Crisi d`impresa e risanamento aziendale
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Crisi d`impresa e risanamento aziendale
Crisi d’impresa e risanamento aziendale 1° Unità formativa «Il Professionista – L’impresa in crisi» 1) 2) 3) 4) 5) 6) Informativa sulla raccomandazione CEE 12/03/’14 Il rapporto Professionista/Imprenditore Le crisi delle imprese e le loro soluzioni Il concetto di crisi Strumenti di recupero imprenditoriale La nuova figura del professionista A cura di Bruno Bartoli Dottore Commercialista in Reggio Emilia Indice generale 1°) Informativa sulla raccomandazione del 12/03/’14 adottata dalla Commissione europea nei confronti degli Stati membri per affrontare la crisi delle imprese Obiettivo ed Oggetto Contenuto del Piano di ristrutturazione Seconda opportunità all’imprenditore 2°) Il rapporto Professionista/Imprenditore Il rapporto fra il Professionista ed il Cliente Tattica e strategia nella gestione della crisi d’impresa Individuazione dello strumento di gestione della crisi Rapporto psicologico Professionista/Imprenditore 3°) Le crisi delle imprese e le loro soluzioni Nuova concezione dell’impresa e nuove finalità sulle azioni di ricostruzione del patrimonio del debitore nel concorso I finanziamenti e la responsabilità delle banche Concordati stragiudiziali Convenzioni bancarie I nuovi presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso alle procedure concorsuali Stato di crisi, temporanea difficoltà, insolvenza, indebitamento Connotazioni del piano nella procedure preventive Innovazioni 4°) Il concetto di crisi Caduta della capacità di reddito Squilibrio dei flussi finanziari Perdita della competizione nel mercato Crisi congiunturale Crisi per perdita di competitività (carenza produttiva, tecnologia degli impianti, livello dei costi) 5°) Strumenti di recupero imprenditoriale Individuazione del mezzo prescelto Documentazione E./F./P. in dettaglio Raccolta dei dati e delle informazioni sull’impresa Cenni storici della vita dell’impresa Cause e circostanze dello stato di crisi Piano industriale e gestionale Piano economico Piano finanziario Prospetto dei flussi di cassa Piano di liquidazione alternativo o sostitutivo Stabilizzazione dello status dell’impresa Recupero della credibilità aziendale Sostegno degli stakeholders Operazioni strategiche (disinvestimenti, nuova definizione degli affari, nuovi investimenti) Mutamenti organizzativi Miglioramento dei processi industriali Ristrutturazione finanziaria 6°) La nuova figura del Professionista Requisiti Responsabilità Accettazione dell’incarico Confronto fra i ruoli di Commissario giudiziale Attestatore – Advisor – 1°) Informativa sulla raccomandazione del 12/03/’14 adottata dalla Commissione europea nei confronti degli Stati membri per affrontare la crisi delle imprese RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 12.3.2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza Obiettivo e oggetto La raccomandazione ha il duplice obiettivo di incoraggiare gli Stati membri a istituire un quadro giuridico che consenta la ristrutturazione efficace delle imprese sane (???) in difficoltà finanziaria e di dare una seconda opportunità agli imprenditori onesti, promuovendo l’imprenditoria, gli investimenti e l’occupazione e contribuendo a ridurre gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. (a) Procedere alla ristrutturazione in una fase precoce; (b) Il debitore mantiene il controllo della gestione; (c) Sospensione temporanea azioni esecutive individuali; (d) Piano di ristrutturazione approvato a maggioranza vincolante per tutti se omologato dal giudice; (e) Inopponibili i Nuovi finanziamenti per attuare il piano di ristrutturazione. Ristrutturazione: Né lunga né costosa; Flessibile in più fasi; Non necessariamente con percorso giudiziale; Non necessariamente con nomina di Mediatore e/o Supervisore Ricorso al giudice: solo ove necessario e proporzionato per tutelare i diritti dei creditori e terzi eventuali. Contenuto del piano di ristrutturazione Piano di ristrutturazione così dettagliato: (a) l’identificazione chiara e completa dei creditori che saranno interessati dal piano; (b) gli effetti della ristrutturazione proposta su singoli crediti o categorie di crediti; (c) la posizione dei creditori interessati in merito al piano di ristrutturazione; (d) se del caso, le condizioni per i nuovi finanziamenti, e la capacità del piano di impedire l’insolvenza del debitore e garantire la redditività dell’impresa. Seconda opportunità agli imprenditori Limitare gli effetti negativi del fallimento sull’imprenditore per dare a questi una seconda opportunità. Liberazione integrale dai debiti dopo massimo tre anni. Alla scadenza del termine di riabilitazione, l’imprenditore dovrebbe essere liberato dai debiti senza che ciò comporti, in linea di principio, l’obbligo di rivolgersi nuovamente al giudice. La liberazione integrale dai debiti non è opportuna in tutti i casi, disposizioni rigorose per dissuadere gli imprenditori che hanno agito in modo disonesto o in mala fede, prima o dopo l’apertura della procedura fallimentare. 2°) IL RAPPORTO PROFESSIONISTA/IMPRENDITORE Il rapporto fra il Professionista ed il Cliente Il rapporto fra professionista e cliente, o più precisamente l’esistenza del mandato di consulenza, rappresenta il presupposto necessario per l’esistenza del consulente. Potrebbe forse esistere un manager senza professionista di riferimento, ma non il viceversa. Tale premessa, per certi aspetti banale, nasconde aspetti che è necessario esaminare ed ordinare: - Chi è il cliente del professionista ? - Come inizia il rapporto di consulenza ? - Come viene mantenuto nel tempo ? Innanzi tutto è necessario distinguere fra: 9 Client (rapporto mirato ad una specifica missione definita nello scopo e nel tempo) E 9 Customer (rapporto continuativo) Il contatto iniziale è spesso determinato da elementi di casualità, frutto: 9 9 dell’attività e dell’immagine che il professionista ha costruito, ma anche di rapporti interpersonali che tutto sommato prescindono molto dall’effettiva conoscenza delle potenzialità del professionista da parte dell’imprenditore: la presenza sui media, il passaparola dalla parrucchiera, il consiglio di un amico, la vicinanza territoriale, la comune passione per la pesca, l’immagine che può attribuire presso i concorrenti essere assistiti da quel professionista, ecc.... La stessa individuazione del soggetto “cliente” non è sempre semplice poiché: 9 L’assistenza del professionista è all’azienda nella sua complessa unitarietà destinata Ma 9 il rapporto è di fatto interpersonale con il manager di riferimento ed i suoi collaboratori (un perimetro in cui interessi personali possono confliggere, almeno a livello potenziale, con quello aziendale). In tali situazioni potrebbero sentirsi “clienti”: 9 9 La proprietà dell’azienda, ancorchè fosse distinta dalle persone dei manager Chi avesse inizialmente “messo in contatto” il professionista con l’azienda. In questi ed altri casi analoghi è necessario definire sin da subito corretti ruoli e responsabilità per evitare che i problemi “relazionali” compromettano la qualità e l’efficacia del contributo professionale. Il rapporto fra i soggetti sarà di: Stima non di amicizia. Ci si frequenta per gestire: ¾ Affari; ¾ Risorse di uomini ¾ Risorse di mezzi Non per coltivare simpatie. E’ questo un aspetto importante ed il professionista destinerà attenzione al giusto equilibrio fra necessità di mantenere: ¾ ¾ un costante “filo diretto” con l’impresa per monitorare la situazione E un rapporto interpersonale professionale. Il