Centro Studi Enti Locali

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Centro Studi Enti Locali
Tributinews
Centro Studi Enti Locali
NUMERO
9
ANNO V
Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale,
in materia di tributi e di entrate locali.
14 maggio 2015 - Supplemento ad Entilocalinews n. 19 del 11 maggio 2015
3 Bilancio di
previsione 2015
Nuova proroga in vista,
con il termine per
l'approvazione che
slitta al 30 luglio
6 L'istanza di riesame
ai sensi dell'art. 1,
commi da 537
a 544, della Legge
n. 228/12
Alcuni riscontri di prassi
11 Imu
Aliquota applicabile
per terreni agricoli
consessi in locazione
dall'usufruttuario
al nudo proprietario
Le Riviste di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali
Tributinews
1
Tributinews Centro Studi Enti Locali
Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale,
in materia di tributi e di entrate locali.
Lunedi 7 Gennaio 2013
3 Imu
Disponibili i dati dei
versa- menti Comune
per Co- mune
5 Approfondimenti
L’applicazione dell’Imu al settore agricolo
Abbonamento annuale
quindicinale
NUMERO
Centro Studi Enti Locali
Tributinews
Rivista di aggiornamento ed approfondimento
professionale in materia di tributi, di riscossione e di
entrate locali. Viene inviata esclusivamente in versione
PDF tramite e-mail.
12 Quesiti
Usufrutto senza diritto di
accrescimento ed Imu
PDF
€ 150,00 + Iva
Le altre Riviste del Centro Studi Enti Locali
EntiLocali
NUMERO
1
N E W S
Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali
Lunedi 7 Gennaio 2013
5 Sostituti di imposta
Invio del modello
“770/2012”
prorogato al
20 settembre 2012
6 Province
Pubblicata la
deliberazione del
consiglio dei ministri
per il loro riordino
7 Revisori Enti Locali
Deliberate dalla corte
dei conti le “Linee Guida”
per i qustionari al bilancio
di previsione ed la rendiconto della gestione
Federalismo
NUMERO
1
& Accountability
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismo e della
responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa pubblica”
applicate al Comparto Enti Locali.
Lunedi 7 Gennaio 2013
3 Decreto “Sviluppo”
Pubblicato in G.U. il
Dl. n. 83/12
12 Patto di stabilità
Emanato il Decreto
sulla determinazione
degli obiettivi programmatici
per il triennio 20122014
Revisorenews
Entilocalinews
La disciplina
delle spese di personale
per i Comuni sopra i 1.000
abitanti
NUMERO
1
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici
Locali applicate al Comparto Enti Locali.
Lunedi 7 Gennaio 2013
Gas naturale”
Pubblicato sul sito
dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas
il Documento di consultazione circa gli
5 Approfondimenti
La natura di
“Servizio pubblico locale”
può ricorrere anche se
l’Amministrazione pone in
essere
un contratto di appalto
1
Supplemento ad Enti Locali News n°1 del 7 Gennaio 2013
Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed
interpretative, rivolta a coloro che operano negli Enti Locali,
da quest’anno arricchita di una nuova sezione mensile di
approfondimento in materia di appalti e contratti.Fondata
nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio
pratico e alla tempestività delle informazioni. Viene inviata
esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.
mensile
Federalismo & Accountability
9 Gennaio 2013
Rassegna mensile delle novità normative ed interpretative
che interessano il revisore di un Ente Locale.
Servizi Pubblici Locali
Personale
NUMERO
1
& incarichi
Rivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale,
in materia di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali
Lunedi 7 Gennaio 2013
11 Corte dei conti
Dalla Sezione
Autonomie alcuni chiarimenti sulla
spesa di personale
relativa ai Segretari
16 Approfondimenti
Una nuova visione
ermeneutica sulla
disciplina delle spese
di personale
degli Enti Locali
Altre precisazioni
sul consolidamento
dell’indicatore “spese
di personale/spese
correnti”
NUMERO
1
Enti Locali
ANNO XII
Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali
Lunedi 7 Gennaio 2013
5 Sostituti di imposta
Invio del modello
“770/2012”
prorogato al
20 settembre 2012
“Anomalie e irregolarità”
tra Comune e gestioni
parallele nell’ambito di una
situazione di pre-dissesto
finanziario: provvedimenti
conseguenti
Revisorenews
Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti
Locali, da quest’anno arricchita di una nuova sezione
mensile di approfondimento in materia di appalti e
contratti. Si tratta di un agile strumento di informazione
e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili
e fiscali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF
tramite e-mail.
6 Province
Pubblicata la
deliberazione del
consiglio dei ministri
per il loro riordino
7 Revisori Enti Locali
mensile
Personale & Incarichi
Rivista di aggiornamento ed approfondimento
professionale, in materia di Personale e degli Incarichi
esterni, applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata
esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.
18 Approfondimenti
Iva e fisco
6 Approfondimenti
mensile
In omaggio a tutti gli abbonati:
mensile
Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi
Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali. Viene
inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.
3 “Distribuzione del
NUMERO
Centro Studi Enti Locali
Rivista di approfondimento sulle tematiche del Federalismo
e della responsabilizzazione delle performance nella
gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti
Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF
tramite e-mail.
21 Patto di stabilità
Servizi pubblici
Locali
settimanale
mensile
Iva & Fisco
Raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività
in materia fiscale di interesse per gli Enti Locali e
indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori
Deliberate dalla corte
dei conti le “Linee Guida”
per i qustionari al bilancio
di previsione ed la rendiconto della gestione
Coupon di abbonamento
Inviare a: Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) - Fax 0571/469237 - Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - [email protected] - www.entilocaliweb.it
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€ 150,00 + Iva
€
€
€
€
215,00 + Iva
100,00 + Iva
120,00 + Iva
120,00 + Iva
Ricevendo in omaggio le riviste di approfondimento
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I dati forniti saranno trattati per tutte le attività connesse alla gestione
dell’abbonamento, saranno inoltre inseriti nella banca dati elettronica del Centro
Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto
l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data
Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024
Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e
del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed
editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui
Per ulteriori informazioni: 0571 469222
9
Tributinews
14 maggio 2015
SOMMARIO
Centro Studi Enti Locali
NOTIZIARIO
Tributinews
Centro Studi Enti Locali
Tributinews Centro Studi Enti Locali
Quindicinale di approfondimento sulle novità normative
ed interpretative in materia di tributi locali
Collaborano alla Rivista:
Prof. Ciro D’Aries, Dottore commercialista,
Docente Università Cattolica, Esperto della Pubblica
Amministrazione,, Pubblicista
Dott. Iacopo Cavallini, Università degli Studi di Pisa,
Facoltà di Economia, Dipartimento “E. Gianessi”
Economia aziendale
Dott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista
e Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale
Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanz. Provincia
di Lecce, Componente Commiss. Finanza Locale Anci,
Consulente Ancirisponde
Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate
Roma
Dott. Antonio Scozzese, (già) Dirigente Servizio
Finanza Locale del Ministero dell’Interno
Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista
e Revisore contabile, Presidente Commiss. Fiscalità Enti
pubblici Cndcec
Dott. Francesco Vegni, Consulente e formatore P.A.,
Esperto in fiscalità Enti pubblici
Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista
e Revisore contabile, Consulente e formatore P.A.
Dott. Angelo Bachi, Dottore commercialista, Revisore
contabile, Consulente Enti Pubblici società in materia
di tributi
Dott.ssa Maria Altobelli, Esperta e autrice
di pubblicazioni in materia di tributi locali
Avv. Stefano Ciulli, Consulente di Enti Locali
e Amministrazioni pubbliche
Rag. Antonio Tirelli, Consulente e Revisore di Enti
Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista
Dott.ssa Anna Guiducci, Dirigente Servizi Finanziari
Comune di Arezzo
Dott. Marcello Marzano, Dottore commercialista
e Revisore contabile, Consulente Enti Locali
Dott. Ivan Bonitatibus, Specialista in Diritto
Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione,
Dottore in Economia e Commercio, Rag. Commercialista,
Revisore Contabile
3
Bilancio di previsione 2015: nuova proroga in vista, con il termine
per l’approvazione che slitta al 30 luglio
3
Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti informatici: estensione
al Modello “F24EP” dei codici-tributo per il versamento
3
Anticorruzione: gli indirizzi dell’Anac per proteggere l’anonimato
dei dipendenti pubblici che denunciano illeciti (whistleblower)
4
“Bonus Irpef”: Messaggio dell’Inps sull’erogazione dell’agevolazione
GLI APPROFONDIMENTI
6
L’istanza di riesame ai sensi dell’art. 1, commi da 537 a 544,
della Legge n. 228/12: alcuni riscontri di prassi
di Angelo Bachi
I QUESITI
11
Imu: aliquota applicabile per terreni agricoli consessi in locazione
dall’usufruttuario al nudo proprietario
di Alessandro Maestrelli
IL PARERE DELLA CORTE
12
Note della Corte
LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA
13
Note di prassi e pronunce giurisprudenziali
16
Focus
Ici: requisiti esenzione attività sanitarie e assistenziali
Corte di Cassazione
Sentenza n. 6711 del 2 aprile 2015
di Carolina Vallini
LO SCADENZARIO
17
Comitato di redazione:
Giuseppe Vanni, Francesco Vegni, Nicola Tonveronachi
Segreteria di redazione: Ambra Valori, Veronica Potenza,
Edoardo Rivola
Versione editoriale: Grafiche Leonardo
Responsabile: Fabrizio Mandorlini
Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l.
Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN
ISO 9001:2008 certificato da Certiquality
Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)
Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237
E-Mail: [email protected]
Sito internet: www.entilocaliweb.it
Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato
in data 20 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della
stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581
del Registro degli operatori di comunicazione di cui
alla Legge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa
Periodici Italiani
Centro Studi Enti Locali
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SOMMARIO
Tributinews
14 maggio 2015
9
Centro Studi Enti Locali
2
Centro Studi Enti Locali
9
Tributinews
14 maggio 2015
NOTIZIARIO
Centro Studi Enti Locali
NOTIZIARIO
Bilancio di previsione 2015:
nuova proroga in vista, con il termine per l’approvazione
che slitta al 30 luglio
Scatta una nuova proroga del
bilancio di previsione 2015 per
gli Enti Locali. Il Governo ha
accolto, nel corso della Conferenza Stato-Città del 7 maggio
2015, la richiesta avanzata dall’Anci di posticipare al 30 luglio
la scadenza. A riferirlo è la stessa
Associazione dei Comuni con il
Comunicato 7 maggio 2015.
Il termine in questione è già stato fatto oggetto di ripetuti diffe-
rimenti: il primo, dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015, è
stato disposto con Dm. 24
dicembre 2014; il secondo, dal
31 marzo al 31 maggio 2015, è
stato disposto dal Decreto del
Ministero dell’Interno del 16
marzo 2015, pubblicato sulla
G.U. n. 67 del 21 marzo 2015.
A incidere sulla decisione dell’Esecutivo a dare il via libera
all’ennesimo slittamento della
scadenza è stato il fatto che il
c.d. “Decreto Enti Locali” - che
dovrebbe introdurre importanti
misure finanziarie e ordina
mentali – è ancora in via di definizione.
Nella stessa sede tra l’altro l’Anci ha chiesto un impegno formale da parte del Governo a
inserire nel citato Decreto
anche una proroga del termine
per il riaccertamento straordi-
nario dei residui, la cui scadenza
coincideva con la scadenza per
l’approvazione del rendiconto
di gestione, ovvero con il 30
aprile scorso. In realtà, risulta
che il Governo abbia respinto
quest’ultima richiesta, manifestando la ferma intenzione di
non concedere riaperture per i
termini già scaduti relativi
appunto a consuntivi e riaccertamento dei residui.
