sospensione patente e attivit - Ordine dei Medici di Ferrara

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sospensione patente e attivit - Ordine dei Medici di Ferrara
CENTRO STUDI DI DIRITTO SANITARIO
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23.01.2008 CASSAZIONE CIVILE - (La indispensabilità dell’autovettura non salva il
medico dalla sospensione della patente, per eccesso di velocità)
§ - Non è richiesto che gli strumenti rilevatori della velocità siano muniti di dispositivi in grado di assicurare la
documentazione fotografica od altrimenti meccanica del veicolo puntato. Nè, d'altra parte, potrebbe desumersi
l'indispensabilità di detta documentazione - per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile - dalla
disposizione regolamentare, secondo cui l'accertamento deve avvenire tutelando la riservatezza dell'utente,
giacché dalla previsione esplicita, tra l'altro a diverso fine, di una modalità di accertamento, riferibile all'eventuale
documentazione fotografica, non può trarsi la conseguenza che essa costituisca l'unica modalità di individuazione
del veicolo normativamente consentita ed obbligatoria. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Cassazione Civile - Sezione II, Sent. n. 17184 del 06/08/2007
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice di pace di Fabriano, depositato il 31 maggio 2003, O. S. proponeva opposizione avverso il
verbale di contestazione n. 0030, redatto dalla polizia municipale di quel Comune il 24.5.2003, con il quale gli
erano state applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 347,55 e quella accessoria della sospensione
della patente, mediante il ritiro del documento, per avere proceduto alla guida della propria autovettura Alfa
Romeo 166, targata X, sulla strada statale SS 76, all'altezza del km 8+00, ricadente nel territorio di quel centro, a
velocità eccessiva, pari a 123 Km/h, nonostante il limite massimo fosse di 50 Km/h. L'infrazione era stata rilevata a
mezzo di apparecchiatura elettronica, denominata Telelaser LTI 20-20, regolarmente omologata. Il ricorrente
deduceva in via preliminare la nullità del verbale, in quanto da esso non era dato stabilire quale fosse il Giudice di
pace competente ai fini dell'impugnazione di esso. Inoltre esponeva che quell'apparecchio non era attendibile, in
quanto non aveva rilevato la targa e il tipo di quel veicolo; la velocità riportata non corrispondeva a quella tenuta,
ed inoltre gli agenti, che operavano a distanza, avrebbero potuto confondere l'autovettura del fermato con altra
pure circolante. Pertanto chiedeva l'annullamento del verbale, previa sospensione dell'esecutività di esso, anche
perché svolgeva la professione di medico, e perciò l'uso dell'autoveicolo era indispensabile per lui.
Il comando della polizia municipale di X, pur non costituendosi, tuttavia faceva pervenire la necessaria
documentazione presso la cancelleria, presentando altresì una memoria, con la quale deduceva le proprie
controindicazioni. In particolare eccepiva che nel momento in cui l'apparecchio, peraltro poggiato su un treppiede,
aveva rilevato l'infrazione commessa dall'opponente, soltanto egli circolava in quel tratto di strada. Inoltre S.
stesso aveva notato lo scontrino rilasciato dall'apparecchiatura, con ivi indicata la velocità tenuta
dall'automobilista, e che quel rilevatore era stato non solo collaudato, ma riscontrato in perfetta efficienza prima
che quel giorno venisse posto in uso. Perciò chiedeva il rigetto dell'opposizione, siccome destituita di fondamento.
La prefettura di Ancona, evocata anch'essa in giudizio, dal suo canto eccepiva la carenza di legittimazione
passiva, posto che gli agenti accertatori appartenevano alla polizia municipale e non era stata emessa ordinanzaingiunzione; perciò chiedeva l'estromissione dal processo.
Il Giudice, con sentenza del 6.10.2003, dopo avere sospeso la esecutività del verbale, ha rigettato l'opposizione.
Egli ha osservato in via preliminare che la questione relativa alla dedotta nullità del verbale impugnato era
infondata, posto che dal medesimo risultava evidente il punto esatto in cui l'infrazione era stata commessa e
rilevata, tanto che il trasgressore medesimo aveva ben individuato l'ufficio giudicante, dinanzi al quale proporre
l'impugnazione stessa. Inoltre ha messo in risalto che l'apparecchio aveva registrato la velocità in modo esatto,
giacché era stato omologato; non solo, ma era stato riscontrato perfettamente funzionante appena prima dell'uso,
come anche risultava nel verbale medesimo. L'automobilista era stato fermato subito dopo, e la contestazione
dell'infrazione era stata contestuale. Avverso questa sentenza S. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo
ad un unico motivo, che si articola in due argomentazioni.
Il comando dei vigili urbani di X e l'ufficio territoriale del Governo di Ancona non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345 reg.
esec. C.d.S., nonché omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto
il Giudice avrebbe dovuto rilevare la nullità del verbale, posto che dallo stesso non sarebbe stato dato rilevare il
punto esatto, in cui la pretesa infrazione sarebbe stata commessa. Pertanto ci sarebbe stata anche incertezza
sull'individuazione del Giudice di pace, dinanzi al quale l'opposizione al verbale andava proposta.
