Dati osservazione Controdeduzioni - Paesaggio

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Dati osservazione Controdeduzioni - Paesaggio
Anagrafica (lasciare solo le voci complilabili)
n. ID
n. Prot.
Data prot.
Soggetto proponente: pubblico - privato
Mittente
Comune
Informazioni catastali
Foglio: n.
2340
5525
Privato
Perrone Aldo e Perrone Concetta
Trepuzzi
Particelle: n.
Elaborato/i di piano osservati
Struttura
Ecosistemica e Ambientale
Componente
Boschi fascia di rispetto
6 - Sistema delle tutele:
Documenti presentati
X
1 - Informazioni catastali
2 - Localizzazione su ortofoto X
3 - Vettoriale DXF - DWG
4 - Shapefile
5 - CTR
6 - Altro
RELAZIONI, FOTO
Accolta / Parzialmente accolta
Non accolta
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Dati osservazione
Oggetto:
Evidenzia che l’area individuata come bosco dal PPTR “…costituisce una sorta di pertinenza della
Casina Bice, indicata nel PPTR con il toponimo Villa Bianco…..” specifica che la vegetazione presente
non può essere definita come bosco essendo rappresentata da una serie di specie ornamentali
elencate, altre considerazioni portano a formulare l’osservazione che l’area “..non può che collocarsi
nell’ambito della definizione di giardino privato, quale effettivamente è, adeguato e a corredo di una
villa di imponenti dimensioni e delle relative costruzioni di pertinenza insistenti sempre all’interno del
giardino.”
Conclude che l’individuazione a bosco và rimossa non risultando tecnicamente un giardino.
Controdeduzioni
Sulla base della documentazione trasmessa e della documentazione di ufficio disponibile (allegato) si
analizzalo stato dei luoghi, nello specifico si evidenzia che nella relazione non si fa riferimento a
particelle ma ci si riferisce in maniera generica all’area individuata come bosco nel PPTR. Non è
chiaro quindi se nella relazione si analizza tutta l’area boscata o solo quella prossima alla villa che
come riporta la relazione è individuata nel catasto dei fabbricati alla particella 83 del Fg. 13.
Si rileva che l’area a bosco è molto più estesa interessando numerose particelle del Fg. 13, in
particolare parte della n. 166, 161, 79, 241, 182, 85, 168 e tutte le part. n. 78, 209, 210, 169, 82, 83,
84, 212, 216, 244, 217, 218, 243, 214, 219, 215, 220, 221, 222. Tale complessa situazione catastale,
non supportata neanche da titoli di proprietà, rende molto difficoltoso appurare che tutte le particelle
sono di pertinenza dell’edificio e/o a suo servizio, si ricorda che nella stessa relazione si afferma che il
bosco individuato dal PPTR “…costituisce una sorta di pertinenza della Casina Bice, indicata nel
PPTR con il toponimo Villa Bianco…..”.
Ricordiamo, inoltre, che l’area rientra in una zona a DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE
PUBBLICO DELLA ZONA A VALLE DELLA STRADA STATALE N. 7 SITA NELL'AMBITO DEL
COMUNE DI TREPUZZI, n. 27-02-1998, G.U. n. 118 del 23-05-1998
Stante la non certezza che tutta l’area a bosco sia a servizio della villa, l’estrema dimensione dell’area
indicata come “giardino” che assomma a ben 53.000 mq rispetto alla particella della villa (83) di
dimensione intorno a 1000 mq, la presenza comunque di specie autoctone, Pinus halepensis, Quercus
ilex, Populus alba, che l’ artificializzazione del bosco non è criterio di esclusione dalla definizione
giuridica di bosco, che non tutta l’area appare interessata da viali e filari, si ritiene di escludere solo le
particelle, che per prossimità, si ritengono a servizio della costruzione.
A chiarimento si riporta la definizione di bosco di cui il PPTR art. 58 comma 1 “Consistono nei
territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs.
1839 maggio 2001, n. 227, e delimitati nella tavola 6.2.1.” L’articolo 2 comma 6 del D.Lgs.
227/2010 specifica che “………..si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale
arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di
sviluppo,… Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere
estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e
copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.
………… nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che
interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati”.
Pertanto l’osservazione è parzialmente accogliibile attraverso l’esclusione delle particelle n. 169 – 212
– 216 - 210 – 83 – 84 – 217 – 244 – 243 – 218, come da area in rosso allegata.
Istruttore
Dott. Sigismondi Antonio
Allegato