rapporto deve essere sinceramente “fiduciario”. Non c’è spazio per aree di ombra quali: ¾ ¾ ¾ errori commessi dal professionisti non gestiti per tempo coinvolgendo il cliente per la miglior soluzione; attività gestite dal cliente in contraddizione con le linee condivise con il professionista; l’utilizzo di diverse consulenze sovrapposte per la stessa attività. Tattica e strategia nella gestione della crisi d’impresa E’ curioso come il linguaggio economico d’impresa utilizzi frequentemente la stessa terminologia delle attività militari; del resto però in entrambi i casi si tratta: ¾ di organizzare uomini e mezzi ¾ per gestire le risorse disponibili ¾ in attività tattiche coordinate ¾ nell’ambito della complessiva strategia ¾ al fine di realizzare l’obiettivo. Circa 2.300 anni fa, nell’attuale Cina settentrionale, è stato scritto per la prima volta il testo di un modello strategico; chiamato Sun Tzu, e conosciuto in occidente come “L’arte della guerra”. Nell’ultimo mezzo secolo è diventato un manuale di riferimento assai diffuso in categorie trasversali all’ambiente militare; fra cui le aree di formazione per manager e consulenti d’impresa più prestigiose quali l’MBA. Uno dei passaggio più significativi di questo testo antico, ai fini del presente intervento, è il seguente: “Pur avendo sempre presente l’obiettivo finale, il comandante saggio lascia che gli obiettivi intermedi cambino e si sviluppino in maniera spontanea. Gli obiettivi intermedi sono spesso collegati ed in contrasto fra loro, vanno gestiti con tempestività e sistematicità perché il comandante saggio pur avendo presente ogni dettaglio non perde di vista il tutto.” L’imprenditore deve essere leader in azienda ed il consulente lo aiuta anche in questo difficile compito. Da più di due secoli l’accademia militare di West Point addestra gli ufficiali ad essere leader efficaci non solo in battaglia, ma anche nel quotidiano. Solo più recentemente le imprese hanno compreso l’importanza di un’analoga cultura che, per certi versi, ha bisogno di livelli di sofisticazione anche superiori, se non altro perché la gerarchia nella catena di comando in ambito militare è ben più rigida e facilmente gestibile rispetto a quella in ambito civile. Tali considerazioni, corrette e coerenti con lo sviluppo delle migliori tecniche di gestione dell’impresa, assumono un’importanza tanto maggiore negli scenari in cui l’azienda stia affrontando una situazione di crisi e l’intervento del consulente, ad ausilio del manager, raggiunge forse, in questa fase, il livello di maggiore sofisticazione e responsabilità. La predisposizione del piano di ristrutturazione con obiettivo di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale presuppone, dopo un’attenta verifica della situazione in essere, e delle concrete possibilità di sviluppo dell’azienda, un’intensa attività di coordinamento fra il professionista e l’imprenditore che, facendo forza sulle oggettive capacità di ripresa e sui benefici concessi dalle tecniche di gestione aziendale, individui la migliore strategia concretamente realizzabile per realizzare l’obiettivo con tempi e modalità definiti. L’atteggiamento mentale che assume il consulente, nell’approcciarsi ad una situazione aziendale di crisi, è mirato a posizionare il manager nelle condizioni di ben gestire quel delicato equilibrio, fra entusiasmo ed incoscienza, che caratterizza questa iniziale fase di attività mirata alla ristrutturazione dell’impresa. Il professionista, quando assume l’incarico professionale, sintetizza così gli obiettivi dell’intervento: ¾ ¾ necessità di non pregiudicare l’esistente residua capacità di soddisfazione dei creditori in un’ipotesi meramente liquidatoria; necessità di valorizzare, ove se ne verifichi l’esistenza, quelle aree dell’azienda che nell’ambito di uno specifico piano di risanamento possano concretamente essere traghettate ad obiettivi di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale l’impresa. La tempestiva impostazione di un percorso di turnaround si concretizza nel complesso interagire di tattica e strategia in una tempistica a ritmi forzati che pretende, per quanto più possibile, una schematizzazione delle attività da tenere costantemente monitorata, tutto ciò abbinando aspetti strettamente operativi, da realizzarsi con “il fiato sul collo” e l'attivazione di cambiamenti di fondo che implicano visione prospettica e la cui coerenza complessiva necessita di continua verifica. Gli strumenti giuridici a disposizione, e lo sviluppo della scienza aziendale, attribuiscono al professionista un ruolo di importanza strategica in quanto: 1°) dispone delle capacità tecniche per verificare in tempi brevi l’effettiva economicità dell’impresa contestualizzata nella specifica struttura finanziaria – patrimoniale e nel mercato di riferimento; 2°) attraverso il rapporto fiduciario è in grado di far superare all’imprenditore il comprensibile limite psicologico di difficoltà nell’accettare la situazione di crisi, evitando che resti disorientato ed assuma decisioni controproducenti; 3°) può predisporre un piano di risanamento, ove concretamente realizzabile, in grado di attivare quell’indispensabile processo di fiducia da parte dei terzi utilizzando il patrimonio di reputazione e di relazioni di cui dispone, in giusto equilibrio fra etica e creatività nel rispetto della norma. Ove non gestibile la ristrutturazione, il Professionista aiuterà l’imprenditore nelle difficili scelte in fase preconcorsuale finalizzate ad una liquidazione attraverso Ufficio fallimentare. Individuazione dello strumento di gestione della crisi L’approfondita analisi: ¾ della realtà aziendale; ¾ dell’individuazione delle cause della crisi; ¾ dei fattori di rischio caratterizzanti la gestione; rappresentano le premesse minimali cui è chiamato il Professionista, tali elementi non sono esaustivi in quanto nel concreto è con lo scenario futuro che il Piano di risanamento deve confrontarsi. E’ un percorso logico coerente e realistico l’obiettivo del redattore del Piano. L’interagire fra le diverse professionalità interne ed esterne all’azienda come minimale presupposto di credibilità del Piano. Rapporto psicologico Professionista/Imprenditore Non sempre i consulenti storici dell’impresa ritengono opportuno assistere l’impresa nella fase pre-concorsuale, o comunque a tenere il timone della stessa. Tipicamente in tali situazioni si attivano per responsabilizzare l’imprenditore affinchè prenda coscienza della situazione e della necessità di interventi esterni nuovi, in grado di intervenire senza condizionamenti spesso inevitabili quando il rapporto è datato. E’ questo un momento assai delicato per il consulente storico, per l’imprenditore come anche per il professionista neo incaricato, per motivi facilmente intuibili, tuttavia la tempestività nella presa di coscienza e nelle decisioni conseguenti è il primo necessario elemento vincente nel percorso di gestione della fase preconcorsuale. L’imprenditore ha consolidati rapporti affettivi e sociali ed agisce in un tenore di vita che potrebbero non essere compatibile con la nuova realtà – la gestione della quotidianità all’esterno dell’azienda potrebbe assumere un peso psicologico, ed indurre ad errori, in misura anche maggiore rispetto alle reali problematiche interne alla gestione dell’impresa. La strategia pre-concorsuale ove preveda anche uno solo dei seguenti effetti, è evidente a quale salto mentale il professionista debba accompagnare l’imprenditore: a) b) c) d) e) l’esclusione dalla futura compagine sociale; l’esclusione dalla gestione dell’impresa ove