il ruolo del collegio sindacale nell`attuale processo di revisione

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il ruolo del collegio sindacale nell`attuale processo di revisione
IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE NELL’ATTUALE PROCESSO DI
REVISIONE CONTABILE
Sommario: 1. Premessa - 2. Il ruolo del Collegio Sindacale nel controllo contabile sino all’approvazione della c.d.
Legge Draghi - 3. Il controllo contabile alla luce della riforma del diritto societario - 4. Brevi considerazioni
conclusive. Il Collegio Sindacale e la nuova normativa antiriciclaggio.
1. PREMESSA
Il bilancio di esercizio deve essere inteso quale fondamentale strumento avente una precipua finalità
informativa in merito “allo stato di salute” della società; è necessario, quindi, che tale documento sia idoneo a
soddisfare le attese di conoscenza dei soggetti interessati alle sorti dell’azienda, attraverso una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato di esercizio, così come sancito dall’art.
2423 c.c., introdotto dal D.lgs. 9 aprile 1991 n.127 in attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE
in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati.
Al fine di verificare la congruità del bilancio in relazione agli scopi ai quali lo stesso è preposto,
l’ordinamento giuridico attribuisce un’importanza determinante al controllo contabile, processo consistente nella
verifica della conformità di tale strumento informativo alle norme che lo disciplinano in astratto, oltre che della
sua corrispondenza con le scritture contabili, in merito alle quali deve essere accertata la regolare tenuta e la
corretta rilevazione dei fatti di gestione .
L’azienda, intesa in senso lato, non costituisce un microcosmo isolato e totalmente impermeabile alle
vicende che interessano la realtà esterna, ma, al contrario, vive con il contesto sociale, economico ed istituzionale
un intenso rapporto di osmosi; di conseguenza i soggetti titolari di un interesse conoscitivo in merito alla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda sono molteplici e di eterogenea natura e non
possono essere inquadrati semplicemente nei soci o nelle c.d. minoranze1. Diversi soggetti, infatti, quali ad
esempio gli intermediari finanziari, gli investitori, i fornitori ed altri operatori commerciali e le istituzioni (in primis
l’Amministrazione Finanziaria), operano delle scelte sulla base della condizione aziendale complessiva emergente
dagli elementi rappresentati in bilancio. Un’eventuale discrasia tra questi ultimi e la situazione reale potrebbe
portare a conseguenze dannose, non solo nell’ambito della compagine aziendale, ma soprattutto in riferimento
all’ambiente esterno nel quale l’azienda stessa opera; basta pensare al caso Parmalat, visto il gravissimo danno
materiale per gli istituti bancari e per i risparmiatori ed il rilevante danno morale, ossia la perdita di credibilità del
sistema finanziario italiano a livello mondiale e la contemporanea perdita di fiducia dei risparmiatori nei confronti
delle banche 2. Di conseguenza è necessario che il controllo sulle società non sia indirizzato semplicemente ad
attestare la veridicità delle scritture contabili e del bilancio, ma anche a verificare il corretto adempimento degli
obblighi civili e fiscali e la solvibilità della società, onde smascherare eventuali frodi e garantire un
comportamento responsabile dell’impresa a livello ambientale e sociale. In conclusione, nell’ambito delle
tipologie di controllo in seno all’impresa, deve essere affiancato al controllo contabile anche il controllo
amministrativo, avente ad oggetto la verifica dei principi di corretta amministrazione, il rispetto delle leggi e
dell’atto costitutivo, l’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e
dell’idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
Oggetto di particolare tutela, non solo nei propositi espressi nel Libro Verde della Commissione CE n. 321 del 28 ottobre 1996, ma
soprattutto nel D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il c.d. Decreto Draghi ha utilmente rivisto la regolamentazione delle società quotate
introducendo disposizioni volte a garantire una più ampia tutela dei soci di minoranza, rafforzando le possibilità per questi ultimi di
partecipare attivamente alla vita societaria: si pensi all’abbassamento delle soglie rilevanti per la convocazione dell’assemblea su richiesta
della minoranza, per la denuncia al Collegio sindacale dei fatti censurabili e per la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.; all’innalzamento
dei quorum deliberativi previsti per le assemblee straordinarie; alla possibilità per i soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale di
promuovere l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e direttori generali; all’obbligatoria presenza di almeno un
componente del Collegio sindacale eletto dalla minoranza. da provarsi, di un danno diretto, conseguenza degli atti dolosi o colposi posti in
essere dall’amministratore.
2 Questi due fattori potrebbero rendere più difficile e più costoso il finanziamento mediante debito, sul mercato internazionale, di imprese
e banche del nostro paese e quindi gettare sul nostro sistema un'ulteriore ombra.
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2. IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL’APPROVAZIONE DELLA C .D. LEGGE DRAGHI
NEL CONTROLLO CONTABILE SINO
La titolarità del potere di esercitare il controllo contabile ed il controllo amministrativo era attribuita
dall’art. 2403 c.c., nelle formulazione previgente alla riforma del diritto societario di cui al D.lgs. n. 6 del 2003, al
Collegio Sindacale. Tale organo, infatti, doveva controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza
della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la
valutazione del patrimonio sociale. I sindaci, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili 3, istituito presso
il Ministero di grazia e giustizia secondo le disposizioni del D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 4, dovevano altresì
accertare, con cadenza trimestrale, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o
ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia. Al fine di fornire strumenti idonei ad ottemperare a tali
compiti, si contemplava, in capo ai componenti del Collegio, il potere di procedere in qualsiasi momento, anche
individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.
Al Collegio Sindacale, quindi, era demandata la competenza ad esercitare sia il controllo amministrativo
che il controllo avente ad oggetto l’attendibilità sostanziale e formale dei fatti di gestione e del bilancio.
Attraverso il D.P.R. 31 marzo 1975 n.136, in attuazione della delega contenuta all’art. 2, lett. a), L. 7 giugno 1974
n. 216, istitutiva della CONSOB, venne introdotta una disciplina speciale per le società con azioni quotate in
borsa5, in quanto per tali soggetti si stabiliva l’obbligo di certificazione del bilancio da parte di una società di
revisione, la quale, al termine del procedimento di analisi e verifica, doveva redigere una dichiarazione formale
relativa all’attendibilità di quanto esposto nell’intero bilancio . A queste ultime, quindi, le società quotate in borsa
dovevano obbligatoriamente attribuire la funzione di revisione del bilancio, in origine regolamentata dal R.D.L.
23 novebre 1939 n.1966 (disciplinante le società fiduciarie e di revisione) e dal R.D. 22 aprile 1940 n.531, intesa
quale complesso di operazioni concernenti il controllo riguardo la regolare tenuta della contabilità, l’attestazione
della corrispondenza del bilancio alle scritture e ai libri contabili e la contestazione dell’osservanza dei dettati
normativi imposti per la valutazione del patrimonio sociale.
Dalla lettura dell’art. 1 D.P.R. n. 136 del 1975 si evince che il legislatore aveva comunque mantenuto le
attribuzioni spettanti al Collegio sindacale, a norma del codice civile, comprese quelle indicate nell’art. 2426 n. 5.
