Materiale didattico 1

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Materiale didattico 1
Il Codice Internazionale OMS UNICEF sulla
commercializzazione dei sostituti del latte
materno: aspetti etici e legislativi
Luisa Mondo
Cuneo
28 gennaio 2013
PROGRAMMA
09,00-09,30
Razionale del codice: perché è stato scritto, finalità e modalità di
aggiornamento dei contenuti
09,30-11,30
Articoli del codice 1-2-3-4-5-6 e confronto con DM 82/09 e DL 84/11
esempi pratici
11,30-13,00
Articoli del codice 7-8-9-10-11 e confronto con DM 82/09 e DL 84/11
esempi pratici
14,00-16,00
Discussione di casi clinici ed applicazione degli articoli nella realtà lavorativa
Per l’ambiente
Perché AM???
Per la salute
del bambino
Per la salute
della mamma
Il latte artificiale è un grande nemico dell'ambiente!!
Solo negli Stati Uniti vengono prodotti 20 milioni di tonnellate di latte
vaccino ogni anno!
Per avere sempre terre per
pascolare o coltivare milioni di
alberi vengono abbattuti, le
foreste vengono bruciate e tante
specie di animali e piante vengono
distrutte.
Le bovine da latte vivono
stabulate, costrette a gravidanze
ravvicinate, private del vitello al
momento del parto, abbattute
appena la produzione cala…
Durante il processo di produzione del latte in polvere ed altri cibi per
neonati i prodotti vengono bolliti a temperature alte, un processo che
richiede quantità enormi di energia.
Si spreca una quantità immensa di
carta, cartone, metallo e plastica,
per gli imballaggi dei cibi per
neonati e per la produzione di
biberon e tettarelle.
Per esempio, i 550 milioni
di lattine vendute ogni anno
per nutrire artificialmente
i bambini statunitensi messe insieme
per lungo potrebbero fare una volta e
mezzo il giro del mondo!
I mezzi di trasporto usati per portare i cibi per neonati in tutte le parti del
mondo consumano milioni di litri di carburante e contribuiscono
all'inquinamento dell'aria.
Nelle case di tutto il mondo, quantità
enormi di acqua, gas, elettricità e
legno vengono sprecate per la
preparazione di latte artificiale e la
sterilizzazione dei biberon !
Dal sito www.mami.org Prodotto da: Denise Arcoverde
Basato sul software "Breastfeeding: Nature's Way" © Origem Group
ALLATTAMENTO
Il latte materno è l’unico alimento davvero globale, qualsiasi neonato in ogni
pare del mondo è programmato dalla natura per esser allattato al seno.
L’OMS raccomanda l'allattamento materno esclusivo per i primi sei mesi di
vita del bambino, mantenendo poi il latte materno fino al secondo anno di
vita o oltre (se la mamma ed il bambino lo desiderano) introducendo
gradualmente cibi complementari.
Nel 2002, con l’approvazionene della Global Strategy on Infant and Child
Nutritioni, l’Assemblea Mondiale della Sanità ha ribadito l’importanza
dell’allattamento esclusivo nei primi 6 mesi di vita, e poi proseguito insieme
all’alimentazione complementare fino al secondo anno di vita o oltre, come
mezzo indispensabile per garantire non solo la sostenibilità alimentare, ma
la sopravvivenza e la salute a milioni di bambini in tutto il mondo.
Il latte materno
→ è ricco di anticorpi ed enzimi che migliorano la salute del bambino
→ non ha bisogno di essere modificato o sterilizzazato
→ è sempre alla temperatura ideale
→ non richiede l'uso di alcuno strumento esterno
→ cambia la propria composizione nel corso di ogni poppata e man mano che
il lattante cresce
→ raramente è controindicato
Vantaggi per la mamma
• fin dalle prime ore dal parto rafforza il legame fra madre e figlio e getta
le basi per una relazione di affetto e fiducia
• accelera il ritorno al peso originario
• diminuisce il rischio di depressione post-parto
• aiuta a distanziare le nascite
• diminuisce il rischio di cancro al seno e alle ovaie e di osteoporosi
Vantaggi per il bambino
(Unicef)
“ Se tutti i bambini fossero allattati esclusivamente nei primi sei mesi di
vita, si stima che circa 1,5 milioni di morti infantili sarebbero evitate e la
salute e lo sviluppo di milioni di altri bambini sarebbe notevolmente
migliore”: protegge il bambino dalla diarrea e dalle infezioni acute alle vie
respiratorie, da asma, allergie e diabete, le stimola il suo sistema
immunitario ed agevola lo sviluppo neurologico
Vantaggi a lungo termine per il bambino
Un’enorme quantità di ricerche, le prime risalenti addirittura ai primi anni
del XX secolo, mostra i rischi dell’alimentazione artificiale.
Rischi gravissimi e morti a milioni nelle popolazioni e nei paesi a basso
reddito.
Morti che sono solo la punta dell’iceberg delle centinaia di milioni di bambini
affetti da denutrizione e infezioni, favorite entrambe, in una specie di
circolo vizioso, dalla sostituzione del latte materno con un surrogato che
non lo potrà mai imitare.
Rischi meno gravi nelle popolazioni e nei paesi ad alto reddito, dove si
registra lo stesso un eccesso di morti nel primo anno di vita legate al LA
(infezioni, enterocolite necrotizzante nei prematuri, SIDS), ma dove sono
soprattutto importanti le conseguenze a medio e lungo termine: malattie
immuno-mediate (dermatite atopica, diabete, allergie, asma), otite media
sovrappeso e obesità, ipertensione, alcune forme di linfoma e leucemia.
Dare al latte artificiale pari dignità rispetto al latte materno equivale a
mettere sullo stesso piano dentiere e denti, apparecchi acustici e
membrane timpaniche, occhiali ed occhi, stampelle e gambe….
COMPOSIZIONE DEL LATTE DI DIVERSI MAMMIFERI (per 100 gr.)
