misura degli interessi legali

Transcript

misura degli interessi legali
INTERESSI
varie
MISURA DEGLI INTERESSI LEGALI
SOMMARIO
Art. 1284, c. 1 Codice Civile - Art. 5 R.D. 14.12.1933, n. 1669 - Art. 7 R.D. 21.12.1933, n. 1733
- Art. 46, c. 2, D.P.R. 26.04.1986, n. 131 - Art. 17, c. 1 D. Lgs. 31.10.1990, n. 346 - Art. 2,
c. 185, e 3, c. 141 L. 23.12.1996, n. 662 - D.M. 11.12.2001 (G.U. 14.12.2001, n. 290) - D.M.
1.12.2003 (G.U. 10.12.2003, n. 286) - D.M. 18.12.2003 (G.U. 29.12.2003, n. 300) - D.M.
12.12.2007 (G.U. 15.12.2007, n. 291) - D.M. 7.01.2008 - D.M. 4.12.2009 - D.M. 23.12.2009 D.M. Economia 7.12.2010 - D.M. 23.12.2010 - Circ. Inps 2.02.2010, n. 12
• MISURA DEGLI INTERESSI LEGALI
• ESEMPI DI OPERAZIONI INTERESSATE
DELLE MODALITÀ
A decorrere dall’1.01.2011 il tasso degli interessi legali è stato aumentato all’1,50%.
Il Ministero dell’Economia ha la possibilità di modificarne la misura di anno in anno, sulla base
del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto
conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.
Conseguentemente, anche il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di
usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al Testo Unico approvato con
D.P.R. 26.04.1986, n.131 e successive modificazioni, varia in ragione della misura del saggio
legale degli interessi.
L’art. 11 della L. 392/1978, in tema di locazioni, stabilisce che il deposito cauzionale è
produttivo di interessi legali, che devono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.
DI CALCOLO DEL DIRITTO DI USUFRUTTO A VITA
IO
.IT
• ADEGUAMENTO
MISURA DEGLI INTERESSI LEGALI
Periodo
Riferimenti normativi
Tasso
1,50% annuo
DALL’1.01.2010
AL 31.12.2010
Ö
1,00% annuo
DALL’1.01.2008
AL 31.12.2009
Ö
3,00% annuo
DALL’1.01.2004
AL 31.12.2007
Ö
2,50% annuo
DALL’1.02.2002
AL 31.12.2003
Ö
3,00% annuo
DALL’1.01.2001
AL 31.12.2001
Ö
Ö
D.M. Economia e Finanze 7.12.2010.
AT
Ö
Ö
D.M. Economia e Finanze 4.12.2009.
Ö
D.M. Economia e Finanze 12.12.2007.
Ö
D.M. Economia 1.12.2003.
Ö
D.M. Economia 11.12.2001.
D.M. Tesoro 11.12.2000.
W
W
.R
DALL’1.01.2011
Ö
DALL’1.01.1999
AL 31.12.2000
Ö
2,50% annuo
Ö
D.M. Tesoro 10.12.1998.
DALL’1.01.1997
AL 31.12.1998
Ö
5,00% annuo
Ö
Art. 2, c. 185 L. 662/1996.
DAL 16.12.1990
AL 31.12.1996
Ö
10,00% annuo
Ö
Art. 1 L. 26.11.1990, n. 353.
FINO
AL 15.12.1990
Ö
5,00% annuo
Ö
Codice Civile (versione originaria).
W
3,50% annuo
Ö
À
POSSIBILI
VARIAZIONI
ANNUALI
• Per effetto della L. 662/1996, il Ministero del Tesoro, con proprio decreto, può
modificarne annualmente la misura dell’interesse legale:
.. sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non
superiore a 12 mesi;
.. tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.
Termine Entro il 15.12 dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.
In assenza di determinazione entro il 15.12, il saggio rimane invariato per l'anno
successivo.
