ICD 000000297 decision _IT

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ICD 000000297 decision _IT
UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI DISEGNI E MODELLI)
DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI – DIVISIONE ANNULLAMENTO
DECISIONE
DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO
DEL 30/08/05
NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ
DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO
NUMERO DEL FASCICOLO:
MODELLO COMUNITARIO:
LINGUA DEL PROCEDIMENTO:
ICD 000000297
000037189-0012
italiano
RICHIEDENTE
Rodi Comercial S.A.
Apartado 1
Eixo, 3801 - 551
Portogallo
RAPPRESENTANTE
DELLA RICHIEDENTE
Soldatini Andrea c/o Società Italiana BrevettiS.p.A.
Corso dei Tintori, 25
I-50122 Firenze
Italia
TITOLARE
DEL MODELLO COMUNITARIO
ISCA S.p.A.
Via Navarrini, 4
I-36028 Rossano Veneto (VI)
Italia
RAPPRESENTANTE DELLA
TITOLARE DEL MODELLO COMUNITARIO
BUGNION S.p.A.
Via G. Garibaldi, 19
I-37121 Verona
Italia
Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • Spagna
Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344
LA DIVISIONE ANNULLAMENTO
composta da Eva Udovc (relatore), Harri Salmi (membro) e Cécile Barrio (membro), ha
adottato in data 30 agosto 2005 la seguente decisione:
1.
La domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario registrato
n. 000037189-0012 è respinta.
2.
La richiedente sopporterà l’onere delle spese sostenute dalla titolare.
I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI
(1)
Il modello comunitario n. 000037189-0012 (in prosieguo: il “modello comunitario”) è
stato registrato a nome della titolare con la data di deposito del 28 maggio 2003.
Nella domanda, il prodotto è indicato con il termine “ruote per bicicletta” e il modello
è
riprodotto
nella
seguente
veduta
(pubblicata
sul
sito
http://oami.eu.int/bulletin/rcd/2003/2003_028/000037189_0012.htm)
(2)
In data 26 maggio 2004 la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione
di nullità (in prosieguo: la “domanda di nullità”), con cui contesta la validità del
modello comunitario, provvedendo al pagamento contestuale della tassa per la
domanda di nullità.
(3)
La richiedente chiede che sia dichiarata la nullità del modello comunitario
adducendo la “mancanza dei requisiti di novità e carattere individuale di cui
all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 4, 5, 6,
e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002” 1. La richiedente sostiene
che il modello comunitario è privo di novità in quanto “la pubblicità e la distribuzione
delle ruote Remerx e Campagnolo in Italia e in Germania (e in altri paesi europei)
vanifica la novità del modello comunitario”, poiché “le ruote Remerx e Campagnolo
sono praticamente identiche al modello comunitario” e “dal raffronto tra le
raffigurazioni delle ruote anteriori e il modello comunitario non sono ravvisabili
differenze sostanziali”. La richiedente sostiene che “ruote del modello rivendicato
dal marchio comunitario erano, ad esempio, prodotte, commercializzate e distribuite
1
Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari.
2
dalla Remerx s.r.o., impresa con sede a Slavicin, nella Repubblica ceca, nel 1999 e
negli anni seguenti” e che “la Remerx distribuiva queste ruote in diversi paesi
europei, tra cui la Germania”. La richiedente aggiunge che “indipendentemente dal
fatto che il modello comunitario rivendica un sistema di raggi “7x4”, “8x4” o “9x4”, i
documenti acclusi mostrano che tutti questi modelli erano conosciuti, pubblicati,
prodotti e distribuiti nell’ambito dell’Unione europea molto tempo prima della data di
deposito del modello comunitario”.
