il lavoro degli italiani all`estero
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IL LAVORO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO a cura di Elvira D’Alessandro Consulente del Lavoro Elvira D'Alessandro 1 Disciplina fiscale del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero a cura di Elvira D’Alessandro Consulente del Lavoro Determinazione del Reddito ( Art. 51, comma 8bis, DPR 917/86) A decorrere dal periodo d’imposta 2001, in deroga alle normali regole sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente, il reddito derivante dall'attività prestata all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto ministeriale, senza tenere conto dei compensi effettivamente erogati (v. MF circc. n. 207/2000; n. 1/2001; Ag. Entr. ris. n. 245/E/2007 e per le retribuzioni convenzionali imponibili per il 2007, D.M. 19 gennaio 2007). Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Requisiti del regime agevolato Per l’applicazione della particolare disciplina occorre che: Il lavoratore mantenga la residenza fiscale in Italia; Il contratto di lavoro sia specificatamente per l’estero; La prestazione all’estero sia esclusiva e continuativa; Il soggiorno del lavoratore all’estero duri almeno 184 giorni nell’arco di 12 mesi ( segmento che può essere anche a cavallo di due distinti periodi d’imposta); Collocazione in un “ruolo estero” Le predette condizioni devono essere contemporaneamente soddisfatte. La mancanza anche di una sola condizione comporta la tassazione ordinaria Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Il computo dei giorni per il regime agevolato N.B. Relativamente al computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all'estero, il periodo da considerare non necessariamente deve risultare continuativo: è sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all'estero per un minimo di 183 giorni nell'arco di 12 mesi, da intendersi quest'ultimi, non con riferimento al periodo d'imposta, ma alla permanenza del lavoratore all'estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari. Rientrano nel computo dei 183 giorni, le ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi. Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Esclusioni dal regime agevolato Non rientrano nel regime agevolato: Attività prestata in Paesi esteri nei quali le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni prevedano solo la tassazione nel Paese estero; Soggetti non fiscalmente residenti in Italia; Trasferta all’estero ( si applica il regime ordinario previsto per le trasferte); I lavoratori c.d. “parasubordinati”; Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Doppia imposizione I lavoratori trasferiti all'estero che mantengono la residenza fiscale in Italia subiscono una doppia imposizione, in quanto sono tassati sia in Italia, perché è lo Stato di residenza presso il quale devono dichiarare i redditi comunque prodotti, sia nello Stato estero, in quanto Paese in cui viene prodotto il reddito. Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Recupero imposte pagate all’estero L'art. 165 del TUIR prevede il recupero delle imposte pagate all'estero sui redditi ivi prodotti attraverso lo strumento del credito d'imposta. Le imposte in oggetto sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana. Tale detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione (art. 165, comma 4, TUIR; v. pure Ag. Entr. ris. n. 69/E/2005). Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Recupero tramite sostituto d’imposta Il recupero, oltre che in sede di dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 165 del TUIR, può avvenire anche tramite sostituto d'imposta, in sede di operazione di conguaglio di fine anno ex art. 23, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 (v. Ag. Entr. ris. n. 281/E/2002). In particolare, le imposte sui redditi prodotti all'estero e colà pagate sono ammesse in detrazione dal conguaglio tra le ritenute effettuate e l'imposta dovuta che il datore di lavoro opera in qualità di sostituto d'imposta . (Ag. Entr. ris. n. 12/E/2002). Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Credito d’imposta Perché possa essere riconosciuto il credito d'imposta deve essere verificato il requisito della definitività dell'imposta estera che si ha quando l'imposta non è più ripetibile. Se il reddito prodotto all'estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente al rapporto tra il reddito effettivamente prodotto all'estero ed il reddito tassato in Italia su base convenzionale (art. 36, comma 30, D.L. n. 223/2006; Ag. Entr. circ. n. 28/E/2006). Le disposizioni contenute nell'art. 51, comma 8-bis del TUIR esplicano i loro effetti esclusivamente in campo fiscale. Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Gli obblighi previdenziali Dal punto di vista previdenziale, al personale distaccato all'estero in Paesi CEE o legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale continuano ad applicarsi le disposizioni nazionali ordinarie vigenti per i lavoratori operanti in Italia, e quindi la relativa base imponibile previdenziale deve essere determinata con riferimento alla retribuzione effettiva di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969. In mancanza di accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi ove esistenti, la contribuzione deve essere versata ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 317/1987, cioè con riferimento alle retribuzioni convenzionali (INPS circ. n. 86/2001). Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro I LAVORATORI “ FRONTALIERI “ Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Il reddito di lavoro dei frontalieri I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero, in zone di frontiera quali, ad esempio: Francia Austria San Marino Stato Città del Vaticano Principato di Monaco per gli anni 2008, 2009, 2010 concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro . (art. 1, comma 204, L. n. 244/2007) Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Requisito indispensabile Tale regime impositivo riguarda però solo i lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano all'estero per svolgere la loro attività lavorativa. Nota bene Non rientrano, invece, in tale previsione le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch'essi residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto che prevede l'esecuzione della prestazione all'estero in via esclusiva e continuativa, previa collocazione nel ruolo estero, soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi. Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Particolarità Da ricordare I lavoratori frontalieri non devono essere, in nessun caso, considerati fiscalmente a carico ed i redditi in oggetto devono essere tenuti in conto ai fini della valutazione economica prevista dalle procedure di accesso alle prestazioni e ai servizi sociali (art. 3, comma 2, L. n. 388/2000). Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Il lavoro degli italiani all’estero L’art.35 della Costituzione tutela il lavoro italiano all’estero, attuando con tale previsione un preciso impegno dello Stato italiano nei confronti dei lavoratori migranti, per quanto riguarda sia la disciplina del rapporto di lavoro che quella della sicurezza sociale. Elvira D'Alessandro 2 Il lavoro degli italiani all’estero Principi fondamentali • PARITA’ DI TRATTAMENTO In base al quale ciascuno Stato stipulante riconosce ai lavoratori stranieri, operanti sul proprio territorio nazionale, gli stessi diritti riservati ai cittadini residenti. • TERRITORIALITA’ DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE Principio che prevede, come regola generale, l’applicazione della legislazione di sicurezza sociale del luogo dove viene effettivamente svolto il lavoro. • ESPORTABILITA’ DELLE PRESTAZIONI Ad ulteriore garanzia del lavoratore migrante, è previsto che le prestazioni non siano soggette a riduzione, sospensione o soppressione per il fatto che l’avente diritto trasferisca la propria residenza in un altro Paese. • TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI In base a tale principio è consentito il cumulo dei periodi di occupazione, assicurazione e residenza compiuto dal lavoratore in virtù delle legislazioni dei vari Paesi, nella misura necessaria ed a condizione che non si sovrappongano Elvira D'Alessandro 3 Il lavoro degli italiani all’estero Struttura contrattuale Trasferta Assegnazione del dipendente all’estero per esigenze eccezionali; Durata di tempo limitata ( la legge non ha stabilito la durata ) Attività svolta a beneficio del datore di lavoro rispondendo alle sue direttive. Il lavoratore non viene inserito nella struttura dell’ eventuale società estera che lo ospita. Elvira D'Alessandro 4 Il lavoro degli italiani all’estero Struttura contrattuale Trasferimento Il lavoratore viene chiamato a svolgere la sua prestazione lavorativa presso una sede estera in modo continuativo ( non occasionale ). Risponde alle esigenze aziendali di avere stabilmente un proprio dipendente all’estero; La durata del trasferimento è medio-lunga; Il dipendente svolge la propria attività a beneficio del datore di lavoro e segue le sue direttive. Il lavoratore non viene inserito nella struttura dell’ eventuale società estera che lo ospita. Elvira D'Alessandro 5 Il lavoro degli italiani all’estero Struttura contrattuale Distacco Si realizza quando un datore di lavoro ( distaccante ), per soddisfare un proprio interesse pone uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata prestazione. Presuppone la presenza all’estero di un soggetto autonomo (distaccatario); Il dipendente svolge l’attività a favore del distaccatario e viene inserito nella struttura di quest’ultimo; La durata del distacco deve essere temporanea e coincidente con la durata dell’interesse del distaccante. Elvira D'Alessandro 6 IL LAVORO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO Il lavoro degli italiani nei Paesi Extracomunitari Elvira D'Alessandro 7 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari Procedure di assunzione I Datori di lavoro che intendono procedere all’assunzione di lavoratori italiani all’estero devono presentare richiesta di autorizzazione al Ministero del Lavoro ( divisione competente della Direzione Generale per l’impiego ). Copia della sola istanza è trasmessa contemporaneamente al Ministero degli Affari Esteri. (segue ) Elvira D'Alessandro 8 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari (segue “Procedure di assunzione”) I datori di lavoro devono chiedere, in via preventiva, l'"autorizzazione", presentando istanza, debitamente bollata e documentata alla: - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Divisione I - Via C.De Lollis, 12 - 00185 Roma - copie, in carta semplice, al Ministero degli Affari Esteri (sito:www.esteri.it) - copie alla Direzione Regionale del Lavoro competente per sede del richiedente. secondo il fac-simile allegato di cui al D.M. 16/8/1988 (G.U. 224 del 23/9/88) (segue ) Elvira D'Alessandro 9 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari (segue “Procedure di assunzione”) I Datori di lavoro residenti all’Estero possono presentare la richiesta all’Ufficio Consolare competente che la trasmetterà direttamente al Ministero del Lavoro. (segue) Elvira D'Alessandro 10 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari (segue “Procedure di assunzione”) Il Ministero degli Affari Esteri , ogni anno, accertate le situazioni politiche, sociali e sanitarie dei vari Paesi predispone un elenco da trasmettere al Ministero del Lavoro, di Stati per i quali non è previsto un suo parere preventivo. (segue ) Elvira D'Alessandro 11 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari (segue “Procedure di assunzione”) Per i Paesi non compresi nell’elenco Il Ministero degli Affari Esteri rilascia il previsto parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della copia dell’istanza da parte del Ministero del Lavoro Ufficio della Direzione Generale dell’Emigrazione e degli Affari Sociali. (segue ) Elvira D'Alessandro 12 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari (segue “Procedure di assunzione”) Se nei dieci giorni successivi alla fine del periodo di quarantacinque giorni non sia pervenuto il parere dal Ministero degli Esteri vale la regola del “silenzio-assenso” Acquisito in tal modo il parere favorevole all’espatrio iniziano a decorrere , dal quarantacinquesimo giorno, i termini istruttori per il Ministero del Lavoro. Elvira D'Alessandro 13 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari tempistica rilascio autorizzazione Ministero del Lavoro rilascia l’autorizzazione Se presentata in Italia entro 75 giorni Se presentata all’Estero entro 90 giorni (dal ricevimento della domanda) ( dal ricevimento della domanda) Elvira D'Alessandro 14 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari tempistica rilascio autorizzazione In caso di modifica o di integrazione Il Ministero del Lavoro ne dà comunicazione al richiedente entro 60 giorni I termini di 75 giorni ( o 90 giorni ) decorrono dalla ricezione dell’istanza regolarizzata o completata Elvira D'Alessandro 15 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari tempistica rilascio autorizzazione Nel caso di stipula e deposito contratto-tipo con OO.SS. per assegnazioni all’estero Rilascio autorizzazione Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla ricezione ( silenzio-assenso ) In caso di ulteriori accertamenti comunicati entro 30 giorni al datore di lavoro termine del rilascio prorogato a 90 giorni Elvira D'Alessandro 16 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari tempistica rilascio autorizzazione Procedura d’urgenza I datori di lavoro che hanno concordato con le OO.SS. un contratto-quadro , regolarmente depositato, nelle more dell’autorizzazione in casi di comprovata necessità e urgenza possono previa comunicazione , entro i tre giorni precedenti, al Ministero degli Affari Esteri e del Lavoro, procedere con le assunzioni o i trasferimenti Elvira D'Alessandro 17 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari Soggetti obbligati Sono tenuti a chiedere l’autorizzazione a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale; b) le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile; c) le società costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale; d) i datori di lavoro stranieri (ex DECRETO-LEGGE del 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 ottobre 1987, n. 398) Elvira D'Alessandro 18 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari Soggetti non obbligati Nota bene: Non deve essere attivato l’iter amministrativo nel caso in cui i lavoratori si trovino già nello Stato estero; Sono esclusi dall’obbligo di preventiva autorizzazione i soggetti che intendono inviare lavoratori all’estero in trasferta Elvira D'Alessandro 19 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, accerta che: a)il contratto di lavoro, ove preveda espressamente la possibilità, dopo il trasferimento all'estero, che il datore di lavoro destini il lavoratore assunto a prestare la propria attività presso consociate estere, garantisca le condizioni di lavoro di cui alle successive lettere; (DECRETO-LEGGE del 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 ottobre 1987, n. 398) (segue ) Elvira D'Alessandro 20 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione (segue ) b) il trattamento economico-normativo offerto sia complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e sia distintamente prevista l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro; c) i contratti di lavoro prevedano, qualora le autorità del Paese di impiego pongano restrizione ai trasferimenti di valuta, la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego; (segue) Elvira D'Alessandro 21 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione (segue) d) sia stata stipulata, a favore dei lavoratori italiani inviati all'estero a svolgere attività lavorativa, un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente; e) il contratto stabilisca il tipo di sistemazione