risanata; mortificazione nell’abituale tenore di vita; il coinvolgimento nella ristrutturazione, in qualità di partner, proprio di quel concorrente con cui fino al giorno prima e per decenni la competizione era stata durissima; un impegno dell’imprenditore molto intenso primariamente a vantaggio dei creditori, anteponendolo al proprio per lo meno in termini finanziari. E’ opportuno, anzi necessario, che l’incarico professionale venga formalmente discusso e deliberato dagli organi societari in quanto solo con una piena legittimazione e consapevolezza del mandato attribuitogli il professionista sarà in grado di esprimere al meglio le potenzialità. L’intervento professionale sarà tanto più tempestivo ed efficace quanto più l’impresa disponga di un adeguato sistema di budget e reportistica con verifica a consuntivo degli scostamenti – navigare a vista in questa fase non è pensabile infatti mai come nei periodi di crisi è necessario investire nell’ufficio amministrativo e più in generale in quelle aree che elaborano le informazioni per il controllo di direzione. In questa fase elementi quali: ¾ la possibilità per il professionista di destinare molto tempo ad una presenza anche fisica in azienda; ¾ un ordinato ed efficace archivio di riferimento; ¾ una costante ed immediata reperibilità a beneficio dell’imprenditore e degli addetti interni con capacità di fornire soluzioni ai piccoli come ai grandi problemi; ¾ serenità e lucidità nel rapporto interpersonale; ¾ capacità di anticipare il verificarsi delle criticità; sono imprescindibili in questa fase della consulenza. Passaggio di consegne fra il consulente storico e quello subentrante: ¾ Perimetro dei compiti assegnati - tipicamente il consulente storico prosegue nell’assistenza di carattere «ordinario» mentre il subentrante in quella di carattere «straordinario»; ¾ Chiarezza formale nei ruoli con lettere d’incarico e delibere dell’organo amministrativo chiare per competenze attribuite e compensi riconosciuti e condivisi; sono imprescindibili in questa fase della consulenza. I risultati dell’analisi del professionista, sintetizzati in un report, verranno illustrati al consiglio di amministrazione ed al gruppo dirigente per l’approvazione. ` 3°) Le crisi delle imprese e le loro soluzioni Nuova concezione dell’impresa e nuove finalità Le successive riforme che hanno via via interessato la norma fallimentare negli ultimi anni allontanano sempre più il concetto di «Impresa» ¾ ¾ da quello di <Valore riferibile alla proprietà> avvicinandolo a quello di <Valore sociale> Superata la concezione di procedura finalizzata alla mera liquidazione concorsuale l’ art. 160 1° c. LF richiede che la Proposta di concordato sia costruita su un Piano che preveda: ¾la ristrutturazione dei debiti E ¾la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma I. L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse La libertà di azione consentita dalla norma contempla anche la possibilità che la presentazione della domanda di concordato sia effettuata nello stato di liquidazione. Il concordato rappresenta un rimedio previsto dalla legge per evitare il fallimento, nell’interesse del debitore, ma anche dei creditori. Vi è da ritenere che il debitore sia tenuto a depositare un bilancio straordinario, poiché la conoscenza dei dati contabili rappresenta il pilastro che “concorre a determinare la formazione di un consenso informato per i creditori”. Il riferimento a conto economico e rendiconto finanziario evidenzia invece la necessità di ricostruire le dinamiche legate alle grandezze flusso e non soltanto lo stock di valori patrimoniali. Il debitore dovrà pertanto predisporre un vero e proprio bilancio, composto da una situazione patrimoniale ed economica redatta con riferimento a una data il più possibile approssimata al deposito del ricorso. A seguire, e nel più breve tempo possibile, verrà redatta analoga situazione riferita alla data di effettivo deposito del ricorso. Innovazioni sulle azioni di ricostruzione del patrimonio del debitore nel concorso L’art. 160 l.f. prevede espressamente che il debitore possa soddisfare i suoi creditori in maniera diversa dal denaro (pagamento) indicando modalità alternative (con ciò, peraltro, non intendendo limitarle) tra quelle più comuni in uso nella pratica privatistica. Esse sono: ¾ la cessione dei beni; ¾ l’accollo dei debiti; ¾ altre operazioni straordinarie inclusa l’attribuzione ai creditori o a loro partecipate di azioni, quote, obbligazioni ed altri strumenti finanziari e di debito. I finanziamenti e la responsabilità delle banche L’esigenza maggiormente sentita anche dall’impresa bancaria è quella della sedimentazione e della condivisione di best practice operative e degli orientamenti giurisprudenziali in materia. Il contesto nel quale le banche agiscono per sostenere finanziariamente le imprese in crisi è spesso problematico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: Disposizioni civilistiche sui finanziamenti «ponte» nel concordato Vincoli della nuova finanza alla luce delle disposizioni di vigilanza e di Basilea Trattamento delle perdite su crediti Necessità di dialogo tra banche e imprese in crisi e di equità tra creditori Art. 186 bis – Il concordato preventivo in continuità Consente di proseguire lo svolgimento dell’attività d’impresa (secondo varie modalità: es. trasferimento dell’azienda ad un nuovo soggetto giuridico, modifica della compagine sociale ecc.) anche nella delicata fase procedurale di transizione, al fine di non disperdere quel plusvalore proprio di ogni sano complesso produttivo (es. l’avviamento sotto forma di “portafoglio clienti”). Nuovo strumento può incentivare forme di finanza partecipativa alternativa rispetto a quella bancaria (es. cambiali finanziarie, obbligazioni partecipative subordinate) oltre a favorire lo scorporo delle componenti positive dell’impresa da quelle che devono essere liquidate. I finanziamenti «ponte» sono tutt’oggi uno strumento poco utilizzato. L’ABI con il Gruppo di Lavoro Interbancario costituito ad hoc ha elaborato una proposta di modifica della relativa disciplina, atta a stimolare l’utilizzo di questo strumento a beneficio soprattutto delle imprese in difficoltà. Proposte ABI-Banche: Prededucibilità, proposta di modifica art. 182–quater 2° c. LF: 2° c. «Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella proposta di concordato o nell’accordo di ristrutturazione. Il professionista che redige la relazione prevista dagli artt. 161 3° c. e 182-bis 1° c., attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 162, o l’accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato» Esenzione da azione revocatoria fallimentare con ulteriore ipotesi nell’art. 67 3° comma LF: “h) in relazione a quanto disposto dall’art. 182-quater 2° comma LF, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 162, o l’accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato” Rischi penali - integrare l’art. 217 bis LF- Ulteriore esimente per i finanziamenti «ponte»: «Le disposizioni di cui all’articolo 216 3° comma e 217 LF non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell’articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli artt. 67, terzo comma, lett. h) e 182quater, secondo comma». Per uniformare prassi applicative e giurisprudenziali ad oggi eterogenee occorre una norma che specifichi se il giudice debba sempre autorizzare (o non autorizzare) la prosecuzione dei contratti di finanziamento pendenti, ai sensi dell’art. 182 quinquies 1° comma LF. La banca ai fini delle: segnalazioni di vigilanza e della ¾ redazione