DEONTOLOGIA DELL`ATTIVITA` MEDICO-LEGALE

Transcript

DEONTOLOGIA DELL`ATTIVITA` MEDICO-LEGALE
SEZIONE DIPARTIMENTALE DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
LABORATORIO DI RESPONSABILITÀ SANITARIA
DEONTOLOGIA DELL’ATTIVITA’
MEDICO-LEGALE
Umberto Genovese
“Attività medico-legale viene esplicata da ogni medico
quando ricorra alle sue conoscenze scientifiche non con
finalità diagnostico-terapeutica, ma per contribuire ad una
corretta applicazione delle norma che regolano la vita
dell’uomo nella società”.
E. Ronchi, La formazione del consulente tecnico, Danno e Responsabilità, 11/2006
GENERICHE
(non specialistiche)
“La redazione di un certificato o di una cartella non ha il
solo fine terapeutico e spesso, anzi, ha un importante
significato medico-legale. L’attività medico-legale, in tal
senso, è frequentemente nelle mani non dello specialista in
scienze forensi, ma del medico in generale, del clinico, che
non sempre ne ha piena consapevolezza”.
COMPETENZE
MEDICO-LEGALI
SPECIALISTICHE
Se “difficilmente lo stesso specializzato potrà cimentarsi
con pari, elevata competenza in ogni ambito medicolegale”, l’art 62 del CDM deve ritenersi ancor più un monito
per i non specializzati ad astenersene.
IL MEDICO LEGALE: QUESTO SCONOSCIUTO
individuali
prestazioni
medico-legali
in équipe
“collettive”
Medicina Legale
• assicurativa
• necroscopica
•…
Medicina Legale
• della “Responsabilità Professionale”
• della valutazione dell’handicap
• della valutazione delle capacità residue
•…
Medicina Legale
propriamente
delle Strutture Sanitarie
• … il CDM prevede ampiamente, erga omnes, tutti
gli elementi propri per circoscrivere ed indirizzare
al meglio l’operatività medica e, quindi, anche
medico-legale se solo si aggiunge tra parentesi la
parole legale, come nei seguenti esempi…
Giorgio Bolino, Quali le indicazioni per un moderno methodus dandi relationes,
Jura Medica n. 1, 2008, anno XXI
Art. 4 - Libertà e indipendenza della
professione –
• L'esercizio della medicina (legale) è fondato sulla
libertà e sull'indipendenza della professione... Il
medico (legale) nell’esercizio della professione
deve attenersi alle conoscenze scientifiche … non
deve soggiacere a interessi, imposizioni e
suggestioni di qualsiasi natura. Il medico (legale)
deve … salvaguardare l’autonomia professionale…
Art. 21 - Competenza professionale • Il medico (legale) deve garantire impegno e competenza
professionale, non assumendo obblighi che non sia in
condizione di soddisfare. Egli deve affrontare nell’ambito
delle specifiche responsabilità e competenze ogni
problematica con il massimo scrupolo e disponibilità,
dedicandovi il tempo necessario per una accurata
valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati
anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli
strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo...
• Sorgono … immediati due quesiti: perché vi è questa
specificità al di là delle norme di carattere generale?
Esiste una deontologia peculiare per il Medico Legale?
La risposta è no: ma evidentemente la Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri si è resa sempre più conto nel tempo,
almeno a partire dal 1989, del macroscopico errore di
considerare l’attività medico-legale alla stregua di un
sussidio di disoccupazione, senza prenderne in
considerazione l’estrema importanza almeno per i
risvolti dei giudizi espressi nei riguardi di tutti i Medici
suoi iscritti.
Giorgio Bolino, Quali le indicazioni per un moderno methodus dandi relationes,
Jura Medica n. 1, 2008, anno XXI
CDM 2014
CAPO IV
Attività medico-legale
Art. 62
- Attività medico- legale ..
L’attività medico legale viene svolta nel rispetto del
Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito
non esime il medico dal rispetto dei principi
deontologici che ispirano la buona pratica
professionale essendo in ogni caso riservata al
giudice la valutazione del merito della perizia.
…
Per il consulente medico-legale:
linee guida o istruzioni per l’uso?
E. Ronchi
Medicina e Diritto, 1-2010, Maggioli Ed.
Un codice etico per il medico legale
A.M.L.A.
Dicembre 2010
CODICE DEONTOLOGIA MEDICA
2014
CAPO IV
Attività medico-legale
Art. 62
- Attività medico- legale -
CAPO IV
Attività medico-legale
Art. 62
- Attività medico- legale L’attività medico legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene
esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata
all’effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso. L’attività
medico legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente
tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che
ispirano la buona pratica professionale essendo in ogni caso riservata al giudice
la valutazione del merito della perizia. Il medico legale, in casi responsabilità
medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella
disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un
medico legale. Il medico, nel rispetto dell’ordinamento, non può svolgere attività
medico-legali quale consulente d’ufficio o di controparte nei casi nei quali sia
intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura, o a qualunque
altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque
natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria. Il
medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili
interpretandole nel rispetto dell’oggettività del caso in esame e di un confronto
scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione
della condotta dei soggetti coinvolti.