logistica; f) il contratto impegni il datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro Elvira D'Alessandro 22 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari I contenuti della domanda La domanda deve contenere l’indicazione: Della persona fisica o giuridica che richiede l’autorizzazione; Il numero dei lavoratori da assumere ( o da trasferire ) con i livelli di inquadramento e il trattamento economico; La località dove saranno inviati e il tipo di sistemazione alloggiativa; Il CCNL applicato; Le particolari condizioni economiche garantite in relazione alla prestazione di lavoro all’Estero; Nel caso di contratto-tipo l’obbligo di aderirvi. Elvira D'Alessandro 23 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari Gli allegati alla domanda La domanda deve essere corredata dal: Certificato di iscrizione alla CCIAA o al Registro Società di data non anteriore ad un mese; Copia del contratto di appalto o altra fattispecie contrattuale o il titolo giuridico ; Eventuale copia della polizza assicurativa per i rischi di viaggio. Elvira D'Alessandro 24 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari L’assistenza sanitaria Assegnazione in Paesi con cui l’Italia ha stipulato accordi in materia sanitaria. Va verificato il contenuto dei singoli accordi al fine di individuare le prestazioni a cui il lavoratore ha diritto in caso di malattia. Attualmente vigono accordi internazionali per gli espatriati con : Argentina ;Australia; Brasile; Capoverde;Croazia; Ex Jugoslavia; Monaco; San Marino; Tunisia Elvira D'Alessandro 25 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari L’assistenza sanitaria Assegnazione in Paesi con cui l’Italia non ha stipulato un accordo in materia sanitaria. In tali situazioni l’assistenza sanitaria si risolve con il rimborso delle spese sostenute dal dipendente ( e anticipate dal datore di lavoro ) . Il lavoratore richiede alla sua ASL “l’attestato per l’assistenza sanitaria ai cittadini all’estero – art. 15 DPR 618/1980“ Elvira D'Alessandro 26 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari La previdenza sociale • Nel caso in cui il lavoratore italiano venga inviato in un Paese non legato all'Italia da accordi internazionali di sicurezza sociale, la sua tutela è realizzata attraverso la normativa nazionale. • Tale normativa, prevede l'obbligo contributivo in Italia per i datori di lavoro italiani e stranieri che inviino lavoratori in Paesi non convenzionati. Elvira D'Alessandro 27 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari La previdenza sociale L’obbligo contributivo comprende le seguenti assicurazioni: • invalidità , vecchiaia e superstiti ( I.V.S.); • tubercolosi (contributo soppresso, dall'1.1.98, dall'art. 36 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446) ; • disoccupazione involontaria; • infortuni sul lavoro e malattie professionali; • malattia; • maternità. Elvira D'Alessandro 28 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari La previdenza sociale • E' inoltre dovuto, ai sensi dell'art.4 comma 4 della legge stessa, il contributo per il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito con legge 297/82. • In via interpretativa, inoltre, si ritiene dovuto, con esclusione del settore edilizio, il contributo per il finanziamento dell'indennità di mobilità, in quanto la relativa prestazione rientra nella tutela contro la disoccupazione, cui i lavoratori all'estero sono soggetti. • Restano invece esclusi i contributi per la Cassa integrazione guadagni e l'assegno al nucleo familiare. NB: Ai fini del versamento contributivo, il datore di lavoro deve aprire una posizione separata sia all'INPS che all'INAIL. Elvira D'Alessandro 29 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari La previdenza sociale I contributi per le assicurazioni dovute ai sensi della legge 398/87 vengono calcolati sulla base di retribuzioni convenzionali fissate entro il 31 gennaio di ogni anno, per settori omogenei, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 36 L. 342/2000), alla luce dei contratti collettivi nazionali di categoria (art.4 co.1). La previsione di retribuzioni convenzionali è giustificata dalla circostanza che in tali casi, non sussistendo un coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale, il lavoro svolto all'estero può essere soggetto ad una doppia contribuzione: in Italia e nel Paese di occupazione, qualora in esso viga un sistema previdenziale obbligatorio. (segue ) Elvira D'Alessandro 30 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari La previdenza sociale • Sulla base di tale considerazione la legge ha anche previsto le seguenti riduzioni delle aliquote contributive: • * per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione • Una ulteriore riduzione del contributo può essere concessa, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministro della Salute, "ai datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel Paese estero o assicurano i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione del Paese estero" ; e tubercolosi, riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro, da utilizzare fino ad esaurimento delle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate; * per l'assicurazione malattia e maternità riduzioni previste dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Elvira D'Alessandro 31 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari La previdenza sociale La legge 398/87 si applica, in via residuale, anche nel caso di invio di lavoratori in Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato "convenzioni parziali", il cui campo di applicazione, cioè, comprenda soltanto alcune branche della sicurezza sociale. In tali casi, pertanto, i contributi previdenziali verranno versati: * per le branche ricomprese nella convenzione, in base all'art.12 della legge n.153/69, e successive modificazioni; * per le assicurazioni escluse dalla convenzione, in base alle retribuzioni convenzionali. Elvira D'Alessandro 32 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari INAIL • per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, qualora anche nello Stato estero tale assicurazione sia obbligatoria e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato a tali obblighi, il valore dei premi è ridotto in misura corrispondente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze. Elvira D'Alessandro 33 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari INAIL Disciplina assicurativa dei lavoratori distaccati • Il periodo di distacco massimo è regolamentato da ogni singola Convenzione. • I lavoratori distaccati, quindi, restano assicurati all’Inail per quanto riguarda la tutela degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per cui ad essi vengono erogate le prestazioni previste dal sistema di indennizzo nazionale Elvira D'Alessandro 34 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari L’imposizione fiscale A decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata modificata la disciplina relativa ai redditi percepiti dai lavoratori dipendenti, fiscalmente residenti in Italia, per l’attività svolta all’estero. I predetti redditi sono imponibili in Italia anche nell’eventualità in cui l’attività lavorativa sia svolta all’estero con carattere di continuità ed esclusività. Infatti lo status di residenza fiscale in Italia determina l’imponibilità fiscale in detto Stato, in capo al contribuente, su tutti i redditi ovunque prodotti, e, nel Paese estero, soltanto sul reddito di lavoro dipendente. ( Fonte: Fisconelmondo – Agenzia Entrate ) Elvira D'Alessandro 35 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari L’imposizione fiscale Per operare una corretta imposizione fiscale, il datore di lavoro-sostituto d’imposta deve valutare lo status di residenza del lavoratore. Un soggetto si considera fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: È iscritto all’anagrafe della popolazione residente; Ha la residenza in Italia ai sensi del codice civile; Ha il domicilio in Italia ai sensi del codice civile Elvira D'Alessandro 