Crisi d`impresa e risanamento aziendale

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Crisi d`impresa e risanamento aziendale
Crisi d’impresa e
risanamento aziendale
1° Unità formativa
«Il Professionista – L’impresa in crisi»
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Informativa sulla raccomandazione CEE 12/03/’14
Il rapporto Professionista/Imprenditore
Le crisi delle imprese e le loro soluzioni
Il concetto di crisi
Strumenti di recupero imprenditoriale
La nuova figura del professionista
A cura di Bruno Bartoli
Dottore Commercialista in Reggio Emilia
Indice generale
1°) Informativa sulla raccomandazione del 12/03/’14
adottata dalla Commissione europea nei confronti degli
Stati membri per affrontare la crisi delle imprese
„
„
„
Obiettivo ed Oggetto
Contenuto del Piano di ristrutturazione
Seconda opportunità all’imprenditore
2°) Il rapporto Professionista/Imprenditore
„
„
„
„
Il rapporto fra il Professionista ed il Cliente
Tattica e strategia nella gestione della crisi d’impresa
Individuazione dello strumento di gestione della crisi
Rapporto psicologico Professionista/Imprenditore
3°) Le crisi delle imprese e le loro soluzioni
„ Nuova
concezione dell’impresa e nuove finalità
sulle azioni di ricostruzione del patrimonio del
debitore nel concorso
„ I finanziamenti e la responsabilità delle banche
„ Concordati stragiudiziali
„ Convenzioni bancarie
„ I nuovi presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso alle
procedure concorsuali
„ Stato
di
crisi,
temporanea
difficoltà,
insolvenza,
indebitamento
„ Connotazioni del piano nella procedure preventive
„ Innovazioni
4°) Il concetto di crisi
„
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„
„
„
Caduta della capacità di reddito
Squilibrio dei flussi finanziari
Perdita della competizione nel mercato
Crisi congiunturale
Crisi per perdita di competitività (carenza produttiva,
tecnologia degli impianti, livello dei costi)
5°) Strumenti di recupero imprenditoriale
„
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Individuazione del mezzo prescelto
Documentazione E./F./P. in dettaglio
Raccolta dei dati e delle informazioni sull’impresa
Cenni storici della vita dell’impresa
Cause e circostanze dello stato di crisi
Piano industriale e gestionale
Piano economico
Piano finanziario
Prospetto dei flussi di cassa
Piano di liquidazione alternativo o sostitutivo
Stabilizzazione dello status dell’impresa
Recupero della credibilità aziendale
Sostegno degli stakeholders
Operazioni strategiche (disinvestimenti, nuova definizione degli affari,
nuovi investimenti)
Mutamenti organizzativi
Miglioramento dei processi industriali
Ristrutturazione finanziaria
6°) La nuova figura del Professionista
„
„
„
„
Requisiti
Responsabilità
Accettazione dell’incarico
Confronto fra i ruoli di
Commissario giudiziale
Attestatore
–
Advisor
–
1°) Informativa sulla raccomandazione
del
12/03/’14
adottata
dalla
Commissione europea nei confronti
degli Stati membri per affrontare la
crisi delle imprese
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 12.3.2014
su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e
all’insolvenza
Obiettivo e oggetto
La raccomandazione ha il duplice obiettivo di
incoraggiare gli Stati membri a istituire un quadro
giuridico che consenta la ristrutturazione efficace
delle imprese sane (???) in difficoltà finanziaria e di dare
una seconda opportunità agli imprenditori onesti,
promuovendo
l’imprenditoria,
gli
investimenti
e
l’occupazione e contribuendo a ridurre gli ostacoli al buon
funzionamento del mercato interno.
(a) Procedere alla ristrutturazione in una fase precoce;
(b) Il debitore mantiene il controllo della gestione;
(c) Sospensione temporanea azioni esecutive individuali;
(d) Piano di ristrutturazione approvato a maggioranza
vincolante per tutti se omologato dal giudice;
(e) Inopponibili i Nuovi finanziamenti per attuare il piano di
ristrutturazione.
Ristrutturazione:
Né lunga né costosa;
Flessibile in più fasi;
Non necessariamente con percorso giudiziale;
Non necessariamente con nomina di Mediatore e/o Supervisore
Ricorso al giudice: solo ove necessario e proporzionato per
tutelare i diritti dei creditori e terzi eventuali.
Contenuto del piano di ristrutturazione
Piano di ristrutturazione così dettagliato:
(a) l’identificazione chiara e completa dei creditori che
saranno interessati dal piano;
(b) gli effetti della ristrutturazione proposta su singoli
crediti o categorie di crediti;
(c) la posizione dei creditori interessati in merito al piano
di ristrutturazione;
(d) se del caso, le condizioni per i nuovi finanziamenti, e
la capacità del piano di impedire l’insolvenza del debitore
e garantire la redditività dell’impresa.
Seconda opportunità agli imprenditori
Limitare
gli
effetti
negativi
del
fallimento
sull’imprenditore per dare a questi una seconda
opportunità.
Liberazione integrale dai debiti dopo massimo tre
anni.
Alla scadenza del termine di riabilitazione, l’imprenditore
dovrebbe essere liberato dai debiti senza che ciò
comporti, in linea di principio, l’obbligo di rivolgersi
nuovamente al giudice.
La liberazione integrale dai debiti non è opportuna in tutti
i casi, disposizioni rigorose per dissuadere gli
imprenditori che hanno agito in modo disonesto o in
mala fede, prima o dopo l’apertura della procedura
fallimentare.
2°) IL
RAPPORTO
PROFESSIONISTA/IMPRENDITORE
„
Il rapporto fra il Professionista ed il Cliente
Il rapporto fra professionista e cliente, o più precisamente
l’esistenza del mandato di consulenza, rappresenta il
presupposto necessario per l’esistenza del consulente.
Potrebbe
forse
esistere
un
manager
senza
professionista di riferimento, ma non il viceversa.
Tale premessa, per certi aspetti banale, nasconde
aspetti che è necessario esaminare ed ordinare:
- Chi è il cliente del professionista ?
- Come inizia il rapporto di consulenza ?
- Come viene mantenuto nel tempo ?
Innanzi tutto è necessario distinguere fra:
9
Client (rapporto mirato ad una specifica missione
definita nello scopo e nel tempo)
E
9
Customer (rapporto continuativo)
Il contatto iniziale è spesso determinato da elementi
di casualità, frutto:
9
9
dell’attività e dell’immagine che il professionista ha
costruito,
ma anche
di rapporti interpersonali che tutto sommato
prescindono molto dall’effettiva conoscenza delle
potenzialità
del
professionista
da
parte
dell’imprenditore: la
presenza
sui media,
il
passaparola dalla parrucchiera, il consiglio di un amico,
la vicinanza territoriale, la comune passione per la
pesca, l’immagine che può attribuire presso i
concorrenti essere assistiti da quel professionista,
ecc....
La stessa individuazione del soggetto “cliente” non è
sempre semplice poiché:
9
L’assistenza del professionista è
all’azienda nella sua complessa unitarietà
destinata
Ma
9
il rapporto è di fatto interpersonale con il manager
di riferimento ed i suoi collaboratori (un perimetro in
cui interessi personali possono confliggere,
almeno a livello potenziale, con quello aziendale).
In tali situazioni potrebbero sentirsi “clienti”:
9
9
La proprietà dell’azienda, ancorchè fosse distinta
dalle persone dei manager
Chi avesse inizialmente “messo in contatto” il
professionista con l’azienda.
In questi ed altri casi analoghi è necessario definire sin
da subito corretti ruoli e responsabilità per evitare
che i problemi “relazionali” compromettano la qualità e
l’efficacia del contributo professionale.
Il rapporto fra i soggetti sarà di:
Stima non di amicizia.
Ci si frequenta per gestire:
¾ Affari;
¾ Risorse di uomini
¾ Risorse di mezzi
Non per coltivare simpatie.
E’ questo un aspetto importante ed il professionista
destinerà attenzione al giusto equilibrio fra necessità di
mantenere:
¾
¾
un costante “filo diretto” con l’impresa per monitorare la
situazione
E
un rapporto interpersonale professionale.
Il rapporto deve essere sinceramente “fiduciario”.
Non c’è spazio per aree di ombra quali:
¾
¾
¾
errori commessi dal professionisti non gestiti per tempo
coinvolgendo il cliente per la miglior soluzione;
attività gestite dal cliente in contraddizione con le linee
condivise con il professionista;
l’utilizzo di diverse consulenze sovrapposte per la stessa
attività.
„
Tattica e strategia nella gestione della crisi d’impresa
E’ curioso come il linguaggio economico d’impresa
utilizzi frequentemente la stessa terminologia delle
attività militari; del resto però in entrambi i casi si
tratta:
¾ di organizzare uomini e mezzi
¾ per gestire le risorse disponibili
¾ in attività tattiche coordinate
¾ nell’ambito della complessiva strategia
¾ al fine di realizzare l’obiettivo.
Circa 2.300 anni fa, nell’attuale Cina settentrionale, è
stato scritto per la prima volta il testo di un modello
strategico; chiamato Sun Tzu, e conosciuto in occidente
come “L’arte della guerra”.
Nell’ultimo mezzo secolo è diventato un manuale di
riferimento assai diffuso in categorie trasversali
all’ambiente militare; fra cui le aree di formazione per
manager e consulenti d’impresa più prestigiose quali
l’MBA.
Uno dei passaggio più significativi di questo testo antico,
ai fini del presente intervento, è il seguente:
“Pur avendo sempre presente l’obiettivo finale, il
comandante saggio lascia che gli obiettivi intermedi
cambino e si sviluppino in maniera spontanea.
Gli obiettivi intermedi sono spesso collegati ed in
contrasto fra loro, vanno gestiti con tempestività e
sistematicità perché il comandante saggio pur avendo
presente ogni dettaglio non perde di vista il tutto.”
L’imprenditore deve essere leader in azienda ed il
consulente lo aiuta anche in questo difficile compito.
Da più di due secoli l’accademia militare di West Point
addestra gli ufficiali ad essere leader efficaci non solo
in battaglia, ma anche nel quotidiano.
Solo più recentemente le imprese hanno compreso
l’importanza di un’analoga cultura che, per certi versi,
ha bisogno di livelli di sofisticazione anche superiori,
se non altro perché la gerarchia nella catena di comando
in ambito militare è ben più rigida e facilmente gestibile
rispetto a quella in ambito civile.
Tali considerazioni, corrette e coerenti con lo sviluppo
delle migliori tecniche di gestione dell’impresa, assumono
un’importanza tanto maggiore negli scenari in cui
l’azienda stia affrontando una situazione di crisi e
l’intervento del consulente, ad ausilio del manager,
raggiunge forse, in questa fase, il livello di maggiore
sofisticazione e responsabilità.
La predisposizione del piano di ristrutturazione con
obiettivo
di
equilibrio
economico,
finanziario
e
patrimoniale presuppone, dopo un’attenta verifica della
situazione in essere, e delle concrete possibilità di
sviluppo
dell’azienda,
un’intensa
attività
di
coordinamento fra il professionista e l’imprenditore
che, facendo forza sulle oggettive capacità di ripresa e sui
benefici concessi dalle tecniche di gestione aziendale,
individui la migliore strategia concretamente realizzabile
per realizzare l’obiettivo con tempi e modalità definiti.
L’atteggiamento mentale che assume il consulente,
nell’approcciarsi ad una situazione aziendale di crisi, è
mirato a posizionare il manager nelle condizioni di
ben gestire quel delicato equilibrio, fra entusiasmo
ed incoscienza, che caratterizza questa iniziale fase di
attività mirata alla ristrutturazione dell’impresa.
Il
professionista,
quando
assume
l’incarico
professionale, sintetizza così gli obiettivi dell’intervento:
¾
¾
necessità di non pregiudicare l’esistente residua
capacità di soddisfazione dei creditori in un’ipotesi
meramente liquidatoria;
necessità di valorizzare, ove se ne verifichi l’esistenza,
quelle aree dell’azienda che nell’ambito di uno specifico
piano di risanamento possano concretamente essere
traghettate ad obiettivi di equilibrio economico,
finanziario e patrimoniale l’impresa.
La tempestiva impostazione di un percorso di
turnaround si concretizza nel complesso interagire di
tattica e strategia in una tempistica a ritmi forzati
che
pretende,
per
quanto
più
possibile,
una
schematizzazione delle attività da tenere costantemente
monitorata, tutto ciò abbinando aspetti strettamente
operativi, da realizzarsi con “il fiato sul collo” e
l'attivazione di cambiamenti di fondo che implicano
visione prospettica e la cui coerenza complessiva
necessita di continua verifica.
Gli strumenti giuridici a disposizione, e lo sviluppo della
scienza aziendale, attribuiscono al professionista un
ruolo di importanza strategica in quanto:
1°) dispone delle capacità tecniche per verificare in
tempi brevi l’effettiva economicità dell’impresa
contestualizzata nella specifica struttura finanziaria –
patrimoniale e nel mercato di riferimento;
2°) attraverso il rapporto fiduciario è in grado di far
superare all’imprenditore il comprensibile limite
psicologico di difficoltà nell’accettare la situazione di
crisi, evitando che resti disorientato ed assuma decisioni
controproducenti;
3°) può predisporre un piano di risanamento, ove
concretamente
realizzabile,
in
grado
di
attivare
quell’indispensabile processo di fiducia da parte dei terzi
utilizzando il patrimonio di reputazione e di relazioni di cui
dispone, in giusto equilibrio fra etica e creatività nel
rispetto della norma.
Ove non gestibile la ristrutturazione, il Professionista
aiuterà l’imprenditore nelle difficili scelte in fase preconcorsuale
finalizzate
ad
una
liquidazione
attraverso Ufficio fallimentare.
„
Individuazione dello strumento di gestione della crisi
L’approfondita analisi:
¾
della realtà aziendale;
¾
dell’individuazione delle cause della crisi;
¾
dei fattori di rischio caratterizzanti la gestione;
rappresentano le premesse minimali cui è chiamato il
Professionista, tali elementi non sono esaustivi in quanto
nel concreto è con lo scenario futuro che il Piano di
risanamento deve confrontarsi.
E’ un percorso logico coerente e realistico l’obiettivo
del redattore del Piano.
L’interagire fra le diverse professionalità interne ed
esterne all’azienda come minimale presupposto di
credibilità del Piano.
„
Rapporto psicologico Professionista/Imprenditore
Non sempre i consulenti storici dell’impresa ritengono
opportuno assistere l’impresa nella fase pre-concorsuale,
o comunque a tenere il timone della stessa.
Tipicamente
in
tali
situazioni
si
attivano
per
responsabilizzare l’imprenditore affinchè prenda coscienza
della situazione e della necessità di interventi esterni
nuovi, in grado di intervenire senza condizionamenti
spesso inevitabili quando il rapporto è datato.
E’ questo un momento assai delicato per il consulente
storico, per l’imprenditore come anche per il
professionista neo incaricato, per motivi facilmente
intuibili, tuttavia la tempestività nella presa di coscienza e
nelle decisioni conseguenti è il primo necessario elemento
vincente nel percorso di gestione della fase preconcorsuale.
L’imprenditore ha consolidati rapporti affettivi e
sociali ed agisce in un tenore di vita che potrebbero
non essere compatibile con la nuova realtà – la gestione
della quotidianità all’esterno dell’azienda potrebbe
assumere un peso psicologico, ed indurre ad errori, in
misura anche maggiore rispetto alle reali problematiche
interne alla gestione dell’impresa.
La strategia pre-concorsuale ove preveda anche uno solo dei
seguenti effetti, è evidente a quale salto mentale il
professionista debba accompagnare l’imprenditore:
a)
b)
c)
d)
e)
l’esclusione dalla futura compagine sociale;
l’esclusione dalla gestione dell’impresa ove risanata;
mortificazione nell’abituale tenore di vita;
il coinvolgimento nella ristrutturazione, in qualità di partner,
proprio di quel concorrente con cui fino al giorno prima e
per decenni la competizione era stata durissima;
un
impegno
dell’imprenditore
molto
intenso
primariamente a vantaggio dei creditori, anteponendolo al
proprio per lo meno in termini finanziari.
E’
opportuno,
anzi
necessario,
che
l’incarico
professionale
venga
formalmente
discusso
e
deliberato dagli organi societari in quanto solo con
una piena legittimazione e consapevolezza del
mandato attribuitogli il professionista sarà in grado di
esprimere al meglio le potenzialità.
L’intervento professionale sarà tanto più tempestivo ed
efficace quanto più l’impresa disponga di un adeguato
sistema di budget e reportistica con verifica a
consuntivo degli scostamenti – navigare a vista in
questa fase non è pensabile infatti mai come nei
periodi di crisi è necessario investire nell’ufficio
amministrativo e più in generale in quelle aree che
elaborano le informazioni per il controllo di direzione.
In questa fase elementi quali:
¾ la possibilità per il professionista di destinare molto
tempo ad una presenza anche fisica in azienda;
¾ un ordinato ed efficace archivio di riferimento;
¾ una costante ed immediata reperibilità a beneficio
dell’imprenditore e degli addetti interni con capacità di
fornire soluzioni ai piccoli come ai grandi problemi;
¾ serenità e lucidità nel rapporto interpersonale;
¾ capacità di anticipare il verificarsi delle criticità;
sono imprescindibili in questa fase della consulenza.
Passaggio di consegne fra il consulente storico e quello
subentrante:
¾ Perimetro dei compiti assegnati - tipicamente il
consulente storico prosegue nell’assistenza di carattere
«ordinario» mentre il subentrante in quella di carattere
«straordinario»;
¾ Chiarezza formale nei ruoli con lettere d’incarico e
delibere
dell’organo
amministrativo
chiare
per
competenze attribuite e compensi riconosciuti e
condivisi;
sono imprescindibili in questa fase della consulenza.
I risultati dell’analisi del professionista, sintetizzati in
un report, verranno illustrati al consiglio di
amministrazione
ed
al
gruppo
dirigente
per
l’approvazione.
`
3°) Le crisi delle imprese e le loro soluzioni
Nuova concezione dell’impresa e nuove finalità
„
Le successive riforme che hanno via via interessato la norma
fallimentare negli ultimi anni allontanano sempre più il
concetto di «Impresa»
¾
¾
da quello di <Valore riferibile alla proprietà>
avvicinandolo a quello di <Valore sociale>
Superata la concezione di procedura
finalizzata alla mera liquidazione
concorsuale
l’ art. 160 1° c. LF richiede che la Proposta di concordato sia
costruita su un Piano che preveda:
¾la
ristrutturazione dei debiti
E
¾la soddisfazione dei crediti
attraverso qualsiasi forma
I. L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un
concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi
partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o
altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di
concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori
o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni
delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del
concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e
interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse
La libertà di azione consentita dalla norma contempla anche la
possibilità che la presentazione della domanda di concordato sia
effettuata nello stato di liquidazione.
Il concordato rappresenta un rimedio previsto dalla legge per
evitare il fallimento, nell’interesse del debitore, ma anche dei
creditori.
Vi è da ritenere che il debitore sia tenuto a depositare un bilancio
straordinario, poiché la conoscenza dei dati contabili rappresenta
il pilastro che “concorre a determinare la formazione di un
consenso informato per i creditori”.
Il riferimento a conto economico e rendiconto finanziario evidenzia
invece la necessità di ricostruire le dinamiche legate alle
grandezze flusso e non soltanto lo stock di valori patrimoniali.
Il debitore dovrà pertanto predisporre un vero e proprio
bilancio, composto da una situazione patrimoniale ed economica
redatta con riferimento a una data il più possibile
approssimata al deposito del ricorso.
A seguire, e nel più breve tempo possibile, verrà redatta
analoga situazione riferita alla data di effettivo deposito del
ricorso.
„
Innovazioni sulle azioni di ricostruzione del patrimonio
del debitore nel concorso
L’art. 160 l.f. prevede espressamente che il debitore possa
soddisfare i suoi creditori in maniera diversa dal denaro
(pagamento) indicando modalità alternative (con ciò, peraltro,
non intendendo limitarle) tra quelle più comuni in uso nella pratica
privatistica.
Esse sono:
¾ la cessione dei beni;
¾ l’accollo dei debiti;
¾ altre operazioni straordinarie inclusa l’attribuzione ai creditori o
a loro partecipate di azioni, quote, obbligazioni ed altri
strumenti finanziari e di debito.
„
I finanziamenti e la responsabilità delle banche
L’esigenza maggiormente sentita anche dall’impresa bancaria è
quella della sedimentazione e della condivisione di best practice
operative e degli orientamenti giurisprudenziali in materia.
Il contesto nel quale le banche agiscono per sostenere
finanziariamente le imprese in crisi è spesso problematico, con
particolare riferimento ai seguenti ambiti:
‰ Disposizioni
civilistiche sui finanziamenti «ponte» nel
concordato
‰ Vincoli della nuova finanza alla luce delle disposizioni di
vigilanza e di Basilea
‰ Trattamento delle perdite su crediti
‰ Necessità di dialogo tra banche e imprese in crisi e di equità tra
creditori
Art. 186 bis – Il concordato preventivo in continuità
Consente di proseguire lo svolgimento dell’attività d’impresa
(secondo varie modalità: es. trasferimento dell’azienda ad un
nuovo soggetto giuridico, modifica della compagine sociale ecc.)
anche nella delicata fase procedurale di transizione, al fine di
non disperdere quel plusvalore proprio di ogni sano complesso
produttivo (es. l’avviamento sotto forma di “portafoglio clienti”).
Nuovo strumento può incentivare forme di finanza partecipativa
alternativa rispetto a quella bancaria (es. cambiali finanziarie,
obbligazioni partecipative subordinate) oltre a favorire lo
scorporo delle componenti positive dell’impresa da quelle che
devono essere liquidate.
I finanziamenti «ponte» sono tutt’oggi uno strumento poco
utilizzato.
L’ABI
con il Gruppo di Lavoro Interbancario costituito ad hoc
ha elaborato una proposta di modifica della relativa disciplina,
atta a stimolare l’utilizzo di questo strumento a beneficio
soprattutto delle imprese in difficoltà.
Proposte ABI-Banche:
Prededucibilità, proposta di modifica art. 182–quater 2° c. LF:
2° c. «Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti
da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106, decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano
indicati nella proposta di concordato o nell’accordo di ristrutturazione.
Il professionista che redige la relazione prevista dagli artt. 161 3° c. e
182-bis 1° c., attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente
sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno
finanziario della società ai fini della presentazione della domanda.
Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di
concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi
dell’art. 162, o l’accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse
essere omologato»
Esenzione da azione revocatoria fallimentare con ulteriore
ipotesi nell’art. 67 3° comma LF:
“h) in relazione a quanto disposto dall’art. 182-quater 2° comma LF, gli
atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della
presentazione della domanda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato
preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art.
162, o l’accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere
omologato”
Rischi penali - integrare l’art. 217 bis LF- Ulteriore esimente per
i finanziamenti «ponte»:
«Le disposizioni di cui all’articolo 216 3° comma e 217
LF non si
applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un
concordato preventivo di cui all’articolo 160 o di un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis o del
piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un
accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell’articolo 12
della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle
operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo
182-quinquies oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento
posti in essere ai sensi degli artt. 67, terzo comma, lett. h) e 182quater, secondo comma».
Per uniformare prassi applicative e giurisprudenziali ad oggi
eterogenee occorre una norma che specifichi se il giudice debba
sempre autorizzare (o non autorizzare) la prosecuzione dei
contratti di finanziamento pendenti, ai sensi dell’art. 182
quinquies 1° comma LF.
La banca ai fini delle:
segnalazioni di vigilanza
e della
¾ redazione del bilancio
¾
è soggetta alle disposizioni della Banca d’Italia che le impongono
in presenza di determinati requisiti di classificare i propri crediti
vantati nei confronti dei soggetti in difficoltà in base ad una
graduazione del rischio del loro recupero (distinzione dei crediti
deteriorati da quelli in bonis).
Credito scaduto: esposizione scaduta, in via continuativa, da oltre
90 giorni e non classificata come sofferenza, incaglio o ristrutturata.
Incaglio: esposizione verso una controparte in temporanea difficoltà
– definita sulla base di fattori oggettivi – che si ritiene possa essere
superata in un congruo periodo di tempo.
Ristrutturato: esposizione nella quale una banca o un pool di
banche, a causa del deterioramento della situazione economicofinanziaria del debitore, ha/hanno modificato le condizioni originarie
del prestito (riscadenzamento dei termini; riduzione del tasso di
interesse), determinando l’emersione di una perdita.
Sofferenza: esposizione verso una controparte in stato di insolvenza
(anche se non accertato giudizialmente) o in situazione equiparabile,
indipendentemente dalla previsione di perdita formulata dalla banca e
dalla presenza di garanzie.
Il 10/05/’13 ABI ha chiesto a Banca d’Italia di definire le
corrette modalità di trattamento dei crediti vs. nuovi
istituti concordatari e, in particolare, nell’ipotesi di ricorso
per concordato preventivo “in bianco”, per:
¾
¾
¾
Segnalazioni di vigilanza
Bilancio
Rilevazioni alla Centrale dei Rischi
IAS ABI N° 146 DEL 04/01/’13 «C.P. IN BIANCO»:
In assenza di diverse indicazioni da Banca d’Italia, ABI
ritiene che l’esposizione del debitore che ha richiesto C.P.
in bianco, sia da classificare nella categoria degli incagli
(oppure, se ne ricorrono i presupposti, tra i crediti
ristrutturati), mentre rimane tra le sofferenze se la
posizione era precedentemente classificata come tale.
questo perchè
la classificazione immediata tra le sofferenze potrebbe
pregiudicare le eventuali concrete prospettive di
risanamento del debitore rendendo di fatto inaccessibile
all’impresa in concordato la concessione di nuova finanza
(anche tenuto conto degli obblighi di sana e prudente gestione
in relazione alle valutazioni sulla meritevolezza creditizia del
cliente).
La classificazione a sofferenza dovrebbe invece essere
attentamente valutata ad esempio se:
¾
¾
¾
Dalla documentazione depositata non emergono concrete
prospettive di risanamento;
Il debitore non rispetta i termini fissati dal Tribunale
per adempiere i diversi obblighi informativi periodici per il
deposito del piano e della correlata documentazione;
La proposta di concordato viene respinta dal giudice.
Rapporto Banche – Imprese
Le banche devono fare un salto di qualità nel dialogo:
¾ con le imprese in difficoltà;
¾ con le altre banche.
Il rispetto e la trasparenza reciproca sono la base
imprescindibile per risolvere le situazioni crisi.
„
Concordati stragiudiziali
Accordo plurilaterale raggiunto dal debitore direttamente con i
creditori, al fine di ottenere:
¾ una riduzione delle proprie passività (c.d. concordato
remissorio)
o
¾ un ulteriore differimento dei termini di pagamento (c.d.
concordato dilatorio).
E’ la soluzione istintivamente preferita dall’imprenditore in
crisi perché può consentire di:
¾
¾
¾
¾
evitare l’assoggettamento a qualsiasi forma di controllo
da parte del tribunale o dei propri organi;
far trascorrere del tempo, talvolta determinante, per la
decadenza dalle azioni eventualmente esperibili dal curatore
nel caso di successivo fallimento;
tempi di esecuzione ragionevolmente ristretti;
costi maggiormente contenuti rispetto ad una procedura
concorsuale.
La proposta di concordato stragiudiziale deve essere
particolarmente convincente in termini di:
-
Importo offerto;
Celerità della soddisfazione del credito.
In termini di importo l’accordo privato coi creditori potrebbe
garantire una percentuale di pagamento superiore, in quanto i
costi del procedimento sono decisamente ridotti rispetto
a quelli prospettabili nell’alternativa di una procedura
concorsuale, come può essere il concordato preventivo.
In termini di Tempi di esecuzione della proposta di
concordato stragiudiziale, devono essere più brevi rispetto alle
ipotesi di cui alla Legge fallimentare.
Rischi del Concordato stragiudiziale:
1)Prosecuzione/Avvio
di azioni individuali esecutive o cautelari
da parte dei creditori Dissenzienti/Estranei all’intesa;
2)Fiscalità diretta maggiormente onerosa, per Plusvalenze da
cessioni di beni e Sopravvenienze attive da riduzioni debiti;
3)Rischio di Azione di responsabilità, nel caso di successivo
fallimento, per aver concorso a cagionare/aggravare il dissesto di
Amministratori, Sindaci, Liquidatori e Direttori generali, Soci di S.r.l.
(art. 2476, comma 7, c.c.);
4)Esclusione da alcuni benefici previsti dalla legge fallimentare per
le operazioni compiute in esecuzione di un piano attestato di
risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti o concordato
preventivo per esonero da:
- Azione revocatoria fallimentare art. 67, 3° c. lett. d) e) L.F.);
- Bancarotta fraudolenta/preferenziale/semplice art. 217bis LF
Si mantengono nel Concordato stragiudiziale le 5 ipotesi di esenzione da
Revocatoria fallimentare ex art. 67 LF:
1) Pagamenti
di beni e servizi effettuati, nei termini d’uso, nell’esercizio
dell’attività d’impresa;
2) Rimesse effettuate su un conto corrente bancario - purchè non abbiano
ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria nei
confronti della banca;
3) Pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate dai
dipendenti o da altri collaboratori, anche non subordinati, del debitore;
4) Alienazioni e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis
c.c, i cui effetti non siano cessati a norma del comma 3 della disposizione,
conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo,
destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o dei proprio
parenti ed affini entro il terzo grado;
5) Immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale
dell’attività d’impresa dell’acquirente, purchè - alla data di dichiarazione
del fallimento - tale attività sia effettivamente esercitata, ovvero siano
stati compiuti investimenti per darvi inizio.
„
Convenzioni bancarie
La qualità della struttura finanziaria a supporto del Piano è
un elemento imprescindibile sia in ipotesi:
Liquidatoria
che
¾ Di continuità.
¾
Si stimano mediamente 2 mesi per l’elaborazione teorica
dell’impianto e circa 6 mesi per le trattative.
Caratteristiche della finanza ponte:
a)
b)
c)
Prededucibilità della finanza ponte;
Esclusione della finanza ponte da revocatoria fallimentare
Esclusione di responsabilità civili e penali per uso e
concessione di finanza ponte
a) Prededucibilità della finanza ponte
La prededucibilità è attribuita, in caso di successivo fallimento, da
chiunque erogati ed in qualsiasi forma erogati se ricorrono 3 condizioni
(Art. 182quater LF):
1) Concesso in funzione Domanda di C.P. o omologa dell’AdR;
2) Finanziamento previsto ed esplicitato nel Piano;
3) La prededuzione sia espressamente disposta dal provvedimento del
Tribunale che accoglie il C.P. / o che l’AdR sia omologato.
Se effettuato da socio:
¾ Limite dell’80%
¾ Solo se divenuto socio in funzione del C.P. o Adr
Tali finanziamenti non sono postergati derogando alle norme:
9 Dei soci a favore della Srl (art. 2467 c.c.);
9 Alla società da chi esercita direzione e coordinamento nei suoi
confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti (art. 2497 quinquies
c.c.)
b)
Esclusione della
fallimentare
finanza
ponte
da
revocatoria
La Finanza ponte (o interinale) per definizione viene concessa
quando non è ancora sicuro che il Piano venga poi attestato e
la domanda ammessa con provvedimento specifico, o se l’Adr
sarà omologato per cui non può godere della esclusione da
revocatoria; quest’ultima è infatti limitata alle operazioni poste
in essere in esecuzione del c.p., del Piano o dell’AdR (art. 67
lett. d) ed l) LF), non nella fase di elaborazione di questi
rimedi.
E’ la serietà e qualità del Piano l’unica vera garanzia in
questa fase.
c) Esclusione di responsabilità civili e penali per uso e
concessione di finanza ponte
Il rischio di incorrere in reati da parte dell’imprenditore e/o
degli istituti di credito in questa fase è stato perimetrato dal
riformato art. 217 bis LF (Esenzioni dai reati di bancarotta):
Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma( B. preferenziale),
e 217 (B. semplice) non si applicano ai pagamenti e alle operazioni
compiuti:
9 in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160
9 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi
dell'articolo 182-bis
9 o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)
9 ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato……
9 nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati
dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies.
Le Banche auspicano un forte ruolo dell’imprenditore nella
ristrutturazione con reale impegno:
‰ Industriale (gestione dell’azienda diretta
managers competenti);
‰ Finanziario (immettendo nuovi capitali).
o
tramite
Tipologia di interventi richiesti alle Banche e loro negoziazione:
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
Moratoria pagamenti con rinuncia parziale ai crediti;
Conferma linee di credito;
Regole di imputazione flussi di pagamenti;
Consolidamento debiti a breve termine;
Concessione di nuova finanza;
Conversione dei crediti in azioni;
Stralcio di parte dei crediti.
Oggetto di trattativa sono:
‰ Introduzione di covenants anche industriali (ottimizzazione
delle strutture e tempistiche di realizzo, miglioramento della
qualità produttive ecc.);
‰ Esistenza di precisi obblighi informativi a carico
dell’impresa;
‰ Garanzie sulla nuova finanza.
La Banca spesso intende utilizzare anche i seguenti strumenti:
‰ Valutazione di sostenibilità del piano industriale e finanziario
anche con intervento di light review da parte di società di
revisione;
‰ Clausole di accelerazione dei piani di rimborso concordati
per i debiti oggetto di consolidamento laddove i risultati
periodici fossero migliori di quelli attesi;
‰ Clausole risolutive legate al mancato rispetto degli obblighi
contrattualmente assunti nel piano.
Si assiste con sempre maggiore frequenza alla conversione
di crediti delle banche in capitale di rischio, nell'ambito di
piani di risanamento o di accordi di ristrutturazione del debito
di imprese affidate.
Le decisioni di convertire in partecipazioni crediti verso
imprese in temporanea difficoltà finanziaria non possono
essere assunte senza un'accurata valutazione della
convenienza economica, richiesta anche dalla normativa
di vigilanza.
¾ Tali
valutazioni
presuppongono
competenze
specialistiche, tipiche delle banche di investimento,
necessarie a simulare scenari alternativi dell'impresa target
e a comprenderne le implicazioni economico-finanziarie.
¾ Questo nuovo rapporto con gli istituti di credito non
deve modificare il ruolo esclusivo di soggetto
finanziatore anche quando il credito della banca viene
convertito in capitale.
¾ Per tali motivi gli istituti di credito danno preferenza, in
ipotesi di ricapitalizzazione della società in ristrutturazione
attraverso la conversione dei crediti in capitale di rischio,
alle
società
immobiliari
o
di
partecipazione
finanziaria.
¾ Considerata la natura dell’attività bancaria, la
conversione dei crediti in capitale di rischio di società
di tipo industriale non è auspicata.
™ Le
tempistiche
necessarie
alla
definizione
e
perfezionamento di un accordo di ristrutturazione
impongono, alla luce delle urgenze operative dell’azienda,
un primo step con l’adesione ad un eventuale stand
still che consente una operatività all’interno di precisi
parametri giusto per il tempo necessario alla negoziazione
degli accordi contrattuali di ristrutturazione.
™ In alcuni casi si passa poi ad un term sheet che
riassume gli impegni delle parti.
™ Si giunge infine all’accordo di ristrutturazione
definitivo ed alla convenzione interbancaria in senso
stretto.
L’accordo di stand still solitamente si compone di:
• Premesse
• Articolato che prevede:
– Moratoria sui pagamenti di crediti a lungo termine –
mutui ipotecari ecc.;
– Modalità di utilizzo delle linee di fido in essere –
solitamente autoliquidanti;
– Scadenza dell’accordo stesso;
– Eventuali finanziamenti “ponte”;
– Obblighi dell’impresa : divieto di ad operazioni
straordinarie, change of control ecc;
– Clausole risolutive.
L’Accordo di ristrutturazione 182 bis LF solitamente si
compone di:
• Premesse e definizioni.
• Articolato che prevede:
– Consolidamento delle esposizioni in essere
– Piano di rimborso delle stesse
– Eventuale nuova finanza
– Garanzia sull’eventuale nuova finanza
– Previsione di Covenants
– Obblighi informativi dell’impresa
– Obblighi di consentire un monitoraggio
– Clausole risolutive
– Modalità di comunicazione
Convenzione Interbancaria regola i rapporti tra le Banche
Contiene:
•
•
•
•
Obblighi della Banca Agente;
Modalità di consultazione;
Modalità di informazione;
Divieti a risolvere l’accordo ed a iniziare attività
recuperatoria;
• Percentuali di maggioranza previste per le decisioni
collegiali.
9 Il monitoraggio per l’esecuzione del piano industriale e
finanziario successivo alla firma degli accordi di
ristrutturazione è fondamentale, non deve essere
puramente formale e necessita, se complesso, di
advisors o di revisori;
9 Vi sono spesso difficoltà di intervento poichè la banca
non è l’imprenditore né può intromettersi nella gestione
aziendale;
9 E’
auspicabile
la
possibilità
di
prevedere
contrattualmente sin da subito l’intervento di un
advisor specializzato in turnaround nel caso il piano non
venisse rispettato parallelo senza problematiche di
intromissione nella gestione aziendale.
„
I nuovi presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso
alle procedure concorsuali
1. Le condizioni soggettive
Il ricorrente deve avere caratteri di:
¾ Imprenditore commerciale, individuale o collettivo;
¾ Fallibilità ex art. 1 L.F.
2. Le condizioni oggettive
L’art. 160 1° c. LF prevede che l’imprenditore possa accedere
alla procedura di C.P. ove si trovi in stato di crisi.
Il 2° comma chiarisce poi che per “stato di crisi” ai sensi del
primo comma deve intendersi anche lo stato di insolvenza.
E’ quindi lo «Stato di crisi» l’unico requisito oggettivo per
l’ammissione alla procedura di cui all’art. 160 LF.
3. Deliberazione relativa alla presentazione del ricorso
L’organo amministrativo deve assumere determinazione ai
sensi dell’artt. 152 LF per come richiamato dall’art. 161 LF.
„
Stato di crisi, di temporanea difficoltà, di insolvenza e
di indebitamento
La situazione di crisi aziendale è l’effetto dell’interagire di
cause interne ed esterne all’impresa, determinate da
elementi nazionali e/o internazionali, dello specifico
settore produttivo o commerciale in cui opera, ovvero da
dinamiche specificatamente interne all’azienda stessa.
Il legislatore non ha fornito una definizione di riferimento
per l’individuazione di soglie che possano perimetrare lo stato
di crisi per cui si fa riferimento alla scienza aziendale
individuando i seguenti riferimenti:
Stato di crisi: situazione degenerativa dell’attività d’impresa
che ne rende la gestione antieconomica per squilibri e/o
inefficienze di origine interna e/o esterna.
Stato di temporanea difficoltà: fase di vita dell’impresa che
pone a rischio la prospettiva della continuazione dell’attività
d’impresa, ma in cui la possibilità di un risanamento è ancora
possibile.
Stato di insolvenza: situazione in cui l’impresa non è più in
grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Stato di indebitamento: è questa una normale situazione in
cui l’impresa opera in bonis attingendo risorse anche
attraverso il credito, ma con un rapporto scorretto fra attività
e passività a breve.
Connotazioni del piano nelle procedure preventive
„
La norma non individua regole di contenuto del Piano; questo
però, anche in vista dell’attestazione, deve essere
concretamente realizzabile, ovvero:
‰
‰
Idoneo a realizzare gli obiettivi prefissati;
Ragionevole nella ipotesi di fattibilità concreta.
Nel Piano vengono indicate le soluzioni operative da adottare
per:
¾
¾
il risanamento/ la ristrutturazione dell’esposizione debitoria
– o in alternativa la sua liquidazione;
il riequilibrio di quella finanziaria.
Le
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
modalità di intervento possono essere molteplici e fra queste:
Dilazione o rinuncia da parte del creditore all’azione esecutiva;
Rinuncia agli interessi;
Remissione o consolidamento del debito;
Cessione di beni in pagamento di debiti;
Cessione di crediti;
Cessione di rami d’azienda;
Dismissione o razionalizzazione di linee produttive;
Messa in mobilità dei lavoratori;
Liquidazione a saldo e stralcio;
Concessione di nuova finanza;
Concessione di garanzie su obbligazioni pregresse o nuovi
finanziamenti;
o Conversione di debiti in capitale di rischio del ricorrente o newco
conferitaria dell’azienda;
o Ricapitalizzazione del patrimonio netto;
o Fusione in società terza;
Il piano può essere strutturato per la continuazione, diretta o
indiretta dell’attività d’impresa.
Fasi logiche del Piano di turnaround:
Sequenza temporale e contenuti:
¾ Analisi-riconoscimento
della crisi;
di nuova leadership;
¾ Valutazione/analisi e scelta del turnaround fra diverse opzioni;
¾ Gestione dell’emergenza, stabilizzazione della crisi;
¾ Ristrutturazione finanziaria e negoziazione con gli stakeholder;
¾ Riorganizzazione e rinnovamento strategico/gestionale;
¾ Recupero/rilancio sostenibile e creazione di nuovo valore.
¾ Adozione
Tempi del Piano di turnaround:
Indicativamente, a titolo di riferimento:
™
™
™
Dare impronta dell'inversione di tendenza;
Sintomi di cambiamento devono emergere entro 3/5 mesi;
I risultati concreti cominciare a materializzarsi in 12-18 mesi.
Gestire forti discontinuità di gestione:
Da eseguire rapidamente e senza compromessi riferite a:
™
™
™
™
™
Management;
Organi sociali;
Scelte di portafoglio;
Settori da mantenere e sostenere - ottimizzare;
Livelli occupazionali.
La premessa è: se l’ azienda perde strutturalmente, al di là dei
fattori esogeni, vi sono state responsabilità per errori, inerzia e
confusione organizzativa.
Non può gestire la ristrutturazione lo stesso soggetto che ha
costruito la crisi.
Intervento su tutte le Funzioni aziendali:
Non confondere gli Effetti con le Cause della crisi
questo impedirebbe il risanamento.
Esempio:
La ristrutturazione dei debiti finanziari è talvolta ritenuta
prioritaria e sufficiente ad assicurare il risanamento, mentre
occorre il ripristino dell'intero sistema di competitività e
produttività.
Milestones:
Il turnaround può essere definito solo caso per caso in
relazione alla distruzione di ricchezza in atto:
¾
¾
grado di avanzamento;
intensità del processo.
Separazione dell'approccio in fasi o milestones:
1)
2)
Misurare l'avanzamento del progetto di turnaround;
Strumento di comunicazione con gli stakeholder.
4°) Il concetto di crisi
„
Caduta della capacità di reddito
La creazione di reddito distribuibile agli investitori è
sostanzialmente la prima vera motivazione che determina la
nascita dell’impresa; nel momento in cui la struttura economica
registra diseconomie con perdite di gestione tale obiettivo non
viene realizzato – l’azienda entra in crisi.
„
Squilibrio dei flussi finanziari
La struttura finanziaria con i suoi equilibri fra:
¾
¾
Fonti ed impieghi;
Flussi di risorse finanziarie;
rappresenta un elemento
dell’impresa di esistere.
portante
per
la
capacità
stessa
Squlibri in tale area rappresentano i tipici effetti di cause che,
prescindendo da quali possano essere, determinano con
immediatezza stato di crisi.
„
Perdita di competizione nel mercato
Come nel caso dello squilibrio finanziario, anche la perdita di
competitività sul mercato rappresenta l’effetto di concause e,
come nel caso richiamato prescindendo da quelle che nello
specifico caso per caso ne possano essere le motivazioni, non è
sopportabile per l’impresa – commerciale produttiva o di servizi
che sia – non competere sul mercato.
„
Crisi congiunturale
Si tratta in questo caso di una variabile esterna nefasta che
l’azienda non può che subire, in misura tanto maggiore quanto
più ne sarà direttamente coinvolta.
„
Crisi per perdita di competitività (carenza produttiva,
tecnologia degli impianti, livello dei costi)
E’ questa una situazione determinata dall’incapacità del
management, oppure dall’oggettiva impossibilità di gestire per
tempo il futuro del mercato, la quantità qualità dei
prodotti/servizi ai prezzi concorrenziali.
5°) Strumenti di recupero imprenditoriale
„
Individuazione del mezzo prescelto
„
Documentazione
(situazione
aggiornata
economico
patrimoniale, dati degli ultimi bilanci, stato analitico delle
attività, elenco nominativo dei creditori, elenco dei titolari di
diritti reali e personali, valore dei beni e dei crediti, ecc…)
La domanda andrà corredata da:
Dichiarazione stato di crisi;
Struttura della proposta in termini Giuridici-EconomiciFinanziari;
Motivazioni per la scelta del Piano;
Situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata,
dettagliata ed esplicitata in note a chiarimento;
Contratti di locazione finanziaria;
Beni di soci illimitatamente responsabili e creditori particolari;
Relazione asseverata.
„
Raccolta dei dati e delle informazioni sull’impresa
„
Cenni storici della vita dell’impresa
La descrizione degli elementi caratterizzanti la vita trascorsa
dell’impresa a fare data dalla sua costituzione rappresenta un
capitolo importante per i destinatari in quanto consente di
contestualizzare le dinamiche che hanno portato alla
situazione attuale.
Si tratta di una descrizione da effettuare con capacità di
sintesi, ma al contempo di efficacia e chiarezza,
inserendo quegli elementi che, nella cronologia degli
accadimenti succedutisi, aiutino il lettore ad approcciarsi in
una lettura che lo renda «consapevole» ai fini del voto o
dell’accordo che è chiamato a valutare.
Verranno inserite le dinamiche della compagine sociale,
dell’organo amministrativo, degli organi di controllo, le
sedi
dell’attività,
i
mercati
di
riferimento,
il
prodotto/servizi nel tempo realizzati, i valori economici
finanziari e patrimoniali riclassificati
„
Cause e circostanze dello stato di crisi
Le cause dello stato di crisi possono essere distinte fra Interne
ed Esterne all’azienda, e così sintetizzate:
Cause Interne:
Consiglio di amministrazione inadeguato;
‰ Sistemi di controllo inadeguati;
‰ Struttura dei costi non competitiva;
‰ Marketing inadeguato;
‰ Investimenti sproporzionati;
‰ Sbilanciamento dell’attività vs. la gestione straordinaria
rispetto a quella caratteristica;
‰ Etica d’impresa insufficiente;
‰ Anomale ambizioni individuali.
‰
Cause esterne:
‰ Repentina variazione delle caratteristiche della domanda di
mercato;
‰ Incapacità di far fronte alla concorrenza;
‰ Oscillazioni sfavorevoli nei costi delle materie prime;
‰ Modifiche normative penalizzanti;
‰ Conflitti sindacali;
‰ Sorte avversa – eventi sfavorevoli ed imprevedibili.
„
Piano industriale e gestionale
Il piano industriale ha duplice valenza:
Interna:
formalizzazione
degli
finanziari e patrimoniali;
¾
¾
obiettivi
economici,
Esterna: supporto tecnico alla proposta per i creditori, ma
anche nelle more delle trattative per:
9 richieste di finanziamenti;
9 richieste di garanzie;
9 raccolta di capitali di rischio;
9 presentazione a stakeholders.
