regolamento - Comunita Montana Valtellina di Tirano

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regolamento - Comunita Montana Valtellina di Tirano
COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio
Via Roma n. 34 – 2303 GROSIO (SO)
REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO-SILVOPASTORALI DEL COMUNE DI GROSIO
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti disposizioni disciplinano l’accesso e l’utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali situate
nel Comune di Grosio.
Le strade oggetto del presente regolamento, censite e classificate dalla Comunità Montana
attraverso il piano della viabilità agro-silvo-pastorale, hanno le seguenti caratteristiche:
a) sono di proprietà pubblica o di proprietà privata ma dichiarate di pubblica utilità, o in ogni caso
soggette a pubblico transito;
b) posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non
renderle idonee al traffico ordinario;
c) non rientrano nella classificazione di cui all’art. 2 del Codice della strada.
Le presenti norme saranno applicate, previo consenso dei Comuni limitrofi, anche alle porzioni di
strada esterne ai confini comunali ma assegnate a questo Comune dal suddetto piano della viabilità.
ART. 2 – DIVIETO DI TRANSITO
E’ vietato, salvo permesso rilasciato dal Consorzio Montano Grosino, il transito di tutti i veicoli a
motore sulle strade agro-silvo-pastorali esistenti di cui all’allegato 1) e sulle strade in progetto di cui
all’allegato 2), nel caso di loro realizzazione.
Per l’individuazione delle strade soggette al presente regolamento si fa riferimento al piano della
viabilità agro-silvo-pastorale della Comunità Montana Valtellina di Tirano.
La Giunta Comunale, con propria deliberazione, potrà assoggettare al presente regolamento anche
altre strade e proporne l’inserimento nel suddetto piano della viabilità.
ART. 3 - ESENZIONI
Sono esenti dal divieto di transito tutti i mezzi di soccorso, i veicoli di proprietà dello Stato e degli
Enti locali e i mezzi delle società elettriche e municipalizzate, purché utilizzati per ragioni di
servizio.
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Sono esenti dal divieto di transito i mezzi agricoli compresi apecar e similari utilizzati nelle normali
attività e le macchine operatrici impiegate per lavori consentiti, sempre che rispettino i limiti di peso
ed i requisiti minimi previsti dai successivi articoli.
ART. 4 – SOGGETTO GESTORE
Soggetto gestore della viabilità agro-silvo-pastorale oggetto delle presenti norme è il CONSORZIO
MONTANO GROSINO sino alla scadenza della convenzione stipulata con contratto n. 832 di rep.
del 28.04.2010, registrata a Tirano il 13.05.2010 al n. 112, Serie.
Sarà cura della Giunta Comunale alla scadenza individuare un nuovo gestore.
ART. 5 – SEGNALETICA DI CHIUSURA
Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico dal CONSORZIO MONTANO GROSINO
mediante apposizione di idonei segnali riportanti la normativa di riferimento e gli estremi del
presente regolamento.
La segnaletica dovrà indicare inoltre:
il codice identificativo e la denominazione della strada, secondo il piano della viabilità;
la classe di transitabilità.
ART. 6 – CHIUSURA CON BARRIERA
Il gestore ha la facoltà di chiudere con idonea barriera, munita di chiave, le strade soggette al
presente regolamento.
Il titolare del permesso ha l’obbligo:
di richiudere la barriera dopo ogni passaggio, in modo da non consentire l’accesso ai non
autorizzati.
di non cedere le chiavi e di non consentirne la riproduzione.
ART. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA
Il Comune può, nei casi previsti dalla legge, emanare un’ordinanza di chiusura al transito estesa
anche ai titolari dei permessi. L’ordinanza dovrà essere esposta in corrispondenza della segnaletica
che riporta il divieto di circolazione.
ART. 8 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
Il rilascio dei permessi è regolato sulla base della classificazione funzionale di ogni strada.
Le strade agro-silvo-pastorali presenti sul territorio comunale sono classificate come indicato
nell’allegato (1) in “STRADE PRIMARIE” e in “STRADE SECONDARIE”. Il transito sulle strade
secondarie è consentito ai soggetti identificati con le categorie A e B (A1, A2, A3 A4 e B1) nel
successivo art. 14.
