L`anno millenovecentonovanta , addì del mese di

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L`anno millenovecentonovanta , addì del mese di
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
(Provincia di Livorno)
AREA 5 – GOVERNO DEL TERRITORIO
VERBALE RIUNIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE DEL 27 LUGLIO 2012
L’anno duemiladodici e questo dì ventisette Luglio alle ore 8.30 nella Saletta Riunioni dell’Ufficio Urbanistica in
Via del Fosso a Donoratico, si è riunita, in seguito ad invito del Presidente, la Quarta Commissione Consiliare.
Sono presenti i Sigg:
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Carlotti Massimo
Fonzo Luisa
Francini Paolo
Fulceri Sandro
Gragnoli Benito
Sono inoltre presenti: il Segretaio Generale dell’Ente, Sig. Salvatore De Priamo, l’Assessore all’urbanistica Sig. Irio
Micheletti e il Geom. Moreno Fusi.
Segretario verbalizzante: Sig. ra Simona Cecchetti.
Ordine del giorno:
1) Proposta di variazione alle NTA del vigente regolamento urbanistico;
2) Varie ed eventuali
Il Presidente Carlotti dichiara aperta la seduta, partendo dal punto 1 all’ordine del giorno.
Prende la parola l’Assessore Micheletti chiarendo che per quanto riguarda il materiale oggetto di discussione, le
copie del regolamento urbanistico, non sono state inviate precedentemente ai vari componenti della Iv
Commissione, perché quella di stamani, afferma, vuole essere una riunione informativa e preliminare a cui
seguiranno delle altre in seguito.
L’ottica di questo intervento, aggiunge, è un ottica di revisione parziale, dal punto di vista tecnico delle norme di
attuazione, che prevede tre obbiettivi: il primo è quello di semplificare il regolamento in se stesso, vedi cose già
scritte nel Piano Regolatore, vedi articoli in contrasto tra i vari regolamenti e in più c’ è stato un aggiornamento
dovuto alle varie modifiche nazionali e regionali che si sono susseguite in questi due anni e mezzo. L’altro
obbiettivo, è stato quello di togliere quel carattere di soggettività che c’era in alcune norme, eliminando alcune
parti un pò“ambigue” e di difficile interpretazione e/o applicazione, tutto questo per dare una migliore
trasparenza. Il terzo obiettivo è quello che riguarda il voler semplificare sempre di più norme di attuazione nella
loro realtà, nell’applicazione propria delle norme tecniche, per cercare di contribuire allo sviluppo economico della
nostra comunità.
Questo aggiornamento e semplificazione è stato frutto di un gruppo di lavoro tra l’ufficio urbanistico, l’ufficio
progettazione e con la collaborazione del sig. segretario e dall’Ass. all’Urbanistica.
Iniziamo subito, afferma l’Ass. Micheletti, ad affrontare gli articoli che sono stati oggetto di cambiamento più
notevole, come ad esempio l’art. 10,
Infatti l’art. 10, lettera a), è stato oggetto di varie modifiche, prima di tutto è stato necessario una classificazione
e una definizione tra le varie superficie, per poi arrivare a considerare non superficie lorda calpestabile una serie
di elementi:
iniziamo dalla lettera a.) le superfici necessarie alla sperimentazione e ricerca necessari alla riduzione dei consumi
energetici,
FINO AD UN LIMITE MASSIMO DEL 20% DELLA SLP DELL’UNITA IMMOBILIARE, è stato aggiunto questo
limite, afferma l’Ass. all’Urbanistica, perché nella vecchia versione, era possibile che si presentasse un progetto di
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una serra solare di una superficie superiore alla abitazione Principale, quindi per ovviare a questa difficile
interpretazione si è ritenuto necessario provvedere ad aggiungere un limite massimo accettabile.
