
“esperimento”. Non meno
tempo ed energie (anche nervose) sono stati dedicati al pro-
“
NUMEROSE LE PROBLEMATICHE AFFRONTATE
E RISOLTE: LA PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA,
LA GESTIONE SEPARATA DEI COMMERCIANTI,
IL PROTOCOLLO INFORMATICO UNICO …
”
ne obbligatoria” abbiamo fatto
sì che la nuova apposita circolare dell’INPS venisse corredata dall’indicazione e da una
precisa elencazione degli illeciti amministrativi sanabili. Di
tutto rilievo, per il nuovo clima
creatosi nei rapporti bilaterali, è
stata, poi, la circolare sulle
Ispezioni previdenziali dalla
quale emerge, in tutta chiarezza,la necessità del “contraddittorio” fra l’ispettore di vigilanza
ed il Consulente del Lavoro
prima della redazione del verbale e precise indicazioni circa
le modalità di redazione del
verbale stesso.
bbiamo, poi, affermato in
materia di “iscrizione
nella gestione separata
commercianti” l’irritualità di una
presentazione, a corredo dell’istanza,del contratto contenente il progetto e, men che meno,
quella di una disamina preventiva, previa espressione di un
accoglimento o diniego, del
progetto. Da queste nostre
considerazioni è scaturito un
messaggio della Direzione
A
blema del “protocollo informatico unico”. Abbiamo, purtroppo,
dovuto evidenziare la diversità
di comportamento delle varie
sedi provinciali e periferiche
con tempi di attesa notevolmente superiori alla “media”
con l’aggravante che il proto-
“
COSTITUZIONE
DI UN FRONT-OFFICE
E SISTEMI DI SCANNER
PER ASSICURARE
L’IDONEITÀ PROBATORIA
DEL PROTOCOLLO
INFORMATICO
”
collo medesimo non presenta
caratteri probatori in relazione
agli allegati in special modo per
quelle fattispecie che hanno
rilevanza presso altri Istituti(si
pensi,ad es. agli adempimenti
per gli agricoli). Pur non entrando nel merito dei sistemi di
organizzazione delle varie sedi,
abbiamo rappresentato la
necessità, accolta, di una costituzione di un front-office e l’adozione di sistemi di scanner
celeri affinchè anche ciascun
allegato alla documentazione
principale possa essere munito
di distinta e specifica protocollazione. Su tale aspetto, addirittura, abbiamo convenuto che in
sede periferica si tengano delle
riunioni con i nostri rappresentanti allo scopo, poi, di rappresentare con apposita verbalizzazione le risultanze alla
Direzione Generale (frontoffice, modalità di protocollazione,tempi medi di attesa ecc.)
per avere un monitoraggio
completo del problema.
ondimeno gravoso è
stato il nostro impegno,
all’interno del tavolo tecnico appositamente costituito,
per lo studio dei “dati retributivi
mensili” da inoltrare dal prossimo mese di Marzo in ossequio
ad una precisa disposizione di
legge augurandoci, solo, che
non si verifichino gli inconvenienti del modello 770 telematico che ha costretto, purtroppo,parecchi colleghi ad una
repetita degli adempimenti.
Stiamo, infine, lavorando sul
“DURC” all’insegna della massima semplificazione sperando
di dare ai colleghi un buon risultato, ancorché necessiti raccordare le esigenze di Inps, Inail,
Cassa Edile.
N
a sintesi finisce qui con i
non rituali ringraziamenti a
tutti i componenti della
Commissione (Barberis, Duraccio, Montanaro, Malavolti,
Sette), dandovi appuntamento
ad una prossima rassegna delle
cose realizzate.
L
35
Laura BELLINI
PROFESSIONE
Fiera di Modena
IX Salone dell’Igiene e Sicurezza
in ambiente di lavoro
Consulenti del Lavoro hanno da
sempre cercato di ampliare il loro
orizzonte professionale e l’attuale
momento economico se da un lato
offre motivi di preoccupazione dall’altro ci sprona più che mai ad essere
interlocutori privilegiati delle forze del
mercato del lavoro. In questa ottica, il
nostro ruolo di esperti nella gestione
delle risorse umane, nell’interpretazione e applicazione delle norme ( mai
semplici tenutari o elaboratori di dati),
ci ha incoraggiato a partecipare in
modo fattivo alla IX edizione di
AMBIENTE LAVORO
- Salone
dell’Igiene e Sicurezza in ambiente di
lavoro - tenutosi presso le Fiere di
Modena dal 13 al 16 ottobre 2004. E’
questa una manifestazione unica nel
suo genere in Italia, ben conosciuta
dai tecnici in quanto attraverso più di
300 espositori suddivisi nei settori –
Sicurezza – Igiene – ConfortConsulenza – Servizi, offre una risposta completa agli adempimenti connessi al Dlgs 626/94 .
L’edizione 2004 e’ stata particolarmente importante in quanto con giornate di studio, incontri e convegni si
volevano celebrare i 10 anni della
“626”. Per i consulenti dell’Emilia
Romagna l’imperativo categorico era
quello di non mancare. L’opportunità
di allestire uno stand oltre ad offrire
visibilità alla Categoria (ed i passaggi
sono stati veramente tanti), ci colloca-
I
36
va anche logisticamente vicini agli
stand dell’ISPELS – dell’INAIL nonché
di CISL , CGIL e UIL: rappresentando
ulteriormente, in tal modo, la nostra
presenza accanto alle forze istituzionali e sociali.
Dal giorno dell’inaugurazione un gruppo di colleghi delle Unioni Provinciali
“
PRESSO LO STAND,
LA PRESENZA
DEI CONSULENTI
COSTANTEMENTE
ASSICURATA
DA UN GRUPPO
DI COLLEGHI EMILIANI
”
ANCL di MODENA, PARMA e REGGIO
EMILIA, si è quotidianamente e
costantemente avvicendato allo stand
ricevendo spesso richieste specifiche
di informazioni sul ruolo del
Consulente del Lavoro nella gestione
della sicurezza da parte di un pubblico
di visitatori a volte curioso a volte interessato.
ossiamo senza tema di smentite
affermare che comunque la
nostra presenza non è passata
inosservata. Abbiamo avuto il piacere
P
di salutare presso il “nostro” stand i
vari ispettori ASL - servizio SPASL che
si sono mostrati piacevolmente sorpresi di vederci “in trincea”, pur conoscendo il nostro impegno come UP
nell’organizzazione di corsi di formazione per RSPP. Una visita gradita e
degna di menzione è stata quella del
Responsabile del dipartimento libere
professioni – prevenzione e sicurezza
sul lavoro di Forza Italia. Molti gli
imprenditori che più volte ci hanno
chiesto di spiegare loro il nostro compito e l’esatta collocazione del
Consulente del Lavoro nella “filiera”
della sicurezza, con i quali volentieri ci
siamo soffermati a dialogare ben felici
di poter consegnar loro gli elenchi
degli iscritti ed i riferimenti degli Ordini
Provinciali che tenevamo in vista proprio di tale eventualità; molte sono
state le richieste di informazione circa
gli interventi dei Consulenti del lavoro
nell’ambito della formazione sia individualmente, come propria attività professionale, sia attraverso corsi e convegni organizzati dagli Ordini o dalle
UP ANCL.
arlare di queste iniziative se da
un lato è stato un momento gratificante per le province che
hanno promosso varie attività sul tema
sicurezza e che quindi avevano argomenti e proposte da riferire, dovrebbe
nel contempo offrire lo spunto ad un
P
momento di riflessione per quelle che
non hanno preso in considerazione
questo tipo di servizio reso ai propri
assistiti. Buon risalto alla manifestazione ed ai partecipanti è stato dato
dalla stampa: il quotidiano “Il Resto
del Carlino” dedica un articolo il giorno 13 ottobre : “AMBIENTE LAVORO
APRE COL BOTTO” dove si legge tra
l’altro che “l’interesse per la manifestazione è stato così vivo che tutti i
posti sono andati esauriti” e titola il 14
ottobre 2004 nella pagina dedicata a
Modena “MEDICINA DEL LAVORO,
IN
CITTA’
UN
CONGRESSO
MONDIALE” parlando del congresso
dell’International Commission on
Occupational Health (ICOH), manifestazione collaterale patrocinata dall’università di Modena e Reggio.
n questo scenario si colloca il convegno regionale dei Consulenti del
Lavoro “SICUREZZA E QUALITA’
DELLA VITA”, tenutosi il giorno 15
ottobre presso la Sala Michelangelo
del complesso fieristico. Una sfida per
i Consulenti del Lavoro a 10 anni dalla
“626” che ha sicuramente destato
molto interesse anche tra i visitatori
della fiera visto il riscontro al banco
delle registrazioni delle presenze di
professionisti iscritti ad altri ordini ed
in particolare di molti medici specialisti
in medicina del lavoro.
