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Diapositiva 1
Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, STORICHE, ECONOMICHE E SOCIALI
Corso di “Diritti del minore e cooperazione decentrata”
incontro multidisciplinare su
“Lavoro minorile, sfruttamento sessuale e spose bambine”
LEZIONE DI MERCOLEDI' 11 MAGGIO 2016
“Il child marriage”
Dott.ssa Alessia Bausone
“Un bambino, un maestro, un quaderno e
una penna possono cambiare il mondo.
L'istruzione è l'unica soluzione. La scuola è
un luogo reale di protezione dagli abusi,
dallo sfruttamento, dai matrimoni e dalle
gravidanze precoci”
Malala Yousafzai
Premio Nobel per la pace 2014
“Child Marriage”
matrimonio o convivenza (unione "formale" o "informale“)
in cui uno dei due coniugi/conviventi ha meno di 18 anni,
età a partire della quale si viene considerati
fisiologicamente e psicologicamente pronti ad assumersi le
responsabilità del matrimonio e di una gravidanza.
Fonte: UNICEF 2011, Child Protection from Violence, Exploitation and abuse
report.
Definizione fatta propria dall’Inter-African Committee on Traditional Practice.
Child Marriage quale problematica di
gender equality
«Il matrimonio infantile genera norme sociali che sono
diventate sempre più difficili da eliminare, norme che
offendono il valore delle nostre donne»
Nkosozana Dlamini Zuma, Presidente della
Commissione dell’Unione Africana
Qualche dato (1)
Più di 700 milioni di donne si sono sposate o hanno
iniziato a convivere con un uomo prima di aver compiuto i
18 anni, una su tre a livello globale.
Circa 250 milioni di ragazze nel mondo si sono sposate
prima dei 15 anni.
I tassi più alti di matrimoni precoci si registrano in Asia
meridionale con il 46% e nell'Africa sub-sahariana con il
37%.
Fonte: UNICEF 2015, Reimagine the Future: Innovation for Every Child
Qualche dato (2)
I 10 paesi con i più alti tassi di matrimoni precoci sono il
Niger (75%), Ciad e Repubblica Centraficana (68%),
Bangladesh (66%), Guinea (63%), Mozambico (56%),
Mali (55%), Burkina Faso e Sud Sudan (52%) e Malawi
(50%).
In Pakistan la percentuale è del 24%: il 3% delle ragazze
si sposa prima dei 15 anni, il 21% tra i 15 e i 17.
In Zimbabwe circa il 25% delle ragazze si è sposata prima
dei 18 anni, il 4% prima dei 15 anni.
Fonte: Terres Des Hommes 2014: Dossier “Indifesa”.
UNICEF 2015: A Profile of Child Marriage in Africa.
“I matrimoni precoci violano nel modo più
deplorevole i diritti dei bambini”.
Ani M. Veneman, direttore esecutivo UNICEF,
Quali diritti lesi?
- Diritto a una vita libera dalla violenza e dalla
coercizione;
- Diritto all’istruzione e all’educazione;
- Diritti sessuali e riproduttivi;
- Diritto all’identità personale e di genere.
Le conseguenze “orribili” dei matrimoni precoci
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Violenza domestica;
Violenza sessuale;
Malattie sessuali, in particolare HIV;
Povertà;
Gravidanze precoci;
Vedovanza e abbandono precoce;
Disoccupazione e abbandono scolastico.
La situazione iraniana:
Le previsioni del codice civile della repubblica
islamica dell’Iran
• Le bambine vengono considerate maggiorenni e
“puberi” all’età di 9 anni, i bambini a 15 anni (art.
1210),
• E’ possibile con il permesso del “Guardiano” sposarsi
in età inferiore (art. 1041).;
• Le ragazze, anche se maggiorenni, si possono
sposare solo con il consenso del padre o del nonno
paterno. Se tali soggetti rifiutano di concedere il
consenso senza giustificato motivo, la ragazza può
rivolgersi al Tribunale civile al fine di ottenere il
permesso di sposarsi (art. 1043).
La situazione iraniana (2)
Le norme costituzionali
• L’articolo 3 afferma: “il governo della Repubblica islamica dell’Iran
ha il compito di dirigere tutte le sue risorse per… l’abolizione di tutte
le forme di discriminazione indesiderabili e la garanzia di eque
opportunità per tutti, sia materiali che intellettuali” e di “garantire i
diritti di tutti i cittadini, sia donne che uomini, e fornire una protezione
legale per tutti, così da garantire l’uguaglianza di tutti di fronte alla
legge”.
• L’articolo 20 garantisce a “i cittadini del paese, sia uomini che
donne, di godere ugualmente della protezione della legge e godere
di tutti i diritti umani, politici, economici, sociali e culturali, in
conformità ai criteri islamici”.
• L’articolo 21 specifica che “il governo deve garantire i diritti delle
donne in tutti gli aspetti, in conformità criteri islamici, e compiere
[diversi] obiettivi” tra cui “la creazione di un ambiente favorevole per
la crescita della personalità di una donna e il ripristino dei suoi diritti,
sia dal punto di vista materiale che intellettuale”.