del bilancio ¾ è soggetta alle disposizioni della Banca d’Italia che le impongono in presenza di determinati requisiti di classificare i propri crediti vantati nei confronti dei soggetti in difficoltà in base ad una graduazione del rischio del loro recupero (distinzione dei crediti deteriorati da quelli in bonis). Credito scaduto: esposizione scaduta, in via continuativa, da oltre 90 giorni e non classificata come sofferenza, incaglio o ristrutturata. Incaglio: esposizione verso una controparte in temporanea difficoltà – definita sulla base di fattori oggettivi – che si ritiene possa essere superata in un congruo periodo di tempo. Ristrutturato: esposizione nella quale una banca o un pool di banche, a causa del deterioramento della situazione economicofinanziaria del debitore, ha/hanno modificato le condizioni originarie del prestito (riscadenzamento dei termini; riduzione del tasso di interesse), determinando l’emersione di una perdita. Sofferenza: esposizione verso una controparte in stato di insolvenza (anche se non accertato giudizialmente) o in situazione equiparabile, indipendentemente dalla previsione di perdita formulata dalla banca e dalla presenza di garanzie. Il 10/05/’13 ABI ha chiesto a Banca d’Italia di definire le corrette modalità di trattamento dei crediti vs. nuovi istituti concordatari e, in particolare, nell’ipotesi di ricorso per concordato preventivo “in bianco”, per: ¾ ¾ ¾ Segnalazioni di vigilanza Bilancio Rilevazioni alla Centrale dei Rischi IAS ABI N° 146 DEL 04/01/’13 «C.P. IN BIANCO»: In assenza di diverse indicazioni da Banca d’Italia, ABI ritiene che l’esposizione del debitore che ha richiesto C.P. in bianco, sia da classificare nella categoria degli incagli (oppure, se ne ricorrono i presupposti, tra i crediti ristrutturati), mentre rimane tra le sofferenze se la posizione era precedentemente classificata come tale. questo perchè la classificazione immediata tra le sofferenze potrebbe pregiudicare le eventuali concrete prospettive di risanamento del debitore rendendo di fatto inaccessibile all’impresa in concordato la concessione di nuova finanza (anche tenuto conto degli obblighi di sana e prudente gestione in relazione alle valutazioni sulla meritevolezza creditizia del cliente). La classificazione a sofferenza dovrebbe invece essere attentamente valutata ad esempio se: ¾ ¾ ¾ Dalla documentazione depositata non emergono concrete prospettive di risanamento; Il debitore non rispetta i termini fissati dal Tribunale per adempiere i diversi obblighi informativi periodici per il deposito del piano e della correlata documentazione; La proposta di concordato viene respinta dal giudice. Rapporto Banche – Imprese Le banche devono fare un salto di qualità nel dialogo: ¾ con le imprese in difficoltà; ¾ con le altre banche. Il rispetto e la trasparenza reciproca sono la base imprescindibile per risolvere le situazioni crisi. Concordati stragiudiziali Accordo plurilaterale raggiunto dal debitore direttamente con i creditori, al fine di ottenere: ¾ una riduzione delle proprie passività (c.d. concordato remissorio) o ¾ un ulteriore differimento dei termini di pagamento (c.d. concordato dilatorio). E’ la soluzione istintivamente preferita dall’imprenditore in crisi perché può consentire di: ¾ ¾ ¾ ¾ evitare l’assoggettamento a qualsiasi forma di controllo da parte del tribunale o dei propri organi; far trascorrere del tempo, talvolta determinante, per la decadenza dalle azioni eventualmente esperibili dal curatore nel caso di successivo fallimento; tempi di esecuzione ragionevolmente ristretti; costi maggiormente contenuti rispetto ad una procedura concorsuale. La proposta di concordato stragiudiziale deve essere particolarmente convincente in termini di: - Importo offerto; Celerità della soddisfazione del credito. In termini di importo l’accordo privato coi creditori potrebbe garantire una percentuale di pagamento superiore, in quanto i costi del procedimento sono decisamente ridotti rispetto a quelli prospettabili nell’alternativa di una procedura concorsuale, come può essere il concordato preventivo. In termini di Tempi di esecuzione della proposta di concordato stragiudiziale, devono essere più brevi rispetto alle ipotesi di cui alla Legge fallimentare. Rischi del Concordato stragiudiziale: 1)Prosecuzione/Avvio di azioni individuali esecutive o cautelari da parte dei creditori Dissenzienti/Estranei all’intesa; 2)Fiscalità diretta maggiormente onerosa, per Plusvalenze da cessioni di beni e Sopravvenienze attive da riduzioni debiti; 3)Rischio di Azione di responsabilità, nel caso di successivo fallimento, per aver concorso a cagionare/aggravare il dissesto di Amministratori, Sindaci, Liquidatori e Direttori generali, Soci di S.r.l. (art. 2476, comma 7, c.c.); 4)Esclusione da alcuni benefici previsti dalla legge fallimentare per le operazioni compiute in esecuzione di un piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti o concordato preventivo per esonero da: - Azione revocatoria fallimentare art. 67, 3° c. lett. d) e) L.F.); - Bancarotta fraudolenta/preferenziale/semplice art. 217bis LF Si mantengono nel Concordato stragiudiziale le 5 ipotesi di esenzione da Revocatoria fallimentare ex art. 67 LF: 1) Pagamenti di beni e servizi effettuati, nei termini d’uso, nell’esercizio dell’attività d’impresa; 2) Rimesse effettuate su un conto corrente bancario - purchè non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria nei confronti della banca; 3) Pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate dai dipendenti o da altri collaboratori, anche non subordinati, del debitore; 4) Alienazioni e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis c.c, i cui effetti non siano cessati a norma del comma 3 della disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o dei proprio parenti ed affini entro il terzo grado; 5) Immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente, purchè - alla data di dichiarazione del fallimento - tale attività sia effettivamente esercitata, ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio. Convenzioni bancarie La qualità della struttura finanziaria a supporto del Piano è un elemento imprescindibile sia in ipotesi: Liquidatoria che ¾ Di continuità. ¾ Si stimano mediamente 2 mesi per l’elaborazione teorica dell’impianto e circa 6 mesi per le trattative. Caratteristiche della finanza ponte: a) b) c) Prededucibilità della finanza ponte; Esclusione della finanza ponte da revocatoria fallimentare Esclusione di responsabilità civili e penali per uso e concessione di finanza ponte a) Prededucibilità della finanza ponte La prededucibilità è attribuita, in caso di successivo fallimento, da chiunque erogati ed in qualsiasi forma erogati se ricorrono 3 condizioni (Art. 182quater LF): 1) Concesso in funzione Domanda di C.P. o omologa dell’AdR; 2) Finanziamento previsto ed esplicitato nel Piano; 3) La prededuzione sia espressamente disposta dal provvedimento del Tribunale che accoglie il C.P. / o che l’AdR sia omologato. Se effettuato da socio: ¾ Limite dell’80% ¾ Solo se divenuto socio in funzione del C.P. o Adr Tali finanziamenti non sono postergati derogando alle norme: 9 Dei soci a favore della Srl (art. 2467 c.c.); 9 Alla società da chi esercita direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti (art. 2497 quinquies c.c.) b) Esclusione della fallimentare finanza ponte da revocatoria La Finanza ponte (o interinale) per definizione viene concessa quando non è ancora sicuro che il Piano venga poi attestato e la domanda ammessa con provvedimento specifico, o se l’Adr sarà omologato per cui non può godere della esclusione da revocatoria; quest’ultima è infatti limitata alle operazioni poste in essere in esecuzione del c.p., del Piano o dell’AdR (art. 67 lett. d) ed l) LF), non nella fase di elaborazione di questi rimedi. E’ la serietà e qualità del Piano l’unica vera garanzia in questa fase. c) Esclusione di responsabilità civili e penali per uso e concessione di finanza ponte Il rischio di incorrere in reati da parte dell’imprenditore e/o degli istituti di credito in questa fase è stato perimetrato dal riformato art. 217 bis LF (Esenzioni dai reati di bancarotta): Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma( B. preferenziale), e 217 (B. semplice) non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti: 9 in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 9 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis 9 o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) 9 ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato…… 9 nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies. Le Banche auspicano un forte ruolo dell’imprenditore nella ristrutturazione con reale impegno: Industriale (gestione dell’azienda diretta managers competenti); Finanziario (immettendo nuovi capitali). o tramite Tipologia di interventi richiesti alle Banche e loro negoziazione: Moratoria pagamenti con rinuncia parziale ai crediti; Conferma linee di credito; Regole di imputazione flussi di pagamenti; Consolidamento debiti a breve termine; Concessione di nuova finanza; Conversione dei crediti in azioni; Stralcio di parte dei crediti. Oggetto di trattativa sono: Introduzione di covenants anche industriali (ottimizzazione delle strutture e tempistiche di realizzo, miglioramento della qualità produttive ecc.); Esistenza di precisi obblighi informativi a carico dell’impresa; Garanzie sulla nuova finanza. La Banca spesso intende utilizzare anche i seguenti strumenti: Valutazione di sostenibilità del piano industriale e finanziario anche con intervento di light review da parte di società di revisione; Clausole di accelerazione dei piani di rimborso concordati per i debiti oggetto di consolidamento laddove i risultati periodici fossero migliori di quelli attesi; Clausole risolutive legate al mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti nel piano. Si assiste con sempre maggiore frequenza alla conversione di crediti delle banche in capitale di rischio, nell'ambito di piani di risanamento o di accordi di ristrutturazione del debito di imprese affidate. Le decisioni di convertire in partecipazioni crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria non possono essere assunte senza un'accurata valutazione della convenienza economica, richiesta anche dalla normativa di vigilanza. ¾ Tali valutazioni presuppongono competenze specialistiche, tipiche delle banche di investimento, necessarie a simulare scenari alternativi dell'impresa target e a comprenderne le implicazioni economico-finanziarie. ¾ Questo nuovo rapporto con gli istituti di credito non deve modificare il ruolo esclusivo di soggetto finanziatore anche quando il credito della banca viene convertito in capitale. ¾ Per tali motivi gli istituti di credito danno preferenza, in ipotesi di ricapitalizzazione della società in ristrutturazione attraverso la conversione dei crediti in capitale di rischio, alle società immobiliari o di partecipazione finanziaria. ¾ Considerata la natura dell’attività bancaria, la conversione dei crediti in capitale di rischio di società di tipo industriale non è auspicata. Le tempistiche necessarie alla definizione e perfezionamento di un accordo di ristrutturazione impongono, alla luce delle urgenze operative dell’azienda, un primo step con l’adesione ad un eventuale stand still che consente una operatività all’interno di precisi parametri giusto per il tempo necessario alla negoziazione degli accordi contrattuali di ristrutturazione. In alcuni casi si passa poi ad un term sheet che riassume gli impegni delle parti. Si giunge infine all’accordo di ristrutturazione definitivo ed alla convenzione interbancaria in senso stretto. L’accordo di stand still solitamente si compone di: • Premesse • Articolato che prevede: – Moratoria sui pagamenti di crediti a lungo termine – mutui ipotecari ecc.; – Modalità di utilizzo delle linee di fido in essere – solitamente autoliquidanti; – Scadenza dell’accordo stesso; – Eventuali finanziamenti “ponte”; – Obblighi dell’impresa : divieto di ad operazioni straordinarie, change of control ecc; – Clausole risolutive. L’Accordo di ristrutturazione 182 bis LF solitamente si compone di: • Premesse e definizioni. • Articolato che prevede: – Consolidamento delle esposizioni in essere – Piano di rimborso delle stesse – Eventuale nuova finanza – Garanzia sull’eventuale nuova finanza – Previsione di Covenants – Obblighi informativi dell’impresa – Obblighi di consentire un monitoraggio – Clausole risolutive – Modalità di comunicazione Convenzione Interbancaria regola i rapporti tra le Banche Contiene: • • • • Obblighi della Banca Agente; Modalità di consultazione; Modalità di informazione; Divieti a risolvere l’accordo ed a iniziare attività recuperatoria; • Percentuali di maggioranza previste per le decisioni collegiali. 9 Il monitoraggio per l’esecuzione del piano industriale e finanziario successivo alla firma degli accordi di ristrutturazione è fondamentale, non deve essere puramente formale e necessita, se complesso, di advisors o di revisori; 9 Vi sono spesso difficoltà di intervento poichè la banca non è l’imprenditore né può intromettersi nella gestione aziendale; 9 E’ auspicabile la possibilità di prevedere contrattualmente sin da subito l’intervento di un advisor specializzato in turnaround nel caso il piano non venisse rispettato parallelo senza problematiche di intromissione nella gestione aziendale. I nuovi presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso alle procedure concorsuali 1. Le condizioni soggettive Il ricorrente deve avere caratteri di: ¾ Imprenditore commerciale, individuale o collettivo; ¾ Fallibilità ex art. 1 L.F. 2. Le condizioni oggettive L’art. 160 1° c. LF prevede che l’imprenditore possa accedere alla procedura di C.P. ove si trovi in stato di crisi. Il 2° comma chiarisce poi che per “stato di crisi” ai sensi del primo comma deve intendersi anche lo stato di insolvenza. E’ quindi lo «Stato di crisi» l’unico requisito oggettivo per l’ammissione alla procedura di cui all’art. 160 LF. 3. Deliberazione relativa alla presentazione del ricorso L’organo amministrativo deve assumere determinazione ai sensi dell’artt. 152 LF per come richiamato dall’art. 161 LF. Stato di crisi, di temporanea difficoltà, di insolvenza e di indebitamento La situazione di crisi aziendale è l’effetto dell’interagire di cause interne ed esterne all’impresa, determinate da elementi nazionali e/o internazionali, dello specifico settore produttivo o commerciale in cui opera, ovvero da dinamiche specificatamente interne all’azienda stessa. Il legislatore non ha fornito una definizione di riferimento per l’individuazione di soglie che possano perimetrare lo stato di crisi per cui si fa riferimento alla scienza aziendale individuando i seguenti riferimenti: Stato di crisi: situazione degenerativa dell’attività d’impresa che ne rende la gestione antieconomica per squilibri e/o inefficienze di origine interna e/o esterna. Stato di temporanea difficoltà: fase di vita dell’impresa che pone a rischio la prospettiva della continuazione dell’attività d’impresa, ma in cui la possibilità di un risanamento è ancora