48.15.16 TIOZZO-CHANOUI-PEGORIN-ZAFFIN-POL
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48.15.16 TIOZZO-CHANOUI-PEGORIN-ZAFFIN-POL
FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Riunione del 22 giugno 2016 Composto da - Avv. Massimo Rosi - Avv. Antonio Amato - Avv. Massimo Argiro’ Presidente Vicepresidente Componente Relatore 45.15.16 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - ELLEN TIOZZO, in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale, atleta. - HANAA CHANAOUI, in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale, atleta. - DENISE PEGORIN, in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale, atleta. - ANDREA PEGORIN, - allenatore. - SANDRO ZAFFIN, in qualità di Presidente della Polisportiva Arcella. - POLISPORTIVA ARCELLA, in persona del Presidente pro tempore Con atto di deferimento pervenuto in data 20 maggio 2016, la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di: - ELLEN TIOZZO, in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale, per aver svolto dal 27 al 30 dicembre 2015, nell’ambito del torneo “Francesca Fabbri”, attività pallavolistica presso la Polisportiva Arcella, pur in costanza di valido vincolo di tesseramento con il sodalizio A.D. Volley Dolo ed in difetto del consenso dell’associato vincolante, così violando i principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché l’art. 30 del R.A.T. e l’art. 10 bis dello Statuto FIPAV in materia di vincolo; - HANAA CHANAOUI, in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale, per aver svolto dal 27 al 30 dicembre 2015, nell’ambito del torneo “Francesca Fabbri”, attività pallavolistica presso la Polisportiva Arcella, pur in costanza di valido vincolo di tesseramento con il sodalizio A.D. Volley Dolo ed in difetto del consenso dell’associato vincolante, così violando i principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché l’art. 30 del R.A.T. e l’art. 10 bis dello Statuto FIPAV in materia di vincolo; - DENISE PEGORIN, in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale, per aver svolto dal 27 al 30 dicembre 2015, nell’ambito del torneo “Francesca Fabbri”, attività pallavolistica presso la Polisportiva Arcella, pur in costanza di valido vincolo di tesseramento con il sodalizio A.D. Volley Dolo ed in difetto del consenso dell’associato vincolante, così violando i principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché l’art. 30 del R.A.T. e l’art. 10 bis dello Statuto FIPAV in materia di vincolo; 1 - ANDREA PEGORIN, per aver fatto disputare alle atlete Ellen Tiozzo, Hanaa Chanaoui e Denise Pegorin il Torneo “Francesca Fabbri”, dal 27 al 30 dicembre, con la Polisportiva Arcella, nonostante le atlete fossero tesserate per l’A.D. Volley Dolo ed in difetto del consenso dell’associato vincolante, così violando i principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché l’art. 30 del R.A.T. e l’art. 10 bis dello Statuto FIPAV in materia di vincolo; - SANDRO ZAFFIN, in qualità di Presidente della Polisportiva Arcella, per aver consentito che le atlete Ellen Tiozzo, Hanaa Chanaoui e Denise Pegorin partecipassero al Torneo “Francesca Fabbri”, dal 27 al 30 dicembre, giocando nella fila della Polisportiva Arcella, pur in costanza di vincolo delle suddette atlete per l’A.D. Volley Dolo e in difetto di consenso dell’associato vincolante, così violando i principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché l’art. 30 del R.A.T. e l’art. 10 bis dello Statuto FIPAV in materia di vincolo; - POLISPORTIVA ARCELLA, in persona del Presidente pro tempore, per responsabilità diretta ai sensi dell’art 76, comma 1, Reg. Giur., per aver il Presidente Sandro Zaffin consentito che le atlete Ellen Tiozzo, Hanaa Chanaoui e Denise Pegorin partecipassero al Torneo “Francesca Fabbri”, dal 27 al 30 dicembre, giocando nella fila della Polisportiva Arcella, pur in costanza di vincolo delle suddette atlete per l’A.D. Volley Dolo e in difetto di consenso dell’associato vincolante, così violando i principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché l’art. 30 del R.A.T. e l’art. 10 bis dello Statuto FIPAV in materia di vincolo. Il Tribunale deliberava dunque di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione di tutti gli incolpati per l’udienza del 22 giugno 2016. In detta udienza compariva il rappresentante della Procura, il quale, previa relazione, concludeva per l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: per il Sig. Sandro Zaffin, quale Presidente della Società Arcella, tre mesi di squalifica; per il sodalizio Polisportiva Arcella €. 