Adifinanza

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Adifinanza
Coordinato da Fabio Picciolini
agenzia adiconsum • anno XVII - n. 76 • 25 ottobre 2005
Stampato in proprio in ottobre 2005
In questo numero:
Clausole vessatorie
e difesa dei consumatori
Agevolazioni fiscali
prima casa
Approfondimenti - Clausole vessatorie e difesa dei consumatori
Ultim’ora
- Agevolazioni fiscali prima casa
- Introdotta in Germania la class action
Flash
-
Argentina
Cartelle esattoriali
Concorrenza
Costi bancari
Credito al consumo
Finpart Cerruti
Fisco
Fondi comuni
Investimenti
Parmalat
Poste
Povertà
Protesti
Provincia di Buenos Aires
Servizi finanziari
Vendite a domicilio
Notizie utili
Tassi di usura 1° ottobre 2005 - 31 dicembre 2005
Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del 9.06.88
Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma
Adifinanza
APPROFONDIMENTI
Clausole vessatorie e difesa
dei consumatori
Una regolamentazione diretta alla contrattazione
di massa che mira ad eliminare la sperequazione
dei diritti e degli obblighi.
ormai noto – anche perché segnalato dalla più accreditata dottrina
giuridica – che la tutela apprestata dal legislatore del 1942 in ordine
alle clausole c.d. vessatorie inserite nelle condizioni generali di
contratto predisposte unilateralmente da chi fornisce il servizio, consistente nella specifica approvazione, era del tutto insufficiente a difendere
in modo sostanziale, il contraente più debole. Il concetto di vessatorietà
veniva desunto, estraendolo dagli elementi comuni delle varie esemplificazioni indicate dal legislatore nella norma ex art. 1341 c.c. che comportavano un’evidente situazione di squilibrio a favore di chi predisponeva la
clausola.
Ma era, infatti, oltremodo chiaro che il contraente, non in condizione di
pagare per contanti il prezzo di acquisto, non aveva altra alternativa al di
fuori di accettare specificamente le clausole vessatorie o di rinunziare
all’acquisto.
Fortunamente, già fin dal 1993, in soccorso dei diritti del consumatore
è intervenuta la Comunità europea che con la Direttiva del 5 aprile di
quell’anno n. 93/13/CEF ha fornito una dettagliata regolamentazione dei
contratti del consumatore, conclusi con un professionista (definito come
colui che nel quadro della sua attività professionale utilizza il contratto).
Tale direttiva – seppur con ritardo – è stata recepita nell’ordinamente
italiano tramite l’inserimento nel quarto libro del codice civile di cinque
articoli dal 1469 bis al 1469 sexies.
In tale regolamentazione le clausole in discorso vengono definite quelle
che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblghi derivanti dal contratto. La regolamentazione,
mutuata dalla Direttiva comunitaria è diretta alla contrattazione di massa
e mira ad eliminare la sperequazione dei diritti ed obblighi, che è
frequentemente riscontrabile non solo nei contratti conclusi mediante
moduli e formulari, ma ogni volta in cui, nella stipula di un contratto, uno
dei contraenti si trova in una posizione di obiettiva debolezza (BARALE, A.
Le clausole vessatorie nei contratti assicurativi del consumatore). All’uopo
la regolamentazione predispone un elenco di ipotesi in cui la vessatorietà
delle clausole è addirittura presunta, salva prova contraria. Tra queste
sono espressamente indicate quelle dirette ad escludere o limitare le
azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista, proprio
in quanto tali clausole realizzano ad evidenza un significativo squilibrio dei
diritti del consumatore a favore del professionista, o per meglio dire,
dell’imprenditore.