Poi, ad esmpio, interviene il Geom. Fusi, un'altra novità sta nella lettera f), dove si evince che le terrazze
DERIVANTI DA COPERTURE PIANE DI LOCALI SOTTOSTANTI O DI PORTICI, non costituiscono slp, invece
nel precedente regolamento era considerata slp;
Cosi come il punto g), LE TETTOIE PER LA COPERTURA DI POSTI AUTO E O PER L’INSTALLAZIONE DI
PANNELLI SOLARI O FOTOVOLTAICI, REALIZZATE CON MATERIALI LEGGERI., spiega il Geom. Fusi, che
nella versione del precedente regolamento si poteva creare qualche dubbio sul materiale da utilizzare, in questo
caso non più, visto che è stato indicato l’uso del solo materiale leggero (ed esempio alluminio, legno ecc, certo non in
muratura);
Continuamo con La lettera i.) NEI SOTTOSISTEMI INSEDIATIVI AD ESCLUSIONE DELLE AREE
PERIMETRATE ZONA A,
LE TETTOIE O I LOCALI FUORI TERRA DI NUOVA COSTRUZIONE DESTINATI A
SGOMBERO, REALIZZATI IN LEGNO E NON ANCORATI STABILMENTE AL SUOLO, PER UN
MASSIMO DI MQ 6,00 PER OGNI UNITA’ IMMOBILIARE, ALTEZZA IN GRONDA NON
SUPERIORE A ML 2,20 E PURCHE’ NON SIANO UTILIZZATE AREE ALL’APERTO DESTINATE a standar per
parcheggio, dove si fa riferimento, afferma il Geom. Fusi, ai sottosistemi insediativi, che sono i centri abitativi, ad
esclusione della aree classificate in zona A), che sono i centri storici di Castagneto C.cci e Bolgheri, questo
articolo è stato in quanto è stato un recepire le modifiche portate alle norme nazionali e dalla Legge Regionale
1/2005.
Interviene il Cons. Francini, chiedendo se è questo articolo è da considerare come un obbligo perché è stato un
recepire le norme nazionali oppure è frutto di scelte politiche. Il Geom. Fusi, risponde affermando che è stata una
scelta dovuta, basata sulle linee di principio di norme nazionali e regionali.
Per chiarire meglio, spiega il Geom. Fusi, si può fare l’esempio delle casette in legno, quelle sparse nel nostro
territorio, le quali dovrebbero essere tolte e rimesse, successivamente ad una semplice comunicazione di edilizia
libera, ai sensi dell’art. 80, lettera a. Se però, spiega il geom. Fusi, questo ricade in zona vincolata, c’è bisogno di
una procedura diversa, ovvero, il progetto deve essere approvato dalla commissione del paesaggio e poi inviato al
parere di competenza della Soprintendenza.
Per quanto riguarda la lettera k. I VANI TECNICI, COSI’ COME DEFINITI DAL R.E., A CONDIZIONE CHE LE
DIMENSIONI DI TALI LOCALI SIANO GIUSTIFICATE DAL PROGETTO DEGLI IMPIANTI CHE DOVRANNO
CONTENERE E NELLE DIMENSIONI STRETTAMENTE NECESSARIE, afferma il Geom. Fusi, significa, che nel
caso in cui abbia necessita di creare un vano tecncio per riporre ad esempio una caldaia, un addolcitore, un
bruciatore, sono obbligato a avere il progetto dell’impianto e ci deve essere una motivazione valida per realizzare
il vano tecnico.
Per quanto riguarda la lettera m, interviene il Segretario, afferma che NEGLI EDIFICI ESISTENTI, LA PARTE
SUPERIORE dei SOPPALCHI NON è considerata ABITABILE, non costituisce slp, in parole semplici, significa che
io posso fare un soppalco e comunicarlo al Comune se ho nel mio lotto di appartenenza la slp necessaria, se io non
ho questa disponibilità non lo posso fare, se invece, altra ipotesi, voglio fare un soppalco non abitabile, perché ci
voglio mettere una libreria,ecc.. lo posso fare e non viene conteggiato come slp, considerato sempre che si parla di
edifici esistenti; così ad esempio, nelle abitazione fatte negli anni 50, hanno un altezza di 2 metri e oltre, perché,
si domanda il Segretario, non dare la possibilità di fare un soppalco, che alla fine non comporta una grande modifica
interna.
Anche per la lettera n) dove si parla GLI EDIFICI DESTINATI AD ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI
OGGETTO DI CESSIONE AL COMUNE SECONDO LE CONVENZIONI DI PIANI ATTUATIVI; si fa riferimento
al fatto, spiega l’Ass. Micheletti che se è presenta una scheda tecnica di 1000 mq, ad esempio, ed è previsto un
asilo nido di 100 mq, questo non viene certo tolto dalla scheda iniziale. Chiarisce il Segretario, affremando che
questa norma, doveva essere prevista per non creare una diversa interpretazione, e soprattutto bisognerebbe
inserire la parola “gratuita” accanto a cessione, per essere ancora più chiari.