(4)
Per quanto riguarda il carattere individuale, la richiedente sostiene inoltre che il
modello comunitario ne è privo in quanto “anche supponendo che , nella valutazione
del grado di novità, si sia attribuita importanza ad alcune differenze probabilmente
insignificanti tra il modello comunitario e i modelli di ruote anteriori, è evidente che il
modello comunitario è comunque privo di carattere individuale rispetto alle ruote per
bicicletta con raggi raggruppati, che erano conosciute anteriormente alla data di
deposito”. La richiedente sostiene che “l’impressione generale dei gruppi di quattro
con i raggi che si intersecano in prossimità del mozzo potrebbe suscitare
un’impressione particolare nell’utilizzatore informato”, nel quale “l’impressione
sarebbe originata unicamente dall’uso dei raggi riuniti in gruppi di quattro, in quanto
la ruota riprodotta nel modello comunitario non possiede altre caratteristiche
significative” e “l’impressione generale del modello comunitario è pertanto la stessa,
essendo senza rilievo che la ruota per bicicletta presenti uno oppure due gruppi in
più o in meno” e che “l’esatto posizionamento dei gruppi all’interno della ruota o del
singolo raggio all’interno del gruppo” non ha alcuna incidenza sull’impressione
generale, in quanto “l’utilizzatore informato non è in grado di distinguere alcuna
differenza tra due ruote che presentino entrambe raggi disposti in gruppi di quattro,
ma con angoli leggermente diversi rispetto al diametro della ruota.”
(5)
A titolo di prove, la richiedente ha prodotto i seguenti documenti:
- copia di un catalogo, in lingua ceca e inglese, intitolato “Remerx Ráfky
Felgen Rims”, indicato come “Katalog 99, Prospekt von Remerx”,
dell’impresa Remerx s.r.o., con sede a Slavicin, nella Repubblica ceca ” (in
prosieguo: il “D1”);
- copia di una fattura, datata 13 dicembre 1999, indirizzata all’impresa
RACO, con sede a Kerspleben, Germania, redatta in lingua ceca e inglese,
ed emessa dalla Remerx s.r.o., vale a dire la medesima impresa
precedentemente indicata (in prosieguo: il “D2”);
- copia di un catalogo, in lingua ceca e inglese, dell’impresa Remerx,
intitolato “Rims 2002 2003, Remerx”, con il nome e l’indirizzo di un
distributore in Germania (in prosieguo: il “D3”), raffigurante due modelli di
ruote con raggiatura a fasci, qui indicati come modelli A e B;
A
B
3
- copia di un annuncio pubblicitario relativo ad una ruota anteriore
Campagnolo Zonda G4, prodotta dalla ditta Campagnolo, montata su una
bicicletta prodotta dall’impresa Liyang, e una copertina del numero 219 di
una rivista italiana, “Bicicletta”, del marzo 2002, in cui tale annuncio è stato
pubblicato (in prosieguo: il “D4”);
nonché
- copia di una lettera di diffida inviata all’impresa Rodi LDA, in Portogallo,
dall’impresa ISCA s.p.a. in Italia (in prosieguo: il “D5”).
(6)
In data 16 giugno 2004 la domanda è stata notificata alla titolare, con l’invito a
presentare osservazioni a l riguardo entro il termine stabilito.
(7)
In data 22 luglio 2004 la richiedente ha sollecitato una rapida conclusione del
procedimento.
(8)
In data 26 luglio 2004 la richiedente ha presentato una modifica di una parte del
testo della domanda iniziale, relativa al documento 5.
(9)
In data 27 luglio 2004 la modifica della parte della domanda di nullità iniziale
relativa al documento 5 è stata notificata alla titolare.
(10)
La titolare non ha presentato alcuna osservazione in merito alla domanda di nullità.
(11)
In data 14 settembre 2004 l’Ufficio ha comunicato ad entrambe le parti la
conclusione del procedimento scritto, indicando che una decisione sarebbe stata
adottata in merito alla nullità.
4
(12)
In data 27 settembre 2004 l’Ufficio ha invitato la richiedente a presentare i cataloghi
originali della Remerx, vale a dire gli originali del D1 e del D3, entro il termine
stabilito, in quanto le immagini dei modelli anteriori inizialmente trasmessi via fax
non erano chiare.
(13)
In data 4 ottobre 2004 la richiedente ha trasmesso copie a colori dei cataloghi
originali.
(14)
In data 29 ottobre 2004 l’Ufficio ha trasmesso le copie presentate del D1 e del D3
alla titolare, invitandola a presentare le sue osservazioni entro il termine stabilito,
con l’avvertenza che, in assenza di osservazioni, l’Ufficio avrebbe adottato una
decisione in base ai documenti ricevuti.
