Regolamento recupero del patrimonio dismesso a fini

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Regolamento recupero del patrimonio dismesso a fini
REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 16
DI PADOVA
REGOLAMENTO
Recupero del patrimonio
dismesso a fini umanitari
PREPARATO DA
*Dipartimento Interaziendale
Economico Patrimoniale e Bilanci
MODIFICA AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE N. 975 DEL 04/12/2008
A RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE:
LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 16/02/2011
LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 19/12/2003
D.G.R.V. N. 2497 DEL 2/11/2010
NOVEMBRE 2011
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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Questa procedura ha lo scopo di incrementare le donazioni di beni mobili ed attrezzature
sanitarie, che pur non essendo più idonei all'attività sanitaria svolta, possono essere utilmente
acquisite da associazioni che operano nel settore della solidarietà per interventi di
cooperazione nei paesi in via di sviluppo, che spesso risultano privi anche dei più elementari
arredi e tecnologie sanitarie.
Il processo di recupero di beni dismessi a fini umanitari è coerente con quanto previsto nel
Regolamento di gestione dei beni patrimoniali attualmente in vigore e dalla normativa
Regionale di riferimento.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI
R.D. 23/5/1924 N. 827
Legge Regionale 55/1994
Principi Contabili Regione Veneto/2000
Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 1716 del 18/06/2004
Procedure interne
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato.
Norme sull'assetto programmatorio, contabile e di controllo delle ULSS e delle
Aziende Ospedaliere in attuazione del D.Lgs. 502/1992
In applicazione della Legge Regionale 55/1994 principi contabili regionali.
Recupero e dismissione a fini umanitari del patrimonio dismesso dalle strutture
sanitarie della Regione del Veneto. Protocollo operativo anno 2004.
Art. 7 L.R. n. 41 del 19 dicembre 2003.
Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 16 di Padova n. 260 del
28/03/2007 “Regolamento Gestione dei beni Patrimoniali”
Legge Regionale n. 11 DEL 16/02/2011
Legge Regionale n. 41 DEL 19/12/2003
D.G.R.V. N. 2497 DEL 2/11/2010
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REGOLAMENTO:
“RECUPERO ED UTILIZZAZIONE A FINI UMANITARI DEL
PATRIMONIO DISMESSO”
1. FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Con lo scopo di far crescere la cultura della cooperazione e della solidarietà internazionale, la
Regione Veneto ha predisposto apposita normativa contenuta nell'articolo 53 della Legge
Regionale n. 11 del 16 febbraio 2010, in combinato disposto con l'art. 7 della Legge Regionale
n. 41 del 19 dicembre 2003, per permettere ai Paesi in via di sviluppo il recupero di attrezzature
ospedaliere e di materiale medico da strutture sanitarie che operano nel territorio veneto.
In ottemperanza alle disposizioni emanate dalla Regione Veneto, l'Azienda Ulss 16 di Padova
intende favorire le donazioni di propri beni dismessi ad enti/associazioni che svolgono attività di
cooperazione nei paesi in via di sviluppo.
Il presente documento disciplina quindi le modalità di recupero e donazione a fini umanitari dei
beni dismessi facenti parte del patrimonio dell'Azienda Ulss 16 di Padova e valutati come non più
idonei all'uso per ragioni economiche, tecniche e funzionali.
2. OGGETTO DELLA DISMISSIONE
L'articolo 7 della Legge Regionale n. 41/2003 individua nel patrimonio mobiliare, con particolare
riferimento al materiale tecnologico medicale, l'oggetto della dismissione, mentre l'articolo n.
53 della Legge Regionale n. 11/2010 indica nel materiale e nelle apparecchiature mediche
dismesse, ma ancora funzionanti, i beni da destinare a scopi umanitari.
Il combinato disposto dei due articoli citati indica pertanto quale oggetto della dismissione le
attrezzature e le apparecchiature mediche, includendo anche i letti e gli arredi in genere.
3. ENTI COMPETENTI E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Le Strutture sanitarie pubbliche sono gli enti competenti alla dismissione del patrimonio
mobiliare da destinare alla solidarietà internazionale, individuati dall'articolo 7 della Legge
Regionale 41/2003.
Mentre l'articolo 53 della Legge Regionale n. 11/2010 pone l'obbligo a carico delle Aziende
sanitarie, di comunicare sistematicamente alla Struttura regionale competente, la disponibilità
di attrezzature a fini umanitari.