Latte
Proteine
grammi
Lattosio
grammi
Grasso
grammi
Acqua
grammi
Donna
0,9
7,2
3,5
88
Mucca
3,6
4,9
3,5
87
Cavall
a
2,2
5,9
1,5
90
Asina
1,5
6,2
1,5
90
Capra
4
4,5
4,3
86
Pecor
a
6
4,5
7,5
81
4,8
4,7
7,5
82
Bufala
Nel mondo, ogni anno, muoiono
circa 7,6 milioni di bambini
sotto i 5 anni di età.
“malattia da biberon” è il nome che viene della combinazione mortale di
diarrea, disidratazione e malnutrizione, risultato di un’alimentazione
artificiale in condizioni non igieniche.
Quando il latte in polvere è ricostituito con acqua non potabile,
quest’ultima causa gravi infezioni intestinali.
Inoltre, nella maggior parte dei casi, è impossibile sterilizzare biberon e
tettarelle.
Il latte in polvere è molto costoso: le madri povere nel tentativo di farlo
durare più a lungo, lo diluiscono eccessivamente e il bebè riceve tutto il
nutrimento di cui ha bisogno, inoltre il suo acquisto contribuirà alla povertà
di tutta la famiglia.
Infine, non allattando, la mamma ha un maggior rischio di iniziare una nuova
gravidanza.
"Usate la mia immagine se può
aiutare“
ha detto questa madre
all'Ospedale Pediatrico di
Islamabad (Pakistan).
Foto UNICEF
A questa donna era stato detto che non avrebbe avuto abbastanza latte per
allattare i suoi due gemelli così il bimbo è stato allattato al seno ed è
cresciuto in maniera ottimale mentre la piccola è stata nutrita al biberon
(ed è morta il giorno seguente allo scatto della fotografia).
“Se le vostre vite fossero amareggiate come lo è la mia, nel vedere giorno
dopo giorno questa strage di innocenti dovuta ad un’alimentazione
inappropriata, allora credo che anche voi, come me, pensereste che la
promozione indebita di alimenti per lattanti dovrebbe essere punita come
la più miserabile forma di sedizione, e che queste morti dovrebbero
essere considerate omicidi” (Milk and Murder -Latte e omicidiodottoressa Cecily Williams, discorso alla riunione del Rotary Club di
Singapore, 1939)
Chi fa pubblicità al latte artificiale che intenzionalmente mina la fiducia
delle donne nell’allattamento materno, non deve essere considerato una
bile imprenditore che sta facendo il suo lavoro, ma come un violatore
della peggior specie dei diritti umani (Stephen Lewis, Direttore
Esecutivo UNICEF, 1999)
Le donne sono e devono essere libere di decidere se dare o non dare il seno,
ma se desiderano allattare devono essere sostenute fin nei minimi
dettagli, con estrema correttezza.
PROMUOVERE una cultura che sappia togliere gli ostacoli che
interferiscono con l’allattamento
PROTEGGERE le donne e le loro famiglie da informazioni
parziali, fuorvianti, non libere da conflitto di interessi
SOSTENERE gli operatori sanitari nei processi di
smantellamento delle barriere che ad oggi
impediscono e/o ostacolano pesantemente il
processo fisiologico dell’allattamento
Il Ministero della Salute ha diramato le Linee di Indirizzo Nazionali sulla
protezione, la promozione ed il sostegno dell’allattamento al seno ed ha istituito con
il decreto 15 aprile 2008 un “Comitato Nazionale Multisettoriale per l’Allattamento
Materno”.
Iniziative volte a promuovere e sostenere l'allattamento al seno sono
contenute in programmi sviluppati in maniera congiunta da WHO e UNICEF
e riguardano sia le pratiche di assistenza alla donna e al neonato in ospedale
(ospedali amici dei bambini) che sul territorio (farmacie amiche dei
bambini., punti di sostegno, iniziative sul territorio).
Il successo di queste iniziative dipende anche dall'impegno dei singoli Paesi
nel campo della protezione dell'allattamento al seno: le leggi su maternità e
allattamento, diffusione della cultura dell'allattamento al seno
La protezione dell'allattamento si attua anche tramite l'applicazione del
Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del latte
materno.
Prosegue, a piccoli passi, la diffusione sul territorio nazionale dell’iniziativa
Farmacia Amica dell’Allattamento Materno (FAAM), il progetto ideato
dall’associazione “Il Melograno Centro Informazione Maternità e Nascita” che mira
a coinvolgere anche il farmaci-sta, operatore sanitario presente capillarmente sul
territorio, a stretto contatto con le madri e facilmente reperibile, nel progetto
elaborato da OMS/UNICEF per la protezione, la promozione e il sostegno
dell’allattamento materno. Sono oltre 20 in Italia le farmacie nelle quali le madri
che allatta-no possono trovare:
-uno spazio di accoglienza dove allattare, cambiare e pesare il bambino
- farmacisti formati al sostegno dell’allattamento un ambiente di vendita che
rispetta i criteri del Codice Internazionale: il latte artificiale e i prodotti compresi
nel campo di applicazione del Codice sono fuori dallo spazio di libero accesso, e
vengono venduti solo su precisa richiesta, mai proposti dal farmacista.
La pubblicità degli alimento per neonati non può fatta allo stesso modo di
quella per gli altri prodotti dedicati all’infanzia: deve essere soggetta ad
un regolamento !!
così è stato redatto da OMS ed UNICEF
il codice Internazionale sulla Commercializzazione
dei Sostituiti del latte materno
Codice
E’ una convenzione internazionale ratificata dall’assemblea mondiale della
sanità il 21 maggio 1981 (118 voti a favore, 1 contrario, 3 astenuti).
È uno strumento dinamico, continuamente aggiornato con “risoluzioni”, che
hanno lo stesso valore degli 11 articoli iniziali, ogniqualvolta si renda
necessario chiarire dei punti, fronteggiare nuove strategie commerciali o
aggiornare i dati relativi alla ricerca scientifica.
Tutti gli articoli e tutte le risoluzioni sono frutto di trattative con le
aziende produttrici di sostituti del latte materno che hanno partecipato
alla sua stesura ed hanno sottoscritto il testo.
