registro provinciale delle associazioni di promozione sociale

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registro provinciale delle associazioni di promozione sociale
REGISTRO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE:
MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE.
REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. DEL
Art.
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Oggetto
Soggetti iscrivibili
Procedure di iscrizione
Durata del procedimento di iscrizione
Sospensione dei termini
Comunicazioni delle modifiche
Cancellazione
Revisione
Altre attività di controllo
Ricorsi
Interventi di sostegno all’Associazionismo di Promozione Sociale.
Art. 1
OGGETTO
1. Il presente Regolamento attua il comma 2 dell’art. 6 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34, di seguito
chiamata legge, recante "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale.
Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995 n. 10".
2. Esso definisce relativamente al Registro Provinciale delle associazioni di promozione sociale i criteri,
le modalità e le procedure per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione.
3. L’iscrizione nel Registro delle Associazioni di promozione sociale è incompatibile con l’iscrizione al
registro del volontariato di cui alla L.R. 2 settembre, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della
Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”. Abrogazione della L.R. 31 maggio
1993, n. 26).
4. L’iscrizione nel Registro di cui al presente articolo è condizione necessaria per poter usufruire dei
benefici previsti dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione
sociale”.
Art. 2
SOGGETTI ISCRIVIBILI
1. I soggetti iscrivibili al Registro Provinciale sono le associazioni di promozione sociale, costituite ed
operanti da almeno un anno, aventi sede legale ed operatività nel territorio della Provincia di ForlìCesena, non aventi rilevanza regionale ai sensi dell’art. 4, comma 3 della L.R. n.34/02.
2. Sono esclusi i soggetti di cui all’ art. 2, comma 2 della legge:
Partiti politici;
Organizzazioni sindacali;
Associazioni di datori di lavoro;
Associazioni professionali e di categoria;
Associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati;
Circoli privati;
Associazioni che dispongono direttamente o indirettamente limitazioni con riferimento alle
condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli
3.
associati, non strettamente funzionali e necessari al perseguimento degli scopi di promozione
sociale;
Associazioni che prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o
che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura
patrimoniale.
Ai fini dell’iscrizione sono considerate associazioni di promozione sociale le persone giuridiche che
presentano i requisiti formali e sostanziali di cui agli artt. 2 e 3 della Legge, in relazione a:
A) – Forma giuridica:
Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento la scrittura privata avente data certa è la
forma minima del contratto di associazione;
La “data certa” del contratto associativo o di una sua variazione, attribuita dai fondatori o da
qualunque pubblico funzionario deputato a ciò, può risultare dallo stesso contratto o da
qualsiasi altro documento atto a provarla (es. registrazione all’Ufficio delle Entrate, o
attribuzione del Codice Fiscale);
Le associazioni riconosciute e non riconosciute dotate di autonomia organizzativa, gestionale
e patrimoniale devono quindi essere costituite con atto scritto e dotate di uno statuto che
prevede espressamente i requisiti di cui all’art. 3 della Legge;
Ogni variazione statutaria deve avere la stessa forma dello statuto e, per essere sussistente
e opponibile ai terzi ai fini dell’applicazione della legge e del presente Regolamento, deve
essere comunicata alla Provincia entro 45 giorni dalla sua formalizzazione. La mancata
comunicazione di una variazione statutaria può comportare la cancellazione dal Registro.
B) – Fini dell’associazione:
Le associazioni di promozione sociale devono perseguire, senza scopo di lucro, finalità di
utilità sociale, indicate all’art. 2 della Legge;
L’assenza di fini di lucro è intesa come divieto di ripartire gli utili tra gli associati, anche in
forme dirette o differite, con i conseguenti obblighi di reinvestire l’eventuale avanzo di
gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di
scioglimento, a fini di utilità sociale.
C) – Attività dell’associazione:
Il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere realizzato attraverso un’attività
tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può
identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo componente;
L’attività deve essere svolta in modo continuativo, rivolta a favore degli associati e di terzi,
prestata in modo prevalente in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.
L’associazione può avvalersi, in casi di "particolare necessità" di personale retribuito
(autonomo o dipendente), anche ricorrendo ai propri associati.
D) - Statuto:
Nello statuto devono essere espressamente previsti i requisiti indicati all’articolo 3 della
Legge, in particolare dalla normativa interna deve risultare la democraticità della struttura
organizzativa dell’associazione. A tale fine valgono i principi che seguono:
All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che
decidono di perseguire lo scopo dell’associazione nel rispetto delle disposizioni statutarie;
I soci possono essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro
o economico.
Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni,
o esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i
fini di promozione sociale che l’associazione si propone;
L’Assemblea, che statutariamente rappresenta la base associativa, è il soggetto sovrano in
quanto esprime al tempo stesso la volontà dei soci e della stessa associazione. In essa ogni
socio ha diritto al voto attivo e passivo;
Alla base associativa sono attribuite le decisioni più rilevanti quali deliberazione dei bilanci,
programmazione delle attività, elezione delle cariche associative (non sono ammessi
meccanismi di cooptazione), modifiche statutarie, scioglimento dell’associazione e
devoluzione del patrimonio residuo;
Per la validità delle determinazioni di tale organo vale il principio di maggioranza, con
differenziazione dei quorum (costitutivi e deliberativi) nelle assemblee straordinarie rispetto a
quelle ordinarie. Per la deliberazione di scioglimento si applicano per analogia le disposizioni
del Codice Civile previste per le associazioni riconosciute.
Art. 3.
PROCEDURE DI ISCRIZIONE
1. La domanda di iscrizione al Registro Provinciale (Allegato “A”), sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Associazione ed in regola con la normativa in materia di bollo, deve essere indirizzata al
Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena.
2. Copia della domanda va inoltrata anche al Comune ove ha sede legale l’Associazione per
l’espressione del parere preventivo sull’iscrivibilità. Il parere del Comune in merito all’operatività
dell’associazione sul territorio, è obbligatorio, ma non vincolante e deve essere espresso entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine inutilmente, la Provincia può procedere
all’iscrizione prescindendone. I provvedimenti di iscrizione o di diniego adottati in difformità dal
parere del Comune dovranno essere motivati.
3. Per le associazioni già iscritte ai registri comunali il parere del Comune s’intende favorevole ed è
sostituito dalla copia della determinazione di iscrizione al registro comunale.
4. La domanda deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Associazione:
atto costitutivo e statuto;
elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
copia di ricevuta di presentazione della domanda al Comune o dichiarazione attestante la data di
presentazione (non necessaria per le associazioni già iscritte al registro comunale);
relazione dettagliata sull’attività svolta dall’associazione da cui risulti almeno:
a) fini di promozione sociale dell’associazione e modalità attraverso cui si intendono perseguire;
b) almeno un anno di attività effettiva;
scheda riportante i dati dell’associazione (Allegato “B”).
5.
Le sezioni locali di associazioni iscritte al registro regionale o nazionale debbono comunque
presentare la domanda ed essere sottoposte all’istruttoria prevista dal presente Regolamento.
Debbono inoltre allegare dichiarazione dell’organo centrale competente, che attesti la loro
autonomia nell’ambito dell’organizzazione nazionale e regionale o statuto del livello superiore in cui
tale autonomia risulti dichiarata.
Art. 4
DURATA DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE
1. Il procedimento di iscrizione si conclude con atto del dirigente competente entro 60 giorni dal
ricevimento della domanda salvo sospensione dei termini.
2. Il responsabile del procedimento, entro i termini sopraindicati, verifica il possesso dei requisiti di cui
al presente Regolamento ed agli artt. 2 e 3 della Legge.
4. Entro trenta giorni dall’assunzione la Provincia trasmette gli atti di iscrizione alle Associazioni
interessate, al Comune sede legale delle stesse e alla Regione. A quest’ultima va trasmesso anche
copia della scheda Allegato “B” relativa ai dati riassuntivi delle associazioni iscritte.
Art 5
SOSPENSIONE DEI TERMINI
1. I termini del procedimento possono essere sospesi nella fase istruttoria quando:
si rende necessaria l’acquisizione di documentazione integrativa da parte dell’associazione
richiedente;
ne faccia richiesta l’associazione stessa per esigenze documentate.
Art. 6
COMUNICAZIONI DELLE MODIFICHE
1. Le
a)
b)
c)
d)
associazioni iscritte al Registro sono tenute a comunicare:
le modifiche dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
il trasferimento della sede legale;
il cambiamento del legale rappresentante;
la deliberazione di scioglimento.
2. La mancata comunicazione, nonostante diffida, di tali variazioni comporta la cancellazione dal
Registro, previa valutazione delle motivazioni.
Art. 7
CANCELLAZIONE
1. La cancellazione dal Registro Provinciale è disposta dal Dirigente con atto motivato, che deve essere
comunicato entro trenta giorni dall’assunzione alla Regione, all’associazione interessata ed al
Comune ove essa ha sede.
2. Cause della cancellazione sono:
−
richiesta della stessa associazione iscritta;
−
riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all’iscrizione o di gravi disfunzioni nello
svolgimento dell’attività o nell’utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e
concessione di un termine di giorni 15, per il ripristino delle condizioni necessarie;
−
mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida e concessione di un termine di 15
giorni;
−
mancata comunicazione delle modifiche di cui all’art. 6 del presente Regolamento, nonostante
diffida.
Art. 8
REVISIONE
1. Il Registro Provinciale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti
delle iscrizione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, commi 1,3 e 4 della legge, la revisione viene svolta ogni tre
anni a partire dall’anno 2006 con modalità che verranno disposte dalla Provincia, che darà
comunicazione dell’esito alla Regione.