36 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari L’imposizione fiscale Confrontando la normativa fiscale dello Stato estero potrebbe verificarsi il caso che il lavoratore dipendente venga considerato fiscalmente residente in entrambi gli Stati. In tali situazioni particolari si rende necessario analizzare il contenuto delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni eventualmente stipulato tra l’Italia e lo Stato estero Elvira D'Alessandro 37 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari L’imposizione fiscale Soltanto nel caso in cui il lavoratore soggiorni per meno di 183 giorni nel Paese estero (*), sia residente nel Paese di provenienza e le remunerazioni siano pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente nello Stato estero (e l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato estero), egli sarà tassato nel Paese di provenienza. ( tassazione esclusiva nel Paese di residenza ) Negli altri casi entrambi gli Stati hanno solitamente una competenza concorrente alla tassazione del reddito (*) i 183 giorni devono insistere in un periodo di 12 mesi che inizi o termini nel corso dell’anno fiscale considerato. Elvira D'Alessandro 38 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari L’imposizione fiscale I fenomeni di doppia imposizione ( TASSAZIONE CONCORRENTE ) si verificano quando il lavoratore: Mantiene la residenza fiscale in Italia ed è quindi tassato nel nostro Paese sui redditi ovunque prodotti ( compresi i redditi di lavoro dipendente ) È assoggettato ad imposizione fiscale nello Stato estero per i redditi ivi prodotti ( Stato della “fonte” ). Il fenomeno viene attenuato o eliminato attraverso le“convenzioni” o il riconoscimento del credito per le imposte pagate all’estero. Elvira D'Alessandro 39 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari L’imposizione fiscale Le Convenzioni per evitare la doppia imposizione internazionale rappresentano il risultato di un accordo tra due Stati per regolamentare sulla base del principio di reciprocità la sovranità tributaria di ciascuno. Di regola questi accordi internazionali sono redatti sulla base di un apposito modello di convenzione elaborato in ambito OCSE ( Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ). Le Convenzioni possono riguardare le imposte sul reddito e, talvolta, alcuni elementi del patrimonio. Oltre a disciplinare la cooperazione tra le Amministrazioni fiscali degli Stati contraenti, le Convenzioni mirano a evitare la doppia imposizione e a prevenire l’evasione e l’elusione fiscale eliminando le doppie esenzioni. NB : Nella maggior parte delle convenzioni stipulate dall’Italia , la condizione del soggiorno nello Stato Estero per più di 183 giorni non è rapportata ad un periodo di 12 mesi , ma all’anno fiscale considerato. Elvira D'Alessandro 40 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari L’imposizione fiscale A seconda che vi sia o meno una convenzione contro la doppia imposizione tra i due Stati, si possono avere le seguenti situazioni: a) reddito conseguito in un Paese con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro la doppia imposizione In tal caso i redditi conseguiti sono assoggettati a imposizione secondo la normativa interna e secondo le singole convenzioni contro le doppie imposizioni ( o tassazione esclusiva o tassazione concorrente ). Il contribuente avrà comunque la possibilità, nel caso in Italia sia previsto un trattamento a lui più favorevole, di avvalersi di tale trattamento anche in deroga agli accordi internazionali contro le doppie imposizioni; (segue) Elvira D'Alessandro 41 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari L’imposizione fiscale (segue ) b) reddito conseguito in un Paese con cui l’Italia non ha stipulato una convenzione contro la doppia imposizione In questa seconda ipotesi, invece, il contribuente sarà assoggettato a doppia imposizione, salva la possibilità, poi, di ottenere un credito di imposta per le imposte pagate all’estero, a titolo definitivo, sui redditi derivanti da attività lavorativa svolta all’estero. Infatti, in tale ipotesi, mentre il Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa avanzerà le proprie pretese impositive in relazione al principio di territorialità del reddito prodotto, l’Italia avanzerà le proprie pretese impositive in base al principio della tassazione del reddito mondiale (world-wide income). Elvira D'Alessandro 42 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari L’imposizione fiscale La determinazione dei redditi di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, è effettuata non più sulla base delle retribuzioni effettive ma di retribuzioni convenzionali. Le retribuzioni convenzionali sono stabilite annualmente con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e individuano, per ciascun settore economico e per ciascuna fascia retributiva, degli importi minimi e massimi mensili. In corrispondenza di questo "gap" è fissato l’importo convenzionale, definito annualmente. Elvira D'Alessandro 43 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari L’imposizione fiscale Le retribuzioni convenzionali si applicano soltanto al verificarsi delle seguenti condizioni: - permanenza all’estero per più di 183 giorni; - rapporto esclusivo di lavoro; - rapporto di lavoro in via continuativa. In assenza anche di una sola delle citate condizioni, trova applicazione la retribuzione effettiva. Elvira D'Alessandro 44 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari L’imposizione fiscale Dall'introduzione del criterio convenzionale consegue che qualora il datore di lavoro riconosca al proprio dipendente alcuni benefits, questi emolumenti in natura non subiscono alcuna tassazione autonoma in quanto il loro ammontare sarà ricompreso forfetariamente nella retribuzione convenzionale . Nessuna esclusione dalla tassazione può essere invocata per le indennità di fine rapporto corrisposte da imprese italiane al personale italiano che abbia prestato lavoro all'estero alle loro dipendenze, anche per la parte afferente ad annualità lavorate effettivamente all'estero. Elvira D'Alessandro 45 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Extracomunitari L’imposizione fiscale AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 04 agosto 2006, n. 28/E • Il reddito effettivo prodotto all’estero non concorre interamente a formare il reddito complessivo in Italia del lavoratore residente, ma soltanto nel limite della retribuzione convenzionale forfetariamente determinata. • Secondo la disposizione in esame, il credito per le imposte pagate all’estero sul predetto reddito prodotto oltre frontiera deve essere riconosciuto soltanto proporzionalmente alla quota-parte che concorre alla formazione della base imponibile, secondo quanto disposto dall’articolo 165, comma 10, del TUIR. Elvira D'Alessandro 46 IL LAVORO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO Il lavoro degli italiani nei Paesi Comunitari Elvira D'Alessandro 47 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Comunitari Le convenzioni La convenzione di Roma del 19 giugno 1980 , firmata da dodici Stati membri, è entrata in vigore il 1º aprile 1991 nella maggioranza degli Stati membri stabilendo quali leggi regolamentino le obbligazioni contrattuali in caso di transnazionalizzazione dei rapporti di lavoro; Elvira D'Alessandro 48 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Comunitari Comunicazioni al Centro per l’Impiego Si ricorda che è fatto obbligo di comunicare al Centro per l’Impiego entro 5 giorni dall’evento il trasferimento del lavoratore; distacco del lavoratore Elvira D'Alessandro 49 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Comunitari Il distacco “particolare” La figura del distaccato in regime comunitario presenta una situazione eccezionale rispetto a quella comune di applicazione della “lex loci laboris”, per questo le relative norme comunitarie debbano essere interpretate in maniera quanto mai precisa e rigorosa. ( cfr. INPS - Circolare n. 28 del 5 febbraio 1998 ) Elvira