In un noto Manuale di diritto privato si è fatto giustamente osservare
che le imprese che ricorrono a contratti stipultati medianti moduli o
formulari dovrebbero aggiornarli tenendo conto della nuova regolamentazione, la quale non abroga ma si affianca ai citati artt. 1341 e 1342 c.c.,
la cui applicazione viene ormai ristretta, però, ai casi in cui non sussistono
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i requisiti soggettivi necessari per l’applicazione delle nuove norme. Ma di
certo le cattive abitudini sono difficili a scomparire e le imprese sembra che
difficilmente siano disposte a rinunciare agli indubbi vantaggi di clausole
che ne garantivano in modo spregiudicato gli interessi economici. Pertanto, i consumatori debbono essere consapevoli che l’introduzione delle
nuove norme fornisce loro uno strumento di tutela di più ampia portata
rispetto alla regolamentazione anteriormente esistente. Sappiamo che
saggiamente talune imprese hanno ritenuto di dover transigere le poche
controversie instaurate col preciso scopo di evitare, da un canto, una
pubblicità considerata pregiudizievole, e, dall’altro, di sfuggire a condanne
più severe da parte della Magistratura, conscia dell’abusività delle clausole, lasciata inalterata nei contratti a stampa, nonostante l’intervenuta
nuova regolamentazione a tutela dei consumatori. Ci segnalano, ad es.,
che in taluni contratti di leasing di mero godimento continuano ad essere
inserite clausole d’inversione del rischio, anche in presenza di fatti dovuti
a caso fortuito o forza maggiore, ovvero alla liquidazione dell’indennizzo esclusivamente riservata al professionista, nonostante che le
quote per l’assicurazione siano pagate esclusivamente dal consumatore.
Sono, tutte queste, clausole indubbiamente vessatorie, e quindi, inefficaci, e l’Adiconsum vigilerà affinché esse non siano più inserite nei contratti
a stampa, ovvero, se inserite in contratti stipulati dopo il febbraio 1996 (e
anche prima secondo un recente indirizzo della Cassazione) siano denunciate nelle sedi opportune. Là dove sia processualmente possibile
l’Adiconsum provvederà a costituirsi ad adiuvandum nei processi eventualmente pendenti. Sono quelle indicate, senza alcun dubbio, clausole
esemplari di un genere di sopraffazione contrattuale che la novella
legislativa di stampo comunitario ha inteso bandire per sempre dal traffico
giuridico fra professionista e consumatori.
ULTIM’ORA
Agevolazioni fiscali
prima casa
Nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.
Agenzia delle Entrate con la risoluzione 128/E del 23 settembre 2005
ha nuovamente e definitivamente chiarito alcuni aspetti legati alla
detrazione del 19% per gli interessi passivi e relativi oneri accessori
sostenuti in dipendenza di mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione
principale.
L’Agenzia aveva già specificato che l’agevolazione deve essere proporzionata all’ammontare del costo sostenuto risultante dalla sommatoria del
valore dell’immobile da adibire ad abitazione principale (comprensivo
delle spese notarili e degli altri oneri accessori) indicato nel rogito, nonché
degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l’operazione d’acquisto, ora ha stabilito in merito ai compensi di mediazione
immobiliare, alle spese per eventuali autorizzazioni del Giudice Tutelare o
le altre previste in caso d’acquisto nell’ambito di procedure esecutive
individuali o concorsuali.
In particolare le spese di mediazione, regolate con documentazione
fiscale, concorrono a determinare il costo di acquisizione dell’immobile.
L’
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Ugualmente le spese sostenute nei procedimenti di esecuzione individuale
o concorsuale e quelle relative all’autorizzazione del giudice tutelare
nell’ambito dei procedimenti sopra richiamati, per la compravendita di un
immobile da parte di un minore o di un incapace, sono anch’essere
considerate come costo di acquisizione dell’immobile.
Sulla base dell’interpretazione dell’agenzia calcolare la detrazione deve
essere effettuata la seguente operazione.
interessi su cui calcolare la detrazione =
costo di acquisto dell’immobile x interessi pagati
capitale del mutuo
dove costo di mutuo s’intende il prezzo indicato nel rogito di acquisto
+ i costi sopra indicati.
L’Agenzia, inoltre, si è pronunciata per il caso in cui l’onorario del notaio,
le spese da questi sostenute per conto del cliente (ad esempio l’iscrizione
e la cancellazione dell’ipoteca) e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato,
eccedono il massimo previsto di detraibilità.
