ALLEGATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO N. OPERE E MANUFATTI

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ALLEGATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO N. OPERE E MANUFATTI
ALLEGATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO N.
OPERE E MANUFATTI DI ARREDO DELLE RESEDI DEI FABBRICATI ESISTENTI
Art. 1 - CRITERI GENERALI
Per quanto è di competenza del presente Regolamento si qualificano come opere e manufatti di
arredo delle resedi, così come definite dall’art……. del presente regolamento, quelle opere,
interventi e i manufatti che per la loro natura sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia in quanto
non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio per i loro obiettivi
caratteri di precarietà costruttiva e di facile amovibilità, ovvero in ragione della temporaneità di
installazione, generalmente. Questi manufatti vengo installati dopo averli generalmente acquistati
a libero mercato o vengono assemblati e montati sul posto utilizzando materiali similari, che non
prevedano in alcun modo opere edilizie.
La loro installazioni è consentite una tantum e pertanto potrà essere installato un solo manufatto
per ogni unità immobiliare nella resede di pertinenza.
§1 Localizzazione nella resede
Nel caso di resedi a comune o condominiali, l’installazione potrà avvenire localizzando i manufatti
con tipologie a schiera, concentrata in un unico punto della resede stessa.
Negli interventi in condominio (sia nella parti comuni, che in quelle private) i manufatti dovranno
avere caratteristiche omogenee fra loro. Si potranno proporre soluzioni a schiera, localizzando in
un unico punto dalla resede condominiali l’intallazione. Ciascun intervento successivo al primo
dovrà pertanto conformarsi a quello già realizzato.
Dovranno essere generalmente posizionati nella parte tergale del lotto e in una zona defilata
rispetto agli spazi pubblici, in alternativa ai lati del fabbricato, ma mai collocarsi sul fronte
principale del fabbricato del contesto abitativo in cui si inseriscono o visibile dalle aree pubbliche.
Sono ammesse posizioni diverse solo nel caso in cui siano chiaramente occultati dalla vista per la
presenza di opere già presenti come recinzioni o terrapieni o perché si realizzi una adeguata
mascheratura con essenze vegetali sempre verdi di pari altezza, come siepi o piante rampicanti
poste sul lato prospiciente la strada, anche utilizzando appositi elementi di sostegno verticale in
legno o ferro. Le essenze dovranno essere adeguatemene mantenute nel corso del tempo.
§ 2 Materiali e caratterisiche
Dovranno essere realizzati con materiali soluzioni strutturali facilmente rimovibili previo smontaggio
e non per demolizione.
I manufatti indicati nel presente allegato dovranno essere realizzati nel rispetto delle dimensioni e
criteri indicate nei successivi articoli e dovranno essere realizzati in maniera tale da non
pregiudicare il decoro del bene principale, di cui vanno a costituire pertinenza e dovranno essere
coerenti con le sue caratteristiche estetiche e tipologiche e le cromie.
Dovranno essere mantenuti in buono stato di manutenzione nel rispetto del decoro estetico
ambientale dei luoghi e delle norme igienico – sanitarie.
Inoltre dovranno essere semplicemente appoggiati al suolo o infissi nello stesso senza la
realizzazione di fondazioni gettate in opera, mentre potranno essere appoggiati su piccoli plinti in
corrispondenza degli angoli e degli elementi verticali di sostegno. Nei casi in cui siano già presenti
nella resede parti pavimentate esistenti e non realizzati allo scopo i manufatti potranno essere
poggiati o fissati con tasselli facilmente rimuovibili, direttamente sulla pavimentazione esistente.
Quanto i manufatti non possono essere poggiati sul suolo o sulle pavimentazioni esistenti, la
connessione a terra degli elementi portanti dovrà essere realizzata esclusivamente medianti
elementi prefabbricati inseriti nel suolo, facilmente removibili ed asportabili. Rimane sempre
possibile fissare direttamente nel terreno gli elementi prefabbricati verticali portanti, senza l’uso di
getti o opere murarie appositamente realizzate.
E’ assolutamente vietato l’utilizzo di materiali di recupero quali assi, lastre di plastica o di metallo,
teli di vario genere, cartelloni, ecc..