Introdotto dal Presidente ANCL Emilia
Romagna Luca Piscaglia davanti un
folto pubblico di colleghi e di visitatori
interessati, l’incontro è proseguito con
la relazione tecnica del Dr. Giorgio
Discetti, medico del lavoro, che ha
analizzato la “626” a dieci anni dall’entrata in vigore, producendo dati e statistiche sull’andamento infortunistico e
sulle malattie professionali, sulla sensibilizzazione delle aziende e dei lavoratori, sui progressi, gli obiettivi raggiunti e le questioni rimaste irrisolte;
ha preso quindi la parola la dottoressa
Patrizia Bodo, anch’essa medico del
lavoro, che ha evidenziato come la
dismissione dell’amianto rappresenti
ancora un grosso problema per le
aziende del settore delle costruzioni.
I
Ultimo ed altamente significativo è
stato l’intervento del Prof. Avv. Gian
Paolo Prandstraller docente di sociologia autore di numerose ricerche e
“
I KNOWLEDGE WORKERS
AL CENTRO
DELLA FUTURA
COMPETITIVITÀ
ECONOMICA
DEI PAESI INDUSTRIALI
”
saggi dedicati alle professioni intellettuali che, quasi ricollegandosi al congresso di Rimini del Maggio 2003, ha
trattato il tema: “La professione del
Consulente del Lavoro come promotrice della qualità della vita nel lavoro”.
Sintetizzando il suo intervento appare
evidente che la nuova società sarà
una “società della conoscenza” ed il
nuovo lavoro avrà un carattere diverso
da quello che segnava il lavoro nella
società industriale. Ecco quindi l’esigenza di preparare un gruppo trainante che il Prof. Prandstraller chiama
“knowledge workers” (lavoratori della
conoscenza), che traggono i propri
mezzi di sussistenza dalla propria
conoscenza e rappresentano una
condicio sine qua non della futura
competitività economica dei paesi
industriali.
Per la natura stessa della nostra professione noi Consulenti del Lavoro
siamo “knowledge workers” e dobbiamo esserne profondamente convinti,
la nostra esperienza nasce prima di
tutto dalla dottrina, dallo studio, dall’interpretazione, dal confronto piuttosto che dalla semplice applicazione
della norma.
utto questo ci è parso assolutamente in linea con l’evoluzione
in atto della nostra Categoria e
con gli obiettivi che ci siamo posti nei
T
recenti congressi e ribaditi dal
Presidente dell’Ordine anche nel suo
articolo apparso sulla nostra Rivista
del mese di Ottobre, gli stessi obiettivi che hanno visto nascere le ultime
iniziative: La Fondazione Studi, gli
accordi con le università e gli strumenti studiati per la nostra crescita
professionale.
Ci è piaciuto definirci “lavoratori della
conoscenza” perché con questo spirito ci proponiamo al mondo del lavoro:
ecco quindi la nostra presenza alla
Fiera giustificata dal bisogno di pubblicizzare questo concetto: il
Consulente del Lavoro non è un operatore, né vuole sostituirsi ai tecnici
della sicurezza. Il Consulente è il promotore di una corretta gestione del
rapporto di lavoro e conseguentemente la sua “conoscenza” non può
prescindere dalla qualità del rapporto
di lavoro, dall’ igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro, dal controllo
della responsabilità sociale delle
imprese.
così i confini dei nostri studi si
aprono a nuove esperienze che
a loro volta creano nuovi spazi
alla nostra professionalità e andranno
a formare sempre di più una grande
linea di confine tra il professionista ed
il CED o i “cedolinifici”; questi ultimi
potranno anche crescere, sferrare
attacchi alla nostra Categoria ma non
potranno mai proporsi che in modo
banalmente esecutivo.
Il bilancio consuntivo è quello di un’
esperienza forte che ha visto una
folta partecipazione di colleghi
anche delle regioni limitrofe, che ha
richiesto un notevole impegno a
organizzatori e “standisti”. Una presenza che ha evidenziato alcune
carenze, qualche “peccato veniale”
dovuto all’inesperienza ma se è vero
che per raggiungere un obiettivo
occorre prepararsi con tenacia e
volerlo con tutte le proprie forze,
questa partecipazione è stata
comunque un grande banco di prova
per l’organizzazione dei prossimi
eventi ai quali non mancheremo.
E
37
Che ne pensate?
INTERVISTA
VELOCE
Rosalba BERLINGERI -
Segretaria di redazione
[email protected]
“Il Consiglio Nazionale dell’Ordine, l’Ancl e la Fondazione Studi hanno di recente stipulato
una convenzione con l’Università Guglielmo Marconi di Roma, primo ateneo “telematico”
d’Italia, per l’attivazione di corsi di laurea nell’area della consulenza del lavoro. A tuo giudizio questa iniziativa, unitamente ad altre similari, può rappresentare una reale opportunità di
crescita professionale per la Categoria, avuto anche riguardo all’importanza assunta dalla
formazione continua (divenuta ormai un obbligo generalizzato) nel bagaglio culturale e professionale del Consulente del Lavoro?”
Alessandro Bacchini
Delegato ENPACL
di Parma
n un momento di mercato come quello attuale, ove l’impresa necessita di
un’assistenza professionale di prima
qualità in materia di lavoro, reputo fondamentale che i Consulenti del Lavoro,
unici e veri referenti in tale ambito, debbano accrescere ed implementare le loro
conoscenze professionali seguendo
degli iter formativi ben delineati da una
politica di Categoria tendente alla qualità del servizio. E’ in tale direzione che i
corsi di laurea telematici possono rappresentare una forma di crescita professionale per i nuovi e vecchi Consulenti
del Lavoro, al pari dei corsi di aggiornamento individuale e agli incontri formativi organizzati dai singoli Ordini
Provinciali, il tutto indirizzato ad ottenere
un bagaglio tecnico-normativo sempre
aggiornato e capiente, a prescindere dal
numero di crediti utili all’ottenimento
della certificazione annuale di formazione
continua.
L’iniziativa
delle
Organizzazioni apicali della Categoria
mirate alla stipula della convenzione con
l’Università G. Marconi di Roma, lascia
chiaramente trasparire l’intento di “spingere” la figura del Consulente moderno
verso un opera professionale di qualità,
scoraggiando il libero mercato degli abusivi e degli “elaboratori”, tendente ad
impoverire i tratti somatici maggiormente evidenti della nostra professione, quali
l’etica e la deontologia professionale.
I
38
Concludo il mio intervento incitando a
gran voce i Colleghi a crescere professionalmente, tenendo ben presenti le iniziative della categoria ed in primis svolgendo un’opera di formazione interna
agli Studi che coinvolga le varie componenti operative, responsabilizzando praticanti e lavoratori subordinati ad un’attività atta a creare strutture professionali
efficienti e competitive.
Alberico Capaldo
Presidente del C.P.
di Salerno
’azione intrapresa dal Consiglio
Nazionale, unitamente all’ANCL ed
alla Fondazione Studi, concretizzatasi nella stipula di una convenzione
con la università G.Marconi di Roma per
corsi di laurea nell’area della consulenza
del lavoro, rappresenta sicuramente una
valida opportunità, anche per la gestione
telematica dei corsi, per coloro i quali
intendono operare un percorso di alta
qualificazione e di immediata operatività
e rappresenta l’imprimatur istituzionale
ad una strada già intrapresa con proficuità da molti consigli provinciali. Il consiglio di Salerno ha infatti stipulato valide
convenzioni con l’Università degli studi
del Sannio di Benevento e con
l’Università degli studi L.U.M. J. Monnet
di Casamassima (BA), per il riconoscimento in crediti formativi della professionalità acquisita con l’iscrizione all’Albo
L
dei Consulenti del Lavoro, nonchè una
convenzione con l’Università degli studi
di Salerno per la creazione di percorsi di
tirocinio di formazione ed orientamento
dei laureandi in scienze giuridiche. Le
sinergiche e fattive collaborazioni con gli
atenei sono imprescindibili per il riconoscimento della elevata funzione che il
Consulente del Lavoro svolge nel panorama giuslavoristico, la cui naturale conseguenza non può che esplicitarsi in
una nuova e più qualificata preparazione di base, che dovrà quanto prima
diventare requisito obbligatorio per l’esercizio della professione. E’ comunque
opportuno considerare che tali percorsi
di studio non possono sostituire i
necessari momenti di formazione costituiti dai convegni e dalle giornate di studio periodicamente organizzati, in quanto la didattica universitaria non può che
essere complementare agli approfondimenti specifici e più direttamente legati
alle attualità operative.
Filippo Carrozzo
Delegato ENPACL
di Torino
a risposta alla domanda non può
che essere positiva. I motivi di
compiacimento sono molteplici e
tutti riferiti alla constatazione della
migliorata evidenza nel tessuto sociale
dei Consulenti del Lavoro. Rilevo, inoltre,
L
Che ne pensate?
con piacere l’accostamento della nostra
professione al corso di laurea in Scienze
Giuridiche. Molto interessante il riconoscimento di 78 crediti e l’iscrizione diretta al secondo anno del corso di laurea
per tutti i Consulenti del Lavoro regolarmente iscritti all’Ordine, nonché il riconoscimento di eventuali altri crediti formativi individuali riconosciuti sulla base di un
curriculum professionale, e, di ulteriori
crediti formativi che potranno essere
riconosciuti per la partecipazione a
corsi, seminari o esperienze formative
specificamente organizzati di concerto
tra i soggetti firmatari della convenzione.