Internazionale
Nato per proteggere i bambini dei Paesi in via di Sviluppo vale in tutto il
mondo
L’WHA puntualizza che il rispetto del Codice è un requisito minimo e invita
gli Stati Membri a mettere il Codice in pratica con leggi nazionali,
regolamenti ed altre misure possibili
Commercializzazione
Uno dei principali ostacoli all’allattamento è rappresentato dalle politiche di
marketing delle ditte produttrici di alimenti per l’infanzia rivolte alle
famiglie e agli operatori sanitari.
Sostituti del latte materno
Tutti gli alimenti commercializzati o comunque presentati come adatti a
bambini di età < 6 mesi
L’applicazione in Italia
ratifica Codice e successive Risoluzioni, 1981
DM 500/94 recepisce il Codice in maniera parziale
DL 241/96 - prevede le sanzioni
Circolare 24 ottobre 2000, n.16 (circolare Veronesi): Promozione e tutela
dell'allattamento al seno. (niente spazio predefinito per la prescrizione del
sostituto nella lettera di dimissioni)
DM 16 gennaio 2002. Modalità della diffusione di materiale informativo e
didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate
sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500
Unione Europea. Direttiva 2006/141/CE della Commissione del 22 dicembre 2006
riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante
abrogazione della direttiva 1999/21/CE
linee di indirizzo nazionali sulla protezione, promozione e sostegno
dell’allattamento al seno (n. 281 del 28 agosto 1997, G.U. n.32 del 7/2/2008)
DM 82/ 2009 Regolamento concernente l'attuazione della direttiva
2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di
proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi
terzi. (09G0093). Gazzetta Ufficiale N. 155 del 7 Luglio 2009
DL 84/ 2011 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui
al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile
2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte
riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati
alla Comunità europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi
Articolo 1: finalità del Codice
la finalità del codice è contribuire ad assicurare ai
lattanti una nutrizione sicura e adeguata, mediante la
protezione e promozione dell’allattamento al seno ed
assicurando l’uso appropriato dei sostituti del latte
materno, quando questi siano necessari, sulla base di
informazioni adeguate e attraverso forme
appropriate di commercializzazione e distribuzione.
Articolo 2: campo di applicazione del Codice
Il Codice si applica alla commercializzazione, e alle pratiche ad essa
connesse, dei seguenti prodotti: sostituti del latte materno (INCLUSI i
latti speciali, anti allergici, antireflusso, per prematuri), gli alimenti per
lattanti; altri derivati del latte, alimenti e bevande INCLUSI gli alimenti
complementari per biberon (camomilla, tisanine, anche l’acqua se indicata
come migliore per diluire il latte in polvere) , quando commercializzati o
comunque rappresentati come idonei, con o senza modifiche, a sostituire
parzialmente o totalmente il latte materno; biberon e tettarelle.
A differenza di quanto previsto nel Codice, la legge italiana e la direttiva
europea consentono la pubblicità di biberon, tettarelle, altri cibi e bevande
presentati per bambini piccoli, latte di proseguimento e di crescita
Articolo 3: Definizioni (1)
“Sostituti del Latte Materno” qualsiasi alimento commercializzato o
comunque rappresentato come idoneo a sostituire parzialmente o
totalmente il latte materno, che sia adatto o meno a tale scopo
“Alimento Complementare” qualsiasi alimento, sia prodotto industrialmente
che preparato localmente, adatto come complemento del latte materno o
delle formule per lattanti, quando entrambi diventino insufficienti a
soddisfare le esigenze nutrizionali del lattante. Tali alimenti sono anche
comunemente denominati “alimenti per lo svezzamento” o “supplementi del
latte materno”
“Alimento per lattanti” o "formula per lattanti“: sostituto del latte materno
formulato industrialmente in accordo con gli standard applicabili del Codex
Alimentarius, al fine di soddisfare le normali esigenze nutrizionali dei
lattanti fino ai (4 o ) 6 mesi di età (Risoluzione AMS 54.2 del 2001), e
adattati alle loro caratteristiche fisiologiche. L’alimento per lattanti può
anche essere preparato in casa, nel qual caso viene descritto come
“preparazione casalinga”
segue…
Articolo 3: Definizioni (2)
“Contenitore”: qualsiasi forma di confezione dei prodotti per la vendita al
dettaglio, compresi gli involucri;
“Distributore”: una persona, un'azienda o qualsiasi altra entità nel settore
pubblico o privato impegnata in attività (dirette o indirette) di
commercializzazione all’ingrosso o al dettaglio di prodotti cui si applica il
presente Codice. Un “Distributore primario” è un agente di vendita,
rappresentante, distributore nazionale o mediatore industriale;
“Sistema sanitario”: istituzioni od organizzazioni governative, non
governative o private impegnate, direttamente o indirettamente, nella
tutela della salute delle madri, dei lattanti e delle gestanti; asili nido ed
altre istituzioni che si occupano di bambini. Include, inoltre, operatori
sanitari nella pratica privata. Ai fini del presente Codice, il sistema
sanitario non include farmacie o altri punti vendita istituzionali;
“Personale sanitario”: persona occupata in una componente di tale sistema
sanitario, a livello professionale o non professionale, inclusi i volontari e
coloro che prestano lavoro non retribuito;
segue…
Articolo 3: Definizioni (3)
“Etichetta”: qualsiasi cartellino, marchio, marca, materiale illustrato o
altrimenti descrittivo, scritto, stampato, stampigliato, marchiato, sbalzato
o impresso, o fissato sul contenitore di qualsiasi prodotto cui si applica il
presente Codice;
“Produttore”: azienda o altra entità del settore pubblico o privato
impegnata nell’attività o funzione (sia direttamente che attraverso un
agente o attraverso un’entità da essa controllata o ad essa vincolata da
contratto) di fabbricazione di un prodotto cui si applica il presente Codice;
“Commercializzazione”: promozione, distribuzione, vendita, pubblicità,
pubbliche relazioni e servizi di informazione sul prodotto;
“Personale addetto alla commercializzazione” ogni persona le cui funzioni
riguardano la commercializzazione di uno o più prodotti che rientrano nel
campo di applicazione del presente Codice;
“Campioni”: singole o piccole quantità di un prodotto fornite gratuitamente;
“Forniture”: grandi quantità di un prodotto date gratuitamente o a basso
costo, per fini sociali, per un periodo prolungato, comprese le forniture alle
famiglie bisognose
Articolo 2: campo di applicazione, esempi
“Ogni cibo o bevanda presentato come idoneo per l’uso da parte di bambini
con meno di 6 mesi:questa categoria comprende tutti i tipi di alimenti,
tranne i latti formulati a base di latte vaccino o soia.