Non potranno essere dotati di impianti e collegati stabilmente a quelli del fabbricato principale, né
essere collegati ai servizi urbani di: acquedotto, fognatura.
La loro realizzazione non dovrà incidere sugli standard superficiali di permeabilità esistenti (verde
piantumato, area permeabile, area a parcheggio) e pertanto la eventuale raccolta della acque
piovane, dovrà essere convogliata direttamente nel sottosuolo, per non essere classificato come
superficie coperta ed impermeabile la copertura del manufatto.
§3 Condizioni e prescrizioni generali
Al di fuori dei limiti dimensionali, tipologici, funzionali indicati nei successivi articoli del presente
regolamento tutte le opere aventi le stesse destinazione rimarranno subordinate all’ottenimento
del preventivo titolo abilitativi edilizio secondo le vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in
materia e pertanto saranno soggette anche agli specifici oneri urbanistici.
L’installazione dei manufatti indicati nel presente articolo non potranno creare problemi di
emissioni dannose o moleste nei confronti dei confinanti, secondo i principi dettati dal codice
civile, sia per il materiale che per l’utilizzo che ne viene fatto.
Si dovranno comunque rispettare sia le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di
cui al D. Lgs. n. 42/2004 nel caso di installazione in aree soggette a tutela paesaggistica, sia il
rispetto delle prescrizioni di sicurezza dell’art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904 in materia di
“fabbriche” vietate entro 10 mt. dalle arginature dei corsi d’acqua.
§ 4 Distanze da rispettare per l’installazione e considerazioni giuriche:
Le opere indicate nel presente regolamento non dovranno comunque avere rilevanza ai fini della
vigente normativa antisismica e rilevanza fiscale e pertanto non soggette allo specifico
classamento presso l’Agenzia del Territorio, in quanto non si configurano come elemento fisico,
strutturale e funzionale integrativo all’organismo originario e non separabile da questo.
Non potranno mai dare origine ad acquisizione di diritti urbanistici-edilizi o civilistici nei confronti
delle proprietà circostanti e del pubblico interesse e per questo al momento della installazione il
proprietario del lotto dovrà sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo, secondo lo schema
predisposto dal S.U.E. ed inserito all’interno del modulo di comunicazione per la installazione.
Pertanto queste opere non potranno mai essere ristrutturate e consolidate in futuro con materiali
diversi, così da renderli a tutti gli effetti manufatti permanenti.
L’intervento ammesso sugli stessi è quello di manutenzione ordinaria, quale ripulitura verniciatura
sostituzioni di piccole parti, del manto di copertura e delle parti deteriorate.
Per gl interventi più consistenti si dovrà necessariamente passare per la rimozione del vecchio
manufatto fabbricato e il montaggio del nuovo nel rispetto delle disposizioni al momento diverse.
Nel procedere alla installazione delle opere sotto indicate si dovranno obbligatoriamente le
distanze del Codice civile , seguendo le norme generali dettate dallo stesso, per i depositi e i
fabbricati.
Qualora sopraggiungessero delle disposizioni normative specifiche di livello nazionale e regionale
che possano in qualche modo evidenziare per questo tipo di manufatti la classificazione di nuova
opera di rilevanza edilizia soggetta a specifico titolo abilitativo e a rispetto dei parametri urbanistici
i proprietari dovranno procedere alla rimozione, dopo aver ricevuto lo specifica avvio di
procedimento da parte del Servizio competente del comune.
Art. 2 - RICOVERO ATTREZZI DA GIARDINO
Con il termine ricovero attrezzi da giardino, si identifica un manufatto costruito in legno nella
resede degli edifici esistenti ad esclusivo servizio delle superfici utilizzate come giardino od orto per
ricoverare al suo interno gli attrezzi e prodotti necessari alla manutenzione del giardino o alla
coltivazione dell’orto o per ricoverare gli arredi e le attrezzature del giardino, quali ad esempio:
sedie, tavoli, ombrelloni, ecc.)
Non potranno essere realizzati con materiali eterogenei di fortuna, ma esclusivamente con tavole
regolari di legno impregnato o verniciato con colore verde o marrone o verniciato in legno
naturale.