CAPO IV
Attività medico-legale
Art. 62
- Attività medico- legale -
L’attività medico legale, qualunque sia la
posizione di garanzia nella quale viene
esercitata, deve evitare situazioni di conflitto
di interesse ed è subordinata all’effettivo
possesso delle specifiche competenze
richieste dal caso.
CAPO IV
Attività medico-legale
Art. 62
- Attività medico- legale -
L’attività medico legale, qualunque sia la
posizione di garanzia nella quale viene
esercitata, deve evitare situazioni di conflitto
di interesse ed è subordinata all’effettivo
possesso delle specifiche competenze
richieste dal caso.
articolo 30 - conflitto di interesse
Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interesse nella
quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti
vantaggi economici o di altra natura. Il medico dichiara le
condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di
altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella
formazione e nell’aggiornamento professionale, nella prescrizione
diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti
individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e
istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi alle
allegate note applicative.
allegato 1
indirizzi applicativi allegati all’articolo 30
CONFLITTO DI INTERESSI
CAPO IV
Attività medico-legale
Art. 62
- Attività medico- legale -
L’attività medico legale, qualunque sia la
posizione di garanzia nella quale viene
esercitata, deve evitare situazioni di conflitto
di interesse ed è subordinata all’effettivo
possesso delle specifiche competenze
richieste dal caso.
CAPO IV
Attività medico-legale
Art. 62
- Attività medico- legale -
L’attività medico legale, qualunque sia la
posizione di garanzia nella quale viene
esercitata, deve evitare situazioni di conflitto
di interesse ed è subordinata all’effettivo
possesso delle specifiche competenze
richieste dal caso.
Con il termine clinical competence si intendono le capacità professionali
“globalmente intese”, che dovrebbero costituire l'habitus professionale ed essere
prerogativa di ogni medico.
Pur non esistendo una definizione completa e globalmente accettata, la Clinical Competence
include sicuramente:
• una funzione conoscitiva teorica - knowledge (l'acquisizione ed il mantenimento delle
conoscenze teoriche, la gestione delle informazioni, l'applicazione delle conoscenze alla
soluzione dei problemi professionali...)
• una funzione puramente tecnico/pratica - skills
• una funzione integrativa (l'utilizzo appropriato del ragionamento clinico, la capacità di
gestione dell'incertezza)
• una funzione relazionale (capacità comunicative, teamwork)
• una funzione affettiva/comportamentale (atteggiamenti ed abitudini – attitudes, habits)
• una funzione etico-morale
• una funzione attitudinale culturale/mentale/emozionale (sollecitudine, intuizione,
consapevolezza, curiosità critica)
In generale, un professionista è definito competente quando possiede:
 le risorse (conoscenze, abilità, attitudini) necessarie ad affrontare e gestire le
diverse situazioni quotidiane
 la capacità cognitiva di elaborare ed applicare le proprie conoscenze alle
diverse situazioni, facendo riferimento alle nozioni teoriche ed all'esperienza
acquisita
 l'abilità psicomotoria di agire con destrezza
 la capacità emotiva (atteggiamenti ed abilità relazionali) per affrontare le
differenti situazioni
 il rispetto di principi etici.
o persona
Consulente = professionista
di provata capacità tecnica
a cui ci si rivolge
per avere informazioni e consigli
nella materia di sua competenza.
autoreferenzialità Vs. qualità
Vocabolario della lingua italiana Zingarelli
• Il riferimento … sembra essere indirizzato all’albo dei
Consulenti del tribunale, sulla cui formazione-tenutarispetto è meglio stendere una pietosa coltre; il
controllo di qualità del professionista ed il suo
accreditamento allo stato attuale potrebbero essere
forniti solo dalla Società Scientifica di riferimento.
Giorgio Bolino, Quali le indicazioni per un moderno methodus dandi relationes,
Jura Medica n. 1, 2008, anno XXI
CAPO IV
Attività medico-legale
Art. 62
- Attività medico- legale ..
L’attività medico legale viene svolta nel rispetto del
Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito
non esime il medico dal rispetto dei principi
deontologici che ispirano la buona pratica
professionale essendo in ogni caso riservata al
giudice la valutazione del merito della perizia.
…
CAPO IV
Attività medico-legale
Art. 62
- Attività medico- legale ..
L’attività medico legale viene svolta nel rispetto del
Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito
non esime il medico dal rispetto dei principi
deontologici che ispirano la buona pratica
professionale essendo in ogni caso riservata al
giudice la valutazione del merito della perizia.
