Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7044 Anno 2015 Presidente: SQUASSONI CLAUDIA Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGLIOCCHETTI ADA N. IL 23/09/1956 avverso l'ordinanza n. 126/2013 TRIB. LIBERTA' di FROSINONE, del 23/12/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO; ,lptté/sentite le conclusioni del PG DottLL 9? Uditi difensor Avv.; Corte di Cassazione - copia non ufficiale Data Udienza: 16/05/2014 Ritenuto in fatto Con provvedimento del 22.11.2013 il Gip presso il Tribunale di Frosinone disponeva il sequestro preventivo dell'immobile sito in Anagni, via Casilina, di proprietà di Ada Magliocchetti, indagata dei reati di cui agli artt. 323, 481 c.p. e artt. 44,64,71,72, 93, 94 e 95 dpr 380/2001 e art. 181 d.lgs. 42/2004 per aver realizzato, in diformità al titolo abilitativo e relativo nulla osta sismico, fabbricato in duplice elevazione, costituito da piano del terreno attuale di mt 1,66, delle dimensioni di mt 19 x mt 10 con altezza, al piano fuori terra, di mt 2,75 anziché 2,40 come previsto nel progetto. Il Tribunale del riesame di Frosinone aveva già avuto modo di pronunciarsi su un precedente sequestro del medesimo manufatto disposto dal Gip con provvedimento del 28.5.2012 in relazione ai reati di cui agli artt. 181 d.lgs. 42/2004 e 95 dpr 380/2001; in tale occasione all'esito del riesame proposto, era stato disposto l'annullamento della misura e la restituzione dell'immobile in favore dell'indagata. Nel prosieguo delle indagini, veniva disposto dal GIP il nuovo e già citato sequestro preventivo in quanto dagli atti trasmessi dal PM risultava la illegittimità dell'iter amministrativo relativo al rilascio del condono edilizio n. 56/B del 17.11.2010; da ciò derivava, secondo il GIP, che non potesse ritenersi prodotto l'effetto estintivo della procedura di condono con la conseguenza che era sussistente il carattere abusivo delle opere edilizie. Avverso detto sequestro l'indagata proponeva istanza di riesame deducendo: 1) l'inesistenza del reato ambientale di cui al capo c) in quanto il vincolo di tipo archeologico era stato introdotto solo all'esito della pubblicazione del P.T.P.R. del Lazio in B.U.R.L.n. 6 del 14.2.2008, quindi in epoca successiva alla realizzazione dell'immobile, edificato, quanto alla struttura e alla copertura, nell'anno 2003, e, nell'attuale consistenza, nel 2006; 2) l'intervenuta prescrizione dei reati edilizi ed ambientali in ordine ai quali era stata emessa la misura cautelare reale, compreso il reato ambientale di cui al capo c); 3) carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora, considerato che il sequestro aveva per oggetto un fabbricato ultimato dieci anni orsono; 4) l'insussistenza del reato di abuso di ufficio posto che il pdc in sanatoria rilasciato alla Magliocchetti aveva seguito il medesimo iter di tutte le pratiche edilizie della zona. 1 Corte di Cassazione - copia non ufficiale seminterrato e piano in elevazione completamente fuori terra e rialzato rispetto alla quota Con ordinanza del 23.12.2013 il Tribunale del riesame rigettava il gravame proposto dall'indagata, ritenendo che dall'elaborato tecnico a firma del CT del PM risultasse accertato che i laterizi utilizzati per due lati della tamponatura dell'edificio fossero stati prodotti nel 2006, sicché poteva escludersi che al 31.3.2003 il manufatto fosse nella consistenza attuale. I giudici di merito richiamavano a tal riguardo l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui il concetto di ultimazione dei lavori ai fini del momento consumativo caso, si ritiene sufficiente che l'edificio sia portato a rustico e cioè sia dotato di tamponatura e di copertura, per ritenere che l'opera sia completata ai fini della consumazione del reato edilizio occorre che essa sia realizzata nelle parti essenziali ai fini della destinazione che le è propria, ivi compresi l'intonacatura, i servizi e gli infissi, ovvero si richiede che siano state realizzate le rifiniture. Ad avviso dei giudici del riesame, ad ogni modo, anche considerando, così come rilevato dalla difesa, che si trattava di manufatto destinato a magazzino non necessitante di opere di rifinitura, difettavano quelli che sono gli elementi strutturali minimi stata la mancanza di uan scala di collegamento col piano superiore dello stabile, accessibile solo tramite appoggio di scala a pioli. Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale del riesame riteneva che le opere non potevano considerarsi ultimate; tale dato, secondo i giudici, rilevava non solo ai fini della decorrenza della prescrizione, ma anche per ritenere sussistenti i requisiti della misura cautelare applicata, fondata sull'assunto della falsa rappresentazione delle condizioni per la concessione del provvedimento di condono, che presuppone la ultimazione del rustico alla data del 31.3.2003. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, l'odierna indagata, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 1) Violazione di legge per intervenuta prescrizione dei reati edilizi contestati e conseguente difetto di fumus del sequestro preventivo. Rileva la difesa che, a fronte della documentazione prodotta, appare dimostrato che i lavori per l'edificazione del fabbricato sono iniziati in data 5.9.2000 in forza di rituale titolo edilizio (concessione n. 9/1998 e variante n. 73/1999), che gli stessi sono stati commissionati dalla ditta Cardinali & Versi S.r.l. ed eseguiti nel 2001 come da fatture in atti, 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale del reato è diverso da quello richiesto in tema di condono. Mentre, infatti, in tale ultimo che alla data del 31.3.2003 il fabbricato, già completo di copertura, appariva ben visibile nelle fotoriproduzioni satellitari, che l'indagata ha proposto nei termini domanda di condono edilizio allegando autodichiarazione circa la data di conclusione delle opere e la destinazione del fabbricato, risultando pertanto rilasciato il condono n. 56/B del 2010 poi contestato dal PM quale frutto di un abuso di ufficio; il fabbricato era dunque completo di tutti gli elementi strutturali e funzionale all'uso cui era destinato e gli unici lavori in corso risultavano essere quelli esterni di sistemazione del terreno e realizzazione della recinzione Quanto al rilievo svolto dai giudici del riesame secondo cui il manufatto non poteva considerarsi completo poiché difettava di una stabile scala di accesso al piano terreno e poiché una porzione della tamponatura era interessata da blocchetti di cemento indicati dalla ditta fornitrice Toppetti S.r.l. come prodotti nel 2006, deduceva la difesa che l'attuale dislivello risultava connesso proprio ai lavori di sistemazione esterna e scorticamento dell'area: una volta conclusi i lavori l'accesso sarebbe nuovamente garantito mediante un semplice gradino di legno così come accadeva in passato. Inoltre la difesa pone l'accento sulla inidoneità dell' accertamento circa la datazione della porzione di tamponatura da parte del CT, operata tramite una semplice mail della ditta costruttrice, insufficiente, a suo avviso, a fornire indicazioni certe su tale elemento. Ad ogni modo, rileva la difesa che, anche considerando quale data di ultimazione dei lavori il 2006, i reati edilizi risulterebbero comunque prescritti. Ai fini del completamento, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla destinazione del manufatto (magazzino di rivendita materiale), non rileverebbe la mancanza di opere di finitura non funzionali all'uso impresso al locale. Infine la ricorrente ribadisce la perdurante efficacia estintiva del condono edilizio n. 56/B del 2010 per la piena legittimità del titolo, disapplicabile solo in relazione al principio di stretta legalità. 2) Inesistenza del reato di cui al capo c) e conseguente difetto del fumus. Il reato di cui all'art. 181 d.lgs. 42/2004 non solo risulta prescritto, ma è totalmente inesistente. La difesa rileva che il vincolo di tipo archeologico risulta essere stato introdotto solo in data 14.2.2008 all'esito della pubblicazione del P.T.P.R. del Lazio B.u.r.l. n. 6, Solo da tale data scattano le misure di salvaguardia ed il conseguente obbligo di acquisizione, anche nell'ambito delle procedura di condono edilizio, del relativo nulla osta, 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale autorizzati con DIA e nulla osta ambientale. ma l'immobile de qua risulta essere realizzato, anche secondo il CT del PM, certamente prima del 2008. Eccepisce la difesa, quindi, che, non esistendo al momento della realizzazione alcun vincolo, l'indagata non può averlo violato con conseguente imputazione del reato dell'art. 181 del D.lgs n. 42/2004 considerato ex se; una cosa è la ritenuta omissione procedurale relativa al nulla osta, un'altra è la violazione diretta mediante edificazione in zona vincolata in difetto di nulla osta relativa a vincolo sopravvenuto rispetto alla costruzione. Rileva la difesa che non solo deve sussistere una certa prossimità rispetto al reato ipotizzato, ma soprattutto la misura cautelare deve essere giustificata e congruamente motivata in ordine alle conseguenze antigiuridiche ed ulteriori rispetto alla consumazione del reato, derivanti dall'uso dell'edificio realizzato abusivamente. Difetterebbe il requisito della prossimità in quanto il sequestro è intervenuto dopo oltre 10 anni dall'intervenuto completamento dei lavori e, quanto alle ulteriori conseguenze derivanti dall'uso dell'edificio, risulta dal testo del decreto un mero accenno, del tutto generico e stereotipato, all'aggravamento urbanistico della zona. Ritenuto in diritto E' infondato il primo motivo di ricorso, col quale si lamenta violazione di legge per intervenuta prescrizione dei reati edilizi contestati con conseguente difetto di fumus del sequestro preventivo. Secondo costante orientamento di questa Corte, la permanenza del reato di edificazione abusiva termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l'accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado.). Sez. 3, Sentenza n. 29974 del 06/05/2014 Cc. (dep. 09/07/2014 ) Rv. 260498 Fatta questa premessa, va detto che il momento consumativo del reato di abuso edilizio si realizza con l'ultimazione dei lavori, coincidente con la realizzazione delle finiture esterne ed interne. 