citta` di celano - Comune di Celano

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citta` di celano - Comune di Celano
CITTA’ DI CELANO
AREA TECNICA
IL COMUNE DI CELANO
In collaborazione con l’associazione “ LA FENICE ”
PRESENTA
“GUIDA ALLA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI
DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009”
1
INDICE
INTRODUZIONE
2
I SEZIONE
IMMOBILI AGIBILI (ESITO TIPO A)
5
II SEZIONE
EDIFICI TEMPORANEAMENTE INAGIBILI, TOTALMENTE O PARZIALMENTE
(ESITO DI TIPO B o C )
8
III SEZIONE
EDIFICI INAGIBILI O DISTRUTTI (ESITO TIPO E)
12
Un ringraziamento particolare alla Associazione Culturale “La Fenice” che, a titolo gratuito, ha
contribuito alla stesura della presente guida.
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Introduzione
Il 17 aprile 2009 il Commissario delegato alla Protezione Civile Guido Bertolaso ha firmato il
decreto n.4 con il quale il Comune di Celano è entrato nel COM4-Pianola.
Di conseguenza la Protezione Civile ha inviato nel nostro Comune squadre composte da Vigili del
Fuoco e da tecnici volontari incaricati di effettuare verifiche di agibilità su circa 900 immobili
segnalati dai cittadini che corrispondono a circa il 20% del patrimonio immobiliare di Celano . Dai
sopralluoghi effettuati è emerso che il 72% degli immobili è agibile, il 13% è parzialmente o
temporaneamente inagibile, il restante 15% è totalmente inagibile, si presume, quindi, che siano
molte le strutture che necessitano di interventi di riparazione dei danni causati dal sisma del 6 aprile
2009.
La presente guida nasce dall’esigenza di informare la cittadinanza sulla possibilità di richiedere un
contributo economico finalizzato alla riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati
previsto anche per quelli che non sono stati visionati dalle squadre inviate dalla Protezione Civile e
situati nei Comuni non compresi nel cratere sismico ( decreto n. 3 del 16 aprile 2009 e successive
modificazioni) purchè la perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato, che deve essere allegata
alla richiesta di contributo, attesti il nesso di causalità tra l’evento sismico e i danni subiti ( art 1
comma 3 del D.L. 39/09 convertito nella L. 77/09 ).
La guida è suddivisa in quattro sezioni:
I ) contiene informazioni in merito alle richiesta di contributo relativa agli immobili classificati A
( agibili)
II ) contiene informazioni in merito alla richiesta di contributo relativa agli immobili classificati
B o C ( temporaneamente inagibili)
III ) contiene informazioni in merito alle richiesta di contributo relativa agli immobili classificati
E ( inagibili )
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Si precisa che la presente guida rappresenta una prima stesura ed è destinata ad una continua e
costante revisione ed integrazione che avverrà a seguito degli aggiornamenti alla normativa di
riferimento.
Ulteriori informazioni possono essere chieste a:
-.Comune di Celano
Area Tecnica
Fabrizia Aveani
tel. 0863.7954205
e-mail: [email protected]
- Associazione “La Fenice”
Clara Cardamone
Giuseppe Cerasoli
Loredana Di Pizio
Paolo Evangelista
Vittoriano Morgante
Albino Santucci
[email protected]
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I
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
N. 3778 E
EDIFICI AGIBILI (ESITO TIPO A)
1) LAVORI AMMISSIBILI
a.
RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI DI LIMITATE PORZIONI DI MURATURE PORTANTI
b. RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI
c. RIPARAZIONI O INTERVENTI LOCALI SU ELEMENTI NON STRUTTURALI
-
-
I lavori di riparazione non possono comportare il mutamento della destinazione d’uso
dell’unità immobiliare né modificare la configurazione, l’estetica o i parametri edilizi
dell’edificio originario
Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni di immobili costruiti in violazione alle
norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale senza che sia
intervenuta sanatoria ai sensi della L. 47/85
2) IMMOBILI PER I QUALI E’ CONCESSO IL CONTRIBUTO
a. IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL PROPRIETARIO
Copertura delle spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità fino ad un massimo di
€ 10.000,00
b.
IMMOBILE DESTINATO AD ABITAZIONE PRINCIPALE DELL’AFFITTUARIO REGOLARMENTE
CONCESSO IN LOCAZIONE ALLA DATA DEL 6 APRILE 2009
Copertura delle spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità fino ad un massimo di
€ 10.000,00
-
-
Il contributo di cui al punto b. è riconosciuto all’affittuario solo se il proprietario
dell’immobile rinnova il contratto di locazione alle medesime condizioni e per una durata
non inferiore a 2 anni ( ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 e
3805). In tal caso alla domanda, che va presentata dall’affittuario, deve essere allegata una
autorizzazione alla richiesta del contributo, da parte del proprietario dell’immobile, redatta
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00
All’ importo massimo di € 10.000,00 può essere aggiunto l’eventuale importo massimo di €
2.500,00 per la copertura delle spese relative alla riparazione di parti comuni di edifici.
Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli eventuali
onorari per la progettazione e l’assistenza tecnica di professionisti abilitati.
Le disposizioni di cui alla ordinanza 3778 si applicano alle unità immobiliari appartenenti
a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari di cui all’art. 8, comma 4, del D.lgs 504/92 (ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3803)
3) MODALITA’ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
Per accedere al contributo a fondo perduto è necessario presentare apposita comunicazione di inizio
attività al competente ufficio comunale, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, secondo
lo schema allegato all’ordinanza n. 3778 reperibile sul sito della Protezione Civile, sul sito ufficiale
del Comune di Celano, oppure presso gli uffici comunali. Al modulo debitamente compilato,
devono essere allegati:
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1. se i lavori sono già terminati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza (10
Giugno 2009):
a. documenti di spesa;
b. verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto dal tecnico a cui sono stati affidati i
lavori;
c. comunicazione da parte del richiedente, di avvenuta conclusione dei lavori;
d. autocertificazione in cui si attesta che l’abitazione sia in regola dal punto di vista
delle concessioni edilizie;
e. autocertificazione, da parte del tecnico, in cui si attesta la conformità della
documentazione in formato elettronico rispetto alla cartacea,
f. perizia giurata sottoscritta dal tecnico incaricato in cui si attesta l’entità del danno
subito, il nesso di causalità diretto tra il danno e l’evento sismico;
2. lavori in corso d’opera alla data del 10 giugno 2009:
a. documenti di spesa e preventivo di spesa per i lavori in corso di completamento
firmato dalla ditta e, per accettazione, dal richiedente;
b. autocertificazione in cui si attesta che l’abitazione sia in regola dal punto di vista
delle concessioni edilizie;
c. autocertificazione, da parte del tecnico, in cui si attesta la conformità della
documentazione in formato elettronico rispetto alla cartacea;
d. perizia giurata sottoscritta dal tecnico incaricato in cui si attesta l’entità del danno
subito e il nesso di causalità diretto tra il danno e l’evento sismico;
3. lavori non ancora iniziati:
a. preventivo di spesa firmato dalla ditta e, per accettazione, dal richiedente;
b. autocertificazione in cui si attesta che l’abitazione sia in regola dal punto di vista
delle concessioni edilizie;
c. autocertificazione, da parte del tecnico, in cui si attesta la conformità della
documentazione in formato elettronico rispetto alla cartacea,
d. perizia giurata sottoscritta dal tecnico incaricato in cui si attesta l’entità del danno
subito, il nesso di causalità diretto tra il danno e l’evento sismico;
e. rapporto fotografico.
- Nel caso in cui l’immobile per il quale si chiede il contributo sia in comproprietà, alla domanda
vanno allegate le autocertificazioni degli altri proprietari in cui si attesta l’autorizzazione a
procedere.
- Per la presentazione della domanda, a differenza di quelle relative agli immobili classificati di
tipo B, C o E, non è attualmente prevista una scadenza.
- La domanda può essere spedita con raccomandata a/r allegando una copia del documento di
identità.
3) CONDOMINI
a. Quando la riparazione riguarda parti comuni di un condominio, la domanda di contributo
deve essere presentata dall’ Amministratore che è tenuto a preventivare, gestire e
rendicontare la spese sostenute in modo analitico, con contabilità separata e con l’ausilio di
condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprietà.
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b. In deroga agli articoli 1120, 1121, 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di
riparazione possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che rappresenti,
comunque, almeno la metà del valore dell’edificio.
c. In deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi possono essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi ed almeno
un terzo del valore dell’edificio.
d. L’importo del contributo dovuto al singolo proprietario è diminuito della quota, determinata
in base al valore della proprieta’ individuale del contributo erogato all’amministratore del
condominio.
5) CONDOMINI DI FATTO
a. Quando gli interventi di riparazione interessano parti comuni di un edificio composto da più
unità immobiliari, anche ad uso non abitativo, non costituito in condominio, i proprietari che
rappresentano almeno la metà delle superfici utili complessive dell’edificio possono
designare un rappresentante per la presentazione della domanda di contributo.
b. L’importo del contributo dovuto al singolo proprietario è diminuito della quota, determinata
in base al valore della proprieta’ individuale, del contributo erogato al rappresentante della
comunione.
6) MODALITA’ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1.
CONTRIBUTO DIRETTO
-
Il contributo viene erogato direttamente ai soggetti indicati dal richiedente nel modulo di
domanda
Il Comune può erogare il contributo, con le modalità e i tempi in via di definizione, dopo
l’avvenuta consegna del verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto dal tecnico incaricato,
previa presentazione delle fatture che devono essere intestate al Comune di Celano.
-
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II
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
EDIFICI TEMPORANEAMENTE
(ESITO DI TIPO B o C )
N. 3779 E
INAGIBILI, TOTALMENTE O PARZIALMENTE
4) LAVORI AMMISSIBILI
a.
b.
c.
RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI
RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI
RIPARAZIONE O INTERVENTI LOCALI SU SINGOLI ELEMENTI STRUTTURALI O PARE DI ESSI
-
Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni di immobili costruiti in violazione alle
norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale senza che sia
intervenuta sanatoria ai sensi della L. 47/85
I lavori di riparazione non possono comportare il mutamento della destinazione d’uso
dell’unità immobiliare né modificare la configurazione , l’estetica o i parametri edilizi
dell’edificio originario;
-
5) IMMOBILI PER I QUALI E’ CONCESSO IL CONTRIBUTO
c. IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE
Copertura integrale delle spese riconosciute ammissibili
d.
IMMOBILE DESTINATO AD USO ABITATIVO NON ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE
Copertura dell’ 80% delle spese riconosciute ammissibili fino ad un massimo di € 80.000
e. IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO
Copertura dell’ 80% delle spese riconosciute ammissibili fino ad un massimo di € 80.000
-
-
-
Il contributo di cui sopra compete per una sola unità immobiliare. Il contributo relativo
agli immobili ad uso non abitativo (oppure ad uso abitativo non adibito ad abitazione
principale) è cumulabile con quello relativo alla abitazione principale solo se l’immobile
in questione è adibito all’esercizio dell’impresa o della professione ;
E’ possibile accadere al contributo per gli immobili ad uso abitativo non adibiti ad
abitazione principale ( seconda casa ) regolarmente concessi in locazione alla data del 6
aprile 2009 solo se i proprietari rinnovano i contratti vigenti alle medesime condizioni e
per una durata non inferiore a 2 anni ( ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3803 e 3805), purchè in alternativa alla domanda per l’abitazione principale.
Le disposizioni di cui alla ordinanza 3779 si applicano alle unità immobiliari appartenenti
a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari di cui all’art. 8, comma 4, del D.lgs 504/92 (ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3803)
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3) MODALITA’ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
Per accedere al contributo a fondo perduto è necessario redigere la domanda, sia in formato
cartaceo che in formato elettronico, in conformità al modello allegato all’ordinanza n. 3779
reperibile sul sito della Protezione Civile, sul sito ufficiale del Comune di Celano, oppure presso gli
uffici comunali. Al modulo debitamente compilato, devono essere allegati:
4. se i lavori sono già terminati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza (10
Giugno 2009):
a. documenti di spesa;
b. verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto dal tecnico a cui sono stati affidati i
lavori;
c. comunicazione da parte del richiedente, di avvenuta conclusione dei lavori;
d. autocertificazione in cui si attesta che l’abitazione sia in regola dal punto di vista
delle concessioni edilizie;
e. certificato di residenza;
f. autocertificazione, da parte del tecnico, in cui si attesta la conformità della
documentazione in formato elettronico rispetto alla cartacea;
g. perizia asseverata sottoscritta dal tecnico incaricato in cui si attesta l’entità del
danno subito, il nesso di causalità diretto tra il danno e l’evento sismico, l’idoneità
degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità;
h. scheda AeDES riepilogativa dell’intervento;
i. progetto esecutivo ( per interventi su elementi strutturali sia di rafforzamento locale
che di miglioramento sismico)
5. lavori in corso d’opera alla data del 10 giugno 2009:
a. documenti di spesa e preventivo di spesa per i lavori in corso di completamento
firmato dalla ditta e, per accettazione, dal richiedente;
b. autocertificazione in cui si attesta che l’abitazione sia in regola dal punto di vista
delle concessioni edilizie;
c. certificato di residenza;
d. autocertificazione, da parte del tecnico, in cui si attesta la conformità della
documentazione in formato elettronico rispetto alla cartacea;
e. perizia asseverata sottoscritta dal tecnico incaricato in cui si attesta l’entità del
danno subito, il nesso di causalità diretto tra il danno e l’evento sismico e l’idoneità
degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità ;
f. scheda AeDES riepilogativa dell’intervento;
g. progetto esecutivo ( per interventi su elementi strutturali sia di rafforzamento locale
che di miglioramento sismico)
6. lavori non ancora iniziati:
a. preventivo di spesa firmato dalla ditta e, per accettazione, dal richiedente;
b. autocertificazione in cui si attesta che l’abitazione sia in regola dal punto di vista
delle concessioni edilizie;
c. certificato di residenza;
d. autocertificazione, da parte del tecnico, in cui si attesta la conformità della
documentazione in formato elettronico rispetto alla cartacea,
e. perizia asseverata sottoscritta dal tecnico incaricato in cui si attesta l’entità del
danno subito, il nesso di causalità diretto tra il danno e l’evento sismico, l’idoneità
degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità;
f. scheda AeDES riepilogativa dell’intervento;
g. progetto esecutivo ( per interventi su elementi strutturali sia di rafforzamento locale
che di miglioramento sismico)
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- Nel caso in cui l’immobile per il quale si chiede il contributo sia in comproprietà, alla domanda
vanno allegate le autocertificazioni degli altri proprietari in cui si attesta l’autorizzazione a
procedere.
- Per la presentazione della domanda la scadenza è fissata al 26 ottobre 2009, cioè a 90 giorni
dalla data di pubblicazione sulla G.U. degli indirizzi operativi dell’ordinanza 3779 avvenuta il 27
luglio 2009. Qualora la verifica di agibilità sia successiva al 27 luglio, i 90 giorni decorrono dalla
pubblicazione dell’esito sull’albo pretorio del Comune.
-La domanda può essere spedita con raccomandata a/r allegando una copia del documento di
identità.
-Tutta la documentazione deve essere presentata sia in formato cartaceo che elettronico.
-Per quanto concerne i criteri e le procedure da seguire nella redazione ed esecuzione del progetto
( compilazione scheda riepilogativa dell’intervento OPCM 3779-3790), è necessario fare
riferimento agli indirizzi operativi dell’ordinanza n. 3779
4) CONDOMINI
e. Quando la riparazione riguarda parti comuni di un condominio, la domanda di contributo
deve essere presentata dall’ Amministratore che è tenuto a preventivare, gestire e
rendicontare la spese sostenute in modo analitico, con contabilità separata e con l’ausilio di
condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprietà.
f. In deroga agli articoli 1120, 1121, 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di
riparazione possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che rappresenti,
comunque, almeno la metà del valore dell’edificio.
g. In deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi possono essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno
un terzo del valore dell’edificio.
h. L’importo del contributo dovuto al singolo proprietario è diminuito della quota, determinata
in base al valore della proprieta’ individuale del contributo erogato all’amministratore del
condominio.
5) CONDOMINI DI FATTO
c. Quando gli interventi di riparazione interessano parti comuni di un edificio composto da più
unità immobiliari, anche ad uso non abitativo, non costituito in condominio, i proprietari che
rappresentano almeno la metà delle superfici utili complessive dell’edificio possono
designare un rappresentante per la presentazione della domanda di contributo.
d. L’importo del contributo dovuto al singolo proprietario è diminuito della quota, determinata
in base al valore della proprieta’ individuale, del contributo erogato al rappresentante della
comunione.
- Quando gli interventi di riparazione sono eseguiti in un condominio o in un edificio comprensivo
di più unità immobiliari, la dichiarazione asseverata deve attestare anche l’agibilità sismica
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dell’edificio e l’entità dell’incremento di resistenza locale conseguito con le riparazioni effettuate
presso ogni singola unità immobiliare.
- Nel caso in cui il ripristino della agibilità sismica di un edificio dipenda da interventi riguardanti
singole unità immobiliari e dalla mancata realizzazione derivi un pericolo per la pubblica e privata
incolumità, l’Amministratore del condominio o il comproprietario ne danno immediata
comunicazione al Sindaco del Comune che può agire in sostituzione del condominio ponendo a suo
carico le relative spese sostenute.
6) MODALITA’ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
2.
3.
4.
CONTRIBUTO DIRETTO, erogato al richiedente.
CONTRIBUTO MEDIANTE CREDITO DI IMPOSTA, disciplinato dall’art. 3 dell’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009. In relazione a tale opportunità di finanziamento delle
spese di ristrutturazione ed ai riflessi della stessa sulla situazione fiscale dei richiedenti si rimanda alla
consultazione dell’articolo citato.
CONTRIBUTO MEDIANTE FINANZIAMENTO AGEVOLATO, previsto esclusivamente in caso di
abitazione principale. In tal caso l’ammontare del credito d’imposta è pari all’importo ottenuto sommando alla
sorte capitale gli interessi connessi con l’operazione di finanziamento agevolato. Il contratto di finanziamento
ha durata ventennale ed il relativo importo non può superare il costo stimato dell’intervento di riparazione e
deve essere in ogni caso inferiore a 80.000 euro. Con riferimento alle altre specifiche del contributo si rimanda
alla consultazione dell’articolo. 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6
giugno 2009.
7) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune, a seguito di una istruttoria amministrativa, verifica l’ammissibilità al contributo ed entro
30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, lo concede a titolo provvisorio. Se non si riceve
risposta nell’arco di tempo suddetto, si possono avviare i lavori. Il contributo a titolo definitivo
viene concesso entro 30 giorni dalla concessione di quello provvisorio, previa verifica della
coerenza e della congruità tecnico-economica degli interventi.
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III
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 3790 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
EDIFICI INAGIBILI O DISTRUTTI (CON ESITO TIPO E)
1) LAVORI AMMISSIBILI
a. RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI DANNEGGIATI;
b. RICOSTRUZIONE DI EDIFICI DISTRUTTI;
c. ACQUISTO DI UNA NUOVA ABITAZIONE EQUIVALENTE ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE
DISTRUTTA
-
-
-
Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni di immobili costruiti in violazione alle
norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale senza che sia
intervenuta sanatoria ai sensi della L. 47/85
I lavori di riparazione non possono comportare il mutamento della destinazione d’uso
dell’unità immobiliare né modificare la configurazione , l’estetica o i parametri edilizi
dell’edificio originario;
L’intervento di riduzione del rischio sismico deve assicurare un livello di sicurezza
dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare fino all’80% dell’adeguamento sismico.
Il miglioramento sismico è ammesso a contributo solo nei casi in cui la struttura sia
danneggiata oppure abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello corrispondente
ad una struttura adeguata ai sensi delle” Norme tecniche delle costruzioni” del 14.01.2008;
2) IMMOBILI PER I QUALI E’ CONCESSO IL CONTRIBUTO
a.
b.
c.
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE;
UNITÀ IMMOBILIARE DIVERSA DA QUELLA ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO NON ABITATIVO
- il contributo di cui al punto b) è riconosciuto fino alla copertura dell’80% delle spese
occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione e, comunque, per un
importo non superiore ad € 80.000. Detto contributo è riconosciuto per una sola unità
immobiliare ed è cumulabile con il contributo di cui al punto a) solo se riguardante l’unità
immobiliare ad uso non abitativo adibito all’esercizio della impresa o della professione;
- gli interventi di ricostruzione di cui ai punti a) e b) sono consentiti anche in altro sedime
purchè nel territorio di ubicazione dell’unità immobiliare distrutta.
- Il contributo per la riparazione con miglioramento sismico o per la ricostruzione di parti
comuni di condomini è riconosciuto all’amministratore del condominio che deve preventivare,
gestire e rendicontare, in modo analitico, con contabilità separata e con l’ausilio di condomini,
che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprietà le spese sostenute
- Le disposizioni di cui alla ordinanza 3779 si applicano alle unità immobiliari appartenenti
a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari di cui all’art. 8, comma 4, del D.lgs 504/92 (ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3803)
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3) MODALITA’ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
Per accedere al contributo a fondo perduto è necessario redigere la domanda, sia in formato
cartaceo che in formato elettronico, in conformità al modello allegato all’ordinanza n. 3790
reperibile sul sito della Protezione Civile, sul sito ufficiale del Comune di Celano, oppure presso gli
uffici comunali. Al modulo debitamente compilato, devono essere allegati:
7. se i lavori sono già terminati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza (10
Giugno 2009):
a. documenti di spesa;
b. verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto dal tecnico a cui sono stati affidati i
lavori;
c. comunicazione da parte del richiedente, di avvenuta conclusione dei lavori;
d. autocertificazione in cui si attesta che l’abitazione sia in regola dal punto di vista
delle concessioni edilizie;
e. certificato di residenza;
f. autocertificazione, da parte del tecnico, in cui si attesta la conformità della
documentazione in formato elettronico rispetto alla cartacea;
g. perizia asseverata sottoscritta dal tecnico incaricato in cui si attesta l’entità del
danno subito, il nesso di causalità diretto tra il danno e l’evento sismico
h. scheda AeDES riepilogativa dell’intervento;
i. progetto esecutivo
8. lavori in corso d’opera alla data del 10 giugno 2009:
a. documenti di spesa e preventivo di spesa per i lavori in corso di completamento
firmato dalla ditta e, per accettazione, dal richiedente;
b. autocertificazione in cui si attesta che l’abitazione sia in regola dal punto di vista
delle concessioni edilizie;
c. certificato di residenza;
d. autocertificazione, da parte del tecnico, in cui si attesta la conformità della
documentazione in formato elettronico rispetto alla cartacea;
e. perizia asseverata sottoscritta dal tecnico incaricato in cui si attesta l’entità del
danno subito, il nesso di causalità diretto tra il danno e l’evento sismico
f. scheda AeDES riepilogativa dell’intervento;
g. progetto esecutivo
9. lavori non ancora iniziati:
a. preventivo di spesa firmato dalla ditta e, per accettazione, dal richiedente;
b. autocertificazione in cui si attesta che l’abitazione sia in regola dal punto di vista
delle concessioni edilizie;
c. certificato di residenza;
d. autocertificazione, da parte del tecnico, in cui si attesta la conformità della
documentazione in formato elettronico rispetto alla cartacea,
e. perizia asseverata sottoscritta dal tecnico incaricato in cui si attesta l’entità del
danno subito, il nesso di causalità diretto tra il danno e l’evento sismico,
f. scheda AeDES riepilogativa dell’intervento;
g. progetto esecutivo
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- Nel caso in cui l’immobile per il quale si chiede il contributo sia in comproprietà, alla domanda
vanno allegate le autocertificazioni degli altri proprietari in cui si attesta l’autorizzazione a
procedere.
- Per la presentazione della domanda la scadenza è fissata al 28 febbraio 2009, cioè a 180 giorni
dalla data di pubblicazione sulla G.U. degli indirizzi operativi dell’ordinanza 3790 avvenuta il 31
agosto 2009.
-La domanda può essere spedita con raccomandata a/r allegando una copia del documento di
identità.
-Tutta la documentazione deve essere presentata sia in formato cartaceo che elettronico.
-Per quanto concerne i criteri e le procedure da seguire nella redazione ed esecuzione del progetto
e alla compilazione scheda riepilogativa dell’intervento OPCM 3779-3790, è necessario fare
riferimento agli indirizzi operativi dell’ordinanza n. 3790, alla check list della documentazione da
presentare e alle linee guida alla progettazione reperibili sul sito della Protezione Civile in
allegato agli indirizzi operativi dell’ordinanda 3790
4) CONDOMINI E CONDOMINI I FATTO
a. Nel caso di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzioni di parti comuni di un
condominio, la domanda di contributo è presentata dall’amministratore condominiale.
b. Nel caso di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzioni relative ad un unico
immobile composto da più unità immobiliari gli interventi possono essere richiesti dalla
maggioranza dei condomini che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.
c. Nel caso di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzioni relative a parti comuni di
un edificio composto da più unità immobiliari non costituito in condominio, anche ad uso
non abitativo, di proprietà di soggetti diversi, la domanda può essere presentata da un
soggetto designato dai proprietari che rappresentino almeno la metà delle superfici utili
complessive dell’edificio.
-Nel caso in cui il ripristino della agibilità sismica di un edificio dipenda da interventi riguardanti
singole unità immobiliari e dalla mancata realizzazione derivi un pericolo per la pubblica e privata
incolumità l’amministrazione del condominio, il comproprietario o il Sindaco invita il condomino o
il singolo proprietario a provvedervi. In caso di inerzia, il Sindaco del Comune può agire in
sostituzione del condomino o del singolo proprietario inadempiente, ponendo a suo carico le
relative spese sostenute.
- In caso di accoglimento della domanda di acquisto di unità abitativa da destinare ad abitazione
principale il beneficiario entro 30 gg. dalla stipula del contratto preliminare, debitamente
registrato, ne deposita copia autentica presso il Comune. Entro 30 gg. dalla stipulazione del rogito
notarile il beneficiario deve depositare copia autentica dello stesso nonché la domanda di cambio
di residenza per il proprio nucleo familiare e tutta la documentazione giustificativa delle spese
sostenute, pena la revoca del contributo.
5) MODALITA’ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
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a.
b.
c.
-
CONTRIBUTO DIRETTO
FINANZIAMENTO AGEVOLATO ( SOLO ABITAZIONE PRINCIPALE)
CREDITO D’IMPOSTA
Il contributo viene erogato direttamente ai soggetti richiedenti
Il Comune di Celano può erogare il contributo, con le modalità e i tempi in via di
definizione, dopo l’avvenuta consegna del verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto dal tecnico
incaricato, previa presentazione delle fatture, che devono essere intestate al Comune di Celano.
Il Comune, a seguito di una istruttoria amministrativa, verifica l’ammissibilità al contributo
ed entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, lo concede a titolo provvisorio. Se
non si riceve risposta nell’arco di tempo suddetto, si possono avviare i lavori. Il contributo a titolo
definitivo viene concesso entro 30 giorni dalla concessione di quello provvisorio, previa verifica
della coerenza e della congruità tecnico-economica degli interventi.
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