Questo significa che le due tipologie di controllo sulle società con azioni quotate erano imperniate su due organi:
il Collegio Sindacale che, ai sensi dell’art. 2403 c.c., doveva controllare l’amministrazione della società, vigilare
sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo nonché esercitare specifici compiti di natura contabile; le società
di revisione cui erano affidate funzioni di controllo contabile e di certificazione dei bilanci nonché ulteriori
compiti da svolgere in relazione a determinate operazioni sociali. Il sistema così delineato comportava la
concorrenza dei compiti di tali organi, la sovrapposizione delle competenze in materia contabile e la duplicazione
delle funzioni, provocando vivaci critiche in dottrina e tra gli operatori.
Il legislatore, attraverso la c.d. legge Draghi (D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), pur tenendo ferma
l’articolazione organizzativa dualistica dei controlli, incentrata sulle figure del collegio sindacale e della società di
revisione, ha stabilito definitivamente le attribuzioni specifiche, superando il previgente sistema, impostato dal
D.P.R. n. 136 del 1975 sulla concorrenza dei compiti di questi due organi, e ridisegnandone la struttura e le
funzioni per rafforzare l’efficacia delle loro azioni.
Attraverso tale provvedimento normativo , quindi, si è operata una profonda riforma della disciplina del
Collegio Sindacale nelle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, scindendo decisamente i controlli
Prima dell’introduzione del D.P.R. n. 99 del 1998, l’art. 2397 c.c. prevedeva per le società con capitale non inferiore a 500 milioni,
l’obbligo di scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti almeno uno dei sindaci effettivi , nel caso in cui il collegio fosse
composto da tre elementi effettivi o due nel caso in cui i membri fossero cinque, e , in entrambi i casi, uno dei sindaci supplenti. Le altre
società dovevano scegliere almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti negli albi professionali determinati dalla legge.
4 In recepimento della direttiva 84/253/CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.
Con il D.P.R. 6 marzo 1998 n. 99 sono state emanate le norme di esecuzione e di attuazione del succitato decreto seppure con un ritardo
di oltre cinque anni. Tale regolamento reca la disciplina di esecuzione di tutta la materia della revisione contabile, sia con riferimento ai
soggetti, in quanto detta disposizioni riguardanti non solo le persone fisiche, compresi i dipendenti pubblici, ma anche le società di
revisione, che relativamente alle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili e di esercizio del potere di vigilanza.
5 L’estensione della certificazione obbligatoria si è avuta per le imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati per ristrutturazione e a
imprese controllate da Enti di gestione (Iri, Eni, Efim) (L. n. 675 del 1977), le imprese assicurative (L. n. 295 del 1978), le imprese
editoriali (L. 416/1981), le imprese riparazione e gestione cantieri navali (L. nn. 598 e 599 del 1982); Fondi Comuni di Investimento (L. n.
77 del 1983); le aziende pubbliche locali L. n. 51 del 1982 e per i vari operatori di mercato identificabili grazie all’obbligatoria iscrizione
presso l’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia ex art. 107 D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.
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contabili, attribuiti interamente alla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio, dai controlli
amministrativi e dai controlli di legalità, di cui resta titolare il Collegio Sindacale. Il legislatore ha, dunque,
separato nettamente l’attività di vigilanza (prevista dall’art. 149, D.lgs. 58/98), affidata al Collegio Sindacale con
poteri di ispezione e controllo sull’andamento degli affari sociali, ed il controllo sulla contabilità, sui bilanci e i
pareri di congruità nelle operazioni straordinarie affidati ad una società di revisione iscritta all’albo CONSOB.
L’art. 149 D.lgs. n. 58 del 1998 attribuisce al Collegio Sindacale l’obbligo di vigilare sull’osservanza della
legge e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza della struttura
organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema
amministrativo contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione
e sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell’art. 114, c. 2, D.lgs.
n. 58 del 19986.
Il controllo contabile, invece, viene sottratto completamente alle competenze del Collegio, e posto, in via
esclusiva, a carico di una società di revisione, iscritta nell’albo speciale per le società di revisione 7, istituito ai sensi
dell’art. 161, da tenersi presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la quale, oltre a provvedere
alla tenuta dell’albo, è responsabile della sua cura, effettuando un controllo a carattere discrezionale sull’idoneità
tecnica delle società ivi iscritte 8.
Ai sensi dell’art. 155, infatti, la società di revisione deve verificare la regolare tenuta della contabilità
sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, oltre che accertare la congruità e la
corrispondenza del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli
accertamenti eseguiti e la conformità di questi ultimi alle norme che li disciplinano.
L’art. 154, inoltre, sancisce la non applicabilità al Collegio Sindacale delle società con azioni quotate degli
artt. 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, comma 1, 2426, numeri 5 e 6, 2429, comma 2, 2433-bis, comma 5,
2440 e 2441, comma 6, c.c. La società di revisione è tenuta a svolgere quel complesso di funzioni sottratte al
collegio, in ottemperanza al combinato disposto dell’art. 154, esaminato poc’anzi, e dell’art. 158. In particolare ci
si riferisce al parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento di capitale con
esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 158, c. 1, D.lgs. n. 58 del 1998); ai compiti attribuiti ai Sindaci
dall’art. 2440 c.c. in caso di aumento di capitale sociale mediante conferimenti in natura (art. 158, c. 3, D.lgs. n. 58
del 1998); alla relazione sulla congruità del rapporto di cambio per la società partecipante a una fusione o
scissione (art. 158, comma 4, n. 58 del 1998); al parere previsto dall’art. 2433 bis, comma 5, c.c., in ordine alla
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti-consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, Principi di comportamento del collegio
sindacale nelle società di capitali con azioni quotate nei mercati regolamentati, Ottobre 2000. Si tratta di compiti di notevole ampiezza e spessore
tecnico, che pongono il Collegio Sindacale in una posizione analoga a quella dell’Audit Committee previsto dagli ordinamenti di corporate
governance dei Paesi di tradizione anglosassone.
7 Per quanto concerne l’iscrizione al suddetto albo speciale, sono mantenute le stesse regole valide in precedenza, aggiornate proprio dal
D.lgs. 27 gennaio 1992 n.88 garantendo tra l’altro alle società di revisione che siano già iscritte all’albo previsto dal D.P.R. 31 marzo 1975
n. 136 il passaggio automatico al nuovo albo speciale ex art. 161 del Testo Unico.
8 Ai sensi dell’art. 6 D.lgs. n. 88 del 1992 hanno diritto all’iscrizione nel registro le società che hanno la sede principale o una sede
secondaria con rappresentanza stabile in Italia e rispondono ai seguenti requisiti:
a) Oggetto sociale limitato alla revisione e all’organizzazione contabile di aziende;
b) Rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori della società iscritti nel registro;
c) Nelle società semplici, nelle società in nome collettivo e nelle società in accomandita semplice, maggioranza numerica o per quote dei
soci costituita da iscritti nel registro;
d) Nelle società per azioni, nelle società in accomandita per azioni e nelle società a responsabilità limitata, maggioranza dei diritti di voto
nell’assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro;
e) Nelle società per azioni e nelle società in accomandita per azioni, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.