Sulle strade primarie, che rivestono importanza anche per le attività ricreative e per la fruizione
delle risorse della montagna, il transito è consentito anche a tutti gli altri soggetti (B2), purchè
muniti di permesso.
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ART. 9 – MEZZI AUTORIZZABILI
I veicoli devono rispettare i seguenti limiti di peso, a pieno carico, previsti in relazione alla classe di
transitabilità della strada:
classe di transitabilità
Peso massimo (a pieno carico) ammissibile in quintali
I
II
III
250 200 100
IV
40
I veicoli a motore, per circolare sulla viabilità agro-silvo-pastorale, dovranno essere coperti da
idonea polizza assicurativa, adeguati alle caratteristiche della strada e in regola con la vigente
normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.
Il permesso di transito per le strade di classe IV può essere rilasciato esclusivamente per i veicoli
muniti di trazione integrale e per i motoveicoli, salvo motivate deroghe.
ART. 10 – NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI
I mezzi dovranno transitare a velocità moderata e in ogni caso non superiore a 30 Km/h.
Il rilascio dell’autorizzazione al transito non si configura quale apertura della strada al transito
ordinario. Si stabilisce tuttavia l’obbligo per i conducenti di rispettare, in assenza di norme più
restrittive, le norme di comportamento contenute nel Codice della strada.
I soggetti titolari di permesso sono tenuti:
ad evitare ogni comportamento che possa determinare un danno alla strada o un peggioramento
delle sue caratteristiche di transitabilità, mantenendo uno stile di guida appropriato;
ad eliminare dalla sede stradale ogni ostacolo al transito (sassi, rami e simili) oppure a
segnalarne la presenza.
ART. 11 – DANNI
Tutti i titolari dei permessi debbono adottare le cautele del caso e sono responsabili di eventuali
danni procurati a loro stessi, a persone ed a cose, sollevando il Comune o il Gestore da qualsiasi
responsabilità.
ART. 12 – FONDO PER LA MANUTENZIONE
La manutenzione e la custodia della viabilità agro-silvo-pastorale sono a carico del CONSORZIO
MONTANO GROSINO.
Le entrate economiche derivanti dal rilascio dei permessi, incassate direttamente dal Gestore, in
attuazione del presente regolamento sono destinate alla manutenzione delle strade agro-silvopastorali.
Tali entrate, in alternativa, possono essere utilizzate per le spese connesse all’attuazione del
presente regolamento (segnaletica, parcheggi, applicativi informatici per la gestione dei permessi e
delle sanzioni) oppure per la costruzione di nuove strade previste dal piano della viabilità agrosilvo-pastorale.
ART. 13 - GIORNATA DELLE STRADE
L’Ente gestore è tenuto a promuovere le “Giornate delle strade”, da svolgersi secondo tradizione nel
periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e alla manutenzione
della viabilità di cui al presente regolamento.
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ART. 14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI
Il permesso di transito può essere rilasciato, con le modalità specificate, alle seguenti categorie di
utenti:
Categoria
A1
A2
A3
A4
Utenti
Proprietari, affittuari, usufruttuari o altri aventi diritto sugli
immobili serviti dalla strada (compresi caricatori di alpeggio,
gestori di rifugi o di altre strutture e personale addetto);
Persone diversamente abili e i loro familiari, esclusivamente per
il trasporto di dette persone;
Residenti nel Comune con diritto attivo di uso civico sulle
proprietà servite dalla strada, per l’esercizio di tali diritti in una
località determinata
Soggetti che devono effettuare attività con utilità sociale e senza
scopo di lucro (attività di studio, di ricerca, didattiche
divulgative, celebrazione di funzioni religiose o attività di
volontariato per l’organizzazione di feste, manifestazioni
sportive o altri eventi assimilabili).
Soggetti che svolgono permanentemente un’attività economica
autorizzata in montagna (guide alpine, noleggi con conducente e
altre attività assimilabili);
Soggetti muniti di licenza per l’attività venatoria o della pesca,
da esercitare in località determinate e nei periodi consentiti.
