NORMATIVA IN MATERIA DI CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI
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NORMATIVA IN MATERIA DI CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO SUI CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI Indice 1. PROCEDURE COMUNITARIE RELATIVE AI CONTAMINANTI NEI PRODOTTI ALIMENTARI 2. TENORI MASSIMI 3. CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI TENORI MASSIMI 4. RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLE CONTAMINAZIONI 1. Contaminazioni attraverso i prodotti chimici 5. RACCOMANDAZIONI SUL MONITORAGGIO 6. MISURE DI SALVAGUARDIA Pag. 1 1. PROCEDURE COMUNITARIE RELATIVE AI CONTAMINANTI NEI PRODOTTI ALIMENTARI NORMATIVA COMUNITARIA REGOLAMENTO (CEE) n. 315/93 DEL CONSIGLIO, DEL 8 FEBBRAIO 1993, CHE STABILISCE PROCEDURE COMUNITARIE RELATIVE AI CONTAMINANTI NEI PRODOTTI ALIMENTARI (GU L 37 DEL 13.2.1993) Sintesi articolo Scheda Atti modificatori: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE (GU L 284 del 31.10.2003) (sostituzione art. 8 dal 20/11/2003) 32003R1882 abrogato da --> Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 , relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 167 del 27.6.2012) 32012R0528 Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009) (modifica art. 2.3 + sostituzione art. 4.2 + modifica art. 5.3 + sostituzione art. 8.1 + aggiunta art. 8.4 dal 07/08/2009) 32009R0596 Pag. 2 Atti collegati: Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006 , che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 364 del 20.12.2006) 32006R1881 Atti citati: (BASE GIURIDICA) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, parte terza - politica della comunità, titolo i - norme comuni, capo 3: ravvicinamento delle legislazioni, articolo 100 (GU l 169 del 29.6.1987) 11957E100A Decisione n. 69/314/CEE della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativa alle spese supplementari di essiccazione di cereali presi in consegna dall'organismo tedesco d'intervento per la campagna 1969/1970 (GU L 243 del 26.9.1969) 31969D0314 Decisione n. 74/234/CEE della Commissione, del 16 aprile 1974, relativa all' istituzione di un comitato scientifico dell' alimentazione umana (GU L 136 del 20.5.1974) 31974D0234 abrogato da --> Decisione n. 95/273/CE della Commissione, del 6 luglio 1995, relativa all'istituzione di un comitato scientifico dell'alimentazione umana (GU L 167 del 18.7.1995) 31995D0273 11987E148 NORMATIVA COMUNITARIA Indice Pag. 3 Sintesi articolo REGOLAMENTO (CEE) n. 315/93 DEL CONSIGLIO, DEL 8 FEBBRAIO 1993, CHE STABILISCE PROCEDURE COMUNITARIE RELATIVE AI CONTAMINANTI NEI PRODOTTI ALIMENTARI (data di pubblicazione: G.U. L 37 del 13.02.1993 – data di entrata in vigore: v. art. 9) ART. 1 (ambito di applicazione – definizione di contaminati nei prodotti alimentari – esclusione dall’ambito di applicazione dei contaminanti oggetto di regolamentazioni comunitarie più specifiche) ART. 2 (divieto di commercializzazione prodotti alimentari se contenenti contaminanti in quantitativi inaccettabili – buone pratiche per mantenimento ai livelli più bassi dei contaminanti – misure Commissione per stabilire tolleranze max per contaminanti specifici elenchi comunitari su valori max e metodi di campionamento ed analisi) ART. 3 (consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana per l’adozione disposizioni incidenti su salute pubblica) ART. 4 (sospetto rischio sanitario => sospensione St. membro delle misure – esame, parere e misure Commissione) ART. 5 (divieto St. membro di limitare o impedire immissione in commercio prodotti con tenore contaminanti conformi al presente Reg. o alle disp. specifiche – adozione disposizioni nazionali in materia tolleranze max - informazione – decisione Commissione su applicazione misure) ARTICOLO 6 (relazione annuale Commissione su evoluzione globale della legislazione comunitaria in materia di contaminanti al Comitato permanete per i prodotti alimentari) ART. 7 (trasmissione relazione Commissione sull’esperienza acquisita al Consiglio) ART. 8 (assistenza del Comitato permanente per prodotti alimentari - parere del Comitato sul progetto della Commissione – conformità misure Commissione al parere => adozione misure - Pag. 4 mancanza parere o non conformità delle misure al parere => sottoposizione proposta Commissione al Consiglio e deliberazione) ART. 9 (data di entrata in vigore: 1.03.1993) NORMATIVA COMUNITARIA Indice Pag. 5 2. TENORI MASSIMI NORMATIVA COMUNITARIA REGOLAMENTO (CE) n. 1881/2006 DELLA COMMISSIONE, DEL 19 DICEMBRE 2006, CHE DEFINISCE I TENORI MASSIMI DI ALCUNI CONTAMINANTI NEI PRODOTTI ALIMENTARI (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 364 DEL 20.12.2006) Sintesi articolo Scheda Abroga: Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, del 8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 77 del 16.3.2001) 32001R0466 che abroga Regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione del 31 gennaio 1997 che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 31 del 1.2.1997) 31997R0194 Atti modificatori: Regolamento (CE) n. 1126/2007 della Commissione, del 28 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari per quanto riguarda le Fusarium -tossine nel granoturco e nei prodotti a base di granoturco (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 255 del 29.9.2007) (modifica allegato + sostituzione art. 11. B) dal 01/07/2007) 32007R1126 Regolamento (CE) n. 565/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riguarda la definizione del tenore massimo di diossine e PCB nel fegato di Pag. 6 pesce (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 160 del 19.6.2008) (modifica allegato dal 01/07/2008) 32008R0565 Regolamento (CE) n. 629/2008 della Commissione, del 2 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 173 del 3.7.2008) (modifica allegato + sostituzione articolo 9.3 dal 23/07/2008) 32008R0629 Regolamento (UE) n. 105/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riguarda l’ocratossina A (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 35 del 6.2.2010) (modifica allegato dal 01/07/2010) 32010R0105 Regolamento (UE) n. 165/2010 della Commissione, del 26 febbraio 2010, recante modifica, per quanto riguarda le aflatossine, del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 50 del 27.2.2010) (sostituzione artt. 4 e 5 + modifica allegato dal 09/03/2010) 32010R0165 Regolamento (UE) n. 420/2011 della Commissione, del 29 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 111 del 30.4.2011) (modifica allegato + sostituzione artt. 9.2, 9.3 + aggiunta art. 9.4 dal 20/05/2011) 32011R0420 Regolamento (UE) n. 835/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 215 del 20.8.2011) (modifica allegato dal 01/09/2012) 32011R0835 Pag. 7 Regolamento (UE) n. 1258/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi ammissibili di nitrati nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 320 del 3.12.2011) (cancellazione artt. 7.1, 7.2, 7.3 + sostituzione art. 9.1 + sostituzione allegato I SECTION 1 dal 23/12/2011) 32011R1258 Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 320 del 3.12.2011) (modifica allegato + sostituzione art. 7.4, art. 7 + aggiunta articolo 7.5 dal 01/01/2012) 32011R1259 Regolamento (UE) n. 219/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012, che corregge la versione rumena del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 75 del 15.3.2012) (rettificato) 32012R0219 Regolamento (UE) n. 594/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi dei contaminanti ocratossina A, PCB non diossina-simili e melamina nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 176 del 6.7.2012) (modifica allegato + sostituzione articolo 11 L 1 frase 1 + aggiunta articolo 11 L 1 lettera E) + aggiunta articolo 11 L 1 lettera F) dal 01/07/2012) 32012R0594 Regolamento (UE) n. 1058/2012 della Commissione, del 12 novembre 2012 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di aflatossine nei fichi secchi (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 313 del 13.11.2012) (sostituito da TXT allegato P.2.1.18 dal 03/12/2012 + sostituito da TXT allegato P.2.1.9 dal 03/12/2012) 32012R1058 Atti citati: Pag. 8 (BASE GIURIDICA) Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, del 8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993) 31993R0315 -A02P3 Direttiva n. 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (GU L 52 del 4.3.1993) 31993L0005 32003D0598 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004) 32004R0853 Raccomandazione n. 2007/196/CE della Commissione, del 28 marzo 2007, sul monitoraggio della presenza di furano negli alimenti (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88 del 29.3.2007) 32007H0196 Regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione 2006/504/CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 313 del 28.11.2009) 32009R015 Raccomandazione n. 2010/133/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo nonché sul monitoraggio dei livelli di carbammato di etile nelle suddette bevande (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 52 del 3.3.2010) 32010H0133 Pag. 9 Raccomandazione n. 2010/161/CE della Commissione, del 17 marzo 2010, relativa al controllo della presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 68 del 18.3.2010) 32010H0161 Raccomandazione n. 2010/307/CE della Commissione, del 2 giugno 2010, sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 137 del 3.6.2010) 32010H0307 Atti collegati: Regolamento (CE) n. 257/2002 della Commissione, del 12 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 194/97 che stabilisce tenori massimi ammissibili per taluni contaminanti nei prodotti alimentari e il regolamento (CE) n. 466/2001 che stabilisce tenori massimi ammissibili per taluni contaminanti nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 41 del 13.2.2002) 32002R0257 NORMATIVA COMUNITARIA Indice Pag. 10 Sintesi articolo REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 DELLA COMMISSIONE, DEL 19 DICEMBRE 2006, CHE DEFINISCE I TENORI MASSIMI DI ALCUNI CONTAMINANTI NEI PRODOTTI ALIMENTARI (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (data di pubblicazione: G.U. L 364 del 20.12.2006 – data di entrata in vigore: v. art. 12) ART. 1 NORME GENERALI (divieto di commercializzazione dei prodotti alimentari contenenti contaminanti di cui all. in quantità superiore al tenore max. indicato – applicazione tenori max. alla parte commestibile) ART. 2 PRODOTTI ALIMENTARI ESSICATI, DILUITI TRASFORMATI E COMPOSTI (elenco circostanze da considerare nell’applicazione tenori max. a tali prodotti, processi di essicazione, diluizione, trasformazione, miscelazione, fattori di concentrazione o diluizione) ART. 3 DIVIETI IN MATERIA DI USO, MISCELAZIONE E DETOSSIFICAZIONE ART. 4 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE ARACHIDI, GLI ALTRI SEMI OLEOSI, LA FRUTTA A GUSCIO, LA FRUTTA SECCA E IL GRANOTURCO (condizioni commercializzazione quando non conformi ai tenori max. di aflatossine: no destinati al consumo umano o all’impiego come ingredienti alimentari, conformità ai tenori max. di cui all., trattamento fisico, cernita, etichettatura su impiego) ART. 5 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE ARACHIDI, GLI ALTRI SEMI OLEOSI, I RELATIVI PRODOTTI DERIVATI E I CEREALI (condizioni: etichettatura su uso) Art. 6 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA LATTUGA (applicazione tenori max. per lattuga coltivata in campo aperto) ART. 7 DEROGHE ART. 8 CAMPIONAMENTO E ANALISI (per il controllo ufficiale dei tenori max. di cui all. in conformità a: - Regolamento (CE) n . 1882/2006 Pag. 11 - Regolamento (CE) n. 1883/2006 (abrogato da Regolamento (CE) n. 252/2012) - Regolamento (CE) n. 401/2006 - Direttiva n. 2001/22/CE (abrogata da Regolamento (CE) n. 333/2007) - Direttiva n. 2004/16/CE (abrogata da Regolamento (CE) n. 333/2007) - Direttiva n. 2005/10/CE (abrogata da Regolamento (CE) n. 333/2007) ART. 9 MONITORAGGIO E RELAZIONI (compito St. membri di monitoraggio livelli nitrato negli ortaggi – di comunicazione alla Commissione risultati indagini e misure preventive per evitare contaminazione da ocratossina A, deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2 – di comunicazione alla Commissione risultati su aflatossine ottenuti in conformità Regolamento (CE) n. 1152/2009, di comunicazione all’EFSA risultati su furano, carbammato di etile, sostanze perfluoroalchiliche, acrilammide ottenuto in conformità Raccomandazioni nn. 2007/196/CE, 2010/133/UE, 2012/161/UE, 2012/3077UE – comunicazione dati relativi all’occorrenza dei contaminanti raccolti da St. membri all’EFSA, ove opprtuno) ART. 10 ABROGAZIONE (Regolamento (CE) n . 