DIRITTO DEL LAVORO – DIMISSIONI TELEMATICHE

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ADCNEWS
15.4.2016
DIRITTO DEL LAVORO – DIMISSIONI TELEMATICHE
Ad un mese di vita dall'entrata in vigore del nuovo sistema di dimissioni online introdotto per
effetto del Jobs Act (Dlgs 151/2015), che punta a contrastare le dimissioni in bianco, si registrano le
principali difficoltà che hanno portato oltre un lavoratore su due a commettere imprecisioni.
E' quanto risulta da un’indagine della Fondazione Studi ad un campione di 4 mila Consulenti del
Lavoro sulla nuova procedura telematica per le dimissioni e le risoluzioni consensuali dei rapporti
di lavoro.
I maggiori ostacoli riguardano i tempi lunghi per ottenere il Pin dall'Inps, gli errori effettuati
nell'inserire l'e-mail o la Pec del datore di lavoro, le incertezze sulla data di decorrenza delle
dimissioni da indicare nel modulo, la difficoltà nel reperire assistenza per poter eseguire la
procedura e la poca dimestichezza con il pc, soprattutto tra gli over 55. Per il 92% degli intervistati
la nuova procedura complica il processo di dimissioni dal rapporto di lavoro e non assicura
l’autenticità del lavoratore che intende manifestare la volontà di dimettersi.
Occorre a questo punto un "reminder" sulla recente riforma.
La legge delega (art. 1, comma 6, lett. g), L. 10 dicembre 2014, n. 183 (cosiddetto Jobs Act) ha
delegato il governo ad introdurre modalità semplificate per garantire data certa nonché
l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche in considerazione della necessità di
assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal
senso del lavoratore. Di qui, l’art. 26 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151, norma attuativa della
delega, che contiene la nuova disciplina delle dimissioni, rinviando per gli aspetti operativi ad un
decreto
ministeriale.
Prima di questa ultima riforma la materia era disciplinata dalla L. 92/12 (Legge Fornero), entrata in
vigore il 18 luglio 2012, in base alla quale le dimissioni erano efficaci condizionatamente alla c.d.
procedura di convalida oppure alla mancanza di convalida nei termini previsti dalla legge. Si
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trattava di una misura diretta a combattere il fenomeno delle dimissioni “in bianco”. Il lavoratore
dimissionario doveva alternativamente procedere alla convalida presso le sedi competenti, la DTL o
il Centro per l’impiego o altre sedi individuate dai CCNL, oppure sottoscrivere un’apposita
dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto.
Con la nuova disciplina le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte,
a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili
dal Ministero del lavoro attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla
Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate da un decreto ministeriale.
La riforma prevede per il dipendente un “diritto di ripensamento”: entro sette giorni dalla data di
trasmissione del modulo, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione
consensuale con le medesime modalità. Decorso il termine di 7 giorni, in assenza di esercizio del
diritto di ripensamento le dimissioni diventano definitive.
Le novità sostanziali rispetto alla precedente disciplina della Legge Fornero possono così
sintetizzarsi:
• le dimissioni possono essere rassegnate solo con modalità telematiche (quindi, non si potrà
più dimettersi con una semplice dichiarazione in formato cartaceo);
• l’efficacia delle dimissioni non è più sottoposta alla necessità di una convalida;
• il dipendente ha sette giorni di tempo per ripensarci e revocare le dimissioni, utilizzando le
stesse formalità telematiche che sono richieste per rassegnare le dimissioni.
La nuova disciplina non si applica al recesso durante il periodo di prova; nei casi di lavoro
domestico, nei casi in cui il recesso è nelle “sedi protette”, nei casi di dimissioni o risoluzioni
consensuali presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore
durante i primi 3 anni di vita del bambino, che dovranno essere convalidate dal solo servizio
ispettivo del lavoro secondo la procedura speciale già vigente. Per le dimissioni nell’anno dal
matrimonio, la lavoratrice dovrà utilizzare la procedura telematica e poi convalidare comunque le
dimissioni presso la direzione territoriale del lavoro
In sostanza, il dipendente che vuole dimettersi deve avere il proprio Pin “dispositivo”. Può
richiederlo, presentando la carta d’identità, a uno sportello Inps, oppure sul sito dell’Istituto di
previdenza. In quest’ultimo caso occorre inserire codice fiscale, dati anagrafici, indirizzo di
residenza, un numero di telefono e i recapiti cui inviare il Pin. Sempre in questo caso i tempi non
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sono immediati perché l codice viene spedito per posta ordinaria. Dovrà poi accedere a
www.lavoro.gov.it e compilare il modulo telematico, specificando dati personali, informazioni di
base sull’impresa, data di inizio del rapporto e contratto.