4 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 3) Violazione di legge per difetto di motivazione sul periculum. Quindi la nozione di ultimazione dei lavori, intesa come momento che segna la consumazione del reato di costruzione abusiva, richiede il completamento dell'opera in modo tale da renderla abitabile e funzionale rispetto all'uso cui è destinata, comprensiva delle cd "rifiniture" A tal riguardo si è sostenuto che "in tema di reati edilizi, deve ritenersi "ultimato" solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente per ritenere sussistente l'ultimazione dell'immobile abusivamente realizzato, coincidente generalmente con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni. (Fattispecie relativa ad immobile privo di infissi, impianti elettrici e imbiancatura, nella quale la Corte ha specificato che spetta al ricorrente l'onere di dimostrare di avere non solo sospeso l'attività edilizia, ma anche di aver voluto lasciare volutamente l'opera abusiva nello stato in cui è stata rinvenuta). Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014 Ud. (dep. 20/11/2014) Rv. 261153 Priva di pregio è l'argomentazione della difesa secondo la quale, trattandosi di magazzino, opera che non necessita di particolari rifiniture al fine dello svolgimento della funzione cui è destinata, il manufatto in questione, alla data del 31.3.2003, era già completato con conseguente prescrizione dei reati edilizi. Siffatta tesi è contraddetta da alcune pronunce di questa Corte che estendono la necessità della realizzazione delle rifiniture, per i fini che interessano, anche a locali costituenti annessi dell'abitazione, in relazione ai quali si era sostenuto da parte del ricorrente, la non necessarietà delle opere finali stante la destinazione funzionale a magazzino e garage dei locali costituenti pertinenza dell'edificio principale (Cass sez 3, 27.10.010 n. 8172). E comunque, condivisibilmente a quanto sostenuto dai giudici del riesame, quand'anche si volesse aderire alla tesi della non necessarietà, ai fini della consumazione del reato, delle rifiniture in considerazione della destinazione funzionale del manufatto quale magazzino, si dovrebbe ugualmente pervenire alla conclusione della mancata ultimazione delle opere per la mancanza di elementi facenti parte integrante della struttura, quale la scala di collegamento fra il piano terreno e il primo piano, mancante all'epoca dell'accertamento. Corte di Cassazione - copia non ufficiale di modo che anche il suo utilizzo effettivo, ancorchè accompagnato dall'attivazione delle Discende da ciò che alla data del 31. 3.2003, il manufatto abusivo non poteva ritenersi ultimato con tutte le conseguenza in tema di consumazione del reato e dunque di prescrizione. Il D.L. 30 settembre 2003, art. 32, comma 25, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, consentiva il condono (anche con effetto estintivo dei relativi reati) di opere edilizie abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 e la L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 31, comma 2, cui la precedente normativa, rinvia per la disciplina del condono, stabiliva che "si intendono Occorre precisare che in materia edilizia la nozione di ultimazione assume un diverso significato se considerata ai fini della individuazione del momento di cessazione della permanenza del reato (per stabilire il momento della consumazione del reato coincidente con la cessazione della permanenza) ovvero del condono edilizio. Nel primo caso il requisito dell'ultimazione lavori è integrato solo quando siano state eseguite anche le rifiniture dell'immobile. In materia di condono, invece, al fine dell'ultimazione dell'opera, è sufficiente che sia completato il rustico ed eseguita la copertura. Difatti, la nozione di "ultimazione" dell' immobile ai fini dell'applicazione della sanatoria edilizia si ricava dall'art. 31 della 1. 28 febbraio 1985 n. 47, che considera tali gli edifici per i quali sia completato il rustico ed eseguita la copertura ( ovvero , quanto alle opere interne o agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente) Sez. 3 n. 9011 del 12/08/1997 Ud. (dep. 03/10/1997 ) Rv. 208861 Secondo l'elaborazione giurisprudenziale della norma in esame, con la locuzione "immobile a rustico", si intende l'avvenuto completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno ricomprese le tamponature esterne, atteso che queste determinano l'isolamento dell'immobile dalle intemperie e configurano l'opera nella sua fondamentale volumetria. Sez. 3, n. 26119 del 13/05/2004 Cc. (dep. 10/06/2004 ) Rv. 228696. Sez. 3, n. 26119 del 13/05/2004 Cc. (dep. 10/06/2004 ) Rv. 228696 Sez. 3, n. 28515 de/ 29/05/2007 Ud. (dep. 18/07/2007) Rv. 237139 Nel caso in esame, come correttamente ha osservato il Tribunale del riesame, alla