D'Alessandro 50 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Comunitari Il distacco “particolare” una prestazione lavorativa può considerarsi effettuata per conto dell'impresa distaccante solo se sussista un <<legame organico>> tra quest'ultima e il lavoratore distaccato. La presenza di tale legame organico, è riconoscibile dal mantenimento del rapporto di subordinazione con l'impresa distaccante durante tutto il periodo di distacco, oltrechè da altri elementi quali la responsabilità dell'impresa distaccante in materia di assunzione del lavoratore, la gestione dei contratto di lavoro, la risoluzione del rapporto di lavoro e la determinazione della natura del lavoro da svolgere durante il periodo di distacco. Elvira D'Alessandro 51 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Comunitari Assicurazioni sociali La legge 398/1987, quale fonte di diritto interno disciplinante l’obbligo assicurativo nei confronti del lavoratore italiano occupato in un Paese estero non legato all’Italia da accordi, anche parziali, in materia di sicurezza sociale, non trova più applicazione, per i lavoratori occupati nei dieci Paesi neocomunitari, dal 1° maggio 2004. Tali lavoratori possono sere assicurati in Italia solo in caso di attivazione della procedura di “distacco” ai sensi della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale. In tal caso i datori di lavoro devono continuare ad effettuare in Italia i versamenti previdenziali per le forme assicurative, le tipologie, le aliquote identiche a quelle previste per il lavoro sul territorio nazionale. La normativa di riferimento per la qualificazione e la determinazione del reddito imponibile ai fini previdenziali è quella contenuta nell’art. 6 del D.Lgs. n.314/1997, di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali. ( cfr. INPS – Circolare 21 febbraio 2005, n. 33) Elvira D'Alessandro 52 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Comunitari Assicurazioni sociali : modulistica Per effetto del principio di territorialità in ambito comunitario, qualora non venga attivata la procedura di distacco, ovvero al superamento del periodo di distacco, autorizzato col modello E101, troverà piena applicazione la legislazione previdenziale del Paese di occupazione del lavoratore. (cfr. INPS – Circolare 21 febbraio 2005, n. 33 ) Elvira D'Alessandro 53 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Comunitari Assicurazioni sociali : modulistica Il formulario E 101, attestando l’iscrizione dei lavoratori al regime previdenziale di un determinato Stato, crea una presunzione di regolarità di siffatta iscrizione e, di conseguenza, è vincolante per l’Istituzione competente dello Stato membro in cui viene svolta l’attività, cui il distacco si riferisce. La predetta Istituzione non può, pertanto, assoggettare al proprio regime previdenziale i lavoratori in possesso di un formulario E 101 fintantoché il formulario stesso non venga revocato o invalidato. ( cfr. INPS - Circolare 28 novembre 2002, n. 173 ) Elvira D'Alessandro 54 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Comunitari Assicurazioni sociali e durata del distacco Il lavoratore resta sottoposto alla legislazione Italiana a condizione che la durata prevedibile del distacco non ecceda i dodici mesi e che l’interessato non sia inviato all’estero per sostituire un’altra persona il cui distacco ha avuto termine ( Mod. E 101 ); Al periodo iniziale possono aggiungersi ulteriori 12 mesi se la durata del lavoro da effettuare si prolunga per circostanze imprevedibili oltre la durata inizialmente prevista ( Mod. E 102 ); Ove il periodo complessivo per effetto delle proroghe superi i 24 mesi va presentata istanza alla sede Regionale INPS competente ( di norma non si superano i 3 anni complessivi ) ; Elvira D'Alessandro 55 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Comunitari Base imponibile contributiva Ai fini della determinazione della base imponibile contributiva dei lavoratori assegnati in ambito comunitario è necessario fare riferimento alla retribuzione effettiva, applicando i criteri fissati dall’art. 51, commi da 1 a 8, del T.U.I.R. Elvira D'Alessandro 56 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Comunitari Base imponibile fiscale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 51 ( …omissis… ) 8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. Elvira D'Alessandro 57 Il lavoro degli Italiani nei Paesi Comunitari INAIL Disciplina assicurativa dei lavoratori distaccati • Nei confronti del lavoratore distaccato non vige il principio della territorialità, pertanto il medesimo è soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa. • Il lavoratore rimane soggetto alla legislazione del primo Stato membro per un periodo di 12 mesi rinnovabili al massimo per altri 12 (artt.13 e 14 Reg.CEE n.1408/71). • Lo stesso principio è valido anche per il personale viaggiante, trasporti, membri di ambasciate e consolati e loro familiari, etc.. Elvira D'Alessandro 58 Licenziamento individuale e Contratto a tempo determinato Il licenziamento del dipendente può avvenire per giustificato motivo, oggettivo o soggettivo (art. 1 L. 15.7.1966, n. 604), oppure per giusta causa (art. 2119 c.c.). GIUSTA CAUSA E’ la motivazione che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione, neppure in via provvisoria, del rapporto. La prova ricade sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare l'esistenza di un comportamento integrante grave negazione degli elementi essenziali del rapporto e, in particolare, di quello fiduciario, con riferimento agli aspetti concreti della condotta addebitata (Cass. 3.1.2011, n. 35). La contestazione disciplinare volta al licenziamento per giusta causa deve essere specifica, ossia deve contenere tutte le indicazioni utili a individuare il fatto nella sua materialità , così da consentire al lavoratore di difendersi al meglio (Cass. 30.3.2011, n. 7277). GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO con preavviso E’ determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro; esso ha quindi natura ontologicamente disciplinare e gli si applicano le garanzie procedurali in materia di pubblicità della normativa, contestazione preventiva dell'addebito e difesa del lavoratore. Il giudizio di proporzionalità della sanzione (rimesso al giudice di merito) deve valutare la gravità dell'inadempimento in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso: quindi l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (Cass. 10.12.2007, n. 25743). Ad esempio Lo scarso rendimento, che configura un'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, deve essere provato dal datore di lavoro, il quale deve dimostrare con specifico riguardo alla natura dell'attività esercitata - non solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o la sua oggettiva esigibilità ma anche che tale situazione è dovuta esclusivamente a una condotta colpevole del lavoratore e al suo negligente inadempimento degli obblighi contrattuali (Cass. 1.12.2010, n. 24361; Cass. 26.3.2010, n. 7398). GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (con preavviso) è determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento (art. 3 L. 604/1966). Il datore di lavoro deve dimostrare: 1) la sussistenza delle ragioni addotte, 2) il nesso di causalità con il recesso, 3) l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse con riguardo all'organizzazione aziendale in essere al momento del recesso. Anche la riorganizzazione dell'azienda per la sua più economica gestione costituisce giustificato motivo oggettivo di recesso (Cass. 7.4.2010, n. 8237). La motivazione deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare chiaramente la causa del recesso: ne consegue che una comunicazione assolutamente generica equivale alla totale omissione della comunicazione dei motivi, con conseguente illegittimità del recesso (Cass. 5.5.2011, n. 9925). Casi particolari La diminuzione del fatturato, ove non sia possibile ricollocarlo altrimenti, giustifica il licenziamento di un dipendente e il giudice