Altro aspetto positivo della convenzione
è che la partecipazione alle lezioni potrà
avvenire sia nelle aule dell’Università , sia
presso sedi appositamente organizzate
per iniziative territoriali di e-learning.
Questa opportunità dovrebbe essere di
stimolo ai Consigli Provinciali dell’Ordine
e alle Unioni Provinciali ANCL, meglio se
congiuntamente, per allestire sedi in
grado di garantire iniziative di e-learning.
Manca ancora l’innalzamento del titolo di
studio per l’accesso alla nostra professione ma non ho dubbi che questa convenzione si inserisca in tale contesto, e
che un’ azione concorde dei nostri vertici istituzionali e sindacali, Consiglio
Nazionale dell’Ordine, ANCL
ed
ENPACL, ci darà il risultato sperato
come naturale proseguimento dei positivi risultati raggiunti in questo ultimo
periodo.
Giovanni Leone
Delegato ENPACL
Siracusa
a convenzione con l’Università
Guglielmo Marconi di Roma, primo
ateneo “telematico” d’Italia riempie di orgoglio e soddisfazione ogni
Consulente del lavoro, ma questo non
basta. Il Consulente del lavoro sarà,
secondo la mia modesta opinione, il professionista del futuro, a condizione che
ognuno di noi abbia consapevolezza
della funzione che può svolgere all’interno della vita economica e sociale delle
imprese sia grandi che piccole e creda
nella preparazione, formazione e aggiornamento professionale. Non è più il
tempo del professionista circoscritto
solamente alla sfera dell’attività “lavoristica”; è tempo del professionista che
L
vive la vita delle aziende nelle varie sfaccettature, per cui ognuno di noi deve
saper leggere l’eventuale sviluppo delle
imprese, seguirne la vita.
E’ evidente che il professionista moderno ha necessità di crescere in un clima
nuovo, altamente qualificante, quindi i
collegamenti con i centri che possano
agevolare la preparazione del futuro professionista consulente sono fondamentali: e chi meglio dei corsi collegati agli
studi universitari possono permettere il
raggiungimento di una preparazione
adeguata ai tempi? Ben vengano le convenzioni con l’Università telematica
Guglielmo Marconi, ma non poniamo
limiti ad altre convenzioni con altre
Università di altre Regioni, per rendere
più agevole i rapporti tra i centri universitari e le categorie professionali, solo
così i futuri colleghi e perché no anche i
colleghi, possono avere la possibilità di
elevarsi professionalmente, aggiornandosi e confrontandosi. Non dimentichiamoci della riforma che prima o dopo
obbligherà i Consulenti del Lavoro almeno al possesso della laurea breve per
potere iscriversi all’albo.
sentito ai propri iscritti di utilizzare prontamente tale opportunità; l'iniziativa dei
vertici nazionali di riprendere la convenzione sottoscritta nel periodo estivo da
quasi 30 Consigli Provinciali è meritoria,
perchè ha fatto risaltare a livello nazionale un'attività partita dalla base . Detta
ammirevole iniziativa, si aggiunge a quella altrettanto rilevante dell’istituzione dal
2001 della formazione continua obbligatoria che impone l’approfondimento e
l’aggiornamento su materie specifiche
dell’oggetto dell’attività professionale
della nostra categoria. Essa infatti migliora e ampia le competenze tecniche del
consulente del lavoro, è il presupposto
per il miglioramento della qualità ed il
prestigio della prestazione professionale
ed è garanzia e tutela per il cliente che si
avvale di tale prestazione.
Antonio Porcu
Presidente del C.P.
di Oristano
n merito al quesito circa la
Convenzione per l’attivazione dei
corsi di laurea in Consulenza del
Lavoro, a mio modesto parere ritengo
l’iniziativa utile ed indispensabile,
anche in considerazione che in molte
province, come la mia, non esiste un
corso universitario in materia di
Consulenza del Lavoro. Inoltre mi sembra molto utile al fine di favorire l’innalzamento del titolo di studio per l’accesso alla professione di Consulente del
Lavoro e anche il riconoscimento di
ulteriori crediti formativi. Credo che per
i giovani sia d’incentivo per la frequentazione dei corsi universitari.
I
Vincenzo Treppiedi
Delegato ENPACL
di Frosinone
Penso che la convenzione stipulata il 29 settembre con l’Università
Guglielmo Marconi di Roma è una
iniziativa molto importante per la categoria. Essa rappresenta una concreta
opportunità di crescita ed è un tentativo
di colmare il ritardo con cui la nostra
categoria sta affrontando il problema del
titolo di studio per l’ingresso alla professione. Infatti, l’incremento del numero
degli iscritti laureati, e questa convenzione facilita moltissimo il raggiungimento di
tale traguardo con il riconoscimento di
numerosi crediti formativi e con l’approccio facilitato allo studio, ci consentirà di
confrontarci in maniera paritetica con le
altre categorie cugine che da un lato
hanno la laurea come titolo di studio di
ingresso alla professione e dall’altro
hanno istituito da tempo la laurea breve.
Tra l’altro è doveroso precisare che
l’Ordine Provinciale di Frosinone, con la
convenzione siglata il 16 settembre
u.s.con la medesima Università Marconi,
è stato uno dei primi ordini che ha con-
P
39
Paolo MENEGHETTI
[email protected]
FISCO
I problemi relativi
al versamento degli acconti in trasparenza
a pubblicazione della Circ. 49/E
del 22.11.04 in materia di regime
di trasparenza ha contribuito a
chiarire alcuni dubbi che permanevano e che rendevano maggiormente
incerta la scelta del regime che, come
è noto, dovrà essere eseguita entro il
31.12.2004 per il triennio 2004/2006.
Alcuni chiarimenti riguardano la materia degli acconti d’imposta, e risultano
interessanti anche dopo la scadenza
del 30 novembre 2004 poiché sono
incentrati sulle ricadute in capo ai soci
partecipanti dei versamenti eseguti
dalla società partecipata. Importanti
sono anche alcuni passaggi in materia
di piccola trasparenza da articolo 116
del Tuir. Vediamo nel dettaglio questi
chiarimenti.
L
La conversione dell’acconto IRES
in acconto IRE
Un problema che era stato sollevato
da alcuni commentatori (e segnalato
anche su queste pagine) riguardava la
possibilità che l’acconto IRES versato
dalla società partecipata potesse poi
effettivamente essere convertito in
acconto IRE a favore dei soci. La
diversa tipologia dell’imposta sembrava, per alcuni, un ostacolo non
facilmente superabile, mentre chi scrive ha sempre ritenuto che il principio
d’imputazione di crediti d’imposta
ritenute ed acconti ai soci pro-quota
non potesse essere bloccato dalla
semplice circostanza che si era di
fronte a due codici tributo. Sul punto
la circolare assume una diversa e
condivisibile posizione. Partendo dal
presupposto che il principio generale
40
(imputazione pro- quota dell’acconto
ai soci) deve prevalere sul problema
tecnico della discrasia tra tipologie di
imposte, si afferma, par. 3.14, che
“...gli acconti IRES versati dalla partecipata potranno essere pro-quota
scomputati dai soci in relazione
all’IRPEF (o futura IRE) dovuta...”. Si
tratterà di capire le modalità pratiche
di questa conversione tra IRES ed IRE,
cioè se sia necessario qualche adempimento, o se semplicemente a fronte
di versamento IRE si potrà indicare nel
quadro RN di Unico PF il versamento
“figurativo” attribuibile al socio.
Acconti ed interruzione del regime
In caso di interruzione del regime di
trasparenza la partecipata ed i soci
partecipanti devono integrare l’acconto dovuto, calcolandolo come se la
trasparenza non fosse stata applicata.
Il versamento e’ solo eventuale poiché
se ad esempio la società partecipata
aveva generato un utile i soci non
dovranno operare alcun versamento
aggiuntivo, anzi essi avranno versato
un acconto superiore a quello che
sarebbe stato dovuto senza la trasparenza.
Proprio per questo l’articolo 9, comma
3 del D.M.23.4.04 statuisce la possibilità di “assegnare” quota parte degli
acconti alla società partecipata, in
modo che quest’ultima non debba
operare alcun versamento aggiuntivo.
Tale procedura avviene in base all’articolo 43 ter DPR 602/73, cessione dei
crediti fiscali tra soggetti IRES, con
esposizione in Unico SC. Al riguardo la
Circolare 49 (par 3.14) afferma l’appli-
cabilità di detta procedura anche ai
soci persone fisiche. Al riguardo, tuttavia, non è chiaro se si potrà semplicemente segnalare la cessione avvenuta
su Unico PF (come avviene per le
società) oppure si dovrà esperire la
procedura della cessione tramite atto
pubblico, come stabilisce per le persone fisiche l’articolo 43 bis del DPR
602/73. Resta fermo che se l’acconto
ha riguardato anche redditi diversi da
quelli imputati per trasparenza si rende
necessario ridurre l’acconto cedibile,
determinandolo tramite una proporzione che vede al numeratore il reddito
imputato per trasparenza ed al denominatore il reddito complessivo.