Inoltre sempre ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale, l’amministratore o gli amministratori di una società di revisione non devono trovarsi
in una delle situazioni previste dall’art. 8, comma 1, del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 la quale detta precisi riferimenti in tema di onorabilità
dei soggetti iscritti nel registro dei revisori. In particolare non possono essere iscritte all’albo le società di revisione i cui amministratori:
“a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 o della L. 31 maggio 1965 n. 575 e successive
modificazioni e integrazioni salvo gli effetti della riabilitazione;
c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) per uno dei delitti previsti dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V c.c.;
3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, per un
tempo non inferiore a sei mesi”.
Ancora resta immutata la possibilità di iscriversi all’albo speciale per tutte quelle società che, ancorché costituite all’estero, rispettino i
requisiti visti in precedenza. Tali società sono però soggette alla trasmissione alla CONSOB di una situazione contabile annuale che
riassume i risultati dell’attività di revisione esercitata all’interno del nostro paese.
Infine il comma 4 dell’art. 161 del Testo Unico prescrive l’obbligo di fornire apposita garanzia cauzionale a copertura dei rischi derivanti
dall’esercizio dell’attività di revisione, determinata nel suo ammontare dalla stessa CONSOB, che deve essere prestata da tutte le società
che richiedono l’iscrizione al citato albo speciale.
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distribuzione di acconti sui dividendi (art. 158, c. 5, D.lgs. n. 58 del 1998). Al Collegio Sindacale, quindi, non
competono più, oltre che i compiti inerenti la valutazione dell’attendibilità formale e sostanziale del bilancio di
cui al c. 1, art. 2403 c.c., l’accertamento trimestrale della consistenza di cassa e dell’esistenza dei valori e dei titoli
di proprietà sociale ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia (art. 2403, comma 2, c.c.); l’espressione del
consenso in merito all’iscrizione nel bilancio d’esercizio dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di
ricerca, sviluppo e pubblicità e dell’avviamento (art. 2426, comma 1, nn. 5 e 6, c.c.); l’obbligo di riferire
all’Assemblea previsto dall’art. 2429, comma 2, c.c. riformulato dall’art. 153 D.lgs. n. 58 del 1998; il parere sulla
distribuzione di acconti di dividendi previsto dall’art. 2433 bis, comma 5, c.c.; il controllo, nel caso di aumento
del capitale sociale mediante conferimenti in natura, delle valutazioni contenute nella relazione dell’esperto
nominato dal Tribunale, nonché di procedere se necessario, alla revisione della stima (art. 2440 c.c.); l’espressione
del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni in caso di esclusione o limitazione del diritto
di opzione (art. 2441, comma 6, c.c.). Dall’esame dell’art. 158 si evince che i compiti prima spettanti al collegio ai
sensi dell’art. 2426, nn. 5 e 6 e dell’art. 2403, comma 2, non vengono attribuiti espressamente alla società di
revisione; in realtà, a modesto parere dello scrivente, si cadrebbe in grave errore se si pensasse che la mancata
previsione di tali obblighi in capo alla società di revisione stia a significare che tali controlli, nelle società quotate,
non vengono svolti da alcun organo. In tal modo non si farebbe che ammettere la minore incisività del sistema di
controllo delineato dalla legge Draghi per le società quotate, rispetto al controllo operante nelle società non
quotate in forza delle disposizioni civilistiche. La competenza a svolgere tali specifiche funzioni è implicitamente
compresa nelle attribuzioni della società di revisione alla luce del fatto che quest’ultima deve effettuare un
controllo continuativo, nel corso di tutto l’esercizio,della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di
gestione nelle scritture contabili.
La composizione dell’organo di cui trattasi è stata oggetto di una importante riformulazione in
considerazione della diversa tipologia di attività esercitata nell’ambito delle società quotate. Per le società non
quotate l’art. 2397 c.c. , prima della riforma del diritto societario di cui dirà a breve, prevedeva l’obbligo di
scegliere tutti i componenti del Collegio Sindacale dal registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di
grazia e giustizia, vista l’attribuzione a tale organo della competenza ad esercitare il controllo contabile. Al
contrario, per le società quotate l’art. 1 D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in attuazione della delega contenuta al n. 4
dell’art. 148 T.U. finanziario, prevede che uno dei sindaci supplenti e almeno uno dei sindaci effettivi, se questi
sono in numero di tre, ovvero almeno due sindaci effettivi, se questi sono superiori a tre, devono essere scelti fra
gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un
periodo non inferiore a tre anni. Gli altri sindaci, che non sono in possesso del requisito suddetto, devono essere
scelti fra coloro che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di attività di
amministrazione o di controllo, nell’esercizio di compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale
sociale non inferiore a due milioni di euro, di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in
materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all’attività dell’impresa, e
di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario
e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell’impresa.
Al fine di poter acquisire le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e di
valutare se le proposte del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo sono rispondenti alla legge e
all’atto costitutivo, nonché ai principi di corretta amministrazione, si prevede che i Sindaci devono partecipare
alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art. 149,
comma 2, D.lgs. n. 58 del 1998. La mancata partecipazione durante un esercizio sociale a due riunioni delle
Assemblee, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, comporta la decadenza dall’ufficio di
sindaco ai sensi dell’art. 2405, comma 2, c.c.; la partecipazione alle riunioni degli organi societari , infatti,
garantisce la disponibilità di un importante strumento conoscitivo per l’esercizio della funzione di vigilanza. Il
terzo comma dell’art. 149 impone al collegio di trasmettere alla Consob “senza indugio” le informazioni
concernenti le irregolarità riscontrate nel corso dell’attività di vigilanza svolta; le comunicazioni, oggetto di
delibera del collegio ed iscritte nel libro delle adunanze, devono essere inviate alla CONSOB, unitamente alle
risultanze degli accertamenti effettuati, ai verbali di questi ultimi e alle documentazioni provanti la congruità e
fondatezza delle violazioni riscontrate.
Tra gli strumenti attribuiti al collegio per assicurare all’azione di vigilanza dello stesso una maggiore
incisività, assume un’importanza particolare l’art. 150 nella misura in cui si prevede il costante scambio di
informazioni e dati rilevanti fra la società di revisione ed il collegio al fine dell’espletamento dei rispettivi compiti.
