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COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 26.01.2011
C(2010)8939 definitivo
Oggetto:
Aiuto di Stato N 343/2010 - Italia
Sostegno a favore della costituzione di reti di imprese
Signor Ministro,
1.
PROCEDIMENTO
(1)
Con notifica elettronica del 5 agosto 2010, protocollata presso la Commissione lo stesso
giorno, le autorità italiane hanno comunicato la misura di aiuto in oggetto, a norma
dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE).
(2)
Poiché le informazioni ricevute non erano sufficienti per valutare la compatibilità della
misura con il mercato interno, il 19 agosto 2010 la Commissione ha chiesto un
complemento di informazioni.
(3)
Dopo aver inviato un sollecito il 23 settembre 2010, la Commissione ha ricevuto le
informazioni richieste il 15 ottobre 2010 e il 7 dicembre 2010.
2.
DESCRIZIONE DELLA MISURA DI AIUTO
2.1.
(4)
Obiettivo
La misura mira a fornire sostegno finanziario, sotto forma di differimento d'imposta, alle
imprese che intendono cooperare e costituire una rete. La rete, formalizzata con un
contratto di rete (di seguito "il contratto"), consentirà alle imprese di collaborare negli
ambiti delle loro attività, di scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero di esercitare in comune una o più attività
rientranti nel loro settore.
S.E On. Franco FRATTINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma
Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel – Belgium
Telephone: 00- 32 (0) 2 299.11.11.
(5)
Secondo le autorità competenti, tutte le imprese italiane, ma soprattutto le PMI, sono
restie a collaborare perché non esiste una figura giuridica di cooperazione semplice ed
efficace, che consenta di realizzare attività comuni (o altre forme di cooperazione)
nell'ambito di un quadro giuridico prestabilito. Attualmente, nel sistema giuridico
italiano non esiste alcuna figura di contratto plurilaterale con scopo di lucro che non
preveda la costituzione di un fondo specifico in cui far confluire tutti gli utili.
(6)
La particolarità del contratto di rete è che le imprese partecipanti mantengono la loro
autonomia sotto il profilo giuridico e ottengono i vantaggi previsti beneficiando
direttamente dell'agevolazione, una volta terminata l'attività/cooperazione. In altre
parole, questa nuova figura giuridica lascia alle imprese la libertà di decidere quale tipo
di cooperazione attuare e con quali mezzi, senza imporre alcuna forma di obbligo
strutturato, come l'istituzione di un fondo o altre forme di fusione.
(7)
Mentre altre figure giuridiche di cooperazione strutturata, come le associazioni
temporanee di imprese, raggruppano per un certo periodo di tempo società che
intendono svolgere una determinata operazione, nella rete di imprese, istituita dalla
misura in oggetto, il contratto definisce un programma comune (come un programma
industriale) con il quale le società partecipanti mirano ad accrescere, individualmente o
collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Il
contratto istituisce quindi la forma più flessibile e generale di associazione tra imprese,
fissando un numero limitato di norme al solo scopo di assicurare la trasparenza e la
stabilità delle relazioni contrattuali.
(8)
Secondo le autorità italiane, questa misura è stata fortemente voluta dalle imprese e
dalle loro associazioni e risponde alla specificità della struttura industriale italiana,
caratterizzata da numerose piccole imprese a compagine proprietaria ristretta, che
desiderano collaborare senza perdere la propria autonomia.
2.2.
(9)
Base giuridica, dotazione e durata
La base giuridica della misura è l'articolo 42 della Legge 30 luglio 2010, n.122, che
converte in legge il decreto-legge 31 maggio 2010, n.78.
(10) La dotazione della misura ammonta a 48 milioni di euro (20 milioni per il 2011, 14
milioni per il 2012 e 14 milioni per il 2013). La misura copre il periodo dal 31 luglio
2010 al 31 dicembre 2013 ma contiene una clausola di sospensione che ne subordina
l'applicazione all'autorizzazione della Commissione. La dotazione disponibile sarà
ripartita proporzionalmente tra tutte le società che soddisfano i requisiti per beneficiare
della misura, senza possibilità di escluderne alcuna per motivi legati alla limitatezza
delle risorse.