Imposta di bollo su libri, registri
ed altri documenti informatici:
estensione al Modello “F24EP” dei codici-tributo per il versamento
Per il versamento dell’Imposta
di bollo sui libri, registri ed altri
documenti informatici, nonché
per il pagamento delle sanzioni
e degli interessi, i soggetti tenuti ad utilizzare il Modello
“F24EP” devono utilizzare i codici tributo istituiti con ala Risoluzione n. 106/E del 2 dicembre
2014 (per Imposta di bollo) e
con la Risoluzione n. 32/E del 23
marzo 2015 (per sanzioni ed
interessi) dell’Agenzia delle
Entrate.
E’ quanto stabilito dalla Risoluzione n. 44/E del 6 maggio 2015
dell’Agenzia delle Entrate, che
ha previsto l’utilizzo dei
seguenti codici, già in uso con
le modalità di versamento
“F24”:
● “2501” - “Imposta di bollo su
libri, registri ed altri documenti
rilevanti ai fini tributari – articolo
6 del decreto 17 giugno 2014” ai
sensi della Risoluzione n. 106/E
del 2 dicembre 2014;
● “2502” -”Imposta di bollo su
libri, registri ed altri documenti
rilevanti ai fini tributari – art. 6,
decreto 17 giugno 2014 – Sanzioni” ai sensi della Risoluzione
n, 32/E del 23 marzo 2015;
● “2503” -”Imposta di bollo su
libri, registri ed altri documenti
rilevanti ai fini tributari – art. 6,
decreto 17 giugno 2014 – Interessi” ai sensi della Risoluzione n.
32/E del 23 marzo 2015.
I codici di cui sopra devono
essere inseriti nella colonna
“importi a debito versati” del
relativo Modello “F24EP”.
Il campo “Sezione” è valorizzato
con “Erario” (valore F), mentre
nel campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno di imposta
per cui si effettua il versamento
(formato AAAA).
Il campo “riferimento A” non è
valorizzato.
La suddetta estensione di
modalità di versamento risponde a quanto stabilito dal Decreto Mef 17 giugno 2014 che, nel
disciplinare le modalità di
assolvimento degli obblighi
fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto
ai sensi dell’art. 21, comma 5,
del Dl. n. 82/05, prevede che
l’Imposta di bollo “è corrisposta
mediante versamento nei modi
di cui all’art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con
modalità esclusivamente telematica”.
Anticorruzione:
gli indirizzi dell’Anac per proteggere l’anonimato dei dipendenti
pubblici che denunciano illeciti (whistleblower)
Proteggere l’anonimato di chi
“informa” su illeciti all’interno
delle Pubbliche Amministra-
Centro Studi Enti Locali
zioni: è questa la finalità della
Determinazione n. 6 del 28
aprile 2015 dell’Autorità nazio-
nale Anticorruzione. L’Ente
guidato da Raffaele Cantone,
con questo atto, mette nero su
bianco le regole precise per la
tutela dei dipendenti pubblici
che segnalano condotte illeci-
3
Tributinews
NOTIZIARIO
14 maggio 2015
9
Centro Studi Enti Locali
te, prendendo le mosse dalla
Legge n. 190/12, che riconosceva una generica e astratta
protezione, che l’Anac vuole
adesso specificare nelle modalità.
Se si vuole combattere il malcostume e il cattivo affare, la
prima cosa da fare è evitare
che il dipendente, venuto a
conoscenza di condotte illecite, non le renda note per il
timore di ripercussioni sulle
proprie condizioni di lavoro.
Le linee dettate in questa
Determinazione n. 6 si applicano a Pubbliche Amministrazioni ed Enti privati controllati,
partecipati, regolati o finanziati dallo Stato. Oggetto delle
segnalazioni saranno tutti i
delitti contro la Pubblica
Amministrazione ma anche le
situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto
del potere a lui affidato per
ottenere vantaggi privati e fatti in cui – a prescindere dalla
rilevanza penale - si evidenzia
il malfunzionamento della
Pubblica Amministrazione a
causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. Le condotte illecite devono comunque riguardare situazioni in
cui il dipendente sia venuto
direttamente a conoscenza “in
ragione del rapporto di lavoro”.
L’Autorità auspica un intervento del Legislatore che estenda
le misure di tutela analoghe a
quelle previste dal Dlgs. n.
165/01 anche ai collaboratori
e ai consulenti, quindi non
solo ai “dipendenti” in senso
stretto.
Una delle problematiche che
l’Anac rileva in merito alla Legge n. 190/12 è la continuità del
mantenimento dell’anonimato dell’informatore: non è
infatti chiaro come tutelarla al
momento di un eventuale procedimento disciplinare. L’Autorità auspica che il Legislatore
chiarisca meglio questo aspetto, sottolineando che potrebbe essere il Responsabile dell’Ufficio procedimenti disciplinari a valutare se ricorra la
condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza
del nominativo del segnalante
ai fini della difesa.
Nella pratica, la Determinazione stabilisce come debba funzionare il flusso delle segnalazioni: saranno inviate direttamente al soggetto designato
dall’Autorità per l’avvio dell’istruttoria, ossia il Responsabile
della prevenzione della corruzione dell’Amministrazione. Il
dipendente che vuole rendere
noto un illecito potrà accreditarsi su piattaforma informatica per riempire un modulo e
avrà anche la possibilità di
consultare lo sviluppo e la fase
in cui si trova la propria segnalazione. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione
è anche il soggetto competente a svolgere una prima istruttoria sui fatti in questione,
affiancato da un ristretto gruppo di lavoro. Il Responsabile
potrà inoltrare, dove necessario, la segnalazione ad altri
soggetti, come il Dirigente della struttura in cui si è verificato
il fatto, l’Ufficio Procedimenti
disciplinari, l’Autorità giudiziaria, la Corte dei conti, il Dipartimento della Funzione pubblica. Anche in questo caso viene
mantenuta la riservatezza del
dipendente che ha informato
l’Autorità. Il Responsabile
periodicamente riferirà al Presidente dell’Anac numero e
tipologia di segnalazioni ricevute per aggiornare il “Piano di
prevenzione della corruzione”.
“Bonus Irpef”:
Messaggio dell’Inps sull’erogazione dell’agevolazione
L’Inps, con il Messaggio 29
aprile 2015, Prot. n. 2946, pubblicato sul proprio sito web istituzionale, avente ad oggetto
“stabilizzazione del credito di
imposta (cd. ‘bonus di 80 Euro’).
Art. 1, commi da 12 a 15, della
Legge 23 dicembre 2014, n. 190,
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (‘Legge di stabilità 2015’)”, ha fornito indicazioni in merito all’applicazione
del credito d’imposta di cui
all’art. 1, commi da 12 a 15, della Legge n. 190/14 (“Legge di
stabilità 2015”).
Dopo una breve analisi del
quadro normativo inerente il
credito d’Imposta oggetto del
Documento, l’Istituto ha analizzato i tratti salienti dell’agevolazione tributaria, che andiamo
di seguito ad esaminare.
Requisiti soggettivi per l’ero-
4
gazione del credito
In materia, l’Istituto ha rinviato
integralmente alla Circolare
Inps n. 67/14.
Requisiti oggettivi per l’erogazione del credito
L’agevolazione tributaria in
commento spetta ai titolari di
un reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma
1 e comma 2, lett. b), del Tuir,
nonché ai titolari di redditi
assimilati a quelli da lavoro
dipendente di cui all’art. 50,
comma 1, del Tuir, i quali hanno
diritto al credito nel caso in cui
il loro reddito complessivo non
superi Euro 24.000. L’importo
del credito d’Imposta è pari ad
Euro 960, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Nel caso in cui il reddito complessivo superi Euro 24.000, ma
risulti inferiore ad Euro 26.000,
il credito è rapportato all’im-
porto risultante dalla divisione
tra Euro 26.000 Euro, diminuito
del reddito complessivo, ed
Euro 2.000.
L’art. 1, comma 12, della Legge
n. 190/14, ha disposto che il
credito sia rapportato al periodo di lavoro nell’anno e che
non concorra alla formazione
del reddito.
Per avere diritto al credito, i
titolari di reddito da lavoro
dipendente devono avere
un’imposta lorda, determinata
su tali redditi, di ammontare
superiore alle detrazioni da
lavoro loro spettanti in base
all’art. 13,comma 1-bis, del Tuir.
Non rilevano a tal fine le detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente (esempio, non
rilevano le detrazioni per carichi di famiglia).
Il credito d’imposta viene riconosciuto dal sostituto in via
automatica, mentre i contribuenti che ritengono di non
avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono
tenuti a darne comunicazione
al sostituto d’imposta, valida
per il solo anno fiscale in cui si
richiede.
Soggetti esclusi
L’art. 1, comma 12, della Legge
n. 190/14, esclude dal novero
dei soggetti beneficiari i titolari di redditi da pensione di cui
all’art. 49, comma 2, lett. a), del
Tuir, ed i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente diversi da quelli richiamati al Paragrafo 2 della Circolare Inps n. 67/14. Risultano
esclusi i redditi prodotti da
titolari di Partita Iva in forma
autonoma o d’impresa. Non
possono beneficiare del bonus
anche i cosiddetti “incapienti”,
vale a dire quei contribuenti
Centro Studi Enti Locali
9
14 maggio 2015
Tributinews
NOTIZIARIO
Centro Studi Enti Locali
che hanno un’Imposta lorda
inferiore o uguale alle detrazioni determinate con riferimento al solo reddito di lavoro
dipendente.
Spettanza del bonus per le
prestazioni a sostegno del
reddito
L’Inps, come già puntualizzato
all’interno della Circolare n.
Centro Studi Enti Locali
67/14, ha specificato che le
prestazioni a sostegno del reddito rientrano nell’ambito di
applicazione del bonus in
oggetto in quanto considerate
redditi della stessa categoria di
quelli sostituiti o perduti ai
sensi degli artt. 49 e 6 del Tuir.
Per la determinazione dell’importo spettante e delle presta-
zioni ammesse al bonus viene
fatto espresso rinvio alla Circolare Inps n. 67/14.
Tenuto conto delle novità
introdotte dalla Legge n.
183/14 e dal Dlgs. n. 22/15, ai
fini del calcolo del bonus rileveranno le nuove prestazioni
“Naspi” (“Indennità di disoccupazione per i lavoratori dipen-
denti”) e “Dis-Coll” (“Indennità di
disoccupazione per i lavoratori
parasubordinati”).
L’Inps ha anticipato che, ai fini
del bonus fiscale, per tali prestazioni trovano applicazione
le disposizioni già impartite
per le indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi con la
Circolare Inps n. 67/14.
5
APPROFONDIMENTI
Tributinews
14 maggio 2015
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GLI APPROFONDIMENTI
L’istanza di riesame ai sensi dell’art. 1, commi da 537 a 544,
della Legge n. 228/12: alcuni riscontri di prassi
di Angelo Bachi - Dottore commercialista, Revisore contabile, Consulente Enti Pubblici Società in materia di tributi
Dal 1° gennaio 2013 ogni
contribuente che sostiene di
aver ricevuto una cartella
esattoriale per importi non
dovuti o di subire ingiustamente un’azione esecutiva o
cautelare, può chiedere l’immediata sospensione di qualsiasi azione tesa alla riscossione; ciò a mezzo di una semplice istanza indirizzata al Concessionario della riscossione.
La predetta istanza deve
essere inviata non oltre 90
giorni dalla notifica dell’atto
che si ritiene illegittimo.
A partire dalla presentazione
dell’istanza, il Concessionario
di riscossione e gli Enti creditori sono tenuti ad una precisa
e cadenzata serie di attività.
La prima, in ordine cronologico, la effettua il Concessionario di riscossione, che entro i
10 giorni successivi al ricevimento dell’istanza la invia
con l’annessa documentazione all’Ente creditore. Questi è
tenuto a verificare l’esistenza
di quanto sostenuto dal contribuente, in un termine di 60
giorni. L’Ente competente
dovrà poi comunicare al contribuente, a mezzo raccomandata A.R. o Pec, la correttezza
della documentazione prodotta (a cui segue l’annullamento degli atti di riscossione, quindi la sospensione e
poi lo sgravio della cartella)
oppure l’inidoneità della stessa; in questo secondo caso
avverte il Concessionario della riscossione per la ripresa
dell’attività di recupero del
credito (art. 1, comma 539,
della Legge n. 228/12).