(15)
La titolare non ha presentato osservazioni entro il termine stabilito.
(16)
In data 20 dicembre 2004 l’Ufficio ha comunicato alle parti la conc lusione del
procedimento scritto , segnalando che una decisione in merito alla nullità sarebbe
stata adottata in base ai documenti prodotti.
(17)
Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalla
richiedente e dalla titolare, si fa rinvio ai documenti del fascicolo.
II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
A. Sull’ammissibilità
(18)
La domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario, “fondata sulla
mancanza dei requisiti di novità e carattere individuale, conformemente all’articolo
52, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 4, 5, 6, e
all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002”, contiene un’indicazione dei
motivi su cui è basata la domanda medesima. Il requisito di cui all’articolo 28,
paragrafo 1, lettera b), punto i), REDC2 è pertanto soddisfatto. La domanda
soddisfa altresì i requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punti v) e vi),
REDC, in quanto contiene un’indicazione dei fatti, delle prove e delle osservazioni
addotti a sostegno di tali motivi, in particolare indicazioni e riproduzioni dei modelli
anteriori. Gli altri requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, REDC sono del pari
soddisfatti. La domanda è quindi ammissibile.
B. Sul merito
(19)
2
Dalla richiesta della richiedente che sia dichiarata la nullità del modello comunitario
per “mancanza di novità e carattere individuale, conformemente all’articolo 52,
paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 4, 5, 6, e all’articolo 7,
paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002”, alla luce anche dei fatti e delle prove
addotti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità, risulta evidente che la
richiedente chiede la dichiarazione della nullità del modello comunitario in quanto i
requisiti per la protezione non sono soddisfatti a causa di precedenti divulgazioni. I
requisiti per la protezione sui quali può incidere una precedente divulgazione sono
la novità ed il carattere individuale (articoli 4, 5 e 6 RDC). Pertanto, nell’esaminare
Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione
del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari.
5
la domanda di nullità, occorrerà valutare la novità e il carattere individuale del
modello comunitario.
(20)
Nell’esaminare i fatti, gli argomenti e le prove addotti, i documenti D1 e D2 non
sono stati presi in considerazione come prove. Il D1 non è stato tenuto in
considerazione in quanto nella copia del catalogo stampato della Remerx non c’era
alcuna indicazione in ordine alla data della pubblicazione o divulgazione dello
stesso, tranne la menzione “Katalog 99, Prospekt von Remerx”, riportata sulla
prima pagina di tale copia, che appare evidentemente scritta a mano e che fa
sorgere dubbi in merito alla sua veridicità, nonostante il riferimento a questa
pubblicazione nella “Memoria contenente gli argomenti” della richiedente. Come si
può desumere dalle affermazioni della richiedente nella domanda di dichiarazione
di nullità, e come è consuetudine nel settore in questione, i cataloghi relativi a
questi particolari articoli sportivi, ad esempio ruote per biciclette e, in particolare,
per biciclette da corsa, molto spesso contengono almeno un’indicazione della
stagione, se non dell’anno di pubblicazione del catalogo. Sebbene la richiedente
abbia affermato nella domanda di essere disposta a produrre prove testimoniali e
altre prove, se necessarie e su richiesta della divisione Annullamento, quest’ultima
ha deciso di disattendere la richiesta relativamente al D1, in quanto il modello in
esso raffigurato non avrebbe incidenza sulla decisione in merito alla nullità. Il D2
non è stato tenuto in considerazione in quanto esso attesta la vendita di un pezzo di
un modello “Grand-set”, specificato come “Miche 8x4, Ot Aero”, a un’impresa
denominata RACO, di Kerspleben, Germania, ma non contiene alcuna immagine
dell’aspetto di questo prodotto e nessun’altra prova addotta contiene il nome e
l’immagine del prodotto stesso.