Secondo l’agenzia le spese sostenute per la stipula del contratto di
mutuo (onorario del Notaio, iscrizione e cancellazione ipoteca, imposta
sostitutiva sul capitale prestato), sebbene non riguardino direttamente
l’atto di acquisto dell’immobile, possono ricomprendersi tra gli oneri
accessori che concorrono alla determinazione del costo di acquisto
dell’abitazione. Però considerato che le detrazioni sono effettuate secondo
il principio di cassa (anno in cui è effettuata la spesa) in caso di eccedenza
di spesa rispetto al limite di legge non sarà possibile godere della
detrazione negli anni successivi a quelli in cui l’onere è stato effettivamente sostenuto.
ULTIM’ORA
Introdotta in Germania
la class action
Dal luglio scorso una legge prevede l’instaurazione di cause
“pilota” per i risparmiatori danneggiati dall’omissione,
l’inesattezza o l’ingannevolezza delle informazioni sui mercati
dei capitali e dal mancato rispetto delle normative relative alle
offerte d’acquisto e alla vendita di azioni.
n Germania è stata introdotta nel luglio scorso la “azione di classe” per
le clausole relative al mercato finanziario ( KapitalalegerMusterverfahensgesetz), aumentando, così, la tutela dei risparmiatori tedeschi.
La legge è relativa all’introduzione di forme di risarcimento per danni
subiti dal risparmiatore per inesatte, ingannevoli, omesse informazioni o
comunicazione sui mercati dei capitali e sul rispetto delle normative
relative alle offerte d’acquisto e alla vendita di azioni. Il riferimento è ai
prospetti informativi, ai bilanci di esercizi e a quelli consolidati, alle
relazioni sviluppate nelle assemblee e a qualsiasi altra comunicazione che
possa avere indotto il risparmiatore ad un’infondata attesa di guadagno.
La nuova legge prevede l’instaurazione di una causa “pilota”, tra
tutte quelle promosse, presso la competente Corte di appello. La
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Adifinanza
sentenza stabilirà il “principio di diritto”, che sarà il riferimento per le
altre cause.
Operativamente il risparmiatore che intende procedere contro l’emittente deve espressamente chiedere l’instaurazione di un “procedimento
pilota”. Per passare alla fase successiva è necessario che entro 120 giorni
siano presentate almeno altre dieci istanze uguali alla prima. In caso
positivo, la Corte di Appello competente sceglie l’attore della “causa
pilota”. Durante lo svolgimento della “causa pilota” tutti gli altri procedimenti identici sono sospesi, che saranno ripresi solo alla conclusione del
primo, con l’obbligo di uniformarsi alla “sentenza pilota”.
La proposta di “procedimento pilota” può essere promossa anche
dall’emittente.
La differenza rispetto alle class action note è di consentire fermo
restando l’uniformità di comportamento, la verifica delle peculiarità dei
singoli casi, quindi di giudizi non tutti identici.
La norma consente la riduzione dei costi di giustizia per i risparmiatori,
la velocizzazione delle cause.
La nuova normativa sarà verificata tra cinque anni e se i risultati
risultassero positivi, sarà estesa agli altri comparti.
FLASH
Argentina
La possibilità di ricorrere all’ICSID, l’organismo internazionale di arbitrato, per
i creditori argentini che non hanno accettato, il vergognoso concambio offerto, sarà
resa possibile con il rilascio, volontario, di una nuova delega, entro l’anno.
Chi deciderà di aderire all’iniziativa, totalmente gratuita, vedrà bloccate le
proprie obbligazioni per tutto il periodo del giudizio, ma con una semplice lettera
di recesso, tornerà in possesso delle proprie obbligazioni, massimo in 10 giorni
lavorativi.
Cartelle esattoriali
La legge 156/005 (G.U. 184/2005) ha introdotto novità sostanziali nella notifica
delle cartelle esattoriali eliminando la discrezionalità fin ad ora possibile che
avevano dilatato le controversie fisco-contribuente.
