contratto di acquisto di spazi pubblicitari
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contratto di acquisto di spazi pubblicitari
CONTRATTO DI ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI - CONDIZIONI GENERALI Il committente (da ora in avanti definito CLIENTE), al fine di promuovere la propria attività imprenditoriale, dichiara di voler acquistare avvisi e/o spazi pubblicitari sui mezzi editoriali di proprietà dei rispettivi EDITORI e gestiti dalla AGENZIA, alle seguenti condizioni contrattuali: 1. I prezzi indicati (al netto dell’IVA e spese) sono stati fissati in funzione dei quantitativi minimi di pubblicità impegnati. Essi si intendono quindi al netto dello sconto di quantità previsto per il quantitativo previsto per il quantitativo impegnato. Qualora, nel periodo di validità dell’ORDINE, i quantitativi minimi di pubblicità impegnati non risultassero completamente utilizzati si applicherà la condizione al seguente punto n. 3. 2. CONDIZIONI DI PAGAMENTO. In caso di ritardato pagamento rispetto al termine di scadenza pattuito e indicato nella fattura il CLIENTE riconoscerà all’AGENZIA, oltre alla facoltà di sospendere la pubblicità riguardante l’ORDINE in oggetto o di altri eventuali dal CLIENTE disposti, il diritto di addebitare gli interessi di mora e ciò senza previa messa in mora da parte dell’AGENZIA. Il tasso applicato sarà corrispondente al tasso massimo consentito in base al D.L. 231 del 09-10-2002. I pagamenti saranno validi solo se verranno effettuati direttamente all’AGENZIA o a persona espressamente autorizzata dall’AGENZIA stessa o da essa delegata per iscritto all’incasso. 3. Qualora per mancanza di disposizioni del CLIENTE, i quantitativi di pubblicità dal CLIENTE impegnati non risultassero completamente utilizzati alla data della scadenza dell’ORDINE in oggetto, l’AGENZIA sarà autorizzata ad addebitare al CLIENTE (mediante emissione di fattura) la differenza tra i prezzi “scontati” pattuiti e i prezzi previsti dalla “scala sconti” del listino prezzi, in relazione ai quantitativi di pubblicità effettivamente utilizzati. 4. L’AGENZIA avrà facoltà di cessione totale o parziale del presente CONTRATTO a terzi fermo restando che la pubblicità dovrà essere eseguita secondo le modalità previste dal presente CONTRATTO. Il CONTRATTO non potrà invece essere ceduto dal CLIENTE. 5. Il materiale di stampa sarà a carico del CLIENTE. Nel caso in cui il CLIENTE chiedesse all’AGENZIA di approntare tale materiale, il relativo costo verrà addebitato in fattura. Il materiale occorrente per le inserzioni, se non richiesto in restituzione, sarà distrutto un anno dopo l’ultima pubblicazione. 6. Il termine mimino di tempo utile della comunicazione di ordini di pubblicazione, o di sospensione di ordini precedentemente dati, è di giorni sei per testate quotidiane e di giorni trenta per testate periodiche. 7. In caso di disposizioni del CLIENTE per la pubblicazione di annunci di tipo diverso da quelli indicati nell’ORDINE in oggetto, tali tipi di avvisi verranno fatturati alle tariffe previste dai listini dell’AGENZIA e non verranno “scalati” dal quantitativo impegnato con l’ORDINE in oggetto. 8. La pubblicazione delle singole inserzioni (anche per quanto riguarda i testi o le fotografie da pubblicare) è subordinata alla insindacabile approvazione dell’AGENZIA e degli EDITORI. L’omessa pubblicazione per mancata approvazione dell’AGENZIA o degli EDITORI comporterà comunque il rispetto dell’ORDINE in oggetto da parte del CLIENTE e non autorizzerà il CLIENTE in nessun caso 9. 10. 11. 12. 13. 14. a considerare risolto o a richiedere la risoluzione del presente CONTRATTO. La pubblicazione, la collocazione e la eventuale periodicità degli avvisi è subordinata alla impostazione tipografica e alle esigenze redazionali di ciascuna testata. L’AGENZIA non sarà pertanto vincolata da prescrizioni di collocazione o di data fissa, salvo che la posizione di rigore o la data fissa sia stata espressamente pattuita, con il supplemento di prezzo previsto dall’ORDINE in oggetto. Gli avvisi accettati dall’AGENZIA, ma per qualsiasi causa o ragione non inseriti nella posizione o alle date concordate, verranno dall’AGENZIA inseriti in altre edizioni, con date da stabilirsi di comune accordo con il CLIENTE. In caso di mancata pubblicazione di avvisi nella data richiesta (e dall’AGENZIA accettata) o di inesatta pubblicazione degli stessi, il CLIENTE avrà diritto ad ottenere, a titolo di risarcimento danni, la pubblicazione o la ripubblicazione, in modo esatto dell’avviso su altra edizione della testata, in data da stabilirsi di comune accordo, escluso qualsiasi altro risarcimento danni o indennizzo nei confronti dell’AGENZIA e dell’EDITORE. Il reclamo per la mancata o inesatta pubblicazione dovrà essere trasmesso per iscritto a pena di decadenza, entro dieci giorni. Decorsi dieci giorni dalla mancata o inesatta pubblicazione, e in mancanza di istruzioni del CLIENTE per la pubblicazione o ripubblicazione, questo avrà diritto unicamente al rimborso del prezzo eventualmente pagato, escluso qualsiasi risarcimento danni o indennizzo. L’AGENZIA sarà tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, in dipendenza dalla pubblicazione di avvisi oggetto del presente CONTRATTO, e sarà rilevata altresì da ogni azione in proposito. In particolare nel caso di avvisi riguardanti operazioni rientranti nell’ambito del R.D.L. 19-10-1938 Titolo V e del R.D.L. 25-7-1940 n. 1077 e in genere, tra quelle soggette ad autorizzazione da parte dell’amministrazione finanziaria, il CLIENTE dichiara di tenere l’AGENZIA manlevata da qualsiasi responsabilità al riguardo e si impegna a rimborsare integralmente le tasse, pene pecuniarie, sanzioni e quant’altro, l’AGENZIA e/o l’EDITORE, fossero eventualmente tenuti a pagare in conseguenza del mancato ottenimento o esibizione dell’autorizzazione, ovvero di qualsiasi irregolarità del provvedimento ottenuto, entro quindici giorni dalla richiesta dell’AGENZIA (con addebito, in caso di ritardo, degli interessi previsti al punto 2). Gli avvisi verranno pubblicati e fatturati per quantitativi conformi agli ordini tenendo ovviamente presente che i singoli avvisi dovranno essere ordinati in spazi corrispondenti ai “formati” stabiliti dal listino prezzi in vigore alla data delle singole inserzioni. Il CLIENTE è consapevole che tali spazi durante la stampa potranno subire piccole variazioni, senza che ciò comporti variazioni di prezzo. Il CLIENTE prende atto che su ogni inserzione pubblicata verrà addebitato in fattura un “rimborso spese di trasmissione”, secondo la tariffa in vigore al momento dell’inserzione medesima. Variazioni nel numero delle pagine o nella tiratura delle testate, eventuali sequestri, mancata o ridotta distribuzione o spedizione in una o più zone, non daranno al CLIENTE il diritto alla ripetizione dell’inserzione o a diminuzione di prezzo. 061012_AB CONTRATTO DI ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI 15. 16. 17. 18. 19. Le disposizioni di inserzione, ivi comprese quelle telefoniche, dovranno essere fornite all’AGENZIA direttamente dal CLIENTE o da persona da lui autorizzata. Il CLIENTE si dichiara tuttavia consapevole della difficoltà da parte dell’AGENZIA di accertare di volta in volta, soprattutto in caso di disposizioni telefoniche, la necessaria autorizzazione in capo ai richiedenti. Per concorde volontà delle parti, si considererà pertanto persona autorizzata colui che fornirà, al momento delle disposizioni di inserzione, il numero di riferimento assegnato dall’AGENZIA, e in ogni caso l’eventuale agenzia di pubblicità del CLIENTE stesso. Ottemperato da parte dell’AGENZIA a quanto sopra, la stessa sarà esonerata da qualsiasi responsabilità e dalle conseguenze derivanti da eventuali abusi, fatto salvo il diritto di azione nei confronti dell’autore degli stessi. Per qualsiasi contestazione o controversia comunque derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente CONTRATTO, il Foro competente sarà quello di Terni con rinuncia da parte del CLIENTE a qualsiasi eccezione al riguardo. Nessuna modifica alle condizioni del presente CONTRATTO sarà valida se non espressamente pattuita per iscritto. Il CLIENTE dichiara di accettare senza riserve il Codice di Lealtà Pubblicitaria che è obbligatorio e vincolante anche per il mezzo. Il CLIENTE dichiara di accettare inoltre la competenza del Comitato di Accertamento e del Giurì e si impegna a conformarsi in via definitiva alle decisioni di quest’ultimo anche in ordine alla eventuale pubblicazione delle decisioni stesse. Il CLIENTE dichiara inoltre di accettare e confermare il contenuto della presente alle condizioni sopra indicate. Ai sensi dell’art. 10 L. 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, l’AGENZIA, titolare del trattamento, comunica quanto segue ad ogni soggetto interessato del trattamento di suoi dati personali raccolti ai fini del presente CONTRATTO: • i dati identificativi e fiscali del CLIENTE e delle persone che per esso agiscono, nonché le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e utilizzati per le finalità funzionali all’esercizio dei diritti ed agli adempimenti degli obblighi derivanti dal presente CONTRATTO o previsti dalla Legge; • il conferimento dei suddetti dati è facoltativo; • un eventuale rifiuto al loro conferimento impedisce la stipulazione del CONTRATTO o il suo corretto svolgimento o gli adempimenti di legge, anche fiscali; • la comunicazione dei dati suddetti relativi al CLIENTE e, ove necessario, quelli delle persone fisiche per esso agenti, è effettuata a soggetti incaricati di eseguire incassi e pagamenti e ai soggetti incaricati della revisione del bilancio della AGENZIA e alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per gli adempimenti di legge e agli EDITORI dei mezzi previsti in CONTRATTO; • responsabile del trattamento in base all’art. 8 L. 675/96 è il responsabile pro-tempore dell’AGENZIA, con domicilio eletto presso la sede; • il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici e sempre nell’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati; • i dati sono conservati presso la sede dell’AGENZIA per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali; • l’interessato può esercitare i diritti previsti all’art. 3 L. 675/96.