La situazione iraniana (3)
Le proposte di legge
• La Legge sull'incremento dei tassi di fertilità e sulla prevenzione del
declino della popolazione (proposta n. 446) mette al bando la
sterilizzazione volontaria e blocca l'accesso alle informazioni sulla
contraccezione, negando alle donne l'opportunità di prendere
decisioni informate sulla gravidanza.
• La Legge quadro sulla popolazione e l'esaltazione della
famiglia (proposta n. 315) impone a tutti gli enti, pubblici e privati, di
dare priorità nelle assunzioni in determinati ambiti lavorativi a,
nell'ordine: uomini con figli, uomini sposati senza figli e donne
sposate con figli. Rende inoltre più complicato il divorzio e scoraggia
gli interventi delle forze di polizia e dei giudici nelle liti familiari,
aprendo dunque la strada a maggiori rischi di subire violenza
domestica.
Fonte: Amnesty International, Report: YOU SHALL PROCREATE
ATTACKS ON WOMEN’S SEXUAL AND REPRODUCTIVE RIGHTS
IN IRAN.
La situazione iraqena
• La “Personal status law” (legge 188/1959) fissa a 18
anni l’età matrimoniale.
• L’art. 8 della legge prevede che le ragazze possano
sposarsi compiuti i 15 anni, in “casi urgenti” e su
“autorizzazione del Giudice”.
• Il 27 ottobre 2013 il Ministro della Giustizia Hassan alShimmari ha presentato un progetto di legge chiamato
“Ja'afari personal status law”, che si basa sui principi
della scuola religiosa fondata dall'Imam Jaafar alSadiq, il sesto Imam sciita. Tale proposta porta a 9
anni l’età matrimoniale delle bambine.
Fonte: Human Rights Watch, World Report 2015 - Iraq,
29 January 2015.
India: la “roccaforte” dei matrimoni precoci (1)
• Il 40% dei matrimoni precoci a livello globale vengono
contratti in India;
• A livello legislativo Il “Prohibition of Child Marriage Act”
del 2006 ha fissato l’età matrimoniale a 18 anni per le
donne e 21 anni per gli uomini;
• Sanzione penale per il matrimonio precoce (multa e/o
fino a 2 anni di carcere);
• Esenzioni concesse ai musulmani per motivi religiosi
dallo “Sharia Act“ del 1937.
• Forte ruolo delle “norme sociali” nell’imporre la pratica
del matrimonio precoce.
India: la “roccaforte” dei matrimoni precoci (2)
Importanti iniziative:
• Il “Right to Education Act” del 2009 ha reso l’istruzione
obbligatoria e gratuita fino all’età di 14 anni;
• Singoli progetti statali come Apni Beti, Apna
Dhan (“Mia figlia, il mio patrimonio”) consentono alle
ragazze nubili di ricevere al diciottesimo anno d’età
una consistente donazione statale, incoraggiando in
questo modo i genitori a ritardare le nozze e a
valorizzare la figura della figlia all’interno della
famiglia.
Il matrimonio precoce in Zimbabwe
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la sezione 22 (1) del Marriage Act del 1965 proibiva il matrimonio di un
ragazzo di età inferiore ai 18 anni e di una ragazza di età inferiore ai 16 anni
a meno che non si fosse ottenuta una autorizzazione scritta del Ministro,
quando il matrimonio veniva considerato "desirable“.
la sezione 20 (1) richiedeva, ai fini della validità del matrimonio, il consenso
scritto dei tutori legali ma, se il matrimonio veniva comunque celebrato
rimaneva valido, secondo quando previsto dalla sezione 21 (1), se entro un
termine di sei settimane decorrente dalla data in cui il tutore legale ha avuto
notizia del matrimonio, egli non avesse avanzato richiesta di nullità dinanzi
alla High Court.
La legislazione ordinaria dello Zimbabwe definiva "bambino" ogni persona
di età inferiore ai 16 anni.
Nel Customary Marriages Act del 1951, invece, la dottrina aveva rilevato
che per le unioni di diritto consuetudinario (registrate o meno) non era
previsto alcun limite minimo di età.
Il matrimonio precoce in Zimbabwe (2)
Un landmark case: Loveness Mudzuru e Ruvimbo
Tsopodzi v. Minister of Justice, Legal & Parliamentary
Affairs N.O, Minister of Women’s Affairs, Gender &
Community Development And Attorney General of
Zimbabwe
(Corte Costituzionale CCZ 12/2015, 20 January 2016)
Viene dichiarata l’incostituzionalità della legislazione
permissiva del matrimonio precoce ai sensi della
normativa internazionale pattivizia e delle sezioni 78 (1)
e 81 (1) della Costituzione dello Zimbabwe del 2013.