possibile. Stato di insolvenza: situazione in cui l’impresa non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Stato di indebitamento: è questa una normale situazione in cui l’impresa opera in bonis attingendo risorse anche attraverso il credito, ma con un rapporto scorretto fra attività e passività a breve. Connotazioni del piano nelle procedure preventive La norma non individua regole di contenuto del Piano; questo però, anche in vista dell’attestazione, deve essere concretamente realizzabile, ovvero: Idoneo a realizzare gli obiettivi prefissati; Ragionevole nella ipotesi di fattibilità concreta. Nel Piano vengono indicate le soluzioni operative da adottare per: ¾ ¾ il risanamento/ la ristrutturazione dell’esposizione debitoria – o in alternativa la sua liquidazione; il riequilibrio di quella finanziaria. Le o o o o o o o o o o o modalità di intervento possono essere molteplici e fra queste: Dilazione o rinuncia da parte del creditore all’azione esecutiva; Rinuncia agli interessi; Remissione o consolidamento del debito; Cessione di beni in pagamento di debiti; Cessione di crediti; Cessione di rami d’azienda; Dismissione o razionalizzazione di linee produttive; Messa in mobilità dei lavoratori; Liquidazione a saldo e stralcio; Concessione di nuova finanza; Concessione di garanzie su obbligazioni pregresse o nuovi finanziamenti; o Conversione di debiti in capitale di rischio del ricorrente o newco conferitaria dell’azienda; o Ricapitalizzazione del patrimonio netto; o Fusione in società terza; Il piano può essere strutturato per la continuazione, diretta o indiretta dell’attività d’impresa. Fasi logiche del Piano di turnaround: Sequenza temporale e contenuti: ¾ Analisi-riconoscimento della crisi; di nuova leadership; ¾ Valutazione/analisi e scelta del turnaround fra diverse opzioni; ¾ Gestione dell’emergenza, stabilizzazione della crisi; ¾ Ristrutturazione finanziaria e negoziazione con gli stakeholder; ¾ Riorganizzazione e rinnovamento strategico/gestionale; ¾ Recupero/rilancio sostenibile e creazione di nuovo valore. ¾ Adozione Tempi del Piano di turnaround: Indicativamente, a titolo di riferimento: Dare impronta dell'inversione di tendenza; Sintomi di cambiamento devono emergere entro 3/5 mesi; I risultati concreti cominciare a materializzarsi in 12-18 mesi. Gestire forti discontinuità di gestione: Da eseguire rapidamente e senza compromessi riferite a: Management; Organi sociali; Scelte di portafoglio; Settori da mantenere e sostenere - ottimizzare; Livelli occupazionali. La premessa è: se l’ azienda perde strutturalmente, al di là dei fattori esogeni, vi sono state responsabilità per errori, inerzia e confusione organizzativa. Non può gestire la ristrutturazione lo stesso soggetto che ha costruito la crisi. Intervento su tutte le Funzioni aziendali: Non confondere gli Effetti con le Cause della crisi questo impedirebbe il risanamento. Esempio: La ristrutturazione dei debiti finanziari è talvolta ritenuta prioritaria e sufficiente ad assicurare il risanamento, mentre occorre il ripristino dell'intero sistema di competitività e produttività. Milestones: Il turnaround può essere definito solo caso per caso in relazione alla distruzione di ricchezza in atto: ¾ ¾ grado di avanzamento; intensità del processo. Separazione dell'approccio in fasi o milestones: 1) 2) Misurare l'avanzamento del progetto di turnaround; Strumento di comunicazione con gli stakeholder. 4°) Il concetto di crisi Caduta della capacità di reddito La creazione di reddito distribuibile agli investitori è sostanzialmente la prima vera motivazione che determina la nascita dell’impresa; nel momento in cui la struttura economica registra diseconomie con perdite di gestione tale obiettivo non viene realizzato – l’azienda entra in crisi. Squilibrio dei flussi finanziari La struttura finanziaria con i suoi equilibri fra: ¾ ¾ Fonti ed impieghi; Flussi di risorse finanziarie; rappresenta un elemento dell’impresa di esistere. portante per la capacità stessa Squlibri in tale area rappresentano i tipici effetti di cause che, prescindendo da quali possano essere, determinano con immediatezza stato di crisi. Perdita di competizione nel mercato Come nel caso dello squilibrio finanziario, anche la perdita di competitività sul mercato rappresenta l’effetto di concause e, come nel caso richiamato prescindendo da quelle che nello specifico caso per caso ne possano essere le motivazioni, non è sopportabile per l’impresa – commerciale produttiva o di servizi che sia – non competere sul mercato. Crisi congiunturale Si tratta in questo caso di una variabile esterna nefasta che l’azienda non può che subire, in misura tanto maggiore quanto più ne sarà direttamente coinvolta. Crisi per perdita di competitività (carenza produttiva, tecnologia degli impianti, livello dei costi) E’ questa una situazione determinata dall’incapacità del management, oppure dall’oggettiva impossibilità di gestire per tempo il futuro del mercato, la quantità qualità dei prodotti/servizi ai prezzi concorrenziali. 5°) Strumenti di recupero imprenditoriale Individuazione del mezzo prescelto Documentazione (situazione aggiornata economico patrimoniale, dati degli ultimi bilanci, stato analitico delle attività, elenco nominativo dei creditori, elenco dei titolari di diritti reali e personali, valore dei beni e dei crediti, ecc…) La domanda andrà corredata da: Dichiarazione stato di crisi; Struttura della proposta in termini Giuridici-EconomiciFinanziari; Motivazioni per la scelta del Piano; Situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, dettagliata ed esplicitata in note a chiarimento; Contratti di locazione finanziaria; Beni di soci illimitatamente responsabili e creditori particolari; Relazione asseverata. Raccolta dei dati e delle informazioni sull’impresa Cenni storici della vita dell’impresa La descrizione degli elementi caratterizzanti la vita trascorsa dell’impresa a fare data dalla sua costituzione rappresenta un capitolo importante per i destinatari in quanto consente di contestualizzare le dinamiche che hanno portato alla situazione attuale. Si tratta di una descrizione da effettuare con capacità di sintesi, ma al contempo di efficacia e chiarezza, inserendo quegli elementi che, nella cronologia degli accadimenti succedutisi, aiutino il lettore ad approcciarsi in una lettura che lo renda «consapevole» ai fini del voto o dell’accordo che è chiamato a valutare. Verranno inserite le dinamiche della compagine sociale, dell’organo amministrativo, degli organi di controllo, le sedi dell’attività, i mercati di riferimento, il prodotto/servizi nel tempo realizzati, i valori economici finanziari e patrimoniali riclassificati Cause e circostanze dello stato di crisi Le cause dello stato di crisi possono essere distinte fra Interne ed Esterne all’azienda, e così sintetizzate: Cause Interne: Consiglio di amministrazione inadeguato; Sistemi di controllo inadeguati; Struttura dei costi non competitiva; Marketing inadeguato; Investimenti sproporzionati; Sbilanciamento dell’attività vs. la gestione straordinaria rispetto a quella caratteristica; Etica d’impresa insufficiente; Anomale ambizioni individuali. Cause esterne: Repentina variazione delle caratteristiche della domanda di mercato; Incapacità di far fronte alla concorrenza; Oscillazioni sfavorevoli nei costi delle materie prime; Modifiche normative penalizzanti; Conflitti sindacali; Sorte avversa – eventi sfavorevoli ed imprevedibili. Piano industriale e gestionale Il piano industriale ha duplice valenza: Interna: formalizzazione degli finanziari e patrimoniali; ¾ ¾ obiettivi