DEONTOLOGIA DELL`ATTIVITA` MEDICO-LEGALE
Transcript
DEONTOLOGIA DELL`ATTIVITA` MEDICO-LEGALE
SEZIONE DIPARTIMENTALE DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI LABORATORIO DI RESPONSABILITÀ SANITARIA DEONTOLOGIA DELL’ATTIVITA’ MEDICO-LEGALE Umberto Genovese “Attività medico-legale viene esplicata da ogni medico quando ricorra alle sue conoscenze scientifiche non con finalità diagnostico-terapeutica, ma per contribuire ad una corretta applicazione delle norma che regolano la vita dell’uomo nella società”. E. Ronchi, La formazione del consulente tecnico, Danno e Responsabilità, 11/2006 GENERICHE (non specialistiche) “La redazione di un certificato o di una cartella non ha il solo fine terapeutico e spesso, anzi, ha un importante significato medico-legale. L’attività medico-legale, in tal senso, è frequentemente nelle mani non dello specialista in scienze forensi, ma del medico in generale, del clinico, che non sempre ne ha piena consapevolezza”. COMPETENZE MEDICO-LEGALI SPECIALISTICHE Se “difficilmente lo stesso specializzato potrà cimentarsi con pari, elevata competenza in ogni ambito medicolegale”, l’art 62 del CDM deve ritenersi ancor più un monito per i non specializzati ad astenersene. IL MEDICO LEGALE: QUESTO SCONOSCIUTO individuali prestazioni medico-legali in équipe “collettive” Medicina Legale • assicurativa • necroscopica •… Medicina Legale • della “Responsabilità Professionale” • della valutazione dell’handicap • della valutazione delle capacità residue •… Medicina Legale propriamente delle Strutture Sanitarie • … il CDM prevede ampiamente, erga omnes, tutti gli elementi propri per circoscrivere ed indirizzare al meglio l’operatività medica e, quindi, anche medico-legale se solo si aggiunge tra parentesi la parole legale, come nei seguenti esempi… Giorgio Bolino, Quali le indicazioni per un moderno methodus dandi relationes, Jura Medica n. 1, 2008, anno XXI Art. 4 - Libertà e indipendenza della professione – • L'esercizio della medicina (legale) è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione... Il medico (legale) nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche … non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il medico (legale) deve … salvaguardare l’autonomia professionale… Art. 21 - Competenza professionale • Il medico (legale) deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Egli deve affrontare nell’ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per una accurata valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo... • Sorgono … immediati due quesiti: perché vi è questa specificità al di là delle norme di carattere generale? Esiste una deontologia peculiare per il Medico Legale? La risposta è no: ma evidentemente la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri si è resa sempre più conto nel tempo, almeno a partire dal 1989, del macroscopico errore di considerare l’attività medico-legale alla stregua di un sussidio di disoccupazione, senza prenderne in considerazione l’estrema importanza almeno per i risvolti dei giudizi espressi nei riguardi di tutti i Medici suoi iscritti. Giorgio Bolino, Quali le indicazioni per un moderno methodus dandi relationes, Jura Medica n. 1, 2008, anno XXI CDM 2014 CAPO IV Attività medico-legale Art. 62 - Attività medico- legale .. L’attività medico legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia. … Per il consulente medico-legale: linee guida o istruzioni per l’uso? E. Ronchi Medicina e Diritto, 1-2010, Maggioli Ed. Un codice etico per il medico legale A.M.L.A. Dicembre 2010 CODICE DEONTOLOGIA MEDICA 2014 CAPO IV Attività medico-legale Art. 62 - Attività medico- legale - CAPO IV Attività medico-legale Art. 62 - Attività medico- legale L’attività medico legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all’effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso. L’attività medico legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia. Il medico legale, in casi responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale. Il medico, nel rispetto dell’ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente d’ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura, o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria. Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell’oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti. CAPO IV Attività medico-legale Art. 62 - Attività medico- legale - L’attività medico legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all’effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso. CAPO IV Attività medico-legale Art. 62 - Attività medico- legale - L’attività medico legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all’effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso. articolo 30 - conflitto di interesse Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interesse nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura. Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi alle allegate note applicative. allegato 1 indirizzi applicativi allegati all’articolo 30 CONFLITTO DI INTERESSI CAPO IV Attività medico-legale Art. 62 - Attività medico- legale - L’attività medico legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all’effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso. CAPO IV Attività medico-legale Art. 62 - Attività medico- legale - L’attività medico legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all’effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso. Con il termine clinical competence si intendono le capacità professionali “globalmente intese”, che dovrebbero costituire l'habitus professionale ed essere prerogativa di ogni medico. Pur non esistendo una definizione completa e globalmente accettata, la Clinical Competence include sicuramente: • una funzione conoscitiva teorica - knowledge (l'acquisizione ed il mantenimento delle conoscenze teoriche, la gestione delle informazioni, l'applicazione delle conoscenze alla soluzione dei problemi