Il possesso di partecipazioni esenti
L’articolo 116 del Tuir inibisce la scelta
del regime di trasparenza se la società
partecipata detiene nell’attivo patrimoniale partecipazioni che presentano le
caratteristiche dell’exemption. Questa
disposizione, comprensibile e condivisibile a fronte di partecipazioni oggetto di intenti speculativi, diviene assurda di fronte a partecipazioni assunte o
per obbligo di legge o per mera convenienza. Ora per le prime il decreto
attuativo 23.4.04 (articolo 14) ha risolto il problema eliminando l’ostacolo
alla scelta della trasparenza (es. partecipazioni al Conai etc.), ma per le
seconde (es. partecipazioni a cooperative di garanzia collettiva) la questione
restava quantomai aperta. In questo
senso la Circ. 49 non risolve del tutto il
problema limitandosi ad affermare che
la scelta del regime in oggetto non e’
vietata se la partecipazione e’ per sta-
tuto intrasferibile, il che non risolve,
ovviamente, la situazione delle partecipazioni non speculative ma cedibili.
Sul punto sarà necessaria attendere
l’approvazione del decreto correttivo
IRES che stabilirà il libero accesso al
regime di trasparenza anche in presenza della detenzione di qualunque
partecipazione, ma la conseguenza
sarà l’imponibilità al 40% dei proventi
da essa derivanti.
I ricavi soglia per la piccola trasparenza
Il regime di trasparenza per le SRL ex
articolo 116 del Tuir è optabile se i
ricavi prodotti non superano la soglia
di e 5.164.569. Su questo argomento
si poneva il dubbio se tali ricavi dovesse ricomprendere solo quelli derivanti
dalle scritture contabili ovvero dalla
dichiarazione, ovvero da riprese
accertative. La scelta condivisibile
assunta dalla Circ. 49/E va nella direzione di assumere il dato dichiarativo
quale parametro per misurare se si
rientra o meno nel tetto di cui sopra.
Questa scelta significa che eventuale
adeguamenti eseguiti in materia di
parametri o studi di settore saranno
rilevanti ma altrettanto si può affermare che eventuali maggiori ricavi deri-
vanti da accertamenti non avranno
incidenza sulla applicabilità del regime. Peraltro vale la pena sottolineare
che le SRL neocostituite potranno,
almeno per il primo esercizio, scegliere la trasparenza a prescindere dall’entità dei ricavi prodotti. Infatti dato
che lo splafonamento comporta la
perdita del regime a far data dall’esercizio successivo a quello in cui esso
splafonamento si e’ verificato, si puo
affermare che nel primo esercizio la
trasparenza e’ sempre possibile. La
conclusione, peraltro e’ confermata
dalla Circ. 49/E.
Luca CARAMASCHI - Studio MENEGHETTI
[email protected]
Studi di settore
le indicazioni da seguire nella fase
del contraddittorio e nei casi di accertamento
ulla base di quanto previsto
dall’art. 62-sexies c. 3 della
Legge n. 427/1993, lo scostamento dei ricavi e dei compensi
dichiarati rispetto a quelli attribuibili
al contribuente sulla base dello studio di settore, costituisce una presunzione su cui può essere legittimamente fondato un accertamento ai
sensi dell’art. 39 c. 1 lett. d) del DPR
n. 600/1973. Proprio in quanto si
determina una inversione dell’onere
della prova a carico del contribuente,
spetterà allo stesso dare prova della
inattendibilità dello studio di settore,
superandone in tal modo le risultanze. Con la CM n. 21/E del 7.6.2004
l’Agenzia delle Entrate, nel dettare le
direttive per l’espletamento dell’attività di accertamento sulla base degli
studi di settore per il periodo d’imposta 2000, ha precisato che “nel procedimento di controllo in argomento
assume, quindi, rilevanza la fase del
contraddittorio con il contribuente,
che deve consentire agli uffici di
S
approfondire le specifiche caratteristiche dell’attività esercitata e di
adeguare il risultato dell’applicazione
degli studi alla particolare situazione
dell’impresa. Gli uffici dovranno
attentamente valutare i fatti e le circostanze acquisti nella fase di contraddittorio...”. In relazione alle motivazioni espresse dagli uffici sia nel
caso di atto di adesione perfezionato a seguito di contraddittorio, sia nel
caso di emissione di un avviso di
accertamento, la citata CM 21/E,
richiamando una precedente CM n.
65/E del 27.06.2001, afferma che
nella motivazione degli atti l’ufficio
dovrà “puntualmente” indicare sia gli
elementi di valutazione addotti dal
contribuente ed i relativi documenti
prodotti, sia i percorsi logico-giuridici che hanno condotto alla revisione
della pretesa originaria, sia, infine, i
criteri adottati nella rideterminazione
della base imponibile. E’ quindi nella
fase preliminare del contraddittorio
(ma le considerazioni svolte mantengono la loro validità anche in riferimento ad un successivo contenzioso) con l’Amministrazione finanziaria
che il contribuente, al fine di giustificare gli scostamenti di ricavi rispetto
alle risultanze degli studi di settore,
può utilizzare a proprio favore le
cosiddette “attenuanti”. Esse rappresentano delle potenziali anomalie
riscontrabili nella elaborazione dello
studio di settore che possono influire sulla congruità dei ricavi e/o sulla
coerenza di alcuni indici.
Le principali attenuanti riferite alle
diverse annualità sono state individuate dalla stessa Agenzia delle
entrate in diverse circolari, e in particolare in:
- CM 110/E del 21/05/1999 periodo
d’imposta 1998;
- CM 121/E del 08/06/2000 periodo
d’imposta 1999;
- CM 54/E del 13/06/2001 periodo
d’imposta 2000;
- CM 58/E del v27/06/2002 periodo
d’imposta 2001;
- CM 39/E del 17/07/2003 periodo
d’imposta 2002;
- CM 27/E del 18/06/2004 periodo
d’imposta 2003.
In particolare, non sempre una variabile quale il luogo di svolgimento
dell’attività, che pur costituisce un
elemento di estrema rilevanza, è
stata tenuta in considerazione; è
quindi evidente che un tale elemen-
41
to potrà costituire una valida attenuante in sede di applicazione degli
studi per quei soggetti che dovessero operare in ambiti territoriali più
piccoli. In altri casi lo studio di settore è stato elaborato senza tenere
conto della componente relativa alla
anzianità professionale (il riferimento
è contenuto nella CM 58/E sopra
richiamata) che certamente costituisce una variabile che, soprattutto
nell’ambito delle professioni, rappresenta un indice dal quale non si può
prescindere. Uno dei primi passi in
sede difensiva, quindi, è quello di
verificare in relazione al singolo studio di settore applicato, quelle variabili che non sono state considerate e
che possono costituire un legittimo
presupposto di inattendibilità dei
risultati reddituali, cui l’applicazione
generalizzata del meccanismo presuntivo conduce (in tal senso di è
espressa anche la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 2891
del 27.02.2002).
Simona PAGANI - Studio MENEGHETTI
[email protected]
Trattamento fiscale
dei contributi previdenziali
versati alle casse sanitarie
l trattamento fiscale dei contributi
previdenziali versati alle casse
sanitarie è diverso a seconda che
si tratti di un versamento operato dal
dipendente in servizio piuttosto che
da un dipendente in pensione. In
questa prima parte affrontiamo il problema dei contributi versati dal dipendente in servizio. L’articolo 51 del
D.p.r.917/86 comma 2 statuisce una
serie di elementi reddituali che sono
esclusi da tassazione per il lavoratore
dipendente. Tra questi vi sono i contributi di assistenza sanitaria versati
dal datore di lavoro o dal dipendente
ad Enti o Casse aventi finalità esclusivamente assistenziali in conformità a
disposizioni contrattuali, di accordo o
di regolamento aziendale, per un
importo massimo che la norma citata
fisserebbe, per il 2003, a 3098,74
Euro, ma che in forza dell’articolo 3,
comma 118 della L. 350/03 e’ stato
riportato per gli anni 2003 e 2004 a
3615,20. Quindi le somme trattenute
al dipendente ed i versamenti effettuati a carico del datore non costituiscono elementi tassabili quali reddito
da lavoro dipendente. Al momento
del sostenimento della spesa sanitaria, la Cassa rimborsa al contribuente
una quota del costo sostenuto e cio’
genera conseguenze sulla detraibilità
della spesa sanitaria quale onere del-
I
42
l’articolo 115, lett.c) del Tuir. Infatti
l’ultimo periodo della norma da ultimo
citata dispone che sono considerate a
carico del contribuente anche talune
tipologie di spese sanitarie rimborsate, ma solo se il contributo, per effetto del quale e’ avvenuto il rimborso,
ha concorso a formare il reddito, nel
senso che non e’ stato dedotto (se
versato dal dipendente), oppure e’
stato inserito nell’imponibile quale
benefit ( se versato dal datore di lavoro). In questi casi l’intera spesa sanitaria sostenuta e’ detraibile anche se
essa e’ stata parzialmente rimborsata.
