HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV Società d

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HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV Società d
HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV
Società d'investimento a capitale variabile
di diritto lussemburghese a comparti multipli
12, rue Eugène Ruppert -L-2453 Lussemburgo
Nota informativa sul modulo organizzativo adottato dalla SICAV in Italia
***
A.
Modalità di commercializzazione in Italia delle azioni di Hypo Portfolio
Selection SICAV (di seguito “le Azioni”)
A.1 – Soggetti Collocatori
La commercializzazione in Italia delle Azioni di Hypo Portfolio Selection
SICAV (in appresso "SICAV"), avviene per il tramite di soggetti autorizzati
al collocamento di strumenti finanziari di cui all'art.1, comma 5, lettera c)
del D.L. n° 58/98 ("Testo Unico della Finanza"), (in appresso
congiuntamente “Collocatori”), dei quali elenco aggiornato è
periodicamente trasmesso alla Banca d’Italia ed alla Consob.
A.1.1. - Contratto di Distribuzione
I rapporti fra la SICAV ed i Collocatori sono regolati dal Contratto di
Distribuzione che è a disposizione su richiesta.
A.1.2. - Trasmissione dei Moduli della SICAV
Nell'eventualità di domande di sottoscrizione raccolte da promotori
finanziari, questi hanno l'obbligo di consegnare senza indugio dette
domande al Collocatore. Il Collocatore è tenuto, anche ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1411 Codice Civile, ad inviare via fax, posta o mezzi
telematici al Soggetto incaricato dei pagamenti (come in appresso definito)
i Moduli di Sottoscrizione ricevuti dai sottoscrittori entro e non oltre il 1°
(primo) giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, indicando le
sottoscrizioni sottoposte alla facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6,
del Testo Unico della Finanza.
La Banque Degroof Luxembourg SA – 12, rue Eugène Ruppert, L-2453
Lussemburgo, che agisce come “Banca Depositaria”, nonché come
“Agente” per i trasferimenti secondo quanto definito nel Prospetto
Informativo, riceve dal Soggetto incaricato dei pagamenti, in forma
cumulativa per comparto, le richieste di sottoscrizione, nonché la conferma
della disponibilità per valuta dei relativi importi della sottoscrizione, entro il
primo giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricezione del
modulo stesso da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti ovvero, se
successivo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di valuta
dell'effettiva disponibilità dei mezzi di pagamento.
L’Agente, in conformità alle istruzioni della SICAV, fissa il Prezzo di
Emissione delle Azioni sottoscritte nella Data di Valutazione,
rispettivamente calcolato e definito come specificato nel Prospetto
Informativo.
Il regolamento dei corrispettivi da parte del Soggetto incaricato dei
pagamenti (inteso come trasferimento dei mezzi di pagamento alla Banca
Depositaria) avviene con valuta, a favore del conto della SICAV presso la
Banca Depositaria, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di
Valutazione.
Ove trovi applicazione il diritto di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del
Testo Unico della Finanza, il calcolo del Prezzo di Emissione (Data di
Valutazione) non potrà che avvenire decorsi almeno 7 (sette) giorni dalla
data di conclusione del contratto.
I Collocatori sono tenuti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411
Codice Civile, ad inviare (via fax, posta o mezzi telematici) al Soggetto
incaricato dei pagamenti, i Moduli di Rimborso e di Conversione ricevuti
dagli Azionisti entro e non oltre il 1° (primo) giorno lavorativo successivo a
quello di ricezione.
Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette (via fax, posta o mezzi
telematici) detti Moduli all’Agente nell’interesse della SICAV entro e non
oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento, anche in
forma cumulativa per comparto.
Il Soggetto incaricato dei pagamenti, ricevuto dalla SICAV tramite la Banca
Depositaria il controvalore delle Azioni da rimborsare con valuta il terzo
giorno lavorativo successivo alla Data di Valutazione, trasferisce al
richiedente la somma derivante dal rimborso con valuta entro il quinto
giorno lavorativo successivo alla Data di Valutazione.
La liquidazione avviene tramite assegno bancario o bonifico del Soggetto
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incaricato dei pagamenti, secondo quanto prescelto dall’Azionista sul
modulo di rimborso.
Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede a trattenere una copia dei
Moduli di Sottoscrizione, di Rimborso e di Conversione e ad inviare su
richiesta le copie di questi moduli di competenza della SICAV.