Quelli più comunemente implicati in violazioni del Codice sono: cereali,
pappe (alimenti liofilizzati da preparare con acqua o latte), omogeneizzati di
frutta, verdura, cereali, carne etc. in vasetti pronti per l’uso o altre
confezioni, camomille, tè o tisane per bambini, biscotti acque minerali,
succhi ed altre bevande.
Questi prodotti rientrano nell’ambito di applicazione del Codice solo se sono
in qualche modo rappresentati come idonei per nutrire i bambini nei primi 6
mesi di vita.
Le seguenti domande aiuteranno a decidere se si tratta di violazione:
Verificare l’età raccomandata sull’etichetta:
• c’è scritto 4 mesi o 5 mesi? è un sostituto del latte materno.
• c’è scritto “dal 6° mese”? o c’è scritto “dai 6 mesi”?
segue…
Articolo 2: campo di applicazione, esempi
• Le istruzioni indicano come nutrire bambini di meno di 6 mesi?
• L’etichetta mostra un bimbo chiara-mente più piccolo di 6 mesi?
• L’etichetta contiene frasi come “dalla nascita”, “dall’inizio”, “prima fase”?
• Si consiglia di somministrare il prodotto col biberon?
• L’etichetta mostra un biberon?
Violazione del codice, ma non della legge
VIOLAZIONE
Violazione del codice, ma non della legge
L’acqua in bottiglia o acqua minerale non è esplicitamente citata dal Codice, ma, quando è
prodotta da ditte come Humana o Mellin, che commercializzano anche altri sostituti del latte
materno, o quando la si promuove “per tutte le età”, cioè fin dalla nascita. Il latte materno può
soddisfare ogni necessità del lattante fino ai sei mesi, sete compresa: dare acqua ad un
lattante prima di questa età può interferire con l’allattamento al seno.
Il lattante alimentato artificialmente potrebbe aver bisogno di un’aggiunta d’acqua (non
necessariamente in bottiglia, però), soprattutto nei mesi più caldi, per diluire l’eccesso di
minerali ed altri ingredienti di alcuni latti formulati.
L’acqua minerale è promossa per diluire il latte in polvere ma non esiste nessuna dimostrazione
scientifica che un’acqua in bottiglia sia meglio del l ’ acqua dell’acquedotto per questo scopo.
Inoltre se ne raccomanda l’uso a temperatura ambiente, ma questo è sicuramente un consiglio
sbagliato, dato che i latti in polvere possono essere contaminati intrinsecamente (cioè da
quando escono dalla fabbrica e prima che si apra la confezione) con enterobatteri
potenzialmente letali: FAO e OMS raccomandano di diluire il latte in polvere con acqua ad una
temperatura di 70 gradi centigradi o più.
La pericolosità di reclamizzare un’acqua come “oligominerale indicata per l’alimentazione dei
neonati e per la preparazione di cibi per neonati”, è stata riconosciuta
anche dal Ministero della Salute che, con il Decreto del 29 marzo 2006, attualmente
in vigore, prevede che le diciture di cui sopra siano sostituite da “L’allattamento al seno è da
preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale è indicata per la
preparazione degli alimenti dei neonati. Indicata nell’alimentazione dei neonati”.
Violazione del codice, ma non della legge
Articolo 4: Informazione ed educazione
Articolo 4.1
I Governi dovrebbero assumersi la responsabilità di assicurare che venga
divulgata un’informazione obiettiva e coerente sull’alimentazione dei lattanti
e dei bambini ad uso delle famiglie e di quanti sono coinvolti nel campo della
nutrizione dei lattanti e dei bambini. Tale responsabilità dovrebbe
riguardare sia la pianificazione, la produzione, la progettazione e la
diffusione che la verifica delle informazioni.
Articolo 4.2
Recepito interamente nel comma 2 dell’articolo 15 del DM 82/2009
Materiali informativi e didattici, scritti, audio o visivi, relativi
all’alimentazione dei neonati e rivolti alle donne in gravidanza e alle madri
dei lattanti e bambini, dovrebbero includere un’informazione chiara su tutti
i seguenti punti:
1. i benefici e la superiorità dell’allattamento al seno;
2. l’ alimentazione materna, la preparazione e il mantenimento
dell’allattamento al seno;
3. l’effetto negativo sull’allattamento al seno dell’introduzione dell’uso
anche parziale del biberon;
4. la difficoltà di rendere reversibile la decisione di non allattare al seno;
5. e, ove necessario, l’uso corretto degli alimenti per lattanti sia quelli di
produzione industriale che di preparazione casalinga.
Articolo 4.2
Nel caso in cui materiali informativi contengano indicazioni sull’uso degli
alimenti per lattanti, dovrebbero includere le implicazioni di carattere
sociale e finanziario relative al loro uso; i rischi per la salute che alimenti e
metodi di alimentazione non adeguati comportano; e, in particolare, i rischi
per la salute derivanti da un uso non necessario o improprio di alimenti per
lattanti e altri sostituti del latte materno.
Il materiale in questione non dovrebbe riportare alcuna immagine o
testo che possa idealizzare l’uso dei sostituti del latte materno.
Articolo 4.3
Donazioni di attrezzature o materiali informativi o didattici da parte di
produttori o distributori dovrebbero avvenire solo su richiesta e con
l’approvazione scritta della competente autorità governativa ovvero
secondo gli orientamenti dati dai governi a tale riguardo.