466/2001 - n.b. i riferimenti ad esso si intendono fatti al presente regolamento) ART. 11 MISURE TRANSITORIE (n.b. v. date di cui alle lettere a,b,c,d,e,f) Art. 12 ENTRATA IN VIGORE E DECORRENZA DI EFFICACIA (20° giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.U.E. – data decorrenza applicazione: 1.03.2007) ALLEGATO TENORI MASSIMI DI ALCUNI CONTAMINANTI NEI PRODOTTI ALIMENTARI SEZIONE 1: NITRATO PARTE 2: MICOTOSSINE 2.1. AFLATOSSINE 2.2. OCRATOSSINA A 2.3. PATULINA 2.4. DEOSSINIVALENOLO 2.5. ZEARALENONE 2.6. FUMONISINE Pag. 12 2.7. TOSSINE T-2 E HT-2 PARTE 3: METALLI 3.1. PIOMBO 3.2. CADMIO 3.3. MERCURIO 3.4. STAGNO (INORGANICO) PARTE 4: 3-MONOCLORO-1,2-PROPANDIOLO (3-MCPD) SEZIONE 5: DIOSSINE E PCB PARTE 6: IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI SEZIONE 7: MELAMINA E SUOI ANALOGHI STRUTTURALI NORMATIVA COMUNITARIA Indice Pag. 13 3. CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI TENORI MASSIMI NORMATIVA COMUNITARIA A) REGOLAMENTO (CE) n. 401/2006 DELLA COMMISSIONE, DEL 23 FEBBRAIO 2006 , RELATIVO AI METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI TENORI DI MICOTOSSINE NEI PRODOTTI ALIMENTARI (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 70 DEL 9.3.2006) Sintesi articolo Abroga: Direttiva n. 98/53/CE della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 201 del 17.7.1998) 31998L0053 Direttiva n. 2002/26/CE della Commissione, del 13 marzo 2002, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 75 del 16.3.2002) 32002L0026 Direttiva n. 2003/78/CE della Commissione, del 11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 203 del 12.8.2003) 32003L0078 Direttiva n. 2005/38/CE della Commissione, del 6 giugno 2005, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di tossine di Fusarium nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 143 del 7.6.2005) 32005L0038 Pag. 14 Atti modificatori: Regolamento (UE) n. 178/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 401/2006 per quanto concerne le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, le mandorle di albicocche, la liquirizia e l’olio vegetale (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 52 del 3.3.2010) (sostituzione allegato 1 paragrafo D + modifica allegato 1 paragrafo E + sostituzione allegato 1 paragrafo G + aggiunta allegato 1 paragrafo K dal 13/03/2010) 32010R0178 Decisione n. 100/2010 del Comitato misto SEE, del 1 ottobre 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (GU L 332 del 16.12.2010) (aggiunta pag. 54 dal 01/11/2010) 22010D0100 Atti citati: (BASE GIURIDICA) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004) 32004R0882 -A11P4 Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, del 8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 77 del 16.3.2001) 32001R0466 --> abrogato da Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006 , che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 364 del 20.12.2006) Regolamento (CE) n. 856/2005 della Commissione, del 6 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le Fusarium-tossine (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 143 del 7.6.2005) 32005R0856 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa Comunitaria B) Pag. 15 Continuo Normativa Comunitaria C) Continuo Normativa Comunitaria D) Indice Pag. 16 Sintesi articolo REGOLAMENTO (CE) n. 401/2006 DELLA COMMISSIONE, DEL 23 FEBBRAIO 2006 , RELATIVO AI METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI TENORI DI MICOTOSSINE NEI PRODOTTI ALIMENTARI (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (data di pubblicazione: GU L 70 DEL 9.3.2006 – data di entrata in vigore: v. art. 4) ART. 1 (modalità di campionamento v. all. I) ART. 2 (criteri per preparazione campioni e per metodi di analisi v. all. II) ART. 3 (abrogazione direttive nn.: 98/53/CE, 2002/26/CE, 2003/78/CE e 2005/38/CE; n.b. i riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento) ART. 4 (data di entrata in vigore: 20° giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.U.E. – decorrenza applicazione: 1.07.2006) ALLEGATI n. I METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI TENORI DI MICOTOSSINE NEI PRODOTTI ALIMENTARI A. DISPOSIZIONI GENERALI (conformità controlli ufficiali + applicazione Regolamento (ce) n. 882/2004) A.1 Oggetto e campo di applicazione A.2 Definizioni A.2.1 “partita” A.2.2 “sottopartita” A.2.3 “campione elementare” A.2.4 “campione globale” A.2.5 “campione di laboratorio” A.3 Disposizioni generali Pag. 17 A.3.1 Personale A.3.2. Prodotto da campionare A.3.3. Precauzioni necessarie A.3.4. Campioni elementari A.3.5. Preparazione del campione globale A.3.6. Campioni replicati A.3.7. Confezionamento ed invio dei campioni A.3.8. Sigillatura ed etichettatura dei campioni A.4. Diversi tipi di partite B. METODO DI CAMPIONAMENTO PER I CEREALI E I PRODOTTI DERIVATI (controllo ufficiale tenori max aflatossina B1, aflatossine totali, ocratossina A e tossine di Fusarium nei cereali e prodotti derivati) B.1. Peso del campione elementare B.2. Riepilogo del metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati Tabella 1 Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita B.4. Metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati (partite < 50 tonnellate) Tabella 2 Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita di cereali e di prodotti derivati B.5. Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio B.6. Accettazione di una partita o sottopartita C. METODO DI CAMPIONAMENTO PER LA FRUTTA SECCA, COMPRESE LE UVE SECCHE E I PRODOTTI DERIVATI ED ESCLUSI I FICHI SECCHI (controllo ufficiale tenori max aflatossina B1 e aflatossine totali nella frutta secca, esclusi i fichi secchi, ocratossina A nelle uve secche -uva di Corinto, uva passa e uva sultanina-) C.1. Peso del campione elementare C.2. Riepilogo del metodo di campionamento per la frutta secca esclusi i fichi Tabella 1 Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita Pag. 18 C.3. Metodo di campionamento per la frutta secca (partite ≥ 15 tonnellate), esclusi i fichi C.4. Metodo di campionamento per la frutta secca (partite < 15 tonnellate), esclusi i fichi Tabella 2 Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita di frutta secca C.5. Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio C.6. Disposizioni specifiche di campionamento per la frutta secca, esclusi i fichi secchi, commercializzata in confezioni sotto vuoto C.7. Accettazione di una partita o sottopartita D. METODO DI CAMPIONAMENTO PER I FICHI SECCHI, LE ARACHIDI E LA FRUTTA A GUSCIO (controllo ufficiale tenori max aflatossina B1 e aflatossine totali nei fichi secchi, nelle arachidi e nella frutta a guscio D.1. Metodo di campionamento per i fichi secchi D.1.1. Peso del campione elementare D.1.2 Riassunto generale dei metodi di campionamento per i fichi secchi Tabella 1 Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita D.1.3. Metodo di campionamento per i fichi secchi (partite > 15 tonnellate) D.1.4. Metodo di campionamento per i fichi secchi (partite < 15 tonnellate) Tabella 2 -->Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita e numero di suddivisioni del campione globale D.1.5. Metodo di campionamento per i prodotti derivati e gli alimenti composti da più ingredienti D.1.5.1. Prodotti derivati che presentano particelle molto fini (distribuzione omogenea della contaminazione da aflatossine) Tabella 3 Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita D.1.5.2. Altri prodotti derivati che presentano particelle relativamente grandi (distribuzione eterogenea della contaminazione da aflatossine) D.1.6. Campionamento nella fase di vendita al dettaglio D.1.7 Metodo specifico di campionamento per i fichi e i prodotti derivati commercializzati in confezioni sottovuoto Pag. 19 D.1.7.1. Fichi secchi D.1.7.2. Prodotti derivati dai fichi con particelle di piccole dimensioni D.1.8. Accettazione di una partita o sottopartita D.2. Metodo di prelievo di campioni per le arachidi, gli altri semi oleosi, le mandorle di albicocche e la frutta a guscio D.2.1. Peso del campione elementare D.2.2. Riassunto generale dei metodi di campionamento per le arachidi, gli altri semi oleosi, le mandorle di albicocche e la frutta a guscio Tabella 1 Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita D.2.3. Metodo di prelievo di campioni per le arachidi, gli altri semi oleosi, le mandorle di albicocche e la frutta a guscio (partite ≥ 15 tonnellate) D.2.4. . Metodo di prelievo di campioni per le arachidi, gli altri semi oleosi, le mandorle di albicocche e la frutta a guscio (lotti < 15 tonnellate) Tabella 2 Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita e numero di suddivisioni del campione globale D.2.5. Metodo di prelievo di campioni per i prodotti derivati, ad eccezione dell’olio vegetale e gli alimenti composti da più ingredienti D.2.5.1. Prodotti derivati (diversi dall’olio vegetale) che presentano particelle molto fini, quali farina e burro d’arachidi (distribuzione omogenea della contaminazione da aflatossine) Tabella 3 Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita D.2.5.2. Prodotti derivati che presentano particelle relativamente grandi (distribuzione eterogenea della contaminazione da aflatossine) D.2.6. Campionamento nella fase del commercio al dettaglio D.2.7. Metodo specifico di campionamento per le arachidi, gli altri semi oleosi, le mandorle di albicocche, la frutta a guscio e prodotti derivati commercializzati in confezioni sotto vuoto D.2.7.1. Pistacchi, arachidi, noci del Brasile D.2.7.2. Mandorle di albicocche, frutta a guscio diversa dai pistacchi e dalle noci del Brasile, altri semi oleosi Pag. 20 D.2.7.3. Prodotti con particelle fini derivati da frutta a guscio, mandorle di albicocche e arachidi D.2.8. Accettazione di una partita o sottopartita E. METODO DI CAMPIONAMENTO PER LE SPEZIE (controllo ufficiale tenori max ocratossina A, aflatossina B1, aflatossine totali per le spezie) E.1. Peso del campione elementare E.2. Riepilogo del metodo di campionamento per le spezie Tabella 1 Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita E.3. Metodo di campionamento per le spezie (partite ≥ 15 tonnellate) E.4. Metodo di campionamento per le spezie (partite < 15 tonnellate) Tabella 2 Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita di spezie E.5. Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio E.6. Metodo specifico di campionamento per le spezie commercializzate in confezioni sotto vuoto E.7. Accettazione di una partita o sottopartita F. METODO DI CAMPIONAMENTO PER IL LATTE E I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, GLI ALIMENTI PER LATTANTI E GLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO, COMPRESI IL LATTE PER LATTANTI E IL LATTE DI PROSEGUIMENTO (controllo ufficiale tenori max aflatossina M1 nel latte, nei prodotti lattierocaseari, negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti, il latte di proseguimento e gli alimenti dietetici – latte e prodotti lattiero-caseari – a fini medici speciali destinati specificatamente ai lattanti) F.1. Metodo di campionamento per il latte, i prodotti lattiero-caseari, gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento Tabella 1 Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita F.2. Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio F.3. Accettazione di una partita o sottopartita Pag. 21 G. METODO DI CAMPIONAMENTO PER IL CAFFÈ E I PRODOTTI A BASE DI CAFFÈ (controllo ufficiale tenori max ocratossina A per il caffè torrefatto, il caffè torrefatto macinato, il caffè macinato solubile, la radice di liquirizia e l’estratto di liquirizia) G.1. Peso del campione elementare G.2. Riassunto generale dei metodi di campionamento per il caffè torrefatto, il caffè torrefatto macinato, il caffè solubile, la radice di liquirizia e l’estratto di liquirizia Tabella 1 Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita G.3. Metodo di campionamento per il caffè torrefatto, il caffè torrefatto macinato, il caffè solubile, la radice di liquirizia e l’estratto di liquirizia (partite ≥ 15 tonnellate) G.4. Metodo di campionamento per il caffè torrefatto, il caffè torrefatto macinato, il caffè solubile, la radice di liquirizia e l’estratto di liquirizia (partite < 15 tonnellate) Tabella 2 Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita di caffè torrefatto, caffè torrefatto macinato, caffè solubile, radice di liquirizia e estratto di liquirizia G.5. Metodo di campionamento per il caffè torrefatto, il caffè torrefatto macinato, il caffè solubile, la radice di liquirizia e l’estratto di liquirizia commercializzati in confezioni sotto vuoto G.6. Campionamento nella fase di distribuzione al dettaglio G.7. Accettazione di una partita o sottopartita H. METODO DI CAMPIONAMENTO PER I SUCCHI DI FRUTTA, COMPRESI I SUCCHI D’UVA, I MOSTI D’UVA, IL SIDRO E IL VINO (controllo ufficiale tenori max ocratossina A nel vino, nei succhi d’uva e nei mosti d’uva e patulina nei succhi di frutta, nel nettare di frutta, nelle bevande alcoliche, nel sidro e in altre bevande fermentate derivati dalle mele o contenenti succo di mele) H.1. Metodo di campionamento Tabella 1 Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita H.2. Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio H.3. Accettazione di una partita o sottopartita I. METODO DI CAMPIONAMENTO PER I PRODOTTI SOLIDI A BASE DI MELA, IL SUCCO DI MELA E I PRODOTTI SOLIDI A BASE DI MELA DESTINATI AI LATTANTI E ALLA PRIMA INFANZIA (controllo Pag. 22 ufficiale tenori max patulina nei prodotti solidi a base di mela, nel succo di mela e nei prodotti solidi a base di mela destinati ai lattanti e alla prima infanzia) I.1. Metodo di campionamento Tabella 1 Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita Tabella 2 Numero di confezioni (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale se la partita è costituita da confezioni singole I.2. Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio I.3. Accettazione di una partita o sottopartita J. METODO DI CAMPIONAMENTO PER GLI ALIMENTI PER BAMBINI E PER GLI ALIMENTI TRASFORMATI A BASE DI CEREALI DESTINATI AI LATTANTI E ALLA PRIMA INFANZIA (controllo ufficiale tenori max aflatossine, ocratossina A, tossine di Fusarium negli alimenti per bambini e negli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e alla prima infanzia; aflatossine e ocratossina A negli alimenti dietetici a fini medici speciali - diversi dal latte e dai prodotti lattierocaseari - destinati specificatamente ai lattanti; patulina negli alimenti per bambini diversi dagli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e alla prima infanzia. Per il controllo dei tenori massimi stabiliti per la patulina nel succo di mela e nei prodotti solidi a base di mela destinati ai lattanti e alla prima infanzia si applica il metodo di campionamento di cui alla parte I del presente allegato) J.1. Metodo di campionamento J.2. Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio J.3. Accettazione di una partita o sottopartita K METODO DI CAMPIONAMENTO PER GLI OLI VEGETALI (controllo ufficiale tenori max micotossine, in particolare aflatossina B1, aflatossine totali e zearalenone negli oli vegetali) K.1 Metodo di campionamento per gli oli vegetali Tabella 1 Numero minimo di campioni elementari da prelevare dalla partita Tabella 2 Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del peso della partita K.2 Metodo di campionamento per gli oli vegetali nella fase di distribuzione al dettaglio K.3 Accettazione di una partita o di una sottopartita Pag. 23 -------------------------------------------------n. II CRITERI DA APPLICARE ALLA PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E AI METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI TENORI DI MICOTOSSINE NEI PRODOTTI ALIMENTARI 1. INTRODUZIONE 1.1. Precauzioni 1.2. Calcolo della proporzione di guscio/parte commestibile nei frutti a guscio interi 2. TRATTAMENTO DEL CAMPIONE RICEVUTO IN LABORATORIO 3. CAMPIONI REPLICATI 4. METODO D’ANALISI CHE I LABORATORI DEVONO UTILIZZARE E NORME RELATIVE AI CONTROLLI DI LABORATORIO 4.1. Definizioni Alcune definizioni più comuni che i laboratori devono applicare: - R - sr - RSDr - R - sR - RSDR 4.2. Prescrizioni generali (conformità metodi di analisi a disp. punti 1 e 2 all. III Regolamento CE n. 882/2004) 4.3. Prescrizioni specifiche 4.3.1. Criteri di rendimento a) Criteri di rendimento per le aflatossine b) Criteri di rendimento per l’ocratossina A c) Criteri di rendimento per la patulina d) Criteri di rendimento per il desossinivalenolo e) Criteri di rendimento per lo zearalenone f) Criteri di rendimento per le fumonisine B1 e B2 g) Criteri di rendimento per le tossine T-2 e HT-2 Pag. 24 h) Note relative ai criteri di rendimento per le micotossine 4.3.2. Criterio dell’idoneità allo scopo 4.4. Stima dell’incertezza della misura, calcolo del tasso di recupero ed espressione dei risultati 4.5. Norme di qualità applicabili ai laboratori (rispetto da parte dei laboratori dell’art. 12 Regolamento (CE) n. 882/2004) NORMATIVA COMUNITARIA Indice Pag. 25 NORMATIVA COMUNITARIA B) REGOLAMENTO (CE) n. 1882/2006 DELLA COMMISSIONE, DEL 19 DICEMBRE 2006, CHE STABILISCE METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI NITRATI IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 364 DEL 20.12.2006) Sintesi articolo Atti citati: (BASE GIURIDICA) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004) 32004R0882 -A11P4 Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 364 del 20.12.2006) 32006R1881 --> che abroga Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 77 del 16.3.2001) NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa Comunitaria A) Continuo Normativa Comunitaria C) Continuo Normativa Comunitaria D) INDICE Pag. 26 Sintesi articolo REGOLAMENTO (CE) n. 1882/2006 DELLA COMMISSIONE, DEL 19 DICEMBRE 2006, CHE STABILISCE METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI NITRATI IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (data di pubblicazione: GU L 364 del 20.12.2006 – data di entrata in vigore: v. art. 2) ART. 1 (campionamento, preparazione campioni e analisi per controllo ufficiale tenore nitrati negli alimenti di cui sezione 1 all. del regolamento (CE) n. 1881/2006 metodi di cui all. del presente regolamento) ART. 2 (data di entrata in vigore: 20° giorno successivo a pubblicazione in G.U.U.E. – data decorrenza applicazione: 1.03.2007) ALLEGATO METODI DI CAMPIONAMENTO, PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E ANALISI FINALIZZATI AL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI NITRATI IN ALCUNI ALIMENTI A. DISPOSIZIONI GENERALI (conformità controlli ufficiali alle disp. Regolamento (CE) n. 882/2004 e sua applicazione) A.1 Oggetto (prelievo campioni per controllo ufficiale tenore nitrati negli alimenti di cui sez. 1 all. Regolamento (CE) n. 1881/2006 metodi del presente all.) A.2 Definizioni specifiche di: A.2.1 "partita” A.2.2 "sottopartita" A.2.3 "campione o unità elementare” A.2.4 "campione globale" A.2.5 "campione di laboratorio" A.2.6 "campo" A.2.7 "superficie coperta" A.3 Disposizioni generali A.3.1 Personale A.3.2 Prodotto da campionare A.3.3 Precauzioni da prendere A.3.4 Campioni elementari A.3.5 Preparazione del campione globale A.3.6 Campioni replicati Pag. 27 A.3.7 Confezionamento ed invio dei campioni A.3.8 Sigillatura ed etichettatura dei campioni A.4 Diversi tipi di partite B. METODO DI CAMPIONAMENTO B.1 Campionamento sul campo B.2 Campionamento di partite di spinaci, lattuga, alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali lavorati destinati ai lattanti e ai bambini reperite sul mercato Tabella 1 Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita Tabella 2 Numero di confezioni (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale nel caso di partite costituite da confezioni singole B.3 Campionamento nella fase di distribuzione al dettaglio B.4 Valutazione della rispondenza alle prescrizioni di una partita o sottopartita C. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE D. METODO D’ANALISI, RAPPORTI E PRESCRIZIONI IN FATTO DI CONTROLLO DELLE PRATICHE DI LABORATORIO D.1 Definizioni - “r” - “sr” - “RSDr” - “R” - “sR” - “RSDR” D.2 Disposizioni generali (conformità metodi di analisi alle disp. punti 1 e 2 all. III del regolamento (CE) n. 882/2004) D.3 Prescrizioni specifiche D.3.1 Procedura d’estrazione D.3.2 Criteri di rendimento D.4 Rapporti relativi ai risultati, stima dell’incertezza di misurazione e calcolo del fattore di recupero ufficiale. D.5 Qualità dei laboratori (ottemperanza laboratorio alle disp. art. 12 del Regolamento (CE) n. 882/2004). NORMATIVA COMUNITARIA Indice Pag. 28 NORMATIVA COMUNITARIA C) REGOLAMENTO (CE) n. 333/2007 DELLA COMMISSIONE, DEL 28 MARZO 2007, RELATIVO AI METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI TENORI DI PIOMBO, CADMIO, MERCURIO, STAGNO INORGANICO, 3-MCPD E BENZO(A)PIRENE NEI PRODOTTI ALIMENTARI (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE ) (GU L 88 DEL 29.3.2007) Sintesi articolo del testo originario (n.b. cfr. altresì le modifiche apportate dal Reg. (UE) n. 836/2011). Abroga: Direttiva n. 2001/22/CE della Commissione, del 8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 77 del 16.3.2001) 32001L0022 Direttiva n. 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 42 del 13.2.2004) 32004L0016 Direttiva n. 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 34 del 8.2.2005) 32005L0010 Atti modificatori: Regolamento (UE) n. 836/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei Pag. 29 prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 215 del 20.8.2011) (modifica allegato + sostituito TXT articolo 1 P1 + sostituito TXT titolo dal 01/09/2012) 32011R0836 Atti citati: (BASE GIURIDICA) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004) 32004R0882 -A11P4 Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, del 8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ( GU L 37 del 13.2.1993) 31993R0315 Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 364 del 20.12.2006) 32006R1881 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa Comunitaria A) Continuo Normativa Comunitaria B) Continuo Normativa Comunitaria D) Indice Pag. 30 Sintesi articolo REGOLAMENTO (CE) n. 333/2007 DELLA COMMISSIONE, DEL 28 MARZO 2007, RELATIVO AI METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI TENORI DI PIOMBO, CADMIO, MERCURIO, STAGNO INORGANICO, 3-MCPD E BENZO(A)PIRENE NEI PRODOTTI ALIMENTARI (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE ) (data di pubblicazione: GU L 88 del 29.3.2007 – data di entrata in vigore: v. art. 3) ART. 1 (conformità campionamento ed analisi a all. presente Regolamento - paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni Regolamento (CE) n. 882/2004) ART. 2 (abrogazione: direttive nn. 2001/22/CE, 2004/16/CE, 2005/10/CE – riferimenti alle suddette si intendono fatti al presente regolamento) ART. 3 (data di entrata in vigore: 20° giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.U.E – data decorrenza applicazione: 1.06.2007) ALLEGATO: PARTE A DEFINIZIONI - “partita” - “sottopartita” - “campione elementare” - “campione globale” - “campione di laboratorio” PARTE B METODI DI CAMPIONAMENTO B.1 DISPOSIZIONI GENERALI B.1.1. Personale B.1.2. Materiale da sottoporre a campionamento B.1.3. Precauzioni necessarie B.1.4. Campioni elementari B.1.5. Preparazione del campione globale Pag. 31 B.1.6. Campioni prelevati ai fini dell'applicazione della normativa, in caso di controversia e di procedure arbitrali B.1.7. Confezionamento e invio dei campioni B.1.8. Sigillatura ed etichettatura dei campioni B.2. PIANI DI CAMPIONAMENTO Tabella 1 Suddivisione delle partite in sottopartite per i prodotti commercializzati sfusi Tabella 2 Suddivisione delle partite in sottopartite per gli altri prodotti Tabella 3 Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o da una sottopartita Tabella 4 Numero di confezioni o unità (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale nel caso di partita o sottopartita costituita da confezioni o unità singole B.3. CAMPIONAMENTO NELLA FASE DELLA DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO PARTE C PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E ANALISI C.1. NORME DI QUALITÀ APPLICABILI AI LABORATORI (conformità laboratori a disp. art. 12 Regolamento (CE) n. 882/2004) C.2. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE C.2.1. Precauzioni e osservazioni generali C.2.2. Procedure specifiche di preparazione dei campioni C.2.2.1. Procedure specifiche per il piombo, il cadmio, il mercurio e lo stagno inorganico C.2.2.2. Procedure specifiche per il benzo(a)pirene C.2.3. Trattamento del campione pervenuto al laboratorio C.2.4. Campioni prelevati ai fini dell'applicazione della normativa, in caso di controversia e di procedure arbitrali C.3. METODI DI ANALISI C.3.1. Definizioni "r"; "sr"; "RSDr"; "R”; "sR"; "RSDR"; "LOD"; "LOQ"; "HORRATr"; "HORRATR"; "u"; "U"; "Uf” C.3.2 Prescrizioni generali (conformità metodi di analisi per il controllo alimentare alle disp. punti 1 e 2 all. III Regolamento (CE) n. 882/2004 – cfr. metodi analisi presenza piombo del vino Regolamento n. 2679/90 capitolo 35 dell’All.) Pag. 32 C.3.3. Prescrizioni specifiche C.3.3.1. Criteri di prestazione Tabella 5 Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il piombo, il cadmio, il mercurio e lo stagno inorganico Tabella 6 Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il 3-MCPD Tabella 7 Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il benzo(a)pirene C.3.3.2. Criterio dell'idoneità allo scopo Tabella 8 Valori numerici da attribuire alla costante α nella formula di cui sopra, in funzione della concentrazione di interesse PARTE D PRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI D.1. PRESENTAZIONE D.1.1. Espressione dei risultati (unità e numero di cifre significative previsti per i tenori max di cui al Regolamento (CE) n. 1881/2006) D.1.2. Calcoli del recupero D.1.3. Incertezza di misura D.2. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI D.2.1. Accettazione di una partita/sottopartita (no superamento tenore max di cui al Regolamento (CE) n. 1881/2006) D.2.2. Rifiuto di una partita/sottopartita (superamento oltre ogni ragionevole dubbio del tenore max di cui al Regolamento (CE) n. 1881/2006) D.2.3. Applicabilità NORMATIVA COMUNITARIA Indice Pag. 33 NORMATIVA COMUNITARIA D) REGOLAMENTO (UE) n. 252/2012 DELLA COMMISSIONE, DEL 21 MARZO 2012, CHE STABILISCE I METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE, PCB DIOSSINA-SIMILI E PCB NON DIOSSINA-SIMILI IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1883/2006 (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 84 DEL 23.3.2012) Sintesi articolo Abroga: Regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e d’analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 364 del 20.12.2006) 32006R1883 Atti citati: (BASE GIURIDICA) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004) 32004R0882 -A11P4 Direttiva n. 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996) 31996L0023 Decisione n. 98/179/CE Commissione, del 23 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui Pag. 34 negli animali vivi e nei prodotti di origine animale (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 65 del 5.3.1998) 31998D0179 Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 364 del 20.12.2006) 32006R1881 Raccomandazione n. 2011/516/UE della Commissione, del 23 agosto 2011, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 218 del 24.8.2011) 32011H0516 che abroga --> Raccomandazione della Commissione, del 6 febbraio 2006 , relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti [notificata con il numero C(2006) 235] (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 42 del 14.2.2006) 32006H0088 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa Comunitaria A) Continuo Normativa Comunitaria B) Continuo Normativa Comunitaria C) Indice Pag. 35 Sintesi articolo REGOLAMENTO (UE) n. 252/2012 DELLA COMMISSIONE, DEL 21 MARZO 2012 , CHE STABILISCE I METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE, PCB DIOSSINA-SIMILI E PCB NON DIOSSINASIMILI IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1883/2006 (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (data di pubblicazione: GU L 84 DEL 23.3.2012 - data di entrata in vigore: v. art. 6) ART. 1 (v. all. I per definizioni e abbreviazioni) ART. 2 (metodi prelievo campioni per controllo ufficiale livelli diossine, furani, PCB diossina simili e PCB non diossina -simili nei prodotti alimentari di cui parte 5 all. del regolamento (CE) n. 1881/2006 v. all. II del presente regolamento. ART. 3 (metodi preparazione dei campioni e analisi per controllo ufficiale livelli diossine, furani e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari di cui parte 5 all. del regolamento (CE) n. 1881/2006 v. all. III del presente regolamento) ART. 4 (analisi per il controllo ufficiale dei livelli di PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari di cui parte 5 all. del regolamento (CE) n. 1881/2006 v. prescrizioni per i metodi di analisi di cui all. IV del presente regolamento) ART. 5 (abrogazione: Regolamento (CE) n. 1883/2006 - riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento) ART. 6 (data di entrata in vigore: 20° giorno successivo alla pubblicazione in G.U.U.E. – data decorrenza applicazione: data di entrata in vigore) ALLEGATI: n. I DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI Pag. 36 I. DEFINIZIONI (definizioni figuranti nell'allegato I della decisione 2002/657/CE, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati + le seguenti definizioni: 1.1. Livello di azione 1.2. Metodi bioanalitici 1.3. Recupero apparente del biodosaggio 1.4. Metodi semiquantitativi 1.5. Limite di quantificazione specifico accettato di un singolo congenere 1.6. Upperbound 1.7. Lowerbound 1.8. Mediumbound 1.9. Partita 1.10. Sottopartita 1.11. Campione elementare 1.12. Campione globale 1.13. Campione di laboratorio II. ABBREVIAZIONI BEQ Equivalenti bioanalitici GC Cromatografia in fase gassosa HRMS Spettrometria di massa ad alta risoluzione LRMS Spettrometria di massa a bassa risoluzione PCB Policlorobifenili PCDD Policlorodibenzo-p-diossine PCDF Policlorodibenzofurani QC Controllo di qualità REP Potenziale relativo TCDD Tetraclorodibenzodiossina TEF Fattore di equivalenza tossica TEQ Equivalenti tossici Pag. 37 U Incertezza di misura estesa -------------------------------------------------n. II METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF), PCB DIOSSINA-SIMILI E PCB NON DIOSSINA-SIMILI IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI I. CAMPO D'APPLICAZIONE II. DISPOSIZIONI GENERALI 1. Personale 2. Prodotto da campionare 3. Precauzioni 4. Campioni elementari 5. Preparazione del campione globale 6. Campioni replicati 7. Confezionamento e invio dei campioni 8. Sigillatura ed etichettatura dei campioni III. PIANO DI CAMPIONAMENTO 1. Divisione delle partite in sottopartite Tabella 1 Suddivisione delle partite in sottopartite per i prodotti commercializzati sfusi Tabella 2 Suddivisione delle partite in sottopartite per gli altri prodotti 2. Numero dei campioni elementari Tabella 3 Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o da una sottopartita Tabella 4 Numero di confezioni o unità (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale se la partita o sottopartita è costituita da singole confezioni o unità 3. Disposizioni specifiche per il prelievo dei campioni in partite contenenti pesci interi di dimensione e peso comparabili 4. Campionamento di partite contenenti pesci interi di dimensione e/o peso differenti 5. Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio Pag. 38 IV. CONFORMITÀ DELLA PARTITA O SOTTOPARTITA ALLE SPECIFICHE 1. PCB non diossina-simili 2. Diossine (PCDD/PCDF) e PCB diossina-simili V. SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI AZIONE -------------------------------------------------n. III PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E PRESCRIZIONI PER I METODI DI ANALISI IMPIEGATI NEL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI 1. CAMPO D'APPLICAZIONE 2. CLASSIFICAZIONE DEI METODI PER GRADO DI QUANTIFICAZIONE 3. BACKGROUND 4. PRESCRIZIONI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ 5. PRESCRIZIONI PER I LABORATORI 6. PRESCRIZIONI DI BASE PER LA PROCEDURA DI ANALISI PER LE DIOSSINE (PCDD/F) E I PCB DIOSSINA-SIMILI 6.1. Working range e limiti di quantificazione bassi 6.2. Alta selettività (specificità) 6.3. Alta sicurezza (esattezza e precisione, recupero apparente del biodosaggio) 6.4. Validazione nel range del livello di interesse e misure generali di controllo della qualità 6.5. Limite di quantificazione 6.6. Criteri analitici 6.7. Prescrizioni specifiche per i metodi di screening 7. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER I METODI GC/HRMS DA RISPETTARE A FINI DI SCREENING O DI CONFERMA 7.1. Prescrizioni generali 7.2. Controllo dei recuperi 7.3. Rimozione delle sostanze interferenti 7.4. Calibrazione con curva standard Pag. 39 8. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER I METODI BIOANALITICI 8.1. Valutazione della risposta al test 8.1.1. Prescrizioni generali 8.1.2. Calibrazione 8.1.2.1. Calibrazione con curva standard 8.1.2.2. Calibrazione con campioni di riferimento 8.1.3. Determinazione separata di PCDD/F e PCB diossina-simili 8.1.4. Recuperi apparenti del biodosaggio 8.1.5. Controllo dei recuperi per il clean-up 8.1.6. Limite di reporting 8.2. Uso di campioni di riferimento 8.3. Determinazione dei valori di cut-off 8.3.1. Uso della banda inferiore dell'intervallo di predizione del 95 % al limite di decisione GC/HRM 8.3.2. Calcolo a partire dai risultati bioanalitici (corretti del bianco e del recupero) di analisi multiple di campioni (n ≥ 6) contaminati al limite di decisione GC/HRMS, come endpoint inferiore della distribuzione dei dati al corrispondente valore BEQ medio 8.3.3. Calcolo come valore medio dei risultati bioanalitici (in BEQ, corretto del bianco e del recupero) a partire dall'analisi multipla di campioni (n ≥ 6) contaminati a 2/3 del livello di interesse, sulla base dell'osservazione che questo livello sarà prossimo al valore di cut-off determinato come indicato ai punti 8.3.1 o 8.3.2. 8.3.4. Restrizioni dei valori di cut-off 8.4. Caratteristiche di performance 9. REPORTING DEL RISULTATO Metodi di conferma Metodi di screening bioanalitici ------------------------------------------------Appendice dell'ALLEGATO III -------------------------------------------------- Pag. 40 N. IV PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E PRESCRIZIONI PER I METODI DI ANALISI IMPIEGATI NEL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI PCB NON DIOSSINA-SIMILI (PCB # 28, 52, 101, 138, 153, 180) IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI 1. Metodi di rilevazione applicabili 2. Identificazione e conferma degli analiti di interesse 3. Dimostrazione della performance del metodo 4. Limite di quantificazione 5. Controllo di qualità 6. Controllo dei recuperi 7. Prescrizioni per i laboratori 8. Caratteristiche di performance: criteri per la somma dei sei PCB indicatori al livello di interesse 9. Reporting dei risultati NORMATIVA COMUNITARIA Indice Pag. 41 4. RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLE CONTAMINAZIONI NORMATIVA COMUNITARIA: A) RACCOMANDAZIONE n. 2003/598/CE DELLA COMMISSIONE, DEL 11 AGOSTO 2003, SULLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA CONTAMINAZIONE DA PATULINA NEL SUCCO DI MELE E NEGLI INGREDIENTI DI SUCCO DI MELE PRESENTI IN ALTRE BEVANDE (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) [NOTIFICATA CON IL NUMERO C(2003) 2866](GAZZETTA UFFICIALE N. L 203 DEL 12/08/2003) Atti citati: (BASE GIURIDICA) Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte quinta: Le istituzioni della Comunità Titolo I: Disposizioni istituzionali Capo 1: Le istituzioni Sezione 3: Ia Commissione Articolo 211 Articolo 155 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 155 Trattato CEE (GU C 325 del 24.12.2002) 12002E211 -TIRE2 Direttiva n. 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (GU L 52 del 4.3.1993) 31993L0005 Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, del 8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 77 del 16.3.2001) 32001R0466 abrogata da --> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006 , che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 364 del 20.12.2006) 32006R1881 Pag. 42 Regolamento (CE) n. 1425/2003 della Commissione, del 11 agosto 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 203 del 12.8.2003) 32003R1425 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa Comunitaria B) Continuo Normativa Comunitaria C) Continuo Normativa Comunitaria D) Indice Pag. 43 NORMATIVA COMUNITARIA B) RACCOMANDAZIONE n. 2006/583/CE DELLA COMMISSIONE, DEL 17 AGOSTO 2006, SULLA PREVENZIONE E SULLA RIDUZIONE DELLE FUSARIUM -TOSSINE IN CEREALI E PRODOTTI DERIVATI (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 234 DEL 29.8.2006) Atti citati: (BASE GIURIDICA) Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte quinta: Le istituzioni della Comunità Titolo I: Disposizioni istituzionali Capo 1: Le istituzioni Sezione 3: Ia Commissione Articolo 211 Articolo 155 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 155 - Trattato CEE (GU C 325 del 24.12.2002) 12002E211 -TIRE2 Direttiva n. 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (GU L 52 del 4.3.1993) 31993L0005 Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 77 del 16.3.2001) 32001R0466 Raccomandazione n. 2006/576/CE della Commissione, del 17 agosto 2006, sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati all’alimentazione degli animali (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 229 del 23.8.2006) 32006H0576 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa Comunitaria A) Pag. 44 Continuo Normativa Comunitaria C) Continuo Normativa Comunitaria D) INDICE Pag. 45 NORMATIVA COMUNITARIA C) RACCOMANDAZIONE N. 2010/133/UE DELLA COMMISSIONE, DEL 2 MARZO 2010, SULLA PREVENZIONE E SULLA RIDUZIONE DELLA CONTAMINAZIONE DA CARBAMMATO DI ETILE NELLE ACQUAVITI DI FRUTTA CON NOCCIOLO E NELLE ACQUAVITI DI RESIDUI DI FRUTTA CON NOCCIOLO NONCHÉ SUL MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI CARBAMMATO DI ETILE NELLE SUDDETTE BEVANDE (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 52 DEL 3.3.2010) Atti citati: (BASE GIURIDICA) Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea PARTE SESTA: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - Capo 2: Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni - Sezione 1: Atti giuridici dell'Unione - Articolo 292 (GU C 115 del 9.5.2008) 12008E292 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004) 32004R0882 Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE ) (GU L 88 del 29.3.2007) 2007R0333 Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 , relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione Pag. 46 delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008) 32008R0110 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa Comunitaria A) Continuo Normativa Comunitaria B) Continuo Normativa Comunitaria D) INDICE Pag. 47 NORMATIVA COMUNITARIA D) RACCOMANDAZIONE n. 2011/516/UE DELLA COMMISSIONE, DEL 23 AGOSTO 2011, SULLA RIDUZIONE DELLA PRESENZA DI DIOSSINE, FURANI E PCB NEI MANGIMI E NEGLI ALIMENTI (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 218 DEL 24.8.2011) Abroga: Raccomandazione n. 2006/88/CE della Commissione, del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e pcb nei mangimi e negli alimenti [notificata con il numero c(2006) 235] (testo rilevante ai fini del SEE) (GU l 42 del 14.2.2006) 32006H0088 Atti citati: (BASE GIURIDICA) Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI Capo 2 - Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni Sezione 1 - Atti giuridici dell'Unione Articolo 292 (GU C 83 del 30.3.2010) 12010E292 Direttiva n. 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali - Dichiarazione del Consiglio (GU L 140 del 30.5.2002) 32002L0032 Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 364 del 20.12.2006) 32006R1881 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa Comunitaria A) Continuo Normativa Comunitaria B) Pag. 48 Continuo Normativa Comunitaria C) INDICE Pag. 49 4.1. CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I PRODOTTI CHIMICI PESTICIDI NORMATIVA COMUNITARIA DIRETTIVA N. 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 OTTOBRE 2009, CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L’AZIONE COMUNITARIA AI FINI DELL’UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 309 DEL 24.11.2009) Scheda Approva: Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi {SEC(2006) 894} {SEC(2006) 914} /* COM/2006/0373 def. - COD 2006/0132 */ 52006PC0373 Atti citati: (BASE GIURIDICA) Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) Parte terza - Politiche della Comunità - TITOLO XIX – Ambiente - Articolo 175 (GU C 321E del 29.12.2006) 12006E175 -P1 (BASE GIURIDICA) Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) Parte quinta - Le istituzioni della Comunità - TITOLO I - Disposizioni istituzionali - Capo 2 Disposizioni comuni a più istituzioni - Articolo 251 (GU C 321E del 29.12.2006) 12006E251 Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979) 31979L0409 Pag. 50 Direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991) 31991L0414 Direttiva n 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377 del 31.12.1991) 31991L0689 Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992) 31992L0043 Direttiva n. 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998) 31998L0008 Direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998) 31998L0034 Decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999) 31999D0468 Direttiva n. 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999) 31999L0045 Direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000) Pag. 51 32000L0060 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364 del 18.12.2000) Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002) 32002D1600 Direttiva n. 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia - Dichiarazione della Commissione (GU L 156 del 25.6.2003) Progetto interistituzionale 32003L0035 — "Legiferare meglio" (GU C 321 del 31.12.2003) 32003Q1231(01) Direttiva n. 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158 del 30.4.2004) 32004L0037 Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del ConsiglioTesto rilevante ai fini del SEE GU L 70 del 16.3.2005 32005R0396 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo Pag. 52 rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) GU L 277 del 21.10.2005) 32005R1698 Direttiva n. 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 114 del 27.4.2006) 2006L0012 Direttiva n. 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 157 del 9.6.2006) 32006L0042 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007) 32007R0834 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009) 32009R1107 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa Nuovi limiti massimi di antiparassitari per i prodotti destinati al consumo umano o animale INDICE Pag. 53 NUOVI LIMITI MASSIMI DI ANTIPARASSITARI PER I PRODOTTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE NORMATIVA COMUNITARIA REGOLAMENTO (CE) N. 396/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 FEBBRAIO 2005, CONCERNENTE I LIVELLI MASSIMI DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI NEI O SUI PRODOTTI ALIMENTARI E MANGIMI DI ORIGINE VEGETALE E ANIMALE E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/414/CEE DEL CONSIGLIO (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 70 DEL 16.3.2005) Scheda Abroga: Direttiva n. 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU L 340 del 9.12.1976) 31976L0895 Direttiva n. 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU L 221 del 7.8.1986) 31986L0362 Direttiva n. 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (GU L 221 del 7.8.1986) 31986L0363 Direttiva n. 