misura degli interessi legali
Transcript
misura degli interessi legali
INTERESSI varie MISURA DEGLI INTERESSI LEGALI SOMMARIO Art. 1284, c. 1 Codice Civile - Art. 5 R.D. 14.12.1933, n. 1669 - Art. 7 R.D. 21.12.1933, n. 1733 - Art. 46, c. 2, D.P.R. 26.04.1986, n. 131 - Art. 17, c. 1 D. Lgs. 31.10.1990, n. 346 - Art. 2, c. 185, e 3, c. 141 L. 23.12.1996, n. 662 - D.M. 11.12.2001 (G.U. 14.12.2001, n. 290) - D.M. 1.12.2003 (G.U. 10.12.2003, n. 286) - D.M. 18.12.2003 (G.U. 29.12.2003, n. 300) - D.M. 12.12.2007 (G.U. 15.12.2007, n. 291) - D.M. 7.01.2008 - D.M. 4.12.2009 - D.M. 23.12.2009 D.M. Economia 7.12.2010 - D.M. 23.12.2010 - Circ. Inps 2.02.2010, n. 12 • MISURA DEGLI INTERESSI LEGALI • ESEMPI DI OPERAZIONI INTERESSATE DELLE MODALITÀ A decorrere dall’1.01.2011 il tasso degli interessi legali è stato aumentato all’1,50%. Il Ministero dell’Economia ha la possibilità di modificarne la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Conseguentemente, anche il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al Testo Unico approvato con D.P.R. 26.04.1986, n.131 e successive modificazioni, varia in ragione della misura del saggio legale degli interessi. L’art. 11 della L. 392/1978, in tema di locazioni, stabilisce che il deposito cauzionale è produttivo di interessi legali, che devono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno. DI CALCOLO DEL DIRITTO DI USUFRUTTO A VITA IO .IT • ADEGUAMENTO MISURA DEGLI INTERESSI LEGALI Periodo Riferimenti normativi Tasso 1,50% annuo DALL’1.01.2010 AL 31.12.2010 Ö 1,00% annuo DALL’1.01.2008 AL 31.12.2009 Ö 3,00% annuo DALL’1.01.2004 AL 31.12.2007 Ö 2,50% annuo DALL’1.02.2002 AL 31.12.2003 Ö 3,00% annuo DALL’1.01.2001 AL 31.12.2001 Ö Ö D.M. Economia e Finanze 7.12.2010. AT Ö Ö D.M. Economia e Finanze 4.12.2009. Ö D.M. Economia e Finanze 12.12.2007. Ö D.M. Economia 1.12.2003. Ö D.M. Economia 11.12.2001. D.M. Tesoro 11.12.2000. W W .R DALL’1.01.2011 Ö DALL’1.01.1999 AL 31.12.2000 Ö 2,50% annuo Ö D.M. Tesoro 10.12.1998. DALL’1.01.1997 AL 31.12.1998 Ö 5,00% annuo Ö Art. 2, c. 185 L. 662/1996. DAL 16.12.1990 AL 31.12.1996 Ö 10,00% annuo Ö Art. 1 L. 26.11.1990, n. 353. FINO AL 15.12.1990 Ö 5,00% annuo Ö Codice Civile (versione originaria). W 3,50% annuo Ö À POSSIBILI VARIAZIONI ANNUALI • Per effetto della L. 662/1996, il Ministero del Tesoro, con proprio decreto, può modificarne annualmente la misura dell’interesse legale: .. sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi; .. tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Termine Entro il 15.12 dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. In assenza di determinazione entro il 15.12, il saggio rimane invariato per l'anno successivo. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 18.01.2011 A T I O N . 2 / 2 0 1 1 - 1 6 3 1 69 INTERESSI varie ESEMPI DI OPERAZIONI INTERESSATE INTERESSI DI MORA Art. 1224 Codice Civile D. Lgs. 231/2002 INTERESSI CONVENZIONALI AT .R W W W • Gli interessi da ravvedimento devono essere esposti nel mod. F24, separatamente dall’imposta dovuta, utilizzando lo specifico codice tributo previsto (tranne il caso dei codici relativi ai sostituti d’imposta). 0 21 31 41 46 51 54 57 61 64 a a a a a a a a a a 20 30 40 45 50 53 56 60 63 66 Utilità 70 R A T I O ADEGUAMENTO DELLE MODALITÀ DI CALCOLO DEL DIRITTO DI USUFRUTTO A VITA • Le disposizioni di cui al D.M. 23.12.2010 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dall’1.01.2011. Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, calcolati al saggio di interesse dell’1,50%. Tavola riepilogativa da da da da da da da da da da • Si applicano disposizioni specifiche. • Il tasso di interesse applicabile è quello della Banca Centrale Europea (aggiornato semestralmente), maggiorato di 7 punti percentuali. • La mora decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. • Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno. • Gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (1,00% fino al 31.12.2010; 1,50% dall’1.01.2011). • Omesso versamento dell’acconto IVA, entro il 27.12.2010, pari a € 10.000. • La violazione è regolarizzata in data 7.01.2011. • Si provvede al versamento dell’imposta, oltre che della sanzione [€ 250,00, pari al 2,50% (1/12 (1) del 30%) dell’acconto non versato] e degli interessi. Esempio • Gli interessi sono così calcolati: € 10.000 x 1,00% x 4/365 (dal 28.12.2010 al 31.12.2010) = € 1,10 € 10.000 x 1,50% x 7/365 (dal 1.01.2011 al 7.01.2011) = € 2,88 Totale interessi = € 3,98 Nota (1) La Legge di Stabilità per il 2011 ha aumentato la sanzione ridotta per il ravvedimento entro 30 giorni a 1/10, per le violazioni commesse dal 1.02.2011. Età beneficiario (anni compiuti) • Obbligazioni derivanti da transazioni commerciali D.Lgs. 231/2002 IO .IT RAVVEDIMENTO OPEROSO DECORRENZA • Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro sono dovuti, dal giorno della mora, gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. • Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. • Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento; questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori. • Al saggio di interesse legale si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. • Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti, sono dovuti nella misura legale. Art. 1284, cc. 2 e 3 Codice Civile Art. 13 D. Lgs. 472/1997 • Obbligazioni non derivanti da transazioni commerciali Età beneficiario (anni compiuti) Valore nuda proprietà Valore usufrutto Valore nuda proprietà 95,25 90,00 84,75 79,50 74,25 69,00 63,75 58,50 53,25 48,00 Imposte indirette 4,75 10,00 15,25 20,50 25,75 31,00 36,25 41,50 46,75 52,00 Valore da assoggettare ad Imposte dirette Determinazione plusvalenza in caso di cessione di diritto di usufrutto o nuda proprietà. N . 2 / 2 0 1 1 - da da da da da da da da 67 a 70 a 73 a 76 a 79 a 83 a 87 a 93 a oltre 69 72 75 78 82 86 92 99 Valore usufrutto 42,75 37,50 32,25 27,00 21,75 16,50 10,50 6,00 non previsto 57,25 62,50 67,75 73,00 78,25 83,50 89,50 94,00 non previsto imposta di registro, di successione, ecc. 1 6 3 1 Aggiornato al 18.01.2011 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata