contratto di acquisto di spazi pubblicitari

Transcript

contratto di acquisto di spazi pubblicitari
CONTRATTO DI ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI - CONDIZIONI GENERALI
Il committente (da ora in avanti definito CLIENTE), al fine di
promuovere la propria attività imprenditoriale, dichiara di voler acquistare
avvisi e/o spazi pubblicitari sui mezzi editoriali di proprietà dei rispettivi
EDITORI e gestiti dalla AGENZIA, alle seguenti condizioni contrattuali:
1.
I prezzi indicati (al netto dell’IVA e spese) sono stati fissati in
funzione dei quantitativi minimi di pubblicità impegnati. Essi si
intendono quindi al netto dello sconto di quantità previsto per il
quantitativo previsto per il quantitativo impegnato. Qualora, nel
periodo di validità dell’ORDINE, i quantitativi minimi di pubblicità
impegnati non risultassero completamente utilizzati si applicherà la
condizione al seguente punto n. 3.
2.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO. In caso di ritardato pagamento
rispetto al termine di scadenza pattuito e indicato nella fattura il
CLIENTE riconoscerà all’AGENZIA, oltre alla facoltà di
sospendere la pubblicità riguardante l’ORDINE in oggetto o di altri
eventuali dal CLIENTE disposti, il diritto di addebitare gli interessi
di mora e ciò senza previa messa in mora da parte dell’AGENZIA.
Il tasso applicato sarà corrispondente al tasso massimo consentito in
base al D.L. 231 del 09-10-2002. I pagamenti saranno validi solo se
verranno effettuati direttamente all’AGENZIA o a persona
espressamente autorizzata dall’AGENZIA stessa o da essa delegata
per iscritto all’incasso.
3.
Qualora per mancanza di disposizioni del CLIENTE, i quantitativi
di pubblicità dal CLIENTE impegnati non risultassero
completamente utilizzati alla data della scadenza dell’ORDINE in
oggetto, l’AGENZIA sarà autorizzata ad addebitare al CLIENTE
(mediante emissione di fattura) la differenza tra i prezzi “scontati”
pattuiti e i prezzi previsti dalla “scala sconti” del listino prezzi, in
relazione ai quantitativi di pubblicità effettivamente utilizzati.
4.
L’AGENZIA avrà facoltà di cessione totale o parziale del presente
CONTRATTO a terzi fermo restando che la pubblicità dovrà essere
eseguita secondo le modalità previste dal presente CONTRATTO. Il
CONTRATTO non potrà invece essere ceduto dal CLIENTE.
5.
Il materiale di stampa sarà a carico del CLIENTE. Nel caso in cui il
CLIENTE chiedesse all’AGENZIA di approntare tale materiale, il
relativo costo verrà addebitato in fattura. Il materiale occorrente per
le inserzioni, se non richiesto in restituzione, sarà distrutto un anno
dopo l’ultima pubblicazione.
6.
Il termine mimino di tempo utile della comunicazione di ordini di
pubblicazione, o di sospensione di ordini precedentemente dati, è di
giorni sei per testate quotidiane e di giorni trenta per testate
periodiche.
7.
In caso di disposizioni del CLIENTE per la pubblicazione di
annunci di tipo diverso da quelli indicati nell’ORDINE in oggetto,
tali tipi di avvisi verranno fatturati alle tariffe previste dai listini
dell’AGENZIA e non verranno “scalati” dal quantitativo impegnato
con l’ORDINE in oggetto.
8.
La pubblicazione delle singole inserzioni (anche per quanto riguarda
i testi o le fotografie da pubblicare) è subordinata alla insindacabile
approvazione dell’AGENZIA e degli EDITORI. L’omessa
pubblicazione per mancata approvazione dell’AGENZIA o degli
EDITORI comporterà comunque il rispetto dell’ORDINE in oggetto
da parte del CLIENTE e non autorizzerà il CLIENTE in nessun caso
9.
10.
11.
12.
13.
14.
a considerare risolto o a richiedere la risoluzione del presente
CONTRATTO.
La pubblicazione, la collocazione e la eventuale periodicità degli
avvisi è subordinata alla impostazione tipografica e alle esigenze
redazionali di ciascuna testata. L’AGENZIA non sarà pertanto
vincolata da prescrizioni di collocazione o di data fissa, salvo che la
posizione di rigore o la data fissa sia stata espressamente pattuita,
con il supplemento di prezzo previsto dall’ORDINE in oggetto. Gli
avvisi accettati dall’AGENZIA, ma per qualsiasi causa o ragione
non inseriti nella posizione o alle date concordate, verranno
dall’AGENZIA inseriti in altre edizioni, con date da stabilirsi di
comune accordo con il CLIENTE.
In caso di mancata pubblicazione di avvisi nella data richiesta (e
dall’AGENZIA accettata) o di inesatta pubblicazione degli stessi, il
CLIENTE avrà diritto ad ottenere, a titolo di risarcimento danni, la
pubblicazione o la ripubblicazione, in modo esatto dell’avviso su
altra edizione della testata, in data da stabilirsi di comune accordo,
escluso qualsiasi altro risarcimento danni o indennizzo nei confronti
dell’AGENZIA e dell’EDITORE. Il reclamo per la mancata o
inesatta pubblicazione dovrà essere trasmesso per iscritto a pena di
decadenza, entro dieci giorni. Decorsi dieci giorni dalla mancata o
inesatta pubblicazione, e in mancanza di istruzioni del CLIENTE
per la pubblicazione o ripubblicazione, questo avrà diritto
unicamente al rimborso del prezzo eventualmente pagato, escluso
qualsiasi risarcimento danni o indennizzo.
