IL BONUS BEBÈ: DEFINITE LE ISTRUZIONI OPERATIVE

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IL BONUS BEBÈ: DEFINITE LE ISTRUZIONI OPERATIVE
INFORMATIVA N. 145 – 18 MAGGIO 2015
IMPOSTE DIRETTE
IL BONUS BEBÈ: DEFINITE
LE ISTRUZIONI OPERATIVE
• Art. 1, commi da 125 a 129, Legge n. 190/2014
• DPCM 27.2.2015
• Circolare INPS 8.5.2015, n. 93
Recentemente l’INPS è intervenuto fornendo le istruzioni per
l’applicazione dell’assegno a favore della natalità, c.d. “Bonus
bebè”, previsto dalla Finanziaria 2015. Con un apposito DPCM
sono state definite le modalità attuative dello stesso.
I chiarimenti dell’Istituto riguardano in particolare:
− l’ambito di applicazione dell’assegno;
− i requisiti del soggetto richiedente e in particolare l’indicatore
ISEE riferito al nucleo familiare;
− la misura e le modalità di pagamento dell’assegno nonché la
decorrenza e le cause di decadenza dal beneficio;
− i termini di presentazione della domanda con particolare
riferimento al periodo transitorio;
− l’irrilevanza dell’assegno ai fini della formazione del reddito
complessivo del richiedente.
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
IF 18.05.2015 n. 145 - pagina 2 di 14
Come noto, ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129, Finanziaria 2015 per ogni figlio nato o
adottato nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2017 è riconosciuto un assegno di importo annuo di € 960.
Tale assegno:
• è erogato, previa richiesta, dall’INPS mensilmente a decorrere dal mese di nascita / adozione;
• non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF;
• è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel
nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato UE ovvero di
extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia;
• spetta a condizione che il valore dell’indicatore ISEE relativo al nucleo familiare del genitore
richiedente l’assegno, non superi € 25.000.
In caso di ISEE pari o inferiore a € 7.000 il bonus è raddoppiato (€ 1.920);
• non rileva per la verifica del limite di reddito per la spettanza del “Bonus 80 euro” ex art. 13,
comma 1-bis, TUIR.
Con il DPCM 27.2.2015 sono state definite le modalità attuative dell’agevolazione in esame
individuando, in particolare, i soggetti beneficiari, la misura e la durata dell’assegno, le modalità di
presentazione della domanda e le cause di decadenza dal beneficio.
Ora l’INPS con la Circolare 8.5.2015, n. 93 ha fornito le prime istruzioni operative sui requisiti e
sulla presentazione della richiesta, che può essere inoltrata a decorrere
dal 12.5.2015
utilizzando l’apposita procedura resa disponibile sul sito Internet dell’Istituto.
AMBITO APPLICATIVO
Con riguardo all’ambito di applicazione dell’assegno in esame l’INPS rammenta che lo stesso:
“è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio
2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni
dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione”.
ADOZIONE
Al fine di definire la spettanza del bonus in esame, l’INPS precisa che, così come già nel citato
DPCM 27.2.2015, l’espressione “ingresso del minore adottando nel nucleo familiare” va intesa
come
“ingresso del minore adottando nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per
i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo di cui dell’art. 22 co. 6 della legge 184/1983”.
Tale interpretazione infatti “risulta maggiormente rispondente alle finalità della norma” volta a “dare
sostegno alle famiglie da quando il minore entra in famiglia (evento questo che può precedere
anche di molto la sentenza definitiva di adozione)”.
Il bonus quindi è riconosciuto:
• a condizione che i figli siano adottati nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2017; a tal fine “occorre fare
riferimento alla data nella quale la sentenza di adozione è divenuta definitiva”;
• per i 3 anni successivi all’ingresso del figlio nel nucleo familiare; a tal fine va fatto riferimento
all’“ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo”.