2.3. Tipo di misura e autorità che la concede
(11) La misura consiste in una sospensione d'imposta. Una quota degli utili destinata dalle
imprese partecipanti alla realizzazione dell'obiettivo del contratto e accantonata ad
apposita riserva sarà esclusa dal calcolo del reddito imponibile per la durata del
contratto. Tale agevolazione fiscale è temporanea poiché le somme accantonate per la
partecipazione alla rete saranno incluse nella base imponibile alla fine del contratto.
Ogni società può accantonare per la rete un importo massimo di 1 milione di euro. La
misura in oggetto non prevede altri vantaggi.
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(12) La sospensione d'imposta è gestita direttamente dall'amministrazione fiscale italiana
(Agenzia delle entrate) che non ha alcuna discrezionalità nella sua attuazione e infatti
differisce automaticamente il versamento dell'imposta per la quota ammissibile, se le
imprese soddisfano i requisiti di cui all'articolo 42 della Legge 30 luglio 2010, n.122.
(13) Le imprese hanno la possibilità di costituire una dotazione specifica per gestire le
attività di cooperazione in comune oppure di accantonare risorse che possono essere
gestite da un rappresentante di tutti i partecipanti oppure da un organo comune.
2.4. Beneficiari
(14) Possono beneficiare della misura tutte le imprese che operano in Italia. Non sono
previsti limiti relativi alle dimensioni aziendali (sono ammissibili sia le grandi imprese
che le PMI), alla localizzazione territoriale (sono ammissibili tutte le imprese che
operano in Italia), al settore di attività (possono partecipare le imprese di tutti i settori) e
all'ambito, purché l'obiettivo sia accrescere la competitività e il livello di innovazione.
3.
VALUTAZIONE
(15) La Commissione ha valutato il regime notificato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1,
del TFUE secondo cui "sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni,
falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
(16) La misura notificata è una sospensione d'imposta concessa alle società che partecipano
ad una rete di imprese sulla quota di utili accantonata ad apposita riserva per la
realizzazione della rete di imprese. Vista l'ambito della misura, la Commissione valuta
innanzitutto l'esistenza dell'aiuto sulla base della comunicazione della Commissione
sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta
delle imprese1 (di seguito "la comunicazione della Commissione").
(17) In primo luogo, va notato che la misura in questione è una sospensione d'imposta e
conferisce pertanto alle imprese un vantaggio che alleggerisce gli oneri normalmente
gravanti sul loro bilancio. Infatti, anche se dovranno versare gli importi sospesi al
termine del contratto, le imprese beneficeranno di un onere fiscale ridotto durante un
certo periodo. La sospensione d'imposta è nell'elenco delle misure fiscali che
conferiscono vantaggi alle imprese (punto 9 della comunicazione della Commissione).
(18) In secondo luogo, il vantaggio è concesso mediante risorse statali (gettito fiscale) ed è
gestito dall'amministrazione fiscale italiana.
(19) In terzo luogo, la misura incide sugli scambi, poiché i beneficiari esercitano attività
economiche che possono dare luogo a scambi tra Stati membri.
1
Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di
tassazione diretta delle imprese (di seguito "comunicazione della Commissione"), GU C 384 del 10.12.1998,
pag. 3.
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(20) Inoltre, per essere considerata un aiuto di Stato, la misura deve essere selettiva nel senso
che favorisce «talune imprese o talune produzioni». Ai sensi del punto 13 della
comunicazione della Commissione, "le misure fiscali a favore di tutti gli agenti
economici che operano sul territorio di uno Stato membro sono, in linea di principio,
misure di carattere generale. Devono essere effettivamente destinate a tutte le imprese
su una base di parità di accesso e il loro ambito non deve essere di fatto ridotto, ad
esempio, dal potere discrezionale dello Stato nella loro concessione o attraverso altri
elementi che ne limitino gli effetti pratici."
(21) La Commissione osserva che la misura non è settoriale, perché è destinata a tutte le
imprese a prescindere dal loro ambito di attività.
(22) Inoltre, la misura non prevede limiti di localizzazione territoriale poiché possono
usufruirne tutte le imprese che operano in Italia.
(23) La misura è destinata sia alle grandi imprese che alle PMI: non prevede pertanto limiti
per quanto riguarda le dimensioni aziendali. Non è neppure limitata a talune forme di
imprese, a certe loro funzioni o a certi tipi di produzione.