La copertura dovrà prevedere materiali leggeri e colori che permettano di ridurre l’impatto visivo,
come rosso, verde o marrone.
Nei casi in cui siano installati in adiacenza al fabbricato principale, si potranno realizzare le pareti
esterne con materiali prefabbricati leggeri, tipo pannelli, con il paramento esterno liscio e
tinteggiato dello stesse cromie della facciata del fabbricato principale, nel rispetto di quanto
prescritto per le tinteggiature dal presente regolamento edilizio.
Anche la copertura dovrà avere lo stesse cromie della copertura del fabbricato.
Sono ammesse anche parti trasparenti, per il passaggio della luce, siano essere piccole finestre o
porte di accesso. Queste non potranno mai essere poste però sui lati prospicienti le proprietà
confinanti se non nel rispetto delle distanze urbanistiche di zona.
Quanto i manufatti non possono essere poggiati sul suolo o sulle pavimentazioni esistenti, la
connessione a terra degli elementi portanti dovrà essere realizzata esclusivamente medianti
elementi prefabbricati inseriti nel suolo, facilmente removibili ed asportabili.
Rimane sempre possibile fissare direttamente nel terreno gli elementi prefabbricati verticali
portanti, senza l’uso di getti o opere murarie appositamente realizzate.
La dimensione massima del manufatto non potrà essere superiore a mq. 16 di superficie lorda e
dovrà avere una pianta rettangolare o quadrata e coperta a una o due falde inclinate. L’altezza
non potrà superare mt. 2,40 misurata al colmo.
Dovrà rispettare tutti i criteri generali indicati nello specifico paragrafo del presente allegato.
Art. 3 - LEGNAIE
Con il termine legnaia si identifica un manufatto costruito in legno nella resede degli edifici esistenti
ad esclusiva funzione di deposito legna da ardere necessaria per i consumi degli utilizzatori del
fabbricato a servizio del quale viene realizzato.
Non potranno essere realizzati con materiali eterogenei di fortuna, ma esclusivamente con tavole
regolari di legno impregnato o verniciato con colore verde o marrone o verniciato in legno
naturale.
La copertura dovrà prevedere materiali leggeri e colori che permettano di ridurre l’impatto visivo,
come rosso, verde o marrone.
Nei casi in cui siano installati in adiacenza al fabbricato principale, si potranno realizzare le pareti
esterne con materiali prefabbricati leggeri, tipo pannelli, con il paramento esterno liscio e
tinteggiato dello stesse cromie della facciata del fabbricato principale, nel rispetto di quanto
prescritto per le tinteggiature dal presente regolamento edilizio.
Anche la copertura dovrà avere lo stesse cromie della copertura del fabbricato.
Sono ammesse anche parti trasparenti, per il passaggio della luce, siano essere piccole finestre o
porte di accesso. Queste non potranno mai essere poste però sui lati prospicienti le proprietà
confinanti se non nel rispetto delle distanze urbanistiche di zona.
Quanto i manufatti non possono essere poggiati sul suolo o sulle pavimentazioni esistenti, la
connessione a terra degli elementi portanti dovrà essere realizzata esclusivamente medianti
elementi prefabbricati inseriti nel suolo, facilmente removibili ed asportabili.
Rimane sempre possibile fissare direttamente nel terreno gli elementi prefabbricati verticali
portanti, senza l’uso di getti o opere murarie appositamente realizzate.
La dimensione massima del manufatto non potrà essere superiore a mq. 16 di superficie lorda e
dovrà avere una pianta rettangolare o quadrata e coperta a una o due falde inclinate. L’altezza
non potrà superare mt. 2,40 misurata al colmo. Potrà essere realizzato anche con la tipologia di
tettoia aperta su tutti o su alcuni lati.
Dovrà rispettare tutti i criteri generali indicati nello specifico paragrafo del presente allegato.
Art. 4 - GAZEBO
Con il termine gazebo si identifica un manufatto acquistato a libero mercato ed installato in
posizione staccata ed isolata nella resede di un fabbricato esistente.