La norma contiene, in caso
d’inattività degli Enti coinvolti, una sorta di “silenzio –
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assenso”. Infatti se, dopo 220
giorni dalla presentazione
dell’istanza al Concessionario,
il contribuente non ricevere
alcuna risposta, la cartella di
riscossione è annullata di
diritto (comma 540). Questo,
in sintesi, è quanto prescritto
dall’art. 1, commi 537-544,
della Legge n. 228/12 (“Legge
di stabilità 2013”).
Si è voluto facilitare l’annullamento dei provvedimenti di
riscossione illegittimi e, dunque, di tutelare con un procedimento snello e veloce quei
contribuenti alle prese con
atti illegittimi.
La norma era originariamente
ispirata a disciplinare situazioni con evidenti e macroscopici errori degli atti di
riscossione (si pensi ad un
errore di persona, ad un
pagamento già effettuato
ecc.).
Negli anni si è però assistito a
motivi di richiesta di riesame
ai sensi della Legge n. 228/12
dei più vari, sui quali risulta
utile soffermarci.
Nullità per vizi di notifica
delle cartelle presupposte
I contribuenti hanno fatto
valere spesso la violazione
delle norme relative alla notifica degli atti prodromici alla
riscossione (es. verbali di
accertamento), altre volte il
contribuente è venuto a
conoscenza della propria presunta inadempienza solo perché si è recato presso gli sportelli di Equitalia e ha constatato l’esistenza di pretesa debitoria nei suoi confronti. Ancora in tema di notifica si
potrebbe eccepire la mancanza delle formalità di legge
che consentano di ritenere
l’atto quale proveniente dalla
stessa P.A., in quanto la relata
è la prova del passaggio dell’atto da notificare dal concessionario all’Ufficio postale
(Sentenza Corte di Cassazione n. 971/80 e Sentenza Corte
di Cassazione n. 6344/79). Il
concessionario per la riscossione dei tributi, ai sensi del
Dpr. n. 602/73, deve, prima
d’intraprendere qualsiasi attività del recupero del credito
iscritto al ruolo, provvedere
alla notifica della cartella di
pagamento per portarla nella
sfera di conoscenza del destinatario. La mancanza di una
regolare notifica impedisce al
contribuente di venire a
conoscenza delle proprie inadempienze in tempo utile per
poter esperire le proprie difese ed addurre le proprie
ragioni.
Per di più la recente giurisprudenza di merito interpreta l’art. 26, del Dpr. n. 602/73,
rubricato “Notificazione della
cartella di pagamento”, affermando l’inesistenza giuridica
della notifica di atti che incidano sulla sfera patrimoniale
del cittadino che non sia
effettuata da Ufficiali della
riscossione o da altri soggetti
abilitati, i quali possono a ben
ragione avvalersi del Servizio
postale.
Sono al contrario illegittime
le notifiche eseguite direttamente dall’Agente della
riscossione, atteso che “con
l’art. 14, della Legge n. 890/82 il
Legislatore ha riservato la possibilità di eseguire la notifica
degli avvisi e degli altri atti che
per legge devono essere notificati al contribuente anche a
mezzo della posta direttamen-
te dagli uffici finanziari. Detta
previsione è chiaramente riservata agli uffici che esercitano
potestà impositiva, con esclusione degli Agenti della riscossione che sono preposti solo
alla fase riscossiva”. (Sentenza
Ctp 16 novembre 2009, Lecce
Sezione V, n. 909/509).
In merito alla notifica eseguita a mezzo posta direttamente dall’Agente di riscossione,
la giurisprudenza di merito si
è pronunciata in numerose
occasioni sull’illegittimità della stessa. In particolare, la Sentenza Ctp Vicenza, n. 33/12, ha
svolto un approfondito esame storico della norma (art.
26, del Dpr. n. 602/73), dall’entrata in vigore ad oggi, nonché della giurisprudenza di
legittimità e di merito pronunciatesi al riguardo, concludendo nel senso che il
concessionario non è legittimato a notificare la cartella di
pagamento con a mezzo della posta senza l’intermediazione dei soggetti abilitati. Sia
i Giudici vicentini che la Sentenza Ctp Campobasso, n.
133/12, hanno precisato che
la violazione da parte dell’Equitalia delle corrette modalità di notifica determina la
giuridica inesistenza della
notificazione, non sanabile
mediante la proposizione del
ricorso da parte del contribuente.
Nullità per intervenuta
decadenza e prescrizione
delle somme pretese
I contribuenti rilevano, inoltre, l’intervenuta decadenza e
prescrizione delle somme che
si richiedono con la cartella di
pagamento impugnata, in
quanto la pretesa tributaria
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che viene vantata afferisce a
ipotetiche violazioni commesse ben oltre i termini
legalmente stabiliti per richiedere la riscossione. In ogni
caso può eccepirsi la nullità
dell’atto di riscossione se l’iscrizione a ruolo non risulta
preceduta dalla notifica dell’avviso bonario, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 6, comma 5,
della Legge n. 212/00 (“Statuto dei Diritti del contribuente”).
L’avviso bonario, infatti, costituisce una fattispecie semplice all’interno di quella complessa in grado di determinare la nullità dell’intero procedimento.
Nullità per omessa indicazione del tasso di interesse
applicato
In alcuni casi i contribuenti
hanno rilevato che vengono
intimati con gli atti di riscossione i c.d. interessi di mora,
aggio e sanzioni pecuniarie,
senza che ne sia determinata
la percentuale ovvero il tasso
legale annuo degli stessi. In
tali casi, gli atti dovranno
essere considerati nulli per
espressa contravvenzione alla
vigente normativa in tema di
tutela del contribuente, non
essendo determinata né la
cifra d’incremento giornaliero
degli interessi del loro
ammontare, né la loro percentuale.
Invero, in merito al Principio di
chiarezza, la Sentenza Corte di
Cassazione 3 maggio 2011, n.
9695, ha sancito che “sono illegittimi i tassi di interesse che
non sono indicati analiticamente per iscritto e individuabili dalle parti contraenti con
precisione. Ogni clausola
riguardante gli interessi ai fini
della sua validità deve essere
redatta in forma scritta e il tasso da applicare deve essere specificato in modo puntuale”.
Qualora nella redazione delle
cartelle esattoriali de quo
Equitalia incrementi il totale
dei tributi in debito di alcune
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voci, quali interessi di mora ed
aggio, senza indicare nello
specifico la percentuale di tasso legale applicata, in base a
tali considerazioni gli atti che
si impugnano sarebbero da
considerare assolutamente
inesistenti e/o nulli e/o annullabili e/o inefficaci. A tale conclusione perviene anche la
Cassazione Civile Tributaria
con la Sentenza 22 febbraio
2012, n. 4516, nella quale viene stabilito che la cartella di
pagamento non può limitarsi
a riportare la cifra globale
degli interessi dovuti; al contrario, nella cartella deve essere indicato come si è arrivati
ad un dato calcolo, specificando le singole aliquote a base
delle annualità prese in considerazione. L’operato di Equitalia non deve risultare ricostruibile soltanto attraverso
difficili indagini che non competono al contribuente, perché se così fosse risulterebbe
violato il diritto di difesa del
destinatario dell’atto.
Nullità per difetto di motivazione e scarsa chiarezza
della cartella di pagamento
I contribuenti eccepiscaono
anche l’insufficiente motivazione posta alla base del provvedimento; infatti, se da un
lato viene rinvenuto che nel
ruolo devono essere indicati il
codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data
in cui il ruolo diviene esecutivo, il riferimento all’eventuale
precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza,
la motivazione - anche sintetica - della pretesa, dall’altro
viene rilevato che “gli importi
richiesti, indicati come omessi o
carenti versamenti, non sono
compensabili e impediscono al
contribuente la possibilità di
una tempestiva verifica sull’eventuale esattezza dei dati e
calcoli forniti dall’Ufficio, senza
contare che tali elementi sono
inidonei, per il contribuente, a
comprendere quale sia effetti-
vamente l’imposta presunta
dovuta e la motivazione che ha
generato tale liquidazione.
L’obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione, infatti, non può essere
riservato ai soli avvisi di accertamento, o ad una anonima
comunicazione come nel caso
di specie, atteso che alla cartella di pagamento devono
comunque ritenersi applicabili i
principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento
amministrativo dall’art. 3, della
Legge n. 241/90 (poi recepiti per
la materia tributaria dall’art. 7,
della Legge n. 212/00), ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con
gli artt.3 e 24, della Costituzione” (Sentenza Ctp Torino 25
settembre 2008, n. 42).
Per di più “occorre rispettare il
costante indirizzo giurisprudenziale che raccomanda
all’Amministrazione finanziaria una chiara motivazione della cartella con cui si effettui un
recupero a tassazione ai sensi
dell’’art. 36-bis, del Dpr. n.
602/73, in quanto non compete
al cittadino pervenire alla ricostruzione della stessa attraverso operazioni interpretative
condotte sulla base di elementi
offerti in forma criptica in cartella” (Sentenza Ctp Avellino,
Sezione7, del 17 marzo 2008).
Ancora in ordine al principio
di chiarezza e motivazione, gli
atti
dell’amministrazione
finanziaria e dei concessionari
della riscossione devono tassativamente indicare:
a) l’Ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto
comunicato o notificato ed il
Responsabile del procedimento:
b) l’Organo o l’Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame
anche nel merito dell’atto in
sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l’Organo giurisdizionale o l’Auto-
rità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti
impugnabili.
Nullità della cartella per tardiva iscrizione a ruolo
In ordine alla legittimità degli
atti di riscossione può essere,
altresì, rilevata la tardiva iscrizione a ruolo delle somme
pretese, in quanto le Amministrazioni potrebbero essere
decadute dal termine perentorio statuito dall’art. 17, del
Dpr. n. 602/73, espressamente
richiamato dall’art. 27, della
Legge n. 689/81, il quale sancisce che “il diritto a riscuotere
le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente
legge si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui è
stata commessa la violazione”.
Orbene, l’azionabilità di questo diritto è subordinata al
corretto e legittimo esercizio
della potestà attribuita dall’ordinamento, tanto nella
contestazione degli addebiti,
quanto nella formazione del
ruolo, che è insanabilmente
viziata e pertanto nulla in
caso di violazione dell’art. 17,
del Dpr. n. 602/73, con la conseguenza che gli Enti creditori decadono dall’esercizio del
proprio diritto per non aver
iscritto la somma a ruolo
“entro il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base
agli accertamenti d’ufficio”.
Si concilia un’interpretazione
siffatta con i principi ispiratori
dell’azione amministrativa,
voluta dal Legislatore come
efficace ed efficiente, essendo
altra diversa lettura del quadro normativo di certo illegittima alla stregua dell’art. 53,
della Costituzione, non potendo il contribuente essere
esposto all’azione del fisco a
tempo indeterminato, contrastando peraltro col principio
del favor rei cui il procedimento d’irrogazione è necessariamente ispirato, nonché del-
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l’art. 24, della Costituzione,
per lesione del diritto alla
difesa. Ciò renderebbe in ogni
caso le cartelle presupposte
del tutto inefficaci ed incapaci di costituire titolo valido
per la riscossione coattiva,
dato che questa sarebbe
oltretutto iniziata oltre i termini perentoriamente previsti dalla Legge, nonché inefficace ai sensi della Legge n.
244/07, la quale precisa che i
ruoli emessi dopo il secondo
anno dalla data della sanzione amministrativa sono nulli;
in più l’art. 1, comma 417, della Legge n. 311/04, stabilisce
che il concessionario dall’esattoria deve notificare la cartella, a pena di decadenza,
entro 12 mesi dall’iscrizione a
ruolo.
Se la notificazione avviene
dopo questo termine non è
dovuta alcuna somma (il concessionario perde il diritto di
agire in via esecutiva).