Quanto al merito ha dedotto che l'apparecchio utilizzato dagli agenti accertatori era manovrato da loro, e perciò
non poteva fornire la garanzia necessaria a fare ritenere i dati da esso forniti assolutamente scevri da errore,
sempre possibile quanto ci sia
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l'intervento dell'uomo, mentre quella certezza si sarebbe potuta riscontrare ove soltanto la macchina avesse
operato, senza che la telecamera venisse manovrata dall'operatore. Peraltro la velocità registrata sul display ben
poteva riferirsi ad altro veicolo in transito nello stesso momento.
Il motivo è infondato.
In ordine alla eccezione preliminare di nullità del verbale, il decidente esattamente ha osservato che il vizio
denunziato non sussisteva, atteso che in quell'atto era stato indicato il punto preciso della strada SS 76, in cui
l'infrazione era a stata commessa, e precisamente all'altezza del km 8+00.
Tanto perciò era sufficiente perché la località in cui il fatto era stato commesso venisse agevolmente individuata,
senza margine di dubbio, con la conseguente localizzazione dell'ufficio del giudice di pace per l'impugnativa del
verbale; il che poi si era verificato agevolmente.
Quanto alla seconda argomentazione va rilevato che non v'ha dubbio che in tema di accertamento delle violazioni
dei limiti di velocità, l'art. 142 C.d.S., considera fonti di prova le apparecchiature elettroniche, purché debitamente
omologate, come nel caso in specie, mentre l'art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495
del 1992, stabilisce i requisiti ai quali è subordinata l'omologazione delle suddette apparecchiature, fra cui
l'idoneità a consentire la rilevazione della velocità di un veicolo in un dato momento in modo chiaro e accertabile,
ben potendo poi l'individuazione dello stesso essere demandata, come prescritto dal citato art. 345, all'agente di
polizia addetto all'apparecchiatura. Ciò posto, è evidente perciò che non è richiesto che gli strumenti rilevatori della
velocità siano muniti di dispositivi in grado di assicurare la documentazione fotografica od altrimenti meccanica del
veicolo puntato. Nè, d'altra parte, potrebbe desumersi l'indispensabilità di detta documentazione - per rendere la
rilevazione della velocità chiara ed accertabile - dalla disposizione regolamentare, secondo cui l'accertamento
deve avvenire tutelando la riservatezza dell'utente, giacché dalla previsione esplicita, tra l'altro a diverso fine, di
una modalità di accertamento, riferibile all'eventuale documentazione fotografica, non può trarsi la conseguenza
che essa costituisca l'unica modalità di individuazione del veicolo normativamente consentita ed obbligatoria. Ne
consegue perciò che l'accertamento della velocità di un veicolo documentata dall'apparecchiatura denominata
"telelaser" era perfettamente legittima. Peraltro esso consente la visualizzazione della velocità rilevata e rilascia
anche uno scontrino contenente i dati ripresi, sicché l'accertamento della violazione deve ritenersi provato sulla
base della verbalizzazione dei congiunti rilievi dell'apparecchiatura e della diretta osservazione degli agenti
operativi, come nel caso di specie (V. pure Cass. Sentenza n. 23500 del 31/10/2006).
Va anche aggiunto che le risultanze di tali rilievi e attestazioni valgono fino a prova contraria, che può essere data
dall'opponente soltanto con la dimostrazione del difetto di omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura
elettronica, anche occasionale, in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione,
da fornirsi in base a concrete circostanze del caso concreto (cfr. anche Cass. Sentt. N. 17106 del 2002, N. 5873
del 2004).
Peraltro nel caso concreto le attestazioni dei pubblici ufficiali di quanto caduto nella diretta loro percezione
facevano fede sino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c..
Il Giudice esattamente ha messo in risalto che l'apparecchio in dotazione alle forze dell'ordine era di quelli previsti
dalla normativa vigente, e in particolare, si trattava di uno strumento già sottoposto ad omologazione; era stato
sottoposto a verifica appena prima dell'uso quel giorno stesso, ed era stato riscontrato funzionante alla perfezione.
Del resto questo elemento era stato riportato persino nello stesso verbale di contestazione, e perciò l'unico mezzo
che l'opponente aveva a disposizione era quello di fornire la prova rigorosa che l'apparecchio in questione fosse
guasto, prova non solo non dedotta, ma nemmeno allegata.
Nè è possibile prospettare un vaglio alternativo degli elementi acquisiti dal giudice di merito, in sede di legittimità.
Al riguardo la giurisprudenza insegna che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente
riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione
del relativo apprezzamento (V. pure Sent. n. 00322 del 13/01/2003).
Neppure è ravvisabile il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, che si configura solamente
allorquando non è dato desumere l'"iter" logico - argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici
seguiti per addivenire alla formazione del giudizio.
In proposito invero questa Corte ha più volte statuito che il vizio di omessa o insufficiente o contraddittoria
motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice
di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della
controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello
preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e
valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza
giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal Giudice del merito. Infatti spetta soltanto a lui individuare le fonti del
proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra
le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cfr. pure Sez. U sent. 05802
dell'11/06/1998). Su tali punti perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, oltre
giuridicamente e logicamente corretto. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna pronuncia, stante la mancata costituzione degli uffici
intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2007
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