Ccnl Tessili industria - Io srl cultura e formazione

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Ccnl Tessili industria
Parti contraenti
Parti contraenti
Data CCNL
Rinnovo economico
Decorrenza Accordo
Scadenza economica
Scadenza normativa
Smi Sistema Moda Italia - Federazione Tessile e moda, con l’assistenza
della Confidustria
Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
28/05/2004
09/07/2008
01/08/2008
31/03/2010
31/03/2012
Coefficienti
Mensilità
Coefficiente giornaliero
Coefficiente orario
Orario settimanale
Mensilità
Anzianità convenzionale
13
26
173 (156 turnisti 6x6)
40 (8 giornaliere) su 5 giorni - 36 su 6 giorni per i turnisti
13
non prevista
Elementi retributivi
Minimi retributivi *
Livelli/Qualifiche
ERN 1.04.09
ERN 1.12.09
Indennità di
funzione
51,65
8 Quadri
1.746,84
1.817,77
7 Impiegati direttivi
1.691,60
1.721,76
6 Impiegati di concetto
1.581,27
1.610,39
5 Impiegati di concetto – intermedi – operai
1.479,17
1.506,56
specializzati
4 Impiegati d’ordine – intermedi – operai
1.400,07
1.426,76
specializzati
3S Impiegati d’ordine – operai specializzati
1.369,80
1.395,80
3 Impiegati d’ordine – operai specializzati
1.340,22
1.365,52
2S Impiegati d’ordine – operai qualificati
1.305,06
1.329,32
2 Impiegati d’ordine – operai qualificati
1.274,90
1.298,81
1 Operai comuni
1.056,73
1.071,11
Viaggiatore 1^ categoria
1.581,27
1.610,39
Viaggiatore 2^ categoria
1.479,17
1.506,56
* L’indennità di contingenza è conglobata con l’elemento retributivo nazionale (ERN).
N.B. Per le aziende terziste nel Mezzogiorno l’ERN sopra indicato entrerà in vigore rispettivamente
all’1/10/2009 e all’1/6/2010.
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1
Altri elementi retributivi
Tredicesima mensilità
Erogazione: in occasione del Natale.
Misura: per la generalità dei lavoratori una mensilità. Per i cottimisti si fa riferimento al guadagno del
mese di dicembre, se vi è stata prestazione lavorativa per almeno 10 giorni o, in mancanza, al
guadagno delle ultime 4 settimane o 2 quindicine. Per i viaggiatori e piazzisti le provvigioni e gli altri
elementi incentivanti devono essere computati nel valore medio percepito nei 12 mesi precedenti la
data di scadenza dell’ultima liquidazione periodica.
Frazionabilità: la frazione di mese non inferiore a due settimane è considerata mese intero.
Quattordicesima mensilità
Non prevista
Scatti anzianità
Livello
8
7
6
5
4
3
2
1
4 biennali
Importo
€ 12,91
€ 11,88
€ 10,33
€ 9,81
€ 8,26
€ 7,75
€ 7,23
€ 6,71
Premio aziendale e di risultato
Dal 1° aprile 2000, il premio di produzione di cui all’accordo 18 novembre 1983, sarà congelato in cifra
nel valore aziendalmente corrisposto alla data del 31 marzo 2000 per i lavoratori in forza a tale data.
Per i lavoratori assunti dopo il 31 marzo 2000 che già percepivano tali premi, saranno interamente
corrisposti dal momento dell’assunzione i seguenti valori annui:
Livello
8
7
6
5
4
3
2
1
Importo
€ 1.311,80
€ 1.265,32
€ 1.123,29
€ 1.025,68
€ 912,06
€ 848,02
€ 778,82
€ 670,88
Ai suddetti valori sarà aggiunto quello corrispondente a eventuali superminimi collettivi mensili in atto
nell’azienda di destinazione. Ai lavoratori assunti dopo la suddetta data che non percepivano tali premi
nel precedente rapporto verranno corrisposte unitamente le somme sopra riportate con le seguenti
modalità:
periodo
valore
primi 12 mesi
nessun importo
dal 13° al 18° mese
20%
dal 19° al 24° mese
40%
dal 25° al 30° mese
60%
dal 31° al 36° mese
80%
dal 37° mese
100%
Le modalità di calcolo dei suddetti premi sugli istituti diretti e differiti di legge e di contratto saranno
quelle previste dall’accordo 18 novembre 1983.
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2
Indennità varie
• Indennità sostitutiva di mensa: è stabilita nella misura di € 0,34.
• Indennità maneggio denaro: è commisurata al 6% dell’ERN per gli impiegati addetti
normalmente al maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, con responsabilità per errori (per i
viaggiatori e piazzisti l’indennità è calcolata sull’ERN in vigore al 1° gennaio di ciascun anno).
• Indennità scolastiche: stabilite aziendalmente.
• Indennità trasferta: rimborso spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio. Ai lavoratori
occasionalmente inviati in trasferta le ore di viaggio eccedenti l’orario normale di lavoro verranno
retribuite con il 100% dell’Elemento Retributivo Nazionale.
• Indennità turno a scacchi: dove già previste, maggiorazione dell’1,64%.
• Indennità per le ore di lavoro a squadre: ivi compresa la mezz’ora di riposo, sarà corrisposta la
maggiorazione dell’1,38% della retribuzione contrattuale. Non è dovuta nei casi di riduzione dell’orario
fino a 11 ore complessive di lavoro se si tratta di lavoro a 2 squadre e fino a 12 ore 1/2 se si tratta di
lavoro a 3 squadre.
• Indennità di trasferimento: al lavoratore deve essere corrisposto il rimborso delle spese di
viaggio per trasporto, vitto e alloggio per sé e per le persone di famiglia, nonché il rimborso delle spese
di trasporto per gli effetti familiari. È dovuta inoltre un’indennità pari a 1/2 mensilità di retribuzione per
i lavoratori senza familiari a carico ovvero una mensilità per i lavoratori con familiari a carico
sempreché questi lo seguano nel trasferimento.
Straordinari e maggiorazioni
Straordinari:
ammessi nel limite individuale di 250 ore annue. Viene inoltre convenuto un monte annuo aziendale di
160 ore per dipendente. Le ore effettuate oltre le 160 e fino alle 250 saranno recuperate su richiesta
del dipendente, nel seguente modo:
il 50% Trasformati in riposi da godere in date indicate dal lavoratore
il 50% Trasformati in riposi da godere in date indicate dal datore
Non sono considerate straordinarie le ore di lavoro prestate tra la 37a e la 40a settimanale nei regimi
di orario basati su turni di 6 ore (6x6); tali ore sono retribuite con quote orarie supplementari,
determinate con il divisore orario previsto dal CCNL.
Maggiorazioni:
aliquote
35%
44%
45,5%
38%
38%
45%
56%
54%
61%
66%
descrizione
straordinario diurno (prime 5 ore settimanali)
notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00)
notturno per lavoratore stabilmente notturno
domenicale e festivo diurno
notturno rotazione 6x6
straordinario diurno (ore successive alle prime 5 ore sett.)
straordinario notturno
domenicale e festivo notturno
straordinario festivo diurno
straordinario festivo notturno
Maggiorazioni mancato riposo squadre:
aliquote
descrizione
40%
straordinario diurno
61%
straordinario notturno
67%
straordinario festivo
72%
straordinario festivo notturno
Banca ore: ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca ore le prime 32 ore annue di lavoro
straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi,
fatte salve le relative maggiorazioni che verranno regolarmente corrisposte con la retribuzione
afferente al mese in cui queste sono state effettuate. Confluiranno inoltre le giornate di permesso per
ex festività. I riposi compensativi dovranno essere usufruiti entro l’anno solare successivo a quello di
effettuazione della prestazione straordinaria alle seguenti condizioni: richiesta da parte del lavoratore
con almeno 48 ore di preavviso; le assenze contemporanee a tale titolo non potranno superare il 3%
del personale. I permessi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. Con
decorrenza 1.1.2005 confluiranno anche le ore di recupero della flessibilità se non fruite in occasione
del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali.
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3
TFR
Nessuna particolarità
Cottimo
Le tariffe di cottimo dovranno consentire all’operaio di conseguire un guadagno non inferiore al minimo
di paga garantita contrattuale stabilito per la categoria maggiorato del 4,13%. Nel caso in cui per
cause non dipendenti dalla sua capacità o volontà, un operaio lavorando a cottimo non raggiungesse il
suddetto guadagno, la retribuzione gli sarà integrata fino a raggiungerlo.
