DIRITTO DEL LAVORO – DIMISSIONI TELEMATICHE
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DIRITTO DEL LAVORO – DIMISSIONI TELEMATICHE
AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI www.studioadc.legal 00187 Roma, Via Calabria n. 56 tel. 0683369076 – fax. 0645214865 [email protected] ADCNEWS 15.4.2016 DIRITTO DEL LAVORO – DIMISSIONI TELEMATICHE Ad un mese di vita dall'entrata in vigore del nuovo sistema di dimissioni online introdotto per effetto del Jobs Act (Dlgs 151/2015), che punta a contrastare le dimissioni in bianco, si registrano le principali difficoltà che hanno portato oltre un lavoratore su due a commettere imprecisioni. E' quanto risulta da un’indagine della Fondazione Studi ad un campione di 4 mila Consulenti del Lavoro sulla nuova procedura telematica per le dimissioni e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro. I maggiori ostacoli riguardano i tempi lunghi per ottenere il Pin dall'Inps, gli errori effettuati nell'inserire l'e-mail o la Pec del datore di lavoro, le incertezze sulla data di decorrenza delle dimissioni da indicare nel modulo, la difficoltà nel reperire assistenza per poter eseguire la procedura e la poca dimestichezza con il pc, soprattutto tra gli over 55. Per il 92% degli intervistati la nuova procedura complica il processo di dimissioni dal rapporto di lavoro e non assicura l’autenticità del lavoratore che intende manifestare la volontà di dimettersi. Occorre a questo punto un "reminder" sulla recente riforma. La legge delega (art. 1, comma 6, lett. g), L. 10 dicembre 2014, n. 183 (cosiddetto Jobs Act) ha delegato il governo ad introdurre modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche in considerazione della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore. Di qui, l’art. 26 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151, norma attuativa della delega, che contiene la nuova disciplina delle dimissioni, rinviando per gli aspetti operativi ad un decreto ministeriale. Prima di questa ultima riforma la materia era disciplinata dalla L. 92/12 (Legge Fornero), entrata in vigore il 18 luglio 2012, in base alla quale le dimissioni erano efficaci condizionatamente alla c.d. procedura di convalida oppure alla mancanza di convalida nei termini previsti dalla legge. Si AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI www.studioadc.legal 00187 Roma, Via Calabria n. 56 tel. 0683369076 – fax. 0645214865 [email protected] trattava di una misura diretta a combattere il fenomeno delle dimissioni “in bianco”. Il lavoratore dimissionario doveva alternativamente procedere alla convalida presso le sedi competenti, la DTL o il Centro per l’impiego o altre sedi individuate dai CCNL, oppure sottoscrivere un’apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto. Con la nuova disciplina le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate da un decreto ministeriale. La riforma prevede per il dipendente un “diritto di ripensamento”: entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità. Decorso il termine di 7 giorni, in assenza di esercizio del diritto di ripensamento le dimissioni diventano definitive. Le novità sostanziali rispetto alla precedente disciplina della Legge Fornero possono così sintetizzarsi: • le dimissioni possono essere rassegnate solo con modalità telematiche (quindi, non si potrà più dimettersi con una semplice dichiarazione in formato cartaceo); • l’efficacia delle dimissioni non è più sottoposta alla necessità di una convalida; • il dipendente ha sette giorni di tempo per ripensarci e revocare le dimissioni, utilizzando le stesse formalità telematiche che sono richieste per rassegnare le dimissioni. La nuova disciplina non si applica al recesso durante il periodo di prova; nei casi di lavoro domestico, nei casi in cui il recesso è nelle “sedi protette”, nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino, che dovranno essere convalidate dal solo servizio ispettivo del lavoro secondo la procedura speciale già vigente. Per le dimissioni nell’anno dal matrimonio, la lavoratrice dovrà utilizzare la procedura telematica e poi convalidare comunque le dimissioni presso la direzione territoriale del lavoro In sostanza, il dipendente che vuole dimettersi deve avere il proprio Pin “dispositivo”. Può richiederlo, presentando la carta d’identità, a uno sportello Inps, oppure sul sito dell’Istituto di previdenza. In quest’ultimo caso occorre inserire codice fiscale, dati anagrafici, indirizzo di residenza, un numero di telefono e i recapiti cui inviare il Pin. Sempre in questo caso i tempi non AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI www.studioadc.legal 00187 Roma, Via Calabria n. 56 tel. 0683369076 – fax. 0645214865 [email protected] sono immediati perché l codice viene spedito per posta ordinaria. Dovrà poi accedere a www.lavoro.gov.it e