R
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
Aggiornato al 18.01.2011
A
T
I
O
N . 2 / 2 0 1 1
-
1 6 3 1
69
INTERESSI
varie
ESEMPI DI OPERAZIONI INTERESSATE
INTERESSI
DI
MORA
Art. 1224 Codice Civile
D. Lgs. 231/2002
INTERESSI CONVENZIONALI
AT
.R
W
W
W
• Gli interessi da ravvedimento devono essere esposti nel mod. F24, separatamente dall’imposta dovuta, utilizzando lo specifico codice tributo previsto (tranne il caso dei codici
relativi ai sostituti d’imposta).
0
21
31
41
46
51
54
57
61
64
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
20
30
40
45
50
53
56
60
63
66
Utilità
70
R
A
T
I
O
ADEGUAMENTO DELLE MODALITÀ DI CALCOLO DEL DIRITTO
DI USUFRUTTO A VITA
• Le disposizioni di cui al D.M. 23.12.2010 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti
giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate
presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere
dall’1.01.2011.
Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o
pensioni vitalizie, calcolati al saggio di interesse dell’1,50%.
Tavola riepilogativa
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
• Si applicano disposizioni specifiche.
• Il tasso di interesse applicabile è quello della Banca Centrale Europea
(aggiornato semestralmente), maggiorato di 7 punti percentuali.
• La mora decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza
del termine per il pagamento.
• Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli
interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
• Gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna
annualità (1,00% fino al 31.12.2010; 1,50% dall’1.01.2011).
• Omesso versamento dell’acconto IVA, entro il 27.12.2010, pari a € 10.000.
• La violazione è regolarizzata in data 7.01.2011.
• Si provvede al versamento dell’imposta, oltre che della sanzione [€ 250,00, pari
al 2,50% (1/12 (1) del 30%) dell’acconto non versato] e degli interessi.
Esempio • Gli interessi sono così calcolati:
€ 10.000 x 1,00% x 4/365 (dal 28.12.2010 al 31.12.2010) = €
1,10
€ 10.000 x 1,50% x 7/365 (dal 1.01.2011 al 7.01.2011)
= €
2,88
Totale interessi
= €
3,98
Nota (1)
La Legge di Stabilità per il 2011
ha aumentato la sanzione ridotta
per il ravvedimento entro 30 giorni
a 1/10, per le violazioni commesse dal 1.02.2011.
Età beneficiario
(anni compiuti)
• Obbligazioni
derivanti
da transazioni
commerciali
D.Lgs. 231/2002
IO
.IT
RAVVEDIMENTO
OPEROSO
DECORRENZA
• Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro sono
dovuti, dal giorno della mora, gli interessi legali, anche se non erano
dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver
sofferto alcun danno.
• Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a
quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
• Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta
l’ulteriore risarcimento; questo non è dovuto se è stata convenuta la
misura degli interessi moratori.
• Al saggio di interesse legale si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne
hanno determinato la misura.
• Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti,
sono dovuti nella misura legale.
Art. 1284, cc. 2 e 3 Codice Civile
Art. 13 D. Lgs. 472/1997
• Obbligazioni
non derivanti
da transazioni
commerciali
Età beneficiario
(anni compiuti)
Valore nuda
proprietà
Valore usufrutto
Valore nuda
proprietà
95,25
90,00
84,75
79,50
74,25
69,00
63,75
58,50
53,25
48,00
Imposte indirette
4,75
10,00
15,25
20,50
25,75
31,00
36,25
41,50
46,75
52,00
Valore da assoggettare ad
Imposte dirette
Determinazione plusvalenza in caso di cessione di diritto di usufrutto o nuda proprietà.
N . 2 / 2 0 1 1
-
da
da
da
da
da
da
da
da
67 a
70 a
73 a
76 a
79 a
83 a
87 a
93 a
oltre
69
72
75
78
82
86
92
99
Valore usufrutto
42,75
37,50
32,25
27,00
21,75
16,50
10,50
6,00
non previsto
57,25
62,50
67,75
73,00
78,25
83,50
89,50
94,00
non previsto
imposta di registro, di successione, ecc.
1 6 3 1
Aggiornato al 18.01.2011
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata