Dati osservazione Controdeduzioni - Paesaggio
Transcript
Dati osservazione Controdeduzioni - Paesaggio
Anagrafica (lasciare solo le voci complilabili) n. ID n. Prot. Data prot. Soggetto proponente: pubblico - privato Mittente Comune Informazioni catastali Foglio: n. 2340 5525 Privato Perrone Aldo e Perrone Concetta Trepuzzi Particelle: n. Elaborato/i di piano osservati Struttura Ecosistemica e Ambientale Componente Boschi fascia di rispetto 6 - Sistema delle tutele: Documenti presentati X 1 - Informazioni catastali 2 - Localizzazione su ortofoto X 3 - Vettoriale DXF - DWG 4 - Shapefile 5 - CTR 6 - Altro RELAZIONI, FOTO Accolta / Parzialmente accolta Non accolta PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Dati osservazione Oggetto: Evidenzia che l’area individuata come bosco dal PPTR “…costituisce una sorta di pertinenza della Casina Bice, indicata nel PPTR con il toponimo Villa Bianco…..” specifica che la vegetazione presente non può essere definita come bosco essendo rappresentata da una serie di specie ornamentali elencate, altre considerazioni portano a formulare l’osservazione che l’area “..non può che collocarsi nell’ambito della definizione di giardino privato, quale effettivamente è, adeguato e a corredo di una villa di imponenti dimensioni e delle relative costruzioni di pertinenza insistenti sempre all’interno del giardino.” Conclude che l’individuazione a bosco và rimossa non risultando tecnicamente un giardino. Controdeduzioni Sulla base della documentazione trasmessa e della documentazione di ufficio disponibile (allegato) si analizzalo stato dei luoghi, nello specifico si evidenzia che nella relazione non si fa riferimento a particelle ma ci si riferisce in maniera generica all’area individuata come bosco nel PPTR. Non è chiaro quindi se nella relazione si analizza tutta l’area boscata o solo quella prossima alla villa che come riporta la relazione è individuata nel catasto dei fabbricati alla particella 83 del Fg. 13. Si rileva che l’area a bosco è molto più estesa interessando numerose particelle del Fg. 13, in particolare parte della n. 166, 161, 79, 241, 182, 85, 168 e tutte le part. n. 78, 209, 210, 169, 82, 83, 84, 212, 216, 244, 217, 218, 243, 214, 219, 215, 220, 221, 222. Tale complessa situazione catastale, non supportata neanche da titoli di proprietà, rende molto difficoltoso appurare che tutte le particelle sono di pertinenza dell’edificio e/o a suo servizio, si ricorda che nella stessa relazione si afferma che il bosco individuato dal PPTR “…costituisce una sorta di pertinenza della Casina Bice, indicata nel PPTR con il toponimo Villa Bianco…..”. Ricordiamo, inoltre, che l’area rientra in una zona a DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA ZONA A VALLE DELLA STRADA STATALE N. 7 SITA NELL'AMBITO DEL COMUNE DI TREPUZZI, n. 27-02-1998, G.U. n. 118 del 23-05-1998 Stante la non certezza che tutta l’area a bosco sia a servizio della villa, l’estrema dimensione dell’area indicata come “giardino” che assomma a ben 53.000 mq rispetto alla particella della villa (83) di dimensione intorno a 1000 mq, la presenza comunque di specie autoctone, Pinus halepensis, Quercus ilex, Populus alba, che l’ artificializzazione del bosco non è criterio di esclusione dalla definizione giuridica di bosco, che non tutta l’area appare interessata da viali e filari, si ritiene di escludere solo le particelle, che per prossimità, si ritengono a servizio della costruzione. A chiarimento si riporta la definizione di bosco di cui il PPTR art. 58 comma 1 “Consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 1839 maggio 2001, n. 227, e delimitati nella tavola 6.2.1.” L’articolo 2 comma 6 del D.Lgs. 227/2010 specifica che “………..si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo,… Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. ………… nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati”. Pertanto l’osservazione è parzialmente accogliibile attraverso l’esclusione delle particelle n. 169 – 212 – 216 - 210 – 83 – 84 – 217 – 244 – 243 – 218, come da area in rosso allegata. Istruttore Dott. Sigismondi Antonio Allegato