Soggetti per i quali il transito è temporaneamente funzionale
allo svolgimento di attività economiche (imprese forestali,
imprese edili, liberi professionisti ecc.);
Persone che pernottano presso strutture ricettive o immobili
adibiti a tale uso.
B1
Residenti nel comune.
B2
Qualsiasi soggetto.
Permesso
ADESIONE AL
CONSORZIO
MONTANO
GROSINO O, IN
ALTERNATIVA
PAGAMENTO
DEL PERMESSO
GRATUITO
A PAGAMENTO
RINNOVABILE
A PAGAMENTO
A PAGAMENTO
STRADE
PRIMARIE E
SECONDARIE
A PAGAMENTO
- SOLO STRADE
PRIMARIE
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ART. 15 – PERMESSI
I permessi, in relazione ai soggetti titolari, hanno le seguenti caratteristiche:
Categorie di utenti
Consente l’accesso
anche a strade
secondarie
Durata massima
Necessaria richiesta
scritta
Necessario indicare
la motivazione
Limitato alle strade
interessate
Distribuibile da altri
soggetti (alberghi,
bar, negozi ecc.)
Indicazione degli
automezzi autorizzati
N. massimo di
automezzi autorizzati
Annuale
Giornaliero
Annuale
Durata rinnovabile
Annuale
strade
rinnovabile rinnovabile limitata
strade
primarie
primarie
A1
A3
A2 e A4
tutte
tutte
Sì
Sì
sì
no
no
10 anni
5 anni
1 anno
5 anni
1 giorno
sì
Sì
sì
sì
no
sì
Sì
sì
Sì
no
sì
Sì
sì
sì (tutte le
primarie)
sì (tutte le
primarie)
no
No
no
No
sì
sì
sì
sì
sì
No
4
1
1
1
1
Il permesso giornaliero, che può essere acquistato anche presso esercizi commerciali convenzionati
con il Consorzio Montano Grosino (alberghi, bar, negozi ecc.), deve essere datato a cura di chi
rilascia il permesso.
Per tutti gli altri permessi è necessario presentare richiesta scritta al Consorzio Montano Grosino o
agli uffici comunali preposti.
La domanda, presentata su modello apposito, dovrà contenere l’indicazione delle località da
raggiungere, il numero di targa dei veicoli da autorizzare, l’attestazione dei requisiti previsti e tutte
le altre informazioni necessarie.
Nella domanda potranno essere indicati i veicoli di proprietà dell’intestatario, di persone
appartenenti allo stesso stato di famiglia, di parenti o affini entro il primo grado.
Il permesso dovrà contenere i seguenti elementi:
numero di targa dei mezzi autorizzati (escluso il permesso giornaliero);
il periodo di validità;
le strade interessate;
i riferimenti normativi.
Il permesso viene rilasciato entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, su apposito
stampato, e deve essere collocato sul veicolo in posizione ben visibile per facilitare i controlli.
Nel caso di permesso rinnovabile deve essere esposta anche l’attestazione dell’ultimo pagamento.
ART. 16 – TARIFFE E CONDIZIONI
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Il permesso è rilasciato, di norma, a seguito del versamento di una somma che rappresenta il
contributo, da parte dell’utilizzatore della strada, alle spese di manutenzione.
Per le categorie di utenti A2 i permessi sono gratuiti.
Per gli utenti di categoria A1 il permesso rilasciato, a seguito di adesione al Consorzio, è valido per
l’accesso a tutte le strade primarie e le eventuali strade di accesso alle proprietà.
Qualora gli utenti di categoria A1 partecipano alla giornata di cui al sopracitato art. 13 hanno diritto
al transito su tutte le strade secondarie.