In particolare l’INPS evidenzia che “in via transitoria”, nel caso in cui il figlio sia:
• stato adottato nel triennio 2015 – 2017;
• entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente all’1.1.2015;
l’assegno spetta per un triennio a decorrere dall’1.1.2015.
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AFFIDAMENTO TEMPORANEO A TERZI
Ai sensi dell’art. 5, comma 6, del citato DPCM, in caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi
l'assegno può essere richiesto dall'affidatario.
A tal proposito l’INPS nella Circolare n. 93 in esame precisa che l’assegno è:
• corrisposto all’affidatario;
• su apposita domanda;
• limitatamente al periodo di durata dell’affidamento.
In tal caso l’assegno decorre dalla data del Provvedimento di affidamento disposto dal Giudice
oppure dal Provvedimento del servizio sociale reso esecutivo dal giudice tutelare.
REQUISITI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Con riguardo ai soggetti beneficiari dell’agevolazione, l’INPS evidenzia che la domanda può essere
presentata dal genitore, anche affidatario, in possesso dei seguenti requisiti che devono essere
presenti al momento di presentazione della domanda.
Cittadinanza
• Italiana;
• comunitaria;
• extracomunitaria con permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di
rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
Residenza
In Italia.
Convivenza
Il figlio per cui è richiesto il bonus e il genitore richiedente devono coabitare
ed avere dimora abituale nello stesso Comune.
ISEE
L’Indicatore del nucleo familiare di appartenenza del richiedente (o del
minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé) non deve superare €
25.000 annui.
GENITORE MINORENNE
Nel caso in cui il genitore avente diritto sia:
• minorenne;
• incapace di agire per altri motivi;
l’INPS precisa che la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per
conto del genitore incapace purché i predetti requisiti siano comunque posseduti dal genitore
minorenne / incapace.
AFFIDAMENTO TEMPORANEO A TERZI
Nel caso in cui il figlio sia affidato temporaneamente a terzi, l’INPS evidenzia che la domanda
può essere presentata dall’affidatario.
L’assegno è concesso per affidamenti temporanei disposti presso una famiglia o una persona
singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.
REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE – INDICATORE ISEE
Come accennato, il beneficio in esame spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore
richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia
in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a € 25.000 ex DPCM n. 159/2013.
Con riguardo a tale requisito l’INPS, nella Circolare n. 93 in esame fornisce i seguenti chiarimenti.
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NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO
Il “nucleo familiare” di riferimento va individuato ai sensi dell’art. 3 del predetto DPCM n. 159/2013
(Informativa SEAC 20.11.2014, n. 295) in base al quale il nucleo familiare è costituito dai
“componenti della famiglia anagrafica” alla data di presentazione della DSU.
Nel particolare caso in cui il minore sia affidato in via temporanea ad una famiglia, l’INPS
ribadisce che il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa
parte il minore affidato tenendo conto che i minori in affidamento temporaneo sono considerati
nuclei familiari a sé stanti fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del
proprio nucleo.
DSU
Come noto, per poter richiedere l’assegno in esame, deve essere preliminarmente presentata la
DSU “secondo le nuove regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013”.
Ai fini della concessione dell’agevolazione in esame l’INPS precisa che:
• è necessario che nel nucleo familiare indicato nella DSU sia presente il figlio nato, adottato o in
affido preadottivo;
• non possono essere utilizzate DSU presentate nel 2014;
• non è possibile utilizzare DSU scadute (ossia presentate dopo il 15.1 dell’anno successivo a
quello della presentazione) ma occorre presentarne un’altra.
In caso di mancata presentazione di una nuova DSU il beneficio è sospeso fino alla
presentazione della nuova dichiarazione.
Esempio 1 Nel mese di ottobre 2015 si verifica la nascita / ingresso in famiglia di un figlio. La
domanda di assegno è presentata a novembre 2015 con DSU valida fino al 15.1.2016.