In alternativa, la procedura telematica può essere svolta anche con l’assistenza di un soggetto
abilitato: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione, che
possono trasmettere il modulo per conto del lavoratore. In questo caso il lavoratore può non avere
il Pin.
Inoltre, l’assistenza di un soggetto abilitato può essere richiesta sull’intero territorio
nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o dalla sede lavorativa.
In entrambi i casi, registrazione diretta o tramite soggetto accreditato, la procedura si conclude con
l’invio delle dimissioni, oppure della comunicazione relativa alla risoluzione consensuale del
rapporto, sia all’indirizzo PEC del datore che a quello della Direzione territoriale del Lavoro.
Entro 5 giorni dalla cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto, il datore di lavoro deve inviare
una comunicazione in via telematica al centro per l’Impiego. Per i datori di lavoro pubblici e per le
Agenzie di somministrazione, il termine è il giorno 20 del mese successivo. L’inottemperanza a tale
obbligo prevede una sanzione compresa tra 100 e 500 euro.
I principali ostacoli incontrati dai lavoratori nel primo mese di vita del nuovo sistema di dimissioni
online sono stati l'incertezza nei termini e negli effetti delle dimissioni, nonché una complicazione
degli adempimenti burocratici. Per tale motivo il Ministero del Lavoro è intervenuto nei giorni
scorsi per dare risposta ai 20 quesiti posti dai consulenti del lavoro.
Tra i chiarimenti del Lavoro arrivati la settimana scorsa anche l’annuncio che a breve sarà inserita,
tra le tipologie di comunicazione, l’opzione “dimissioni per giusta causa”, con uno spazio per
indicare la motivazione: ad oggi infatti esistono soltanto i casi di “dimissioni” e “risoluzione
consensuale”. Un passo avanti importante, se si considera che spesso questa tipologia di dimissioni
deriva da gravi inadempienze del datore di lavoro, quali il mancato versamento delle retribuzioni o
dei contributi o da situazioni di mobbing e che queste dimissioni sono le uniche che non prevedono
preavviso e danno diritto alla Naspi.
Per quanto concerne il caso del lavoratore che si dimette senza eseguire la procedura telematica e
che non si presenta più sul posto di lavoro, il Ministero ha chiarito che il rapporto in tal caso, non
può considerarsi risolto. Il datore di lavoro dovrà contestare l’assenza ingiustificata e licenziare il
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lavoratore. Nessun effetto risolutivo può dunque essere attribuito a qualsivoglia comportamento
“concludente” del lavoratore.
Un’altra questione, in parte chiarita dal ministero del Lavoro, riguarda la data di decorrenza delle
dimissioni. Nel modulo si indica la data di decorrenza delle dimissioni che è quella a partire dalla
quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. La data da indicare sarà quella del
giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro. Anche i lavoratori che presentano le dimissioni per
l’avvenuto raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione devono utilizzare la nuova
procedura.
Per quanto concerne il preavviso o i casi in cui la fine del rapporto ha una data diversa da quella
delle dimissioni, il ministero ha chiarito che il modello riguarda la manifestazione di volontà di
dimettersi e che la data di effettiva cessazione del rapporto è quella che risulta dalla comunicazione
obbligatoria entro cinque giorni al Centro per l’impiego, a nulla rilevando che essa sia diversa da
quella indicata nel modulo telematico. Non serve dunque, per far cessare il rapporto in una data
diversa, revocare le dimissioni e ripetere la procedura telematica.
Resta, però, dubbio il caso in cui il lavoratore nel modulo telematico abbia indicato (per errore) un
preavviso più breve o una decorrenza immediata (senza preavviso) delle dimissioni, e chieda poi di
rimediare all’errore lavorando oltre la data indicata. In quest’ultimo caso, infatti, il datore, a fronte
della manifestazione della volontà di cessare in una determinata data, ben potrebbe rifiutare la
prestazione, per evitare il rischio di una tacita ricostituzione del rapporto. Sul punto il ministero
non si è ancora espresso.
Tali difficoltà, unitamente all'inesistenza di un riscontro oggettivo ufficiale che possa determinare
la dimensione del fenomeno delle dimissioni in bianco, ha portato gli addetti ai lavori a ritenere che
probabilmente la “cura” individuata rischia di essere peggiore del male che si intende combattere e
che sarebbe preferibile ripristinare il precedente sistema, più snello, della convalida in calce alla
comunicazione trasmessa per via telematica.
A cura della redazione