Tali attrezzature o materiali possono recare il nome o logo della società
donatrice, ma non dovrebbero far riferimento ad alcun prodotto che rientri
nel campo di applicazione del presente Codice, e dovrebbero essere
distribuiti solo attraverso il sistema sanitario.
Articolo 4
Risoluzione AMS 39.28 del 1986) l’AMS sollecita l’attenzione degli Stati
Membri sui seguenti punti:
- Ogni cibo o bevanda data prima che l’alimentazione complementare sia
nutrizionalmente richiesta potrebbe interferire con l’allattamento e quindi
non dovrebbe venire promosso o incoraggiato per l’uso in questo periodo.
- La pratica di offrire ai lattanti i “latti di proseguimento” non è necessaria.
Articolo 4
Risoluzione AMS 58.32 del 2005 l’AMS Chiede agli Stati Membri di:
- Assicurare che le asserzioni nutrizionali e di salute per i sostituti del
latte materno non vengano permessi, se non nei casi in cui li consentono le
leggi nazionali;
- Essere consapevoli dei rischi dovuti alla contaminazione intrinseca del
latte artificiale in polvere e assicurare che queste informazioni siano
veicolate attraverso avvisi sulle confezioni
Articolo 4
Risoluzione AMS 63.14 del 2010 l’AMS richiede agli Stati Membri di
mettere in atto le raccomandazioni volte a ridurre l’impatto sui bambini di
“cibi spazzatura” (cibi ad alto contenuto di grassi saturi, acidi grassi trans,
zucchero o sale) creando restrizioni alla loro commercializzazione,
compreso nei contesti dove si trovano i bambini, come scuole, e di evitare i
conflitti di interesse.
Con l'aumentare delle difficoltà economiche le abitudini alimentari peggiorano: si
scelgono prodotti più economici e poco sani, si consuma meno frutta e verdura e
diminuisce l'attività fisica. Un italiano su tre è sovrappeso, uno su dieci è obeso.
L’OMS ha calcolato che nel 2008 erano di 1,5 miliardi gli adulti (sopra i 20 anni) in
sovrappeso.
Il Wordwatch Institute afferma che, nel 2010, gli individui sopra i 15 anni
sovrappeso (BMI>25) e obesi (BMI =o> 30) erano 1,9 miliardi, con un incremento del
25% rispetto al 2002.
La disponibilità di cibo-spazzatura, economico ma nocivo, è tra le cause principali
della situazione. L’ambientalista indiana Vandana Shiva lo definisce «l’altra faccia
della denutrizione: perché è “mal nutrizione”, fintamente moderna, distruttiva.
Articolo 4
Risoluzione AMS 63.14 del 2010 l’AMS chiede di porre termine a
tutte le forme di promozione inappropriata di cibi per lattanti e
bambini piccoli e riafferma che le asserzioni nutrizionali e di salute
non dovrebbero essere consentite per questi cibi
(ad esempio affermazioni sul QI, sull’acuità visiva o sulla protezione dalle
infezioni).
Articolo 5: Il pubblico in generale e le madri
Articolo 5.1
I prodotti cui si applica il Codice non dovrebbero essere pubblicizzati o
promossi attraverso il pubblico in generale presso il pubblico in generale
Articolo 5.2
Produttori e distributori non dovrebbero fornire, direttamente o
indirettamente, campioni di prodotti cui si applica il Codice alle donne in
gravidanza, alle madri o ai membri delle loro famiglie.
Articolo 5.3
Dovrebbe essere vietata la pubblicità nei punti
vendita, l’offerta di campioni o qualsiasi altro
espediente promozionale tale da indurre a
comprare al dettaglio: esposizioni speciali,
buoni sconto, premi, vendite speciali, offerte
promozionali, vendite abbinate di prodotti
contemplati dal Codice.
Questo provvedimento non dovrebbe
comportare restrizioni relative all’istituzione
di una politica dei prezzi e di pratiche intese
a fornire prodotti ad un costo inferiore
secondo un piano a lungo termine.
La presenza di un biberon o altro sostituto del latte materno in un catalogo
non costituisce una violazione in sé, così come non è una violazione esporre
sullo scaffale di un negozio un biberon o una confezione di latte artificiale.
E' sicuramente vero che è difficile discernere sempre e in maniera
inequivocabile tra informazione e pubblicità/promozione: la scatola di un
sostituto del latte materno può semplicemente informarmi rispetto al
contenuto, ma può anche promuoverne il contenuto, attraverso immagini,
grafica e frasi accattivanti.
Il Codice non proibisce la vendita di sostituti del latte materno, ma ne
proibisce la promozione e la pubblicità verso il pubblico in generale (art.
5.1) quindi un'informazione non pubblicitaria non è considerata una
violazione, così come non lo è la mera presenza di un prodotto coperto dal
codice sullo scaffale di un negozio o in un catalogo.
Articolo 5.4
Produttori e distributori non dovrebbero distribuire a donne in gravidanza
o madri di lattanti e bambini qualsiasi tipo di regalo o utensile che possa
promuovere l’utilizzazione dei sostituti del latte materno o del biberon.
Articolo 5.5
Nella sua attività commerciale il personale addetto alla
commercializzazione non dovrebbe cercare di stabilire contatti diretti o
indiretti con donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini.
Tutte le ditte produttrici hanno siti internet con mailing list, applicazioni
da scaricare sul cellulare. blog rivolti a genitori.
la Risoluzione AMS
49.15 del 1996
richiede agli Stati
Membri di “assicurare
che gli alimenti
complementari non siano
commercializzati per, né
usati in modo da,
mettere a rischio
l’allattamento esclusivo
e quello prolungato"
Mio, da sempre vicino alle mamme ed ai loro bambini, mette a tua disposizione un
servizio esclusivo on-line.
Gli Esperti in Nutrizione Infantile Mio rispondono alle tue domande relative
all'alimentazione dei più piccoli a partire dallo svezzamento.
Invia la tua domanda sul sito www.nestle-mio.it.
Gli Esperti Mio ti invieranno una risposta personalizzata direttamente alla tua e-mail in
24 h.
