HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV Società d
Transcript
HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV Società d
HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV Società d'investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese a comparti multipli 12, rue Eugène Ruppert -L-2453 Lussemburgo Nota informativa sul modulo organizzativo adottato dalla SICAV in Italia *** A. Modalità di commercializzazione in Italia delle azioni di Hypo Portfolio Selection SICAV (di seguito “le Azioni”) A.1 – Soggetti Collocatori La commercializzazione in Italia delle Azioni di Hypo Portfolio Selection SICAV (in appresso "SICAV"), avviene per il tramite di soggetti autorizzati al collocamento di strumenti finanziari di cui all'art.1, comma 5, lettera c) del D.L. n° 58/98 ("Testo Unico della Finanza"), (in appresso congiuntamente “Collocatori”), dei quali elenco aggiornato è periodicamente trasmesso alla Banca d’Italia ed alla Consob. A.1.1. - Contratto di Distribuzione I rapporti fra la SICAV ed i Collocatori sono regolati dal Contratto di Distribuzione che è a disposizione su richiesta. A.1.2. - Trasmissione dei Moduli della SICAV Nell'eventualità di domande di sottoscrizione raccolte da promotori finanziari, questi hanno l'obbligo di consegnare senza indugio dette domande al Collocatore. Il Collocatore è tenuto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 Codice Civile, ad inviare via fax, posta o mezzi telematici al Soggetto incaricato dei pagamenti (come in appresso definito) i Moduli di Sottoscrizione ricevuti dai sottoscrittori entro e non oltre il 1° (primo) giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, indicando le sottoscrizioni sottoposte alla facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza. La Banque Degroof Luxembourg SA – 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo, che agisce come “Banca Depositaria”, nonché come “Agente” per i trasferimenti secondo quanto definito nel Prospetto Informativo, riceve dal Soggetto incaricato dei pagamenti, in forma cumulativa per comparto, le richieste di sottoscrizione, nonché la conferma della disponibilità per valuta dei relativi importi della sottoscrizione, entro il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricezione del modulo stesso da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti ovvero, se successivo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di valuta dell'effettiva disponibilità dei mezzi di pagamento. L’Agente, in conformità alle istruzioni della SICAV, fissa il Prezzo di Emissione delle Azioni sottoscritte nella Data di Valutazione, rispettivamente calcolato e definito come specificato nel Prospetto Informativo. Il regolamento dei corrispettivi da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti (inteso come trasferimento dei mezzi di pagamento alla Banca Depositaria) avviene con valuta, a favore del conto della SICAV presso la Banca Depositaria, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Valutazione. Ove trovi applicazione il diritto di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, il calcolo del Prezzo di Emissione (Data di Valutazione) non potrà che avvenire decorsi almeno 7 (sette) giorni dalla data di conclusione del contratto. I Collocatori sono tenuti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 Codice Civile, ad inviare (via fax, posta o mezzi telematici) al Soggetto incaricato dei pagamenti, i Moduli di Rimborso e di Conversione ricevuti dagli Azionisti entro e non oltre il 1° (primo) giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette (via fax, posta o mezzi telematici) detti Moduli all’Agente nell’interesse della SICAV entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento, anche in forma cumulativa per comparto. Il Soggetto incaricato dei pagamenti, ricevuto dalla SICAV tramite la Banca Depositaria il controvalore delle Azioni da rimborsare con valuta il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Valutazione, trasferisce al richiedente la somma derivante dal rimborso con valuta entro il quinto giorno lavorativo successivo alla Data di Valutazione. La liquidazione avviene tramite assegno bancario o bonifico del Soggetto 2 incaricato dei pagamenti, secondo quanto prescelto dall’Azionista sul modulo di rimborso. Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede a trattenere una copia dei Moduli di Sottoscrizione, di Rimborso e di Conversione e ad inviare su richiesta le copie di questi moduli di competenza della SICAV. L’invio delle richieste di sottoscrizione, di rimborso e di conversione da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti all’Agente sarà effettuato, come sopra indicato, in forma cumulativa per comparto; il Soggetto incaricato dei pagamenti manterrà evidenze e dettagli dei singoli sottoscrittori, da fornire su richiesta all’Agente per le sue funzioni, nonché per le comunicazioni dovute agli Azionisti residenti in Italia. A.1.3. - Trasmissione dei mezzi di pagamento ricevuti dai sottoscrittori delle Azioni della SICAV I Collocatori sono contrattualmente tenuti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 Codice Civile, ad inviare al Soggetto incaricato dei pagamenti sia i mezzi di pagamento ricevuti (assegni), sia copia degli ordini di bonifico bancario dei sottoscrittori entro e non oltre il 1° (primo) giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, contestualmente all'invio della copia dei corrispondenti Moduli di Sottoscrizione. In Italia la sottoscrizione di Azioni della SICAV può avvenire esclusivamente con pagamento mediante assegno bancario o circolare "non trasferibile", ovvero tramite bonifico bancario; nel caso di collocamento con tecniche di comunicazione a distanza tramite un Sito Internet (“il Sito”), è ammesso il pagamento solo con bonifico bancario. E' contrattualmente fatto divieto ai Collocatori di ricevere quale prezzo della sottoscrizione di Azioni della SICAV mezzi di pagamento diversi da quelli suddetti. A.2. - Modulo organizzativo e misure adottate per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei sottoscrittori, nonché la diffusione dei documenti e delle informazioni che la SICAV è tenuta a fornire In conformità al Provvedimento 14 aprile 2005 della Banca d'Italia, (“il Provvedimento”), la SICAV ha predisposto il modulo organizzativo e le misure necessarie affinché venga assicurato in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei sottoscrittori e la diffusione a loro favore dei documenti e delle informazioni periodicamente dovute. In particolare, il Soggetto incaricato dei pagamenti cura l’offerta come previsto dal Provvedimento, 3 mentre la tenuta dei rapporti con gli investitori e l’eventuale ricezione ed esame di reclami sono delegati ai Collocatori. A.2.1 - Convenzione con Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia Non disponendo la SICAV, né la Banca Depositaria di una sede secondaria in Italia, si è provveduto alla stipulazione di apposita Convenzione con il Soggetto incaricato dei pagamenti Sella Holding Banca S.p.A. – Via Italia, 2, 13900 Biella, avente ad oggetto lo svolgimento di funzioni di intermediazione - e di sostituto d'imposta - nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione nella SICAV da parte di soggetti residenti in Italia, ivi comprese, in particolare, le funzioni di pagamento relative alle operazioni di rimborso, nonché l’operatività sul Sito ove il collocamento avvenga con tecniche di comunicazione a distanza via Internet. La Convenzione suddetta è a disposizione su richiesta. A.2.2. - Ricezione dei Moduli della Sicav Il Soggetto incaricato dei pagamenti riceve dai Collocatori, come specificato al punto A.1.2 che precede, copia dei Moduli di Sottoscrizione pervenuti dai sottoscrittori. Il Soggetto incaricato dei pagamenti riceve, altresì, copia dei Moduli di Rimborso e di Conversione secondo le modalità specificate al punto A. 1.2 che precede. Ove la trasmissione dei Moduli e dei relativi flussi informativi avvenga in formato elettronico, il Soggetto incaricato dei pagamenti può dispensare i Collocatori dall’invio dei testi cartacei previa propria manleva da parte del Collocatore circa l’esattezza dei dati sui sottoscrittori e delle istruzioni con flusso elettronico. A.2.3. - Ricezione dei mezzi di pagamento dai sottoscrittori della SICAV Il Soggetto incaricato dei pagamenti riceve dai Collocatori i mezzi di pagamento a corrispettivo delle Azioni della SICAV - come specificato al punto A.1.3 che precede -, per l'accredito sui conti correnti bancari ivi aperti a nome della SICAV, conti aperti per ciascun comparto, con facoltà del Soggetto incaricato dei pagamenti di rubricazione anche solo per divisa. A.2.4. - Inoltro della Lettera di Conferma dell'Investimento Il Soggetto incaricato dei pagamenti elabora la Lettera di Conferma dell'Investimento di cui al Provvedimento della Banca d'Italia, contenente menzione della Data di Valutazione, del numero e del comparto delle 4 Azioni assegnate (con frazioni fino al terzo decimale), del Prezzo di Emissione nella valuta di riferimento dei comparti, delle spese e commissioni applicate, dell'importo in Euro, e del cambio eventualmente applicato, dell'importo versato, del mezzo di pagamento utilizzato e della data di ricezione della domanda di sottoscrizione da parte della Banca Depositaria. Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla Data di Valutazione, il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra per posta al sottoscrittore tale Lettera di Conferma dell'Investimento, che coincide con l’Avviso di Conferma di cui al paragrafo che segue. A.2.5 - Inoltro degli Avvisi di Conferma rappresentativi della proprietà delle Azioni Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede ad inoltrare al sottoscrittore l'Avviso di Conferma sostitutivo del certificato azionario (coincidente con la Lettera di Conferma dell’Investimento di cui al paragrafo precedente), entro 7 (sette) giorni a far tempo dalla Data di Valutazione in cui è stato determinato il relativo Prezzo di Emissione. A.2.6 - Periodica diffusione dei documenti e delle informazioni in Italia La più recente Relazione Annuale e la più recente Relazione Semestrale della SICAV sono messe a disposizione del pubblico (nella loro versione in lingua italiana) presso le sedi operative (regionali) del Soggetto incaricato dei pagamenti e presso i Soggetti Collocatori, unitamente agli avvisi e notizie inerenti l’esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori, inclusi i moduli per impartire istruzioni di delega. Gli Azionisti hanno diritto di ottenerne gratuitamente copia, anche al loro domicilio entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. Il Prospetto Informativo Semplificato ed i contratti rilevanti citati dal Prospetto e a disposizione del pubblico in Lussemburgo sono messi a disposizione dei sottoscrittori, nelle versioni in lingua italiana, presso i Soggetti Collocatori e possono essere richiesti dai sottoscrittori con le medesime modalità di cui sopra. A.2.7. - Ulteriori procedure per garantire l'esercizio dei diritti sociali Almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'assemblea, gli avvisi di convocazione contenenti l’ora, il luogo e l'ordine del giorno di ciascuna Assemblea Generale, ed informazioni sulla relativa delega di partecipazione all'assemblea, sono inviati per posta dall’Agente o dal Soggetto incaricato 5 dei pagamenti a ciascun Azionista iscritto nel relativo registro della SICAV o nell’elenco analitico tenuto da tale Soggetto, all'indirizzo ivi riportato. Ogni Azionista ha facoltà di farsi rappresentare alle assemblee da un proprio mandatario designato mediante delega conferita per scritto, trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti in tempo utile. Con periodicità giornaliera, l'ultimo valore d'inventario (NAV) unitario delle Azioni, riferito ai comparti offerti in Italia, è pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale IlSole24Ore, con indicazione della Data di Valutazione per il predetto valore. Sul predetto quotidiano e se le informazioni sono pubblicate in Lussemburgo, ovvero se trasmesse direttamente agli investitori, sono diffuse con la medesima modalità in Italia notizie sull’esercizio di diritti degli investitori, sulla sospensione della determinazione del valore d’inventario e la liquidazione di comparti, nonché su modifiche rilevanti apportate allo Statuto ed al Prospetto Informativo. A.2.8 - Banca Depositaria La Banque Degroof Luxembourg SA è stata nominata dalla SICAV quale Banca Depositaria, nonché quale proprio Agente Domiciliatario, Amministrativo, di Pagamento e per i Trasferimenti, e svolge le funzioni specificate nel Prospetto Informativo presso la propria sede in Lussemburgo. A.3. - Modificazioni Ogni modificazione, con particolare riguardo a quelle concernenti il modulo organizzativo e le misure adottate per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei sottoscrittori, che dovesse intervenire rispetto a quanto comunicato con la presente, verrà tempestivamente notificata alla Banca d'Italia per la verifica della conformità alle vigenti disposizioni. *** Lussemburgo, 11 marzo 2008 Hypo Portfolio Selection SICAV __________________________________ Dr. Gianni Pasini – Procuratore Delegato 6