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Per quanto riguarda il punto q. Le addizioni funzionali al patrimonio edilizio esistente, ALL’INTERNO DEL
PERIMETRO Del CENTRO ABITATO:
1. NEL RIALZAMENTO DEL SOTTOTETTO AL FINE DI RENDERLO ABITABILE;
2. NELLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI, QUALORA CARENTI;
3. NELLA CREAZIONE DI VOLUMI TECNICI, SCALE, ASCENSORI;
4. AUTORIMESSE, tutti questi elementi non creano slp, significa, afferma il Geom. Fusi, che se hai disponibilità di
terreno, e vuoi creare un garage a servizio nell’unità abitativa, o un servizio igienico in più, lo puoi fare e non
costituisce slp, sempre con una superficio di 20mq, e sempre sul patrimonio esistente,
Il rialzamento del sottotetto è un ricepimento della Legge nazionale, chiarisce il Segretario.
L’ottica politica di questa norma, afferma l’ass. Micheletti, è quella di dare la possibilità alla comunità di voler
realizzare dei servizi in più senza modificare l’assetto territoriale, senza cementificare il teritorio, ma cercando
di venire incontro alle esigenze della comunità.
Per quanto rigurada la lettera r) l’Ass. Micheletti, fa presente che nel nostro territorio e non solo, esistono delle
aziende, società che possono essere considerate “ibride”, per così dire, non sono società agricole ma legate alla
trasformazione dei prodotti agricoli, come ad esempio la Coagri, il Serni ecc. che se hanno la necessità di ampliarsi
, lo possono fare sempre perché è stato disciplinato da tale normativa, spiega nei SOTTOSISTEMI AMBIENTALI
GLI AMPLIAMENTI DI STRUTTURE ESISTENTI ALLA
DATA DI APPROVAZIONE DEL PS NON DESTINATE ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA LEGATE
ALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI FINO AD UN MASSIMO UNATANTUM
DEL 35% DELLA S.L.P. ESISTENTE, LADDOVE VENGA DIMOSTRATA LA NECESSITÀ DI
AMPLIAMENTI PER LA LAVORAZIONE O STOCCAGGIO DEI PRODOTTI AGRICOLI, tutto questo è sempre per
cercare di venire incontro alla comunità e alle aziende che cercano di ampliarsi per non spostare la loro attività da
altre parti.
Per quanto riguarda la lettera s), nel patrimonio edilizio esistente ABITATIVO NEI SOTTOSISTEMI
INSEDIATIVI (centri urbani) classificato M4, M5 ed M6 ( dove si escludono il patrimonio di pregio) , la chiusura
di portici, terrazze, logge e balconi esistenti alla data DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
URBANISTICO, per l’ampliamento di unità abitative esistenti, purchè gli interventi si inseriscano armonicamente
con il fabbricato e non siano create nuove unità immobiliari, afferma il Geom. Fusi, anche in questo articolo, non si
creano nuove unità abitative, ma si da anche qui la possibilità alla comunità di chiudere terrazzi, logge, porticati per
creare un rispostiglio, una stanza in più, sempre andando incontro alle esigenze della comunità, purchè si
inseriscono armonicamente con il fabbricato.
Viene proposta dai veri membri, dopo una discussione sul significato della parola armoniosamente la possibilità di
poter la modificare, perché è soggetta ha diverse interpretazioni soggettive.
Fa peresente l’ass. Micheletti che questo articolo, era oggetto di discussione ma non fu portato in approvazione,
del Regolamento Urbanistico;
t. LIMITATAMENTE ALLE STRUTTURE ALBERGHIERE DI CUI ART. 26 LEGGE 42/2000:
1. I LOCALI PERTINENZIALI DESTINATI ALLA CURA ALLA PERSONA PER UNA SLP MAX
PARI AL 25% DELLA SLP DELLA STRUTTURA;
2. GLI IMPIANTI SPORTIVI COMPRENSIVI DEI SERVIZI.
3. LE SALE CONVEGNI.
TALI INTERVENTI AD ESCLUSIONE DI QUELLI DESTINATI ALLA CURA DELLA PERSONA,
SONO SOGGETTI A CONVENZIONE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;IN ASSENZA
DI CONVENZIONE, TALI SUPERFICI, SARANNO COMPUTATE COME SLP., qui si parla, afferma il Geom. Fusi,
di strutture alberghiere.
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L’Ass. Micheletti, interviene, affermando che in questo momento economico così particolare, c’è bisogno di un
turismo di qualità e questo non è dato da avere delle camere in più, ma da una riqualificazione della struttura
ricettiva stessa. Si da la possibilità di creare una maggior qualificazione senza danneggiare la struttura
alberghiera.