L’art.1.5.bis prevede che la cartella, contenente anche la data di “messa a
ruolo” debba essere consegnata al contribuente entro una certa data, in mancanza
della quale il fisco non ha più alcun diritto a richiedere le somme dovute. In questo
modo non accadranno più liti sui termini di decadenza a richiedere le somme da
parte dell’erario. I termini di consegna sono per le dichiarazioni successive al 1°
gennaio 2004, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione (ad esempio, per Unico 2005, relativo ai redditi
2004, la notifica della cartella per somme non pagate dovrà essere effettuate entro
e non oltre il 31 dicembre 2008). Per le dichiarazione presentate nel 2002 e 2003
il termine è ampliato a quattro anni (ad esempio per unico 2002 il termine ultimo
è il 31.12.2006). Per quelle fino al 2001 il termine è esteso a cinque anni (ad
esempio per unico 2000 il termine ultimo è il 31.12. 2006).
L’intimazione al pagamento deve essere soddisfatta entro 60 giorni dalla
notifica; in caso di mancato pagamento il debitore subirà un’esecuzione forzata sui
propri beni.
La nuova normativa deve essere applicata anche per l’IVA.
Concorrenza
L’Antitrust ha avviato un’indagine conoscitiva su Borsa Italia e MTS (la
“piattaforma” su cui si comprano e si vendono i titoli di Stato), relativamente ai
costi e alle barriere imposte per accedere ai servizi delle due società.
La notizia potrebbe sembrare riservata alle banche e agli altri intermediari, ma
non è così. Mantenere alti i costi o rendere difficile l’ingresso di nuovi operatori, si
riflette sempre sull’utente finale (il consumatore) che non può godere né di un
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miglioramento della qualità per la presenza di più operatori, né della diminuzione dei
costi, per l’aumento della concorrenza. Come esempio è sufficiente ricordare le
difficoltà, in termini di tempo di attuazione di costi, per il trasferimento di un conto
titoli da una banca all’altra; situazioni dovute con molta probabilità al fatto che esiste
un solo intermediario (Montetitoli) che gestisce a livello accentrato i titoli.
Costi bancari
Il rappresentante italiano nel consiglio della Banca Centrale europea è intervenuto per dichiarare che le banche italiane sono tra le più care in Europa, anche a
causa delle troppe regole e dell’inefficienza del sistema.
La risposta del sistema bancario italiano si è limitata ai costi riproponendo una
sola ricerca da esso stesso commissionata, che con varie giravolte (come il calcolo
dei conti cointestati) dimostra che i costi italiani sono in linea con quelli europei.
Il sistema bancario dimentica molte altre ricerche di importanti centri studi che
non condividono la ricerca e lo stesso studio dell’Adiconsum, mai smentito dall’ABI
che varie banche hanno ritenuto serio e costruito correttamente.
Credito al consumo
La Commissione europea il 10 ottobre 2005 ha adottato il nuovo testo della
proposta di Direttiva per il credito ai consumatori. La direttiva, che tiene conto di
tute le obiezioni presentate dal precedente Parlamento europeo e dal Consiglio
dell’Unione, dovrà ora tornare al loro esame.
Tra le novità più importanti è l’introduzione del diritto di recesso nel credito al
consumo, entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione, l’ambito di applicazione
ridotto a finanziamenti di importo massimo di 50.000,00 euro, escludendo i mutui
ipotecari regolati a parte, l’introduzione del contratto combinato per cui in caso di
recesso dal contratto di acquisto si potrà recedere anche dal contratto di credito,
l’ampliamento delle clausole abusive e dell’informativa al cliente.
Finpart Cerruti
La Consob ha bocciato il prospetto informativo proposto da Finpart e Cerruti
perché non è un’offerta pubblica di scambio (obbligazioni per azioni), ma una
sollecitazione di pubblico risparmio, operazione impossibile perché non è stato
certificato il bilancio 2004.
La proposta presentata era una ristrutturazione basata sulla perdita del
35,00% dell’investimento, il rinvio al 2011 della scadenza delle obbligazioni per il
30,00%’ del totale, la conversione delle obbligazioni in azioni (più warrant) del
residuo 35,00%. Dopo la bocciatura del piano il PM ha chiesto al Tribunale il
fallimento della società.