Il gazebo è generalmente costituito da struttura astiforme costituita da montanti e travi in legno o
metallo verniciato a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, svago,
ombreggiamento.
La struttura portante è costituita da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un
insieme di modeste dimensioni e rimovibili facilmente previo smontaggio e non per demolizione .
La struttura del gazebo non può essere tamponata lateralmente con materiali e soluzioni diverse
dai grigliati di legno, mentre può essere coperta esclusivamente con materiali leggeri deformabili
di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali teli in tessuto o p.v.c. leggero,
cannucciaia o similare;
— la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici,
disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale);
— eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno degli edifici;
VEDERE COME METTERE E SE FARE ARTICOLO A PARTE
Non potranno essere utilizzati come deposito, magazzini o ricoveri di materiali di vario genere, se
non degli arredi stessi da giardino per la protezione dei quali sono stati installati, (sedie e tavoli).
Generalmente dovranno essere collocati nella resede o nel giardino in posizione staccata dal
fabbricato principale.
La dimensione massima del manufatto non potrà essere superiore a mq. ------ di superficie lorda e
ml. --------- di altezza e si dovrà rispettare tutti i criteri generali indicati nello specifico paragrafo del
presente allegato.
Si dovranno sempre rispettare tutti i criteri generali indicati nel paragrafo 1 del presente allegato.
Art. 5 - PERGOLATI E PERGOLE IN LEGNO E OMBREGGIANTI
Con il termine pergolato si definisce un manufatto installato nella resede di un fabbricato esistente,
che nel rispetto della tipologia tradizionale del territorio “Borghigiano” sia realizzato per l’esclusiva
funzione di coltivazione agricola di piante o frutti rampicanti composta da elementi verticali e
orizzontali od inclinati, in legno o in profilati di metallo verniciato.
Se realizzati in legno gli elementi della struttura non dovranno avere una raggio superiore a cm. 10,
se di sezione circolare, se di forma quadrata o rettangolare non dovranno superare la dimensione
cm. 20x15.
Gli elementi potranno essere verniciati in legno impregnato o colorati con verde o marrone.
Se realizzati con profilati di metallo, questo potranno essere di sezione circolare o altre forme,
purchè la sezione dei profili non sia superiore a cm. 5.
I profili di metallo anche se zincati a caldo dovranno essere comunque verniciati di colore verde,
marrone, grigio scuro o colore ferro.
I pergolati realizzati con colonne in muratura sono considerati opere edilizie e quindi dovranno
essere autorizzati con lo specifico titolo edilizio previsto dalla vigenti disposizioni nazionali e regionali
e dal presente regolamento.
Generalmente i pergolati sono realizzabili in tutti i terreni coltivati o utilizzati come resede, giardini e
orti coltivati a corredo dei fabbricati esistenti.
La realizzazione di pergolati nei criteri indicati nel presente articolo è di fatto un intervento di
coltivazione agricola e quindi non si stabiliscono limiti dimensionali.
Come da tradizione locale i pergolati possono essere realizzati anche in aderenza al fabbricato
principale a scopo di schermatura dall’irraggiamento solare, salvaguardando comunque le
condizioni igieniche e sanitarie che devono essere comunque garantite per l’utilizzo del fabbricato
stesso. In questi casi dovranno assumere dimensioni ed ingombri tali da creare un’adeguata
simmetria e coerenza con le dimensioni del fabbricato al quale si appoggiano, oltre che adeguarsi
alle cromie presenti.
Si dovranno sempre rispettare tutti i criteri generali indicati nel paragrafo 1 del presente allegato.
Art. 6 - TETTOIE OMBREGGIANTI SOPRA A PARCHEGGI SCOPERTI
Si definiscono tettoie ombreggianti quelle strutture leggere astiformi aperte su tutti i lati, che sono
posta a protezione dello spazio sottostante destinato ad area di parcheggio pertinenziale.
Dovrà essere eseguita con materiali coerenti al contesto in cui viene inserita, generalmente: legno,
ferro verniciato o materiali misti, utilizzando le cromie del fabbricato principale e delle altre opere
presenti nella resede.
Su queste strutture potranno essere installate solo coperture mobili come cannicciati, teli
permeabili, pannelli solari o fotovoltaici permeabili, eventualmente schermati da piante
rampicanti.