data dell'accertamento, l'immobile non poteva ritenersi completato neppure con riguardo alla parte strutturale, in quanto, pur essendo stato già realizzato il rustico con la relativa copertura, mancava la scala di accesso al piano rialzato (raggiungibile solo tramite 6 Corte di Cassazione - copia non ufficiale ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. scala in appoggio a pioli), elemento di collegamento dei due piani che deve necessariamente considerarsi parte integrante della struttura dell'immobile. Per contro, deve ritenersi non pertinente ai fmi dell'accertamento della condonabilità dell'opera, l'assunto della difesa secondo cui, trattandosi di manufatto destinato a magazzino, non deve aversi riguardo, ai fini dell'accertamento del momento dell'ultimazione dei lavori, alla presenza di rifiniture, che, proprio per la destinazione Orbene, come già evidenziato, ai fini della sanatoria di cui al D.L. 30 settembre 2003, art. 32, comma 25, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, non si deve avere riguardo alla rifiniture dell'immobile, rilevanti ai fini della individuazione del momento consumativo del reato di abuso edilizio, bensì allo stato grezzo del manufatto, completo dei suoi elementi strutturali e funzionali. Quanto al secondo motivo, i reati edilizi di cui all'incolpazione provvisoria sono idonei a giustificare il vincolo reale, ragione per cui appare ultronea, ai fini cautelari, la disamina della insussistenza del reato ambientale. Appare, invece, fondato il terzo ed ultimo motivo di ricorso riguardane l'omessa motivazione del Tribunale del riesame sul requisito del periculum in mora.. In particolare si riscontra una carenza motivazionale quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari giustificative del sequestro in esame. Ciò in aperto contrasto con il principio secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, il periculum in mora rilevante al fine dell'adozione della misura cautelare deve presentare i requisiti della concretezza e della attualità e deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. Dunque lo stesso va inteso, non come mera astratta eventualità, ma come concreta possibilità - desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto - che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie. Inoltre, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve connotarsi per l'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso (Cass., Sez. V, n. 35394/2011; Cass. Sez. Un., n. 12878/2003). Orbene l'ordinanza impugnata non contiene alcuna motivazione circa la sussistenza del requisito del periculum in mora. 7 Corte di Cassazione - copia non ufficiale funzionale dell'opera, non sarebbero richieste. E' vero che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, è riconosciuta la possibilità di disporre il sequestro preventivo delle opere abusive già ultimate, quindi anche dopo la consumazione del reato, allorchè, pur essendo cessata la permanenza, le conseguenze lesive della condotta sul bene protetto possano perdurare nel tempo, ma a condizione che: 1) sussista una prossimità temporale del sequestro rispetto alla realizzazione dell'opera e, conseguentemente, il requisito della attualità e concretezza della misura cautelare reale; 2) sia data una congrua puntuale motivazione sul periculum in mora sotto il profilo della derivanti dall'uso del fabbricato. Dunque il sequestro preventivo di manufatti abusivi già ultimati è legittimo, sempre che il pericolo della disponibilità del manufatto - da accertarsi con adeguata motivazione - presenti i requisiti dell'attualità e della concretezza e fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa il carattere di antigiuridicità delle conseguenze, ulteriori rispetto alla consumazione del reato, derivanti dall'uso dell'edificio realizzato abusivamente, che la misura cautelare intende inibire.. Sez. 4, n. 2389 del 06/12/2013 Cc. dep. 20/01/2014,Rv. 258182, sez 6, n. 27750 21/05/2012 Cc. dep. 12/07/2012 Rv. 253113, sez 11 23.4.2010 n. 171709) Nel caso in esame, la circostanza che il sequestro sia intervenuto a distanza di apprezzabile lasso di tempo dal completamento delle opere (come accertato dal ct del P. .M.) rendeva più che mai necessaria, in assenza di una prossimità fra l'abuso edilizio e la adozione della misura cautelare reale, una motivazione in termini di concretezza della misura, sulle conseguenze antigiuridiche ulteriori rispetto alla consumazione del reato, derivanti dall'uso dell'edificio realizzato abusivamente, motivazione che è del tutto mancata. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con riguardo all'omessa motivazione della sussistenza del periculum in mora, con rinvio al Tribunale di Frosinone per nuovo esame P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Frosinone limitatamente alle esigenze cautelari. Così deciso in Roma, in data 16 maggio 2014. Corte di Cassazione - copia non ufficiale sussistenza delle conseguenze antigiuridiche ulteriori rispetto alla ultimazione dei lavori,