Diversamente nel caso del dipendente, dal cui imponibile sono stati defalcati i contributi, la spesa sanitaria
detraibile sara’ solo quella effettivamente rimasta a carico, cioè quella al
netto del rimborso percepito dalla
Cassa. E’ evidente che in alcune
situazione si avrebbe convenienza a
forzare il dato letterale dell’articolo 51
del Tuir, inserendo nel reddito imponibile da lavoro dipendente i contributi
versati alla Cassa, per una certa
somma, al fine di ottenere la detraibilita’ totale della spesa sanitaria sostenuta per una somma sensibilmente
maggiore, cioe’ al lordo della quota
rimborsata dalla Cassa. Questa procedura, tuttavia, non e’ possibile e la
conferma della sua illiceità e’ rappresentata dalla Circ. 54/E del
18.06.2002, punto 7, che ha affermato : “la disposizione in esame subordina la possibilità di detrarre le spese
sanitarie rimborsate, alla circostanza
che per i contributi e premi di assicu-
razione versati dal contribuente competa o meno la detraibilità o deducibilità. Non appare pertanto rilevante
la circostanza che il contribuente si
sia o meno effettivamente avvalso per
i contributi in parola delle agevolazioni fiscali spettanti”. In altra parole il
contribuente non puo’ decidere di
forzare la norma dell’articolo 51 a suo
danno per poi fruire di un vantaggio
in base all’articolo 15. Un’altra ipotesi riguarda i versamenti operati dal
dipendente/contribuente, mentre la
spesa sanitaria e’ stata sostenuta
dal familiare non a carico fiscalmente e, soprattutto, a quest’ultimo rimborsata dalla Cassa. Il caso tipico e’
il contributo versato dal marito,
mentre la spesa sanitaria e’ sostenuta dalla moglie beneficiando del
rimborso della Cassa nella quale è
iscritto il marito. La risposta a questa ipotesi perviene dalla C.M. 50/E
del 2002, la quale si pronuncia affermando che i contributi versati in
favore dei familiari del dipendente,
ancorché non a carico, non concorrono a formare il reddito del dipendente. Al contempo le spese sanitarie sostenute, oggetto di rimborso,
non possono essere detratte dall’imposta ex art.13-bis, c.1, lett.c)
del Tuir. Pertanto il contribuente
iscritto deduce i contributi versati
alla Cassa senza distinguere se
sono versati a suo vantaggio o a
vantaggio dei familiari, mentre questi detraggono la spesa sanitaria
solo per la quota effettivamente
rimasta a carico.
Enrico VETRANO
LAVORO
L’assunzione come dipendenti
dei soci di cooperative
non fa perdere lo sgravio della legge 407/90
seguito di un controllo ispettivo
del 3 luglio 1997 da parte
dell’INPS gli ispettori avrebbero riscontrato delle irregolarità in
materia di indebite agevolazioni contributive ai sensi dell’art. 8 comma 9
della legge 407/90 per i dipendenti
che rivestono lo status di socio. In
data 23 Dicembre 1997 si presentava
ricorso verso l’INPS eccependo che il
legislatore, nel prevedere l’applicazione specifica di alcuni istituti posti a
tutela del lavoratore subordinato
anche ai soci di società cooperative
che svolgono attività nei confronti
delle stesse, avrebbe chiaramente
esplicitato un orientamento di fondo
tendente a garantire a tutti i lavoratori
subordinati il medesimo trattamento.
Ora se è vero che tra il socio e la
cooperativa può esistere un rapporto
di lavoro subordinato e se si considera che la cooperativa si propone, statutariamente, lo svolgimento di attività
finalizzate all’occupazione dei soci,
appare davvero singolare come l’agevolazione oggi negata, non possa
essere estesa al socio lavoratore che,
nel caso specifico, trova occupazione
non presso un comune datore di lavoro, ma presso un sodalizio preposto a
perseguire l’obiettivo occupazionale.
In tale direzione si è orientata la più
recente giurisprudenza, mirando ad
assicurare ai soci di cooperative un
trattamento equiparato a quello previsto per i lavoratori dipendenti anche
sul piano della protezione e degli
incentivi.
Purtroppo questo ricorso con questa
motivazione in data 16/02/2000 è
stato respinto dall’INPS.
Successivamente l’INPS ha emesso
A
regolare cartella esattoriale dal che si è
fatto ricorso al Giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo il quale ha
emesso la seguente sentenza
(Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro
- Sentenza 28 gennaio 2004 – 17
marzo 2004 n° 2350) motivandola
come segue: “… le società cooperative sono datori di lavoro anche nei
riguardi dei loro soci che impiegano in
lavori da essi assunti…”. Cosi come è
stato previsto dal regolamento per
l’assicurazione di invalidità e vecchiaia, emanato con il R.D. 1422/24.
Un’altra considerazione presa a base è
stata la sentenza della Corte di
Cassazione n°638/97 nella quale viene
affermato che “…per una generale fictio iuris propria in materia previdenziale, la società cooperativa ( ai fini previdenziali ) è considerata datrice di lavoro dei propri soci. “ Quindi tenuto
conto del tenore autentico della disposizione contenuta nel comma 9 dell’art
8, L. 407/90 “…se, cioè, ai fini previdenziali la società cooperativa è considerata nel nostro ordinamento alla
stregua di un comune datore di lavoro
e la posizione del socio lavoratore è
equiparata a quella del prestatore di
lavoro subordinato, con la conseguenza di essere tenuta all’adempimento
degli obblighi contributivi, non si vede
perché essa, in mancanza di espressa
previsione legislativa contraria, non
debba beneficiare delle agevolazioni
contributive previste per la generalità
dei datori di lavoro…”
Le cooperative attraverso l’attività
lavorativa resa dai soci lavoratori
incentiva l’occupazione e raggiunge gli
obiettivi previsti nella legge 407/90.
Uno dei primi benefici contributivi pre-
visti per le cooperative è stato lo sgravio generale e aggiuntivo istituito con
la legge 1089/68, al quale si è cumulato lo sgravio di fedeltà previsto dall’art
3 bis della legge 463/72.
Con decorrenza 1 gennaio 1988 e per
effetto delle legge 29 Febbraio 1988 n
48, gli sgravi sono stati concessi ai
soci delle cooperative di lavoro ex
D.P.R. 602/70.
Il beneficio è stato esteso ai soci, sebbene non sia dovuto il contributo per
l’assicurazione contro la disoccupazione, e non nei confronti delle cooperative. Ciò per effetto della sentenza
della Corte Costituzionale n. 261 del
12/6/1991. A seguito di queste considerazioni il Giudice ha ritenuto: “…
accertata la sussistenza del requisito
soggettivo ed in assenza di contestazioni in ordine al criterio della territorialità, va pertanto riconosciuto il diritto
della cooperativa opponente a godere
delle agevolazioni previste dall’art. 8,
comma 9, della L. n. 407/90.…”.
Successivamente altre due norme
hanno previsto lo sgravio alle società
cooperative, relativamente ai nuovi
soci lavoratori, con i quali venga
instaurato un rapporto lavorativo assimilabile a quello di lavoratore dipendente: sono state l’art. 3 commi 5 e 6
della legge 448/98 e l’art. 44 della
legge 448/01.
Constatata l’assenza totale di agevolazioni contributive e auspicabile che il
legislatore estenda ai soci di cooperativa i benefici di cui alla L. 407/90,
sostenendo le cooperative operanti nel
Mezzogiorno con conseguenti ricadute positive, favorendo i fattori di produzione e di ricchezza del territorio.
43
Giuseppe MACCARONE
LAVORO
CUD 2005
cosa c’è di nuovo
’Agenzia delle Entrate, con un
provvedimento del 15/11/2004,
firmato del direttore dell’Agenzia
delle Entrate (pubblicato nel S.O. n.
171 alla G.U. n. 280 del 29/11/2004) ha
reso disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it, le immagini e le istruzioni del modello CUD 2005. La certificazione deve essere utilizzata dai
datori di lavoro, dagli Enti pensionistici
o da altri sostituti di imposta, per certificare i redditi di lavoro dipendente
validi ai fini fiscali e/o contributivi, erogati nel corso dell’anno 2004. L’attuale
edizione del CUD non ha subito grandi
stravolgimenti. Sia la parte grafica, sia
le istruzioni hanno subito lievi modifiche. La prima parte del CUD, che
contiene i dati del sostituto, del percipiente e i dati fiscali, è invariata rispetto allo scorso anno: le caselle sono le
stesse così come le descrizioni che le
contraddistinguono.
Qualche modifica è stata apportata
alla struttura grafica del modello, nella
parte destinata a contenere i dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP
e IPOST.
Nella parte dell’INPS compare la
nuova casella contraddistinta dal
numero 55 e dalla descrizione “Bonus
L. 243/2004”. Anche quest’anno con il
modello CUD si certificano i compensi
corrisposti ai lavoratori iscritti
all’IPOST. Ricordiamo che l’IPOST,
entrato nel CUD lo scorso anno, gestisce forme obbligatorie di previdenza e
assistenza al personale dipendente di
Poste italiane S.p.A.e di società collegate. Gli assistiti dell'Istituto sono tutti
i dipendenti dell'ex Ente Poste Italiane
oggi Poste S.p.A. e delle Società collegate, con esclusione del personale
dipendente del Ministero delle
Comunicazioni.
L
44
Rispetto all’anno passato è stata soppressa la casella “ENTE” ritenuta
superflua in quanto andava valorizzata
ai fini INPDAP sempre con il codice 01.