(24) Non ci sono limitazioni neppure per quanto riguarda il numero di società che può
partecipare ad ogni singola attività di cooperazione e non c'è un limite di tempo: il
contratto non è a tempo indeterminato ma la sua durata è stabilita dalle imprese
partecipanti. Va aggiunto anche che tutte le società, a prescindere dalla data di
costituzione, possono beneficiare della misura.
(25) Non c'è limite settoriale: le imprese che intendono cooperare in un qualsiasi settore delle
loro attività possono farlo e beneficiano della misura.
(26) Come richiesto al punto 13 della comunicazione della Commissione, l'ambito della
misura non è di fatto ridotto, ad esempio, dal potere discrezionale dello Stato nella
concessione della sospensione d'imposta o attraverso altri elementi.
Infatti,
l'amministrazione fiscale non esercita alcuna discrezionalità nella concessione del
vantaggio fiscale: per beneficiare automaticamente della sospensione d'imposta, alle
imprese interessate basta compilare un modulo standard, accessibile on line all'indirizzo
www.agenziaentrate.gov.it. L'amministrazione fiscale si limiterà eventualmente a
fornire chiarimenti in merito all'interpretazione della norma generale di cui all'articolo
42 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 ma non derogherà in nessun caso alle norme
fiscali generali previste in detta legge.
(27) Inoltre, non c'è limite di bilancio. Per l'attuazione della misura le autorità italiane hanno
previsto un bilancio per i prossimi tre anni e si aspettano un'ampia partecipazione. Tutte
le imprese ammissibili beneficeranno della misura e in caso di partecipazione superiore
al previsto, i vantaggi fiscali saranno ridotti proporzionalmente per tutti i beneficiari. In
questo modo, tutte le società in regola con i requisiti potranno fruire della misura.
(28) Infine, l'onere amministrativo per le imprese è minimo: è sufficiente registrare il
contratto presso un notaio (come da norma generale del diritto italiano) e nel registro
generale delle società. Quest'ultima registrazione è comunque automatica una volta che
tutti i partecipanti hanno firmato il contratto e serve soltanto a garantire trasparenza.
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(29) Sebbene il contratto disciplini esclusivamente la relazione tra le imprese partecipanti e
l'amministrazione delle risorse comuni, la Commissione ha considerato anche se
l'esistenza di un tale contratto tra queste società dia vita ad un'impresa distinta ai sensi
dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. È questo il caso che potrebbe verificarsi in
particolare se le imprese interessate istituissero un fondo, con responsabilità separata,
all'atto della costituzione della rete di imprese.
(30) A tale riguardo, le autorità italiane hanno chiarito che la rete di imprese non avrà
personalità giuridica autonoma. Gli aspetti finanziari delle reti di imprese possono
essere gestiti attraverso una dotazione speciale destinata alla realizzazione degli
obiettivi comuni o attraverso un semplice accantonamento di risorse gestito, per
esempio, su mandato, da un rappresentante o da un organo. Le risorse sono accantonate
soltanto per ragioni pratiche, cioè per la disponibilità dei fondi per le operazioni correnti
comuni, e vengono messe in comune esclusivamente per realizzare le attività comuni
indicate nel contratto, per le quali però ciascuna impresa partecipante mantiene la piena
responsabilità. Per queste ragioni, le reti non possono essere considerate entità distinte.
Inoltre, si può concludere che la misura non è selettiva, poiché non è limitata alle
imprese che istituiscono una dotazione speciale.
(31) Infine, va osservato che questa decisione non pregiudica l’applicazione dell’articolo 101
del TFUE alla misura.
(32) Sulla base di quanto sopra, la Commissione ritiene che il regime sia una misura
generale, quindi non selettiva. La sospensione d'imposta non costituisce pertanto aiuto
di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato TFUE.
4.
DECISIONE
(33) Sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione conclude che la misura
notificata, quale descritta sopra, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107,
paragrafo 1, del TFUE.
(34) La Commissione rammenta al governo italiano l'obbligo di notificarle qualunque
modifica della misura in questione che possa configurarsi come aiuto di Stato, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
5
Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di
informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Ove non
riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione
presumerà l’esistenza del consenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo
integrale
della
presente lettera nella lingua facente fede sul sito:
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Tale richiesta deve essere inviata mediante lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Direzione Aiuti di Stato
Protocollo Aiuti di Stato
B – 1049 Bruxelles
Fax n.: +32 2 296 12 42
Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
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