professionali...) • una funzione puramente tecnico/pratica - skills • una funzione integrativa (l'utilizzo appropriato del ragionamento clinico, la capacità di gestione dell'incertezza) • una funzione relazionale (capacità comunicative, teamwork) • una funzione affettiva/comportamentale (atteggiamenti ed abitudini – attitudes, habits) • una funzione etico-morale • una funzione attitudinale culturale/mentale/emozionale (sollecitudine, intuizione, consapevolezza, curiosità critica) In generale, un professionista è definito competente quando possiede: le risorse (conoscenze, abilità, attitudini) necessarie ad affrontare e gestire le diverse situazioni quotidiane la capacità cognitiva di elaborare ed applicare le proprie conoscenze alle diverse situazioni, facendo riferimento alle nozioni teoriche ed all'esperienza acquisita l'abilità psicomotoria di agire con destrezza la capacità emotiva (atteggiamenti ed abilità relazionali) per affrontare le differenti situazioni il rispetto di principi etici. o persona Consulente = professionista di provata capacità tecnica a cui ci si rivolge per avere informazioni e consigli nella materia di sua competenza. autoreferenzialità Vs. qualità Vocabolario della lingua italiana Zingarelli • Il riferimento … sembra essere indirizzato all’albo dei Consulenti del tribunale, sulla cui formazione-tenutarispetto è meglio stendere una pietosa coltre; il controllo di qualità del professionista ed il suo accreditamento allo stato attuale potrebbero essere forniti solo dalla Società Scientifica di riferimento. Giorgio Bolino, Quali le indicazioni per un moderno methodus dandi relationes, Jura Medica n. 1, 2008, anno XXI CAPO IV Attività medico-legale Art. 62 - Attività medico- legale .. L’attività medico legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia. … CAPO IV Attività medico-legale Art. 62 - Attività medico- legale .. L’attività medico legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia. … CAPO IV Attività medico-legale Art. 62 - Attività medico- legale - … Il medico legale, in casi responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale. … • Ed allora occorre porsi qualche domanda: il Giudice è tenuto a rispettare una norma deontologica nel momento in cui essa non collide con la norma procedurale? Oppure solo il Medico, di fronte alla previsione della particolare complessità clinica e della responsabilità professionale ha l’obbligo di operare con l’aiuto di esperto oppure non operare? Antonio Farneti “Interpretazioni operative ed applicative dell’art. 62 Codice Deontologico” – Bologna, 2 febbraio 2008 In the future everybody will be world famous for fifteen minutes Un esperto è una persona che sa sempre di più su sempre di meno, fino a sapere tutto di nulla. Max Weber CAPO IV Attività medico-legale Art. 62 - Attività medico- legale - … Il medico, nel rispetto dell’ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente d’ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura, o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria. … CAPO IV Attività medico-legale Art. 62 - Attività medico- legale - … Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell’oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti. L’attività medico-legale specialistica deve essere finalizzata allo scopo di fornire esaurienti risposte alle esigenze giuridiche riguardanti il caso in esame. Si ricorda che la falsa perizia costituisce, fra l’altro, reato penale ai sensi dell’art. 373 c.p. Si ricorda che il medico legale, nell’espletamento dei suoi compiti, deve evitare di utilizzare espressioni lesive della dignità dei Colleghi. COMMENTARIO a cura della Commissione Permanente per la Revisione del Codice di Deontologia Medica 2006 • “… le decisioni giuridiche più eque si raggiungono quando due parti dibattono un caso nel modo più sleale possibile, da punti di vista totalmente opposti, perché così tutte le considerazioni importanti saranno messe in luce …” PETER BRETT, THE IMPLICATIONS OF SCIENCE FOR THE LAW, in S. Jasanoff, LA SCIENZA DAVANTI AI GIUDICI, GIUFFRE’ EDITORE, 2001 “Anche se l’avversario è un amico o un collega, si è obbligati a sminuirlo in qualche modo e a distruggere (giustamente) il suo parere con la propria superiorità professionale”. COME CONDURRE LA TESTIMONIANZA James E. HOUGH, The Engineer as Expert Witness, Civil Engineering ASCE, dec 1981 • “L’entrata massiccia di tanti professionisti nel ruolo di esperti ha reso necessario per i rappresentanti delle parti sapere come gestire processualmente questi nuovi protagonisti sia quando si tratta di attaccarli nel controesame che di difenderli dagli attacchi di parte avversa. • … il peso del parere fornito dal Consulente tecnico riflette l’autorevolezza della sua posizione professionale, soprattutto se c’è disaccordo con altri esperti. Nella maggioranza dei casi la qualificazione professionale è ineccepibile, ma è talvolta possibile mettere in forse la competenza riferita allo specifico tema in discussione …” L. De Cataldo Neuburger ESAME E CONTROESAME NEL PROCESSO PENALE, Cedam 2000 • “In questi casi, non si deve esitare a fare obiezione. Pertanto, chi controesamina è autorizzato ad indagare su alcuni aspetti delle qualifiche presentate come il settore particolare di specializzazione, l’appartenenza o meno ad associazioni professionali, il modo e i tempi in cui è stata maturata l’asserita esperienza tecnica, il livello di aggiornamento specifico e così via”. L. De Cataldo Neuburger ESAME E CONTROESAME NEL PROCESSO PENALE, Cedam 2000 • “In ogni caso, l’avvocato ha il preciso dovere di tutelare gli interessi della parte che rappresenta … anche quando sia impossibile contestare su basi solide la deposizione peritale, sarà buona tattica porre almeno un paio di domande dubitative per impedire che le dichiarazioni dell’esperto appaiano inattaccabili in partenza”. L. De Cataldo Neuburger ESAME E CONTROESAME NEL PROCESSO PENALE, Cedam 2000 Campo di grano con volo di corvi V. Van Gogh 1890