Attraverso una stretta connessione con i revisori, analizzando la documentazione da questi prodotta, il collegio
viene messo nelle condizioni di disporre del maggior numero di elementi qualificati in ordine alla situazione della
società, la quale, in ragione di una garantita indipendenza dalle conclusioni raggiunte dalla società di revisione, è
oggetto di autonoma valutazione da parte dell’organo societario. I dati e le informazioni oggetto di reciproco
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scambio sono tutti quelli ritenuti rilevanti, opportuni o utili per lo svolgimento dell’attività di vigilanza; tutti quelli
derivanti dalle verifiche della società di revisione in ordine all’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, alla
struttura organizzativa e al controllo interno, alla continuità aziendale, al sistema amministrativo contabile, alla
regolare tenuta della contabilità e corretta rilevazione dei fatti di gestione; tutte le comunicazioni e richieste scritte
e verbali della società di revisione agli amministratori e dirigenti; l’esistenza di fatti censurabili rilevati dalla società
di revisione ai sensi dell’art. 155 n. 2; le verifiche effettuate su operazioni con parti correlate e le considerazioni al
riguardo. Tra le informazioni a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento delle relative funzioni
devono essere ricompresse non solo quelle derivanti dalla collaborazione con la società di revisione, ma anche le
informazioni derivanti direttamente dagli amministratori o da coloro che sono preposti al controllo interno. Ai
sensi dell’art. 150, infatti, gli amministratori sono tenuti a riferire tempestivamente al collegio sindacale, secondo
le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di
maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate ed in
particolare riferimento sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che
siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Allo stesso modo si prevede
che i soggetti preposti al controllo interno possono fornire al collegio sindacale, di propria iniziativa o su richiesta
anche di uno solo dei sindaci , ogni informazione ritenuta rilevante o utile per lo svolgimento dell’attività di
vigilanza; le informazioni in ordine alla struttura del controllo interno;le informazioni su eventuali relazioni o
rapporti periodici afferenti il controllo interno, indirizzati sia agli amministratori, sia in via gerarchica, sia alla
società di revisione; le informazioni in ordine a violazioni della legge o dell’atto costitutivo o su fatti censurabili;
le informazioni in ordine ai rischi con effetti patrimoniali o fatti comportanti potenziali violazione di legge.
Ai sensi dell’art. 151, inoltre, i sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento
ad atti di ispezione e di controllo, nonchè chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società
controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. In realtà l’esercizio di tali poteri da
parte di un solo componente deve essere svolto in via sussidiaria o in casi di urgenza, poiché, in via di principio, è
necessario che il sindaco, il quale ritiene doveroso o opportuno richiedere notizie sull’andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari oppure ritiene doveroso procedere ad atti di ispezione e controllo, sottoponga tali
questioni alle determinazioni del Collegio nelle riunioni periodiche o a seguito di specifica convocazione.
Nell’ambito della funzione di vigilanza svolta deve essere inquadrato il potere , esercitatile da almeno due membri
del Collegio, di convocare l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo della
società e di richiedere la collaborazione di dipendenti della società per l’espletamento delle proprie funzioni. Il
potere di convocazione degli organi societari e di richiesta di collaborazione è esercitatile previa comunicazione al
presidente del consiglio di amministrazione; detta comunicazione deve osservare la forma prevista dalla legge o
dallo Statuto ed esprimere con chiarezza e comprensibilità gli argomenti all’ordine del giorno.
Il legislatore ha previsto che i componenti del collegio, al fine di valutare l’adeguatezza e l’affidabilità del
sistema amministrativo-contabile, possano, anche individualmente, avvalersi9 di propri dipendenti e ausiliari che
non si trovino nelle condizioni di incompatibilità delineate dal n. 3 dell’art. 148. L’esercizio di tale potere è
vincolato nell’oggetto, poiché può essere esercitato solo per l’espletamento delle attività di cui sopra; non è
alternativo al potere di avvalersi di dipendenti della società, poiché quest’ultimo può essere esercitato per il
compimento di tutte le funzioni del collegio, senza alcuna limitazione al riguardo10. Il collegio, quindi, per
valutare l’adeguatezza e l’affidabilità del sistema amministrativo, potrà avvalersi congiuntamente della
professionalità dei dipendenti della società e di propri dipendenti o ausiliari. È da ritenersi che sotto il termine
“ausiliari” possano ricomprendersi non solo le persone fisiche, ma anche altri soggetti collettivi, tra i quali anche le società, anche di
capitali11.
Come visto in precedenza l’art. 154 rende non più applicabile al collegio sindacale delle società quotate
l’art. 2429, comma 2, in merito al contenuto della relazione dei sindaci all’assemblea dei soci. Infatti il giudizio sul
bilancio, che costituisce il contenuto della relazione di certificazione redatta dai revisori, sostituisce il parere sull’
approvazione del bilancio, che per le società non quotate deve essere redatto dal collegio sindacale secondo l’art.
2429, comma 2, c.c. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 156 le relazioni di certificazione dei bilanci, sottoscritte
dal responsabile della revisione contabile, sono depositate a norma dell'art. 2435 c.c. e devono restare depositate
presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di
sorveglianza che approva il bilancio e finchè il bilancio non è approvato.
Sotto la propria responsabilità e a proprie spese.
Ai sensi del n. 4 art. 151: “Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
da tenersi, a cura del collegio, nella sede della società. Si applicano le disposizioni dell'art. 2421, ultimo comma, del codice civile.”
11 Sono le considerazioni espresse da Consiglio nazionale dei dottori commercialisti-consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali,
Principi di comportamento del collegio sindacale nelle società di capitali con azioni quotate nei mercati regolamentati, Ottobre 2000.
9
10
5
La relazione che i sindaci sono tenuti a redigere ai sensi dell’art. 153 non è una relazione al bilancio, ma
ha ad oggetto il resoconto dell’attività di vigilanza svolta e dei risultati da questa raggiunti; all’interno di tale
documento trova collocazione la facoltà di effettuare proposte in merito al bilancio e alla sue approvazione12.
Permane anche nelle società quotate, in forza dell’art. 2429 n.3, l’obbligo di depositare nella sede della
società il bilancio, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci (con i diversi contenuti di cui all’art.
153), alle quali si aggiunge la relazione di certificazione della società di revisione, durante i quindici giorni che
precedono l’assemblea che approva il bilancio. Allo stesso modo sussiste l’obbligo di depositare presso l’ufficio
del registro delle imprese, entro trenta giorni dall’approvazione, copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla
gestione (art. 2428), dalla relazione dei sindaci e dalla relazione di certificazione delle società di revisione.
Il legislatore, attraverso l’art. 152, ha previsto in capo all’organo collegiale la facoltà di provvedere alla
denuncia al tribunale, ai sensi dell’art. 2409 c.c., in caso di sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei
doveri degli amministratori. 13
Viene fatto salvo il diritto di ciascun socio, ai sensi dell’art. 2408, di denunziare i fatti ritenuti censurabili
al collegio sindacale, il quale ne deve tener conto nella relazione all’assemblea. Le percentuali previste dal secondo
comma dell’art. 2408, in merito all’obbligo del collegio di effettuare indagini sui fatti denunciati, sono stati
modificati dall’art. 12814 della legge Draghi , al fine di garantire una più ampia tutela dei diritti delle minoranze.
In tema di responsabilità civile dei sindaci delle società quotate continua a trovare applicazione l’art. 2407
c.c. 15; per le responsabilità penali si rinvia alle disposizioni contenute nel codice civile all’art. 2621 e ss., così come
modificati dalla riforma del diritto penale societario di cui al D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61.
Passiamo ora all’analisi specifica dei compiti di vigilanza attribuiti al collegio sindacale.