non può sindacare nel merito la scelta imprenditoriale, ricercando se la diminuzione del fatturato in oggetto abbia natura transitoria o permanente (Cass. 22.2.2011, n. 4276). La scelta dell'imprenditore di procedere con il licenziamento al fine di conseguire una più corretta gestione dell'impresa dal punto di vista economico e organizzativo, se correttamente attuata, non è sindacabile dal giudice nei suoi profili di congruità e opportunità (Cass. 24.5.2011, n. 11356). ONERE DELLA PROVA: L’ onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro (art. 5 L. 604/1966). Il lavoratore che agisce in giudizio contro il licenziamento illegittimo ha l'onere di provare l'esistenza del medesimo; spetta invece al datore provare la giusta causa o il giustificato motivo (Trib. Rieti 26.10.2006). La prova del fatto che il licenziamento è stato intimato solamente in forma orale è a carico del lavoratore che chiede l'indennità di mancato preavviso (C. App. Roma 31.8.2006). Altre ipotesi A. Licenziamento discriminatorio B. Durante il periodo di prova C. Durante la gravidanza LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO (artt. 4 L. n. 604/66, 15 S.L. e 3 L. n. 108/90) Onere probatorio Nozione E’ il licenziamento determinato da ragioni sindacali, politiche, religiose,razziali, di lingua o di sesso, di handicap, di età obasata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali (artt. 4 L. n. 604/1966 e 15 S.L.) A carico del lavoratore, che può far uso di presunzioni Sanzione Nullità Tutela Art. 18 S.L. senza limiti dimensionali (art. 3 L. n. 108/1990) 10 LAVORATORI IN PROVA Le norme della L. 604/1966 (obbligo della forma scritta, comunicazione dei motivi, riassunzione) si applicano solo a partire dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi 6 mesi dall'inizio del rapporto di lavoro (art. 10 L. 604/1966). Tali norme valgono anche nel caso di lavoratori avviati mediante il collocamento obbligatorio ( Cass. 27.12004, n. 1458). Anche il lavoratore in prova ha diritto a percepire il TFR maturato (Corte Cost. 189/1980). LAVORATORI IN PROVA Non è legittimo il licenziamento del lavoratore in prova al quale non siano state fatte svolgere le mansioni per le quali era stato originariamente assunto (Cass. 17.2.2003, n. 2357). Se non è previsto dal contratto di lavoro, il licenziamento intimato durante la prova o al suo termine non deve essere motivato (Cass. 14.10.2009, n. 21784; Cass. 1.12.2008, n. 28531). La comunicazione dei motivi del recesso, se non è prevista dal CCNL o dal contratto aziendale o individuale, non è necessaria nemmeno qualora il licenziamento (durante o al termine del periodo di prova) sia intimato nei confronti di un lavoratore appartenente alle categorie protette (Cass. 14.10.2009, n. 21784). MATERNITÀ E PATERNITÀ Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio della gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro nonché fino al compimento di 1 anno di età del bambino . Il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza; la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, deve presentare idonea certificazione da cui risulti l'esistenza delle condizioni che vietavano il licenziamento. ….maternità e paternità Il divieto di licenziamento non si applica nei casi di: 1) colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa; 2) cessazione dell'attività aziendale; 3) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione per scadenza del termine ; 4) esito negativo della prova . ….maternità e paternità È nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore. In caso di fruizione del congedo di paternità , il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Le norme di cui sopra si applicano anche in caso di adozione e di affidamento . Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità (art. 54 D.Lgs. 151/2001). IL COLLEGATO LAVORO Le novità introdotte dal Collegato lavoro (L. 183/2010) e le prime pronunce giurisprudenziali IL NUOVO REGIME DI IMPUGNAZIONI E DECADENZE IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO (Art. 32, c. 1 Collegato) -1 Modifiche alla L. n. 604/1966 – art. 6, comma 1 e 2 1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione anch’essa in forma scritta dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. 2. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta (270) giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni (60) dal rifiuto o dal mancato accordo. continua… Licenziamento nullo Per ragioni discriminatorie ex art. 4 L. 604/66 e art. 15 Stat. Lav. matrimonio (art. 1 L. 7/63) maternità (art. 54 D.Lgs. 151/2001) razza, credo politico o religioso, sesso, lingua …. Licenziamento per scadenza del comporto Licenziamento disciplinare annullabile per violazione Principi immediatezza/pubblicità del codice Licenziamento collettivo (al di fuori delle ipotesi di mancanza della forma scritta) Licenziamento ad nutum (perché i motivi possono non essere esplicitati) MA NON AL LICENZIAMENTO ORALE IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO (Art. 32, c. 3 Collegato) - 3 Le disposizioni di cui all’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 dell’art.32 del Collegato si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; b) Al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; c) Al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 c.c., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; d) All’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo; continua… IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO (Art. 32, c. 4 Collegato) - 4 Le disposizioni di cui all’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 dell’art. 32 del Collegato Lavoro si applicano anche: a) Ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) Ai contratti di lavoro a termine stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) Alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento; d) In ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto. LE MODIFICHE DEL MILLEPROROGHE - 1 Art. 54 D.L. 29.12.2010 n. 255 (conv. in L. 26.02.2011 n. 10) “all’art. 32 della L. n. 183/2010, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1 bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal dicembre 2011”. continua… 31 La conciliazione, la certificazione e l’arbitrato LE NOVITA’ IN TEMA DI CONCILIAZIONE 24 LE NOVITA’ DEL COLLEGATO LAVORO Il tentativo di conciliazione diviene facoltativo (mediante abrogazione degli artt. 410bis e 412bis c.p.c. e degli artt. 65 e 66 D.Lgs. n. 165/2001) restando obbligatorio solo per i rapporti certificati (art. 80, c. 4 D.Lgs. n. 276/2003) Cambia la composizione delle Commissioni di Conciliazione: - il Direttore dell’Ufficio o un suo delegato o un magistrato collocato a riposo - 4 rappresentanti effettivi e 4 rappresentanti supplenti dei datori di lavoro designati dalle OOSS maggiormente rappresentative a livello territoriale - 4 rappresentanti effettivi e 4 rappresentanti supplenti dei lavoratori designati dalle OOSS maggiormente rappresentative a livello territoriale 25 IL NUOVO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE Richiesta (facoltativa) sottoscritta dall’istante e spedita alla DPL mediante raccomandata A/R (non è ammissibile la spedizione via fax) Copia della richiesta va consegnata o spedita per raccomandata A/R alla controparte Nei casi di richiesta congiunta delle parti, la richiesta e la spedizione avvengono con le stesse modalità Nei casi di delega a conciliare e transigere sono valide solo quelle rilasciate davanti al notaio o a un funzionario della DPL La richiesta deve contenere: a) nome, cognome, residenza dell’istante e del convenuto (nei casi di persona giuridica: denominazione o ditta e la sede (è possibile ritenere che debba essere indicato anche il CF delle parti come avviene per gli atti processuali) b) Il luogo dove è sorto il rapporto o si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale il lavoratore era addetto o prestava l’attività c) Il domicilio eletto d) L’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa 26 IL