Anche se, va rilevato, una casella analoga (la numero 107) è stata posta al
termine del tracciato grafico; ma le
istruzioni precisano che dovrà contenere solo il codice 02 e che ha come
scopo esclusivo quello di identificare
l’IPOST. Fanno la loro comparsa 3
nuove caselle la 103, 104 e 105.
Le istruzioni per la compilazione che
accompagnano il modello, sono suddivise in diversi allegati.
Nell’allegato 1, nel quale sono indicate le informazioni per il contribuente,
l’Agenzia delle Entrate ricorda che la
clausola di salvaguardia è estesa
anche all’anno 2004. Si tratta della
possibilità di calcolare l’imposta afferente il 2004, applicando le regole in
vigore sino al 31/12/2002. Se da tale
calcolo emerge un’imposta minore, il
contribuente è autorizzato a versarla in
luogo di quella calcolata con le attuali
regole. La verifica va effettuata direttamente dal percipiente e non coinvolge
il sostituto di imposta.
L’allegato 2 contiene l’insieme delle
istruzioni fiscali.
Novità di compilazione
della casella 1
Il “rientro dei cervelli dall’estero” coinvolge anche il modello CUD. Si tratta
delle regole che sono state adottate
per facilitare il rientro in Italia dei ricercatori non occasionalmente residenti
all’estero. Tali contribuenti sono
ammessi, nel rispetto delle condizioni
contenute nel D.L. 269/2003, a un
regime fiscale agevolato. Per questo,
le istruzioni precisano che i redditi di
lavoro dipendente, corrisposti ai sog-
getti che presentano tali caratteristiche, devono essere indicati nella
casella 1, in misura pari al solo 10 %
dell’intero reddito corrisposto.
Altra novità per la compilazione della
casella 1 riguarda il “superbonus” previdenziale. Si tratta della possibilità di
optare per il differimento del pensionamento, percependo sulla busta paga
un bonus pari all’ammontare dei contributi dovuti (dall’azienda e dal lavoratore) all’Istituto previdenziale. Il “superbonus” è esente da imposte e contributi e, pertanto, i compensi erogati ai
soggetti optanti vanno inseriti nella
casella 1 al netto del superbonus. Un
dettaglio di tale importo va dato in una
nuova annotazione.
Novità relative alla casella 31
Nella casella 31 va indicato l’imponibile fiscale. Va lasciata in bianco se vengono erogati redditi agli eredi o compensi per lavori socialmente utili (LSU)
in regime agevolato. Tuttavia, le istruzioni precisano che - coesistendo redditi da LSU in regime agevolato e altri
redditi (di lavoro dipendente o assimilato) - una possibile quadratura contabile della casella (in assenza di somme
erogate agli eredi nelle caselle 1 e/o 2)
è data da: casella 1 + (più) casella 2 –
(meno) casella 24 – (meno) la quota
imponibile dei redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato presente nelle annotazioni (dato da indicare obbligatoriamente nelle annotazioni in caso di conguaglio di redditi
per compensi LSU in regime agevolato e altri redditi di lavoro dipendente o
assimilato). Da questa precisazione ne
deriva che l’imposta lorda indicata
nella successiva casella 32 è solo
quella riferita ai redditi di lavoro dipendente e assimilato. Volendo, quindi,
effettuare la quadratura della casella
12 si deve, allora, applicare la seguente formula: casella 12 = casella 32 –
(meno) casella 36 + (più) imposta sui
compensi per LSU (agevolati) indicata
nelle annotazioni.
Annotazioni
Le annotazioni sono state tutte raggruppate in un’unica tabella e contraddistinte da un codice. Il codice
dovrebbe servire solo per identificare
le descrizioni delle annotazioni il cui
utilizzo (nella rigidità della formulazione) appare categorico. Le annotazioni
sono numerate da 1 a 25; ne esiste
una codificata con il codice 99 e la
descrizione “altre annotazioni obbligatorie”; dovrebbe trattarsi di quelle previdenziali. Un dubbio sorge in relazione all’annotazione numero 10 la cui
descrizione è: “Importo delle erogazioni liberali in occasione di festività e
ricorrenze e dei compensi in natura
compreso nei punti 1 e 2 (…)”.
La prima notazione riguarda il fatto
che le due fattispecie sono raggruppate come se si trattasse di un elemento
che subisce il medesimo trattamento
fiscale e previdenziale. Invero la sola
univocità è rappresentata dall’individuazione del limite di fascia per la relativa esenzione: 258,23 euro. Si deve,
tuttavia, tenere presente che il meccanismo di assoggettamento varia e
anche di molto. Infatti, nel caso si
ecceda il suddetto limite, le retribuzioni in natura sono tutte soggette a
imposizione previdenziale e fiscale
mentre le erogazioni liberali vanno
assoggettate solo per la parte eccedente. Da qui la necessita di un’annotazione singola per ognuna delle due
voci richiamate. Altra e forse più
importante perplessità sorge con riferimento alla descrizione dell’annotazione. Si afferma che gli importi da
indicare sono quelli compresi nelle
caselle 1 e 2. Si dovrebbe, quindi,
trattare della sola parte imponibile. In
realtà, se così fosse, si vanificherebbe
il senso dell’annotazione. Infatti l’esigenza di evidenziare separatamente
gli importi erogati a titolo di liberalità o
di compensi in natura, assume rilevanza in caso di conguaglio complessivo.
L’evidenziazione nelle annotazioni permette, all’ultimo sostituto di imposta
che esegue il conguaglio tenendo
conto anche di altri redditi erogati da
altri soggetti, di verificare il puntuale
assoggettamento di detti importi.
Per meglio puntualizzare il concetto si
ipotizzi quanto segue. Il lavoratore
Rossi intrattiene, nel 2004, 2 rapporti
di lavoro. Nel primo di essi, il datore di
lavoro (A) eroga al lavoratore una retribuzione in natura pari a 200 euro non
assoggettandola in quanto inferiore a
258,23 euro. Nel corso del secondo
rapporto, l’altro datore di lavoro eroga,
al lavoratore, allo stesso titolo, altri
200 euro non assoggettandoli in quanto ignaro del comportamento tenuto
dal precedente datore di lavoro.
Alla fine dell’anno il lavoratore consegna il CUD all’ultimo datore di lavoro e
chiede l’effettuazione del conguaglio
fiscale complessivo. Nel CUD rilasciato dal precedente datore di lavoro
deve essere indicato, nelle annotazioni, l’intero ammontare dei compensi in
natura (200 euro). Poiché le retribuzioni in natura sono esenti sino a 258,23
euro ma superando tale limite, divengono interamente imponibili, il secondo datore di lavoro, avvalendosi dell’annotazione, è in grado di recuperare
a tassazione l’intero importo erogato
(400 euro). Se, invece, al contrario il
datore di lavoro (A) si attiene alla
descrizione dell’annotazione in esame,
non indica nulla nelle annotazioni e di
conseguenza il secondo datore non è
in grado di comprendere che il limite
previsto per l’esenzione è stato superato. Forse la descrizione dell’annotazione non è esatta considerando,
peraltro, che non coincide con le istruzioni che al contrario affermano:
“Relativamente ai punti 1 e 2, nelle
annotazioni (cod. 10, tabella B) deve
essere, inoltre, indicato l’importo delle
eventuali erogazioni liberali in occasione delle festività e ricorrenze, nonché il
valore di eventuali compensi in natura
concessi nel corso del rapporto”. Tra
le numerose annotazioni presenti nella
tabella, molte delle quali confermano
quelle dello scorso anno, ne compare
una nuova, esattamente la numero 7;
si riferisce ai lavoratori optanti per il
superbonus previdenziale e deve contenere l’importo erogato al lavoratore
suddiviso tra contributi a carico del
datore di lavoro e a carico del lavoratore. Per i redditi prodotti all’estero
nell’annotazione numero 12 è ora
richiesta anche l’imposta netta italiana. Per quanto riguarda la no tax area
indicata nella casella 24, non è più
richiesto di dettagliare la deduzione.
Resta, tuttavia, l’obbligo di annotare il
ragguaglio della deduzione di base alla
durata del rapporto di lavoro, se inferiore all’anno e avvisare il sostituito
che può recuperare la spettante parte
della deduzione in sede di dichiarazione dei redditi. Sul punto va rilevato
che sebbene dalla lettura delle istruzioni il ragguaglio ad anno della deduzione di base, ad opera del sostituto di
imposta, per rapporti di durata inferiore all’anno, appare come obbligatorio
(…il sostituto deve…), in realtà la
norma non prevede questo. La modalità operativa è contenuta, oltre che
nelle presenti istruzioni, in una circolare dell’Agenzia dell’Entrate (circ. n°
15/2003). Va, quindi, precisato che il
termine “deve” potrebbe apparire
ridondante. La realtà è diversa. Non vi
è un obbligo imposto dalla norma;
l’Agenzia delle Entrate, in via interpretativa, ritiene si debba ragguagliare
alla durata del rapporto, anche la
deduzione di base al solo fine di evitare che il lavoratore – che intrattiene più
rapporti di lavoro nell’anno – si veda
poi costretto a restituirla in sede di
conguaglio fiscale o di dichiarazione
dei redditi. In questo senso non va
dimenticata la facoltà del lavoratore,
in presenza di un rapporto di durata
inferiore all’anno, di richiedere –
comunque - al proprio datore di lavoro l’applicazione della deduzione
“base” per intero. Andrebbe valutata
la cogenza della disposizione che si
origina da una fonte gerarchicamente
sottordinata rispetto alla legge.