(21)
Sono state invece prese in considerazione altre prove , rilevanti ai fini della
decisione sulla nullità, vale a dire il D3 e il D4. Il D3 è stato tenuto in considerazione
pur non essendo stato presentato nella lingua del procedimento (italiano),
conformemente all’articolo 98, paragrafo 4, RDC, bensì in ceco e in inglese. La
divisione Annullamento non ha chiesto alla richiedente di depositare una traduzione
di tale prova, conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, REDC e alle sezioni 4.1 e
4.7 delle direttive relative al procedimento per dichiarazione di nullità 3, in quanto le
informazioni contenute nel D3 sono chiaramente comprensibili, essendo
principalmente di natura numerica e figurativa, e il suo contenuto è stato riportato
nella lingua del procedimento nella “Memoria contenente gli argomenti” della
richiedente. Nel D3 e nel D4 sono stati presi in considerazione unicamente i modelli
rilevanti ai fini della valutazione della novità e del carattere individuale del modello
comunitario, per la precisione i modelli con raggiatura a fasci di quattro, vale a dire i
modelli A e B nel D3 e il modello della ruota anteriore nel D4. Gli altri modelli
raffigurati nel D3 (vale a dire i modelli di ruote con raggi a coppie e di tipo standard)
e nel D4 (vale a dire il modello di ruota posteriore con raggi riuniti in fasci di tre) non
sono stati tenuti in considerazione a causa delle differenze esistenti in alcune
caratteristiche sostanziali del modello e delle impressioni generali suscitate rispetto
a quelle del modello comunitario.
3
Decisione E X-04-1 del presidente dell’Ufficio, del 26 aprile 2004, recante adozione delle direttive inerenti al
procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato.
6
B.1 Novità
(22)
Ai sensi dell’articolo 5 RDC, un disegno o modello comunitario è privo di novità
quando un disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico anteriormente
alla data di deposito del modello comunitario. Disegni e modelli si reputano identici
quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Per
valutare la novità, è necessario procedere a un raffronto tra il modello comunitario e
i singoli modelli anteriori.
(23)
I modelli anteriori raffigurati nel D3, indicati come ruote a raggi, con raggiatura
speciale o raggiatura a fasci, e il modello comunitario consistono in ruote composte
da un cerchio a due fasce, un mozzo centrale e raggi con nipple. I raggi in ciascun
modello sono disposti in sette distinti gruppi o fasci, ciascuno con quattro raggi, e i
fasci sono uniformemente distribuiti all’interno della ruota. I modelli anteriori e il
modello comunitario differiscono, tuttavia, nel numero di fasci di raggi e nello
schema di distribuzione dei fasci all’interno della ruota e dei raggi all’interno del
fascio, nonché nelle proporzioni tra i componenti della ruota, in particolare:
- nei modelli anteriori sono presenti sette fasci di raggi per un totale di
28 raggi per ruota, mentre nel modello comunitario sono presenti nove
fasci per un totale di 36 raggi;
- nei modelli anteriori, la larghezza dei fasci e le distanze tra i raggi
all’interno del fascio sono inferiori rispetto alla larghezza dei fasci e le
corrispondenti distanze nel modello comunitario, così che gli spazi vuoti
tra i fasci successivi sono più ampi nei modelli anteriori che nel modello
comunitario. Per la precisione, nei modelli anteriori la larghezza del fascio
in corrispondenza del cerchio rappresenta soltanto un quarto della
lunghezza dell’arco dello spazio vuoto tra i due fasci consecutivi, mentre
nel modello comunitario la larghezza del fascio rappresenta due terzi
della lunghezza dell’arco dello spazio vuoto;
- nei modelli anteriori, i raggi di un fascio sono attraversati due volte dai
raggi del fascio successivo, formando un modello cosiddetto “a due
croci”, molto vicino o quasi al margine del mozzo o alla flangia del mozzo,
tanto che gli incroci sono appena distinguibili, mentre nel modello
comunitario i raggi si incrociano due volte lontano dal mozzo, tutt’intorno,
ad una certa distanza dal raggio del mozzo, in modo tale che tutti gli
incroci formano una stella a nove punte isosceli attorno al mozzo, i cui lati
iniziano al margine del mozzo;
- nei modelli anteriori, i raggi non si irradiano mai dallo stesso punto del
mozzo, mentre nel modello comunitario i due raggi di sinistra o di destra
del fascio partono sempre in coppia dallo stesso punto del mozzo, così
come i due raggi di destra di un fascio e i due fasci di sinistra del secondo
fascio successivo;
- nei modelli anteriori riprodotti nel D3, la larghezza del fianco del cerchio
rappresenta all’incirca due terzi della larghezza del fascio in prossimità
del cerchio e circa due terzi del diametro del mozzo, mentre nel modello
comunitario la larghezza del fianco del cerchio rappresenta circa un terzo
dell’ampiezza del fascio e circa la metà del diametro del mozzo.