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 350 del 14.12.1990) 31990L0642 Pag. 54 Modifica: Direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991) 31991L0414 (modifica articolo 4.1 dal 05.04.2005) Approva: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale /* COM/2003/0117 def. - COD 2003/0052 */ 52003PC0117 Atti modificatori: Regolamento (CE) n. 178/2006 della Commissione, del 1 o febbraio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per introdurvi l’allegato I, recante l’elenco dei prodotti alimentari e dei mangimi cui si applicano i livelli massimi di residui di antiparassitari (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 29 del 2.2.2006) (aggiunta allegato 1 dal 22.02.2006) 32006R0178 Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione, del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 58 dell' 1.3.2008) (aggiunta allegati 2, 3, 4 dal 01.09.2008) 32008R0149 Regolamento (CE) n. 260/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo l’allegato VII che elenca le combinazioni di sostanza attiva/prodotto oggetto di deroga per quanto riguarda il Pag. 55 trattamento successivo alla raccolta con un fumigante (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 76 del 19.3.2008) (aggiunta allegato 7 dal 08.04.2008) 32008R0260 Regolamento (CE) n. 299/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 97 del 9.4.2008) (sostituzione articolo 14.1, 15.2, 18, 20.2, 21.1, 22.1, 27.2, 4.1, 45, 46, 49, 5.1, 8.2 dal 10.04.2008) 32008R0299 Regolamento (CE) n. 839/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli allegati II, III e IV sui livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 234 del 30.8.2008) (modifica allegato 2, complemento allegato 2, complemento allegato 3, modifica allegato 3, complemento allegato 4, modifica allegato 4 dal 01.09.2008) 32008R0839 Regolamento (CE) n. 256/2009 della Commissione, del 23 marzo 2009, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina e fludioxonil in e su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 81 del 27.3.2009) (modifica allegati 1, 3 dal 28.03.2009) 32009R0256 Regolamento (CE) n. 822/2009 della Commissione, del 27 agosto 2009, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, atrazina, clormequat, ciprodinil, ditiocarbammati, fludioxonil, fluroxipir, indoxacarb, mandipropamid, triioduro di potassio, spirotetrammato, tetraconazolo e tiram in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 239 del 10.9.2009) (modifica allegati 2, 3, 4 dal 11.09.2009) 32009R0822 Pag. 56 Regolamento (CE) n. 1050/2009 della Commissione, del 28 ottobre 2009, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, acetamiprid, clomazone, ciflufenamid, emamectina benzoato, famoxadone, fenbutatin ossido, flufenoxuron, fluopicolide, indoxacarb, ioxinil, mepanipirim, protioconazolo, pyridalyl, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 290 del 6.11.2009) (modifica allegati 2, 3 dal 07.11.2009) 32009R1050 Regolamento (CE) n. 1097/2009 della Commissione, del 16 novembre 2009, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato, etefon, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomil, ometoato, ossidemeton-metile, procimidone, tiodicarb e vinclozolin in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 301 del 17.11.2009) (modifica allegato 2 dal 07.06.2010) 32009R1097 Regolamento (UE) n. 304/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 94 del 15.4.2010) (modifica allegato 2 dal 01.01.2011) 32010R0304 Regolamento (UE) n. 459/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 129 del 28.5.2010) (modifica allegato 2, 3, 4 dal 29.05.2010) 32010R0459 Regolamento (UE) n. 600/2010 della Commissione, dell’ 8 luglio 2010, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto Pag. 57 riguarda le aggiunte e la modifica degli esempi di varietà apparentate o altri prodotti ai quali si applica lo stesso LMR (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 174 del 9.7.2010) (sostituzione allegato 1 dal 29.07.2010) 32010R0600 Regolamento (UE) n. 750/2010 della Commissione, del 7 luglio 2010, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di determinati antiparassitari in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 220 del 21.8.2010) (sostituzione allegati 2, 3 dal 22.08.2010) 32010R0750 Regolamento (UE) n. 893/2010 della Commissione, del 8 ottobre 2010, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acechinocil, bentazone, carbendazim, ciflutrin, fenamidone, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, ioxinil, metconazolo, prothioconazole, tebufenozide e tiofanato metile in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 266 del 9.10.2010) (sostituzione allegati 2, 3 dal 10.10.2010) 32010R0893 Regolamento (UE) n. 310/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazina, tetradifon e triforine in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 86 del 1.4.2011) (modifica allegati II, III dal 21.10.2011) 32011R0310 Regolamento (UE) n. 460/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) nelle o sulle carote (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 124 del 13.5.2011) (modifica allegato III dal 14.05.2011) 32011R0460 Pag. 58 Regolamento (UE) n. 508/2011 della Commissione, del 24 maggio 2011 , che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acetamiprid, ciprodinil, difenoconazolo, dimetomorf, fenexamid, proquinazid, prothioconazole, pyraclostrobin, spirotetrammato, tiacloprid, tiametoxam e trifloxystrobin, in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 137 del 25.5.2011) (modifica allegati II, III dal 26.05.2011) 32011R0508 Regolamento (UE) n. 520/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benalaxil, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cipermetrina, fluopicolide, exitiazox, indoxacarb, metaflumizone, metossifenozide, paraquat, procloraz, spirodiclofen, protioconazolo e zoxamide in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 140 del 27.5.2011) (TXT allegati II, III dal 28.05.2011) 32011R0520 Regolamento (UE) n. 524/2011 della Commissione, del 26 maggio 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenile, deltametrina, etofumesato, isopyrazam, propiconazolo, pimetrozina, pirimetanil e tebuconazolo in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 142 del 28.5.2011) (TXT allegati II, III dal 29.05.2011) 32011R0524 Regolamento (UE) n. 559/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di captano, carbendazim, ciromazina, etefon, fenamifos, tiofanato-metile, triasulfuron e triticonazolo in o su determinati prodotti (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 152 dell' 11.6.2011) (sostituzione allegato II, abrogazione parziale allegato III B dal 01.01.2012) 32011R0559 Regolamento (UE) n. 812/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto Pag. 59 riguarda i livelli massimi di residui di dimetomorf, fluopicolide, mandipropamide, metrafenone, nicotina e spirotetrammato in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 208 del 13.8.2011) (modifica allegato III dal 14.08.2011) 32011R0812 Regolamento (UE) n. 813/2011 della Commissione, del 11 agosto 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per acechinocil, emamectina benzoato, ethametsulfuron-metile, flubendiamide, fludioxonil, kresoxim-metile, metossifenozide, novaluron, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 208 del 13.8.2011) (modifica allegati II, III dal 14.08.2011) 32011R0813 Regolamento (UE) n. 978/2011 della Commissione, del 3 ottobre 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, bifenile, captano, chlorantraniliprole, ciflufenamid, cimoxanil, diclorprop-p, difenoconazolo, dimetomorf, ditiocarbammati, epossiconazolo, etefon, flutriafol, fluxapyroxad, isopyrazam, propamocarb, pyraclostrobin, pirimetanil e spirotetrammato in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 258 del 4.10.2011) (modifica allegati II, III dal 05.10.2011) 32011R0978 Regolamento (UE) n. 270/2012 della Commissione, del 26 marzo 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, azossistrobina, bentazone, bixafen, ciproconazolo, fluopyram, imazapic, malation, propiconazolo e spinosad in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 89 del 27.3.2012) (modifica allegati II, III dal 28.03.2012) 32012R0270 Regolamento (UE) n. 322/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clopiralid, dimetomorf, fenpyrazamine, folpet e Pag. 60 pendimetalin in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 105 del 17.4.2012) (modifica allegati II, III dal 07.05.2012) 32012R0322 Regolamento (UE) n. 441/2012 della Commissione, del 24 maggio 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, bifentrin, boscalid, cadusafos, chlorantraniliprole, clorotalonil, clotianidin, ciproconazolo, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, dinocap, etoxazolo, fenpirossimato, flubendiamide, fludioxonil, glifosato, metalaxil-M, meptildinocap, novaluron, tiametoxam e triazofos in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 135 del 25.5.2012) (modifica allegati II, III dal 14.06.2012) 32012R0441 Regolamento (UE) n. 473/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di spinetoram (XDE-175) in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 144 del 5.6.2012) (modifica allegato III dal 06.06.2012) 32012R0473 Regolamento (UE) n. 556/2012 della Commissione, del 26 giugno 2012, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di spinosad nei o sui lamponi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 166 del 27.6.2012) (modifica allegato III dal 28.06.2012) 32012R0556 Regolamento (UE) n. 592/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, captano, ciprodinil, fluopicolide, exitiazox, isoprotiolano, metaldeide, oxadixil e fosmet in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 176 del 6.7.2012) (modifica allegati II, III dal 26.07.2012) 32012R0592 Pag. 61 Regolamento (UE) n. 897/2012 della Commissione, del 1 °ottobre 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, amisulbrom, ciazofamid, diflufenican, dimossistrobina, metossifenozide e nicotina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 266 del 2.10.2012) (modifica allegati II, III dal 22.10.2012) 32012R0897 Regolamento (UE) n. 899/2012 della Commissione, del 21 settembre 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di acefato, alacloro, anilazina, azociclotin, benfuracarb, butilato, captafol, carbaril, carbofuran, carbosulfan, clorfenapir, clortal-dimetile, clortiamid, ciesatin, diazinon, diclobenil, dicofol, dimetipin, diniconazolo, disulfoton, fenitrotion, flufenzin, furatiocarb, esaconazolo, lactofen, mepronil, metamidofos, metoprene, monocrotofos, monuron, ossicarbossina, ossidemeton-metile, paration metile, forate, fosalone, procimidone, profenofos, propaclor, quinclorac, quintozene, tolilfluanide, triclorfon, tridemorf e trifluralin in o su determinati prodotti e che modifica tale regolamento definendo l’allegato V, che elenca i valori predefiniti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 273 del 6.10.2012) (modifica allegati II, III, V dal 26.04.2013) 32012R0899 Regolamento (UE) n. 34/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, ametoctradin, Aureobasidium pullulans ceppi DSM 14940 e DSM 14941, ciproconazolo, difenoconazolo, ditiocarbammati, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpirad e tetraconazolo in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 25 del 26.1.2013) (allegati II, III, IV dal 27.01.2013) 32013R0034 Regolamento (UE) n. 35/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per Pag. 62 quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetomorf, indoxacarb, pyraclostrobin e trifloxystrobin in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 25 del 26.1.2013) (allegati II, III dal 15.02.2013) 32013R0035 Regolamento (UE) n. 212/2013 della Commissione, del 11 marzo 2013, che sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le aggiunte e le modifiche concernenti i prodotti di cui a tale allegato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 68 del 12.3.2013) (sostituzione allegato I dal 01.04.2013) 32013R0212 Regolamento (UE) n. 241/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo, fludioxonil e proesadione in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 75 del 19.3.2013) (modifica allegati II, III dal 20.03.2013) 32013R0241 Regolamento (UE) n. 251/2013 della Commissione, del 22 marzo 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aminopiralid, bifenazato, captano, fluazinam, fluopicolide, folpet, kresoxim-metile, penthiopyrad, proquinazid, piridato e tembotrione in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88 del 27.3.2013) (modifica allegati II, III P. A dal 28.03.2013) 32013R0251 Atti citati: (BASE GIURIDICA) Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo II: Agricoltura - Articolo 37 - Articolo 43 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -Articolo 43 - Trattato CEE - (GU C 325 del 24.12.2002) 12002E037 Pag. 63 (BASE GIURIDICA) Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)- Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XIII: Sanità pubblica - Articolo 152 - Articolo 129 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 129 - Trattato CEE - (GU C 325 del 24.12.2002) 12002E152 -P4PTB) (BASE GIURIDICA) Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità -Titolo I: Disposizioni istituzionali -Capo 2: Disposizioni comuni a più istituzioni - Articolo 251 - Articolo 189 B - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) (GU C 325 del 24.12.2002) 12002E251 Direttiva n. 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell' 8.2.1979) 31979L0117 Regolamento n. (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990) 31990R2377 Direttiva n. 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996) 31996L0023 Direttiva n. 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998) 31998L0008 Decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999) Pag. 64 31999D0468 Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000) 32000L0029 Direttiva n. 