Sezione C – Dati previdenziali INPS
Inserita nella tabella qualifica la lettera
A che contraddistingue la contribuzione atipica ex Inpdai. Sono stati eliminati i codici L,N,R, relativi ai rapporti
part time agevolati in quanto terminati
il 31/12/2003. Tra i contratti a tempo
determinato da identificare con la lettera D (nel punto 3 della casella qualifica) compaiono i contratti di inserimento. Per l’INPS i lavoratori che
hanno optato per il superbonus vanno
identificati mediante il tipo contribuzione 80 da inserire nella casella 20.
Inoltre, sempre per la compilazione
della casella 20, sono stati introdotti
i nuovi codici per i contratti di inserimento. Nella nuova casella 55, per i
soggetti che hanno optato per il
superbonus previdenziale, deve essere indicato l’ammontare complessivo
dei contributi validi ai fini pensionistici
maturati nell’anno di riferimento della
denuncia.
45
Silvia BRADASCHIA
LAVORO
Job on call
per una maggiore flessibilità
della prestazione di lavoro
’introduzione nel nostro ordinamento del lavoro intermittente, realizzata con il dlgs
n.276/04, attuativo della legge Biagi,
risponde alla necessità dei datori di
lavoro di sopperire all’incremento
lavorativo che potrebbe verificarsi in
determinati settori e/o periodi dell’anno e dovrebbe soddisfare le esigenze di un’assunzione stabile pur
consentendo un impegno occasionale. Il lavoratore si mette a disposizione del datore per attività di carattere discontinuo, a fronte di un’indennità mensile di disponibilità. Se
non viene pattuito l’obbligo di
rispondere alla chiamata, al lavoratore non spetta l’indennità.
L
IPOTESI SOGGETTIVE
ED OGGETTIVE
Le ipotesi soggettive di conclusione
del contratto a chiamata (in via sperimentale fino al 24.4.05) riguardano i soggetti disoccupati con meno
di 25 anni e gli over 45 espulsi dal
ciclo produttivo, o iscritti alle liste di
mobilità (per essi sono già previsti
sgravi contributivi ai sensi della l.
n.223/91 presumibilmente estensibili anche al job on call) o a quelle di
collocamento (la disposizione
appare illogica in quanto le liste di
collocamento sono state abolite nel
2002, ma si ritiene riferita alla disponibilità a rioccuparsi resa dal
lavoratore ai centri per l’impiego).
Tra le ipotesi oggettive la norma
46
lascia ai CCNL maggiormente rappresentativi la definizione delle esigenze di ricorso alla chiamata, ma
solo con il dm del 23.10.04 si completa il quadro delle attività cicliche
che ne consentono la stipula. Il
decreto fa riferimento alle 46 ipotesi contenute nel RDL n.2657/23
(elenco occupazioni discontinue).
“
DUBBI SULL’ELENCO
DELLE CD. PROFESSIONI
DISCONTINUE
PER LE QUALI
È PREVISTA
LA APPLICAZIONE
DELL’ISTITUTO
”
Permangono alcuni dubbi sulla
reale portata dell’elenco in quanto
molte attività sono limitate da ordinanze del prefetto, dal numero di
abitanti delle città dove viene svolto
il lavoro o da riconoscimenti
dell’Ispettorato. Si ritiene che il riferimento alla “tipologia di attività”
escluda ogni limitazione successiva
contenuta nell’elenco del vecchio
testo.
Altre ipotesi oggettive sono le prestazioni nei periodi di ferie estive,
vacanze natalizie e pasquali e nei
fine settimana, ma pur essendo
intuibili, mancano date certe che
delimitino tali intervalli di tempo.
INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’
L’indennità di disponibilità spetta
solo per i periodi nei quali il lavoratore garantisce la presenza alla
chiamata ed è stata determinata
con dm del 10.3.04 nel 20% della
retribuzione del ccnl applicato. Per
retribuzione si intende ogni elemento che la compone quale minimo
tabellare, indennità di contingenza,
EDR, ratei di mensilità aggiuntive.
L’indennità è divisibile in quote orarie utilizzando come coefficiente il
divisore orario applicato dal ccnl di
riferimento (168, 170, 172, ecc.). I
contributi su tali importi possono
essere versati in deroga alle regole
sul rispetto del minimale contributivo. Il lavoratore potrà versare la differenza contributiva mediante contribuzione volontaria per assicurarsi
la piena copertura assicurativa pensionistica. Ai lavoratori che prestano opera nel fine settimana, nei
periodi di ferie estive, natalizie o
pasquali, l’indennità di disponibilità
spetta solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore. Tale
espressa previsione non risulta
congrua con il trattamento fissato
per gli altri tipi di chiamata.
Potrebbe verificarsi il caso in cui il
lavoratore garantisca la sua disponibilità ed attenda invano la chiamata del datore: il lavoratore non
percepisce l’indennità di disponibilità, pur essendo stato a disposizione del datore come da contratto. In
caso di malattia o di altri eventi che
rendano temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il
lavoratore è tenuto ad informare
tempestivamente il datore specificando la durata dell’impedimento
(se non specificato nel contratto
individuale si ritiene possibile far
riferimento alle modalità previste
dal ccnl per eventi analoghi). In tale
periodo non matura il diritto all’indennità. Ove il lavoratore non provveda a rendere tale informazione,
perde il diritto all’indennità per un
periodo di giorni 15 (o diversa previsione sul contratto individuale). Il
rifiuto ingiustificato del lavoratore di
rispondere alla chiamata (a seguito
dell’impegno preso) comporta:
- risoluzione senza preavviso;
- restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo
successivo all’ingiustificato rifiuto;
- congruo risarcimento del danno al
datore (stabilita dal contratto collettivo o da quello individuale).
La previsione della restituzione
della quota di indennità di disponibilità fa pensare che essa vada erogata al lavoratore in anticipo, ma
non è chiaro se la sanzione consista nel recupero dell’indennità già
corrisposta o se si tratterà, invece,
di non erogare l’indennità fino alla
chiamata successiva.
Il parere n.32340/C2 del 28.10
dell’Agenzia delle Entrate conferma
che l’indennità di disponibilità ha
natura retributiva, quindi riconducibile al concetto di reddito di lavoro
dipendente. Il trattamento fiscale,
quindi, è analogo a quello degli altri
lavoratori, con dubbi sulla maturazione anche per i periodi di inattività della deduzione.
PRECISAZIONI ED INCERTEZZE
In assenza di disposizioni specifiche, si ritiene che la comunicazione
di assunzione vada effettuata una
sola volta, con un’unica registrazione sul libro matricola in quanto il
lavoratore rimane occupato presso
il datore dalla data di ingresso. La
comunicazione all’Inail con DNA va
inviata quando ha inizio l’attività
lavorativa (potrebbe avvenire in
data diversa da quella di assunzione), ma non ogni volta che inizia o
termina la chiamata al lavoro. Il libro
paga e il cedolino andranno compilati e consegnati in ogni caso alla
fine di ogni mese, potrebbero contenere gli importi della retribuzione
per la prestazione effettiva e/o l’indennità di disponibilità pattuita,
oppure potrebbero riferirsi ad un
periodo in cui il lavoratore non ha
“
PER IL LAVORATORE
INTERMITTENTE
UN CEDOLINO PAGA
AD HOC
”
diritto ad alcun compenso, ma risulta comunque in forza.
Il periodo di prova si ritiene che
debba essere calcolato sulla base
dell’effettivo svolgimento della
prestazione lavorativa (tranne i
casi regolati diversamente dal
CCNL).
Il periodo di preavviso potrebbe
non essere interamente lavorato
perché sopraggiunge il periodo di
inattività. In questo caso, trattandosi di un periodo “di calendario”
si dovrebbe terminare il rapporto
quando termina il lavoro effettivo e
pagare in forma ridotta il restante
periodo (quello di attesa). Stesso
dicasi per le dimissioni.
In assenza di specifiche esclusioni
da parte della norma, il datore di
lavoro che instauri job on call
dovrebbe essere autorizzato ad
applicare gli sgravi contributivi
previsti dalle specifiche norme, in
presenza dei requisiti richiesti.
Presumibilmente la durata delle
agevolazioni
decorrerà
dal
momento dell’instaurazione del
rapporto intermittente e comprenderà anche i periodi di inattività
(con disponibilità o senza). Il pre-
statore di lavoro intermittente è
computato nell’organico in proporzione all’orario di lavoro svolto
nell’arco di ciascun semestre.
Calcolando il numero di ore effettivamente prestate dal lavoratore
intermittente rispetto ad uno a
tempo pieno nel semestre precedente alla data di determinazione
si definisce la frazione di unità da
computare nell’organico.
Per espressa previsione ed in analogia con il contratto part-time, il
trattamento economico, normativo
e previdenziale va riproporzionato
in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita. La
quantificazione delle retribuzioni
indirette e differite (ratei di ferie,
permessi e mensilità aggiuntive)
lascia dei dubbi. La prevalenza dei
ccnl, infatti, stabiliscono che i
ratei maturino solo per frazioni di
mese pari o superiori a 15 giorni.