…
CAPO IV
Attività medico-legale
Art. 62
- Attività medico- legale -
…
Il medico legale, in casi responsabilità medica, si
avvale di un collega specialista di comprovata
competenza nella disciplina interessata; in analoghe
circostanze, il medico clinico si avvale di un medico
legale.
…
• Ed allora occorre porsi qualche domanda: il
Giudice è tenuto a rispettare una norma
deontologica nel momento in cui essa non
collide con la norma procedurale? Oppure solo il
Medico, di fronte alla previsione della particolare
complessità clinica e della responsabilità
professionale ha l’obbligo di operare con l’aiuto
di esperto oppure non operare?
Antonio Farneti
“Interpretazioni operative ed applicative dell’art. 62 Codice Deontologico” – Bologna, 2 febbraio 2008
In the future
everybody will
be world famous
for fifteen minutes
Un esperto è una persona che sa
sempre di più su sempre di meno,
fino a sapere tutto di nulla.
Max Weber
CAPO IV
Attività medico-legale
Art. 62
- Attività medico- legale -
…
Il medico, nel rispetto dell’ordinamento, non può
svolgere attività medico-legali quale consulente
d’ufficio o di controparte nei casi nei quali sia
intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o
di cura, o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui
intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura
giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella
controversia giudiziaria.
…
CAPO IV
Attività medico-legale
Art. 62
- Attività medico- legale -
…
Il medico consulente di parte assume le evidenze
scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto
dell’oggettività del caso in esame e di un confronto
scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati
alla prudente valutazione della condotta dei soggetti
coinvolti.
L’attività medico-legale specialistica deve essere
finalizzata allo scopo di fornire esaurienti risposte alle
esigenze giuridiche riguardanti il caso in esame.
Si ricorda che la falsa perizia costituisce, fra l’altro,
reato penale ai sensi dell’art. 373 c.p.
Si ricorda che il medico legale, nell’espletamento dei
suoi compiti, deve evitare di utilizzare espressioni
lesive della dignità dei Colleghi.
COMMENTARIO
a cura della Commissione Permanente per la Revisione del Codice di Deontologia Medica 2006
• “… le decisioni giuridiche più eque si raggiungono
quando due parti dibattono un caso nel modo più
sleale possibile, da punti di vista totalmente opposti,
perché così tutte le considerazioni importanti saranno
messe in luce …”
PETER BRETT, THE IMPLICATIONS OF SCIENCE FOR THE LAW,
in S. Jasanoff, LA SCIENZA DAVANTI AI GIUDICI, GIUFFRE’ EDITORE, 2001
“Anche se l’avversario è un amico o un collega, si è
obbligati a sminuirlo in qualche modo e a
distruggere (giustamente) il suo parere con la
propria superiorità professionale”.
COME CONDURRE LA TESTIMONIANZA
James E. HOUGH, The Engineer as Expert Witness, Civil Engineering ASCE, dec 1981
• “L’entrata massiccia di tanti professionisti nel ruolo di
esperti ha reso necessario per i rappresentanti delle
parti sapere come gestire processualmente questi nuovi
protagonisti sia quando si tratta di attaccarli nel
controesame che di difenderli dagli attacchi di parte
avversa.
• … il peso del parere fornito dal Consulente tecnico
riflette
l’autorevolezza
della
sua
posizione
professionale, soprattutto se c’è disaccordo con altri
esperti. Nella maggioranza dei casi la qualificazione
professionale è ineccepibile, ma è talvolta possibile
mettere in forse la competenza riferita allo specifico
tema in discussione …”
L. De Cataldo Neuburger
ESAME E CONTROESAME NEL PROCESSO PENALE, Cedam 2000
• “In questi casi, non si deve esitare a fare obiezione.
Pertanto, chi controesamina è autorizzato ad indagare su
alcuni aspetti delle qualifiche presentate come il settore
particolare di specializzazione, l’appartenenza o meno ad
associazioni professionali, il modo e i tempi in cui è stata
maturata l’asserita esperienza tecnica, il livello di
aggiornamento specifico e così via”.
L. De Cataldo Neuburger
ESAME E CONTROESAME NEL PROCESSO PENALE, Cedam 2000
• “In ogni caso, l’avvocato ha il preciso dovere di tutelare gli
interessi della parte che rappresenta … anche quando sia
impossibile contestare su basi solide la deposizione
peritale, sarà buona tattica porre almeno un paio di
domande dubitative per impedire che le dichiarazioni
dell’esperto appaiano inattaccabili in partenza”.
L. De Cataldo Neuburger
ESAME E CONTROESAME NEL PROCESSO PENALE, Cedam 2000
Campo di grano con volo di corvi
V. Van Gogh
1890