Fisco
Fisco Telematico
È partito ieri il nuovo servizio che l’Agenzia delle Entrate ha attivato un
servizio per consentire a tutti gli utenti del fisco telematico, la ricezione,
gratuita, di messaggi di posta elettronica, SMS, informazioni e avvisi (dichiarazioni
inviate, F24 telematici, pagamenti o attivazione di nuovi strumenti on-line,
disponibilità di versioni aggiornate di software).
I contribuenti utilizzatori di Fisconline, possessori del proprio codice segreto
(PIN) e gli operatori professionali tramite Entratel (escluse banche, Poste Italiane
e loro società di servizi) dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il numero
di telefono cellulare e/o l’indirizzo di posta elettronica dove intendono ricevere i
massaggi, o la pagina Web utilizzata abitualmente per gli adempimenti fiscali.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.it.
Imposte indirette
Dal 1° agosto 2004 al 1° giugno 2005 la marca da bollo è salita da 10,33 euro
a 14,62 euro (+ 41,50%).
Fondi comuni
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 137/E ha affrontato il tema degli
investimenti in fondi comuni aperti nel caso di investitori totalmente esteri, ma con
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conto corrente in cui vengono accreditati i redditi, gli interessi e gli altri proventi
di pertinenza del Fondo.
L’Agenzia ha confermato che la legge 77/1983 prevede che nei confronti di quei
fondi non si applicala ritenuta del 27,00 per cento prevista sugli interessi e gli altri
proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non
sia superiore al 5 per cento dell’attivo medio gestito del FCI, perché il c/c è utilizzato
solo per le operazioni di gestione e non come strumento di investimento finanziario
delle liquidità.
Inoltre, è stato confermato che nel caso di sottoscrizione esclusivamente da
parte di non residenti, l’organismo è esente dall’imposta sostitutiva sul risultato di
gestione altrimenti dovuta nella misura del 12,50 per cento.
Investimenti
La Banca d’Italia ha emanato una normativa per facilitare il collocamento in
Italia di titoli obbligazionari esteri. La nuova regola riguarda però esclusivamente
gli investitori istituzionali e questi titoli non possono essere venduti ai piccoli
risparmiatori.
Parmalat
Entro il 28 ottobre dovrebbero essere consegnati agli obbligazionisti i warrant
previsti per gli obbligazionisti. I warrant saranno massimo 650 e consentiranno di
acquisire le azioni Parmalat ad 1,00 euro.
La quotazione attuale di borsa è superiore ai 2,30 euro.
Poste
Carte di credito
Dal 15 settembre 2005 Poste Italiane ha modificato le condizioni della carta
prepagata Postepay, sia Standard (per i maggiori di 18 anni) che Junior (per i
minori di 18 anni).
Le variazioni delle condizioni economiche previste per l’utilizzo della carta sono
le seguenti:
o
per i prelievi da ATM Visa di paesi non Euro è prevista una commissione
pari a € 5,00 (precedentemente era di € 2,58).
o
Per i pagamenti effettuati tramite Pos Postamat degli Uffici Postali non
è prevista alcuna commissione aggiuntiva (precedentemente era di € 1,00).
Informazioni più esaurienti sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio
ai titolari della carta Postepay verrà inviato un documento di sintesi con i dettagli
delle nuove commissioni applicate. Informazioni potranno essere reperite sul sito
poste e su quello dell’Associazione.
Libretti postali
Dal 10 ottobre 2005, il tasso di interesse applicato sui libretti postali nominativi,
al portatore e giudiziari, è aumentato dall’1,20 all’1,25%.
Per i libretti postali nominativi speciali, intestati a minori, il tasso sale
dall’1,45% all’1,60%.
Povertà
Nel 2004 le famiglie residenti in Italia che vivono in condizione di povertà
relativa sono 2 milioni 674 mila, pari all’11,7% delle famiglie residenti, per un
totale di 7 milioni 588 mila individui, il 13,2% dell’intera popolazione.
Il peso della “povertà relativa” è valutato sulla base di un valore di spesa media
procapite sotto al quale la famiglia è “povera”. Nel 2004 la soglia, è di 919,98 (5,20
in più rispetto al 2003). % in più rispetto al valore dell’anno precedente.
