Progetto di legge della XIII legislatura
Transcript
Progetto di legge della XIII legislatura
Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 1 Camera dei Deputati — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3025 — DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIAMPI) E CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (BERLINGUER) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996 Presentato il 23 gennaio 1997 ONOREVOLI DEPUTATI ! — Lo Scambio di lettere tra Italia e Francia sul riconoscimento dei titoli di studio intende rispondere all’esigenza rappresentata da parte francese di equiparare lo status dei licei francesi « Stendhal » di Milano e « Jean Giono » di Torino a quello del liceo francese Chateaubriand di Roma già regolato da specifico Accordo (legge 2 marzo 1987, n. 106). A tal fine si prevede di condizionare il valore in Italia dei titoli di Baccalauréat conseguiti dagli alunni italiani di dette scuole francesi all’integrazione curriculare con corso specifico di lingua e cultura italiana, in forme concordate con il competente Ministero italiano della pubblica istruzione, analogamente a quanto previsto nel regime pattizio già vigente, in situazione di reciprocità con il liceo italiano Leonardo Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 2 — Camera dei Deputati — 3025 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI da Vinci di Parigi, per il liceo Chateaubriand di Roma. La presente intesa si configura e si struttura pertanto come estensione graduale ai due nuovi licei sopra citati del precedente Accordo relativo al liceo Chateaubriand, prevedendo in ogni caso sin d’ora espressamente la sua applicabilità – nel rispetto del principio di reciprocità – ad altri eventuali licei italiani che venissero in futuro istituiti in Francia. L’intesa raggiunta in questo settore (scuole straniere in Italia) con la Francia – come altre analoghe stipulate nel corso del 1996 con la Gran Bretagna e con la Svizzera – corrisponde in ogni caso a esigenze particolarmente attuali di politica culturale di ampia portata, in particolare le seguenti. L’intesa contribuisce a fornire una offerta formativa diversificata a quanti – — DOCUMENTI sempre più numerosi – per motivi di mobilità culturale e professionale vivono ormai in una dimensioni europea, più che strettamente nazionale. Inoltre la garanzia di adeguata conoscenza dell’identità storico-culturale italiana, in un contesto scolastico basato su un ordinamento estero, si pone quale presupposto anche per un valido confronto e interscambio tra culture diverse, in grado di promuoverne il reciproco arricchimento. Dall’attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio sullo Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 3 — Camera dei Deputati — 3025 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE __ ART. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996. ART. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all’articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello Scambio di lettere stesso. ART. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.