economici, Esterna: supporto tecnico alla proposta per i creditori, ma anche nelle more delle trattative per: 9 richieste di finanziamenti; 9 richieste di garanzie; 9 raccolta di capitali di rischio; 9 presentazione a stakeholders. Il Piano industriale consente poi la successiva valutazione dei risultati in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati e analisi delle performance aziendali con l’analisi degli scostamenti. Piano economico La variabile «Economicità di gestione» è irrinunciabile nella verifica di un Piano di continuità, specie nel medio termine. Si tratta di verificare in via preventiva Costi e Ricavi di gestione per determinare i risultati economici attesi. Tale analisi presuppone scelte strategiche quali ad es.: formulazione prezzi; decidere se produrre o meno un prodotto; aumentare o diminuire la produzione. Le scelte strategiche devono coinvolgere tutte le funzioni aziendali nella fase di: ¾ ¾ Elaborazione; Successiva verifica dell’andamento. La formulazione del budget è un insieme coordinato di previsioni tra loro collegate per cui ad es.: le previsioni di vendita non sarebbero attendibili senza conoscere le previsioni di capacità di produzione, che a loro volta dipendono dalla capacità di approvvigionarsi delle materie prime così come della capacità tecnica della manodopera e via via tutte le altre. Costi e Ricavi economica. verranno appostati per competenza Non meno importante della fase di budget preventivo sarà poi la verifica degli scostamenti a consuntivo nella fase successiva di monitoraggio della tenuta del Piano in fase di esecuzione. Piano finanziario Prospetto dei flussi di cassa La variabile «Supporto finanziario» è irrinunciabile nella verifica di un Piano di continuità, già dall’immediatezza di operatività post ricorso con il conseguente maturare di obbligazioni in prededuzione, così come nella successiva fase di esecuzione. Si tratta di verificare in via preventiva la compatibilità delle risorse finanziarie disponibili, tempo per tempo nella gestione concorsuale, rispetto al Piano, ovvero: Programmi di Riparto oggetto di Proposta ai creditori; Gestione delle spese di giustizia + correnti concorsuali; Spese di gestione caratteristica dell’impresa in ipotesi di continuità. Piano di liquidazione alternativo o sostitutivo E’ inevitabile che un Piano, per quanto ben congegnato, debba essere monitorato costantemente nei suoi sviluppi, prevedendo l’ipotesi, ove gli scostamenti dal budget siano significativi, di sostituirlo con uno alternativo. Stabilizzazione dello status dell’impresa Recupero della credibilità aziendale Comunicazione insistente dei punti di forza: Evidenziarli all’Interno/Esterno dell’azienda Assunzione di un atteggiamento vincente: La società in crisi ha vissuto in una spirale di promettere "alto" e di realizzare «basso». Ribaltare la tendenza - ristabilire la fiducia nell'impresa realizzando gli impegni assunti con clienti, fornitori, finanziatori ecc. Incoraggiare i collaboratori a realizzare «vittorie veloci» su obbiettivi anche limitati: serve a diffondere un senso di performance e di rinnovamento che, a sua volta, genera ulteriori energie per generare nuovi progressi. Sostegno degli stakeholders Altra variabile irrinunciabile è il «Sostegno degli stakeholders» all’azienda ed al progetto di Piano di ristrutturazione. Si definiscono stakeholder tutti i soggetti che influenzare oppure che sono influenzati dall'impresa. possono Azionisti di maggioranza e di minoranza; Investitori istituzionali; Istituti di credito – Enti finanziatori; Obbligazionisti; Fornitori di materie prime e servizi; Clienti; Management; Dipendenti e rappresentanze sindacali; Gruppi d’interesse locali. Stakeholder, o Portatori d’interesse, sono quei soggetti influenti nei confronti dell’iniziativa economica dell’impresa. Ciascun Portatore d’interesse nutre aspettative diverse dall’impresa in termini di costi, qualità del servizio ecc…, al di sotto delle quali il cliente cambia fornitore, manager e dipendenti si dimettono, e i processi materialmente non possono continuare. Relazioni con gli stakeholders: ¾ Buona comunicazione in termini di qualità, quantità e frequenza delle informazioni; ¾ Comunicazioni mirate per ogni categoria. Operazioni strategiche (disinvestimenti, definizione degli affari, nuovi investimenti) nuova Mutamenti organizzativi Rapida dev’essere la verifica dell’adeguatezza dei sistemi di: 9 9 9 9 9 Governance; Organizzazione del personale; Organizzazione dei fattori produttivi; Definizione del team di gestione turnaround; Ridefinizione core business; in funzione della ristrutturazione. Nel breve periodo saranno necessarie forti discontinuità di gestione; affinchè la struttura nel suo complesso regga l’urto devono essere rese adeguate le singole aree. Miglioramento dei processi industriali 9 Intervento di efficienza su Outsourcing/Insourcing; 9 Riposizionamento/Accellerazione di progetti nuovi sul Servizio/Prodotto; 9 Riduzione del sistema di burocrazia interna; 9 Riduzione strutturale di Acquisti/Consumi; 9 Reazione alle criticità sulle vendite, anche con strategie «difensive», nell’immediatezza; 9 Individuazione dei rami di processo da mantenere/implementare rispetto a quelli da dismettere. Ristrutturazione finanziaria Urgente è la gestione finanziaria che presuppone la verifica delle seguenti opportunità: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Gestione della tesoreria; Efficienze/Risparmi nella gestione del capitale circolante; Rinegoziazioni con Clienti/Fornitori; Interventi di riduzione dei costi; Individuazione di nuovi investitori; Esigenze/attese degli stakeholder finanziari; Utilizzo/Accesso finanziamenti a Medio/Lungo periodo; Monetizzazione - Cessione assets; Convenzioni/Accordi di partecipazione. Individuiamo di seguito alcuni fra gli interventi possibili: 1) Finanza ponte 2) Nuova finanza 3) Stand Still 4) Riscadenziamento 5) Mantenimento delle linee autoliquidanti 6) Consolidamento 7) Accollo del debito 8) Ricapitalizzazione 9) Cessione di beni 10)Conversione del credito in capitale 11)Conversione del credito in obbligazioni convertibili in azioni 12)Rimessione del debito 1°) Finanza ponte ¾Prededucibilità finanza ponte in funzione della presentazione della domanda di omologazione dell’accordo ex art. 182quater, 2° c. LF se: i) la nuova finanza sia prevista nell’accordo; ii) l’accordo sia omologato. Profili da valutare, considerata la difficoltà nel reperire in concreto la finanza ponte: 9Intervenire per tempo per evitare di dovere dipendere da finanza ponte; 9In mancanza, necessità di trovare le risorse per garantire continuità aziendale e avere il tempo di procedere alla ristrutturazione industriale e finanziaria; Esimente da rischio di concorso in reato di bancarotta preferenziale ex art. 217 bis LF per gli istituti di credito che avessero concesso finanza ponte: Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies. 2°) Nuova finanza ¾Prededucibilità della nuova finanza ponte concessa in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (art. 182-quater, comma 1) ¾Prededucibilità della “finanza interinale” che il debitore è stato autorizzato a contrarre dal tribunale ex art. 182quinquies LF nel periodo domanda - decreto di omologa; ¾L’esimente penale di cui all’art. 217-bis evita il rischio che debitore e finanziatore siano chiamati a rispondere del reato di bancarotta preferenziale: Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies. 3°) Stand Still In attesa che venga: Predisposto il Piano Industriale e Finanziario; Concordata la struttura dell’accordo di ristrutturazione (o del piano di risanamento); si concorda una moratoria A) L’impresa si impegna a non: i) effettuare alcun rimborso e/o pagamento (per capitale e interessi) in relazione ai finanziamenti in essere oggetto di moratoria; ii) richiedere alcun utilizzo in relazione alle linee di credito, fatta eccezione, per esempio, delle linee autoliquidanti. B) Le banche si impegnano nel periodo di moratoria a: i) non azionare i propri diritti sulla base dei contratti di finanziamento in essere (accelerare i finanziamenti in essere, intraprendere azioni cautelari o esecutive); ii) mantenere e non revocare le linee in essere per il periodo di moratoria nei limiti degli affidamenti già concessi. 