4. ENTI RICHIEDENTI I BENI DISMESSI
Il combinato disposto degli articoli n. 7 della Legge Regionale n. 41/2003 e n.53 della Legge
Regionale n. 1/2010 e individua gli enti che possono richiedere i beni dismessi:
- gli enti pubblici;
- istituzioni internazionali;
- agenzie specializzate dell'ONU;
- rappresentanze diplomatiche in Italia e all'estero;
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- distaccamenti delle forze armate impegnate in missione di pace;
- organizzazioni non governative, associazioni di volontariato, enti o istituzioni religiose aventi
sede nel territorio della Regione del Veneto che attuano progetti in ambito sanitario nei Paesi
poveri.
5. RACCOLTA DATI FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE DISMESSE
I commi 2 e 4 dell'articolo 53 della Legge Regionale 11/2010 individuano nella Direzione
Relazioni internazionale della Regione Veneto la struttura competente per la raccolta dei dati
relativi alla disponibilità di materiale sanitario dismesso e al suo successivo inoltro ai soggetti
richiedenti.
6. DESTINAZIONE DEI BENI DISMESSI
L'articolo 7 della L.R. n. 41/2003 individua nei Paesi in via di Sviluppo e nei Paesi dell'Europa dell'Est
e dell'Area balcanica i paesi di destinazione dei beni dismessi.
L'articolo 53 della L.R. n. 11/2010 indica nei Paesi poveri i paesi di destinazione dei beni dismessi.
Poiché la normativa citata investe anche la materia disciplinata dalla L.R. 16/12/1999, n. 55
“Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo
sviluppo e la solidarietà” e relativi strumenti di programmazione, per l'individuazione dei Paesi di
destinazione delle attrezzature dismesse si fa riferimento a tale ultima normativa che include le
destinazioni date dagli articoli 7 e 53, indicando quali Paesi di destinazione dei beni dismessi,
quelli inclusi nelle seguenti aree:
- Africa subsahariana;
- America Latina;
- Europa Sud Orientale e Repubbliche ex Sovietiche;
- Maghreb e Medio Oriente;
- Asia, limitatamente al subcontinente indiano ed al Sud Est Asiatico.
7. Procedura stabilita nella DGR 2497 del 2 novembre 2010:
Obblighi/tempi
Modalità
COMUNICAZIONE
DELLE AZIENDE
UU.LL.SS.SS.
azienda Sanitaria di
È fatto obbligo a ciascuna Azienda
comunicare sistematicamente e comunque ogni
tre mesi alla struttura regionale competente in
materia di relazioni internazionali e cooperazione
internazionale la disponibilit à di attrezzature di
cui al punto 1.
Utilizzando esclusivamente la
modulistica regionale, indicando
un referente/responsabile
ELENCO
L’elenco regionale delle attrezzature disponibili è
costantemente aggiornato e pubblicato dalla
struttura regionale suddetta, sulla base delle
comunicazioni che pervengono dalle ULSS.
1) sul sito internet istituzionale
(www.regione.veneto.it) in un ’area
dedicata alle attrezzature sanitarie
dismesse;
2) attraverso segnalazione periodica
dell’aggiornamento dell’elenco alla
mailing list di soggetti interessati
3) avviso mezzo stampa su giornali
locali dell’istituzione elenco
regionale e della mailing list.
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RICHIESTA DELLE
ATTREZZATURE
NULLA-OSTA
DELLA
STRUTTURA
REGIONALE
DONAZIONE
Obblighi/tempi
Gli enti pubblici, organizzazioni non governative,
associazioni di volontariato, enti o istituti religiosi
aventi sede nel territorio della Regione del
Veneto, nonché istituzioni internazionali, agenzie
specializzate dell’ONU, rappresentanze
diplomatiche in Italia e all’estero e distaccamenti
delle forze armate impegnate in missioni di pace
fanno richiesta alla Azienda U.L.S.S. competente
alla dismissione e alla Struttura regionale
competente in materia di relazioni internazionali e
cooperazione internazionale.
Nella lettera di richiesta dovranno essere indicati:
- il Paese di destinazione;
- la Struttura sanitaria cui l’attrezzatura è
destinata;
- le motivazioni/finalità della richiesta; attestazione della esperienza acquisita dal
richiedente in tema di cooperazione
allo sviluppo negli ultimi tre anni.
Modalità
Utilizzando esclusivamente la
modulistica regionale, indicando un
referente/responsabile
La Struttura regionale competente in materia di
relazioni internazionali e cooperazione
internazionale provvede a rilasciare un nulla osta
di conformità alla vigente normativa regionale in
materia di attrezzature dismesse, alla Azienda
U.L.S.S. competente alla dismissione e al
soggetto richiedente il bene.
Le Aziende ULSS donano l’attrezzatura ai
soggetti del punto 3 e fanno contestuale
comunicazione di dismissione per
l’aggiornamento dell’elenco sopra individuato.
Utilizzando esclusivamente la
modulistica regionale, indicando un
referente/responsabile
Utilizzando esclusivamente la
modulistica regionale
8. DISMISSIONE DI BENI PER DONAZIONE
L'attuale procedura prevista per la dismissione e rottamazione di beni di proprietà dell'Azienda
Ulss 16 di Padova (Regolamento per la gestione dei beni patrimoniali - art. 11 Deliberazione del
Direttore generale n. 260 del 28/03/2008) prevede che i beni in carico ai Consegnatari possano
essere dismessi previa richiesta di scarico su apposito modulo (MOD.3).
Su disposizione di tale regolamento è compito dei tecnici incaricati, a cui tali richieste
pervengono, indicare i beni che possono essere oggetto di:
1. riutilizzazione e successiva ricollocazione presso altro servizio;
2. rottamazione per fine vita produttiva, con conseguente eliminazione fisica;
3. messa a disposizione per donazioni.
Ad integrazione del punto 3 si precisa che, per tutti i beni inventariati ritenuti atti alla donazione,
tale prescrizione deve essere chiaramente indicata e specificata dai tecnici competenti
nell'apposito spazio riservato nel succitato MOD 3.
Tali moduli, come previsto dalla procedura di movimentazione dei beni, verranno trasmessi dal
Magazzino Tecnico Economale, al DIEP Sezione Inventari.
I beni oggetto di donazione vengono immagazzinati, a cura del Magazzino tecnico
economale squadra trasporti, in locali appositamente individuati ed attrezzati.
9. COMUNICAZIONE DEI BENI OGGETTO DI DONAZIONE
Oggetto di donazione possono essere esclusivamente i beni mobili per i quali è stato emesso,
dai tecnici preposti, formale documento di dismissione/fuori uso e messa a disposizione per
donazione. Tale documentazione va trasmessa al Dipartimento Interaziendale Economico
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Patrimoniale e Bilanci Sezione Inventari, con cadenza trimestrale, in ottemperanza all'obbligo posto
dalla Regione del Veneto con l'articolo 53 della Legge Regionale n. 11/2010.
La lista dei beni oggetto di donazione è redatta dalla Sezione Inventari e inviata, nei tempi previsti, alla
struttura regionale competente, ovvero la Direzione Relazioni Internazionali della Regione Veneto.
10. CONSEGNA DEI BENI OGGETTO DI DONAZIONE
La consegna dei beni oggetto di donazione viene effettuata su richiesta degli assegnatari dei beni,
previo ricevimento del corrispondente nulla osta della Regione Veneto. Tale operazione è effettuata in
collaborazione tra Sezione Inventari e Magazzino Tecnico.
11. AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI
La cancellazione dall'inventario dei beni oggetto di donazione, a cura del DIEP Sezione inventari, è
effettuata dopo l'approvazione della relativa deliberazione del Direttore Generale di autorizzazione
alla donazione.
12. RESPONSABILITA' e COMPITI
DIEP Sezione inventari:
Tenuta dell'inventario - l'inventario dei beni mobili è curato dal Dipartimento Interaziendale
Economico Patrimoniale - Servizio Inventari, che ha la responsabilità delle operazioni di tenuta
etichettatura, classificazione, descrizione e valutazione dei singoli elementi patrimoniali, con relativa
tenuta del libro cespiti.
Per quanto concerne le donazioni a scopo umanitario, così come normate dalla Regione Veneto è
compito della Sezione Inventari predisporre l'elenco dei beni da comunicare alla Regione del Veneto,
nonché l'allestimento degli atti istruttori per la stesura della Deliberazione del Direttore Generale di
autorizzazione alla donazione.
Conseguentemente è in capo al medesimo servizio anche la responsabilità relativa alla
cancellazione dal patrimonio dei cespiti donati, effettuata secondo le procedure vigenti.
Dipartimento Interaziendale di Area tecnica - SCI Ingegneria Clinica - Dipartimento Interaziendale
Information Technology:
Emissione parere tecnico a seguito di richiesta di dismissione del Consegnatario, indicante i beni che
possono essere oggetto di:
a) riutilizzazione e successiva ricollocazione presso altro servizio;
b) rottamazione per fine vita produttiva, con conseguente eliminazione fisica;
c) messa a disposizione per donazioni.
Magazzino Tecnico Squadra Trasporti
Posizionamento dei beni oggetto di donazione in locali appositamente individuati e attrezzati.
Consegna dei beni, in collaborazione con la Sezione Inventari DIEP.
Relativamente ai beni che per qualunque ragione si trovino in magazzino in attesa di consegna il
Consegnatario con relative responsabilità sopra elencate è il Responsabile della struttura presso la
quale il magazzino è incardinato.
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