L’installazione di coperture impermeabili di qualsiasi genere e materiale anche trasparente
impermeabili determinano di fatto la qualificazione di parcheggio coperto e non più di tettoie
ombreggianti trattate nel presente Allegato.
Potranno avere un’altezza non superiore a mt. 2,40.
Nel caso di presenza nella resede del fabbricato di più aree a parcheggio a servizio di una singola
unità immobiliare, le tettoie potranno essere installate solo su una di queste.
Nel caso di più unità immobiliari si potrà installare la tettoia sulle relative aree a parcheggio.
Per i parcheggi di attività produttivi, si potrà installare sull’intera area destinata a parcheggio dei
dipendenti e dei clienti.
E’ inoltre possibile installare, in luogo della copertura o sopra la stessa, pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica, perché gli stessi sia tra loro distanziati in modo da consentire la
permeabilità.
I manufatti indicati dal presente articolo potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate
alla sosta, e non le corsie di transito.
Si dovranno sempre rispettare tutti i criteri generali indicati nel paragrafo 1 del presente allegato.
Art. 7 - SERRE DA GIARDINO
Con il termine serra da giardino si definiscono quei manufatti installati nella resede di un fabbricato
esistente allo scopo esclusivo di protegger le essenze vegetali in vaso o coltivaTe a terra e gli
ortaggi coltivati nel periodo autunno-invernale.
Le serre qualificabili in questo modo dovranno essere realizzate con struttura portante leggera e
facilmente smontabile, come ad esempio: legno, metallo, plastica e sia il tamponamento che la
copertura dovrà essere realizzata di materiale leggero e trasparente, come ad esempio: plexiglass,
nailon.
Potranno essere installati solo per il periodo corrispondente alla stagione autunno-invernale e al
termine della stessa devono essere completamente rimosse.
La dimensione massima del manufatto dovrà essere strettamente legata alla superficie occupata
dalla piante che si intendono proteggere se sono in vaso o di quelle seminate sul suolo. L’altezza
dovrà essere limitata a quella delle piante, qualora si superi l’altezza di mt. 2,00.
Si dovranno sempre rispettare tutti i criteri generali indicati nel paragrafo 1 del presente allegato.
Art. 8 - VOLIERE E RICOVERI DI ANIMALI DOMESTICI DI PICCOLA TAGLIA
Rientrano in questa particolare categoria, quei manufatti prefabbricati acquistati a libero mercato
o costruiti direttamente con l’uso di materiali idonei secondo le indicazioni del presente
regolamento, che abbiano la funzione di riparo e ricovero dalle intemperie di animali da cortile o
di compagnia. Si possono considerare rientranti in questa categoria:
- le cucce per cani, per gatti, o per animali di compagnia in genere. Sono esclusi tutti gli animali di
allevamento, quali: equini, i bovini ,i suini, ovini e gli animali esotici.
- le voliere o le gabbie per i pennuti domestici.
Tali manufatti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
La struttura con la quale è realizzato il manufatto dovrà avere una copertura realizzata in materiale
idoneo, trattato in maniera da ridurre al massimo l’impatto ambientale visivo, nel contesto in cui si
trova o riprendere le cromie dei materiali con cui è realizzato il fabbricato principale.
La dimensione massima del manufatto non potrà essere superiore a mq. ------ di superficie lorda e
ml. --------- di altezza e si dovrà rispettare tutti i criteri generali indicati nello specifico paragrafo del
presente allegato.
Dovranno essere previsti per la manutenzione di questi manufatti, idonei sistemi di lavaggio con
sistema di raccolta delle acque e collegamento ai collettori fognari del fabbricato, per facilitarne
la periodica pulizia. A questo scopo nel caso non siano già presenti pavimentazioni esistenti
autorizzate, si potranno installare pavimentazioni con materiali impermeabili poggiate sul suolo e
facilmente rimovibili. Nel caso sia necessari ala costruzione di una pavimentazione questq
dovranno essere autorizzate preventivamente alla installazione del manufatto utilizzando gli
specifici titoli edilizi previsti dalle disposizioni nazionali, regionali nel rispetto di quanto indicato nel
presente regolamento.