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali - Dichiarazione del Consiglio (GU L 140 del 30.5.2002) 32002L0032 Direttiva n. 2002/63/CE della Commissione, del 11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 187 del 16.7.2002) 32002L0063 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 1.2.2002) 32002R0178 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004) 32004R0882 Atti collegati: Regolamento (UE) n. 915/2010 della Commissione, del 12 ottobre 2010, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2011, il 2012 e il 2013 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di Pag. 65 antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 269 del 13.10.2010) 32010R0915 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004) 32004R0882 Direttiva n. 2002/63/CE della Commissione, del 11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 187 del 16.7.2002) 32002L0063 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa Pesticidi INDICE Pag. 66 5. RACCOMANDAZIONI SUL MONITORAGGIO NORMATIVA COMUNITARIA A) RACCOMANDAZIONE n. 2005/108/CE DELLA COMMISSIONE, DEL 4 FEBBRAIO 2005, SU ULTERIORI RICERCHE DA REALIZZARE RELATIVAMENTE AL TENORE DI IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI IN TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI [NOTIFICATA CON IL NUMERO C(2005) 256] (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 34 DEL 8.2.2005) Scheda Atti citati: (BASE GIURIDICA) Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte quinta: Le istituzioni della Comunità Titolo I: Disposizioni istituzionali Capo 1: Le istituzioni Sezione 3: Ia Commissione Articolo 211 Articolo 155 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 155 - Trattato CEE (GU C 325 del 24.12.2002) 12002E211 -L2 Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, del 8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 77 del 16.3.2001) 32001R0466 Regolamento (CE) n. 208/2005 della Commissione, del 4 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 34 del 8.2.2005) 32005R0208 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa comunitaria B) Continuo Normativa comunitaria C) Continuo Normativa comunitaria D) Continuo Normativa comunitaria E) Pag. 67 Continuo Normativa comunitaria F) Continuo Normativa comunitaria G) Continuo Normativa comunitaria H) INDICE Pag. 68 NORMATIVA COMUNITARIA B) RACCOMANDAZIONE n. 2006/794/CE DELLA COMMISSIONE, DEL 16 NOVEMBRE 2006, SUL MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI BASE DI DIOSSINE, PCB DIOSSINA-SIMILI E PCB NON DIOSSINA-SIMILI NELLE DERRATE ALIMENTARI [NOTIFICATA CON IL NUMERO C(2006) 5425] (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 322 DEL 22.11.2006) Abroga: Raccomandazione n. 2004/705/CE della Commissione del 11 ottobre 2004, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nelle derrate alimentari [notificata con il numero C(2004) 3462] (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 321 del 22.10.2004) 32004H0705 Atti citati: (BASE GIURIDICA) Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte quinta: Le istituzioni della Comunità Titolo I: Disposizioni istituzionali Capo 1: Le istituzioni Sezione 3: Ia Commissione Articolo 211 Articolo 155 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 155 - Trattato CEE (GU C 325 del 24.12.2002) 12002E211 Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, del 8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 77 del 16.3.2001) 32001R0466 Direttiva n. 2002/69/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossinasimili nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 209 del 6.8.2002) 32002L0069 Raccomandazione n. 2006/88/CE della Commissione, del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti [notificata con il numero C(2006) 235] (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 42 del 14.2.2006) 32006H0088 Pag. 69 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa comunitaria A) Continuo Normativa comunitaria C) Continuo Normativa comunitaria D) Continuo Normativa comunitaria E) Continuo Normativa comunitaria F) Continuo Normativa comunitaria G) Continuo Normativa comunitaria H) INDICE Pag. 70 NORMATIVA COMUNITARIA C) RACCOMANDAZIONE n. 2007/196/CE DELLA COMMISSIONE, DEL 28 MARZO 2007, SUL MONITORAGGIO DELLA PRESENZA DI FURANO NEGLI ALIMENTI (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE ) (GU L 88 DEL 29.3.2007) Atti citati: (BASE GIURIDICA) Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) Parte quinta - Le istituzioni della Comunità TITOLO I - Disposizioni istituzionali Capo 1 - Le istituzioni Sezione 3 - La Commissione Articolo 211 (GU C 321E del 29.12.2006) 12006E211 -TIRE2 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004) 32004R0882 Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE ) (GU L 88 del 29.3.2007) 2007R0333 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa comunitaria A) Continuo Normativa comunitaria B) Continuo Normativa comunitaria D) Continuo Normativa comunitaria E) Continuo Normativa comunitaria F) Continuo Normativa comunitaria G) Pag. 71 Continuo Normativa comunitaria H) INDICE Pag. 72 NORMATIVA COMUNITARIA D) RACCOMANDAZIONE n. 2007/331/CE DELLA COMMISSIONE, DEL 3 MAGGIO 2007, SUL MONITORAGGIO DEI TENORI DI ACRILAMMIDE NEGLI ALIMENTI [NOTIFICATA CON IL NUMERO C(2007) 1873] (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 123 DEL 12.5.2007) Atti citati: (BASE GIURIDICA) Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) Parte quinta - Le istituzioni della Comunità TITOLO I - Disposizioni istituzionali Capo 1 - Le istituzioni Sezione 3 - La Commissione Articolo 211 (GU C 321E del 29.12.2006) 12006E211 -TIRE2 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa comunitaria A) Continuo Normativa comunitaria B) Continuo Normativa comunitaria C) Continuo Normativa comunitaria E) Continuo Normativa comunitaria F) Continuo Normativa comunitaria G) Continuo Normativa comunitaria H) INDICE Pag. 73 NORMATIVA COMUNITARIA E) RACCOMANDAZIONE n. 2010/161/CE DELLA COMMISSIONE, DEL 17 MARZO 2010, RELATIVA AL CONTROLLO DELLA PRESENZA DI SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE NEGLI ALIMENTI (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 68 DEL 18.3.2010) Atti citati: (BASE GIURIDICA) Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea PARTE SESTA: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - Capo 2: Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni - Sezione 1: Atti giuridici dell'Unione - Articolo 292 (GU C 115 del 9.5.2008) 12008E292 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004) 32004R0882 Regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e d’analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 364 del 20.12.2006) 32006R1883 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa comunitaria A) Continuo Normativa comunitaria B) Continuo Normativa comunitaria C) Continuo Normativa comunitaria D) Continuo Normativa comunitaria F) Pag. 74 Continuo Normativa comunitaria G) Continuo Normativa comunitaria H) INDICE Pag. 75 NORMATIVA COMUNITARIA F) RACCOMANDAZIONE n. 2010/307/CE DELLA COMMISSIONE, DEL 2 GIUGNO 2010, SUL MONITORAGGIO DEI TENORI DI ACRILAMMIDE NEGLI ALIMENTI (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 137 DEL 3.6.2010) Atti citati: (BASE GIURIDICA) Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI Capo 2 - Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni Sezione 1 - Atti giuridici dell'Unione Articolo 292 (GU C 83 del 30.3.2010) 12010E292 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004) 32004R0882 Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE ) (GU L 88 del 29.3.2007) 32007R0333 Raccomandazione della Commissione, del 3 maggio 2007, sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti [notificata con il numero C(2007) 1873] (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 12.5.2007) 32007H0331 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa comunitaria A) Continuo Normativa comunitaria B) Pag. 76 Continuo Normativa comunitaria C) Continuo Normativa comunitaria D) Continuo Normativa comunitaria E) Continuo Normativa comunitaria G) Continuo Normativa comunitaria H) INDICE Pag. 77 NORMATIVA COMUNITARIA G) RACCOMANDAZIONE n. 2011/516/UE DELLA COMMISSIONE, DEL 23 AGOSTO 2011, SULLA RIDUZIONE DELLA PRESENZA DI DIOSSINE, FURANI E PCB NEI MANGIMI E NEGLI ALIMENTI (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 218 DEL 24.8.2011) Abroga: Raccomandazione della Commissione, del 6 febbraio 2006 , relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti [notificata con il numero C(2006) 235] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 42 del 14.2.2006) 32006H0088 Atti citati: Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali - Dichiarazione del Consiglio (GU L 140 del 30.5.2002)32002L0032 Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006 , che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) ( GU L 364 del 20.12.2006) 32006R1881 - (cfr. supra p. 4) NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa comunitaria A) Continuo Normativa comunitaria B) Continuo Normativa comunitaria C) Continuo Normativa comunitaria D) Pag. 78 Continuo Normativa comunitaria E) Continuo Normativa comunitaria F) Continuo Normativa comunitaria H) INDICE Pag. 79 NORMATIVA COMUNITARIA H) RACCOMANDAZIONE n. 2012/154/UE DELLA COMMISSIONE, DEL 15 MARZO 2012, SUL CONTROLLO DELLA PRESENZA DI ALCALOIDI DELLA CLAVICEPS SPP. IN ALIMENTI E MANGIMI (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 77 DEL 16.3.2012) Atti citati: (BASE GIURIDICA) Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI Capo 2 - Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni Sezione 1 - Atti giuridici dell'Unione Articolo 292 (GU C 83 del 30.3.2010) 12010E292 Direttiva n. 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali - Dichiarazione del Consiglio (GU L 140 del 30.5.2002) 32002L0032 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa comunitaria A) Continuo Normativa comunitaria B) Continuo Normativa comunitaria C) Continuo Normativa comunitaria D) Continuo Normativa comunitaria E) Continuo Normativa comunitaria F) Continuo Normativa comunitaria G) INDICE Pag. 80 6. MISURE DI SALVAGUARDIA NORMATIVA COMUNITARIA A) REGOLAMENTO (CE) N. 669/2009 DELLA COMMISSIONE, DEL 24 LUGLIO 2009, RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AL LIVELLO ACCRESCIUTO DI CONTROLLI UFFICIALI SULLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI MANGIMI E ALIMENTI DI ORIGINE NON ANIMALE E CHE MODIFICA LA DECISIONE 2006/504/CE DELLA COMMISSIONE (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 194 DEL 25.7.2009) Sintesi articolo Abroga: Decisione n. 2005/402/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, recante misure di emergenza relative al peperoncino, ai prodotti derivati dal peperoncino, alla curcuma e all’olio di palma [notificata con il numero C(2005) 1454] (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 135 del 28.5.2005) 32005D0402 Modifica: Decisione n. 2006/504/CE della Commissione, del 12 luglio 2006, che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti [notificata con il numero C(2006) 3113] (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 199 del 21.7.2006): cancellazione art. 1PTA), art. 1PTA)PT3), art. 1PTA)PT4), art. 1PTA)PT5), art. 7.3; sostituzione art. 5.2PTA) dal 25/01/2010 32006D0504 Atti modificatori: Pag. 81 Regolamento (UE) n. 212/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 65 del 13.3.2010) (sostituzione allegato 1 paragrafo A + modifica allegato 1 paragrafo B + modifica allegato 2 + sostituzione articolo 19 dal 25/01/2010) 32010R0212 Regolamento (UE) n. 878/2010 della Commissione, del 6 ottobre 2010, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 264 del 7.10.2010) (sostituzione allegato I dal 07/10/2010) 32010R0878 Regolamento (UE) n. 1099/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 312 del 27.11.2010) (sostituzione allegato 1 dal 01/01/2011) 32010R1099 Regolamento (UE) n. 187/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 53 del 26.2.2011 (sostituzione allegato I dal 01/04/2011) 32011R0187 Regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non Pag. 82 animale (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 115 del 5.5.2011) (sostituzione allegato I dal 01/07/2011) 32011R0433 Regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 205 del 10.8.2011) (sostituzione allegato I dal 01/10/2011) 32011R0799 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1277/2011 della Commissione, del 8 dicembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 327 del 9.12.20119) (sostituzione parziale allegato 1 dal 12/12/2011; TXT allegato 1 dal 01/01/2012) 32011R1277 Regolamento di esecuzione (UE) n. 294/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 98 del 4.4.2012) (sostituzione allegato I dal 01/04/2012) 32012R0294 Regolamento di esecuzione (UE) n. 514/2012 della Commissione, del 18 giugno 2012, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non Pag. 83 animale (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158 del 19.6.2012) (sostituzione allegato I dal 01/07/2012) 32012R0514 Regolamento di esecuzione (UE) n. 889/2012 della Commissione, del 27 settembre 2012, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 263 del 28.9.2012) (sostituzione allegato I dal 01/10/2012) 32012R0889 Regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 della Commissione, del 31 gennaio 2013 , che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di arachidi dal Ghana e dall’India, di gombo e di foglie di curry dall’India e di semi di melone dalla Nigeria e che modifica dei regolamenti (CE) n. 669/2009 e n. 1152/2009 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 33 del 2.2.2013) 32013R0091 Regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2013 della Commissione, del 21 marzo 2013 , che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 82 del 22.3.2013) 32013R0270 Atti citati: (BASE GIURIDICA) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004) 32004R0882 -A15P5 -A63P1 Pag. 84 (BASE GIURIDICA) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 1.2.2002) 32002R0178 -A53P1 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa comunitaria B) Continuo Normativa comunitaria C) Continuo Normativa comunitaria D) Continuo Normativa comunitaria E) INDICE Pag. 85 Sintesi articolo REGOLAMENTO (CE) N. 669/2009 DELLA COMMISSIONE, DEL 24 LUGLIO 2009, RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AL LIVELLO ACCRESCIUTO DI CONTROLLI UFFICIALI SULLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI MANGIMI E ALIMENTI DI ORIGINE NON ANIMALE E CHE MODIFICA LA DECISIONE 2006/504/CE DELLA COMMISSIONE (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (data di pubblicazione: GU L 194 del 25.7.2009 - data di entrata in vigore: v. art. 18) ART. 1 OGGETTO (disciplina sul livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi in conformità disp. art. 15, par. 5 Regolamento (CE) n. 882/2004 applicabili, nei punti di entrata nei territori di cui all. I di detto regolamento, alle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell’all. I del presente regolamento) ART. 2 AGGIORNAMENTI DELL’ALLEGATO I (elenco fonti di informazione per redazione e modifica elenco di cui all. I - riesame periodico, almeno trimestrale, dell’elenco) ART. 3 DEFINIZIONI a) "documento comune di entrata (DCE)" (v. modello all. II) b) "punto di entrata designato (PED)" (v. articolo 17, par. 1, primo trattino del Regolamento (CE) n. 882/2004 in uno dei territori elencati nell’all. I di detto regolamento) c) "partita", (v. all. I elenco mangimi o alimenti di origine non animale) ART. 4 REQUISITI MINIMI PER I PUNTI DI ENTRATA DESIGNATI (sufficiente personale debitamente qualificato ed esperto per controlli partite; strutture adeguate per controlli autorità competente; istruzioni dettagliate sul campionamento per l’analisi e sull’invio campioni per l’analisi a un laboratorio designato ex art. 12, par. 1, del Regolamento (CE) n. 882/2004; magazzini per conservazione partite in attesa risultati analisi e locali, tra cui depositi frigoriferi, per i casi in cui la natura della partita richieda una temperatura controllata; attrezzature idonee per scarico merce e Pag. 86 attrezzature adeguate per campionamento; scarico merce e campionamento in luogo protetto, qualora necessario; laboratorio designato per analisi) ART. 5 ELENCO DEI PUNTI DI ENTRATA DESIGNATI (elenco predisposto da St. membri e pubblicato su internet – comunicazione indirizzo internet a Commissione – pubblicazione Commissione indirizzi internet nazionali) ART. 6 NOTIFICA PREVIA DELLE PARTITE (notifica data e ora arrivo partita al punto di entrata designato e natura della partita) ART. 7 LINGUA DEI DOCUMENTI COMUNI DI ENTRATA ART. 8 LIVELLO ACCRESCIUTO DI CONTROLLI UFFICIALI AI PUNTI DI ENTRATA DESIGNATI (controlli documentari, controlli fisici e d’identità – compilazione autorità competente della sezione pertinente della parte II del documento comune di entrata; copia, timbro e firma, conservazione documento; originale del documento accompagna la partita durante il trasporto sino alla destinazione; facoltà autorizzazione trasporto partita in attesa risultati controlli fisici + notifica autorità competente al punto di destinazione + rilascio copia certificata del DCE originale) ART. 9 CIRCOSTANZE PARTICOLARI (condizioni rilascio autorizzazione Commissione all’autorità competente di effettuare controlli fisici presso i locali di un operatore settore mangimi e alimenti – deroga art. 8 par. 1: condizioni per cui la decisione di aggiungere un nuovo prodotto all’elenco all. I può prevedere effettuazione controlli partita tale prodotto da autorità competente del luogo di destinazione indicato nel DCE presso i locali dell’operatore settore mangimi e alimenti) ART. 10 IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA (condizione: presentazione alle autorità doganali di un documento comune di entrata o del suo equivalente elettronico debitamente completato dall’autorità competente) ART. 11 OBBLIGHI PER GLI OPERATORI DEL SETTORE DEI MANGIMI E DEGLI ALIMENTI ART. 12 FRAZIONAMENTO DELLE PARTITE Pag. 87 ART. 13 NON CONFORMITÀ (accertamento non conformità => completamento da parte funzionario responsabile autorità competente della parte III del documento comune di entrata + adozione provvedimenti in conformità artt. 19, 20 e 21 Regolamento (CE) n. 882/2004) ART. 14 TASSE (garanzia St. membri riscossione tasse a copertura costi per il livello accresciuto controlli v. art. 27 par. 4 e criteri di cui all. VI Regolamento (CE) n. 882/2004 – tasse a carico operatori responsabili della partita o loro rappresentanti) ART. 15 PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE ALLA COMMISSIONE (presentazione da parte st. membri relazione trimestrale su partite – elenco informazioni contenute – compilazione relazioni Commissione) ART. 16 MODIFICA DELLA DECISIONE 2006/504/CE ART. 17 ABROGAZIONE DELLA DECISIONE 2005/402/CE ART. 18 APPLICAZIONE (data di entrata in vigore: 20° giorno successivo alla pubblicazione in G.U.U.E. –data decorrenza applicazione: 25 gennaio 2010) ART. 19 MISURE TRANSITORIE -------------------------------------------------ALLEGATO I Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato Mangimi e Frequenza alimenti (utilizzazione Codice NC Paese di origine prevista) Rischio dei controlli fisici e dei controlli d’identità (%) -------------------------------------------------ALLEGATO II DOCUMENTO COMUNE DI ENTRATA (DCE) Pag. 88 NORMATIVA COMUNITARIA INDICE Pag. 89 NORMATIVA COMUNITARIA B) REGOLAMENTO (CE) N. 1135/2009 DELLA COMMISSIONE, DEL 25 NOVEMBRE 2009, CHE IMPONE CONDIZIONI SPECIALI PER L’IMPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI ORIGINARI DELLA CINA O DA ESSA PROVENIENTI E CHE ABROGA LA DECISIONE 2008/798/CE DELLA COMMISSIONE (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE)( GU L 311 DEL 26.11.2009) Sintesi articolo Abroga: Decisione n. 2008/798/CE della Commissione, del 14 ottobre 2008, che impone condizioni speciali per l'importazione di prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/757/CE della Commissione [notificata con il numero C(2008) 6086] (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 273 del 15.10.2008) 32008D0798 Atti citati: (BASE GIURIDICA) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell' 1.2.2002) 32002R0178 -A53P1PTB) Decisione n. 2008/757/CE della Commissione, del 26 settembre 2008, che impone condizioni speciali per le importazioni dei prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti [notificata con il numero C(2008) 5599] (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 259 del 27.9.2008) 32008D0757 Direttiva n. 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (rifusione) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 124 del 20.5.2009) 32009L0039 Pag. 90 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa comunitaria A) Continuo Normativa comunitaria C) Continuo Normativa comunitaria D) Continuo Normativa comunitaria E) INDICE Pag. 91 Sintesi articolo REGOLAMENTO (CE) N. 1135/2009 DELLA COMMISSIONE, DEL 25 NOVEMBRE 2009, CHE IMPONE CONDIZIONI SPECIALI PER L’IMPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI ORIGINARI DELLA CINA O DA ESSA PROVENIENTI E CHE ABROGA LA DECISIONE 2008/798/CE DELLA COMMISSIONE (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE)( GU L 311 DEL 26.11.2009) (data di pubblicazione: GU L 311 del 26.11.2009 – data di entrata in vigore: v. art. 8) ARTICOLO 1 (i riferimenti alla Cina si intendono fatti alla Repubblica popolare cinese) ARTICOLO 2 DIVIETO D’IMPORTAZIONE (di prodotti contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia destinati all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia ai sensi della direttiva 2009/39/CE – garanzia Stati membri ritiro e distruzione immediati di tali prodotti se presenti sul mercato) ARTICOLO 3 NOTIFICA PREVENTIVA (notifica da parte operatori o loro rappresentanti al punto di controllo di cui art. 4 par. 3 della data e ora previste per l’arrivo di ogni partita) ARTICOLO 4 MISURE DI CONTROLLO (controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio, da parte autorità competenti St. membri, su tutte le partite originarie o provenienti dalla Cina e destinate all’importazione nella Comunità, di bicarbonato di ammonio destinato a alimenti e mangimi e alimenti e mangimi contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia diversi da quelli di cui all’art. 2 par. 1 – controlli per rilievo presenza melanina sul 20 % partite - controlli materiali casuali – finalità controlli: accertamento livello melanina nei prodotti - se presenza melanina superiore a 2,5 mg/kg preclusione ingresso nella catena alimentare e dei mangimi + smaltimento- punti di controllo designati da St. membri – pubblicità elenco punti di controllo e comunicazione alla Commissione – condizione per immissione partite in libera pratica: presentazione da parte operatore o suo rappresentante alle autorità doganali della prova dell’avvenuta esecuzione controlli par. 1 e dei risultati favorevoli dei controlli materiali ove questi ultimi siano richiesti) Pag. 92 ARTICOLO 5 RELAZIONI (presentazione alla Commissione relazioni trimestrali St. membri sui risultati analitici dei controlli ex art. 4 par. 1) ARTICOLO 6 COSTI (costi per controlli ufficiali a carico operatore) ARTICOLO 7 ABROGAZIONE (decisione n. 2008/798/CE – n.b. i riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento) ARTICOLO 8 ENTRATA IN VIGORE (20° giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.U.E. – data di decorrenza applicazione: data di entrata in vigore) NORMATIVA COMUNITARIA INDICE Pag. 93 NORMATIVA COMUNITARIA C) REGOLAMENTO (CE) N. 1151/2009 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 NOVEMBRE 2009, CHE SUBORDINA A PARTICOLARI CONDIZIONI L'IMPORTAZIONE DI OLIO DI GIRASOLE ORIGINARIO DELL'UCRAINA, O PROVENIENTE DA TALE PAESE, A CAUSA DEL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA OLI MINERALI E CHE ABROGA LA DECISIONE 2008/433/CE (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 313 DEL 28.11.2009) Sintesi articolo Abroga: Decisione n. 2008/433/CE della Commissione, del 10 giugno 2008, che subordina a particolari condizioni l’importazione di olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali [notificata con il numero C(2008) 2709] (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 151 dell' 11.6.2008) 32008D0433 Sintesi articoli/parole chiave Atti citati: (BASE GIURIDICA) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell' 1.2.2002) 32002R0178 -A53P1PTB)II) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004) 32004R0882 Pag. 94 Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE ) (GU L 88 del 29.3.2007) 32007R0333 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa comunitaria A) Continuo Normativa comunitaria B) Continuo Normativa comunitaria D) Continuo Normativa comunitaria E) INDICE Pag. 95 Sintesi articolo REGOLAMENTO (CE) N. 1151/2009 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 NOVEMBRE 2009, CHE SUBORDINA A PARTICOLARI CONDIZIONI L'IMPORTAZIONE DI OLIO DI GIRASOLE ORIGINARIO DELL'UCRAINA, O PROVENIENTE DA TALE PAESE, A CAUSA DEL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA OLI MINERALI E CHE ABROGA LA DECISIONE 2008/433/CE (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (data di pubblicazione: GU L 313 del 28.11.2009 – data di entrata in vigore: v. art. 10) ART. 1 CAMPO D'APPLICAZIONE (olio di semi di girasole, greggio e raffinato, originario dell'Ucraina o proveniente da tale paese) ART. 2 DEFINIZIONI ("paraffina minerale") ART. 3 CERTIFICAZIONE E NOTIFICA PREVENTIVA (contenuto paraffina minerale nell’olio di girasole importato nella Comunità: non sup. a 50 mg/Kg - certificato di accompagnamento partita all’importazione v. all. + relazione sui risultati analitici – firma docc. rappresentante autorizzato del ministero della Sanità dell'Ucraina – codice partita – esecuzione analisi su un campione, prelevato in conformità al regolamento (CE) n. 333/2007 e alla norma internazionale ISO 5555:2003 – notifica data e ora di arrivo) ART. 4 CONTROLLI UFFICIALI (controllo autorità competenti accompagnamento partita dai docc. di cui art. 3 par. 2 – prelievo – informazione Commissione tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi di tutte le partite nelle quali si riscontra la presenza di paraffina minerale in quantità superiore a 50 mg/kg, tenuto conto dell'incertezza di misura – controlli ufficiale entro 15 gg. lavorativi dalla presentazione partita per importazione e dalla sua disponibilità per campionamento) ART. 5 FRAZIONAMENTO DELLE PARTITE (frazionamento dopo completamento controlli ufficiali – accompagnamento ciascuna frazione partita da copia docc. art. 3 par. 2 autenticati da autorità competente del luogo frazionamento) Pag. 96 ART. 6 PROVVEDIMENTI IN CASO DI NON CONFORMITÀ (adozione provvedimenti in conformità art. 19 regolamento (CE) n. 882/2004) ART. 7 COSTI (costi per controlli, campionamento, analisi, immagazzinamento, provvedimenti adottati in seguito a non conformità, a carico operatori) ART. 8 ABROGAZIONE (decisione n. 2008/433/CE – n.b. i riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento) ART. 9 PROVVEDIMENTI TRANSITORI ART. 10 ENTRATA IN VIGORE (20° giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.U.E. – data decorrenza applicazione: 1° gennaio 2010) -------------------------------------------------ALLEGATO CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ EUROPEA DI OLIO DI GIRASOLE ORIGINARIO DELL'UCRAINA O PROVENIENTE DA TALE PAESE - Codice partita … - Numero del certificato … 1. Descrizione della partita - Nome e natura del prodotto: … - Quantitativo (espresso in unità adeguate): … - Codice di identificazione del lotto o codifica della data: … - Prodotto da … (identità e, se del caso, ubicazione dell’impresa di produzione) 2. Descrizione del destinatario - Nome e coordinate dell'importatore o del destinatario: … 3. Descrizione del mittente - Nome e coordinate dell’esportatore o del mittente: … 4. Mezzi di trasporto - Paese di spedizione: Pag. 97 - Paese di destinazione: - Prescrizioni pertinenti in materia di trasporto e di movimentazione, ivi compresi controlli adeguati della temperatura: 5. Certificazione Il sottoscritto dichiara che la suddetta partita è stata analizzata in laboratorio … conformemente al regolamento (CE) n. XXX/2009 della Commissione che subordina a particolari condizioni l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali e che abroga la decisione 2008/433/CE. I risultati delle analisi non rivelano la presenza di paraffina minerale ad un quantitativo superiore a 50 mg/kg e sono corredati della frazione identificata di idrocarburi paraffinici. I risultati, i criteri di prestazione e i cromatogrammi pertinenti di tali prove sono allegati al presente certificato. Luogo - data Timbro e firma del rappresentante autorizzato del ministero della Sanità dell'Ucraina Istituto del servizio sanitario per l'epidemiologia Firma Ufficio Iniziali e cognome NORMATIVA COMUNITARIA INDICE Pag. 98 NORMATIVA COMUNITARIA D) REGOLAMENTO (CE) N. 1152/2009 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 