Il Piano industriale consente poi la successiva valutazione dei
risultati in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati e
analisi delle performance aziendali con l’analisi degli
scostamenti.
„
Piano economico
La variabile «Economicità di gestione» è irrinunciabile
nella verifica di un Piano di continuità, specie nel medio
termine.
Si tratta di verificare in via preventiva Costi e Ricavi di
gestione per determinare i risultati economici attesi.
Tale analisi presuppone scelte strategiche quali ad es.:
‰ formulazione prezzi;
‰ decidere se produrre o meno un prodotto;
‰ aumentare o diminuire la produzione.
Le scelte strategiche devono coinvolgere tutte le funzioni
aziendali nella fase di:
¾
¾
Elaborazione;
Successiva verifica dell’andamento.
La formulazione del budget è un insieme coordinato di
previsioni tra loro collegate per cui ad es.:
le previsioni di vendita non sarebbero attendibili senza
conoscere le previsioni di capacità di produzione, che a loro
volta dipendono dalla capacità di approvvigionarsi delle
materie prime così come della capacità tecnica della
manodopera e via via tutte le altre.
Costi e Ricavi
economica.
verranno
appostati
per
competenza
Non meno importante della fase di budget preventivo sarà poi
la verifica degli scostamenti a consuntivo nella fase
successiva di monitoraggio della tenuta del Piano in fase di
esecuzione.
„
„
Piano finanziario
Prospetto dei flussi di cassa
La variabile «Supporto finanziario» è irrinunciabile nella
verifica di un Piano di continuità, già dall’immediatezza di
operatività post ricorso con il conseguente maturare di
obbligazioni in prededuzione, così come nella successiva fase
di esecuzione.
Si tratta di verificare in via preventiva la compatibilità
delle risorse finanziarie disponibili, tempo per tempo nella
gestione concorsuale, rispetto al Piano, ovvero:
‰ Programmi di Riparto oggetto di Proposta ai creditori;
‰ Gestione delle spese di giustizia + correnti concorsuali;
‰ Spese di gestione caratteristica dell’impresa in ipotesi
di continuità.
„
Piano di liquidazione alternativo o sostitutivo
E’ inevitabile che un Piano, per quanto ben congegnato, debba
essere monitorato costantemente nei suoi sviluppi, prevedendo
l’ipotesi, ove gli scostamenti dal budget siano significativi, di
sostituirlo con uno alternativo.
„
Stabilizzazione dello status dell’impresa
„
Recupero della credibilità aziendale
Comunicazione insistente dei punti di forza:
Evidenziarli all’Interno/Esterno dell’azienda
Assunzione di un atteggiamento vincente:
La società in crisi ha vissuto in una spirale di promettere
"alto" e di realizzare «basso».
Ribaltare la tendenza - ristabilire la fiducia nell'impresa
realizzando gli impegni assunti con clienti, fornitori,
finanziatori ecc.
Incoraggiare i collaboratori a realizzare «vittorie veloci» su
obbiettivi anche limitati:
serve a diffondere un senso di performance e di rinnovamento
che, a sua volta, genera ulteriori energie per generare nuovi
progressi.
„
Sostegno degli stakeholders
Altra variabile irrinunciabile è il «Sostegno degli
stakeholders» all’azienda ed al progetto di Piano di
ristrutturazione.
Si definiscono stakeholder tutti i soggetti che
influenzare oppure che sono influenzati dall'impresa.
™
™
™
™
™
™
™
™
™
possono
Azionisti di maggioranza e di minoranza;
Investitori istituzionali;
Istituti di credito – Enti finanziatori;
Obbligazionisti;
Fornitori di materie prime e servizi;
Clienti;
Management;
Dipendenti e rappresentanze sindacali;
Gruppi d’interesse locali.
Stakeholder, o Portatori d’interesse, sono quei soggetti
influenti nei confronti dell’iniziativa economica dell’impresa.
Ciascun Portatore d’interesse nutre aspettative diverse
dall’impresa in termini di costi, qualità del servizio ecc…, al di
sotto delle quali il cliente cambia fornitore, manager e
dipendenti si dimettono, e i processi materialmente non
possono continuare.
Relazioni con gli stakeholders:
¾ Buona comunicazione
in termini di qualità, quantità e
frequenza delle informazioni;
¾ Comunicazioni mirate per ogni categoria.
„
Operazioni
strategiche
(disinvestimenti,
definizione degli affari, nuovi investimenti)
nuova
„
Mutamenti organizzativi
Rapida dev’essere la verifica dell’adeguatezza dei sistemi di:
9
9
9
9
9
Governance;
Organizzazione del personale;
Organizzazione dei fattori produttivi;
Definizione del team di gestione turnaround;
Ridefinizione core business;
in funzione della ristrutturazione.
Nel breve periodo saranno necessarie forti discontinuità di
gestione; affinchè la struttura nel suo complesso regga l’urto
devono essere rese adeguate le singole aree.
„
Miglioramento dei processi industriali
9 Intervento di efficienza su Outsourcing/Insourcing;
9 Riposizionamento/Accellerazione di progetti nuovi sul
Servizio/Prodotto;
9 Riduzione del sistema di burocrazia interna;
9 Riduzione strutturale di Acquisti/Consumi;
9 Reazione alle criticità sulle vendite, anche con strategie
«difensive», nell’immediatezza;
9 Individuazione
dei
rami
di
processo
da
mantenere/implementare rispetto a quelli da dismettere.
„
Ristrutturazione finanziaria
Urgente è la gestione finanziaria che presuppone la verifica
delle seguenti opportunità:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Gestione della tesoreria;
Efficienze/Risparmi nella gestione del capitale circolante;
Rinegoziazioni con Clienti/Fornitori;
Interventi di riduzione dei costi;
Individuazione di nuovi investitori;
Esigenze/attese degli stakeholder finanziari;
Utilizzo/Accesso finanziamenti a Medio/Lungo periodo;
Monetizzazione - Cessione assets;
Convenzioni/Accordi di partecipazione.
Individuiamo di seguito alcuni fra gli interventi possibili:
1) Finanza ponte
2) Nuova finanza
3) Stand Still
4) Riscadenziamento
5) Mantenimento delle linee autoliquidanti
6) Consolidamento
7) Accollo del debito
8) Ricapitalizzazione
9) Cessione di beni
10)Conversione del credito in capitale
11)Conversione del credito in obbligazioni convertibili in azioni
12)Rimessione del debito
1°) Finanza ponte
¾Prededucibilità
finanza ponte in funzione della presentazione
della domanda di omologazione dell’accordo ex art. 182quater, 2° c. LF se:
i) la nuova finanza sia prevista nell’accordo;
ii) l’accordo sia omologato.
Profili da valutare, considerata la difficoltà nel reperire in
concreto la finanza ponte:
9Intervenire per tempo per evitare di dovere dipendere da
finanza ponte;
9In mancanza, necessità di trovare le risorse per garantire
continuità aziendale e avere il tempo di procedere alla
ristrutturazione industriale e finanziaria;
Esimente da rischio di concorso in reato di bancarotta
preferenziale ex art. 217 bis LF per gli istituti di credito che
avessero concesso finanza ponte:
Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si
applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un
concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del
piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un
accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12
della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle
operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo
182-quinquies.
2°) Nuova finanza
¾Prededucibilità
della nuova finanza ponte concessa in
esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato (art. 182-quater, comma 1)
¾Prededucibilità della “finanza interinale” che il debitore è
stato autorizzato a contrarre dal tribunale ex art. 182quinquies LF nel periodo domanda - decreto di omologa;
¾L’esimente penale di cui all’art. 217-bis evita il rischio che
debitore e finanziatore siano chiamati a rispondere del reato di
bancarotta preferenziale:
Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai
pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato
preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo
comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato
ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai
pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma
dell'articolo 182-quinquies.