Nestlé Mio. Insieme alle mamme.
Nel corso del “Mese della Nutrizione Infantile” Mellin mette a disposizione
“esperti”, organizza eventi,
regala materiale promozionale, con il fine ultimo di convincere le famiglie
che, per far crescere i propri figli sani e felici, sia necessario nutrirli per i
primi 3 anni di vita con vasetti e cremine.
Il sito dell'iniziativa (www.mesedellanutrizioneinfantile.it) riporta i
seguenti messaggi:
- “L’alimentazione durante la gravidanza e l’infanzia ha effetti benefici sullo
sviluppo a lungo termine e sulla salute del bambino; questi benefici si
protraggono nell’età adulta e in età avanzata” Koletzko
- “Prendersi cura della salute dei più piccoli vuol dire contribuire allo
sviluppo socio economico, in quanto nel benessere dei bambini è racchiuso il
segreto del benessere da adulti”
Ma se a partire dai 6 mesi un bambino è abituato a vedere il suo pasto
(primo, secondo e contorno) uscire bell'e pronto da un vasetto, come si può
parlare di “corrette abitudini alimentari”?
L’art. 10 del DM n. 82 del 9 aprile 2009 stabilisce
1. La pubblicità degli alimenti per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque
forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli
asili nido, gli studi medici, nonchè convegni, congressi, stand ed esposizioni.
2. In deroga al comma 1, la pubblicità degli alimenti per lattanti è consentita
solamente sulle pubblicazioni scientifiche specializzate in puericultura destinate a
professionisti dell'ambito pediatrico e nutrizionale. Tale pubblicità deve essere
limitata ad informazioni di carattere scientifico basate su documentate evidenze e
non deve, in qualunque modo, sottintendere o avvalorare l'idea che l'allattamento
artificiale sia superiore o equivalente all'allattamento al seno
L’art. 10 del DM n. 82 del 9 aprile 2009 stabilisce (segue)
5. La pubblicità degli alimenti di proseguimento, al fine di evitare qualunque possibile
interferenza negativa con l'allattamento al seno
a) evidenzia che l'uso del prodotto e' indicato su consiglio del medico per lattanti
di almeno sei mesi, ove non disponibile il latte materno;
b)
non induce a ritenere il prodotto equivalente al latte materno, ne' scoraggia in
qualunque modo l'allattamento al seno;
c)
riporta l'indicazione che il latte materno va offerto fino a quando e' possibile,
anche durante lo svezzamento e l'alimentazione diversificata;
d)
non contiene testi o immagini che abbiano relazione con la gravidanza o
l'alimentazione o la cura del lattante sotto i sei mesi, ne' immagini di lattanti
che possono essere percepiti come soggetti di età inferiore ai sei mesi.
Attenzione!
La legge non parla di tutti gli altri sostituti del latte materno, ovvero dei
cibi e bevande presentati come idonei all’alimentazione del lattante prima
dei sei mesi di vita, dei latti di crescita e neppure di biberon o di tettarelle.
Tutti questi prodotti quindi possono essere pubblicizzati, nonostante il
Codice lo vieti.
L’art 4 del DL n.84 del 19 maggio 2011 prevede le seguenti sanzioni
1.
…. chiunque viola il divieto di pubblicità degli alimenti per lattanti
previsto dall'articolo 10, comma 1, del regolamento, e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a
90.000 euro.
2.
……. la medesima sanzione del comma 1 si applica a chiunque,
nella pubblicità di carattere scientifico degli alimenti per lattanti,
di cui all'articolo 10, comma 2, del regolamento, non rispetta le
prescrizioni e i divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 7, 8, 9, 10, 11
e 13, lettera b), del regolamento medesimo.
3.
…… chiunque nella pubblicità degli alimenti di proseguimento non
rispetta le prescrizioni e i divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 7
e 8, e dall'articolo 10, comma 5, del regolamento, e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
70.000 euro.
L’art 4 del DL n.84 del 19 maggio 2011 prevede le seguenti sanzioni
•
1.
…. chiunque viola il divieto di pubblicità degli alimenti per
lattanti previsto dall'articolo 10, comma 1, del regolamento, e'
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da
15.000 euro a 90.000 euro.
•
2.
……. la medesima sanzione del comma 1 si applica a chiunque,
nella pubblicità di carattere scientifico degli alimenti per lattanti,
di cui all'articolo 10, comma 2, del regolamento, non rispetta le
prescrizioni e i divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 7, 8, 9, 10, 11
e 13, lettera b), del regolamento medesimo.
•
3.
…… chiunque nella pubblicità degli alimenti di proseguimento non
rispetta le prescrizioni e i divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 7
e 8, e dall'articolo 10, comma 5, del regolamento, e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
70.000 euro.
L’articolo 5 del Dl 84/2011 prevede
2. …………. la sanzione da 12.000 euro a 72.000 euro si applica:
a) a chiunque distribuisce campioni o fa ricorso a qualunque altro sistema volto a
promuovere le vendite di alimenti per lattanti direttamente presso il
consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali,
buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate,
vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza;
b) ai produttori e ai distributori di alimenti per lattanti che offrono, in qualsiasi
forma, campioni gratuiti o a basso prezzo e altri omaggi di alimenti per
lattanti al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle
famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario
nazionale, ovvero attraverso gli informatori sanitari;
c) a chiunque fornisce gratuitamente attrezzature, materiale informativo o
materiale didattico a istituzioni o ad altre organizzazioni diverse da
quelle di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento, ovvero non rispetta
nella fornitura le condizioni previste nel medesimo articolo;
d) a chiunque utilizza o distribuisce le forniture di alimenti per lattanti donate o
vendute a basso prezzo a istituzioni o organizzazioni per essere utilizzate
nelle istituzioni stesse o per essere distribuite all'esterno delle strutture
in difformità da quanto previsto nell'articolo 12, comma 5, del regolamento.
Articolo 5: applicazione
Ogni omaggio di prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del
Codice dato all’interno di una struttura sanitaria è una violazione. Anche i
buoni o offerte varie per ricevere un campione sono violazioni.