Un’ulteriore differenza è rappresentata dai colori dei modelli, in quanto nel modello
comunitario non ci sono colori specifici, mentre in entrambi i modelli anteriori A e B
contenuti nel D3, i cerchi presentano una fascia circolare interna più larga di colore
giallo e una fascia esterna, più stretta, bianca, e il modello B ha la parte centrale del
mozzo di colore giallo.
7
(24)
Il modello anteriore reffigurato nel D4 è una parte dell’intero prodotto, per la
precisione una ruota anteriore per bicicletta in una bicicletta completa. Tale ruota
anteriore consiste in un cerchio, un mozzo, raggi con nipple, essendo i raggi
disposti in cinque fasci distinti, ciascuno composto da quattro raggi. La ruota
contiene inoltre un copertone ed è incorporata nella bicicletta per mezzo di una
forcella e altri componenti della bicicletta completa . Il modello della ruota anteriore
contenuto nel D4 si distingue dal modello comunitario, in quanto:
- contiene soltanto cinque fasci di raggi e dispone, in tota le, di 20 raggi
nella ruota, mentre nel modello comunitario ci sono nove fasci di raggi e,
in totale, 36 raggi;
- la larghezza del fascio in prossimità del cerchio della ruota è pressoché
uguale all’ampiezza dell’arco dello spazio vuoto tra i due fasci successivi,
mentre nel modello comunitario la larghezza del fascio rappresenta
soltanto due terzi della lunghezza dell’arco dello spazio vuoto;
- lo schema di allacciatura dei raggi non è uguale tutt’intorno al mozzo, in
quanto in tre fasci successivi i due raggi di sinistra si intersecano lontano
dalla flangia del mozzo ad una distanza di circa tre o quattro raggi del
mozzo, così come i due raggi di destra di questi fasci. Nei due fasci
successivi rimanenti i raggi si intersecano quasi alla flangia del mozzo,
mentre nel modello comunitario lo schema di allacciatura è uguale
tutt’intorno al mozzo, come descritto nel precedente paragrafo 23;
- la larghezza del fianco del cerchio rappresenta circa un sesto della
larghezza del fascio in prossimità del cerchio e circa quattro quinti del
diametro del mozzo, mentre nel modello comunitario la larghezza del
fianco del cerchio rappresenta circa un terzo della larghezza del fascio e
circa metà del diametro del mozzo.
(25)
Nelle caratteristiche dei modelli contenuti nel D3 e nel D4, da un lato, e nel modello
comunitario, dall’altro, esistono, pertanto, evidenti differenze non riducibili a dettagli
irrilevanti. Nessuno tra i modelli raffigurati nel D3 e nel D4 è quindi identico al
modello riprodotto nel modello comunitario. Pertanto, l’argomento della richiedente
secondo cui il modello comunitario sarebbe privo di novità è infondato.
B.2 Carattere individuale
(26)
Ai sensi dell’articolo 6 RDC, si considera che un disegno o modello presenti un
carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato
differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi
disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di
deposito. Nell’accertare il carattere individuale, si deve tenere conto del margine di
libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello.