compilare il modulo telematico, specificando dati personali, informazioni di base sull’impresa, data di inizio del rapporto e contratto. In alternativa, la procedura telematica può essere svolta anche con l’assistenza di un soggetto abilitato: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione, che possono trasmettere il modulo per conto del lavoratore. In questo caso il lavoratore può non avere il Pin. Inoltre, l’assistenza di un soggetto abilitato può essere richiesta sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o dalla sede lavorativa. In entrambi i casi, registrazione diretta o tramite soggetto accreditato, la procedura si conclude con l’invio delle dimissioni, oppure della comunicazione relativa alla risoluzione consensuale del rapporto, sia all’indirizzo PEC del datore che a quello della Direzione territoriale del Lavoro. Entro 5 giorni dalla cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto, il datore di lavoro deve inviare una comunicazione in via telematica al centro per l’Impiego. Per i datori di lavoro pubblici e per le Agenzie di somministrazione, il termine è il giorno 20 del mese successivo. L’inottemperanza a tale obbligo prevede una sanzione compresa tra 100 e 500 euro. I principali ostacoli incontrati dai lavoratori nel primo mese di vita del nuovo sistema di dimissioni online sono stati l'incertezza nei termini e negli effetti delle dimissioni, nonché una complicazione degli adempimenti burocratici. Per tale motivo il Ministero del Lavoro è intervenuto nei giorni scorsi per dare risposta ai 20 quesiti posti dai consulenti del lavoro. Tra i chiarimenti del Lavoro arrivati la settimana scorsa anche l’annuncio che a breve sarà inserita, tra le tipologie di comunicazione, l’opzione “dimissioni per giusta causa”, con uno spazio per indicare la motivazione: ad oggi infatti esistono soltanto i casi di “dimissioni” e “risoluzione consensuale”. Un passo avanti importante, se si considera che spesso questa tipologia di dimissioni deriva da gravi inadempienze del datore di lavoro, quali il mancato versamento delle retribuzioni o dei contributi o da situazioni di mobbing e che queste dimissioni sono le uniche che non prevedono preavviso e danno diritto alla Naspi. Per quanto concerne il caso del lavoratore che si dimette senza eseguire la procedura telematica e che non si presenta più sul posto di lavoro, il Ministero ha chiarito che il rapporto in tal caso, non può considerarsi risolto. Il datore di lavoro dovrà contestare l’assenza ingiustificata e licenziare il AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI www.studioadc.legal 00187 Roma, Via Calabria n. 56 tel. 0683369076 – fax. 0645214865 [email protected] lavoratore. Nessun effetto risolutivo può dunque essere attribuito a qualsivoglia comportamento “concludente” del lavoratore. Un’altra questione, in parte chiarita dal ministero del Lavoro, riguarda la data di decorrenza delle dimissioni. Nel modulo si indica la data di decorrenza delle dimissioni che è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. La data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro. Anche i lavoratori che presentano le dimissioni per l’avvenuto raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione devono utilizzare la nuova procedura. Per quanto concerne il preavviso o i casi in cui la fine del rapporto ha una data diversa da quella delle dimissioni, il ministero ha chiarito che il modello riguarda la manifestazione di volontà di dimettersi e che la data di effettiva cessazione del rapporto è quella che risulta dalla comunicazione obbligatoria entro cinque giorni al Centro per l’impiego, a nulla rilevando che essa sia diversa da quella indicata nel modulo telematico. Non serve dunque, per far cessare il rapporto in una data diversa, revocare le dimissioni e ripetere la procedura telematica. Resta, però, dubbio il caso in cui il lavoratore nel modulo telematico abbia indicato (per errore) un preavviso più breve o una decorrenza immediata (senza preavviso) delle dimissioni, e chieda poi di rimediare all’errore lavorando oltre la data indicata. In quest’ultimo caso, infatti, il datore, a fronte della manifestazione della volontà di cessare in una determinata data, ben potrebbe rifiutare la prestazione, per evitare il rischio di una tacita ricostituzione del rapporto. Sul punto il ministero non si è ancora espresso. Tali difficoltà, unitamente all'inesistenza di un riscontro oggettivo ufficiale che possa determinare la dimensione del fenomeno delle dimissioni in bianco, ha portato gli addetti ai lavori a ritenere che probabilmente la “cura” individuata rischia di essere peggiore del male che si intende combattere e che sarebbe preferibile ripristinare il precedente sistema, più snello, della convalida in calce alla comunicazione trasmessa per via telematica. A cura della redazione