300,00 di multa; per le tutte le atlete deferite tre giornate di squalifica da scontarsi nel prossimo campionato; per l'allenatore Sig. Andrea Pegorin 2 mesi di squalifica. Alla detta udienza erano presenti, l'atleta Denise Pegorin, l'allenatore Andrea Pegorin, i quali rilasciavano dichiarazioni spontanee, per il Presidente Sandro Zaffin e per la Polisportiva Arcella di Padova, l’Avv. Antonella Falconi, in forza di procura depositata in atti, la quale concludeva per il non luogo a sanzione per ambedue le posizioni dallo stesso rappresentate. 2 IL TRIBUNALE FEDERALE esaminata la documentazione acquisita; udita la relazione della Procura e le richieste della stessa: preso atto delle dichiarazioni e delle conclusioni rese in udienza dalle parti presenti; OSSERVA Il procedimento trae origine dall'esposto del 5 febbraio 2016, con il quale il Sig. Davide Guerriero, in qualità di Presidente dell’A.D. Volley Dolo, segnalava alla Procura Federale le condotte disciplinarmente rilevanti delle atlete Ellen Tiozzo, Hanaah Chanaoui e Denise Pegorin, colpevoli di aver partecipato ad alcune sedute di allenamento della Polisportiva Arcella, nonché di aver preso parte, sempre con la Polisportiva Arcella, al Torneo C.S.I. “Francesca Fabbri”, disputatosi a Città di Castello nelle date dal 27 dicembre al 30 dicembre 2015, in difetto di autorizzazione e/o di consenso dell’associato vincolante Volley Dolo. L’incolpazione veniva, altresì, estesa al Sig. Sandro Zaffin, in qualità di Presidente della Polisportiva Arcella, nonché al sodalizio stesso per responsabilità diretta, tutti per violazione delle norme federali sul vincolo, nonché per violazione dei principi di lealtà e probità sportiva. Inoltre la Procura riteneva di dover procedere anche nei confronti del Sig. Andrea Pegorin, in quanto lo stesso, quale ex allenatore dell’A.D. Volley Dolo, nonché genitore di una delle atlete incolpate, non poteva non essere al corrente del fatto quanto meno con riferimento alla figlia Denise - che le stesse fossero vincolate per l’A.D. Volley Dolo ma, nonostante ciò, le ha schierate nel Torneo “Francesca Fabbri” nel quale era stato chiamato ad allenare la Polisportiva Arcella. Le dichiarazioni degli incolpati rilasciate sia alla Procura che all'udienza del 22 giugno 2016, i documenti in atti, tra i quali le foto che ritraggono le ragazze intente a festeggiare la vittoria del Torneo con indosso la divisa della Polisportiva Arcella e un video pubblicato, sul sito internet del torneo, dalle stesse ragazze le quali vengono riprese mentre disputano un incontro con la Polisportiva Arcella e festeggiano la vittoria nello stesso, confermano pienamente la circostanza storica posta a fondamento dell’incolpazione e cioè la partecipazione delle atlete al Torneo “Francesca Fabbri” con la Polisportiva Arcella. Risulta altresì incontestato – e per certi versi implicitamente ammesso – che tale partecipazione sia avvenuta senza il preventivo consenso del sodalizio di appartenenza delle atlete e dunque in violazione delle vigenti norme federali e dei principi di lealtà e probità sportiva. Accertato il fatto storico, occorre verificare se – ed in quale misura- tutti gli incolpati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni evidenziate e sul punto il Tribunale ritiene opportuno analizzare separatamente le condotte dei soggetti coinvolti nei fatti. 3 Appare innanzitutto sanzionabile la responsabilità del Presidente Sig. Sandro Zaffin e del sodalizio, per aver consentito - come confermato dallo stesso Presidente - ad atlete vincolate con l'A.D. Volley Dolo, di prendere parte ad un torneo, se pur benefico ed estremamente ludico, senza il previo consenso del detto sodalizio; a prescindere da ogni considerazione in merito all’importanza del Torneo ed alle ampie assicurazioni fornite dagli organizzatori del medesimo in ordine alla non necessarietà di acquisire il preventivo consenso del sodalizio vincolante, compete al Presidente e dunque al sodalizio l’onere di verificare in concreto la valenza delle norme Federali e di adeguarsi al rispetto incondizionato delle stesse; ciò in particolar modo dinanzi a regole destinate a preservare tanto i diritti dei sodalizi, quanto la sicurezza e la salute degli atleti. Ritiene pertanto il Tribunale che, in merito alla responsabilità del legale rappresentante e del sodalizio, vadano condivise le conclusioni della Procura, ma che le rispettive sanzioni possano essere ridotte nella misura indicata in dispositivo, riconducendo le violazioni a mera negligenza e non ravvedendo dolo nella condotta del Presidente, come desumibile anche dal comportamento fattivo e collaborativo palesato nel corso del procedimento. Quanto alle atlete, ritiene il Tribunale che le tante circostanze addotte a giustificazione della loro condotta possano operare come attenuanti ma non anche come scriminanti. Le ragazze ovviamente erano tutte al corrente del vincolo esistente con il sodalizio di appartenenza ed erano pertanto tenute a non porre in essere condotte non conformi ai loro doveri di atlete vincolate, a nulla rilevando le pur nobili finalità del Torneo che hanno deciso di onorare con la loro presenza; per quanto giovani erano comunque in grado, anche attraverso la presenza dei genitori, di comprendere come un possibile loro infortunio durante il Torneo avrebbe arrecato grave danno anche al sodalizio di appartenenza. Pur tuttavia non può il Tribunale non tenere conto dell’età delle atlete, delle motivazioni che le hanno indotte a prender parte al Torneo e soprattutto del fatto che tutti i soggetti coinvolti nell’episodio le hanno portate a credere che la partecipazione al Torneo non avrebbe comportato alcuna violazione. L’aver pubblicato loro stesse su facebook le foto ed il video incriminati e l’essere tornate ad allenarsi con il sodalizio di appartenenza al rientro delle festività natalizie, come se nulla fosse, testimoniano ulteriormente, se mai ve ne fosse bisogno, della loro perfetta buona fede. Queste comprovate circostanze inducono il Tribunale a mitigare la sanzione nella misura indicata in dispositivo. 4 Quanto infine alla condotta dell'allenatore, Sig. Andrea Pegorin, alla luce del capo di incolpazione contestatogli, il Tribunale ritiene che non sussistano profili di responsabilità a carico del medesimo, non rientrando tra le competenze dell’allenatore verificare se le atlete a sua disposizione siano o meno in regola da un punto di vista amministrativo; né rileva il fatto che l’allenatore, come nel caso di specie, fosse a conoscenza del vincolo per essere stato tesserato con lo stesso sodalizio titolare del cartellino e per essere il padre di una delle atlete. Tale conoscenza, infatti, non esclude che possa essere stato rilasciato o comunque acquisito regolare nulla osta alla partecipazione delle atlete al Torneo, circostanza il cui accertamento, come detto, non rientra tra le competenze del tecnico. Ne consegue che il fatto contestato al sig,. Pegorin non costituisca illecito e non possa pertanto essere in alcun modo sanzionato. Per tutte le ragioni che precedono, accertata la responsabilità del Presidente, del sodalizio e delle atlete in ordine alle violazioni ascritte ed esclusa ogni responsabilità a carico dell’allenatore, il Tribunale provvede come indicato in dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Federale: delibera di infliggere a carico del Presidente Sandro Zaffin la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno. Delibera di infliggere a carico del sodalizio Polisportiva Arcella la sanzione della multa pari ad €. 200,00. Delibera di infliggere alle atlete Ellen Tiozzo, Hanaa Chanaoui e Denise Pegorin la sanzione della ammonizione con diffida. Delibera, infine, il non luogo a procedere nei confronti dell’allenatore Sig. Andrea Pegorin. F.to ILPRESIDENTE Avv.Massimo Rosi Roma, 5 luglio 2016 5