Orario di lavoro
Ferie
Tre settimane saranno normalmente consecutive (da fruire fra giugno e settembre), mentre la quarta
verrà goduta in separato periodo
operai
4 settimane
periodo
anzianità
fino a 12 anni
4 settimane
intermedi
da 12 a 20 anni
4 settimane + 1 giorno
oltre 20 anni
5 settimane
periodo
anzianità
fino a 10 anni
4 settimane
impiegati
da 10 a 18 anni
4 settimane + 1 giorno
oltre 18 anni
5 settimane
Riduzione
56 ore
64 ore
24 ore
orario
per i giornalieri
per i lavoratori a schema 5x8 con riposo a scorrimento
per lavoratori 6 giorni su 6 con orario settimanale di 36 ore
per gli addetti alle squadre (più altre 8 ore se operanti su turno notturno per almeno 50
52 ore
notti l’anno di prestazione effettiva)
I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti per la coincidenza del 15.8 con la
domenica o con il sabato o con il periodo feriale e per la festività del 4.11, anziché essere corrisposti
nei periodi di paga di agosto e novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette
riduzioni di orario. Resta a carico dell’azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione
corrispondente alle riduzioni predette
Permessi retribuiti
a. brevi permessi per comprovate necessità familiari, qualora siano già stati esauriti gli altri
permessi;
b. ai componenti la RSU: 2 ore annue per dipendente per le aziende che occupano da 15 a 120
dipendenti e 8 ore mensili per le aziende con più di 120 dipendenti;
c. ai dirigenti nazionali e provinciali RSU una giornata lavorativa al mese;
d. 3 giorni per lutto familiare;
e. al donatore di midollo osseo, permessi retribuiti nella misura necessaria all’effettuazione del
ciclo di analisi;
f. studenti: permessi retribuiti per i giorni d’esame più i due giorni precedenti la sessione di
esami. Diritto allo studio: 100 ore pro capite (elevate a 200 per i lavoratori che si iscrivano a
corsi di alfabetizzazione e ai lavoratori stranieri che intendano frequentare corsi per
l’apprendimento e l’approfondimento della lingua italiana), usufruibili anche in un solo anno.
Tale diritto è concesso ad un massimo del 2% della forza lavoro;
g. una giornata ai lavoratori eletti nell’Assemblea del Fondo PREVIMODA per la partecipazione alle
riunioni dell’Assemblea del fondo stesso;
h. 10 ore per assemblee dei lavoratori;
i. 150 ore annue pro capite per la formazione professionale dei lavoratori.
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4
Festività
Oltre a quelle di legge, il Santo Patrono. Per le festività coincidenti con il sabato, con la domenica, o
con il periodo feriale è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione, 1/26 della retribuzione mensile.
Festività soppresse
Riposi compensativi di 8 ore per 4 giorni in regime di prestazione su 5 giorni; riposi compensativi di 6
ore per 5 giorni in regime di prestazione su 6 giorni. Tali riposi confluiranno nella c.d. Banca ore (vedi
straordinari e maggiorazioni).
Flessibilità orario contrattuale
L’azienda può realizzare diversi regimi di orario in determinati periodi dell’anno per proprie esigenze,
con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96
ore nell’anno.
Maggiorazione:
Prime 48 ore di superamento
12%
Ore successive
15%
Flessibilità tempestiva: prevista
Mansioni discontinue
L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui (cioè: portinai, guardiani diurni e notturni, uscieri,
addetti al trasporto di persone) non può superare le 48 ore medie settimanali.
Passaggio qualifica superiore
In caso di passaggio di qualifica da operaio a intermedio o impiegato e da intermedio a impiegato,
l’anzianità di servizio prestata nelle qualifiche di provenienza deve valere agli effetti delle ferie e del
preavviso.