Il Cons. Gragnoli, chiede quali siano gli impianti sportivi previsti, ovvero se rientra in tali anche la costruzione di
plaestre, e quindi di zone cementificate.
Afferma il Geom. Fusi, che è proprio così, si può fare anche la palestra, tali interventi, però afferma sempre il
Geometra, ad esclusione della SPA, sono soggetti a convenzione con la pubblica amministrazione.
Secondo il Cons. Francini, questa norma e soprattutto il secondo punto, non è da considerare di poco conto, perché
è vero che il 25% di superficie è solo per la SPA, ma per gli altri punti non sono considerati i mq, ma secondo
l’utenza della struttura ricettiva, quindi si può considerare una “liberalizzazione” totale.
Secondo l’ass. Micheletti, si potrebbe inserire accanto punto 2 e 3, un limite, che può essere secondo l’utenza della
struttura ricettiva.
Questo punto, afferma l’Ass. Micheletti ,ha come obiettivo quello di migliorare la qualità delle nostre attività
economiche esistenti, e per prevedere un turismo diverso, è previsto anche quaesto passaggio, SONO INOLTRE
ESCLUSE LE SUPERFICI ADIBITE A SPAZI DI SERVIZIO E/O
PERTINENZIALI DELLA STRUTTURA, QUALI SALE PER LE CUCINE, SALE O AREE COMUNI
PURCHE’ DESTINATE AD USO DELLA STRUTTURA MEDESIMA CHE ECCEDONO gli
STANDARD MINIMI RICHIESTI DALLA VIGENTE NORMATIVA PER STRUTTURE
ALBERGHIERE A TRE STELLE, FERMO RESTANDO CHE LA SUPERFICIE ESCLUSA NON
POSSA NEL SUO COMPLESSO ESSERE SUPERIORE AL 50% DI QUELLA COMPLESSIVA DELLE
CAMERE E DELLE SUITES, quindi in questo caso, afferma l’ass. Micheletti, o diminuisce la qualità oppure si
prendono gli standard minini dei tre stelle e tutto quello che eccede il minimo non viene considerato slp, fermo
restando che la superficie esclusa non possa nel suo complesso essere sup. al 50% di quella complessiva, questo
afferma l’Assessore , sempre nell’ottica di una riqualificazione dell’attivitò ricettiva.
Successivamente, afferma il geom. Fusi, si è dovuto fare anche un elenco di come calcolare le varie superfici,
inoltre nel computo DELLA SLP vanno comprese anche le quantità già esistenti sull'area interessata dall'intervento
se non demolite prima del rilascio DEL permesso di costruire.
Per gli edifici residenziali esistenti alla data di approvazione del Piano Strutturale, che abbiano altezza
interna superiore a ml 3,00, la S.L.P si determina dividendo il volume ASSENTITO esistente per ml 3,00.
Per gli edifici con destinazione d’uso Attività Urbane, esistenti alla data di approvazione del Piano
Strutturale, che abbiano altezza interna superiore a ml 3,00, la S.L.P. si determina dividendo il volume
ASSENTITO esistente per ml 3,00.
Per gli edifici agricoli esistenti alla data di approvazione del Piano Strutturale, la S.L.P. si determina: con la
superficie assentita al lordo dei muri perimetrali ad esclusione delle serre e delle strutture precarie,
PER GLI EDIFICI A DESTINAZIONE D’USO TURISTICO RICETTIVO esistenti LA SLP E’ DATA
DALLA SOMMA DELLA SUPERFICIE DI TUTTI I PIANI FUORI TERRA, SEMINTERRATI ED
INTERRATI AVENTI LE CARATTERISTICHE DELL’ABITABILITA’ MISURATA AL LORDO DEI
TRAMEZZI INTERNI, VANI SCALE, VANI ASCENSORI, ECC. E AL NETTO DEGLI ELEMENTI
VERTICALI (MURI PERIMETRALI.)
in questo punto afferma il geom. Fusi, si è inserito come viene conteggiato il slp sulle strutture turistiche ricettive,
perché prima non era stato mai considerato come tale;
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La commissione consiliare, su proposta dei vari membri, si conclude con l’obiettivo di avere altri incontri, il prossimo
previsto per il 09/08/2012, alle ore 8.30, per valutare e discutere gli articoli oggetto di modifica sul presente
Regolamento urbanistico, avendo una maggiore attenzione agli articoli: 16,22,31,34 e 37.
Non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente alle ore 11.30 dichiara sciolta la seduta.
IL SEGRETARIO
Simona Cecchetti
IL PRESIDENTE
Massimo Carlotti
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