Protesti
La circolare n. 3591/C del 26 settembre 2005 emanata dal Ministero delle
Attività Produttive ha chiarito alcune situazioni, ancora non definite, nella tenuta
del Registro informatico dei protesti, in caso di provvedimenti d’urgenza del giudice
ordinario (art. 700 c.p.c.) per la sospensione della pubblicazione del protesto dal
registro stesso. In premessa si ricorda che il provvedimento d’urgenza perde
efficacia se il procedimento di merito non venga iniziato nel termine di legge o se
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dopo l’avvio del procedimento si estingue; in questi casi il giudice può, con
ordinanza esecutiva, dichiarare l’inefficacia del provvedimento d’urgenza e disporre il ripristino della situazione precedente; in questo caso la Camera di commercio
potrà pubblicare la notizia del protesto sul registro informatico. La CCIA ha altresì
il diritto di presentare opposizione verso il procedimento d’urgenza.
Nel merito, il Ministero ha confermato, che le CCIA devono agire la più elevata
“certezza trasparenza dei rapporti commerciali” e in tale ambito devono accertare
l’avvio dei giudizi e l’eventuale esito. Circa i costi sostenuti dalle singole CCIA per
l’attività il Ministero ha ricordato che il diritto annuale dovuto alle Camere di
commercio è determinato sulla base del “fabbisogno necessario per l’espletamento
dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull’intero
territorio nazionale ....”. per cui non esistono presupposti ostativi allo svolgimento
dei compiti assegnati alle camere di commercio.
Provincia di Buenos Aires
Ristrutturazione del debito
La Provincia di Buenos Aires ha presentato alla Consob la documentazione per
ottenere l’autorizzazione alla rinegoziazione del proprio debito, circa 2,9 miliardi
di dollari.
La provincia ha cessato i pagamenti nel 2001, lasciando senza rimborso gli
obbligazioni, soprattutto italiani 42,60%, argentini, 15.70%, svizzeri 11,10%,
statunitensi 4,20%.
I prestiti della Provincia di Buenos Aires collocati in Italia sono sedici a circa
7.000/8.000 investitori per 700 milioni di euro circa.
La proposta è simile a quella della Repubblica: obbligazioni alla pari a scadenza
lunghissima (2035) al 2,00% o con scadenza più breve ma il tasso dell’1,00%,
obbligazioni con sconto (taglio del valore del 60,00% con ammortamento dal
2012), valore nominale inferiore, con tasso di interesse del 9,25% per l’emissione
in dollari e 8,50 per l’emissione in euro.
I titoli con discount saranno limitati di importo e coloro che non potranno
accedervi automaticamente si vedranno assegnati i titoli con scadenza 2035.
Servizi finanziari
Vendita a distanza
Il 7 ottobre 2005 sono entrate in vigore le norme sulla vendita a distanza di
servizi finanziari ai consumatori (D.Lgs. 190/95 G.U. 221/2005). La nuova
normativa recepisce la direttiva comunitaria 2002/65/CE per quanto concerne le
vendite al dettaglio di servizi bancari, d’investimento o assicurativi, realizzate per
mezzo di strumenti a distanza quali telefono, fax, internet, etc.
Tra le novità il diritto del consumatore di recedere dal contratto senza penali
senza dover indicare il motivo entro i 14 giorni successivi alla sua stipula, sanzioni
tra cinquemila e cinquantamila euro.
Vendite a domicilio
La legge 173/05 (G.U. 204/05) relativa alla vendita diretta a domicilio e di
divieto delle vendite piramidali (cd. Catene di Sant’Antonio) obbliga, tra l’altro,
tutti gli incaricati di esibire al consumatore il proprio tesserino di riconoscimento.
La legge prevede anche il divieto di promuovere o organizzare le operazioni (ad
esempio giochi, piani di sviluppo, ecc.) il cui guadagno è basato esclusivamente
sul reclutamento di altre persone e il pagamento di un corrispettivo iniziale, sono
previste sanzioni da 100.000,00 a 600.000,00 euro, le provvigioni dell’azienda al
venditore devono essere sempre previste formalmente.