Art. 9
ALTRE ATTIVITA’ DI CONTROLLO
1. Anche al di fuori delle modalità previste all'art. 9, la Provincia si riserva di chiedere alle associazioni
dati informativi inerenti:
a) La coerenza dell'attività svolta con lo status di associazione di promozione sociale;
b) Le modalità di utilizzo delle forme di sostegno eventualmente ricevute;
c) Altre informazioni che di volta in volta dovessero rendersi necessarie ad adempiere ai compiti in
capo alla Provincia previsti dalla Legge.
2. Qualora dalle attività di cui al comma 1, risultino difformità insanabili, l'Amministrazione provvede
alla cancellazione dal Registro.
Art. 10
RICORSI
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso,
in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. La
decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il
quale decide entro sessanta giorni.
Art. 11
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE
1. La Provincia può concedere alle associazioni iscritte nel registro, anche a titolo gratuito, in comodato
o in uso, spazi e attrezzature di sua proprietà o a sua disposizione. Gli spazi e le attrezzature
concesse possono essere utilizzati dalle associazioni alle condizioni di cui all’art. 8-comma 3- della
Legge. Può altresì valutare l’opportunità di sostenere finanziariamente l’azione delle stesse
associazioni, compatibilmente alle risorse disponibili.
2. Attraverso i contributi finanziari assegnati dalla Regione, la Provincia sostiene piani di intervento per
la realizzazione di iniziative concordate con le associazioni operanti nel proprio territorio ed iscritte al
registro.
3. La Provincia può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nel registro per
la gestione di attività di promozione sociale verso terzi.
Allegato A
(domanda per l’iscrizione al Registro Provinciale delle associazioni di promozione sociale
da redigersi in carta bollata o regolarizzata mediante l’apposizione di marca da bollo da €
14, 62)
-
Al signor Presidente della
Provincia di Forlì-Cesena
Al signor Sindaco del
Comune di ………………….
Il/La sottoscritto/a ….…………………………………………nato/a a …………….…………… il
__/__/_____ e residente a ……………………………in via ……………………n. ………… in qualità di
presidente (o legale rappresentante) dell’associazione (indicare la denominazione per esteso oltre alla
eventuale sigla)…………………………………………………………………………….. avente sede in
Via…………………………………………Comune di……………………. Provincia di Forlì-Cesena
tel…………………………….Fax………………………….
e-mail………………………………….…
Cod. fisc. .……………………………
CHIEDE
che la stessa sia iscritta nel Registro Provinciale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della
L.R. 9 dicembre 2002 n.34.
A tal fine allega alla presente istanza:
1. Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
2. Elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative;
3. Relazione dettagliata sull’attività svolta dall’associazione da cui risultino:
I fini di promozione sociale e le modalità attraverso cui si intendono perseguire;
(solo nel caso in cui l'associazione si avvalga di lavoratori retribuiti) la motivazione di tale
necessità;
4. Scheda riassuntiva dei dati (modello Allegato B);
5. Fotocopia della ricevuta del Comune in cui l’associazione ha sede, di consegna della
documentazione;
6. (Solo per le sezioni locali di associazioni nazionali o regionali) - documentazione dell’organo centrale
competente che attesta l’autonomia della sezione stessa nell’ambito dell’associazione nazionale o
regionale.
Precisa altresì che:
a) è consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamati dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa";
b) che tutte le notizie ed i dati indicati nella presente domanda e negli allegati alla stessa corrispondono al
vero.
Per eventuali comunicazioni rivolgersi al/alla sig. (indicare nominativo e recapito telefonico di un
referente)……………………………………………………………………
Data……………….......
Il Presidente
(o il legale rappresentante)
Allegato B
REGISTRO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
**
Scheda riassuntiva dati
**
Denominazione dell’Associazione (per esteso compresa eventuale sigla)
________________________________________________________________________________
Via_______________________________________________________Tel._______/___________
Comune___________________________________________________Prov.__________________
E-mail __________________________________________________________________________
Presidente/legale rappresentante______________________________________________________
Data di costituzione formale dell’Associazione_________________________________________
Anno di inizio dell’attivita’ effettiva __________________________________________________
Natura giuridica:
Associazione con personalità giuridica
Associazione senza personalità giuridica
Forma di costituzione:
Associazione costituita con scrittura privata con data certa
Associazione costituita con scrittura privata registrata
Associazione costituita con atto notarile
Sezione locale di Associazione naz.le / reg.le
(specificare quale) ________________________________________________________________
Eventuali strutture gestite (numero e tipologia)__________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Descrizione sintetica dell’attività svolta (N.B. Questa descrizione sintetica NON SOSTITUISCE la
relazione sull'attività svolta)_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Totale aderenti all’Associazione:
Aderenti che svolgono attività effettiva
Persone fisiche
Associazioni
n° _______
n° _______
n° _______
Eventuale personale dipendente:
Eventuali lavoratori autonomi
Soci
Non soci
n° _______
n° _______
n° _______
Dichiaro che l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e
gratuita dei propri associati; si può avvalere in caso di particolare necessità di prestazioni di lavoro
autonomo o dipendente anche ricorrendo ai propri associati. (art. 2 ultimo comma LR 34/02).
Data_______________
Il Presidente
(o il legale rappresentante)