Se la nuova DSU è presentata:
• nel periodo 15.1 – 31.1.2016 il pagamento mensile dell’assegno prosegue a febbraio
2016 senza soluzione di continuità (con ISEE entro la soglia di € 25.000);
• successivamente al 31.1.2016, ad esempio il 20.3.2016, il pagamento mensile
dell’assegno:
− è sospeso per i mesi di febbraio e marzo 2016;
− riprende (con ISEE entro la soglia di € 25.000) ad aprile 2016, con accredito anche
delle mensilità sospese (febbraio e marzo 2016).
MISURA E DECORRENZA DELL’ASSEGNO
Come sopra accennato, l’agevolazione in esame dipende dal valore dell’ISEE del nucleo familiare
e in particolare l’importo annuo è pari a:
• € 960 (€ 80 al mese x 12 mesi) con ISEE non superiore a € 25.000 annui;
• € 1.920 (€ 160 al mese x 12 mesi) con ISEE non superiore a € 7.000 annui.
ISEE
Assegno mensile spettante
Fino a € 7.000
€ 160
Superiore a € 7.000 ma non a € 25.000
€ 80
Superiore a € 25.000
zero
La misura dell’assegno può essere oggetto di rideterminazione da parte dei “Ministeri
vigilanti … qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla
previsione di spesa di cui al comma 128”.
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L’assegno, come precisato dall’INPS nella citata Circolare n. 93, è riconosciuto per un massimo
di 36 mensilità computate a decorrere dal mese di nascita / ingresso in famiglia.
Periodo nel quale le nascita / adozione deve verificarsi
1.1.2015
31.12.2017
al max fino al 30.11.2020
Periodo di vigenza del bonus
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del citato DPCM, le domande devono essere presentate:
• entro 90 dalla nascita / ingresso in famiglia;
ovvero
• entro il 27.7.2015, ossia 90 giorni successivi all’entrata in vigore del predetto DPCM (in via
transitoria);
con decorrenza dell’assegno dal giorno della nascita / ingresso nel nucleo familiare.
Nella Circolare n. 93 in esame l’INPS rammenta che in presenza di domande “tardive” (presentate
cioè oltre i predetti termini) l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
Esempio 2
In data 31.1.2016 si verifica la nascita di A (compimento dei 3 anni il 31.1.2019) per cui i
36 mesi di possibile fruizione dell’agevolazione decorrono da gennaio 2016 fino a
dicembre 2018.
Se la domanda è presentata:
• nei termini, ossia entro il 30.4.2016 (90 giorni dalla nascita), l’assegno è corrisposto per
tutti i 36 mesi;
• il 20.7.2016, cioè oltre i termini di legge, l’assegno decorre dal mese di presentazione
della domanda ed è quindi corrisposto da luglio 2016 a dicembre 2018 (30 mensilità).
Nel caso di specie la tardività della domanda comporta la perdita del beneficio per 6
mensilità (da gennaio a giugno 2016).
CASI PARTICOLARI
Dopo aver ribadito la regola generale per cui il genitore richiedente è tenuto a presentare la
domanda di assegno una sola volta per ciascun figlio nato / adottato / in affido preadottivo nel
triennio 2015-2017, l’INPS specifica che “benché la domanda sia di regola unica per ciascun figlio”
il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la DSU.
Tuttavia l’art. 5 del citato DPCM individua taluni casi in cui può essere presentata più di una
domanda di assegno per lo stesso minore, di seguito schematizzati.
In tali casi l’assegno è erogato al nuovo richiedente nei limiti del periodo residuo.
Assegno concesso a uno dei genitori e figlio affidato in via esclusiva all’altro o adottato
solo dall’altro
Soggetto legittimato
Termine presentazione
nuova domanda
Decorrenza assegno nuovo
beneficiario
Il genitore affidatario/adottivo 90 giorni dall’emanazione del Dal mese successivo a quello
(l’altro genitore decade dal Provvedimento giudiziario di di
emanazione
del
diritto all’assegno).
affido esclusivo / adozione.