Assenze dal lavoro
Malattia
Conservazione del posto: per 13 mesi di malattia misurati su un arco temporale di 30 mesi
Trattamento economico:
impiegati e
intermedi
Integrazione 100% della retribuzione nei primi 4 mesi
Integrazione 50% della retribuzione nei mesi successivi
Integrazione 50% della retribuzione dal 1° al 3° giorno
Integrazione 100% dal 4° al 180° giorno
operai
Integrazione 50% dal 181° al 390° giorno
Infortunio
Conservazione del posto: fino alla guarigione clinica
Trattamento economico: 100% retribuzione fino alla guarigione clinica
Maternità
Trattamento economico:
impiegate e
intermedie
operaie
Integrazione 100% della retribuzione per i primi 5 mesi di assenza obbligatoria
Integrazione 27% della retribuzione per il 6° mese di assenza facoltativa per
le lavoratrici già in forza all’1.7.1995
Integrazione 100% della retribuzione per i primi 5 mesi di assenza
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Congedo matrimoniale
15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione
Sospensione/riduzione del lavoro o CIG
In caso di interruzione del rapporto di lavoro sarà corrisposto il seguente trattamento:
operai
Imp. e int.
per le ore perse ma passate nello stabilimento, intera retribuzione, con facoltà
per l’azienda di adibire gli operai ad altri lavori
per le ore perse per le quali gli operai non sono trattenuti in azienda ma non
vengono preavvisati in tempo utile, recupero a regime normale; nel caso in cui il
recupero non venga disposto, 80% della retribuzione per la prima giornata di
sospensione
per le ore perse per le quali gli operai sono stati preavvisati, nessuna
retribuzione, fermo restando la facoltà di recupero a regime normale
la retribuzione non subirà alcuna riduzione
Aspettative
3 anni
ai tossicodipendenti per accedere ai programmi riabilitativi
3 mesi
per tutto il periodo di
assistenza
4 mesi
2 anni
(periodo continuativo o
frazionato)
da 15 giorni ad un massimo
di 3 mesi
per tutta la durata del
mandato
ai familiari di tossicodipendenti, per collaborare ai programmi di
riabilitazione
può essere concessa alla lavoratrice madre adibita al lavoro a squadre
che comprenda turni anche notturni, per necessità di assistenza al figlio
di età inferiore a 18 mesi
al lavoratore che abbia avuto un periodo o ripetuti periodi di ricovero
ospedaliero, ovvero sia stato sottoposto a terapia salvavita
per gravi e documentati motivi familiari
al lavoratore con anzianità non inferiore a 1 anno, per gravi e
comprovate necessità personali di carattere oggettivamente straordinario
per cariche pubbliche e sindacali
Rapporto di lavoro e istituti particolari
Prova
Livello
8e7
6e5
4
3e2
1
Periodo
6 mesi
4 mesi
3 mesi
2 mesi
1 mese
Assunzioni agevolate
è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una
lavoratori di età superiore a
durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e
20 anni con mansioni
non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale di
operaie
manovalanza
in attuazione dell’art. 22 della L.56/1987, in caso di assunzione di giovani
in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un Istituto
professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell’art. 14
giovani con diploma o
attestato di qualifica
della L. 845/1978, la retribuzione massima per un periodo di 6 mesi, sarà
pari a quella del livello immediatamente inferiore a quello di
inquadramento contrattuale per le mansioni svolte
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6
Preavviso
operai
Intermedi*
anzianità
fino a 5 anni
da 5 a 10 anni
oltre 10 anni
anzianità
fino a 5 anni
Impiegati*
da 5 a 10 anni
oltre 10 anni
* i termini di preavviso decorrono dalla metà o
2 settimane lavorative, liv. 3 e 4 e 5;
1 settimana lavorativa, rimanenti livelli
periodo
1 mese
1 mese 1/2
2 mesi
liv. 2, 3 e 4
liv. 5 e 6
1 mese
1 mese 1/2
1 mese 1/2
2 mesi
2 mesi
3 mesi
dalla fine di ciascun mese.
liv. 7 e 8
2 mesi
3 mesi
4 mesi
Contratti particolari
Apprendistato professionalizzante
a. può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 (17 anni se in possesso di una
qualificazione professionale conseguita ai sensi della legge 53/2003) e i 29 anni; per i lavoratori operai,
intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2° all’8° e per tutte le relative mansioni
b. periodo di prova: non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che
l’apprendista è destinato a svolgere; comunque non superiore a 2 mesi
c. la durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di
inquadramento sono così fissate:
Secondo
Terzo
periodo
periodo*
8
72 mesi
20 mesi
20 mesi
32 mesi
7
72 mesi
20 mesi
20 mesi
32 mesi
6
72 mesi
20 mesi
20 mesi
32 mesi
5
66 mesi
20 mesi
20 mesi
26 mesi
18 mesi
4
60 mesi
18 mesi
24 mesi
3 e 3 super
54 mesi
16 mesi
16 mesi
22 mesi
2 e 2 super
42 mesi
14 mesi
14 mesi
14 mesi
*una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante (applicabile sul terzo
periodo) è riconosciuta ai lavoratori che – prima del contratto di apprendistato – abbiano svolto presso
la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.
d. inquadramento e relativo trattamento economico:
Livelli
Durata complessiva
Primo periodo
primo periodo
secondo periodo
terzo periodo
due livelli sotto quello di
un livello sotto quello di
livello di destinazione finale
destinazione finale
destinazione finale
* gli apprendisti con destinazione finale al 2° o 2° liv. super saranno inquadrati al livello di destinazione
finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato, inoltre la retribuzione non potrà
superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non
apprendista del livello di destinazione finale; stessa regola vale per il lavoratore qualificato per tutta la
durata delle agevolazioni contributive.
e. il periodo di apprendistato professionalizzante riguardante le stesse mansioni svolte presso altri
datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda purché l’interruzione tra i due
periodi non sia superiore a 12 mesi. Inoltre saranno computati anche i periodi di apprendistato svolti
nell’ambito del diritto - dovere di istruzione e formazione
f. malattia e infortunio non sul lavoro: all’apprendista spetta un trattamento integrativo dell’indennità
di malattia a carico dell’INPS pari al trattamento economico a carico del datore di lavoro previsto per il
lavoratore operaio
g. formazione: 120 ore medie annue retribuite.
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Vecchia disciplina:
1. durata: massimo 30 mesi per il livello 2 e 48 mesi per i livelli dal livello 3 al 7;
2. età: non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 anni e 364 giorni ovvero 26 anni nelle aree a
declino industriale e per portatori di handicap, ovvero 28 anni per portatori di handicap nelle aree
svantaggiate;
3. retribuzione: primo terzo del periodo 80% dell’ERN del livello corrispondente, secondo terzo 90%
dell’ERN e ultimo terzo 100% del netto dell’ERN del livello corrispondente del lavoratore non
apprendista di analogo livello (nelle aree di cui all’Obiettivi 1 del Regolamento CEE la progressione della
retribuzione è stabilita nelle seguenti misure da applicare all’ERN del livello corrispondente: primo terzo
del periodo 70%, secondo terzo del periodo 80%, ultimo terzo 90%);
4. malattia: retribuzione al 50% dal 1° al 3° giorno, 46% dal 4° al 20° giorno, 29% dal 21° al 180°
giorno e 50% oltre il 6° mese compiuto nell’anno solare;
5. formazione: 120 ore medie annue, ridotte a 40 nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di un
titolo di studio post obbligo o attestato di qualifica idoneo rispetto all’attività da svolgere.
Contratto tempo determinato
ipotesi specifiche:
- lavorazioni connesse all’aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino caratteri
di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva;
- particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all’acquisizione del normale
portafoglio ordini;
- sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni;
- attività non programmabili e non riconducibili nell’attività ordinaria dell’impresa.
percentuale:
- 10% per aziende fino a 70 dipendenti;
- 5% per aziende con oltre 70 dipendenti;
- è comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti.
malattia:
- il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari
a un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni;
- il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di
comporto;
- l’obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine apposto nel
contratto individuale di lavoro.
prova: è applicabile.
Part time
a. nel limite massimo dell’8% del personale in forza a tempo indeterminato;
b. può essere di tipo orizzontale, verticale o misto;
c. per il part time di tipo verticale o misto la durata del periodo di prova dovrà essere computata in
giornate calcolando per ogni mese 22 giornate, ovvero 26 giornate per cicli di 6 ore su 6 giorni e per
ogni settimana 5 giornate lavorative, ovvero 6 giornate per i cicli 6x6;
d. in caso di part time verticale il periodo di comporto verrà proporzionalmente ridotto in relazione al
minor orario pattuito;
e. è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare da retribuire con la maggiorazione del 24%;
f. sono ammesse clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa
(clausole elastiche), nel limite massimo del 50% dell’orario contrattuale e/o per i rapporti di tipo
verticale o misto, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione
lavorativa (clausole flessibili), tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un
preavviso minimo di 3 giorni e dovranno prevedere il pagamento di una maggiorazione del 15%.
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Contratti d’inserimento
a. l’inquadramento del lavoratore sarà di un livello inferiore a quello da conseguire mediante il progetto
di reinserimento;
b. il contratto ha una durata non inferiore a 9 mesi e non può essere superiore ai 18 mesi (36 mesi per
i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico);
c. il progetto deve prevedere una formazione teorica interna o esterna non inferiore a 16 ore;
d. in caso di malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione
del posto di 70 giorni (elevati a 80 se il contratto di inserimento prevede una durata di almeno 15
mesi) e per il trattamento economico si applica la disciplina contrattuale prevista per i dipendenti di
eguale qualifica;
e. devono essere mantenuti in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto d’inserimento sia
venuto a scadere nei 18 mesi precedenti per poter procedere a nuove assunzioni con tale tipologia di
contratto.
Lavoro a domicilio
a. retribuzione identica a quella dei lavoratori interni;
b. maggiorazione del 22% quale indennità sostitutiva per gratifica natalizia, ferie e festività;
c. maggiorazione del 7,40% quale indennità sostitutiva TFR;
d. maggiorazione del 2% per rimborso spese per l’uso di macchine, locali, energia e accessori;
e. maggiorazione dello 0,50% a titolo di indennità forfettaria per periodi di incapacità produttiva.
Telelavoro
Le clausole normative ed economiche del presente contratto si intendono sostituite da quelle speciali
previste dall’art. XX del CCNL 24.4.2004, limitatamente però, alle particolari disposizioni in esse
contemplate; per tutte le altre si applicano le disposizioni contenute nel presente CCNL.
Lavoro ripartito
Nel contratto di lavoro ripartito sono indicati la misura percentuale e la collocazione temporale del
lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei
lavoratori coobbligati, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare discrezionalmente e in
qualsiasi momento la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di
lavoro. La retribuzione mensile verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di
lavoro prestato.
Previdenza e assistenza
Previdenza integrativa
PREVIMODA
contributo avviamento: € 2,58 per ogni lavoratore, a carico dell’azienda
quota di iscrizione a carico del lavoratore: € 2,58 da versare all’atto
dell’iscrizione
quota del TFR da versare al Fondo:
1. prima occupazione successiva al 28.4.1993: intero ammontare
del TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al
Fondo di garanzia;
2. prima occupazione fino al 28.4.1993: 2% dell’ERN, da detrarre
dal TFR annuale accantonato, al netto del contributo al Fondo di
garanzia;
contributo paritetico lavoratore e azienda nella misura dell’1,2% calcolato
sull’ERN per tredici mensilità
Assistenza integrativa
non prevista
Polizze vita
non previste
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9
Polizze infortuni
In caso di trasferte all’estero l’azienda provvede ad una copertura assicurativa contro il rischio di
infortunio, invalidità permanente e morte derivanti dall’esercizio dell’attività professionale
Altre polizze
Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive o di capo ufficio si conviene di riconoscere la copertura
delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali relative a fatti direttamente
connessi con l’esercizio delle funzioni svolte
Quadri
L’azienda è tenuta ad assicurare il lavoratore contro il rischio di responsabilità civile verso terzi,
conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni
IMPORTANTE NOTA PER IL LETTORE
Questa scheda pur essendo stata accuratamente e scrupolosamente predisposta dai nostri esperti:
ƒ è utile come prima e veloce informazione
ƒ non è esaustiva
ƒ non rappresenta una trascrizione letterale del contratto.
Pertanto, si consiglia di consultare anche il testo integrale del CCNL di riferimento.
AUTORE: Consulente del Lavoro Catia Falezza (Comitato di redazione)
DATA DI PUBBLICAZIONE: 31 agosto 2009
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