Ai sensi della lett. a), comma 1, dell’art. 149 i sindaci hanno il dovere di vigilare sull’osservanza della
legge e dell’atto costitutivo, e quindi devono verificare la conformità degli atti e delle deliberazioni degli organi
societari alle norme di legge ed alle disposizioni dello statuto. In particolare il collegio è tenuto a vigilare sul
rispetto del complesso di norme e regolamenti disciplinanti il funzionamento degli organi societari ed i rapporti
di questi con gli organismi istituzionali quali, ad esempio, la CONSOB, la Banca d’Italia, l’ISVAP, l’Autorità
Garante della concorrenza e del mercato; L’amministrazione finanziaria, ecc.; deve, inoltre, verificare il rispetto
della normativa speciale che disciplina lo specifico settore di attività della società e controllare il possesso da parte
di quest’ultima di tutte le autorizzazioni prescritte per l’esercizio dell’attività ed il mantenimento delle condizioni
necessariamente richieste dalle autorizzazioni stesse. La lett. b) dello stesso articolo impone di vigilare sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione; in tal caso il collegio non è titolare di un controllo di merito
sull’opportunità e la convenienza delle scelte di gestione operate dagli amministratori, ma deve porre in essere un
controllo di legittimità delle scelte stesse . In tal caso la legalità non va intesa in senso meramente formale, bensì
come “legalità sostanziale”, dovendo verificare la conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di
razionalità economica posti dalla scienza dell’economia aziendale, senza però mai sindacare sull’opportunità
gestionale della scelta 16.
Nel caso gli esiti dell’attività di vigilanza abbiano individuato omissioni o fatti censurabili, il Collegio Sindacale dovrà dare conto delle
azioni intraprese, relazionando sull’osservanza delle norme che prescrivono l’obbligo di comunicazione delle irregolarità riscontrate alla
CONSOB (art. 149, comma 3, D.lgs. n. 58 del 1998) e sugli eventuali obblighi conseguenti alla denunzia di fatti censurabili da parte dei
soci o della società di revisione, in aderenza a quanto stabilito dall’art. 152, comma 1 e dall’art. 155, comma 2, D.lgs. n. 58 del 1998.
13 Visto che l’art. 152 configura una mera facoltà, e non un obbligo, il Collegio Sindacale, in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità
degli amministratori, dovrà esaminare e dare corso preliminarmente ad iniziative alternative, volte ad adottare provvedimenti adeguati,
quali la informazione di tutti gli amministratori, la convocazione del Comitato Esecutivo, del Consiglio di Amministrazione e
dell’Assemblea.
14 Art. 128. Denuncia al collegio sindacale e al tribunale. - 1. L'articolo 2408, secondo comma, del codice civile si applica quando la
denuncia è fatta da tanti soci che rappresentano almeno il due per cento del capitale sociale. 2. La denuncia al tribunale prevista
dall'articolo 2409, primo comma, del codice civile può essere presentata da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del
capitale sociale. 3. L'atto costitutivo può stabilire percentuali di capitale inferiori a quelle previste dai commi 1 e 2. 4. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.; Il D.lgs. 6 febbraio 2004 n. 37 (in S.O. n. 24, relativo alla G.U. 14/2/2004, n. 37) ha
disposto (con gli artt. 1, 3 e 9) la modifica dell’art. 128.
15 I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio Essi sono responsabili solidalmente con
gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli
obblighi della loro carica. L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli artt. 2393 e 2394. Ai sensi dell’art.
164 alla società di revisione si applicano le disposizioni dell'art. 2407 c.c. Per quanto riguarda la responsabilità penale di questi ultimi
troverà applicazione l’art. 2624 c.c., introdotto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, il quale ha tra l’altro abrogato gli artt. 171, 174, 175, 176 e
181 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
16 I Sindaci, quindi, dovranno accertarsi che gli amministratori non compiano operazioni estranee all’oggetto sociale, in conflitto d’interessi
con la società, manifestamente imprudenti o azzardate, operazioni che possano compromettere l’integrità del patrimonio sociale,decisioni
volte a sopprimere o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci o che siano in contrasto con le deliberazioni
assunte dall’assemblea, dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo; atti e le deliberazioni palesemente pregiudizievoli in
grado di porre in dubbio la continuità aziendale.
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L’organo societario in esame , inoltre, è tenuto a verificare l’adeguatezza della struttura organizzativa
aziendale 17, vigilando sulla conformità di questa alle dimensioni della società, alla natura e alle modalità di
perseguimento dell'oggetto sociale, sulla chiarezza delle linee di responsabilità individuate dall’organigramma
aziendale, sull’effettività dell’azione esercitata dagli amministratori nella direzione dell’azienda, sulla
documentazione di direttive e procedure aziendali e della loro effettiva conoscenza e conoscibilità e
sull’adeguatezza delle competenze del personale in relazione alle funzioni assegnate.
La verifica dell’adeguatezza del sistema di controllo interno e sull’adeguatezza ed affidabilità del sistema
amministrativo contabile, attribuita al collegio ai sensi della lett. c) dell’art. 149, si sostanzia nell’accertamento
dell’idoneità del sistema di controllo interno 18 a raggiungere determinati obiettivi, quali la conformità delle attività
degli organi aziendali all'oggetto che l'impresa si propone di conseguire ed alle direttive ricevute,la salvaguardia
del patrimonio aziendale e l'attendibilità dei dati19.
Prima di concludere è bene tener presente che al collegio sindacale, in linea con la ratio della norma,
competono comunque compiti di vigilanza sul bilancio di esercizio, senza per questo sovrapporsi all’operato della
società di revisione. Si deve ritenere, quindi, che in capo ai sindaci permane un potere autonomo di esame dei
dati contabili al fine precipuo di accertare la generale conformità alla legge della forma e del contenuto del
bilancio e l’adozione di corretti principi contabili, la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui il
Collegio Sindacale é a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell’esercizio dei
suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo (Cfr. artt. 149, 150 e 151 D.lgs. 58/98), il
rispetto del disposto dell’art. 2429, commi 1, 3 e 4 e dell’art. 2435 c.c. in merito al deposito e alla pubblicazione
del bilancio 20.
Ai fini di completezza, si ritiene necessario far presente che l’art. 165, comma 1, D.lgs. 58/98 prevede
che alle società controllate (direttamente o indirettamente) da società con azioni quotate nei mercati
regolamentati si applichino tutte le disposizioni della Sezione VI – Revisione contabile (artt. 155-164) – con la
sola eccezione dell’art. 157; l’art. 116 , inoltre, dispone che anche gli emittenti strumenti finanziari non quotati nei
mercati regolamentati italiani, ma diffusi tra il pubblico in maniera rilevante 21, debbano sottoporre il bilancio
d’esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una società di revisione iscritta all’Albo CONSOB.
3. IL CONTROLLO CONTABILE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
Il D.lgs.17 gennaio 2003 n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società
cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nell’apposita sezione destinata alla
regolamentazione dell’amministrazione e del controllo nelle società per azioni, ha radicalmente modificato la
disciplina del controllo contabile, ridefinendo , di conseguenza, la struttura e le funzioni del collegio sindacale.
L’epocale riforma delle società di capitali e delle cooperative, approvata con il provvedimento normativo
di cui sopra, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la definizione di società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio (art. 2325 bis).