Campioni di prova di cereali, tisane o succhi (anche se etichettati
correttamente per dopo i 6 mesi di età) non sono permessi all’interno del
sistema sanitario.
Articolo 6: Sistemi sanitari
Gli articoli 6 e 7 del Codice danno indicazioni ai servizi sanitari in merito al
rispetto del Codice stesso e sono ripresi dall’art. 12 DM 82/2009
Articolo 6.1
Le autorità sanitarie negli Stati Membri dovrebbero adottare misure
idonee ad incoraggiare e proteggere l’allattamento al seno e promuovere i
principi del presente Codice, e dovrebbero dare informazioni e
orientamenti appropriati al personale sanitario in considerazione delle sue
responsabilità, incluse le informazioni di cui all’articolo 4.2 (DIAPO 36).
Articolo 6.2
Nessuna struttura del sistema sanitario dovrebbe essere usata allo scopo
di promuovere gli alimenti per lattanti o altri prodotti contemplati dal
presente Codice. Il Codice, comunque, non preclude la divulgazione di
informazioni al personale sanitario come specificato nell’Articolo 7.2
Articolo 6.3
Le strutture dei sistemi sanitari non dovrebbero essere utilizzate per
l’esposizione dei prodotti cui si applica il Codice, per cartelloni e manifesti
che riproducono tali prodotti, o per la distribuzione di materiale fornito da
un produttore o distributore (diversamente se non per quanto specificato
all’Articolo 4.3)
Articolo 6.4
Non dovrebbe essere consentito l’uso, da parte dei sistemi sanitari, di
rappresentanti delle compagnie, puericultrici esterne dipendenti dalle
compagnie o personale simile, fornito o retribuito dalle industrie
produttrici o distributrici.
Articolo 6.5
Un’alimentazione a base di alimenti per lattanti, sia di produzione
industriale che di preparazione casalinga, dovrebbe essere mostrata
esclusivamente dal personale sanitario, o da altri operatori sociali; e
soltanto alle madri o ai membri della famiglia che hanno necessità di
ricorrervi; e l’informazione data dovrebbe includere una chiara spiegazione
dei rischi di un uso improprio.
Articolo 6.6
Un’alimentazione a base di alimenti per lattanti, sia di produzione
industriale che di preparazione casalinga, dovrebbe essere mostrata
esclusivamente dal personale sanitario, o da altri operatori sociali; e
soltanto alle madri o ai membri della famiglia che hanno necessità di
ricorrervi; e l’informazione data dovrebbe includere una chiara spiegazione
dei rischi di un uso improprio.
Articolo 6.6
Sono consentite a istituzioni o organizzazioni donazioni o vendite a basso
costo di forniture di formule per lattanti o altri prodotti inclusi nel
presente Codice, sia per farne uso nelle istituzioni che per distribuirli
all’esterno. Tali forniture dovrebbero essere usate o distribuite
esclusivamente a lattanti che devono essere alimentati a base di prodotti
sostitutivi del latte materno. Se tali forniture sono distribuite per uso
esterno alle istituzioni, ciò dovrebbe essere fatto esclusivamente dalle
relative istituzioni e organizzazioni. Tali donazioni o vendite a basso costo
non dovrebbero essere usate dai produttori o dai distributori per
incentivare le vendite.
Articolo 6.7
Qualora donazioni di alimenti per lattanti o di altri prodotti contemplati dal
presente Codice vengano distribuite al di fuori di un’istituzione, l’istituzione
o l'organizzazione dovrebbe adottare misure al fine di assicurare che le
forniture possano continuare per tutto il tempo durante il quale i lattanti
interessati ne abbiano bisogno. I donatori, così come le istituzioni e
organizzazioni interessate, dovrebbero tener presente questa
responsabilità.
MA ATTENZIONE!!!
Gli articoli 6.6 e 6.7 sono stati oggetto di controversia e confusione, in
quanto le istituzioni o organizzazioni cui intendevano riferirsi non erano
normali strutture sanitarie, ma orfanotrofi ed analoghi enti di assistenza.
Le successive Risoluzioni AMS 39.28 e 47.5 hanno chiarito che gli Stati
Membri dovrebbero “garantire che le piccole quantità di sostituti del latte
materno necessarie per la minoranza di bambini che ne abbiano
bisogno nei punti nascita e negli ospedali siano acquistate attraverso i
normali canali di vendita e non attraverso forniture gratuite o
sovvenzionati” (AMS 39.28 del 1986) ed “assicurare che non ci siano
forniture gratuite o a prezzo ridotto di sostituti del latte materno e di
altri prodotti coperti dal Codice in qualsiasi parte del sistema sanitario”
(AMS 47.5 del 1994)
Articolo 6.8
Attrezzature e materiali, in aggiunta a quelli di cui all’articolo 4.3, donati
alle strutture sanitarie possono recare il nome o il logotipo della compagnia,
ma non dovrebbero riferirsi ad uno specifico prodotto tra quelli cui si
applica il presente Codice.
Articolo 6: applicazione
Qualsiasi poster, calendario, orologio, tabella di crescita, depliant, libretti,
opuscoli, quadretti col nome del neonato messi sui lettini o alle pareti, ogni
altra decorazione in qualsiasi parte di un reparto maternità, nursery o
pediatria è una violazione se mostra l’immagine, il logo o qualche altro
riferimento a prodotti sotto l’ambito di applicazione del Codice.
Se il nome del produttore è lo stesso del prodotto anche qualsiasi oggetto
che mostri il nome della compagnia è una violazione.
I riferimenti ai prodotti non sono sempre evidenti: in molti libretti il
richiamo al prodotto è solo verso la fine, nel testo o nelle illustrazioni.
Le compagnie hanno trovato un modo per aggirare il Codice nel donare
oggetti che mostrino tali immagini accanto al logo della ditta. Si tratta di
stratagemmi per promuovere l’intera gamma di prodotti per l’infanzia di
quella compagnia. Creano un’associazione tra bambini sani e felici ed il nome
della compagnia, in questo modo ten-dono a promuovere l’azienda, e quindi la
linea di prodotti per l’infanzia
Articolo 6: applicazione
Produttori e distributori non possono dare valigette contenenti articoli
vietati dal codice alle madri al momento delle dimissioni.