3°) Stand Still
In attesa che venga:
™Predisposto il Piano Industriale e Finanziario;
™Concordata la struttura dell’accordo di ristrutturazione (o del
piano di risanamento);
si concorda una moratoria
A) L’impresa si impegna a non:
i) effettuare alcun rimborso e/o pagamento (per capitale e
interessi) in relazione ai finanziamenti in essere oggetto di
moratoria;
ii) richiedere alcun utilizzo in relazione alle linee di credito,
fatta eccezione, per esempio, delle linee autoliquidanti.
B) Le banche si impegnano nel periodo di moratoria a:
i) non azionare i propri diritti sulla base dei contratti di
finanziamento in essere (accelerare i finanziamenti in
essere, intraprendere azioni cautelari o esecutive);
ii) mantenere e non revocare le linee in essere per il
periodo di moratoria nei limiti degli affidamenti già
concessi.
4°) Riscadenziamento
™…di
finanziamenti a medio-lungo termine, anche ipotecari;
™…del piano di ammortamento con riferimento a rate non
pagate e rate future, con proroga dei termini;
™…di termini e condizioni (ammontare delle rate e relative
scadenze, periodi di interesse e relativi tassi);
™…di atti integrativi dei contratti in essere (per esempio,
formalità presso l ’ Agenzia del Territorio).
5°) Mantenimento delle linee autoliquidanti
¾Sconto
di portafoglio, anticipi s.b.f., anticipi Italia e estero su
fatture, RIBA, RID o altri effetti;
¾Assicurare la normale operatività dell’impresa;
¾Impegno delle banche a non revocare le linee in essere nei
limiti degli affidamenti già concessi;
¾Cessione del credito e/o canalizzazione degli effetti e flussi
sulla banca;
¾Utilizzazione su base revolving;
6°) Consolidamento
¾Consolidamento
parziale dell’esposizione delle Banche
derivanti da linee autoliquidanti o linee finanziarie in essere;
¾Definizione dei termini e delle condizioni per il rimborso dei
crediti consolidati con prevalenza rispetto alle condizioni
originarie;
¾Piano di ammortamento per rate in linea capitale;
¾Pagamento degli interessi (rinegoziazione dei tassi).
7°) Accollo del debito
¾Accollo
del debito della società oggetto di ristrutturazione nei
confronti di una o più banche da parte di un socio (anche
società ad hoc);
¾Accollo liberatorio nei confronti della società;
¾Rinunzia al credito da parte del socio accollante nei confronti
della società.
8°) Ricapitalizzazione
¾Finanziamenti
soci (con possibilità di deroga alla regola della
postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies per i
finanziamenti concessi dai soci ai sensi del terzo comma
dell’art. 182 quater);
¾Conversione in capitale di finanziamenti soci;
¾Versamenti in conto capitale;
¾Finanziamenti partecipativi (loan to equity);
¾Aumenti di capitale.
9°) Cessione di beni
Alcuni esempi:
¾Vendita
di partecipazioni non strategiche;
di beni immobili, rami di azienda ecc.;
¾Cessione del marchio a holding con contratto di licenza;
¾Destinazione anticipata dei proventi da cessioni a rimborso
delle linee in essere con le Banche;
¾Mandato
a vendere la società conferito ad advisor
indipendente.
¾Vendita
10°) Conversione del credito in capitale
¾Conversione
in capitale di crediti vantati da banche e/o soci;
¾Aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a
servizio delle banche (per es. azioni ordinarie o speciali, con
diritti di voto limitato e convertibili in azioni ordinarie);
¾Sottoscrizione delle azioni spettanti alle Banche mediante
conversione di crediti di natura chirografaria.
11°) Conversione del credito in obbligazioni convertibili
in azioni
¾Crediti
vantati da banche (e/o terzi cessionari dei crediti delle
banche) convertiti in prestito obbligazionario convertibile in
azioni della società;
¾Aumento di capitale riservato alle Banche e asservito alla
conversione;
¾Sottoscrizione delle azioni spettanti alle Banche mediante
conversione dei crediti derivanti dalle obbligazioni.
12°) Rimessione del debito
¾Acquisto
da parte di terzi, a saldo e stralcio, di crediti delle
banche a fronte del pagamento di una percentuale del valore
facciale del credito;
¾Rinuncia a uno o più crediti (totale o parziale) da parte delle
banche e/o socio (stralcio).
6°) La nuova figura del Professionista
„
Requisiti
L’Attestatore ex art. 67 3° comma lett. d) LF indipendente
rispetto al debitore ed ai terzi interessati all’operazione di
risanamento, ed è tenuto a dichiarare:
‰ non essere legato al debitore (o a chi lo incarica) e a
coloro che hanno interesse all’operazione di
risanamento da rapporti di natura personale o professionale
tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio;
‰ possesso dei requisiti ex art. 2399 cc;
‰ non avere prestato, neanche per il tramite di altri
professionisti uniti in associazione professionale,
negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o
autonomo in favore del debitore (o di chi lo incarica) ovvero
partecipato agli organi amministrativi o di controllo del
debitore (o di chi lo incarica) .
E’ auspicata la partecipazione dell’Attestatore alle
riunioni di lavoro con il debitore e/o i suoi consulenti e/o i
creditori.
Non pregiudica l’indipendenza nella misura in cui non si
ingerisca nella scelta delle strategie identificate nel Piano e/o
della soluzione di composizione della crisi identificate dal
debitore.
Indipendenza come status mentale.
Eventuali attestazioni speciali nel corso dei lavori della
attestazione generale non inficiano l’indipendenza.
Non
inficiano
neppure
attestazioni
speciali
successivamente al rilascio della attestazione generale,
nell’ambito della stessa procedura.
L’Attestatore può esprimere valutazioni preliminari in
corso dei lavori di preparazione del Piano.
Il compenso dell’Attestatore dev’essere adeguato:
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all’incarico da svolgere;
al rischio da assumere;
alla responsabilità connessa;
all’importanza della prestazione.
al prestigio ed organizzazione dell’Attestatore.
Il compenso dev’essere organizzato in un programma di rate
in maturazione corrispondenti a stati di avanzamento
lavoro.
La prestazione dell’Attestatore è di mezzi e non di risultato
per cui il pagamento del compenso non sarà condizionato al
successo dell’attività concorsuale.
Passaggio di consegne fra Attestatori
„
Responsabilità
La responsabilità dell’Attestatore è riferibile alla fattibilità al
momento in cui gli è sottoposto il Piano.
La realizzazione dipende dal ricorrente.
L’art. 33 D.l. n. 83/ 2012 ha introdotto nella legge fallimentare
l’art. 236 – bis reato di “Falso in attestazioni e relazioni”, che
descrive il reato proprio del professionista Attestatore,
Responsabilità civile: non è oggetto di specifica disposizione.
L’Attestatore è chiamato ad esprimere giudizio di veridicità e
fattibilità del Piano nel suo insieme.
Criteri diversi da quelli del Revisore legale.
La diligenza richiesta all’Attestatore è quella di «particolare
perizia e attenzione», non solo quella del «buon padre di
famiglia».
Attestatore sarà responsabile solo in caso di dolo o di colpa
grave.
Non è Pubblico ufficiale, ancorchè assimilabile all’ausiliario del
giudice.
Responsabilità penale
L’art. 236-bis punisce le infedeltà omissive, sia attive che
passive, purché abbiano ad oggetto informazioni rilevanti.
Escluse le omissioni che non influenzano il giudizio finale
dell’Attestatore riferito a veridicità dei dati e fattibilità del Piano.
Escluse per giudizio di convenienza della proposta concordataria
rispetto alle alternative concretamente praticabili (salvo il caso
del concordato in continuità).
Escluse per atti in frode ricompresi nell’ambito di applicazione
dell’art. 173 l.f.
Escluse se l’Attestatore non è consapevole della falsità.
„
Accettazione dell’incarico
Ipotesi limitative della responsabilità, in caso di omissione di
elementi e/o mancanza di collaborazione da parte dell’impresa.
In sede di accettazione manleva nei confronti dell’Attestatore per
i danni causati dal non aver fornito dati completi e veritieri da
parte degli Amministratori.