Rientrano nella categoria delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio tutte le società
quotate nei mercati regolamentati (Borsa, Mercato ristretto, Nuovo mercato etc.),e quelle società che, pur non
essendo quotate, hanno una diffusione rilevante dei propri titoli fra il pubblico. L’art. 9 D.lgs. n. 6 del 2003 di
riforma, introducendo l’art. 111 bis disp. att. c.c. , ha chiarito che la misura rilevante ai fini della norma in
commento è quella stabilita dall’art. 116 del T.U. finanziario. Come visto in precedenza , in attuazione del
La struttura organizzativa consiste nel complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia
assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità.
18 Il controllo interno aziendale si configura in due differenti aspetti interdipendenti:
- il controllo gestionale aziendale che può essere definito come l'insieme delle direttive, procedure e tecniche che permettono di programmare e
successivamente controllare, su base periodica ed in modo sistematico, le operazioni aziendali allo scopo di raggiungere gli obiettivi di
gestione prefissati;
- il controllo amministrativo-contabile che ha per oggetto la corretta rappresentazione contabile dei fatti aziendali e la salvaguardia del
patrimonio.
19 V. sul punto Consiglio nazionale dei dottori commercialisti -consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, Guida operativa sulla
vigilanza del sistema di controllo interno, Ottobre 2000.
20 La verifica di tali aspetti é, inoltre, strumentale sia all’esercizio della vigilanza sull’amministrazione della società, sia sul rispetto dei doveri
propri degli amministratori e della società di revisione inerenti al bilancio.
21 L’art. 2, lett. e), Regolamento emittenti della CONSOB del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, ha stabilito che rientrano nella
previsione dell’art. 116 D.lgs. 58/98 le società italiane non quotate che abbiano un patrimonio netto di almeno 10 miliardi e che abbiano
un numero di soci e/o di obbligazionisti superiore a 200.
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dispositivo contenuto al primo comma dell’art. 116 22 , l’art. 2, lett. e), Regolamento emittenti della CONSOB del
14 maggio 1999 e successive modificazioni, ha stabilito che rientrano nella previsione dell’articolo 116, D.lgs.
58/98 le società italiane non quotate che abbiano un patrimonio netto di almeno 5.164.569 euro e che abbiano
un numero di soci e/o di obbligazionisti superiore a 200.
La novella disposizione civilistica stabilisce l’applicabilità alle società quotate in mercati regolamentati
delle norme contenute nel capo V del titolo V del libro V del codice civile, oggetto della riformulazione legislativa
in esame; l’applicazione di tali disposizioni alle società quotate, però, è subordinata al fatto che non vi siano
disposizioni diverse in primis nella legge Draghi, in quanto troverà applicazione il brocardo latino: lex specialis
derogat legi generali23.
L’individuazione delle società rientranti nella categoria individuata dall’art. 2325bis è fondamentale, non
solo per l’applicazione o meno di alcune disposizioni introdotte dalla riforma (ad esempio, l’art. 2341 ter in
materia di patti parasociali; l’art. 2369, comma 5, per i quorum deliberativi in seconda convocazione), ma
soprattutto, ed in maniera determinante, per la definizione della disciplina normativa e della struttura
organizzativa, rispettivamente da applicare e da adottare in merito al controllo contabile.
Questo perché, ai sensi dell’art. 2409 bis, per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, il
controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nell’albo speciale delle società di
revisione; la società deputata al controllo, in relazione all’esercizio di tale funzione, è soggetta alla disciplina
dell’attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati e, inoltre, alla vigilanza
della Commissione nazionale per le società e la borsa.
Nel nuovo regime societario, quindi, il controllo contabile viene affidato obbligatoriamente ad una
società di revisione , non solo per le società quotate, ma anche per le società non quotate con una diffusione
rilevante fra il pubblico.
In tal caso al collegio sindacale , ai sensi del riformulato art. 2403, comma 124, spetta il controllo
amministrativo e di gestione. In particolare, essendo sottratta a tale organo collegiale la competenza ad esercitare
il controllo contabile, non è stato ritenuto necessario che lo stesso fosse composto intermente da soggetti iscritti
nel registro dei revisori contabili. L’art. 2397, infatti, prevede che almeno un membro effettivo ed uno supplente
devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I
restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali
individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche
o giuridiche. Nella previgente disciplina, invece , vista l’attribuzione al collegio sindacale dell’esercizio congiunto
sia dei poteri di controllo amministrativo che dei poteri di controllo contabile, l’art. 2397, riformulato dal
D.lgs.n.88 del 1992, imponeva la scelta della totalità dei sindaci tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
Ai sensi dell’art. 2409 ter la società di revisione incaricata del controllo contabile deve verificare, nel
corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; verificare la congruità del bilancio di esercizio e, ove
redatto, del bilancio consolidato, rispetto alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la
loro conformità alle norme che li disciplinano.
1La società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al
controllo e può procedere ad ispezioni. 25
1Ai sensi dell’art. 2429 il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e
sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e
alla sua approvazione. Allo stesso modo il soggetto incaricato del controllo contabile, deve provvedere alla
formazione della relazione di certificazione. Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società,
Art. 116 (Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico) - Gli articoli 114 e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che,
ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La CONSOB stabilisce con
regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai
predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi
extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione. Gli emittenti indicati nel comma
1 sottopongono il bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una società di revisione iscritta nel registro dei
revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli artt. 155, c. 2, 156, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4.
23 Ad esempio per quanto riguarda la disciplina del collegio sindacale, l’art. 154 D.lgs. n. 58 del 1998 prevede che al collegio sindacale delle
società con azioni quotate non si applicano gli artt. 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e
2441, sesto comma, c.c.
24 Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale) - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul
suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.
25 L'attività svolta è documentata in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le
disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.
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insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione incaricata del controllo
contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finchè sia approvato.
A differenza di quanto disposto dalla legge Draghi26 in merito alle attribuzioni del collegio sindacale nelle
società quotate, nel caso di società non quotate per le quali sussiste l’obbligo di certificazione del bilancio, in
quanto diffuse in maniera rilevante tra il pubblico, al collegio sindacale vengono comunque attribuiti i compiti di
cui all’art. 2426 n.5 e 6, in merito al necessario consenso per l’iscrizione in bilancio dell’avviamento e dei costi di
impianto, di ampiamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, e all’art. 2441 in merito al parere sulla congruità
del prezzo di emissione delle azioni. Per quanto riguarda , invece, l’art. 2440, in merito al conferimento di beni in
natura, viene attribuito ai soli amministratori il compito di controllare la congruità delle valutazioni effettuate
nella relazione giurata dell’esperto indicato dal tribunale. Il parere in merito ai documenti presentati dagli
amministratori per la distribuzione di acconti sui dividendi, a seguito della riforma,deve essere espresso
dall’organo deputato del controllo (art. 2433-bis, comma 5). Quindi , come vedremo a breve, l’esercizio di tale
attribuzione spetta al collegio sindacale solo nei casi in cui a tale organo venga demandata la competenza del
controllo contabile.