(27)
L’utilizzatore informato ha familiarità con le ruote a raggi per bicicletta del tipo al
quale si riferisce il modello comunitario. In particolare, l’utilizzatore informato
conosce i requisiti che le ruote per bicicletta devono possedere al fine di adempiere
alla propria funzione, così come lo stato della tecnica anteriore quale è conosciuta
nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore
interessato. Pertanto, egli tiene conto del fatto che il margine di libertà dell’autore è
limitato dall’esigenza che una ruota di questo tipo deve presentare un’allacciatura di
raggi tra il mozzo e il cerchio, al fine di sostenere il cerchio e di trasferire il peso del
ciclista allo stesso. Di conseguenza, l’utilizzatore informato presterà maggiore
attenzione alle caratteristiche rispetto alle quali la creatività dell’autore non è stata
limitata, quali ad esempio lo schema di distribuzione dei raggi attorno al mozzo e tra
8
il mozzo e il cerchio, e a particolari come, tra l’altro, le distanze e gli angoli tra i
raggi, gli angoli tra i raggi e la flangia del mozzo e tra i raggi e il cerchio, gli incroci
dei raggi, il raggruppamento dei raggi all’interno dei fasci, le distanze tra i fasci, il
numero dei raggi che può variare oltre un certo minimo e i rapporti tra i componenti
della ruota.
(28)
Ai sensi dell’articolo 6 RDC, l’impressione generale che il modello comunitario
suscita nell’utilizzatore informato deve essere valutata procedendo ad un raffronto
con l’impressione generale suscitata in quest’ultimo dai singoli modelli anteriori
precedentemente citati. L’attenzione si concentrerà soprattutto sulla forma della
ruota a raggi nel suo complesso.
(29)
Le differenze nello schema di distribuzione dei raggi e nei rapporti tra i componenti
della ruota nel modello comunitario e nei modelli anteriori raffigurati nel D3, come
descritte nel precedente punto 23, determinano le diverse impressioni generali
prodotte da questi modelli. Il modello comunitario suscita l’impressione generale di
una ruota complessa, composta da molti raggi. Ciò implica un movimento rotatorio
di questi ultimi e che il peso si concentri nei raggi, mentre ciascuno dei due modelli
anteriori raffigurati nel D3 suscita l’impressione generale di una ruota semplice con
uno spazio vuoto all’interno e la sensazione di un minor numero di raggi. Ciò
implica una ruota quasi immobile e una concentrazione del peso nel cerchio, a
causa della sua larghezza e della sua colorazione.
(30)
Le differenze ne llo schema di distribuzione dei raggi e nei rapporti tra i componenti
della ruota nel modello comunitario e nei modelli anteriori raffigurati nel D4, come
descritte nel precedente punto 24, determinano le diverse impressioni generali
prodotte da questi modelli. Il modello comunitario suscita l’impressione generale di
una ruota complessa regolare, in cui si concentra un gran numero di raggi, con una
distribuzione simmetrica e regolare dei raggi, caratterizzata da uno schema
regolare a stella risultante dagli incroci dei raggi attorno al centro, mentre il modello
anteriore raffigurato nel D4 suscita l’impressione generale di una ruota complessa
irregolare, con uno spazio vuoto all’interno e priva di simmetria, con una
distribuzione irregolare dei raggi nei fasci in una metà della ruota, e con un sistema
irregolare di incroci dei raggi attorno al centro.
(31)
L’impressione generale suscitata dal modello comunitario è pertanto diversa da
quella prodotta dai modelli anteriori considerati singolarmente. L’argomento della
richiedente secondo cui il modello comunitario sarebbe privo di carattere individuale
è pertanto infondato.
C. Conclusione
(32)
Dal raffronto con i due modelli raffigurati nel D3 e nel D4 risulta che il modello
comunitario deve essere considerato nuovo e dotato di carattere individuale. Gli
argomenti della richiedente secondo cui il modello comunitario sarebbe privo dei
requisiti di novità e di carattere individuale sono infondati. La domanda di nullità
deve pertanto essere respinta.
9
III. SULLE SPESE
(33)
Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1, REDC, la
richiedente deve sopportare l’onere delle spese sostenute dalla titolare nell’ambito
del procedimento.
IV. DIRITTO DI RICORSO
(34)
La presente decisione è suscettibile di ricorso. Il ricorso deve essere presentato per
iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla data di notificazione della decisione. Il ricorso
non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa.
Entro quattro mesi dalla data di notificazione della presente decisione, deve essere
depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57 RDC).
LA DIVISIONE ANNULLAMENTO
Eva Udovc
Harri Salmi
10
Cécile Barrio