Provvedimento giudiziario.
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Decadenza dalla responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio
Termine presentazione
nuova domanda
Decorrenza assegno nuovo
beneficiario
Dal mese successivo a quello
L’altro genitore che mantiene 90 giorni dall’emanazione del
di
emanazione
del
la responsabilità genitoriale.
Provvedimento del giudice.
Provvedimento giudiziario.
Soggetto legittimato
Affido temporaneo del minore ad una famiglia / persona singola
Termine presentazione
nuova domanda
90 giorni dall’emanazione del
Provvedimento del giudice /
servizi sociali reso esecutivo
dal giudice tutelare.
Soggetto legittimato
L’affidatario.
Decorrenza assegno nuovo
beneficiario
Dal mese di emanazione del
Provvedimento del Tribunale /
servizi sociali reso esecutivo
dal giudice.
Rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore
Termine presentazione
nuova domanda
Soggetto legittimato
Il genitore a favore del quale è 90
giorni
stata disposta la rinuncia.
espressa.
dalla
Decorrenza assegno nuovo
beneficiario
L’erogazione riprende secondo
rinuncia
la durata complessivamente già
concessa.
Decesso del genitore beneficiario
Soggetto legittimato
Termine presentazione
nuova domanda
L’altro genitore convivente col
figlio che fornisce all’INPS gli
elementi informativi necessari 90 giorni
per
la
prosecuzione decesso.
dell’assegno
secondo
le
modalità prescelte.
dalla
data
Decorrenza assegno nuovo
beneficiario
del L’erogazione prosegue in capo
al genitore convivente.
Anche in tali casi, come previsto in linea generale, qualora la domanda sia presentata oltre i
predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
PERIODO TRANSITORIO (EVENTI 1.1 – 27.4.2015)
Come accennato le modalità attuative dell’agevolazione, definite dal citato DPCM sono in vigore
dal 27.4.2015.
L’INPS, nella Circolare n. 93 in esame, “considerato che il beneficio è in vigore dal 1° gennaio 2015”
e quanto disposto dall’art. 2963, C.c., precisa che per le nascite / adozioni / affidamenti
preadottivi avvenuti nel periodo 1.1.2015 – 27.4.2015:
“il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide
con il 27 luglio 2015”
fermo restando che per tali eventi
“le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 27 luglio
2015; in tale caso l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda”.
L’INPS non considera quindi l’ulteriore “differimento” al 12.5.2015, data di messa a
disposizione dell’apposita procedura per presentare la domanda.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’ASSEGNO
L’INPS precisa che il pagamento:
• avviene per singole rate mensili, pari ad € 80 / € 160 a seconda del valore dell’ISEE;
• è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente con le modalità da quest’ultimo indicate in
sede di presentazione della domanda (bonifico domiciliato presso un ufficio postale, accredito su
c/c bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
•
Il mezzo di pagamento deve essere intestato al richiedente ovvero al minore / incapace
in caso di domanda presentata dal rappresentante legale.
Con riferimento al primo pagamento, se la domanda è stata presentata nei termini, lo stesso
comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.
Esempio 3
In data 31.8.2015 si verifica la nascita di A.
La domanda è presentata ad ottobre 2015.
Il primo pagamento, effettuato a novembre 2015, comprende le rate di agosto,
settembre ed ottobre 2015.
Esempio 4
In data 1.10.2016 si verifica la nascita di A (compimento dei 3 anni di vita l’1.10.2019):
• ISEE inferiore a € 7.000;
• assegno annuo pari ad € 1.920 (quota mensile pari ad € 160);
• domanda presentata nei termini.
L’assegno, in presenza dei requisiti di legge e con ISEE costante, è pagato per:
• 3 mensilità nel 2016 (da ottobre a dicembre 2016);
• 12 mensilità nel 2017 e nel 2018;
• 9 mensilità nel 2019 (da gennaio a settembre 2019).