Nullità per omessa comunicazione sulla cessione del
credito
Può avvenire che, a causa ad
esempio d’accorpamenti o
d’uscita di scena di alcune
società di riscossione, alcuni
Agenti della riscossione possono subentrare ad altri, con
operazioni ad esempio di cessione dei crediti. Di tale cessione del credito al nuovo
concessionario deve essere
data comunicazione al contribuente/cittadino/debitore.
In merito alla cessione del
credito si è pronunciata la
Suprema Corte (Sentenza
Corte di Cassazione 2 novembre 2010, Sezione III, n. 22280)
che ha ripreso la costante
giurisprudenza della stessa
Corte, secondo cui “il contratto di cessione del credito ha
natura consensuale e comporta il perfezionamento del trasferimento del credito attraverso il semplice accordo tra le
parti. Si aggiunse però ai Uni
della sua efficacia, per poter
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permettere al cessionario di
agire nei confronti del debitore
ceduto, sarà necessario giungere alla notificazione o all’accettazione al contraente ceduto”. Pertanto, secondo quanto
affermato e ribadito dalla
Corte, la cessione è valida ed
efficace tra cedente e cessionario quando sia stata data la
comunicazione di essa al
debitore ceduto. La circostanza della mancata notifica della cessione del credito può
essere contestata, e tale mancanza e/o omissione può
essere fatta valere come causa di nullità le cartelle esattoriali impugnate.
Nullità per omesso invio
dell’avviso bonario
Bisogna altresì rilevare che
nella situazione de quo è
sopraggiunta la violazione
dell’art. 6, comma 5, della Legge n. 212/00, il quale sancisce
che “prima di procedere alle
iscrizioni a ruolo, l’Amministrazione finanziaria deve invitare
il contribuente, a mezzo del
servizio postale o con documenti telematici, a fornire i
chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti
entro un termine congruo o
comunque non inferiore a
trenta giorni dalla ricezione
della richiesta. Sono nulli i
provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al
presente comma”. In senso
conforme, tra le numerose
pronunce giurisprudenziali, vi
è quella secondo cui “l’amministrazione finanziaria aveva
l’obbligo del preventivo invito
al contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i
documenti mancanti previsto
dall’art. 6, comma 5 della Legge n. 212/00. L’ammissione di
tale invito produceva la nullità
degli atti successivi e sequenziali, nel caso della cartella di
pagamento, secondo quanto
espressamente sancito dal
citato comma 5” (Sentenza Ctr
Bari 6 febbraio 2007, n. 16); ed
altresì “uno dei casi di assoluta
nullità previsto dalla legge è
fornito dall’emissione della
cartella di pagamento senza la
preventiva notifica del cosiddetto avviso bonario, richiesto
a pena di nullità dall’art. 6,
comma 5, della Legge n.212/00
(omissis)” (Sentenza Ctr Napoli 10 marzo 2008, n. 52).
Nullità delle cartelle di
pagamento per violazione
dell’art. 34-bis, comma 5,
del Dlgs. n. 165/01 (introdotto dall’art. 7, della Legge n. 3/03)
I contribuenti hanno eccepito, infine, l’inesistenza del
valore giuridico delle cartelle
esattoriali per difetto di sottoscrizione, in quanto prive dei
requisiti previsti dalla Legge
per poter rappresentare - con
la firma del funzionario sottoscrittore – l’Amministrazione
finanziaria verso l’esterno.
Infatti, ai sensi dell’art. 34-bis,
comma 5, del Dlgs. n. 165/01,
si prevede che le assunzioni
effettuate in violazione di
quanto previsto nello stesso
articolo sono nulle di diritto e
che restano ferme le disposizioni previste dall’art. 39, della
Legge n. 449/97. In particolare, gli artt. 129 e 130, della
Legge n. 662/96, nonché l’art.
19, comma 3, del Dlgs. n.
29/93 (trasfuse nell’art. 19,
comma 3, del Dlgs. n. 165/01),
prevedono che gli incarichi di
direzione di strutture articolate al loro interno in Uffici
dirigenziali generali e quelli
di livello equivalente, sono
conferiti ai Dirigenti in servizio con le modalità previste
dall’art. 23, dello medesimo
Decreto, e che solo una residua parte, pari ad appena il
5% dell’organico dirigenziale,
possa essere conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in Organismi ed Enti pubblici o privati, ovvero in Aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in
funzioni dirigenziali, in possesso di specifiche qualità
professionali, esclusivamente
con contratto a tempo determinato e per un periodo non
superiore a 3 anni.
Dette disposizioni non fanno
che rafforzare quanto era stato previsto dall’art. 17, della
Legge n. 146/80, dove si prevedeva che nell’affidamento
degli incarichi di direzione
degli Uffici finanziari, dovesse
venire rispettato il cosiddetto
“Principio gerarchico” garantito oltre che dagli artt. 97 e 98,
della Costituzione, e anche
dall’art. 5, del Dpr. n. 246/48,
dagli artt. 16 e 31, del Dpr. n.
3/57 e dagli artt. 20 e 55, del
Dpr. n. 266/87, dove si prevede che solo i Dirigenti possono sottoscrivere gli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno e che, in
assenza del Dirigente, la direzione dell’Ufficio debba essere affidata a colui che ricopre
il grado gerarchico più elevato tra quelli individuati dall’art. 2095, del Cc., ossia da
coloro che appartengono alla
Categoria dei Quadri, istituita
con la Legge n. 190/85, riservata al personale a suo tempo
inquadrato nella 9^ qualifica
funzionale. Il Principio gerarchico fissato nel T.u. degli
impiegati civili dello stato,
approvato con Dpr. n. 3/57,
all’art. 31 prevede che l’impiegato ha il diritto ad essere
qualificato con il titolo giuridico conferitogli all’atto di
nomina o di ultima promozione, titolo che può usare
anche nella vita privata, come
precisato anche nella Direttiva comunitaria 91/533/Ce,
dove si prevede che il lavoratore assume il grado gerarchico corrispondente alla carriera/categoria, qualifica e alle
mansioni per le quali è stato
assunto in servizio, qualifica e
categoria tra quelle indivi-
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duate (ovviamente) all’art.
2095, del Cc.. Infatti, semmai si
fosse concretizzata la soppressione dell’art. 17, della
Legge n. 146/80, ad opera della Legge n. 662/86, sarebbe
stata senz’altro illecita, illegittima e incostituzionale, in
quanto con legge ordinaria
(Legge n. 662/96) si sarebbe
abrogata una norma di rango
costituzionale, ossia la “Finanziaria 1981”, approvata con la
Legge n. 146/80, la quale
all’art. 17 non faceva altro che
confermare quanto previsto
dalla Costituzione e dal Codice civile (art. 2095), ossia che
gli Uffici finanziari possono
venire diretti esclusivamente
dai Dirigenti assunti tramite
pubblico concorso indetto
“annualmente” e che, in assenza del Dirigente e in attesa
che vengano espletate le procedure per l’indizione del
nuovo concorso per ricoprire
il posto vacante, la direzione
dell’Ufficio finanziario competa di diritto a colui che possegga il grado gerarchico più
elevato, previsione confermata dall’art. 20, della Legge n.
266/87, dall’art.10, della Legge n. 358/91, e dall’art. 76 del
Dpr. n. 287/82.
Successivamente alla Sentenza Tar Lazio 1° agosto 2011, n.
6884, è intervenuto l’art. 8,
comma 24, del Dl. n. 16/12,
che avrebbe fatto salvi gli
incarichi di Dirigente Fiduciario conferito ai sottoscrittori
degli atti di riscossione; altrettanto vero è che il suddetto
incarico fiduciario, sempre ai
sensi del comma 24, della succitata Legge, è stato conferito
ai sottoscrittori degli atti di
riscossione (nelle more) ossia
solo per il tempo necessario
all’Amministrazione finanziaria per indire un nuovo concorso con le modalità previste
dall’art. 34-bis, del Dlgs. n.
165/01, ossia per predisporre
le procedure occorrenti alla
utilizzazione delle graduato-
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rie dei Dirigenti formate a
seguito di procedure selettive
già espletate ed ancora valide,
richiamate nell’art. 8, comma
24, del succitato Dl. n. 16/12,
previste dall’art. 1, comma 530
e 536, della Legge 296/06, e
dall’art. 2, comma 2, del Dl. n.
203/05, dove si prevede che
prima d’indire nuovi concorsi,
il conferimento d’incarichi
dirigenziali debba effettuarsi
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, della Legge n.
449/97, ossia tramite lo scorrimento delle graduatorie
ancora valide di concorsi già
espletati.
Tali modalità di conferimento
degli incarichi dirigenziali
(consistente nello scorrimento delle graduatorie ancora
valide), essendo state previste
da una legge di rango costituzionale, quale è appunto la
Legge n. 296/06, non potevano e non possono tuttora
venire derogate o modificate
con legge ordinaria quale
appunto è l’art. 8, comma 24,
del Dl. n. 16/12, ai sensi del
quale sono stati conferiti incarichi dirigenziali fiduciari,
incarichi peraltro giudicati
incostituzionali dalla Corte
Costituzionale con le Sentenze nn. 103/07, 104/07, 161/08
e 69/11.
L’impossibilità di operare
diversamente è confermata
dall’art. 28, comma 6, del Dlgs.
n. 165/01, come modificato
dall’art. 3, commi 6 e 7, della
Legge n. 145/02, dove viene
fatta salva alla data di entrata
in vigore della suddetta Legge ad ogni effetto di legge, la
validità delle graduatorie
degli idonei pubblici concorsi
per l’accesso alle qualifiche di
Dirigente, “nei limiti temporali
previsti dalle norme vigenti”,
modalità confermate successivamente dall’art. 17, del Dl.
n. 78/09, dove si prevede che
è fatto divieto di procedere a
nuove assunzioni durante il
periodo di vigenza di gradua-
torie ancora valide, e che le
assunzioni effettuate in violazione dell’art. 34-bis, del Dlgs.
n. 165/01, sono nulle, di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall’art. 39, della
Legge n. 449/97, nonché
quanto previsto nel Dpcm. del
26 ottobre 2009.
I conferimenti d’incarichi Dirigenziali mediante lo scorrimento di graduatorie già esistenti, trovano conferma
anche nell’art.4, del Dl. n.
97/08, che aveva “autorizzato”
per il completamento del programma di cui all’art. 1, comma 481, della Legge n. 296/06
(in combinato disposto con il
Dm. 19 aprile 2007 pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n.
123/07), addirittura “l’integrale
utilizzo della graduatoria” di
tutti coloro che avevano partecipato a tutti i concorsi per
la Dirigenza indetti negli ultimi 20 anni. Questa singolare
previsione, peraltro disattesa,
avrebbe permesso di ottemperare a quanto previsto dall’art. 17, commi 81, 82 e 137,
della Legge n. 127/97, dove si
prevedeva la restituzione
d’ufficio ai propri ruoli dirigenziali di legittima appartenenza dei Dirigenti presenti
nelle Agenzie fiscali della
penisola e nelle isole, ossia la
restituzione ai ruoli dirigenziali nei quali erano stati
inquadrati nel momento della
loro assunzione in servizio
effettuata con l’approvazione
della graduatoria dei vincitori
del concorso, sottoscritta dal
Mef ai sensi dell’art. 10, della
Legge n. 397/75.
La restituzione dei Dirigenti
del Mef ai ruoli di legittima
appartenenza avrebbe sanato
quell’illegalità denunciata
dalla Sentenza Tar Lazio 1°
agosto 2011, n. 6884, dove si
afferma che su un organico di
1200 Dirigenti, circa 800 sono
dei semplici impiegati a cui è
stato conferito incarico “dirigenziale” fiduciario “incostitu-
zionale”, incostituzionalità rilevata anche dalla Sentenza
Corte dei conti 24 marzo
2009, n. 165. Gli 800 “incarichi
fiduciari” conferiti a semplici
impiegati, di qualifica inferiore alla ex 9^ qualifica, oltre ad
essere stati attribuiti in violazione dei principi sanciti dalla
Costituzione, risultano sottratti ai Dirigenti del Mef, ossia a
coloro che - tramite pubblico
concorso - erano stati assunti
nei ruoli dirigenziali della Carriera direttiva ordinaria del
Mef, vale a dire nella carriera
disciplinata dal Dpr. n. 748/72,
equiparata a quella dei Segretari comunali ai sensi dell’art.