Le tariffe e le condizioni da applicare per il rilascio dei permessi sono articolate come indicato nella
seguente tabella:
Annuale
Categoria Permesso Permesso
rinnovabile
utente
gratuito permanente
(con
versamento)
A1
A2
A3
A4
B1
B2
no
sì
no
no
no
no
No
No
No
No
Si
No
si
No
No
No
Sì
No
Consentito
l’accesso a
strade
secondarie
Costo del
permesso
annuale €
Costo del permesso di durata
limitata €
Costo del
permesso
giornaliero
€ (strade
primarie)
Sì
Sì
Sì
Sì
Si
No
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Gratuito
20,00 €/mese o frazione
-
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Per gli utenti della Categoria B1 è prevista la seguente riduzione sul rilascio del permesso annuale:
Nel caso il residente o suo delegato partecipi alla giornata di cui all’art. 13 del citato
Regolamento il costo del permesso sarà di € 20,00.
Le tariffe potranno essere aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.
ART. 17 – REGISTRO DEI PERMESSI
I permessi rilasciati devono essere annotati su apposito registro, con indicazione del titolare, dei
mezzi e dei percorsi autorizzati, della scadenza e dell’importo incassato.
Per i permessi giornalieri devono essere annotati esclusivamente i numeri di serie dei permessi ed il
soggetto che si è preso carico della distribuzione.
ART. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI
L’approvazione della modulistica necessaria (permessi, registri, segnaletica tipo) e la definizione
delle modalità operative e gestionali, nel rispetto delle presenti norme, sono demandate al
CONSORZIO MONTANO GROSINO.
ART. 19 – CAUZIONE
Il CONSORZIO MONTANO GROSINO può richiedere il versamento di una cauzione o la stipula
di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all’infrastruttura (sede stradale, opere
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d’arte e manufatti) causati dall’utente e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione
delle opere di ripristino.
ART. 20 - DEROGHE AL LIMITE DI PESO TRASPORTATO.
In casi specifici, debitamente motivati, il Comune potrà autorizzare una deroga ai limiti di peso
previsti in relazione alle classi di transitabilità, prevedendo il versamento della cauzione di cui al
precedente art. 19.
ART. 21 - CONVENZIONE
In casi particolari il CONSORZIO MONTANO GROSINO può stipulare una convenzione con i
soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di
manutenzione.
ART. 22 – APERTURA TEMPORANEA
Per esigenze connesse all’effettuazione di feste, manifestazioni sportive o eventi similari il Comune
può, per tutta la durata della manifestazione, consentire la libera circolazione sulle strade
interessate, mediante specifico atto, definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e posando
la segnaletica atta a rendere note tali modalità.
ART. 23 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI
Gare di ciclocross, trial, mountain-bike, motocross, fuoristrada e altre manifestazioni che
interessano le strade agro-silvo-pastorali, le mulattiere ed i sentieri possono essere autorizzate dal
Comune ai sensi dell’art. 59 della L.R. 31/2008. Nell’atto autorizzativo si dovranno indicare i tempi
e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, se opportuno, il versamento della cauzione
di cui all’art. 19.
ART. 24 - VIGILANZA
Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato e di Polizia
provinciale sono incaricati della vigilanza sulla osservanza del presente regolamento.
Le Guardie Ecologiche Volontarie, debitamente formate e autorizzate, potranno concorrere alla
vigilanza secondo le norme vigenti.
Gli organi incaricati dei controlli dovranno ricevere, per tempo, il presente regolamento, gli
eventuali aggiornamenti e le ordinanze di chiusura assoluta o di apertura temporanea.
ART. 25 - SANZIONI
Chiunque acceda con veicoli a motore senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune
è soggetto alla sanzione amministrativa stabilita dalla normativa regionale (attualmente prevista da
un minimo di € 111,22 ad un massimo di € 333,65, ai sensi dell’art. 61 comma 10 della legge
regionale 5 dicembre 2008 n. 31).
Tale sanzione è ridotta a 1/3 per transito in difformità dall’autorizzazione rilasciata mentre è
raddoppiata in caso di contraffazione, alterazione o modifica dei permessi rilasciati oppure in caso
di notizie non veritiere rese per l’ottenimento del permesso.
Il Comune, in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l’autorizzazione
al transito.
Le entrate economiche derivanti dalle sanzioni saranno introitate dal Comune.
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ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE
Le norme di cui al presente regolamento entreranno in vigore dalla data di esecutività della
deliberazione di approvazione.
In ogni caso non potranno essere applicate in assenza della segnaletica necessaria.
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