Il matrimonio precoce in Zimbabwe (3)
• La Corte Costituzionale afferma che l'evidenza
empirica sulle "conseguenze orribili" dei matrimoni
precoci poteva dirsi "schiacciante" e definisce tale
pratica come "l'incarnazione di tutti i mali contro i quali
i diritti fondamentali hanno lo scopo di proteggere i
bambini“
• Le "conseguenze orribili" dei matrimoni precoci,
secondo la Corte, non possono non avere impatto
sulla coscienza di ogni società che si preoccupa per i
valori fondamentali della dignità umana, della libertà e
dell'uguaglianza, pertanto, la loro abolizione è
diventata "a compelling social need", da considerare ai
fini della questione di costituzione sottopostale.
Ombre e luci del diritto internazionale pattizio
dei diritti umani
• all'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del
1948 prevede il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia a uomini
e donne "in età adatta" e con il loro "libero e pieno consenso“ .
• all'art. 2 della Convenzione sul consenso al matrimonio, sull'età
minima per il matrimonio e sulla registrazione dei matrimoni (c.d.
"The Marriage Convention") del 1962 richiede agli Stati facenti parte
della Convenzione di adottare iniziative legislative per specificare
l'età minima per il matrimonio, non potendosi, di conseguenza,
stipulare un matrimonio al di sotto di tale età a meno che non sia
concessa dispensa dalla competente autorità per gravi motivi
inerenti l'interessi dei futuri coniugi.
Ombre e luci del diritto internazionale pattizio
dei diritti umani (2)
• L'art. 16 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di
discriminazione contro le donne del 1979 impegna gli Stati a
prendere ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione
contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai
rapporti familiari e, in particolare, a riconoscere il diritto delle donne
a contrarre matrimonio solo con il loro pieno e libero consenso.
• Importante è il secondo comma di tale disposizione ai sensi del
quale "i fidanzamenti ed i matrimoni di bambini sono privi di effetto
giuridico e sono presi tutti i provvedimenti necessari, comprese
disposizioni legislative, per specificare un’età minima per il
matrimonio e per rendere obbligatoria la registrazione dei matrimoni
in un registro ufficiale".
Ombre e luci del diritto internazionale pattizio
dei diritti umani (3)
• La Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) del 1990 all’articolo 1
prevede che: "Ai sensi della presente Convenzione si intende per
fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni,
salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione
applicabile".
• Ulteriori disposizioni rilevanti sono l'art. 2 che vieta qualsiasi tipo di
discriminazione nei confronti dei bambini, tra cui la discriminazione
su base sessuale; l'art. 3 che prevede che in tutte le decisioni
relative ai bambini, l'interesse superiore dei minori deve essere
considerato preminente e, soprattutto, l'art. 24, comma 3 che
prevede che gli Stati adottino misure per abolire le pratiche
tradizionali pregiudizievoli per la salute dei bambini.
Ombre e luci del diritto internazionale pattizio
dei diritti umani (4)
• La "disposizione più esplicita" sui matrimoni precoci è l'art. 21 della
Carta africana relativa ai diritti e al benessere del fanciullo
(ACRWC) del 1990 che stabilisce in modo non equivoco (e cogente)
che l'età minima per il matrimonio a 18 anni per entrambi i sessi,
senza eccezioni per le pratiche culturali religiose o di altra natura,
né permette eccezioni basate sul consenso dell'autorità locale o dei
parenti o tutori dei bambini interessati.
• La Carta considera il matrimonio precoce come pratica sociale e
culturale dannosa che influenza il benessere, la dignità, la normale
crescita e sviluppo del bambino in particolare delle bambine; obbliga
Gli Stati firmatari ad adottare misure efficaci, compresa la
legislazione, per specificare l'età di diciotto anni come età minima
per il matrimonio. Pertanto, gli stessi sono obbligati ad abolire i
matrimoni precoci.
• A partire dal gennaio 2014 tutti i paesi membri dell'Unione africana
hanno firmato l'ACRWC.
Interventi recenti
• Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo del
29.6.2015 sulle spose bambine (Patriciello);
• Risoluzione Consiglio Diritti Umani dell’ONU sulla
prevenzione e l’eradicazione dei Matrimoni Precoci e
Forzati del 2.7.2015;
• Mozione Locatelli del 13.7.2015.
Le spose bambine davanti alla CEDU
Corte europea diritti dell'uomo, sez. III,
08/12/2015 (ric. 60119/12)
• caso Z.H. e R.G. c. Svizzera riguarda una ragazza afghana di 14
anni, sposata in Iran nel 2010 con un ragazzo 18 enne. Entrambi
avevano chiesto asilo in Svizzera nel 2011.
• La Corte dichiara che l'art. 8 della Convenzione non impone agli
Stati membri l'obbligo di riconoscere un matrimonio, sia esso
religioso o di altra natura, contratto da un minore, evidenziando che
l'art. 12 della Convenzione espressamente delega alle legislazioni
nazionali la disciplina matrimoniale, avallando, così, la posizione
della Svizzera che sottolineava l'importanza della protezione dei
minori e il loro diritto ad avere ambienti familiari sicuri.