25, della Tabella Allegata E, al
Dpr. n. 749/72, dopo che, ai
sensi dell’art. 55, del Dpr. n.
266/87, i Dirigenti di entrambe le suddette Carriere direttive (del Mef e dei Segretari
comunali) erano confluite nella ex 9^ qualifica funzionale;
istituita dal Dl. n. 9/86, che a
termini di legge era destinata
alla nuova “categoria dei Quadri” istituita con la Legge n.
190/85, categoria ovviamente
inferiore a quella dei Dirigenti,
ai sensi dell’art. 2095 del Cc.
I Dirigenti del Mef avrebbero
dovuto essere restituiti d’ufficio ai ruoli Dirigenziali di legittima appartenenza, al pari dei
Segretari comunali restituiti ai
ruoli dirigenziali dalla data di
entrata in vigore della Legge
n. 127/97, che all’art. 17, comma 82, aveva soppresso le
norme che li avevano erroneamente inquadrati nella 9°
qualifica funzionale, ed esteso
la stessa previsione anche alle
altre Amministrazioni dello
Stato, ai sensi dell’art. 7, comma 137, della Legge n. 127/97.
Tale restituzione d’ufficio (ai
ruoli dirigenziali del Mef ) era
riservata ai soli Conservatori
dei Registri immobiliari, anche
loro assunti nei ruoli dirigenziali della stessa Carriera direttiva ordinaria e individuati
nella Tabella VI, Quadro I,
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APPROFONDIMENTI
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annesso al Dpr. n. 748/72, la
cui appartenenza ai ruoli della Carriera direttiva ordinaria
era stata confermata dall’art.
9, della Legge n. 22/83; conservatori di cui - solo nel 2003
- la Circolare Agenzia del Territorio 17 luglio 2003, n. 7,
attribuisce competenze dirigenziali e connessi poteri di
firma delle strutture centrali e
periferiche dell’Agenzia del
Territorio.
L’equiparazione (tra Dirigenti
del Ministero delle Finanze Segretari comunali e Conservatori dei Registri immobiliari) è confermata anche dall’art
11-bis, del Dl. n. 283/81, e per
effetto di tale equiparazione,
la previsione di cui all’art. 55,
del Dpr. n. 266/87 (ossia l’inquadramento dei Segretari
comunali nella 9° qualifica
funzionale), è stata estesa di
diritto anche ai Dirigenti del
Mef, in virtù del fatto che i
ruoli dirigenziali di entrambe
le carriere erano state a suo
tempo equiparate dall’art. 25,
del Dpr. n. 749/72.
Pertanto, mentre i Segretari
comunali sono stati restituiti,
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d’ufficio e da oltre 15 anni, ai
ruoli dirigenziali di legittima
appartenenza, i Dirigenti del
Mef (esclusi i Conservatori dei
Registri immobiliari) si trovano ancora relegati nella categoria dei Quadri e inquadrati
nella III Area F5 impiegati
nominati “Dirigenti di fiducia”.
Il Mef, dalla data di entrata in
vigore della Legge n. 127/97,
non poteva ricoprire i posti
dirigenziali con incarichi fiduciari attribuiti a semplici
impiegati, scavalcando di fatto i Dirigenti assunti nei ruoli
dirigenziali della Carriera
direttiva ordinaria disciplinata
dal Dpr. n. 748/72, costretti a
partecipare ad un secondo
concorso per la dirigenza
dopo la loro retrocessione alla
categoria dei quadri.
Appare evidente che retrocedere in carriera i Dirigenti, per
poi farli partecipare ad un
secondo concorso che ha
consentito a soli 163 Dirigenti
il recupero del proprio titolo
giuridico, è servito, non solo a
lasciare fuori dal proprio ruolo
oltre 1.000 Dirigenti, ma
anche ad attribuire con “inca-
richi fiduciari” le competenze
di 1.000 Dirigenti a semplici
impiegati, a cui viene attribuito lo stipendio da Dirigente.
Per quanto sopra esposto,
appare evidente che tutti gli
atti sottoscritti da Equitalia
non solo sono nulli o annullabili, bensì “inesistenti”, in quanto sottoscritti da chi non possiede il titolo giuridico abilitante alla sottoscrizione degli
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, ossia
il potere che compete esclusivamente ai Dirigenti assunti tramite pubblico concorso nei ruoli dirigenziali della Carriera direttiva ordinaria disciplinata dal Dpr. n. 748/72, Dirigenti che risultano tutt’ora
presenti nelle Agenzie fiscali
d’Italia.
Conclusioni
I motivi di cui sopra sono
alcuni fra quelli proposti per
la richiesta di riesame della
posizione al fine di ottenere la
cancellazione d’ufficio delle
cartelle di pagamento, ai sensi della Legge n. 228/12.
Occorre anche valutare bene
la portata delle disposizioni
circa le risposte che la P.A.
deve fornire nei tempi previsti
a seguito dell’istanza di riesame. Pensiamo ad esempio a
un contribuente che, convinto
di aver ricevuto una cartella
esattoriale illegittima (ad
esempio, per prescrizione delle pretese creditorie), decida
di effettuare un’istanza. Essa,
anche qualora fosse inidonea,
provocherà la sospensione di
ogni azione del Concessionario della riscossione fino a
quando non ci sarà la comunicazione da parte del Concessionario al contribuente.
Inoltre, se il Concessionario
non riuscisse a inviare la
comunicazione entro 220
giorni, si avrebbe l’annullamento delle partite relative
alla cartella.
La norma in commento (art. 1,
commi da 537 a 544, della
Legge n. 228/12) introduce
novità importanti riguardo al
rapporto tra contribuenti ed
Enti impositori, inducendo
quest’ultimi a valutare con
attenzione i rilievi effettuati
ed a rispondere entro le scadenze previste.
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QUESITI
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I QUESITI
Imu: aliquota applicabile per terreni agricoli consessi in locazione
dall’usufruttuario al nudo proprietario
di Alessandro Maestrelli - Laureato in Economia e commercio, Esperto in materie economiche e giuridiche di Enti Locali
Il testo del quesito:
“Un imprenditore agricolo a titolo principale che conduce un fondo di cui è nudo proprietario nonché affittuario,
con regolare contratto di affitto stipulato con l’usufruttuario, può beneficiare del moltiplicatore pari a 75, anziché 135,
e delle ulteriori agevolazioni previste per queste figure professionali?”
La risposta dei nostri esperti:
Le agevolazioni Imu per i terreni agricoli sono le seguenti:
● riduzione del coefficiente
da applicare al reddito dominicale rivalutato del 25% da
135 a 75 (art. 13, comma 5, del
Dl. n. 201/11);
● determinazione dell’Imu
sulla base di scaglioni di valore del terreno, con esenzione
per la parte di valore inferiore
ad Euro 6.000,00 (art. 13, comma 8-bis, del Dl. n. 201/11);
● esenzione nel caso in cui il
terreno sia situato in un
Comune classificato come
parzialmente montano nell’elenco Istat (art. 1, comma 1,
lett. b), del Dl. n. 4/15), oltre
all’esenzione generale per i
terreni agricoli e non coltivati
nei Comuni classificati come
montani (art. 1, comma 1, lett.
a), del Dl. n. 4/15);
● detrazione di Euro 200,00
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per i terreni situati nei Comuni di cui all’Allegato 0A al Dl. n.
4/15 (art. 1, comma 1-bis, del
Dl. n. 4/15).
In tutti i casi sopra citati la
normativa si riferisce ai terreni
agricoli “posseduti e condotti”
da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti.
Con riferimento al possessore
la normativa Imu si riferisce al
soggetto proprietario degli
immobili, terreni o aree edificabili, ovvero al titolare del
diritto reale di godimento sul
bene (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie),
come disposto dall’art. 9,
comma 1, del Dlgs. n. 23/11.
Nel caso di specie il possessore del fondo, nonché il soggetto passivo Imu, è l’usufruttuario.
Per quanto attiene la fattispecie della conduzione del fon-
do è necessario che il coltivatore diretto o l’imprenditore
agricolo professionale coltivi
il terreno per il quale viene
richiesta l’agevolazione tributaria.
Con riferimento all’esenzione
Imu prevista dal Dl. n. 4/15, si è
espressa la Risoluzione Mef 3
febbraio 2015, n. 2/DF, la quale ha precisato che, ai fini dell’attribuzione dell’agevolazione “è necessario che il possessore sia un coltivatore diretto o
uno Iap, iscritto nella previdenza agricola. Pertanto, in questa
seconda ipotesi [esenzione per
i terreni situati nei Comuni
classificati come parzialmente
montani], non rientrano nel
perimetro di applicazione dell’esenzione di cui alla lett. b)
dell’art. 1 del Dl. n. 4/15, i terreni
posseduti da soggetti diversi da
Cd e Iap, vale a dire posseduti
dai cosiddetti rentiers”.
Considerato che i requisiti per
accedere alle agevolazioni
per i coltivatori diretti o gli Iap
sono le medesime, la riflessione del Mef può essere estesa
anche alle altre fattispecie
sopra richiamate.
Nel caso di specie il coltivatore diretto è solo nudo proprietario, mentre il possessoresoggetto passivo è l’usufruttuario, il quale non riveste la
qualifica di coltivatore diretto
o Iap.
Non essendo soddisfatti i
requisiti previsti dalla normativa, non riteniamo possibile
riconoscere all’usufruttuario
le agevolazioni previste per i
coltivatori diretti o gli Iap, il
quale pertanto risulta obbligato ad effettuare il versamento dell’Imposta senza
agevolazione.
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IL PARERE DELLA CORTE
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IL PARERE DELLA CORTE
Componenti della Tariffa per il “Servizio di smaltimento rifiuti”
La Delibera 28 aprile 2015, n. 73, della Corte dei conti Toscana riguarda la possibilità di considerare come componenti della Tariffa per il “Servizio di smaltimento rifiuti”, a titolo di costi comuni diversi, sia gli accantonamenti a “Fondo svalutazione crediti per crediti di dubbia esigibilità”
non incassati, che i costi per crediti rivelatisi inesigibili, risalenti al periodo di vigenza di un Tributo ormai soppresso (Tia/1), ancorché destinato anch’esso, al pari dell’attuale Tari, al finanziamento del “Servizio di gestione rifiuti”.
In particolare, il Comune istante pone 4 quesiti, aventi ad oggetto, rispettivamente:
a) la possibilità di considerare quali costi comuni diversi, nel piano finanziario Tari ai fini della determinazione della relativa tariffa, gli accantonamenti al “Fondo svalutazione crediti” per i crediti Tia/1 pregressi, non incassati dal precedente soggetto gestore nel periodo 2002-2012;
b) la possibilità di considerare allo stesso titolo anche i costi per crediti Tia-1 inesigibili, di cui sia stata accertata la perdita, per la parte non
coperta da fondo rischi o garanzia assicurativa, temporalmente collocati nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2012;
c) in caso di risposta negativa, se tali costi debbano essere considerate come una perdita ad esclusivo carico del soggetto gestore;
d) se, in generale, sia legittimo inserire nel piano finanziario Tari accantonamenti e perdite su crediti afferenti ad una forma di prelievo soppressa con la Legge n. 147/13.
La Sezione osserva che la richiesta fa leva sul presupposto implicito che la tariffa debba assicurare il recupero totale dei costi del servizio.
Tale principio è stato introdotto dall’art. 49, comma 4, del Dlgs. n. 22/97, con riferimento alla Tia, ed è oggi ribadito, con riferimento alla Tari,
dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/13, che prevede “la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendovi anche i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ai sensi dell’art. 15, del Dlgs. n. 36/03), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori”.
La Sezione evidenzia come con il Regolamento di cui al Dpr. n. 158/99 è stato approvato il “metodo normalizzato” per definire le componenti di costo da coprire con il gettito della tariffa e i criteri di determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.
Le disposizioni del Dpr. sopra citato rappresentano la base per la redazione dei Regolamenti comunali concernenti l’istituzione e l’applicazione della tariffa. Le entrate tariffarie devono essere determinate in modo da assicurare l’equivalenza con i costi, tenuto conto del programma degli interventi necessari, del Piano finanziario degli investimenti e della forma di gestione prescelta fra quelle previste dall’ordinamento.
Con riferimento sia alla Tia/1 che alla Tari, le componenti di costo da considerare in applicazione del predetto Regolamento sono le medesime: tra queste, e più precisamente tra le voci qualificate come costi comuni ai fini della determinazione della tariffa, sono previsti all’Allegato 1 anche gli accantonamenti a fondo rischi (ma non, invece, i crediti risultati inesigibili, che vanno qualificati più correttamente come
insussistenze attive, ovvero come mancati ricavi).
La Sezione ritiene che la questione dell’inseribilità di tali voci, riferite alla Tia/1, nel Piano tariffario della Tari debba trovare risposta negativa.
In primo luogo, la Sezione rileva che non c’è alcuna continuità tra l’uno e l’altro prelievo, essendo nel frattempo sopravvenuti almeno altri 2
interventi legislativi, ciascuno dei quali ha disposto la soppressione del prelievo precedente: il Dlgs. n. 152/06, successivamente modificato
con Dl. n. 208/08, istitutivo della Tia/2 (che peraltro il Comune richiedente non ha mai applicato), ed il Dl. n. 201/11, istitutivo della Tares (che
l’Ente dichiara di aver applicato nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013).
Neppure vi è piena coincidenza dei presupposti impositivi tra Tia/1 e Tari. Infatti, da un lato il Legislatore ha previsto l’applicazione della Tia/1
a “chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso
adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”; invece dall’altro, il presupposto impositivo della Tari è “il possesso o la detenzione a qualsiasi
titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Cc. che non siano detenute o occupate in via esclusiva”. Dunque, l’obbligo del pagamento della Tari non sussiste laddove non vi sia, neppure in astratto, la capacità di produrre rifiuti urbani.
Neppure sovrapponibili sono, com’è naturale, i regimi di esenzione e di agevolazione, la cui determinazione in concreto è rimessa ai regolamenti comunali.
In base a quanto sopra, la conclusione negativa della Sezione poggia su considerazioni attinenti al già richiamato principio d’integrale recupero dei costi.
Infatti, ciascuna tariffa deve essere costruita in modo da bastare a sé stessa, e non nascere già gravata da oneri pregressi (relativi a crediti
non incassati, originati da tributi risalenti e ormai soppressi), che avrebbero dovuto trovare idonea copertura nel quadro dei rispettivi regimi normativi, attraverso adeguati accantonamenti o maggiori previsioni di entrata. Ove tali modalità di copertura siano risultate insufficienti
(e dunque per la parte dei mancati ricavi non coperta da fondi rischi o da maggiori entrate), i minori incassi derivanti dalla mancata riscossione dei crediti maturati sotto il previgente regime si traducono in perdite definitive a carico del soggetto gestore (e cioè, nel caso di specie, la società in house affidataria del servizio), come del resto lo stesso Ente ha intuìto nel formulare il terzo quesito.
Peraltro consentire ora per allora al Comune di considerare, ai fini della quantificazione della tariffa, i mancati ricavi relativi ad altro tributo,
non incassati dal precedente gestore, comporterebbe il trasferimento sull’utenza attuale di perdite, che avrebbero dovuto gravare su una
platea almeno in parte diversa di soggetti, e che, ove sia cessata la società in house che gestiva il servizio, vanno ormai coperte a carico del
bilancio generale del soggetto controllante.
Per il complesso delle ragioni enunciate, anche il quarto quesito non può che avere risposta negativa.
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PRASSI E GIURISPRUDENZA
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LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA
Riscossione: illegittimità della nomina dei Dirigenti senza concorso
Corte Costituzionale, Sentenza n. 37 del 17 marzo 2015
Nella fattispecie in esame, i Giudici si sono espressi sull’art. 8, comma 24, del Dl. n. 16/12 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”).
Nello specifico, i Giudici hanno rilevato che il conferimento d’incarichi dirigenziali nell’ambito di un’Amministrazione pubblica
debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Inoltre, i Giudici hanno sancito che anche il passaggio a una fascia funzionale superiore
determini l’accesso a un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate, ed è soggetto pertanto, quale figura di
reclutamento, alla regola del pubblico concorso.
In sostanza, la Corte Costituzionale ha affermato l’illegittimità dell’art. 8, comma 24, del Dl. n. 16/12 e le successive proroghe che
hanno consentito la nomina di Funzionari come Dirigenti nelle Agenzie fiscali senza concorso. Con la Sentenza in questione
decadranno dall’incarico diversi Dirigenti delle Agenzie delle Entrate e delle Dogane, attualmente inseriti in organico sulla base
di un contratto a termine senza un concorso.
__________________________________
Contenzioso: impugnabilità della cartella solo per vizi propri
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4818 dell’11 marzo 2015
La cartella di pagamento non può essere impugnata per vizi che attengono il presupposto accertamento fiscale, in quanto essa
può essere contestata unicamente per vizi propri. L’unico caso in cui la cartella può essere impugnata con riferimento all’attività di accertamento sottostante si ha quando il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta, a causa della mancata emissione dell’avviso di accertamento.
La Corte di Cassazione ha escluso qualsiasi rapporto di continenza, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Cpc., tra il contenzioso in
merito alla cartella di pagamento e quello riguardante l’avviso di accertamento. Detta esclusione si basa sul fatto che la cartella è impugnabile per vizi propri, mentre l’avviso di accertamento può essere impugnato anche per vizi inerenti l’attività accertativa fatta precedentemente dall’Amministrazione finanziaria.
Per i citati motivi, tra l’impugnazione della cartella di pagamento e quella dell’avviso di accertamento sussiste diversità della
causa petendi e del thema decidendum.
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Processo tributario: tempestività dell’appello
Corte di Cassazione, Sentenza n. 4310 del 4 marzo 2015
Ai fini dei riscontri della tempestività dell’appello, il termine di un anno previsto dall’art. 327, del Cpc. (nel testo previgente, temporalmente applicabile alla fattispecie, oggi ridotto a 6 mesi), richiamato, in relazione al processo tributario, dall’art. 38, comma
3, del Dlgs. n. 546/92, va calcolato prescindendo dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno.
Al termine individuato come in precedenza riportato devono aggiungersi 46 giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt.
155, comma 1, del Cpc. e 1, comma 1 della Legge n. 742/69, non dovendosi tenere conto del periodo tra il 1° agosto ed il 15 settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.
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Imu: applicabilità Imposta agli Impianti sciistici
Corte di Cassazione, Sentenza n. 4541 del 5 marzo 2015
Nella fattispecie in esame si discute sull’applicazione dell’Imu ad un Impianto di risalita funzionale alle piste sciistiche.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che non sussiste il presupposto del classamento come mezzo pubblico di trasporto, classamento che presuppone evidentemente una, sia pur parziale, utilizzabilità delle struttura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, mentre un impianto di risalita svolge una esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell’uso delle piste sciistiche.
Pertanto, resta solo da stabilire se nel calcolo del valore di costruzione, e quindi, della rendita catastale, debbano essere conteggiati anche gli impianti fissi: i Giudici di legittimità rispondono positivamente. L’art. 1-quinquies, aggiunto dalla Legge di conversione n. 88/05 al Dl. n. 44/05, ha infatti esplicitato un principio generale dell’ordinamento: “i beni immobili coinvolgono non
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PRASSI E GIURISPRUDENZA
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solo il suolo ed i fabbricati ma anche tutte le strutture fisse che concorrono al pregio ed alla utilizzabilità degli immobili stessi”.
Dunque, l’Imu deve essere applicata anche agli Impianti sciistici, e ciò perché la Suprema Corte li equipara alle attività commerciali.
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Catasto: obbligatorietà della motivazione del riclassamento dell’immobile
Ctp Lecce, Sentenza n. 4376/1/14 del 22 dicembre 2014
L’Agenzia del Territorio, quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dall’unità immobiliare
in questione oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.
Nel primo caso l’Agenzia, deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute.
Nel secondo caso deve riportare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
concreti e significativi miglioramenti del contesto urbano, rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente.
Inoltre - aggiungono i Giudici leccesi - la revisione della classificazione di un immobile, sia che essa sia stata avviata ai sensi dell’art. 1, comma 335 della Legge n. 311/04, sia che essa sia stata avviata ex art. 1, comma 336, sia che essa sia stata avviata ai sensi dell’art. 3, comma 58, della Legge n. 662/96, deve in ogni caso essere motivata in termini che esplicitino in maniera intelligibile le specifiche giustificazioni della riclassificazione concretamente operata, nel rispetto del disposto dell’art. 7, della Legge n.
212/00, ove si prescrive che negli atti dell’Amministrazione finanziaria vengono indicati “i presupposti di fatto e le ragioni di giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione”.
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Contenzioso: obbligo del pagamento delle spese a carico dell’Ente in caso di soccombenza
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5842 del 24 marzo 2015
Poiché, ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte
sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne
necessario l’accertamento giudiziale.
Inoltre, l’individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi.
Pertanto, non può avere rilievo alcuno, ai fini dell’applicazione della disciplina fissata nell’art. 92 del Cpc., la circostanza che la
parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all’avversa richiesta, e che anzi può semmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all’adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili
dispendi di energia processuale.
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Riscossione: notifica cartella di pagamento valida anche con lettera raccomandata
senza relata di notifica
Corte di Cassazione, Sentenza n. 5898 del 24 marzo 2015
In tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, trovano applicazione le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del Cpc. e, quindi, l’art. 160 dello stesso Codice che, attraverso il rinvio al disposto dell’art. 156, prevede appunto che la nullità non possa mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Inoltre, in tema di notificazione a mezzo del Servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’Esattore, di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione alla previsione
di cui all’art. 26 del Dpr. n. 602/73, che prescrive tale l’onere per l’esattore di conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta.
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Tarsu: onere della prova per esenzione gravante sul richiedente
Corte di cassazione, Sentenza n. 5972 del 25 marzo 2015
La Corte di Cassazione si esprime in materia di Tarsu, osservando che l’art. 62, del Dlgs. n. 507/93, nel disporre che la Tassa “è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o
accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito o attivato o
comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59”, pone una presunzione relativa di tassabilità, in forza della quale, costituendo le successive esenzioni un’eccezione alla regola generale di assoggettamento di tutti coloro che occupano
o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta è istituito o attivato, l’onere della prova, circa l’esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava su chi ritiene di avere diritto all’esenzione e non sull’amministrazione del Comune.
Questo principio, secondo la Suprema Corte, rileva anche in materia di Tia, non solo perché rappresenta, una mera variante della
Tarsu, conservando anche la relativa qualifica di tributo, ma soprattutto perché in tal senso depone lo specifico regime delineato
dall’art. 49, del Dlgs. n. 22/97. Tale ultimo articolo citato ha invero previsto che “la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi
uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”, salva l’applicazione sulla stessa, così come determinata dagli Enti Locali, di un
coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero
mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Inoltre la Suprema Corte, nella Pronuncia in questione, ribadisce il principio secondo cui va esclusa l’applicabilità dell’Iva sulla Tia
dovuta per il periodo fino alla data di entrata in vigore del Dlgs. n. 152/06. In particolare, affermano i Giudici che è legittima l’attribuzione al Giudice tributario delle controversie in materia di Tia, in ragione della natura tributaria della stessa. Spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della Tia; ciò dovendosi attribuire a tale Tariffa natura non di
entrata patrimoniale di diritto privato, costituendo essa una mera variante della Tarsu disciplinata dal Dpr. n. 507/93 di cui conserva la qualifica di tributo.
La Suprema Corte ha altresì chiarito che la natura tributaria della Tia esclude che possa essere assoggettato ad Iva il relativo servizio di riscossione, che avrebbe come presupposto d’imposta l’adempimento di un’altra obbligazione tributaria.
Nella specie non rileva - puntualizzano i Giudici di legittimità - la norma interpretativa di cui all’art. 14, comma 33, del Dl. n. 78/10,
che riconosce la natura non tributaria della Tariffa di cui all’art. 238, del Dlgs. n. 152/06, trattandosi di norma successiva che non si
applica nella specie.
La circostanza che il Legislatore si sia posto il problema della natura della Tariffa in questione e ne abbia riconosciuto la natura
non tributaria, ma soltanto con riferimento alla disciplina dettata con il Dlgs. n. 152/06, è un chiaro indice della volontà di non incidere sul diritto vivente fino alla data di entrata in vigore dello stesso Dlgs. n. 152/06.
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Contenzioso: irrilevanza nel processo tributario dell’assoluzione in sede penale
Corte di Cassazione, Sentenza n. 6211 del 26 marzo 2015
In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica Autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla Sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che
fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova posti
dall’art. 7, comma 4, del Dlgs. n. 546/92, e trovano ingresso invece anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una
pronuncia penale di condanna.
Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non
sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un
giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario.
Inoltre, la Suprema Corte ha aggiunto che nel processo tributario la Sentenza penale può costituire semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio.
__________________________________
Ici: versamento Imposta sul valore dichiarato al Comune
Corte di Cassazione, Sentenza n. 4842 dell’11 marzo 2015
Nella Sentenza in esame si legge che “il Giudice di secondo grado non ha tenuto conto che il valore venale imponibile Ici era stato
spontaneamente dichiarato dalla stessa contribuente e che il valore non era stato mai disconosciuto dalla titolare la quale non ha mai
presentato alcuna Dichiarazione rettificativa e/o integrativa del valore dell’area, sebbene fossero intervenute variazioni urbanistiche”.
La Suprema Corte afferma che un contribuente paga l’Ici in base al valore dell’immobile dichiarato al Comune, anche se il bene
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PRASSI E GIURISPRUDENZA
Tributinews
14 maggio 2015
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ha subìto negli anni una riduzione di valore causata da variazioni urbanistiche.
I Giudici di legittimità ribadiscono che la Dichiarazione Ici produce effetti anche per gli anni d’imposta successivi a quello nel quale è stata presentata se il contribuente non denuncia all’Amministrazione comunale che sono intervenute modifiche mediante la
presentazione di una Dichiarazione rettificativa o integrativa del valore del bene. Tale principio vale anche per l’Imu e la Tasi.
Focus
Ici: requisiti esenzione attività sanitarie e assistenziali
Corte di Cassazione
Sentenza n. 6711 del 2 aprile 2015
di Carolina Vallini - Laureata in giurisprudenza - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni pubbliche
Nella fattispecie in esame un
Comune ha notificato ad una
Fondazione avvisi di accertamento Ici relativi alle annualità
2005 e 2006, in relazione alla
proprietà di un immobile adibito a centro polivalente convenzionato con il servizio nazionale,
gestito in funzione di comunità
protetta psichiatrica, centro
diurno psichiatrico e residenza
sanitaria per disabili.
In sostanza la controversia in
esame riguarda la fattispecie di
esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/92.
In base a tale norma, nella versione anteriore al Dl. n. 203/05,
sono esenti dall’Ici “gli immobili
utilizzati dai soggetti di cui al
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con l’art. 87, comma 1, lett. c), del Dpr. n. 917/86, e
successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive, nonché delle attività di
cui all’art. 16, lett. a), della Legge
n. 222/85”. L’esenzione spetta, ai
sensi dell’art. 7, comma 2, “per il
periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte”.
La Suprema Corte, nel vigore
della norma originaria del Dlgs.
n. 504/92, ha affermato più volte
16
che l’esenzione resta subordinata alla compresenza di un
requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività (per
quanto qui interessa) sanitarie o
di assistenza (ovvero di altre
attività equiparate dal Legislatore ai fini specifici), e di un
requisito soggettivo, costituito
dallo svolgimento di tali attività
direttamente da parte di un
ente pubblico o privato che non
abbia come oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività
commerciali, in base all’art. 87,
comma 1, lett. c), del Tuir. Il
requisito dell’esclusiva destinazione dell’immobile ad attività
peculiari, non produttive di reddito, ritenute dal Legislatore
meritevoli di un trattamento
fiscale di favore, è da accertare
verificando concretamente se
l’attività cui l’immobile è destinato, se pure rientrante fra quelle esenti, non sia svolta in concreto secondo le modalità di
un’attività commerciale.
La Suprema Corte ha sottolineato come i sopraesposti principi sono stati condivisi anche
dalla Corte costituzionale. In
definitiva, l’esenzione dall’Ici in
oggetto è invocabile, per le
annualità anteriori al Dl. n.
203/05, a condizione che si tratti di immobili destinati ad atti-
vità peculiari non produttive di
lucro e di reddito. L’evoluzione
normativa di cui all’art. 7, comma 2-bis, del Dl. n. 203/05, ha
esteso l’esenzione disposta dall’art. 7, comma 1, lett. i), alle attività ivi indicate “a prescindere
dalla natura eventualmente
commerciale delle stesse” (versione originaria) e poi a quelle “che
non abbiano esclusivamente
natura commerciale” (versione
vigente).
La norma, secondo i Giudici di
legittimità possiede carattere
innovativo e non interpretativo.
Tuttavia, la sopravvenienza
impone pur sempre di stabilire,
nei limiti di vigenza rispetto ai
periodi d’imposta successivi,
quando le attività indicate dalla
norma di esenzione siano svolte, oggettivamente, in maniera
non esclusivamente commerciale.
Invero le 2 previsioni (quella
antecedente al Dl. n. 203/05 e
quella successiva) non possiedono differente significato a
proposito della rilevanza della
natura commerciale dell’attività. Anche le norme sopravvenute impongono comunque di
valutare quella natura commerciale sulla base delle modalità
concrete di svolgimento delle
attività suddette.
In base ai principi generali, ne
consegue che resta onere del
contribuente dimostrare l’esistenza in concreto dei requisiti
di esenzione a mezzo della prova che l’attività cui l’immobile è
destinato, pur rientrando tra
quelle esenti (siccome di tipo
sanitario e assistenziale), non sia
svolta con le modalità di un’attività commerciale.
In conclusione la Suprema Corte, con la Sentenza in questione,
ha affermato che in materia d’Ici, l’esenzione prevista dall’art. 7,
comma 1, lett. i), del Dlgs. n.
504/92, anche in base all’evoluzione di cui all’art. 7, comma. 2bis, del Dl. n. 203/05, convertito
in Legge n. 248/05, come sostituito dall’art. 39, comma 10, del
Dl. n. 223/06, convertito con
modificazioni in Legge n.
248/06, impone di considerare
realizzate in senso non esclusivamente commerciale le attività sanitarie e assistenziali le
quali, per le modalità concrete
in cui si svolgano, in ciascun
ambito territoriale e secondo la
normativa ivi vigente, in maniera non orientata alla realizzazione di profitti, e in questo senso
dunque complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, senza che rilevi a tal
riguardo il mero fatto dell’esistenza di una convenzione pubblica alla base dell’attività detta.
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Tributinews
SCADENZIARIO
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Sabato
16 maggio (*)
Versamento delle accise
Entro la data odierna gli operatori economici, per i prodotti soggetti ad accise,
versano l’Imposta per tutti i quantitativi
immessi in consumo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato
presso la Tesoreria provinciale dello Stato
o attraverso Modello “F24”, con possibilità
di compensazione con altri tributi e contributi (art. 3, Dlgs. n. 504/95).
Versamento Iva su acquisti
in ambito istituzionale
Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti
operati nel primo trimestre 2015 (fatture
datate anno 2015) in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal
comma 629, dell’art. 1 della Legge 23
dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità
2015”) in materia di “split payment” e del
Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il
versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice tributo 620E,
istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15
febbraio 2015 e non è compensabile con
altri crediti.
Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta per il mese
precedente, da effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”, tenendo conto, per gli
acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, delle
novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n.
190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia
di “reverse charge” e di “split payment”,
nonché dei chiarimenti forniti in materia
di “split payment” dal Comunicato-stampa Mef n. 7 del 9 gennaio 2015 e dal
Decreto Mef firmato il 30 gennaio 2015 e
pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio
2015.
Irap - Acconto mensile
Amministrazioni dello Stato
e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte
degli Organi e le Amministrazioni dello
Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,
comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle
retribuzioni e compensi corrisposti nel
mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.
Centro Studi Enti Locali
n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”.
Ritenute alla fonte
(Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le
Province, per i Comuni (tranne quelli con
meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e
Comunità montane con più di 10.000
abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17
del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla
fonte sui redditi soggetti a tale disciplina
corrisposti nel mese precedente.
Contributi per prestatori di lavoro
occasionale con reddito annuo sopra
5.000 Euro
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento
3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici
di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le
stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei contributi sui compensi corrisposti nel mese
precedente ai lavoratori occasionali il cui
reddito annuo per tale tipo di prestazioni
supera i 5.000 Euro, ai sensi dell’art. 44,
comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito
nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770,
Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07).
Compensazione “orizzontale”
credito Iva 2013
Entro tale data può essere compensato
in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per importi superiori ai
5.000 Euro annui (importo modificato
con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014”
ma inferiori ai 15.000 Euro annui, qualora
non sia stato apposto sulla Dichiarazione
“Iva 2014” il “visto di conformità” o la firma
dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di
riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice
6099.
art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite
il nuovo Modello “F24EP” (approvato con
Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n.
98/10), del contributo del 23,5% (30,72%)
sui compensi comunque denominati,
corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui
all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir
(art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79,
Legge n. 247/07).
Si ricorda che la Legge n. 134/12, di conversione del Dl. n. 83/12, ha introdotto
l’art. 46-bis prevedendo una nuova progressione di aliquote che arriverà al 33%
dall’anno 2018, ma che il comma 491 delle Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità
2014”), modificando l’art. 1, comma 79,
della Legge n. 247/07, ha poi aumentato
dal 22% al 23,5% per il 2015 l’aliquota
per i soggetti che risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie. L’art. 10bis, del Dl. n. 192/14, ha disposto che per i
lavoratori autonomi, titolari di posizione
fiscale ai fini Iva iscritti alla Gestione
separata e che non risultino iscritti ad
altre gestioni di previdenza obbligatoria
né pensionati, l’aliquota contributiva è
pari al 27% per l’anno 2015.
Versamento somme da
conto corrente postale
Occorre entro il presente termine versare
in Tesoreria le somme disponibili sui conti
correnti postali in ottemperanza al regime
di “Tesoreria unica” previsto dalla Legge n.
920/84 – Quindicina precedente.
Mercoledì
Attestazione mensile di liquidità
Il Tesoriere dei Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, entro la data
odierna, deve trasmettere al Ministero
dell’Interno l’attestazione mensile relativa alla liquidità a disposizione giacente
nei conti aperti presso la sezione di Tesoreria (Circolare Ministero Interno n.
11/07).
Domenica
Contributo del 23,5% (30,72%)
per i lavoratori parasubordinati
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata”ex
20 maggio
31 maggio (*)
Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per pre-
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SCADENZIARIO
Tributinews
14 maggio 2015
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sentare in via telematica all’Agenzia delle
Entrate, da parte degli Enti Locali che
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi
Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i
contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12
febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”
approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli
acquisti di beni e servizi da soggetti non
residenti effettuati nel mese precedente.
Trasmissione mensile dei dati
retributivi delle posizioni assicurative
individuali
Entro tale data devono essere inviati
attraverso la Denuncia mensile analitica
“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e
le informazioni per implementare le
posizioni assicurative individuali degli
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”
ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.
269/03 e della Circolare Inps 7 agosto
2012, n. 10.
Lunedì
1° giugno
Versamento somme da conto
corrente postale
Occorre entro il presente termine versare
in Tesoreria le somme disponibili sui conti correnti postali in ottemperanza al
regime di “Tesoreria unica” previsto dalla
Legge n. 920/84 – Quindicina precedente.
Mercoledì
10 giugno
Versamento somme da Agenti
della riscossione
Entro oggi gli Agenti della riscossione
versano alla Tesoreria comunale le somme riscosse nel mese precedente sui
conti correnti dedicati (art. 7, comma 2,
lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).
Martedì
16 giugno
Versamento delle accise
Entro la data odierna gli operatori economici, per i prodotti soggetti ad accise,
versano l’Imposta per tutti i quantitativi
immessi in consumo nel mese preceden-
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te. Il versamento deve essere effettuato
presso la Tesoreria provinciale dello Stato
o attraverso Modello “F24”, con possibilità
di compensazione con altri tributi e contributi (art. 3, Dlgs. n. 504/95).
Versamento Iva su acquisti
in ambito istituzionale
Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti
operati nel primo trimestre 2015 (fatture
datate anno 2015) in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal
comma 629, dell’art. 1 della Legge 23
dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità
2015”) in materia di “split payment” e del
Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il
versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice tributo 620E,
istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15
febbraio 2015 e non è compensabile con
altri crediti.
Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta per il mese
precedente, da effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”, tenendo conto, per gli
acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, delle
novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n.
190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia
di “reverse charge” e di “split payment”,
nonché dei chiarimenti forniti in materia
di “split payment” dal Comunicato-stampa Mef n. 7 del 9 gennaio 2015 e dal
Decreto Mef firmato il 30 gennaio 2015 e
pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio
2015.
Irap - Acconto mensile
Amministrazioni dello Stato
e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte
degli Organi e le Amministrazioni dello
Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,
comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle
retribuzioni e compensi corrisposti nel
mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.
n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”.
Ritenute alla fonte
(Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le
Province, per i Comuni (tranne quelli con
meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e
Comunità montane con più di 10.000
abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17
del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla
fonte sui redditi soggetti a tale disciplina
corrisposti nel mese precedente.
Contributi per prestatori di lavoro
occasionale con reddito annuo sopra
5.000 Euro
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi
codici di cui alla Risoluzione n. 98/10),
con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei
contributi sui compensi corrisposti nel
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di
prestazioni supera i 5.000 Euro, ai sensi
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03,
convertito nella Legge n. 326/03 (art. 1,
comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare
Inps n. 7/07).
Compensazione “orizzontale”
credito Iva 2013
Entro tale data può essere compensato
in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per importi superiori ai
5.000 Euro annui (importo modificato
con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014”
ma inferiori ai 15.000 Euro annui, qualora
non sia stato apposto sulla Dichiarazione
“Iva 2014” il “visto di conformità” o la firma
dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di
riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice
6099.
Contributo del 23,5% (30,72%)
per i lavoratori parasubordinati
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata”ex
art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite
il nuovo Modello “F24EP” (approvato con
Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n.
98/10), del contributo del 23,5% (30,72%)
sui compensi comunque denominati,
corrisposti nel mese precedente per pre-
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SCADENZIARIO
Centro Studi Enti Locali
stazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui
all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir
(art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79,
Legge n. 247/07).
Si ricorda che la Legge n. 134/12, di conversione del Dl. n. 83/12, ha introdotto
l’art. 46-bis prevedendo una nuova progressione di aliquote che arriverà al 33%
dall’anno 2018, ma che il comma 491 delle Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità
2014”), modificando l’art. 1, comma 79,
della Legge n. 247/07, ha poi aumentato
dal 22% al 23,5% per il 2015 l’aliquota
per i soggetti che risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie. L’art. 10bis, del Dl. n. 192/14, ha disposto che per i
lavoratori autonomi, titolari di posizione
fiscale ai fini Iva iscritti alla Gestione
separata e che non risultino iscritti ad
altre gestioni di previdenza obbligatoria
né pensionati, l’aliquota contributiva è
pari al 27% per l’anno 2015.
Versamento somme da conto
corrente postale
Occorre entro il presente termine versare
in Tesoreria le somme disponibili sui conti correnti postali in ottemperanza al
regime di “Tesoreria unica” previsto dalla
Legge n. 920/84 – Quindicina precedente.
Irap – versamenti saldo 2014
e 1° acconto 2015
Scade in data odierna il termine per il
versamento Irap, tramite Modello “F24EP”,
rispettivamente, del saldo 2013 e del 1°
acconto 2014 sul “metodo contabile” in
opzione applicato per i servizi commerciali ex art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n.
446/97, utilizzando i codici-tributo
approvati con la Risoluzione 14 marzo
2008, n. 98/E.
Versamento Imu – prima/unica rata
per l’anno 2015
Scade oggi il versamento della prima rata
dell’Imposta municipale propria per il
Centro Studi Enti Locali
2015, calcolata sulla base delle aliquote e
delle detrazioni dell’anno precedente, ai
sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del Dl. n.
201/11.
Entro il medesimo termine il contribuente, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Dlgs. n.
23/11, può versare in un’unica soluzione
l’importo Imu dovuto per il 2015.
Versamento Tasi – prima/unica rata
per l’anno 2015
Scade oggi il versamento della prima rata
Tasi per l’anno 2015, determinata sulla
base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 1,
comma 688, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”).
Entro il medesimo termine il contribuente, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della
Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”)
può versare in un’unica soluzione l’importo Tasi dovuto per il 2015.
Versamento Tari - unica rata
per l’anno 2015
Entro oggi il contribuente, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/13
(“Legge di stabilità 2014”), può versare in
un’unica soluzione l’importo Tari dovuto
per il 2015.
sabato
20 giugno (*)
Attestazione mensile di liquidità
Il Tesoriere dei Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, entro la data
odierna, deve trasmettere al Ministero
dell’Interno l’attestazione mensile relativa alla liquidità a disposizione giacente
nei conti aperti presso la sezione di Tesoreria (Circolare Ministero Interno n.
11/07).
Martedi
sentazione delle dichiarazione Iuc da
parte dei soggetti passivi dei vari tributi
che compongono l’Imposta (Imu-TasiTari).
Presentazione Dichiarazione
Imu-Tasi Enc
Ai sensi del combinato disposto dell’art.
1, comma 684, della Legge n. 147/13
(“Legge di stabilità 2014”) e dell’art. 5,
comma 2, del Dm. Mef 26 giugno 2014,
scade oggi il termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione Imu/Tasi
Enc.
Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle
Entrate, da parte degli Enti Locali che
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi
Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i
contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12
febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”
approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli
acquisti di beni e servizi da soggetti non
residenti effettuati nel mese precedente.
Attività di accertamento tributi
Entro la data odierna i Comuni devono
inviare all’Agenzia delle Entrate, attraverso il canale Siatel - il Sistema telematico
che mette in comunicazione Anagrafe
tributaria ed Enti Locali - tutte le informazioni utili per accertare il versamento dei
tributi statali, per i periodi d’imposta i cui
termini per l’esercizio dell’attività di
accertamento decadono il 31 dicembre
dell’anno 2014, in base alle modalità indicate nel Provvedimento Entrate 26
novembre 2008.
30 giugno
Presentazione Dichiarazione Iuc
Ai sensi dell’art. 1, comma 684, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”),
scade oggi il termine ultimo per la pre-
(*) Il termine e i versamenti in scadenza in
un giorno festivo sono automaticamente
prorogati al primo giorno feriale successivo.
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LE SOCIETÀ PUBBLICHE LOCALI:
guida operativa per amministratori, funzionari
e revisori del “gruppo pubblico locale”
I Edizione
“Le Società pubbliche locali”
I edizione
“I Revisori degli Enti Locali”
V Edizione (prossima uscita)
“Gli adempimenti ai fini Iva degli Enti
Locali nelle loro operazioni intracomunitarie, con San Marino e con soggetti
non residenti” I edizione
Guida operativa per gli Amministratori,
Funzionari e revisori del “gruppo pubblico
locale” alla luce delle modifiche normative
intervenute negli ultimi anni
Funzioni, competenze e responsabilità
del Collegio dei Revisori degli Enti Locali alla
luce delle recenti modifiche legislative
Analisi degli adempimenti Iva connessi con le
operazioni intracomunitarie e quelle realizzate
con prestatori di servizi non residenti compiute
dagli Enti Locali
Autori: Ivan Bonitatibus, Federica Giglioli, Nicola
Tonveronachi
Autore: A.Martini, in collaborazione con lo staff
del Centro Studi Enti Locali
Autori: N. Tonveronachi, F. Vegni
“Unico 2013 Enti Locali”
“L’Iva applicata agli Enti Locali”
V Edizione
“Il trattamento fiscale delle diverse
tipologie di contributi erogati da
un’Amministrazione locale” II Edizione
Le Dichiarazioni fiscali degli Enti Locali per
l’anno 2012
Indicazioni operative sui principali quadri delle
Dichiarazioni Iva, Irap e 770 da compilare ed
inviare in via autonoma da parte degli Enti Locali
Principi generali ed applicazioni pratiche
sull’Imposta sul Valore Aggiunto nelle
Amministrazioni locali.
Analisi del regime Iva, Irap e Imposte dirette.
Le principali casistiche riscontrate negli Enti
Locali.
Autori: S.Cucchi, F.Fiaschi, A.Nacci,
N.Tonveronachi, F.Vegni
Autori: G.Ruglioni, M.Tempesti, N.Tonveronachi,
F.Vegni
I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
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degli Enti Locali
per l’anno d’imposta 2012
Marcello Marzano, Nicola Tonveronachi,
Giuseppe Vanni, Francesco Vegni
2012-2013
Formazione specialistica su:
La Revisione nell’Ente Locale
e nelle Società partecipate
Corso Base - Undicesima edizione
Ottobre 2012 - Marzo 2013
La Revisione nell’Ente Locale
e nelle Società partecipate
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“Gli incarichi esterni nell’Ente Locale e
nelle Società partecipate”
IV Edizione (prossima uscita)
“I controlli della Ragioneria generale
dello Stato sugli Enti Locali” - I edizione
Inquadramento normativo e limiti all’affidamento
degli incarichi da parte degli Enti Locali e le loro
Società partecipate alla luce dei vincoli e delle
limitazioni imposte dal legislatore nazionale.
Analisi delle criticità rilevate e possibili soluzioni
Guida pratica per l’applicazione
dell’Irap negli Enti Locali e nelle
Amministrazioni pubbliche
V Edizione
S. Cucchi, F. Fiaschi, A. Nacci, N. Tonveronachi, F. Vegni
Una guida operativa all’applicazione dell’Irap
negli Enti Pubblici
Autori: M. Cantini
Prezzo: € 42,00*
Autori: A.Rinaldi, E. Rivola
“Guida pratica per l’applicazione
dell’Irap negli Enti Locali e nelle Amministrazioni pubbliche” V Edizione
Autori: S.Cucchi, F.Fiaschi, A.Nacci,
N.Tonveronachi, F.Vegni
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“La gestione fiscale del patrimonio immobiliare degli Enti Locali e degli altri
Enti non commerciali” II edizione
“L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi
Amministrativa”
Raccolta 2008-2010
“L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi
Amministrativa”
Raccolta 2010-2013
Le compravendite e le locazioni di immobili
residenziali e strumentali degli Enti Locali e degli
Enti non commerciali pubblici e privati, ai fini
Iva ed Imposte indirette, anche alla luce della
Risoluzione 1° luglio 2009, n. 169/E e del Dlgs.
n. 85/10 (“Federalismo demaniale”)
Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall’Agenzia
delle Entrate in materia di Iva ai servizi ed alle
attività di un Ente Locale
Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall’Agenzia
delle Entrate in materia di Iva ai servizi ed alle
attività di un Ente Locale
Autori: N.Tonveronachi, F.Vegni, A.Nacci
Autori: Alessandro Nacci, N.Tonveronachi,
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