4°) Riscadenziamento …di finanziamenti a medio-lungo termine, anche ipotecari; …del piano di ammortamento con riferimento a rate non pagate e rate future, con proroga dei termini; …di termini e condizioni (ammontare delle rate e relative scadenze, periodi di interesse e relativi tassi); …di atti integrativi dei contratti in essere (per esempio, formalità presso l ’ Agenzia del Territorio). 5°) Mantenimento delle linee autoliquidanti ¾Sconto di portafoglio, anticipi s.b.f., anticipi Italia e estero su fatture, RIBA, RID o altri effetti; ¾Assicurare la normale operatività dell’impresa; ¾Impegno delle banche a non revocare le linee in essere nei limiti degli affidamenti già concessi; ¾Cessione del credito e/o canalizzazione degli effetti e flussi sulla banca; ¾Utilizzazione su base revolving; 6°) Consolidamento ¾Consolidamento parziale dell’esposizione delle Banche derivanti da linee autoliquidanti o linee finanziarie in essere; ¾Definizione dei termini e delle condizioni per il rimborso dei crediti consolidati con prevalenza rispetto alle condizioni originarie; ¾Piano di ammortamento per rate in linea capitale; ¾Pagamento degli interessi (rinegoziazione dei tassi). 7°) Accollo del debito ¾Accollo del debito della società oggetto di ristrutturazione nei confronti di una o più banche da parte di un socio (anche società ad hoc); ¾Accollo liberatorio nei confronti della società; ¾Rinunzia al credito da parte del socio accollante nei confronti della società. 8°) Ricapitalizzazione ¾Finanziamenti soci (con possibilità di deroga alla regola della postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies per i finanziamenti concessi dai soci ai sensi del terzo comma dell’art. 182 quater); ¾Conversione in capitale di finanziamenti soci; ¾Versamenti in conto capitale; ¾Finanziamenti partecipativi (loan to equity); ¾Aumenti di capitale. 9°) Cessione di beni Alcuni esempi: ¾Vendita di partecipazioni non strategiche; di beni immobili, rami di azienda ecc.; ¾Cessione del marchio a holding con contratto di licenza; ¾Destinazione anticipata dei proventi da cessioni a rimborso delle linee in essere con le Banche; ¾Mandato a vendere la società conferito ad advisor indipendente. ¾Vendita 10°) Conversione del credito in capitale ¾Conversione in capitale di crediti vantati da banche e/o soci; ¾Aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a servizio delle banche (per es. azioni ordinarie o speciali, con diritti di voto limitato e convertibili in azioni ordinarie); ¾Sottoscrizione delle azioni spettanti alle Banche mediante conversione di crediti di natura chirografaria. 11°) Conversione del credito in obbligazioni convertibili in azioni ¾Crediti vantati da banche (e/o terzi cessionari dei crediti delle banche) convertiti in prestito obbligazionario convertibile in azioni della società; ¾Aumento di capitale riservato alle Banche e asservito alla conversione; ¾Sottoscrizione delle azioni spettanti alle Banche mediante conversione dei crediti derivanti dalle obbligazioni. 12°) Rimessione del debito ¾Acquisto da parte di terzi, a saldo e stralcio, di crediti delle banche a fronte del pagamento di una percentuale del valore facciale del credito; ¾Rinuncia a uno o più crediti (totale o parziale) da parte delle banche e/o socio (stralcio). 6°) La nuova figura del Professionista Requisiti L’Attestatore ex art. 67 3° comma lett. d) LF indipendente rispetto al debitore ed ai terzi interessati all’operazione di risanamento, ed è tenuto a dichiarare: non essere legato al debitore (o a chi lo incarica) e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; possesso dei requisiti ex art. 2399 cc; non avere prestato, neanche per il tramite di altri professionisti uniti in associazione professionale, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore (o di chi lo incarica) ovvero partecipato agli organi amministrativi o di controllo del debitore (o di chi lo incarica) . E’ auspicata la partecipazione dell’Attestatore alle riunioni di lavoro con il debitore e/o i suoi consulenti e/o i creditori. Non pregiudica l’indipendenza nella misura in cui non si ingerisca nella scelta delle strategie identificate nel Piano e/o della soluzione di composizione della crisi identificate dal debitore. Indipendenza come status mentale. Eventuali attestazioni speciali nel corso dei lavori della attestazione generale non inficiano l’indipendenza. Non inficiano neppure attestazioni speciali successivamente al rilascio della attestazione generale, nell’ambito della stessa procedura. L’Attestatore può esprimere valutazioni preliminari in corso dei lavori di preparazione del Piano. Il compenso dell’Attestatore dev’essere adeguato: all’incarico da svolgere; al rischio da assumere; alla responsabilità connessa; all’importanza della prestazione. al prestigio ed organizzazione dell’Attestatore. Il compenso dev’essere organizzato in un programma di rate in maturazione corrispondenti a stati di avanzamento lavoro. La prestazione dell’Attestatore è di mezzi e non di risultato per cui il pagamento del compenso non sarà condizionato al successo dell’attività concorsuale. Passaggio di consegne fra Attestatori Responsabilità La responsabilità dell’Attestatore è riferibile alla fattibilità al momento in cui gli è sottoposto il Piano. La realizzazione dipende dal ricorrente. L’art. 33 D.l. n. 83/ 2012 ha introdotto nella legge fallimentare l’art. 236 – bis reato di “Falso in attestazioni e relazioni”, che descrive il reato proprio del professionista Attestatore, Responsabilità civile: non è oggetto di specifica disposizione. L’Attestatore è chiamato ad esprimere giudizio di veridicità e fattibilità del Piano nel suo insieme. Criteri diversi da quelli del Revisore legale. La diligenza richiesta all’Attestatore è quella di «particolare perizia e attenzione», non solo quella del «buon padre di famiglia». Attestatore sarà responsabile solo in caso di dolo o di colpa grave. Non è Pubblico ufficiale, ancorchè assimilabile all’ausiliario del giudice. Responsabilità penale L’art. 236-bis punisce le infedeltà omissive, sia attive che passive, purché abbiano ad oggetto informazioni rilevanti. Escluse le omissioni che non influenzano il giudizio finale dell’Attestatore riferito a veridicità dei dati e fattibilità del Piano. Escluse per giudizio di convenienza della proposta concordataria rispetto alle alternative concretamente praticabili (salvo il caso del concordato in continuità). Escluse per atti in frode ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 173 l.f. Escluse se l’Attestatore non è consapevole della falsità. Accettazione dell’incarico Ipotesi limitative della responsabilità, in caso di omissione di elementi e/o mancanza di collaborazione da parte dell’impresa. In sede di accettazione manleva nei confronti dell’Attestatore per i danni causati dal non aver fornito dati completi e veritieri da parte degli Amministratori.