L’invio delle richieste di sottoscrizione, di rimborso e di conversione da
parte del Soggetto incaricato dei pagamenti all’Agente sarà effettuato, come
sopra indicato, in forma cumulativa per comparto; il Soggetto incaricato dei
pagamenti manterrà evidenze e dettagli dei singoli sottoscrittori, da fornire
su richiesta all’Agente per le sue funzioni, nonché per le comunicazioni
dovute agli Azionisti residenti in Italia.
A.1.3. - Trasmissione dei mezzi di pagamento ricevuti dai sottoscrittori
delle Azioni della SICAV
I Collocatori sono contrattualmente tenuti, anche ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1411 Codice Civile, ad inviare al Soggetto incaricato dei pagamenti
sia i mezzi di pagamento ricevuti (assegni), sia copia degli ordini di
bonifico bancario dei sottoscrittori entro e non oltre il 1° (primo) giorno
lavorativo successivo alla loro ricezione, contestualmente all'invio della
copia dei corrispondenti Moduli di Sottoscrizione. In Italia la sottoscrizione
di Azioni della SICAV può avvenire esclusivamente con pagamento
mediante assegno bancario o circolare "non trasferibile", ovvero tramite
bonifico bancario; nel caso di collocamento con tecniche di comunicazione
a distanza tramite un Sito Internet (“il Sito”), è ammesso il pagamento solo
con bonifico bancario.
E' contrattualmente fatto divieto ai Collocatori di ricevere quale prezzo
della sottoscrizione di Azioni della SICAV mezzi di pagamento diversi da
quelli suddetti.
A.2. - Modulo organizzativo e misure adottate per assicurare in Italia
l'esercizio dei diritti patrimoniali dei sottoscrittori, nonché la
diffusione dei documenti e delle informazioni che la SICAV è tenuta
a fornire
In conformità al Provvedimento 14 aprile 2005 della Banca d'Italia, (“il
Provvedimento”), la SICAV ha predisposto il modulo organizzativo e le
misure necessarie affinché venga assicurato in Italia l'esercizio dei diritti
patrimoniali dei sottoscrittori e la diffusione a loro favore dei documenti e
delle informazioni periodicamente dovute. In particolare, il Soggetto
incaricato dei pagamenti cura l’offerta come previsto dal Provvedimento,
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mentre la tenuta dei rapporti con gli investitori e l’eventuale ricezione ed
esame di reclami sono delegati ai Collocatori.
A.2.1 - Convenzione con Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia
Non disponendo la SICAV, né la Banca Depositaria di una sede secondaria
in Italia, si è provveduto alla stipulazione di apposita Convenzione con il
Soggetto incaricato dei pagamenti Sella Holding Banca S.p.A. – Via Italia,
2, 13900 Biella, avente ad oggetto lo svolgimento di funzioni di
intermediazione - e di sostituto d'imposta - nei pagamenti connessi con la
sottoscrizione e la partecipazione nella SICAV da parte di soggetti residenti
in Italia, ivi comprese, in particolare, le funzioni di pagamento relative alle
operazioni di rimborso, nonché l’operatività sul Sito ove il collocamento
avvenga con tecniche di comunicazione a distanza via Internet.
La Convenzione suddetta è a disposizione su richiesta.
A.2.2. - Ricezione dei Moduli della Sicav
Il Soggetto incaricato dei pagamenti riceve dai Collocatori, come
specificato al punto A.1.2 che precede, copia dei Moduli di Sottoscrizione
pervenuti dai sottoscrittori. Il Soggetto incaricato dei pagamenti riceve,
altresì, copia dei Moduli di Rimborso e di Conversione secondo le modalità
specificate al punto A. 1.2 che precede.
Ove la trasmissione dei Moduli e dei relativi flussi informativi avvenga in
formato elettronico, il Soggetto incaricato dei pagamenti può dispensare i
Collocatori dall’invio dei testi cartacei previa propria manleva da parte del
Collocatore circa l’esattezza dei dati sui sottoscrittori e delle istruzioni con
flusso elettronico.
A.2.3. - Ricezione dei mezzi di pagamento dai sottoscrittori della SICAV
Il Soggetto incaricato dei pagamenti riceve dai Collocatori i mezzi di
pagamento a corrispettivo delle Azioni della SICAV - come specificato al
punto A.1.3 che precede -, per l'accredito sui conti correnti bancari ivi aperti
a nome della SICAV, conti aperti per ciascun comparto, con facoltà del
Soggetto incaricato dei pagamenti di rubricazione anche solo per divisa.
A.2.4. - Inoltro della Lettera di Conferma dell'Investimento
Il Soggetto incaricato dei pagamenti elabora la Lettera di Conferma
dell'Investimento di cui al Provvedimento della Banca d'Italia, contenente
menzione della Data di Valutazione, del numero e del comparto delle
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Azioni assegnate (con frazioni fino al terzo decimale), del Prezzo di
Emissione nella valuta di riferimento dei comparti, delle spese e
commissioni applicate, dell'importo in Euro, e del cambio eventualmente
applicato, dell'importo versato, del mezzo di pagamento utilizzato e della
data di ricezione della domanda di sottoscrizione da parte della Banca
Depositaria. Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla Data di Valutazione, il
Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra per posta al sottoscrittore tale
Lettera di Conferma dell'Investimento, che coincide con l’Avviso di
Conferma di cui al paragrafo che segue.
A.2.5 - Inoltro degli Avvisi di Conferma rappresentativi della proprietà
delle Azioni
Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede ad inoltrare al sottoscrittore
l'Avviso di Conferma sostitutivo del certificato azionario (coincidente con
la Lettera di Conferma dell’Investimento di cui al paragrafo precedente),
entro 7 (sette) giorni a far tempo dalla Data di Valutazione in cui è stato
determinato il relativo Prezzo di Emissione.
A.2.6 - Periodica diffusione dei documenti e delle informazioni in Italia
La più recente Relazione Annuale e la più recente Relazione Semestrale
della SICAV sono messe a disposizione del pubblico (nella loro versione in
lingua italiana) presso le sedi operative (regionali) del Soggetto incaricato
dei pagamenti e presso i Soggetti Collocatori, unitamente agli avvisi e
notizie inerenti l’esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori, inclusi i
moduli per impartire istruzioni di delega. Gli Azionisti hanno diritto di
ottenerne gratuitamente copia, anche al loro domicilio entro 15 (quindici)
giorni dalla richiesta.
Il Prospetto Informativo Semplificato ed i contratti rilevanti citati dal
Prospetto e a disposizione del pubblico in Lussemburgo sono messi a
disposizione dei sottoscrittori, nelle versioni in lingua italiana, presso i
Soggetti Collocatori e possono essere richiesti dai sottoscrittori con le
medesime modalità di cui sopra.
A.2.7. - Ulteriori procedure per garantire l'esercizio dei diritti sociali
Almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'assemblea, gli avvisi di
convocazione contenenti l’ora, il luogo e l'ordine del giorno di ciascuna
Assemblea Generale, ed informazioni sulla relativa delega di partecipazione
all'assemblea, sono inviati per posta dall’Agente o dal Soggetto incaricato
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dei pagamenti a ciascun Azionista iscritto nel relativo registro della SICAV
o nell’elenco analitico tenuto da tale Soggetto, all'indirizzo ivi riportato.
Ogni Azionista ha facoltà di farsi rappresentare alle assemblee da un
proprio mandatario designato mediante delega conferita per scritto,
trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti in tempo utile.
Con periodicità giornaliera, l'ultimo valore d'inventario (NAV) unitario
delle Azioni, riferito ai comparti offerti in Italia, è pubblicato sul quotidiano
a diffusione nazionale IlSole24Ore, con indicazione della Data di
Valutazione per il predetto valore.
Sul predetto quotidiano e se le informazioni sono pubblicate
in
Lussemburgo, ovvero se trasmesse direttamente agli investitori, sono
diffuse con la medesima modalità in Italia notizie sull’esercizio di diritti
degli investitori, sulla sospensione della determinazione del valore
d’inventario e la liquidazione di comparti, nonché su modifiche rilevanti
apportate allo Statuto ed al Prospetto Informativo.
A.2.8 - Banca Depositaria
La Banque Degroof Luxembourg SA è stata nominata dalla SICAV quale
Banca Depositaria, nonché quale proprio Agente Domiciliatario,
Amministrativo, di Pagamento e per i Trasferimenti, e svolge le funzioni
specificate nel Prospetto Informativo presso la propria sede in
Lussemburgo.
A.3. - Modificazioni
Ogni modificazione, con particolare riguardo a quelle concernenti il modulo
organizzativo e le misure adottate per assicurare in Italia l'esercizio dei
diritti patrimoniali dei sottoscrittori, che dovesse intervenire rispetto a
quanto comunicato con la presente, verrà tempestivamente notificata alla
Banca d'Italia per la verifica della conformità alle vigenti disposizioni.
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Lussemburgo, 11 marzo 2008
Hypo Portfolio Selection SICAV
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Dr. Gianni Pasini – Procuratore Delegato
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