Per le altra società non rientranti nella categoria individuata all’art. 2325 bis, a differenza della precedente
disciplina , è prevista la possibilità di attribuire il controllo contabile anche ad un revisore persona fisica, purchè
iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia; queste ultime possono anche optare per
l’affidamento del controllo contabile al collegio sindacale (controllo interno) purchè non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato ed abbiano scelto il sistema amministrativo tradizionale, non potendo operare
nelle società che adottano il sistema dualistico o monastico di cui agli artt.2409-octies e 2409-sexiesdecies. In tale
ultimo caso al collegio sindacale sono devolute le medesime funzioni contabili previste dall’art. 2409-ter per il
revisore o la società incaricata del controllo contabile. In ragione della diversa funzione esercitata, il legislatore
richiede, in tal caso, l’obbligo di individuare tutti i membri dell’organo sindacale tra gli iscritti del registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero di giustizia.
Prima di concludere è bene sottolineare che i meccanismi di controllo sono fortemente condizionati
dalla tipologia di modello adottato dalla società . La riforma, infatti, ha affiancato al modello tradizionale i modelli
dualistico e monistico, con conseguenti radicali mutamenti anche sotto l’aspetto organizzativo ed istituzionale
interno all’azienda. In entrambi i casi non viene prevista la costituzione del Collegio Sindacale , in quanto lo
stesso, con le relative attribuzioni, viene sostituito dal comitato di sorveglianza (sistema dualistico) o dal comitato
per il controllo sulla gestione (sistema monistico)27. La società che adotta uno di questi due modelli deve
necessariamente attribuire il controllo contabile ad un revisore persona fisica o ad una società di revisione (per le
società che fanno ricorso al capitale di rischio)28.
Nel sistema dualistico l'amministrazione viene attribuita al consiglio di gestione, formato da non meno di
due componenti, mentre il controllo rientra tra le attribuzioni del consiglio di sorveglianza (art. 2409-octies),
formato da almeno tre componenti (salvo che lo statuto non ne preveda in numero maggiore), anche non soci
(art. 2409-duodecies, primo comma, c.c.) la cui nomina spetta all'assemblea. In questo modello l'assemblea
nomina l'organo di controllo (consiglio di sorveglianza), il quale, a sua volta, nomina i membri dell'organo che
amministra (consiglio di gestione). Al consiglio di gestione spetta la gestione della società; fatta eccezione per i
primi componenti nominati nell'atto costitutivo, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al
consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto. Al consiglio di
gestione si applicano, in quanto compatibili, le nuove norme contenute nel codice civile valide per il consiglio di
amministrazione. Il controllo sulla gestione , invece, è affidato al consiglio di sorveglianza. Ai sensi dell’art. 2409terdecies il consiglio di sorveglianza è deputato alla nomina e alla revoca dei componenti del consiglio di gestione;
alla determinazione del compenso di questi ultimi, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto
all'assemblea; all’approvazione del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato; all’esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma; alla promozione dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei
confronti dei componenti del consiglio di gestione; alla presentazione della denunzia al tribunale di cui all'articolo
2409; a riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni
e sui fatti censurabili rilevati
Recentemente modificata dal D.lgs. 6 febbraio 2004 n. 37 (in S.O. n. 24, relativo alla G.U. 14/2/2004, n. 37); tale norma ha disposto
(con gli artt. 1, 3 e 9) la modifica degli artt. 1, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 34, 43, 45, 48, 49, 85, 104, 105, 106, 107, 108, 116, 120, 122, 125,
128, 129, 131, 126, 134, 135, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 164, 165,166, 189 e l'introduzione degli
artt. 147-bis, 151-bis e 151-ter.
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27
28
V. sul punto G. Izzo, Controllo contabile delle S.p.a., nuovo regime civilistico e criminalizzazione delle falsità, in Il Fisco n. 15/2003 p. 2328.
V. sul punto G. Molfese, La riforma del diritto societario, in Rivista della Guardia di Finanza n. 5/2003.
9
Il controllo contabile è obbligatoriamente esercitato da una società di revisione o da un revisore, iscritti
nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, il controllo contabile deve essere affidato obbligatoriamente ad una società di revisione iscritta nel
registro dei revisori contabili, soggetta alla disciplina e alla sorveglianza della CONSOB. Nel modello monistico,
invece, l'amministrazione ed il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un
comitato costituito al suo interno. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea; almeno un terzo dei
componenti il consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza già stabiliti per i
sindaci di società e, se lo statuto lo prevede, di quelli previsti al riguardo da codici di comportamento redatti da
associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Il bilancio è redatto dal consiglio di
amministrazione ed è approvato dall'assemblea ordinaria. Per il resto, al consiglio di amministrazione si
applicano, le nuove norme contenute nel codice civile valide per il consiglio di amministrazione del cosiddetto
modello tradizionale. La determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo
sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato di capitale di
rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre. Il comitato è composto da
amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di
indipendenza già stabiliti per i sindaci di società, che non siano membri del comitato esecutivo. Almeno uno dei
componenti del comitato deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il comitato per il
controllo sulla gestione, ai sensi dell’art. 2409-octiesdecies, vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa
della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a
rappresentare correttamente i fatti di gestione. Può svolgere ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di
amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile. Nel modello
monistico, come abbiamo visto per il modello dualistico, il controllo contabile spetta a una società di revisione o
ad un revisore, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, il controllo contabile deve essere, invece, affidato obbligatoriamente a una società
di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, soggetta alla disciplina e alla sorveglianza della CONSOB .
Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, la riforma del diritto societario ho comportato
profondi mutamenti; l’art. 2477 c.c., infatti, prevede due tipologie di controllo legale dei conti: una di tipo
facoltativo e l’altra di tipo obbligatorio. I controlli di tipo facoltativo, i quali potrebbero essere introdotti per le
società di minori dimensioni con una specifica previsione nell’atto costitutivo, possono essere affidati sia ad un
collegio sindacale che a un revisore unico. Il secondo periodo dell’art. 2477 prevede l’obbligo di nominare il
collegio sindacale se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni e quindi
in relazione al nuovo regime se il capitale sociale risulta uguale o superiore a 120 mila euro; il terzo comma del
medesimo articolo, inoltre, prevede che la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se vengono superati i
limiti di cui all’art. 2435 bis29; tale obbligo cessa se per due esercizi consecutivi due dei predetti limiti non vengono
superati. Per le società cooperative il nuovo art. 2519 dispone che , per quanto non previsto dagli articoli da 2511
a 2445-octiesdecies , si applicano , in quanto compatibili, le norme sulle spa. In sintesi per le società con meno di 20
soci cooperatori e attivo di bilancio fino a 1.000.000 di euro non sussiste obbligo di revisione contabile e non è
richiesta la nomina del collegio sindacale; per le società con 20 o più soci cooperatori e attivo di bilancio
superiore a 1.000.000 di euro, non c’è l’obbligo del collegio sindacale (se non si superano i parametri dimensionali
di cui all’art. 2435 bis ), ma scatta l’obbligo della revisione esterna; al superamento di due dei parametri di cui al
2435 bis c.c. scatta l’obbligo del collegio sindacale costituito da revisori contabili30.