Si tratta di riproporzionare la
maturazione dei ratei a ore o a
giorni, questo al fine di garantire
una reale equità.
Da marzo 2005 diverrà obbligatorio l’invio telematico dei dati mensili relativi alla contribuzione Inps,
ma mancano le disposizioni specifiche da parte dell’Istituto relative
all’esposizione dei codici per il
periodo in cui il lavoratore diventa
percettore dell’indennità di disponibilità. Si ritiene che durante il
periodo di inattività le parti siano
libere di recedere da job on call, (a
tempo determinato o indeterminato), in qualunque momento in
quanto il lavoratore non è titolare
di alcun diritto riconosciuto ai
subordinati. La sospensione in
periodo di inattività va riferita indistintamente sia alle prestazioni,
sia al rapporto di lavoro.
La norma non prevede un regime
sanzionatorio per “job on call”
instaurati senza la forma scritta o
al di fuori delle ipotesi lecite stabilite. Il rischio potrebbe essere la
conversione in un normale lavoro
subordinato in mancanza di elementi caratterizzanti diversi, di
attestazioni o di documentazioni
diverse.
47
JUST
FOR FUN
Due quiz
professionali
Acrosticodellavoro
V E OOOOOOOOOO
2 RS P V V V V V V V
PBVVVVVVVVVV
3 T V V V V V V V V V
D I I I I I I I I I I I
4 T I I M I
5 V V A S
LS I I
6 V L I I I
7 V L B B
1
1) Può avvenire fino a 1/5
della retribuzione
2)Madri 2+3 ovvero 1+4 (2 parole)
3)Qualche lavoratore ci guadagna
bene a farle
4)Sono affisse in luogo accessibile
a tutti (2 parole)
5)Un patronato
6)E’ rimasto per pochi (2 parole)
7) Preferiamo dire “Ordine”
L’amico Renato, consulente alquanto sbadato.
L’amico Renato, consulente alquanto sbadato, non ricorda più dove trovare, sul n. 8 di questa Rivista, l’interessante articolo di
una collega circa un nuovo modello di contrattazione collettiva. Lo vuoi aiutare?
Sì, lo voglio aiutare! L’articolo è a pag. _____
Cortese collega,
una volta risolti i due quiz, fotocopia questa pagina e faxala entro e non oltre il 15 marzo 2005 al numero 06/51054432. Tra coloro che avranno
correttamente risposto sarà sorteggiato quale premio un fine settimana (viaggio e soggiorno per due persone) presso una grande città europea.
NOME _________________________________________ COGNOME ___________________________________________
VIA ____________________________________________ CITTÀ ____________________ CAP ________ PROV ________
TEL __________________FAX _____________________ E-MAIL ______________________________________________
50
48
ENPACL
Ente Nazionale
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Tel. 06/51.05.41 - Fax 06/51.05.43.20 - E-mail: [email protected]
di Previdenza e Assistenza
per i Consulenti del Lavoro
Consiglio
di Amministrazione
2003-2007
Presidente
Vincenzo Miceli
(Trapani)
Vice Presidente
Giovanni Cirmi
(Ferrara)
Consiglieri
Adalberto Bertucci
(Roma)
Elvira D’Alessandro
(Vicenza)
Luciano Malavolti
I 133
delegati:
TURCHETTI Mario (RM)
BALDARI Crocifisso (BR)
DI SACCO Andrea (RM)
ROBUSTELLI Matteo (FG)
STERN Paolo (RM)
LEZZI Antonio (LE)
SCACCO Antonio Carlo (RM)
PAIANO Mario (LE)
BASILI Alfredo (RM)
FABRIZIO Giorgio (TA)
ABRUZZO
PANICALI Massimiliano (RM)
PILONE Raffaello (AQ)
CRETA Massimiliano (VT)
GALIZIA Osvaldo (PE)
Dl SIMONE Gabriele (TE)
BASILICATA
SARDEGNA
SARAIS Maria Bonaria (CA)
SCANNELLA Franco (CH)
LIGURIA
MARTINI L. A. Antonia (CA)
MARTINUCCI Renato (GE)
TEMPESTA Giovanni (NU)
VIANELLO Vittorio (GE)
PORCU Antonio (OR)
TRAVERSI Luciana (IM)
DORO Salvatore (SS)
LOIZZO Antonio Vincenzo (MT)
BENVENUTI Armando (SP)
MANCA Giovanna Maria (PZ)
GHERZI Giovanni (SV)
SICILIA
CUMBO Giovanni (AG)
CALABRIA
LOMBARDIA
PACE Rosario (CL)
MARANO Marcello (CS)
PASSONI Elisabetta (BG)
SCIACCA Guido (CT)
COSENTINO Salvatore (CZ)
BICELLI Nicoletta (BS)
MESSINA Vincenzo (EN)
BAUCKNEHT O. M. Francesco (KR)
SIMONINI Pietro (BS)
SIRACUSANO Tommaso (ME)
MAISANO Giovanni (RC)
D'ANGELO Franco (CO)
SILVESTRI Vincenzo (PA)
CAPRERA Giuseppe (VV)
COTTARELLI Carlo (CR)
PAGANO Giuseppe (PA)
DOLLI Franco (LC)
RANDAZZO Giovanni (RG)
CITO Teodoro (LO)
LEONE Giovanni (SR)
GIAMBALVO Paolo (TP)
CAMPANIA
(Firenze)
CALDARAZZO Oreste (AV)
ASNAGHI Giorgio (MI)
Giuseppe Mastrototaro
RUSSO Roberto (BN)
BONESCHI Martina (MI)
(Bari)
CHIRICO Domenico (CE)
DI FRANCO Bruno (MI)
Gabriella Santolini
Dl FRENNA Massimo (NA)
MANTEGAZZA Laura (MI)
ROSADINI Piero (AR)
(Trento)
ERCOLANO Carlo (NA)
SCOCCIMARRO Giuseppina (MI)
SIGNORINI Alessandro (Fl)
Nazzario Scano
PALLADINO Bartolomeo (NA)
GOTTI Silvano (MN)
MASETTI Vanni (Fl)
(Sassari)
SGARIGLIA Nicola (NA)
BREGA Mario (PV)
DESTRI Doriano (GR)
Corrado Zovetti
PAINI Luigi (NA)
BESIO Giovanni (SO)
IACOMETTI Franco (Ll)
CAPALDO Alberico (SA)
BONADEO Ornella (VA)
FABBRI Bruno (LU)
(Mantova)
Collegio
dei Sindaci
LO IACONO Giuseppe (SA)
RICCI Paolo (MS)
MARCHE
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
PERONDI Anselmo Angelo (Pl)
MARCUCCI Carlo (AN)
NESTI Piero (PO)
Rag. Giovanni Corno
CALANCA Carlo (BO)
GRANATELLI Servilio (AP)
BENEFORTI Franco (PT)
(Ministero del Lavoro)
BONFATTI Licia (FE)
SANTALUCIA Luigi (MC)
MARCHI Carlo (Sl)
Dott. Aligi Botteri
BIANCHINI Maria lolanda (FC)
VITALI Maria Gabriella (PU)
(Ministero del Tesoro)
BERGAMINI Paolo (MO)
Rag. Camillo Fattorel
FRACASSI Tiziana (PC)
(Rappresentante di Categoria)
Direttore Generale
Salvatore Magno
TRENTINO ALTO ADIGE
MOLISE
BACCHINI Alessandro (PR)
PINTO Giovanni (CB)
FALCONE Giovanni (RA)
TROTTA Giorgio (IS)
PIEMONTE
GHEIDO Maria Rosa (AL)
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAURIOLA Pasquale (TN)
UMBRIA
ROSATI Franca (RE)
GIROLOMINI Giovanni (RN)
DE BERNARDO Loris (BZ)
LORETI Massimo (PG)
ANTONELLI Angelo Mario (TR)
CANTORE Fausto (AT)
BOEMO Gianluigi (GO)
BORTOLAN Ilario (BI)
MARSON Silvano (PN)
TROMBETTA Giuseppe (CN)
ROSSI Arnaldo (TS)
ROTONDO Savino (NO)
CASCO Loris (UD)
DE FEBE Giulia (TO)
VALLE D'AOSTA
CESOLARI Massimo (AO)
VENETO
RODELLA Luigi (TO)
LUCCHETTA Elena (BL)
CARROZZO Filippo (TO)
FIOR Gino (PD)
TREPPIEDI Vincenzo (FR)
VARETTI Nadia (VB)
RIGATO Maria Grazia (PD)
NARDONE Pasquale (LT)
ROSSI Guido (VC)
MILAN Pietro (RO)
LAZIO
ARTICO Cesare (TV)
D’AQUILIO Vito Luigi (Rl)
BERTUCCI Oreste (RM)
PUGLIA
GOBAT Patrizia (VE)
LELLI Lorenzo (RM)
BUFANO Antonio (BA)
RIGHETTO Riccardo (Vl)
BERTUCCI Marco (RM)
CONTINISIO Filippo (BA)
VISPARELLI Alessandro (VR)
GRECO Giuseppe (RM)
SPACCIANTE Nicola (BA)
ALBERTINI Marco (VR)