NUOVO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE: I TEMPI Nel termine di 20 gg. dalla richiesta il convenuto (se accetta il tentativo di conciliazione) deposita una memoria contente: a) Le difese e le eccezioni in fatto e in diritto b) Le eventuali domande riconvenzionali Nel termine di 10 gg. dal deposito della memoria la DPL convoca le parti per la comparizione innanzi alla Commissione o sottocommissione. Nel termine di 30 gg. dalla convocazione delle parti la Commissione o sottocommissione deve svolgere il tentativo di conciliazione 27 CONCILIAZIONE E DECADENZE La riforma conferma le previsioni in tema di interruzione dei termini di prescrizione e delle decadenze di cui all’art. 410, comma 2 c.p.c. La richiesta del tentativo di conciliazione: Interrompe la prescrizione sospende il decorso di ogni termine di decadenza per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 gg. successivi Conciliazione e impugnazione del licenziamento: - Il ricorso al giudice va presentato nel termine di 60 gg dal rifiuto del tentativo di conciliazione Arbitrato e impugnazione del licenziamento: - Il ricorso al giudice va presentato nel termine di 60 gg dal mancato accordo 28 IL PERIODO TRANSITORIO In assenza di disposizioni transitorie nella L. n. 183/2010 il Ministero del Lavoro con nota del 25 novembre 2010 ha stabilito che: Le vecchie Commissioni di Conciliazione possono operare fino all’8 gennaio 2011 nella vecchia composizione e possono trattare solo i tentativi di conciliazione avviati prima del 24 novembre 2010 TENTATIVI DI CONCILIAZIONE IN FASE TRANSITORIA A) B) C) Istanze presentate prima del 24 novembre 2010 e non ancora trattate: possibilità di portare a termine la conciliazione previo avviso alle parti sulla facoltatività dello stesso Istanze presentate prima del 24 novembre 2010 e per le quali si siano già tenuti degli incontri: possibilità di portare a termine la conciliazione previo avviso alle parti sulla facoltatività dello stesso Controversie instaurate prima del 24 novembre 2010 senza il preventivo tentativo di conciliazioni e per le quali il giudice abbia dichiarato la improcedibilità: la Commissione di conciliazione deve svolgere il tentativo di conciliazione applicando il vecchio art. 410 c.p.c. LE NOVITA’ IN TEMA DI ARBITRATO L’ARBITRATO L’ARBITRATO E’ UN ISTITUTO CHE PREVEDE IL DEFERIMENTO A UN TERZO, CHE NON E’ UN GIUDICE, DEL POTERE DI DECIDERE COME COMPORRE UNA CONTROVERSIA. DUE TIPOLOGIE RITUALE IRRITUALE 31 Controversie di lavoro Esperimento del tentativo di conciliazione (non più obbligatorio) Esito positivo Conclusione della procedura Esito negativo Ricorso ex art. 414 c.p.c Procedura arbitrale, laddove possibile Procedure arbitrali: In sede di conciliazione (art. 412 c.p.c.) Secondo le sedi e le modalità definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (art. 412 ter c.p.c.) Presso camere arbitrali istituite dagli organi di certificazione Avanti a un collegio di conciliazione e arbitrato irrituale (art. 412 quater c.p.c.) Clausole compromissorie: Certificazione accordo individuale. Previsione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (pattuibile solo una volta terminato il periodo di prova). GLI EFFETTI DEL LODO Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato produce tra le parti gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, quarto comma, c.c. La medesima previsione è contenuta nel nuovo articolo 412, comma 3 c.p.c. e nel nuovo articolo 412quater comma 10 c.p.c. EFFICACIA ED ESECUTIVITA’ DEL LODO Art. 412, c. 4 e Art. 412 quater c. 10 c.p.c. Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’articolo 808-ter, decide in unico grado il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal Tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale lo dichiara esecutivo con decreto In fase di approvazione finale si è scelta la formula che era contenuta nel vecchio art. 412 quater c.p.c. in materia di impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale L’IMPUGNAZIONE DEL LODO Art. 808-ter c.p.c. Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I: 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'art. 825 c.p.c. Manovra d’estate 2011 L’art. 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, relativo al “Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità” stabilisce che i contratti collettivi di lavoro, aziendali o territoriali, sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. IL LICENZIAMENTO IL PREAVVISO Il datore di lavoro all'atto del licenziamento per giustificato motivo ha l'obbligo - a norma dell'art. 2118, cod. civ. - di dare un periodo di preavviso. Nel concreto la durata del periodo di preavviso è tuttavia stabilita, per la generalità dei dipendenti, dalla contrattazione collettiva che la determina in funzione dell'anzianità di servizio e della categoria del lavoratore, introducendo dei termini di miglior favore. Naturalmente la durata del periodo di preavviso può essere regolata anche da pattuizioni individuali che prevedano periodi di preavviso più lunghi di quelli stabiliti nei contratti collettivi. Computo del periodo di preavviso Il computo del periodo di preavviso deve avvenire - secondo un orientamento della giurisprudenza di merito – in base ai giorni di calendario e non in relazione alle effettive giornate di lavoro, salvo che dal tenore dei contratti collettivi o individuali applicabili al rapporto di lavoro si desuma diversamente. Decorrenza Il periodo di preavviso decorre dal momento in cui è pervenuta al lavoratore la comunicazione del licenziamento, salvo diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi. Rinuncia allo svolgimento del periodo di preavviso da parte del soggetto non recedente E' stato ritenuto, dalla prevalente giurisprudenza che siano legittime le norme collettive che consentono alla parte non recedente di rinunciare allo svolgimento del periodo di preavviso senza, con ciò, essere tenuta a corrispondere alla controparte la relativa indennità sostitutiva. In ogni caso, il lavoratore e il datore di lavoro possono - con accordo individuale - derogare a siffatte norme collettive e stabilire che la parte non recedente che rinuncia allo svolgimento del periodo di preavviso debba corrispondere alla parte recedente la relativa indennità sostitutiva . Studio D’Alessandro Elvira – Consulente del Lavoro 1 IL LICENZIAMENTO Sospensione del rapporto La decorrenza del periodo di preavviso è sospesa qualora intervenga, durante il periodo stesso, una causa di sospensione del rapporto di lavoro, come ad esempio malattia e infortunio. Diritti ed obblighi delle parti durante il periodo di preavviso Nel periodo compreso tra la comunicazione del licenziamento e la scadenza del termine di preavviso il rapporto prosegue normalmente, cioè a dire che permangono tutte le reciproche obbligazioni delle parti (prestazione lavorativa, retribuzione, obbligazioni accessorie). Ne consegue che il lavoratore licenziato con preavviso ha diritto a prestare la propria attività durante il relativo periodo e il lavoratore dimissionario è tenuto a prestarla fino alla scadenza di quel periodo. Maturazione delle ferie La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il periodo di preavviso deve essere preso in considerazione ai fini della maturazione del diritto alle ferie o della corresponsione della indennità sostitutiva semprechè il lavoratore abbia effettivamente lavorato in tale periodo. Qualora, invece, il datore di lavoro abbia dispensato il dipendente dal prestare servizio durante il preavviso, a quest'ultimo non sono dovuti i ratei di ferie corrispondenti a tale periodo. Il periodo di preavviso non può, ex art. 2109, comma 4, cod. civ., essere computato nelle ferie. Studio D’Alessandro Elvira – Consulente del Lavoro 2 IL LICENZIAMENTO Momento estintivo del rapporto Il rapporto di lavoro si estingue allo spirare del termine del preavviso. Ove il rapporto di lavoro prosegua oltre la scadenza del periodo di preavviso, l'atto di recesso diviene inefficace. Ne discende che ai fini dell'estinzione del rapporto di lavoro occorre un nuovo atto di recesso - intimabile ovviamente semprechè permangano i presupposti legittimanti ed il decorso di un nuovo periodo di preavviso. Indennità sostitutiva del preavviso L'art. 2118, comma 2, cod. civ., stabilisce che in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a corrispondere all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso esonera solo dal prestare materialmente l'attività lavorativa, ma non comporta la estinzione immediata del rapporto di lavoro, anche se il prestatore venga esonerato dalla prestazione lavorativa per il periodo di preavviso e gli venga corrisposta l'indennità sostitutiva, il rapporto stesso prosegue fino alla scadenza del periodo di preavviso, in mancanza di un diverso accordo tra le parti. Di qui la conseguenza che: se durante il periodo di preavviso il lavoratore si ammala, egli avrà ugualmente diritto all'applicazione della disciplina sulla malattia e l'infortunio stabilita dalla legge e dalla contrattazione collettiva (conservazione del posto e trattamento economico) con corrispondente prolungamento del periodo di preavviso; il rapporto di lavoro si intende comunque cessato solo allo spirare del termine di preavviso. I principi suesposti non trovano applicazione solo se dal comportamento complessivo delle parti risulti che esse, con il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, abbiano inteso estinguere consensualmente ed immediatamente il rapporto (tale volontà è stata talora ravvisata in presenza dell'accettazione senza riserve da parte del lavoratore dell'indennità Studio D’Alessandro Elvira – Consulente del Lavoro 3 IL LICENZIAMENTO sostitutiva del preavviso e delle spettanze di fine rapporto offerte dal datore di lavoro). Ammontare dell'indennità di mancato preavviso In base all'art. 2121, cod. civ., ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennità di mancato preavviso devono considerarsi tutti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo, nonchè l'equivalente della retribuzione in natura (vitto, alloggio) dovuta al lavoratore. Nell'ipotesi di retribuzioni composte in tutto o in parte da elementi variabili come ad esempio provvigioni, premi di produzione, partecipazioni, l'indennità di mancato preavviso è calcolata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. Studio D’Alessandro Elvira – Consulente del Lavoro 4 Studio D'Alessandro Elvira - Consulente del Lavoro 1) PROCEDURA DI MOBILITA' LICENZIAMENTI COLLETTIVI I TEMPI : 1^ FASE SINDACALE e 2^ FASE AMMINISTRATIVA requisito richiesto solo in AZIENDE CHE OCCUPINO PIU' DI 15 DIPENDENTI ALMENO 5 LICENZIAMENTI NELL'ARCO DI 120 GIORNI 1 ASSOCIAZIONE DATORILE ( art.1, comma 2 ) apertura di procedura La procedura può concludersi anche con meno di 5 licenziamenti 1 UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO ( contestualmente all'invio alle OO.SS.) In forma scritta ALLE RSA opp. ALLE OO.SS. MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE ( a cura dell'ass.datorile ) 2 LA COMUNICAZIONE DEVE CONTENERE : 1) i motivi che determinano la situazione di eccedenza ( tecnici - produttivi - organizzativi ) 2) n° dipendenti - collocazione aziendale - profili professionali - n° dip.ti abitualmente impiegati 3) Tempi di attuazione del programma 4) Misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale; 5) Metodo di calcolo delle attribuzioni patrimoniali diverse da quelle previste dal CCNL; 6) Copia ricevuta contributo d'ingresso versato all'INPS ( anticipazione di quanto dovuto nella misura del trattamento massimo mensile di CIG x numero lavoratori eccedenti ( il mancato pagamento non inficia la validità della procedura ) 35 ENTRO 7 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE, A RICHIESTA DELLE RSA , PROCEDERE AD ESAME CONGIUNTO SULLE CAUSE E POSSIBILITA' DI RICORRERE ALLA "SOLIDARIETA' " E/O MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 1 Studio D'Alessandro Elvira - Consulente del Lavoro 4 LA PROCEDURA DEVE ESAURIRSI IN 45 GIORNI DALLA DATA DEL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE AZIENDA Termine ridotto se meno 10 dip. ( 23gg.) OO.SS. 5 L'AZIENDA DA' COMUNICAZIONE SCRITTA ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DEL RISULTATO DELLE CONSULTAZIONI ( Art. 1, comma 6, L.223/91 ) SE POSITIVO SE NEGATIVO 5 bis IL DIRETTORE DELLA DPL CONVOCA LE PARTI PER UN ULTERIORE ESAME CHE DEVE ESAURIRSI ENTRO 30 GG. ( Art. 1, comma 7 ) NB 15 giorni se meno 10 dip.ti 6 COMUNICAZIONE DEL RECESSO AI LAVORATORI NEL RISPETTO DEI TERMINI DI PREAVVISO ( Art. 1, comma 9 ) oppure Direzione Regionale o Ministero del Lavoro ( rispett. + prov. o + Regioni ) LE COMUNICAZIONI DI RECESSO SONO PRIVE DI EFFICACIA SE NON E' OSSERVATA LA FORMA SCRITTA NONCHE' LE PROCEDURE PREVISTE DAL'ART. 4 DELLA L. 223/1991 2 Studio D'Alessandro Elvira - Consulente del Lavoro 7 CONTESTUALMENTE L'ELENCO DEI LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA' CON INDICATI: 1) DATI ANAGRAFICI; 2) QUALIFICA E LIVELLO; 3) ETA' E CARICHI DI FAMIGLIA; 4) MODALITA' APPLICAZIONE CRITERI DI SCELTA ( Art. 5, comma 1, L. 223/1991 ) Alla DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO Alla COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO Alle ASS.ni DI CATEGORIA e OO.SS. LAVORATORI “ MOBILITA’ DIFENSIVA” Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte ( demansionamento ) 3 Studio D'Alessandro Elvira - Consulente del Lavoro 2) PROCEDURA DI MOBILITA' AZIENDE GIA' IN CIGS I TEMPI : 1^ FASE SINDACALE e 2^ FASE AMMINISTRATIVA 1 COMUNICAZIONE PREVENTIVA AZIENDE GIA' AMMESSE CIGS ( Art. 4, comma 1, L. 223/91 ) 2 ASSOCIAZIONE DATORILE ( art.1, comma 2 ) 4 UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO In forma scritta ALLE RSA opp. ALLE OO.SS. 3 LA COMUNICAZIONE DEVE CONTENERE : MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE 1) i motivi che determinano la situazione di eccedenza ( tecnici - produttivi - organizzativi ) 2) n° dipendenti - collocazione aziendale - profili professionali - n° dip.ti abitualmente impiegati 3) Tempi di attuazione del programma 4) Misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale; 5) Metodo di calcolo delle attribuzioni patrimoniali diverse da quelle previste dal CCNL; 6) Copia ricevuta contributo d'ingresso versato all'INPS ( anticipazione di quanto dovuto nella misura del trattamento massimo mensile di CIG x numero lavoratori eccedenti 55 ENTRO 7 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE, A RICHIESTA DELLE RSA , PROCEDERE AD ESAME CONGIUNTO SULLE CAUSE E POSSIBILITA' DI RICORRERE ALLA "SOLIDARIETA' " E/O MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 1 Studio D'Alessandro Elvira - Consulente del Lavoro 6 LA PROCEDURA DEVE ESAURIRSI IN 45 GIORNI DALLA DATA DEL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE AZIENDA NB : TERMINE RIDOTTO SE -10 DIP OO.SS. 7 L'AZIENDA DA' COMUNICAZIONE SCRITTA ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO SUL RISULTATO DELLE CONSULTAZIONI ( Art. 1, comma 6, L.223/91 ) SE POSITIVO SE NEGATIVO 7 bis IL DIRETTORE DELLA DPL CONVOCA LE PARTI PER UN ULTERIORE ESAME CHE DEVE ESAURIRSI ENTRO 30 GG. ( Art. 1, comma 7 ) NB 15 giorni se meno 10 dip.ti 8 COMUNICAZIONE DEL RECESSO AI LAVORATORI NEL RISPETTO DEI TERMINI DI PREAVVISO ( Art. 1, comma 9 ) oppure Direzione Regionale o Ministero del Lavoro ( rispett. + prov. o + Regioni ) LE COMUNICAZIONI DI RECESSO SONO PRIVE DI EFFICACIA SE NON E' OSSERVATA LA FORMA SCRITTA NONCHE' LE PROCEDURE PREVISTE DAL'ART. 4 DELLA L. 223/1991 2 Studio D'Alessandro Elvira - Consulente del Lavoro 8 CONTESTUALMENTE L'ELENCO DEI LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA' CON INDICATI: 1) DATI ANAGRAFICI; 2) QUALIFICA E LIVELLO; 3) ETA' E CARICHI DI FAMIGLIA; 4) MODALITA' APPLICAZIONE CRITERI DI SCELTA ( Art. 5, comma 1, L. 223/1991 ) Alla DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO Alla COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO Alle ASS.ni DI CATEGORIA e OO.SS. LAVORATORI “ MOBILITA’ DIFENSIVA” Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte ( demansionamento ) 3