L’AGENZIA sarà tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi,
in dipendenza dalla pubblicazione di avvisi oggetto del presente
CONTRATTO, e sarà rilevata altresì da ogni azione in proposito. In
particolare nel caso di avvisi riguardanti operazioni rientranti
nell’ambito del R.D.L. 19-10-1938 Titolo V e del R.D.L. 25-7-1940
n. 1077 e in genere, tra quelle soggette ad autorizzazione da parte
dell’amministrazione finanziaria, il CLIENTE dichiara di tenere
l’AGENZIA manlevata da qualsiasi responsabilità al riguardo e si
impegna a rimborsare integralmente le tasse, pene pecuniarie,
sanzioni e quant’altro, l’AGENZIA e/o l’EDITORE, fossero
eventualmente tenuti a pagare in conseguenza del mancato
ottenimento o esibizione dell’autorizzazione, ovvero di qualsiasi
irregolarità del provvedimento ottenuto, entro quindici giorni dalla
richiesta dell’AGENZIA (con addebito, in caso di ritardo, degli
interessi previsti al punto 2).
Gli avvisi verranno pubblicati e fatturati per quantitativi conformi
agli ordini tenendo ovviamente presente che i singoli avvisi
dovranno essere ordinati in spazi corrispondenti ai “formati” stabiliti
dal listino prezzi in vigore alla data delle singole inserzioni. Il
CLIENTE è consapevole che tali spazi durante la stampa potranno
subire piccole variazioni, senza che ciò comporti variazioni di
prezzo.
Il CLIENTE prende atto che su ogni inserzione pubblicata verrà
addebitato in fattura un “rimborso spese di trasmissione”, secondo la
tariffa in vigore al momento dell’inserzione medesima.
Variazioni nel numero delle pagine o nella tiratura delle testate,
eventuali sequestri, mancata o ridotta distribuzione o spedizione in
una o più zone, non daranno al CLIENTE il diritto alla ripetizione
dell’inserzione o a diminuzione di prezzo.
061012_AB CONTRATTO DI ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI
15.
16.
17.
18.
19.
Le disposizioni di inserzione, ivi comprese quelle telefoniche,
dovranno essere fornite all’AGENZIA direttamente dal CLIENTE o
da
persona
da
lui
autorizzata.
Il CLIENTE si dichiara tuttavia consapevole della difficoltà da parte
dell’AGENZIA di accertare di volta in volta, soprattutto in caso di
disposizioni telefoniche, la necessaria autorizzazione in capo ai
richiedenti. Per concorde volontà delle parti, si considererà pertanto
persona autorizzata colui che fornirà, al momento delle disposizioni
di inserzione, il numero di riferimento assegnato dall’AGENZIA, e
in ogni caso l’eventuale agenzia di pubblicità del CLIENTE stesso.
Ottemperato da parte dell’AGENZIA a quanto sopra, la stessa sarà
esonerata da qualsiasi responsabilità e dalle conseguenze derivanti
da eventuali abusi, fatto salvo il diritto di azione nei confronti
dell’autore degli stessi.
Per qualsiasi contestazione o controversia comunque derivante
dall’interpretazione e/o esecuzione del presente CONTRATTO, il
Foro competente sarà quello di Terni con rinuncia da parte del
CLIENTE a qualsiasi eccezione al riguardo.
Nessuna modifica alle condizioni del presente CONTRATTO sarà
valida se non espressamente pattuita per iscritto.
Il CLIENTE dichiara di accettare senza riserve il Codice di Lealtà
Pubblicitaria che è obbligatorio e vincolante anche per il mezzo. Il
CLIENTE dichiara di accettare inoltre la competenza del Comitato
di Accertamento e del Giurì e si impegna a conformarsi in via
definitiva alle decisioni di quest’ultimo anche in ordine alla
eventuale pubblicazione delle decisioni stesse. Il CLIENTE dichiara
inoltre di accettare e confermare il contenuto della presente alle
condizioni sopra indicate.
Ai sensi dell’art. 10 L. 675/96 “Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, l’AGENZIA,
titolare del trattamento, comunica quanto segue ad ogni soggetto
interessato del trattamento di suoi dati personali raccolti ai fini del
presente CONTRATTO:
• i dati identificativi e fiscali del CLIENTE e delle persone che per esso
agiscono, nonché le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di
conti correnti bancari, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e
utilizzati per le finalità funzionali all’esercizio dei diritti ed agli
adempimenti degli obblighi derivanti dal presente CONTRATTO o
previsti dalla Legge;
• il conferimento dei suddetti dati è facoltativo;
• un eventuale rifiuto al loro conferimento impedisce la stipulazione del
CONTRATTO o il suo corretto svolgimento o gli adempimenti di legge,
anche fiscali;
• la comunicazione dei dati suddetti relativi al CLIENTE e, ove necessario,
quelli delle persone fisiche per esso agenti, è effettuata a soggetti incaricati
di eseguire incassi e pagamenti e ai soggetti incaricati della revisione del
bilancio della AGENZIA e alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per
gli adempimenti di legge e agli EDITORI dei mezzi previsti in
CONTRATTO;
• responsabile del trattamento in base all’art. 8 L. 675/96 è il responsabile
pro-tempore dell’AGENZIA, con domicilio eletto presso la sede;
• il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici e sempre
nell’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza
dei dati;
• i dati sono conservati presso la sede dell’AGENZIA per il tempo prescritto
dalle norme civilistiche e fiscali;
• l’interessato può esercitare i diritti previsti all’art. 3 L. 675/96.