Si dovranno sempre rispettare tutti i criteri generali indicati nel paragrafo 1 del presente allegato.
METTERE REGOLAMENTO DEI CANI ?
Art. 9 - PISCINE STAGIONALI PREFABBRICATE
L’installazione di piscine stagionali in P.V.C. autoporanti, nelle aree di pertinenza di edifici privati e
consentita alle seguenti condizioni:
- Siano semplicemente poggiate sul suolo o su pavimentazioni esistenti;
- Siano realizzate di colori chiari;
- Abbia una superficie planimetrica massima di mq. …….
- Non siano eseguiti alcun tipo di lavori di modifica dello stato dei luoghi per la loro installazione;
- Al termine della stagione estiva siano subito rimosse ripristinando lo stato dei luoghi a prima
della installazione;
- Non sia utilizzata acqua di acquedotto pubblico e sia adeguatamente smaltita l’acqua al
momento dello svuotamento in fognatura.
Nel caso in cui le piscine rientranti nel presente articolo non verranno rimosse entro il termine sopra
indicato, il S.U.E. dopo l’accertamento del fatto, procederà ad emettere un provvedimento di
diffida alla rimozione entro 30 giorni. Qualora la rimozione non sia eseguita entro il termine fissato,
sarà applicata a carico del proprietario del terreno sul quale è montata la piscina stagionale la
sanzione prevista dal presente regolamento, oltre all’attivazione delle procedure di segnalazione
di abuso edilizio per il fatto che la piscina verrebbe a configurarsi come permanente e pertanto
realizzata senza i prescritti titoli edilizi attivando le sanzioni amministrative previste in questi casi dalle
vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali.
Si dovranno sempre rispettare tutti i criteri generali indicati nel paragrafo 1 del presente allegato.
Art. 10 - TUNNEL MOBILI A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
L’installazione di tunnel mobili prefabbricati a servizio di insediamenti produttivi, o comunque con
destinazione ad essi assimilabile, è consentita, quali opere accessorie e complementari, funzionali
all’attività esercitata nello stabilimento a servizio del quale devono essere installati.
Ciò premesso, fermo restando che l’installazione di questi manufatti dovrà essere valutata in
rapporto anche al contesto urbano nel quale si inseriscono, essi dovranno comunque rispettare le
seguenti condizioni e prescrizioni:
- assolvere esclusivamente alla funzione di carico, trasporto e scarico a servizio dell’attività
produttiva esercitata nell’immobile principale e pertanto in tale veste dovranno essere posizionati
sul prospetto fornito d’adeguati portoni carrabili d’accesso all’interno del fabbricato;
- essere realizzati con strutture leggere completamente amovibili tali da assolvere alla funzione di
mobilità richiesta;
- avere dimensioni e consistenza tali da configurarsi sempre e comunque come opere accessorie e
complementari rispetto all’attività’ esercitata alla quale dovranno risultare asservite, avuto
riguardo anche dell’incidenza rispetto all’inserimento con il contesto urbano;
- mantenere gli standard superficiali esistenti (verde piantumato, area permeabile e parcheggi)
entro i limiti prescritti dalle vigenti norme. Non dovrà essere peggiorata la situazione esistente nel
caso in cui lo stato di fatto già non rispetti dette norme.
- scorrere su ruote o su binario. Nel caso di binario sono ammessi esclusivamente i lavori di
ancoraggio degli stessi ad una pavimentazione esistente o al terreno naturale mediante elementi
prefabbricati appositamente forniti dalla ditta produttrice del manufatto.
Nel caso sia necessari ala costruzione di una pavimentazione o di fondazioni di ancoraggio
mediante lavori di scavo, queste dovranno essere autorizzate preventivamente alla installazione
del tunnel mobile utilizzando gli specifici titoli edilizi previsti dalle disposizioni nazionali, regionali nel
rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.
Si dovranno sempre rispettare tutti i criteri generali indicati nel paragrafo 1 del presente allegato.
Art. 11 - ESPOSITORI PRODOTTI A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Art. 12 TENDE PARASOLE