CAUSE DI DECADENZA
Con riguardo alla decadenza dall’agevolazione, l’INPS nella Circolare n. 93 in esame ribadisce che
l’erogazione dell’assegno è interrotta a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di
una delle seguenti cause di decadenza ovvero:
• decesso del figlio;
• revoca dell’adozione / affidamento;
• decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
• affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
• affidamento del minore a terzi;
• perdita di uno dei requisiti in capo al richiedente (viene meno la convivenza o la residenza in
Italia).
Al verificarsi di uno dei suddetti eventi, il richiedente è tenuto a darne tempestiva comunicazione,
e comunque entro 30 giorni “al fine di evitare il generarsi di un pagamento indebito con
conseguente azione di recupero da parte dell’Istituto”.
Il ricorrere di una delle suddette cause di decadenza relative al richiedente non impedisce la
presentazione della domanda di assegno da parte di un soggetto diverso, qualora per
quest’ultimo sussistano i requisiti necessari per accedere al beneficio.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA TELEMATICA
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Ai sensi dell’art. 4 del citato DPCM la domanda per l’assegno:
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“è presentata all'INPS per via telematica secondo modelli predisposti dall'Istituto [con] le
modalità più idonee per facilitare l'accesso alla misura da parte dei nuclei familiari, anche
mediante le proprie sedi territoriali, il contact center e procedure telematiche assistite”.
La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione (in allegato) va presentata quindi
“esclusivamente in via telematica” mediante una delle seguenti modalità:
• servizio on line del sito Internet www.inps.it al seguente percorso: Servizi per il cittadino –
Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Assegno di
natalità – Bonus bebè. Il servizio è accessibile tramite PIN;
• Contact Center Integrato;
• Patronati.
AUTOCERTIFICAZIONE
Ai sensi dell’art. 4 del citato DPCM i requisiti che danno titolo alla concessione dell’assegno sono
autocertificati dal richiedente nella domanda salvo che lo stesso “sia tenuto a comprovare i
requisiti sulla base di specifica documentazione”.
A tal proposito l’INPS nella Circolare n. 93 in esame chiarisce che:
• i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE / per asilo politico
autocertificano il possesso di tali titoli inserendone gli estremi nella domanda telematica;
• con riguardo ai Provvedimenti giudiziari (quali, ad esempio, ordinanza di affidamento
preadottivo, provvedimento giudiziario di affidamento esclusivo o di affidamento temporaneo) il
richiedente, se non ha allegato il provvedimento alla domanda, è tenuto a indicare, oltre al
Tribunale che lo ha emanato anche gli elementi che ne consentano il reperimento (sezione
del tribunale, data di deposito in cancelleria e relativo numero di protocollo).
ESITO DELLA RICHIESTA
L’INPS precisa che la “pre-informativa”, con la quale si segnala la definizione della domanda, è
trasmessa via sms dall’Istituto al richiedente ai recapiti comunicati al momento di presentazione
della richiesta.
Nella domanda online è possibile inserire anche l’indirizzo PEC al quale ricevere il
provvedimento di accoglimento / rigetto.
GESTIONE DELLE DOMANDE
Le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali dall’INPS:
• sono sottoposte ad istruttoria automatizzata centralizzata;
• in presenza di tutti i requisiti previsti le stesse sono liquidate in automatico tramite pagamento
con le modalità indicate in domanda dal richiedente.
Il rigetto è automatico in presenza di un ISEE superiore a € 25.000.
Resta fermo che, nel caso in cui sia necessario un approfondimento dell’istruttoria ed una
integrazione di documentazione le domande vengono messe a disposizione della Struttura
territorialmente competente per la loro definizione.
RIFLESSI FISCALI
Come sopra accennato ai sensi del citato comma 125, Finanziaria 2015 l’assegno in esame:
• non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF ex art. 8, TUIR;
• non rileva per la determinare la spettanza del “Bonus 80 euro”.
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