4. BREVI
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. IL
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
COLLEGIO SINDACALE
E LA NUOVA
Benché alcuni autori, a seguito dell’affiancamento al modello tradizionale dei due modelli (monistico e
dualistico), abbiano elogiato gli effetti positivi sul regime dei controlli a modesto parere dello scrivente, non si
ritiene di poter condividere tale posizione. Secondo alcuni la presenza di almeno un revisore contabile è assicurata nelle
società che adottano il sistema dualistico o monistico, mentre in quelle che adottano il sistema tradizionale il revisore può essere
sostituito dal collegio sindacale quando trattasi di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non sono tenute alla
redazione del bilancio consolidato31.
Quando per due esercizi consecutivi vengono superati almeno due dei seguenti limiti: totale attivo stato patrimoniale 3.125.000 euro;
ricavi delle vendite a prestazioni 6.250.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità.
30 V. sul punto L. De Angelis, Nelle srl si fa luce il controllo facoltativo; in La riforma delle società, in Italia Oggi, serie speciale n. 6 del 5 febbraio
2003, p. 30; C. Feriozzi, Nelle coop spazio al revisore unico, in La riforma delle società, Italia Oggi, serie speciale n. 6 del 5 febbraio 2000, p.32.
31 Sono le considerazioni di punto G. Izzo, Controllo contabile delle S.p.a., nuovo regime civilistico e criminalizzazione delle falsità, in Il Fisco n.
15/2003 p. 2328.
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In realtà, dall'analisi di questi due nuovi modelli, emerge una diminuzione delle tutele per i soci e per gli
investitori 32, a seguito di un evidente rafforzamento dei poteri dei gestori e dalla riduzione dell'efficacia dei
controlli. Infatti nel sistema dualistico si è assistito all'eliminazione del diritto dei soci di nomina e revoca diretta
dei gestori, essendo prevista la nomina degli stessi in capo al consiglio di sorveglianza33.
Nel sistema monistico, inoltre, si ha un chiaro indebolimento della funzione di controllo, attribuita oggi
ad un comitato interno allo stesso consiglio di amministrazione, per cui i controllori vengono ad essere nominati dagli stessi
controllati34.
Sarebbe auspicabile, quindi, almeno per le società quotate, prevedere esclusivamente il modello di
controllo e di amministrazione tradizionale, in quanto la funzione svolta dal collegio sindacale deve essere
considerata fondamentale ed insostituibile anche nei casi in cui è imposto l’obbligo di attribuire ad un revisore
esterno il controllo contabile. Si dovrebbe dunque provvedere a rafforzare la funzione di controllo svolta dal
collegio sindacale, cercando di attribuire a tale organo un’importante compito di raccordo con la società di
revisione, oltre ad accrescerne l'efficacia dei poteri di ispezione e di controllo. Ad esempio si potrebbe creare un
ufficio di auditing interno proporzionato alle dimensioni della società, visto che l’attuale art. 2403bis dispone che i
sindaci possono avvalersi di propri dipendenti o ausiliari soltanto a proprie spese, e che l'organo amministrativo può
rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso al informazioni riservate, rendendo così assolutamente inutile il loro
utilizzo.
Al collegio, inoltre, potrebbe essere attribuita la legittimazione a proporre l'azione sociale di
responsabilità contro gli amministratori, in favore della società.
L’ art. 2 D.lgs. 20 febbraio 2004 n.5635 prevede, tra i soggetti in capo ai quali vengono configurati gli
obblighi di identificazione e di segnalazione di cui all’art. 3, anche le società di revisione iscritte nell'albo speciale
previsto dall'art. 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei
periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti
del lavoro; i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di
natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di
determinate operazioni.
Come ampiamente analizzato in precedenza, l’art. 2397 c.c. dispone attualmente che il collegio sindacale
sia composto da almeno un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero della giustizia, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale registro,
devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra
i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 2409 bis, il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale (per le
società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), tale organo è costituito interamente da revisori
contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Alla luce di tale disposizione, si ritiene doveroso chiarire se il sindaco, iscritto nel registro dei revisori
contabili o in uno degli albi professionali, debba essere soggetto, con le relative conseguenza penali in caso di
inadempimento, agli obblighi del D.lgs. 56/2004, quando si trovi innanzi ad operazioni sospette ai fini della
normativa antiriciclaggio nell’esercizio delle proprie funzioni statutarie.
Si è certi nell’affermare la non condivisibilità della tesi secondo la quale , non essendoci alcuna menzione
nell’art. 2 del collegio sindacale, non possono essere estesi ai membri di quest’ultimo gli obblighi di segnalazione
ed identificazione di cui all’art. 3, poiché , trattandosi di violazioni di obblighi suscettibili di produrre
responsabilità penali, si finirebbe per violare il divieto di analogia in malam partem36.
A detta dei sostenitori di tale posizione la qualifica professionale dei sindaci, che legittimerebbe
l’applicazione degli obblighi previsti dalla nuova normativa antiriciclaggio, in realtà viene meno innanzi ai doveri
del collegio sindacale, inteso nel suo complesso: il singolo membro non deve più essere considerato come un
professionista, bensì come componente di un organo collegiale.
A modesto parere dello scrivente, invece, l’applicabilità ai sindaci delle disposizioni di cui all’art. 3 D.lgs.
n. 56 del 2004 deve essere semplicemente intesa come conseguenza dell’obbligo di vigilare sull’osservanza della
legge e dello statuto di cui all’art. 2403 c.c., oltre al fatto che non può ritenersi che la qualifica professionale
derivante dall’iscrizione negli albi professionali o nel registro dei revisori contabili ceda di fronte ai poteri-doveri
del collegio sindacale nel suo complesso.
V. sul punto le considerazioni di V. Panzironi, Interventi correttivi per la tutela risparmio in materia di diritto societario, Febbraio 2004
Con l'aggravante che il sistema italiano, a differenza di quello tedesco cui si dovrebbe essere ispirato il legislatore, non prevede neanche
la possibilità che l'assemblea possa sfiduciare direttamente i consiglieri di gestione
34 Sono le considerazioni di V. Panzironi, Interventi correttivi per la tutela risparmio in materia di diritto societario, op. cit. a nt. 32, che precede.
35 In attuazione della direttiva 2001/97/CE, in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da
attività illecite.
36 Sono le considerazioni di I. Caraccioli, Nuova normativa antiriciclaggio e collegi sindacali, in Il Fisco n. 31/2004, p. 4903.
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Se il legislatore ha voluto prevedere che i sindaci fossero obbligatoriamente scelti tra i soggetti aventi
determinate caratteristiche professionali, significa che ha voluto che l’efficienza e la professionalità dell’organo
fossero tutelate anche dagli obblighi gravanti sui singoli soggetti in ragione della loro qualifica professionale.
Il Consiglio nazionale dei Ragionieri e Periti commerciali, con la circolare del 26 maggio 2004 su I nuovi
obblighi dei professionisti in materia di antiriciclaggio 37, ha concluso, in linea con le considerazioni di cui sopra, per
l’applicabilità ai sindaci degli obblighi previsti dalla nuova normativa antiriciclaggio.
Nicola Monfreda
Ufficiale della Guardia di finanza
In merito all’attività svolta dal sindaco di una s.p.a. che faccia parte del collegio sindacale in qualità di professionista iscritto all’albo dei
ragionieri e periti commerciali.
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