NOVEMBRE 2009, CHE STABILISCE CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'IMPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI ALIMENTARI DA ALCUNI PAESI TERZI A CAUSA DEL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA AFLATOSSINE E CHE ABROGA LA DECISIONE 2006/504/CE (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 313 DEL 28.11.2009) Sintesi articolo Abroga: Decisione n. 2006/504/CE della Commissione, del 12 luglio 2006, che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti [notificata con il numero C(2006) 3113] (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 199 del 21.7.2006) 32006D0504 Atti modificatori: Regolamento di esecuzione (UE) n. 274/2012 della Commissione, del 27 marzo 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1152/2009 che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 90 del 28.3.2012) (modificato sostituzione articolo 1 + cancellazione articolo 4.6 + sostituzione articolo 7.4 + sostituzione articolo 7.5 dal 17/04/2012) 32012R0274 Regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 della Commissione, del 31 gennaio 2013 , che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di arachidi dal Ghana e dall’India, di gombo e di foglie di curry dall’India e di semi di melone dalla Nigeria e che modifica dei Pag. 99 regolamenti (CE) n. 669/2009 e n. 1152/2009 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 33 del 2.2.2013) (modificato allegato II + sostituzione articolo 2 lettera B) + modificato articolo 7.2 + modificato articolo 7.3 dal 18/02/2013) 32013R0091 Atti citati: (BASE GIURIDICA) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell' 1.2.2002) 32002R0178 -A53P1PTB)II) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004) 32004R0882 Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 70 del 9.3.2006) 32006R0401 Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 364 del 20.12.2006) 32006R1881 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa comunitaria A) Continuo Normativa comunitaria B) Continuo Normativa comunitaria C) Pag. 100 Continuo Normativa comunitaria E) INDICE Pag. 101 Sintesi articolo REGOLAMENTO (CE) N. 1152/2009 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 NOVEMBRE 2009, CHE STABILISCE CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'IMPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI ALIMENTARI DA ALCUNI PAESI TERZI A CAUSA DEL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA AFLATOSSINE E CHE ABROGA LA DECISIONE 2006/504/CE (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 313 DEL 28.11.2009) (data di pubblicazione: GU L 313 del 28.11.2009 – data di entrata in vigore: v. art. 13) ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE (importazioni: elenco prodotti alimentari e prodotti trasformati e composti che li contengono + paesi di origine/provenienza: a) Brasile: noci con guscio - miscugli di frutta secche o di frutta a guscio e contenenti noci del Brasile in guscio; b) Cina: arachidi arachidi tostate; c) Egitto: arachidi - arachidi tostate d) Iran: pistacchi - pistacchi tostati; e) Turchia: fichi secchi - nocciole (Corylus spp.) con guscio o sgusciate – pistacchi - miscugli di frutta secche o di frutta a guscio e contenenti fichi, nocciole o pistacchi - pasta di fichi, pasta di pistacchi e pasta di nocciole - nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati - farine, semolini e polveri di nocciole, fichi e pistacchi - nocciole tagliate in pezzi o a fette e spezzate; f) Stati Uniti d'America (prodotti rientranti nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan) posto in essere dall'Almond Board of California nel maggio 2006: mandorle con guscio o sgusciate - mandorle tostate - miscugli di frutta secche o di frutta a guscio e contenenti mandorle; g) Stati Uniti d'America, non rientranti nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine: mandorle con guscio o sgusciate mandorle tostate - miscugli di frutta secche o di frutta a guscio e contenenti mandorle) ARTICOLO 2 DEFINIZIONI (v. definizioni di cui artt. 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 e art. 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 + definizioni specifiche di: a) "punto designato per l'importazione"; b) "primo punto di ingresso") ARTICOLO 3 IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ (rispetto procedure del presente regolamento per importazione nella Comunità prodotti alimentari di cui art. 1) Pag. 102 ARTICOLO 4 CERTIFICATO SANITARIO E RISULTATI DEL CAMPIONAMENTO E DELLE ANALISI (docc. di accompagnamento prodotti presentati all’importazione – compilazione certificato sanitario v. modello all. I - organi appartenenza del rappresentante autorizzato - lingua ufficiale redazione 3.validità certificato - conformità campionamento e analisi al regolamento (CE) n. 401/2006 o secondo metodi equivalenti - codice partita) ARTICOLO 5 NOTIFICA PREVENTIVA DELLE PARTITE (notifica da parte operatori o loro rappresentanti della data e ora di arrivo e della natura partita al punto di ingresso – compilazione DCE ex art. 3 lett. a) regolamento (CE) n. 669/2009 + trasmissione all'autorità competente del primo punto di ingresso – compilazione DCE v. note esplicative all. II) ARTICOLO 6 PUNTI DESIGNATI PER L'IMPORTAZIONE ( elenco condizioni che devono osservare: a) personale qualificato per controlli ufficiali; b) istruzioni dettagliate per prelievo campioni e loro inoltro al laboratorio, in conformità a all. I regolamento (CE) n. 401/2006; c) possibilità scarico e campionamento in luogo protetto presso il punto designato per l'importazione; d) locali di deposito, magazzini per conservazione in buone condizioni partite; e) attrezzature di scarico e apparecchiature di campionamento adeguate; f) laboratorio ufficiale per le analisi delle aflatossine - conservazione e pubblicità elenco punti designati per l’importazione + loro comunicazione a Commissione – campionamento rappresentativo – caso di trasporti speciali o forme particolari di imballaggio: apparecchiature adeguate) ARTICOLO 7 CONTROLLI UFFICIALI (effettuazione controlli entro 15 gg. lavorativi da presentazione partita all’importazione e sua materiale disponibilità per il campionamento – garanzia autorità competente del primo punto di ingresso della sottoposizione prodotti da importare ai controlli documentali – mancanza docc. di accompagnamento cui art. 4 par. => preclusione importazione partita + sua rispedizione nel paese di origine o distruzione – autorizzazione al trasferimento partita da parte autorità competente del primo punto di ingresso a un punto designato per l'importazione e documento in originale per accompagnamento partita nel trasferimento – prelievo campione da alcune partite da parte autorità competente del punto designato per l'importazione per determinare contaminazione da aflatossina B1 e da aflatossine totali – modalità – compilazione in base a note esplicative di cui all. II, timbro e firma, copia del DCE da parte Pag. 103 autorità competenti al termine controlli – documento in originale per accompagnamento partita nel trasferimento fino a immissione in libera pratica – presentazione da parte operatore o suo rappresentante di un documento comune di entrata o suo equivalente elettronico alle autorità doganali – presentazione relazione trimestrale St. membri sui risultati analitici alla Commissione) ARTICOLO 8 FRAZIONAMENTO DELLE PARTITE (ammissione frazionamento partite dopo espletamento tutti i controlli e compilazione autorità competente del DCE ex art. 7 – accompagnamento fazione partita copia autenticata DCE fino all'immissione in libera pratica) ARTICOLO 9 ULTERIORI CONDIZIONI PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI ALIMENTARI DAGLI STATI UNITI D'AMERICA ARTICOLO 10 COSTI (costi controlli ufficiali a carico operatore) ARTICOLO 11 ABROGAZIONE (decisione 2006/504/CE – i riferimenti ad essa si intendono fatti al presente regolamento) ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ARTICOLO 13 ENTRATA IN VIGORE (20° giorno successivo alla pubblicazione si G.U.U.E. – data decorrenza applicazione: 1 gennaio 2010) -------------------------------------------------ALLEGATI n. I CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ EUROPEA DI (indicazione prodotto e paese d’origine) - codice partita - numero del certificato - autorità competente di cui art. 4, par. 1 - certificazione: - prodotti di cui art. 1 - descrizione partita, composizione, prodotto, numero e tipi di colli, peso netto o lordo Pag. 104 - luogo di imbarco - identificazione del trasportatore - località e paese di destinazione - denominazione e indirizzo dello stabilimento di provenienza - produzione, selezione, manipolazione, trasformazione, confezionamento e trasporto nel rispetto corrette prassi igieniche - data prelievo campioni partita in conformità regolamento (CE) n. 401/2006, data analisi laboratorio e nome laboratorio per determinazione livello di contaminazione da aflatossina B1 e da aflatossine totali - allegazione dettagli su campionamento, metodi di analisi e tutti i risultati - data fine validità certificato - luogo e data certificato - timbro e firma del rappresentante autorizzato dall’autorità competente di cui art. 4, par. 1 -------------------------------------------------N. II NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL DCE IN APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO NEL CASO DI IMPORTAZIONE DA ALCUNI PAESI TERZI DI DETERMINATI PRODOTTI ALIMENTARI SOGGETTI AL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA AFLATOSSINE NORMATIVA COMUNITARIA INDICE Pag. 105 NORMATIVA COMUNITARIA E) REGOLAMENTO (UE) n. 258/2010 DELLA COMMISSIONE, DEL 25 MARZO 2010, CHE IMPONE CONDIZIONI SPECIALI PER L'IMPORTAZIONE DI GOMMA DI GUAR ORIGINARIA O PROVENIENTE DALL'INDIA A CAUSA DEL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA PENTACLOROFENOLO E DIOSSINE E CHE ABROGA LA DECISIONE 2008/352/CE (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 80 DEL 26.3.2010) Sintesi articolo Abroga: Decisione n. 2008/352/CE della Commissione, del 29 aprile 2008, che subordina a condizioni particolari la gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine [notificata con il numero C(2008) 1641] (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 117 dell' 1.5.2008) 32008D0352 Atti citati: (BASE GIURIDICA) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 1.2.2002) 32002R0178 -A53P1PTB)II) Direttiva n. 2002/63/CE della Commissione, del 11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 187 del 16.7.2002) 32002L0063 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e Pag. 106 di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004) 32004R0882 NORMATIVA COMUNITARIA Continuo Normativa comunitaria A) Continuo Normativa comunitaria B) Continuo Normativa comunitaria C) Continuo Normativa comunitaria D) INDICE Pag. 107 Sintesi articolo REGOLAMENTO (UE) n. 258/2010 DELLA COMMISSIONE, DEL 25 MARZO 2010, CHE IMPONE CONDIZIONI SPECIALI PER L'IMPORTAZIONE DI GOMMA DI GUAR ORIGINARIA O PROVENIENTE DALL'INDIA A CAUSA DEL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA PENTACLOROFENOLO E DIOSSINE E CHE ABROGA LA DECISIONE 2008/352/CE (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (data di pubblicazione: GU L 80 del 26.3.2010 – data di entrata in vigore: v. art. 13) ART. 1 CAMPO D'APPLICAZIONE (gomma di guar originaria o proveniente dall'India e destinata al consumo animale o umano - mangimi e agli alimenti contenenti almeno il 10 % di gomma di guar originaria o proveniente dall'India) ART. 2 CERTIFICAZIONE (documentazione di accompagnamento per ciascuna partita di prodotti di cui art. 1: certificato sanitario; rapporto analitico contenente i risultati delle analisi e del campionamento– firma e validità certificato - prove su campione – analisi) ART. 3 IDENTIFICAZIONE (codice per ciascuna partita d prodotti di cui art. 1 indicato nella documentazione di accompagnamento) ART. 4 NOTIFICA PREVENTIVA (notifica preventiva al punto di controllo da parte operatori e loro rappresentanti della data e ora di arrivo di ciascuna partita) ART. 5 CONTROLLI UFFICIALI (controlli di identità e materiali, analisi di laboratorio da parte autorità competenti St. membri presso punti di controllo – elenco punti di controllo e comunicazione alla Commissione – controlli materiali casuali) ART. 6 FRAZIONAMENTO DELLE PARTITE ART. 7 COSTI (costi risultanti dai controlli ufficiali a carico operatore) ART. 8 IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA (presentazione alle autorità doganali della prova avvenuta esecuzione dei controlli e dei risultati favorevoli dei controlli materiali se richiesti) Pag. 108 ART. 9 PRODOTTI NON CONFORMI (smaltimento in conformità art. 19 Regolamento (CE) n. 882/2004) ART. 10 RELAZIONI (informazione St. membri alla Commissione delle partite contaminate + relazione trimestrale sui risultati analitici dei controlli) ART. 11 ABROGAZIONE (decisione n. 2008/352/CE - n.b. i riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento) ART. 12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ART. 13 ENTRATA IN VIGORE (20° giorno successivo alla pubblicazione in G.U.U.E. – data decorrenza di applicazione: data di entrata in vigore) -------------------------------------------------ALLEGATO CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DI (indicazione prodotto e paese d’origine) - codice partita - numero del certificato - autorità competente di cui art. 2, par. 2 - certificazione: - prodotti di cui art. 1 - descrizione partita, composizione, prodotto, numero e tipi di colli, peso netto o lordo - luogo di imbarco - identificazione del trasportatore - località e paese di destinazione - denominazione e indirizzo dello stabilimento di provenienza - produzione, selezione, manipolazione, trasformazione, confezionamento e trasporto nel rispetto corrette prassi igieniche Pag. 109 - prelievo campioni partita in conformità direttiva 2002/63/CE, data prelievo, data analisi laboratorio per determinazione livello di PCP e nome laboratorio - allegazione dettagli su campionamento, metodi, di analisi e tutti i risultati - data fine validità certificato - luogo e data certificato - timbro e firma del rappresentante autorizzato dall’autorità competente di cui art. 2, par. 2 NORMATIVA COMUNITARIA INDICE Pag. 110