Notizie utili
• Banca Intesa ha attivato un servizio telefonico multi-lingua. (inglese, francese, spagnolo e arabo) Il servizio è offerto con numero verde 800.02.02.02,
completamente gratuito da qualsiasi telefono fisso.
• La Caritas ha rilevato oltre 2,6 milioni gli immigrati che vivono regolarmente
in Italia ed hanno un lavoro stabile. Gli immigrati, quindi, non devono essere
destinatari di politiche assistenziali perché sono veri e propri soggetti Banca
Intesa ha già aperto oltre 200.000 conti correnti a clienti stranieri extra OCSE.
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Il conto più “gettonato” è stato conto People; il conto non prevede spese fisse
di gestione e da diritto a ricevere gratuitamente Carta People e Carta People
Family, la prima per prelevare denaro presso gli sportelli bancomat e fare
acquisti nei negozi convenzionati in Italia e all’estero, la seconda per trasferire
fondi nei paesi d’origine, attraverso il caricamento della carta, presso qualsiasi
sportello della banca, per la somma da inviare all’estero, la somma sarà
ritirabile negli sportelli automatici del circuito Cirrus (circa un milione in 135
Paesi del mondo).
• Micos Banca ha creato mutuo Arcobaleno. Il mutuo di durata 10-15 anni,
finanzia fino al 50,00% del valore dell’immobile fornito in garanzia. L’immobile
non deve avere altre ipoteche. Il mutuo è destinato alla liquidità, quindi a spese
che il consumatore potrà liberamente scegliere.
• La compagnia assicurativa Cardif ha lanciato la polizza “Protezione del credito”.
La polizza copre il caso in cui il debitore per eventi imprevisti, non è in grado
di pagare il debito residuo o alcune rate del finanziamento.
• Banca Woolwich, nell’ambito del programma “mutuo felice” ha lanciato il
mutuo “Superfisso”. Il mutuo concesso per l’acquisto della prima o della
seconda casa, copre fino all’80,00% del valore dell’immobile; la durata
massima è di 30 anni. Il mutuo si suddivide in superfisso standard e in
superfisso 5 rinnovabile; il primo prevede un tasso fisso del 4,19% per durata
decennale, 4,40% quindicennale, 4,69% ventennale e 4,89% per le durate più
lunghe, il secondo ha un tasso per i primi cinque anni del 3,99%, alla scadenza
del quinto anno, il mutuatario può continuare con il tasso fisso (al parametro
esistente in quel momento) oppure passare al tasso variabile (euribor 6 mesi).
La modifica è possibile ogni quinquennio. L’offerta scade il 30 dicembre 2005.
• Credem ha creato un mutuo (Mutuocasa) all’1,00% per il primo anno; dal
secondo il mutuatario può decidere se mantenere il tasso fisso (IRS +1,00%)
o passare al variabile (euribor +1,00%). La modifica del tasso può avvenire una
sola volta. La durata massima è 20 anni, le spese di istruttoria sono pari a
300,00 euro, l’ISC (indicatore sintetico di prezzo) è del 2,99%. L’offerta scade
il 31 dicembre 2005.
• La Banca Nazionale del Lavoro ha immesso sul mercato Mutuo retail più
2005. L’iniziativa prevede uno sconto di 0,35 punti percentuali sullo spread,
l’azzeramento delle spese, la riduzione della penale per estinzione anticipata,
per i mutui accesi fino al 31 dicembre 2005. L’iniziativa riguarda tutta la gamma
dei mutui Flexi (acquisto prima e seconda casa, ristrutturazione).
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Adifinanza
Tassi di usura
1° ottobre 2005 - 31 dicembre 2005
Direttore: Paolo Landi • Direttore responsabile: Francesco Guzzardi • Comitato di redazione: Angelo Motta,
Fabio Picciolini • Amministrazione: Adiconsum, via Lancisi 25, 00161 - Roma • Registrazione Tribunale di
Roma n. 350 del 9.06.88 • Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma
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ADESIONI E ABBONAMENTI
Adesione individuale: € 31,00 (€ 15,00 per gli iscritti Cisl)
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settore sicurezza degli alimenti e nutrizione: € 25,00 (€ 15,00 per gli iscritti Cisl)
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