Le compagnie non possono donare sanitarie attrezzature alle strutture se
queste costituiscono dei riferimenti a prodotti che rientrano nell’ambito di
applicazione del Codice. Tuttavia una compagnia può donare attrezzature
(incubatrici, bilance) che portino il nome o logo della compagnia.
Articolo 7: Operatori sanitari
Articolo 7.1
Gli operatori sanitari dovrebbero incoraggiare e proteggere l’allattamento
al seno; e coloro i quali sono impegnati, in particolare, nel campo
dell’alimentazione materna e infantile dovrebbero familiarizzarsi con le
proprie responsabilità come stabilite dal presente Codice, comprese le
informazioni specificate nell’Articolo 4.2.
Articolo 7.2
L’informazione fornita al personale sanitario da parte di
produttori e distributori sui prodotti inclusi nel Codice
dovrebbe essere strettamente limitata all’ambito scientifico
E basata su fatti reali, e non tale da rendere implicita o
creare la convinzione che l’alimentazione artificiale
sia equivalente o superiore all’allattamento al seno.
Articolo 7.3
Nessun incentivo finanziario o materiale diretto alla
promozione dei prodotti cui si applica il Codice dovrebbe
essere offerto da produttori o distributori al personale
sanitario o membri delle loro famiglie, né dovrebbero essere
accettati dal personale sanitario o da membri delle loro
famiglie.
Articolo 7.4
Campioni di alimenti per lattanti o di altri prodotti contemplati
dal Codice, o di attrezzature e utensili per la loro preparazione
e consumo, non dovrebbero essere forniti al personale
sanitario eccetto quando necessario nell’ambito di una
valutazione professionale o ricerca a livello istituzionale.
Il personale sanitario non dovrebbe consegnare campioni di
alimenti per lattanti a donne in gravidanza, madri di lattanti e
bambini o membri delle loro famiglie.
Articolo 7.5
Produttori e distributori dei prodotti contemplati dal Codice dovrebbero
dichiarare all’istituzione di appartenenza degli operatori sanitari qualsiasi
contributo erogato ad un operatore o in suo favore per borse e viaggi di
studio, assegni di ricerca, partecipazioni a conferenze professionali o simili
iniziative. Tali dichiarazioni dovrebbero essere rese dal beneficiario.
Risoluzione AMS 49.15 del 1996
L’Assemblea Mondiale della Sanità:
- ricordando e riaffermando quanto disposto nella Risoluzione 47.5 relativa alla
nutrizione del lattante e del bambino, compresa l’insistenza per pratiche
appropriate di alimentazione complementare;
- preoccupata per il fatto che le istituzioni sanitarie ed i ministeri
della sanità possano essere oggetto di sottili pressioni per
accettare in maniera indebita aiuti economici o di altro tipo per
la formazione professionale in materia di salute del lattante e del
bambino;
sottolinea la costante necessità di applicare il Codice Internazionale e le successive
Risoluzioni, ed invita gli Stati Membri ad:
• assicurare che l’appoggio finanziario per operatori sanitari che lavorano con
bambini piccoli non crei conflitti di interesse, specialmente nei riguardi
dell’Iniziativa Ospedale Amico dei Bambini dell’OMS/UNICEF;
• assicurare che la sorveglianza dell’applicazione del Codice Internazionale e delle
successive Risoluzioni si realizzi in forma trasparente e indipendentemente
dall’influenza del settore commerciale;
• assicurare che le pratiche e procedure all’interno dei sistemi sanitari siano
coerenti con i principi e gli obiettivi del Codice Internazionale.
La Strategia Globale per l’Alimentazione dei Lattanti e dei Bambini
AMS 55.25 del 2002
Tutti i governi dovrebbero sviluppare ed attuare una politica comprensiva
per l’alimentazione dei lattanti e dei bambini nel contesto di politiche
nazionali per la nutrizione, per la salute dei bambini e delle donne in età
fertile, e per la riduzione della povertà.
Tutte le madri dovrebbe avere accesso ad un sostegno qualificato per
iniziare e mantenere l’allattamento esclusivo per 6 mesi e per
un'introduzione opportuna di cibi complementari adeguati e sicuri con un
allattamento che continua fino a due anni o oltre.
Gli operatori sanitari andrebbero messi in condizione di offrire
counselling efficace sull’alimentazione, ed questi servizi andrebbero estesi
nella comunità tramite counsellor laici qualificati oppure peer counsellor
(aiuto da mamma a mamma).
I governi dovrebbero controllare i progressi fatti nell’attuazione del Codice
Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno, e
dovrebbero prendere in considerazione legislazioni nuove o misure aggiuntive per
proteggere le famiglie da pressioni commerciali avverse.
I governi dovrebbero emanare un’appropriata legislazione che protegga il
diritto all’allattamento al seno delle donne lavoratrici e stabilire misure per
la sua applicazione in conformità con gli standard internazionali del lavoro.
Per permettere alle madri di allattare in maniera esclusiva per 6 mesi
L’OMS e l’UNICEF raccomandano di:
- Iniziare ad allattare entro la prima ora dopo il parto
- Allattare in maniera esclusiva: il bambino deve ricevere solo latte
materno, senza altri cibi o bevande, neanche acqua
- Allattare a richiesta: tutte le volte che il bambino lo richiede di giorno e
di notte
- Non usare biberon, tettarelle o succhiotti
Risoluzione AMS 58.32 del 2005
L’Assemblea Mondiale della Sanità chiede agli stati membri Assicurare che il
sostegno finanziario ed altri incentivi per chi si occupa di progetti e per gli
operatori sanitari che lavorano nel campo della salute materno-infantile non creino
conflitto di interesse
Risoluzione AMS 61.20 del 2008
Esorta urgentemente gli Stati Membri ad incrementare l’impegno
per monitorare il conflitto di interesse e per rafforzare le misure
nazionali volte ad evitarlo.